Il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Novità e...
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Il Nuovo Codice Deontologicodegli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
Novità e spunti di riflessione
Pisa
14 maggio 2014
Relazione Avv. Gian Pietro Dalli
Sommario
• Il contesto• Doveri generali• Principio di legalità• Indipendenza e autonomia• Concorrenza• Pubblicità• L’incarico• L’inadempimento
dell’incarico• I collaboratori• Esercizio abusivo
• Sostituzione collega• Società tra professionisti• Dipendenti pubblici • Obblighi formativi• Sanzioni
Premessa
Le risposte alle domande e in generale le indicazioni
fornite nella slide seguenti esprimono esclusivamente
il punto di vista del Relatore.
Il contesto
La “riforma degli ordinamenti professionali”
Il contesto
La “riforma degli ordinamenti professionali”
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);
Il contesto
La “riforma degli ordinamenti professionali”
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”
Il contesto
La “riforma degli ordinamenti professionali”
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 10)
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”
Il contesto
La “riforma degli ordinamenti professionali”
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3, comma 5);
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 10)
D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 (art. 9)
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo
Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)
…..
Il contesto
… Con decreto del Presidente della Repubblica …,
gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi :
… (omissis) …
Il contesto
D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Il contesto
D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Obbligo di formazione continua
Il contesto
D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Obbligo di formazione continua
Obbligo di polizza RC Professionale
Il contesto
D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Obbligo di formazione continua
Obbligo di polizza RC Professionale
Consigli di disciplina separati dai Consigli dell’Ordine
Il contesto
D.l. 13 agosto 2011 n. 138D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Obbligo di formazione continua
Obbligo di polizza RC Professionale
Consigli di disciplina separati dai Consigli dell’Ordine
Pubblicità informativa con ogni mezzo
Il contesto
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)
Il contesto
Art. 10“E’ consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile …”
Il contesto
Art. 10“E’ consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile …”
c.d. “Società tra professionisti” S.T.P.(Ad esempio S.s., S.n.c., S.r.l., S.p.a., Soc.coop.)
Il contesto
D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico …”
Il contesto
I Parametri
“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante …”
Il contesto
I Parametri
“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante …”
D.M. 20 luglio 2012 n. 140
c.d. “Decreto parametri”
D.M. 31 ottobre 2013 n. 143
c.d. “Decreto parametri LLPP”
Il contesto
L’accordo sul compenso
Il contesto
L’accordo sul compenso
obbligo
Il contesto
L’accordo sul compenso
obbligo
forma
Il contesto
L’accordo sul compenso
obbligo
forma
quando
Il contesto
L’accordo sul compenso
obbligo
forma
quando
contenuti
Il contesto
L’accordo sul compenso
obbligo
forma
quando
contenuti
il “preventivo”
Il contesto
In vigore dal 1° gennaio 2014
Il nuovo Codice Deontologico
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
Doveri generali
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
“3. Il Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.
Doveri generali
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
“3. Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, assicura che gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio progettati e diretti, sono conformi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.
Doveri generali
Art. 10 (Verità)
“1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi
in documenti e/o dichiarazioni”
Doveri generali
Sintesi
Doveri generali
Sintesi
rispetto delle norme di legge e di regolamento
Doveri generali
Sintesi
rispetto delle norme di legge e di regolamento
rispetto delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
Doveri generali
Sintesi
rispetto delle norme di legge e di regolamento
rispetto delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
rispetto del titolo abilitativo
Doveri generali
Sintesi
rispetto delle norme di legge e di regolamento
rispetto delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
rispetto del titolo abilitativo
dovere di verità (asseverazioni)
Doveri generali
Domanda
Costituisce infrazione disciplinare la condotta del
professionista che dichiara / certifica il falso in
una pratica edilizia ?
Doveri generali
Risposta
Sì
Doveri generali
Risposta
Sì
Se siamo di fronte ad un “falso”
Doveri generali
Risposta
Sì
Se siamo di fronte ad un “falso”
Se il “vero” cioè è rappresentato da un dato oggettivo
Doveri generali
Risposta
Sì
Se siamo di fronte ad un “falso”
Se il “vero” cioè è rappresentato da un dato oggettivo (es. stato di fatto/progetto oppure norme di chiara e univoca interpretazione).
Doveri generali
Domanda
Costituisce infrazione disciplinare la condotta del
Direttore dei lavori che non si avvede che gli
stessi sono stati realizzati in difformità dal titolo
abilitativo ?
Doveri generali
Risposta
Sì
Doveri generali
Risposta
Sì
L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.
Doveri generali
Risposta
Sì
L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.
La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).
Doveri generali
Risposta
Sì
L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.
La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).
A prescindere dalla volontà del committente.
Doveri generali
Risposta
Sì
L’omesso controllo da parte del professionista costituisce infrazione disciplinare.
La verifica della conformità dei lavori al titolo costituisce specifico dovere deontologico (art. 3).
A prescindere dalla volontà del committente.
Il canone deontologico in esame è infatti posto nell’ “interesse pubblico”.
Doveri generali
Domanda
Per verificare che i lavori si svolgano
conformemente al titolo devo andare sul cantiere
tutti i giorni ?
Doveri generali
Risposta
La responsabilità del professionista può essere imputabile anche a titolo di colpa (condotta non intenzionale).
Doveri generali
Risposta
La responsabilità del professionista può essere imputabile anche a titolo di colpa (condotta non intenzionale).
La condotta del professionista deve però essere valutata in concreto, verificando le circostanze in cui si è verificata l’infrazione
Doveri generali
Domanda
Le modifiche le posso ricondurre ad una variante finale.
Doveri generali
Domanda
Le modifiche le posso ricondurre ad una variante finale.
La mia condotta è sempre deontologicamente reprensibile ?
Doveri generali
Risposta
Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.
Doveri generali
Risposta
Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.
Resta però da vedere come la pensa il committente.
Doveri generali
Risposta
Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.
Resta però da vedere come la pensa il committente.
Se non fosse d’accordo con le modifiche al progetto, la condotta del professionista sarebbe censurabile.
Doveri generali
Risposta
Il fatto che la legge lo consenta esclude la violazione deontologica dell’art. 3 del Codice deontologico.
Resta però da vedere come la pensa il committente.
Se non fosse d’accordo con le modifiche al progetto, la condotta del professionista sarebbe censurabile.
Ma in questo caso la responsabilità riguarderebbe la responsabilità verso il committente, non verso la P.A.
Doveri generali
Domanda
Se si tratta invece di abuso edilizio, ma il committente ottiene il titolo in sanatoria (accertamento di conformità), la condotta del Direttore dei lavori è sempre deontologicamente reprensibile ?
Doveri generali
Risposta
Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.
Doveri generali
Risposta
Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.
Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.
Doveri generali
Risposta
Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.
Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.
Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)
Doveri generali
Risposta
Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.
Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.
Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)
Si è verificata una mera violazione procedurale.
Doveri generali
Risposta
Il titolo in sanatoria può essere rilasciato se sussiste la doppia conformità.
Il titolo in sanatoria esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.
Con la sanatoria la legalità si può ritenere ripristinata (sebbene a posteriori)
Si è verificata una mera violazione procedurale.
Riterrei non sanzionabile disciplinarmente il professionista ….
Doveri generali
Resta però sempre il problema della responsabilità verso il committente.
Doveri generali
Resta però sempre il problema della responsabilità verso il committente.
Se quest’ultimo era ignaro dell’abuso, il professionista rischia comunque di essere sanzionato disciplinarmente per una violazione del dovere di diligenza professionale che ha provocato un danno al cliente (oblazione)
Doveri generali
Art. 11 (Legalità)
“1. Il Professionista nell’esercizio della
professione e nell’organizzazione della sua
attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato,
l’ordinamento professionale e le deliberazioni
dell’Ordine …”
Principio di legalità
Art. 11 (Legalità)
nell’esercizio della professione e
Principio di legalità
Art. 11 (Legalità)
nell’esercizio della professione e
nell’organizzazione della propria
attività
Principio di legalità
Art. 11 (Legalità)
“3. Il Professionista deve provvedere agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo le norme vigenti”.
Principio di legalità
Adempimenti previdenziali :
Principio di legalità
Adempimenti previdenziali :
Verso Inarcassa
Principio di legalità
Adempimenti previdenziali :
Verso Inarcassa
Verso l’INPS, nel caso di dipendenti
Principio di legalità
Adempimenti fiscali :
Principio di legalità
Adempimenti fiscali :
Relativi all’esercizio della professione (es. IRPEF, IVA, ecc.)
Principio di legalità
Adempimenti fiscali :
Relativi all’esercizio della professione
Personali ? (es. IMU abitazione)
Principio di legalità
Adempimenti fiscali :
Relativi all’esercizio della professione
Personali
Principio di legalità
D.l. 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo
Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate)“5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
…..
Principio di legalità
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. … .
Principio di legalità
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. … . Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. ….
Principio di legalità
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in
forma associata di attività professionale, la
sanzione accessoria di cui al medesimo comma è
disposta nei confronti di tutti gli associati".
Principio di legalità
Domanda
Cosa succede se un professionista non emette
fattura e viene denunciato dal committente alla
Guardia di Finanza e all’Ordine professionale ?
Principio di legalità
Risposta
Il Consiglio di disciplina dovrà valutare la
condotta dell’iscritto in quanto inadempienza di
un obbligo previsto dalla legge fiscale (art. 11)
Principio di legalità
Art. 11 (Legalità)
“4. Deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare il Professionista cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la
legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso”.
Principio di legalità
I “tipici” reati del professionista tecnico (dolo e colpa):
Falso in atto pubblico
Abusi edilizi
Sicurezza sui cantieri
Principio di legalità
“5. Il Professionista è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti
l’attività professionale, quando si riflettano sulla
sua reputazione professionale o compromettano
l’immagine della categoria professionale”.
Principio di legalità
Domanda
L’iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare se il “fatto” riguarda:- maltrattamenti in famiglia ?- stalking ?- rapporti sessuali con una minorenne ?- rissa ?- omicidio colposo (guida in stato di ebbrezza) ?
Principio di legalità
Domanda
L’architetto / a esibizionista che diffonde su Internet foto hard che lo / la riguardano.
E’ una condotta disciplinarmente reprensibile ?
Principio di legalità
Art. 6 (Indipendenza)
“1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura”.
Indipendenza e autonomia
Domanda
Il committente mi chiede di cambiare il progetto determinando una significativa diminuzione della qualità dell’opera.
Indipendenza e autonomia
Domanda
Il committente mi chiede di cambiare il progetto determinando una significativa diminuzione della qualità dell’opera.Se acconsento a questa richiesta, rischio di essere sanzionato se poi il committente, insoddisfatto dell’opera, mi contesta le carenze del progetto ?
Indipendenza e autonomia
Risposta
Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.
Indipendenza e autonomia
Risposta
Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.Devo evidenziare per iscritto al committente le controindicazioni della scelta e solo dopo avere conseguito per iscritto il via libera posso proseguire la prestazione.
Indipendenza e autonomia
Risposta
Se il committente fa una richiesta simile, io non devo limitarmi ad assecondarla.Devo evidenziare per iscritto al committente le controindicazioni della scelta e solo dopo avere conseguito per iscritto il via libera posso proseguire la prestazione.In mancanza, la mia condotta sarà sanzionabile.
Indipendenza e autonomia
Art. 28 (Cessazione dell’incarico)
“2. Il Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento”.
Indipendenza e autonomia
Domanda
Sono il Direttore dei lavori e nel corso di essi il committente si presenta ripetutamente sul cantiere (in mia assenza) ordinando all’impresa una serie di varianti che non condivido.Le varianti non sono essenziali e le modifiche al progetto le posso ricondurre ad una variante finale.Quale condotta devo assumere ?
Indipendenza e autonomia
Risposta
Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.
Indipendenza e autonomia
Risposta
Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.
Indipendenza e autonomia
Risposta
Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.La condotta del committente, pertanto, mina l’autonomia del professionista e ne impedisce il corretto svolgimento.
Indipendenza e autonomia
Risposta
Sul cantiere “comanda” solo il Direttore dei lavori, non il committente.Nel senso che se il committente intende apportare delle varianti al progetto ne deve discutere prima con il professionista.La condotta del committente, pertanto, mina l’autonomia del professionista e ne impedisce il corretto svolgimento.Il Direttore deve ordinare per iscritto all’impresa di ripristinare il progetto.
Indipendenza e autonomia
Domanda
Se si tratta di varianti “sostanziali” oppure di varianti relative a opera in zona vincolata, come si deve comportare il professionista nei confronti del committente “invadente” ?
Indipendenza e autonomia
Risposta
Vedi i Doveri Generali (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
Testo Unico edilizia (art. 29)
Indipendenza e autonomia
Art. 29 Testo Unico Edilizia
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Indipendenza e autonomia
Art. 31 (Conflitto di interessi)
1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
Indipendenza e autonomia
Indipendenza e autonomia
Codice 2007
Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…
Indipendenza e autonomia
Codice 2007
Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.
Indipendenza e autonomia
Codice 2007
Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.
Indipendenza e autonomia
Codice 2007
Art. 21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.…Art. 22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.
Codice 2014
Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)
1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
Indipendenza e autonomia
ImpresaAlfa S.r.l.
Committente
Domanda
E’ sanzionabile l’iscritto Progettista per conto del
committente che sia anche socio dell’impresa che
esegue il lavoro sempre per conto del medesimo
committente ?
Indipendenza e autonomia
Domanda
E’ sanzionabile l’iscritto Progettista per conto del
committente che sia anche socio dell’impresa che
esegue il lavoro sempre per conto del medesimo
committente ?
Se il committente è al corrente che il Progettista è
socio dell’impresa, cambia qualcosa ?
Indipendenza e autonomia
Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni
caso.
Indipendenza e autonomia
Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni
caso.
Il conflitto di interesse è insanabile a meno che il
progettista non ceda la sua partecipazione nell’impresa
esecutrice.
Indipendenza e autonomia
Risposta La condotta è deontologicamente reprensibile in ogni
caso.
Il conflitto di interesse è insanabile a meno che il
progettista non ceda la sua partecipazione nell’impresa
esecutrice.
Il consenso del committente non esclude la sussistenza
del conflitto di interesse e quindi dell’infrazione
disciplinare.
Indipendenza e autonomia
Domanda
E’ sanzionabile l’iscritto che si fa pagare
dall’impresa per l’appalto che gli ha fatto avere
dal proprio committente ?
Indipendenza e autonomia
Risposta La condotta è deontologicamente censurabile.
Così come quella dell’iscritto che paga
l’Amministratore per l’incarico ricevuto dal
condominio.
Come quella dell’iscritto che si fa pagare dall’impresa
per la fornitura di piastrelle al proprio committente.
Indipendenza e autonomia
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
“1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e
correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua
attività nei confronti del proprio Ordine
professionale, del committente, dei colleghi e dei
terzi a qualunque titolo coinvolti”.
Concorrenza
Art. 11 (Legalità) “2. La concorrenza deve svolgersi secondo i
principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e
interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di
rapporti di clientela con modi non conformi alla
correttezza e al decoro.”.
Concorrenza
Ordinamento comunitario
La concorrenza tra professionisti (imprese) si basa
su parametri anche economici.
Concorrenza
Ordinamento comunitario
La concorrenza tra professionisti (imprese) si basa
su parametri anche economici
Superamento definitivo dell’art. 8 del precedente
Codice deontologico.
Concorrenza
Art. 8 Codice 2007
“Per l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale
competizione si basa esclusivamente sulla qualità
del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.”.
Concorrenza
Art. 8 Codice 2007
“Per l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale
competizione si basa esclusivamente sulla qualità
del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.”.
Concorrenza
Che cosa si intende per :
Correttezza
Lealtà
Decoro
Concorrenza
Correttezza
Rispetto delle regole
Concorrenza
Correttezza
Rispetto delle regole :
leggi, regolamenti, provvedimenti della P.A.,
provvedimenti del Consiglio dell’Ordine e del
Consiglio di disciplina, norme deontologiche,
accordi con il committente
Concorrenza
Lealtà
Concorrenza
Lealtà
“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?
Concorrenza
Lealtà
“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?
Coerenza tra condotta pratica (interesse concreto) e
principi.
Concorrenza
Lealtà
“Cosa farei se mi trovassi nei panni del collega” ?
Coerenza tra condotta pratica (interesse concreto) e
principi.
Rispetto dei colleghi al di là del rispetto delle
regole
Concorrenza
Decoro
Concorrenza
Decoro
Condotta che si manifesta in forma :
sobria
Concorrenza
Decoro
Condotta che si manifesta in forma :
sobria
equilibrata
Concorrenza
Decoro
Condotta che si manifesta in forma :
sobria
equilibrata
misurata
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”
Art. 20 (Concorrenza sleale)
“…
a) attribuirsi come proprio il risultato della
prestazione professionale di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti
idonei a ingenerare dubbi sull’autore della
prestazione professionale;
…”
Concorrenza
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
“2. Il Professionista non deve, in nessun caso,
attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri.
L’inosservanza di tale norma costituisce grave
mancanza professionale. Non deve altresì citare o
fornire documentazione atta a fare apparire come
esclusivamente propria un’opera progettata in
collaborazione con altri colleghi professionisti,
senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni
svolte.”
Concorrenza
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
“3. Il Professionista può utilizzare il titolo
accademico di professore solo se sia professore
ordinario o associato all’interno del sistema
universitario italiano ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.”
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”
Art. 20 (Concorrenza sleale)
“…
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa
l’attività di un Professionista idonei a
determinare il discredito dello stesso;
…”
Concorrenza
Art. 40 Codice 2007
“L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti
denigratori nei confronti di un collega, e, in
particolare, quando ne prosegue l'opera iniziata ed
interrotta”
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”
Art. 20 (Concorrenza sleale)
“…
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare
pregiudizio all’attività di altro Professionista;
…”
Concorrenza
Art. 38 Codice 2007
“L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla
sostituzione di colleghi che stiano per avere od
abbiano ricevuto incarichi professionali”
Concorrenza
DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Concorrenza
DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha
fatto un collega.
Concorrenza
DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha
fatto un collega.
Ottengo l’incarico perché offro un compenso
inferiore a quello del collega.
Concorrenza
DomandaMi viene richiesto un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Il possibile cliente mi mostra il preventivo che gli ha
fatto un collega.
Ottengo l’incarico perché offro un compenso
inferiore a quello del collega.
Ho commesso una infrazione disciplinare ?
Concorrenza
RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di
massima).
Concorrenza
RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di
massima).
Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è
consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).
Concorrenza
RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di
massima).
Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è
consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).
Il pregiudizio che subisce il collega è il risultato di una
forma di leale e corretta concorrenza.
Concorrenza
RispostaLa legge consente che si possano fare preventivi (di
massima).
Quello che mi viene richiesto è del tutto legittimo ed è
consentito dallo stesso Codice deontologico (vedi infra).
Il pregiudizio che subisce il collega è il risultato di una
forma di leale e corretta concorrenza.
Semmai occorrerà valutare l’importo del compenso che
ho offerto (vedi infra)
Concorrenza
Domanda
Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Concorrenza
Domanda
Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.
Concorrenza
Domanda
Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.
Io rispondo alla richiesta di Tizio proponendo un
compenso inferiore a quello del collega.
Concorrenza
Domanda
Tizio mi richiede un preventivo per la progettazione
e direzione lavori di un edificio.
Tizio ha già conferito l’incarico ad un collega.
Io rispondo alla richiesta di Tizio proponendo un
compenso inferiore a quello del collega.
Ho commesso una infrazione disciplinare ?
Concorrenza
RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già
l’incarico.
Concorrenza
RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già
l’incarico.
La mia condotta è preordinata ad arrecargli un
pregiudizio, anche se Tizio poi non gli revocasse
l’incarico.
Concorrenza
RispostaLa condotta è scorretta perché il collega ha già
l’incarico.
La mia condotta è preordinata ad arrecargli un
pregiudizio, anche se Tizio poi non gli revocasse
l’incarico.
Se il committente non è soddisfatto del lavoro del
collega, prima gli revoca l’incarico e poi io potrò
fargli un preventivo.
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”
Art. 20 (Concorrenza sleale)
“…
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni
distintivi dello studio professionale che non
rendano perfettamente identificabile la titolarità
dello studio professionale.
…”
Concorrenza
Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
Art. 1
Concorrenza
Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
Art. 1
“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione
professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in
forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio
delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e
nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico,
legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito
dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati …”
Concorrenza
Legge 23 novembre 1939 n. 1815Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
Art. 1
“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione
professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in
forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio
delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e
nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico,
legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito
dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati …”
Concorrenza
ABROGATA DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183
“Gamma Studio”
Concorrenza
“Gamma Studio”
“Gamma Studio”Arch. ______________Ing. ______________Geom. ______________
Concorrenza
“Gamma Studio”
“Gamma Studio Società tra professionisti a responsabilità limitata”Arch. ______________Ing. ______________Geom. ______________
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)
“2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. …”.
Concorrenza
Domanda
A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.
B)
Concorrenza
Domanda
A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.
B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico
C)
Concorrenza
Domanda
A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.
B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico
C) Un collega mi ha mandato i genitori, come clienti, a cui ho chiesto solo le spese vive sostenute.
Concorrenza
Domanda
A) Ho progettato la ristrutturazione della casa dei miei genitori e non gli ho preso nulla.
B) Una ONLUS mi ha chiesto una prestazione per la quale ho chiesto un compenso simbolico
C) Un collega mi ha mandato i genitori, come clienti, a cui ho chiesto solo le spese vive sostenute.
Ho commesso una infrazione ?
Concorrenza
Risposta
No
Concorrenza
Risposta
No
In tutte e tre le ipotesi si può configurare un giustificato motivo per rinunciare al compenso o chiedere un compenso simbolico.
Concorrenza
Risposta
No
In tutte e tre le ipotesi si può configurare un giustificato motivo per rinunciare al compenso o chiedere un compenso simbolico.
Si tratta, tra l’altro, di situazioni eccezionali, destinate a non ripetersi frequentemente.
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)
“2. ….la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, …”.
Concorrenza
Casi tipici di “concorrenza sleale”Art. 20 (Concorrenza sleale)
“2. ….la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica”.
Concorrenza
Art. 24 (Contratti e compensi)
“7. La richiesta di compensi … palesemente
sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di
compensi, viene considerata pratica
anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali
equilibri di mercato e costituisce grave infrazione
disciplinare.”
Concorrenza
Art. 41 (Sanzioni)
“5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e
concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado
di arrecare danno materiale o morale a terzi,
comporta la sanzione della sospensione.”
Concorrenza
Il contesto
Concorrenza
Il contesto
Le Tariffe sono state abrogate
Concorrenza
Il contesto
Le Tariffe sono state abrogate
Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti
Concorrenza
Il contesto
Le Tariffe sono state abrogate
Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti
I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul
compenso.
Concorrenza
Il contesto
Le Tariffe sono state abrogate
Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti
I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul
compenso.
Il giudice però non è vincolato ai Parametri
Concorrenza
Il contesto
Le Tariffe sono state abrogate
Il compenso è rimesso all’accordo (scritto) delle parti
I Parametri li applica il giudice in mancanza di accordo sul
compenso.
Il giudice però non è vincolato ai Parametri
Se non concordo il compenso e poi sono costretto ad
andare in Tribunale, il giudice mi può “penalizzare”.
Concorrenza
Domanda
Come faccio a sapere se il compenso che concordo
con il committente è “palesemente sottostimato” ?
Concorrenza
Risposta
Il professionista certamente non sbaglia se applica i
Parametri ex D.M. 140/2012 e i conseguenti
incrementi e diminuzioni previsti dalle norme di
quel provvedimento.
Concorrenza
Domanda
Ma se il committente non accetta il compenso
calcolato in base ai Parametri ?
Se mi chiede uno sconto ?
Quanto “sconto” posso fare ?
Concorrenza
Risposta
Le norme deontologiche non permettono di
individuare una soglia certa.
Il riferimento dovrebbe essere quello dei “costi di
produzione della prestazione”.
Concorrenza
Domanda
E’ possibile determinare in modo certo i “costi di
produzione” della prestazione professionale ?
A quanto ammontano questi costi rispetto al margine
di guadagno del professionista ?
Concorrenza
Informativa (art. 35)
Pubblicità informativa (art. 36)
Pubblicità
Informativa (art. 35)Richiesta al professionista da una persona interessata che intende conoscere le caratteristiche della sua attività professionale.
Pubblicità informativa (art. 36)
Pubblicità
Informativa (art. 35)Richiesta al professionista da una persona interessata che intende conoscere le caratteristiche della sua attività professionale.
Pubblicità informativa (art. 36)Non è richiesta da alcuno.E’ una informativa che di sua iniziativa il professionista invia ad una serie indeterminata di destinatari.
Pubblicità
Pubblicità
Definizione “politicamente corretta”
D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (Pubblicità ingannevole)
Art. 2
Pubblicità
Definizione “politicamente corretta”
D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (Pubblicità ingannevole)
Art. 2
“Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”.
Pubblicità
Definizione “politicamente scorretta”
Pubblicità
Definizione “politicamente scorretta”
La pubblicità come persuasione all’acquisto (….) decanta la qualità di un prodotto sempre al superlativo tacendone ovviamente i difetti o le controindicazioni. In tutto questo la pubblicità è sempre un “naturale” inganno. Dove “naturale” vale “non illecito”
(F.P. Casavola, “La pubblicità in televisione 1957-1997” Sacis 1997).
Domanda
Che cosa si intende per “pubblicità informativa” ?
Pubblicità
Risposta
E’ prevista esclusivamente per i professionisti
Pubblicità
Risposta
E’ prevista esclusivamente per i professionisti
Come limite alla “… persuasione all’acquisto”
Pubblicità
Risposta
E’ prevista esclusivamente per i professionisti
Come limite alla “… persuasione all’acquisto”
E’ una informativa sulle caratteristiche del lavoro del professionista che non è richiesta dal destinatario a cui è diretta
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Il nuovo Codice non riproduce la dettagliata disciplina contenuta negli artt. 35, 36 e 37 del Codice 2007
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Il nuovo Codice non riproduce la dettagliata disciplina contenuta negli artt. 35, 36 e 37 del Codice 2007
Per la pubblicità informativa il Codice si limita a riprodurre il testo dell’art. 4 del D.P.R. 137/2012
Pubblicità
Pubblicità
D.P.R. 137/2012Art. 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa)Codice deontologicoArt. 36 (Pubblicità informativa)
“1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
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La pubblicità delle “imprese”
“1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e che non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
Requisiti della pubblicità informativa :
Funzionale all’oggetto
Veritiera
Corretta
Rispettosa del segreto professionale
Non equivoca
Non ingannevole
Non denigratoria
Pubblicità
Funzionale all’oggetto
Pubblicità
Funzionale all’oggetto
Il messaggio pubblicitario deve riferirsi esclusivamente all’attività professionale.
Devono ritenersi vietati messaggi pubblicitari in cui vengono evidenziate qualità personali o caratteristiche delle attività svolte dall’iscritto non attinenti la professione.
Pubblicità
Veritiera
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Veritiera
Il messaggio pubblicitario deve fornire informazioni e indicazioni corrispondenti al vero.
Costituisce illecito deontologico la pubblicità che riporta dati e informazioni false.
Pubblicità
Corretta
Pubblicità
Corretta
Il messaggio pubblicitario è scorretto se è idoneo a falsare in misura apprezzabile la scelta del destinatario(artt. 18 e 20 D.Lgs. 206/2005)
Pubblicità
Rispettosa del segreto professionale
Pubblicità
Rispettosa del segreto professionale
La pubblicità non deve violare il segreto professionale ovvero non deve avere ad oggetto informazioni apprese dal professionista nell’espletamento del proprio mandato professionale.
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Domanda
Vorrei inserire nel messaggio pubblicitario / sito web dello Studio le foto delle opere che ho progettato.Vorrei anche inserire un elenco dei clienti per i quali ho lavorato.Lo posso fare ?
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Risposta
Nel caso di opere pubbliche sì, salvo restrizioni previste dal disciplinare di incarico (foto).
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Risposta
Nel caso di opere pubbliche sì, salvo restrizioni previste dal disciplinare di incarico (foto).
Nel caso di lavori privati devo prima avere l’assenso (scritto) del committente.
Pubblicità
Non equivoca
Pubblicità
Non equivoca
Il professionista deve consentire ai destinatari di rendersi conto che le informazioni che comunica costituiscono un messaggio pubblicitario.
Pubblicità
Non equivoca
Il professionista deve consentire ai destinatari di rendersi conto che le informazioni che comunica costituiscono un messaggio pubblicitario.
In altri termini :1) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale;2) è vietata ogni forma di pubblicità subliminale(“pubblicità trasparente” ex art. 5 D.Lgs. 145/2007)
Pubblicità
Non ingannevole
Pubblicità
Non ingannevole
Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente(art. 2 D.Lgs. 145/2007)
Pubblicità
Non denigratoria
Pubblicità
Non denigratoria
Il messaggio pubblicitario non deve screditare i concorrenti
Pubblicità
I casi dubbi (rispetto agli artt. 36 e 37 Codice 2007)
La pubblicità comparativa
Il contenuto minimo del messaggio pubblicitario
Espressioni enfatiche o laudative
Pubblicità nel corso di eventi pubblici a cui
partecipa il professionista
Pubblicità
Pubblicità comparativa
Qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente(art. 2 D.Lgs. 145/2007)
Pubblicità
Ammesso che sia consentita
Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :
Pubblicità
Ammesso che sia consentita
Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :- deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
Pubblicità
Ammesso che sia consentita
Deve essere fatta in modo corretto ovvero, tra le altre cose :- deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;- deve confrontare oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi(cfr. art. 4 D.Lgs. 145/2007)
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Il contenuto del messaggio (art. 36)
l’attività professionale esercitata
le specializzazioni e i titolo posseduti
la struttura dello studio
i compensi
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Domanda
Sono tutte informazioni essenziali oppure posso
ometterne alcune ?
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Risposta
A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.
Pubblicità
Risposta
A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.
Escluderei invece che ci si possa fare pubblicità senza indicare alcuna delle informazioni previste dal Codice(vedi infra)
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Risposta
A mio avviso, posso limitarmi anche ad una sola delle informazioni omettendo le altre.
Escluderei invece che ci si possa fare pubblicità senza indicare alcuna delle informazioni previste dal Codice(vedi infra)
Si potrebbe altrimenti configurare una ipotesi di “omissione ingannevole”
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D.Lgs. 206/2005Art. 22 (Omissioni ingannevoli)
“1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Pubblicità
Espressioni enfatiche o laudative
Pubblicità
Espressioni enfatiche o laudative
“Tra i migliori sulla piazza”
Pubblicità
Espressioni enfatiche o laudative
“Tra i migliori sulla piazza”
“Super sconti”
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Espressioni enfatiche o laudative
“Tra i migliori sulla piazza”
“Super sconti”
“Siamo una sicurezza, Ti diamo solo certezze”
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Espressioni enfatiche o laudative
“Tra i migliori sulla piazza”
“Super sconti”
“Siamo una sicurezza, Ti diamo solo certezze”
DomandaSi possono utilizzare espressioni di questo tipo ?
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Risposta
Il nuovo Codice non ha riproposto l’esplicito divieto della versione 2007, tuttavia …. si potrebbe configurare una “omissione ingannevole” circa informazioni essenziali che è tenuto a fornire il professionista
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Domanda
Ma tali espressioni, tipiche della pubblicità, mirano a “informare” il possibile cliente ? Oppure solo a suggestionarlo ?
Quanto pubblicizzato dal professionista deve corrispondere al vero ?
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Risposta
La pubblicità dei professionisti è una “pubblicità informativa”
Il contenuto di quei messaggio non mi pare che informi
Difficile inoltre dimostrare che quanto pubblicizzato corrisponde al vero.
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Pubblicità nel corso di eventi pubblici a cui partecipa il professionista
La presentazione alla città di un intervento edilizio progettato e diretto dal professionista
La relazione svolta nel corso di un evento formativo
La presentazione di un prodotto per l’edilizia da parte dell’azienda fornitrice
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Domanda
In queste occasioni, il professionista può farsi pubblicità ?
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Risposta
Il nuovo Codice non ha riproposto i limiti contenuti nella versione 2007, riterrei pertanto ammissibile la pubblicità in queste occasioni.
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Risposta
Il nuovo Codice non ha riproposto i limiti contenuti nella versione 2007, riterrei pertanto ammissibile la pubblicità in queste occasioni.
La pubblicità deve però essere palese e trasparente ovvero non equivoca, nel senso che i partecipanti all’evento devono essere in grado di rendersi conto che le informazioni fornite costituiscono “messaggio pubblicitario”.
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Domanda
Posso farmi pubblicità attraverso siti web o reti telematiche non attinenti alla professione ?
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Risposta
La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).
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Risposta
La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).
Da valutare però se ogni mezzo pubblicitario è compatibile con il “decoro”
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Risposta
La pubblicità e consentita “… con ogni mezzo” (art. 36 Codice e art. 4 D.P.R. 137/2012).
Da valutare però se ogni mezzo pubblicitario è compatibile con il “decoro”
Art. 11 del Codice:“2. … E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro”
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Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. È fatto obbligo da parte del Professionista la
definizione del contratto completo di preventivo del
costo delle opere e degli oneri professionali da
sottoscrivere dalle parti …”
L’incarico
Domanda
Ho espletato la prestazione richiesta dal
committente senza avere un contratto scritto di
incarico.
Ho commesso una infrazione disciplinare ?
L’incarico
Risposta
Se ho ricevuto l’incarico dopo il 1° gennaio 2014
ho commesso una infrazione.
Il nuovo Codice impone il contratto scritto tra
professionista e committente al momento del
conferimento dell’incarico.
L’incarico
Domanda
Cosa deve indicare questo contratto ?
Il Codice deontologico impone un contenuto
minimo necessario ?
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2)
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3)
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del
compenso sulla base di tali criteri;4)
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del
compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento
del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
5)
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del
compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento
del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
5) i dati della polizza RC Professionale6)
L’incarico
Risposta
Sì, il contratto deve prevedere necessariamente (art. 24 commi 2 e 3) :
1) il preventivo del costo delle opere;2) il grado di complessità dell’incarico;3) i criteri di calcolo e la quantificazione del
compenso sulla base di tali criteri;4) spese, oneri, contributi (costi) dovuti dal momento
del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
5) i dati della polizza RC Professionale6) il riferimento alle norme deontologiche
L’incarico
Domanda
Al momento del conferimento dell’incarico sottoscrivo con il committente il contratto.Nel contratto ho però omesso il riferimento al compenso.Ho commesso un’infrazione disciplinare ?
L’incarico
Risposta
Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.
L’incarico
Risposta
Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.Devo altresì preventivare al committente quanto viene il compenso in base al criterio di calcolo adottato.
L’incarico
Risposta
Sì, nel contratto devono essere indicati i criteri di calcolo per determinare il compenso.Devo altresì preventivare al committente quanto viene il compenso in base al criterio di calcolo adottato.La valutazione resta comunque naturalmente (e legittimamente) “di massima” se i parametri di riferimento fossero suscettibili di variare in corso d’opera.
L’incarico
Domanda
Se nel corso dell’esecuzione della prestazione, per cause impreviste o imprevedibili, cambiano i parametri per il calcolo del compenso.Oppure, se il committente mi chiede ulteriori prestazioni.Quale condotta devo adottare ?
L’incarico
Risposta
Art. 24 (Contratti e compenso)“4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico”.
L’incarico
Risposta
Art. 24 (Contratti e compenso)“4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico”.
Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)“3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi”.
L’incarico
Domanda
Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.
L’incarico
Domanda
Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?
L’incarico
Domanda
Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?In caso affermativo, il preventivo lo devo mettere per iscritto ?
L’incarico
Domanda
Il cliente mi chiede un “preventivo” del compenso per le prestazioni professionali di cui ha bisogno.Sono tenuto a farglielo ?In caso affermativo, il preventivo lo devo mettere per iscritto ?Se non faccio il preventivo commetto un’infrazione disciplinare ?
L’incarico
Risposta
Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.
L’incarico
Risposta
Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).
L’incarico
Risposta
Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.
L’incarico
Risposta
Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.Quello che mi vene imposto è di indicare i criteri di calcolo del compenso e dunque determinare il compenso di massima (il preventivo) nel contratto di incarico.
L’incarico
Risposta
Il cliente è legittimato a chiedere un preventivo al professionista.Il professionista è legittimato a fare un preventivo di massima del compenso (cfr. art. 9 D.l. 1/2012).Né il Codice deontologico, né la legge però mi impongono di fare il preventivo.Quello che mi vene imposto è di indicare i criteri di calcolo del compenso e dunque determinare il compenso di massima (il preventivo) nel contratto di incarico.E’ il contratto, con preventivo incluso, che costituisce l’unico obbligo del professionista …
L’incarico
Risposta
… Per rispondere dunque alla domanda :
L’incarico
Risposta
… Per rispondere dunque alla domanda :
non ho l’obbligo di fare il preventivo;
L’incarico
Risposta
… Per rispondere dunque alla domanda :
non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto
il preventivo al futuro committente
L’incarico
Risposta
… Per rispondere dunque alla domanda :
non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto
il preventivo al futuro committente posso fare un preventivo anche verbale
L’incarico
Risposta
… Per rispondere dunque alla domanda :
non ho l’obbligo di fare il preventivo; l’Ordine non mi può sanzionare perché non ho fatto
il preventivo al futuro committente posso fare un preventivo anche verbale
Tuttavia, se poi ricevo comunque l’incarico, nel contratto (scritto) devo indicare, tra le altre cose, il compenso e i costi correlati alla prestazione richiesta.
L’incarico
Domanda
Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fatto
L’incarico
Domanda
Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.
L’incarico
Domanda
Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.Tizio sceglie quello più basso e poi mi denuncia all’Ordine perché non gli avevo fatto il preventivo.
L’incarico
Domanda
Tizio mi ha chiesto il preventivo.Io non l’ho fattoTizio si rivolge quindi ad altri colleghi che glielo fanno.Tizio sceglie quello più basso e poi mi denuncia all’Ordine perché non gli avevo fatto il preventivo.Ho commesso un’infrazione ?I colleghi che gli hanno fatto il preventivo si sono comportati correttamente ?
L’incarico
Risposta
Tutti si sono comportati correttamente. Sia il sottoscritto, sia i colleghi, sia il committente.E’ chiaro che se io non faccio il preventivo, è probabile che il committente si rivolgerà a qualche collega che glielo fa.Avrò quindi perso un cliente. In ogni caso non ho commesso alcuna infrazione.
L’incarico
Domanda
Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.
L’incarico
Domanda
Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.La sua condotta è deontologicamente corretta ?
L’incarico
Domanda
Il collega che ha vinto la “gara di preventivi” ha proposto un compenso “palesemente sottostimato”.La sua condotta è deontologicamente corretta ? Se poi, al termine dell’incarico, chiede al committente un compenso maggiore di quello preventivato, la sua condotta può ritenersi corretta deontologicamente ?
L’incarico
Risposta
La condotta del collega è da sanzionare.
L’incarico
Risposta
La condotta del collega è da sanzionare.Per prima cosa perché il compenso preventivato è palesemente “sottocosto” (salvo che non vengano addotte eccezionali e comprovate ragioni tali da giustificare quella scelta).
L’incarico
Risposta
La condotta del collega è da sanzionare.Per prima cosa perché il compenso preventivato è palesemente “sottocosto” (salvo che non vengano addotte eccezionali e comprovate ragioni tali da giustificare quella scelta).In secondo luogo, non è corretto preventivare un compenso e poi chiederne al committente uno maggiore (salvo che l’incremento non derivi da fatti sopravvenuti, imprevedibili o da nuove prestazioni)
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto un vero e proprio “disciplinare”.
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo scritto al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto un vero e proprio “disciplinare”.La mia condotta è corretta ?
L’incarico
Risposta
Il preventivo è una proposta contrattuale.
L’incarico
Risposta
Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.
L’incarico
Risposta
Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.
L’incarico
Risposta
Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.Occorre però che nel preventivo siano indicati tutti gli elementi necessari dell’accordo (es. il grado di complessità dell’incarico, l’indicazione della polizza RC, ecc.).
L’incarico
Risposta
Il preventivo è una proposta contrattuale.Se viene accettata dal committente (ma io devo averne la prova scritta), si è perfezionato l’accordo.La mia condotta è pertanto corretta.Occorre però che nel preventivo siano indicati tutti gli elementi necessari dell’accordo (es. il grado di complessità dell’incarico, l’indicazione della polizza RC, ecc.).Se alcuni di questi elementi mancassero, la mia condotta sarebbe deontologicamente reprensibile.
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto il contratto.
L’incarico
Domanda
Ho fatto un preventivo verbale al cliente che me lo ha richiesto.Il cliente poi mi conferma l’incarico senza che si formalizzi per iscritto il contratto.La mia condotta è corretta ?
L’incarico
Risposta
No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.
L’incarico
Risposta
No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :
L’incarico
Risposta
No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :1) non è vincolato alla applicazione dei minimi indicati nei parametri di cui al DM 140/20122)
L’incarico
Risposta
No, rischio di essere sanzionato perché il contratto di incarico scritto è indispensabile.Tra l’altro, rischio di essere penalizzato due volte perché se poi il cliente non mi paga, il giudice a cui sarei costretto a rivolgermi :1) non è vincolato alla applicazione dei minimi indicati nei parametri di cui al DM 140/20122) “l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa nella liquidazione del compenso” (art. 1 DM 140/2012)
L’incarico
Domanda
Quali criteri di calcolo posso adottare per determinare il compenso ?
L’incarico
Risposta
Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.
L’incarico
Risposta
Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.Se questa previsione si legge in sinergia con le norme che sanzionano come concorrenza sleale la rinuncia al compenso o la determinazione di compensi “sottocosto”, significa che non sono completamente libero di pattuire il compenso che voglio con il committente.
L’incarico
Risposta
Il compenso pattuito tra le parti deve essere “… in ogni caso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” ai sensi dell’art. 2233 c.c. richiamato dall’art. 24 del Codice deontologico.Se questa previsione si legge in sinergia con le norme che sanzionano come concorrenza sleale la rinuncia al compenso o la determinazione di compensi “sottocosto”, significa che non sono completamente libero di pattuire il compenso che voglio con il committente.Detto questo, passiamo ai possibili criteri di determinazione del compenso :
L’incarico
a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;
b)
L’incarico
a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;
b) utilizzo le tabelle dei nuovi parametri (D.M. 140/2012)
c)
L’incarico
a) si può applicare il medesimo criterio di calcolo (tabelle) delle vecchie Tariffe (legge 143/49, D.M. 4/4/2001, Circolare LLPP n. 6679/1969) senza richiamare espressamente quelle norme;
b) utilizzo le tabelle dei nuovi parametri (D.M. 140/2012)
c) applico un nuovo criterio (es. forfait, a percentuale sul costo delle opere)
.....
L’incarico
Attenzione !
L’importante è che nel preventivo e/o nel contratto di
incarico quantifichi ancorché in linea di massima una
cifra definita (es. sulla base del preventivo di costo
delle opere).
L’incarico
Attenzione !
L’importante è che nel preventivo e/o nel contratto di
incarico quantifichi ancorché in linea di massima una
cifra definita (es. sulla base del preventivo di costo
delle opere). Dando così al committente un
riferimento comprensibile e quindi la possibilità di
scegliere.
L’incarico
Art. 30 (Inadempimento)
“1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o
non corretto adempimento dell’incarico
professionale quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli obblighi professionali
e contrattuali”.
L’inadempimento dell’incarico
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; …”.
L’inadempimento dell’incarico
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. ….”.
L’inadempimento dell’incarico
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
“1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
L’inadempimento dell’incarico
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137Art. 5 (Obbligo di assicurazione)“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva ….”
L’inadempimento dell’incarico
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Obbligo di RC dal 15 agosto 2013
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC Professionale
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.Riconosco il mio errore e provvedo a tacitare le richieste del committente.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo.Non ho la polizza RC ProfessionaleCommetto un errore nell’esecuzione della prestazione e il committente mi chiede i danni.Riconosco il mio errore e provvedo a tacitare le richieste del committente. Ho commesso un’infrazione disciplinare ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
Sì.La legge e il Codice mi impongono di avere comunque la copertura RC.A prescindere dalla circostanza che poi sia in grado di risarcire il cliente.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo dal 1980 ed esercito abitualmente la professione.Ho stipulato la polizza RC Professionale solo ieri.Ho commesso un’infrazione disciplinare ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.Non a caso, i dati della polizza devono essere comunicati al committente al momento del conferimento dell’incarico e quindi devono preesistere ad esso.
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
La polizza RC è una garanzia per il committente imposta dalla legge e dal Codice.A prescindere dal verificarsi in concreto di un danno risarcibile.Non a caso, i dati della polizza devono essere comunicati al committente al momento del conferimento dell’incarico e quindi devono preesistere ad esso.Tuttavia si tratta di un adempimento imposto solo da una certa data …
L’inadempimento dell’incarico
… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :
L’inadempimento dell’incarico
… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :
A) per gli incarichi assunti dopo il 15 agosto 2013, il professionista doveva avere già stipulato la polizza
B)
L’inadempimento dell’incarico
… occorre, quindi, distinguere tra vecchi e nuovi incarichi :
A) per gli incarichi assunti dopo il 15 agosto 2013, il professionista doveva avere già stipulato la polizza
B) per gli incarichi assunti in precedenza ed in corso a quella data, non sussiste l’obbligo della copertura assicurativa, così come non è obbligatorio estendere retroattivamente la copertura della nuova polizza …
L’inadempimento dell’incarico
… Nel nostro caso, pertanto, il professionista ha commesso una infrazione se ha assunto un nuovo incarico (dopo il 13 agosto 2013) senza avere la copertura.
L’inadempimento dell’incarico
… Nel nostro caso, pertanto, il professionista ha commesso una infrazione se ha assunto un nuovo incarico (dopo il 13 agosto 2013) senza avere la copertura.
Nel caso in cui, invece, a partire da quella data, non abbia ancora assunto alcun incarico, l’infrazione disciplinare non può essergli contestata
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
L’art. 5 del D.P.R. 137/2005 e il Codice deontologico (art. 34) impongono la copertura con riferimento all’ “esercizio dell’attività professionale”.Coloro quindi che sono iscritti all’Albo, ma non esercitano la professione, non sono obbligati ad avere la polizza.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo ed esercito occasionalmente attività professionale.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
Sì, l’obbligo della copertura scatta anche se
svolgo occasionalmente attività professionale.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.Lo studio tecnico è il mio unico committente.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono iscritto all’albo e collaboro all’interno di uno studio tecnico / società senza vincolo di subordinazione, ricevendo una somma mensile a titolo di compenso che fatturo regolarmente e su cui pago i contributi a Inarcassa.Lo studio tecnico è il mio unico committente.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
Sì.La mia attività è quella tipica della professione e e io sono un “lavoratore autonomo”, pertanto sono tenuto ad avere la copertura RC a tutela del mio unico committente (lo studio tecnico o la società). I professionisti che mi pagano dovranno a loro volta avere la copertura RC a garanzia dei committenti che gli danno gli incarichi.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono un professionista iscritto all’albo, dipendente di una società di ingegneria. Per il mio datore di lavoro svolgo prestazioni professionali.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
No.L’obbligo della polizza sussiste solo per i “liberi professionisti”.Degli errori e negligenze del professionista-dipendente – ancorché iscritto all’albo – risponde la società-datore di lavoro verso il committente.
L’inadempimento dell’incarico
Domanda
Sono un professionista iscritto all’albo, socio di una società tra professionisti (S.T.P.).Esercito la professione come socio della S.T.P.Sono tenuto a stipulare la polizza RC Professionale ?
L’inadempimento dell’incarico
Risposta
No.
E’ la società che deve stipulare la polizza.Degli errori e negligenze dei soci professionisti risponde la società nei confronti del committente.D’altra parte l’incarico è assunto dalla società, sebbene svolto concretamente dai soci professionisti.
L’inadempimento dell’incarico
Art. 2 (Professionalità specifica)
“3. Ove non esegua personalmente la
prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in
generale l’utilizzazione di una stabile
organizzazione, deve avvenire sotto la propria
direzione e responsabilità”.
I collaboratori
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
“1. .. i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori
d’opera che svolgono lavoro prevalentemente
proprio e senza alcun vincolo di subordinazione
…”.
I collaboratori
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
“1. Nei rapporti con i collaboratori … e nei
confronti dei dipendenti … il Professionista deve
compensare la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto”.
I collaboratori
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
“3. Il Professionista nei confronti dei propri
collaboratori, è tenuto:
….
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al
momento dell’inizio della collaborazione”.
I collaboratori
Domanda
Se non pago i miei “collaboratori” e questi fanno un esposto all’Ordine rischio di essere sanzionato dal Consiglio di disciplina ?
I collaboratori
Risposta
Se gli esponenti dimostrano la sussistenza del rapporto di collaborazione, il professionista li deve pagare in proporzione dell’apporto che ha ricevuto.In mancanza, la sua condotta è sanzionabile.
I collaboratori
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
“2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori,
dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un
rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza,
senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura
tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza
gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei
tempi, orari e modalità d’esecuzione”.
I collaboratori
In sostanza
Il lavoro di fatto “dipendente” ma formalmente
“collaborazione professionale” è una condotta
deontologicamente illecita.
L’onere della prova è a carico del collaboratore.
I collaboratori
Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)
“3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il
comportamento del Professionista che agevoli o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda
possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l’esercizio abusivo della professione o consenta
che tali soggetti ne possano ricavare benefici
economici”.
Esercizio abusivo
Domanda
Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).
Esercizio abusivo
Domanda
Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).Si rivolge quindi a me chiedendomi se sono disponibile e firmare e timbrare gli elaborati che lui redigerà in cambio di una percentuale del compenso da lui concordato con il committente.
Esercizio abusivo
Domanda
Un geometra mio amico, ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione lavori di restauro di un edificio vincolato (Parte II^).Si rivolge quindi a me chiedendomi se sono disponibile e firmare e timbrare gli elaborati che lui redigerà in cambio di una percentuale del compenso da lui concordato con il committente.Se accetto, la mia condotta è corretta ?
Esercizio abusivo
Risposta
La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.
Esercizio abusivo
Risposta
La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.Si tratta di esercizio abusivo della professione di architetto e la condotta dell’iscritto costituisce una grave violazione deontologica.
Esercizio abusivo
Risposta
La condotta dell’architetto serve a coprire l’attività professionale di colui che non ha titolo per eseguire le prestazioni indicate.Si tratta di esercizio abusivo della professione di architetto e la condotta dell’iscritto costituisce una grave violazione deontologica.Se, invece, il progetto fosse diretto e coordinato dall’architetto con il geometra nel ruolo di collaboratore, la condotta del primo non sarebbe censurabile.
Esercizio abusivo
Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)
“4. Costituisce grave violazione alla correttezza
professionale abbinare la propria firma a quella di
altri professionisti o persone non autorizzate dalla
legge ad assumere identiche mansioni o
responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni
che sono state rese sotto la propria direzione e
responsabilità personale”.
Esercizio abusivo
Domanda
Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.
Esercizio abusivo
Domanda
Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.Il committente ci assegna l’incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio vincolato (parte architettonica e parte strutturale).
Esercizio abusivo
Domanda
Lo studio tecnico / la società di cui faccio parte è costituita dal sottoscritto (architetto), da un ingegnere e da un geometra.Il committente ci assegna l’incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio vincolato (parte architettonica e parte strutturale).Cosa devo verificare al momento di presentare il progetto in Soprintendenza ?
Esercizio abusivo
Risposta
Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.
Esercizio abusivo
Risposta
Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.
Esercizio abusivo
Risposta
Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.Per l’architetto, per esempio, il coordinamento e la progettazione architettonica. Per l’ingegnere il progetto di consolidamento delle strutture. Il geometra nel ruolo di collaboratore per i rilievi.Lo stesso per la direzione lavori menzionata nel cartello lavori.
Esercizio abusivo
Risposta
Il progetto non può essere presentato a firma congiunta dell’architetto, dell’ingegnere e del geometra. Neanche con la dicitura “ciascuno per la propria competenza”.Occorre che sia precisato chi ha fatto che cosa.Per l’architetto, per esempio, il coordinamento e la progettazione architettonica. Per l’ingegnere il progetto di consolidamento delle strutture. Il geometra nel ruolo di collaboratore per i rilievi.Lo stesso per la direzione lavori menzionata nel cartello lavori.In mancanza di questa precisazione, l’architetto rischia di essere sanzionato dall’Ordine
Esercizio abusivo
Il contesto
Sostituzione collega
Il contesto
Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento
Sostituzione collega
Il contesto
Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento
Non è tenuto a giustificare la scelta
Sostituzione collega
Il contesto
Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento
Non è tenuto a giustificare la scelta
Deve pagare il compenso per l’attività svolta dal professionista fino alla revoca dell’incarico
Sostituzione collega
Il contesto
Il committente ha il potere di revocare l’incarico in qualsiasi momento
Non è tenuto a giustificare la scelta
Deve pagare il compenso per l’attività svolta dal professionista fino alla revoca dell’incarico
Il mancato pagamento non costituisce impedimento alla sostituzione del collega
Sostituzione collega
Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
“1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre
improntato a correttezza e lealtà …
Sostituzione collega
Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :
Sostituzione collega
Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :
1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;
2)
Sostituzione collega
Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :
1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;
2) informare il collega per iscritto
3)
Sostituzione collega
Prima di accettare l’incarico si deve (art. 19) :
1) verificare che il committente abbia comunicato per iscritto al collega la revoca dell’incarico;
2) informare il collega per iscritto
3) accertarsi del contenuto del precedente incarico
Sostituzione collega
Domanda
Come faccio a verificare il contenuto
dell’incarico che era stato conferito al collega ?
Sostituzione collega
Risposta
Mi faccio consegnare il contratto dal committente.
In ogni caso chiedo conferma al collega
Sostituzione collega
Domanda
L’incarico era verbale.
Come mi devo comportare ?
Sostituzione collega
Risposta
Chiedo al committente di specificarmi l’oggetto dell’incarico e poi riferisco al collega quello che mi ha detto.
Sostituzione collega
L’avviso al collega non esaurisce gli adempimenti
a carico del professionista subentrante …
Sostituzione collega
Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
“2. ….
Il Professionista prima di svolgere l’incarico
dovrà verificare in contraddittorio con il collega
esonerato le prestazioni già svolte al fine di
definire le reciproche responsabilità e
salvaguardare i compensi fino ad allora maturati
….”
Sostituzione collega
Il collega a cui è stato revocato l’incarico è quindi
tenuto a collaborare … anche nel suo interesse …
Sostituzione collega
Domanda
Sono subentrato nella Direzione dei lavori.Cosa significa verificare in contraddittorio con il collega le prestazioni già svolte ?
Sostituzione collega
Risposta
Significa che devo verificare sul cantiere i lavori eseguiti redigendo un verbale insieme al collega.Se emergono delle divergenze, devo dare atto del punto di vista del collega.
Sostituzione collega
Domanda
Nel corso della verifica il committente mi chiede di dare atto dei vizi e difetti delle opere che coinvolgono la responsabilità professionale del collega.Come mi devo comportare ?
Sostituzione collega
Risposta
La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.
Sostituzione collega
Risposta
La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.
Sostituzione collega
Risposta
La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.La verifica non è diretta ad accertare in concreto le eventuali responsabilità del collega.
Sostituzione collega
Risposta
La verifica serve esclusivamente a determinare il “passaggio di consegne” tra due professionisti nel medesimo ruolo.La descrizione dei lavori eseguiti serve a individuare la fase fino alla quale ha operato il collega.La verifica non è diretta ad accertare in concreto le eventuali responsabilità del collega.In questa fase non sono tenuto anche a evidenziare i presunti vizi / difetti delle opere
Sostituzione collega
Domanda
Dopo la verifica in contraddittorio con il collega, il committente mi chiede di fare una relazione tecnica in cui evidenziare i vizi e i difetti delle opere imputabili ad errori o mancanze di chi mi ha preceduto nell’incarico.Come mi devo comportare ?
Sostituzione collega
Risposta
Art. 19 (Rapporti tra colleghi)
“1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.….3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega”.
Sostituzione collega
La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.
Sostituzione collega
La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.Lealtà e correttezza verso il collega, però, impongono di rendergli noto questo ulteriore incarico e di comunicargli l’esito delle proprie valutazioni.
Sostituzione collega
La situazione è molto delicata, tuttavia, il ruolo di professionista subentrato al collega non è incompatibile con quello di “consulente di parte” del committente.Lealtà e correttezza verso il collega, però, impongono di rendergli noto questo ulteriore incarico e di comunicargli l’esito delle proprie valutazioni.Le valutazioni tecniche in ordine all’imputabilità dei vizi/difetti delle opere – sempre che abbiano un fondamento – non integrano una condotta “denigratoria”
Sostituzione collega
Domanda
Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.
Sostituzione collega
Domanda
Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.Il committente però non ha revocato l’incarico al collega.
Sostituzione collega
Domanda
Il committente mi chiede di andare sul cantiere per verificare presunti vizi / difetti delle opere e se essi siano imputabili alla responsabilità del collega progettista e direttore dei lavori.Il committente però non ha revocato l’incarico al collega.Come mi devo comportare ?
Sostituzione collega
Risposta
Assecondare la richiesta del committente significa, di fatto, sostituirsi al collega in modo deontologicamente scorretto.
Sostituzione collega
Risposta
Assecondare la richiesta del committente significa, di fatto, sostituirsi al collega in modo deontologicamente scorretto.Se il committente non ha più fiducia nel professionista, gli deve prima revocare l’incarico e solo dopo io potrò intervenire sul cantiere a termini dell’art. 19 del Codice deontologico.
Sostituzione collega
Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
“2. ….
Il Professionista in tal caso sostituito, salvo
documentato impedimento, deve adoperarsi
affinché il subentro avvenga senza pregiudizio
per il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti
d’autore.
….”
Sostituzione collega
Domanda
Sono subentrato nella Direzione dei lavori.Ho scritto al collega invitandolo sul cantiere per la verifica delle opere eseguite.Il collega, nonostante i solleciti, non si presenta.Come mi devo comportare ?
Sostituzione collega
Risposta
Se il collega non accetta la verifica congiunta, la farò io unilateralmente e gli comunicherò il relativo verbale.A questo punto ho adempiuto al dovere che mi impone il codice deontologico.
Sostituzione collega
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Iscrizione all’Albo
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della
prestazione da parte dei soli soci professionisti
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della
prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3)
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della
prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3) Polizza RC Professionale a carico della società
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale (anche multidisciplinare)
Iscrizione all’Albo Incarico alla società ma esercizio della
prestazione da parte dei soli soci professionisti Anche soci non professionisti (1/3) Polizza RC Professionale a carico della società Responsabilità disciplinare della società
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Art. 10 = Art. 13 Codice deontologico
“7. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza
del codice deontologico del proprio ordine, così
come la società tra professionisti è soggetta al
regime disciplinare dell’ordine al quale risulti
iscritta ….”
Società tra professionisti
D.M. 8 febbraio 2013 n. 34
Art. 12 (Regime disciplinare della società)
“1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio
professionista, che è soggetto alle regole
deontologiche dell'ordine o collegio al quale è
iscritto, la società professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme
deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.
….”
Sintesi
Società tra professionisti
Sintesi
Devono rispettare il Codice deontologico:
gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;
Società tra professionisti
Sintesi
Devono rispettare il Codice deontologico:
gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;
le S.T.P. iscritte all’albo
Società tra professionisti
Sintesi
Devono rispettare il Codice deontologico:
gli iscritti all’albo che esercitano la professione in modo autonomo;
le S.T.P. iscritte all’albo
i soci della S.T.P. iscritti all’albo
Società tra professionisti
Domanda
Cosa significa che “… la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta …” ?
Società tra professionisti
Risposta
Significa che è configurabile una autonoma responsabilità della società, distinta da quella dei soci.
Società tra professionisti
Domanda
Dato che la S.T.P. ha una autonoma soggettività / personalità giuridica rispetto ai soci, la condotta di quali soggetti, all’interno della società, determina la responsabilità di quest’ultima ?
Società tra professionisti
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Art. 5 (Responsabilità dell’ente)1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Società tra professionisti
Risposta
La S.T.P. risponde disciplinarmente delle condotte poste in essere da colui o da coloro che ne hanno la rappresentanza. Anche se non iscritti all’albo.A meno che non si dimostri che la condotta illecita è stata una iniziativa personale di quest’ultimo e svolta esclusivamente nel suo interesse o a suo vantaggio.
Società tra professionisti
Caso 1
L’amministratore (non iscritto all’albo) della S.T.P. sottoscrive con il committente un incarico professionale già conferito ad un iscritto a cui però il committente non aveva ancora revocato l’incarico.Della violazione deontologica risponde la società.Risponderanno anche i soci che hanno autorizzato la firma o che hanno comunque dato attuazione all’incarico
Società tra professionisti
Caso 2
Se l’amministratore della S.T.P. è anche un iscritto
all’albo, risponderanno disciplinarmente sia la
società che il socio amministratore
Società tra professionisti
Caso 3
Il socio della S.T.P. iscritto all’albo che falsifica dei documenti in una pratica edilizia svolta in attuazione di un incarico ricevuto dalla società.
Della violazione deontologica risponde il socio in concorso con la società che ha tratto vantaggio dalla condotta del socio
Società tra professionisti
Domanda
Se la condotta deontologicamente reprensibile è posta in essere da un dipendente della S.T.P. (iscritto o meno all’albo) ?
Società tra professionisti
Risposta
Risponde la società se la condotta del dipendente è riconducibile a direttive dei soci che hanno il controllo della società.
Società tra professionisti
Società tra professionisti
D.M. 8 febbraio 2013 n. 34
Art. 12 = Art. 13 Codice deontologico
“2. Se la violazione deontologica commessa dal
socio professionista, anche iscritto ad un ordine o
collegio diverso da quello della società, è
ricollegabile a direttive impartite dalla società, la
responsabilità disciplinare del socio concorre con
quella della società ……”
Domanda
Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.
Società tra professionisti
Domanda
Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.La società realizza una campagna pubblicitaria basata su messaggi non veritieri ed ingannevoli.
Società tra professionisti
Domanda
Tre architetti soci e amministratori di una società di ingegneria.La società realizza una campagna pubblicitaria basata su messaggi non veritieri ed ingannevoli.La società può essere sanzionata dal Consiglio di disciplina per questa condotta ?
Società tra professionisti
Risposta
No, perché la società di ingegneria non è una S.T.P. e quindi non è iscritta all’albo e quindi non è soggetta al potere disciplinare del Consiglio di disciplina.
Società tra professionisti
Risposta
No, perché la società di ingegneria non è una S.T.P. e quindi non è iscritta all’albo e quindi non è soggetta al potere disciplinare del Consiglio di disciplina.
Sul piano deontologico risponderanno però i soci iscritti all’albo in quanto la campagna pubblicitaria sia imputabile ad una loro scelta.
Società tra professionisti
Domanda
Cosa comporta la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a carico di una S.T.P. ?
Società tra professionisti
Risposta
Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.
Società tra professionisti
Risposta
Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.I soci professionisti, quindi, si dovranno astenere dal proseguire tali incarichi per il periodo della sospensione.
Società tra professionisti
Risposta
Comporta che la S.T.P. non potrà proseguire gli incarichi in essere.I soci professionisti, quindi, si dovranno astenere dal proseguire tali incarichi per il periodo della sospensione.Ad esempio, si interromperà la Direzione dei lavori affidata ad uno dei soci e non potrà essere proseguita da un altro socio.
Società tra professionisti
Codice deontologico
Art. 12 (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)……6. L’iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono un architetto dipendente comunale autorizzato a svolgere una prestazione in regime libero professionale.Sono in regola nei confronti dell’Ordine ?
Dipendenti pubblici
Risposta
Sono in regola solo se, prima di iniziare a svolgere la prestazione, invio all’Ordine la comunicazione con allegata copia dell’autorizzazione dell’ente.La comunicazione omessa oppure successiva all’inizio della prestazione, costituisce illecito disciplinare.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono un architetto dipendente comunale autorizzato a svolgere una prestazione in regime libero professionale.Devo avere la polizza RC ?
Dipendenti pubblici
Risposta
La polizza è obbligatoria.Anche se il dipendente autorizzato esercita una prestazione saltuaria, è comunque tenuto a stipulare una polizza RCE’ una prestazione occasionale ma costituisce comunque “esercizio della professione” e per questo scatta l’obbligo.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono un architetto dipendente comunale iscritto all’albo ma NON sono autorizzato a svolgere prestazioni in regime libero professionale.Devo avere la polizza RC ?
Dipendenti pubblici
Risposta
No, anche se sono iscritto all’albo.
Dipendenti pubblici
Risposta
No, anche se sono iscritto all’albo.Perché l’obbligo scatta nei casi di esercizio della professione nei confronti di un “cliente” ovvero solo nel caso in cui la prestazione sia riconducibile al lavoro autonomo.
Dipendenti pubblici
Risposta
No, anche se sono iscritto all’albo.Perché l’obbligo scatta nei casi di esercizio della professione nei confronti di un “cliente” ovvero solo nel caso in cui la prestazione sia riconducibile al lavoro autonomo.Lo stesso discorso nel caso in cui il rapporto con l’ente sia di natura para-subordinata.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono un architetto dipendente comunale iscritto all’albo.Devo anche io adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale continuo ?
Dipendenti pubblici
Risposta
Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.
Dipendenti pubblici
Risposta
Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.L’obbligo, questa volta, riguarda tutti i professionisti a prescindere dalla qualifica del destinatario della prestazione (cliente o datore di lavoro).
Dipendenti pubblici
Risposta
Sì. Se voglio rimanere iscritto all’albo.L’obbligo, questa volta, riguarda tutti i professionisti a prescindere dalla qualifica del destinatario della prestazione (cliente o datore di lavoro).Anche i dipendenti, quindi, devono seguire percorsi di costante aggiornamento (eventualmente organizzati dal proprio ente e purché accreditati dal Consiglio Nazionale)
Dipendenti pubblici
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Art. 7 – Formazione continua
“1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare …”
Dipendenti pubblici
Linee Guida Consiglio Nazionale
Art. 5.6 (Dipendenti pubblici)“Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.…”
Dipendenti pubblici
Domanda
Ma se l’architetto dipendente comunale si cancella dall’albo, viene meno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo ?
Dipendenti pubblici
Risposta
Viene meno quello gestito e controllato dall’Ordine.Ma il dipendente resta obbligato a seguire percorsi formativi predisposti dal proprio ente.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono un architetto neo-abilitato ma non ancora iscritto all’albo. Ho l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo ?
Obblighi formativi
Risposta
No.Solo l’iscrizione all’albo, in quanto indispensabile per esercitare la professione (anche occasionalmente), fa scattare l’obbligo di aggiornamento continuo e permanente.
Obblighi formativi
Domanda
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).
Obblighi formativi
Domanda
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono comunque tenuto ad adempiere all’obbligo di formazione permanente e continua ?
Obblighi formativi
Domanda
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione (non ho la partita IVA).Sono comunque tenuto ad adempiere all’obbligo di formazione permanente e continua ?Posso aspettare di avere il primo incarico o comunque attendere di iniziare l’attività professionale ?
Obblighi formativi
Risposta
No, non posso attendere di avere il primo incarico.
Obblighi formativi
Risposta
No, non posso attendere di avere il primo incarico.A differenza dell’obbligo di stipulare la polizza RC, l’aggiornamento professionale deve essere garantito prima e a prescindere dall’esercizio in concreto di una prestazione professionale.
Obblighi formativi
Risposta
No, non posso attendere di avere il primo incarico.A differenza dell’obbligo di stipulare la polizza RC, l’aggiornamento professionale deve essere garantito prima e a prescindere dall’esercizio in concreto di una prestazione professionale.L’adempimento di questo obbligo, infatti, presuppone che il professionista segua un “percorso”. Tuttavia ….
Obblighi formativi
… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.
Obblighi formativi
… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.
Autocertificazione :-
Obblighi formativi
… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.
Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA-
Obblighi formativi
… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.
Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA- no (obbligo) iscrizione Inarcassa-
Obblighi formativi
… le linee Guida del Consiglio Nazionale (art. 7), prevedono che l’iscritto è esentato se nel triennio formativo non ha svolto attività professionale neanche occasionalmente.
Autocertificazione :- no (obbligo) partita IVA- no (obbligo) iscrizione Inarcassa- no attività professionale in qualsiasi forma
Obblighi formativi
Codice deontologico
Art. 9 (Aggiornamento professionale)
“1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ….”
Obblighi formativi
“2 Il mancato rispetto dell’obbligo di
aggiornamento professionale ai sensi delle norme
vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione
del percorso di aggiornamento seguito, costituisce
illecito disciplinare”.
Obblighi formativi
Linee Guida Consiglio Nazionale
Art. 8.2 (Sanzioni)
“L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale”.
Obblighi formativi
Limiti (artt. 37, 40 e 41)
Omogeneità di giudizio
Proporzionalità (adeguatezza alla gravità del fatto)
Reiterazione della condotta e “recidiva”
Circostanze e condotta complessiva
Più infrazioni = unica sanzione
danno
Sanzioni
Elemento psicologico (art. 41)
Colpa
Dolo
Sanzioni
Art. 41 (Sanzioni)
“2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme :- è colposa, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;…
Sanzioni
Art. 41 (Sanzioni)
“2. …- è dolosa, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui si fa dipendere l’esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.…
Sanzioni
Colpaavvertimento < > sospensione max 10 gg.
Dolosospensione da 10 gg. < > cancellazione
Sanzioni
Art. 41 (Sanzioni)
“5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e
concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in
grado di arrecare danno materiale o morale a
terzi, comporta la sanzione della sospensione
…”
Sanzioni
Studio legale
Via Palestro n. 31 (56127) Pisa
Tel. 050/970974
Fax 050/3157273
E-mail [email protected]
Avv. Gian Pietro Dalli