Impugnazione delle sanzioni disciplinari

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Impugnazione delle sanzioni disciplinari in mancanza di apposite procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite da c.c.n.l.; l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è devoluta la collegio di conciliazione (art.56) dal prossimo c.c.n.l.sono abrogati i commi 7,8 e 9 dell’art. 55 che disciplinano l’attuale normativa sui collegi arbitrali; modalità ed effetti dei commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge 300/70.(collegio di conciliazione ed arbitrato)

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Impugnazione delle sanzioni disciplinari

• in mancanza di apposite procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite da c.c.n.l.;

• l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è devoluta la collegio di conciliazione (art.56)

• dal prossimo c.c.n.l.sono abrogati i commi 7,8 e 9 dell’art. 55 che disciplinano l’attuale normativa sui collegi arbitrali;

• modalità ed effetti dei commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge 300/70.(collegio di conciliazione ed arbitrato)

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articolo7 L. 300/70 comma 6

• assicura verifica in sede arbitrale delle sanzioni disciplinari pur in assenza di normativa contrattuale;

• garantisce in ogni caso il ricorso all’autorità giudiziaria;( arbitrato irrituale)

• sospende la sanzione fino alla conclusione della verifica;

• garantisce la neutralità ed imparzialità del procedimento con l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro.

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articolo 7 comma7 L. 300/70

• Termine di 10 gg.dall’invito a nominare rappresentante arbitrale del Ufficio prov.Lavoro;

• Inefficacia della sanzione in caso di inerzia del datore di lavoro;

• sospensione della sanzione fino alla definizione del giudizio nei casi di omissione del procedimento di conciliazione arbitrale.

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Effetti del CCNQ • La P.A.è obbligata all’arbitrato in caso di sanzioni meno gravi

del licenziamento

• Dal31.1.2001 sono disciplinate forme arbitrali sostitutive che prevedono l’alternatività al processo giudiziario

• Il dipendente può in via transitoria chiedere il ricorso agli arbitri previsti dall’art. 55 commi 7,8 e9. In tale caso non può poi ritornare alla procedura del CCNQ

• La rinuncia alla scelta dell’arbitro è consentita al solo dipendente che perde la sospensiva della sanzione in caso di sanzioni meno gravi del licenziamento

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Comitato dei garanti• FUNZIONI:parere obbligatorio e vincolante nei

casi di responsabilità grave <21 co.2> reso entro 30 gg.dalla richiesta a pena di decadenza;

• nomina mediante atto del vertice di indirizzo politico entro 60gg anche in forma associata con altri enti.

• Composto necessariamente da:– rappresentante eletto dai dirigenti;

• composto eventualmente da: – Magistrato Corte Conti con funzioni di Presidente– esperto scelto dal Presidente nei settori

dell’organizzazione e del lavoro pubblico