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Il reddito d’impresa nel quadro
RF
I redditi degli immobili colpiti dal sisma di maggio
2012 non concorrono alla formazione del reddito
purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze
sindacali di
sgombero, comunque adottate
entro il 30 novembre 2012
Redditi degli immobili patrimoniali determinati
Secondo regole fondiarie
Per immobili storico artistici
“patrimoniali”
(Per strumentali e merce tax analitica)
Non locati: rendita
rivalutata, abbattimento
Al 50%, senza incremento di 1/3
locati: reddito ridotto del 35%

Il reddito d’impresa nel quadro
RF CANONI NON INCASSATI 2012 = 30.000,
2011 = 20.000, IMMOBILE PATRIMONIO
Rendita catastale 3.000
Sfratto per morosita’
Settembre 2012
3000
30000
5.500

Deduzione irap 10% e costo del
lavoro
Irap imputata a conto
economico
12
Irap 10%
33
Irap costo del lavoro

Istanza di rimborso Irap con
emersione di maggiori perdite
non compensate entro 2011
E’ possibile non compensare la perdita pregressa con l’utile
immediatamente prodotto negli esercizi successivi, e quindi decidere
liberamente quando utilizzare dette perdite ?
No secondo DRE Lombardia
Nota 85/95
Si secondo Ordinanza
Cassazione 16333 del 26.9.12

Circ. 8 del 3 aprile 2013
la deduzione Irap sul costo del
lavoro e l’istanza di rimborso
Aspetti soggettivi:
Societa’ di capitali, di persone, imprese individuali, lavoratori autonomi individuali ed
associati, banche ed imprese di assicurazione
Anche imprese agricole ed Enti non commerciali ma a condizione che abbiano
optato per la determinazione della base imponibile ex art. 5 del D.Lgs 244/07

Indennità chilometriche
• Sono citate le indennità di trasferte non le chilometriche:
• 1) tesi : non entrano nel costo del lavoro perché sono deducibili ai fini Irap
• 2) tesi ( preferibile) : entrano nel costo del lavoro perché sono elementi della retribuzione o del compenso e sono indeducibili dal punto di vista Irap ( circ. 27/09, par. 1.4)

Società a cavallo con esercizio
chiuso entro il 31.12.2012
• La deduzione entra nell’istanza telematica
e l’istanza può essere presentata prima
rispetto a Unico, fermo restando che sarà
possibile inviare nuova istanza se il dato
definitivo di Unico sarà diverso

Irap versata
• 1) saldo anno precedente
• 2) acconti anno in corso ( nel limite dell’imposta dovuta)
• 3) Ravvedimenti ed iscrizioni esattoriali
• 4) Irap versata su accertamenti relativi al costo del personale ( ed altri accertamenti ???)
Anno di riferimento è comunque rilevante
per percentuale di incidenza

Tetto max di Irap deducibile e’ Irap
versata in un periodo d’imposta
• 2011 > saldo 2000 Irap lav. 1000 e Irap 10% 200
• 2012 > acconti 5000 Irap lav. 5000 e irap 10% 500
• Totale versato in due anni 7000 > totale deducibile 6700
• Ma se l’esame va eseguito ad anno, come pare di capire dalla circolare il calcolo corretto e’ 2011 deduzione 1200, 2012 deduzione 5000, totale 6.200

Se si verifica una perdita essa
va compensata con l’utile del
primo esercizio successivo
( non coerente con Cass. 16333
del 26.9.12)

• La presentazione di nuova istanza
non fa perdere ordine cronologico
acquisito con primo invio

• La nuova perdita generata
dall’istanza di rimborso può
provocare lo status di società
di comodo

Manutenzioni ordinarie beni
propri
Ai fini del calcolo del plafond
Vanno considerati solo i beni
Strumentali detenuti all’1.1.12

Regole particolari per calcolo
plafond • Per imprese di nuova costituzione vale l’ammontare dei beni
esistenti alla fine dell’esercizio
• Per i beni in leasing non iscritti nell’attivo ( circ. 29/11) le spese di manutenzione si intendono su beni di terzi> no plafond
• Non entrano nel plafond i beni non ammortizzabili (es. quota terreno dei fabbricati)
• I beni rivalutati partecipano al plafond con costo rivalutato solo a partire dall’effetto delle rivalutazione ( es. D.L. 185/08 effetto 2013)
• I beni rivalutati in dipendenza di operazioni straordinarie non rilevano al nuovo valore a meno che non sia stato eseguito il riallineamento
• Le manutenzioni periodiche non rientrano nel plafond cosi’ come non rientrano i beni su cui vengono eseguite

COSTI BLACK LIST
mancata indicazione comporta
sanzione 10% anche se si
dimostra l’esimente ( circ. 1/13)

Circ. 35/12
• Disciplina costi indiretti con soggetti black
list > art. 110 Tuir
Minusvalenze: rientrano
nell’articolo 110 Tuir se il
bene da cui originano e’
stato acquistato da soggetto
Black list
Irrilevante se acquirente e’
white list
Esimente va dimostrata in
relazione alla data di
acquisto del bene
Perdite su crediti : rilevano
anche se in origine
l’operazione che l’ha
generata e’ una cessione o
una prestazione e non un
costo
Dimostrazione di
commercialita’ sembra
doversi fornire al momento
della operazione attiva e
non a quello della perdita
Oneri finanziari rientrano tra
i costi black list: superata la
dizione della circ. 51/10 che
aveva confinato il
monitoraggio alle operazioni
commerciali

Indeducibilita’ dei costi per beni
concessi ai soci
34
Variazione in aumento del costo
indeducibile

Indeducibilita’ dei costi circ.
36/12 • Si tratta di tutti i costi sia di acquisto che di
impiego
• Non si applica sui beni per i quali e’ gia’
prevista una parziale indeducibilita’ dal
Tuir ( ma resta l’applicazione del
reddito diverso in capo ai soci)

Indeducibilita’ parziale e temporanea dei canoni leasing per contratti
stipulati dal 29 aprile 2012
35
Variazione in aumento del costo
indeducibile

Prima questione: scorporo interessi
( rilevante per soggetti Ires)
• Circ. Assonime 14/12: due ipotesi
• 1) Scorporo interessi e deduzione in base
a contratto, deduzione canoni al netto
degli interessi in base ad art. 102
• 2) Unitarieta’ di quota capitale e interessi e
deduzione in base ad art. 102

Esempio: acquisto di macchine elettroniche di ufficio, aliquota 20%, periodo di
ammortamento 60 mesi, periodo di leasing 40 mesi, Durata effettiva del leasing 2 anni >
quota canone civilistico di competenza € 6.000 all’anno
Costo concedente 10.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 12.000 > 2000
interessi passivi
• 1° metodo: quota capitale deducibile per anno e’ pari a 3.000 (10.000/40 x 12) mentre quota interessi deducibile e’ pari a 1000 ( 2.000/24 x 12) > tot. 4.000 annui
• 2° metodo : canone deducibile 3.600 ( 12.000/40 x 12) annui
resta fermo che l’importo degli interessi va comunque monitorato con 30% del Rol per soggetti ires

Imposte anticipate sulla
variazioni in aumento • Es. importo deducibile 3600, importo
allocato a conto economico 6000,
variazione in aumento 2400. Imposte
anticipate su 2400 = 660 ( rigo RF 44)
•
34
Variazione diminutiva dal periodo di
riscatto del bene

Circ 7/13 pex
Ai fini del triennio la fase di start up
e’ computabile retroattivamente da
quando inizia l’attivita’ commerciale
Eventuale perdita di commercialita’
puo’ essere operazione elusiva se
funzionale alla deducibilita’ della
minusvalenza ( es. affitto di azienda
e successiva cessione
partecipazione)
Per immobiliari confronto tra ricavi
non derivanti da passive income e
queli derivanti da passive income
Pex e societa’ di comodo sono due
normative autonome

Perdite su crediti di modesto importo imputate a conto economico in
esercizi precedenti
• Es. importo 2400 svalutato nel 2010 e
ripreso a tassazione nel modello Unico
2011. Unico 2013 > variazione diminutiva
•
99
99 2400

Ammontare dedotto ex art.
106 fino al 31.12.2011
Perdite deducibili esercizio
2012:per eccedenza del fondo
esistente al 2011
Quindi prima si
utilizza il fondo
dedotto 2011 e poi
si stanzia
l’accantonamento
Del 2012 sul fondo
ridotto per l’utilizzo

5000
Esempio: 2011 svalutazioni 5000 fondo dedotto 5000
Crediti 31.12.2012 100.000
Perdite deducibile 2012 2000
Svalutazioni 500
5000
2000
500 500
100000 100000
3000

Dato fiscale: perdite deducibili a
norma dell’ art. 101, c.5 tuir ( in pratica
di quelle civilistiche solo la
prescrizione)
Dato civilistico: prescrizioni,
transazioni, cessioni pro soluto,
azzeramento giudiziale

Dato fiscale: deducibili nel limite dello
0,5% del dato dei crediti al 31.12.2012
come fare ???
Se vengono inserite qui le svalutazioni
non solo c’e’ il pericolo di non dedurle
ma anche il problema di incrementare
il fondo, il che limita la deducibilita’
anche delle svalutazioni 2013
Dato civilistico: svalutazioni
imputate a B 10 D , compresi
fallimenti al momento
dell’enunciazione e comprese le
svalutazioni dei piccoli crediti entro
€ 2500

Forzatura del dato civilistico:
svalutazioni imputate a B 10 D ,
che sono fiscalmente deducibili (
fallimenti e piccoli crediti) vengono
imputati al rigo RS 65, con
deducibilita’ integrale, in assenza di
fondo pregresso
POSSIBILE SOLUZIONE

BLOCCO DELLA DEDUCIBILITA’ A
500!!!!!!!
Esempio: valore dei crediti = 100.000, piccoli crediti deducibili =
4800
4800
100000
500
4800 4800
100000 NESSUN BLOCCO !!!!!!!

LE NUOVE SOCIETA’ DI
COMODO

Cir. 23/12: efficacia
delle cause di
esclusione: solo nel
periodo di comodo
Solo cause di
disapplicazione da test di
operativita’
Novita’: cod 1 se in perdita
triennale senza disapplicazione,
cod. da 2 a 12 per cause di
disapplicazione
Circ. 23/12 : efficacia delle
cause solo per triennio

Impegno allo
scioglimento in questa
dichiarazione
Conseguenze
dell’impegno ( circ.
25/07)
Impegno allo scioglimento
gia’ assunto
precedentemente: cod.99
Cod. da 1 a 3 per
disapplicazione da test, perdite,
o entrambe

Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione
prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non
sussistono solo nel 2012 , in tal caso non si compilano solo le colonne 4
e 5 poiché non esiste reddito minimo

• Societa’ che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie riconducibili “ prevalentemente per valore economico” a:
• A) societa’ che non presentano perdite triennio 2009/2011
• B) societa’ escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello
• C) societa’ collegate estere black list
Questa disapplicazione si applica solo se non sono detenute
altre attivita’ che non siano strettamente funzionali
alla gestione delle partecipazioni
Provvedimento 11.6.12

Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex provv. 14.2.2008 e
causa di disapplicazione soggettiva ex provv. 11.6.2012
• Poniamo che ALFA SRL detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni: 1) Beta , pari a 60. Beta e’ operativa ma in perdita. 2) Delta pari a 40. Delta e’ non operativa ma in utile. Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex Provvedimento 14.2.2008 ( poiche Beta e’ operativa ancorchè in perdita sistemica) , mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la societa’ Alfa non e’ di comodo poiche’ i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. Ma la societa’ Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo problema e’ necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provvedimento 11.6.2012, ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare nella causa di disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la societa’ e’ di comodo per perdite ( a meno che non sussistano altre cause di disapplicazione)

• Societa’ che hanno ottenuto
disapplicazione disciplina perdite
sistemiche su istanza, laddove non siano
modificate le circostanze che hanno
motivato il riconoscimento precedente

• Societa’ che hanno conseguito margine lordo
positivo
• > margine lordo = Classe A meno Classe B
avendo nettizzato quest’ultima di :
• 1) Ammortamenti
• 2) Svalutazioni
• 3) Altri accantonamenti
• ( non si considerano i canoni leasing ris.
197/12)

• Societa’ che hanno subito eventi
calamitosi
Disapplicazione opera nel periodo dell’evento ed in
quello successivo

• Societa’ per le quali e’positiva la somma
algebrica tra risultato fiscale di esercizio e
proventi non tassati in quanto esenti,
esclusi, tassati alla fonte, o per effetto di
norme agevolative
Esempio: societa’ Alfa , perdita fiscale € 100.000,
Plusvalenza esente per cessione di partecipazione pex
Pari a € 120.000 > - 100.000 + 120.000 = 20.000

• Societa’ agricole che contengano
indicazione della ragione sociale ex art. 2
D.Lgs 99/2004

Inoltre vi sono anche i seguenti casi
• Societa’ che si trovano nel primo periodo d’imposta ( quindi se il primo periodo d’imposta e’ stato il 2009 la disciplina si applica con il primo triennio 2010/2012 e il primo anno di comodo diviene il 2013)
• Societa’ che in almeno uno dei periodi
2009/2011 sono risultate congrue e
coerenti

Attenzione:
• Tutte le situazioni oggettive precedenti
consentono disapplicazione solo per il
periodo d’imposta cui si riferiscono
Esempio: ALFA SRL
2009 > perdita € 20.000 e margine lordo negativo
2010 > perdita € 10.000 e margine lordo positivo
2011 > perdita € 30.000 e margine lordo negativo
IL TRIENNIO TORNA A DECORRERE DAL 2011

• Nuove cause di disapplicazione automatica dalla disciplina generale societa’di comodo ( da test di operativita’):
• A) Societa Agricole di cui D.Lgs 99/04
• B) Societa’ colpite da eventi calamitosi ( validità anche per periodo successivo)
Queste nuove disapplicazioni operano dal 2012

Cause di disapplicazione non
automatiche ex circ. 44/2007 • Soc. Immobiliari:
• 1) Contratti di locazione a canone
vincolato
• 2) Subentro in locazioni stipulate da altri
• 3) Locazione a valore di mercato
• * problematica delle societa’ di
costruzione che temporaneamente
locano gli immobili: ris. 152/2004

Novita del D.L. 138/11
• Per le sole societa’ di capitali, l’Ires sul
reddito minimo e’ applicata al 38%
• Circ. 3/13
Per le societa’ di comodo
di persone partecipate da
Societa’ di capitali il 38% si
Applica solo sul reddito imputato
Per trasparenza
Per le societa’ di comodo consolidate ,
La consolidata applichera’ autonomamente
La maggiore aliquota del 10,5%
Imputando alla fiscal unit il proprio
Reddito per la tassazione di gruppo
Per le societa’ di comodo in trasparenza,
Partecipata liquida la maggiorazione e imputa
Alla partecipante il reddito, per la partecipante
Di comodo la maggiorazione non si applica
Sul reddito imputato per trasparenza

Circ. 3/13
• La maggiorazione Ires si applica sia alle
societa’ non operative , sia a quelle in
perdita
• La maggiorazione si applica al reddito
imponibile , anche se fosse superiore a
quello minimo

reddito 70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 100.000: compensazione 70.000x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile
14.000, ma dato che il reddito minimo e’ 30.000 ( superiore a 14.000) questo e’ l’imponibile parziale. Poi si considera una
variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e’ pari a 30.000 – 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2730
70.000 40.000 4.000 26.000
2.730
2.000 730
60.000
INDICAZIONE IN RS

ACE NEL 2012

ACE E UNICO 2012 SOCIETA DI CAPITALI
Calcolo in RS 113
Risultato in RN 6 ( senza transito da RF) eccedenza a nuovo
SOCIETA DI PERSONE
Calcolo in RS 45
Risultato in RF 55 fino a concorrenza del reddito imponibile ( eccedenza
imputata ai soci)
IMPRESA INDIVIDUALE
Calcolo in RS 37
Risultato in RN 1 fino a concorrenza dei redditi d’impresa ( anche RG ??)
Eccedenza riportata a nuovo)

I riflessi sull’imponibile
previdenziale circ. Inps 90/12 • Imprenditore individuale > al lordo
dell’ACE
• Socio societa’ di persone e srl trasparenti>
alla quota attribuita per trasparenza si
somma l’ACE
• Socio societa’ di capitali> reddito attribuito
in base alla quota di partecipazione RN6
colonna 2, cioe’ prima dell’agevolazione
ACE

incremento
Eseguito nel 2011 e nel 2012 Riduzioni effettive
In denaro e in natura
Per attribuzione ai soci
Possibili incrementi 2012
Utile 2011 a riserva 2012
Conferimenti in denaro 2012 (
ragguaglio)
Conferimenti in denaro 2011 (
computo al 100%)
Riserve indisponibili che sono
diventate disponibili ( es. utili
su cambi realizzati nel 2012)
Possibili decrementi 2012
Distribuzioni utili 2012 e
attribuzioni in natura 2012,
rilevanza dall’1.1.2012
Non costituiscono decrementi
le restituzioni di apporti agli
associati in partecipazione (
circ. Assonime 17/12 , par.
3.1.3)

1) Operazione antielusive art. 10 D.A.
Es. Conferimenti eseguito verso controllata
Alcune riduzioni sono pero’ temporanee quindi possono essere
riassorbite.
Es. finanziamento a controllata restituito nel 2012, quindi viene
Meno la riduzione dell’incremento aceizzabile
Acquisto di partecipazioni
E azienda in societa’
controllate Se rigo differenza e’ positivo si
Continua nella compilazione
Altrimenti il prospetto e’ concluso

1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di
Esercizio
2) Vanno considerate le perdite non coperte
3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro
Totalita’ ( non pro rata temporis)
4) Non vanno considerate le riserve azioni proprie
5) Incremento del netto eseguito in qualunque data del 2012 puo’ generare
Incremento dell’importo aceizzabile 2011

Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000
Utile esercizio 2010 a riserva 2011 = 100.000
Utile 2011 a riserva nel 2012 = 80.000
Perdita 2012 = 100.000
Netto esistente al 31.12.12 = 90.000
Variazione rilevante Unico 2012 = 90.000
180.000 180.000
90.000 90.000 2.700
La perdita d’esercizio pur essendo una
Riduzione del netto senza attribuzione ai soci
Riduce l’incremento aceizzabile!!!
Al rigo RN 6
( non e’ una
Variazione da RF)

Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000
Utile esercizio 2010 a riserva = 25.000 utile 2011 a riserva = 20.000
Perdita di esercizio 2012 = 20.000, ma per effetto della variazioni in aumento
Si genera un imponibile > Ires > come la si calcola considerando che
Occorre conoscere l’Ace, ma per conoscere l’ACE occorre sapere
L’ammontare della perdita ??? Istruz. Unico 2013 : non si considera effetto ACE,
quindi imposte « teoriche» = 5.000, perdita teorica = 25.000
15.000 15.000 450 45.000 45.000
30.000 30.000 900
La circ. 61/2001 avrebbe invece assunto il
dato di 35.000 con una perdita di 20.000

La societa’ ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha
conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari
a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000 e nel
2012 utile pari a € 70.000
Il calcolo dell’ACE viene eseguito assumendo l’intero patrimonio netto pari a € 580.000 x 3% = 17.400
che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2012.
Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 580.000
580.000 17.400
ACE E SOCIETA’ DI PERSONE
Il dato va inserito a RF 55 e se eccedente
Il reddito dell’esercizio a RN 21
2011
??

Caso: una impresa individuale in ordinaria che partecipa ad una snc in
ordinaria. Ace propria 3.000 Ace trasferita dalla SNC 4.000
100.000 3.000
0123456567 4.000 7.000
40.000 7.000
istruzioni rs 37 colonna 9:
l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore,
Individuati nei quadri RF, RG, RH , RD

Esempio num. 1)
Conferimento d’azienda da parte di impresa individuale in SRL. Reddito dell’impresa prodotto
fino al momento del conferimento €50.000 e reddito prodotto dalla SRL € 60.000. Valore
dell’azienda conferita fiscalmente riconosciuto € 200.000, valore di perizia ed iscritto contabilmente dalla SRL 300.000. La societa’ si costituisce con
patrimonio netto di € 310.000 di cui 10.000 sottoscritti in denaro altri soci e € 300.000
derivanti dal conferimento.

50.000
60.000

Impianti e macchinari 1
10.000 10.000
310.000 300
300.000
200.000
30.000
20.000
270.000
180.000

• Esempio 2
• La societa’ alfa SNC esegue un conferimento d’azienda verso la societa Beta SAS che si costituisce tramite il conferimento. Valore dell’azienda fiscale € 100.000, valore derivante dal conferimento ed iscritto nella contabilita’ di Beta SAS € 350.000. Reddito prodotto da Alfa nel 2012 € 70.000 ( tassabile per 58.300 cioe’ al netto dell’ACE) reddito prodotto da Beta € 150.000 ( tassabile per 135.000, cioe’ al netto di 15.000 di ACE). Patrimoni netto al 31.12.2012 di Alfa pari a cap. sociale € 20.000, riserve € 50.000 e utile 2012 € 320.000 ( di cui 250.000 non tassabili derivanti dal conferimento). Patrimonio netto di Beta € 350.000 capitale iniziale piu utile prodotto 150.000.

ALFA SNC
BETA SAS
58.300
136.500
BETA SAS

ALFA SNC CONFERENTE
390.000 11.700
500.000 15.000
BETA SAS CONFERITARIA

ESEMPIO: UNA SRL SI E’ COSTITUITA’ IL 1 LUGLIO 2012 CON
CAPITALE DI COSTITUZIONE, INTERAMENTE VERSATO PARI A €
40.000
40.000 40.000
40.000 20.000 600
40.000 40.000
40.000 40.000 1.200
compilazione secondo
specifiche tecniche
unico 2012
compilazione secondo
Tesi alternativa

Una societa’ di persone ALFA snc si e’ trasformata in data 30 giugno 2012 in SRL. La societa’ di persone
presenta alla data del 30.6.2012 un patrimonio netto pari a € 200.000 formato in parte ( € 100.000)
dall’utile di esercizio 2011 che non e’ stato distribuito ai soci. La societa’ di capitali ALFA SRL ha ricevuto dai soci il 1 novembre 2012 un versamento in conto
capitale per € 50.000.
1) ALFA SNC calcola il reddito 1.1.2012/ 30.6.2012 e lo assegna ai soci, con ACE calcolata in base al
patrimonio netto e frazionata per la minor durata dell’esercizio
2) ALFA SRL calcola il reddito 1.7.2012/ 31.12.2012 determinando l’effetto ACE ed eseguendo,
prudenzialmente, il ragguaglio ad anno degli incrementi, sia quelli propri, sia quelli ereditati dalla
SNC.

ACE Unico SP
ACE IN UNICO SRL
VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE 50.000 X 2/12X 6/12 = 4166
UTILE SNC DESTINATO A RISERVA 100.000 X 6/12= 50.000 ( doppio vantaggio)
54.166
250000
54.166
1624
Gli incrementi, cautelativamente,
sono assunti con ragguaglio
200.000 6.000

Scissioni
1)L’incremento
ACE va
ripartito tra le
societa’
partecipanti in
base alla
quota di
patrimonio
netto ricevuto
2) La base ACE
non beneficiata
perche
eccedente il
reddito viene
ripartita tra le
societa’ con
criterio di cui
punto 1)
3) La riserve non
disponibili
temporaneament
e non rilevanti ai
fini ACE
vengono
trasferite alla
societa’ che ha
ricevuto la posta
che ha generato
la riserva

Scissioni
4)L’incremento di netto che si manifesta nella beneficiaria/e non e’ direttamente rilevante ai fini ACE ma lo e’ indirettamente poiche’ incrementa il tetto dell’incremento beneficiabile
5) Nelle scissioni
disomogenee
valgono le
regole della
trasformazione
societaria

Fusioni
1) La societa’ risultante eredita gli incrementi ACE della societa’ dante causa, occorre valutare se e’ stato assegnato o meno effetto retroattivo
2) La fruizione
degli incrementi
ACE della
societa’ dante
causa non e’
condizionata
dalle norme
antiabuso in
materia di
perdite:
irrilevanti le
condizioni di
vitalita’
3) Conferimenti
eseguiti sulla
controllata
che hanno
generato
variazioni
negative ai
fini ACE: con
la fusione
viene meno la
variazione
negativa

Gestione degli interessi passivi
nel limite del 30% del ROL

Adempimenti propedeutici alla
determinazione degli interessi
passivi deducibili
A) Suddivisione della voce di conto economico
interessi passivi ( C 17/)
• Interessi passivi indeducibili
• Interessi passivi completamente
deducibili
• Interessi passivi che sono sottoposti al 30%
del Rol
B) Evidenziazione degli interessi attivi
• Interessi virtuali per rapporti con la pubblica
amministrazione
• Interessi attivi impliciti secondo OIC 15, par. D
III
C) Massimissazione del ROL
• Capitalizzazione durante la fase di costruzione di beni strumentali, beni
merce e beni patrimonio
• Interessi passivi impliciti secondo OIC 19

73
Sono NON deducibili
“a monte” per norme specifiche
• Interessi passivi
• da
• Transfert pricing
• Interessi passivi da soggetti residenti in NON paesi
• white list
Quota Interessi su
obbligazioni emesse da
società a ristretta
base proprietaria
Interessi prestiti di
soci a cooperative
(oltre i limiti della norma speciale)
Interessi passivi per
Iva trimestrale Interessi passivi di mora non
corrisposti Interessi passivi da funzionamento
per immobliari di gestione

74
Sono deducibili
“a monte” per norme specifiche
• Interessi passivi
Di carattere commerciale
Sia impliciti che espliciti
• Interessi passivi di
carattere tributario
Interessi passivi pari ad uguale ammontare di
quelli attivi
Interessi passivi per acquisto di veicoli ( nel stessa misura percentuale in cui sono
deducibili i veicoli)
Interessi passivi Capitalizzati su
Beni strumentali e beni merce Interessi passivi di mora corrisposti
Interessi passivi per acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione da parte di immobiliari di
gestione

Interessi passivi e oneri assimilati
Depurare la voce C17di:
Interessi capitalizzati
Interessi commerciali
Oneri non finanziari
Interessi mutui immobiliari gestione
Interessi auto
Interessi attivi ( anche figurativi)
Compresi quelli commerciali
( circ. 38/10)
Rol pregresso non utilizzato
Rol esercizio: A-B in senso civilistico
nettizzato da ammortamenti e canoni
leasing

Interessi passivi pregressi: se deducibili poiche’ ROL capiente vanno portati in
deduzione al rigo RF 54 cod. 13
In presenza di ROL eccedente si devono
Dedurre tutti gli interessi passivi. In caso
Essi non siano dedotti sia l’eccedenza ROL
Sia gli interessi passivi non possono essere riportati
A nuovo

MODELLO UNICO 2013
PROSPETTO RISERVE
CASI PARTICOLARI: TRASFORMAZIONE
PROGRESSIVA ESEGUITA NEL 2012 1) Istruzioni RF 108: riserve ante trasformazione costituite con
utili imputati ai soci a norma art. 5 Tuir: e quelli non imputati
perche oggetto di variazione diminutiva? Es. utili tremonti ter per
€ 100.000
100.000

Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta l’immobile
strumentale che da 100.000 passa a € 250.000 > € 150.000 riserva
iscritta quale ultimo dato nella snc
In quanto iscritte dalla società di persone
IL QUADRO RF

I Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta l’immobile
strumentale che da 100.000 passa a € 250.000 > € 150.000 riserva
iscritta quale primo dato nella srl
In quanto iscritte dalla società di capitali
IL QUADRO RF

Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio:
es. Alfa snc utile ante 100, utile totale 220
Utile ante
100
120
IL QUADRO RF

Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio:
es. Alfa snc utile ante 150, utile totale 100
Utile ante
100
zero
IL QUADRO RF

UNICO 2013: DISTRIBUZIONE AVVENUTE
NEL 2012
APPLICAZIONE PRESUNZIONI
• La società ALFA SRL ha applicato la trasparenza per il
triennio 2004/2006 producendo complessivamente € 100.000
utili. Poi nel 2007 ha generato utili per 50.000 e nel 2008/
2011 utili per complessivi € 100.000. Nel 2012 si e’ deciso di
distribuire € 200.000.

Riserve da trasparenza e le riserve ante
2008 si presumono distribuite con
priorità
100.000 100.000
50.000 50.000
150.000 100.000 50.000
IL QUADRO RF

PRESUNZIONI DI PRIORITARIA
DISTRIBUZIONE: PROBLEMI APERTI
• Riserve indivisibili: presunzione applicabile (circ. Ass.
20/2010) da D.M. 2.4.2008
• Compagine societaria: secondo una prima tesi di Assonime,
poi parzialmente ritrattata, in presenza di soci di capitale o
non qualificati non si applica la presunzione del D.M. 2.4.2008
• Utile parzialmente detassato (es. plus realizzate nel 2007 e
rateizzate: Ires al 33% solo su 1/5 mentre si dovrebbe
applicare la presunzione di tassazione con aliquota 40% su
intero utile)
• Utile destinato a copertura perdite: presunzione inversa (circ.
8/09)
IL QUADRO RF

IL REGIME DEI MINIMI
QUADRO LM ALLA LUCE
DELLA CIRC. 17/12
CIRC. 17/12
INDENNITA’ DI MATERNITA’ SONO
TASSABILI COME ALTRI COMPONENTI
POSITIVI MA NON VANNO COMPUTATI
QUALI RICAVI AI FINI DEL RISPETTO
DEL TETTO
SOPRAVVENIENZE ATTIVE (
SOLO PER IMPRENDITORI)
E PLUSVALENZE

LE RIMANENZE FINALI DERIVANO DAL PRECEDENTE
REGIME DI ORDINARIA E SI SOTTRAGGONO DAI
RICAVI, OPPURE SONO L’ECCEDENZA NON
DEDOTTA NEL PRECEDENTE ESERCIZIO DI
APPLICAZIONE DEI MINIMI.
EVENTUALE ECCEDENZA DI RIMANENZE RISPETTO
AI RICAVI VA RIPORTATA A NUOVO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANCHE PER
FAMILIARI A CARICO E NON PER IMPORTO
TOTALE
IMPORTO CHE
TROVA CAPIENZA
NEL REDDITO DA
MINIMO
ECCEDENZA DI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
PER INCAPIENZA CHE VANNO TRASFERITI NEL
RN

Circ 17/12
• In caso di cessazione dell’attivita’ il quadro
LM va comunque compilato fino
all’avvenuto incasso dei crediti.
• In alternativa e’ possibile ritenere
fittiziamente manifestato il requisito
finanziario dei componenti positivi e
negativi chiudendo cosi’ l’attivita’

PRIMA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA NELLA MISURA DEL 5%

RIMANENZE FINALI FISICHE DEL MINIMO ( 31.12.2011) VANNO DISTINTE
IN MERCI PAGATE ( CHE NON RILEVANO A RG 11) E MERCI NON PAGATE
CHE RILEVANO
DISCORSO DIVERSO PER LA RETTIFICA IVA CHE VA OPERATA SU TUTTE
LE MERCI GIACENTI al 31.12.2011 GENERANDOSI QUINDI UNA
SOPRAVVENIENZA ATTIVA
(SOLO PER IMPRENDITORI)

Problemi nel passaggio al regime
ordinario • 1) Costo non pagato e quindi non dedotto > viene
dedotto nel regime semplificato anche se non di competenza, al momento del pagamento
• 2) Ricavo non incassato ma per il quale e’ stata emessa fattura >
• A) non occorre emettere fattura normale al momento dell’incasso in regime ordinario poiche’ il momento imponibile e’ gia’ stato fissato al momento dell’emissione del documento escluso ex comma 100 art. 1 L. 244/07
• B) Il ricavo e’ tassabile nel regime ordinario quando verra’ incassato
• C) Se si tratta di un professionista verra’ applicata la ritenuta al momento del pagamento

Problemi nel passaggio al regime
ordinario
• 1) Cessione di bene strumentale
acquistato come minimo> plusvalenza
integrale ( o ridotta per beni dedotti solo in
parte)
• 2) Cessione di bene strumentale
acquistato in regime ordinario > riprende
l’ammortamento quando si accede
nuovamente al regime ordinario

Ingresso nel regime
• Obbligo di segnalare l’opzione in
dichiarazione di inizio attivita ( senza che
tuttavia tale adempimento assuma valenza
costitutiva):
Barrare casella «regime di vantaggio
…» nel quadro B del
Modello AA9/11

Soggetti gia’ in attivita’ nel 2011
• Da minimo a superminimo > nessuna
comunicazione
• Da neo attivita’ a superminimo > barrare casella
revoca ( R) del modello AA9 , non devono
comunicare l’accesso al regime dei minimi ma
se lo fanno la revoca e’ implicita
• Da ordinario a superminimo> se e’ trascorso il
triennio di permanenza obbligatoria presentando
il quadro VO insieme al modello Unico 2013
senza obbligo di presentare il modello AA9

In possesso dei requisiti per superminimi opta
Per regime ordinario
In possesso dei requisiti per superminimi opta
Per regime supersemplificato

In possesso dei requisiti per regime supersemplificato , si e’ optato per
quello ordinario

Contribuente che ha iniziato attivita’ dopo il 2007.In possesso dei
requisiti per superminimo nel 2011, avendo applicato il regime ordinario
fino al 2011, e avendo concluso il periodo triennale, ha optato per
superminimo
Contribuente che ha iniziato attivita’ dopo il 2007. In possesso dei requisiti per regime vecchi minimi nel 2011, avendo applicato il regime ordinario fino
al 2011, e avendo concluso il periodo triennale, ha optato per supersemplificato

RM IVIE e IVAFE
RM Rivalutazione terreni
RT Rivalutazione partecipazioni
UNICO 2013

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI • Introdotta a regime dal comma 13 dell’art. 19 del DL 201/11
un’imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di
proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero;
• Interessati solo le persone fisiche;
• Imposta fissata in misura pari allo 0,76%;
• L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile;
• Creato un “microsistema” differente rispetto agli adempimenti
dichiarativi in Unico
Il quadro RM

IL CONCETTO DI RESIDENZA
• L’imposta e’ dovuta solo dal residente in Italia secondo le regole
fiscali vigenti
• Circ. 28/12: la verifica va eseguita a fine anno ( quindi , ad
esempio, il superamento dei 183 giorni va verificato al 31.12. ed
ha effetto ex tunc)
Il quadro RM

IL CONCETTO DI RESIDENZA
• L’imposta e’ dovuta in relazione alla proprieta’ o alla detenzione
di diritti reali di godimento sui beni esteri
• Circ. 28/12: nel caso del diritto anglossassone e’ assimilato al
diritto reale anche la fattispecie del leasehold ( diritto di
possesso dei beni immobili, disgiunto dalla proprieta’, per un
periodo di tempo generalmente lungo verso il pagamento di un
corrispettivo)
Il quadro RM

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12
• L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro; il tetto riguarda l’immobile e non pro capite sui proprietari ( circ. 28/12)
• Se si tratta di abitazione principale l’aliquota e’ pari allo 0,4% e spetta una detrazione di € 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta
• L. 228/12 : l’imposta versata in Unico 2012 va considerata quale acconto del versamento dovuto per il 2012
Il quadro RM

COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE
• L’imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque
include nudi proprietari e usufruttuari.
• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (da
comprendere se per nuda proprietà e usufrutto valgono i
chiarimenti del quadro RW, ossia se devono considerarsi i valori
indicati nell’atto originario);
• Il mese si computa per intero se il possesso è durato per
almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in
sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e
si compila RM
Il quadro RM

COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE
• l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato …”;
• Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione e
chi no. In ogni caso non rileva l’eventuale valore catastale, se
non per gli immobili situati nel SEE;
• Nel caso della successione o donazione il valore e quello
dichiarato in tali atti, in assenza e ‘ quello sostenuto dal dante
causa, in assenza e’ il valore di mercato ( circ. 28/12)
Il quadro RM

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12
• Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni l’imponibile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti;
• Ma deve trattarsi di un procedimento similare a quello italiano ( quindi non sufficiente il reddito medio ordinario come ad esempio avviene in Francia) Circ. 28/12
Il quadro RM

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI In assenza di una procedura di calcolo del
valore catastale simile a quella italiana, invece del valore normale si puo’ determinare il valore catastale applicando al reddito medio ordinario locale i coefficienti IMU, considerando anche gli abbattimenti previsti dalla legislazione estera
• Per Belgio, Francia, Irlanda e Malta non esiste il valore catastale , quindi possono essere applicati i coefficienti IMU ( Circ. 28/12)
Il quadro RM

1) Valore di acquisto o costruzione e in mancanza valore di mercato
2) Immobili in Europa ( più Norvegia e Islanda), possibile valore
catastale se modalita’ di calcolo e simile a quelle italiana
3) In assenza per Francia , Belgio, Irlanda e Malta e’ possibile
utilizzare il moltiplicatore IMU sul reddito medio ordinario (
facoltativo)
0,76% o 0,4%
(abitazione
principale)
Imposte patrimoniali e per
Europa, imposte reddituali
non scontate ex art. 165 Tuir
Se l’immobile ha un
valore che non supera
€ 26381 non e’ dovuta
imposta e quindi non
va compilato il quadro

Acconto: non dovuto se importo non supera € 51,65
Se supera acconto e’ pari al 99% del dovuto
Versato in unica soluzione se importo non supera € 257,52
Diversamente al 40% prima rata e 60% seconda rata
Imposta non
va versata se
non supera €
12
Imposte risultante dal
modello Unico 2012

Istituita IVAFE ( imposta valore attivita finanziarie
estere) art. 19, comma18 D.L. 201/11
Conto cointestato
RW > intero valore
IVAFE > quota percentuale
Conto con delega
RW > intero valore
IVAFE > intestatario
Possesso tramite interposto
( trust cir.43/09)
Attivita’ direttamente attribuita
al disponente
Amministratore di societa’
RW > nessun obbligo
IVAFE > nessun obbligo
Attivita’ affidate a fiduciarie o
simili
RW > nessun obbligo
IVAFE > non dovuta
Dipendenti di organismi
Internazionali o frontalieri
RW > Esonero
IVAFE > Dovuta
RW
IVAFE

Istituita IVAFE ( imposta valore attivita finanziarie
estere) art. 19, comma18 D.L. 201/11
Consistenza inferiore
a € 10.000
RW > esonero
IVAFE > Dovuta
Previdenza complementare
Obbligatoria
RW > esonero
IVAFE > non dovuta
Finanziamenti infruttiferi
RW > inserimento
IVAFE > dovuta
RW
IVAFE

Valore di mercato o nominale per
partecipazioni
Per conti correnti ovunque
ubicati € 34,2, non dovuta se
giacenza media non supera €
5000 ( rapporto se conto
cointestato e somma se si
detengono più conti correnti)
Imposta pari allo 0,1%, scontando
il versamento eseguito nel 2012
che viene considerato acconto
Per acconto stesse regole
dell’IVIE

Rivalutazione terreni con perizia asseverata entro 30 giugno 2012
Imposta versata precedentemente
Circ. 1/13 : il caso della cessione a
valore inferiore al dato di perizia

Rivalutazione partecipazioni con perizia al 30.6.12