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Il segreto - l’articolo 2 della 69/1963 Diritti e doveri. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. GIORNALISTI E EDITORI SONO TENUTI A RISPETTARE IL SEGRETO PROFESSIONALE SULLA FONTE DELLE NOTIZIE, QUANDO CIÒ SIA RICHIESTO DAL CARATTERE FIDUCIARIO DI ESSE, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

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Il segreto - l’articolo 2 della 69/1963

Diritti e doveri. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. GIORNALISTI E EDITORI SONO TENUTI A RISPETTARE IL SEGRETO PROFESSIONALE SULLA FONTE DELLE NOTIZIE, QUANDO CIÒ SIA RICHIESTO DAL CARATTERE FIDUCIARIO DI ESSE, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

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Segreto professionale e Carta dei doveri

PRINCIPI Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico

interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. (…) Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.

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La Carta sulle fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. NEL CASO IN CUI LE FONTI CHIEDANO DI RIMANERE RISERVATE, IL GIORNALISTA DEVE RISPETTARE IL SEGRETO PROFESSIONALE E AVRÀ CURA DI INFORMARE IL LETTORE DI TALE CIRCOSTANZA. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. (..) In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione

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Segreto professionale e Codice della Privacy

Art. 138 1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

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Il segreto professionale

Articolo 622. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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Art 200 cpp

• "Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (…)

• d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale;

• 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

• 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".

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Convenzione diritti uomo

• Articolo 10 – Libertà di espressione • 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la

libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottoponganoa un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

• 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

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Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7 Consiglio ministri stati membri

• Principio 3 (Limiti al diritto di non-divulgazione) stabilisce che “nel determinare se un interesse legittimo alla divulgazione - rientrante nel campo dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione - sopravanza l'interesse pubblico a non divulgare le informazioni identificanti una fonte, le autorità competenti degli Stati membri porranno un'attenzione particolare all'importanza del diritto di non- divulgazione e alla preminenza che gli é data nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e non potranno ordinarne la divulgazione salvo che, come contemplato dalle disposizioni del paragrafo b, esista un imperativo preponderante di interesse pubblico e nel caso in cui le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave”.

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Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7 Consiglio ministri stati membri

• Principio 6 (Intercettazione delle comunicazioni, sorveglianza e perquisizioni giudiziarie e sequestri)

• Non applicare misure per aggirare il diritto dei giornalisti a non divulgare le proprie fonti.

• i. le decisioni o misure d'intercettazione concernenti le comunicazioni o la corrispondenza dei giornalisti o dei loro datori di lavoro,

• ii. le decisioni o misure di sorveglianza concernenti i giornalisti, i loro contatti o i loro datori di lavoro, o

• iii. le decisioni o misure di perquisizione o di sequestro concernenti il domicilio o il luogo di lavoro, gli effetti personali o la corrispondenza dei giornalisti, o dei loro datori di lavoro, o dei dati personali che abbiano un legame con le loro attività professionali.

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Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7 Consiglio ministri stati membri

• quando “le informazioni identificanti una fonte siano

state ottenute in modo regolare dalla polizia o dalle autorità giudiziarie attraverso una qualunque delle azioni sopra citate, anche se questo potrebbe non essere stato lo scopo di queste azioni, delle misure dovrebbero essere prese per impedire l'ulteriore utilizzo di queste informazioni come prove in tribunale (…)”.

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Raccomandazione 1950 (2011) Assemblea parl. Consiglio d’Europa

• réaffirme que la protection des sources d’information des journalistes constitue une

condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt général, comme l’énonce la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention.

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Raccomandazione 1950 (2011) Assemblea parl. Consiglio d’Europa

• exprime son inquiétude face au nombre élevé de cas,

en Europe, où les pouvoirs publics ont contraint, ou tenté de contraindre, les journalistes à divulguer leurs sources, malgré les règles claires énoncées par la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Ministres. Ces violations sont plus répandues dans les Etats membres dépourvus d’une législation claire

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Raccomandazione 1950 (2011) Assemblea parl. Consiglio d’Europa

• La divulgation d’informations identifiant une source devrait par conséquent être limitée à des situations exceptionnelles dans lesquelles des intérêts publics ou privés vitaux sont en jeu et peuvent être déterminés de manière convaincante. Les autorités compétentes qui demanderaient, à titre exceptionnel, la divulgation d’une source doivent indiquer pour quelles raisons l’intérêt vital à la divulgation l’emporte sur l’intérêt à la non-divulgation et dire si les voies alternatives ont été épuisées, comme les autres preuves.

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Raccomandazione 1950 (2011) Assemblea parl. Consiglio d’Europa

• Le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs

sources d’information est un privilège professionnel, destiné à encourager des sources à leur transmettre des informations importantes qu’elles ne fourniraient pas sans un engagement de confidentialité. La même relation de confiance n’existe pas par rapport aux non-journalistes, par exemple les personnes qui disposent d’un site internet ou d’un blog. Par conséquent, les non-journalistes ne peuvent pas bénéficier du droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources.

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Corte Strasburgo: il caso Tillack

Sequestri e perquisizioni per scoprire il funzionario dell’Ue che aveva fornito le informazioni al giornalista. La Corte stabilisce che il segreto è esteso a computer, archivi, dispositivi vari

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Corte Strasburgo: il caso Goodwin

Ribaltata la sentenza dell’Alta Corte inglese nei confronti di William Goodwin autore di un’inchiesta su una multinazionale. William Goodwin era uno STAGISTA

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Corte Strasburgo il caso Roemen

• perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista

costituiscono - anche se restano senza risultato - un'azione più grave dell'intimazione di divulgare l'identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista. La Corte è quindi del parere che le perquisizioni effettuate presso il giornalista erano ancora più lesive nei confronti della protezione delle fonti di quelle adottate nel caso Goodwin. In considerazione di ciò, la Corte giunge alla conclusione che il Governo non ha dimostrato che l'equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle fonti e, dall'altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia stato salvaguardato.

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Cassazione sentenza 85 -22397/04

Un giornalista presenta un ricorso in Cassazione nonostante fosse stato assolto in primo grado dal Tribunale di Como il 22 novembre 2002 dal reato di false dichiarazioni, articolo 371 bis del Codice penale “perché nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione”.

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Cassazione sentenza 85 -22397/04

il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito.

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Cassazione sentenza 85 -22397/04

Il giornalista è stato incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis cp per essersi rifiutato illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, ossia nella data cui si riferisce l’informazione fiduciaria ricevuta, la cui indicazione gli era stata richiesta al fine evidente di individuare l'autore dell’informazione stessa, per l'ipotesi che potesse essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio punibile per il reato previsto dall'art. 326 cp. In realtà, in base alla disposizione dell'art. 200 cpp il giornalista non avrebbe potuto essere co­stretto a deporre e di conseguenza non avrebbe potuto essere incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis cp, che perciò non sussiste.

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Il caso di Brescia: il sequestro revocato

In ogni caso, anche quando l’intervento del magistrato è legittimo, esso deve essere proporzionato allo scopo e rispettoso delle prerogative costituzionali. Il sequestro di un intero hard-disk consentirebbe, infatti, anche l’acquisizione di dati che esulano dal contesto per il quale l’atto è disposto. Per questo, il Tribunale di Brescia ha annullato il provvedimento con cui la Procura aveva disposto il sequestro del computer di un giornalista con conseguente clonazione della memoria dell'hard disk.

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Secondo il Tribunale, gli atti di ricerca della prova operati dal Pm devono necessariamente presupporre la “preventiva individuazione della cosa da acquisire” e l'esistenza di “uno stringente collegamento tra la res da apprendere al terzo ed il reato oggetto di indagini preliminari”. Nel caso concreto, tale valutazione doveva essere ancora più stringente dal momento che il sequestro presentava “connotati pesantemente intrusivi ed esplorativi”, avendo ad oggetto una sfera personalissima quale il personal computer, e che lo stesso giornalista all'atto del sequestro aveva opposto il segreto professionale, “la cui compressione può ritenersi legittima solo nel caso in cui l'acquisizione” del materiale sequestrato “risulti necessario alle

indagini”.

Il caso di Brescia: il sequestro revocato

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. Con sentenza del 16 febbraio-4 luglio 2007, n. 25755 la Cassazione convalida il comportamento del Tribunale di Brescia, il quale, muovendosi in riferimento al disposto degli articoli 200 e 256 c.p.p., ha correttamente e nuovamente specificato che, in caso di opposizione del segreto, l'autorità deve attuare gli opportuni accertamenti e può promuovere il sequestro, ma solo se questo riveste i caratteri di necessità ai fini delle indagini

Il caso di Brescia: il sequestro revocato

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Erano imputati di favoreggiamento, per non aver rivelato l’identità della “fonte confidenziale” che fornì a entrambi delle notizie, ritenute riservate, sulle indagini in corso per l’omicidio di Carmelo Governale, ambulante di Piazza Armerina, ucciso il 20 ottobre 2007. Il Tribunale di Enna ha assolto con formula piena i giornalisti Giulia Martorana e Josè Trovato, dopo circa quattro anni. Quando i carabinieri e il sostituto procuratore Marcello Cozzolino li avevano interrogati, ai due giornalisti – che avevano fornito notizie di interesse pubblico, tra cui l’identificazione dei resti della vittima – non era stato riconosciuto il diritto di avvalersi del “segreto professionale”, in quanto giornalisti pubblicisti e non professionisti.

Il pubblicista e il segreto: il tribunale di Enna