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1 Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E LA DEL PROCEDIMENTO E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO Prof. arch. Renato Laganà Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe Corso di Studio in Architettura quinquennale – Classe LM-4 Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C prof. Renato G. Laganà Legge quadro: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Regolamento di Attuazione: D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Il ruolo del Responsabile del Procedimento Il ruolo del Responsabile del Procedimento Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990 Aggiornamento con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.98.

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    Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E LA DEL PROCEDIMENTO E LA

    VALIDAZIONE DEL PROGETTOVALIDAZIONE DEL PROGETTO

    Prof. arch. Renato Laganà

    Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe

    Corso di Studio in Architettura quinquennale – Classe LM-4

    Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C

    prof. Renato G. Laganà

    Legge quadro: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.Regolamento di Attuazione: D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

    Il ruolo del Responsabile del ProcedimentoIl ruolo del Responsabile del Procedimento

    Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

    Aggiornamento con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013,

    n.69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.98.

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    Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

    Capo IIResponsabile del procedimento

    Articolo 4.(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

    1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unitàorganizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

    2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

    Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

    Articolo 5.(Responsabile del procedimento)

    1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

    2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

    3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

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    Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

    Articolo 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

    1. Il responsabile del procedimento:

    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevantiper l'emanazione di provvedimento;

    b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

    c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

    Legge sul procedimento amministrativo Legge , testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

    d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

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    Conferenza di servizi

    1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

    2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine èintervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

    3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

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    Conferenza di servizi)

    4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

    5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi èconvocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

    5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi èconvocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

    n.81/2008 e s.m.i.

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    Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - (RDP)

    • Comma 1 art 9 del DPR 207/2010: “le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo procedimento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento…..”

    • L’art. 10 del DPR elenca nel dettaglio i compiti del RDP; gli stessi sono sinteticamente indicati per fasi nel comma 3 dell’art. 9:

    � fase 1 - Aggiornamento annuale del programma triennale

    � fase 3 - Affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

    � fase 2 e 4 - Scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni

    � fase 5 - Controllo periodico (nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori) del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo

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    Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche

    1. Pianificazione

    � Studi di fattibilità, DPP (art. 14 e 15 del DPR 207/2010): risorse economiche, necessità di contributo privato, fattibilità tecnica, requisiti funzionali della nuova opera)

    � Piano triennale delle opere pubbliche, gestito annualmente da ogni pubblica amministrazione

    Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche

    2. Scelta della procedura di realizzazione dell’opera pubblica:Appalto di lavori (sola esecuzione: sub a comma 2 art. 53 del D.Lgs. 163/2006)

    Appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori: sub b comma 2 art. 53)

    Appalto integrato complesso (presentazione del definitivo in gara, poi progettazione esecutiva e lavori: sub c comma 2 art. 53)

    Concessione di lavori pubblici (le concessioni hanno di regola ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, i lavori, nonché la gestione funzionale ed economica dell’opera stessa: art. 143)

    Finanza di progetto (viene posto a base di gara uno studio di fattibilità, successivamente gara di concessione: art. 153)

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    Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche

    Il D. Lgs. 163/2006 – art. 112

    La normativa dei lavori pubblici e la verifica ai fini della valLa normativa dei lavori pubblici e la verifica ai fini della validazioneidazione

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    Il D. Lgs. 163/2006 – art. 112

    Il D. Lgs. 163/2006 – art. 112

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    VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE STRUTTURE ESTERNE (art. 48)

    Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

    soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), CON sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001

    soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), SENZA sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001

    > 20 MEuro

    < 20 MEuro

    < 1MEuroper opere puntuali

    < 4,845 MEuroper opere a rete

    Le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.Le amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso contrario, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e la certificazione del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).

    l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.

    importo superiore a euro20.000.000

    gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità certificato in conformità a UNI EN ISO 9001

    importo compreso tra euro 4.845.000 e 20.000.000

    gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti

    gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso

    importo compreso tra euro 1.000.000 e 4.845.000

    il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

    importo inferiore a euro 1.000.000 (euro 4.845.000 per opere a rete)

    PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE

    PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE

    Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

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    VERIFICHE DEL PROGETTO EFFETTUATE DALLA STRUTTURA INTERNA

    Unità Tecnica dell’Amministrazione cui sono stati affidati specifici compiti di ispezione (verifica) dei progetti. Essa forma parte separata ed identificabile della struttura tecnica coinvolta nella redazione dei progetti sottoposti a verifica, e viene espressamente incaricata di fornire a questa servizi ispettivi. Per consentirne l’accreditamento, essa deve rispettare i criteri di cui all’appendice B della norma Uni En 17020

    Unità Tecnica Organismo di Ispezione di Tipo B

    Nucleo operativo specializzato dell’Amministrazione, con mandato specificato, composta da personale con adeguati profili di competenza

    Unità Tecnica

    Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini della verifica del progetto, si intende:a) per progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 4.845.000, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;b) per progetti relativi a lavori di importo inferiore a euro 4.845.000un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso

    Ufficio Tecnico dotato di sistema di controllo qualità

    Parte dell’organizzazione di una P.A. che fornisce, tra l’altro, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.

    Ufficio Tecnico

    TERMINOLOGIA

    ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE

    Art. 46. Accreditamento

    1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento , per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del si stema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN I SO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

    2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vi gore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accr editamentoper gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controll o interno di qualitàcoerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

    ENTRO IL 9 DICEMBRE 2011

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    ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE

    UNITA’ TECNICA DI VERIFICA DEI

    PROGETTI ACCREDITATA

    COME ODI UNI EN 17020 TIPO B

    UFFICIO TECNICO DOTATO DI SISTEMA DI CONTROLLO

    QUALITA’ CONFORME A UNI EN ISO 9001

    Organizzazioni

    ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI

    PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

    Art. 357. Norme transitorie

    3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, all a data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara.

    Alle suddette opere continuano ad applicarsi le dis posizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

    FINO AL 9 GIUGNO 2011

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    ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPIPARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

    Art. 357. Norme transitorie

    18. In relazione all’articolo 47, comma 2,

    Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice.2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:

    la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a),

    a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;

    può essere effettuata dagli uffici tecnici delle st azioni appaltanti fino al centottantesimo giorno da lla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ar ticolo 46, comma 2;

    2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

    FINO AL 9 GIUGNO 2012

    ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI

    PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

    Art. 357. Norme transitorie

    in relazione all’articolo 47, comma 3,

    3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai f ini di cui al comma 2, si intende:

    a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 4.845.000 euro, un sistema coerente con i requisi ti della norma UNI EN ISO 9001;

    b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 4.845.000 euro, un sistema di controllo, formalizza to attraverso procedure operative e manuali d’uso.

    per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appal tante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

    FINO AL 9 GIUGNO 2014

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    D. Lgs. 163/06 – capo IV

    D. Lgs. 163/06 – allegato XXI

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    LE ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTONEL CONTESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO LL.PP.DPR 5 OTTOBRE 2010 N. 207TITOLO II - CAPO II

    Cosa cambia rispetto al passato?

    ASPETTI DI METODO- Separazione concettuale tra le attività di verifica e le attività di validazione

    ASPETTI DI MERITO- Soggetti abilitati ad effettuare le attività di verif ica del progetto- Obiettivi della verifica e modalità di svolgimento

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    DPR 207/2010

    DPR 207/2010

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    DPR 207/2010

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    DPR 207/2010

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    DPR 207/2010

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    Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già presentata

    Gli organismi incaricati della verifica possono supportare il Responsabile del Procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera

    Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori (n.d.r.: se non nominato dal Responsabile del Procedimento) della attestazione di cui all’art. 106 comma 1 (propedeutica alla validazione e quindi alla fase di gara) relativa a:

    • Accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali

    • Assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto

    • Alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori

    DPR 207/2010

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    Da: N. Asaro, D. Li Castri, La validazione del progetto di opera pubblica. / Tabelle aggiornate alla legislazione attuale