Immediata comunicazione dispositivo pronuncia

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Seminario Qualyfood Cremona, 4 giugno 2010 ___________________________________________________ Claims nutrizionali e salutistici: il punto di vista dell’Autodisciplina Pubblicitaria Vincenzo Guggino Segretario Generale IAP Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria

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Immediata comunicazione dispositivo pronuncia. La casistica: messaggi ingannevoli. Tendenze giurisprudenziali. Art. 2 CA – Ruolo svolto dal Giurì di Autodisciplina «Fresco» con riferimento al latte (Giurì 13/80, 312/01) Riconoscimento della rilevanza delle certificazioni - PowerPoint PPT Presentation

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Seminario QualyfoodCremona, 4 giugno 2010

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Claims nutrizionali e salutistici:il punto di vista

dell’Autodisciplina Pubblicitaria

Vincenzo GugginoSegretario Generale IAP

Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria

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Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria

Chi riconosce il Codice di AutodisciplinaChi riconosce il Codice di Autodisciplina

AZIENDE

UPA Assofin

AGENZIE

AssoComunicazione UNICOM TP / AICUN

TELEVISIONI E RADIO

MEDIASET RAI SKY Italia AERANTI/CORALLO FRT

2

STAMPA

FIEG ANES

CONCESSIONARIE

FCP

AFFISSIONI

AAPI

INTERNET

Fedoweb IAB ITALIA

PUBBLICITÀ SOCIALE

Pubblicità Progresso

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Art. 1 – La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Art. 2 – Divieto della comunicazione commerciale ingannevoleArt. 6 – Dimostrazione della veritàArt. 7 – Identificazione della comunicazione commercialeArtt. 8 – 9 – 10 - Tutela del cittadinoArt. 11 – Tutela bambini e adolescentiArt. 12 – Tutela salute, sicurezza e ambiente

Titolo ITitolo I – REGOLE DI COMPORTAMENTO – REGOLE DI COMPORTAMENTO (Estratto)(Estratto)

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Sistemi di VenditaArt. 17 – Vendite a creditoArt 18 – Vendite a distanzaArt. 19 – Forniture non richiesteArt. 20 – Vendite specialiArt. 21 – Manifestazioni a premio

Settori merceologiciArt. 22 – Bevande alcolicheArt. 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personaleArt. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dieteticiArt. 24 – Trattamenti fisici ed esteticiArt. 25 – Prodotti medicinali e trattamenti curativiArt. 26 – Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamentoArt. 27 – Operazioni finanziarie e immobiliariArt. 28 – Viaggi organizzatiArt. 28 bis – Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini

Titolo IITitolo II – NORME – NORME PARTICOLARIPARTICOLARI

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ATTIVITÀ DEL COMITATO DI ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLOCONTROLLO

Segnalazione da parte di:• singoli cittadini-consumatori• organizzazioni di consumatori• membri del Comitato di Controllo

Esame del Comitato di Controllo Archiviazione

Archiviazione dopopositivi contatticon l’inserzionista

Delibera di procedimento

Istruttoria

ingiunzione di desistenza

istanza al Giurì

Esame richieste pareri preventivi

su pubblicità non ancora diffusa

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ATTIVITÀ DEL GIURÌATTIVITÀ DEL GIURÌ

Istanza del Comitato di Controllo

Ricorso di parte Opposizioneall’ingiunzione di

desistenza

GIURÌUdienza con dibattito

Camera di consiglio e decisione

Immediata comunicazionedispositivo pronuncia

Conformità al Codice

Contrasto con il Codice:

blocco della pubblicità

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 LE SANZIONILE SANZIONI 

Se la pubblicità esaminata è contraria alle norme del Codice, il Giurì ne vieta l’ulteriore diffusione (art. 38)

Il Giurì può ordinare che di singole decisioni venga data

notizia al pubblico mediante pubblicazione di un

estratto della decisione (art. 40)

Analogo provvedimento viene adottato qualora chi vi è

tenuto non si sia uniformato alle decisioni del Giurì

(art. 42) 

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Principali caratteristiche Principali caratteristiche dell’Autodisciplina pubblicitariadell’Autodisciplina pubblicitaria

Rapidità giudizioRapidità giudizio

Indipendenza Organi di controlloIndipendenza Organi di controllo

Efficacia sanzioneEfficacia sanzione

Gratuità e facilità di accesso per il Gratuità e facilità di accesso per il

consumatoreconsumatore

Rispetto contraddittorioRispetto contraddittorio

Trasparenza decisioniTrasparenza decisioni

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LA PUBBLICITÀ DEI LA PUBBLICITÀ DEI

PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI ALIMENTARI E

L’AUTODISCIPLINA L’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIAPUBBLICITARIA

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Art. 2 CAArt. 2 CA

Comunicazione commerciale ingannevoleComunicazione commerciale ingannevole

La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto...

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La casistica: messaggi ingannevoli

sulle caratteristiche del prodotto

sugli effetti del prodotto

sull’«origine» del

prodotto

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Tendenze giurisprudenzialiTendenze giurisprudenziali

Art. 2 CA – Ruolo svolto dal Giurì di AutodisciplinaArt. 2 CA – Ruolo svolto dal Giurì di Autodisciplina

• «Fresco» con riferimento al latte (Giurì 13/80, «Fresco» con riferimento al latte (Giurì 13/80, 312/01)312/01)• Riconoscimento della rilevanza delle Riconoscimento della rilevanza delle certificazioni certificazioni volontarie di prodotto (Giurì 166/99)volontarie di prodotto (Giurì 166/99)• Attribuzione al prodotto di specifiche Attribuzione al prodotto di specifiche caratteristiche caratteristiche dietetiche (Giurì 209/95), o salutistiche dietetiche (Giurì 209/95), o salutistiche

(“consigliato da …”: (“consigliato da …”: Giurì 145/04, 44/04; 157/04)Giurì 145/04, 44/04; 157/04)• Eccellenza qualitativa (Giurì 47/02, 116/05)Eccellenza qualitativa (Giurì 47/02, 116/05)• Indicazioni di origine (Giurì 195/04)Indicazioni di origine (Giurì 195/04)

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Art. 11 CAArt. 11 CA

Bambini e adolescentiBambini e adolescenti

Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti...

In particolare questa pubblicità non deve indurre a: sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel

fornire valide indicazioni dietetiche; adottare l’abitudine a comportamenti alimentari

non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire

uno stile di vita sano...

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Giurisprudenza autodisciplinareGiurisprudenza autodisciplinare

Danno morale: atteggiamento ricattatorio del bambino (Giurì 29/79), atteggiamento compiacente dei genitori di fronte ai capricci (Giurì 12/81, 29/84)

Danno fisico: Giurì 225/02 (“I ragazzi preferiscono la frutta”)

Comportamenti alimentari non equilibrati: Giurì 167/05

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La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi.Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali....

Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altri tipi di integratori

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Art. 23bis CAArt. 23bis CA

Integratori alimentari e prodotti Integratori alimentari e prodotti dieteticidietetici

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Integratori alimentariIntegratori alimentari

Regolamento autodisciplinare sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari volti al controllo o alla riduzione del peso (giugno 2003)

• richiamo alla necessità di seguire una dieta ipocalorica

e di effettuare maggiore attività fisica (art. 4)• divieto di pubblicizzare diete spersonalizzate come

universalmente valide (art. 7)• divieto di menzionare condizioni di peso ideale, linea

ideale, ecc. (art. 10)

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Art. 12 CAArt. 12 CASalute, Sicurezza e Salute, Sicurezza e

AmbienteAmbiente

La comunicazione commerciale di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza.Comunque la comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.

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Giurisprudenza autodisciplinareGiurisprudenza autodisciplinare

Art. 12 co. 1: prodotti suscettibili di presentare pericoli, obbligo di indicarli con chiarezzaProdotti e trattamenti dimagranti: Giurì 168/01, 209/01

Art. 12 co. 2: divieto di contenuti che inducano i consumatori a trascurare le normali regole di prudenzaGiurì 72/07: energy drink

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ART. 3 del Regolamento ART. 3 del Regolamento “Claims”“Claims”

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute non possono:

• essere false, ambigue o fuorvianti;• denigrare altri alimenti• incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un

elemento;• affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata

e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di

sostanze nutritive;• suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il

testo scritto, sia mediante rappresentazioni figurative,grafiche o simboliche.

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Totale 6.374

Provvedimenti riguardanti alimenti e dolciumi 257 177 non conformi

di cui riguardanti i bambini 18 11 non conformi

Provvedimenti riguardantibevande alcoliche 60 24 non conformi

Attività organi autodisciplinari 1966 – 2009Attività organi autodisciplinari 1966 – 2009

Provvedimenti del Comitato di Controllo (ingiunzioni) Provvedimenti del Comitato di Controllo (ingiunzioni) e del Giurì (pronunce)e del Giurì (pronunce)

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POSSIBILI SVILUPPI AUTODISCIPLINARIPOSSIBILI SVILUPPI AUTODISCIPLINARI

LA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

AMPLIAMENTO DELLE REGOLE ESISTENTI E/O INDIVIDUAZIONE DI NUOVE IN AMBITI

SETTORIALI

MONITORAGGIO DELLA PUBBLICITÀ DEL SETTORE

DIFFUSO RICORSO AI PARERI PREVENTIVI

CENTRALITÀ DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

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