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IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI Stefano Battaglia – Dottore Commercialista

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IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E

COMPENSAZIONI

Stefano Battaglia – Dottore Commercialista

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INDICE SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI

Compensazione dei crediti IVA (annuali edinfrannuali): limiti e modalità

Rimborso dei crediti IVA (annuali edinfrannuali): visto di conformità in luogo dellaprestazione di garanzie

Visto di conformità: contenuto, soggetti,condizioni e procedure

Cenni ai profili sanzionatori (abusi relativi alvisto di conformità ed alle compensazioni)

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CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 38-bis DPR 26.10.1972 n. 633 (modificato da DLgs.21.11.2014 n. 175) Disciplina dei rimborsi IVA

Artt. 17 e 35 DLgs. 9.7.1997 n. 241 Compensazioni e visto diconformità

Art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471 (modificato da DLgs.24.9.2015 n. 158) Regime sanzionatorio amministrativo

DM 31.5.1999 n. 164 Norme attuative rilascio visto di conformità Art. 10-quater DLgs. 10.3.2000 n. 74 (modificato da DLgs.

24.9.2015 n. 158) Regime sanzionatorio penale Art. 34 L. 23.12.2000 n. 388 (modificato da art. 9 co. 2 DL

8.4.2013 n. 35) Soglia delle compensazioni annue Art. 10 DL 1.7.2009 n. 78 (conv. in L. 3.8.2009 n. 102)

Disciplina delle compensazioni dei crediti IVA Art. 8 co. 18-19 DL 2.3.2012 n. 16 Soglia compensazioni crediti IVA Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2009 Norme

attuative compensazioni dei crediti IVA Provvedimento Agenzia delle Entrate 20.03.2015 Modello IVA TR

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CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ

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PRINCIPALI RIFERIMENTI DI PRASSI

Circolare A.d.E. 27.12.2009 n. 57/E – Visto di conformità

Circolare A.d.E. 15.1.2010 n. 1/E – Compensazioni IVA

Circolare D.R.E. Piemonte 2.2.2012 – Visto di conformità:cancellazione dall’elenco informatizzato

Circolare D.R.E. Piemonte 27.2.2014 – Visto di conformità:comunicazione preventiva

Circolare A.d.E. 30.12.2014 n. 32/E – Rimborsi IVA

Circolare A.d.E. 26.2.2015 n. 7/E – Visto di conformità

Circolare A.d.E. 27.10.2015 n. 35/E – Rimborsi IVA (risposte aquesiti)

Guida A.d.E. «Il visto di conformità. Memorandum aduso dei professionisti», aggiornamento aprile 2015

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CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

La compensazione di crediti IVA di importo nonsuperiore a € 5.000: è completamente libera, a decorrere dal 1°

gennaio successivo all’anno di formazione, nelcaso di crediti annuali;

nel caso di crediti infrannuali presupponel’avvenuta presentazione della relativa istanza(modello IVA TR).

Riduzione della soglia da € 10.000 ad € 5.000 adecorrere dal 1.4.2012.

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE)

Condizioni per la compensazione di crediti IVA di importocompreso tra € 5.000 ed € 15.000: preventiva presentazione della dichiarazione annuale o

della istanza trimestrale (modello TR) a credito; utilizzo in compensazione a decorrere dal giorno 16 del

mese successivo a quello di presentazione delladichiarazione / istanza;

compensazione effettuata esclusivamente avvalendosi deiservizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: direttamente dai contribuenti (canali Entratel o Fisconline) tramite intermediari abilitati (canale Entratel)esclusi in ogni caso i servizi bancari di «remote banking».

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE)

Condizioni per la compensazione di crediti IVA di importosuperiore a € 15.000: preventiva presentazione della dichiarazione annuale o della

istanza infrannuale a credito; utilizzo in compensazione dal giorno 16 del mese successivo

a quello di presentazione della dichiarazione / istanza; compensazione effettuata esclusivamente avvalendosi dei

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel solo caso di credito da dichiarazione IVA annuale, obbligo

che la dichiarazione riporti: l’apposizione del visto di conformità; ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo

legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.L’obbligo del visto di conformità non si applica nel caso dicompensazione di crediti IVA infrannuali

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE)

La determinazione dei limiti di € 5.000 / 15.000 va effettuatadistintamente (Circ. 1/E/2010): in base al periodo di imposta di formazione del credito (non in base

al all’anno solare di utilizzo in compensazione); per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Limitazioni per i soli utilizzi di crediti relativi ad imposteerariali, in compensazione «orizzontale» su modello F24.

Limite quantitativo agli utilizzi di crediti tributari incompensazione: € 700.000 per anno solare (inclusi credito annualerimborsato con procedura semplificata e crediti ceduti a consolidato nazionale).

Divieti generali alla compensazione: presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo e scaduti, di

ammontare superiore ad € 1.500 (art. 31 DL 31.5.2010 n. 78); limitazioni per i contribuenti qualificati come «società non operative»

e/o in «perdita sistematica» (art. 30 comma 4 L. n. 724/1994)8

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE)

Il sistema Entratel provvede allo scarto automatico dei modelli F24contenenti compensazioni di crediti IVA (Provv. 21.12.2009, art. 4): superiori a € 5.000 senza previa presentazione della

dichiarazione annuale o infrannuale; superiori a € 15.000 senza previa presentazione della

dichiarazione annuale o con dichiarazione priva del visto diconformità;

superiori all’ammontare del credito risultante da dichiarazioneannuale o infrannuale,

Per consentire tali controlli (Provv. 21.12.2009, art. 3): la trasmissione telematica di modelli contenenti compensazioni di

crediti IVA superiori a € 5.000 va effettuata non prima di 10 giornidalla presentazione della dichiarazione annuale o infrannuale

la data di addebito non può in ogni caso essere anteriore algiorno 16 del mese successivo alla presentazione delladichiarazione

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

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MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA

I rimborsi di crediti IVA (annuali ed infrannuali) di importo non superiore a €15.000 sono eseguiti senza alcun obbligo di garanzia o certificazione

I rimborsi di crediti IVA (annuali ed infrannuali) di importo superiore a € 15.000sono eseguiti: di regola senza prestazione di garanzie; previa presentazione della dichiarazione annuale (o della istanza infrannuale)

dalla quale emerge il credito; con apposizione sulla stessa del visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di

controllo).

Per la verifica del superamento o meno della soglia (Circ. 34/E/2014): «il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle

richieste di rimborso (N.B.: annuali ed infrannuali) effettuate per l’intero periodod’imposta»

«la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazionie per i rimborsi»

Conferma di ulteriori fattispecie di esonero da garanzie: amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici; società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare; soggetti in fallimento / liquidazione coatta amministrativa (fino a massimi € 258.228

nell’ambito della intera procedura)10

RIMBORSO DEI CREDITI IVA

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MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA (SEGUE)In aggiunta alla apposizione del visto, il contribuente sottoscrive unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’apposito quadro delladichiarazione IVA o del modello IVA TR, attestante la qualifica di “contribuentevirtuoso”: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili

dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione delladichiarazione o istanza (anche se non ancora approvato), di oltre il 40%;

la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddetterisultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normalegestione dell’attività esercitata;

l’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende orami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

non sono state cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quotedella società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitalesociale;

sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Chi trasmette l’istanza deve acquisire, conservare ed esibire a richiestadell’A.d.E. (Circ. 32/E/2014): originale della dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente; copia del documento di identità dello stesso.

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RIMBORSO DEI CREDITI IVA

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MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA (SEGUE)

L’obbligo di prestazione della garanzia permane nei casi di: soggetto passivo che esercita l’attività d’impresa da meno di due anni,

salvo che non si tratti di start up innovative di cui all’art. 25 del DL179/2012; sono in ogni caso esclusi i lavoratori autonomi;

soggetto cui nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono statinotificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascunanno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta odel credito dichiarato superiori a percentuali stabilite;

soggetto passivo che ha presentato istanza di rimborso annuale oinfrannuale priva del visto di conformità o della dichiarazione sostitutivadi atto di notorietà;

soggetto passivo che chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile percessazione dell’attività.

A seguito dell’eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestazionedella garanzia il contribuente può in generale scegliere tra: apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa sulla

dichiarazione annuale e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà; oppure

prestare la garanzia.

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RIMBORSO DEI CREDITI IVA

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RIMBORSO V/COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVACredito IVA annuale Credito IVA infrannuale

Presupposti per compensazione Non richiesti Art. 38-bis, comma 2

Presupposti per rimborso Art. 30 Art. 38-bis, comma 2

Visto per compensazione Richiesto per importi superiori ad€ 15.000 Non richiesto

Visto per rimborso Richiesto per importi superiori ad€ 15.000

Richiesto per importi superiori ad€ 15.000

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RIMBORSO DEI CREDITI IVA

Ammessa modifica della richiesta in sede di istanza infrannuale, anche oltreil termine di presentazione, da rimborso a compensazione e viceversa (Ris.11.11.2014 n. 99) e variazione presupposti (Circ. n. 35/E/2015): NO avvenuta presentazione dichiarazione annuale NO avvenuta validazione pagamento NO avvenuto utilizzo in compensazione

Ammessa presentazione di dichiarazione annuale integrativa entro iltermine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (nonpiù entro il termine breve di 90 gg.) (Circ. n. 35/E/2015): apposizione del visto originariamente omesso modifica della allocazione degli importi tra rimborso e compensazione

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CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL VISTO

Attestazione rilasciata da soggetti qualificati, che implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili

obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valoreaggiunto;

della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanzedelle scritture contabili;

della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativadocumentazione;

della correttezza formale della dichiarazione.Finalità (cfr. Guida A.d.E. «Il visto di conformità»): «garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di alcuni

obblighi tributari; agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da

controllare e nell'esecuzione dei controlli; contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti; semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA».

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VISTO DI CONFORMITÀ

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SOGGETTI ABILITATI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Soggetti abilitati al rilascio: Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili e dei Consulenti del Lavoro; responsabili dell’assistenza fiscale presso CAF; soggetti iscritti, al 30.9.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle

C.C.I.A.A. ed in possesso di specifici titoli di studio.Art. 23 DM n. 164/1999: «I professionisti rilasciano il visto di conformità se hannopredisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili». Se le scritture sonotenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente può comunquerivolgersi a un professionista abilitato all’apposizione del visto, che deve svolgere icontrolli e predisporre la dichiarazione (Circ. 57/E/2009 e 32/E/2014).I Professionisti sono tenuti a: stipulare specifica polizza assicurativa per R.C. professionale; presentare apposita comunicazione alla D.R.E. competente; comunicare alla D.R.E., entro 30 giorni, qualsiasi variazione dei

contenuti della suddetta comunicazione (in particolare: modifiche e rinnovidella polizza assicurativa)

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VISTO DI CONFORMITÀ

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CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RILASCIO (SEGUE)

Comunicazione su modello disponibile su sito web A.d.E.(differenziato per professionisti individuali / studi associati);

Invio via PEC, raccomandata A/R, consegna diretta; Iscrizione in apposito elenco informatizzato Efficacia dell’iscrizione dalla data della comunicazione

originaria inviata alla D.R.E. (anche in caso di successivaintegrazione della documentazione)

Abilitazione è rilasciata personalmente e specificamente alsingolo professionista iscritto nell’elenco informatizzato

L’abilitazione è unica e ha effetto per: compensazione dei crediti IVA richiesta dei rimborsi IVA compensazione dei crediti per imposte sui redditi ed IRAP presentazione delle dichiarazioni Modello 730

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VISTO DI CONFORMITÀ

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CONDIZIONI : POLIZZA ASSICURATIVA (SEGUE)

La polizza di assicurazione deve rispettare specifici requisiti: apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni in genere,

senza limitazioni della garanzia a specifici modelli; massimale non inferiore ad euro 3 milioni, comunque «adeguato

al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti diconformità rilasciati»;

no franchigie o scoperti (salvo clausole di espressa garanzia dirisarcimento integrale del terzo danneggiato e successiva rivalsasull’assicurato);

totale risarcimento del danno denunciato nei cinque annisuccessivi alla scadenza del contratto, per gli errori commessinel periodo di validità della polizza stessa, indipendentementedalla causa di cessazione del rapporto assicurativo;

garanzie specifiche per visti su modelli 730 (imposte, sanzioni,interessi).

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VISTO DI CONFORMITÀ

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CONTROLLI DA EFFETTUAREControlli specifici ex Circ. n. 57/E/2009, § 7: controllo di corrispondenza tra codice di attività economica indicato nella

dichiarazione IVA e codice risultante dalla documentazione contabile; verifica della sussistenza di una delle fattispecie generalmente idonee a generare

eccedenza di imposta: prevalenza di operazioni attive con aliquote inferiori alle operazioni passive

presenza di operazioni non imponibili;

presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

presenza di operazioni non soggette all’imposta;

operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

se credito IVA in compensazione pari o superiore al volume d’affari: integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili

verifica di corrispondenza per eccedenza formatasi in anni precedenti

altri casi: verifica della documentazione con IVA superiore al 10% dell’IVA detrattaLa verifica «non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nelladichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale alla relativa documentazione nonché all'ammontare dellecomponenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata»

Check-list Fondazione Nazionale dei Commercialisti 12.02.201518

VISTO DI CONFORMITÀ

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SOTTOSCRIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Soggetti legittimati: soggetti incaricati della revisione legale ex art.2409-bis c.c. Società di revisione Collegio Sindacale Revisore legale

Alternativa rispetto all’apposizione del visto di conformità Non si applicano gli adempimenti preliminari:

polizza assicurativa comunicazione alla D.R.E. iscrizione nell’elenco informatizzato

Contenuto dei controlli analogo all’apposizione del visto diconformità

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VISTO DI CONFORMITÀ

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MODELLI IVA 2016 – UNICO 2016

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VISTO DI CONFORMITÀ

1: visto relativo alla sola dichiarazione dei redditi2: visto relativo alla sola dichiarazione IVA3: visto relativo alla dichiarazione dei redditi e all’IVA

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MODELLO IVA 2016

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VISTO DI CONFORMITÀ

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MODELLO IVA TR

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VISTO DI CONFORMITÀ

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SANZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEL VISTO

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione dellesanzioni per le violazioni di norme tributarie, l’infedele rilascio delvisto di conformità è soggetto a (art. 39 DLgs. n. 241/1997): sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 2.582; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,

sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per unperiodo da uno a tre anni;

in caso di ripetute violazioni successive al periodo di sospensione,definitiva inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Violazioni contestate e sanzioni irrogate dalla D.R.E. competente. Provvedimenti trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza. L’apposizione del visto in assenza della necessaria abilitazione integra

fattispecie di «gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivantidalla trasmissione telematica delle dichiarazioni» che implicanorevoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica ex art. 8 DM31.7.1998.

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PROFILI SANZIONATORI

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SANZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI CREDITI

Nel caso di utilizzo di eccedenze o crediti d'imposta esistenti inmisura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità diutilizzo previste dalle leggi vigenti si applica la sanzione del 30%del credito utilizzato (salva l'applicazione di disposizioni speciali).

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti siapplica la sanzione dal 100% al 200% dei crediti stessi, senzapossibilità di definizione agevolata ex artt. 16 e 17 del DLgs.472/97. Si intende inesistente il credito in relazione al qualemanca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cuiinesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agliartt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73.

Sanzioni penali: reclusione da sei mesi a due anni per utilizzo in compensazione di

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000; reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per utilizzo in

compensazione di crediti inesistenti per un importo annuo superiorea € 50.000.

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PROFILI SANZIONATORI