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Il nuovo diritto societario

IL PROCESSO SOCIETARIO

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04

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I PRINCIPI ISPIRATORI

Linee della riformaArt.12 L. 3.10.01 n.366

Giudizio sommario Facoltatività del giudizio Semplificazione procedimento Procedimenti camerali

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SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Concentrazione dei termini del procedimento

Riduzione dei termini medesimi

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FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO

In relazione ai procedimenti cautelari, viene introdotta la facoltatitività dell’instaurazione del giudizio di merito

Se non viene instaurato il giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia

Se il giudizio di merito si estingue, parimenti, il provvedimento cautelare non perde efficacia

Il Giudice pronuncia SEMPRE sulle spese

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GIUDIZIO SOMMARIO

Viene introdotto un giudizio sommario del tutto nuovo

Non ha naturale cautelareE’ improntato a particolare celeritàE’ reso nel pieno rispetto del

contraddittorioPuò dare luogo ad una successiva

fase a cognizione piena

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PROCEDIMENTI CAMERALI

Vi è una sostanziale modifica di tutta la disciplina dei procedimenti camerali

Viene introdotta una prima differenziazione tra procedimenti contenziosi e non contenziosi

Una seconda differenza tra procedimenti unilaterali e plurilaterali

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Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::

Rapporti societari (anche società di fatto) Accertamento, costituzione, modificazione

o estinzione di un rapporto societarioAzioni di responsabilità contro organi

amministrativi e di controllo, liquidatori e direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici, delle società cooperative e del soggetto incaricato della revisione contabile da chiunque promosse

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Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::

Trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti

Patti parasociali e accordi di collaborazione di cui all’art.2341 - bis, ultimo comma c.c.

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Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::

Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, fondi investimento, gestione collettiva del risparmio, prodotti finanziari e cartolarizzazione dei crediti

Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

quando la controversia è promossa banca contro banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio

Credito per le opere pubbliche

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Tribunale in composizione Tribunale in composizione monocraticamonocratica::Tribunale in composizione Tribunale in composizione monocraticamonocratica::

Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio

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LE ECCEZIONI

Rimangono di competenza della Corte di Appello:

Rapporti e vicende di cui all’art. 145 del D.Lgs. N. 385/93 (procedura sanzionatoria ad istanza della Banca di Italia resa con decreto dal Ministero del Tesoro contro persone – banche o società)

Rapporti e vicende di cui all’art. 195 del D.Lgs. N. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – procedura sanzionatoria: B.I. o Consob)

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Attore:

Atto di citazione

Memoria di replica

Ulteriori repliche

Gli atti di cui dispone

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Convenuto:

- Comparsa di risposta

- Eventuale seconda memoria

Gli atti di cui dispone

- Eventuali

memorie di controreplica

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contenuto atto di citazionecontenuto atto di citazione

elementi di cui all’art. 163, nn.1-6, c.p.c.

indicazione indirizzo e-mail e numero di fax

termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 60 giorni

tutti i termini possono essere ridotti alla metà con provvedimento ex art. 163 bis comma 2 c.p.c.

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Riduzione dei termini

I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c.

Ciascuna delle parti, al momento della costituzione (o anche successivamente) può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione – previa convocazione delle parti – dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.

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contenuto comparsa di rispostacontenuto comparsa di risposta

il convenuto deve

proporre tutte le sue difese prendere posizione sui fatti posti a fondamento

della domanda indicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti se lo ritiene, proporre domande riconvenzionali dichiarare di volere chiamare in causa i terzi indicare n° di fax ed indirizzo e-mail formulare le conclusioni fissare all’attore un termine non inferiore a 30

giorni per la eventuale replica. in assenza di termine il termine è 30 giorni.

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Contenuto memorie di replica dell’attore: Può precisare le domande e le conclusioni già

proposte A PENA DI DECADENZA può proporre nuove

domande od eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese altrui

A PENA DI DECADENZA può dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c.

Può depositare nuovi documenti in cancelleria o formulare nuove richieste istruttorie

Deve assegnare termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 20 giorni o, in caso di riconvenzionale, 30 giorni.

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CHIAMATA DI TERZO

L’ATTORE NOTIFICA AL TERZO L’ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2

IL CONVENUTO, SE DICHIARA DI VOLERE CHIAMARE IN CAUSA IL TERZO, GLI DEVE NOTIFICARE L’ATTO DI CITAZIONE SEMPRE A NORMA DELL’ART. 2

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Contenuto seconda memoria del convenuto:

- Eventuale indicazione di nuovi documenti

- Eventuali nuove richieste istruttorie

- A pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande o eccezioni proposte dall’attore

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ULTERIORI REPLICHE 1

Il convenuto: o notifica istanza di fissazione

dell’udienza; o notifica, e poi deposita in Cancelleria,

una 2° memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni all’attore per una sua controreplica.

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ULTERIORI REPLICHE 2

L’attore: o notifica istanza di fissazione

dell’udienza; o notifica, e poi deposita in Cancelleria

una ulteriore memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni al convenuto per una sua ulteriore replica.

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ULTERIORI REPLICHE 3

Sia l’attore che il convenuto:possono notificare istanza di

fissazione dell’udienza possono notificare ulteriore memoria

assegnando un altro termine non inferiore a 20 (8) giorni.

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Attore e Convenuto:

comunque entro 80 giorni dalla notifica della prima memoria di controreplica del convenuto, è consentito lo scambio di ulteriori memorie tra le parti

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IN QUESTE ULTERIORI MEMORIE

Le parti possono proporre e svolgere tutte le attività ancora loro consentite secondo il regime delle preclusioni processuali.

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FINALMENTELA FASE DELL’ISTRUTTORIA PRE-DIBATTIMENTALE

E’ FINITAAA!

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L’INCROCIO DEI DOCUMENTI

ATTORE CONVENUTO

COMPARSA DI RISPOSTAReplica e assegna termine non inf. a30 gg.

ATTO DI CITAZIONENotifica ed assegna termine non inferiore a 60 gg.

Può replicare nel termine assegnato e assegnare termine non inf. a 20 ggPuò replicare ed assegnare termine non inferiore a 20 gg.

Può replicare ed assegnare termine non inf. a 20 gg. Può replicare entro il termine assegnatogli

Entro 80 gg. dalla notifica della 1° memoria di controreplica del

convenuto possono avvenire ulteriori scambi di memorie

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LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

COME E QUANDO AVVIENE?

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Entrambe le parti si devonocostituire in cancelleria entro

10 gg. successivi allanotifica dell’atto di citazione o della comparsa di risposta

Se l’attore non si costituisce,il convenuto può costituirsiin cancelleria e chiedere la

fissazione dell’udienza collegiale

Se il convenuto non ha documenti da depositareo chiamate di terzo, può costituirsi entro 10 gg.

dalla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione

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Come si effettuano le notificazioni ? (art.17 D. Lgs.)

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Ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e segg.ti

Cioè.. innanzituttoad opera delCANCELLIERE

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…. e, comunque,

tramiteUfficiale Giudiziariooppure…..

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con trasmissione dell’atto a mezzo fax

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L. 07/06/93 n.183

Art. 1.1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:a) all'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto;c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato [o procuratore] estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato [o procuratore] ricevente.2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

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con trasmissione dell’atto per posta elettronica

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LA SVOLTA NORMATIVA

Legge 15.03.1997 n. 59 – art. 15 secondo comma Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai

privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni

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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.p.R. 28.12.2000 n. 445 – art. 14 Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende

inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

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L’ultima norma – il processo informatico

D.p.R. 13.02.2001 n. 123 art. 8 La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data

apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

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.. con scambio diretto tra difensori

assistito da sottoscrizione per ricevuta sull’originale

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IL CANCELLIERE

Riceve la costituzione

dell’attore che deve contenere…..

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Il fascicolo di parte

Con…….La nota di

iscrizione a ruoloL’originale o la

copia dell’atto di citazione notificato

La procura alle litiI documenti offerti

in comunicazione

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IL CANCELLIERE

FORMA….

ILFASCICOLO DI UFFICIO

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….sempre

IL CANCELLIERE INSERISCE NEL

FASCICOLO DI UFFICIO

TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI

CHE….

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le parti costituite

vanno, via via, depositando

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Istanza di fissazione dell’udienza:

conclusioni di rito e di meritodefinitiva formulazione

istanze istruttorie già proposte

esclusione di modificazione delle domande

richiesta fissazione udienza di discussione

eventuali condizioni di conciliazione

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L’istanza di fissazione udienza deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’ultima notificazione

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Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza

di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria

le proprie, rispettive, note di precisazione

Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza

di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria

le proprie, rispettive, note di precisazione

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Nota di precisazione

Conclusioni di rito e di merito

Non può contenere modificazioni delle istanze e conclusioni

Definitiva formulazione delle istanza istruttorie già proposte

(Eventualmente) indicazione delle condizioni alle quali la parte sarebbe disposta a conciliare la lite

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Decreto di fissazione dell’udienza

Contenuto

Ammissionemezzi istruttori

o di prova

Questioni di merito o di ritorilevabili d'ufficio

Invito per laConciliazione

Termine permemorie

conclusionali

Deferimentogiuramento suppletorio

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Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o deimezzi di prova richiesti dalle parti, ed

esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie

Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o deimezzi di prova richiesti dalle parti, ed

esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie

Contenuto del decreto - 1Mezzi istruttori o di provaContenuto del decreto - 1Mezzi istruttori o di prova

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Contenuto del decreto - 2la Conciliazione

Invito alle parti a comparire dipersona per il tentativo diconciliazione ed invito a

prendere posizione sulle condizioni indicate

dalle altre parti ed alle qualiqueste sarebbero

disposte a conciliare

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Invito alle parti a depositare almeno

5 gg. prima dell’udienzamemorie conclusionali,

indicando anche le questioni bisognose

di trattazione

Contenuto del decreto -3

LE MEMORIE CONCLUSIONALI

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La fase davanti al giudice

Udienza di discussione

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se nessuna delle parti costituite compare in udienza

la causa,viene

CANCELLATA

DAL RUOLO

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Se tutte le parti (o anche una sola di esse) compaiono……

Il Giudice, se vi era stato l’invito a comparire di persona,

le interroga liberamente e…

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e, se la lite lo consente, esperisce

il tentativo di conciliazione.

in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo

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…………… E SE

il tentativo di conciliazione non riesce

…………………?

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HA LUOGO

il dibattimento

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Durante il dibattimento,le parti illustrano, ognuna,

le proprie, rispettive, conclusioni.

Il Presidente,che dirige la discussione,può consentire brevi repliche.

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Esaurita la discussione….

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IL TRIBUNALEconferma, o revoca, in tutto od in parte, e

con ordinanza, il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza

procede, eventualmente delegandola al relatore, all’assunzione dei mezzi di prova

fissa, in tale ultimo caso, una nuova udienza di discussione nei 30 giorni successivi

analogamente provvede se dispone CTU, ispezione o altri mezzi di prova disponibili di ufficio……

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LA DECISIONE

altrimenti, in camera di consiglio

EMETTE

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Il Giudice provvede, in udienza,Il Giudice provvede, in udienza,a leggere il dispositivo a leggere il dispositivo

esponendoesponendoin maniera concisain maniera concisa

le ragioni di fatto e di dirittole ragioni di fatto e di dirittodella propria decisionedella propria decisione

LA SENTENZA LA SENTENZA (art.16, comma 5).(art.16, comma 5).

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Quando la questione è particolarmente complessa….

Il Tribunale dispone con ordinanza – letta in udienza – che la sentenza sia depositata nei 30 giorni successivi alla chiusura della discussione orale

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Se il Giudice rileva che la causariguarda un rapporto diverso da quelli di cui all’art 1…..

Se competente dispone con ordinanza il cambiamento di rito, designa il G.I. e fissa l’udienza per la prosecuzione.

Se incompetente rimette la causa al giudice competente assegnando termine per la riassunzione

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AppelloAppelloE’ proposto con atto di citazione:

Deve contenere specifiche Deve contenere specifiche censure nei confronti della censure nei confronti della sentenza impugnatasentenza impugnata

La mancata costituzione La mancata costituzione dell’appellante nei termini dell’appellante nei termini determina l’improcedibilità determina l’improcedibilità dell’appello ad istanza dell’appello ad istanza dell’appellato costituitosi dell’appellato costituitosi tempestivamentetempestivamente

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Inammissibilità dell’appello

Quando le parti hanno convenuto con atto scritto la sola ricorribilità in

cassazione

La causa è cancellata dal ruolo La causa è cancellata dal ruolo quando nessuno compare in udienzaquando nessuno compare in udienza

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Procedimento sommario di cognizione

Non si applica alle azioni di responsabilità da chiunque proposte

Non si applica alle azioni di responsabilità da chiunque proposte

Si applica alle controversie che abbiano ad oggetto

il pagamento di una sommadi denaro anche se non

è liquida

Si applica alle controversie che abbiano ad oggetto

il pagamento di una sommadi denaro anche se non

è liquida

Si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la consegna

di una cosa mobiledeterminata

Si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la consegna

di una cosa mobiledeterminata

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Procedimento sommario di cognizione

Si propone con ricorso al Tribunale in composizione monocratica

Il Giudice, disposta la comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto (che deve avvenire entro 10 gg. precedenti l’udienza).

Se ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la difesa del convenuto pronuncia immediatamente ordinanza esecutiva di condanna e dispone sulle spese.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione ipotecaria.

Se, invece, ritiene che l’oggetto e le difese del convenuto richiedano un’istruzione non sommaria, assegna all’attore i termini di cui all’art. 6.

Contro l’ordinanza di condanna può essere proposta, esclusivamente, impugnazione avanti alla Corte di Appello nelle forme di cui all’art. 20.