IL NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Scuola di Formazione ed Aggiornamento...
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IL NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale
dell’Amministrazione Giudiziaria Avv. Riccardo Imperiali
LA TUTELA DELLA PRIVACY:
PRECEDENTI NORMATIVI
Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (art. 8);
Linee guida OCSE del 1980;
Convenzione di Strasburgo del 1981;
La Direttiva 95/46/CE.
LEGGI COMUNITARIE
1 legge organica (L. 675/1996)
1 delega e più rinnovi (L. 676/1996)
9 integrazioni o modificazioni, da ultimo, D.Lgs. 467/2001
1 D.P.R. sulla sicurezza
7 autorizzazioni generali
3 codici deontologici
DISCIPLINA NAZIONALE sulla tutela dei dati personali
L’ATTUALE NORMATIVA
• Il D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico)
In vigore da Gennaio
2004
In vigore da Gennaio
2004
• Futuri codici deontologici
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art.1 TU).
Il nuovo Codice intende garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali” (art.2 TU).
IL D.LGS. 196/2003
Il Trattamento dei dati
una o più tipologie di operazioni
raccolta, elaborazione, custodia, trasmissione, ecc.
su categorie di dati
nominativi, indirizzari, anagrafiche, ecc.
individuato secondo
scopi perseguiti
modalità seguite
Entriamo nella Legge: I CONCETTI ESSENZIALI (1/4)
Dato personale
qualsiasi informazione
linguaggio, suono o immagine
su qualunque supporto
carta, floppy, nastro, etere
in grado di individuare direttamente o meno
cifrature, codici, aggregazioni elementari incluse
persone fisiche o enti
I CONCETTI ESSENZIALI (2/4)
I CONCETTI ESSENZIALI (3/4)
GLI INTERESSATI SONO…
... i soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati
I CONCETTI ESSENZIALI (4/4) DATI SENSIBILI
e GIUDIZIARIDATI COMUNI
Definizione tassativa•Razza ed etnia•Fede religiosa•Credo politico sindacale e filosofico•Stato di salute•Vita sessuale•Casellario giudiziale•Condizione di indagato•Condizione di imputato
Categoria residuale
Liceità e Trasparenza del trattamento:
il Titolare deve far conoscere all’interessato l’intenzione di raccogliere e registrare i suoi dati
Il trattamento secondo Correttezza:
L’interessato non deve essere fuorviato da indicazioni parziali o incomprensibili
I PRINCIPI DELL’ART.11 TU:le modalità di raccolta...
I PRINCIPI DELL’ART.11 T.U.:le modalità di conservazione...
Il principio di Finalità :
legittima
manifesta
determinata
Il principio di Qualità dei dati:
esattezza delle informazioni conservate
monitoraggio e aggiornamento costante dei dati
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
temporaneità della conservazione
LA PRIVACY PER GLI ENTI PUBBLICI
I PRINCIPI DI LICEITÀ IN AMBITO PUBBLICO
Il trattamento da parte della P.A. è lecito solo se necessario per il raggiungimento delle funzioni istituzionali dell’ente e nel rispetto di presupposti e limiti previsti dal T.U., nonché da leggi o regolamenti (art. 18 T.U.)
Il trattamento da parte dei soggetti privati e dagli enti pubblici economici è lecito solo se l’interessato ha dato il suo consenso (art. 23 T.U.)
Il corretto trattamento (art. 22 TU) dei dati sensibili implica:• l’indicazione della norma di legge nell’informativa da rilasciare all’interessato;• il rispetto del principio di essenzialità da valutare in relazione alla funzione istituzionale;• la verifica periodica dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati (procedure);• la cifratura e l’uso di codici identificativi;• la conservazione separata dei dati inerenti lo stato di salute e la vita sessuale (dati ultrasensibili).
REGOLE E …
La P.A. non può (art. 22 TU):
• diffondere i dati sanitari;•utilizzare i dati sanitari nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato;• effettuare operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari (salvo annotazione scritta dei motivi);•non può adottare provvedimenti amministrativi basati su valutazioni o profili dell’interessato ottenuti in via esclusivamente automatizzata (art. 14 TU).
DIVIETI
La comunicazione o diffusione a SOGGETTI PUBBLICI sono lecite solo se:
- previste da legge, regolamento o comunque se necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
La comunicazione o diffusione a SOGGETTI PRIVATI sono lecite solo se:
- previste da un’espressa norma di legge o da regolamento.
LA COMUNICAZIONE DEI DATI
Le condizioni di liceità previste per il trattamento dei dati comuni da parte della P. A. sono costituite da:
rispetto delle funzioni istituzionali;
rispetto di presupposti e limiti previsti dal T.U., nonché da leggi o regolamenti.
IL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI
E’ legittimo solo se:
C’è una legge che individua la rilevante finalità di interesse pubblico, i tipi di dati e le operazioni eseguibili; Se una legge individua solo la rilevante finalità di interesse pubblico, i tipi di dati e le operazioni eseguibili devono essere identificati e resi pubblici dall’ente con REGOLAMENTO; In mancanza di una legge, la rilevante finalità può essere indicata dal Garante, e l’ente deve identificare e rendere pubblici dati ed operazioni con REGOLAMENTO.
IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
IL REGOLAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Previsione di legge
Dati sensibili
giudizia
ri
Tipi di dati
Tipi di operazioni
Rilevante interesse
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA ENTI PUBBLICI (ART. 20 E 21 T.U.)
Solo se previsto da specifica disposizione di legge che dettagli anche i tipi di dati e di operazioni eseguibili. Detta soluzione consente di trattare legittimamente anche i dati giudiziari (art. 21 TU)
Previsione di legge
Dati sensibil
i giudizia
ri Tipi di dati
Rilevante
interesse
Ente individua
Tipi di operazio
ni
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA ENTI PUBBLICI (ART. 20 E 21 T.U.)
Con regolamen
to
Aggiornamento e integrazioni periodici
Solo se previsto da specifica disposizione di legge con l’ente che dettagli i tipi di dati e di operazioni eseguibili
Previsione di legge
Dati sensibi
li
Garante individua
Tipi di dati
Rilevante interesse
Ente individua
Tipi di operazioni
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI DA ENTI PUBBLICI (ART. 20 T.U.)
Con regolament
o
Aggiornamento e integrazioni periodici
Solo se previsto dal Garante con l’ente che dettagli anche i tipi di dati e di operazioni eseguibili
Il Regolamento deve indicare:
a) la denominazione o il tipo di trattamento;b) la fonte normativa;c) le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite dal trattamento;d) i tipi di dati trattati;e) le operazioni eseguite;f) una sintetica descrizione del trattamento
e del flusso informativo.
ELEMENTI DEL REGOLAMENTO
TERMINE PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
Termine ultimo per l’adozione del Regolamento
– fissato al 30 settembre del 2004 dal Testo Unico – è stato eccezionalmente prorogato al
28 FEBBRAIO 2007
GLI ADEMPIMENTI FORMALI
L’INFORMATIVA (art. 13 TU)
1) Finalità del trattamento;
2) Modalità del trattamento;
3) Conferimento dei dati
- facoltativo o
- obbligatorio;
4) Comunicazione dei dati;
5) Diffusione e trasferimento all’estero;
6) Diritti dell’interessato;
7) Indicazione del Titolare (e del Responsabile)
NOTIFICAZIONE AL GARANTE (artt. 37 ss TU)
Tratta
men
to
Inizio
Cessazione e Cessione
TrasferimentoEstero
3 eventi
Dati biometrici
Dati genetici
Servizi sanitari
telematici
Profili elettronici
Dati sensibili per ricerca di
personale per conto
terzi
5 casi
Centrali rischi o
antifrode
Il Garante può specificare, estendere e
circoscrivere queste casistiche
Nuovo sistema “in negativo”
Nuovo sistema “in negativo”
GLI ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI
IL TITOLARE (art. 28 TU)
• Il Titolare è colui che decide le modalità e le finalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza (art. 4 co. 1 lett. f) T.U.);
• In caso di trattamento in ambito pubblico, tale figura coincide con l’Ente stesso;
• E’ possibile delegare l’esercizio della titolarità ad una persona fisica.
IL RESPONSABILE (art. 29 TU)
E’ nominato dal Titolare e deve coincidere con persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche o private, e pubbliche amministrazioni;
Deve essere scelto tra persone che per capacità, esperienza ed affidabilità, forniscono garanzia del rispetto della Legge compreso il profilo sulla sicurezza;
Deve essere designato con uno specifico atto di nomina;
Può essere nominato anche un soggetto esterno.
L’INCARICATO (art. 30 TU)
Può essere solo una persona fisica ed è individuato dal Titolare oppure dal Responsabile, operando sotto la loro diretta responsabilità;
E’ colui che materialmente compie operazioni sui dati.
La designazione è effettuata per iscritto ed individua l’ambito di trattamento consentito.
LA VISIONE D’INSIEME
CENTRO DI COMPETENZA
INCARICATO
RESPONSABILEINTERNO
INCARICATO
RESPONSABILEINTERNO
INCARICATO
RESPONSABILEGESTIONE ISTANZE
TITOLARE
INCARICATO
RESPONSABILEESTERNO
INCARICATO
RESPONSABILEESTERNO
INCARICATO
RESPONSABILEINTERNO
DIRITTI DELL’INTERESSATO
ESERCIZIO DEI DIRITTI (1/2)
Diritti che l’Interessato può esercitare: avere conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano; ricevere la comunicazione in forma intelleggibile dei
medesimi dati, della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento … e degli altri elementi elencati per l’informativa;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione se vi ha interesse;
la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi al trattamento per motivi legittimi; avere l’attestazione che le variazioni richieste siano
state trasmesse a coloro ai quali i dati erano stati comunicati.
ESERCIZIO DEI DIRITTI (2/2) L’esercizio del diritto:
- in caso di accesso non è richiesta alcuna formalità
- spetta al diretto interessato; oppure
- alla persona cui l’interessato abbia fornito delega con firma autenticata o procura per iscritto.
L’identificazione:
- l’Interessato deve inviare copia di un documento d’identità
La soddisfazione della richiesta:
- la richiesta deve essere soddisfatta entro 15 gg o 30, nei casi di maggiore complessità e previo avviso all’interessato
- l’Incaricato informa – senza ritardo – l’organo preposto e collabora con esso nel processing dell’istanza
DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY
PER LA NORMATIVA A TUTELA DEI DATI PERSONALI:
L’interessato del trattamento ha diritto di ottenere le informazioni relative all’esistenza o meno di trattamenti rispetto ai propri dati personali (art. 7 T.U);
PER ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:
Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accedere ai documenti amministrativi (art. 22 l. 241/90 – art. 15 l. 15/05).
PRIVACY E TRASPARENZA DELLA P.A.
PER LA NORMATIVA A TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 8 T.U.)
I dati sono estratti a cura del Responsabile o degli Incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione tramite strumenti elettronici.
PRIVACY E TRASPARENZA DELLA P.A.
Solo in caso di estrazione difficoltosa, è possibile l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
PER ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (Legge 15/2005 e 241/90):
Il diritto di accesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
PRIVACY E TRASPARENZA DELLA P.A.
Il diritto di accesso può essere ESCLUSO per tutelare la riservatezza di terzi, garantendo però la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la difesa degli interessi giuridici.Il diritto di accesso può essere DIFFERITO sino a quando la conoscenza dei documenti può ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
RISERVATEZZA E ACCESSOA CONFRONTO
Il diritto di accesso resta regolamentato dalla Legge 15/2005 (l. 241/90) e relativi regolamenti, anche per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.
Le attività relative all’esercizio del diritto di accesso sono considerate di RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Ma occorre un REGOLAMENTO …
i trattamenti sono ammessi nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 20 e 21 T.U.
L’ACCESSO A DOCUMENTI CON DATI SENSIBILI
Quando il trattamento riguarda dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti terzi è ammessa se si intende tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
• L’accesso è consentito
• se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 TU);
• se sono rispettate le linee guida indicate dal Garante con il provvedimento del 9 luglio del 2003.
L’ACCESSO A DOCUMENTI CON DATI SENSIBILI
Si riferiscono alle ipotesi di accesso ai soli dati ultrasensibili (salute e vita sessuale):• l’ente che riceve la richiesta di accesso deve effettuare la valutazione del “pari rango” considerando il diritto sottostante che il richiedente intende far valere;• di regola non sono considerati di pari rango i diritti di credito;• occorre una verifica del rispetto del principio di pertinenza;• può anche esserci il contraddittorio con l’interessato, il quale può opporsi al trattamento.
LE LINEE GUIDA DELL’AUTHORITY...
I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
PROFILI GENERALI
Gli uffici dell’Amministrazione della Giustizia sono Titolari dei trattamenti svolti nell’esercizio dei loro poteri.
Un decreto del Ministero della Giustizia indica i trattamenti non occasionali ed automatizzati che riguardano le banche dati centralizzati o interconnesse (art. 46).
TRATTAMENTI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA
I trattamenti svolti per ragioni di giustizia - decisione di controversie, attribuzione dei magistrati, ispezioni - sono esonerati da una parte delle norme del codice privacy.
Non sussistono ragioni di giustizia per l’attività di amministrazione del personale e delle risorse (art. 47).
DEROGHE
Gli esoneri riguardano:
Diritti dell’interessato
Perché prevale l’interesse pubblico
Adempimenti:
Gli uffici giudiziari sono esonerati da informativa, notificazione, richieste di autorizzazione, obblighi di comunicazione al Garante.
DISCIPLINA APPLICABILE (1/3)
Principio di necessità:
Sistemi operativi e programmi informatici specifici configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali.
Diritti privacy:
L’interessato può sollecitare un accertamento del Garante sulla liceità dei trattamenti, presentando una segnalazione o un reclamo.
Principi privacy:
Pertinenza ed essenzialità delle informazioni raccolte.
DISCIPLINA APPLICABILE (2/3)
Sicurezza e responsabilità per danno:
Applicazione delle misure di sicurezza minime ed adeguate
obbligo di risarcimento in caso di violazione della sicurezza e
sanzioni penali per l’omissione totale o parziale delle misure minime.
Trasparenza dei dati di notificazione:
Chiunque può richiedere al Titolare di conoscere il contenuto delle informazioni che avrebbero formato oggetto di notificazione, anche in assenza dell’obbligo di notifica al Garante.
DISCIPLINA APPLICABILE (3/3)
Segnalazioni e reclami al Garante:
L’interessato deve ricevere un riscontro in relazione all’esito degli accertamenti promossi.
Tutela giudiziaria ordinaria e sanzioni:
E’ possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria avvalendosi del regime speciale previsto all’art. 152 del Codice Privacy.
BANCHE DATI DI UFFICI GIUDIZIARI
Gli uffici dell’Amministrazione della Giustizia, se la legge lo consente,
possono accedere via Internet a banche dati di pubblici registri, avvalendosi di apposite convenzioni, purché nel rispetto del principio di necessità (art. 48)
E’ il caso, ad esempio, della banca dati degli adottabili (L. 149/01)
NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE A MINORI
È vietato pubblicare o divulgare dati identificativi e immagini di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario, civile o penale (art. 50).
Tale divieto opera per il processo penale, nei procedimenti nel settore famiglia e delle successioni, nei procedimenti di volontaria giurisdizione del processo civile (adozione, riconoscimento paternità).
I dati dei minori vanno sempre omessi in sentenza.
ACCESSIBILITA’ ATTI GIUDIZIARI
L’Autorità giudiziaria mette a disposizione di chiunque vi abbia interesse i dati identificativi dei procedimenti giudiziari seguiti, inserendoli nel proprio sito Internet (art. 51).
In tal modo è incoraggiato l’inserimento dei dati identificati delle controversie - parti, numero del procedimento, giudice - nei siti istituzionali delle Autorità giudiziarie.
DIFFUSIONE SENTENZE IN INTERNET
È favorita la diffusione dei provvedimenti e delle sentenze via Internet.
Per la pubblicazione occorre tenere presente le regole in tema di omissione delle generalità, richiesta dall’interessato o applicata d’ufficio.
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI
Su richiesta dell’interessato o per decisione del giudice, si può impedire la pubblicazione o la divulgazione dei dati identificativi dell’interessato riportati nella sentenza (art. 52).
Ciò può essere ottenuto mediante deposito di una specifica richiesta nella cancelleria o nella segreteria dell’ufficio giudiziario che cura il procedimento.
In ogni caso, va impedita l’identificazione di minori o delle parti nelle cause di famiglia o di stato delle persone.
NOTIFICHE DI ATTI E VENDITE GIUDIZIARIE
Sia nel processo civile sia nel processo penale, la comunicazione di atti processuali deve avvenire nel pieno rispetto della riservatezza della persona coinvolta nel procedimento (art. 174).
Tale norma modifica la disciplina prevista nel codice di procedura civile e penale.
NOTIFICHE IN MATERIA CIVILE
Consegna in “mani proprie” del destinatario:
principio prioritario.
Consegna a terzi:
la copia è consegnata in busta chiusa e sigillata;
se ne da atto nella relazione in calce all’originale ed alla copia;
non devono esservi segni da cui possa desumersi il contenuto dell’atto;
chi la riceve deve sottoscrivere una ricevuta (non più l’originale).
Affissione:
l’avviso è affisso in busta chiusa e sigillata e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata A/R.
ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE NOTIFICAZIONI
Le descritte modalità di consegna dell’atto a terzi si applicano anche:
Comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria;
Intimazione a testi;
Ingiunzioni e verbali relativi ad illeciti amministrativi e relative sanzioni pecuniarie;
Verbali relativi a contravvenzioni al codice della strada;
Atti del processo amministrativo;
Atti provenienti da uffici fiscali.
PUBBLICITA’ DEGLI AVVISI ESECUTIVI
In base alle modifiche apportate dal Codice Privacy, quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, è omessa l’indicazione del debitore.
Nella vendita senza incanto, il cancelliere dà avviso dell’ordine di vendita con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse.
NOTIFICHE IN MATERIA PENALE
Sostanziale simmetria della disciplina prevista in ambito civile:
Consegna “in mani proprie” o a terzi.
Le stesse modalità in caso di consegna del decreto di perquisizione.
Biglietti o avvisi non in busta chiusa:
Se a persona diversa dal destinatario recano le informazioni strettamente necessarie.
Prima notificazione all’imputato non detenuto:
Consegna di copia alla persona, in mancanza la disciplina è meno rigorosa di quella prevista in ambito civile.
LE MISURE DI SICUREZZA
Una questione certamente
attuale
Una questione certamente
attuale
DUE CASI ALLARMANTI!
PROFILI GENERALI DI SICUREZZA
Elenco tassativo basato su natura dei dati e su 2 scenari:• trattamenti con strumenti elettronici• trattamenti senza strumenti elettronici
Valutazione basata su:• progresso tecnico• natura dei dati• caratteristiche del trattamento
PROTEZIONE
MINIMAMINIMA ADEGUATA
ADEGUATA
MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE
• Sono le Misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono un IDONEO LIVELLO DI PROTEZIONE richiesto in relazione ai rischi.
I dati personali devono essere custoditi e controllati ANCHE in relazione:
• alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico• alla natura dei dati• alle specifiche caratteristiche del trattamento
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Sono le Misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il LIVELLO MINIMO DI PROTEZIONErichiesto in relazione ai rischi:
• distruzione o perdita dei dati, anche accidentale• accesso non autorizzato• trattamento non consentito• trattamento non conforme a finalità
Ciascun Titolare è tenuto ad adottare le misure minime individuate nel Codice, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico.
La descrizione
delle modalità tecniche
richieste per l’adozione
delle misure minime è contenuta
nel Disciplinare
tecnico
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Regole generali
Regole di dettaglio
L’indicazione tassativa
delle misure minime da adottare è contenuta
negli artt.34 e 35 del Codice
Il Disciplinare tecnico deve essere aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni tecnologiche IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE TECNICA ED ALL’ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE
MISURE MINIME PER TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI (art. 34 T.U)
AUTENTICAZIONE INFORMATICA
PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE
UTILIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’AMBITO DITRATTAMENTO CONSENTITO AGLI INCARICATI
MISURE MINIME PER TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI (art. 34 T.U)
PROTEZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI DATI RISPETTO A TRATTAMENTI ILLECITI,
AD ACCESSI NON CONSENTITI, A DETERMINATI PROGRAMMI INFORMATICI
ADOZIONE DI PROCEDURE PER LA CUSTODIA DI COPIE DI BACKUP, PER IL RIPRISTINO
DEI DATI E DEI SISTEMI
TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL DPS
ADOZIONE DI TECNICHE DI CIFRATURA O CODICI IDENTIFICATIVI PER DATI SANITARI
ALTRE MISURE DI SICUREZZA(per trattamenti di dati sensibili e giudiziari)
• Devono essere previste istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’utilizzo dei supporti rimovibili (es. cd rom, floppy)• I supporti, se non utilizzati, vanno distrutti o resi inutilizzabili •Possono essere riutilizzati se le informazioni contenute non sono intelligibili o tecnicamente ricostruibili• In caso di dati o di strumenti elettronici danneggiati, il ripristino dell’accesso ai dati deve essere garantito in un tempo massimo di 7 giorni
Cifratura dei dati sensibili e
giudiziari automatizzati o utilizzo di codici identificativi o
soluzioni analoghe per
non consentire la
identificazione immediata
Identiche soluzioni per i dati sulla
salute e vita sessuale
anche non automatizzati
.
Conservazione separata
dei dati sulla salute e la
vita sessuale dai restanti
dati
IN AGGIUNTA ALLE MISURE MINIME(per trattamenti di dati sensibili e
giudiziari)
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
E’ un documento da redigere obbligatoriamente da parte di ciascun Titolare, in caso di Trattamenti su dati sensibili o giudiziari Effettuato mediante elaboratori elettronici
Deve essere predisposto entro il 31 marzo di ogni anno ed allegato alla relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio.
Il DPS ha lo scopo di indicare le misure di sicurezza che il Titolare adotta a tutela del proprio patrimonio informativo.
SERVIZI DATI IN OUTSOURCINGrapporti tra Titolare e Outsourcer
Il Titolare che si avvale di un soggetto terzo per l’adozione delle misure minime di sicurezza deve ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato
L’installatore deve attestare la conformità di quanto installato alle disposizioni del Disciplinare tecnico.
MISURE MINIME PER TRATTAMENTI CON STRUMENTI NON ELETTRONICI (art. 35 T.U.)
PROCEDURE PER L’IDONEA CUSTODIA DI ATTI
PROCEDURE PER LA CONSERVAZIONE DI ATTIIN ARCHIVI AD ACCESSO SELEZIONATO
INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI ACCESSO PERL’IDENTIFICAZIONE DEGLI INCARICATI
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’AMBITO DITRATTAMENTO CONSENTITO AGLI INCARICATI
I PROFILI SANZIONATORI
LE SANZIONI (1/2)
SANZIONI PENALI da 3 mesi a 3 anni di reclusione a seconda del tipo di reato:
Illecito trattamento dei dati comuni e dei dati sensibili (reato generico a dolo specifico)
Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Mancata adozione delle misure minime di sicurezza
Falsità nelle notificazioni o nelle dichiarazioni rese al Garante
LE SANZIONI (2/2)
SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 500 a € 60.000 a seconda del tipo di illecito:
Omessa o incompleta notificazione
Omessa o inidonea informativa all’interessato
Mancato rilascio di informazioni o esibizione della documentazione richiesta dal Garante
RISARCIMENTO DEL DANNO
Sia patrimoniale
Sia non patrimoniale
Grazie per l’attenzione.
Avv. Riccardo Imperiali