Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e...

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Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli

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Il Nuovo Codice Deontologicodegli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori

Novità e spunti di riflessione

Pisa

14 maggio 2014

Relazione Avv. Gian Pietro Dalli

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Sommario

• Il contesto• Doveri generali• Principio di legalità• Indipendenza e autonomia• Concorrenza• Pubblicità• L’incarico• L’inadempimento

dell’incarico• I collaboratori• Esercizio abusivo

• Sostituzione collega• Società tra professionisti• Dipendenti pubblici • Obblighi formativi• Sanzioni

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Premessa

Le risposte alle domande e in generale le indicazioni

fornite nella slide seguenti esprimono esclusivamente

il punto di vista del Relatore.

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Il contesto

La “riforma degli ordinamenti professionali”

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Il contesto

La “riforma degli ordinamenti professionali”

D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);

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Il contesto

La “riforma degli ordinamenti professionali”

D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”

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Il contesto

La “riforma degli ordinamenti professionali”

D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 10)

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”

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Il contesto

La “riforma degli ordinamenti professionali”

D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 10)

D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 (art. 9)

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

…..

Il contesto

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… Con decreto del Presidente della Repubblica …,

gli ordinamenti professionali dovranno essere

riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto per recepire i seguenti

principi :

… (omissis) …

Il contesto

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Il contesto

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Obbligo di formazione continua

Il contesto

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Obbligo di formazione continua

Obbligo di polizza RC Professionale

Il contesto

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Obbligo di formazione continua

Obbligo di polizza RC Professionale

Consigli di disciplina separati dai Consigli dell’Ordine

Il contesto

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Obbligo di formazione continua

Obbligo di polizza RC Professionale

Consigli di disciplina separati dai Consigli dell’Ordine

Pubblicità informativa con ogni mezzo

Il contesto

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Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

Il contesto

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Art. 10“E’ consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile …”

Il contesto

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Art. 10“E’ consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile …”

c.d. “Società tra professionisti” S.T.P.(Ad esempio S.s., S.n.c., S.r.l., S.p.a., Soc.coop.)

Il contesto

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D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico …”

Il contesto

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I Parametri

“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante …”

Il contesto

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I Parametri

“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante …”

D.M. 20 luglio 2012 n. 140

c.d. “Decreto parametri”

D.M. 31 ottobre 2013 n. 143

c.d. “Decreto parametri LLPP”

Il contesto

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L’accordo sul compenso

Il contesto

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L’accordo sul compenso

obbligo

Il contesto

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L’accordo sul compenso

obbligo

forma

Il contesto

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L’accordo sul compenso

obbligo

forma

quando

Il contesto

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L’accordo sul compenso

obbligo

forma

quando

contenuti

Il contesto

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L’accordo sul compenso

obbligo

forma

quando

contenuti

il “preventivo”

Il contesto

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In vigore dal 1° gennaio 2014

Il nuovo Codice Deontologico

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Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

Doveri generali

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Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

“3. Il Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Doveri generali

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Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

“3. Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, assicura che gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio progettati e diretti, sono conformi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Doveri generali

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Art. 10 (Verità)

“1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi

in documenti e/o dichiarazioni”

Doveri generali

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Sintesi

Doveri generali

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Sintesi

rispetto delle norme di legge e di regolamento

Doveri generali

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Sintesi

rispetto delle norme di legge e di regolamento

rispetto delle prescrizioni degli strumenti

urbanistici

Doveri generali

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Sintesi

rispetto delle norme di legge e di regolamento

rispetto delle prescrizioni degli strumenti

urbanistici

rispetto del titolo abilitativo

Doveri generali

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Sintesi

rispetto delle norme di legge e di regolamento

rispetto delle prescrizioni degli strumenti

urbanistici

rispetto del titolo abilitativo

dovere di verità (asseverazioni)

Doveri generali

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Domanda

Costituisce infrazione disciplinare la condotta del

professionista che dichiara / certifica il falso in

una pratica edilizia ?

Doveri generali

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Risposta

Doveri generali

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Risposta

Se siamo di fronte ad un “falso”

Doveri generali

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Risposta

Se siamo di fronte ad un “falso”

Se il “vero” cioè è rappresentato da un dato oggettivo

Doveri generali

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Risposta

Se siamo di fronte ad un “falso”

Se il “vero” cioè è rappresentato da un dato oggettivo (es. stato di fatto/progetto oppure norme di chiara e univoca interpretazione).

Doveri generali

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Domanda

Costituisce infrazione disciplinare la condotta del

Direttore dei lavori che non si avvede che gli

stessi sono stati realizzati in difformità dal titolo

abilitativo ?

Doveri generali

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Risposta

Doveri generali

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Risposta

L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.

Doveri generali

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Risposta

L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.

La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).

Doveri generali

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Risposta

L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.

La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).

A prescindere dalla volontà del committente.

Doveri generali

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Risposta

L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.

La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).

A prescindere dalla volontà del committente.

Il canone deontologico in esame è infatti posto nell’ “interesse pubblico”.

Doveri generali

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Domanda

Per verificare che i lavori si svolgano

conformemente al titolo devo andare sul cantiere

tutti i giorni ?

Doveri generali

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Risposta

La responsabilità del professionista può essere imputabile anche a titolo di colpa (condotta non intenzionale).

Doveri generali

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Risposta

La responsabilità del professionista può essere imputabile anche a titolo di colpa (condotta non intenzionale).

La condotta del professionista deve però essere valutata in concreto, verificando le circostanze in cui si è verificata l’infrazione

Doveri generali

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Domanda

Le modifiche le posso ricondurre ad una variante finale.

Doveri generali

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Domanda

Le modifiche le posso ricondurre ad una variante finale.

La mia condotta è sempre deontologicamente reprensibile ?

Doveri generali

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Risposta

Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.

Doveri generali

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Risposta

Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.

Resta però da vedere come la pensa il committente.

Doveri generali

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Risposta

Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.

Resta però da vedere come la pensa il committente.

Se non fosse d’accordo con le modifiche al progetto, la condotta del professionista sarebbe censurabile.

Doveri generali

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Risposta

Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.

Resta però da vedere come la pensa il committente.

Se non fosse d’accordo con le modifiche al progetto, la condotta del professionista sarebbe censurabile.

Ma in questo caso la responsabilità riguarderebbe la responsabilità verso il committente, non verso la P.A.

Doveri generali

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Domanda

Se si tratta invece di abuso edilizio, ma il committente ottiene il titolo in sanatoria (accertamento di conformità), la condotta del Direttore dei lavori è sempre deontologicamente reprensibile ?

Doveri generali

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Risposta

Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.

Doveri generali

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Risposta

Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.

Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Doveri generali

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Risposta

Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.

Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)

Doveri generali

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Risposta

Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.

Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)

Si è verificata una mera violazione procedurale.

Doveri generali

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Risposta

Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.

Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)

Si è verificata una mera violazione procedurale.

Riterrei non sanzionabile disciplinarmente il professionista ….

Doveri generali

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Resta però sempre il problema della responsabilità verso il committente.

Doveri generali

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Resta però sempre il problema della responsabilità verso il committente.

Se quest’ultimo era ignaro dell’abuso, il professionista rischia comunque di essere sanzionato disciplinarmente per una violazione del dovere di diligenza professionale che ha provocato un danno al cliente (oblazione)

Doveri generali

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Art. 11 (Legalità)

“1. Il Professionista nell’esercizio della

professione e nell’organizzazione della sua

attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato,

l’ordinamento professionale e le deliberazioni

dell’Ordine …”

Principio di legalità

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Art. 11 (Legalità)

nell’esercizio della professione e

Principio di legalità

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Art. 11 (Legalità)

nell’esercizio della professione e

nell’organizzazione della propria

attività

Principio di legalità

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Art. 11 (Legalità)

“3. Il Professionista deve provvedere agli

adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,

secondo le norme vigenti”.

Principio di legalità

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Adempimenti previdenziali :

Principio di legalità

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Adempimenti previdenziali :

Verso Inarcassa

Principio di legalità

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Adempimenti previdenziali :

Verso Inarcassa

Verso l’INPS, nel caso di dipendenti

Principio di legalità

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Adempimenti fiscali :

Principio di legalità

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Adempimenti fiscali :

Relativi all’esercizio della professione (es. IRPEF, IVA, ecc.)

Principio di legalità

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Adempimenti fiscali :

Relativi all’esercizio della professione

Personali ? (es. IMU abitazione)

Principio di legalità

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Adempimenti fiscali :

Relativi all’esercizio della professione

Personali

Principio di legalità

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D.l. 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate)“5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

…..

Principio di legalità

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2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. … .

Principio di legalità

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2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. … . Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. ….

Principio di legalità

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2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al

comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in

forma associata di attività professionale, la

sanzione accessoria di cui al medesimo comma è

disposta nei confronti di tutti gli associati".

Principio di legalità

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Domanda

Cosa succede se un professionista non emette

fattura e viene denunciato dal committente alla

Guardia di Finanza e all’Ordine professionale ?

Principio di legalità

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Risposta

Il Consiglio di disciplina dovrà valutare la

condotta dell’iscritto in quanto inadempienza di

un obbligo previsto dalla legge fiscale (art. 11)

Principio di legalità

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Art. 11 (Legalità)

“4. Deve essere sottoposto a procedimento

disciplinare il Professionista cui sia imputabile un

comportamento non colposo che abbia violato la

legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul

fatto commesso”.

Principio di legalità

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I “tipici” reati del professionista tecnico (dolo e colpa):

Falso in atto pubblico

Abusi edilizi

Sicurezza sui cantieri

Principio di legalità

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“5. Il Professionista è soggetto a procedimento

disciplinare per fatti anche non riguardanti

l’attività professionale, quando si riflettano sulla

sua reputazione professionale o compromettano

l’immagine della categoria professionale”.

Principio di legalità

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Domanda

L’iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare se il “fatto” riguarda:- maltrattamenti in famiglia ?- stalking ?- rapporti sessuali con una minorenne ?- rissa ?- omicidio colposo (guida in stato di ebbrezza) ?

Principio di legalità

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Domanda

L’architetto / a esibizionista che diffonde su Internet foto hard che lo / la riguardano.

E’ una condotta disciplinarmente reprensibile ?

Principio di legalità

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Art. 6 (Indipendenza)

“1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura”.

Indipendenza e autonomia

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Domanda

Il committente mi chiede di cambiare il progetto determinando una significativa diminuzione della qualità dell’opera.

Indipendenza e autonomia

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Domanda

Il committente mi chiede di cambiare il progetto determinando una significativa diminuzione della qualità dell’opera.Se acconsento a questa richiesta, rischio di essere sanzionato se poi il committente, insoddisfatto dell’opera, mi contesta le carenze del progetto ?

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.Devo evidenziare per iscritto al committente le controindicazioni della scelta e solo dopo avere conseguito per iscritto il via libera posso proseguire la prestazione.

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.Devo evidenziare per iscritto al committente le controindicazioni della scelta e solo dopo avere conseguito per iscritto il via libera posso proseguire la prestazione.In mancanza, la mia condotta sarà sanzionabile.

Indipendenza e autonomia

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Art. 28 (Cessazione dell’incarico)

“2. Il Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento”.

Indipendenza e autonomia

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Domanda

Sono il Direttore dei lavori e nel corso di essi il committente si presenta ripetutamente sul cantiere (in mia assenza) ordinando all’impresa una serie di varianti che non condivido.Le varianti non sono essenziali e le modifiche al progetto le posso ricondurre ad una variante finale.Quale condotta devo assumere ?

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.La condotta del committente, pertanto, mina l’autonomia del professionista e ne impedisce il corretto svolgimento.

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.La condotta del committente, pertanto, mina l’autonomia del professionista e ne impedisce il corretto svolgimento.Il Direttore deve ordinare per iscritto all’impresa di ripristinare il progetto.

Indipendenza e autonomia

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Domanda

Se si tratta di varianti “sostanziali” oppure di varianti relative a opera in zona vincolata, come si deve comportare il professionista nei confronti del committente “invadente” ?

Indipendenza e autonomia

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Risposta

Vedi i Doveri Generali (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

Testo Unico edilizia (art. 29)

Indipendenza e autonomia

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Art. 29 Testo Unico Edilizia

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Indipendenza e autonomia

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Art. 31 (Conflitto di interessi)

1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.

Indipendenza e autonomia

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Indipendenza e autonomia

Codice 2007

Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…

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Indipendenza e autonomia

Codice 2007

Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

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Indipendenza e autonomia

Codice 2007

Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

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Indipendenza e autonomia

Codice 2007

Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Codice 2014

Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.

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Indipendenza e autonomia

ImpresaAlfa S.r.l.

Committente

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Domanda

E’ sanzionabile l’iscritto Progettista per conto del

committente che sia anche socio dell’impresa che

esegue il lavoro sempre per conto del medesimo

committente ?

Indipendenza e autonomia

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Domanda

E’ sanzionabile l’iscritto Progettista per conto del

committente che sia anche socio dell’impresa che

esegue il lavoro sempre per conto del medesimo

committente ?

Se il committente è al corrente che il Progettista è

socio dell’impresa, cambia qualcosa ?

Indipendenza e autonomia

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Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni

caso.

Indipendenza e autonomia

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Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni

caso.

Il conflitto di interesse è insanabile a meno che il

progettista non ceda la sua partecipazione nell’impresa

esecutrice.

Indipendenza e autonomia

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Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni

caso.

Il conflitto di interesse è insanabile a meno che il

progettista non ceda la sua partecipazione nell’impresa

esecutrice.

Il consenso del committente non esclude la sussistenza

del conflitto di interesse e quindi dell’infrazione

disciplinare.

Indipendenza e autonomia

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Domanda

E’ sanzionabile l’iscritto che si fa pagare

dall’impresa per l’appalto che gli ha fatto avere

dal proprio committente ?

Indipendenza e autonomia

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Risposta La condotta è deontologicamente censurabile.

Così come quella dell’iscritto che paga

l’Amministratore per l’incarico ricevuto dal

condominio.

Come quella dell’iscritto che si fa pagare dall’impresa

per la fornitura di piastrelle al proprio committente.

Indipendenza e autonomia

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Art. 5 (Lealtà e correttezza)

“1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e

correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua

attività nei confronti del proprio Ordine

professionale, del committente, dei colleghi e dei

terzi a qualunque titolo coinvolti”.

Concorrenza

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Art. 11 (Legalità) “2. La concorrenza deve svolgersi secondo i

principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e

interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.

È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di

rapporti di clientela con modi non conformi alla

correttezza e al decoro.”.

Concorrenza

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Ordinamento comunitario

La concorrenza tra professionisti (imprese) si basa

su parametri anche economici.

Concorrenza

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Ordinamento comunitario

La concorrenza tra professionisti (imprese) si basa

su parametri anche economici

Superamento definitivo dell’art. 8 del precedente

Codice deontologico.

Concorrenza

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Art. 8 Codice 2007

“Per l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale

competizione si basa esclusivamente sulla qualità

del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.”.

Concorrenza

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Art. 8 Codice 2007

“Per l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale

competizione si basa esclusivamente sulla qualità

del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.”.

Concorrenza

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Che cosa si intende per :

Correttezza

Lealtà

Decoro

Concorrenza

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Correttezza

Rispetto delle regole

Concorrenza

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Correttezza

Rispetto delle regole :

leggi, regolamenti, provvedimenti della P.A.,

provvedimenti del Consiglio dell’Ordine e del

Consiglio di disciplina, norme deontologiche,

accordi con il committente

Concorrenza

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Lealtà

Concorrenza

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Lealtà

“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?

Concorrenza

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Lealtà

“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?

Coerenza tra condotta pratica (interesse concreto) e

principi.

Concorrenza

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Lealtà

“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?

Coerenza tra condotta pratica (interesse concreto) e

principi.

Rispetto dei colleghi al di là del rispetto delle

regole

Concorrenza

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Decoro

Concorrenza

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Decoro

Condotta che si manifesta in forma :

sobria

Concorrenza

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Decoro

Condotta che si manifesta in forma :

sobria

equilibrata

Concorrenza

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Decoro

Condotta che si manifesta in forma :

sobria

equilibrata

misurata

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”

Art. 20 (Concorrenza sleale)

“…

a) attribuirsi come proprio il risultato della

prestazione professionale di altro Professionista;

b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti

idonei a ingenerare dubbi sull’autore della

prestazione professionale;

…”

Concorrenza

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Art. 5 (Lealtà e correttezza)

“2. Il Professionista non deve, in nessun caso,

attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri.

L’inosservanza di tale norma costituisce grave

mancanza professionale. Non deve altresì citare o

fornire documentazione atta a fare apparire come

esclusivamente propria un’opera progettata in

collaborazione con altri colleghi professionisti,

senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni

svolte.”

Concorrenza

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Art. 5 (Lealtà e correttezza)

“3. Il Professionista può utilizzare il titolo

accademico di professore solo se sia professore

ordinario o associato all’interno del sistema

universitario italiano ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.”

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”

Art. 20 (Concorrenza sleale)

“…

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa

l’attività di un Professionista idonei a

determinare il discredito dello stesso;

…”

Concorrenza

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Art. 40 Codice 2007

“L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti

denigratori nei confronti di un collega, e, in

particolare, quando ne prosegue l'opera iniziata ed

interrotta”

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”

Art. 20 (Concorrenza sleale)

“…

d) il compimento di atti preordinati ad arrecare

pregiudizio all’attività di altro Professionista;

…”

Concorrenza

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Art. 38 Codice 2007

“L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla

sostituzione di colleghi che stiano per avere od

abbiano ricevuto incarichi professionali”

Concorrenza

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DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Concorrenza

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DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha

fatto un collega.

Concorrenza

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DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha

fatto un collega.

Ottengo l’incarico perché offro un compenso

inferiore a quello del collega.

Concorrenza

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DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha

fatto un collega.

Ottengo l’incarico perché offro un compenso

inferiore a quello del collega.

Ho commesso una infrazione disciplinare ?

Concorrenza

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RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di

massima).

Concorrenza

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RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di

massima).

Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è

consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).

Concorrenza

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RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di

massima).

Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è

consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).

Il pregiudizio che subisce il collega è il risultato di una

forma di leale e corretta concorrenza.

Concorrenza

Page 147: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di

massima).

Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è

consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).

Il pregiudizio che subisce il collega è il risultato di una

forma di leale e corretta concorrenza.

Semmai occorrerà valutare l’importo del compenso che

ho offerto (vedi infra)

Concorrenza

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Domanda

Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Concorrenza

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Domanda

Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.

Concorrenza

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Domanda

Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.

Io rispondo alla richiesta di Tizio proponendo un

compenso inferiore a quello del collega.

Concorrenza

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Domanda

Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione

e direzione lavori di un edificio.

Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.

Io rispondo alla richiesta di Tizio proponendo un

compenso inferiore a quello del collega.

Ho commesso una infrazione disciplinare ?

Concorrenza

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RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già

l’incarico.

Concorrenza

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RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già

l’incarico.

La mia condotta è preordinata ad arrecargli un

pregiudizio, anche se Tizio poi non gli revocasse

l’incarico.

Concorrenza

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RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già

l’incarico.

La mia condotta è preordinata ad arrecargli un

pregiudizio, anche se Tizio poi non gli revocasse

l’incarico.

Se il committente non è soddisfatto del lavoro del

collega, prima gli revoca l’incarico e poi io potrò

fargli un preventivo.

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”

Art. 20 (Concorrenza sleale)

“…

e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni

distintivi dello studio professionale che non

rendano perfettamente identificabile la titolarità

dello studio professionale.

…”

Concorrenza

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Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Art. 1

Concorrenza

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Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Art. 1

“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione

professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in

forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio

delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o

autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e

nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico,

legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito

dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati …”

Concorrenza

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Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Art. 1

“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione

professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in

forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio

delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o

autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e

nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico,

legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito

dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati …”

Concorrenza

ABROGATA DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183

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“Gamma Studio”

Concorrenza

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“Gamma Studio”

“Gamma Studio”Arch. ______________Ing. ______________Geom. ______________

Concorrenza

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“Gamma Studio”

“Gamma Studio Società tra professionisti a responsabilità limitata”Arch. ______________Ing. ______________Geom. ______________

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)

“2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. …”.

Concorrenza

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Domanda

A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.

B)

Concorrenza

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Domanda

A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.

B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico

C)

Concorrenza

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Domanda

A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.

B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico

C) Un collega mi ha mandato i genitori, come clienti, a cui ho chiesto solo le spese vive sostenute.

Concorrenza

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Domanda

A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.

B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico

C) Un collega mi ha mandato i genitori, come clienti, a cui ho chiesto solo le spese vive sostenute.

Ho commesso una infrazione ?

Concorrenza

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Risposta

No

Concorrenza

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Risposta

No

In tutte e tre le ipotesi si può configurare un giustificato motivo per rinunciare al compenso o chiedere un compenso simbolico.

Concorrenza

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Risposta

No

In tutte e tre le ipotesi si può configurare un giustificato motivo per rinunciare al compenso o chiedere un compenso simbolico.

Si tratta, tra l’altro, di situazioni eccezionali, destinate a non ripetersi frequentemente.

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)

“2. ….la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, …”.

Concorrenza

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Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)

“2. ….la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica”.

Concorrenza

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Art. 24 (Contratti e compensi)

“7. La richiesta di compensi … palesemente

sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di

compensi, viene considerata pratica

anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali

equilibri di mercato e costituisce grave infrazione

disciplinare.”

Concorrenza

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Art. 41 (Sanzioni)

“5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e

concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado

di arrecare danno materiale o morale a terzi,

comporta la sanzione della sospensione.”

Concorrenza

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Il contesto

Concorrenza

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Il contesto

Le Tariffe sono state abrogate

Concorrenza

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Il contesto

Le Tariffe sono state abrogate

Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti

Concorrenza

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Il contesto

Le Tariffe sono state abrogate

Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti

I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul

compenso.

Concorrenza

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Il contesto

Le Tariffe sono state abrogate

Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti

I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul

compenso.

Il giudice però non è vincolato ai Parametri

Concorrenza

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Il contesto

Le Tariffe sono state abrogate

Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti

I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul

compenso.

Il giudice però non è vincolato ai Parametri

Se non concordo il compenso e poi sono costretto ad

andare in Tribunale, il giudice mi può “penalizzare”.

Concorrenza

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Domanda

Come faccio a sapere se il compenso che concordo

con il committente è “palesemente sottostimato” ?

Concorrenza

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Risposta

Il professionista certamente non sbaglia se applica i

Parametri ex D.M. 140/2012 e i conseguenti

incrementi e diminuzioni previsti dalle norme di

quel provvedimento.

Concorrenza

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Domanda

Ma se il committente non accetta il compenso

calcolato in base ai Parametri ?

Se mi chiede uno sconto ?

Quanto “sconto” posso fare ?

Concorrenza

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Risposta

Le norme deontologiche non permettono di

individuare una soglia certa.

Il riferimento dovrebbe essere quello dei “costi di

produzione della prestazione”.

Concorrenza

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Domanda

E’ possibile determinare in modo certo i “costi di

produzione” della prestazione professionale ?

A quanto ammontano questi costi rispetto al margine

di guadagno del professionista ?

Concorrenza

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Informativa (art. 35)

Pubblicità informativa (art. 36)

Pubblicità

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Informativa (art. 35)Richiesta al professionista da una persona interessata che intende conoscere le caratteristiche della sua attività professionale.

Pubblicità informativa (art. 36)

Pubblicità

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Informativa (art. 35)Richiesta al professionista da una persona interessata che intende conoscere le caratteristiche della sua attività professionale.

Pubblicità informativa (art. 36)Non è richiesta da alcuno.E’ una informativa che di sua iniziativa il professionista invia ad una serie indeterminata di destinatari.

Pubblicità

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Pubblicità

Definizione “politicamente corretta”

D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (Pubblicità ingannevole)

Art. 2

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Pubblicità

Definizione “politicamente corretta”

D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (Pubblicità ingannevole)

Art. 2

“Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”.

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Pubblicità

Definizione “politicamente scorretta”

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Pubblicità

Definizione “politicamente scorretta”

La pubblicità come persuasione all’acquisto (….) decanta la qualità di un prodotto sempre al superlativo tacendone ovviamente i difetti o le controindicazioni. In tutto questo la pubblicità è sempre un “naturale” inganno. Dove “naturale” vale “non illecito”

(F.P. Casavola, “La pubblicità in televisione 1957-1997” Sacis 1997).

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Domanda

Che cosa si intende per “pubblicità informativa” ?

Pubblicità

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Risposta

E’ prevista esclusivamente per i professionisti

Pubblicità

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Risposta

E’ prevista esclusivamente per i professionisti

Come limite alla “… persuasione all’acquisto”

Pubblicità

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Risposta

E’ prevista esclusivamente per i professionisti

Come limite alla “… persuasione all’acquisto”

E’ una informativa sulle caratteristiche del lavoro del professionista che non è richiesta dal destinatario a cui è diretta

Pubblicità

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Il nuovo Codice non riproduce la dettagliata disciplina contenuta negli artt. 35, 36 e 37 del Codice 2007

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Il nuovo Codice non riproduce la dettagliata disciplina contenuta negli artt. 35, 36 e 37 del Codice 2007

Per la pubblicità informativa il Codice si limita a riprodurre il testo dell’art. 4 del D.P.R. 137/2012

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Pubblicità

D.P.R. 137/2012Art. 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa)Codice deontologicoArt. 36 (Pubblicità informativa)

“1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

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Pubblicità

La pubblicità delle “imprese”

“1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e che non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

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Requisiti della pubblicità informativa :

Funzionale all’oggetto

Veritiera

Corretta

Rispettosa del segreto professionale

Non equivoca

Non ingannevole

Non denigratoria

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Funzionale all’oggetto

Pubblicità

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Funzionale all’oggetto

Il messaggio pubblicitario deve riferirsi esclusivamente all’attività professionale.

Devono ritenersi vietati messaggi pubblicitari in cui vengono evidenziate qualità personali o caratteristiche delle attività svolte dall’iscritto non attinenti la professione.

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Veritiera

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Veritiera

Il messaggio pubblicitario deve fornire informazioni e indicazioni corrispondenti al vero.

Costituisce illecito deontologico la pubblicità che riporta dati e informazioni false.

Pubblicità

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Corretta

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Corretta

Il messaggio pubblicitario è scorretto se è idoneo a falsare in misura apprezzabile la scelta del destinatario(artt. 18 e 20 D.Lgs. 206/2005)

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Rispettosa del segreto professionale

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Rispettosa del segreto professionale

La pubblicità non deve violare il segreto professionale ovvero non deve avere ad oggetto informazioni apprese dal professionista nell’espletamento del proprio mandato professionale.

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Domanda

Vorrei inserire nel messaggio pubblicitario / sito web dello Studio le foto delle opere che ho progettato.Vorrei anche inserire un elenco dei clienti per i quali ho lavorato.Lo posso fare ?

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Risposta

Nel caso di opere pubbliche sì, salvo restrizioni previste dal disciplinare di incarico (foto).

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Risposta

Nel caso di opere pubbliche sì, salvo restrizioni previste dal disciplinare di incarico (foto).

Nel caso di lavori privati devo prima avere l’assenso (scritto) del committente.

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Non equivoca

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Non equivoca

Il professionista deve consentire ai destinatari di rendersi conto che le informazioni che comunica costituiscono un messaggio pubblicitario.

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Non equivoca

Il professionista deve consentire ai destinatari di rendersi conto che le informazioni che comunica costituiscono un messaggio pubblicitario.

In altri termini :1) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale;2) è vietata ogni forma di pubblicità subliminale(“pubblicità trasparente” ex art. 5 D.Lgs. 145/2007)

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Non ingannevole

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Non ingannevole

Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente(art. 2 D.Lgs. 145/2007)

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Non denigratoria

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Non denigratoria

Il messaggio pubblicitario non deve screditare i concorrenti

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I casi dubbi (rispetto agli artt. 36 e 37 Codice 2007)

La pubblicità comparativa

Il contenuto minimo del messaggio pubblicitario

Espressioni enfatiche o laudative

Pubblicità nel corso di eventi pubblici a cui

partecipa il professionista

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Pubblicità comparativa

Qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente(art. 2 D.Lgs. 145/2007)

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Ammesso che sia consentita

Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :

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Ammesso che sia consentita

Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :- deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

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Ammesso che sia consentita

Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :- deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;- deve confrontare oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi(cfr. art. 4 D.Lgs. 145/2007)

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Il contenuto del messaggio (art. 36)

l’attività professionale esercitata

le specializzazioni e i titolo posseduti

la struttura dello studio

i compensi

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Domanda

Sono tutte informazioni essenziali oppure posso

ometterne alcune ?

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Risposta

A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.

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Risposta

A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.

Escluderei invece che ci si possa fare pubblicità senza indicare alcuna delle informazioni previste dal Codice(vedi infra)

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Risposta

A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.

Escluderei invece che ci si possa fare pubblicità senza indicare alcuna delle informazioni previste dal Codice(vedi infra)

Si potrebbe altrimenti configurare una ipotesi di “omissione ingannevole”

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D.Lgs. 206/2005Art. 22 (Omissioni ingannevoli)

“1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

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Espressioni enfatiche o laudative

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Espressioni enfatiche o laudative

“Tra i migliori sulla piazza”

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Espressioni enfatiche o laudative

“Tra i migliori sulla piazza”

“Super sconti”

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Espressioni enfatiche o laudative

“Tra i migliori sulla piazza”

“Super sconti”

“Siamo una sicurezza, Ti diamo solo certezze”

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Espressioni enfatiche o laudative

“Tra i migliori sulla piazza”

“Super sconti”

“Siamo una sicurezza, Ti diamo solo certezze”

DomandaSi possono utilizzare espressioni di questo tipo ?

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Risposta

Il nuovo Codice non ha riproposto l’esplicito divieto della versione 2007, tuttavia …. si potrebbe configurare una “omissione ingannevole” circa informazioni essenziali che è tenuto a fornire il professionista

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Domanda

Ma tali espressioni, tipiche della pubblicità, mirano a “informare” il possibile cliente ? Oppure solo a suggestionarlo ?

Quanto pubblicizzato dal professionista deve corrispondere al vero ?

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Risposta

La pubblicità dei professionisti è una “pubblicità informativa”

Il contenuto di quei messaggio non mi pare che informi

Difficile inoltre dimostrare che quanto pubblicizzato corrisponde al vero.

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Pubblicità nel corso di eventi pubblici a cui partecipa il professionista

La presentazione alla città di un intervento edilizio progettato e diretto dal professionista

La relazione svolta nel corso di un evento formativo

La presentazione di un prodotto per l’edilizia da parte dell’azienda fornitrice

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Domanda

In queste occasioni, il professionista può farsi pubblicità ?

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Risposta

Il nuovo Codice non ha riproposto i limiti contenuti nella versione 2007, riterrei pertanto ammissibile la pubblicità in queste occasioni.

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Risposta

Il nuovo Codice non ha riproposto i limiti contenuti nella versione 2007, riterrei pertanto ammissibile la pubblicità in queste occasioni.

La pubblicità deve però essere palese e trasparente ovvero non equivoca, nel senso che i partecipanti all’evento devono essere in grado di rendersi conto che le informazioni fornite costituiscono “messaggio pubblicitario”.

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Domanda

Posso farmi pubblicità attraverso siti web o reti telematiche non attinenti alla professione ?

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Risposta

La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).

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Risposta

La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).

Da valutare però se ogni mezzo pubblicitario è compatibile con il “decoro”

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Risposta

La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).

Da valutare però se ogni mezzo pubblicitario è compatibile con il “decoro”

Art. 11 del Codice:“2. … E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro”

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Art. 24 (Contratti e Compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Professionista la

definizione del contratto completo di preventivo del

costo delle opere e degli oneri professionali da

sottoscrivere dalle parti …”

L’incarico

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Domanda

Ho espletato la prestazione richiesta dal

committente senza avere un contratto scritto di

incarico.

Ho commesso una infrazione disciplinare ?

L’incarico

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Risposta

Se ho ricevuto l’incarico dopo il 1° gennaio 2014

ho commesso una infrazione.

Il nuovo Codice impone il contratto scritto tra

professionista e committente al momento del

conferimento dell’incarico.

L’incarico

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Domanda

Cosa deve indicare questo contratto ?

Il Codice deontologico impone un contenuto

minimo necessario ?

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2)

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3)

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del

compenso sulla base di tali criteri;4)

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del

compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento

del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

5)

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del

compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento

del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

5) i dati della polizza RC Professionale6)

L’incarico

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Risposta

Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :

1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del

compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento

del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

5) i dati della polizza RC Professionale6) il riferimento alle norme deontologiche

L’incarico

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Domanda

Al momento del conferimento dell’incarico sottoscrivo con il committente il contratto.Nel contratto ho però omesso il riferimento al compenso.Ho commesso un’infrazione disciplinare ?

L’incarico

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Risposta

Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.

L’incarico

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Risposta

Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.Devo altresì preventivare al committente quanto viene il compenso in base al criterio di calcolo adottato.

L’incarico

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Risposta

Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.Devo altresì preventivare al committente quanto viene il compenso in base al criterio di calcolo adottato.La valutazione resta comunque naturalmente (e legittimamente) “di massima” se i parametri di riferimento fossero suscettibili di variare in corso d’opera.

L’incarico

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Domanda

Se nel corso dell’esecuzione della prestazione, per cause impreviste o imprevedibili, cambiano i parametri per il calcolo del compenso.Oppure, se il committente mi chiede ulteriori prestazioni.Quale condotta devo adottare ?

L’incarico

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Risposta

Art. 24 (Contratti e compenso)“4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico”.

L’incarico

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Risposta

Art. 24 (Contratti e compenso)“4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico”.

Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)“3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi”.

L’incarico

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Domanda

Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.

L’incarico

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Domanda

Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?

L’incarico

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Domanda

Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?In caso affermativo, il preventivo lo devo mettere per iscritto ?

L’incarico

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Domanda

Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?In caso affermativo, il preventivo lo devo mettere per iscritto ?Se non faccio il preventivo commetto un’infrazione disciplinare ?

L’incarico

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Risposta

Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.

L’incarico

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Risposta

Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).

L’incarico

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Risposta

Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.

L’incarico

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Risposta

Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.Quello che mi vene imposto è di indicare i criteri di calcolo del compenso e dunque determinare il compenso di massima (il preventivo) nel contratto di incarico.

L’incarico

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Risposta

Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.Quello che mi vene imposto è di indicare i criteri di calcolo del compenso e dunque determinare il compenso di massima (il preventivo) nel contratto di incarico.E’ il contratto, con preventivo incluso, che costituisce l’unico obbligo del professionista …

L’incarico

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Risposta

… Per rispondere dunque alla domanda :

L’incarico

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Risposta

… Per rispondere dunque alla domanda :

non ho l’obbligo di fare il preventivo;

L’incarico

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Risposta

… Per rispondere dunque alla domanda :

non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto

il preventivo al futuro committente

L’incarico

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Risposta

… Per rispondere dunque alla domanda :

non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto

il preventivo al futuro committente posso fare un preventivo anche verbale

L’incarico

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Risposta

… Per rispondere dunque alla domanda :

non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto

il preventivo al futuro committente posso fare un preventivo anche verbale

Tuttavia, se poi ricevo comunque l’incarico, nel contratto (scritto) devo indicare, tra le altre cose, il compenso e i costi correlati alla prestazione richiesta.

L’incarico

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Domanda

Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fatto

L’incarico

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Domanda

Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.

L’incarico

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Domanda

Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.Tizio sceglie quello più basso e poi mi denuncia all’Ordine perché non gli avevo fatto il preventivo.

L’incarico

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Domanda

Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.Tizio sceglie quello più basso e poi mi denuncia all’Ordine perché non gli avevo fatto il preventivo.Ho commesso un’infrazione ?I colleghi che gli hanno fatto il preventivo si sono comportati correttamente ?

L’incarico

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Risposta

Tutti si sono comportati correttamente. Sia il sottoscritto, sia i colleghi, sia il committente.E’ chiaro che se io non faccio il preventivo, è probabile che il committente si rivolgerà a qualche collega che glielo fa.Avrò quindi perso un cliente. In ogni caso non ho commesso alcuna infrazione.

L’incarico

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Domanda

Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.

L’incarico

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Domanda

Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.La sua condotta è deontologicamente corretta ?

L’incarico

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Domanda

Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.La sua condotta è deontologicamente corretta ? Se poi, al termine dell’incarico, chiede al committente un compenso maggiore di quello preventivato, la sua condotta può ritenersi corretta deontologicamente ?

L’incarico

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Risposta

La condotta del collega è da sanzionare.

L’incarico

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Risposta

La condotta del collega è da sanzionare.Per prima cosa perché il compenso preventivato è palesemente “sottocosto” (salvo che non vengano addotte eccezionali e comprovate ragioni tali da giustificare quella scelta).

L’incarico

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Risposta

La condotta del collega è da sanzionare.Per prima cosa perché il compenso preventivato è palesemente “sottocosto” (salvo che non vengano addotte eccezionali e comprovate ragioni tali da giustificare quella scelta).In secondo luogo, non è corretto preventivare un compenso e poi chiederne al committente uno maggiore (salvo che l’incremento non derivi da fatti sopravvenuti, imprevedibili o da nuove prestazioni)

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto un vero e proprio “disciplinare”.

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto un vero e proprio “disciplinare”.La mia condotta è corretta ?

L’incarico

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Risposta

Il preventivo è una proposta contrattuale.

L’incarico

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Risposta

Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.

L’incarico

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Risposta

Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.

L’incarico

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Risposta

Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.Occorre però che nel preventivo siano indicati tutti gli elementi necessari dell’accordo (es. il grado di complessità dell’incarico, l’indicazione della polizza RC, ecc.).

L’incarico

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Risposta

Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.Occorre però che nel preventivo siano indicati tutti gli elementi necessari dell’accordo (es. il grado di complessità dell’incarico, l’indicazione della polizza RC, ecc.).Se alcuni di questi elementi mancassero, la mia condotta sarebbe deontologicamente reprensibile.

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto il contratto.

L’incarico

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Domanda

Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto il contratto.La mia condotta è corretta ?

L’incarico

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Risposta

No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.

L’incarico

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Risposta

No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :

L’incarico

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Risposta

No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :1) non è vincolato alla applicazione dei minimi indicati nei parametri di cui al DM 140/20122)

L’incarico

Page 303: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

Risposta

No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :1) non è vincolato alla applicazione dei minimi indicati nei parametri di cui al DM 140/20122) “l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa nella liquidazione del compenso” (art. 1 DM 140/2012)

L’incarico

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Domanda

Quali criteri di calcolo posso adottare per determinare il compenso ?

L’incarico

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Risposta

Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.

L’incarico

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Risposta

Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.Se questa previsione si legge in sinergia con le norme che sanzionano come concorrenza sleale la rinuncia al compenso o la determinazione di compensi “sottocosto”, significa che non sono completamente libero di pattuire il compenso che voglio con il committente.

L’incarico

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Risposta

Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.Se questa previsione si legge in sinergia con le norme che sanzionano come concorrenza sleale la rinuncia al compenso o la determinazione di compensi “sottocosto”, significa che non sono completamente libero di pattuire il compenso che voglio con il committente.Detto questo, passiamo ai possibili criteri di determinazione del compenso :

L’incarico

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a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;

b)

L’incarico

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a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;

b) utilizzo le tabelle dei nuovi parametri (D.M. 140/2012)

c)

L’incarico

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a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;

b) utilizzo le tabelle dei nuovi parametri (D.M. 140/2012)

c) applico un nuovo criterio (es. forfait, a percentuale sul costo delle opere)

.....

L’incarico

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Attenzione !

L’importante è che nel preventivo e/o nel contratto di

incarico quantifichi ancorché in linea di massima una

cifra definita (es. sulla base del preventivo di costo

delle opere).

L’incarico

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Attenzione !

L’importante è che nel preventivo e/o nel contratto di

incarico quantifichi ancorché in linea di massima una

cifra definita (es. sulla base del preventivo di costo

delle opere). Dando così al committente un

riferimento comprensibile e quindi la possibilità di

scegliere.

L’incarico

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Art. 30 (Inadempimento)

“1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o

non corretto adempimento dell’incarico

professionale quando derivi da non scusabile e

rilevante trascuratezza degli obblighi professionali

e contrattuali”.

L’inadempimento dell’incarico

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Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; …”.

L’inadempimento dell’incarico

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Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. ….”.

L’inadempimento dell’incarico

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Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.

L’inadempimento dell’incarico

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D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137Art. 5 (Obbligo di assicurazione)“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva ….”

L’inadempimento dell’incarico

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2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.

Obbligo di RC dal 15 agosto 2013

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC Professionale

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.

L’inadempimento dell’incarico

Page 322: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

Domanda

Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.Riconosco il mio errore e provvedo a tacitare le richieste del committente.

L’inadempimento dell’incarico

Page 323: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

Domanda

Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.Riconosco il mio errore e provvedo a tacitare le richieste del committente. Ho commesso un’infrazione disciplinare ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

Sì.La legge e il Codice mi impongono di avere comunque la copertura RC.A prescindere dalla circostanza che poi sia in grado di risarcire il cliente.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo dal 1980 ed esercito abitualmente la professione.Ho stipulato la polizza RC Professionale solo ieri.Ho commesso un’infrazione disciplinare ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.Non a caso, i dati della polizza devono essere comunicati al committente al momento del conferimento dell’incarico e quindi devono preesistere ad esso.

L’inadempimento dell’incarico

Page 328: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

Risposta

La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.Non a caso, i dati della polizza devono essere comunicati al committente al momento del conferimento dell’incarico e quindi devono preesistere ad esso.Tuttavia si tratta di un adempimento imposto solo da una certa data …

L’inadempimento dell’incarico

Page 329: Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e spunti di riflessione Pisa 14 maggio 2014 Relazione Avv.

… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :

L’inadempimento dell’incarico

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… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :

A) per gli incarichi assunti dopo il 15 agosto 2013, il professionista doveva avere già stipulato la polizza

B)

L’inadempimento dell’incarico

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… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :

A) per gli incarichi assunti dopo il 15 agosto 2013, il professionista doveva avere già stipulato la polizza

B) per gli incarichi assunti in precedenza ed in corso a quella data, non sussiste l’obbligo della copertura assicurativa, così come non è obbligatorio estendere retroattivamente la copertura della nuova polizza …

L’inadempimento dell’incarico

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… Nel nostro caso, pertanto, il professionista ha commesso una infrazione se ha assunto un nuovo incarico (dopo il 13 agosto 2013) senza avere la copertura.

L’inadempimento dell’incarico

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… Nel nostro caso, pertanto, il professionista ha commesso una infrazione se ha assunto un nuovo incarico (dopo il 13 agosto 2013) senza avere la copertura.

Nel caso in cui, invece, a partire da quella data, non abbia ancora assunto alcun incarico, l’infrazione disciplinare non può essergli contestata

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

L’art. 5 del D.P.R. 137/2005 e il Codice deontologico (art. 34) impongono la copertura con riferimento all’ “esercizio dell’attività professionale”.Coloro quindi che sono iscritti all’Albo, ma non esercitano la professione, non sono obbligati ad avere la polizza.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo ed esercito occasionalmente attività professionale.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

Sì, l’obbligo della copertura scatta anche se

svolgo occasionalmente attività professionale.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.Lo studio tecnico è il mio unico committente.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.Lo studio tecnico è il mio unico committente.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

Sì.La mia attività è quella tipica della professione e e io sono un “lavoratore autonomo”, pertanto sono tenuto ad avere la copertura RC a tutela del mio unico committente (lo studio tecnico o la società). I professionisti che mi pagano dovranno a loro volta avere la copertura RC a garanzia dei committenti che gli danno gli incarichi.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono un professionista iscritto all’albo, dipendente di una società di ingegneria. Per il mio datore di lavoro svolgo prestazioni professionali.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

No.L’obbligo della polizza sussiste solo per i “liberi professionisti”.Degli errori e negligenze del professionista-dipendente – ancorché iscritto all’albo – risponde la società-datore di lavoro verso il committente.

L’inadempimento dell’incarico

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Domanda

Sono un professionista iscritto all’albo, socio di una società tra professionisti (S.T.P.).Esercito la professione come socio della S.T.P.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?

L’inadempimento dell’incarico

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Risposta

No.

E’ la società che deve stipulare la polizza.Degli errori e negligenze dei soci professionisti risponde la società nei confronti del committente.D’altra parte l’incarico è assunto dalla società, sebbene svolto concretamente dai soci professionisti.

L’inadempimento dell’incarico

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Art. 2 (Professionalità specifica)

“3. Ove non esegua personalmente la

prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in

generale l’utilizzazione di una stabile

organizzazione, deve avvenire sotto la propria

direzione e responsabilità”.

I collaboratori

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Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

“1. .. i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori

d’opera che svolgono lavoro prevalentemente

proprio e senza alcun vincolo di subordinazione

…”.

I collaboratori

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Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

“1. Nei rapporti con i collaboratori … e nei

confronti dei dipendenti … il Professionista deve

compensare la collaborazione in proporzione

all’apporto ricevuto”.

I collaboratori

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Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

“3. Il Professionista nei confronti dei propri

collaboratori, è tenuto:

….

- a mantenere i patti e gli accordi definiti al

momento dell’inizio della collaborazione”.

I collaboratori

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Domanda

Se non pago i miei “collaboratori” e questi fanno un esposto all’Ordine rischio di essere sanzionato dal Consiglio di disciplina ?

I collaboratori

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Risposta

Se gli esponenti dimostrano la sussistenza del rapporto di collaborazione, il professionista li deve pagare in proporzione dell’apporto che ha ricevuto.In mancanza, la sua condotta è sanzionabile.

I collaboratori

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Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

“2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori,

dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un

rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza,

senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura

tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza

gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei

tempi, orari e modalità d’esecuzione”.

I collaboratori

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In sostanza

Il lavoro di fatto “dipendente” ma formalmente

“collaborazione professionale” è una condotta

deontologicamente illecita.

L’onere della prova è a carico del collaboratore.

I collaboratori

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Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

“3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il

comportamento del Professionista che agevoli o, in

qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda

possibile a soggetti non abilitati o sospesi

l’esercizio abusivo della professione o consenta

che tali soggetti ne possano ricavare benefici

economici”.

Esercizio abusivo

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Domanda

Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).

Esercizio abusivo

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Domanda

Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).Si rivolge quindi a me chiedendomi se sono disponibile e firmare e timbrare gli elaborati che lui redigerà in cambio di una percentuale del compenso da lui concordato con il committente.

Esercizio abusivo

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Domanda

Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).Si rivolge quindi a me chiedendomi se sono disponibile e firmare e timbrare gli elaborati che lui redigerà in cambio di una percentuale del compenso da lui concordato con il committente.Se accetto, la mia condotta è corretta ?

Esercizio abusivo

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Risposta

La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.

Esercizio abusivo

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Risposta

La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.Si tratta di esercizio abusivo della professione di architetto e la condotta dell’iscritto costituisce una grave violazione deontologica.

Esercizio abusivo

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Risposta

La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.Si tratta di esercizio abusivo della professione di architetto e la condotta dell’iscritto costituisce una grave violazione deontologica.Se, invece, il progetto fosse diretto e coordinato dall’architetto con il geometra nel ruolo di collaboratore, la condotta del primo non sarebbe censurabile.

Esercizio abusivo

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Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

“4. Costituisce grave violazione alla correttezza

professionale abbinare la propria firma a quella di

altri professionisti o persone non autorizzate dalla

legge ad assumere identiche mansioni o

responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni

che sono state rese sotto la propria direzione e

responsabilità personale”.

Esercizio abusivo

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Domanda

Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.

Esercizio abusivo

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Domanda

Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.Il committente ci assegna l’incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio vincolato (parte architettonica e parte strutturale).

Esercizio abusivo

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Domanda

Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.Il committente ci assegna l’incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio vincolato (parte architettonica e parte strutturale).Cosa devo verificare al momento di presentare il progetto in Soprintendenza ?

Esercizio abusivo

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Risposta

Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.

Esercizio abusivo

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Risposta

Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.

Esercizio abusivo

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Risposta

Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.Per l’architetto, per esempio, il coordinamento e la progettazione architettonica. Per l’ingegnere il progetto di consolidamento delle strutture. Il geometra nel ruolo di collaboratore per i rilievi.Lo stesso per la direzione lavori menzionata nel cartello lavori.

Esercizio abusivo

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Risposta

Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.Per l’architetto, per esempio, il coordinamento e la progettazione architettonica. Per l’ingegnere il progetto di consolidamento delle strutture. Il geometra nel ruolo di collaboratore per i rilievi.Lo stesso per la direzione lavori menzionata nel cartello lavori.In mancanza di questa precisazione, l’architetto rischia di essere sanzionato dall’Ordine

Esercizio abusivo

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Il contesto

Sostituzione collega

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Il contesto

Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento

Sostituzione collega

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Il contesto

Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento

Non è tenuto a giustificare la scelta

Sostituzione collega

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Il contesto

Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento

Non è tenuto a giustificare la scelta

Deve pagare il compenso per l’attività svolta dal professionista fino alla revoca dell’incarico

Sostituzione collega

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Il contesto

Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento

Non è tenuto a giustificare la scelta

Deve pagare il compenso per l’attività svolta dal professionista fino alla revoca dell’incarico

Il mancato pagamento non costituisce impedimento alla sostituzione del collega

Sostituzione collega

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Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

“1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre

improntato a correttezza e lealtà …

Sostituzione collega

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Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :

Sostituzione collega

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Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :

1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;

2)

Sostituzione collega

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Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :

1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;

2) informare il collega per iscritto

3)

Sostituzione collega

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Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :

1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;

2) informare il collega per iscritto

3) accertarsi del contenuto del precedente incarico

Sostituzione collega

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Domanda

Come faccio a verificare il contenuto

dell’incarico che era stato conferito al collega ?

Sostituzione collega

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Risposta

Mi faccio consegnare il contratto dal committente.

In ogni caso chiedo conferma al collega

Sostituzione collega

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Domanda

L’incarico era verbale.

Come mi devo comportare ?

Sostituzione collega

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Risposta

Chiedo al committente di specificarmi l’oggetto dell’incarico e poi riferisco al collega quello che mi ha detto.

Sostituzione collega

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L’avviso al collega non esaurisce gli adempimenti

a carico del professionista subentrante …

Sostituzione collega

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Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

“2. ….

Il Professionista prima di svolgere l’incarico

dovrà verificare in contraddittorio con il collega

esonerato le prestazioni già svolte al fine di

definire le reciproche responsabilità e

salvaguardare i compensi fino ad allora maturati

….”

Sostituzione collega

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Il collega a cui è stato revocato l’incarico è quindi

tenuto a collaborare … anche nel suo interesse …

Sostituzione collega

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Domanda

Sono subentrato nella Direzione dei lavori.Cosa significa verificare in contraddittorio con il collega le prestazioni già svolte ?

Sostituzione collega

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Risposta

Significa che devo verificare sul cantiere i lavori eseguiti redigendo un verbale insieme al collega.Se emergono delle divergenze, devo dare atto del punto di vista del collega.

Sostituzione collega

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Domanda

Nel corso della verifica il committente mi chiede di dare atto dei vizi e difetti delle opere che coinvolgono la responsabilità professionale del collega.Come mi devo comportare ?

Sostituzione collega

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Risposta

La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.

Sostituzione collega

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Risposta

La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.

Sostituzione collega

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Risposta

La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.La verifica non è diretta ad accertare in concreto le eventuali responsabilità del collega.

Sostituzione collega

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Risposta

La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.La verifica non è diretta ad accertare in concreto le eventuali responsabilità del collega.In questa fase non sono tenuto anche a evidenziare i presunti vizi / difetti delle opere

Sostituzione collega

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Domanda

Dopo la verifica in contraddittorio con il collega, il committente mi chiede di fare una relazione tecnica in cui evidenziare i vizi e i difetti delle opere imputabili ad errori o mancanze di chi mi ha preceduto nell’incarico.Come mi devo comportare ?

Sostituzione collega

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Risposta

Art. 19 (Rapporti tra colleghi)

“1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.….3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega”.

Sostituzione collega

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La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.

Sostituzione collega

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La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.Lealtà e correttezza verso il collega, però, impongono di rendergli noto questo ulteriore incarico e di comunicargli l’esito delle proprie valutazioni.

Sostituzione collega

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La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.Lealtà e correttezza verso il collega, però, impongono di rendergli noto questo ulteriore incarico e di comunicargli l’esito delle proprie valutazioni.Le valutazioni tecniche in ordine all’imputabilità dei vizi/difetti delle opere – sempre che abbiano un fondamento – non integrano una condotta “denigratoria”

Sostituzione collega

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Domanda

Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.

Sostituzione collega

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Domanda

Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.Il committente però non ha revocato l’incarico al collega.

Sostituzione collega

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Domanda

Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.Il committente però non ha revocato l’incarico al collega.Come mi devo comportare ?

Sostituzione collega

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Risposta

Assecondare la richiesta del committente significa, di fatto, sostituirsi al collega in modo deontologicamente scorretto.

Sostituzione collega

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Risposta

Assecondare la richiesta del committente significa, di fatto, sostituirsi al collega in modo deontologicamente scorretto.Se il committente non ha più fiducia nel professionista, gli deve prima revocare l’incarico e solo dopo io potrò intervenire sul cantiere a termini dell’art. 19 del Codice deontologico.

Sostituzione collega

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Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

“2. ….

Il Professionista in tal caso sostituito, salvo

documentato impedimento, deve adoperarsi

affinché il subentro avvenga senza pregiudizio

per il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti

d’autore.

….”

Sostituzione collega

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Domanda

Sono subentrato nella Direzione dei lavori.Ho scritto al collega invitandolo sul cantiere per la verifica delle opere eseguite.Il collega, nonostante i solleciti, non si presenta.Come mi devo comportare ?

Sostituzione collega

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Risposta

Se il collega non accetta la verifica congiunta, la farò io unilateralmente e gli comunicherò il relativo verbale.A questo punto ho adempiuto al dovere che mi impone il codice deontologico.

Sostituzione collega

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

Iscrizione all’Albo

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della

prestazione da parte dei soli soci professionisti

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della

prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3)

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della

prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3) Polizza RC Professionale a carico della società

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)

Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della

prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3) Polizza RC Professionale a carico della società Responsabilità disciplinare della società

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Società tra professionisti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Art. 10 = Art. 13 Codice deontologico

“7. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza

del codice deontologico del proprio ordine, così

come la società tra professionisti è soggetta al

regime disciplinare dell’ordine al quale risulti

iscritta ….”

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Società tra professionisti

D.M. 8 febbraio 2013 n. 34

Art. 12 (Regime disciplinare della società)

“1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio

professionista, che è soggetto alle regole

deontologiche dell'ordine o collegio al quale è

iscritto, la società professionale risponde

disciplinarmente delle violazioni delle norme

deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

….”

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Sintesi

Società tra professionisti

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Sintesi

Devono rispettare il Codice deontologico:

gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;

Società tra professionisti

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Sintesi

Devono rispettare il Codice deontologico:

gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;

le S.T.P. iscritte all’albo

Società tra professionisti

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Sintesi

Devono rispettare il Codice deontologico:

gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;

le S.T.P. iscritte all’albo

i soci della S.T.P. iscritti all’albo

Società tra professionisti

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Domanda

Cosa significa che “… la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta …” ?

Società tra professionisti

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Risposta

Significa che è configurabile una autonoma responsabilità della società, distinta da quella dei soci.

Società tra professionisti

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Domanda

Dato che la S.T.P. ha una autonoma soggettività / personalità giuridica rispetto ai soci, la condotta di quali soggetti, all’interno della società, determina la responsabilità di quest’ultima ?

Società tra professionisti

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D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Art. 5 (Responsabilità dell’ente)1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Società tra professionisti

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Risposta

La S.T.P. risponde disciplinarmente delle condotte poste in essere da colui o da coloro che ne hanno la rappresentanza. Anche se non iscritti all’albo.A meno che non si dimostri che la condotta illecita è stata una iniziativa personale di quest’ultimo e svolta esclusivamente nel suo interesse o a suo vantaggio.

Società tra professionisti

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Caso 1

L’amministratore (non iscritto all’albo) della S.T.P. sottoscrive con il committente un incarico professionale già conferito ad un iscritto a cui però il committente non aveva ancora revocato l’incarico.Della violazione deontologica risponde la società.Risponderanno anche i soci che hanno autorizzato la firma o che hanno comunque dato attuazione all’incarico

Società tra professionisti

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Caso 2

Se l’amministratore della S.T.P. è anche un iscritto

all’albo, risponderanno disciplinarmente sia la

società che il socio amministratore

Società tra professionisti

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Caso 3

Il socio della S.T.P. iscritto all’albo che falsifica dei documenti in una pratica edilizia svolta in attuazione di un incarico ricevuto dalla società.

Della violazione deontologica risponde il socio in concorso con la società che ha tratto vantaggio dalla condotta del socio

Società tra professionisti

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Domanda

Se la condotta deontologicamente reprensibile è posta in essere da un dipendente della S.T.P. (iscritto o meno all’albo) ?

Società tra professionisti

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Risposta

Risponde la società se la condotta del dipendente è riconducibile a direttive dei soci che hanno il controllo della società.

Società tra professionisti

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Società tra professionisti

D.M. 8 febbraio 2013 n. 34

Art. 12 = Art. 13 Codice deontologico

“2. Se la violazione deontologica commessa dal

socio professionista, anche iscritto ad un ordine o

collegio diverso da quello della società, è

ricollegabile a direttive impartite dalla società, la

responsabilità disciplinare del socio concorre con

quella della società ……”

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Domanda

Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.

Società tra professionisti

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Domanda

Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.La società realizza una campagna pubblicitaria basata su messaggi non veritieri ed ingannevoli.

Società tra professionisti

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Domanda

Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.La società realizza una campagna pubblicitaria basata su messaggi non veritieri ed ingannevoli.La società può essere sanzionata dal Consiglio di disciplina per questa condotta ?

Società tra professionisti

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Risposta

No, perché la società di ingegneria non è una S.T.P. e quindi non è iscritta all’albo e quindi non è soggetta al potere disciplinare del Consiglio di disciplina.

Società tra professionisti

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Risposta

No, perché la società di ingegneria non è una S.T.P. e quindi non è iscritta all’albo e quindi non è soggetta al potere disciplinare del Consiglio di disciplina.

Sul piano deontologico risponderanno però i soci iscritti all’albo in quanto la campagna pubblicitaria sia imputabile ad una loro scelta.

Società tra professionisti

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Domanda

Cosa comporta la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a carico di una S.T.P. ?

Società tra professionisti

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Risposta

Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.

Società tra professionisti

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Risposta

Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.I soci professionisti, quindi, si dovranno astenere dal proseguire tali incarichi per il periodo della sospensione.

Società tra professionisti

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Risposta

Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.I soci professionisti, quindi, si dovranno astenere dal proseguire tali incarichi per il periodo della sospensione.Ad esempio, si interromperà la Direzione dei lavori affidata ad uno dei soci e non potrà essere proseguita da un altro socio.

Società tra professionisti

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Codice deontologico

Art. 12 (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)……6. L’iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.

Dipendenti pubblici

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Domanda

Sono un architetto dipendente comunale autorizzato a svolgere una prestazione in regime libero professionale.Sono in regola nei confronti dell’Ordine ?

Dipendenti pubblici

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Risposta

Sono in regola solo se, prima di iniziare a svolgere la prestazione, invio all’Ordine la comunicazione con allegata copia dell’autorizzazione dell’ente.La comunicazione omessa oppure successiva all’inizio della prestazione, costituisce illecito disciplinare.

Dipendenti pubblici

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Domanda

Sono un architetto dipendente comunale autorizzato a svolgere una prestazione in regime libero professionale.Devo avere la polizza RC ?

Dipendenti pubblici

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Risposta

La polizza è obbligatoria.Anche se il dipendente autorizzato esercita una prestazione saltuaria, è comunque tenuto a stipulare una polizza RCE’ una prestazione occasionale ma costituisce comunque “esercizio della professione” e per questo scatta l’obbligo.

Dipendenti pubblici

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Domanda

Sono un architetto dipendente comunale iscritto all’albo ma NON sono autorizzato a svolgere prestazioni in regime libero professionale.Devo avere la polizza RC ?

Dipendenti pubblici

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Risposta

No, anche se sono iscritto all’albo.

Dipendenti pubblici

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Risposta

No, anche se sono iscritto all’albo.Perché l’obbligo scatta nei casi di esercizio della professione nei confronti di un “cliente” ovvero solo nel caso in cui la prestazione sia riconducibile al lavoro autonomo.

Dipendenti pubblici

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Risposta

No, anche se sono iscritto all’albo.Perché l’obbligo scatta nei casi di esercizio della professione nei confronti di un “cliente” ovvero solo nel caso in cui la prestazione sia riconducibile al lavoro autonomo.Lo stesso discorso nel caso in cui il rapporto con l’ente sia di natura para-subordinata.

Dipendenti pubblici

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Domanda

Sono un architetto dipendente comunale iscritto all’albo.Devo anche io adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale continuo ?

Dipendenti pubblici

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Risposta

Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.

Dipendenti pubblici

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Risposta

Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.L’obbligo, questa volta, riguarda tutti i professionisti a prescindere dalla qualifica del destinatario della prestazione (cliente o datore di lavoro).

Dipendenti pubblici

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Risposta

Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.L’obbligo, questa volta, riguarda tutti i professionisti a prescindere dalla qualifica del destinatario della prestazione (cliente o datore di lavoro).Anche i dipendenti, quindi, devono seguire percorsi di costante aggiornamento (eventualmente organizzati dal proprio ente e purché accreditati dal Consiglio Nazionale)

Dipendenti pubblici

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D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Art. 7 – Formazione continua

“1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare …”

Dipendenti pubblici

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Linee Guida Consiglio Nazionale

Art. 5.6 (Dipendenti pubblici)“Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.…”

Dipendenti pubblici

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Domanda

Ma se l’architetto dipendente comunale si cancella dall’albo, viene meno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo ?

Dipendenti pubblici

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Risposta

Viene meno quello gestito e controllato dall’Ordine.Ma il dipendente resta obbligato a seguire percorsi formativi predisposti dal proprio ente.

Dipendenti pubblici

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Domanda

Sono un architetto neo-abilitato ma non ancora iscritto all’albo. Ho l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo ?

Obblighi formativi

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Risposta

No.Solo l’iscrizione all’albo, in quanto indispensabile per esercitare la professione (anche occasionalmente), fa scattare l’obbligo di aggiornamento continuo e permanente.

Obblighi formativi

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Domanda

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).

Obblighi formativi

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Domanda

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono comunque tenuto ad adempiere all’obbligo di formazione permanente e continua ?

Obblighi formativi

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Domanda

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono comunque tenuto ad adempiere all’obbligo di formazione permanente e continua ?Posso aspettare di avere il primo incarico o comunque attendere di iniziare l’attività professionale ?

Obblighi formativi

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Risposta

No, non posso attendere di avere il primo incarico.

Obblighi formativi

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Risposta

No, non posso attendere di avere il primo incarico.A differenza dell’obbligo di stipulare la polizza RC, l’aggiornamento professionale deve essere garantito prima e a prescindere dall’esercizio in concreto di una prestazione professionale.

Obblighi formativi

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Risposta

No, non posso attendere di avere il primo incarico.A differenza dell’obbligo di stipulare la polizza RC, l’aggiornamento professionale deve essere garantito prima e a prescindere dall’esercizio in concreto di una prestazione professionale.L’adempimento di questo obbligo, infatti, presuppone che il professionista segua un “percorso”. Tuttavia ….

Obblighi formativi

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… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.

Obblighi formativi

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… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.

Autocertificazione :-

Obblighi formativi

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… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.

Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA-

Obblighi formativi

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… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.

Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA- no (obbligo) iscrizione Inarcassa-

Obblighi formativi

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… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.

Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA- no (obbligo) iscrizione Inarcassa- no attività professionale in qualsiasi forma

Obblighi formativi

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Codice deontologico

Art. 9 (Aggiornamento professionale)

“1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ….”

Obblighi formativi

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“2 Il mancato rispetto dell’obbligo di

aggiornamento professionale ai sensi delle norme

vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione

del percorso di aggiornamento seguito, costituisce

illecito disciplinare”.

Obblighi formativi

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Linee Guida Consiglio Nazionale

Art. 8.2 (Sanzioni)

“L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale”.

Obblighi formativi

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Limiti (artt. 37, 40 e 41)

Omogeneità di giudizio

Proporzionalità (adeguatezza alla gravità del fatto)

Reiterazione della condotta e “recidiva”

Circostanze e condotta complessiva

Più infrazioni = unica sanzione

danno

Sanzioni

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Elemento psicologico (art. 41)

Colpa

Dolo

Sanzioni

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Art. 41 (Sanzioni)

“2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme :- è colposa, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;…

Sanzioni

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Art. 41 (Sanzioni)

“2. …- è dolosa, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui si fa dipendere l’esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.…

Sanzioni

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Colpaavvertimento < > sospensione max 10 gg.

Dolosospensione da 10 gg. < > cancellazione

Sanzioni

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Art. 41 (Sanzioni)

“5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e

concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in

grado di arrecare danno materiale o morale a

terzi, comporta la sanzione della sospensione

…”

Sanzioni

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