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IL RISPARMIO ENERGETICOQUADRO NORMATIVO
Relatore: Ing. Valeria Gambardella
Il sistema energetico è strutturalmente collegato al tema dei cambiamenti
climatici, che costituisce una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello
mondiale.
I primi segnali di una politica comune in difesa del clima nascono dalla
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 e nel 1997 si giunge quindi al
Protocollo di Kyoto, che chiede ai principali paesi del mondo la riduzione
delle proprie emissioni in atmosfera: l’Unione Europea, in particolare, si
impegna ad una riduzione dell’8% rispetto alle emissioni del 1990 entro il
2008-2012, assegnando all’Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il
2010 rispetto al 1990.
Il protocollo di Kyoto ha rafforzato l’importanza della dimensione ambientale e
dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria.
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In particolare per quanto riguarda gli Edifici ad alto rendimento energetico, è stata
approvata il 16 dicembre 2002 la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del
consiglio "sul rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare sulle prestazioni
energetiche degli edifici, che mira a promuovere misure concrete per limitare l’aumento
della domanda di energia, secondo quattro indicazioni principali:
1. L'istituzione di regole generali per un metodo comune di calcolo integrato del
rendimento energetico degli edifici.
2. L'applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova
costruzione ed agli edifici in ristrutturazione, di grande metratura ,quando appartengono
ad una certa categoria.
3. L'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed
esistenti in base alle norme di cui sopra e l'esposizione negli edifici pubblici o frequentati
dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle temperature raccomandate
per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti.
4. L'ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e
raffreddamento, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie
abbiano più di 15 anni.
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IN ITALIA. PIANO ENERGETICO NAZIONALE
Il principale documento di politica energetica nazionale, in cui si definiscono
obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, precedente anche al Protocollo
di Kyoto, è il PEN Piano Energetico Nazionale del 10/10/1988, ed adotta i
seguenti criteri:
•promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico
•adozione di norme per gli autoproduttori;
•sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.
Tra le altre cose il PEN ha promosso l'adozione da parte di tutte le Regioni di
Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio
territorio.
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LEGGE 9 gennaio 1991 N.10. "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia", riguarda norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti di energia, prescrive l’emanazione di tutta una
serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all’edilizia, all’impiantistica in genere e per i trasporti.
Inoltre fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed
elettrica in relazione al progresso tecnologico.
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DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16/12/2002- ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS (EPBD)L’obiettivo è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici
tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il
profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
•Il quadro generale della metodologia di calcolo del rendimento energetico
integrato degli edifici
•I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova
costruzione
•I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di
grande metratura e soggetti ad interventi di ristrutturazione
•La certificazione energetica degli edifici
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La DIRETTIVA 2002/91/CE è stata recepita in Italia con l’emanazione del :
D.L. 192 del 19/08/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
seguita poi dalla emanazione del:
D.L. 311 del 29/12/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192”
La mancata pubblicazione di decreti attuativi relativi ai contenuti dei suddetti D.L.,
ha provocato crescente disorientamento e confusione tra i progettisti.
In ogni caso la pubblicazione dei D.L. 192 e 311 ha modificato sostanzialmente i
criteri progettuali per il risparmio energetico, accentuando l’attenzione sugli
elementi tecnologici, sui materiali e sulle loro proprietà termo-fisiche.
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Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K
Valori Limite di Trasmittanza U dei vetri, in W/m2K
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Le linee, promosse dall'Unione Europea , sono state recepite dal quadro normativo nazionale ed avviate ad un’ulteriore evoluzione nella direzione di maggiori poteri e responsabilità della Regione a seguito della variazione del Titolo V della Costituzione e del processo di decentramento di deleghe e funzioni agli Enti locali avviato dal Testo Unico della legge 445/2000.
Dal 1982 in poi, l’attività della Regione Lombardia, in campo energetico, si èconcentrata, principalmente, sull’applicazione della Legge 308/82 e
successivamente della Legge 10/91 in tema di gestione dei fondi delegati dallo
Stato.
Non sono mancate iniziative regionali autonome per promuovere, ulteriormente,
l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili:
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DELIBERA DI G.R. N.8/8745 DEL 22/12/08 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA E PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI”
Zona
Climatica
Strutture rivolte verso l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non
controllata
Opache verticali
Opache orizzontali o inclinate
Chiusure
trasparenti
comprensive di
infissiCoperture Pavimenti
D 0,36 0,32 0,36 2,4
E 0,34 0,3 0,33 2,2
F 0,33 0,29 0,32 2
Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K
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La Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione”(CPD) ha già 20 anni !
La CPD risale al 1989, è stata recepita in Italia con il DPR 246La CPD risale al 1989, è stata recepita in Italia con il DPR 246 del 21del 21--44--1993 1993
(+DPR 499 del 10(+DPR 499 del 10--1212--1997).1997).
La prima Marcatura CE è stata apposta nel 1998 su un “tassello pLa prima Marcatura CE è stata apposta nel 1998 su un “tassello per ancoraggi er ancoraggi
strutturali”, sulla base di un ETA,strutturali”, sulla base di un ETA,
ma in Italia è solamente da pochi anni che incomincia a destare ma in Italia è solamente da pochi anni che incomincia a destare qualche diffidente qualche diffidente
“curiosità”!“curiosità”!
INQUADRAMENTO DELLA CPDRelatore: Ing. Giovanni Cavanna
cfr:- OJ “L40” del 20-2-1989;- OJ “L220” del 30-8-1993;- OJ “L284” del 31-10-2003.
cfr:- OJ “L40” del 20-2-1989;- OJ “L220” del 30-8-1993;- OJ “L284” del 31-10-2003.
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DOVE SI “APPLICA” LA CPDRelatore: Ing. Giovanni Cavanna
Unione EuropeaUnione EuropeaUnione EuropeaSTATI MEMBRISTATI MEMBRIAustriaAustria LettoniaLettoniaBelgioBelgio LituaniaLituaniaCiproCipro LussemburgoLussemburgoDanimarcaDanimarca MaltaMaltaEstoniaEstonia OlandaOlandaFinlandiaFinlandia PoloniaPoloniaFranciaFrancia PortogalloPortogalloGermaniaGermania Rep. CecaRep. CecaGran Bretagna Rep. SlovaccaGran Bretagna Rep. SlovaccaGreciaGrecia SloveniaSloveniaIrlandaIrlanda SpagnaSpagnaItaliaItalia SveziaSvezia
UngheriaUngheria
STATI CANDIDATISTATI CANDIDATI
AlbaniaAlbania
Bosnia ErzegovinaBosnia Erzegovina
BulgariaBulgaria
CroaziaCroazia
MacedoniaMacedonia
RomaniaRomania
TurchiaTurchia
STATI EFTASTATI EFTA
IslandaIslanda
LiechtensteinLiechtenstein
NorvegiaNorvegia
SvizzeraSvizzera
1 maggio 2004
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CHE COSA È UNA: “DIRETTIVA”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Una “Direttiva” è uno degli strumenti legislatividefiniti dall’UE
In sequenza gerarchica tali strumenti sono:
� Regolamento� DIRETTIVA� Decisione� Raccomandazione (o Parere)
ciascuno di essi ha diverse, proprie, caratteristiche
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UNA “DIRETTIVA”:Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
� è obbligatoria per i destinatari (uno, alcuni o tutti gli SM),
� fissa obiettivi lasciando ai destinatari la scelta della forma e dei mezzi per raggiungerli (via legislativa, regolamentare, amministrativa),
� è obbligatoria alla data della notifica,
� prevede la trasposizione nazionale e la modifica del diritto interno in accordo con le prescrizioni,
� nessuna deroga temporale è concessa per la sua applicazione.
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LA DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
La CPD è una Direttiva di armonizzazione che ha come scopo il
riavvicinamento delle disposizioni legislative già esistenti negli Stati Membri.
Raccoglie, attraverso la realizzazione dei Mandati, le caratteristiche dei prodotti
relative ai requisiti essenziali normati dai diversi paesi. Di conseguenza la sua
applicazione, e quindi la marcatura CE, può non avere valenza unica in tutti gli
Stati Membri.
Per esempio, i lucernari monolitici avranno 12 caratteristiche che rientrano nella
Direttiva, ma solo due sono coperte in Italia con chiarezza da leggi esistenti
(permeabilità all’aria e isolamento termico).
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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “PRODOTTO”
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
“Ai fini della presente Direttiva, per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto fabbricato
al fine di essere permanentemente incorporato in
“opere di costruzione”, le quali comprendono gli
edifici e le opere di ingegneria civile.”.
(Art. 1.2 CPD)
Il concetto di “incorporazione permanente” và inteso come incorporazione per
un periodo pari alla durata di vita utile del prodotto.
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IL “PRODOTTO POSATO” È UN’ALTRA STORIA
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
“Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di
cui all’articolo 1, destinati ad essere impiegati in opere, possano essere immessi sul
mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che
le opere in cui devono essere incorporati, assemblati, applicati o installati possano,
se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui
all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni
che prevedano tali requisiti”.
(Art. 2.1 CPD)
Pertanto è l’opera che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre il prodotto
deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all’interno delle
specificazioni tecniche Europee.
La Direttiva, condizionando l’applicazione del prodotto ad un’opera “ben progettata e costruita”, lascia agli Stati Membri la responsabilità in ordine ai criteri di
progettazione e costruzione delle opere.
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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “PRODUTTORE”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Assai singolarmente, non è disponibile alcuna definizione puntuale a valore legale.E’ peraltro chiaramente desumibile che si intende“colui che immette a suo nome sul mercato dell’EEA un prodotto da costruzione ed a cui è direttamente imputabile la responsabilità della sua conformità alle cogenti specificazioni tecniche Europee applicabili”.
(ex GP D+Blue Guide § 3.1 richiamato in GP M)
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I “REQUISITI ESSENZIALI” (ER)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Sono detti essenziali tutti i requisiti “dei prodotti, processi o servizi” coperti da una direttiva di armonizzazione. I Requisiti Essenziali includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.Contrariamente alle altre Direttive di Nuovo Approccio che stabiliscono requisiti
essenziali applicabili ai prodotti cui si riferiscono, quelli definiti nella CPD non riguardano direttamente i prodotti da costruzione, ma il risultato finale della costruzione stessa, cioè l’Opera nella sua interezza.
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GLI ER DELLE OPERERelatore: Ing. Giovanni Cavanna
1. Resistenza meccanica e stabilità2. Sicurezza in caso di incendio3. Igiene, salute e ambiente4. Sicurezza di utilizzazione5. Protezione contro il rumore6. Risparmio energetico e
isolamento termico
Inoltre, trasversalmente applicabili�Durata di vita economicamente ragionevole (serviceability)
�Soddisfacimento dei requisiti, a fronte di normale manutenzione,
�per un periodo di tempo ragionevole (durability)
In Italia, caso unico nella UE, la competenza delle PPAA interessate è stata suddivisa sulla base degli ER, con tutti i problemi conseguenti di coerenza ed immediatezza di indirizzo.ER 1: Ministero Infrastrutture e Trasporti;ER 2: Ministero degli Interni;ER 3, 4, 5 e 6: Ministero delleAttività Produttive.
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CHE COSA SONO LE NORME TECNICHE ARMONIZZATE
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Sono norme tecniche predisposte dal CEN e dal CENELEC che stabiliscono
quali sono e come devono essere valutate o misurate le caratteristiche del
prodotto da costruzione ritenute fondamentali affinché le
opere possano rispondere ai requisiti essenziali fissati dalla CPD.
Ogni norma armonizzata possiede un Allegato ZA, contenente tutti i
riferimenti relativi alla Direttiva 89/106/CEE, ai documenti interpretativi ed al
mandato CE nell’ambito del quale la norma è stata preparata.
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EN ARMONIZZATERelatore: Ing. Giovanni Cavanna
VENGONO:
�elaborate dal CEN su
mandato
della Commissione Europea
� emesse dal CEN come
norme volontarie
� rese “armonizzate” dalla
Commissione Europea
mediante citazione in OJ
RIGUARDANO:
product standard- espresse in termini prestazionali
- indicazioni su famiglie di prodotto
- indicazioni su impieghi previsti
- elenco di tutte le caratteristiche essenziali
Riferimenti a supporting standard- metodi di prova e/o calcolo
- modalità di espressione dei risultati
ESSE:� consentono l’attestazione della conformità
� trattano tutte le caratteristiche essenziali ed i relativi metodi di prova
� forniscono le prescrizioni sul controllo di produzione in fabbrica e sulla Marcatura CE
� non contengono limiti di accettazione (competenza degli SM)
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L‘ALLEGATO ZA detto anche ANNESSO od APPENDICE
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
è la parte che “fa la differenza” tra il regime
volontario e quello cogente…
FORNISCE:
�corrispondenza tra i Requisiti Essenziali delle opere ed i contenuti della norma
� indicazione del sistema di attestazione della conformità prescelto e dei punti
della norma applicabili
� prescrizioni sulla Marcatura CE e sulle informazioni che l’accompagnano
Una norma armonizzata
va letta (studiata)
incominciando dal fondo,
cioè dall’All. ZA.
…alla scadenza del Periodo di Coesistenza
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L‘ALLEGATO ZA può riguardare tutta la norma o soltanto una sua parte. Il resto della norma EN rimane d’ambito volontario
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Si compone di 4 parti:
ZA.1 contiene le clausole per tutte le caratteristiche sotto mandato,
classi/livelli;
ZA.2 contiene il Sistema di AoC applicabile;
ZA.3 indica i contenuti del Certificato di Conformità e della Dichiarazione di
Conformità;
ZA.4 prescrive i contenuti del Label CE e delle informazioni di
accompagnamento.
Trasforma una norma EN in Specificazione
Tecnica Europea armonizzata, (dopo la
pubblicazione sull’OJ)
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IL “PERIODO DI COESISTENZA”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
conosciuto anche come:Periodo Transitorio
E’ caratterizzato da:Data di inizio (DAPP)� coincide con la Data di Applicabilità riportata in OJ (nove mesi dopo l’emissione della EN da parte del CEN);� la Marcatura CE èammessa;� gli Stati Membri sono in condizione di accettare i prodotti con Marcatura CE.
Durata� generalmente 12 mesi;� gli Stati Membri accettano i prodotti a Marcatura CE al pari dei prodotti conformi alle disposizioni nazionali preesistenti;� i produttori possono scegliere tra la conformitàalle norme armonizzate e/o alle disposizioni nazionali preesistenti.
Data di fine (DOW)� coincide con la data di ritiro delle norme nazionali in contrasto;� le disposizioni nazionali preesistenti cessano di validità;� la Marcatura CE èobbligatoria;� sono ammessi sul mercato solo prodotti che soddisfano la CPD, attraverso la conformitàalla norma armonizzata.
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… PER LE NORME ARMONIZZATERelatore: Ing. Giovanni Cavanna
Periodo di coesistenza
Di norm
a = 12 mesi DAV: Data di disponibilità
Data in cui il CEN rende disponibile la Norma Armonizzata
(contenete allegato ZA);
DAPP: Data di applicabilitàDAV + 9 mesi, inizio periodo di coesistenza tra Specifica Tecnica
Armonizzata e Norme Nazionali (nei 9 mesi i riferimenti della Norma
vanno pubblicati in OJ);
DOW: Data di ritiroDAPP + 12 mesi = fine periodo di coesistenza.
OBBLIGO DI MARCATURA CE
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ALLA FINE,Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
… che sia una EN armonizzata od un ETA …, una volta che una specificazione tecnica Europea è nata …
… il “produttore” deve applicare le procedure per l’Attestazione della Conformità
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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
“La procedura mediante la quale viene attestata la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche europee.
(cfr Art. 4.2 CPD)
NB: Tale “procedura” è attribuita a responsabilità
differenti, in ragione del “Sistema di AoC” definito a
priori per il prodotto da costruzione in questione.
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LE PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
La “prova iniziale di tipo” (in Inglese, Initial Type Testing”, ITT), insieme al “controllo del processo di fabbrica” (Factory Production Control, FPC) è uno degli strumenti fondamentali e necessari per la Marcatura CE per tutti i prodotti che ricadono all’interno della Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD). Ciò vale per tutti i sei diversi “Sistemi di Attestazione della Conformità” (AoC) contemplati dalla Direttiva.
Ai sensi del GP M e con riferimento allo specifico GP K, si intende per Prove Iniziali
di Tipo (ITT) l’insieme delle prove o di altre procedure (ad es. calcoli), descritte nelle
specificazioni tecniche, per determinare la prestazione di campioni di prodotto
rappresentativi del tipo di prodotto, in relazione alle caratteristiche obbligatorie.
La responsabilità per la loro esecuzione è normalmente affidata ad
una parte terza (laboratorio di prova notificato), salvo quanto attribuito
direttamente al “produttore” nelle singole specificazioni tecniche,
parzialmente (Sy AoC 3) o totalmente (Sy AoC 4).
Tranne nei casi di Sy AoC 1+ ed 1, la responsabilità del
campionamento, che deve essere rappresentativo del “tipo di prodotto”,
è affidata al “produttore”.
Utilizzo del
“worst
case”
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…LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. (LABEL)
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
LL’’ordine non ordine non èè liberolibero, esse devono essere affisse, nella seguente sequenza gerarchica praticabile per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico:
1.1. sul prodotto stesso,sul prodotto stesso,2.2. su unsu un’’etichetta allegata ad esso,etichetta allegata ad esso,3.3. sul suo imballo,sul suo imballo,4.4. oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT).oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT).
Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un’informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l’informazione completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto.Le Specificazioni Tecniche Europee dovrebbero indicaredovrebbero indicare dove applicare la Marcatura CE e dove fornire le informazioni di accompagnamento per i prodotti a cui si riferiscono e, seguendo tali indicazioni, tutti i prodotti di quel tipo dovrebbero utilizzare le medesime forme di affissione e di informazioni …
COME ?8 in modo visibile8 in modo leggibile8 in modo indelebile
COME ?8 in modo visibile8 in modo leggibile8 in modo indelebile
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…LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
Il documento fondamentale non è, contrariamente a quanto generalmente si
crede, la Marcatura CE, che è soltanto un Label che riporta un “logo”, bensì la
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ a firma del produttore (o di chi è intestato
ad immettere sul mercato dell’EEA il prodotto da costruzione).
Essa deve essere obbligatoriamente emessa dal “produttore” e fornita, a
richiesta, in accompagnamento ai DDT (documenti di trasporto) o per esigenze
di sorveglianza del mercato espresse dalle PPAA competenti, nella lingua del
Paese in cui si immette il prodotto.
Questo documento costituisce l’atto impugnabile, a valore legale, di
responsabilizzazione del produttore.
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IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀRelatore: Ing. Giovanni Cavanna
Il certificato CE di conformità contiene in particolare: � il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione,
� il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità,
� la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego,
ecc.),
� le disposizioni a cui risponde il prodotto,
� le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,
� il numero del certificato,
� le eventuali condizioni di durata di validità del certificato,
� il nome e la qualifica del fabbricante.
Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.
CPD - Allegato III ai §§ 4.3 e 4.4
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L’APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
DAV: data di disponibilità della Norma
DAPP DOW
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L’APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
DAV: data di disponibilità della Norma
DAPP DOW
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LA SCELTA DEL MODELLO CAMPIONERelatore: Ing. Giovanni Cavanna
RAPPRESENTATIVITÀ DEL/I MODELLO/I CAMPIONE/I
“FAMIGLIA DI PRODOTTI”
“WORST CASE SCENARIO”
“Witness testing”
ITT
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APPROFONDIMENTO DI ALCUNE ITT: PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Relatore: Ing. Giovanni Cavanna
1
2
3
4
5
6
7
89
10
20
2730
40
50
60
70
80
100
0.75
0.5
0.25
2.0 2.2 2.5
5.00
6.75
10
12.5
15
10 100 1000
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
UNI EN 1026 - UNI EN 12207
UNI EN 12153 - UNI EN 12152
Metodologia - Classificazione