Il vino - Legislazione - TIM · 4. gli aceti di vino; il vinello; le fecce di vino; la vinaccia ......

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Il vino

Legislazione

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Definizione

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale

di uve fresche (o non), pigiate o non, o di mosti di uve

Estratto dal regolamento C.E.E. 1493/99

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Classificazione generale in base al metodo di produzione

I “vini normali” sono quelli ottenuti osservando le normali pratiche di cantina

Vino

Vino varietale

DOC - DOP

IGT - IGP

I “vini speciali” sono quelli per cui sono ammesse pratiche di cantina normalmente vietate per gli altri vini, quali lo zuccheraggio e l’aromatizzazione

DOCG - DOP

Piramide della qualità

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Suddivisione dei vini speciali

I “vini speciali” sono quelli per cui sono ammesse pratiche di cantina normalmente vietate per gli altri vini, quali lo zuccheraggio e l’aromatizzazione

Vini spumanti Vini passiti

Vini aromatizzati

Vini liquorosi

“Icewine” Vini novelli

Sifoni e mistelle

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O. C. M.

•Reg. CE n. 1493/99, del 17 maggio 1999– organizzazione comune del mercato vitivinicolo in vigore dal

01/08/20091. Obiettivo

1. Riformare e semplificare l'organizzazione comune (OCM) del mercato vitivinicolo

2. Disciplina i seguenti prodotti:1. le uve fresche diverse da quelle da tavola;2. i succhi e i mosti di uva;3. i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, i vini liquorosi e i

vini frizzanti;4. gli aceti di vino; il vinello; le fecce di vino; la vinaccia

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Cosa cambia

Cosa scompare:– Scompaiono le menzioni:

• VINI DA TAVOLA• VQPRD

Le nuove DOP ricalcheranno le nostre DOC – ma con differenze sostanziali soprattutto per taluni

aspetti normativi

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Tipologie

Classificazione generale

Vino (senza altra indicazione)

Vino varietale (varietà limitate)

Vini I.G.T – IGP Vini D.O.C. - DOPVini D.O.C.G. - DOP

Rimangono le specificazioni

Riserva

Superiore

Classico

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Vino

In passato chiamati anche “vini da tavola o da pasto”Sono vini comuni, senza possibilità di nessuna menzione (generici)Rimane solo l’obbligo di indicare lo stato di provenienza del vinoPossibile l’aggiunta del termine frizzanteSi possono produrre a partire da varietà di uve autorizzate ed essere prodotti nell’ambito della CEENon sono soggetti e controllo

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Vini varietali

POSSONO INDICARE IL VITIGNO ( ELENCO DEI VITIGNI)LA PERCENTUALE 85 % – SE MONOVITIGNO INDICATO 100% – INDICAZIONE DECRESCENTE DEI VITIGNI

PER ADESSO SOLO 7 VARIETA’ INTERNAZIONALIPOSSONO ESSERE AUTOCTONI – DICHIARAZIONI VINCOLANTI (TERRITORIO, AZIENDA, STATO)

NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLOPOSSONO INDICARE L’ANNATA

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Vini I.G.T.Si tratta di vini da tavola con indicazione geografica e del vitigno, ma la legge stabilisce che il riconoscimento I.G.T. sia riservato alle produzioni che corrispondano ai requisiti dettati dal disciplinare

Disciplinare di produzione:Indicazione geografica ed eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntiveDelimitazione della zona di produzioneElenco dei vitigni che concorrono alla produzioneTipologie enologiche, compreso il coloreResa massima di uve per ettaroGradazione alcolometrica minima del vinoResa uva vinoPratiche correttive autorizzate

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Le “nostre” IGT

Terrazze dell’imperiese– Terrazze dell’Imperiese” bianco; – “Terrazze dell’Imperiese” bianco

frizzante; – “Terrazze dell’Imperiese” bianco

passito; – “Terrazze dell’Imperiese” rosso; – “Terrazze dell’Imperiese” rosso

frizzante; – “Terrazze dell’Imperiese” rosso

novello; – “Terrazze dell’Imperiese” rosso

passito;– “Terrazze dell’Imperiese” rosato.

Base ampelografica– Pigato, vermentino, rossese e/o

ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%;

– possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60%. iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

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Vini di qualitàD.O.C. e D.O.C.G.

Sostanzialmente è riconosciuto tale un vino se dà garanzia di buona qualità e della sua origine:Disciplinare di produzione:

Denominazione di origineDelimitazione del territorio di produzione delle uveResa massima di uva per ettaro (max. + 20%) e dell’uva in vinoTitolo alcolometrico minimo potenziale e titolo alcolometrico minimo al consumoCaratteristiche chimico-fisico ed organolettiche (scheda organolettica)Condizioni di produzione (caratteristiche ambiente, terreni, esposizione, vitigni raccomandati ed autorizzati, potatura, coltivazione)Modalità degli esamiEventuale periodo minimo di invecchiamentoNorme relative alla commercializzazione

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Le “nostre” DOC

Dolceacqua o Rossese di DolceacquaPornassio o Ormeasco di PornassioRiviera Ligure di Ponente (RLP)

Base ampelografica– Vermentino– Pigato– Rossese– da soli minimo 95%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo nonaromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60%. iscritti nelRegistro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

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I vini “speciali”

Secondo il legislatore sono quei vini per cui sono

ammesse “pratiche di cantina” espressamente

vietate per gli altri vini, quali ad esempio lo

zuccheraggio, l’alcolizzazione, l’aromatizzazione,

ecc.

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Vini liquorosi

Sono ottenuti da un vino base concentrati a freddo, addizionato di “mistella”, alcol etilico, acquavite di vino o mosto concentrato per aumentarne la gradazione alcolica complessiva.Gradazione alcolica complessiva: generalmente tra i 16 e i 22°.

Tipologie:Marsala, Porto, Madeira, Jerez

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Vini passiti

Sono ottenuti da uve appassite in modo naturale (sovramaturazione) o forzato (al sole: sulla vite, su graticci)

Tipologie:Aleatico (Sovramaturazione delle uve)Sauternes (Attacco da parte della “botrytis cinerea”)Picolit (Acinellatura)Greco (Appassimento al sole)Vin Santo (Appassimento su graticci)

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Vini aromatizzati

Sono ottenuti da un vino base bianco neutro e addizionati di alcol, zucchero ed estratti o infusioni di erbe e spezie.Gradazione alcolica complessiva: generalmente tra i 16 e i 18°.

Tipologie:Vermouth, vino chinato

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Vini spumanti

Sono il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione di uve fresche, di mosti, di vini, caratterizzato all’atto della stappatura da uno sviluppo di anidride carbonica in sovrasaturazione.

Vini spumanti artificialio

Gassificati artificialmente

Metodo classicoChampenois

Talento

Metodo Charmat"Martinotti"

Metodo Marone-Cinzano

Vini spumanti naturali

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EtichettaturaCommissione Europea (regolamento CE n.753/2002), in vigore dal 1/1/03

L’etichetta è divisa in tre parti (a volte quattro)

– Etichetta frontale– Retro– Collarino– Piccolo foglietto appeso al collo

Le indicazioni riportate in etichetta si possono distinguere in due categorie:

– Obbligatorie– Facoltative

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Nuova etichettatura (Dlgs del 12 marzo 2010, detto "nuova 164“)

Nell'etichettatura devono sempre figurare le menzioni tradizionali italiane (docg, doc, igt, ecc.)

–Le nuove menzioni Ue diventano solo facoltative e aggiuntive rispetto alle tradizionali.

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Nuova etichettatura (Indicazioni obbligatorie)

Nello stesso campo visivo (tranne ultime due)– designazione della categoria di prodotto vitivinicolo (vino,

vino frizzante, vino spumante ecc.)– indicazione dell'eventuale denominazione d'origine o

indicazione geografica; – titolo alcolometrico volumico effettivo (il valore seguito da

% vol.); – provenienza (vino di..., prodotto in/di...); – indicazione dell'imbottigliatore o produttore o venditore;– segnalazione dell'eventuale importatore; – tenore in zuccheri per i vini spumanti (grammi/litro); – volume nominale del contenitore (e 0,75 cl, e 750 ml...); – numero di lotto di produzione– indicazioni sugli allergeni (contiene solfiti ecc.)

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Nuova etichettatura (2) Novità (1/a)

– Possibilità di riportare il nome del vitigno e l'annata anche sull'etichetta dei vini da tavola che vengono designati "vino varietale", ma senza fare riferimento alle aree geografiche.

• Prerogativa che prima era esclusiva dei vini Docg, Doc e Igt)

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Nuova etichettatura (2) Novità (1/b)

– Molte perplessità in Italia, dove si vede messa in pericolo la superiorità riconosciuta ai vini a denominazione

• il 50% della nostra produzione vinicola è tutelato da Docg, Doc e Igt.

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Nuova etichettatura (2) Novità (1/c)

– Il ministero delle Politiche agricole con decreto del 23 dicembre 2009 ha limitato il numero delle varietà dichiarabili in etichetta.

• Per i vini tranquilli, sono solo sei vitigni internazionali– Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Frane, Cabernet Sauvignon, Merlot

e Syrah (sui 473 coltivabili nel nostro Paese)

– Inoltre tutti i vini dove la varietà è parte integrante del nome di una denominazione (per esempio Dolcetto d'Alba o Conegliano Valdobbiadene Prosecco) non possono essere indicati in etichetta dei vini da tavola. E questo al fine di tutelare l'uso degli autoctoni connaturati a specifiche denominazioni di origine e indicazioni geografiche

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Nuova etichettatura (2) Novità (2)

Per i vini Igt/Igp– vi è la possibilità di indicare una sottozona (per

esempio Igt Toscana, Igt Sicilia...) (avvicinandoli di fatto maggiormente ai vini a denominazione di origine)