IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU GUIDA PRATICA. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO (7,6 per mille)...

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ”IMU” GUIDA PRATICA

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ALIQUOTA DI BASE

0,76 PER CENTO (7,6 per mille)

ATTENZIONEL’ALIQUOTA DELLO 0,76 PER CENTO E’ L’ALIQUOTA DI BASE E PERTANTO DEVONO ESSERE VERIFICATE LE ALIQUOTE DEFINITIVE DETERMINATE DA OGNI SINGOLO COMUNE AL LINK SOTTO RIPORTATO

RICERCARE LE DELIBERE DI TUTTI COMUNI D’ITALIA CON LE ALIQUOTE DEFINITIVE ED I REGOLAMENTI IMU AL SEGUENTE

LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Le aliquote

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ALIQUOTA DI BASE

Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze (fabbricati strumentali agricoli esenti in zona montana ISTAT)

N.B. Le aliquote definitivamente determinate dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, avranno effetto esclusivamente per la rata di saldo/conguaglio del 16 dicembre 2012; per il versamento in acconto opera pertanto l’aliquota stabilita dallo stato del 0,76 per cento ed il contribuente dovrà poi rifare il calcolo dell’imposta al 16/12/2012 con aliquota comunale, ed operare il conguaglio per differenza con quanto versato in acconto al 16/06/2012

L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

Le aliquote

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ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

0,40 PER CENTO (4,0 per mille)

ATTENZIONEL’ALIQUOTA DELLO 0,40 PER CENTO E’ L’ALIQUOTA DI BASE E PERTANTO DEVONO ESSERE VERIFICATE LE ALIQUOTE DEFINITIVE DETERMINATE DA OGNI SINGOLO COMUNE AL LINK SOTTO RIPORTATO

RICERCARE LE DELIBERE DI TUTTI COMUNI D’ITALIA CON LE ALIQUOTE DEFINITIVE ED I REGOLAMENTI IMU AL SEGUENTE

LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Le aliquote

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Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito),C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7

N.B. Le aliquote definitivamente determinate dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, avranno effetto esclusivamente per la rata di saldo/conguaglio del 16 dicembre 2012; per i versamenti in acconto opera pertanto l’aliquota stabilita dallo stato del 0,40 per cento ed il contribuente dovrà poi rifare il calcolo dell’imposta al 16/12/2012 con aliquota comunale, ed operare il conguaglio per differenza con quanto versato in acconto al 16/06/2012 e 16/09/2012.

L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali

Le aliquote

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DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

€ 200 detrazione di base verificare eventuali modifiche comunali alle detrazioni

LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dapiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)

€ 50 maggiorazione detrazione per figliverificare eventuali modifiche comunali alle detrazioni

LINK http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm

Maggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite diapplicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo dellamaggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, daintendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad € 25 per ciascuno coniuge)

Le detrazioni

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Modalità di versamento

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

OPZIONE 1VERSAMENTO IN 2 RATE

prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre

OPZIONE 2VERSAMENTO IN 3 RATE

prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre

Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille)

indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente

stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per

approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

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Modalità di versamento

ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI

NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN 2 RATE

prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre

Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16

dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE

QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

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Calcolo IMU

RENDITA CATASTALE

RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU

Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura CatastaleAggiornataesempio : R.C. € 500

Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500calcolo da effettuare(500x5/100)+500 = 525

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicaticalcolo da effettuare

525 x 160 = 84.000

Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMUEsempio : Aliquota 0,76 per centocalcolo da effettuare84.000 x 0,0076 = 638,40IMU dovuta € 638,40(l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito)

MOLTIPLICATORI

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7

Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5

Cat. A/10

Cat. C/1

Gruppo D

escluso D/5

Cat. D/5

X 160 X 140 X 80 X 55 X 60 X 80

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Dichiarazione IMU e pertinenze

DICHIARAZIONI IMU

Entro 90 giornidalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7

Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali

C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario

dell’abitazione principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il

contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di

produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare

pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base.

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Codici Versamento Modello F24

CODICE COMUNE/ CODICE ENTE

COMUNE CODICE COMUNE F24

ACQUALAGNA A035

APECCHIO A327

CAGLI B352

CANTIANO B636

FRONTONE D808

PIOBBICO G682

SERRA SANT'ABBONDIO I654

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CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

DESCRIZIONECODICE TRIBUTO

COMUNE STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011

3912 -

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913 -

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916 3917

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918 3919

Codici Versamento Modello F24

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PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL MODO DI

SEGUITO RIPORTATO:

Ipotesi del versamento in TRE rate

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0102 (pagamento della prima rata)

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0202 (pagamento della seconda rata)

Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”

e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101

Ipotesi del versamento in DUE rate

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101 (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)

Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”

e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101

Codici Versamento Modello F24

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ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

CONCESSIONI IN USO GRATUITO

NON AMMESSE

sono state espressamente ABROGATE dalla legge le

CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea

retta o collaterale

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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ESENTI

nei comuni classificati montani o parzialmente

montani ISTAT

scarica elenco

ISTAT COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI 2012

ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNI

MONTANI E PAZIALMENTE MONTANI - Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 -

CONVERSIONE DL 16/2012

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

L’aliquota può

essere

aumentata o

diminuita dai

Comuni di 0,20

punti

percentuali

le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Codice tributo 3912

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO

POSSIBILE

ASSIMILAZIONE

A TERRENI

AGRICOLI

Necessaria

specifica

richiesta e

dimostrazione

permanenza

requisiti

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

ALIQUOTA 0,76 PER CENTOL’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

RIDUZIONE DEL 50%

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

ALIQUOTA 0,76 PER CENTOL’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

RIDUZIONE DEL 50%

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA

ALIQUOTA 0,76 PER CENTOL’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

DETRAZIONE€ 200

per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale). La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

-codice tributo comune 3918

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI(ex IACP ora ATER)

ALIQUOTA 0,76 PER CENTOL’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

DETRAZIONE € 200

per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

-codice tributo comune 3918

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali

l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione - Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma 10 DL 201/2011). Pertanto va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.-codice tributo comune 3912

ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVEROO SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L’UNITA’ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali

va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.-codice tributo comune 3912

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE”

Opzione 1:

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

Opzione 2:

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO

Opzione 1:L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali

Opzione 2:L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

Opzione 1 : assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.-codice tributo comune 3912

Opzione 2 : non assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,76 senza detrazioni -codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO

L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali

per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.-codice tributo comune 3916-codice tributo stato 3917

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

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FAC-SIMILI DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONIPOSSESSO REQUISITI DI RURALITA’

Agenzia del Territorio

LINK : http://www.agenziaterritorio.it/?id=12569

Scarica autocertificazione comunale

AUTOCERTIFICAZIONE Ruralità

ALTRE DICHIARAZIONI

Scarica

IMU - DICH. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

IMU - DICH. INAGIBILITA'/INABITABILITA'

IMU - DICH. INTERESSE STORICO O ARTISTICO

IMU - DICH. UTILIZZO COMMERCIALE PROMISCUO