Importazione di prodotti biologici in Svizzera - · PDF file5. Estratto dei certificati di...

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13_014 /Version 1.8 1/4 Importazione di prodotti biologici in Svizzera Disposizioni di legge ai sensi dell’Ordinanza bio e indicazioni pratiche 1. Certificazione e controllo degli importatori di prodotti bio da parte di un ente riconosciuto Tutte le aziende che importano prodotti bio, devono farsi certificare da un ente di certificazione accreditato. Il controllo viene effettuato ogni anno in loco. Definizione di impresa importatrice: l’azienda che sdogana la merce, risulta come l’impresa importatrice. 2. Importazione dallo spazio UE Per le importazioni di provenienza dall’UE deve essere presentato un certificato valido del fornitore dell’UE (fabbricante del prodotto oppure del commerciante qualora il prodotto non viene acquistato direttamente dal fabbricante). Per il controllo vi preghiamo di tenere a disposizione la documentazione seguente: - elenco delle attività di importazione effettuate; - fattura dei fornitori esteri; - sommario del flusso di merci (acquisto/vendita di merce). Le informazioni devono essere raccolte in una tabella o essere facilmente consultabili via un sistema di contabilità informatico. 3. Importazione di prodotti bio provenienti da paesi fuori dall’UE: ogni importazione richiede un certificato di controllo Tutte le importazioni di prodotti agricoli biologici o derrate alimentari provenienti da paesi non membri dell’UE, devono essere corredate da un certificato di controllo. Tale certificato di controllo è emesso dall’ente di certificazione della ditta esportatrice. In occasione del controllo annuale della ditta importatrice, i certificati di controllo saranno in seguito verificati e timbrati dall’ente di certificazione svizzero (casella 17 del certificato di controllo). I documenti originali devono essere sempre custoditi presso l’importatore. Per il controllo annuale vi preghiamo di tenere a disposizione, oltre ai certificati di controllo, i documenti seguenti: fattura o bolletta di consegna del fornitore estero; quietanza doganale IVA (procedura Modello 90) oppure dichiarazione doganale d’importazione /certificato IVA (SID) autorizzazione particolare dell’UFAG, se necessaria sommario del flusso di merci (acquisto/vendita di merce). Le informazioni devono essere raccolte in una tabella o essere facilmente consultabili via un sistema di contabilità informatico. Copie fax: le copie fax di certificati di controllo non costituiscono documenti validi - solo gli originali sono consentiti (con timbro originale e firma dell’ente di certificazione emittente)! Vi preghiamo d’informare in tal senso anche la vostra ditta esportatrice e il relativo ente di controllo all’estero.

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Importazione di prodotti biologici in Svizzera

Disposizioni di legge ai sensi dell’Ordinanza bio e indicazioni pratiche 1. Certificazione e controllo degli importatori di prodotti bio da parte di un ente riconosciuto Tutte le aziende che importano prodotti bio, devono farsi certificare da un ente di certificazione accreditato. Il controllo viene effettuato ogni anno in loco. Definizione di impresa importatrice: l’azienda che sdogana la merce, risulta come l’impresa importatrice.

2. Importazione dallo spazio UE

Per le importazioni di provenienza dall’UE deve essere presentato un certificato valido del fornitore dell’UE (fabbricante del prodotto oppure del commerciante qualora il prodotto non viene acquistato direttamente dal fabbricante). Per il controllo vi preghiamo di tenere a disposizione la documentazione seguente: - elenco delle attività di importazione effettuate; - fattura dei fornitori esteri; - sommario del flusso di merci (acquisto/vendita di merce). Le informazioni devono essere raccolte in una tabella o essere facilmente consultabili via un sistema di contabilità informatico. 3. Importazione di prodotti bio provenienti da paesi fuori dall’UE: ogni

importazione richiede un certificato di controllo Tutte le importazioni di prodotti agricoli biologici o derrate alimentari provenienti da paesi non membri dell’UE, devono essere corredate da un certificato di controllo. Tale certificato di controllo è emesso dall’ente di certificazione della ditta esportatrice. In occasione del controllo annuale della ditta importatrice, i certificati di controllo saranno in seguito verificati e timbrati dall’ente di certificazione svizzero (casella 17 del certificato di controllo). I documenti originali devono essere sempre custoditi presso l’importatore. Per il controllo annuale vi preghiamo di tenere a disposizione, oltre ai certificati di controllo, i documenti seguenti:

– fattura o bolletta di consegna del fornitore estero; – quietanza doganale IVA (procedura Modello 90) oppure dichiarazione doganale

d’importazione /certificato IVA (SID) – autorizzazione particolare dell’UFAG, se necessaria – sommario del flusso di merci (acquisto/vendita di merce). Le informazioni devono

essere raccolte in una tabella o essere facilmente consultabili via un sistema di contabilità informatico.

Copie fax: le copie fax di certificati di controllo non costituiscono documenti validi - solo gli originali sono consentiti (con timbro originale e firma dell’ente di certificazione emittente)! Vi preghiamo d’informare in tal senso anche la vostra ditta esportatrice e il relativo ente di controllo all’estero.

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Attenzione: la presente regolamentazione non corrisponde esattamente al Regolamento UE. All’atto dell’importazione nell’UE gli uffici doganali appongono il timbro nella casella 17 del certificato di controllo. I moduli si trovano alla seguente pagina web: http://www.bio-inspecta.ch/htm/lebensmittelbranchedownloaddokumente.htm

4. Autorizzazione particolare (=autorizzazione d’importazione) per importazioni da paesi non elencati

Per le importazioni provenienti da paesi citati nella lista dei paesi (Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica, RS 910.181, Allegato 4) non è necessaria alcuna autorizzazione particolare. I «paesi elencati» sono i seguenti (stato 01.11.09): Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israele e Nuova Zelanda. Se l’importazione proviene da un paese non elencato, è necessario richiedere in precedenza un’autorizzazione particolare all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.blw.admin.ch/themen/aw/bio/d/import.htm

Naturalmente, le importazioni dall’UE non necessitano di autorizzazioni particolari. Qualora dei prodotti provenienti da un paese non elencato siano acquistati tramite un commerciante nell’UE, tali prodotti sono considerati come prodotti «europei». Di conseguenza non è necessario richiedere alcuna autorizzazione particolare.

Attenzione: quanto precede si applica esclusivamente se i prodotti sono stati importati e sdoganati nell’UE. In caso contrario (ad esempio se la merce giunge in Svizzera tramite un punto franco doganale) è comunque necessaria un’autorizzazione particolare.

5. Estratto dei certificati di controllo Il modulo dell’estratto dei certificati di controllo deve essere utilizzato, se una fornitura (fuori dall’UE) viene suddivisa prima dello sdoganamento in Svizzera e le forniture parziali non sono sdoganate contemporaneamente. Esempio: una fornitura di succo d’arancia congelato proveniente dal Brasile arriva in un punto franco doganale a Rotterdam ed è poi suddivisa in sette forniture parziali, richiamandola così suddivisa nel giro di un anno, cioè sdoganata e importata in Svizzera. È necessario un certificato di controllo per l’intera quantità nonché un estratto del certificato di controllo per ogni fornitura parziale. La ditta importatrice può compilare personalmente gli estratti del certificato di controllo, presentandoli al momento del controllo unitamente al certificato di controllo di base dell’ente di certificazione. Il certificato di controllo per l’intera quantità viene timbrato dalla persona incaricata del controllo, non appena sono disponibili tutti gli estratti dei certificati. 6. Certificati collettivi

I certificati di controllo sono documenti d’accompagnamento della merce, vale a dire che devono passare la dogana contemporaneamente alla merce. Eccezione: nel caso di prodotti freschi tutte le importazioni di una settimana civile possono essere indicati su un certificato collettivo. Il documento originale deve pervenire alla ditta importatrice nei 14 giorni successivi all’ultimo invio.

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7. Timbratura del certificato di controllo da parte del primo destinatario della merce (casella 18)

All’arrivo della merce la casella 18 del certificato di controllo deve essere timbrata dal primo destinatario (persona che riceve fisicamente la merce ed è autorizzata a verificare la correttezza della fornitura). Se ciò non dovesse essere possibile per una qualsiasi ragione, ad esempio se diversi clienti sono primi destinatari di una fornitura, esiste la possibilità di far compilare agli stessi il modulo ausiliario «Controllo entrata merci». Di conseguenza, il certificato di controllo non deve neppure giungere ai clienti. La ditta importatrice conserva i moduli di controllo d’entrata delle merci sottoscritti insieme al certificato di controllo. Il modulo «Controllo entrata merci» si trova anche sul sito web di bio.inspecta all’indirizzo http://www.bio-inspecta.ch/htm/ lebensmittelbranchedownloaddokumente.htm 8. Riconoscimento Bio Suisse (Gemma) Per l’importazione di prodotti Gemma è necessaria una licenza di Bio Suisse. Questa può essere richiesta a Bio Suisse all’indirizzo www.bio-suisse.ch

Per i prodotti Gemma è necessario inviare una copia del certificato Bio Suisse (per importazioni provenienti dall’EU, quando il certificato di controllo non è disponibile) o una copia del certificato di controllo al servizio amministrativo di Bio Suisse per il riconoscimento Gemma («timbro Gemma»). In occasione del controllo annuale, per le importazioni di prodotti Gemma è indispensabile tenere a disposizione, oltre ai documenti richiesti secondo l’Ordinanza bio) anche i documenti seguenti:

– un certificato Bio Suisse o un «certificato di controllo per l’importazione di prodotti di agricoltura biologica», rilasciato dall’ente di certificazione della ditta esportatrice/del produttore;

– una conferma Gemma relativa alla quantità rilasciata da Bio Suisse («timbro Gemma») sulla conferma Bio Suisse o sul certificato di controllo.

Informazioni dettagliate sull’importazione di prodotti Gemma sono ottenibili nel manuale d’importazione di Bio Suisse (in tedesco e francese): http://www.bio-suisse.ch/de/import.php

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Ulteriori informazioni Informazioni generali dell’UFAG sull’importazione di derrate alimentari ottenute biologicamente:

www.blw.admin.ch > Temi > Produzione e vendite > Caratterizzazione dei prodotti e promozione delle smercio > Agricoltura biologica Ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) www.admin.ch/ch/i/rs/c910_18.html Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica (RS 910.181) www.admin.ch/ch/i/rs/c910_181.html Compilazione dei moduli bio.inspecta Per ogni tipo di assistenza contattare bio.inspecta allo 062 865 63 04

Per chiarimenti sull’Ordinanza bio, autorizzazioni particolari, certificati

di controllo Rivolgersi all’UFAG: 031 322 25 11 Per domande riguardanti l’importazione di prodotti Gemma rivolgersi a: www.bio-suisse.ch / 061 385 96 10

bio.inspecta AG q.inspecta GmbH Ackerstrasse CH-5070 Frick +41 (0) 62 865 63 00 +41 (0) 62 865 63 01 [email protected]