Impugnazione delle sanzioni disciplinari
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Impugnazione delle sanzioni disciplinari
• in mancanza di apposite procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite da c.c.n.l.;
• l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è devoluta la collegio di conciliazione (art.56)
• dal prossimo c.c.n.l.sono abrogati i commi 7,8 e 9 dell’art. 55 che disciplinano l’attuale normativa sui collegi arbitrali;
• modalità ed effetti dei commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge 300/70.(collegio di conciliazione ed arbitrato)
articolo7 L. 300/70 comma 6
• assicura verifica in sede arbitrale delle sanzioni disciplinari pur in assenza di normativa contrattuale;
• garantisce in ogni caso il ricorso all’autorità giudiziaria;( arbitrato irrituale)
• sospende la sanzione fino alla conclusione della verifica;
• garantisce la neutralità ed imparzialità del procedimento con l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro.
articolo 7 comma7 L. 300/70
• Termine di 10 gg.dall’invito a nominare rappresentante arbitrale del Ufficio prov.Lavoro;
• Inefficacia della sanzione in caso di inerzia del datore di lavoro;
• sospensione della sanzione fino alla definizione del giudizio nei casi di omissione del procedimento di conciliazione arbitrale.
Effetti del CCNQ • La P.A.è obbligata all’arbitrato in caso di sanzioni meno gravi
del licenziamento
• Dal31.1.2001 sono disciplinate forme arbitrali sostitutive che prevedono l’alternatività al processo giudiziario
• Il dipendente può in via transitoria chiedere il ricorso agli arbitri previsti dall’art. 55 commi 7,8 e9. In tale caso non può poi ritornare alla procedura del CCNQ
• La rinuncia alla scelta dell’arbitro è consentita al solo dipendente che perde la sospensiva della sanzione in caso di sanzioni meno gravi del licenziamento
Comitato dei garanti• FUNZIONI:parere obbligatorio e vincolante nei
casi di responsabilità grave <21 co.2> reso entro 30 gg.dalla richiesta a pena di decadenza;
• nomina mediante atto del vertice di indirizzo politico entro 60gg anche in forma associata con altri enti.
• Composto necessariamente da:– rappresentante eletto dai dirigenti;
• composto eventualmente da: – Magistrato Corte Conti con funzioni di Presidente– esperto scelto dal Presidente nei settori
dell’organizzazione e del lavoro pubblico