Il processo di valutazione dei rischi. 2 la valutazione dei rischi è un procedimento di indagine ed...
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Il processo di valutazione
dei rischi
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la valutazione dei rischiè un procedimento di indagine ed analisi
accurata del lavoro, che permette di
1. conoscere i rischi presenti ed i fattori che li influenzano
2. individuare i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori
3. stabilire una priorità di intervento delle misure preventive e protettive e pianificarne l'attuazione
4. monitorare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate sulle condizioni di salute e sicurezza
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la valutazione dei rischi
obiettivi del processo di valutazione agire per il miglioramento progressivo e continuo eliminare o ridurre tutti i rischi prevenire la comparsa di danni conclamati, ma anche
del malessere/disagio, con particolare riguardo alla suscettibilità di individui o categorie
mantenere nel tempo i livelli di sicurezza confrontare a distanza di tempo i progressi compiuti
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la valutazione dei rischi
la valutazione dei rischi non e’ un mero adempimento formale,
ma uno strumento in progress - di conoscenza- di intervento
- di miglioramento
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la valutazione dei rischi
perché l’RLS deve conoscere e saper leggere ed interpretare il documento di
valutazione dei rischi?
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la valutazione dei rischi
Conoscenza del lavoratore Rischi ritenuti presenti
Operazioni saltuarie/abitualiInformazioni su incidenti/infortuni
Soluzioni proposte
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a. valutazione di tutti i rischib. La programmazione della prevenzione ( fattori tecnico-
organizzativo e proceduralec. Eliminazione dei rischi, riduzione al minimod. Rispetto dei principi ergonomicie. riduzione dei rischi alla fontef. Sostituzione di ciò che e pericolosog. limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al
rischioh. Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici.i. Priorità misure di protezione collettival. controllo sanitario dei lavoratori esposti
misure generali di tutela art.15
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l. allontanamento degli esposti dal lavoro a rischio eventuale adibizione
m.Informazione e formazione lavoratorin. Informazione e formazione per dirigenti e prepostio. Informazione e formazione rappresentanti dei lavoratorip. Istruzioni lavoratoriq. Partecipazione e consultazione lavoratorir. Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratoris. Programmazione delle misure codici di condotta e buona
prassit. Misure di emergenzau. L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezzaz. Regolare manutenzione
misure generali di tutela art.15
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P E R I C O L O
R I S C H I OD A N N O
condizioni tecniche
elementi organizzativi
fattori umani
pericolo e rischio
RIDUZIONE RIDUZIONE DEL DEL RISCHIORISCHIO
misure generali e specifiche
ELIMINAZIONE DEL RISCHIOELIMINAZIONE DEL RISCHIO
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 17
1.Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) La valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’ art 28
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 28
OGGETTO DELLA VALUTAZIONELa valutazione di all’ art 17, anche nella:
Scelta delle attrezzature da lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei
luoghi di lavoro
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 28
deve riguardare TUTTI I RISCHI compresi quelli riguardanti:
Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari Stress lavoro-correlatoLe lavoratrici in stato di gravidanzaDifferenze di genere, età, provenienza
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 28
all'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un documento avente data certa
contenente:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati icriteri adottati per la valutazione stessa;b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 28
d) l’ individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
e) l’indicazione del nominativo del RSPP e del RLS/T e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio
f) l’ individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 29
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 29
1.In collaborazione con RSPP e Mc2.Previa consultazione del RLS3.Deve essere rielaborato in occasione di significative modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
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la valutazione dei rischiDecreto Legislativo 81/2008, art. 29
4. Custodito presso l’unità produttiva
5. Fino a 10 lavoratori sulla base di procedure standardizzate possibilità di autocertificazione
6. Fino a 50 lavoratori sulla base di procedure standardizzate (art 6 comma 8 lettera f)
7. Esclusioni
a) Aziende art 31 comma 6 lett a,b,c,d,e,f,g
b) Rischio chimico, biologico, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto
c) Titolo IV
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1. analisi del processo di lavoro2. individuazione dei pericoli3. identificazione dei lavoratori esposti4. stima della gravità degli effetti che ne possono derivare5. stima della probabilità che tali effetti si manifestino6. quantificazione del livello di rischio7. verifica dell'idoneità delle misure in atto e della disponibilità di
ulteriori misure 8. scelta delle misure necessarie9. definizione di un piano per la messa in atto delle misure
necessarie individuate10. definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento
fasi della valutazione
percorso di valutazione
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dal generale al particolare
l’analisi del processo di lavoro, preliminare alla valutazione vera e propria, consente
di raggiungere una visione d’insieme delle attività e operazioni svolte nell’ambiente di lavoro anche in modo saltuario o accessorio
di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di fonti di rischio per la salute o la sicurezza delle persone
1. analisi del processo di lavoro
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individuazione dei pericoli generati da
Caratteristiche generali luoghi
di lavoro
Rapporto uomo-macchina
Rapporto
Uomo-ambiente
Analisi dei posti di lavoro/mansioni
L’analisi del processo di lavoro
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Esame situazione infortunistica aziendale
AutodiagnosiNorme di buona tecnicaEsperienza dei lavoratoriMisurazioni strumentali
2. individuazione del rischio
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nella singola mansione/reparto/fase di lavoro è ora possibile individuare il profilo di rischio di ogni operatore
risulta molto utile raggruppare
i lavoratori esposti in
Gruppi Omogenei
di Esposizione (GOE)
FASE/ REPARTO/ MANSIONE
PERICOLI PERSONE ESPOSTE
3. identificazione degli esposti
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1a esercitazione
analizzare il processo di lavoro scomporre in fasi costruire flow-chart del processo individuare i GOE
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• utilizzo delle informazioni ricavabili dalla letteratura tecnica e scientifica specializzata
• valutazione diretta delle situazioni, delle condizioni e delle modalità di lavoro
• coinvolgimento diretto dei soggetti interessati alle attività lavorative
• misura della diffusione del rischio tra la popolazione lavorativa
• confronto con le indicazioni legislative e di buona tecnica
criteri di valutazione
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può essere effettuata attraverso diversi step:a) una verifica formale delle condizioni di sicurezza e
igiene mediante l’acquisizione di documentazione
b) una verifica oggettiva dell’accettabilità delle condizioni di lavoro esaminate in relazione a standard tecnici conosciuti
c) una misura dei parametri che caratterizzano i fattori di rischio che consenta la loro quantificazione oggettiva e la conseguente valutazione attraverso il confronto di quanto misurato con indici di riferimento stabiliti da leggi o norme di buona tecnica
4. stima dell’esposizione
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stima del rischio
R = P x Gstimare = attribuire un valore indicativo
1. che tipo di danno è associato
a quel pericolo
2. quanto è probabile che
quel danno si verifichi
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si effettua incrociando (tramite un ragionamento, un percorso guidato, un
modello matematico) i fattori di probabilità e gravità degli effetti dannosi ipotizzati in
conseguenza della presenza dei pericoli
il rischio che rilevo in questa fase è quello residuo: tiene già conto dell’efficacia degli interventi di prevenzione e protezione attualmente adottati
7. stima del livello di rischio
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altamente probabile
44 8 12 16
probabile
3 3 6 9 12
poco probabile
2 2 4 6 8
improbabile
1 1 2 3 4
1lieve
2medio
3grave
4gravissimo
la Matrice del Rischio
SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO G
SC
AL
A D
ELL
E
PR
OB
AB
ILIT
A’
P
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livello 4 = gravissimoInfortunio con invalidità permanente di grado >
16% tab. INAILlivello 3 = graveInfortunio con invalidità permanente di grado <
16% tab. INAILlivello 2 = medioInfortunio che comporta assenza > 3 giornilivello 1 = lieveInfortunio che comporta assenza < 3 giorni
5. stima della gravità
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livello 4 = altamente probabilesono noti più di un episodio a settimana o più del 75% della
operatività annua
livello 3 = probabilesono noti più di un episodio al mese o tra il 10% e il 75% della
operatività annualivello 2 = poco probabilesono noti meno di un episodio al mese o meno del 10% della
operatività annualivello 1 = improbabilenon sono noti episodi già verificatisi
6. stima della probabilità
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R > 8Rischio fuori controllo: l’attività deve essere sospesa in attesa di definire e attuare con urgenza le misure necessarie
4 < R < 8 Non accettabile: definire ed attuare le misure necessarie
2 < R < 3sotto controllo: definire misure di miglioramento
R = 1 Accettabile: non si dovrà procedere
8. definizione degli interventi necessari
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8. definizione degli interventi necessari
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9. programma degli interventi
le ulteriori misure di prevenzione e protezione evidenziate come necessarie per migliorare i
livelli di salute e sicurezza devono essere adottate mediante un programma di
attuazione, che considererà i livelli di rischio e le priorità di riduzione emerse gli elementi tecnici, organizzativi, produttivi ed
economici dell’azienda
fermo restando il principio della riduzione dei rischi
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2a esercitazione
sui GOE selezionati dalla 1a esercitazione valutare i rischi individuare i criteri di intervento individuare 3 interventi di
prevenzione e protezione