IN. 04358/2015 REG.PROV.COIJL. N. · Morgia, Dma Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca...

28
191312015 Silo Istituzio le della Gkrnlizia nmmlnIlrntiva- Documtd9ewrr Giustizia arn[ninistraf ìv A i Ge;era e dela Giusuzia Consiglio Tribunali A r r Torna alla pagina procadonto N. 04358/2015 REG.PROV.COIJL. IN. 04973/2014 RLG.RIC. LuTh: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4973 del 2014, proposto da: Donatella Scatena, rappresentata e difesa daWavv. Patrizio Leozappa, con domicifio eletto in Roma, Via G. Antoneffi, 15; contro Il Ministero defl7srruzione, ddll’Universita1 e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 1/28

Transcript of IN. 04358/2015 REG.PROV.COIJL. N. · Morgia, Dma Nencini, Valerio Palmieri, Manuela Raitano, Luca...

191312015 Silo Istituzio le della Gkrnlizia nmmlnIlrntiva- Documtd9ewrr

Giustizia arn[ninistraf ìvA i Ge;era e dela Giusuzia

ConsiglioTribunali A

rr

Torna alla pagina procadonto

N. 04358/2015 REG.PROV.COIJL.IN. 04973/2014 RLG.RIC.

LuTh:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionaleper il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale

4973 del 2014, proposto da:

Donatella Scatena, rappresentata e

difesa daWavv. Patrizio Leozappa, con

domicifio eletto in Roma, Via G.

Antoneffi, 15;

contro

Il Ministero defl7srruzione,

ddll’Universita1 e della Ricerca, la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e

l’Anvur - Agenzia Nazionale di

Valutazione del Sistema Universitario

1/28

1D?Y2OI Sito IHIIticrnhe didia GIustizI.i ammlnistrutlvn- Docurneni Vlewer

e della Ricerca, rappresentati e difesi

per leae dalP.\vvocatura dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

CO iìJro ìiui di

Marco D’annuntlis, Gabriele Mastrigli,

Bianca Maria Rinaldi, Luisa Valeria

Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena

Mucelli, Vincenzo Latina, Domenica

Giuseppe Chizzoniti, Anna

Lambertini, Luca Monica, Giovanni

Marco Chiri, Giorgio Mario I eghin,

Cesarmna Siddi, Isotta Cortesi, Martino

Doimo, I nrico Pie trogrande, Laura

Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe

Fallacara, Antonio Vito Riondino,

Giuseppe Francesco Rociola, Adriana

Ghersi, Massimiliano Giberti,

Antonello Boschi, Marco Maretto,

Dario Costi, Federico Bilò, Giulio

Massimo Barazzetta, Anna Bai-bara,

Michele Giovinni Caja, Andrea Di

Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro,

Stefano Domenico Guidami, Angelo

Lorenzi, Camillo Massimo Alberto

Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio

Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina

Sirnona Pierini, Alessandro Rocca,

2)28

lW2O15 Sito IstItwionHIe della Ghtizla wnmlnistratlva- Documrrt Vlcrnw

Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio

Salvad eo, Luigi Mario Lorenzo

Spinelli, Giacinto Cenriere, Alessandro

Massarence, Giovanni La Varra;

Simona Calvagna, Antonello Russo,

Cesare Piva, Tessa Mancini, Nicola

Flora, Renato Capozzi, Paola Scala,

Gustavo Ambrosirn, Michele Bonino,

Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele

Regis, Lorenzo Capobianco,

i”rancesco Costanzo, Corrado Di

Domenico, I “abrizia Ippolito, Fabrizio

Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia

Battaino, Rossana Carullo, I nrico

Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrù,

Andrea Bruschi, Marco Burrascano,

I rancesco Cacciatore, Vincenzo

Calabrese, Lorenzo Dall’Olio,

Alessandra De Cesaris, J”ederico De

Matteis, Anna Del Monaco, Antonella

J”alzetti, Alfonso Giancotti, Anna

Giovanndlli, Paola Gregoiy, Andrea

Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina

Malfona, Domizia Mandoles, Annalisa

Metta, Luca Montuori, Federica

Morgia, Dma Nencini, Valerio

Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale,

Massimo Zammerini, rappresentati e

3128

1913t2015 Silo IstitI2lanlUe della CìluHtlzlH ammliislratlvn- Documenl lernar

difesi, dagli avv. ti Paolo Stella Richter

ed l:lena Stella Richter domiciliati

presso il loro studio in Roma, viale G.

Mazzini, li

per l’annullamento

- dei provvedimento di approvazione

dell’elenco dei concorrenti, idonei e

non idonei, al Concorso per

l’Abilitazione Scientifica Nazionale cx

art. 16 L. n. 240/2010, diii fascia per

il settore concorsuale 08/DI —

progettazione architettonica;

- del giudizio collegiale e dei giudizi

individuali di non idoneità espressi nei

confronti della ricorrente dalla

Commissione per l’abilitazione

scientifica nazionale nel settore

concorsuale 08/Di (progettazione

architettonica) nel Concorso per

l’abilitazione scientifica nazionale diii

fascia;

- del Decreto Direttoriale di nomina

della Commissione per l’abilitazione

scientifica nazionale e nel settore

concorsuale 08/DI - Progettazione

Architettonica, pubblicato sul sito del

MIUR in data 24 gennaio 2003;

- della deibera deWANVUR n. 82 del

4128

1v.’w2o15 Sto IslihuionNe deilii GIwtizhi .4mrnlrdslratlyil Documiint Iw

3 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia,

rehuvarnente agh aspiranti commissari

che hanno presentato domanda per 11

settore concorsuale 08/DI, ha

comunicato l’accertamento della

qualificazione scientifica degli aspiranti

conrn-ilssari che hanno presentato

domanda ai sensi del DD n. 181 del

2012;

- del decreto direttoriale n. 26 del 7

gennaio 2013, con il quale stata

costiwita la lista degli aspiranti

commissari per il settore concorsuale

08/DI— Progettazione

Architettonica, ai sensi dell’an. 5,

comma 6, del D.D. n. 161/2012;

- di tutti gli atti del procedimento

concorsuale, ivi compresi i verbali

della Commissione (dal n. I al n. 16),

le relazioni riassuntive dei lavori e i

giudizi individuali e collegiah espressi

dalla stessa;

- del Decreto direttoriale n. 47 del 9

gennaio 2013;

- del Decreto direttoriale n. 343 del 25

febbraio 2013;

- del Decreto direttoriale n. 732 del 22

aprile 2013;

5/28

1rd2015 Silo ffiWwioWeuWUi Giu4bzi;s amminislrawa. Documw4 ctr

- del DPCM dcl 19 giugno 2013 e del

DPCM del 26 settembre 2013, recante

ulteriori proroghe dei termini di

conclusioni dei lavori delle

commissioni per il conferimento

dell’abilitazione scientifica nazionale

alle funzioni di professore

urnversitario;

- del Decreto dkettoriale n. 1263 del

28 giugno 2013;

- del Decreto direttoriale n. 1767 del

30 settembre 2013;

- del Decreto direttoriale a 2683 dcli’

11 dicembre 2014;

- di tutti gli atti presupposti,

preparatori, conseguenti e

consequenziali, comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atri di costituzione in giudizio

del Ministero dell’Istruzione,

dell’Universita’ e della Ricerca, della

Presidenza del Consiglio dci Àlinisrri e

dell’Anvur - Agenzia Nazionale di

Valutazione del Sistema Universitario

e della Ricerca e di Marco D’annuntiis,

Gabriele Mastrigli, Bianca Maria

Rinaldi, Lauta Valeria Ferretri, Matteo

Agnoletto, }1ena MuccHi, Vincenzo

1WW2015 Sito is(itwiided€Iin GILtizi;I amministraUvo - Dxument Vktwer

Latina, Domenica Giuseppe

Chizzoniti, Anna I4arnberdni, Luca

Monica, Giovanni Marco Chiri,

Giorgio Mano Peghin, Cesarmna Siddi,

Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico

Pie trogrande, Laura Andreini, Fabio

I “abbrizzi, Giuseppe I ‘allacara,

Antonio Vito Riondino, Giuseppe

Francesco Rociola, Adriana Ghersi,

Massimiiinno Giberti, Antonello

Boschi, Marco Marcito, Dario Costi,

Fedet-ico Bilò, Giulio Massimo

Barazzetta, Anna Barbara, Michele

Giovanni Caja, Andrea Di Franco,

Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano

Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi,

Camillo Massimo Alberto Magni,

Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi,

Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona

Pierini, Alessandro Rocca, Nicola

Paolo Russi, Pierluigi Eugenio

Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo

Spinelli, Giacinto Ceniere, Alessandro

Massarente, Giovanni La Varra;

Simona Calvagna, Antonello Russo,

Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola

Flora, Renato Capozzi, Paola Scala,

Gustavo Ambrosini, Michele Bonino,

7128

191312015 Sito istitw.iomdn della Gitstixra amministrativa - Documcrnt Wwor

Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele

Regis, Lorenzo Capobianco,

ii’rancesco Costanzo, Corrado Di

Domenico, J?abrizia Ippolito, Fabrizio

Toppei ti, Massimo li’aiferri, Claudia

Battaino, Rossana Carullo, Enrico

Prandi, Sara Marini, Vincenzo GioffrC,

Andrea Bruschi, Marco Burrascano,

I ‘rancesco Cacciatore, Vincenzo

Calabrese, Lorenzo Dall’Olio,

Alessandra De Cesaris, Federico De

Matteis, Anna Del Monaco, Antonella

Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna

c;iovanneui, Paola Gregory, Andrea

Grimaldi, Filippo Lamberwcci, Una

Malfona, Dornizia Mandole si, Annalisa

Metta, Luca Montuori, I ‘ederica

Morgia, Dma Nencini, Valerio

Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale,

Massimo Zamrncrini;

\rj5t le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del

giorno 25 febbraio 2015 il dott.

Vincenzo Blanda e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e

diritto quanto segue.

8/28

191312015 Sito isVtwionaie d&a Gitritizia amminisiralivii - Docunwnt 1.mnr

FA’I”lO e DI RUflO

La ricorrente arch. Donatella Scatena

ha partecipato al concorso per il

conseguimento dell’abilitazione

scientifica nazionale di TI Liscia per il

settore concorsuale 08/DI -

progettazione architettonica, relativo

alVanno 2012, ai sensi dell’art. 16 della

L. n. 240/2010.

L’esito della valutazione è stato

negativo.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi

proposto ricorso l’interessata

deducendo i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione

dell’articolo 16 della legge 30 dicembre

2010, n. 240, dell’articolo 8, comma 4,

del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222,

degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno

2012, n. 76, delle circolari del MIUR

dell’il genno 2013 e del 27 maggio

2013 n. 12.477, nonché dell’articolo 3

della legge 241/1990. Lccesso di

potere per sviamento e ilogicitì

Nella valutazione espressa dalla

Commissione nei confronti dell’arch.

Scatena, con riferimento al concorso

di TI fascia, sarebbe stato del tutto

h1ps/Mwìgktt’z 9128

1W3I2OUJ Sito Istitwicnile della Gaslizin nmministrativa - Oncurniner

omesso il giudizio collegiale, che la

normativa concorsuale considera

invece imprescindibile, come si legge

nell’art. 3 del D.M. n. 76/2012,

secondo cui nelle procedure per

l’accesso alle funzioni di professore di

prima e seconda fliscia, la

Commissione deve formulare “... un

motivato giudizio (li merito sulla

qualificazione scientifica del candidato

basato sulla valutazione analitica (lei

titoli e delle pubblicazioni presentate”.

Sia i giudizi della prima che della

seconda fascia concorsuale, invece,

rinvierebbe soltanto ai giudizi espressi

dai componenti della Commissione.

Né sarebbero state indicate le ragioni

del mancato conseguimento

dell’abilitazione, sebbene l’interessata

abbia superato tutte le tre mediane

richieste;

2) violazione e falsa applicazione

dell’articolo 16, comma 3, della legge

30 dicembre 2010, n. 240, del d.p.r. 14

settembre 2011, n. 222, dell’arti,

commi 3W) e 394 della legge 228/2012

(legge di stabilità per il 2013);

violazione dell’articolo 3 della legge

lQt%5

1W312015 Sito btltw’onalw cbIn Gkmtizta irminisirffiiva- Oocurnent VIv

241/1990. Eccesso di potere per

inesistenza dei presupposti per

l’esercizio del potere di proroga,

arbitrarietà, sviamento, carenza di

istruttoria. Incompetenza, illegittimità

dei giudizi in quanto formulato da un

organo decaduto cx lege.

Sviarnento e illogicità.

La commissione avrebbe dovuto

concludere la procedura di abilitazione

in esame, indutta il 27 luglio 2012,

entro cincjue mesi, ovvero entro il

termine perentorio del 27 dicembre

dello stesso anno. Tuttavia la

Commissione ha ultimato i propri

lavori in data 30 dicembre 2013.

Lart. 16, comma 2, della legge n.

240/2010, prevede che le modalità di

svolgimento delle procedure

concorsuali di abilitazione sarebbero

state stabilite con regolamento

adottato ai sensi dell’an. 1 7, comma 2,

della legge n. 400/1986.

Il successivo comma 3 ddll’art. 16

dispone, alla lettura c), che il

regolamento di cui al comma 2 deve

prevedere che i lavori delle

Commissioni dovranno concludersi

11/28

191312015 SIa lstltuzicrnile della GiLstIzla ì’nrninlstn’t’vi - Documeni Atwwr

entro cinque mesi dalla data di

pubblicazione del bando.

11 d.P.R. 222/2011, che costituisce il

regolamento adottato ai sensi dell’art.

16, comma 2, defla 1. 240/10, aU’art. 6,

comma 6, ha stabilito che i lavori delle

commissioni si sarebbero dovuti

concludere entro cinque mesi dalla

pubblicazione del bando, che tale

termine può essere prorogato una sola

volta e per un periodo di tempo non

superiore a 60 giorni.

L’art. 1, comma 389, della legge

228/2012, prevede che il termine per

l’a conclusione di lavori delle

commissioni può essere prorogato

fino al 30 giugno 2013 con decreto

dfrettoriale.

Il successivo comma 394 dell’an. I

della legge 228/12, stabilisce che, con

decreto del Presidente del Consiglio,

adottato di concerto con il Ministro

dell’Economia, il termine del 30

giugno può essere ulteriormente

prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Il bando per la prima tornata di

abilitazione nazionale e stato

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27

2128

19rS2015 Silo h.titl2icMs della Giustizia arnministrativn• Documenl Viirnor

luglio 2012 per cui il termine di cinque

mesi stabilito dall’an. 8, comma 6, del

d.p.r. 222/11, sarebbe scaduto il 27

dicembre 2012.

rll1le termine e stato prorogato di 60

giorni, in applicazione dell’a.a 8,

cotmmi 6 del d.p.r. n. 222/1 1, dal d.d.

801/12, con il quale è stata

nominata la commissione 06/EI.

La Commissione, quindi, avrebbe

dovuto concludere i propri lavori

entro il 25 febbraio 2013.

Il successivo d.d. n. 47/2013 ha

prorogato fino al 30 aprile 2013 il

termine per la conclusione dei lavori

per le commissioni per le quali il

numero dei candidati è inferiore a 500,

come quella in esame.

Il 25 febbraio 2013 è stata poi

concessa una nuova proroga, con il

d.d. n. 343/2013 sul presupposto che

“per tutti i settori concorsuali.. . è in

fase di completamento la procedura di

nomina delle relative commissioni

giudicatrici”.

Tale d.d. n. 343/2013 sarebbe

illegittimo perché adottato sulla base di

un presupposto inesistente, in quanto

Sito IMitLaionaIe dhi Gitstizia amministrMlvH - t3ocLzflent Vkww

la procedura di nomina della

commissione si era gÙ\ conclusa il 21

dicembre 2012, data in cui era stato

adottato il d.d. n. 181/2012. Nessuna

ulteriore proroga avrebbe potuto

essere concessa in applicazione deWarr.

8, comma 6, del d.p.r. 222/2011.

Ti successivo d.d. n. 732/201% ha

ulteriormente prorogato fino al 30

giugno 2013 i lavori delle commissioni

il cui numero di candidati è superiore a

250, assumendo a proprio

presupposto il precedente d.d. n.

343/2013. Il d.d. n. 732/13 sarebbe

illegittimo perché si fonda sul

precedente d.d. 343/2013.

L’an. 1, comma 3, del d.p.c.m.

19.6.2013 avrebbe illegitthmmente

autorizzato il direttore generale a

disporre la proroga; esso infatti è stato

pubblicato il 1° agosto 2013 e ha

stabilito che gli effetti decorrono dal I

luglio 2011, quindi, in un momento

antecedente alla sua pubblicazione.

Il d.p.c.m, 19.6.2013 afferma

erroneamente che l’originario termine

di conclusione dei lavori delle

commissioni sarebbe stato prorogato

14/28

1W34!O15 S’ID IhIituzide ddla G1L..sIIzuI ammìnstrul’vii- Documpnl VkWH

al 30.6.2013 dal comma 389 dell’an. 1,

della legge 228/12, mentre era stato

prorogato dal d.d. n. 732/13 e dal d.d,

n. 1159/13.

In data 28 giugno 2013 è stato

adottato il d.d. n. 1263/2013, in

assenza dei presupposti indicati dal

d.p.c.rn, 19.6.2013 (costituiti dal

numero di candidati anormalmente

elevato e dalle dimissioni dei membri

che abbiano causato un ritardo

nell’avvio dei lavori della

commissione).

In seguito è stato adottato il d.p.c.m.

26.9.2013 il quale, dopo aver stabilito

che le disposizioni del decreto

presidenziale hanno effetto a decorrere

dal 1 ottobre 2013, consente di

adottare, con decreto direttoriale,

un’ulteriore proroga (lei termini fino al

30 novembre 2013. Esso sarebbe

illegittimo per i medesimi vizi che

riguardano il d.p.c.m. 19.6.2013.

Quindi il 30 settembre 2013, in

attuazione del d.p.c.m. 26.9.2013, è

stato adottato il d.d. n. 1767/13 che

proroga il termine per tutte le

commissioni fino al 30 novembre

15/28

1W32OIfJ SItO IM’Issoni1a ckMa Giuslizut amrnkvstraliva- Dcjcwnerd Vi.rntr

‘7fl1a.I i.).

La commissione per il settore 08/DI,

pertanto, avrebbe dovuto concludere i

propri lavori entro i) termine

Originariamente previsto di 5 mesi

decorrenti dal 27 luglio 2012, mentre i

lavori sono stati conclusi dopo un

anno e sette mesi;

3) violazione e filsa applicazione

dell’articolo 16, comma 3, della legge

30 dicembre 2010, n. 240; violazione

dell’articolo 3 della legge 241/1990.

Eccesso di delega ed eccesso di potere

per arbitxarietì e sviamento

nell’adozione dei regolamento

ministeriale di cui al D.M. 7 giugno

2012, n. 76.

Il D.M. 7 giugno 2012, n. 76 adottato

in attuazione dell’an. 16, comma 3,

lert. a) e b), L. n. 240/2010, nel

disciplinare le modalità di

espletamento delle procedure

finalizzate al conseguimento

dell’abilitazione scientifica nazionale,

sarebbe andato oltre i limiti previsti

dalla medesima legge n. 240/2012.

Esso avrebbe attribuito alle

commissioni il potere di dotassi di

16/28

lwa’2a15 Sito Istlttgiomile* d&Izi Gkstiztu nm’nin’stnitivn - Documcint VIl.br

autonomi criteri, anche diversi dalle

linee guida generali previste dalla leR.e.

I 4a Commissione avrebbe, quindi,

introdotto ulteriori criwri, fissati nel

verbale dcl 6 marzo 2013;

4) violazione e falsa applicazione

dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.1948, n.

1172. Eccesso di potere per difetto di

istruttoria.

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. 7 maggio

1948, n. 1172, in tema di commissioni

di concorso universitarie, dispone che

“Non possono flr parte della stessa

Commissione membri che siano tra

loro, o con alcuno dei candidati,

parenti od affini fino al quarto grado

incluso”.

Nel verbale n. 1 del 6 marzo 2013

della Commissione i commissari non

avrebbero reso alcuna dichiarazione

relativa alla insussistenza di relazioni di

parentela o affinità con i candidati.

Ciò premesso sussisterebbe un’affinità

di quarto grado tra uno dei commissari

(il prof. Cherubino Gambardelia ed

uno dei candidati giudicati idonei

aWabffitazione (il dott. Emanuele

Cancri), il (luale ultimo sarebbe marito

17128

191W2015 Silo Istitw’omile chilin GiuMizhi wnmiftstnivn - Documnnl leww

della cugina del prof. Gambardella,

come attestato dalla documentazione

versat’i in atti.

Il Ivfirnstero dell’istruzione,

deWUrnversita e della Ricerca e

l’Anvur - Agenzia Nazionale di

\Tlutazioje del Sistema Universitario

e della Ricerca si sono costituiti in

giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 agosto

2014, con ordinanza n. 3890/2014 del

6 agosto 2014 questa sezione ha

fissato l’udienza pubblica del 25

febbraio 2015 per la trattazione del

merito del ricorso, ordinando al

ricorrente di integrare il

contraddittorio nei confronti di coloro

che hanno conseguito l’abilitazione nel

settore concorsuale OK/DI

(progettazione architettonica),

autorizzando a tal fine la notifica per

pubblici proclami.

A seguito della integrazione del

contraddittorio con memoria

depositata il 22.1.2015 si sono, altresì,

costituti in giudizio i controinteressati

indicati in epigrafe i quali, in primo

luogo, hanno eccepito la infondatezza

18t28

1W2O15 Sito IstihaIiaIe cI;i (1L&izla amministnitivo - Documed v’.me,

del ricorso e, in secondo luogo, che

una eventuale sentenza di

accoghmento non potrebbe avere

alcun effetto sulla conseguita idoneiu

di ciascuno dei deducenti, trattandosi

di una procedw:a concorsuale che si

conclude con un mero giudizio di

idoneità o non idoneità nei confronti

di ciascun candidato, in assenza di una

graduatoria finale dei partecipanti.

All’udienza dcl 25 febbraio 2015 la

causa è stata trattenuta dal collegio per

la decisione.

Con il primo motivo la ricorrente

deduce la incongmità del giudizio della

Commissione, in quanto dai verbali

delle sedute della stessa Qmmissione

non sarebbe possibile evincerebbe le

ragioni del giudizio collegiale, il quale

sarebbe stato reso in forma identica

per tutti i candidati con un mero rinvio

ai giudizi dei singoli commissari.

Al fine di verificare la fondatezza delle

censure occorre descrivere in sintesi il

quadro normauvo che regola le

procedure di abilitazione scientifica.

L’an. 16 della lee n. 240/2010

(“Norme in materia di organizzazione

19/28

101312015 SIlo Istltizlonale della Giustizia amministrativa - Documeni ViBwer

delle università, di personale

accademico e reclutamento, nonché

delega al Governo per incentivare la

qualità e l’efficienza del sistema

universitario”) ha istituito I’

“abilitazione scientifica nazionale”,

quale requisito necessario per la

partecipazione alle procedure di

accesso alla prima e alla seconda fascia

dei professori universitari.

L’abifitazione viene attribuita, previa

sintetica descrizione del contributo

individuale alle attività di ricerca e

sviluppo svolte dal candidato, con

motivato giudizio fondato sulla

valutazione analitica dei titoli e delle

pubblicazioni scientifiche ed espresso

“sulla base di criteri e parametri

differenziati per funzioni e per area

disciplinare, definiti con decreto del

Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a),

della ietge n. 240/2010).

L’an. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011,

n. 222 con cui è stato approvato il

“Regolamento concernente il

con ferimento dell’abilitazione

scientifica nazionale per l’accesso al

ruolo dei professori universitari, a

20/28

1W312015 Sito lstltwiowk delhi GiLmtizla amministrativa - Docwnent Viiwer

norma dell’articolo 16 della legge 30

dicembre 2010, n. 240”, al quinto

comma precisa clic “la commissione

ddibcra a tmiggioranza dei quattro

quinti dci componenti”.

11 medesimo art. 8, al settimo comma,

dispone che “i giudizi individuali

collegiali espressi su ciascun candidato,

i pareri pro ventate degli esperti

revisori, ove acquisiti, e ie eventuali

espressioni di dissenso da essi, nonch6

la relazione riassuntiva dei lavori svolti

costituiscono parte integrante e

necessaria dei verb’tli”

Alla luce di tali premesse merita

adesione la tesi esposta dalla ricorrente

secondo cui la Commissione non

avrebbe espresso correttamente il

proprio giudizio collegiale, posto che

lo stesso consiste in un meno richiamo

per re/alionem alle valutazioni individuali

dei singoli commissari, come previsto

dal menzionato regolamento per

l’abitazione scientifica approvato con

d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.

Le norme sopra richiamate e, in

particolare, l’art. 8, comma 5, del d.ps.

222/2011, stabiliscono chiaramente

21(28

1WW2015 Sito IstItwloMe&IIa Glustida amministrativa - DxumHntVIw

che il giudizio di idoneit o non

idoneiti & formulato all’esito di una

valutazione individuale e collegiale,

precisando clic per conseguire

l’abilitazione occorre che ciascun

candidato raggiunga una ben precisa

maggioranza pari a cluattro quinfl dei

componenti della commissione

esaminatrice.

Tale obbligo è stato poi ribadito

dall’articolo 4, comma 5, del bando di

concorso indetto con decreto

direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.

Perché si giunga alla formazione ditale

maggioranza ai fini dell’idoneità o ad

un giudizio di non idoneit è

neces sano, pertanto, clic ciascun

commissario si esprima chiaramente in

termini favorevoli o negativi nei

confronti di ciascun candidato, e che

in seguito la commissione rielabori

collegialmente tali giudizi individuali in

una valutazione complessiva del

candidato, che costituisca - per quanto

possibile — una sintesi dei singoli

pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel

caso di specie non si & realizzata, come

si desume chiaramente dalla mera

A.. 22)28

WtJ12015 811(3 IslikaiorniIe dc.IH CiiI’eia amministrativa - i)acumrnt Wrnftt

lettura dei verbali allegati al ricorso.

Occorre osservare, altresì, che nelle

ipOtesi, come c1uella in esame, in cui &

attribuita all’Amministrazione

un’ampia discrezionalità, è necessaria

una ancor più rigorosa motivazione

che dia conto in concreto degli

elementi sui quali la Commissione ha

fondato il proprio giudizio, in modo

da comprendere quale sia stato l’i/cr

logico seguito.

riii motivazione sarebbe dovuta

essere ancora più stringente nel caso in

esame in cui la riccrrente, pur avendo

superato le tutte le tre mediane, non

ha conseguito l’abilitazione.

Tale mancanza determina, quindi,

l’illegittimità della valutazione espressa

dalla commissione per difetto di

istruttoria e da motivazione, non

essendo possibile individuare le ragioni

che hanno condotto l’organo collegiale

ad esprimersi in termini negativi nei

confronti della ricorrente.

Il carattere assorbente del motivo

esaminato esonera il Collegio dal

soffermarsi sulle ulteriori censure

dedotte e consente di accogliere il

23128

1WY15 Silo LNtilwialNedf4Id GitiUzia wnmImslrH:IwI- Documem Vhwe

ricorso con conseguente annullamento

del provvedimento di diniego

delPabilitazione scientifica nazionale

alle funzioni di Professore di seconda

fascia nel settore concorsuale di

seconda fascia per il settore

concorsuale OK/ID i - Progettazione

Architettonica e delle valutazioni

operate dalla commissione per

l’abilitazione scientifica nazionale in

questione.

Ciò premesso appare, comunque,

opportuno soffermarsi sul motivo con

il quale è stato dedotto che i

commissari mm avrebbero reso alcuna

dichiarazione relativa alla insussistenza

di relazioni di parentela o affinità con i

candidati e la sussistenza di un vincolo

di affinità di quarto grado tra uno dei

commissari (il prof. Cherubino

Gambardella ed uno dei candidati

giudicati idonei all’abilitazione (il dott.

I manuele Carreri, in quanto tale

censura, se accolta, avrebbe (secondo

l’interessata) determinato il

travolgimento dell’intera procedura

concorsuale anche a carico dei

candidati che hanno conseguito la

24/28

191312015 Sito istitLwoiiala deliri Giustizia iinministritrva - flocument 1erw.K

id i )flcità.

11 motivo è privo di base.

Invero, la dedotta incompatibilità

avrebbe comportato un dovere di

astensione del commissario, la cui

violazione avrebbe invalidato il

giudizio relativo al candidato affine,

ma non avrebbe determinato

l’illegittimità di ogni altro giudizio. Ciò

in quanto il sistema dell’abilitazione

scientifica nazionale, come delineato

dall’an. 16 della legge n. 240/2010,

non costi tuisce una procedura

concorsuale di tipo comparativo tra i

singoli partecipanti, atteso che la

commissione è chiamata a valutare il

curriculum di studi e professionale dei

diversi candidati al fine. di verificare il

possesso dei requisiti di “maturità

scientifica” necessari per poter

accedere alle successive procedure

concorsuali per la nomina a docente di

prima e di seconda fascia.

Del resto all’esito ditale procedimento

non viene redatta una graduatoria per

l’assegnazione di un numero limitato

di posti, ma si afferma la mera

abilitazione dei candidato giudicati

2928

191312015 Sito Istituzionnle ckdhi GIL&IeIa imiminisiniUvu - Dxument ‘1ernw

idonei, a prescindere da una

comparazione delle posizioni degli altri

concorrenti.

Ai sensi deli’art. 34, comma 1, letera

e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio

ritiene che, in esecuzione della

presente sentenza, la posizione degli

interessati debba essere riesarninata da

parte di una Commissione in diversa

composizione entro il termine di

giorni 90 (novanta) dalla

comunicazione in via amministrativa

della pronuncia, ovvero dalla sua

notiticazione se antecedente.

Le spese di giudizio seguono la regnia

della soccombenza nella misura

indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul

ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei sensi e con le modalità di

cui in motivazione e, per l’effetto:

- annulla 11 provvedimento che ha

giudicato inidonea la ricorrente;

- ordina all’amministrazione di

rivalutare l’interessata entro 90

26128

lftflQl5 Silo lstltw:cxijile della Giu1Izin HmmlnslrahivIa - Downent Vkv.w

(novan La) giorni dalla no riticazione o

comunicazione in via amministrativa

della presente sentenza, secondo le

modalità indicate in parte motiva;

- condanna il Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca al

pagamento delle spese (li giudizio in

favore della ricorrente, che liquida

nella misura complessiva di C 1.500,00

(millecinquecento,0O), oltre WA e

CIA e alla rifusione delle spese

riguardanti la notifica per pubblici

proclami sostenuta dalla stessa,

compensa le spese di giudizio nei

confronti delle altre parti intenenute

nel giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia

e seguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nulla camera di

consiglio del giorno 25 febbraio 2015

con Vinten’ento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere,

Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

- - 27/28

1913,2015 Sito IslituzionHle dd!:, Gìust,zi, drì, ‘iìflistral’vs - Document Vitqer

DI TOSITAT\ IN SI G IU T1 RI A

1119/03/2015

IL SI G1tETARI()

Àrt. 89, co. 3, cod. proc. arnm.)

© 2014- giustizia-amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Guida al sito

Reqolodiaccosso

CondWonj di utilizzo Informativa orivacy

iMww4LaUzIa-anmflsVdvaiVCdSI rt&cd&rtaMnimIrisflz taetonmiet le er4rEexJflI?oawn e= 3YXZXX4WQ4RSSKHPE&.. 28/28