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CIRCOLAZIONE STRADALE Incidente con coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericolose CIRCOLAZIONE STRADALE Trasporto di persone su autocarri POLIZIA AMMINISTRATIVA L’etichettatura dei prodotti alimentari: le nuove sanzioni SANZIONI AMMINISTRATIVE I rimedi difensivi avverso cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE 3 2018 marzo Rivista mensile - Anno LXXIII | Sped. in a.p. 45% - art. 2, comma 20/b, legge 662/1996 - DCI Umbria - ISSN 0394-6088

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CIRCOLAZIONE STRADALE

Incidente con coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericolose

CIRCOLAZIONE STRADALE

Trasporto di persone su autocarri

POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’etichettatura dei prodotti alimentari: le nuove sanzioni

SANZIONI AMMINISTRATIVE

I rimedi difensivi avverso cartelle di pagamento  ed ingiunzioni fiscali

IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE

3 2018marzo

Rivista mensile - Anno LXXIII | Sped. in a.p. 45% - art. 2, comma 20/b, legge 662/1996 - DCI Umbria - ISSN 0394-6088

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SOMMARIO

CIRCOLAZIONE STRADALE

5 Incidente con coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericolosedi Alessandro Spinelli

14 Trasporto di persone su autocarridi Gianni Ferri

21 I velocipedi sugli attraversamenti pedonaliNorme e sanzionidi Marco Massavelli

POLIZIA AMMINISTRATIVA

26 L’etichettatura dei prodotti alimentari: le nuove sanzioni parte Idi Elena Fiore

CROCEVIA 3 2018

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COLLABORAZIONIPer l’invio di articoli e comunicati: [email protected] Redazione Crocevia - via del Carpino, 847822 Santarcangelo di Romagna (RN)Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti. Gli autori garantiscono la paternità dei contenuti inviati all’Editore manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.

Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, in formato PDF, sul sito www.periodicimaggioli.it.

WWW.PERIODICIMAGGIOLI.IT

SANZIONI AMMINISTRATIVE

33 I rimedi difensivi avverso cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscaliparte Idi Massimo Ancillotti

42 IN PRATICAa cura di Maurizio Marchi

TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

48 L’antiterrorismo e gli eventi di massaLa formazione delle Polizie Locali per la gestione della Safety e della Securitydi Cristiano Curti Giardina

53 RASSEGNA STAMPAa cura di Girolamo Simonato

HANNO COLLABORATO

Massimo AncillottiVice Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Cristiano Curti GiardinaPresidente IPTS

Gianni FerriGià Comandante di Polizia Locale

Elena FioreGià Comandante di Polizia Locale. Direttore del sito ufficiocommercio.it

Maurizio MarchiComandante della Polizia Municipale di Gambettola (FC)

Marco MassavelliCommissario Settore operativo della Polizia Locale di Rivoli (TO)

Girolamo SimonatoComandante della Polizia Locale di Piazzola sul Brenta (PD)

Alessandro SpinelliGià Comandante di Polizia Municipale, Docente presso la SIPL (Scuola Interregionale di Polizia Locale Emilia-Romagna/Liguria/Toscana)

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COMITATO DI DIREZIONEMassiMo ancillotti

ElEna FiorE

alFrEdo Priolo

COMITATO DI REDAZIONEosvaldo Busi Ufficiale PM PalermoMarco cantori Comandante PM Selargius (CA)GiusEPPE carMaGnini Ispettore PM PratoraFFaElE chianca Esperto controllo documentalelino GiacoMoni Comandante PM TrentodoMEnico GiannEtta Comandante PM Atripalda (AV)Maurizio Marchi Comandante PM Gambettola (FC)Franco Morizio già Comandante PLPiEro vErGantE Comandante PL MonzaFrancEsco vErGinE Vice Segretario gen. Agg. Venezia

DIRETTORE RESPONSABILEManlio MaGGioli

FONDATOREBruno Balducci

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E DIFFUSIONEMaggioli Editorepresso c.p.o. Rimini - Via Coriano, 58 - 47900 Rimini tel. 0541.628111 - fax 622100

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli Spa

RedazioneVia del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Progetto graficoSergio Antonioli

REGISTRAZIONE Presso il Tribunale di Rimini il 21.1.1991, al n. 3/91

STAMPA Maggioli SpaSantarcangelo di Romagna (RN)

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Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere, entro l’anno, la risoluzione gratuita di due quesiti di interesse generale, riguardanti le materie di polizia locale.I quesiti dovranno essere formulati per iscritto ed inviati all’indirizzo e-mail: [email protected]

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CIRCOLAZIONE STRADALE

Incidente con coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericolosedi Alessandro Spinelli (*)

Sono considerate merci pericolose quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica possono produrre danni alle persone, alle cose ed all’ambiente, anche in caso di perdita dal mezzo che le trasporta, nonché compromette-re la sicurezza del trasporto. Esse si possono presentare allo stato solido, liquido o gassoso.Il trasporto internazionale delle materie classificate pericolose è regolamentato da codici, accordi e convenzioni che, sul-la base delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, fissano le regole di sicurezza con particolare riferimento:

P alla definizione e classificazione delle merci pericolose in classi; P agli imballaggi ed etichettatura delle materie pericolose; P alle attrezzature per il trasporto;

(*) Per approfondire l’argomento si segnala il volume del medesimo Autore “Rilievi di infortunistica stradale”, Ed. Maggioli, 2017 (www.maggiolieditore.it)

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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P al movimentazione delle merci pericolose; P all’ammissione ed esclusione al trasporto di determi-

nate tipologie e quantitativi di merci pericolose.

Sulla base delle raccomandazioni ONU e delle disposizio-ni formulate dalle altre organizzazioni internazionali che si occupano di merci pericolose, sono stati elaborati i rego-lamenti internazionali per ogni tipologia di trasporto di ta-li merci.

Gli accordi internazionali si riferiscono alle seguenti tipologie di trasporto di merci pericolose: • Ferroviario – Disciplinato dal regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia «RID» (Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dange-reux), che figura come appendice C alla Convenzione sul Trasporto Internazionale per Ferrovia (COTIF) con-clusa a Vilnius il 3 giugno 1999; • Per vie navigabili interne – Disciplinato dall’accor-do europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne «ADN» (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000; • Marittimo – Le regole internazionali per il trasporto di merci pericolose via mare sono contenute nel co-dice «IMDG» (International maritime dangerous goods code); • Aereo – L’organizzazione internazionale dell’avia-zione civile (International Civil Aviation Organization) «ICAO», istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ha emanato l’annesso 18 (Tecnical instructions for the safe transport of dangerous goods by air) con il quale sono stati stabiliti standard inter-nazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea (fonte ENAC); • Su strada – È regolato dall’accordo europeo rela-tivo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada «ADR», concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.

In Europa il trasporto di merci pericolose su strada è re-golato dall’accordo a tutti noto con la sigla ADR, acronimo

di “Accord european relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” (in inglese “Euro-pean Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”).L’accordo, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ra-tificato in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, è composto da 17 articoli ed un protocollo d’intesa che demanda tutte le disposizioni applicative a due corpo-si allegati:

P allegato A, che reca disposizioni generali e disposizio-ni relative alle materie ed oggetti pericolosi;

P allegato B che reca le disposizioni relative all’equipag-giamento di trasporto ed alle modalità del trasporto.

L’accordo ADR si applica a tutti i trasporti di merci peri-colose, con esclusione di quelli effettuati con veicoli delle forze armate di un Paese contraente dell’accordo medesi-mo ed ha lo scopo principale di garantire la massima sicu-rezza adottando le misure atte a prevenire incidenti e, co-munque, di ridurne al minimo le possibili conseguenze su persone, cose e ambiente.

L’individuazione delle sostanze è basata su 13 clas-si, così ripartite:

Classe 1 Materie ed oggetti esplosivi;

Classe 2 Gas;

Classe 3 Liquidi infiammabili;

Classe 4.1 Solidi infiammabili, sostanze autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati;

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea;

Classe 4.3 Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili;

Classe 5.1 Materie comburenti;

Classe 5.2 Perossidi organici;

Classe 6.1 Materie tossiche;

Classe 6.2 Materie infettanti;

Classe 7 Materiali radioattivi;

Classe 8 Materie corrosive;

Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi.

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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Incidente con coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericoloseDi fronte ad un incidente stradale che vede coinvolto un veicolo adibito a trasporto di merci pericolose deve esse-re sempre tenuto presente che tali sostanze possono met-tere in condizione di grave pericolo le persone anche a di-stanza di diverse decine di metri, in particolare quando si tratta di materiale esplosivo o infiammabile. La regola generale è di:• mantenersi a distanza di sicurezza, evitando anche ad

altre persone di avvicinarsi;• non fumare; • tenersi “sopravento” rispetto al veicolo;• non provocare fiamme o scintille; • non toccare le sostanze eventualmente fuoriuscite dai

contenitori; • non portare alla bocca mani o oggetti contaminati; • non camminare nelle pozze di sostanze liquide che si

sono eventualmente depositate sulla strada; • attivare immediatamente un contatto con i Vigili del

Fuoco segnalando il fatto. Il personale che esegue la segnalazione, appartenente al-la Polizia Stradale, ai Carabinieri ed alla Polizia Locale, do-vrebbe essere informato e formato circa l’individuazione dei pericoli per fornire ai Vigili del Fuoco risposte puntuali a specifiche domande da questi formulate e, quando pos-sibile, in presenza del conducente del veicolo, in grado di fornire informazioni dettagliate quali, a titolo esemplifica-tivo, il quantitativo di materiale presente sul mezzo dopo gli eventuali scarichi parziali eseguiti. Il contenuto della segnalazione dovrebbe riguardare al-meno i seguenti elementi per consentire ai Vigili del Fuoco di eseguire una prima stima dell’entità dell’evento in mo-do da predisporre attrezzature e mezzi idonei per il tem-pestivo intervento:• luogo dell’incidente e caratteristiche del territorio

circostante (importante, infatti, è il contesto ambienta-le nel quale l’incidente si è verificato): si pensi ad esem-pio alla fuoriuscita di gas da una cisterna su una strada fiancheggiata da edifici in continuità da entrambi i lati;

• natura dell’incidente: ribaltamento; collisione con al-tri autoveicoli; uscita di strada; collisione con edifici o manufatti; perdita accidentale del carico;

• tipo di veicolo: autocisterna; autocarro portacontai-ner; autocarro con merce in colli; ecc.);

• identificazione della materia (o materie) traspor-tata: questi dati, che consentono di conoscere le ca-ratteristiche di pericolosità della merce, sono rilevabili dai pannelli di segnalazione e dalle etichette di pericolo, che potrebbero però essere illeggibili in conseguenza dell’incidente, come pure, per le stesse ragioni, potreb-bero presentarsi deteriorate (o inaccessibili) le istruzioni scritte che il conducente deve conservare in cabina di guida ed esibire ai soccorritori ed agli organi di polizia;

• presenza o assenza di infortunati;• evoluzione dell’incidente: rilascio di sostanza in at-

to specificandone, ove possibile, l’entità; incendio; esplosione, nube tossica, ecc.;

• condizioni meteorologiche, con particolare riferi-mento all’intensità e direzione del vento.

Fra le disposizioni dettate dall’accordo vi è l’obbligo di segna-lare la presenza di merci pericolose sui veicoli e la natura del pericolo connesso mediante l’istallazione di pannelli di se-gnalazione di colore arancione retro-riflettente e di specifi-che etichette a forma di losanga che permettono un’imme-diata identificazione delle caratteristiche del pericolo. I pannelli, che devono avere dimensioni di 400 mm di base e non meno di 300 mm in altezza, con bordatura di colore nero di spessore non superiore a 15 mm (se non vi è spa-zio utile sul veicolo, possono avere dimensioni ridotte (30 x 12 cm e 1 cm per il bordo), sono di due tipi:1. pannelli di segnalazione: segnalano soltanto la pre-senza sui veicoli di sostanze pericolose, senza identificar-le né indicare la natura del pericolo connesso;2. pannelli di identificazione: presentano un numero nella parte superiore ed uno in quella inferiore, separa-ti da una linea nera.

Il numero superiore, che può essere composto da due o tre cifre, indica il codice del pericolo (codice di Kemler):

P la prima cifra indica il pericolo principale mentre la se-conda ed eventualmente la terza, i pericoli secondari;

P la prima cifra è seguita da uno zero quando il pericolo può essere sufficientemente indicato solo da questa;

P le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale, salvi alcuni casi particolari (22 –

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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gas fortemente refrigerato; 44 - materia infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso);

P la seconda e terza cifra uguali indicano un rafforza-mento del pericolo secondario;

P il numero preceduto dalla lettera X indica che la ma-teria reagisce pericolosamente a contatto con l’acqua.

Il numero posto nella parte inferiore del pannello è com-posto da quattro cifre ed indica il codice che identifica la materia (numero ONU) in base alla denominazione chimi-ca ed alla sua classificazione.

Il pannello rappresentato in figura è applicato alle ci-sterne che trasportano benzina: 33 liquido altamente infiammabile; 1203 – benzina.

Lo stesso numero ONU riportato sui pannelli è riportato anche sui colli, nel caso di trasporto con questa modalità, e sul documento di trasporto.Il criterio per la collocazione dell’uno o dell’altro tipo di pannello sul veicolo è il seguente:A. quando il veicolo trasporta merci confezionate, vale a

dire contenute in colli o in altri imballaggi, sono suffi-cienti i pannelli di segnalazione privi di codici;

B. quando il veicolo trasporta solidi alla rinfusa, o liquidi in cisterne, i pannelli di segnalazione devono recare i codici di identificazione del pericolo e della materia.

Pericoli principali

2 Gas 6 Materia tossica3 Liquido infiammabile 7 Materia radioattiva4 Solido infiammabile 8 Materia corrosiva5 Materia comburente 9 Materia pericolosa

diversa

Pericoli secondari

0 Nessun significato 5 Proprietà comburenti1 Esplosione 6 Tossicità2 Emissione di gas 8 Corrosività3 Infiammabile 9 Pericolo di violenta rea-

zione dovuta a decompo-sizione spontanea polime-rizzante

Le etichette di pericolo, delle dimensioni minime di cm. 25 di lato, consentono l’immediata individuazione del pe-ricolo e di determinare, in base alla classificazione ed al-le caratteristiche di pericolosità delle merci, un adegua-to intervento. Devono essere installate sui:

P veicoli trasportanti colli della classe 1 e della classe 7; P veicoli trasportanti merce pericolosa alla rinfusa; P veicoli cisterna; P veicoli batteria di recipienti.

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Esempi di codici di identificazione della sostanza (ONU)

1001 ACETILENE 1027 CICLOPROPANO 1267 PETROLIO GREZZO

1005 AMMONIACA ANIDRA 1203 BENZINA 1381 FOSFORO

1011 BUTANO 1223 CHEROSENE 1402 CARBURO DI CALCIO

1016 OSSIDO DI CARBONIO 1235 METILAMMINA 1428 SODIO

1017 CLORO 1266 PRODOTTI PROFUMERIA 1452 CLORATO DI CALCIO

ETICHETTE DI PERICOLO

Classe 1 – materie e oggetti esplodenti

Classe 2 – gas infiammabile

gas non infiammabile e non tossico

Classe 3 – materie liquide infiammabili

Classe 4.1 – materie solide infiammabili

Classe 4.2 – materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 – materie che a contatto con l’acqua

sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 – materie comburenti – pericolo accensione spontanea

Classe 5.2 – materie comburenti – pericolo accensione spontanea

Classe 6.1 – materie tossiche

Classe 6.2 – materie infettanti

Classe 7 – materie

radiotattive

Classe 8 – materie corrosive

Classe 9 – materie e oggetti pericolosi diversi – presentano pericoli diversi da quelli indicati

nelle altre etichette

MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

Inquinamento marino rifiuti A.D.R.

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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Normativa nazionale e controlliLe norme ADR non prevedono particolari disposizioni re-lative alla circolazione stradale, che rimangono, in genere, subordinate alle regole vigenti in ciascun Paese.In Italia, il trasporto delle merci pericolose su strada è re-golato dalle seguenti norme dal codice della strada (art. 168) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 364-370).Le violazioni di carattere generale previste dai vari commi dell’articolo 168 del codice della strada sono le seguenti:

P comma 7 – trasporto di merci pericolose superando la massa complessiva del veicolo indicata sulla carta di circolazione;

P comma 8 – trasporto di merci pericolose senza la

prescritta autorizzazione o in violazione delle condi-zioni indicate sulla stessa;

P comma 9 – violazione delle prescrizioni ADR concernenti: • l’idoneità tecnica dei veicoli e delle cisterne; • i dispositivi di equipaggiamento e protezione dei

veicoli; • la sistemazione dei pannelli di segnalazione e del-

le etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose o che le hanno contenute e non ancora bonificati;

• la sosta dei veicoli; • le operazioni di carico, scarico e trasporto in co-

mune di merci pericolose;

ESEMPI DI PANNELLI ED ETICHETTE SU VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE

Veicolo per trasporto delle merci imballate in colli o GIR

Veicolo cisterna non compartimentata (unica)

Veicolo cisterna compartimentata

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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P comma 9-bis – violazione delle prescrizioni ADR con-cernenti: i dispositivi di equipaggiamento e protezione del conducente e dell’equipaggio; la compilazione e tenuta dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza;

P comma 9-ter – violazione delle prescrizioni ADR non previste dai commi 8, 9 e 9-bis.

Il trasporto di esplosivi in assenza della prescritta licen-za, o in violazione delle prescrizioni, costituisce violazione dell’articolo 46 (o 47 per fuochi artificiali) del TULPS, punita ai sensi dell’art. 678 del codice penale. Se le prescrizioni violate contenute nella licenza sono previste anche dall’ADR si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 168, comma 9, del codice della strada.

La formazione professionale dei conducentiLa formazione professionale dei conducenti è disciplinata dall’ADR, nel capitolo 8.2 relativo all’equipaggio del vei-colo e dal d.m. 12 gennaio 2009.È stabilito che i conducenti dei veicoli destinati ai traspor-ti nazionali ed internazionali di merci pericolose su strada devono essere muniti di apposito certificato di formazio-ne professionale previsto dall’ADR (noto anche come “pa-tentino ADR”). I conducenti conseguono il certificato di formazione dopo aver seguito specifici corsi ed aver superato i relativi esa-mi scritti mediante la soluzione di questionari.I certificati sono di quattro tipi: uno base e tre per le diver-se specializzazioni (cisterna, esplosivi, radioattivi).Il certificato ha validità di cinque anni e nell’anno che pre-cede la scadenza tutti i conducenti potranno ottenere il rinnovo solo dopo avere superato il corso di aggiornamen-to ed i successivi esami scritti corrispondenti alla forma-zione posseduta.Il conducente alla guida di veicolo che trasporta mer-ci pericolose non provvisto di certificato di formazio-ne professionale perché mai conseguito è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni. Il possesso del certificato non è richiesto nei casi di tra-sporti per i quali non trova applicazione la normativa ADR e neppure per i veicoli scarichi, compresi i veicoli cister-na se bonificati.

Il modello TT814N (di colore arancione), è stato rilascia-to dal 2 gennaio 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzio-ne Generale per la Motorizzazione – con circolare prot. 000275/Div3/E dell’8.1.2014, ha stabilito che:

P dal 9 gennaio 2014 il certificato di formazione pro-fessionale modello TT814N non viene più rilascia-to poiché sostituito dal modello MC 723F (formato CARD);

P a richiesta degli interessati, con oneri a carico degli uffici, i certificati cartacei modello TT814N già rila-sciati dal 2 gennaio 2013, saranno duplicati, con il medesimo periodo di validità, con il nuovo certificato modello MC 723F.

I controlli Il d.m. 3 marzo 1997, che ha recepito la direttiva 95/50/CE, ha stabilito, all’art. 4, comma 1, che:

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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“per effettuare i controlli deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all’al-legato I, che costituisce parte integrante del decreto medesimo”

L’allegato I è stato sostituito dal d.m. 6 maggio 2005 che ha recepito la direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 “che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio, sull’adozione di proce-dure uniformi, in materia di controllo dei trasporti su stra-da di merci pericolose”. Il comma 1 dell’art. 4 del d.m. 6 maggio 2005, dispo-ne che:

“Un esemplare di tale lista o un documento che atte-sta l’esecuzione del controllo, stabilito dalla autorità che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di con-trollo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata”

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Trasporto di persone su autocarridi Gianni Ferri

La problematica del trasporto persone sugli autocarri si ripresenta in modo ciclico tutte le volte che un operatore di Po-lizia stradale si pone seriamente il problema di individuare l’eventuale illecito e di adottare i provvedimenti conseguenti.Tante volte si ascoltano pareri troppo affrettati e non completamente esaustivi dell’ampia tematica che vede situazioni molto diverse tra loro e che dovrebbero indurre a riflessioni sul giusto modo di fare Polizia stradale. Bisogna innanzitutto premettere che il ragionamento può coinvolgere aspetti di mera legittimità o anche di opportunità, ammesso che si abbia voglia di disquisire sulla possibilità per l’operatore di possedere un potere discrezionale. Il tutto viene originato da un atteggiamento a volte scorretto di alcuni utilizzatori di autocarri, sovente di classe comuni-taria “N1”, che optano per questa tipologia di veicolo al solo fine di averne un vantaggio fiscale in fase di acquisto, utiliz-zo e manutenzione. Certo che un Porsche Cayenne immatricolato come autocarro in disponibilità di una azienda ed usa-to unicamente dal titolare per le sue gite domenicali appare agli occhi di tutti come fatto assolutamente sconveniente ed inaccettabile, con conseguente perdita di gettito per l’ente impositore.

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Volendo rimanere nella classe “N1” l’autocarro può tro-varsi in tre diversi regimi:

P Intestato a persona fisica; P Intestato ad azienda (commerciale, artigianale o altro)

per il raggiungimento del fine proprio; P Intestato ad azienda che opera in conto terzi (corriere

ecc.).

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedi-mento del 6 dicembre 2006 “Individuazione dei veico-li che, a prescindere dalla categoria di omologazione, ri-sultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248”, ha di-sposto che i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne im-pediscono l’utilizzo per il trasporto privato di perso-ne sono quelli che:

P immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano co-dice di carrozzeria F0 (Effe zero);

P dispongano di quattro o più posti; P abbiano un rapporto tra la potenza del motore (Pt),

espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata:

I = {[Pt (Kw)]/[Mc – T (t)]}≥180

Gli autocarri che posseggono tutti e tre i suddetti requisi-ti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e, per-tanto, devono scontare la tassazione in base alla potenza e non più in base alla portata dell’autoveicolo.

Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, potranno es-sere individuati veicoli:

P per i quali si disapplica questo provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;

P ai quali si estende l’applicazione del provvedimento stesso, pur non rientrando nei parametri anzidetti, nei casi in cui comunque consentono l’utilizzo per il tra-sporto privato di persone.

Per la verità, questo provvedimento, pur condivisibile, ma al quale non ha fatto seguito le preannunciate estensio-ni, non ha chiarito la problematica, anzi ha inserito ulte-riori dubbi. Infatti, l’aver adeguato il regime fiscale non ha automati-camente superato il vincolo imposto dalla lett. d) dell’art. 54 c.d.s. di cui andiamo subito a parlare.Abbiamo sicuramente perso una favorevole occasione, vi-sto anche il superamento dell’uso promiscuo, per la giu-sta collimazione precetto-sanzione.

Aspetti di legittimità – Precetto e sanzioneLa norma trova la sua genesi nell’art. 54 del c.d.s. che alla sua lettera d) del comma 1, individua gli “autocarri” quali veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone ad-dette all’uso o al trasporto delle cose stesse. Proviamo comunque a definire questo assunto come “pre-cetto” ancorché si limiti a fissare condizioni per legittima-re il trasporto di persone sull’autocarro, indipendentemen-te dalla sua dimensione (N1, N2 o N3) ovvero del suo uti-lizzo da parte di privato cittadino o come bene strumenta-le per le finalità aziendali. Una possibile tipologia di sanzione viene invece prevista nell’art. 82, dove viene punita una destinazione ed un uso diverso del veicolo. In relazione a questo aspetto occor-re rilevare che troppo spesso il verbale di accertamen-to si dimostra generico e carente nella esatta definizione dell’illecito in quanto richiama contemporaneamente sia la “destinazione” che “l’uso” difforme. La distanza tra i due istituti è tale che richiamarli insieme a supporto dello stesso verbale di accertamento è già di per sé grave motivo di indeterminatezza in quanto il cit-tadino, che subisce anche la sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della carta di circolazione da

RIFERIMENTI NORMATIVI• Articolo 54, comma 1, lett. d) codice della strada;• Articolo 82, commi 1, 2 e 7 codice della strada;• Cassazione civile, sez. VI – Ordinanza n. 10853

dell’8 maggio 2013;• Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 6885

del 20 marzo 2009• Provvedimento dell’Agenzia delle entrate

del 6 dicembre 2006 (G.U. 13/12/2006, n. 289)

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uno a sei mesi, ha il sacrosanto diritto di sapere con cer-tezza se il rimprovero mossogli riguarda la destinazione o l’uso del veicolo.Il contenuto dell’art. 82 c.d.s. è abbastanza chiaro nel de-finire le due diverse situazioni:

per destinazione del veicolo s’intende la sua uti-lizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre per uso del veicolo s’intende la sua utiliz-zazione economica

Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’inte-statario della carta di circolazione. Negli altri casi il vei-colo si intende adibito a uso proprio. Lo stesso articolo, al successivo comma 5, elenca poi le varie tipologie da com-prendersi quali “uso di terzi”. Appare subito evidente che molto raramente si individua una utilizzazione per uso diverso, mentre appare più pro-babile che l’errore riguardi la destinazione del veicolo, a condizione però che la sua utilizzazione contrasti con le sue caratteristiche tecniche. Volendo ricondurre il tutto ad un esempio per essere ben compresi può sostenersi che trasportare persone sul cas-sone del pick-up o nel reparto destinato alle merci di un furgonato costituisce sicuramente difformità nella desti-nazione in base alle caratteristiche tecniche del veicolo.

Trasporto di cose e trasporto di merciAltra riflessione doverosa è che l’art. 54 richiama testual-mente il trasporto di cose, mentre l’art. 82 – con il richia-mo al Regolamento di esecuzione contenuto nel suo com-ma 7 – individua il solo trasporto di merci, sia in riferi-mento alla destinazione che all’uso del veicolo. L’art. 243 del regolamento “Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stes-si” stabilisce che le caratteristiche costruttive dei veico-li, in relazione a quanto disposto dall’articolo 82, com-ma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall’articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell’ap-pendice V al titolo in esame. In tale punto F, richiamato dal citato art. 227 “Caratteristiche costruttive e funziona-li dei veicoli a motore e loro rimorchi”, la lettera d) si li-mita a fissare le caratteristiche dei veicoli adibiti al tra-sporto merci.

Rimarcare questa differenza nei termini e nelle finalità della norma non appare di per sé esaustivo per decidere se procedere o non procedere alla verbalizzazione del pre-sunto illecito, ma è comunque meritevole di essere consi-derata all’interno della problematica complessiva. Sicuramente tutte le merci sono anche cose, ma non tutte le cose sono anche merci. Al cultore della stretta legittimità non può sfuggire una for-zatura del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 689/1981, se il verbalizzante trascura la doverosa rifles-sione sugli oggetti trasportati unitamente al collegamento persona/cose trasportate.Questa difficoltà operativa, assieme a numerose altre pre-senti nel dettato normativo, derivano direttamente dalla scelta fatta in sede di formulazione del vigente testo del codice della strada, dove l’estensore ha preferito legifera-re sui casi e non sui principi. La scelta, benché legittima, ha mostrato da subito i suoi limiti: infatti la scelta di elencare direttamente i casi nel-la norma primaria richiedeva un Parlamento molto rapido nell’adottare tempestivamente tutti gli adeguamenti che si rendevano via via necessari a seguito di evoluzioni tec-niche o di normative comunitarie. Così non è stato e lo di-mostra, purtroppo, anche il fatto che la legge delega per la totale riforma del codice della strada ha dovuto interrom-pere il suo percorso per tre intere legislature consecutive.In verità, la violazione dell’art. 54 per aver trasportato sull’autocarro persone non legate alla specifica attività di trasporto avrebbe dovuto essere individuata non in una difforme destinazione del veicolo, ma con una fattispecie autonoma e specifica all’interno dell’articolo 169, dove il rafforzamento del potere dissuasivo poteva essere affida-to alla decurtazione di punti sulla patente.Relativamente poi ad altri aspetti collegati al trasporto di persone sugli autocarri non deve essere trascurato che:

P la norma non vieta il trasporto di persone sugli auto-carri, ma si limita a condizionarlo (ovviamente entro il numero indicato nella C.d.c.);

P la norma nulla dice in relazione al conducente che può essere chiunque (sempre che non si tratti di trasporto per conto terzi o conto proprio con veicolo di massa superiore a 6t.);

P la norma nulla dice in relazione alla presenza delle “cose” (può essere vuoto perché diretto al carico o perché proveniente dallo scarico);

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P il privato potrebbe non avere documento alcuno relati-vo alle “cose” (es. DDT e/o elenco delle cose traspor-tate per il conto proprio);

P la norma nulla dice per gli aspetti temporali (domenica o festivi), fatti salvi i divieti per i mezzi di m.c.p.c. > 7,5 t.

Discrezionalità professionaleLa legge, a volte con concetti imprecisi o che si sono al-lontanati dalla volontà originaria a seguito di mutate con-dizioni socio-economiche, non rappresenta quasi mai un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un determina-to scopo. Una sana discrezionalità professionale, può essere defini-ta come la possibilità di scelta, cioè quell’attività che por-ta a ponderare tutti gli interessi in gioco, relativi ad un determinato contesto, riconosciuta alla pubblica ammini-strazione, tra più comportamenti ugualmente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico individuato dalla norma giuridica.L’aspetto intrinseco della discrezionalità è rappresentato dal legame necessario tra l’esercizio di un potere discre-zionale e la soddisfazione di uno o più interessi pubblici determinati ed è sempre connotato da una profonda con-nessione con una determinata funzione, che non consen-te all’autorità che agisce di perseguire interessi individua-li o corporativi estranei all’investitura collettiva ricevuta. Dobbiamo porci alcune domande e darci le conseguen-ti risposte: gli operatori di polizia applicano delle norme o assumono delle decisioni? Eseguono dei doveri o eserci-tano dei poteri? La risposta non è mai tutta bianca o tutta nera: bisogna saper coniugare il caso in trattazione con il contesto ge-nerale degli interessi collettivi e contrastare con decisione tutti quegli atteggiamenti che privilegiano l’interesse del singolo a discapito della collettività.Il nostro ordinamento è ancora timoroso nell’affrontare questi temi, mentre a livello comunitario troviamo questi concetti espressi con chiarezza e semplicità:

“Gli incaricati dei controlli sono tenuti alla discrezione professionale quando verificano se il mancato rispetto dei tempi di guida sia da considerarsi giustificato”

ed ancora

“Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell’attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni”

Attingendo esempi dalla recente letteratura troviamo dei casi che possono aiutare a comprendere la complessità della materia.

• Trasporto di persona disabile con autocarro N1 di proprietà privata (quindi non bene strumentale aziendale) con la carrozzella del disabile alloggia-ta nel reparto merci.

Sembra pienamente soddisfatta la condizione che il tra-sportato sia persona addetta all’uso o al trasporto delle cose stesse, ma non solo perché si tratta di persona disa-bile, in quanto il trasporto potrebbe riguardare strumen-ti, od oggetti qualsiasi, purché il trasportato sia collega-to ad essi.

• L’autocarro N1 viaggia, con trasporto di un fami-gliare, per il recupero di un mobile, non ancora presente sul mezzo.

Sicuramente la frase “a me chi me lo dice che andate a prendere un mobile” sarebbe assolutamente inopportuna, sgarbata e non conforme al dettato costituzionale.L’organo di Polizia ha facoltà di esercitare ogni forma di controllo che non sia lesivo della libertà e della dignità del controllato.Rimane fermo che nell’eventuale verbale di accertamento non ci sarà posto per nessun tipo di “presunzione”.Nell’impossibilità del controllo la dichiarazione fornita de-ve essere assunta per valida.

• L’artigiano che mentre si reca al lavoro accompa-gna il figlio a scuola.

Verrebbe da dire (ma sono io il primo a sorridere) che in verità il trasporto riguarda la pesante cartella e il ragazzo è la persona addetta all’uso (farà sorridere, ma è esatta-mente all’interno della previsione normativa).Eventuali illeciti di natura fiscale non possono essere pre-si in considerazione in questa fase, perché sia la sanzio-ne pecuniaria che quella accessoria eventualmente appli-cate sono previste nel Codice della strada. Privilegiando l’aspetto relativo all’interesse collettivo, potendo scegliere

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tra l’accompagnamento del ragazzo a scuola mentre l’ar-tigiano si reca al lavoro oppure l’utilizzo dell’autovettura privata verso la scuola, per poi ritornare a casa, riprende-re il furgoncino e recarsi al lavoro, è fuori dubbio che que-sta seconda ipotesi aggrava sia gli aspetti di mobilità col-lettiva che di inquinamento.

• Battuta di caccia con quattro persone presenti sul pick-up e cani al seguito in appositi contenitori si-stemati sul cassone (nel rispetto del “benessere animale” per quanto riguarda spazi ed arieggia-mento).

Gli animali non sono cose, ma i contenitori si, e le persone trasportate sono addette al loro uso.Non deve sviare il fatto delle possibili complicazioni in ca-so di incidente stradale qualora un eventuale trasportato debba essere risarcito. L’argomento è squisitamente civilistico e potrebbe portare all’applicazione dell’istituto della “rivalsa” in caso di tra-sporto effettuato in difformità al dettato dell’art. 54 c.d.s.

Pronunciamenti giurisprudenzialiMolta letteratura usa i pronunciamenti di Cassazione civi-le n. 10853/2013 e n. 6885/2009 come apertamente a fa-vore dell’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 82 c.d.s. al caso in esame. A ben guardare la co-sa non è così pacifica. L’ordinanza n. 10853/2013 non è utilizzabile a questo scopo perché oggetto del contendere era la possibilità di trasporto di passeggero completamente slegato dal tra-sporto di cose/merci, ma solo perché coadiuvante fami-gliare nell’impresa. Il precetto contenuto nell’art. 54 è di tenore diverso. Che que-sta tipologia di trasporto non sia consentita dal contenuto dell’art. 54 è fuori di dubbio. Il vero problema sarà collegarlo ad una sanzione nel rispetto dell’art. 1 della legge 689/1981.La sentenza n. 6885/2009 offre una lettura superficiale della differenza tra i commi 8 e 9 dell’art. 82, ipotizzando la remota possibilità che l’autocarro fosse sprovvisto del-la speciale autorizzazione in riferimento al comma 6 del-lo stesso articolo. Si tratta di una situazione già sulla fase del tramonto all’entrata in vigere del vigente codice del-la strada, a volte usata nelle risaie e nei grandi appezza-menti per il trasporto dei braccianti agricoli (oggi lo abbia-mo rivisto in alcuni episodi di caporalato).

Ritenere che un normale autocarro abbisogni di tale pro-cedura appare sviante, perché nei casi trattati attualmen-te, come anche in quello richiamato nella sentenza, il pas-seggero occupava uno spazio già previsto per il trasporto di persone (sedile a fianco del conducente) in assenza di qualsiasi struttura supplementare finalizzata allo scopo, (e per la quale sarebbe occorsa la speciale autorizzazione di cui al citato comma 6). La Corte stessa, nel redigere la sentenza, cita indiretta-mente l’unico vero motivo del contendere:

“... gli autocarri, che godono di un regime fiscale di-verso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone...”

Evoluzione comunitaria e recepimentoLe Direttive 16 dicembre 1991, n. 91/671/CEE, 8 aprile 2003, n. 2003/20/CE e 27 febbraio 2014, n. 2014/37/UE sono intervenute in materia, seppur non in modo diretto. Con queste norme vengono stabilite regole per l’utilizzo di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta per il trasporto di bambini su tutti i veicoli a motore inclusi, in modo espli-cito, anche le categorie comunitarie N1, N2 ed N3 (ovve-ro tutti gli autocarri). Le suddette Direttive trovano recepimento nel nostro qua-dro normativo attraverso il d.lgs. 13 marzo 2006, n. 150 “Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la di-rettiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cin-ture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada”. Con questo dispositivo viene completamente riscritto l’art. 172 del c.d.s.Non può ritenersi esclusa a priori l’applicazione dell’istitu-to dello “Ius superveniens”, benché l’argomento vada af-frontato con la necessaria prudenza. Volendo farne una mera questione di successione di nor-me nel tempo verrebbe da dire che il problema non esi-ste più, visto il tenore letterale della norma che fissa i se-guenti principi:

P in relazione ai veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, c.d.s., muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura

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inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso;

P sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare e quelli di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

Ovviamente, visto che ne stiamo ancora parlando, il pro-blema non può ritenersi risolto con il solo “Ius superve-niens”, ma altrettanto sbagliato sarebbe non affrontare globalmente la problematica riflettendo anche su questo tassello.Non può trovare ospitalità una riflessione sul fatto che si volesse fare riferimento ai soli casi di liberalizzazione del trasporto di persone su determinati autocarri, attuato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicem-bre 2006, perché il d.lgs. 150/2006 è precedente ad esso.È legittimo sperare venga definitivamente accolta l’idea che nel trasporto di persone sugli autocarri l’eventuale violazione non riguarda quasi mai l”uso” del veicolo; è op-portuno quindi riaffrontare il significato di “destinazione” (cioè utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche) ri-assumendo alcuni degli approfondimenti sviluppati.

Parte precettizia• Fuori discussione che la presenza di persone sugli

autocarri sia indissolubilmente legata all’uso o al tra-sporto delle cose stesse. Quindi alla domanda: “posso caricare chiunque sull’autocarro?” la risposta è “NO”. È consentito il solo trasporto di persone collegate all’u-so o al trasporto delle cose (proprietario, utilizzatore, coadiuvante alle operazioni di carico e scarico, ecc.).

• Se l’autocarro rispetta le tre condizioni stabilite in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-le entrate del 6 dicembre 2006 viene a determinarsi una situazione tale “che non ne impedisce l’utilizzo per il trasporto privato di persone”. Questi autocarri sono quindi equiparati alle autovetture e sottoposti a tassazione in base alla potenza e non più in base alla portata dell’autoveicolo.

A questa norma possono essere attribuibili due significati:1) si voleva derogare alla lett. d) dell’art. 54 c.d.s., quindi

consentire il legittimo trasporto di persone anche sle-gate dalle cose eventualmente trasportate;

2) o si voleva semplicemente svincolare da un regime di tassazione favorevole veicoli che si prestavano ad im-matricolazioni “di comodo”.

La Motorizzazione civile di Bologna, con circolare n. 3/2007 del 21 febbraio 2007, ha precisato che non emet-terà provvedimenti di sospensione, procedendo alla resti-tuzione della Carta di circolazione, quando il ritiro è adot-tato a carico di un veicolo che rispetta i tre parametri an-zidetti. (legittimando di fatto il trasporto di persone slegato dalle “cose”, se in assenza di agevolazioni fiscali).

Parte sanzionatoria• Base di partenza non può che essere la legge 689/1981

“Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse con-siderati”. L’individuazione della fattispecie violata e la sua esatta sovrapposizione alla ipotesi specificata dal legislatore nella corretta relazione precetto-sanzione è la “condicio sine qua non” per l’applicabilità della pena.

• Le “caratteristiche tecniche” espressamente ri-chiamate dal legislatore per definire l’ambito della “destinazione” dei veicoli sono elementi oggettivi e strutturali, slegati da particolari situazioni persona-li o soggettive, suscettibili di indagini in relazione al motivo del loro utilizzo. In altre parole, gli occupanti del veicolo utilizzano spazi (sedili) appositamente de-stinati a tale uso, omologati e riportati sulla carta di circolazione.

• Sempre all’interno delle “caratteristiche tecniche” dobbiamo annoverare anche l’organizzazione degli spazi ove sistemare il carico, senza dimenticare che l’art. 82 c.d.s., nei suoi opportuni rinvii, richiama uni-camente le “merci”, diversamente dall’art. 54 che in-dividua le “cose”.

• Quando il legislatore, nel testo normativo, non indivi-dua un percorso diretto e certo che colleghi il precet-to e la sanzione si genera la c.d. “norma imperfetta”. Questa norma esiste e mantiene piena validità giuri-dica, ma non consente l’applicazione di sanzioni per il rigido vincolo che la legge 689/1981 pone nei con-fronti delle sanzioni amministrative al pari dell’art. 1 del codice penale nei confronti delle sanzioni penali. Quello che manca è una chiara dicitura che sanzioni il trasporto di persone sull’autocarro quando que-ste non sono direttamente collegate al trasporto,

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che è cosa diversa da una possibile difformità nella utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche. Sarebbe come dire che le caratteristiche tecniche possono mutare in relazione al motivo del trasporto o risentire di un vero o presunto vantaggio fiscale, date le diverse situazioni oggettive e sogget-tive riscontrabili.

ConclusioniL’insieme delle diverse argomentazioni sviluppate richie-dono forte capacità di analisi del caso che l’operatore di

polizia si accinge a trattare, soprattutto in caso di mancato rispetto dell’art. 54, tale che possa generare conseguenze riconducibili all’art. 82. Dovrà innanzitutto indirizzare il proprio potere discrezio-nale alla individuazione del vero bene giuridico sottopo-sto a tutela ed al suo diretto collegamento alla successi-va sanzione. Iniziare questo difficile percorso ponendosi, anche solo in-consciamente, l’obiettivo di combattere presunte indebite agevolazioni fiscali sarebbe sviante rispetto all’argomen-to in trattazione.

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I velocipedi sugli attraversamenti pedonaliNorme e sanzionidi Marco Massavelli

Un ciclista, in sella al suo velocipede, può circolare sugli attraversamenti pedonali? Se non è possibile, quale sanzione applicare?Sicuramente, almeno una volta nella vita lavorativa, tutti gli operatori di polizia stradale si sono posti questa do-manda.Nell’analizzare il caso concreto, al fine di addivenire ad una soluzione pratica della questione, per poter fornire un pre-ciso ausilio operativo, si ritiene opportuno partire dalla normativa vigente, applicando quanto da essa previsto, lascian-do alle aule giudiziarie, e ai loro frequentatori, il compito di interpretare tale normativa, sulla scorta della dottrina e del-la giurisprudenza.

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Gli indirizzi dottrinaliUna parte della dottrina sostiene che di per sé l’attraversa-mento della carreggiata in condotta di velocipede non sia vie-tato, neanche se venga utilizzato un attraversamento pedo-nale, fermo restando il fatto che il conducente del velocipe-de, in tale caso, non gode della precedenza invece assegna-ta ai pedoni dagli articoli 40 e 191 del codice della strada. Quindi, il ciclista dovrà comportarsi come se le strisce pe-donali non fossero presenti: in pratica dovrà concedere la precedenza a tutti i veicoli che transitano sulla strada at-traversata.Secondo tale tesi, il velocipede può essere invece san-zionabile nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 182, codice della strada, ovvero per le modalità con le qua-li è affrontato il cambio di direzione, a norma dell’articolo 154, codice della strada: il ciclista, infatti, nell’attraversare perpendicolarmente l’asse della carreggiata, esegue una “immissione in un flusso della circolazione” e come tale, ai sensi dell’articolo 154, comma 3, lett. c), deve cedere la precedenza agli altri veicoli.Unica eccezione è data dall’attraversamento di un ciclista agli incroci semaforizzati.In questo caso, qualora manchino le specifiche lanterne per i ciclisti, questi ultimi sono autorizzati, a norma del comma 15, dell’articolo 41, codice della strada, ad assumere gli stessi comportamenti dei pedoni, per cui possono attraversare sui passaggi pedonali, però conducendo il veicolo a mano.

Le definizioni Espressa tale tesi – sulla quale, per certi aspetti, si nutro-no dei dubbi – analizziamo la disciplina del codice della strada, che può esserci utile per trovare una soluzione che sia conforme il più possibile al dettato normativo.L’articolo 3, comma 1, n. 3, codice della strada, defini-sce l’attraversamento pedonale come la “parte della car-reggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli”.Il velocipede è classificato, a norma dell’articolo 47, codi-ce della strada, come un veicolo, ed in particolare un vei-colo privo di motore.

ART. 50 Velocipedi 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote

funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimen-tazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di lar-ghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

A norma dell’articolo 143, comma 1, codice della strada, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggia-ta e in prossimità del margine destro della medesima, an-che quando la strada è libera.Il comma 2 precisa ulteriormente che i veicoli sprovvisti di motore, come le biciclette, e gli animali devono esse-re tenuti il più vicino possibile al margine destro della car-reggiata.La circolazione dei velocipedi è disciplinata dall’articolo 182, codice della strada.

ART. 182 Circolazione dei velocipedi 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sem-pre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. 2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e com-piere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati

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ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente mag-giorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducen-te devono essere condotti, se a più di due ruote sim-metriche, solo da quest’ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono tra-sportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contempo-raneo di due bambini fino a dieci anni di età.  8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riser-vate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regola-mento. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole

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CIRCOLAZIONE STRADALE

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a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-to di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.  La sanzione è da euro 41,00 a euro 169,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

 

Per quanto qui di interesse operativo, è necessario evi-denziare il comma 4, che sancisce l’obbligo per i cicli-sti di condurre il veicolo a mano, quando, per le condi-zioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso i ciclisti sono assimilati ai pedoni e devono usa-re la comune diligenza e la comune prudenza.L’articolo 377 del Regolamento di esecuzione c.d.s., in ri-ferimento all’articolo 182, precisa, al comma 2, che nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico partico-larmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo ri-chiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

La precedenza ai pedoniDa un punto di vista sanzionatorio, è vero che il codi-ce della strada non prevede una specifica sanzione per il ciclista che attraversi la carreggiata, a bordo del pro-prio veicolo, sugli attraversamenti pedonali, ma è anche vero che l’articolo 40, codice della strada, individua tra la segnaletica orizzontale, gli attraversamenti pedona-li o ciclabili (comma 2, lett. c)), e al comma 11 stabili-sce che, in corrispondenza degli attraversamenti pedo-nali, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ed ana-logo comportamento devono tenere i conducenti dei vei-coli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli at-traversamenti ciclabili.Tale disposizione, e in particolare, l’individuazione degli

attraversamenti ciclabili, che hanno medesimo scopo de-gli attraversamenti pedonali, a favore delle biciclette, non avrebbe avuto alcun senso, se non per riservare il tran-sito su tali attraversamenti, rispettivamente ai velocipe-di e ai pedoni.L’obbligo per i conducenti di veicoli, di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, è san-cito anche dal comma 1, dell’articolo 191, codice della strada: tale norma nulla dice in merito all’attraversamento da parte dei ciclisti a bordo del proprio mezzo.

Quali sanzioni applicare?Facendo un sunto delle disposizioni normative citate, per giungere, quindi, ad una conclusione, al fine di individuare l’esatto iter operativo e l’eventuale sanzione applicabile al caso di cui si tratta, si evidenzia quanto segue.A parere di chi scrive, stante il disposto degli articoli 3, 40, 182, comma 4, codice della strada e dell’articolo 377, comma 2, Regolamento di esecuzione c.d.s., si ritiene che i velocipedi possano attraversare la carreggiata transitan-do sugli attraversamenti pedonali, ma solo se condotti a mano; se si vuole attraversare la carreggiata a bordo del veicolo, è necessario far uso degli appositi attraversamen-ti ciclabili, ove esistenti.

A questo punto, quale sanzione applicare?Dipende: • se il conducente del velocipede, nel circolare sulla car-

reggiata, effettua un cambio di direzione, in violazione di quanto imposto dall’articolo 154, codice della strada, allora saranno applicabili le sanzioni previste da tale nor-ma, per l’immissione nel flusso di circolazione normale;

• in tutti gli altri casi, invece, si dovranno applicare, sole o in concorso, le sanzioni previste dall’articolo 143, commi 2 e 13, codice della strada, in quanto il velo-cipede non ha circolato il più vicino al margine destro della carreggiata, e dall’articolo 182, commi 4 e 10, codice della strada, in quanto il ciclista non ha condot-to il veicolo a mano, in condizioni di intralcio o pericolo per i pedoni.

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POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’etichettatura dei prodotti alimentari: le nuove sanzioni parte Idi Elena Fiore

Sulla G.U. n. 304 del 25 gennaio 2011 era stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigo-re in data 12 dicembre 2012. Premesso che i regolamenti europei hanno sempre un’efficacia diretta – infatti l’articolo 288 del Trattato sul funziona-mento dell’UE precisa che i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri – le disposizioni contenute in questo regolamento, come indicato dal suo articolo 55, si sono applicate in Italia a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione:

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POLIZIA AMMINISTRATIVA

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P dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – contenente le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichia-razione nutrizionale), che si è iniziato ad applicare a decorrere dal 13 dicembre 2016;

P dell’allegato VI, parte B, che si è applicato già a de-correre dal 1° gennaio 2014 – riguardante la denomi-nazione degli alimenti e le indicazioni specifiche che l’accompagnano.

Questo regolamento ha operato un complesso riordino delle diverse discipline vigenti in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e di etichettatura nutrizionale, perseguendo questi obiettivi:

P garantire una effettiva leggibilità delle notizie riportate in etichetta tali da poter essere consultate da tutti;

P migliorare la trasparenza delle notizie in merito alla composizione dei vari alimenti;

P assicurare chiarezza sull’effettiva provenienza dei prodotti anche a seguito del crescente interesse verso alimenti «green» ed ecosostenibili;

P contribuire alla lotta contro obesità, sovrappeso e varie malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco salutari, mediante le informazioni nutri-zionali;

P tutelare la sicurezza del consumatore fornendo chiare informazioni su ingredienti che possano causare di-sturbi dovuti ad intolleranze alimentari.

Il nuovo Regolamento è quindi finalizzato a migliorare le norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari che deve essere per il consumatore una guida sicura ad acquisti consapevoli trasmettendo notizie essenziali, comprensibi-li e di facile lettura, dando anche una risposta concreta al-le problematiche sanitarie connesse con gli allergeni che sono, purtroppo, in continuo aumento.Oltre a questo importante intervento sulle disposizioni eu-ropee, il nuovo Regolamento (UE) n. 1169 del 2011 ha re-so inefficaci le disposizioni nazionali assorbite o supera-te dallo stesso. L’art. 38 del Regolamento UE dispone infatti che:

“Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni na-zionali non creano ostacoli alla libera circolazione del-

le merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri rende inefficaci tutte quelle disposizioni nazionali”

Fino all’entrata in vigore del Regolamento n. 1169/2011, le disposizioni nazionali in materia di etichettatura erano contemplate dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109; disposi-zioni che, dal 13 dicembre 2014, devono conformarsi ai nuovi principi ed in particolare, come precisa il Ministero dello sviluppo economico nella nota n.139304 del 31 lu-glio 2014, diretta alle Associazioni imprenditoriali di cate-goria e di distribuzione, le disposizioni nazionali:• perdono di efficacia in quanto coincidenti con il rego-

lamento;• perdono di efficacia in quanto contrastanti con altre

norme del Regolamento;• possono considerarsi vigenti ed efficaci in quanto rife-

rite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente agli Stati membri;

• possono mantenere o perdere efficacia a seguito degli approfondimenti in corso a livello comunitario.

Le disposizioni del Regolamento n. 1169/2011 si rivolgono a tutti gli operatori della catena alimentare in ogni sua fa-se e si applicano a tutti gli alimenti sia quelli diretti al con-sumatore finale sia quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati a fornire le collettività.Il Regolamento n. 1169/2011 non prevede un sistema sanzionatorio; per questo motivo il Ministero dello svilup-po economico, nella circolare prot. n. 0139304 del 31 lu-glio 2014, aveva precisato che:• ai sensi dell’art. 2 della legge 6 agosto 2013 n. 96,

questa Direzione sta lavorando, come noto, allo sche-ma di decreto legislativo recante la disciplina san-zionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento n.1169/2011, di prossima applicazione;

• le sanzioni previste dal d.lgs. n. 109 del 1992 si appli-cano solo alle parti del decreto non disapplicate;

• le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 109 del 1992: P perdono di efficacia in quanto coincidenti con il

regolamento o in quanto contrastanti con altre norme del regolamento,

P possono considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento de-manda esplicitamente agli Stati membri,

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POLIZIA AMMINISTRATIVA

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P possono mantenere o perdere efficacia a seguito degli approfondimenti in corso a livello comuni-tario.

Il Ministero sviluppo economico, poi, con prot. n. 31077 del 6 marzo 2015, ha emanato una circolare recante “Ap-plicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del de-creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011”, al fine di assicurare continuità applicativa alle sanzioni dell’art.18 del d.lgs. n. 109/1992, la cui abrogazione po-teva avvenire “solo con l’adozione di un nuovo decreto le-gislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE)n. 1169/2011”.Alla circolare pertanto veniva allegata una “Tabella di con-cordanza tra le disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011 e le corrispondenti disposizioni del d.lgs. 109/1992”. La ta-bella veniva suddivisa in due colonne: la prima colonna elenca gli articoli e la sintesi del contenuto del Reg. (UE) n. 1169/2011, mentre la seconda colonna indica gli articoli

corrispondenti del d.lgs. n. 109/1992 e la sanzione appli-cabile al precetto del decreto che viene confermato.Chi scrive ha nutrito forti dubbi sulle indicazioni forni-te dal Ministero per l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 18 del d.lgs. n.109/1992, in quanto, in sede di contenzioso, poteva eccepirsi il contrasto con il principio di legalità stabilito dall’art. 1 della legge n. 689/1981 che recita:

“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni ammi-nistrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”

La circolare sembrava, più che altro, un tentativo di argi-nare un forte ritardo nell’emanazione del decreto che do-veva stabilire la disciplina sanzionatoria del Reg. (UE) n. 1169/2011; questo regolamento è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 22 novembre del 2011 e quindi ben tre anni e mezzo prima della circolare in argomento.Finalmente, anche se con ampio ritardo, nella G.U. 8 feb-braio 2018, n. 32, è stato pubblicato il d.lgs. 15 dicem-bre 2017, n. 231, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del  regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normati-va nazionale alle disposizioni del medesimo  regolamen-to (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sen-si dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Leg-ge di delegazione europea 2015»”.

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145Prima di emanare il d.lgs. n. 231/20171, recante il nuovo sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni in mate-ria di etichettatura dei prodotti alimentari, è stato emana-to il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 145, recante “Discipli-na dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diver-so, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ot-tobre 2017 e in vigore dal 22 ottobre 2017.

1. Di cui di dirà ampiamente nel prossimo numero di Crocevia.

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L’art. 3, comma 1, di questo decreto ha stabilito che i pro-dotti alimentari preimballati, destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballag-gio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. I pro-dotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase prece-dente alla vendita al consumatore finale, possono ripor-tare questa indicazione sui documenti commerciali, pur-ché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferi-scono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.Questi due articoli citati, 9 e 10 del Regolamento n. 1169/2011, contengono l’elenco delle indicazioni ob-bligatorie e delle indicazioni obbligatorie complementa-ri per tipi o categorie specifici di alimenti che gli alimenti devono riportare, ma tra queste indicazioni il regolamen-to europeo non prevede l’obbligo di indicare lo stabilimen-to di produzione o di confezionamento. Questo obbligo era già previsto nel nostro paese dall’art. 3, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 109 del 1992, abrogato in seguito all’entrata in vigore del regolamento europeo.L’Italia ha stabilito di reintrodurre questo obbligo a garan-zia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.L’art. 4 del decreto n. 145/2017 precisa però che l’indi-cazione della sede dello stabilimento e di confeziona-mento può essere omessa nel caso in cui: A. la sede dello stabilimento di produzione, ovvero se di-

verso, di confezionamento coincida con la sede già in-dicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

B. i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004;

C. il marchio contenga l’indicazione della sede dello sta-bilimento.

Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare respon-sabile dell’informazione sugli alimenti disponga di più sta-bilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti pur-

ché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatu-ra o altro segno.L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento deve esser riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indi-cazioni obbligatorie stabilite dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il d.lgs. n. 145/2017, all’art. 5 individua le sanzioni da applicare:

· Omessa indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 145/2017 sanzione pecuniaria: da €. 2.000 a €. 15.000 – pagamento in misura ridotta €. 4.000 (salvo che il fatto costituisca reato) sanzioni accessorie: confisca ai sensi dell’art. 20/5c. della l. n. 689/1981 – si procede al sequestro cautelare · Omessa indicazione in etichetta della sede dello stabilimento effettivo di produzione Art. 4, comma 4, e art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 145/2017 sanzione pecuniaria: da €. 2.000 a €. 15.000 – pagamento in misura ridotta €.4.000 (salvo che il fatto costituisca reato) sanzioni accessorie: confisca ai sensi dell’art. 20/5c. della l. n. 689/1981 – si procede al sequestro cautelare · Indicazione non conforme della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento Art. 4, comma 5, e art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 145/2017 sanzione pecuniaria: da €. 1.000 a €. 8.000 – pagamento in misura ridotta €. 2.000 (salvo che il fatto costituisca reato) sanzioni accessorie: confisca ai sensi dell’art. 20/5c. della l. n. 689/1981 – si procede al sequestro cautelare.

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Chi scrive ritiene che per le violazioni che riguardano l’omessa o non conforme applicazione delle indicazio-ni sull’etichetta, che accompagna i prodotti alimentari preimballati, sia da disporre la confisca amministrativa di cui all’art. 20, comma 5, della legge n. 689/1981 che stabilisce: “È sempre disposta la confisca ammini-strativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la de-tenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinan-za-ingiunzione di pagamento”; se così non fosse questi prodotti continuerebbero ad entrare e circolare nella fi-liera alimentare. È però doveroso sottolineare che il d.lgs. n. 145/2017 non fa alcun riferimento all’adozione di questa sanzione am-ministrativa accessoria, limitandosi però a dire nell’art. 5, comma 4, che “Per quanto non previsto dal presente de-creto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 no-vembre 1981, n. 689”.L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 145/2017 designa il Di-partimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qua-lità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mi-nistero delle politiche agricole alimentari e forestali qua-le autorità competente all’irrogazione delle sanzioni am-ministrative pecuniarie previste dal decreto e precisa che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della nor-mativa vigente, agli organi preposti all’accertamento del-le violazioni. Si rammenta pertanto che l’art. 13, comma 4, della leg-ge n. 689/1981 dispone che “All’accertamento delle vio-lazioni punite con la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ...” e che co-me sopra già detto il d.lgs. 145/2017 rimanda alla legge n. 689/1981 per quanto non previsto dal decreto.Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni am-ministrative pecuniarie previste dal d.lgs. 145/2017 de-ve essere effettuato presso le Tesorerie dello Stato ter-ritorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio del-lo Stato.

Il casoIn un esercizio di vicinato accertate la vendita dei prodotti alimentari preimballati privi dell’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Individuazione della procedura´ Illecito:Quale operatore del settore alimentare ometteva di riportare su prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento in quanto...

´ Norma violata:Art. 3, comma 1, del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 145

´ Sanzione pecuniaria:da € 2.000 a € 15.000› Art.5, comma 1, del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 145 

(salvo che il fatto costituisca reato) 

´ Pagamento in misura ridotta:€ 4.000

´ Sanzione accessoria:Confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della l. n. 689/1981 – Si procede al sequestro cautelare 

´ Devoluzione dei proventi:Tesoreria dello Stato territorialmente competente su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato

´ Autorità competente:Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali› Art.17, l. n. 689/1981

´ Procedura:Amministrativa

´ Atti da redigere: P Verbale di ispezione (art.13 l. n. 689/1981), P Verbale di accertata violazione, P Verbale di sequestro amministrativo, P Rapporto al Dipartimento dell’Ispettorato centrale

della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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RIFERIMENTI NORMATIVI· Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo al-

la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

· Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA));

· Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 n. 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

· Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 - Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della se-de e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015;

· Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adegua-mento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «legge di delegazione europea 2015».

PRASSI· Parere del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 18169 del 28 luglio 2014 – Applicazione dell’art.26 “paese

d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli ali-menti ai consumatori e disciplina sanzionatoria delle violazioni al medesimo Regolamento;

· Parere del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 139304 del 31 luglio 2014 – Regolamento (UE) 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 2012;

· Parere del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 – Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Art. 8 Responsabilità;

· Parere del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 218759 del 11 dicembre 2014 – Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Disposizioni oggetto di interpreta-zione da parte della DG SANCO;

· Circolare del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 31077 del 6 marzo 2015 – Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regola-mento (UE) n. 1169/2011.

· Circolare del Ministero Sviluppo Economico 16 novembre 2016 – Deroga dichiarazione nutrizionale. Chiari-menti riguardo alla deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011, pubblicata nel-la Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 283 del 3 dicembre 2016;

· Circolare del Ministero Sviluppo Economico 5 dicembre 2016 – Disposizioni decreto 109/1992. Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto le-gislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011;

· Circolare del Ministero Sviluppo Economico 24 febbraio 2017 – Latte e prodotti lattiero-caseari. Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

I rimedi difensivi avverso cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscaliparte Idi Massimo Ancillotti

La questione della individuazione delle corrette procedure per opporsi avverso cartelle di pagamento ed ingiunzioni fi-scali recanti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (o ad altre normative) ha animato per anni le aule giudiziarie e le scrivanie dei nostri uffici. Per esigenze di schematizzazione, cercheremo, nel prosieguo, di distinguere tra procedura esecutiva tramite ruolo e tra-mite ingiunzione fiscale, ma è necessario avere bene presente che, in ultima analisi e relativamente alla esecuzione di entrate derivanti da sanzioni amministrative, le conclusioni che proporremo (tratte della giurisprudenza di legittimità), non individuano sostanziali differenze nella individuazione di rimedi difensivi.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

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Nel corso della trattazione che segue verranno utilizzate, per mera esigenza di semplificare la comprensione, pro-miscuamente espressioni come ricorso al ruolo, o ricor-so avverso cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. In tutti i casi gli approdi anticipati varranno senza distinzio-ni di sorta.

Impugnazione della cartella di pagamento (opposizione al ruolo)Prima di tutto chiariamo un aspetto non sempre consape-volizzato da tutti. Il ruolo o l’estratto del ruolo non sono so-stanzialmente impugnabili direttamente, essendo atti che rimangono interni alla procedura di avvio della fase ese-cutiva e, come si dice, non rilevano all’esterno. In effetti, secondo il costante insegnamento della giuri-sprudenza di legittimità1,“è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di noti-fica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, di-versamente, mancherebbe un interesse concreto ed at-tuale ex articolo 100 c.p.c. ad impugnare una imposizio-ne che mai è venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno all’Amministrazione. Ed è invero per tale motivo che il processo tributario” (o comunque ese-cutivo) “ha semplice struttura oppositiva di manifestazio-ni di volontà fiscali “esternate” al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamen-to negativo del tributo (Cass. n. 1630 del 2008; Cass. n. 23619 del 2006)”.Né, risulta impugnabile, per le stesse ragioni “l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione che può es-sere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata”.

Tanto chiarito partiamo, da una prima conclusione, come vedremo: avverso la cartella di pagamento relativa a san-zioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada o ad altre normative per cui sia attiva-bile la procedura di applicazione ed esecuzione della san-zione di cui alla legge 689/1981 sono ammissibili i se-guenti rimedi processuali:• Giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace, ai

sensi degli articoli 204-bis, codice della strada, 22, leg-

1. Per tutte si veda Cass. civ. 15 marzo 2013, n. 66110.

ge 24 novembre 1981, n. 689, 6 e 7, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, esperibile nei casi in cui la cartella di pa-gamento sia stata emessa senza essere preceduta dal-la notifica del verbale di contestazione o dell’ordinan-za-ingiunzione, onde consentire all’interessato di recu-perare l’esercizio dei mezzi di tutela previsto da dette leggi riguardo agli atti sanzionatori. Termine ora, dopo il d.lgs. 150/2011, fissato in 30 giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento o del primo atto del-la procedura di riscossione.

Impugnazione: appello al Tribunale.Come vedremo e già abbiamo premesso tale rimedio è esperibile, per le identiche ragioni, anche avverso ingiun-zione fiscale;• Opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615

e ss. Codice procedura civile, allorquando si conte-sti la legittimità della iscrizione a ruolo per la mancan-za di un titolo legittimante l’iscrizione stessa o si ad-ducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

Se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, ex articolo 615, com-ma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a cono-scere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla leg-ge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio (ossia, in materia di circolazione stradale, il Giudice di pace). Termine di 30 giorni non perentorio.Impugnazione: appello al Tribunale per sentenze emesse fino al 1° marzo 2006 e ricorso in Cassazione per senten-ze emesse in data successiva;• Opposizione ai singoli atti esecutivi ai sensi de-

gli articoli 617 e ss. Codice procedura civile, ove si contesti la ritualità formale della cartella di pagamen-to o si adducano vizi di forma del procedimento di ese-cuzione tramite ruolo, compresi i vizi strettamente at-tinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti suc-cessivi avvisi.

Termine di 20 giorni dalla notifica della cartella. Impugnazione: ricorso in Cassazione; • Opposizione di terzi ai sensi degli artt. 619 e ss.

Codice procedura civile.

Vediamo adesso di definire in quali casi, con quali proce-dure, competenze, termini ecc. deve essere attivato l’u-

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no o l’altro rimedio, anche e soprattutto alla luce della più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimi-tà e di merito.

Opposizione al Giudice di paceÈ a tutti noto che il verbale di contestazione e l’ordinan-za-ingiunzione devono essere impugnati in via ammini-strativa o giurisdizionale nei termini previsti, potendosi in quelle sedi eccepire qualsiasi questione di merito, ma de-corsi inutilmente i termini previsti ed attivato il procedi-mento esecutivo con formale e regolare notifica della car-tella di pagamento (o della ingiunzione fiscale), non è più possibile esperire un giudizio di opposizione eccependo motivi di merito. Sul punto la giurisprudenza è costante (per tutte a titolo di esempio si attira l’attenzione dei col-leghi su Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 2009, n. 21880, con cui si conferma che in sede di opposizione al-la cartella di pagamento per l’asserita mancata notifica del verbale di contestazione all’origine della iscrizione a ruolo, non è consentito dedurre in sede di opposizione alla cartella vizi o ragioni difensive che avrebbero dovuto farsi tempestivamente valere con l’opposizione avverso l’ordi-nanza ingiunzione od il verbale di accertamento). Ma del resto la conclusione – ormai quasi diventata patri-monio degli stessi giudici di pace – è sistemica e conna-turata alla stessa filosofia di fondo che sorregge ogni pro-cedura esecutiva. In fase esecutiva non si discute più del merito, potendosi eccepire, come vedremo, solo questioni attinenti alla pretesa esecutiva o alla legittimità dei singo-li atti espropriativi ovvero – ed è il caso in osservazione – la mera mancata notifica dell’atto all’origine dell’iscrizio-ne a ruolo o della formazione dell’ingiunzione fiscale come momento di recupero di una fase difensiva pretermessa. La cartella di pagamento, al pari dell’ingiunzione fisca-le, costituisce, infatti, mero strumento di attivazione della procedura esecutiva e assolve una funzione simile a quel-la che nella procedura ordinaria svolge il precetto. Avverso ad essa non sono più esercitabili rimedi difensi-vi tipici della fase di applicazione della sanzione ammini-strativa, né può essere oggetto di autonoma impugnati-va tramite giudizio di opposizione; infatti, anche laddove il giudizio di opposizione si ritenga consentito per la man-cata notifica dell’atto presupposto, l’istanza difensiva si ri-volge in realtà avverso il verbale di contestazione o l’ordi-nanza-ingiunzione eccependosi una loro mancata notifica

e non direttamente contro la cartella di pagamento o l’in-giunzione fiscale.Sul punto, come anticipato in premessa, le. S.U. della Cor-te di Cassazione con decisione 22 settembre 2017, n. 22080 hanno precisato che quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione oggi disciplinata dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 per dedurre l’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di dife-se attinenti al merito. Infatti, se l’amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fat-to costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e valida-mente la notificazione del verbale di accertamento, la pre-tesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/im-peditivo dell’omessa od invalida notificazione.Questa considerazione consente di superare le perplessi-tà, fatte proprie dall’ordinanza di rimessione, dell’idonei-tà della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al co-dice della strada, a consentire la contestazione nel meri-to di quest’ultimo. Infatti, se l’amministrazione dimostra di avere ottempera-to validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.La giurisprudenza di legittimità fino al 2010 era costan-te nel ritenere che in tema di opposizione a sanzione am-ministrativa, in mancanza di notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione all’origine del-la iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella svolge-va funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non aveva potuto a suo tempo esperire. Sicché avverso la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale non precedu-ta da formale e corretta notificazione, appunto del verba-le di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione si ritene-va esperibile (ma vedremo che l’assunto vale anche oggi dopo Cass., sez. un., n. 22080/2017) l’opposizione di cui all’articolo 204-bis o 205 del codice della strada, art. 22, legge n. 689/1981 e artt. 6 e 7, d.lgs. n. 150/2011, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tute-la previsto dalla legge riguardo gli atti sanzionatori.

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Sul punto però, proprio allorché sembrava che la giuri-sprudenza fosse pervenuta ad una posizione consolida-ta si è registrato un nuovo contrasto tra diverse sezioni della Corte di Cassazione, asserendosi che, contrariamen-te all’indirizzo dominante, avverso una cartella di paga-mento asseritamente non preceduta dalla preventiva noti-ficazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-in-giunzione all’origine della iscrizione a ruolo (o della stessa ingiunzione fiscale) dovesse essere proposta opposizione ex articolo 615 c.p.c. eccependosi la carenza del potere dell’amministrazione ad agire in via esecutiva.Più in particolare secondo la sezione II della Corte di Cas-sazione:

“l’opposizione proposta avverso la cartella di paga-mento notificata dall’agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall’art. 201, comma 1, codice della strada, costituisce contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione esatto-riale, e quindi va qualificata come opposizione all’ese-cuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., in quanto diretta a negare l’esistenza del titolo esecutivo, e pertanto non è soggetta a termini.”2

A tale orientamento si contrapponeva quello dominante, secondo cui:

“la contestazione dell’omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione nel termine di cui all’art. 201, comma 1, codice della strada, an-che se introdotta come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., va comunque (ri)qualificata come opposizione “recuperatoria” ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predispo-

2. Su questa linea di indirizzo Cass. civ., sez. II, ord. 25 febbraio 2008, n. 4814; Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2011, n. 4814; tra le più recenti: Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2015, n. 19579; Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2016, n. 3751; Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2016, n. 14125.

sto dall’ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l’interessato – che non abbia avuto co-noscenza del procedimento – è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini; con la conseguenza che, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l’intimazione di pagamento, deve proporre l’opposi-zione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (o dell’art. 204 bis del codice della strada), e non l’op-posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ., con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo”3.

Chiamate a pronunciarsi sul contrasto, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 22 settembre 2017, n. 22080,4 hanno posto fino alla querelle affermando il se-guente principio di diritto:

“l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del pro-cesso verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.

In effetti, osservano i giudici della Suprema Corte, il desti-natario della cartella di pagamento che non abbia ricevu-to la notificazione del verbale di accertamento non è af-

3. Si citano, in questo senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985; Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412; Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2016, n. 15120; Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2016, n. 16282. 4. Di fatto, tale pronuncia rappresenta il punto terminale di arrivo, alme-no per ora, di tutta la complessa vicenda della individuazione dei rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento.

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fatto privato di tutela nei confronti dell’amministrazione, soltanto che questa va esercitata entro un termine di de-cadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe po-tuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inte-so contestare la conformità a diritto dell’irrogazione del-la sanzione. Né è da discutere del venir meno della possibilità di “recu-pero” del pagamento in misura ridotta, perché, per quan-to detto sopra, con riferimento alle infrazioni al codice del-la strada, non è data possibilità alternativa tra l’estinzio-ne della pretesa sanzionatoria e l’inammissibilità dell’op-posizione tardiva.La perplessità che emerge dalla lettura della sentenza delle S.U. attiene al corretto inquadramento della tipologia di vizio eccepito – mancata notifica del verbale. Se cioè essa vada considerato come un fatto estintivo del diritto di credito successivo alla sua formazione, ovvero quale fatto impeditivo del diritto ad agire esecutivamente in capo alla pubblica amministrazione.Nel primo caso, sarebbe conseguenziale ritenere che il ri-medio dovesse essere individuato nell’opposizione all’e-secuzione, contestandosi la stessa esistenza del diritto di credito, mentre nel secondo caso il rimedio andrebbe indi-viduato nello stesso mezzo difensivo previsto dal legisla-tore per contestare l’atto all’origine della illegittima iscri-zione a ruolo, ossia l’opposizione ex d.lgs. 150/2001.Con acuta motivazione i giudici delle Sezioni Unite spo-sano la seconda tesi affermando che la mancata notifica del verbale all’origine dell’iscrizione a ruolo non rientra tra i fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che, estinguendo il diritto di credito consacrato in questo titolo (di natura giudiziale o stragiudiziale), fanno venire meno il diritto di agire esecutivamente. Una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica della sussisten-za dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionato-ria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale. Più in particolare sul punto specifico, la Corte sostiene che le ragioni per le quali questo orientamento è valido an-che in presenza delle norme degli articoli 201, comma 5, e 203, ultimo comma, codice della strada si evincono da quanto detto sopra a proposito del fatto estintivo contem-plato dalla prima e della modalità di formazione del titolo esecutivo stragiudiziale contemplate dalla seconda.

La prima precisazione attiene al modo di operare del fatto estintivo dell’obbligo di pagare la somma dovu-ta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, previsto dall’art. 201, comma quinto, c.d.s. e costituito dalla omessa od intempestiva notificazione del verbale. Si tratta di un fatto estintivo dell’obbligo di pagamento (obbligo, che sorge per legge al momento della commissione dell’illecito) e che non attiene direttamente alle vicende del credito che ne è ogget-to, bensì all’agire amministrazione nella formazione dell’atto sanzionatorio. La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria.  La sua mancanza, quindi, non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell’obbligato ed il pagamento. Il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pre-tesa sanzionatoria della pubblica amministrazione e, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all’una ed all’altro. Ancora – continuano le sezioni unite – non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all’analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l’omessa notificazione dell’atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell’atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive se-condo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’inte-ressato abbia avuto conoscenza legale.

Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario del-la cartella di pagamento basata su verbali di accertamen-to di violazione del codice della strada o soggetto passivo della  riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari de-gli artt. 615 e 617 c.p.c. Col primo potranno essere dedot-ti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del ver-bale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizio-ne ai sensi dell’articolo 209 codice della strada e del ri-chiamato articolo 28 della legge n. 689 del 1981 (quan-do la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cin-

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que anni dalla violazione, ovvero pagamento e morte del trasgressore). In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta co-me motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fat-to  estintivo contemplato dall’art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni), ma riguarda l’ido-neità dell’atto notificato ad  interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applica-zione appunto dell’art. 615 c.p.c. Parimenti, saranno con-testabili con quest’ultimo rimedio tutte le pretese di paga-mento dell’amministrazione e dell’agente della riscossio-ne che trovino ragione in fatti precedenti l’iscrizione a ruo-lo ma successivi all’emissione del verbale di accertamen-to, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita.Quindi, concludendo questo ampio giro espositivo, allor-ché si eccepisce che anteriormente alla notifica della car-tella di pagamento, è mancata o è avvenuta in modo rite-nuto irregolare la notificazione del verbale di contestazio-ne o dell’ordinanza-ingiunzione, si sostiene che la cartel-la sia il primo atto avverso il quale è possibile esercitare azioni difensive. In altri termini, l’assenza (sostanziale o formale) del prov-vedimento sanzionatorio ha, di fatto, privato l’interessa-to del “momento di garanzia” costituito dalla possibilità di difendersi in fase giurisdizionale con il giudizio di op-posizione ex legge 689/1981, “momento” che deve esse-re recuperato ora a livello di cartella di pagamento (o in-giunzione fiscale), consentendo, quindi, l’attivazione dello stesso giudizio di opposizione, ma limitatamente alla veri-fica dell’avvenuta o meno notificazione o presenza del ti-tolo esecutivo. Il giudizio successivo si chiude o con l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di avvenuta estinzio-ne della procedura sanzionatoria – ove sia stata accertata la mancanza della notifica del titolo esecutivo – o con il ri-getto del ricorso, essendo stata accertata la regolare noti-ficazione di un precedente verbale di contestazione od or-dinanza-ingiunzione.Come precisato dalle Sezioni Unite, l’unica eccezione è un ricorso nel quale si eccepisca l’avvenuta maturazione del-la prescrizione quale conseguenza della mancata notifica

di atti interruttivi che va proposta innanzi al giudice dell’e-secuzione senza termini particolari da rispettare. Si tenga poi presente che laddove si tratti di sanzioni per la cui irrogazione è competente il Tribunale, è ovvio che un’eventuale opposizione per la mancata notifica dell’or-dinanza-ingiunzione andrebbe proposta proprio contro il Tribunale essendo questa l’Autorità che avrebbe dovuto interessarsi della questione in sede di applicazione del-la sanzione.  Quanto alla individuazione del giudice territorialmente competente, la Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2012, n. 7839, conferma che il ricorso al Giudice di pace avverso cartel-la di pagamento o ingiunzione fiscale si propone innanzi al giudice territorialmente competente in ragione del luogo della commessa violazione, al pari di ciò che accade, co-me vedremo, nella individuazione del giudice competente a conoscere dei giudizi di opposizione all’esecuzione atti-vati prima della avvio dell’esecuzione stessa a sensi degli articoli 615 e 617, comma 1 c.p.c.

Scorrendo la numerosa casistica può dirsi che, in tema di opposizione a cartella di pagamento, è stata riconosciuta la competenza del Giudice di pace secondo i tempi e la procedura del giudizio di opposi-zione nei seguenti casi: A. mancata preventiva notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione;  B. ritenuta irregolare notificazione dell’ordinanza-in-giunzione o del verbale di contestazione, tale da de-terminare nullità dell’atto stesso; C. cartella di pagamento (o ingiunzione fiscale) priva delle indicazioni necessarie per stabilire se sia stata emessa un’ordinanza-ingiunzione (o un verbale di contestazione) e sia stata ritualmente notificata5. 

La casistica in questo caso può davvero essere variegata e soggetta a successive integrazioni. Qualche dubbio sol-leva la casistica ben nota e ricorrente per gli organi di po-lizia stradale rappresentata da una procedura esecutiva formalmente attivata a carico di un soggetto nei cui con-fronti si sia formato un titolo giuridicamente inesistente. Si pensi all’ipotesi dell’assenza di sottoscrizione o di un

5. Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12544.

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verbale di contestazione intestato e notificato erronea-mente a soggetto che non era più obbligato in solido al momento dell’accertamento dell’infrazione per aver prov-veduto a trascrivere il passaggio di proprietà in data ante-cedente alla violazione stessa, ovvero all’analogo caso di violazione accertata a carico di chi risultava nei pubblici registri ancora intestatario del veicolo contravvenzionato, ma non più nella sua materiale disponibilità. In questi, ed altri casi, o si “sfonda” un’improbabile (o, quanto meno difficile) tesi basata sull’inesistenza giuridi-ca del titolo esecutivo, ammettendo la rilevabilità dell’ec-cezione d’ufficio in ogni stato e grado del procedimen-to, consentendo così l’attivazione del rimedio ex legge 689/1981, trattandosi di vizi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero, accertata la regolarità di no-tifica del verbale di contestazione, non resta che propor-re opposizione all’esecuzione che, peraltro, se proposta prima dell’avvio della procedura esecutiva, si rivolge allo stesso giudice che sarebbe stato competente a conoscere della sanzione, ossia al Giudice di pace6.In questo secondo caso, però, se non si trovano vizi so-pravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, esclusa la proponibilità di motivi di merito in fase esecutiva, la pro-gnosi dell’azione non è certamente fausta. 

Quanto al termine di proponibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento o ingiunzione fiscale: • se si vuole impugnare la cartella di pagamento ecce-

pendo la mancata notifica del verbale di contestazione all’origine dell’iscrizione a ruolo si deve ritenere im-pugnato direttamente proprio il verbale di contesta-zione ed allora il termine è quello previsto dall’artico-lo 204-bis, codice della strada per la difesa giurisdi-zionale avverso il verbale, oggi, dopo la riforma del si-stema processuale operata con il d.lgs. 150/2011, ri-determinato in 30 giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento (o dell’ingiunzione fiscale); 

• analogamente se l’atto da cui scaturisce l’iscrizione a ruolo è invece un’ordinanza-ingiunzione di cui si ec-cepisca la sussistenza di una valida notifica, il termine

6. In questi casi, in definitiva, cambiano solo le regole del giuoco, ma il giudice rimane lo stesso. In un caso si tratterà di un giudizio di opposi-zione attivabile entro 60 giorni, nell’altro una opposizione all’esecuzione per cui non sussiste perentorietà di termini.

di cui all’articolo 205, Codice della strada o 22, Legge 689/81 è ancora di 30 giorni decorrenti dalla notifica-zione della cartella di pagamento. 

In passato Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2011, n. 7529, Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2011, n. 12505 e Cass. civ., sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 25078, hanno confermato che, trattandosi appunto del recupero di un mezzo difen-sivo, il termine per ricorrere non è quello tipico del giudi-zio di opposizione, bensì quello proprio del mezzo di im-pugnazione pretermesso, confermando ancora una volta che in questi casi non si impugna la cartella di pagamen-to, bensì il verbale di contestazione o l’ordinanza-ingiun-zione non notificati. Ma, quid iuris, se la cartella di pagamento non è stata mai notificata? Sul punto specifico si era già pronunciata la Cassazione con tre diverse pronunce7poi confermate da altri più re-centi approdi8, precisando che in caso di mancata notifica della cartella di pagamento – ancorché la notizia della sua emissione sia venuta a conoscenza dell’interessato aliun-de – difettano gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il luogo della consegna proprio in vista dei quali la no-tifica è prescritta, sicché non può dirsi che il termine per proporre opposizione contro quell’atto prenda a decorre-re se la notificazione dell’atto medesimo non vi sia stata. L’opponente, di conseguenza, non è tenuto a provare la tempestività del rimedio difensivo, dovendosi fino a pro-va certa contraria, ritenere che lo stesso sia stato sempre tempestivamente proposto. Né un’eventuale inammissibilità dell’opposizione conse-gue alla mancata allegazione del verbale o dell’ordinan-za impugnata come confermato dalle Sezioni Unite del-la Corte di Cassazione con sentenza 28 gennaio 2002, n. 1006 e successivamente confermato da Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2009, n. 7860. Certo è che se la data certa risultasse in corso di causa sarebbe sempre possibile una dichiarazione di inammissi-bilità del rimedio proposto. Più recentemente Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2012, n. 9551, pur confermando l’esperibilità del rimedio difensivo

7. Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7540; Cass., sez. I, 9 marzo 2004, n. 4717 e Cass., sez. I 17 settembre 2004, n. 18730.8. Cass., 29 gennaio 2014, n. 1985; Cass., 16 giugno 2016, n. 12412; Cass., 22 luglio 2016, n. 15120 e Cass., 4 agosto 2016, n. 16282.

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ove a seguito della notifica della cartella di pagamento il destinatario venga per la prima volta a conoscenza dell’e-sistenza di un verbale del codice della strada mai noti-ficatogli compiutamente, però, implicitamente, afferma che la difesa processuale è ammissibile solo se la cartel-la di pagamento (o l’ingiunzione fiscale) rappresenti il pri-mo e solo atto con cui l’interessato è venuto a conoscen-za dell’addebito sanzionatorio, escludendola, a contrario, laddove si dovesse dimostrare che in precedenza altri at-ti di identico o analogo contenuto e con cui si sia avanza-ta richiesta di pagamento per lo stesso accertamento san-zionatorio, siano stati formalmente notificati all’interessa-to dall’Amministrazione procedente. 

Cercando una sintesi tra i due orientamenti, può dirsi che il ricorso non è escluso da una mera preventiva conoscenza, aliunde ottenuta, dell’addebito sanzio-natorio, ma solo ove ciò abbia rappresentato formale notificazione di una pregressa richiesta di pagamento. 

Di un certo interesse processuale si pone la questione cir-ca la decorrenza di termini laddove il ricorrente abbia adi-to un giudice non competente. V’è da chiedersi se un errore nella scelta del giudice de-termini ugualmente lo scorrere del tempo con la con-seguente impossibilità di una riproponibilità del rimedio all’autorità competente. In altri termini ancora, cosa accade se un trasgressore presenta ricorso al Giudice di pace eccependo l’estinzio-ne della pretesa punitiva della pubblica amministrazione per esempio per prescrizione o per tempestivo pagamen-to, laddove il Giudice di pace, interpretando una volta tan-to in modo corretto le disposizioni processuali vigenti, si sia poi dichiarato incompetente? È o non è consentita la riproponibilità del ricorso nella se-de giudiziaria adeguata?Con sentenza 25 novembre 2003, n. 17934, la sezione I della Corte di Cassazione ebbe a pronunciarsi in senso ne-gativo laddove vi sia diversità di giurisdizione (cioè se l’in-teressato invece di rivolgersi al giudice ordinario – Tribu-nale o Giudice di pace che sia – abbia rivolto istanza difen-siva per esempio al T.A.R.), implicitamente ammettendo la riassunzione del giudizio e la traslatio iudicii solo in pre-senza di un mero difetto di competenza (Giudice di pace al posto del Tribunale, ma pur sempre entrambi giudici ordi-

nari). La Suprema Corte, sul punto, ebbe a precisare, infat-ti, che la riassunzione del giudizio – in virtù del quale oc-corre fare riferimento all’originario atto introduttivo al fine di verificare l’ammissibilità della domanda in relazione ai termini di decadenza stabiliti per la proponibilità della me-desima – presuppone l’identità della giurisdizione nel cui ambito è costituito il rapporto processuale. In senso diametralmente opposto, e ampiamente più con-divisibile – si è invece espressa Cass., sez. un., 25 giu-gno 2008, n. 14831, secondo cui in caso di presentazione dell’istanza difensiva ad un giudice incompetente, questi, a prescindere dalla stessa o da diversa giurisdizione de-ve trasferire il processo al giudice competente nel rispetto del principio della traslatio iudicii. Più recentemente, Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18015, ha confermato la necessità di rispettare il termine di sei mesi previsto dall’articolo 50 c.p.c. per la riassunzione del giu-dizio, riconoscendo la ritualità della presentazione del ri-corso se originariamente proposto nei termini, ancorché a giudice incompetente. Ancor più recentemente, Cass. civ., sez. 17 febbraio 2017, n. 4247, ha precisato che la traslatio iudicii è applicabile anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con rife-rimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giu-dici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di or-ganizzazione tra giudice ordinario e speciale non posso-no danneggiare l’efficienza e l’efficacia del servizio giusti-zia e, dall’altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giu-dici di merito, del ricorso per cassazione ex articolo 362, comma 2, c.p.c. Sullo stesso solco interpretativo si pone Giudice di pace Milano, sez. VIII, 19 aprile 2017.In termini pratici, ciò significa che un’eventuale opposi-zione irregolarmente presentata al Giudice di pace, an-ziché al Tribunale, non determina, se ovviamente tempe-stivamente proposta, decadenze ed il giudizio potrà vali-damente essere riassunto davanti al giudice competen-te, senza potersi eccepire inammissibilità per decorso del termine per l’attivazione del rimedio difensivo, il cui dies ad quem rimane ancorato al giorno di presentazio-ne dell’opposizione davanti al giudice dichiaratosi poi in-competente. 

Proviamo, a questo punto, a fare una prima sintesi: 1. il verbale di contestazione e l’ordinanza-ingiunzione si

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impugnano davanti al Giudice di pace (o al Tribunale secondo competenza originaria) anche per motivi at-tinenti al merito della questione prima della formazio-ne del ruolo nel rispetto dei termini previsti dagli arti-coli 203, 204, 204-bis e 205 del codice della strada e della legge 689/1981; 

2. l’opposizione avverso la cartella di pagamento (ma anche avverso l’ingiunzione fiscale) davanti al Giudice di pace non è proponibile per motivi attinenti al merito della questione; 

3. l’opposizione avverso la cartella di pagamento è pro-ponibile davanti al giudice ordinario solo ed esclusiva-mente per i motivi di cui sopra. Fatti, cioè, che hanno impedito l’esercizio preventivo della difesa giurisdizio-nale avverso il verbale di contestazione o l’ordinan-za-ingiunzione e che attengono a eventi estintivi della pretesa creditoria e sanzionatoria antecedenti la for-mazione del titolo esecutiva9; 

4. i termini e la procedura dipendono dal motivo di gra-vame:

P se si eccepisce la mancata o irregolare notifica del

9. Ci si è chiesti se avverso una cartella di pagamento (o ingiunzione fiscale), in relazione alla quale si eccepisca la mancata notifica del ver-bale di contestazione, sia proponibile ricorso amministrativo al prefetto ai sensi dell’articolo 203 codice della strada. Pur trattandosi di ipotesi mai verificatasi in passato, è da ritenere che il ricorso amministrativo sia possibile. Del resto il ricorso giurisdizionale al Giudice di pace è stato impedito dalla mancata notifica del titolo esecutivo originario ed essendo il ricorso al prefetto alternativo al rimedio giurisdizionale, devesi conclu-dere che in questi casi sia teoricamente possibile recuperare, al pari di quella giurisdizionale, anche la fase difensiva amministrativa pretermes-sa dalla asserita mancata notifica del verbale.

verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiun-zione o altri fatti estintivi della pretesa punitiva antecedenti la formazione del titolo esecutivo, il relativo giudizio di opposizione, promosso diret-tamente contro tali atti amministrativi, è regolato dagli articoli 204-bis codice della strada, 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, 6 e 7, d.lgs. 150/2011;

P se, al contrario, si avanzano doglianze relative alla stessa sussistenza originaria della pretesa puniti-va della pubblica amministrazione, ovvero asseri-tamente estinta per fatti sopravvenuti alla forma-zione del titolo esecutivo il rito è quello previsto dal codice di procedura civile per l’opposizione all’esecuzione; 

5. il rimedio difensivo avverso la cartella di pagamen-to (o ingiunzione fiscale) per fatti, comunque diversi dal merito della questione, estintivi della stessa pre-tesa punitiva della pubblica amministrazione soprav-venuti alla formazione del titolo esecutivo, è costituito dall’opposizione alla esecuzione e dall’opposizione ai singoli atti esecutivi.

Per approdondire l’argomento si segnala il volume “Notificazione e riscossione delle sanzioni amministrative”, di M. Ancillotti e C. Carpanedo, Ed. Maggioli, 2018 (www.maggiolieditore.it)

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IN PRATICA

In praticaa cura di Maurizio Marchi

´ Infrazioni e sinistro stradale

In caso di sinistro stradale ricostruito attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, è possibile sanzionare? Inoltre, sempre in caso di sinistro, si può sanzionare a seguito delle dichiarazioni rese dai protagonisti?

Trattandosi di fatti ricostruiti successivamente in quanto non avvenuti in presenza dei verbalizzanti:

• è possibile raccogliere, ex articolo 13, legge 689/1981 (nell’ipotesi di sinistro senza feriti) oppure ex art. 354 c.p.p. (nell’ipotesi di lesioni oppure esito mortale), qualsiasi prova utile ad accertare la viola-zione;

• in questo caso, però, come per qualsiasi violazione non avvenuta in presenza dei verbalizzanti, il verbale non fa fede privilegiata e pertanto sarà necessario un maggior impegno nella ricostruzione dei fatti e nella motivazione al fine di influire sul libero convincimento di chi chiamato a decidere;

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• allo stesso modo potranno essere utilizzate dichia-razioni di terzi, avendo l’accortezza di far dichiarare nel verbale la terzietà e l’assenza di contrasti o inte-ressi con una o più parti coinvolte nell’evento infor-tunistico.

´ Sosta disabile stallo con motoveicolo

Il contrassegno invalidi è chiaro che è legato alla persona e non al veicolo. Tuttavia si chiede se sia possibile utilizzarlo da parte di soggetto che utilizza un motoveicolo anziché un autovei-colo. In parole semplici: si può sostare in uno stallo riservato a disabili, con un motoveicolo?

Normalmente l’area, oltre che dagli stalli, è individuata dalla segnaletica verticale.Se, come avviene nella stragrande (se non totalità) dei ca-si, si utilizza la “normale” segnaletica verticale che indivi-dua gli stalli riservati alla sosta di veicoli al servizio di per-sone diversamente abili, il significato di questa segnaleti-ca è che non solo le autovetture, ma anche il motoveico-lo citato in quesito, possono sostare, alla sola condizione di rispettare la segnaletica orizzontale, cioè non deborda-re al di fuori degli spazi segnati.Se l’ente competente alla regolamentazione della sosta intende riservare gli stalli ai veicoli a quattro ruote, devo prevederlo con un pannello aggiuntivo riportante un pitto-gramma indicante la tipologia di veicolo (esempio l’auto-vettura), oppure lo può fare vietando la sosta a particolari veicoli (per esempio riportando un pannello aggiuntivo col pittogramma dei veicoli che non possono sostare prece-duto dalla parola “eccetto”).Se questi pannelli aggiuntivi mancano, come spesso av-viene confidando nella collaborazione dei ciclomotoristi e motociclisti, si può avere la seguente situazione:• se ci sono dei box/stalli per motocicli/ciclomotori, le

autovetture non vi possono sostare;• ma i motocicli/ciclomotori possono sostare nei “nor-

mali stalli” (ovviamente salvo i casi in cui sia riportato uno dei pannelli aggiuntivi sopra descritti).

´ Trenino turistico

Quali sono le regole relative alla circolazione dei trenini a percorso libero, sovente autorizzati dagli enti comunali?

I trenini turistici possono circolare esclusivamente su per-corsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territo-riale, sentito l’ente proprietario della strada (che di solito è sempre il Comune, dato che i percorsi sono di norma li-mitati al centro città).Pertanto, verificate le condizioni di idoneità alla circola-zione, potrà essere rilasciata un’autorizzazione recante il percorso approvato dall’ufficio competente che di norma si identifica con la polizia municipale e/o l’ufficio traffico.Nell’autorizzazione dovranno essere specificate le pre-scrizioni, quali possono essere la velocità massima an-che in relazione a singoli tratti del percorso, l’obbligo di effettuare un circuito senza fermate intermedie, il divieto di trasportare minori di una determinata età non accom-pagnati da un adulto, ecc.Sull’argomento, dopo l’approvazione del d.m. 15 marzo 2007, n. 55 (“Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei treni-ni turistici”), è intervenuto il MIT con circolare del 4 lu-glio 2007, prot. Div. 6 63717/23.40.08, precisando che i trenini turistici:• possono essere immatricolati ad uso di terzi ovvero in

uso proprio;• sono immatricolati ad uso di terzi quale servizio di li-

nea per trasporto di persone. L’immatricolazione, in tal caso, è subordinata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.m. n. 55/2007, all’autorizzazione del compe-tente ente territoriale, al quale spetta, tra l’altro, la ve-rifica e l’approvazione del percorso. Sulla carta di cir-colazione dei trenini turistici immatricolati ad uso di terzi dovranno essere indicati gli estremi dell’autoriz-zazione, nonché il percorso consentito;

• possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di un’attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta sen-za corresponsione di corrispettivo sia da parte dei tra-

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sportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta. L’immatricolazione ad uso proprio è autorizzata dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per ter-ritorio, in relazione alla sede del richiedente, ed è su-bordinata al nulla osta del competente ente territoriale in relazione alla verifica e all’approvazione del percor-so. I soggetti sopra indicati possono utilizzare i treni-ni turistici in uso proprio per soddisfare le esigenze di trasporto strettamente connesse all’attività principale. Possono beneficiare di tale trasporto soltanto le perso-ne, o le categorie di persone, individuate al momento dell’immatricolazione e che abbiano un rapporto con-trattuale con l’intestatario della carta di circolazione (ad esempio: dipendenti o clienti); durante il trasporto, dette persone devono essere munite di un documento atto a dimostrare il rapporto contrattuale con l’intesta-tario della carta di circolazione. I trenini turistici imma-tricolati in uso proprio dovranno portare in modo ben visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria – mediante iscrizione incorporata o applicata perma-nentemente – l’indicazione della ditta, impresa o col-lettività a nome della quale gli stessi complessi di vei-coli sono immatricolati;

• a norma del combinato disposto degli articoli 6 e 12, comma 4, del d.m. n. 55/2007, i trenini turistici sono sottoposti a revisione annuale presso gli Uffici Moto-rizzazione Civile a partire dall’anno 2008, secondo le modalità stabilite dall’art. 80 del codice della strada. Pertanto, la prima revisione è stata effettuata nel cor-so dell’anno 2008, entro il mese di rilascio della car-ta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettua-ta l’ultima revisione. L’obbligo di revisione annuale ri-guarda anche i rimorchi autorizzati a costituire riserva per i complessi di veicoli già in circolazione. In sede di revisione, i suddetti rimorchi di riserva devono essere agganciati alla motrice con la quale ne è stata autoriz-zata la circolazione.

La dottrina prevalente formatasi in materia ritiene che se l’attività svolta con il trenino turistico ha solo fini ricreati-vi e culturali e non si pone in concorrenza con il trasporto pubblico, si deve procedere con una licenza di cui all’art. 69 del TULPS. Se invece per le modalità con cui il servizio viene erogato, si connota un servizio di linea, con ferma-

te intermedie, orari di percorrenza, ecc., occorre che il co-mune istituisca un servizio di linea urbano turistico. In en-trambi i casi vi è necessità di una preventiva ed opportu-na valutazione del percorso, che deve essere indicato nel-la licenza o nella concessione.

Patente di guidaAi fini della circolazione sulla strada, come definita dall’ar-ticolo 2, comma 1, del codice della strada, per condur-re i trenini turistici di cui all’articolo 1 è necessario, con-formemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del d.m. infrastrutture e trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria BE se il numero complessivo dei passeggeri tra-sportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria DE se il numero complessivo dei passeggeri trasportabi-le è superiore a 8.

PercorsoSia nell’ipotesi di licenza TULPS che di servizio di linea, il trenino turistico può circolare solo sui percorsi prestabi-liti/autorizzati e sul percorso per raggiungere il deposito.

´ Trattenimento in locale chiuso

Un’associazione culturale gestisce una sala nel-la quale sono previste attività di trattenimento (gonfiabili, teatro burattini, ecc.) e feste di com-pleanno pare riservate ai soli soci, senza aver presentato al SUAP alcuna segnalazione e/o documentazione relativa. Si vuole sapere quali controlli si possono fare in questi casi e che tipo di provvedimenti eventual-mente adottare.

Trattandosi di locale chiuso con all’interno attività del-lo spettacolo viaggiante, al di là del possesso della licen-za di pubblico trattenimento prevista dall’articolo 68 del TULPS, che potrebbe anche non necessitare nell’ipotesi in cui si trattasse di associazione dotata di statuto registra-to conforme all’articolo 111 del TUIR (ora articolo 148) e con accesso riservato solo ai soci; a nostro parere, sarà comunque necessario il possesso della certificazione di agibilità (art. 80 TULPS) dell’intero locale al fine di verifi-

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care l’esistenza del rischio potenziale, costituito dal locale chiuso, dalla presenza delle uscite di sicurezza e la mas-sima affluenza consentita, il tutto per garantire ai parteci-panti agli eventi la sicurezza del luogo; questa nostra con-siderazione nasce a seguito della sentenza del TAR Lom-bardia n. 1923/2012 (la norma non prevede alcuna diver-sa semplificazione per i circoli, con specifico riferimento all’attività di intrattenimento e spettacolo e da tale silen-zio discende la necessità che le disposizioni dettate al fi-ne di garantire la solidità e sicurezza dell’edificio adibito a luogo di pubblico spettacolo devono trovare applicazio-ne anche in relazione al caso in cui la fruizione sia garan-tita ai soli associati).In relazione alla superficie utilizzata o al massimo affol-lamento consentito potrebbe anche essere necessario il possesso del certificato di prevenzione incendi.

´ Lanterne cinesi

Accertato che il lancio delle c.d. “lanterne cine-si” è soggetto ad autorizzazione ai sensi del 57 TULPS, si chiede quali verifiche debbano essere effettuate e prescrizioni debbano essere imposte in ordine alla sicurezza.

L’articolo 57 del TULPS prescrive l’obbligo del possesso della licenza rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza nell’ipotesi di accensioni pericolose o per l’innalzamento di aerostati con fiamme; il Ministero dell’intero, con la no-ta del 6 dicembre 2012, ha chiaramente indicato che le lanterne cinesi o lanterne volanti rientrano nella fattispe-cie delle accensioni pericolose e quindi necessitano del ri-lascio, se del caso, della suddetta licenza. Il medesimo ar-ticolo 57 prevede la valutazione dell’autorità comunale per i rilievi di eventuale pericolosità che possono anche porta-re al mancato rilascio della licenza.Inoltre, al fine dell’ottenimento della licenza chi è interes-sato al lancio di simili artifici deve dichiarare di avere inol-trato istanza alla competente Autorità Aeroportuale per i rischi connessi al traffico aereo. Per quanto attiene alle prescrizioni da inserire in licen-za queste devono essere tali da evitare rischi di incendi:

P non usare le lanterne volanti in un raggio di 10 chi-lometri dall’aeroporto più vicino dal punto del lancio;

P assicurarsi che il vento sia di debole intensità; P usare le lanterne volanti solo in spazi aperti, mante-

nendosi distanti da palazzi, alberi e cavi elettrici, aerei ecc.;

P non utilizzare le lanterne volanti in aree vicino a pian-tagioni secche o foreste, ecc.

´ Autoscan

Se stiamo effettuando dei posti di controllo con l’ausilio di AUTOSCAN e questo ci avverte del passaggio di un veicolo sprovvisto di assicura-zione ma non si riesce a fermarlo per tempo: è possibile inviare successivamente al proprietario un invito di presentazione ai sensi dell’art. 180 c.d.s.?

È consentito utilizzare questa strumentazione come me-ro strumento tecnico di ausilio all’accertamento (in par-ticolare, di uno strumento che semplifica e velocizza no-tevolmente la consultazione delle banche dati) che lo col-loca nettamente all’esterno del complesso dei dispositivi per cui – ex articolo 45, comma 6 – è richiesta la omolo-gazione o approvazione.L’articolo 45, comma 6, del codice della strada impo-ne che solo i dispositivi espressamente individuati dal re-golamento di esecuzione del codice della strada o da al-tri atti normativi successivi siano da sottoporre ad appro-vazione ed omologazione e come tali siano abilitati all’ac-certamento di violazioni in automatico e da remoto senza la presenza di operatori.

Cosa dice il Ministero InternoCondividendo la dottrina prevalente fra gli esperti in mate-ria, ritiene corretta la seguente procedura:1. Le apparecchiature attualmente in commercio, che

segnalano le irregolari revisioni periodiche e le irrego-lari coperture assicurative non possono essere utiliz-zate da remoto, cioè senza la presenza degli agenti di polizia stradale.

2. Quando l’apparecchiatura segnala un veicolo irrego-lare (art. 80, comma 14 c.d.s., art. 193 c.d.s. o altra eventuale violazione a seguito di inserimento della tar-ga in una black list personalizzata dall’organo di poli-

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IN PRATICA

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zia che utilizza la strumentazione), è necessario inti-mare l’alt e procedere ai dovuti riscontri documentali ed eventualmente alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni accertate.

3. Qualora non sia possibile fermare il veicolo, dando atto delle motivazioni che hanno impedito il controllo im-mediato del veicolo, è possibile redigere intimazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 c.d.s. da notificare al soggetto di cui all’art. 196 c.d.s. (obbligato in solido) al fine di ottenere l’esibizione (oppure utili notizie) della documentazione che smentisca l’irregolarità segnala-ta dalla strumentazione (revisione, assicurazione, fer-mo fiscale, ecc.).

4. Nell’ipotesi di mancata risposta si procederà, oltre al-la verbalizzazione con successiva contestazione/noti-fica delle infrazioni (artt. 80, 193, 214, comma 8, ecc.) così come previsto dall’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 180 c.d.s. (Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presenta-re, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazio-ne dei documenti).

5. Se invece l’avente titolo procede alla dovute comuni-cazioni entro i termini intimati, si procederà al riscon-tro della documentazione con riferimento ovviamente al giorno in cui è avvenuto il controllo su stradale.

In sintesi, il dispositivo:• non necessita di omologazione o approvazione;• rappresenta un documentatore di immagini o di dati

statisticamente rilevati da banche dati consultabili an-che in altro modo e, in buona sostanza, costituisce un particolare atto di accertamento di cui all’articolo 13, legge 689/1989;

• può essere utilizzato, secondo il Ministero, con la ne-cessaria presenza dell’operatore su strada e, quindi, a contrario, non può essere utilizzato senza la presenza di operatori.

Cosa dice il Garante PrivacyIl punto 5.3.2 del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010 precisa espressamente che anche i con-ducenti dei veicoli e le persone che accedono o transita-

no in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazio-ne automatizzata delle violazioni devono essere previa-mente informati in ordine al trattamento dei dati persona-li. Si tratterebbe, in buona sostanza, di pubblicizzare, an-che con segnali mobili, che sul quel determinato tratto di strada si sta effettuando una rilevazione automatica di da-ti finalizzata all’accertamento della violazione. Si ritiene comunque che, non trattandosi di rilevazione au-tomatica di infrazioni, non vi sia obbligo della presegnala-zione; tenuto anche conto che, ricercando le auto ogget-to di furto, pone la pattuglia in una attività di polizia giu-diziaria.

L’accertamento della mancata copertura assicurativa do-po la legge 124/2017Nel nuovo articolo 201, comma 1-bis, lettera g-ter), leggiamo che la contestazione della violazione non è ne-cessaria laddove si tratti di accertamento, effettuato per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti da assicu-razione di cui all’articolo 31, comma 2, del d.l. 24 genna-io 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.Si tratta di un elenco di veicoli sprovvisti di copertura assi-curativa che il Ministero delle infrastrutture e dei traspor-ti è tenuto (meglio sarebbe dire sarebbe tenuto) a forma-re sulla base dei dati forniti gratuitamente dalle compa-gnie di assicurazione.Quindi, il comma 1-quinques va a precisare che per le vio-lazioni accertate con queste modalità non occorre nean-che la presenza di operatori ed è automaticamente pre-vista, senza necessità di accertamenti ulteriori, l’applica-zione della sanzione amministrativa dell’articolo 193 co-dice della strada.ATTENZIONE: il nuovo testo del comma 1-bis dell’art. 201 c.d.s. va letto congiuntamente col comma 4-ter dell’art. 193, laddove si legge che il “rilievo automatico” può essere effettuato solamente con dispositivi o appa-recchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzio-namento in modo completamente automatico e gestiti di-rettamente dagli organi di polizia stradale di cui all’artico-lo 12, comma 1 e cioè:

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IN PRATICA

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e) accertamento della violazione per mezzo di appo-siti apparecchi di rilevamento direttamente gestiti da-gli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a di-stanza dal posto di accertamento o comunque nell’im-possibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’artico-

lo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, converti-to, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedo-nali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della cir-colazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

RIASSUMENDO:

Violazione art. 193 c.d.s.se ricorre ipotesi lettere e), f), g), art. 201 comma 1-bis c.d.s.• verbalizzazione infrazione senza ulteriori adempimenti se non ricorre ipotesi lettere e), f), g), art. 201,

comma 1-bis c.d.s. (come Autoscan e simili)• prima di verbalizzare occorre attivare procedura intimazione ex art. 180/8 c.d.s.

Violazione art. 80 c.d.s.causa mancato coordinamento normativo, poco importa se ricorre o meno ipotesi lettere e), f), g), art. 201, comma 1-bis c.d.s.• In ogni caso prima di verbalizzare occorre attivare procedura intimazione ex art. 180/8 c.d.s.

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TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

L’antiterrorismo e gli eventi di massaLa formazione delle Polizie Locali per la gestione della Safety e della Securitydi Cristiano Curti Giardina

Considerando gli attacchi di natura terroristica in Europa dal 2015 ad oggi ed effettuando una precisa analisi di conte-sto dei luoghi dove sono avvenuti, così delle modalità e delle specifiche tipologie, cioè la scelta di Soft Targets (obiettivi non protetti) in contesti urbani, possiamo da subito rispondere agli interrogativi circa le ipotesi di un coinvolgimento del-le Polizie Locali nella qualità e nella funzione di Polizia di prevenzione. Nella disposizione attuativa di tutti i servizi in tali circostanze, come del resto avviene comunemente per eventi di al-tra gravità, è ancor più palese che le Polizie Locali possano essere impiegate in sinergia con i servizi e le unità chiama-te nella gestione di un’emergenza.

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TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

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Abbiamo potuto registrare, in alcuni attentati europei, co-me gli Agenti “Locali” siano stati costretti a mettere in atto azioni dirette di risposta e di contrasto agli attentati. I Colleghi d’oltralpe, in particolare, hanno risposto in maniera drastica, ricorrendo in più occasioni all’uso delle armi da fuoco contro i terroristi, riportando, pur-troppo, il grave ferimento o il decesso in azione di al-cuni di loro. Secondo gli analisti, gli attentati contro le città europee si dividono sostanzialmente in tre categorie. Alla prima categoria appartengono gli attentati pianifica-ti e decisi dai vertici militari dello Stato islamico (i c.d. le-ader del Daesh acronimo arabo dell’ISIS); la strategia uti-lizzata, come nel caso della strage di Parigi del 13 novem-bre 2015, è spesso di natura puntiforme e sincronica, e per questo ritenuta la più letale. Alla seconda categoria appartengono gli attentati dei fo-reign fighter, di cui spesso viene sottovalutata sia la ca-pacità lesiva sia l’addestramento militare a cui sono stati sottoposti per essere quanto più letali possibile.Alla terza categoria appartengono gli attentati delle microcellule autonome, i c.d. lupi solitari, composte da jihadisti spesso privi di un vero addestramento milita-re, ma fortemente motivati ed arruolati anche attraver-so la rete.

Prima di entrare nella specificità dei ruoli e delle compe-tenze in materia, è chiaro che il bollettino di guerra sopra rappresentato pone lo Stato e le Amministrazioni Locali, e quindi le Polizie Locali, al centro di una serie di interven-ti ed azioni coordinate al fine garantire opportune soluzio-ni per la sicurezza pubblica in particolare durante even-ti di massa. A tal proposito giova ricordare le direttive della circola-re Gabrielli “Safety e Security” del 7 giugno 2017 cir-ca l’attuazione di dispositivi e l’impiego di uomini e mezzi e delle conseguenti attività di controllo e verifica in occa-sione di eventi dove sono coinvolte le masse. Le azioni imprescindibili richieste nell’attuazione del principio di Safety (dispositivi e misure strutturali) da ac-certare nell’organizzazione di un evento sono:• valutare la capienza delle aree di svolgimento dell’e-

vento, per la corretta valutazione del massimo affolla-mento sostenibile;

• attuare percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;

• attuare di piani di emergenza e di evacuazione (con indicazione delle vie di fuga al fine di poter mettere in atto un’evacuazione ordinata);

• suddividere in settori l’area di affollamento (con previ-sione di corridoi liberi);

• prevedere nel “piano di impiego”, a cura degli or-ganizzatori, di un adeguato numero di operatori for-mati;

• prevedere spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

• riservare spazi e servizi di supporto accessori;• prevedere un’adeguata assistenza sanitaria con indi-

viduazione di aree e zone per il primo soccorso;• prevedere la presenza di impianto di diffusione sonora

e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;• prevedere il divieto di vendita di alcolici e altre bevande

in bottiglie di vetro o lattine (o altri materiali che potreb-bero essere pericolosi per l’incolumità del pubblico).

I servizi di Security necessari per lo svolgimento in si-curezza dell’evento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica da pianificare prevedono di:• realizzare sopralluoghi e verifiche, anche al fine di ef-

fettuare ricognizione e mappatura di eventuali sistemi di videosorveglianza già esistenti ed in uso, eventual-mente, ai privati;

ATTACCHI TERRORISTICI IN EUROPA DAL 2015:• 7 gennaio 2015, Parigi 12 morti• 9 gennaio 2015, Vincennes 4 morti• 14 febbraio 2015, Copenaghen 1 morto 3 feriti• 13 novembre 2015, Parigi 130 morti• 22 marzo 2016, Bruxelles 31 morti e circa 300 feriti• 14 luglio 2016, Nizza 86 morti e 130 feriti• 13 giugno 2016, Magnanville 1 morto• 19 dicembre 2016, Berlino 12 morti e 48 feriti• 22 marzo 2017, Londra 5 morti e 40 feriti• 3 aprile 2017, San Pietroburgo 14 morti e 47 feriti• 7 aprile 2017, Stoccolma 5 morti• 20 aprile 2017, Parigi 1 morto e 2 feriti• 22 maggio 2017, Manchester 22 morti e 122 feriti• 3 giugno 2017, Londra 7 morti e 48 feriti• 6 giugno 2017, Parigi 1 ferito• 17 agosto 2017, Barcellona/Cambrils 25 morti e

152 feriti

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TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

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• sensibilizzare le attività di prevenzione;• prevedere servizi di vigilanza e di osservazione anche

a largo raggio (si raccomanda attenzione anche in fase di deflusso del pubblico);

• individuare aree idonee per interventi di controllo al fine di impedire l’introduzione di oggetti pericolosi e atti a offendere;

• sensibilizzare gli operatori affinché mantengano un elevato livello di attenzione durante tutte le fasi della manifestazione.

Il Ministero dell’interno ricorda, infine, il ruolo fondamen-tale che assume la cabina di regia del Comitato Provin-ciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

AREA NOZIONISTICA E NORMATIVA• La polizia di prevenzione• Safety e security• La cabina di regia nei comitati ordine e sicurezza

pubblica• L’Islam e il terrorismo islamista• I reati in materia di terrorismo• Evoluzione del terrorismo in Italia e nel mondo• I Foreign fighters• Il terrorismo interno

AREA TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA• Analisi di contesto (Disamina degli attacchi in Europa)• Gestione delle comunicazioni e controllo della folla• Lo stress e gli effetti psicofisici• Analisi degli I.E.D. (Improvised Explosive Device)• Attività di controllo accessi aree urbane (Disposi-

zione sulla sede stradale, filtraggio delle persone e dei veicoli, controlli)

• I protocolli operativi nei posti di controllo• Le procedure ed i protocolli operativi:

P La gestione del confronto operativo P Tecniche di perquisizione personali P Tecniche di immobilizzazione P Tecniche di ammanettamento P Tecniche di conduzione P Norme di sicurezza per la gestione operativa

con arma da fuoco P Il confronto con soggetto armato/pericoloso

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TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

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Per rispondere ai compiti richiesti riteniamo necessario poter mettere in atto tutti gli opportuni percorsi formati-vi volti alla comprensione del fenomeno, così come ap-profondire gli aspetti circoscritti alle attività di preven-zione e di risposta ad una minaccia terroristica, oltre al-la conoscenza degli elementi utili per la gestione del-le emergenze.

Con la Scuola Regionale di Polizia Locale della Campa-nia abbiamo avuto la possibilità di un serio confronto sul-la materia istituendo dei percorsi formativi dapprima rivol-ti agli Ufficiali e Comandanti dei capoluoghi di provincia, che, in una seconda fase, saranno erogati a tutti gli opera-tori di Polizia Locale della Regione.Ci onora essere stati parte attiva della redazione di un pro-gramma didattico, forti delle nostre esperienze pregresse in contesti nazionali ed esteri. Siamo promotori, infatti, della necessità di una identità formativa evolutiva e integrata, dove l’efficacia di questa passa obbligatoriamente dalla trasmissione di know how multidisciplinari e sulla base di esperienze professiona-li attuate in scenari globali. Puntiamo a promuovere quin-di un percorso formativo continuativo ed evolutivo, proprio per poter stare al passo con i mutamenti delle minacce e delle strategie adottate per il compimento di atti di natu-ra terroristica. Ci spiace segnalare però che durante i nostri seminari ri-volti alle Polizie Locali, sono emerse delle criticità rappre-sentate dalle difficoltà riscontrate nella condivisione di in-

formazioni. Sembra paradossale pensare ad una potenzia-lità inespressa di circa sessantamila donne e uomini delle Polizie Locali italiane che potrebbero fornire, se solo fos-sero forniti di strumenti operativi, una vasta quantità di in-formazioni utili ai reparti specializzati delle Forze di Polizia nazionali, oltre che alla nostra Intelligence.Come è noto, infatti, pilastro essenziale del contrasto al-le azioni terroristiche è e resta l’attività di prevenzione e di investigazione. Sia chiaro, ognuno deve contribuire in relazione alla fun-zione e al ruolo istituzionale. Siamo infatti consapevoli del-la necessità di un maggiore sforzo interistituzionale e in-terministeriale volto a fornire gli strumenti per gestire il delicato processo informativo e quindi investigativo. Se da un lato gli operatori di PL sono ormai diffusamente riconosciuti come esperti dell’attività investigativa in ma-teria di falso documentale, dall’altro, non avendo accesso, salvo rare eccezioni di alcune realtà metropolitane, alla banca dati SDI, si rafforza il senso critico che pervade gli stessi addetti ai lavori nel ritenere farraginosa e, in alcu-ni casi infruttuosa, l’azione identificativa vanificando l’atti-vità di prevenzione posta in essere ai fini antiterroristici, e più in generale della sicurezza pubblica. Assunto che le uniche chiavi della sicurezza sono la cono-scenza e la prevenzione, a titolo puramente esemplificati-vo elenchiamo gli argomenti trattati nel percorso formati-vo proposto alle Polizie Locali. Il primo modulo della dura-ta di 30 ore si compone di due aree, la prima teorico-no-zionistica e la seconda tecnico-operativa.

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RASSEGNA STAMPAa cura di Girolamo Simonato

SPECIALE SAN SEBASTIANO

BRA e ROERO (CN)

Festeggiato S. Sebastiano, patrono della Città e della Polizia municipaleCome da tradizione, anche quest’anno la città di Bra ha celebrato San Sebastiano, patrono della città e del Corpo della polizia municipale. Dalle notizie di stampa raccolte, la città della Zizzola cele-brava con solennità il suo primo patrono, invocato con fer-vore la protezione contro le pestilenze. Quest’anno la ricorrenza del patrono e della cittadina e del-la Polizia Municipale si è svolta venerdì 19 gennaio alla pre-senza delle massime autorità civili e militari cittadine oltre che della quasi totalità del Corpo di polizia municipale, si è tenuta presso la chiesa dei Salesiani in viale Rimembranza. Il giorno seguente, sabato 20 gennaio, si è svolto invece il tradizionale concerto che da più di 30 anni è ospitato nel coro ligneo di Santa Chiara.

Nella serata concertistica, si è registrato il dell’assessore alla polizia municipale Fabio Bailo, che ha elogiato l’o-perato della Polizia Municipale per l’attività a favore del-la cittadinanza.

AVERSA (CE)

La Polizia Municipale celebra San Sebastiano e premia i suoi agentiAnche nella città di Aversa, la festa di San Sebastiano, pa-trono della Polizia Municipale, è stata celebrata come di consuetudine.Durante la celebrazione eucaristica, officiata nella chiesa cattedrale di San Paolo dal vescovo Angelo Spinillo, c’è sta-to un momento dedicato alla consegna delle onorificenze al personale della Municipale che si è particolarmente distinto. Alla presenza del sindaco Enrico De Cristofaro, degli as-sessori e dei consiglieri, nonché del comandante della po-lizia municipale Stefano Guarino, è stato illustrato un pri-mo bilancio delle attività svolte durante l’anno appena concluso per i vigili normanni. Presenti anche tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, il procuratore capo della Procura della Repubblica di Na-poli Nord, Francesco Greco, ed il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Elisabetta Garzo.L’occasione della festività e della presenza di importan-ti Autorità, è stata, giusta cornice, per consegnare gli en-comi.Gli stessi sono stati conferiti a:Giuseppe Tirozzi, Luigi Marino e Maria Turco “perché in servizio di viabilità, su segnalazione di un cittadino con spirito di iniziativa, concorrevano a soccorrere una

Per l’invio di segnalazioni e notizie: [email protected]

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RASSEGNA STAMPA

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persona anziana, infortunata sul balcone della propria abitazione e sola in casa, consentendo i solleciti soccor-si del caso”.Gaetano Gentile e Carlo Diretto “perché con tempe-stivo spirito di iniziativa provvedevano a fermare un cit-tadino extracomunitario resosi protagonista di un tenta-tivo di estorsione in danno di una signora cui richiede-va con minacce il pagamento per parcheggiare su area pubblica”.Corrado Di Biase e Mauro Crocetta “Perché interveni-vano con tempestività in supporto di un giovane che ve-niva aggredito da altri giovani, impedendo che il tenta-tivo di aggressione venisse portato ad ulteriori conse-guenze”.Maria Turco, Raffele Mozzillo, Cristian Stazio e Danie-la D’Ario “perché in servizio di viabilità, su segnalazione di alcuni cittadini provvedevano a rendere innocuo e ad assicurare alle cure sanitarie un uomo interessato ad un trattamento sanitario obbligatorio e che, tra l’altro, nel ten-tativo di resistenza tentava più volte di sottrarre l’arma ad uno dei colleghi intervenuti”.Alberto Giordano e Francesca Oliva “perché in servizio di viabilità, su segnalazione di alcuni cittadini, provvede-vano ad identificare un uomo, segnalato come parcheg-giatore abusivo, che per reazione aggrediva gli Agenti in-tervenuti tanto che, per vincere l’attiva reazione dell’uo-mo, dovevano ricorrere all’ausilio di altri colleghi riportan-do, tra l’altro, lesioni personali. L’uomo arrestato risultava da ricercare con condanna passata in giudicato”.Giuseppe Cuozzo e Carmine Mazzarino “perché in ser-vizio di viabilità, su segnalazione provvedevano a ferma-re un cittadino straniero che si rendeva responsabile di at-ti contrari alla decenza e di ubriachezza molesta, succes-sivamente sottoposto a provvedimento di allontanamento dal territorio comunale”.Rilevante è stata la cerimonia della consegna delle onori-ficenze, conferite a:Tina D’Errico, Giulia Allocca, Ciro Ibello, Isidoro Fer-rara, ovvero ai componenti del Nucleo Ambiente “Perché assegnati alla Polizia Ambientale, con costanza, spirito di iniziativa e puntualità, garantivano un rimarchevole incre-mento del controllo ambientale sul territorio comunale, contribuendo ad eliminare diversi casi di sversamenti irre-golari di rifiuti ed, indirettamente, a migliorare le condizio-ni ambientali della città”.

TRIESTE

Festa della Polizia Locale, manifestazioni e celebrazioni a TriesteIl Circolo dei 13, associazione che raggruppa tutte le pro-vince del Triveneto, ha celebrato nella mattina, martedì 23 gennaio, a Trieste l’edizione 2018 della Festa di San Se-bastiano delle Tre Venezie, ovvero della Festa delle Polizie Locali di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adi-ge che, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di questi Corpi di vigilanza cittadina, convergeranno nel-la nostra città dalle tre Regioni con uomini e mezzi, Gon-faloni e delegazioni istituzionali.L’egregio lavoro da parte del Comandate Sergio Abba-te e dei suoi uomini, ha permesso di programmare e rea-lizzare un evento speciale per la festa del nostro partono “San Sebastiano Triveneto”.In questa edizione, i colleghi hanno avuto la possibili-tà di ammirare le bellezze del Colle di San Giusto, del-la famosa Piazza dell’Unità per poi concludere la cerimo-nia al Teatro “Verdi”, passando però anche per le diverse vie che scendono dal Colle Capitolino al mare. Particolar-mente suggestiva è stata la presenza della Banda della Polizia Locale di Trieste.Particolarmente significativa la presenza dei circa 400 Comandi di Polizia Locale di altrettante città maggiori e minori di quest’area del Nord Est d’Italia, con i rispetti-vi gonfaloni municipali, i Sindaci con le loro fasce trico-lori, i Comandanti e gli ufficiali e agenti dei diversi Corpi. Il Presidente del Circolo dei 13 Lino Giacomoni, Co-mandante della Polizia Locale di Trento, ha illustrato le

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RASSEGNA STAMPA

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attività poste in essere nell’anno 2017 delle Polizie Loca-li del Triveneto. Successivamente sono stati consegnati gli ambiti riconoscimenti del cosiddetto “Caschetto d’O-ro” agli agenti e ufficiali maggiormente distintisi nell’an-no 2017.

AREZZO

La Polizia Municipale celebra il patronoLa città di Arezzo, ha celebrato la festività di San Sebastia-no, patrono della Polizia Municipale. Alla cerimonia istituzionale nella sala del Consiglio comu-nale, è seguita la messa presieduta dall’arcivescovo Ric-cardo Fontana nella Cattedrale di Arezzo.Presenti il sindaco Alessandro Ghinelli, il comandante del-la polizia municipale Cino Augusto Cecchini, il questo-re, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandan-te provinciale della guardia di finanza, il comandante del-la sezione della polizia stradale e il capo di gabinetto del-la prefettura.

“È con particolare partecipazione – ha dichiarato Alessandro Ghinelli in Palazzo comunale – che ancora una volta, la mia terza da quando sono stato eletto sindaco, festeggio insieme a voi la ricorrenza del patrono della polizia locale, quel San Sebastiano martire che la storia, e la fede, hanno traman-dato quale figura di grande coraggio, coerenza ed altruismo. Un’occasione speciale, quella della vostra festa, per rivolgere a voi il ringraziamento mio personale e della città tutta, per il lavoro che quotidianamente svolgete, a tutela della sicurezza, e a garanzia del rispetto delle regole che determinano la con-vivenza civile e corretta dell’intera comunità”.Cino Augusto Cecchini, comandante della polizia munici-pale di Arezzo, nel corso della cerimonia ha conferito gli encomi agli operatori che, nel corso del 2017, si sono par-ticolarmente distinti durante l’attività di servizio di poli-zia municipale.Commissario Massimo Milloni, degli assistenti scelti Sergio Magrin, Donatella Donnini, Fabio Butali, Ales-sio Leonardi, Alessandro Casini, dell’agente scelto Sil-via Scartoni, dell’ispettore Giuseppe Magnelli, degli as-sistenti scelti Michele Gori e Claudio Lucani, degli assi-stenti Roberto Postiglione e Sonia Ghezzi, dell’assisten-te scelto Fabio Gialli e dell’agente scelto Bernardo No-centini, dell’assistente scelto Fiorella Statuti e dell’assi-stente scelto Alessio Mancini.

Inoltre, sono stati consegna-ti dal comandante a tre ope-ratori i diplomi di “Istruttore di Tiro operativo con arma corta di I e II livello” rilascia-ti dalla Scuola interregiona-le di polizia locale delle Re-gioni Emilia-Romagna, Ligu-ria e Toscana. Grazie a questi, gli assi-stenti scelti Sergio Magri-ni, Claudio Lucani e Da-vide Frondaroli sono di-ventati istruttori del Corpo della Polizia Municipale di Arezzo.Presentato anche un nuovo “agente”: il pastore tedesco Drago, che sarà addestrato per le operazioni antidroga.

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