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Il nuovo sistema per la classificazione delle sostanze chimiche (GHS) Presentazione: Zulejka Canti Milano, 29 ottobre 2009 Area Ambiente e Sicurezza ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039

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Il nuovo sistema per la classificazione delle sostanze chimiche (GHS)

Presentazione:Zulejka Canti

Milano, 29 ottobre 2009

Area Ambiente e Sicurezza

ISO 9001 : 2000

Certificato n. 97039

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Il Regolamento n. 1272/2008(CLP) e il GHS:

29 Ottobre 2009

Dott.ssa Zulejka Canti – Medico del LavoroAsl Milano – Servizio PSAL

aggiornamento normativo,aspetti pratici

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Premessa…

• Tali fasi però comportano spesso dei rischi per la salute e per l’ambiente che dovrebbero essere indicati lungo la catena di approvvigionamento

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• La produzione e l’uso di sostanze chimiche sono attualmente un nodo importante dell’economia mondiale

PRODUTTORE IMPORTATORE UTILIZZATORE A VALLE(M) (I) (DU)

• Molti paesi hanno adottato sistemi per garantire un adeguato livello di sicurezza nel corso della catena di approvvigionamento e dei suoi attori.

• Tuttavia spesso questi sistemi sono INCOMPATIBILI tra loro..

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L’evoluzione della norma

• Le sostanze pericolose sono state disciplinate per la prima volta con la direttiva del Consiglio n°67/548, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

• La direttiva prevedeva la definizione dei requisiti di base per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

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Direttiva 67/548/CEESTRUTTURA DELLA NORMA:• 11 articoli• nove allegati tecnici:

1. Allegato I - Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericolose

2. Allegato II - Simboli ed indicazioni di pericolo3. Allegato III - Elenco delle frasi di rischio4. Allegato IV - Elenco dei consigli di prudenza5. Allegato V - Metodi per la determinazione delle

proprietà fisico-chimiche e delle tossicologiche ed ecotossicologiche

6. Allegato VI - Criteri generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

7. Allegato VII - Set di base di studi per il dossier di notifica

8. Allegato VIII - Studi supplementari per il dossier di notifica

9. Allegato IX - Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenze tattili per i non vedenti

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Direttiva 67/548/CEE• La direttiva è stata modificata diverse volte nel corso degli anni

attraverso relative Direttive del Consiglio e adeguata in Italia al progresso tecnico con direttive della Commissione.

• Gli Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP) aggiornano o consolidano uno o più allegati tecnici. Il consolidamento di un allegato tecnico vuole significare che il testo riportato in quel documento è completo pertanto sostituisce tutte le versioni precedenti.

Il 29° ATP è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V

Il 30°ATP è stato pubblicato dall'Unione Europea il 15/09/2008

Il 31° ATP è stato pubblicato dall'Unione Europea il 16/01/2009

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Le basi della normativa attuale• Direttiva sulle sostanze pericolose - 67/548/CEE

• Direttiva sui preparati pericolosi - 1999/45/CE

• L’Allegato II (“Guida Alla Compilazione Delle Schede Di Dati Di Sicurezza”) del REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

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67/548/CEE

1999/45/CE

All. II - Reach

Regolamento n. 1272/2008 - CLP

ARMONIZZAZIONE

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Il Regolamento n. 1272/2008 - CLP

Classification

Labelling

Packaging

Il Regolamento n. 1272/2008 - CLP è il nuovosistema di armonizzazione della classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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Il Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e il GHS

• Pubblicato sulla G.U.U.E. L353 del 31 dicembre 2008 è entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

• E’ il recepimento come norma comunitaria del sistema GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), il Sistema globale armonizzato della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

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Il Regolamento n. 1272/2008 Il Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e il GHS(CLP) e il GHS

• Incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordati nel GHS, pur mantenendo continuità con la vecchia normativa europea.

• Il sistema si pone quindi l’obiettivo di stabilire una base comune e coerenteper la classificazione dei prodotti chimici e la comunicazione del pericolo chimico.

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La comunicazione del pericolo chimico

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Identificazione del pericolo CLASSIFICAZIONE

Comunicazione del pericolo

ETICHETTATURA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

PERICOLO

CLASSE di PERICOLO CATEGORIA di PERICOLO

La natura del pericolo fisico, per la salute, per l’ambiente

La natura del pericolo fisico, per la salute, per l’ambiente

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Perché una base comune e coerente per la classificazione dei prodotti chimici?

• Danger• Slightly toxic• Not classified• Harmful• Toxic• Toxic• Harmful• Non toxic• Toxic• Harmful• Harmful• Hazardous• Not dangerous• Toxic

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Esempio di classificazione di sostanza con tossicità orale LD50 = 257 mg/Kg b.w.

• GHS• Trasporto liquido• Trasporto solido• EU (67/548)• US• Canada• Australia• India• Giappone• Malaysia• Thailand• New Zealand• China• Korea

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Il GHS• Assicura che le

informazioni sui pericoli e sulla tossicitàassociate ai prodotti chimici per innalzare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente durante la movimentazione, il trasporto e l’uso siano le stesse in tutto il mondo.

• Base normativa comune per armonizzare quelle mondiali, con una ricaduta positiva anche sugli aspetti economici.

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Il GHS• La sua origine risale al 1992 quando, in occasione della

Conferenza ONU su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Jainero, si identificarono le principali aree sulle quali indirizzare gli sforzi nazionali ed internazionali per una migliore gestione ambientale delle sostanze chimiche.

• Con il Piano di Attuazione del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), tenutosi a Johannesburg nel 2002, i Paesi vengono sollecitati alla realizzazione, il prima possibile, del GHS col proposito di rendere operativo tale sistema entro il 2008.

• Nel Dicembre del 2002 viene, così, adottato il sistema GHS da parte della Sottocommissone ECOSOC (Economic and Social Council) e appoggiato dal Comitato per il Trasporto delle Merci Pericolose e per il GHS.

• Siamo attualmente (Luglio 2009) alla terza edizione del GHS.

Secondo i piani dell’ONU il sistema avrebbe dovuto essere pienamente operativo a livello mondiale entro il 2008..Tale previsione è stata ampiamente disattesa.

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Diffusione del GHS nel mondo• Paesi che lo hanno già adottato:

– Cina– Corea

– Giappone– Nuova Zelanda

– Taiwan

• Paesi che intendono adottarlo:– Australia– Filippine– Indonesia– Malesia– Singapore– Tailandia

• Paesi che stanno valutando l’impatto della sua adozione:– USA

– Canada

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Il GHS in Europa• Risale al 3 Settembre 2008 l’adozione, in prima

battuta, del GHS da parte del Parlamento Europeo.

• Il Regolamento GHS rimpiazzerà l’attuale sistema europeo esistente e sarà in linea con il REACH:

– armonizzando la classificazione e l’etichettatura (Classification & Labelling – Cl&L);

– obbligando le imprese a classificare le proprie sostanze e miscele e a notificarle al Cl&L;

– stabilendo una lista armonizzata delle sostanze classificate a livello comunitario (Allegato VI);

– stabilendo un inventario Cl&L che riporta tutte le notifiche e la classificazione armonizzata.

– assicurando un’agevole transizione al nuovo sistema poiché: la classificazione e l’etichettatura devono essere completate entro il 01/12/2010 per le sostanze ed entro il 01/06/2015 per le miscele;

– le attuali direttive dovranno essere abrogate dal 1 giugno 2015;

– durante il periodo transitorio entrambi i sistemi verranno applicati.

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Il Regolamento n. 1272/2008 (CLP)

Sette titoli:1. Questioni generali2. Classificazione dei pericoli3. Comunicazione dei pericoli

per mezzo dell’etichettatura4. Imballaggio5. Armonizzazione della C&L

delle sostanze e inventario delle C&L

6. Autorità Competenti e Attuazione

7. Disposizioni comuni finali

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Sette allegati tecnici: 1. Allegato I – Disposizioni su

classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose

2. Allegato II - Disposizioni particolari su etichettatura e imballaggio di alcune sostanze e miscele

3. Allegato III - Elenco delle Indicazioni di Pericolo (Hazard statements), informazioni ed elementi supplementari di etichettatura

4. Allegato IV - Elenco dei consigli di prudenza (Precautionary statements),

5. Allegato V – Pittogrammi (simboli) di pericolo

6. Allegato VI – Classificazione ed etichettatura armonizzate per alcune sostanze

7. Allegato VII – Tavole di conversione da direttiva 67/548/CEE al nuovo regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

STRUTTURA DELLA NORMA

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A cosa si applica il CLP• Sostanze chimiche e miscele, inclusi

biocidi ed antiparassitari

• Articoli esplosivi e pirotecniciDott.ssa Zulejka Canti - SPSAL

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A cosa non si applica il CLP

• Sostanze chimiche e miscele destinate all’utilizzatore finale e regolate da altra normativa europea:– Medicinali (dir. 2001/83/CE),– Medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE),– Dispositivi medici (dir. 90/385/CCE; 93/42/CEE; 98/79/CE),– Prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE),– Alimenti e mangimi (Reg. CE n. 178/2002);

• Sostanze e miscele radioattive (dir. 96/29/Euratom),• Sostanze e miscele soggette a controllo doganale,• Sostanze intermedie non isolate,• Sostanze e miscele per ricerca non immesse sul mercato,• Rifiuti (dir. 2006/12/CE),• Trasporto merci pericolose (eccetto caso art. 33).

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Attori del CLP

• Fabbricante di sostanze e miscele

• Importatore di sostanze e miscele

• Distributore di sostanze e miscele

• Utilizzatori “ a valle” di sostanze e miscele

• Produttori di articoliDott.ssa Zulejka Canti - SPSAL

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Obblighi degli attori del CLP

Fabbricanti e importatori:• Classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele

immesse sul mercato (artt. 1 e 4)• Classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette ad

obbligo di registrazione o notifica secondo regolamento REACH• Notificare ad EChA classificazioni ed etichette se non comunicati

nella domanda secondo regolamento REACH (art. 40)• Aggiornare classificazione ed etichettatura (C&L) in caso di nuove

informazioni (artt. 15 e 30)• Presentare in caso di nuove informazioni su una sostanza una

nuova proposta di C&L all’autorità competente di uno degli Stati Membri (MSCA) interessati dal commercio di quella sostanza (art.37)

• Conservare per almeno 10 anni dall’ultima immissione sul mercato le informazioni utilizzate per C&L (art. 49).

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Obblighi degli attori del CLP

Distributore:• Etichettare e imballare le sostanze e le miscele

pericolose immesse sul mercato (artt. 1 e 4)• Aggiornare l’etichetta in caso di modifica a

(C&L) (art. 30)• Conservare per almeno 10 anni dall’ultima

immissione sul mercato le informazioni utilizzate per C&L (art. 49).

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Obblighi degli attori del CLP

Utilizzatori a valle:• Classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele

immesse sul mercato (artt. 1 e 4)• Aggiornare classificazione ed etichettatura (C&L) in caso di

nuove informazioni (artt. 15 e 30)• Presentare in caso di nuove informazioni su una sostanza

una nuova proposta di C&L all’autorità competente di uno degli Stati Membri (MSCA) interessati dal commercio di quella sostanza (art. 37)

• Conservare per almeno 10 anni dall’ultima immissione sul mercato le informazioni utilizzate per C&L (art. 49).

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Applicazione del regolamento CLPDal 20/01/09 al 30/11/10

Dal 01/12/10 al 31/05/15

Dal 01/06/15

C&L67/548

C&L1272/08

C&L67/548

C&L1272/08

C&L67/548

C&L1272/08

OBBLIGATORIA(uso dei vecchipittogrammi)

FRASI RFRASI S

AVVERTENZA

FACOLTATIVA(ma se utilizzata uso solo i nuovi

pittogrammi)

FRASI HFRASI P

AVVERTENZA

UTILIZZO CONTESTUALE OBBLIGATORIO *

(uso solo i nuovi pittogrammi)

FRASI HFRASI P

AVVERTENZA

NON AMMESSA!(legge abrogata)

Dal 01/06/15

C&L1999/45

NON AMMESSA!(legge abrogata)

OBBLIGATORIA(uso solo i nuovi

pittogrammi)

FRASI HFRASI P

AVVERTENZA

Dal 20/01/09 al 31/05/15

C&L1999/45

C&L1272/08

C&L1272/08

OBBLIGATORIA(uso dei vecchi pittogrammi)

FRASI RFRASI S

AVVERTENZA

FACOLTATIVA(ma se utilizzata uso solo i nuovi

pittogrammi)

FRASI HFRASI P

AVVERTENZA

OBBLIGATORIA §(uso solo i nuovi

pittogrammi)

FRASI HFRASI P

AVVERTENZA

Miscela

Sostanza

•Deroga fino al 01/12/2012 per le sostanze immesse sul mercato prima del 01/12/2010 (già sugli scaffali, non previsto “smaltimento scorte”)

•§ Deroga fino al 01/06/2017 per prodotti già in commercio (già sugli scaffali) non previsto “smaltimento scorte”) Dott.ssa Zulejka Canti - SPSAL

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REACH & CLP

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Il regolamento REACH

• Il Regolamento REACH rappresenta il più grande intervento legislativo europeo.

• Interessa tutta l’attivitàproduttiva europea.

• Tratta sostanze chimiche pericolose e non pericolose.

• Coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche.

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Obiettivi del ReachI due obiettivi più importanti dichiarati sono:• il miglioramento della tutela della salute umana e

dell’ambiente rispetto ai pericoli legati alle sostanze chimiche,

• il rafforzamento della competitività dell’industria chimica europea.

Il Regolamento REACH:• attribuisce nuovi spazi

alla ricerca ed incentiva l’innovazione per rendere le imprese europee maggiormente competitive;

• è destinato ad aumentare la consapevolezza nell’impiego delle sostanze

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Principi del REACH per sanare la situazione esistente

• Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli);

• Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimico-fisica, tossicologica ed eco-tossicologica;

• Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso Identificato);

• L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di sostituzione delle sostanze piùproblematiche (CMR categoria 1 e 2, PBT, e vPvB)* con sostanze o tecnologie meno pericolose (se presenti alternative tecnicamente ed economicamente idonee);

• La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri.

•*CMR (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione),

•*PBT (sostanze persistenti, bio-accumulabili e tossiche),

•*vPvB (sostanze molto persistenti e molto bio-accumulabili).

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ATTIVITA’ regolamentate dal REACH

• La produzione

• L’importazione

• Tutti gli usi

USO: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra utilizzazione.

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In pratica…

Creazione di un “sistema unico” di gestione del rischio delle sostanze chimiche attraverso:– Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate

nell’UE in quantità >1 tonnellata/anno,– Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo pro-

attivo dell’industria) e delle sostanze prioritarie in termini di rischio,

– Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi specifici,

– Sistema di Restrizioni (ricalca quello attuale della Dir. 76/769),

– Istituzione di un’Agenzia Europea delle sostanze chimiche,

– Accesso del pubblico all’informazione, unificazione delle norme.

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SOSTANZE 1°dic 2010 1°giu 2013 1°giu 2018

Sostanzenon CMRno R50/53

≥1.000 tonn./anno

≥100 tonn./anno

≥1 tonn./anno

CMR ≥1 tonn./anno \ \

Sostanzephase-in

R 50/53 ≥100 tonn./anno \ ≥1

tonn./anno

Tempistica della Registrazione (quando già effettuata la pre-registrazione)

R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.R 53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CMR: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo.

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Legami tra REACH & CLP• Il regolamento REACh si rifà alle problematiche di C&L in merito a:

– Processo di Registrazione– Flusso delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento– Istituzione dell’inventario C&L (Titolo XI del Reg. Reach sostituito dal Titolo V

del Reg. CLP)

REACh• Sostanze• Pericolose e NON• Registrazione,

Valutazione, Autorizzazione,+ SDS

• Rischio (pericolo x esposizione)• Quantità prodotte > 1 ton/a

CLP• Sostanze e miscele• Pericolose• Classificazione,

etichettatura,imballaggio

• Pericolo• Nessun limite di quantità

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Modifiche introdotte sul REACH dal CLP

• Sostituzione del termine PREPARATO con il termine MISCELA

• Sostituzione di dei riferimenti all’All. I della 67/548/CE (abrogato!) con l’All. VI del CLP

• Introduzione dell’obbligo di fornitura della SDS(gratuitamente in formato cartaceo o elettronico, entro la data di fornitura della sostanza o della miscela

• Soppressione del Titolo XI del REACh (“Inventario delle classificazioni e delle etichettature”) con il Titolo V del CLP

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NovitNovitàà del CLPdel CLP

In merito a:1. Classi di pericolo fisicopericolo fisico2. Categorie di pericoli per la salute3. Criteri di classificazione di sostanze4. Pericoli per l’ambiente acquatico5. Pittogrammi di pericolo6. Avvertenze7. Indicazioni di pericolo8. Consigli di prudenza9. Classificazione di miscele

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 11Pericoli fisiciPericoli fisici

Introduzione rispetto al sistema precedente (67/548) di nuove classi che passano da 5 a 16:

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67/548• Esplosivi• Comburenti• Altamente infiammabili • Facilmente infiammabili• Infiammabili

CLP• Esplosivi• Gas infiammabili• Aerosol infiammabili• Gas Comburenti• Gas sotto pressione• Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili• Sostanze e miscele autoreattive• Liquidi piroforici• Solidi piroforici• Sostanze e miscele autoriscaldanti• Sostanze e miscele che a contatto con acqua

sviluppano gas infiammabili• Liquidi comburenti• Solidi comburenti• Perossidi organici• Sostanze e miscele corrosive per i metalli

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 22Pericoli per la salutePericoli per la salute

• Tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria hanno valori limite diversi per LD50/LC50

• Tossicità acuta 4 categorie (invece di 3)• Corrosione 3 categorie (invece di 2)• Esposizione singola e ripetuta sono 2 nuove

classi di pericolo per organi bersaglio (STOT: specific target organ toxicity)

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 3 e 43 e 4Criteri classificazione di sostanze Pericoli per l’ambiente acquatico

• Ad esempio per la tossicità acuta per via orale e per via inalatoria cambiano rispetto alla 67/548 le categorie di classificazione; non più VERY TOXIC, TOXIC e HARMFUL ma categorie 1, 2, 3 e 4.A queste corrispondono rispetto alla classificazione precedente delle LD50 più alte (classificazione piùrestrittiva e conservativa).

• Questo si ravvisa anche nei limiti per i criteri di bioaccumulo (pericoli per l’ambiente acquatico) che risultano più alti che in precedenza).

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 55PITTOGRAMMI NUOVIPITTOGRAMMI NUOVI

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• Bordo rosso• Simbolo nero• Fondo bianco• Forma di quadrato

poggiante su una punta

Denominazione GHS del simbolo!

Esistono delle precedenze (ometto quello meno pericoloso se è giàpresente quello più pericoloso)

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 5 bis5 bisPITTOGRAMMI NUOVIPITTOGRAMMI NUOVI

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Alcuni esempi:

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 66AVVERTENZEAVVERTENZE

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• Per l’indicazione del pericolo deve comparire una “avvertenza” (signalword).

• Ne sono previste due:

DANGER / WARNING

(Pericolo / Attenzione)

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 77Indicazioni di pericoloIndicazioni di pericolo

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• Sostituiscono le vecchie “FRASI R”• Figurano sull’etichetta (art. 21) e vi

vanno riportate tutte (art. 27), salvo evidente ripetizione o ridondanza

• Ad ognuna corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito da una lettera H seguita da tre numeri; il primo indica il tipo di pericolo (ad es. H2 pericoli fisici) gli altri due numeri corrispondono all’ordine sequenziale

• L’elenco si trova nell’All. III del CLP

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 7 bis7 bisIndicazioni di pericoloIndicazioni di pericolo

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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO R

• R20 Nocivo per inalazione.• R21 Nocivo a contatto con la

pelle.• R22 Nocivo per ingestione.• R23 Tossico per inalazione.• R24 Tossico a contatto con

la pelle.• R25 Tossico per ingestione.• R26 Molto tossico per

inalazione.• R27 Molto tossico a contatto

con la pelle.

H317 Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1BG Може да причини алергична кожна реакция.

ES Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

CS Může vyvolat alergickou kožní reakci.

DA Kan forårsage allergisk hudreaktion.

DE Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

ET Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

EL Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

EN May cause an allergic skin reaction.

FR Peut provoquer une allergie cutanée.

GA D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeachcraicinn.

IT Può provocare una reazione allergica cutanea.

LV Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

LT Gali sukelti alerginę odos reakciją.

HU Allergiás bőrreakciót válthat ki.

MT Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda.

NL Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

PL Może powodować reakcję alergiczną skóry.

PT Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

RO Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

SK Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

SL Lahko povzroči alergijski odziv kože.

FI Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

SV Kan orsaka allergisk hudreaktion.

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 88Consigli di prudenzaConsigli di prudenza

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• Sostituiscono le vecchie “FRASI S”• Figurano sull’etichetta (art. 22); non più di 6 (i

consigli ridondanti o superflui non sono riportati) • Ad ognuna corrisponde un codice alfanumerico

unico, costituito da una lettera P seguita da tre numeri; il primo indica la casistica (ad es. P2 prevenzione) gli altri due numeri corrispondono all’ordine sequenziale

• L’elenco si trova nell’All. IV del CLP• Se la sostanza/miscela è fornita al pubblico

devono comparire anche i consigli per lo smaltimento della stessa e del relativo imballaggio

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 8 bis8 bisConsigli di prudenzaConsigli di prudenza

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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA S

• S 1 Conservare sotto chiave.• S 2 Conservare fuori della

portata dei bambini.• S 3 Conservare in luogo fresco.• S 4 Conservare lontano da locali

di abitazione.• S 5 Conservare sotto (liquido

appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

• S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

• S 7 Conservare il recipiente ben chiuso.

• S 8 Conservare al riparo dall'umidità.

• S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

P283 BG Носете огнеупорно/огнезащитно облекло.

ES Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.

CS Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

DA Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.

DE Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.

ET Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust.

EL Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα.

EN Wear fire/flame resistant/retardant clothing.

FR Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

GA Caith éadaí dódhíonacha/lasairdhíonacha nódómhoillitheacha/lasairmhoillitheacha.

IT Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

LV Izmantot aizsargapģērbu pret uguni/liesmām.

LT Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius.

HU Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

MT Ilbies ħwejjeġ reżistenti għan-nar/fjammi.

NL Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.

PL Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.

PT Usar vestuário ignífugo/retardador de fogo/chamas.

RO Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.

SK Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

SL Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.

FI Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.

SV Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.

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Esempio di classificazione

Classificazione Etichettatura

Limiti di concentrazione

specifici, fattori

M

Note

Codici di classe edi categoria di

pericolo

Codicidi

indicazioni

di pericol

o

Pittogrammi,codici di

avvertenza

Codici di

indicazionidi

pericolo

Codici di

indicazioni

di pericol

osupplementa

ri

027-004-00-5

cobaltdichlori

de

231-

589-4

7646-79-9

Carc. 1BAcute Tox. 4 (*)Resp. Sens. 1Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1Aquatic Chronic 1

H350iH302H334H317H400H410

GHS08GHS07GHS09

Dgr

H350iH302H334H317H410

Carc. 1B; H350i:

C ≥ 0,01 %(*)

1

Numero

della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numer

o CE

Numer

o CAS

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NovitNovitàà del CLP del CLP –– 99Classificazione di misceleClassificazione di miscele

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• Se si dispone di test eseguiti direttamente sulla miscela, la classificazione viene effettuata sulla base di essi

• Se invece non sono disponibili test si utilizzano i cosiddetti “principi ponte”:– non si applicano ai pericoli fisici– Permettono di determinare i pericoli della miscela senza

effettuare prove su di essa, ma utilizzando miscele analoghe già oggetto di prove

– Sono riportati nell’All. I del CLP (sez. 1.1.3.)• Solo per le categorie salute e ambiente, se i test

non sono disponibili o non è possibile applicare i “principi ponte” si usano metodologie di stima del pericolo.

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CLP e organo di vigilanza: CLP e organo di vigilanza: compiti e limiticompiti e limiti

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• Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

• Vigilanza e Ispezione e nei luoghi di lavoro

• Verifica del rispetto della normativa vigente

Se la normativa non è rispettata e vi sono rischi per la sicurezza e/o la salute dei lavoratori:– Verbale di ispezione e

prescrizione– Verifica del riprisitino delle

condizioni di salute e/o sicurezza

– Verbale di contravvenzione (sanzioni)

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CLP e sanzioniCLP e sanzioni

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Al contrario di quanto avvenuto per il Reg. REACH (D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133, recante la nuova «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» Pubblicato su GURI del 24 settembre 2009, n. 222) per il momento non èstato pubblicato il “decreto sanzionatorio”.

Reg. CLPArticolo 47Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso diinosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misurenecessarie affinché il presente regolamento sia applicato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizionirelative alle sanzioni entro il 20 giugno 2010 e quanto primaogni successiva modifica delle stesse.

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CLP e sanzioni CLP e sanzioni –– D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08

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Articolo 227 (agenti chimici)Articolo 227 (agenti chimici)Informazione e formazione per i lavoratoriInformazione e formazione per i lavoratori1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori

o i loro rappresentanti dispongano di:a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta

modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli

agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali

informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il

lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. I responsabili dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

sanzionato

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CLP e sanzioni CLP e sanzioni –– D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08

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Articolo 237 (cancerogeni)Misure tecniche, organizzative, procedurali1. Il datore di lavoro:a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati

quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle

lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

sanzionato

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CLP e sanzioni CLP e sanzioni –– D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08

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Articolo 239 (cancerogeni)Informazione e formazione1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,

informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i

rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;c) le misure igieniche da osservare;d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi

individuali di protezione ed il loro corretto impiego;e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al

minimo le conseguenze.2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in

ordine a quanto indicato al comma 1.3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i

lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

sanzionato

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CLP e sanzioni CLP e sanzioni –– D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08

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ALLEGATO XXIVPrescrizioni Generali per la segnaletica di Sicurezza

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

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CLP e sanzioni CLP e sanzioni –– D.LgsD.Lgs. 81/08. 81/08

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TITOLO IXCAPO IV - SANZIONIArticolo 262Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. Il datore di lavoro è punito:con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli

223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223,

comma 6.2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli

225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

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http://www.helpdesk-reach.it

http://ec.europa.eu/environiment/chemicals/ghs/index en.htm

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance document/clp en.htm