IL QUADRO LM “NUOVI” MINIMI DEL MOD. UNICO 2013 PF · precluso a qualsiasi attività e dovrà...

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INFORMATIVA N. 111 – 26 APRILE 2013

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DICHIARAZIONI

IL QUADRO LM “NUOVI” MINIMIDEL MOD. UNICO 2013 PF

Art. 27, DL n. 98/2011 Circolare Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E Istruzioni mod. UNICO 2013 PF Informativa SEAC 4.6.2012, n. 142

Nel mod. UNICO 2013 PF è presente il nuovo quadro LMutilizzabile dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che nel2012 hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi.

Con la presente Informativa, dopo aver riepilogato la disciplinadel predetto regime, si illustrano le novità del nuovo quadro LM.

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Come noto, l’art. 27, DL n. 98/2011, ha modificato dall’1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi(ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007) introducendo il “Regime fiscale di vantaggio perl’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovi” minimi.

REQUISITI PER L’ACCESSO E DURATA DEL REGIME

Il “nuovo” regime dei minimi è applicabile:

per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi;

anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni;

dalle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Il nuovo regime è applicabile anche da parte dei soggetti che sono già in attività, a condizioneche la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007.

INIZIO DELL’ATTIVITÀ

L’Agenzia delle Entrate, in merito al concetto di inizio dell’attività, nel Provvedimento 22.12.2011ha precisato che:

“Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva … si fa riferimento allosvolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partitaIVA.”

Ciò si riflette sulla possibilità di accedere al regime anche da parte di coloro che hanno aperto lapartita IVA alla fine del 2007 ma hanno effettivamente iniziato l’attività nel 2008, nonché sulladurata del regime per coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività negli anni successivi.

“ULTERIORI” REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME

Il regime in esame prevede 3 ulteriori condizioni, che si aggiungono a quelle già previste nelprecedente regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007) individuate nel comma 2 del citatoart. 27 in base alle quali:

a) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività,un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altraattività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusal’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio.

Il regime in esame è riservato, oltre che ai giovani imprenditori, anche ai lavoratori inmobilità. Tali soggetti che dimostrano la perdita del lavoro o di essere in mobilità percause indipendenti dalla propria volontà non devono verificare la condizione riferitaalla mera prosecuzione dell’attività;

c) qualora l’attività costituisca il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto,l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000.

SOGGETTI IN REGIME ORDINARIO O DELLE NUOVE INIZIATIVE PER IL 2008-2011

I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 che pur avendo i requisiti per l’applicazione delregime dei minimi, hanno scelto il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 ohanno optato per il regime ordinario possono accedere al nuovo regime e mantenerlo fino alcompimento del quinquennio o del 35° anno di età.

È comunque previsto che “resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regimeordinario”.

A regime, chi inizia l’attività dal 2012 adottando il nuovo regime dei minimi esuccessivamente per obbligo o per scelta esce dal regime, non può più adottarlo,ancorché in possesso dei requisiti.

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RITENUTA D’ACCONTO E ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Sul reddito imponibile determinato con le medesime regole stabilite per il “vecchio” regime deiminimi è applicabile l’imposta sostitutiva del 5%.

Al fine di evitare che i contribuenti minimi risultino strutturalmente a credito, analogamente aquanto previsto nel regime delle nuove iniziative, dal 2012 i nuovi minimi non subiscono laritenuta d’acconto.

A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui iricavi/compensi afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essereriportata direttamente in fattura.

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

In merito agli adempimenti da osservare ai fini IVA i “nuovi” minimi:

devono manifestare preventivamente, analogamente agli altri soggetti IVA, la volontà dieffettuare acquisti intraUE e pertanto devono necessariamente risultare iscritti nell’elencoVIES. Si rammenta che le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi verso soggetti UEnon sono considerate cessioni intraUE;

sono esonerati dagli elenchi clienti-fornitori;

sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni “black-list”;

sono comunque tenuti alla certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale) salvoche non rientrino tra i soggetti esonerati ex art. 2, DPR n. 696/96.

IL QUADRO LM DEL MOD. UNICO 2013 PF

Nel mod. UNICO 2013 PF è presente il nuovo quadro LM relativo al “Reddito dei soggetti conregime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)”. Ilnuovo quadro in esame, “analogo” al quadro CM del mod. UNICO 2012 PF presenta, rispetto aquest’ultimo, le seguenti novità:

applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% (per i“vecchi” minimi era pari al 20%);

eliminazione del rigo dedicato all’indicazione delle ritenute d’acconto subite.

Nel corso del 2012 si può riscontrare il fatto che un contribuente nuovo minimo abbiacomunque subito la ritenuta d’acconto (si pensi alla fattura emessa nel 2011 nelregime dei vecchi minimi incassata nel 2012 per la quale il sostituto d’imposta hatrattenuto la ritenuta d’acconto ovvero alla fattura emessa nel 2012 ad un soggettoprivato che usufruisce della detrazione IRPEF 36% - 50% che all’atto del pagamento labanca ha trattenuto la ritenuta d’acconto).

Per tali situazioni, salvo gli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate,l’unica possibilità per recuperare tali somme risulta essere l’istanza di rimborso ex art.38, DPR n. 600/73.

Nelle istruzioni per la compilazione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:

“Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazionedel reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguardala posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta,pertanto qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare seper tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio perl’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime èprecluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RDe/o RE.”

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Tale rigida interpretazione non risolve il caso di un contribuente minimo che ha cessato l’attività nel2012 e riaperto la partita IVA nello stesso anno in regime ordinario (non poteva adottare ilregime dei minimi). Tale situazione non appare in contrasto con la normativa vigente.

Il quadro in esame si compone delle seguenti 3 Sezioni:

“Determinazione del reddito”;

“Determinazione dell’imposta”;

“Perdite non compensate”.

Nella Sezione “Determinazione del reddito” sono presenti 3 caselle “Impresa”, “Autonomo” e“Impresa familiare” che vanno barrate, rispettivamente, in base alla tipologia di attività svolta ese l’attività d’impresa viene svolta sotto forma di impresa familiare.

Sul punto le istruzioni alla compilazione precisano che “i contribuenti che esercitanocontemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fareriferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente”.

La barratura della casella “Impresa familiare” comporta la compilazione dell’appositaSezione del quadro RS, dedicata alla “Imputazione del reddito dell’impresa familiare”,ancorché i collaboratori non siano tenuti a dichiarare “autonomamente” le quote di redditoloro “imputate”.

RIGO LM1 – CODICE ATTIVITÀ

Va riportato il codice dell’attività esercitata come desumibile dalla classificazione Ateco 2007.

RIGO LM2 – TOTALE COMPONENTI POSITIVI

Il rigo in esame si compone di 2 colonne nelle quali indicare:

a colonna 1, l’ammontare del recupero dell’incentivo fiscale derivante dalla revocadell’agevolazione c.d. “Tremonti-ter”.

a colonna 2, oltre all’importo di colonna 1:

l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, percepiti nel 2012,costituito dai corrispettivi per:- cessioni di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta

l’attività d’impresa;- cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

l’ammontare dei compensi, in denaro, in natura o sotto forma di partecipazione agli utili,percepiti nel 2012, compresi quelli derivanti dall’attività svolta all’estero. A tal fine:- non vanno considerati gli eventuali contributi previdenziali o assistenziali a carico del

soggetto che li corrisponde (contributi integrativi);- va considerata la rivalsa INPS del 4% se addebitata in fattura;

l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;

l’ammontare delle plusvalenze conseguite. In merito:- se il bene strumentale è stato acquistato in vigenza del regime dei minimi, il corrispettivo

della cessione concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare. Laplusvalenza, quindi, non può essere rateizzata “nell’esercizio stesso e nei successivi …non oltre il quarto”. In caso di pagamento dilazionato da parte dell’acquirente concorreràalla formazione del reddito la parte del corrispettivo incassato nel 2012;

- se il bene strumentale è stato acquistato anteriormente all’anno di adesione al regimedei minimi la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed ilcosto non ammortizzato (risultante al 31.12 dell’anno precedente a quello dal qualedecorre il regime dei minimi). In caso di pagamento dilazionato da parte dell’acquirente,la plusvalenza da tassare corrisponde all’ammontare della rata incassata nel 2012, al

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netto della quota del costo non ammortizzato corrispondente al rapporto tra la sommapercepita ed il corrispettivo complessivo;

l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel 2012.

RIGO LM3 – RIMANENZE FINALI

Nel rigo in esame vanno indicate le rimanenze di beni esistenti alla fine dell’anno precedente aquello di adesione al regime dei “nuovi” minimi.

Se nel periodo d’imposta precedente il contribuente ha applicato il regime dei “vecchi” minimi, nelrigo in commento va riportato l’importo di rigo CM20 del mod. UNICO 2012 PF.

L’ammontare delle rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel regime dei “nuovi” minimicostituisce un componente negativo che va prioritariamente dedotto dall’ammontare deicomponenti positivi indicati a rigo LM2, colonna 2, e fino a capienza degli stessi.

L’eventuale eccedenza (LM3 - LM2, colonna 2) va indicata a rigo LM18 e riportata nel quadro LMdel mod. UNICO 2014 PF.

RIGO LM5 – TOTALE COMPONENTI NEGATIVI

A rigo LM5 va indicato l’importo complessivo degli acquisti (costi e spese) pagati nel 2012 (IVAcompresa), come ad esempio:

gli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;

gli acquisti di beni strumentali;

le spese relative a beni ad uso promiscuo. Relativamente alle autovetture, autocaravan,ciclomotori, motocicli e telefonia, le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tassa dipossesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, ecc.) sono deducibili in misura pari al 50%;

i canoni di leasing (nella misura del 50% se relativi a beni ad uso promiscuo);

le spese per omaggi, vitto e alloggio (integralmente deducibili se inerenti l’attività esercitata);

le sopravvenienze passive;

le altre spese sostenute nel 2012 (ad esempio, cancelleria, utenze, ecc.).

Le istruzioni alla compilazione specificano che i contribuenti minimi non possono avvalersi dellededuzioni forfetarie per spese non documentate (ad esempio, deduzioni forfetarie per agenti dicommercio) in quanto, per il principio di cassa, la deduzione è ammessa solo per le speseeffettivamente sostenute.

RIGO LM7 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Se l’importo di rigo LM6 è negativo (perdita), lo stesso dovrà essere indicato anche a colonna 1di rigo LM20 se la perdita è riportabile agli anni successivi ma non oltre il quinto oppure a colonna2 del medesimo rigo se la perdita è riportabile agli anni successivi senza limiti di tempo.

Se l’importo di rigo LM6 è positivo (reddito), a rigo LM7 va indicato l’ammontare dei contributiprevidenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2012 (ad esempio, Gestione separata INPS,IVS, Casse previdenziali di appartenenza, ecc.).

In particolare va indicato:

a colonna 1 l’intero ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2012;

a colonna 2 la parte del suddetto importo che trova capienza nel reddito indicato a rigo LM6.L’eventuale eccedenza va indicata a rigo LM19 e riportata a rigo RP21; in tal caso sarà dedottadal reddito complessivo (ovviamente qualora il contribuente sia in possesso di altri redditi checonfluiscono nel quadro RN).

Si rammenta che, i contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche aicollaboratori dell’impresa familiare: fiscalmente a carico; non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.

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RIGO LM9 – PERDITE PREGRESSE

A rigo LM9 vanno riportate, fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8 “Reddito netto”, le eventualiperdite pregresse indicate nel mod. UNICO 2012:

a rigo RS9, RS12 o RS13 relativamente all’attività d’impresa;

a rigo RS8, RS10 o RS11 relativamente all’attività di lavoro autonomo.

Nel caso in cui si tratti di un contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha adottato ilregime dei “vecchi” minimi, in tale rigo vanno riportate le eventuali perdite indicate nei righi CM22 eCM23 del mod. UNICO 2012 PF.

Eventuali eccedenze residue vanno riportate:

nei righi RS8, RS10 o RS11 nel caso di lavoratore autonomo;

nei righi RS9, RS12 o RS13 in caso di impresa.

RIGO LM10 – REDDITO AL NETTO DELLE PERDITE SOGGETTO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Corrisponde alla differenza tra il reddito netto (rigo LM8) e le eventuali perdite pregresse (rigo LM9).

Si evidenzia che detto importo: maggiorato dei contributi previdenziali dedotti (rigo LM7) costituisce la base imponibile

per il calcolo dei contributi previdenziali da effettuare nel quadro RR;

rileva ai fini del limite per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioniper carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, TUIR.

RIGO LM11 – IMPOSTA SOSTITUTIVA (5%)

In tale rigo va evidenziata l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente sul reddito conseguitonel 2012, così determinata:

RIGO LM12 – CREDITI D’IMPOSTA

A rigo LM12 vanno indicati, fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva dovuta di rigo LM11, glieventuali crediti d’imposta spettanti al contribuente:

- colonna 1 “Riacquisto prima casa”;

- colonna 2 “Redditi prodotti all’estero”;

- colonna 3 “Fondi comuni”;

- colonna 4 “Sisma Abruzzo altri immobili”;

- colonna 5 “Sisma Abruzzo abitazione principale”;

- colonna 6 “Reintegro anticipazioni fondi pensione”;

- colonna 7 “Altri crediti d’imposta”.

In presenza di altri redditi che concorrono a determinare il reddito complessivo i creditid’imposta non utilizzati e non indicati nelle suddette 7 colonne vanno riportati, rispettivamente, arigo RN24, colonna 1 (Credito d’imposta per il riacquisto prima casa), a rigo RN30, colonna 2(Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero), a rigo RN31, colonna 1 (Crediti d’imposta relativia fondi comuni), a rigo RN27 (Credito d’imposta per altri immobili - Abruzzo), a rigo RN28 (Creditod’imposta abitazione principale - Abruzzo), a rigo RN24, colonna 3 (Credito d’imposta per ilreintegro delle anticipazioni sui fondi pensione) o a rigo RN31, colonna 2 (Altri crediti d’imposta).

Sul punto le istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2013 PF propongono la seguenteesemplificazione:

rigo LM10 x 5%

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“… se nel rigo CR7 (credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato unimporto pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM12 è stato indicato un importo di 300 euro,deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.”

RIGO LM13 – RITENUTE CONSORZIO

A rigo LM13 va riportato l’ammontare delle ritenute d’acconto cedute dal consorzio, indicate acolonna 2 di rigo RS33. L’importo va indicato al netto delle ritenute cedute dal consorzio riportatea rigo RN32, colonna 4.

RIGO LM15 – ACCONTI

Il rigo è formato da 2 colonne, nelle quali indicare:

a colonna 1, “di cui sospesi”, l’importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito diprovvedimenti emanati per eventi eccezionali.

Sul punto le istruzioni per la compilazione precisano che:

“l’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini chesaranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese”;

a colonna 2, la somma degli acconti versati (codici tributo “1793” e “1794”) compresi gliimporti già indicati a colonna 1 e eventuali versamenti integrativi.

RIGHI LM16 / LM17 – IMPOSTA A DEBITO / IMPOSTA A CREDITO

Se il risultato della somma dei seguenti righi:

LM14 - LM15, colonna 2 è negativo

lo stesso va indicato a rigo LM17 “Imposta a credito” e potrà essere utilizzato in compensazioneo richiesto a rimborso previa compilazione di rigo RX13, colonna 1.

RIGO LM18 – ECCEDENZE DI RIMANENZE DI CUI AL RIGO LM3

Va indicata la differenza, se positiva, tra rigo LM3 “Rimanenze finali” e rigo LM2, colonna 2, “Totalecomponenti positivi”.

RIGO LM19 – ECCEDENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI CUI AL RIGO LM7

Va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hannotrovato capienza nell’importo di rigo LM6 “Reddito lordo o perdita”.Come sopra accennato l’importo del rigo in esame può essere dedotto (in presenza di altri redditi) dalreddito complessivo riportandolo a rigo RP21.

RIGO LM20 – PERDITE NON COMPENSATE

La perdita indicata a rigo LM6 va riportata:

a colonna 1, “Perdite relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione”, sela stessa è riportabile negli anni successivi ma non oltre il quinto;

a colonna 2, “Perdite riportabili senza limiti di tempo”, se la stessa è riportabile negli annisuccessivi senza limiti temporali.

Nell’ipotesi di “passaggio” dal regime dei “vecchi” a quello dei “nuovi” minimi le perditepregresse non compensate nei periodi d’imposta precedenti, trovano indicazionenell’apposito prospetto del quadro RS (righi RS8 e RS9).

In particolare, nel citato prospetto vanno riportati gli importi indicati ai righi CM22 e CM23,colonna 2 del mod. UNICO 2012 PF.

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Esempio 1 La sig.ra Sabrina Pettine ha iniziato nel 2012 l’attività di parrucchiera, aderendo al“nuovo” regime dei minimi e presenta la seguente situazione:

- ricavi incassati € 20.000

- spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 4.000 (IVA compresa)

- spese autovettura (carburante, assicurazione, ecc.) € 2.000 (IVA compresa)

- spese telefono cellulare € 800 (IVA compresa)

- altre spese deducibili (materiale di consumo, consulenzaprofessionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.)

€ 2.000 (IVA compresa)

- acquisto beni strumentali € 3.000 (IVA compresa)

Nel 2012 ha versato € 1.400 a titolo di contributi previdenziali.

Esempio 2 Il sig. Antonio Spaghetti ha iniziato nel 2011 l’attività di commercio al minuto di generialimentari aderendo al regime dei “vecchi” minimi.

Nel 2012, avendo i requisiti, il sig. Spaghetti ha applicato il “nuovo” regime dei minimie presenta la seguente situazione:

- ricavi incassati € 25.500

- cessione scaffali (acquistati nel 2011) € 500

- acquisto merci € 18.500

- spese per furgone (carburante, assicurazione) € 4.000 (IVA compresa)

- spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 1.000 (IVA compresa)

- spese telefono cellulare € 400 (IVA compresa)

- altre spese deducibili (materiale di consumo, consulenzaprofessionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.)

€ 2.000 (IVA compresa)

- acquisto bene strumentale € 1.000 (IVA compresa)

Nel 2012 ha versato:

- € 2.500 a titolo di contributi previdenziali;

- € 1.800 a titolo di acconto 2012 dell’imposta sostitutiva.

20.000

960201

20.00010.400

1.4009.600

4.000 + (2.000 + 800) x 50% + 2.000 + 3.000

1.4008.200

4108.200

410

410

X

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38121

Esemp

26.000

471140 25.500 + 500 (*)

X

RIPRODUZIONE VIETATA

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Il credito dell’imposta sostitutiva va altresì riportato a rigo RX13.

Come si può notare i contributi previdenziali versati nel 2012, conseguperdita, sono “persi” (il contribuente non ha altri redditi).

io 3 Il sig. Paolo Bolla ha iniziato nel 2012 l’attività di ingegnere, aderendo aregime dei minimi e presenta la seguente situazione:

- compensi incassati € 12.800

- spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 800 (IVA com

- spese autovettura (carburante, assicurazione, ecc.) € 2.000 (IVA com

- spese telefono cellulare € 400 (IVA com

- altre spese deducibili (materiale di consumo, cancelleria,quota ordine, ecc.)

€ 600 (IVA com

- acquisto beni strumentali € 2.400 (IVA com

Nel 2012 ha versato € 600 a titolo di contributi previdenziali.

X

18.500 + 4.000 + 1.000 + (400 x 50%) + 2.000 + 1.000

700

1.800

1

711210

1

600

800 + (2.000 + 400) x 50% + 600 + 2.400

26.000

info

e

l

p

p

p

p

p

26.700

1

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