IL TRASPORTO - Ministero della Salute · disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ... Al fine di...

72
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 Guida all’attenzione delle Forze di Polizia e dei Veterinari di Sanità Pubblica Manuale aggiornato a maggio 2008 IL TRASPORTO degli animali Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada Ministero della Salute

Transcript of IL TRASPORTO - Ministero della Salute · disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ... Al fine di...

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del

22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali

durante il trasporto e le operazioni correlate

DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151Disposizioni sanzionatorie per la violazione delledisposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005

Guida all’attenzione delle Forze di Polizia

e dei Veterinari di Sanità Pubblica

Manuale aggiornato amaggio 2008

IL TRASPORTOdegli animali

Man

uale

per

la g

estio

ne d

el c

ontro

llo d

el b

enes

sere

ani

mal

e du

rant

e il

trasp

orto

su st

rada

Ministero della Salute

Ogni giorno migliaia di animali desti-nati all’allevamento e alla macellazio-ne sono trasportati sulle strade d’Eu-ropa; l’Italia rappresenta un importantecrocevia di questo commercio in quanto Paese im-portatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesiterzi.

Al fine di tutelare il benessere degli animali duran-te il trasporto, l’Unione europea ha emanato il Re-golamento 1/2005, entrato in applicazione dal 5gennaio 2007, che ha cambiato radicalmente ilquadro normativo precedente, prevedendo dispo-sizioni più severe e restrittive.

Allo scopo di agevolare ed uniformare l’attività dicontrollo da parte delle Autorità a ciò deputate, sia-no esse Autorità sanitarie competenti (Veterinariufficiali), che organi di polizia, è stato redatto que-sto manuale che sintetizza le disposizioni legislati-ve vigenti ed il sistema sanzionatorio correlato.

Nel manuale vengono riassunti in maniera sche-matica e di facile consultazione gli adempimentiprevisti dal Regolamento in questione, rappresen-tando così un utile ausilio per tutti coloro che svol-gono un ruolo fondamentale nella prevenzione enel controllo delle violazioni sulla protezione deglianimali durante il trasporto.

Intr

od

uzi

on

ee

In

dic

e

3333

INTRODUZIONE

Il presente manuale è realizzato da:

4444

Ministero della Salute Direzione Generale della sanità animalee del farmaco veterinario - Ufficio VI e Ufficio Veterinario AdempimentiComunitari di TORINOVia Giorgio Ribotta, 5 – 00144 RomaTel. 06 5994 1 - www.ministerosalute.itTel. [email protected]

in collaborazione con

Ministero dell’InternoDipartimento della Pubblica SicurezzaDirezione Centrale della Polizia Stradale,Ferroviaria, delle Comunicazione e per iReparti Speciali della Polizia di StatoServizio Polizia Stradale

LAV – Lega Anti Vivisezione Via Piave, 7 – 00187 RomaTel 06.4461325www.lav.it – [email protected]

Animals’ Angels e.V. Rossertstrasse 8 D-60323 Frankfurt a. Main Tel +49 (0)69 707 981 70 [email protected]

Si ringrazia inoltre per la collaborazione:

FNOVI – Federazione nazionale degliOrdini dei Veterinari

Introduzione 3

Campo di applicazione 6

1. Idoneità degli animali al trasporto 8

1.1. Animali non idonei al trasporto 8

1.2. Casi particolari di divieto 9

1.3. Disposizioni per animali malatio con lesioni 10

2. Caratteristiche dei mezzi di trasporto 12

2.1. Requisiti dei mezzi di trasporto pertutti i viaggi 12

2.2. Requisiti addizionali dei mezzidi trasporto per viaggi superiori a 8 ore 15

3. Densità di carico e pratiche di trasporto 18

4. Tempi massimi di trasporto, periodi di riposo,pause per abbeveraggio e alimentazione 24

5. Misure di emergenza 26

6. Documenti previsti dal regolamento 1/2005 28

6.1 Gestione del giornale di viaggio 30

7. Sanzioni e Comunicazioni 34

8. Indirizzi utili

Elenco U.V.A.C. (Uffici Veterinariper gli Adempimenti Comunitari) 56

Elenco PIF (Posti di Ispezione Frontaliera) 58

Elenco Posti di controllo in Italia 62

Allegati:

Allegato I:Disposizioni particolari per equidi registrati 64

Allegato II:Disposizioni particolari per il trasporto sunavi traghetto 66

Allegato III:Disposizioni particolari per cani e gatti 68

Intr

od

uzi

on

ee

In

dic

e

5555

Indice

Il regolamento si applicaal trasporto di animali vertebrati vivi:

mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci;negli scambi tra Stati membri;nei trasporti nazionali;nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi.

Il regolamento non si applica:al trasporto che non sia in relazione ad attivitàeconomica (ad esempio al trasporto di animalida compagnia a seguito del proprietario, di ca-valli per finalità non economiche, ecc.);al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti ve-terinari, o in provenienza dagli stessi, in base alparere di un veterinario (con certificazione vete-rinaria di accompagnamento).

Condizioni generali (Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Nessuno è autorizzato a trasportare o far traspor-tare animali in condizioni tali da esporli a lesioni osofferenze inutiliTale disposizione si ritiene pertanto violata quandoil controllo evidenzia:

stato di malessere degli animali diagnosticatoda un medico veterinario;trasporto di animali non idonei al viaggio;utilizzo di veicoli non idonei per la specie tra-sportata o in stato di manutenzione scadente ocon spazio d’impiantito (pavimento) e altezzainsufficienti;manualità che causano sofferenza o stati di agi-tazione.

6666

CAMPO

DI APPLICAZIONE

Si applicano solo le condizioni generali:nei trasporti effettuati dagli allevatori con veicoliagricoli o con i propri mezzi di trasporto per latransumanza;nei trasporti, effettuati dagli allevatori, dei proprianimali, con i propri mezzi di trasporto per unadistanza inferiore ai 50 km dalla propria azien-da.

Legenda:::

ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE:

BOVINA/BUFALINA: vitello, vacca, toro, bue, an-nutolo, bufalo.

SUINA: lattonzolo, suinetto, scrofa, verro.

OVINA: agnello, pecora, montone.

CAPRINA: capretto, capra, becco.

POLLAME: pulcini, broiler, galline ovaiole, anatre,oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, star-ne, pernici, struzzi.

EQUIDI DOMESTICI: puledro, cavallo, pony, asi-no, mulo, bardotto.

Ap

plic

azi

on

e

7777

1.1 Animali non idoneial trasporto

“Non può essere trasportato nessun animaleche non sia idoneo al viaggio previsto, né lecondizioni di trasporto possono essere tali daesporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili”.

Non sono idonei al trasporto animali che presenta-no lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie inparticolare se:

non sono in grado di spostarsi autonomamentesenza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

presentano ferite aperte di natura grave o pro-lasso;

sono femmine gravide che hanno superato il 90%del periodo di gestazione previsto (vedi Tab. 1);

sono femmine che hanno partorito durante lasettimana precedente;

sono mammiferi neonati con ombelico non com-pletamente cicatrizzato.

N.B. Il cordone ombelicale deve essere caduto ocompletamente secco. Nel vitello e nel puledro, labibliografia scientifica riporta 10 giorni come tem-po di cicatrizzazione del cordone ombelicale ester-no;

sono animali sotto effetto di sedativi, se non sot-to controllo veterinario.

N.B. l’animale sedato ha difficoltà di stare in sta-zione eretta con evidente prostrazione.

8888

1. IDONEITÀDEGLI ANIMALIAL TRASPORTO(All. I, capo I - Reg. 1/2005)

1111

9999

Tab 1 – Durata media della gravidanza nelle diversespecie

Specie Giorni 90% del periododi gestazione

vacca 284 255

bufala 315 283

pecora 150 135

capra 155 139

scrofa 113/118 101/106

cavalla 346 311

1.2 Casi particolari di divieto

Divieti per età e specie

Divieto di trasportare:

Suini di meno di tre settimaneOvini di meno di una settimanaVitelli di meno di dieci giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibi-le se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alleotto ore:

Suini di peso inferiore ai 10 kg;Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individualicon la madre:

suini di età superiore a tre settimane e conpeso inferiore a 10 kg;

11110000

vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a14 giorni;equidi di età inferiore a quattro mesi con ombe-lico cicatrizzato;

I cavalli non domati non possono essere tra-sportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

Divieti per modalità di trasporto

Divieto di trasportare:

animali nel cassone tra gli assi delle ruote delmezzo.

Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzaticon ventole.

1.3 Disposizioni peranimali malati o con lesioni

Possono essere trasportati animali:che presentano lesioni o malattie lievi solo seil loro trasporto non causa sofferenza addi-zionale; nei casi dubbi è necessario il parerefavorevole documentato del veterinario;sotto supervisione veterinaria per o in seguito atrattamento o diagnosi veterinaria;se la malattia o la lesione sono parte di un pro-gramma di ricerca autorizzata ai sensi delD.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva86/609 opportunamente documentata;se sottoposti a procedura veterinaria a scopozootecnico (castrazione – decornazione), pur-ché con ferite cicatrizzate (non idonei se la fe-rita è sanguinante o con crosta).

Gli animali che si ammalano o subiscono lesio-ni durante il viaggio vanno:

sempre separati dagli altri e curati quanto pri-

ma; per la cura è necessario richiedere l’in-tervento di un veterinario;

se necessario sottoposti a macellazione d’ur-genza o ad abbattimento sul posto.

Gli animali che si ammalano o subiscono lesio-ni gravi durante il trasporto e non sono in gradodi spostarsi autonomamente senza sofferenza odi deambulare senza aiuto, devono essere stor-diti sul veicolo e sottoposti a macellazione d’ur-genza o ad abbattimento sul posto.

N.B.: D’estate è opportuno controllare bene so-prattutto i compartimenti dietro la motrice per lapresenza di animali morti o sofferenti. Questa zo-na infatti è particolarmente soggetta a surriscalda-menti e soprattutto i suini soffrono particolarmenteil caldo.

Per i trasporti di ovini e giovani suini è opportunocontrollare in particolare se ci sono zampe inca-strate tra i piani di carico e le pareti del camion.

1111

11111111

2.1 Requisiti dei mezzi di trasporto pertutti i viaggi

Tutti i mezzi di trasporto devono essere conce-piti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale daevitare lesioni e sofferenze e assicurare l’inco-lumità agli animali.

I mezzi di trasporto indipendentemente dalladurata del viaggio devono:

proteggere gli animali da intemperie, tempera-ture estreme, variazioni climatiche avverse;essere provvisti di tetto e di pareti con aper-ture regolabili.

Pulizia e disinfezioneessere puliti e disinfettati:

Il cartello con scritto “mezzo disinfettato” deveessere apposto solo sui veicoli vuoti.

Rampe e piattaforme di sollevamentoLe rampe e le piattaforme di sollevamento de-vono essere:

pulite e disinfettate;munite di barriere di protezione (come pure ipiani superiori);ben illuminate durante le operazioni di carico escarico;non essere scivolose.

Le rampe non devono avere pendenzasuperiore:

al 36.4% rispetto all’orizzontale per trasporto disuini, vitelli, cavalli;al 50% rispetto all’orizzontale per trasporto di

ovini e bovini;

11112222

2. CARATTERISTICHE DEIMEZZI DI TRASPORTO

In ogni caso se l’inclinazione rispetto all’orizzon-tale è superiore al 17,6% il piano delle rampedeve essere munito di un sistema ad assi tra-sversali in modo da evitare lo scivolamento (AlI.I, capo III, punto 1.4a).

I mezzi di trasporto devono:avere divisori resistenti al peso degli animali:

DivisoriI divisori devono:

essere sempre posizionati in caso di carico dianimali tra loro incompatibili o per regolare glispazi in funzione del numero degli animali;avere un’altezza tale da evitare che possanoessere scavalcati;poter essere sistemati in diverse posizioni peradeguare le dimensioni del compartimento allenecessità;essere sufficientemente rigidi da sostenere ilpeso, gli urti e il movimento degli animali;divisori realizzati con tappeti di gomma non rigi-da, sospesi su catene o corde, non sono daconsiderarsi idonei.Non devono lasciare spazi in cui gli animali ri-schiano di rimanere incastrati con le zampe o diinfilare le stesse nei compartimenti adiacenti.

Pavimentoavere pavimenti con superficie anti-sdruc-ciolo.

Lettieraessere sempre provvisti di lettiera (paglia osegatura o altro materiale idoneo) per:

suini di peso inferiore ai 10 kg;agnelli di peso inferiore ai 20 kg;vitelli di meno di 6 mesi;puledri di meno di 4 mesi;tutte le specie nei lunghi viaggi.

2222

11113333

Contenimento urina e feciminimizzare la fuoriuscita di urina e feci.

Aerazioneassicurare aerazione in quantità e qualità ap-propriata in relazione alla specie;non è obbligatoria la ventilazione forzata(ventole previste solo nei lunghi viaggi);aperture sulle pareti laterali provviste di di-spositivi che permettano di regolare il ricam-bio interno dell’aria;garantire in ciascun compartimento e in ciascunpiano spazio sufficiente per la ventilazione ade-guata sopra gli animali allorché si trovano in po-sizione eretta naturale.

Illuminazioneavere illuminazione sufficiente per l’ispezione ela cura degli animali.

Aperture di ispezionedevono garantire l’accesso, l’ispezione e la curadegli animali; evitare la fuga o la caduta degli animali.

Scala portatilegarantire l’accesso agli animali per l’ispezio-ne e la cura e avere disponibile una scalaportatile e allungabile per il controllo dei pia-ni superiori.

Mezzo di abbattimentoavere un mezzo di abbattimento a disposizio-ne del guardiano o di persona che ne abbia co-noscenza nell’utilizzo per viaggi su nave (an-che nel trasporto ro-ro), aereo e treno di du-rata superiore a 3 ore.

Carico mercile merci caricate con gli animali devono es-sere posizionate in modo da non causare le-sioni.

Le merci eventualmente caricate con gli animalidevono essere:

fissate alle pareti del mezzo;11114444

non devono avere sporgenze o bordi taglienti;non devono contenere materiali pericolosi per lasalute degli animali.

Contrassegno esterno al camionI mezzi di trasporto devono essere contrasse-gnati in modo chiaro e visibile per indicare lapresenza di animali vivi (es. con la scritta “TRA-SPORTO ANIMALI” o simboli adeguati).Se gli animali sono trasportati in container/conteni-tori, al suddetto contrassegno deve essere ag-giunta l’indicazione della parte alta del contenitore.

2.2 Requisiti addizionali dei mezzi ditrasporto per viaggi superiori a 8 ore(All. I - Reg. 1/2005)

Tutti gli automezzi destinati al trasporto di equididomestici e di animali domestici delle specie bovi-na, ovina, caprina e suina, oltre ai requisiti genera-li, devono avere quelli di seguito riportati:

TettoIl tetto di colore chiaro ed adeguatamente isolato.

Lettierauna lettiera appropriata che consenta un assor-bimento adeguato delle deiezioni (paglia, sega-tura o altro che deve coprire in modo unifor-me il pavimento).

DivisoriIl mezzo di trasporto deve essere dotato di divi-sori in modo da poter creare compartimenti, as-sicurando nel contempo libero accesso all’ac-qua per tutti gli animali. Devono poter essere si-stemati in diverse posizioni per adeguare le di-mensioni del compartimento alle necessità.Nell’autotreno e nell’autoarticolato i divisoridevono essere sempre posizionati anche sesono a bordo solo animali con le stessecaratteristiche (es. solo bovini maschi

2222

11115555

della stessa età, provenienti dallo stesso boxdi allevamento e costituenti la stessa partita).Le dimensioni degli scomparti creati dalle tran-senne devono essere tali da garantire il massi-mo di sicurezza degli animali trasportati e la sta-bilità del veicolo, a tal fine è buona pratica divi-dere rispettivamente i piani dell’autotreno in duescomparti e l’autoarticolato in tre scomparti.

Sistema di ventilazioneIl sistema di ventilazione deve essere progetta-to e mantenuto in modo che in qualsiasi mo-mento del viaggio, con veicolo in sosta o inmarcia, mantenga una forcella di temperaturatra 5°C e 30°C all’interno del mezzo, con tolle-ranza di +/- 5°C (le ventole devono essere innumero utile e sufficiente a garantire unflusso minimo d’aria per capacità nominaledi 60m3/h/KN di carico utile, anche se posi-zionate da un solo lato) e deve essere in gra-do di funzionare con tutte le ventole in movi-mento per almeno 4 ore a motore spento.

Sistema di controllo e di registrazionedella temperatura

I mezzi di trasporto devono essere dotati di unsistema di controllo della temperatura, con sen-sori installati nelle parti del veicolo che rischianodi essere esposte alle condizioni climatichepeggiori e di un sistema in grado di registrare idati rilevati. Le registrazioni devono essere resedisponibili a richiesta dell’Autorità competente.

Sistema di allarmeIl sistema di allarme può essere visivo e/o acu-stico per allertare il conducente quando le tem-perature raggiungono il massimo ed il minimoconsentito.

Sistema di navigazionetutti i veicoli nuovi immatricolati dal 1° gen-naio 2007 e dal 1° gennaio 2009 tutti i veicolidevono essere dotati di un sistema di naviga-zione che consenta di verificare: giorno, ora eluogo di partenza, eventuali soste durante il11116666

viaggio, durata del viaggio, apertura e chiusuradel portellone di carico.

Sistema di abbeveraggioI mezzi di trasporto ed i contenitori (qualsiasi cas-sa, box, alloggiamento o altra struttura rigidausata per il trasporto di animali) via mare devonoessere sempre dotati di una riserva d’acqua cherenda possibile al guardiano la fornitura imme-diata di acqua ogni qualvolta sia necessarioL’acqua deve essere presente nei serbatoi inogni momento del viaggio ed in tutte le sta-gioni.

I serbatoi devono:avere una capienza pari all’1,5% del peso di ca-rico massimo;avere un sistema che permetta di controllare illivello dell’acqua;essere progettati in modo da poter essere svuo-tati e puliti;essere collegati ad abbeveratoi funzionanti sitinei compartimenti;gli abbeveratoi devono essere in numero suffi-ciente in relazione al numero dei capi trasportatied adeguatamente progettati e posizionati inbase alla specie e all’età;L’acqua deve sempre essere accessibile per isuini durante tutto il lungo viaggio.

AlimentazioneIl mezzo di trasporto:

deve recare una quantità sufficiente di alimentiappropriati per le necessità alimentari degli ani-mali;deve essere dotato di attrezzatura per la distri-buzione di alimenti.

Attrezzatura per l’alimentazioneL’attrezzatura deve essere progettata in mododa poter essere, ove necessario, fissata al vei-colo per evitarne il capovolgimento e deve es-sere sistemata separatamente dagli animalicon veicolo in movimento.

2222

11117777

11118888

Il trasporto stradale è da considerare conformese:

gli spazi messi a disposizione per ogni animalenon devono essere inferiori alle superfici indica-te nell’allegato I capo VII del Regolamento1/2005;si garantisce in ciascun compartimento e in cia-scun piano spazio sufficiente per il movimentonaturale

Spazi minimi per il trasporto stradale

3. DENSITÀ DI CARICOE PRATICHEDI TRASPORTO

Categoria

BO

VIN

I

PesoSuperficie

in m2

per animale

Vitelli d’allevamento: 50 Kg 0,30 - 0,40

Vitelli medi: 110 Kg 0,40 - 0,70

Vitelli pesanti: 200 Kg 0,70-0,95

Bovini medi: 325 Kg 0,95 – 1,30

Bovini di grandidimensioni:

550 Kg 1,30 – 1,60

Bovini grandissimedimensioni:

>700 Kg > 1,60

Gli spazi possono variare in base non solo al pesoe alle dimensioni ma anche allo stato fisico deglianimali, alle condizioni meteorologiche e alla dura-ta probabile del tragitto

La densità di carico è eccessiva se compromettela possibilità di coricarsi ed il movimento naturaledegli animali e/o impedisce il regolare accesso aldispositivo di abbeveraggio e/o ostacola la possi-bilità della verifica dello stato fisico di tutti gli ani-mali.

3333

Categoria

EQ

UID

I DO

ME

ST

ICI

spazio(m)

Superficiein m2

per animale

Cavalli adulti 0,7 x 2,5 1,75

Cavalli giovani (6-24mesi) durata viagginon superiore a 48ore

0,6 x 2,0 1,20

Cavalli giovani (6-24mesi) durata viaggisuperiore a 48 ore

1,2 x 2,0 2,40

Pony (altezza infe-riore a 144 cm)

0,6 x 1,8 1,08

Puledri (0-6 mesi)

Nota: durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devo-no potersi coricare.Le superfici indicate possono variare del 10% al massimo peri cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalligiovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensionima anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni me-teorologiche e alla durata probabile del tragitto.

1,0 x 1,4 1,40

Categoria

OV

INI/C

AP

RIN

IPeso

Superficiein m2

per animale

Agnelli di peso> 26 kg< 55 kg

0,20 – 0,30

Ovini tosati < 55 kg 0,20 – 0,30

Ovini tosati > 55 kg > 0,30

Ovini non tosati < 55 kg 0,30 – 0,40

Ovini non tosati > 55 kg > 0,40

Pecore in gestazio-ne avanzata

< 55 kg 0,40 – 0,50

Pecore in gestazio-ne avanzata

> 55 kg > 0,50

Capre < 35 kg 0,20 – 0,30

Capre 35–55 kg 0,30 – 0,40

Capre > 55 kg 0,40 – 0,75

Capre in gestazioneavanzata

< 55 kg 0,40 – 0,50

Capre in gestazioneavanzata

> 55 kg> 0,50

Gli spazi indicati possono variare in base alla razza, alle dimen-sioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali,nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata delviaggio. Ad esempio per piccoli agnelli può essere prevista unasuperficie inferiore a 0,2 m2 per animale.

11119999

Pesi massimi autorizzati nel trafficointernazionale e nazionale

Nel trasporto internazionale i pesi massimi auto-rizzati dal D.M. 12 settembre 2003 - “Recepi-mento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio2002 del Consiglio, che modifica la direttiva96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluniveicoli stradali che circolano nella Comunità ledimensioni massime autorizzate nel traffico na-zionale ed internazionale ed i pesi massimi au-torizzati nel traffico internazionale: 40 tonnella-te su strada a pieno carico.Nel trasporto nazionale i pesi massimi autoriz-zati dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 - articoli 62e 167 - “Nuovo codice della strada” sono: 44

tonnellate su strada a pieno carico.22220000

SU

INI

Tutti i suini devono potersi coricare e restare natural-mente in posizione eretta

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il tra-sporto la densità di carico dei suini del peso di 100kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2.

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini,può essere necessario aumentare gli spazi minimi ri-chiesti. Essa può essere aumentata fino al 20% an-che in base alle condizioni meteorologiche e alla du-rata del viaggio.

Categoria

PO

LL

AM

E

Superficie in m2

per animale

Pulcini di un giorno 21-25 cm2 per pulcino

Volatini di peso infe-riore a 1,6 kg

180-200 cm2/kg

Volatini di pesocompreso

fra 1,6 kg e 3 kg160 cm2/kg

Volatini di pesocompreso

fra 3 kg e 5 kg115 cm2/kg

Volatini di peso su-periore di 5 kg

105 cm2/kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle di-menzioni ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizio-ni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Pratiche di trasporto

Le norme relative alle pratiche di trasporto si appli-cano a tutti i trasporti indipendentemente dalla du-rata.

Separazione degli animali con divisori

Gli animali devono essere sempre separati se:di specie diverse;reciprocamente ostilicon corna e senza corna;verri adulti e stalloni adulti da riproduzione;maschi sessualmente maturi e femmine;di taglia ed età significativamente diverse(ad eccezione delle femmine con progenienon autosufficiente);animali legati e animali slegati

N.B. Se si trasportano animali per i quali il regola-mento impone la loro separazione non è correttolegare gli animali, in alternativa alla separazionecon tramezzo.

Bovini, ovini, caprini, suini e equini

Sono da considerare maschi sessualmentematuri:

bovini di età superiore ai 11 mesi;ovini di età superiore ai 8 mesicaprini di età superiore ai 7 mesisuini di età superiore ai 6 mesiequini di età superiore ai 12 mesi

Le femmine in lattazione di bovini, ovini e caprinidevono essere munte ad intervalli non superiori a12 ore, se non accompagnate dalla loro progenie.

Equidi

Divieto di trasporto su veicoli a più livelli ameno che gli animali non siano caricati al livelloinferiore senza che vi siano altri animali ai li-velli superiori.

3333

22221111

* Equidi che non possono essere legati o essere condotti peruna cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore osofferenze evitabili.

L’altezza minima del compartimento deve esse-re più alta di almeno 75 cm dell’altezza al garre-se dell’animale più alto.Obbligo di avere la cavezza se di età superioreagli 8 mesi fatta eccezione per i cavalli non do-mati*.

Utilizzare cavezze a corda piatta per evitare le-sioni.

Gli equidi devono viaggiare in stalli individuali:se il veicolo è trasportato su nave traghettoro-ronei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore)

Eccezione ai due punti precedenti se si tratta dicavalla con puledro: ogni cavalla insieme al suopuledro deve essere separata dagli altri equidi.

Gli equidi non domati* non possono mai esse-re trasportati in gruppi di più di 4 capi e nonpossono essere trasportati per lunghi viaggi(All.1, capo VI).

N.B. Anche se trasportato in stalli individuali ogniequide deve avere accesso ad un abbeveratoiocollegato con il serbatoio dell'acqua.

Trattamento degli animali

È sempre vietato trattare gli animali in mododa causare dolore o sofferenze inutili.

È vietatopercuotere o dare calci,comprimere parti sensibili del corpo,sospendere con mezzi meccanici,sollevare o trascinare per parti del corpo,usare pungoli o altri strumenti con estremitàaguzze,ostruire volutamente il passaggio ad un animalespintomettere la museruola ai vitelli,

22222222

legare per corna, palchi e anelli nasali,legare le zampe assieme

Altre disposizioni

Se gli animali devono essere legati le corde usatedevono essere:

a) robuste per non spezzarsi;b) lunghe sufficientemente da consentire aglianimali di poter coricarsi, bere e mangiare, facilida slegare;c) non creare pericoli di strangolamenti o lesioni.

È generalmente vietato usare strumenti che tra-smettono scariche elettrichePossibile l’utilizzo per suini e bovini adulti che rifiu-tano di spostarsi e solo se hanno davanti spazioper muoversi.Le scariche elettriche devono:

durare meno di 1 secondo;essere trasmesse ad intervalli adeguati;essere applicate sui muscoli dei quarti posterio-ri;non vanno ripetute se l’animale non reagisce.

Le scariche elettriche non devono mai essereapplicate su animali gravemente malati o feriti.

3333

22223333

22224444

4. TEMPI MASSIMI DITRASPORTO, PERIODIDI RIPOSO, PAUSE PERABBEVERAGGIOE ALIMENTAZIONE

La pianificazione del viaggio deve sempre con-siderare anche gli obblighi imposti dal Reg.(CE) 561/2006 relativo all’armonizzazione di al-cune disposizioni in materia sociale nel settoredei trasporti su strada.

Veicoli adibiti a trasporto inferiorealle 8 ore (12 ore su tratte nazionali)

Bovini, suini, ovini, caprini, equidi

N.B. Se gli animali sono trasportati con un mezzoche non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luo-go di destinazione deve essere raggiunto entro 8ore. Non è permesso effettuare: 8 ore di trasporto– 24 ore riposo – altre ore di trasporto

Veicoli omologati per percorrenzesuperiori alle 8 ore

Partenza Ü 8 ore di trasporto (12 ore su trattenazionali con veicolo dotato di sistema di venti-lazione e abbeveraggio) Ü Arrivo

Animali non svezzati:

Partenza Ü9 ore di trasporto

Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di etàinferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età in-feriore a 50 giorni (periodi indicativi minimi).

pausadi 1 ora*

Altre 9 oredi trasportoÜ Arrivo**

N.B.: Il tempo impiegato per caricare e scaricaregli animali deve essere considerato per stabilire ladurata presunta del viaggio.

Nell’interesse degli animali il periodo di viaggiopuò essere prolungato di 2 ore tenendo conto inparticolare della vicinanza del luogo di destinazio-ne (alI. I - capo V - punto 1.8). Tale previsione è daintendersi come eccezione nella durata di un viag-gio che per cause contingenti supera le ore di pia-nificazione massime previste.

Dopo aver effettuato il viaggio con la durata massi-ma sopra precisata, se non è stata raggiunta la de-stinazione finale, gli animali devono essere scarica-ti, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periododi riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo.

Dopo la sosta è permesso riprendere il traspor-to con i tempi suindicati.Dopo la sosta in un posto di controllo il veterina-rio deve confermare nel giornale di viaggio chegli animali sono idonei a continuare il viaggio.

4444

22225555

Suini

Partenza Ü 24 ore di trasporto Ü Arrivo**

Bovini, ovini, caprini:

Partenza Ü14 ore di trasporto

pausaper 1 ora*

Altre 14 oredi trasportoÜ Arrivo**

Equidi

Partenza Ü 24 ore di trasporto Ü Arrivo**

con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli ani-mali

Pollame, uccelli domestici, conigli domestici

Partenza Ü 12 ore di trasporto Ü Arrivo**

* Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se

necessario, alimentati.

** Arrivo: si intende la sede di destinazione o il posto di controllo.

In caso di violazioni l’Autorità competente disponemisure di emergenza volte a ripristinare in manierasollecita le condizioni di benessere degli animali.Tali misure devono essere proporzionate alle vio-lazioni e i costi sono a carico del soggetto che leha commesse.

Tali azioni possono comprendere:

a) il cambiamento del conducente o del guardiano;

b) la riparazione temporanea del mezzo di tra-sporto in modo da evitare lesioni immediateagli animali;

c) il trasferimento della partita o di parte di essasu un altro mezzo di trasporto;

d) la restituzione degli animali al punto di parten-za per la via più diretta, o l’autorizzazione a farproseguire gli animali verso il luogo di destina-zione per la via più diretta, se questo corrispon-de maggiormente al benessere degli animali;

e) lo scaricamento degli animali e la loro adegua-ta sistemazione e cura fino a quando il proble-ma è risolto.

22226666

5. MISUREDI EMERGENZA(Art. 23 Regolamento 1/2005)

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardareil benessere degli animali, questi sono abbattuti inmodo umano o sono sottoposti a eutanasia.

Se necessario, le autorità competenti fornisconoassistenza al trasportatore per agevolare la realiz-zazione delle azioni d’emergenza necessarie.

5555

22227777

Ai sensi del Regolamento 1/2005 e in base alledisposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 20marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i condu-centi devono mettere a disposizione delle autoritàdi controllo i seguenti documenti:

Per trasporto in conto proprio

con distanze inferiori a km. 65 nell’espleta-mento di un trasporto in relazione ad una atti-vità economica;in transumanza (effettuati da allevatori con ipropri mezzi – non vi è limite di percorrenza chi-lometrica);con distanze inferiori 50 km effettuati da al-levatori: con propri mezzi, dei propri animali,per una distanza inferiore ai 50 km dalla propriaazienda).

DOCUMENTI PREVISTI :auto-dichiarazione che attesti la registrazione aisensi reg.(CE) 852/04 come “produttore prima-rio e di trasportare i propri animali con mezzipropri”, con identificazione veicoli utilizzati e lavidimazione da parte del servizio VeterinarioASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Trasporti in conto proprio di cavalli perfinalità non economiche

trasporto effettuato dal proprietario (inteso comepersona fisica o appartenente allo stesso nu-cleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con unveicolo di sua proprietà, per finalità non com-

22228888

6. DOCUMENTI PREVISTIDAL REG. 1/2005 CE EDALL’ACCORDO STATO-REGIONI

merciali (es: trasferimento di animali tra maneg-gi, movimento per attività culturali, ludiche,sportive…). (Accordo Stato-Regioni)

DOCUMENTI PREVISTI :auto-dichiarazione che attesti la registrazione co-me “trasportatore per conto proprio, dei propri ani-mali con finalità non in relazione ad attività econo-mica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e lavidimazione da parte del sevizio Veterinario ASLcompetente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 oresu tratte nazionali con veicoli dotati diattrezzature per la ventilazione el’abbeveraggio)

tutti i trasporti conto terzitutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle12 ore qualora il viaggio si svolge interamentesul territorio nazionale.

DOCUMENTI PREVISTI:Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore:MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B del-l’Accordo Stato-Regioni)DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO* chespecifichi: a) origine e proprietà degli animali; b)luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d)luogo di destinazione, e) durata del viaggio(art. 4, punto 1).CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti(art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto diequidi domestici, bovini, suini, ovini, caprinie pollame

(*Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini,suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal.16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

6666

22229999

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore oalle 12 ore nei trasporti nazionali) perequidi domestici, bovini, suini, ovini ecaprini

DOCUMENTI PREVISTI:L’autorizzazione a svolgere l’attività di trasporta-tore: MODELLO TIPO 2 (All. III, Capo II, Reg.1/2005)CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veico-lo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B del-l’Accordo Stato-Regioni)REGISTRAZIONE datata delle temperaturenegli scomparti di trasporto degli animali nei vei-coli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)FOGLIO DI STAMPA del cronotachigrafo (per iveicoli con portata massima superiore a 35 q.) CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti.(art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg.1/2005)REGISTRAZIONE realizzata con il sistema dinavigazione satellitare (art. 6, punto 9, Reg.1/2005)GIORNALE DI VIAGGIO - solo nei trasporti in-ternazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)MODELLO 4: nel trasporto nazionale (D. Min.Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

N.B. È previsto un modello semplificato del giorna-le di viaggio, attualmente non disponibile, per chiutilizza il sistema di navigazione satellitare.

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12ore nei trasporti nazionali per tutte lespecie animali diverse da equididomestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportato-re: MODELLO TIPO 2

33330000

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veico-lo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO chespecifichi: a) origine e proprietà degli animali; b)luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d)luogo di destinazione; e) durata del viaggio(art. 4, punto 1).CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCEN-TI. solo per il trasporto del POLLAME (art. 6,punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)

N.B. Nessuna partita di animali è fermata duranteil trasporto a meno che ciò sia strettamente neces-sario per il benessere degli animali o per motivi disicurezza pubblica. Se è trattenuta per più di 2ore, l’autorità competente assicura che siano pre-se disposizioni appropriate per la cura degli ani-mali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli,scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2).

6.1 Gestione del giornaledi viaggio

Il modello del giornale di viaggio è riportato nell’Al-legato II del Reg. 1/2005. Al momento dei controllieffettuati su strada, nei posti di controllo, a destinoe ai PIF dell’UE verificare che:

il giornale di viaggio deve essere completo del-le 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rile-gate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 -5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure èconsentito l’uso di sistemi che garantiscono l’in-tegrità del GDV), e riportare la firma e il timbrodi chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.

Sezione 1 – Pianificazione del trasporto

La sezione 1 deve essere compilata in ogni suaparte:

deve riportare un numero di serie che lo identifi-chi;

6666

33331111

nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato no-me, cognome e telefono del responsabile dellagestione del viaggio in generale e delle emer-genze in particolare;nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazio-ni precise del/i certificato/i sanitario/i di accom-pagnamento degli animali;nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previ-sto per la singola partita, che si identifica con ilcertificato sanitario: quindi se ci sono due partiteci devono essere indicati gli specifici spazi previ-sti. Non è corretto riportare un dato generico cor-rispondente alla superficie utile totale di carico;nella colonna 6.1 devono essere indicati i previ-sti posti di controllo, di trasferimento (cambiocamion) o uscita (dal territorio comunitario perle esportazioni).

Sezione 2 – Luogo di partenza

La sezione 2 deve essere compilata in ogni suaparte e deve riportare il timbro del veterinario e lafirma del veterinario in caso di controlli addizionali.Richiedere al veterinario di partenza di riportare afianco del timbro l’indirizzo completo dell’autoritàcompetente a cui inviare la copia del giornale diviaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II,sez. 2, punto 9).

Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato disistema satellitare di tracciabilità Nel riquadro 3 (tempo effettivo di viaggio dacontrollare) deve essere riportata data e ora delcaricamento del primo animale: quindi l’ora ri-portata deve essere antecedente all’effettivoorario di guida/movimento veicolo documentatodal cronotachigrafo o dal sistema di navigazio-ne satellitare.

Sezione 3 – Luogo di destinazione

La sezione 3, deve essere compilata a destinazio-ne dal “detentore di destinazione” o dal veterinario

ufficiale.33332222

Sezione 4 – Dichiarazione del traspor-tatore

La sezione 4 compilata durante il viaggio deve in-dicare:

l’itinerario effettivamente percorso;le soste previste dal regolamento 1/2005 per ilriposo e la somministrazione di acqua e alimenti;la sosta di 24 ore nei posti di controllo confer-mata dal veterianario;le soste per gli atti ispettivi effettuati dal condu-cente/guardiano, intesi a verificare le condizionidegli animali (è opportuno che corrispondano alleinterruzioni di guida previste dal Reg. 561/06); i cambiamenti apportati rispetto ai “punti di ripo-so, trasferimento e uscita dalla UE” indicati nellasezione 1.

Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

La sezione 5 deve essere compilata se il detento-re nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogodi destinazione hanno rilevato irregolarità rispettoalle disposizioni del Regolamento. Essi informanoquanto prima l’autorità competente inviando la co-pia della sezione 5 insieme alla copia della sezio-ne 1.

6666

33333333

Le tabelle di seguito riportano le sanzioni relativealle principali violazioni del Regolamento 1/2005,come previste dal Decreto Legislativo n°151 del25 Luglio 2007.

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle dispo-sizioni dell’idoneità degli animali, il detentore ed il re-sponsabile dei centri di raccolta sono obbligati in soli-

do con il trasportatore per il pagamento delle san-zioni pecuniarie (art. 7, comma 7 - D.Lgs 151/2007).

33334444

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecito Articolo violato

Animali non in grado di spostarsi au-tonomamente senza sofferenza o dideambulare senza aiuto

Art. 7, comma 1;allegato 1, punto 2,

lettera a)

Animali che presentano una feritaaperta grave o un prolasso

Art. 7, comma 1allegato 1, punto 2,

lettera b)

Femmine gravide che hanno supe-rato il 90% del periodo di gestazioneprevisto o che hanno partorito du-rante la settimana precedente

Art. 7, comma 1allegato 1, punto 2,

lettera c)

Mammiferi neonati con ombeliconon ancora cicatrizzato

Art. 7, comma 1allegato 1, punto 2,

lettera d)

Suini di meno di 3 settimane/ovini dimeno di 1 settimana/ vitelli di menodi 10 giorni trasportati per più di 100km

Art. 7, comma 1allegato 1, punto 2,

lettera e)

Animali che si ammalano o si feri-scono durante il trasporto non sonostati separati e/o non hanno ricevutocure tempestive ed adeguate.

Art. 7, comma 1;allegato 1, punto 4

Art. 7, comma 1allegato 1, punto 6)

Animali che presentino lesioni o pro-blemi fisiologici ovvero patologie

Art. 7, comma 1;allegato 1, punto 2

7. SANZIONIE COMUNICAZIONI

Bovine/ovine/caprine in lattazione,se non sono accompagnate dalla lo-ro progenie, non munte dopo massi-mo 12 ore.

SANZIONI ACCESSORIE:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di tra-sporto, commette due violazioni, accertate in mododefinitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nelperiodo di tre anni, è soggetto alla sospensio-

7777

33335555

Idoneità degli animali al trasporto

Le disposizioni riguardanti l’idoneità al trasportodegli animali sono riportati nell’allegato 1 delD.L.vo. 151/2007. Le violazioni sono sanzionatedall’art. 7, comma 1 del D. L.vo 151/2007.

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

da € 2.000,00a € 6000,00

€ 2000,00

€ 2000,00

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecito Articolo violato

Mezzo non costruito o usato in mododa evitare lesioni e sofferenze

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera a)

Mezzo non idoneo per la protezioneda intemperie, da variazioni climaticheavverse

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera b)

Mezzo non pulito e disinfettato Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettere c)

Superficie d’impiantito che non mini-mizza la fuoriuscita di urina e feci

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettere h)

Mezzo non munito di chiusura perchégli animali non possano fuggire

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettere d)

Mezzo con pavimento sdrucciolevoleArt. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera g)

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 2.2

33336666

Alcuni animali sono considerati non idonei per il trasporto superiore alle 8 ore:

Descrizione dell’illecito Articolo violato

Sono trasportati senza la madre perviaggi superiori alle 8 ore:– vitelli ≤ 14 giorni– suini ≤ 10 kg– equidi (eccezione: equidi registrati) ≤ 4 mesi

Art. 7, comma 4 –All. 4 punto 1.9

Sono cavalli non domati trasportatiper viaggi superiori alle 8 ore.

Art. 7, comma 4 –All. 4 punto 1.9

Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

Tutti i mezzi usati per il trasporto di animali devonorispettate i requisiti di cui all’allegato 2 del D.L.vo.

Mezzo non dotato di attrezzature per il carico e lo scarico degli animali

ne dell'autorizzazione per un periodo da uno a tremesi.Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, com-

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

7777

33337777

il trasporto superiore alle 8 ore:

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

151/2007 e all’Allegato 1 Capo II del Regolamento1/2005. Le violazioni sono sanzionate dall’art. 7,comma 2 del D. L.vo 151/2007.

€ 1.333,33

mette cinque violazioni previste dall'articolo 7,commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è sog-getto alla revoca della autorizzazione.

33338888

Sanzioni accessorie:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di tra-sporto, commette tre violazioni, accertate in mododefinitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel pe-riodo di tre anni, è soggetto alla sospensione del-l'autorizzazione per un periodo da quindici giorni adue mesi.

segue: Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecito Articolo violato

Accesso diretto agli animali impossibileArt. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera f)

Ventilazione non sufficienteArt. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera e)

Assenza di lettiera adeguata per pule-dri di meno di 4 mesi, vitelli di meno di6 mesi, agnelli di peso inferiore ai 20kg e suini di peso inferiore ai 10 kg

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.5

Spazio non sufficiente sopra gli animaliper assicurare una ventilazione adegua-ta e per garantire movimento naturale

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.2

Paratie non sufficientemente forti/nonfunzionanti in modo rapido / non costrui-to in modo da evitare lesioni/sofferenze

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.4 e 1.1 let-

tera a)

Assenza di contrassegno per indicarela presenta di animali vivi.

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 2.1

Illuminazione per l’ispezione e la curanon sufficiente

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera i)

Animali trasportati nel cassone tra gliassi delle ruote del mezzo

Art. 7, comma 2 – All.2 punto 1.1 lettera a)

7777

33339999

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

44440000

Disposizioni addizionali per i mezzi utilizzatinei viaggi superiori alle 8 ore

Qualora il viaggio duri più di 8 ore, gli autoveicoliadibiti al trasporto di equini domestici, bovini, ovini,

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecito Articolo violato

Sistema di abbeveraggio– mancante o non funzionante– serbatoio non collegato ad abbevera-

toi siti nei compartimenti– fornitura di acqua non possibile in ogni

momento durante il viaggio– serbatoio d’acqua non dotato di un si-

stema per controllare il livello dell’ac-qua

– abbeveratoi non raggiungibile da ognisingolo animale

– abbeveratoi non adatti per le categoriedi animali

Art. 7, comma 4All. 4 punto 2

Sistema di ventilazione – mancante o non funzionante– non capace di mantenere una forcella

di temperatura compresa tra i 5°C ed i30°C con tolleranza di +/- 5°C

– non in grado di funzionare anche amotore spento (per almeno 4 ore)

Sistemi di controllo e registrazione dellatemperatura/ Sistema di allarme per al-lertare il conducente quando la tempera-tura raggiunge il limite massimo o quellominimo mancanti o non funzionanti

Art. 7, comma 4All. 4 punto 3

Divisori– non istallati / non mobili– equidi non trasportati in stalli indivi-

duali (eccezione: femmina che viaggiacol puledro)

Art. 7, comma 4All. 4 punto 1.7, 1.8 e 1.6

Lettiera mancante o insufficienteArt. 7, comma 4All. 4 punto 1.2

Tetto di colore chiaro assente o non iso-lato

Art. 7, comma 4All. 4 punto 1.1

Alimenti sufficienti per la durata previstadel viaggio assenti / alimenti non protettida contaminazioni

Art. 7, comma 4All. 4 punto 1.3

7777

44441111

caprini e suini devono essere conformi alle pre-scrizioni di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 151/2007 eallegato I – Capo VI del Regolamento 1/2005.Ogni violazione è sanzionata dall’art. 7, comma 4del D. L.vo 151/2007.

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

44442222

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Trattamento degli animali:– percuotere o dare calci agli animali– comprimere parti sensibili del corpo provo-

cando dolore e sofferenza– sospendere animali con mezzi meccanici– sollevare o trascinare gi animali per il capo, le

orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello– L’uso di strumenti che trasmettono scariche

elettriche oltre il consentito (L’uso è permes-so sui muscoli dei quarti posteriori di suini ebovini adulti che rifiutano di spostarsi, a con-dizione che le scariche non durino più di 1secondo, l’animale abbia spazio libero da-vanti a sé e non si devono ripetere se l’ani-male non reagisce).

Art. 7,comma 3

All.3punto 1.7

Art. 7,comma 3

All.3punto 1.8

Art. 7,comma 3

All. 3punto 1.11

Mancata separazione – animali di specie diverse– animali di taglia o età significativamente di-

verse – verri adulti da riproduzione o stalloni – maschi sessualmente maturi non castrati e

femmine– animali con e senza corna – animali reciprocamente ostili– animali legati e animali slegati

Art. 7,comma 3

All. 3punto 2.3,

punto 2.4

punto 1.10

punto 2.2

Pratiche di trasporto

Il trasportatore che non osserva le pratiche di tra-sporto di cui all’allegato 3 del D.L.vo 151/2007 èsanzionato a base dell’art. 7, comma 3 del D. L.vo151/2007.

Equidi– trasportati in veicoli a due livelli con animali

(equidi o altri) caricati sul livello superiore – altezza interna del compartimento inferiore a

75 cm sopra il garrese dell’animale più alto– equidi non domati trasportati in gruppi di più

di 4 animali (questa disposizione si riferiscesolo ai trasporti sotto le 8 ore, in quanto iltrasporto superiore alle 8 ore di equidi nondomati è vietato!)

– cavezze mancanti per equidi domati di oltre8 mesi

– non trasportati in stalli individuali, se il veico-lo è caricato su una nave traghetto (eccezio-ne: femmine che viaggiano con i loro puledri)

7777

44443333

Sanzione amministrativa pre-vista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da €1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da €1.000,00 a € 3.000,00

€ 1.000,00

da €1.000,00 a € 3.000,00

€ 1.000,00

Tempi massimi di trasporto, periodi diriposo, pause per abbeveraggio e ali-mentazione

Se si tratta di autoveicoli che rispettino le normeper un viaggio di lunga durata e se gli animali

44444444

Densità di carico

Gli spazi richiesti per le singole categorie di animalisono riportati nelle tabelle dell’allegato I, capo VII delRegolamento (CE) N. 1/2005. Nota bene: Gli spazi indicati in predette tabelle sono

segue: Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Strutture per il carico e lo scarico scivolose/ prive di protezioni laterali

Art. 7 comma 3All.3 punto 1.2

lett. a)

Merci presenti sul camion con animali, chenon sono posizionate in modo da non pro-vocare lesioni agli stessi

Art. 7 comma 3All.3 punto 1.4

Animali legati per le corna, i palchi, gli anellinasali, per le zampe legate assieme. Vitellicon museruole.

Art. 7 comma 3All. 3 punto 1.10

Animali legati con corde o pastoie che nonconsentono di coricarsi, di mangiare, di be-re, di non strangolarsi o di provocarsi lesioni.

All.3 punto 1.10

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Eccessiva densità di carico ovvero gli spazimessi a disposizione degli animali non corri-spondono almeno ai dati riferiti all’Allegato I,capo VII del Reg. (CE) N. 1/2005.

Art. 7comma 3

All. 3punto 2.1

Eccessiva densità di carico che non consentein ciascun compartimento e in ciascun piano ilmovimento naturale degli animali

Art. 7,comma 2,

All. 2, punto1.2

Obbligazione in solido del detentore e del respon-sabile dei centri di raccolta (art. 7, comma 7, D.Lgs

151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle

disposizioni delle pratiche di trasporto, il detento-re ed il responsabile dei centri di raccolta sonoobbligati in solido con il trasportatore per ilpagamento delle sanzioni pecuniarie.

sono idonei per un lungo viaggio, il trasporto piùsuperare le 8 ore. In quel caso devono essere ri-spettati gli intervalli per abbeveraggio/alimentazio-ne e le durate di viaggio e riposo di cui al allegatoI, capo V del Regolamento (CE) N. 1/2005 (vedicapitolo “Tempi massimi di trasporto”).

7777

44445555

misure MINIME. Il peso, le dimensioni e lo stato fisi-

co degli animali, le condizioni meteorologiche e la

durata probabile del tragitto possono richiedere con-

dizioni di spazio migliori. (vedi capitolo Densità di ca-

rico di questo manuale).

Sanzione amministrativa pre-vista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da €1.000,00 a € 3.000,00

€ 1.000,00

da €1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da €1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da €1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

Sanzione amministrativa pre-vista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 4.000,00

€ 1.333,33

disposizioni delle pratiche di trasporto, il detento-re ed il responsabile dei centri di raccolta sonoobbligati in solido con il trasportatore per ilpagamento delle sanzioni pecuniarie.

Obbligazione in solido del detentore e del respon-sabile dei centri di raccolta (art. 5, comma 3, D.Lgs

151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della docu-mentazione di viaggio, l’organizzatore ed il detentoredel luogo di carico sono obbligati in solido con iltrasportatore

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Mancanza di documentazione che specifichi:– l’origine ed il proprietario degli animali– il luogo di partenza– la data e l’ora di partenza – il luogo di destinazione – durata prevista del viaggio

Art. 5commi 1 e 2

lettere a)

Per animali provenienti da Paesi terzi, man-canza sul mezzo del Documento VeterinarioComune di Entrata (DVCE)

Art. 5commi 1 e 2

lettera b)

Mancanza del giornale di viaggio (nonostanteun viaggio superiore alle 8 ore e l’attraversa-mento di un confine) / utilizzo di un giornale diviaggio non conforme al modello di legge /mancante precisazione dei punti di riposo o ditrasferimento

Art. 5commi 1 e 2

lettera c)

Giornale di viaggio non completo / non compi-lato dalle persone a ciò legittimate, o compilatoin modo irregolare

Art. 5commi 1 e 2lettere e) e f)

Numero del certificato sanitario non indicatosul giornale di viaggio

Art. 5commi 1 e 2

lettere g)

Mancato possesso o irregolare compilazionedel certificato sanitario sul veicolo

Art. 5commi 1 e 2lettere d) - h)

Documentazione

Documenti d’accompagnamento degli animali

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Pause per l’abbeveraggio/alimentazione nonrispettate (Tali pause vengono effettuate al so-lito con gli animali a bordo)

Art. 7, com-ma 3 - All. 3punto 2.7

Se si tratta di un trasporto di maiali superiorealle 8 ore: sistema di abbeveraggio non aperto

Art. 7, com-ma 3 - All. 3punto 2.7

Violazione dei tempi massimi di trasporto e deiperiodi di riposo

Art. 7, com-ma 3 - All. 3punto 2.7

44446666

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della docu-mentazione di viaggio, l’organizzatore ed il detentoredel luogo di carico sono obbligati in solido con iltrasportatore

7777

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.000,00 a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

da € 1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

44447777

Obbligazione in solido del detentore e del respon-sabile dei centri di raccolta (art. 6, comma 2, D.Lgs

151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle nor-me del certificato di omologazione, l’organizzatoreed il trasportatore, se diversi dal trasgressore, so-no obbligati in solido

44448888

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Trasportatore, conducente, organizzatore cheeffettua un trasporto stradale per viaggi superio-rI alle 8 ore con un veicolo non munito di certifi-cato di omologazione, scaduto, sospeso o revo-cato (vedi modello del certificato nell’allegato III,capo IV del Regolamento (CE) N. 1/2005

Art. 6comma 1

Sanzioni accessorie:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di tra-sporto, nel periodo di tre anni, commette due vio-lazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2,accertate in modo definitivo, è soggetto alla so-spensione del certificato di omologazione del mez-zo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.

Se il numero delle violazioni è pari a 3, nello steso

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Trasportatore che effettua un trasporto senzaessere munito della prescritta autorizzazione;scaduta, sospesa o revocata

Art. 3comma 1

Conducente che effettua un trasporto senzaessere provvisto dell’autorizzazione o copiaconforme a bordo. Il trasportatore è obbligatoin solido con l'autore della violazione per il pa-gamento della relativa sanzione

Art. 3comma 2

Organizzatore o detentore che si avvalgono diun trasportatore sprovvisto di autorizzazione,scaduta di validità, sospesa o revocata

Art. 3comma 1

Titolare di autorizzazione che opera un tra-sporto eccedendone i limiti

Art. 8comma 2

Certificato di omologazione del mezzodi trasporto

Autorizzazione del trasportatore

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle nor-me del certificato di omologazione, l’organizzatoreed il trasportatore, se diversi dal trasgressore, so-no obbligati in solido

7777

44449999

periodo, il trasportatore è soggetto alla sospensionedel certificato di omologazione del mezzo di tra-sporto per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commettecinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5,comma 2, accertate in modo definitivo, è soggettoalla revoca del certificato di omologazione delmezzo di trasporto.

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 200,00a € 600,00

€ 200,00

da € 2.000,00a € 6.000,00

€ 2.000,00

da € 5.000,00a € 20.000,00

€ 6.666,67

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da €1.000,00a € 3.000,00

€ 1.000,00

55550000

Certificato di idoneità del conducente e/o delguardiano

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Chiunque effettua l’attività di conducente o diguardiano su un mezzo che trasporta bovini,equidi, ovi-caprini, suini e pollame sprovvistodel certificato di idoneità, ovvero scaduto di va-lidità, sospeso o revocato.

Art. 4comma 1

Art. 4comma 2

Trasportatore, organizzatore o detentore cheaffida gli animali ad un conducente o guardia-no sprovvisto di certificato di idoneità, scaduto,sospeso o revocato

SANZIONI ACCESSORIE: In caso di infrazioni alRegolamento 1/2005 ad opera di un conducente odi un guardiano che detiene un certificato di ido-

Richiesta informazioni o documenti / misure diemergenza

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Trasportatore che omette di designare la per-sona responsabile del trasporto

Art. 11comma 4

Art. 11comma 3

Soggetto che non ottempera all’invito dell’Au-torità di controllo a fornire informazioni o esibi-re documenti relativi al viaggio

Art. 10comma 4

Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi oalle prescrizioni imposte dall’Autorità compe-tente

7777

55551111

neità, può essere disposta la sospensione del cer-tificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesio la revoca.

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 200,00 a € 800,00 € 266,66

da € 400,00 a € 1.200,00 € 400,00

da € 2.000,00 a € 6.000,00 € 2.000,00

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 1.500,00 a € 4.500,00 € 1.500,00

da € 1.500,00 a € 4.500,00 € 1.500,00

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLESANZIONI (Art. 12 – Decreto Legislativo 25 lu-glio 2007, n. 151)

L’accertamento delle violazioni alle disposizioni delDecreto Legislativo 151/2007 e al Regolamento1/2005 è svolto dai soggetti individuati all’articolo13 della Legge 689/1981 per mezzo del verbaleconforme all’Allegato 5 del medesimo Decreto emodello secondo le disposizioni della Legge 24novembre 1981, n° 689.

Per il trasporto nazionale le autorità competenti al-l’irrogazione delle sanzioni sono le Regioni e leProvince autonome. Per i trasporti intracomunitari e verso Paesi terzil’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioniè l’UVAC.

55552222

Altre violazioni

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell’illecitoArticoloviolato

Personale che accudisce gli animali utilizzan-do, per l’espletamento dei propri compiti, vio-lenza sull’animale, ovvero causa sofferenzeinutili o lesioni.

7, comma 5e 6

7, comma 8

Allevatore che effettua un trasporto di animalidi sua proprietà con mezzi propri per una di-stanza inferiore a 50 km o per transumanzasenza osservare le condizioni generali per iltrasporto di cui all’art. 3 Reg. 1/2005

SANZIONI ACCESSORIE: In caso di violazionedell’articolo 7, comma 6, (usare violenza e provo-care sofferenze inutili) è disposta la sospensione

Veicoli immatricolati all’estero

Qualora una violazione al Regolamento CE n.1/2005 sia stata commessa utilizzando un veicoloimmatricolato all’estero, si applicano le disposizio-ni dell’articolo 207 del Codice della Strada inquanto compatibili.Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misu-ra ridotta all’atto dell’accertamento dell’illecito diret-tamente nelle mani dell’agente accertatore ovvero,qualora intenda proporre ricorso, deve versare unacauzione pari al doppio di quanto dovuto.Qualora il pagamento non venga effettuato il vei-colo è sottoposto a fermo amministrativo fino al-l’avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttaviaper un periodo non superiore a giorni 60.Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deveessere consegnato ad un custode-acquirente aisensi dell’articolo 214-bis C.d.S.Gli animali sono scaricati in un centro di raccolta ecura per il tempo necessario agli adempimenti

7777

55553333

Sanzione amministrativaprevista da

Pagamento in misura ridotta(art. 16, legge 689/1981)

da € 3.000,00 a € 15.000,00 € 5.000,00

da € 1.000,00 a € 4.000,00 € 1.333,33

dell’autorizzazione del trasportatore da 15 giorni adue mesi. In caso di reiterazione il trasportatore èsoggetto alla revoca della stessa.

omessi. Le spese sono poste a carico del tra-sgressore.

Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniariesono devoluti allo Stato, quando l’accertamento èfatto dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province auto-nome nei restanti casi.

Comunicazioni dei provvedimenti sanzionatori(art 26 – Regolamento 1/2005)

In caso di violazioni commesse da operatori nazio-nali o con mezzi immatricolati e autorizzati in italia,i soggetti che hanno accertato la violazione la co-municano senza indugio ai servizi veterinari dellaAUSL che hanno rilasciato l’autorizzazione al tra-sportatore o il certificato di idoneità del conducen-te oppure il certificato di omologazione del mezzodi trasporto in relazione al tipo di violazione accer-tata. Tale notifica deve essere corredata di tutte leinformazioni e documenti redatti nell’accertamentoeffettuato, per consentire a tali autorità l’eventualeadozione di sanzioni accessorie.

In caso di violazioni da parte di operatori o tramitemezzi di altri Stati Membri della UE, le comunica-zioni di cui sopra vanno effettuate, per il tramitedell’UVAC territorialmente competente a ricevere ilverbale di accertamento, sia all’autorità competen-te del Paese comunitario che ha rilasciato le auto-rizzazioni che al Paese di partenza del trasporto.Tale notifica deve essere corredata di tutte le infor-mazioni e documenti redatti nell’accertamento ef-fettuato, per consentire a tali autorità l’eventualeadozione delle misure previste dal Regolamento1/2005.

55554444

In caso di violazioni riscontrate nel trasporto da everso Paesi terzi, i soggetti che hanno accertato leviolazioni, le comunicazioni sono effettuate al Mini-stero della Salute.

N.B. Non dimenticate mai di comunicare le sanzio-ni effettuate alle autorità competenti per consentirel’applicazione delle sanzioni accessorie da partedelle autorità stesse. La vostra mancata comuni-cazione determina l’impossibilità di applicare lestesse.

7777

55555555

ABRUZZO e MOLISE: Dott. Pier Luigi FeliciangeliCorso Vittorio Emanuele II, 10 - 65121 Pescara (PE)Telefono: 085/27014 - Fax: 085/27829E-mail: [email protected]

CALABRIA: Dott. Roberto SmortoPiazzale Nord - Svincolo Autostradale per il porto89100 Reggio Calabria (RC)Telefono: 0965/46674 - 0965/651232 - Fax: 0965/42664E-mail: [email protected]

CAMPANIA e BASILICATA: Dott. Alessandro Raffaele1. Molo Angioino, Stazione Marittima, locale n. 7080133 Napoli2. Calata V.Veneto, zona 161 Edificio “ex USO”, Interno Porto - 80133 NapoliTelefono: 081/260873 - 081/5800236 - Fax: 081/5548008E-mail: [email protected]

EMILIA - ROMAGNA: Dott. Giancarlo BelluzziViale Tanara 31/A - 43100 Parma (PR)Telefono: 0521/273589 - Fax: 0521/701221E-mail: [email protected]

FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Bruno FioritoVia Trieste c/o Autoporto S. Andrea - 34170 Gorizia (GO)Telefono: 0481/21123 - Fax: 0481/521286E-mail: [email protected]

LAZIO: Dott. Domenico De ChiaraAeroporto”Leonardo da Vinci” 00050 Roma FiumicinoTelefono: 06 65011426 - Fax: 06 6529012E-mail: [email protected]

LIGURIA: Dott. Massimo PizzoliPonte Caracciolo MONTITAL - 16126 Genova (GE)Telefono: 010/2462116 - Fax: 010/2758716E-mail: [email protected]

LOMBARDIA: Dott. Paolo MarinoV.le Monza 1 - 20125 Milano (MI)

Telefono: 02/2828330 - Fax: 02/2822922E-mail: [email protected]

UVACUFFICI VETERINARIPER GLI ADEMPIMENTICOMUNITARI

MARCHE - UMBRIA: Dott. Giovanni MariottiniC.so Garibaldi, 7 - 60121 Ancona (AN)Telefono: 071/55341 - Fax: 071/52724E-mail: [email protected]

PIEMONTE: Dott. Mario SapinoVia Guarini, 4 - 10123 Torino (TO)Telefono: 011/5613418-5617419 - Fax: 011/5613638 E-mail: [email protected]

PUGLIA: Dott. Pier Luigi Feliciangeli (Reggente)C.so De Tullio - Interno porto - 70124 Bari (BA)Telefono: 080/5213208 - Fax: 080/5213894E-mail:[email protected]

SARDEGNA: Dott. Antonio UsaiVia Taramelli, 3 - 07100 Sassari (SS)Telefono: 079/290302 - Fax: 079/295016E-mail: [email protected]

SICILIA: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)Via Cavour 106 - 90133 PalermoTelefono: 091/329307 - 091/585423Fax: 091/329585E-mail: [email protected]

TOSCANA: Dott.ssa Grazia TasselliVia Indipendenza 20 - 57100 Livorno (LI)Telefono: 0586/887073 - Fax: 0586/898626E-mail: [email protected]

TRENTINO - ALTO ADIGE:Dott. Michelangelo Alfonsetti (Reggente)Via S.Margherita, 19 - 39049 - Vipiteno (BZ)Telefono: 0472/760668 - Fax: 0472/766679E-mail: [email protected]

VALLE D’AOSTA: Dott. Mario Sapino (Reggente)Loc. Autoporto - 11020 Pollein (AO)Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453E-mail: [email protected]

VENETO: Dott. Michelangelo AlfonsettiVia Sommacampagna, 61/A - 37100 Verona (VR)Telefono: 045/8082617 - Fax: 045/8082317E-mail: [email protected]

La presente lista è soggetta a modifiche.La versione aggiornata è disponibile sul sito webdel Ministero della Salute:www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=UVAC

Ele

nch

i

55557777

Ancona: Dott. Giovanni MariottiniC.so Garibaldi, 7 - 60121 Ancona (AN)Telefono: 071/55341 - Fax: 071/52724E-mail: [email protected]

Bari: Dott. Pier Luigi Feliciangeli (Reggente)C.so De Tullio,1 - Interno porto - 70124 Bari (BA)Telefono: 080/5213208 - Fax: 080/5213894E-mail: [email protected]

Bergamo: Dott. Guido Veneroni (Reggente)c/o Aeroporto “Orio al Serio” - Bergamo (BG)Telefono: 035/4596035 - Fax: 035/4596141E-mail: [email protected]

Bologna: Dott. Gabriele Gandinic/o Aeroporto “G. Marconi” Via Triumvirato, 84 - 40132 BorgoPanigale (Bo) Telefono: 051/6472147 - 051/6472155 - Fax:051/6479855E-mail: [email protected]

Campocologno: Dott. Guido Veneronic/o Stazione Internazionale - 22060 Chiasso (CO)Telefono: 031/530961 - 031/540280 - Fax: 031/541377E-mail: [email protected]

Chiasso: Dott. Guido VeneroniStazione Internazionale - 22060 Chiasso (CO)Telefono: 031/530961 - 031/540280 - Fax: 031/541377E-mail: [email protected]

Civitavecchia: Dott. Domenico De ChiaraCivitavecchia Porto, Banchina 16 presso RTC - 00053 Civita-vecchiaTelefono: 0766/366364 - Fax: 0766/366364E-mail:

Genova: Dott. Massimo PizzoliPonte Caracciolo MONTITAL - 16126 Genova (GE)Telefono: 010/2462116 - Fax: 010/2758716E-mail: [email protected]

55558888

PIFPOSTI DI ISPEZIONEFRONTALIERA

Gioia Tauro: Dott. Virginio GalloPalazz. Sanità Area Porto S. Ferdinando di Rosarno (RC)Telefono: 0966/767194 - Fax: 0966/765902E-mail: [email protected]

Gran San Bernardo-Pollein:Dott. Sapino Mario (Reggente)Località Autoporto - 11020 Pollein (AO)Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453E-mail: [email protected]

La Spezia: Dott. Pier Davide Lecchinic/o Terminal Fornelli - 19124 La Spezia (SP)Telefono: 0187/501053 - 0187/555465Fax: 0187/555573E-mail: [email protected]

Livorno-Pisa: Dott.ssa Grazia TasselliVia Indipendenza, 20 - 57100 Livorno (LI)Telefono: 0586/887073 - Fax: 0586/898626E-mail: [email protected]

Milano Malpensa: Dott. Guido Veneronic/o Aeroporto Malpensa - 21010 Malpensa (MI)Telefono: 02/58583410 - Fax: 02/58583420E-mail: [email protected]

Milano Linate: Dott. Guido Veneronic/o Aeroporto “Forlanini” - 20090 Milano Linate (MI)Telefono: 02/733505 - Fax: 02/76111385E-mail: [email protected]

Napoli: Dott. Alessandro RaffaeleCalata Marinella (Piazzale Cesario Console) – Varco Carmine -Interno Porto - 80133 NapoliTelefono: 081/268206 - 081/ 5991950 (Aeroporto Capodichino)- Fax: 081/5517701E-mail: [email protected]

Olbia: Dott. Antonio UsaiLocalità su Arrasolu c/o Molo Palmera - 07026 Olbia (SS)Telefono: 079/290302 - 0789/57191 - Fax: 079/295016E-mail: [email protected]

Palermo: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)Via Cavour, 106 - 90133 Palermo (PA)Telefono: 091/329585 - Fax: 091/329307E-mail: [email protected]

Ele

nch

i

55559999

Pollein: Dott. Mario Sapino (Reggente)11020 Pollein (AO)Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453E-mail: [email protected]

Ravenna: Dott. Gabriele GandiniVia Magazzini Anteriori, 57 - 47100 Ravenna (RA)Telefono: 0544/422574 - Fax: 0544/597389E-mail: [email protected]

Reggio Calabria: Dott. Roberto SmortoPiazzale Nord - Svincolo Autostradale per il porto - 89100 Reg-gio Calabria (RC)Telefono: 0965/46674 - Fax: 0965/42664E-mail: [email protected]

Rimini: Dott. Gabriele Gandinic/o Aeroporto Internazionale F. Fellini - 47831 Miramare di Ri-mini (RN)Telefono: 0541/478621 - Fax: 0541/420192E-mail: [email protected]

Roma-Fiumicino: Dott.Domenico De Chiarac/o Aeroporto “L. Da Vinci” - Cargo City - P.le Caduti in Bosnia -00050 Fiumicino (RM)Telefono: 06/65011426 - Fax: 06/6529012E-mail: [email protected]

Salerno: Dott. ssa Antonella CiglianoMolo Roberto il Guiscardo - 84121 Salerno (SA)Telefono: 089/231969 - Fax: 089/2584784E-mail: [email protected]

Taranto: Dott. Virginio Gallo (Reggente)Molo Polisettoriale - 74100 Taranto (TA)Telefono: 099/4751716 - Fax: 099/4751716E-mail: [email protected]

Trapani: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)Vicolo Raisi, 10 - 91100 Trapani (TP)Telefono: 0923/25182 - Fax: E-mail: [email protected]

Trieste: Dott. Marco FiorentiniPunto Franco Nuovo Hangar, 65 - 34123 Trieste (TS)Telefono: 040/300636 - Fax: 040/311272E-mail: [email protected]

Venezia: Dott. Gianpiero AttiliZattere, 1416 - 30123 Venezia (VE)

Telefono: 041/5221049 - Fax: 041/5210213E-mail: [email protected]

Verona: Dott. Michelangelo AlfonsettiVia Sommacampagna, 61/A - 37060 Caselle di Sommacampa-gna (VR)Telefono: 045/8600320 - Fax: 045/8600327E-mail: [email protected]

La presente lista è soggetta a modifiche.La versione aggiornata è disponibile sul sito web del Mini-stero della Salute:www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=PIF

Ele

nch

i

66661111

MERCATO BESTIAME di MONTICHIARIVia Brescia, 129 - 25018MONTICHIARI (BS)Tel.+39 030961148 - Fax 030/99.61.966Capacità: Bovini adulti 500, Vitelli 1.000, Ovi-caprini 2.000,Equini 300 Altre info: Nel periodo di tempo compreso tra le ore17 del giovedì e le 17 del venerdì la capienza è limitata a:Bovini adulti 200 capi, Vitelli 350 capi, Ovi-caprini 1100 capi,Equini 150 capi Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. / n.3 Montichiari - Tel. 030.9962766 - Fax 030.9962458

TOMASO PRIOGLIO SpALocalità Stazione di Prosecco - 34010 SGONICO (TS)Tel.+39040/225201 - Fax.040/25.28.006 - Capacità: Boviniadulti 220, Vitelli 1.100, Ovi-caprini 3.200, Equini 120Ufficio Veterinario competente: Unità Operativa Veterinariadi Sanità animale Ass. 1 Triestina - orario dal lunedì al venerdì8:30-10:00 - martedì 13:00:14:00 - Tel: 040.3397505Fax: 040.3397508 anche per reperibilità

FRATELLI PRIOGLIO SpALocalità Stazione di Prosecco - 34010 SGONICO (TS)Tel.+39040/225202 - Fax.040/22.56.84 - numeri di reperibilità+39.335.5993448 - +39.335.7633144 - Capacità: Bovini adulti220, Vitelli da latte 700, Ovi-caprini 2600, Suini 700, Equini140 - Ufficio Veterinario competente: Unità OperativaVeterinaria di Sanità animale Ass. 1 Triestinaorario dal lunedì al venerdì 8:30-10:00 - martedì 13:00:14:00 -Tel: 040.3397505 - Fax: 040.3397508 anche per reperibilità

TOMASSETTI ANDREA IMPORT-EXPORTVia Braccianese Claudia - Km 30,500 - 00066 Manziana (RM)Tel.+3906 9964074 - Fax.06/99.64.423Capacità: Bovini adulti 600, Equini 250, Ovi-caprini 1.000,Suini 1.000 Altre info: In attività nei giorni di giovedì,venerdì,sabato e domenica di ogni settimanaUfficio Veterinario competente: A.U.S.L. RM/F BraccianoArea C - Tel. 0699841453 - Fax: 0699841454. Per emergenzechiamare centralino ospedale locale: Tel. 06 998901

FRATELLI SICILIANI DI SICILIANI FRANCESCOs.p.Bitritto-Losetto,Km 0,750 - 70027 BITRITTO (BA) Tel.+39 080631948 - Fax.080/63.43.49 numero di reperibilità+39.336.243054 - Capacità: Bovini 1.200, Suini < 50Kg 1.200,Suini <100Kg 720, Ovi-caprini 1.850 Ufficio Veterinariocompetente: A.U.S.L. BA/4 - Tel: 080-58.43.82.5 oppure080-5543539; Fax: 080-58.43.82.4

S.D.A.G. GORIZIA SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI SpAStazione Confinaria S.Andrea - 34170-GORIZIATel.0481/57.04.11 - Fax.0481/57.04.80 numero reperibilità

+39.333.9018729 Capacità: Equini 300; Bovini 170<150Kg; Bovini 150>150 Kg; Ovi-caprini adulti 550;Ovi-caprini<12 settimane 1400 Ufficio Veterinario com-66662222

ELENCO DEI POSTIDI CONTROLLO(autorizzati in Italia ai sensi dell’art.3, comma 3, del regolamento 1255/97e succesive modifiche)

petente: A.S.S. n. 2 Isontina - Tel: 0481-53.19.32 - Fax: 0481-53.61.99 - Centralino ASL 04815921 anche per reperibilità

EUROITALIA SpALoc.Zappellazzo 29013 - CARPANETO PIACENTINO (PC)Tel.+390523500526 - Fax.+390523509652Capacità: Bovini adulti 950, Ovi-caprini 3.200, Suini fino a 20Kg 4.200, Suini fino a 150 Kg o superiori 1.100, Cavalli 200Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. Piacenza.Tel: 0523-317930 - Fax: 0523-317927 - Centralino AuslPiacenza: 0523-301111

CAPONI CARLO AUTOTRASPORTI Via Col di Mezzo n.33 - 06080 PASSAGGIO DI BETTONA (PG)Tel.+39075/9869269 - Tel.(notturno) +39 075/9869268Fax.075/98.69.943 - Capacità: Bovini adulti 270, Vitelli 450,Equini 270, Suini adulti 700, Suini medi 1.000, Ovi-caprini1.000, Agnelli 3.000 - Ufficio Veterinario competente: A.S.L.Assisi/n. 2 Bastia Umbra - Tel: 075-81.39.60.3 - Fax: 075-81.39.60.5 - Centralino ASL 07581391 anche per reperibilità

Ditta WEGER - Campo Tures (BZ), località CaminataTel.+39 0474 652202 - Tel. +39 3486916984 - Fax +390474651319 - Capacità: Bovini adulti 40, Vitelli 250, Equini 40,Suini adulti 200, Suinetti 1.200, Ovi-caprini 220 - UfficioVeterinario competente: ASL nella zona di Brunico (BZ)Tel. 0474.586550 - Centralino Ospedale di Brunico per reperi-bilità veterinari tel. 0474.581110

La presente lista è soggetta a modifiche.La versione aggiornata è disponibile al seguente indirizzo:http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/stagpt/stagpt.htm#IT

66663333

Ele

nch

i

Sgonico (Trieste)Gorizia

Montichiari(Brescia)

Passaggiodi Bettona (Perugia)

Bitritto(Bari)Manziana

(Roma)

CarpanetoPiacentino(Piacenza)

Campo Tures(Bolzano)

66664444

Deroghe all’applicazione del Reg. 1/2005 (CE) per il tra-sporto, con finalità economiche, degli equidi registrati

DEROGHE CONDIZIONE

Allegato - I Capo I - punto 7Possibilità di trasporto gravide chehanno superato il (90%) della gra-vidanza

se per migliorare le condizionisanitarie e benessere del parto ese sempre accompagnate daguardiano

Allegato I - Capo I - punto 7Possibilità di trasporto femminache ha partorito nella settimanaprecedente

Alle stesse condizioni del puntoE.R.1

Allegato I - Capo I - punto 7Possibilità di trasporto puledri conombelico non cicatrizzato accom-pagnato dalla madre registrata

se sempre accompagnati daguardiano

DEROGHE PER LUNGHI VIAGGI (superiori alle 8 ore)

Allegato I - capo V - punto 1.1Mancato obbligo del rispetto del li-mite di durata massima di traspor-to di 24 ore

Nessuna condizione

Allegato I - capo V - punto 1.1Mancato obbligo del rispetto di ab-beverata ogni 8 ore

Nessuna condizione

Art. 6 - punto 9Mancato obbligo di installare sulveicolo il sistema di navigazionesatellitare

Nessuna condizione

Art. 5 - punto 4; art. 8 - punto 2Mancato obbligo della tenuta gior-nale di viaggio

Nessuna condizione

Allegato I – capo VI - punto 1.9Possibilità di trasporto del puledrodi meno di 4 mesi di età anchenon accompagnato dalla madre

se col cordone ombelicale cica-trizzato

N.B.: È escluso dall’ambito di applicazione del regolamento il trasportodegli equidi non in relazione con un’attività economica, definito come“trasporto per conto proprio” del/i proprio/i equide/i, con un veicolo diproprietà, effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o ap-partenente allo stesso nucleo familiare), per finalità non commerciali,come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, par-tecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, spor-tive etc.

N.B. TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTOVANNO OSSERVATI SENZA ECCEZIONI

ALLEGATO IDISPOSIZIONIPARTICOLARI PEREQUIDI REGISTRATI

Definizione di Equide registrato

Un equide iscritto o registrato oppure suscettibiledi essere iscritto in un libro genealogico, conformealle regole adottate in applicazione della DirettivaCE 90/427 ed identificato dal documento di identir-ficazione previsto dalla stessa norma.

N.B. Solo gli Equidi con passaporto rilasciato se-condo le indicazioni su riportate sono da conside-rare Equidi registrati. Per l’equide registrato è ob-bligatorio che il passaporto riporti correttamentecompilata la sezione II del Passaporto riguardanteil certificato d’origine dell’animale. Per tutti gli altri,la presenza del passaporto, non indica che si trat-ta di un Equide registrato.

Alle

ga

ti

66665555

Responsabilità del comandante

Il comandante verifica che:

il sistema di ventilazione forzata nei ponti internisia appropriato, con sistema di allarme e fontesecondaria di energia in caso di guasto;sui ponti aperti ci sia adeguata protezione dal-l’acqua;prima della partenza i veicoli ed i vagoni sianoassicurati alla nave con punti di ancoraggio effi-caci e in numero sufficiente.

Il comandante/la compagnia marittima è da in-tendersi “trasportatore” ed è quindi tenuto adassicurarsi che vengano imbarcati solo tra-sporti idonei (es. trasporti che hanno rispettatoi tempi di percorrenza, non imbarcare autovei-coli con cavalli caricati su due livelli ecc.).

Primo caso

1° – Il trasporto non inizia nelle immediate vici-nanze del porto

Nel caso in cui il tempo massimo consentito per iltrasporto venga superato solo durante il tragittomarittimo (a mezzo di veicoli caricati sulle navisenza scarico degli animali), è consentito l’imbar-co, solo a una delle due condizioni:

gli animali beneficiano di un periodo di riposodi 24 ore dopo lo scarico in un posto di con-trollo autorizzato nel porto di destinazione, onelle immediate vicinanze; oppure il luogo di destinazione può essereraggiunto entro al massimo due ore (All. I,

66666666

ALLEGATO IIDISPOSIZIONI PER ILTRASPORTO SU NAVITRAGHETTO(AlI. I, capo II, punto 3)

cap. V, punti 1.7 e 1.8 del Reg. 1/2005). Se ciò non è possibile, gli animali devono esserescaricati in un posto di controllo autorizzato per al-meno 24 ore prima di essere imbarcati.

Secondo caso

2° – Il trasporto inizia nel porto di partenzaNel caso di un trasporto marittimo che collega re-golarmente due diverse località della Comunità(es. Dublino – Livorno) a mezzo di veicoli caricatisulle navi senza scarico degli animali, questi ultimidevono beneficiare di un periodo di riposo di dodi-ci ore dopo lo scarico nel porto di destinazione onelle immediate vicinanze, in un punto controlloautorizzato (Reg. 1/2005, art. 36 modifica al rego-lamento (CE) n. 1255/97 art. 1, paragrafo 1), salvoche il viaggio marittimo non rientri nelle 8 ore pre-viste per i trasporti con veicoli tradizionali o nelleore previste in funzione di specie ed età animaleper lunghi viaggi.

Es. trasporto di agnelli non svezzati

Partenza: Dublino – Sbarco: Livorno – Destina-zione: Verona.

Siccome, il tempo di trasporto Dublino – Livornosupera le 19 ore, appena sbarcati a Livorno gliagnelli dovranno essere scaricati (in un punto con-trollo) e lasciati riposare 12 ore, per poi riprendereil viaggio.

Alle

ga

ti

66667777

Il trasporto di cani e gatti per scopi commercialirientra nel campo di applicazione del Regolamento(CE) n. 1/2005 con alcune limitazioni e peculiarità.

Oltre al requisito dell’idoneità al trasporto per tutti ivertebrati vivi, non possono essere trasportati canie gatti con età inferiore alle otto settimane, trannequando sono accompagnati dalla madre.

Il trasportatore che esegue attività “per conto terzi”deve essere sempre autorizzato ai sensi degli arti-coli 10 per il trasporto nazionale e ai sensi dell’arti-colo 11 del Regolamento 1/2005 per il trasporto in-tracomunitario.

Per il trasporto di animali su percorsi inferiori ai 65km ed in relazione con attività economiche, non èprevisto l’obbligo di autorizzazione e la presenzadi un guardiano con certificato di idoneità. Il trasporto di animali superiore ai 65 km soggiaceinvece agli obblighi autorizzativi previsti dal regola-mento.

Gli allevatori che trasportano i propri animali, con ipropri mezzi di trasporto, per una distanza inferio-re ai 50 km dalla propria azienda devono applicaresoltanto gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e27 del regolamento.

Il giornale di viaggio non è previsto per i lunghiviaggi di cani e gatti.

Il conducente ed il guardiano di veicoli stradali chetrasportano cani e gatti non devono soggiacere al-l’obbligo del certificato di idoneità, obbligatorio in-vece per il trasporto di altre specie animali.

I mezzi di trasporto su strada che effettuano66668888

ALLEGATO IIIIL TRASPORTO DI CANIE GATTI

lunghi viaggi di cani e gatti devono essere in pos-sesso del certificato di omologazione e soddisfarei requisiti previsti dall’allegato I, cap. II del Regola-mento 1/2005.

L’omologazione dei mezzi per il trasporto di cani egatti è comunque subordinata alla presenza diistruzioni scritte chiare sulla somministrazione dialimenti ed acqua (allegato I, capo V, punto 2.2).I cani e i gatti devono essere nutriti ad intervallinon superiori alle 24 ore ed abbeverati ad intervallinon superiori alle otto ore. L’acqua e gli alimentidevono essere di buona qualità ed essere presen-tati agli animali in modo da ridurre al minimo lepossibilità di contaminazione (allegato I, capo III,punto 2.7).

Alle

ga

ti

66669999

Il presente manuale è realizzato da:

Ministero della Salute Direzione Generale della sanità animalee del farmaco veterinario - Ufficio VI eUfficio Veterinario AdempimentiComunitari di TORINOVia Giorgio Ribotta, 5 – 00144 RomaTel. 06 5994 1 - www.ministerosalute.itTel. [email protected]

in collaborazione con

Ministero dell’InternoDipartimento della Pubblica SicurezzaDirezione Centrale della Polizia Stradale,Ferroviaria, delle Comunicazione e per iReparti Speciali della Polizia di StatoServizio Polizia Stradale

LAV – Lega Anti Vivisezione Via Piave, 7 – 00187 RomaTel 06.4461325www.lav.it – [email protected]

Animals’ Angels e.V. Rossertstrasse 8 D-60323 Frankfurt a. Main Tel +49 (0)69 707 981 70 [email protected]

Si ringrazia inoltre per la collaborazione:

FNOVI – Federazione nazionale degliOrdini dei Veterinari