Il problema della chisura degli OPG: misure e prospettive in Calabria

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IL PROBLEMA DELLA CHIUSURA DEGLI OPG: MISURE E PROSPETTIVE IN CALABRIA Dott.ssa Maria Ciafone DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE REGGIO CALABRIA LAMEZIA TERME 24 OTTOBRE 2014

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L'intervento della dr.ssa Maria Ciafone al Corso "L'assistenza psichiatrica territoriale: la gestione a lungo termine del paziente grave: aspetti clinici e giuridici di tutela", Lamezia Terme, 24.10.2014

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IL PROBLEMA DELLA CHIUSURA DEGLI OPG: MISURE E PROSPETTIVE IN CALABRIA

Dott.ssa Maria CiafoneDIPARTIMENTO SALUTE MENTALE REGGIO CALABRIA

LAMEZIA TERME 24 OTTOBRE 2014

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• Il Ministero della Salute nel riferire sullo stato di attuazione deiprogrammi regionali relativi al superamento degli ospedalipsichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 23 maggio 2013, n.57, ha ritenuto opportuno fornire un più ampio quadro diriferimento, considerando che il processo di superamento haavuto avvio a partire dalle "Linee di indirizzo per gli interventi negliospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia "(Allegato C, parte integrante del DPCM 1 aprile 2008 che disciplinail trasferimento di tutte le funzioni di sanità penitenziariadall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale).

• Gli indirizzi normativi e programmatici sono stati integrati consuccessivi Accordi in Conferenza Unificata, e completati, infine,dalle "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedalipsichiatrici giudiziari", articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.9 e successive modificazioni.

• Tutti gli atti di indirizzo prevedono, in maniera omogenea, chele Regioni adottino una programmazione che affida aidipartimenti di salute mentale la presa in carico di tutti isoggetti, detenuti e internati, con disturbi mentali.

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• Tale responsabilizzazione assume specifico rilievo nei confronti deisoggetti, autori di fatti costituenti reato, prosciolti in quanto affettida disturbi mentali, ma ai quali viene applicata la misura disicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatricogiudiziario o di assegnazione a casa di cura e custodia, o altriinterventi alternativi alla misura di sicurezza detentiva, qualel'affidamento ai servizi sanitari territoriali (anche ai sensi dellesentenze 139/1982,253/2003 e 367/2004 della CorteCostituzionale).

• Un tale approccio intende evitare la frammentazione degliinterventi, a favore della continuità terapeutica e del reinserimentosociale dei soggetti interessati.

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• Le categorie giuridiche presenti in OPG sono essenzialmente le seguenti:

1. internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.)sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quantosocialmente pericolosi (art. 222 c.p.);

2. internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia statoordinato l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o incasa di cura e custodia (CCC) (art. 212 c.p.);

3. internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio,sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in ospedalepsichiatrico giudiziario, in considerazione della presuntapericolosità sociale ed in attesa di un giudizio definitivo (art. 206c.p., 312 c.p.p.);

4. internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmentepericolosi ed assegnati alla casa di cura e custodia, eventualmentein aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento dellapericolosità sociale (art. 212 c.p.);

5. detenuti minorati psichici dell'ordinamento penitenziario;

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I riferimenti normativi e programmatici del processo di superamento degli OPG

• il riferimento normativo basilare è costituito dalle Linee di indirizzoper gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) enelle case di cura e custodia (Allegato C, parte integrante delDPCM 1/4/2008).

• In detto documento vengono definite le azioni da porre in essereper il superamento degli OPG, articolate in tre fasi.

• In una prima fase, la responsabilità della gestione sanitaria degliOPG è assunta interamente dalle Regioni in cui gli stessi hannosede.

• Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territoriodi competenza insistono gli OPG, in collaborazione con l'equiperesponsabile della cura e del trattamento dei ricoverati dell'istituto,provvedono alla stesura di un programma operativo mirato adimettere gli internati che hanno concluso la misura di sicurezza.

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• In una seconda fase, si prevedeva una distribuzione degli attualiinternati in modo che ogni OPG si configurasse come la sede perricoveri di internati delle Regioni limitrofe o comunque viciniori, inmodo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazionepreliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtàgeografiche di provenienza.

• Nella terza fase il processo doveva concludersi con la restituzione adogni Regione italiana della quota di internati in OPG di provenienzadai propri territori e dell'assunzione della responsabilità per la presain carico.

• Le soluzioni ipotizzate nel documento di indirizzo erano costituite dastrutture di superamento dell’OPG con livelli diversificati di vigilanza,da strutture di accoglienza e dall'affido ai servizi psichiatrici esociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilitàassistenziale del Dipartimento di salute mentale della Aziendasanitaria di residenza.

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• Per implementare le azioni previste, è stato stipulato in Conferenza Unificata l'Accordo 26 novembre 2009, con i seguenti contenuti:

impegno delle Regioni a dimettere, entro il 2010, circa 300 internati dichiarati"dimissibili“

ridefinizione delle Regioni afferenti a ciascun OPG, sulla base delle seguenti aggregazioni: Castiglione delle Stiviere (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Reggio Emilia (Emilia-Romagna, PPAA Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche), Montelupo Fiarentino (Toscana, Umbria, Liguria, Sardegna), Napoli Secondigliano e Aversa (Campania, Abruzzo, Molise, Lazio), Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia). Ciò vale per i soggetti maschi.

• Per le donne è prevista la seguente distribuzione:• Castiglione delle Stiviere (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PPAA

Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,Sardegna)

• Barcellona Pozzo di Gotto (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia)

• impegno dell'Amministrazione penitenziaria a trasferire gli internati negli OPG, sulla base della residenza nelle Regioni afferenti ai bacini OPG dì cui sopra.

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• Con un ulteriore Accordo in Conferenza Unificata del 13ottobre 2011, sono stati previsti altri due strumenti per favorireil processo di superamento:

1. istituzione in ciascuna Regione, in almeno uno degli IstitutiPenitenziari del proprio territorio, di una specifica sezione,dedicata alla tutela intramuraria della salute mentale dellepersone ristrette negli Istituti del territorio di competenza;

2. istituzione, tramite apposito accordo di programma, inciascuno dei bacini macroregionali di riferimento degliOPG, del Gruppo di Coordinamento del BacinoMacroregionale per il Superamento degli OPG, composto daun rappresentante per ciascuna delle Regioni afferenti alBacino.

• Contestualmente, ciascuna Regione e Provincia Autonomaistituisce il collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per ilSuperamento degli OPG, con idonea rappresentanza dei servizideputati alla presa in carico delle persone internate in OPG.

• REGISTRO DEI DECRETI DIRIGENTI REGIONE CALABRIA. N. 2126DEL 15 FEBBRAIO 2013

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• L'ultimo riferimento normativo è costituito dalle "Disposizioni per ildefinitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", articolo 3-terdella legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni.

• Tale norma acquista valore di riferimento primario in quanto, oltre aribadire il percorso già delineato nei precedenti atti di indirizzo,definisce in maniera più puntuale e specifica l'assetto organizzativo efunzionale dei servizi da realizzare, con assegnazione alle Regioni di appositifinanziamenti, sia in conto capitale che di parte corrente.

• Resta fermo l'assunto che il nuovo assetto organizzativo, con larealizzazione di strutture residenziali regionali per i soggetti a cui èapplicata la misura di sicurezza di ricovero in ospedale psichiatricogiudiziario o di assegnazione a casa di cura e custodia, non modifica inalcun modo l'obbligo del percorso di presa in carico di detti soggetti, conla predisposizione di programmi terapeutico riabilitativi personalizzati daparte degli operatori del dipartimento di salute mentale che miranoalla permanenza il più ridotta possibile in regime di internamento, con ilricorso, in accordo con la magistratura di sorveglianza, a misure volteall'inserimento in programmi di riabilitazione e inserimento sociale nelterritorio.

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• Importante sottolineare che dal febbraio 2009 sonooperativi, in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni ele Autonomie locali, sia il Tavolo di Consultazionepermanente sul trasferimento delle funzioni sanitariedall'Amministrazione della Giustizia al Servizio SanitarioNazionale, che il Comitato Paritetico interistituzionaleper il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari(OPG), previsti entrambi dal DPCM 1 aprile 2008.

• Entrambi i Tavoli, costituiti da rappresentanti dei dicasteridella Salute e della Giustizia, delle Regioni e dei Comuni,hanno esercitato azione di coordinamento e di impulsoall'attuazione del DPCM, anche attraverso l'elaborazionedi specifici accordi, approvati dalla Conferenza Unificata.

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Attuazione degli indirizzi normativi e programmatici

• A partire dal 2010, sono stati realizzati i macrobacini regionali con iltrasferimento e l'assegnazione degli internati, da parte delDipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in base allaregione di residenza, col risultato di avere in ciascuno degli OPGsolamente gli internati delle Regioni di bacino.

• L'andamento delle dimissioni è stato monitorato dal "Comitatopermanente per la verifica dell'effettiva erogazione dei Livelliessenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficacianell'utilizzo delle risorse", a partire dal 201 O.

• L'obiettivo da raggiungere in termini di percentuale di dimessi sultotale degli internati in regime di proroga è stato fissato al 50% nel2010, al 40% nel 2011, al 50% nel 2012.

• La Calabria al 31/12/2012 ha provveduto a dimettere 88 pazienti.• In Italia complessivamente al 31/12/2012 si sono dimessi 1016

pazienti

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• L'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 esuccessive modificazioni, prevede il definitivo superamento degliOspedali psichiatrici giudiziari, fissando al 31 marzo 2014 il termine peril completamento del processo di superamento degli stessi.

• Dopo la prima proroga del 2012 e quella del 2013, la terza proroga,approvata dal Parlamento con il la legge n. 81/2014 posticipa al 31 marzo2015 la data ultima per la dismissione dei sei ex manicomi giudiziaripresenti in Italia.

• la Conferenza delle Regioni che nella riunione del 23 gennaio haapprovato un documento di proposte emendative al Decreto Legge n.150/2013 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Ildocumento avrebbe dovuto essere esaminato per un parere dallaConferenza Unificata prevista per lo steso 23 gennaio e poi rinviata.

• La motivazione della nuova proroga chiesta dalle Regioni è il fatto che non sono ancora pronte le REMS, ovvero le Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza che dovranno accogliere le persone dimesse dagli OPG.

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• «Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro iristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per larealizzazione delle strutture sanitarie alternative agli OspedaliPsichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poternemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per lascelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori. Per talemotivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni perrealizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo lachiusura definitiva di quest’ultimi», scrivono le Regioni.

• Con un piccolo giallo, perché un rinvio di quattro annosignificherebbe arrivare al 2018, anche se nel testodell'emendamento - che fa fede - c'è scritto “Al comma 4dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportatele seguenti modificazioni: le parole: «1 aprile 2014» sono sostituitedalle seguenti: « 1 aprile 2017»”.

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• Regione Piemonte - il programma prevede la realizzazionedi n. 2 strutture residenziali situate in provincia di Biella eAlessandria per un costo totale di 12,6 milioni di euro. E'prevista la realizzazione di n. 70 posti letto, di cui n. 40nella struttura in provincia di Biella. In 9 mesi è previsto iltempo di progettazione e appaltabilità e in 24 mesi èstimata la realizzazione delle opere.

• Regione Lombardia - il programma prevede larealizzazione di n. 4 strutture residenziali per un costocomplessivo di 34 milioni di euro. E' prevista larealizzazione di n. 240 posti letto, di cui n. 120 nellastruttura riqualificata dell'Ospedale psichiatricogiudiziario di Castiglione delle Stiviere. Le altre 3strutture hanno una dotazione di n. 40 posti letto e sonoubicate nelle provincie di Como, Brescia e Milano. Itempi di realizzazione sono stimati dai 20 ai 32 mesi

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• Regione Friuli Venezia Giulia - la Regione prevede, nel primoprogramma presentato, la realizzazione di I residenza in provincia diPordenone dotata di n. 10 posti letto, per un costo complessivo di1,56 milioni di euro. I tempi di progettazione e appaltabilità sonostimati in 425 gg. e quelli di realizzazione in 400 gg. La Regione,nell'ambito del finanziamento complessivamente assegnato, haindividuato una somma pari a 1,04 milioni di euro da destinare, consuccessivo programma, a interventi finalizzati al supporto epotenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi attraversointerventi di riqualificazione strutturale dei servizi territoriali.

• Regione Liguria - la Regione prevede, nel primo programmapresentato, la realizzazione di residenza dotata di n. 20 posti lettoin provincia di La Spezia, per un costo complessivo di 4, 1 milionidi euro. I tempi di progettazione per appaltabilità sono stimati in 90gg. I tempi di realizzazione sono stimati in 610 gg. La Regione,nell'ambito del finanziamento complessivamente assegnato, haindividuato una somma pari a 1, 76 milioni di euro da destinare, consuccessivo programma, a interventi finalizzati al supporto epotenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi attraversointerventi di riqualificazione strutturale dei servizi territoriali.

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• Regione Emilia Romagna - la Regione prevede, nel primoprogramma presentato, la realizzazione di 1 residenza dotata di n. 40posti letto in provincia di Reggio Emilia, per un costo complessivo di7,35 milioni di euro. I tempi di progettazione e appaltabilità sonostimati in 12 mesi. I tempi di realizzazione sono stimati in 17mesi. La Regione, nell'ambito del finanziamento complessivamenteassegnato, ha individuato una somma pari a 2,99 milioni di euro dadestinare, con successivo programma, a interventi finalizzati alsupporto e potenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativiattraverso interventi di riqualificazione strutturale dei serviziterritoriali.

• Regioni Toscana-Umbria - l'accordo interregionale stipulato traToscana e Umbria ha definito un programma unitario per larealizzazione di residenze comuni in cui ospitare i soggetti internatiprovenienti dalle Regioni stesse. E' prevista la realizzazione di n.72 postiletto, con diversa intensità di cura, in 5 strutture nelle provincie diFirenze, Arezzo e Massa Carrara per un costo complessivo di 11,6milioni di euro. I tempi di realizzazione sono stimati da 9 a 30mesi, considerato che 4 dei 5 interventi consistono inriqualificazioni o ristrutturazioni di edifici già esistenti.

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• Regione Lazio - il programma della Regione Lazio prevede ilrestauro e il risanamento di 2 strutture situate nella città di Romae la ristrutturazione di un ospedale dismesso in provincia diRoma. I posti letto previsti sono n. 95 per un costo complessivodi 17,7 milioni di euro. I tempi di progettazione e appaltabilitàvariano da 90 a 310 gg. e quelli di realizzazione da 180 a 720 gg.Uno degli interventi di restauro e risanamento, quello sito nella ASLRoma A, prevede, oltre alla residenza per l'esecuzione delle misuredi sicurezza (REMS), la ristrutturazione della restante partedell'edificio (circa 2000 mq) da destinare ad attività sociali eproduttive correlate alla riabilitazione e a percorsi d'integrazioneed inclusione sociale.

• Regioni Abruzzo-Molise - il programma interregionale delleregioni Abruzzo e Molise prevede, per un costo complessivo di 4,8milioni di euro, la realizzazione di n. 20 posti letto in una nuovastruttura situata in provincia di Chieti. I tempi di realizzazione sonostimati in 2 anni e 9 mesi.

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• Regione Campania - la regione Campania ha presentato unprogramma che prevede la realizzazione di 8 REMS situate nelleprovince di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Ognistruttura è dotata di n. 20 posti letto per complessivi n. 160, con uncosto complessivo previsto 19,3 milioni di euro. La stima deitempi di progettazione e appaltabilità varia da 2 a 1 O mesi,mentre quelli di realizzazione tra 2 e 15 mesi.

• Regione Puglia - la regione Puglia ha presentato un programma delcosto complessivo di 1O,1 Milioni di euro per complessivi n. 58posti letto da realizzarsi in 3 presidi ospedalieri dismessi eriqualificati, siti in provincia di Brindisi, Taranto e Foggia. Itempi di progettazione e appaltabilità variano da 180 a 270 gg.,quelli di realizzazione sono previsti in 12 mesi. La Regione,nell'ambito del finanziamento complessivamente assegnato, haindividuato una somma pari a 1,68 milioni di euro dadestinare, con successivo programma, a interventi finalizzati alsupporto e potenziamento dei percorsi terapeutico- riabilitativiattraverso interventi di riqualificazione strutturale dei serviziterritoriali.

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• Regione Basilicata - la regione Basilicata ha presentato unprogramma che prevede l'utilizzo di parte della somma assegnata per larealizzazione in provincia di Potenza di 1 struttura sanitaria alternativaall'OPG dotata di n. 5 posti letto. Il costo complessivo è circa 571.000 euro.I tempi di progettazione e di appaltabilità sono fissati in 6 mesi; sempre in6 mesi sono previsti i tempi di realizzazione. La Regione, nell'ambito delfinanziamento complessivamente assegnato, ha individuato una sommapari a 709.000 euro da destinare, con successivo programma, a interventifinalizzati al supporto e potenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi attraverso interventi di riqualificazione strutturale dei serviziterritoriali.

• Regione Sardegna - il programma presentato prevede la realizzazione di 1 residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza situata in provincia di Sassari, con una dotazione complessiva di n. 40 posti letto e un costo complessivo di 6 milioni di euro. I tempi di progettazione e appaltabilità sono fissati in 18 mesi; quelli di realizzazione sono definiti in24 mesi.

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• Regione Siciliana - la regione Siciliana ha presentato un programma cheprevede un costo complessivo di 18, 11 milioni di euro articolato nellaristrutturazione e adeguamento funzionale di 3 presidi ospedalieri dismessiper complessivi n. 80 posti letto, distribuiti in 4 strutture situate nelleprovincie di Catania, Caltanissetta e Messina. I tempi diprogettazione e appaltabilità sono indicati in 9 mesi; mentre da 14 a20 mesi sono determinati i tempi di realizzazione delle strutture.

• I progetti di fattibilità prevedono, oltre alle REMS, la realizzazione digruppi di appartamenti predimissioni e percorsi di riabilitazione per isoggetti ricoverati. Inoltre, la Regione, nell'ambito del finanziamentocomplessivamente assegnato, ha individuato una somma pari a 1,56milioni di euro da destinare, con successivo programma, a interventifinalizzati al supporto e potenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativiattraverso interventi di riqualificazione strutturale dei servizi territoriali.

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• Regione Calabria - la regione Calabria ha destinato ilfinanziamento assegnato alla realizzazione e riqualificazione di 2strutture residenziali site in provincia di Catanzaro e Cosenza, percomplessivi n. 60 posti letto e un costo complessivo di 6,9 milioni dieuro. Sono previsti tempi di progettazione e appaltabilità da 3a 7 mesi mentre quelli di realizzazione sono indicati in 3 - 14mesi.

• D.P.G.R. n.99 del 9.07.2013 -Programma per la realizzazione distrutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degliospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012,n. 9, art 3-ter e s.m.i. (pubblicato il 11 luglio 2013)

• D.P.G.R. n.60 del 26.06.2014-Legge 17 febbraio 2012, n.9, art. 3 ter.Programma per la realizzazione di interventi per il superamentodegli ospedali psichiatrici giudiziari. Azione 16 P.O. intervento2.4 (pubblicato il 26 Giugno 2014)

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• In atto I'ingresso in Ospedale Psichiatrico Giudiziario è successivo adun percorso – temporalmente variabile - che ha comunque unprimo passaggio dalla detenzione ordinaria.

• Pertanto ogni valutazione progettuale della rimodulazione delpercorso alla luce delle più recenti modificazioni normative, deveincludere anche gli aspetti relativi a questa fase precedente,peraltro chiaramente previsti e dettagliati sia nel richiamato all. 3 alDPCM 1-4-2008 che nell' Accordo in Conferenza Unificata rep.95/CU del 13-10- 2011, i quali prevedono un diretto interventoall'interno del sistema penitenziario per la valutazione ed iltrattamento di stati psicopatologici in soggetti cui è ancoraattribuito lo status giuridico di "detenuto", e che in Calabria siconfigurano in atto

• a. nella Sezione di Osservazione Psichiatrica presso la CasaCircondariale di Reggio Calabria

• b. nell'istituendo reparto per il trattamento del disturbo mentale,includente una seconda sezione di Osservazione Psichiatrica pressola Casa Circondariale di Catanzaro "Siano" ai sensi del Protocollod'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministrodella Giustizia il 23 luglio 2013

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• L'attenzione sulle problematiche psicopatologiche in ambitodetentivo, e comunque di esecuzione penale, comprende anchesotto un profilo generale :

1. Ie "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo esuicidiario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottopostia provvedimento penale

2. le "Linee di indirizzo per la presa in carico integrata dei minorisottoposti a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria" di cui alDPGR n. 91 del 19 giugno 2013 in adempimento dell' Accordo inConferenza Unificata rep. 82/CU del 26 novembre 2009 recepitocon DGR n. 259 dell' 1 giugno 2012.

3. Obiettivi di PSN 2009 : "Modello regionale di attività integrata tra iDSM e gli II.PP. di un percorso multiprofessionale suI disagiomentale e suI disturbo della personalita" -

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REMS DI GIRIFALCO:

La previsione complessiva è di 40 posti letto, suddivisi:n. 2 moduli da 20 p.1. presso il complesso di Girifalco (CZ)

• una tipologia sanitaria nuova per affrontare un problema antico: il malatodi mente autore di reato, che esce da una visione di custodia e, forse, dicura ed entra in una logica differente - bio-psico-sociale – di cura eriabilitazione nella quale gli aspetti clinici, psichiatrici/psicologici, lavorativie di integrazione sul territorio divengono un unicum con la sicurezza dellapersona, degli operatori, dell'ambito territoriale che ospita questastruttura di nuova concezione anche tipologica.

• Circa quest'ultimo aspetto la struttura dovrà integrare, tra gli spazi internie quelli esterni, le unità abitative, le cui caratteristiche non potrannoessere disgiunte da implementazioni di sicurezza e da presidi percontrastare possibili gesti anticonservativi o eteroaggressivi, gli spazisanitari, gli spazi di vita comune, gli spazi dedicati ad attività lavorative ericreative.

• La sicurezza è un aspetto di specifica valutazione. Infatti la sicurezza attivainterna è legata all'attenzione ed all'attività dello stesso personale diservizio, integrato dal singolo operatore di sicurezza in area divideocontrollo connesso con la locale Compagnia dell'Arma deiCarabinieri.

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• Più complessa è la valutazione delle necessità circa la sicurezza passiva.• …..si prevede quindi una recinzione in muratura ad altezza determinata,

coronata da griglia anti-intrusione/estrusione, anche mascherabile conrampicanti……

• Si rende necessaria una rete esterna perimetrale di videosorveglianza conunica postazione di controllo che verificherà anche la rete interna divideocamere lungo i percorsi. Le stanze singole saranno invecevideosorvegliate con postazione interna di videocamere lungo i percorsi.

• Le stanze singole saranno invece videosorvegliate con postazione dicontrollo nel locale infermieri.

• Le finestre saranno munite di grate di disegno adeguato allecaratteristiche architettoniche del fabbricato ed ai vincoli dellaSoprintendenza BAAS.

• Gli accessi carrai e pedonali saranno videocontrollati dalla descrittapostazione ed automatizzati.

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• Per ogni paziente inserito nella struttura sarà quindi elaborato un Piano diTrattamento Individuale in base alla gravità e complessità del quadroclinico, alla compromissione del funzionamento personale e sociaIe, dastabilire sulla base di strumenti di valutazione standardizzati (ad es.,HoNOS, BPRS, FPS, VADO), alle potenzialità riabilitative, alle resistenze alcambiamento, alla stabilita clinica.

• Le risultanze di tali valutazioni orienteranno sull'intensità del trattamentoriabilitativo e sui livello assistenziale e tutelare da prevedere.

• Gli interventi saranno diretti, a seconda della compromissione rilevata,nelle aree della cura di sè e dell'ambiente, della competenza relazionale,della gestione della terapia farmacologica, della gestione economica, delleabilita sociaIi, dell'addestramento lavorativo.

• I risultati raggiunti saranno periodicamente valutati sempre con strumentistandardizzati.

• E', inoltre, possibile all'interno della struttura avviare un'attività agricola che fornirà ai soggetti, in un ambiente protetto, la possibilità di formarsi al saper essere" lavoratore e aI percepire" il valore oggettivo dell'impegno lavorativo.

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MEDICI PSICOLOGI INFERMIERI PROFESSIONALI

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA:

OSS PERSONALE AMMINISTRATIVO

Specialista Ambulatoriale Interno -Interno -38h/sett .pari a 1976 1976 h/anno - 4 unita

Specialista Ambulatoriale Interno -Interno -38h/sett .pari a 1976 1976 h/anno - 2 unita

7 unita t.p. +17520

h/anno esternalizzate

2 T.P. 7 unità t.p. 2 T.P.

285.808,64 113.620,00 234.010,14 236.520,00

65.678,20 191.113,72 62.854,5

TOTALE EURO 1.189.605,20

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STRUTTURA SANTA SOFIA D’EPIROL'esperienza maturata in questo biennio circa le dimissioni dagli OPG

non è stata un'esperienza positiva.Il monitoraggio effettuato sui pazienti, le loro dimissioni ed il

temporaneo collocamento presso una struttura residenziale, cui ingran parte dei casi ha fatto seguito il rientro in OPG, hannoevidenziato le notevoli difficoltà che le strutture residenzialipsichiatriche "ordinarie" dimostrano nell'accoglienza di questipazienti, nel proseguire il piano di trattamento e nell'avviare unprogramma di accompagnamento sul territorio.

Si rende necessaria l'implementazione della rete con almeno unacomunità residenziale psichiatrica ad alta intensità "vocata" conspecifiche progettualità terapeutico-riabilitative e di reinserimentosocio-lavorativo ad affrontare le problematiche cliniche - oltremododifficili - di questi utenti, nei quali il vissuto penale è spessopreponderante e la auspicata risocializzazione può divenireprospettiva di lungo periodo.

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LEGGE N. 81 DEL 30/5/2014

• ARTICOLO 1• …….Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del

seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza,anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedalepsichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvoquando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misuradiversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate e a fare frontealla sua pericolosita' sociale, il cui accertamento e' effettuato sullabase delle qualita' soggettive della persona e senza tenere contodelle condizioni di cui all'articolo 133 secondo comma, numero 4,del codice penale.

• Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quandointerviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio dipericolosita' sociale la sola mancanza di programmi terapeuticiindividuali"»;

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• 1-bis All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

• al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A talfine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione,organizzano corsi di formazione per gli operatori del settorefinalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsiterapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmipresentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazionedei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numerocomplessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie dicui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione oriqualificazione delle sole strutture pubbliche";

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• Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisceadempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per laverifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

• I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione diciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatricigiudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter deldecreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successivemodificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti einviati al Ministero della salute e alla competente autorita'giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto.

• I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano attraverso i competentidipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziendesanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedalipsichiatrici giudiziari.

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• Per i pazienti per i quali e' stata accertata la persistentepericolosita' sociale, il programma documenta in modopuntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalita' e latransitorieta' del prosieguo del ricovero.

• Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive,compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione dellemisure di sicurezza, non possono durare oltre il tempostabilito per la pena detentiva prevista per il reatocommesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.Per la determinazione della pena a tali effetti si applical'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delittipuniti con la pena dell'ergastolo non si applica ladisposizione di cui al primo periodo»;

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INTERNATI CALABRESI RICOVERATI IN OPG BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA

PZ ANCOR

A PRESEN

TI IN OPG

DISTURBI DI

PERSONALITA’

Comorb. DIPENDENZE

DET. COGNITIVO E/O RITARDO MENTALE

PZ DIMISSIBILI

PZ NON DIMISSIBILI

CATANZARO 3 0 1 0 2 1

COSENZA 10 3 2 2 10 0

CROTONE 1 0 0 1 0

REGGIO CALABRIA

3 1 2 2 2 1

VIBO VALENZIA

2 0 1 0 1 1

TOTALE

19 4 6 4 16 3

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OPG: CAPIENZA E PRESENZE ( DATI

PUBBLICATI SU WWW.SENATO.IT)

OPGCAPIENZA PRESENTI AL 31.12

2010 2011 2012 2013

AVERSA 259 353 242 164 150

NAPOLI 100 116 113 114 95

REGGIO EMILIA 132 286 228 172 180

CASTIG DELLE STIVIERE 193 316 371 309 304

DI CUI DONNE 29 98 85 94

BARCELLONA P.G. 452 355 307 229 208

MONTELUPO FIOR. 201 174 126 106 114

TOTALE 1337 1600 1387 1094 1051

Presenti al 31/12/2011 ( relazione inviata ai due rami del parlamento 18/12/2013)

Presenti 1510

Totale dimessi ( relazione inviata ai due rami del parlamento 18/12/2013)

Dimessi 1016

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CONCLUSIONI• E’ necessario passare dal concetto di sociale pericolosità intesa come

probabilità di nuovi comportamenti delittuosi (prospettivaintrinsecamente legata alla difesa sociale) al bisogno di trattamentointeso come necessità clinica che un paziente giudiziario può anchesoggettivamente non avere e che può essere imposta da un Giudice.

• Se non si aboliscono le misure di sicurezza psichiatriche si continuerà aperpetrare l’equivoca richiesta alla psichiatria – questa sì, socialmentepericolosa – di curare e proteggere la società. Lo diciamo con forza econsapevolezza tecnica: curare e proteggere sono obiettivi differenti,dai percorsi a volte paralleli a volte no, con esiti potenzialmentesovrapponibili ma tante volte invece divergenti ( PROF. CATANESI)

• Gli OPG si possono (e devono) chiudere insieme ad una riformaprofonda delle misure di sicurezza (e anche dell’imputabilità) e allacancellazione della sociale pericolosità psichiatrica”.

• IMPLEMENTAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE