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Con il patrocinio di IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella Il sistema energetico è strutturalmente collegato al tema dei cambiamenti climatici, che costituisce una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello mondiale. I primi segnali di una politica comune in difesa del clima nascono dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 e nel 1997 si giunge quindi al Protocollo di Kyoto, che chiede ai principali paesi del mondo la riduzione delle proprie emissioni in atmosfera: l’Unione Europea, in particolare, si impegna ad una riduzione dell’8% rispetto alle emissioni del 1990 entro il 2008-2012, assegnando all’Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il 2010 rispetto al 1990. Il protocollo di Kyoto ha rafforzato l’importanza della dimensione ambientale e dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria.

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IL RISPARMIO ENERGETICOQUADRO NORMATIVO

Relatore: Ing. Valeria Gambardella

Il sistema energetico è strutturalmente collegato al tema dei cambiamenti

climatici, che costituisce una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello

mondiale.

I primi segnali di una politica comune in difesa del clima nascono dalla

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,

sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 e nel 1997 si giunge quindi al

Protocollo di Kyoto, che chiede ai principali paesi del mondo la riduzione

delle proprie emissioni in atmosfera: l’Unione Europea, in particolare, si

impegna ad una riduzione dell’8% rispetto alle emissioni del 1990 entro il

2008-2012, assegnando all’Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il

2010 rispetto al 1990.

Il protocollo di Kyoto ha rafforzato l’importanza della dimensione ambientale e

dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria.

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In particolare per quanto riguarda gli Edifici ad alto rendimento energetico, è stata

approvata il 16 dicembre 2002 la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del

consiglio "sul rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare sulle prestazioni

energetiche degli edifici, che mira a promuovere misure concrete per limitare l’aumento

della domanda di energia, secondo quattro indicazioni principali:

1. L'istituzione di regole generali per un metodo comune di calcolo integrato del

rendimento energetico degli edifici.

2. L'applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova

costruzione ed agli edifici in ristrutturazione, di grande metratura ,quando appartengono

ad una certa categoria.

3. L'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed

esistenti in base alle norme di cui sopra e l'esposizione negli edifici pubblici o frequentati

dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle temperature raccomandate

per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti.

4. L'ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e

raffreddamento, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie

abbiano più di 15 anni.

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IN ITALIA. PIANO ENERGETICO NAZIONALE

Il principale documento di politica energetica nazionale, in cui si definiscono

obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, precedente anche al Protocollo

di Kyoto, è il PEN Piano Energetico Nazionale del 10/10/1988, ed adotta i

seguenti criteri:

•promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico

•adozione di norme per gli autoproduttori;

•sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Tra le altre cose il PEN ha promosso l'adozione da parte di tutte le Regioni di

Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio

territorio.

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LEGGE 9 gennaio 1991 N.10. "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia", riguarda norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti di energia, prescrive l’emanazione di tutta una

serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all’edilizia, all’impiantistica in genere e per i trasporti.

Inoltre fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in

opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed

elettrica in relazione al progresso tecnologico.

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DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16/12/2002- ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS (EPBD)L’obiettivo è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici

tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle

prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il

profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

•Il quadro generale della metodologia di calcolo del rendimento energetico

integrato degli edifici

•I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova

costruzione

•I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di

grande metratura e soggetti ad interventi di ristrutturazione

•La certificazione energetica degli edifici

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La DIRETTIVA 2002/91/CE è stata recepita in Italia con l’emanazione del :

D.L. 192 del 19/08/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

seguita poi dalla emanazione del:

D.L. 311 del 29/12/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192”

La mancata pubblicazione di decreti attuativi relativi ai contenuti dei suddetti D.L.,

ha provocato crescente disorientamento e confusione tra i progettisti.

In ogni caso la pubblicazione dei D.L. 192 e 311 ha modificato sostanzialmente i

criteri progettuali per il risparmio energetico, accentuando l’attenzione sugli

elementi tecnologici, sui materiali e sulle loro proprietà termo-fisiche.

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ZONE CLIMATICHE

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Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K

Valori Limite di Trasmittanza U dei vetri, in W/m2K

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Le linee, promosse dall'Unione Europea , sono state recepite dal quadro normativo nazionale ed avviate ad un’ulteriore evoluzione nella direzione di maggiori poteri e responsabilità della Regione a seguito della variazione del Titolo V della Costituzione e del processo di decentramento di deleghe e funzioni agli Enti locali avviato dal Testo Unico della legge 445/2000.

Dal 1982 in poi, l’attività della Regione Lombardia, in campo energetico, si èconcentrata, principalmente, sull’applicazione della Legge 308/82 e

successivamente della Legge 10/91 in tema di gestione dei fondi delegati dallo

Stato.

Non sono mancate iniziative regionali autonome per promuovere, ulteriormente,

l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili:

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DELIBERA DI G.R. N.8/8745 DEL 22/12/08 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA E PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI”

Zona

Climatica

Strutture rivolte verso l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non

controllata

Opache verticali

Opache orizzontali o inclinate

Chiusure

trasparenti

comprensive di

infissiCoperture Pavimenti

D 0,36 0,32 0,36 2,4

E 0,34 0,3 0,33 2,2

F 0,33 0,29 0,32 2

Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K

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La Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione”(CPD) ha già 20 anni !

La CPD risale al 1989, è stata recepita in Italia con il DPR 246La CPD risale al 1989, è stata recepita in Italia con il DPR 246 del 21del 21--44--1993 1993

(+DPR 499 del 10(+DPR 499 del 10--1212--1997).1997).

La prima Marcatura CE è stata apposta nel 1998 su un “tassello pLa prima Marcatura CE è stata apposta nel 1998 su un “tassello per ancoraggi er ancoraggi

strutturali”, sulla base di un ETA,strutturali”, sulla base di un ETA,

ma in Italia è solamente da pochi anni che incomincia a destare ma in Italia è solamente da pochi anni che incomincia a destare qualche diffidente qualche diffidente

“curiosità”!“curiosità”!

INQUADRAMENTO DELLA CPDRelatore: Ing. Giovanni Cavanna

cfr:- OJ “L40” del 20-2-1989;- OJ “L220” del 30-8-1993;- OJ “L284” del 31-10-2003.

cfr:- OJ “L40” del 20-2-1989;- OJ “L220” del 30-8-1993;- OJ “L284” del 31-10-2003.

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DOVE SI “APPLICA” LA CPDRelatore: Ing. Giovanni Cavanna

Unione EuropeaUnione EuropeaUnione EuropeaSTATI MEMBRISTATI MEMBRIAustriaAustria LettoniaLettoniaBelgioBelgio LituaniaLituaniaCiproCipro LussemburgoLussemburgoDanimarcaDanimarca MaltaMaltaEstoniaEstonia OlandaOlandaFinlandiaFinlandia PoloniaPoloniaFranciaFrancia PortogalloPortogalloGermaniaGermania Rep. CecaRep. CecaGran Bretagna Rep. SlovaccaGran Bretagna Rep. SlovaccaGreciaGrecia SloveniaSloveniaIrlandaIrlanda SpagnaSpagnaItaliaItalia SveziaSvezia

UngheriaUngheria

STATI CANDIDATISTATI CANDIDATI

AlbaniaAlbania

Bosnia ErzegovinaBosnia Erzegovina

BulgariaBulgaria

CroaziaCroazia

MacedoniaMacedonia

RomaniaRomania

TurchiaTurchia

STATI EFTASTATI EFTA

IslandaIslanda

LiechtensteinLiechtenstein

NorvegiaNorvegia

SvizzeraSvizzera

1 maggio 2004

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CHE COSA È UNA: “DIRETTIVA”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Una “Direttiva” è uno degli strumenti legislatividefiniti dall’UE

In sequenza gerarchica tali strumenti sono:

� Regolamento� DIRETTIVA� Decisione� Raccomandazione (o Parere)

ciascuno di essi ha diverse, proprie, caratteristiche

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UNA “DIRETTIVA”:Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

� è obbligatoria per i destinatari (uno, alcuni o tutti gli SM),

� fissa obiettivi lasciando ai destinatari la scelta della forma e dei mezzi per raggiungerli (via legislativa, regolamentare, amministrativa),

� è obbligatoria alla data della notifica,

� prevede la trasposizione nazionale e la modifica del diritto interno in accordo con le prescrizioni,

� nessuna deroga temporale è concessa per la sua applicazione.

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LA DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

La CPD è una Direttiva di armonizzazione che ha come scopo il

riavvicinamento delle disposizioni legislative già esistenti negli Stati Membri.

Raccoglie, attraverso la realizzazione dei Mandati, le caratteristiche dei prodotti

relative ai requisiti essenziali normati dai diversi paesi. Di conseguenza la sua

applicazione, e quindi la marcatura CE, può non avere valenza unica in tutti gli

Stati Membri.

Per esempio, i lucernari monolitici avranno 12 caratteristiche che rientrano nella

Direttiva, ma solo due sono coperte in Italia con chiarezza da leggi esistenti

(permeabilità all’aria e isolamento termico).

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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “PRODOTTO”

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

“Ai fini della presente Direttiva, per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto fabbricato

al fine di essere permanentemente incorporato in

“opere di costruzione”, le quali comprendono gli

edifici e le opere di ingegneria civile.”.

(Art. 1.2 CPD)

Il concetto di “incorporazione permanente” và inteso come incorporazione per

un periodo pari alla durata di vita utile del prodotto.

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IL “PRODOTTO POSATO” È UN’ALTRA STORIA

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

“Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di

cui all’articolo 1, destinati ad essere impiegati in opere, possano essere immessi sul

mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che

le opere in cui devono essere incorporati, assemblati, applicati o installati possano,

se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui

all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni

che prevedano tali requisiti”.

(Art. 2.1 CPD)

Pertanto è l’opera che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre il prodotto

deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all’interno delle

specificazioni tecniche Europee.

La Direttiva, condizionando l’applicazione del prodotto ad un’opera “ben progettata e costruita”, lascia agli Stati Membri la responsabilità in ordine ai criteri di

progettazione e costruzione delle opere.

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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “PRODUTTORE”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Assai singolarmente, non è disponibile alcuna definizione puntuale a valore legale.E’ peraltro chiaramente desumibile che si intende“colui che immette a suo nome sul mercato dell’EEA un prodotto da costruzione ed a cui è direttamente imputabile la responsabilità della sua conformità alle cogenti specificazioni tecniche Europee applicabili”.

(ex GP D+Blue Guide § 3.1 richiamato in GP M)

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I “REQUISITI ESSENZIALI” (ER)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Sono detti essenziali tutti i requisiti “dei prodotti, processi o servizi” coperti da una direttiva di armonizzazione. I Requisiti Essenziali includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.Contrariamente alle altre Direttive di Nuovo Approccio che stabiliscono requisiti

essenziali applicabili ai prodotti cui si riferiscono, quelli definiti nella CPD non riguardano direttamente i prodotti da costruzione, ma il risultato finale della costruzione stessa, cioè l’Opera nella sua interezza.

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GLI ER DELLE OPERERelatore: Ing. Giovanni Cavanna

1. Resistenza meccanica e stabilità2. Sicurezza in caso di incendio3. Igiene, salute e ambiente4. Sicurezza di utilizzazione5. Protezione contro il rumore6. Risparmio energetico e

isolamento termico

Inoltre, trasversalmente applicabili�Durata di vita economicamente ragionevole (serviceability)

�Soddisfacimento dei requisiti, a fronte di normale manutenzione,

�per un periodo di tempo ragionevole (durability)

In Italia, caso unico nella UE, la competenza delle PPAA interessate è stata suddivisa sulla base degli ER, con tutti i problemi conseguenti di coerenza ed immediatezza di indirizzo.ER 1: Ministero Infrastrutture e Trasporti;ER 2: Ministero degli Interni;ER 3, 4, 5 e 6: Ministero delleAttività Produttive.

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CHE COSA SONO LE NORME TECNICHE ARMONIZZATE

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Sono norme tecniche predisposte dal CEN e dal CENELEC che stabiliscono

quali sono e come devono essere valutate o misurate le caratteristiche del

prodotto da costruzione ritenute fondamentali affinché le

opere possano rispondere ai requisiti essenziali fissati dalla CPD.

Ogni norma armonizzata possiede un Allegato ZA, contenente tutti i

riferimenti relativi alla Direttiva 89/106/CEE, ai documenti interpretativi ed al

mandato CE nell’ambito del quale la norma è stata preparata.

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EN ARMONIZZATERelatore: Ing. Giovanni Cavanna

VENGONO:

�elaborate dal CEN su

mandato

della Commissione Europea

� emesse dal CEN come

norme volontarie

� rese “armonizzate” dalla

Commissione Europea

mediante citazione in OJ

RIGUARDANO:

product standard- espresse in termini prestazionali

- indicazioni su famiglie di prodotto

- indicazioni su impieghi previsti

- elenco di tutte le caratteristiche essenziali

Riferimenti a supporting standard- metodi di prova e/o calcolo

- modalità di espressione dei risultati

ESSE:� consentono l’attestazione della conformità

� trattano tutte le caratteristiche essenziali ed i relativi metodi di prova

� forniscono le prescrizioni sul controllo di produzione in fabbrica e sulla Marcatura CE

� non contengono limiti di accettazione (competenza degli SM)

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L‘ALLEGATO ZA detto anche ANNESSO od APPENDICE

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

è la parte che “fa la differenza” tra il regime

volontario e quello cogente…

FORNISCE:

�corrispondenza tra i Requisiti Essenziali delle opere ed i contenuti della norma

� indicazione del sistema di attestazione della conformità prescelto e dei punti

della norma applicabili

� prescrizioni sulla Marcatura CE e sulle informazioni che l’accompagnano

Una norma armonizzata

va letta (studiata)

incominciando dal fondo,

cioè dall’All. ZA.

…alla scadenza del Periodo di Coesistenza

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L‘ALLEGATO ZA può riguardare tutta la norma o soltanto una sua parte. Il resto della norma EN rimane d’ambito volontario

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Si compone di 4 parti:

ZA.1 contiene le clausole per tutte le caratteristiche sotto mandato,

classi/livelli;

ZA.2 contiene il Sistema di AoC applicabile;

ZA.3 indica i contenuti del Certificato di Conformità e della Dichiarazione di

Conformità;

ZA.4 prescrive i contenuti del Label CE e delle informazioni di

accompagnamento.

Trasforma una norma EN in Specificazione

Tecnica Europea armonizzata, (dopo la

pubblicazione sull’OJ)

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IL “PERIODO DI COESISTENZA”Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

conosciuto anche come:Periodo Transitorio

E’ caratterizzato da:Data di inizio (DAPP)� coincide con la Data di Applicabilità riportata in OJ (nove mesi dopo l’emissione della EN da parte del CEN);� la Marcatura CE èammessa;� gli Stati Membri sono in condizione di accettare i prodotti con Marcatura CE.

Durata� generalmente 12 mesi;� gli Stati Membri accettano i prodotti a Marcatura CE al pari dei prodotti conformi alle disposizioni nazionali preesistenti;� i produttori possono scegliere tra la conformitàalle norme armonizzate e/o alle disposizioni nazionali preesistenti.

Data di fine (DOW)� coincide con la data di ritiro delle norme nazionali in contrasto;� le disposizioni nazionali preesistenti cessano di validità;� la Marcatura CE èobbligatoria;� sono ammessi sul mercato solo prodotti che soddisfano la CPD, attraverso la conformitàalla norma armonizzata.

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… PER LE NORME ARMONIZZATERelatore: Ing. Giovanni Cavanna

Periodo di coesistenza

Di norm

a = 12 mesi DAV: Data di disponibilità

Data in cui il CEN rende disponibile la Norma Armonizzata

(contenete allegato ZA);

DAPP: Data di applicabilitàDAV + 9 mesi, inizio periodo di coesistenza tra Specifica Tecnica

Armonizzata e Norme Nazionali (nei 9 mesi i riferimenti della Norma

vanno pubblicati in OJ);

DOW: Data di ritiroDAPP + 12 mesi = fine periodo di coesistenza.

OBBLIGO DI MARCATURA CE

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ALLA FINE,Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

… che sia una EN armonizzata od un ETA …, una volta che una specificazione tecnica Europea è nata …

… il “produttore” deve applicare le procedure per l’Attestazione della Conformità

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NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: “ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

“La procedura mediante la quale viene attestata la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche europee.

(cfr Art. 4.2 CPD)

NB: Tale “procedura” è attribuita a responsabilità

differenti, in ragione del “Sistema di AoC” definito a

priori per il prodotto da costruzione in questione.

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LE PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

La “prova iniziale di tipo” (in Inglese, Initial Type Testing”, ITT), insieme al “controllo del processo di fabbrica” (Factory Production Control, FPC) è uno degli strumenti fondamentali e necessari per la Marcatura CE per tutti i prodotti che ricadono all’interno della Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD). Ciò vale per tutti i sei diversi “Sistemi di Attestazione della Conformità” (AoC) contemplati dalla Direttiva.

Ai sensi del GP M e con riferimento allo specifico GP K, si intende per Prove Iniziali

di Tipo (ITT) l’insieme delle prove o di altre procedure (ad es. calcoli), descritte nelle

specificazioni tecniche, per determinare la prestazione di campioni di prodotto

rappresentativi del tipo di prodotto, in relazione alle caratteristiche obbligatorie.

La responsabilità per la loro esecuzione è normalmente affidata ad

una parte terza (laboratorio di prova notificato), salvo quanto attribuito

direttamente al “produttore” nelle singole specificazioni tecniche,

parzialmente (Sy AoC 3) o totalmente (Sy AoC 4).

Tranne nei casi di Sy AoC 1+ ed 1, la responsabilità del

campionamento, che deve essere rappresentativo del “tipo di prodotto”,

è affidata al “produttore”.

Utilizzo del

“worst

case”

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…LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. (LABEL)

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

LL’’ordine non ordine non èè liberolibero, esse devono essere affisse, nella seguente sequenza gerarchica praticabile per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico:

1.1. sul prodotto stesso,sul prodotto stesso,2.2. su unsu un’’etichetta allegata ad esso,etichetta allegata ad esso,3.3. sul suo imballo,sul suo imballo,4.4. oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT).oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT).

Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un’informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l’informazione completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto.Le Specificazioni Tecniche Europee dovrebbero indicaredovrebbero indicare dove applicare la Marcatura CE e dove fornire le informazioni di accompagnamento per i prodotti a cui si riferiscono e, seguendo tali indicazioni, tutti i prodotti di quel tipo dovrebbero utilizzare le medesime forme di affissione e di informazioni …

COME ?8 in modo visibile8 in modo leggibile8 in modo indelebile

COME ?8 in modo visibile8 in modo leggibile8 in modo indelebile

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…LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

Il documento fondamentale non è, contrariamente a quanto generalmente si

crede, la Marcatura CE, che è soltanto un Label che riporta un “logo”, bensì la

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ a firma del produttore (o di chi è intestato

ad immettere sul mercato dell’EEA il prodotto da costruzione).

Essa deve essere obbligatoriamente emessa dal “produttore” e fornita, a

richiesta, in accompagnamento ai DDT (documenti di trasporto) o per esigenze

di sorveglianza del mercato espresse dalle PPAA competenti, nella lingua del

Paese in cui si immette il prodotto.

Questo documento costituisce l’atto impugnabile, a valore legale, di

responsabilizzazione del produttore.

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IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀRelatore: Ing. Giovanni Cavanna

Il certificato CE di conformità contiene in particolare: � il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione,

� il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario

stabilito nella Comunità,

� la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego,

ecc.),

� le disposizioni a cui risponde il prodotto,

� le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,

� il numero del certificato,

� le eventuali condizioni di durata di validità del certificato,

� il nome e la qualifica del fabbricante.

Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.

CPD - Allegato III ai §§ 4.3 e 4.4

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L’APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

DAV: data di disponibilità della Norma

DAPP DOW

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L’APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

DAV: data di disponibilità della Norma

DAPP DOW

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LA SCELTA DEL MODELLO CAMPIONERelatore: Ing. Giovanni Cavanna

RAPPRESENTATIVITÀ DEL/I MODELLO/I CAMPIONE/I

“FAMIGLIA DI PRODOTTI”

“WORST CASE SCENARIO”

“Witness testing”

ITT

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APPROFONDIMENTO DI ALCUNE ITT: PERMEABILITA’ ALL’ARIA

Relatore: Ing. Giovanni Cavanna

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0.5

0.25

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5.00

6.75

10

12.5

15

10 100 1000

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

UNI EN 1026 - UNI EN 12207

UNI EN 12153 - UNI EN 12152

Metodologia - Classificazione