IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

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IL NUOVO CODICE DELLA IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) Corso di diritto dell’informatica Corso di diritto dell’informatica

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IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003). Corso di diritto dell’informatica. PRINCIPI GENERALI. Il concetto di diritto alla riservatezza (autodeterminazione informativa) è mutato con l’evoluzione della società. In origine significava diritto ad essere lasciato da solo - PowerPoint PPT Presentation

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IL NUOVO CODICE DELLA IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Corso di diritto Corso di diritto dell’informaticadell’informatica

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Il concetto di diritto alla Il concetto di diritto alla riservatezza (autodeterminazione riservatezza (autodeterminazione informativa) è mutato con informativa) è mutato con l’evoluzione della società.l’evoluzione della società.

In origine significava diritto ad In origine significava diritto ad essere lasciato da soloessere lasciato da solo

Oggi è sinonimo di diritto di Oggi è sinonimo di diritto di controllare le informazioni controllare le informazioni personali personali

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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Necessità di riformulare la Necessità di riformulare la sequenza intorno alla quale è sequenza intorno alla quale è stato costruito il concetto di stato costruito il concetto di riservatezza:riservatezza:

DA DA persona – informazione - persona – informazione - segretezzasegretezza

A A persona – informazione – persona – informazione – circolazione – controllocircolazione – controllo

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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Art. 1. Diritto alla protezione dei dati Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personalipersonali1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardanopersonali che lo riguardano

Art. 2. FinalitàArt. 2. Finalità1. Il presente testo unico, di seguito 1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.dei dati personali.

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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Il legislatore all’articolo 4 del Codice Il legislatore all’articolo 4 del Codice ha ritenuto opportuno definire le ha ritenuto opportuno definire le parole-chiave della normativa parole-chiave della normativa

In sintonia con il legislatore In sintonia con il legislatore comunitario le nozioni appaiono comunitario le nozioni appaiono sufficientemente ampie al fine di sufficientemente ampie al fine di garantire una più elastica garantire una più elastica applicazione delle stesse applicazione delle stesse

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

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a) "trattamento", qualunque operazione o a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;se non registrati in una banca di dati;

DEFINIZIONI – 1° CO.DEFINIZIONI – 1° CO.

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b) "dato personale", qualunque b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;un numero di identificazione personale;

DEFINIZIONI – 1° CODEFINIZIONI – 1° CO

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c) "dati identificativi", i dati personali che c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta permettono l'identificazione diretta dell'interessato;dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;e la vita sessuale;

DEFINIZIONI – 1° CODEFINIZIONI – 1° CO

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e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;procedura penale;

DEFINIZIONI – 1° CODEFINIZIONI – 1° CO

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f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

DEFINIZIONI – 1° CODEFINIZIONI – 1° CO

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l) "comunicazione", il dare conoscenza dei l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o mediante la loro messa a disposizione o consultazione;consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;messa a disposizione o consultazione;

DEFINIZIONI – 1° CODEFINIZIONI – 1° CO

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g) "utente", qualsiasi persona fisica che g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;necessariamente abbonata;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.non ne ha preso conoscenza.

DEFINIZIONI – 2° CODEFINIZIONI – 2° CO

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a) "misure minime", il complesso delle misure a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;automatizzato con cui si effettua il trattamento;

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

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c) "autenticazione informatica", l'insieme c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;informatica;

e) "parola chiave", componente di una e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;elettronica;

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

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SCOPO DEL LEGISLATORE:SCOPO DEL LEGISLATORE:Nella complessità planetaria della rete, le Nella complessità planetaria della rete, le minacce alla sicurezza e alla riservatezza dei minacce alla sicurezza e alla riservatezza dei dati rientrano tra i principali problema da dati rientrano tra i principali problema da affrontare e risolvere per garantire e affrontare e risolvere per garantire e proteggere gli interessi collettivi, i soggetti, proteggere gli interessi collettivi, i soggetti, gli utenti ed i servizi.gli utenti ed i servizi.

La corretta applicazione delle misure di La corretta applicazione delle misure di sicurezza, minime e più ampie, consente non sicurezza, minime e più ampie, consente non solo di adempiere agli obblighi di legge, ma solo di adempiere agli obblighi di legge, ma anche di migliorare l’organizzazione anche di migliorare l’organizzazione aziendale (consapevolezza che i dati trattati aziendale (consapevolezza che i dati trattati sono corretti, integri, aggiornati che sono corretti, integri, aggiornati che costituiscono vere informazioni). costituiscono vere informazioni).

SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – SISTEMI – TITOLO v – CAPO ITITOLO v – CAPO I

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SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – SISTEMI – TITOLO v – CAPO ITITOLO v – CAPO I

Le misure adottate dovranno proteggere I Le misure adottate dovranno proteggere I DATI PERSONALI ED I SISTEMI e cioè:DATI PERSONALI ED I SISTEMI e cioè:

PROGRAMMI INFORMATICIPROGRAMMI INFORMATICI GLI STRUMENTI ELETTONICI E NONGLI STRUMENTI ELETTONICI E NON IL SISTEMA INFORMATIVO NEL SUO COMPLESSOIL SISTEMA INFORMATIVO NEL SUO COMPLESSO ATTI E DOCUENTI CARTACEIATTI E DOCUENTI CARTACEI GLI ARCHIVI (INFORMATICI E NON)GLI ARCHIVI (INFORMATICI E NON)

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OBBLIGHI DI SICUREZZA RIGUARDANO:OBBLIGHI DI SICUREZZA RIGUARDANO: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTOIL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IL RESPONSABILE (SE è STATO NOMINATO)IL RESPONSABILE (SE è STATO NOMINATO) GLI INCARICATI GLI INCARICATI E QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO CHE E’ TENUTO E QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO CHE E’ TENUTO

ALL’ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZAALL’ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA IL TITOLARE DOVRA’:IL TITOLARE DOVRA’:

VIGILARE E VERIFICARE CHE LE INFORMAZIONI VIGILARE E VERIFICARE CHE LE INFORMAZIONI DA LUI IMPARTITE SIANO RISPETTATEDA LUI IMPARTITE SIANO RISPETTATE

NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DOVRA’ TENERE CONTO SICUREZZA DOVRA’ TENERE CONTO DELL’ARTICOLO 15 DEL CODICE PER EFFETTO DELL’ARTICOLO 15 DEL CODICE PER EFFETTO DEL QUALE NEL CASO DI RICHIESTA DI DEL QUALE NEL CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DOVRA’ DIMOSTRARE DI RISARCIMENTO DANNI DOVRA’ DIMOSTRARE DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE AD AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE IL DANNO EVITARE IL DANNO

SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – SISTEMI – TITOLO v – CAPO ITITOLO v – CAPO I

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La nozione di misura di sicurezza esprime un La nozione di misura di sicurezza esprime un concetto dinamico e non statico proprio perché concetto dinamico e non statico proprio perché richiede una ricognizione sempre aggiornata sulle richiede una ricognizione sempre aggiornata sulle possibili soluzioni per la sicurezzapossibili soluzioni per la sicurezza

La protezione dei dati personali attraverso La protezione dei dati personali attraverso adeguate misure di sicurezza è prevista in più parti adeguate misure di sicurezza è prevista in più parti del codice:del codice: A) definizioni (articolo 4 comma 3);A) definizioni (articolo 4 comma 3); B) misure di sicurezza in generale (articoli 31-32);B) misure di sicurezza in generale (articoli 31-32); C) misure minime di sicurezza (articoli 33 – 35);C) misure minime di sicurezza (articoli 33 – 35); D) modalità di attuazione delle misure minime contenute D) modalità di attuazione delle misure minime contenute

nel disciplinare tecnico (allegato B)nel disciplinare tecnico (allegato B) Sanzioni ed illeciti penali (articolo 169)Sanzioni ed illeciti penali (articolo 169) Danni cagionati per effetto del trattamento (articolo 15).Danni cagionati per effetto del trattamento (articolo 15).

SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – SISTEMI – TITOLO v – CAPO ITITOLO v – CAPO I

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Sono state previste nuove misure di sicurezza Sono state previste nuove misure di sicurezza per esempio:per esempio: A) adozione di procedure per la generazione A) adozione di procedure per la generazione

e la custodia di copie di scurezza dei dati;e la custodia di copie di scurezza dei dati; B) il ripristino della disponibilità dei dati e B) il ripristino della disponibilità dei dati e

dei sistemi;dei sistemi; C) tutela della sicurezza soprattutto per C) tutela della sicurezza soprattutto per

quanto concerne la tutela dei dati sensibili e quanto concerne la tutela dei dati sensibili e dei dati giudiziari;dei dati giudiziari;

D) l’aggiornamento periodico dei programmi D) l’aggiornamento periodico dei programmi per elaboratore volti a prevenire la per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici;vulnerabilità di strumenti elettronici;

SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – SISTEMI – TITOLO v – CAPO ITITOLO v – CAPO I

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Tutte le nuove misure minime di sicurezza Tutte le nuove misure minime di sicurezza sono inserite nel corpo del Codice e viene sono inserite nel corpo del Codice e viene rimandato all’Allegato disciplinare tecnico rimandato all’Allegato disciplinare tecnico l’elencazione di dettaglio che potrà essere l’elencazione di dettaglio che potrà essere modificata ed aggiornata periodicamente, con modificata ed aggiornata periodicamente, con Decreto del Ministero di Giustizia in concerto Decreto del Ministero di Giustizia in concerto con il Ministero per le innovazioni e le con il Ministero per le innovazioni e le tecnologie senza la necessità di un intervento tecnologie senza la necessità di un intervento diretto sul Codice. diretto sul Codice.

Rimane la differenza (ugualmente al testo Rimane la differenza (ugualmente al testo previgente) tra i trattamenti svolti con previgente) tra i trattamenti svolti con strumenti elettronici (art. 34) e quelli effettuati strumenti elettronici (art. 34) e quelli effettuati senza l’ausilio di tali strumenti (art. 35).senza l’ausilio di tali strumenti (art. 35).

SICUREZZA DEI DATI E DEI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI – TITOLO v – CAPO ISISTEMI – TITOLO v – CAPO I

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Art. 15. Danni cagionati per effetto del Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamentotrattamento1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.codice civile.2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 2050 c.c. Responsabilità per Art. 2050 c.c. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosel’esercizio di attività pericolose

1. Chiunque cagiona danno ad altri nellos 1. Chiunque cagiona danno ad altri nellos volgimento di un’attività pericolosa, per sua volgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare tale adottato tutte le misure idonee ad evitare tale dannodanno..

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei datiArt. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento sono:1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;intermini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per

le quali sono raccolti o successivamente trattati;le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione e) conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.essere utilizzati.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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Articolo 15 - specifica tutela risarcitoria per i Articolo 15 - specifica tutela risarcitoria per i danni provocati nell’attività di elaborazione danni provocati nell’attività di elaborazione dei dati.dei dati.

L’applicazione dell’articolo 2050 c.c. L’applicazione dell’articolo 2050 c.c. permette di considerare il trattamento dei permette di considerare il trattamento dei dati come un’attività pericolosa.dati come un’attività pericolosa.

Il concetto civilistico di “pericolosità” è in Il concetto civilistico di “pericolosità” è in continua evoluzione: prima dell’emanazione continua evoluzione: prima dell’emanazione del Codice il concetto di “pericolosità” era del Codice il concetto di “pericolosità” era legato alla lesione dell’integrità fisica della legato alla lesione dell’integrità fisica della persona. Oggi viene superato tale limite, persona. Oggi viene superato tale limite, considerando come pericoloso un considerando come pericoloso un comportamento idoneo a creare danni anche comportamento idoneo a creare danni anche ad un diritto della personalità. ad un diritto della personalità.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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Peculiarità dell’articolo 2050 c.c.:Peculiarità dell’articolo 2050 c.c.:criterio di imputabilità diverso da quello criterio di imputabilità diverso da quello tradizionale che si traduce nell’inversione tradizionale che si traduce nell’inversione dell’onere della prova a carico di colui che dell’onere della prova a carico di colui che svolge l’attività pericolosa, invece che al svolge l’attività pericolosa, invece che al danneggiato, come previsto per la disciplina danneggiato, come previsto per la disciplina dell’illecito aquiliano (es. art. 2043 c.c.);dell’illecito aquiliano (es. art. 2043 c.c.);

Chiunque cagioni un danno, quindi, avrà Chiunque cagioni un danno, quindi, avrà l’onere di provare di aver posto in essere ogni l’onere di provare di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitarlo.misura idonea ad evitarlo.

Il danneggiante dovrà fornire una prova Il danneggiante dovrà fornire una prova positiva, ossia dimostrare di aver predisposto positiva, ossia dimostrare di aver predisposto ogni accorgimento necessario tale da ogni accorgimento necessario tale da escludere il nesso eziologico tra l’attività escludere il nesso eziologico tra l’attività pericolosa di trattamento dei dati e l’evento.pericolosa di trattamento dei dati e l’evento. - - misure minime ed idoneemisure minime ed idonee

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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Il titolare ed il responsabile dovranno perciò Il titolare ed il responsabile dovranno perciò adottare le misure di prevenzione più adottare le misure di prevenzione più idonee, oltre a quelle minime prescritte, tra idonee, oltre a quelle minime prescritte, tra quelle disponibili in relazione alle quelle disponibili in relazione alle conoscenze acquisite ed allo sviluppo delle conoscenze acquisite ed allo sviluppo delle tecnologie, allo scopo di ridurre al minimo i tecnologie, allo scopo di ridurre al minimo i rischi, possibili, probabili, prevedibili e rischi, possibili, probabili, prevedibili e prevenibili che incombono sui dati.prevenibili che incombono sui dati.

Le scelte operate determineranno effetti Le scelte operate determineranno effetti diversi ai fini dell’eventuale risarcimento diversi ai fini dell’eventuale risarcimento del danno e delle eventuali sanzioni. del danno e delle eventuali sanzioni.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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L’INOSSERVANZA DELLE NORME L’INOSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA POTRA’ SULLA SICUREZZA POTRA’ COMPORTARE RESPONSABILITA’ COMPORTARE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DA PARTE DEL CIVILI E PENALI DA PARTE DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE O DI TITOLARE, DEL RESPONSABILE O DI CHIUNQUE, ESSENDOVI TENUTO, CHIUNQUE, ESSENDOVI TENUTO, OMETTA DI ADOTTARLE:OMETTA DI ADOTTARLE: A) PENALI: SE NON SONO ADOTTATE LE A) PENALI: SE NON SONO ADOTTATE LE

MISURE MINIME;MISURE MINIME; B) CIVILI: CON RISARCIMENTO DEL B) CIVILI: CON RISARCIMENTO DEL

DANNO IN ASSENZA DI QUELLE PIU’ DANNO IN ASSENZA DI QUELLE PIU’ AMPIE CHE DOVRANNO RISULTARE AMPIE CHE DOVRANNO RISULTARE SEMPRE AGGIORNATE. SEMPRE AGGIORNATE.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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Il secondo comma dell’articolo 15 del Codice Il secondo comma dell’articolo 15 del Codice prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale (la prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale (la giurisprudenza più recente è orientata a concedere il giurisprudenza più recente è orientata a concedere il risarcimento di tale tipo di danno ogniqualvolta si risarcimento di tale tipo di danno ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto anche se il fatto non sia configurabile come protetto anche se il fatto non sia configurabile come reato – Cass. 03/8827 e Cass. 03/12124).reato – Cass. 03/8827 e Cass. 03/12124).

Fa espresso riferimento all’articolo 11 del Codice Fa espresso riferimento all’articolo 11 del Codice (disposizione concernente le modalità di raccolta ed i (disposizione concernente le modalità di raccolta ed i requisiti dei dati personali).requisiti dei dati personali).

Per esempio i danni più frequenti saranno:Per esempio i danni più frequenti saranno: Divulgazione di notizie false o incomplete;Divulgazione di notizie false o incomplete; La conservazione dei dati oltre il tempo strettamente La conservazione dei dati oltre il tempo strettamente

necessario al raggiungimento dei fini della raccolta necessario al raggiungimento dei fini della raccolta

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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In ogni caso il danno morale (non In ogni caso il danno morale (non patrimoniale) sarà risarcibile SOLTANTO patrimoniale) sarà risarcibile SOLTANTO COME PREGIUDIZIO EFFETTIVAMENTE COME PREGIUDIZIO EFFETTIVAMENTE CONSEGUENTE AD UNA LESIONE.CONSEGUENTE AD UNA LESIONE.

Il danneggiato dovrà dimostrare quindi Il danneggiato dovrà dimostrare quindi l’entità del danno subito – dimostrazione del l’entità del danno subito – dimostrazione del fatto che la lesione ha creato una diminuzione fatto che la lesione ha creato una diminuzione o privazione di un valore personale ( non o privazione di un valore personale ( non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere equitativamente commisurato.essere equitativamente commisurato.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

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SOGGETTI TENUTI AL RISARCIMENTOSOGGETTI TENUTI AL RISARCIMENTO Il legislatore con la locuzione “chiunque” non ha Il legislatore con la locuzione “chiunque” non ha

chiaramente individuato i soggetti tenuti a rispondere chiaramente individuato i soggetti tenuti a rispondere dei danni cagionato per effetto del trattamento.dei danni cagionato per effetto del trattamento.

La dottrina ha ritenuto che le norme del Codice siano La dottrina ha ritenuto che le norme del Codice siano più facilmente riferibili al titolare ed al responsabile più facilmente riferibili al titolare ed al responsabile del trattamento in funzione alla loro capacità di del trattamento in funzione alla loro capacità di decidere in merito alle fasi del trattamento o alle decidere in merito alle fasi del trattamento o alle operazioni che hanno causato o permesso la operazioni che hanno causato o permesso la realizzazione del danno.realizzazione del danno.

In particolare per ciò che concerne il titolare del In particolare per ciò che concerne il titolare del trattamento si ritiene che possa essere considerato trattamento si ritiene che possa essere considerato responsabile tanto la persona fisica quanto quella responsabile tanto la persona fisica quanto quella giuridica, quanto la PA.giuridica, quanto la PA.

RESPONSABILITA’ CIVILERESPONSABILITA’ CIVILE

Page 30: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Articoli di riferimento dal 167 a 172 del Codice Articoli di riferimento dal 167 a 172 del Codice – contenuti al capo II del titolo III della parte III – contenuti al capo II del titolo III della parte III e si tratta di:e si tratta di:

Reati di scopo Reati di scopo Reati propri, in alcuni casi si tratta di reati propri ed Reati propri, in alcuni casi si tratta di reati propri ed

esclusiviesclusivi

Finalità del legislatore: tutelare la funzione del Finalità del legislatore: tutelare la funzione del Garante (fase istruttoria e decisoria)Garante (fase istruttoria e decisoria)

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI

Page 31: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI

Motivi della scelta della norma penale:Motivi della scelta della norma penale:

Rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti;Rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti;

Necessità di garantire omogeneità a livello Necessità di garantire omogeneità a livello comunitario.comunitario.

Page 32: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Nel nuovo Codice sono stati previsti:Nel nuovo Codice sono stati previsti:

Tre delitti (articoli 167, 168, 170)Tre delitti (articoli 167, 168, 170) Due contravvenzioni (articoli 169, 171)Due contravvenzioni (articoli 169, 171) Una pena accessoria (articolo 172)Una pena accessoria (articolo 172)

Il legislatore ha utilizzato il metodo del rinvio ad Il legislatore ha utilizzato il metodo del rinvio ad altre norme dello stesso Codice e anche a leggi altre norme dello stesso Codice e anche a leggi differenti (es. legge 300/1970 richiamata differenti (es. legge 300/1970 richiamata dall’articolo 171)dall’articolo 171)

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI

Page 33: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

I delitti sono trattati agli articoli:I delitti sono trattati agli articoli:

167 167 (Trattamento illecito di dati);(Trattamento illecito di dati); 168 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al

Garante);Garante); 170 170 (Inosservanza di provvedimenti del (Inosservanza di provvedimenti del

Garante). Garante).

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI DELITTIDELITTI

Page 34: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Tutti i delitti contengono una “clausola di Tutti i delitti contengono una “clausola di salvezza” – salvezza” – “salvo che il fatto costituisca “salvo che il fatto costituisca più grave reato”più grave reato”;;

Pena edittale minima; Pena edittale minima;

Non è permesso l’utilizzo delle misure Non è permesso l’utilizzo delle misure cautelari e di strumenti di investigazione cautelari e di strumenti di investigazione come ad esempio le intercettazioni come ad esempio le intercettazioni telefoniche.telefoniche.

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI DELITTIDELITTI

Page 35: IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

A livello pratico si avrà sempre una duplice A livello pratico si avrà sempre una duplice incriminazione. incriminazione.

Esempio: connubio tra l’articolo 168 rubricato Esempio: connubio tra l’articolo 168 rubricato ““Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” Garante” e uno dei reati penali ad esso e uno dei reati penali ad esso attinenti come il delitto di truffa (articolo 640) attinenti come il delitto di truffa (articolo 640) o di appropriazione indebita (articolo 646).o di appropriazione indebita (articolo 646).

ILLECITI PENALIILLECITI PENALI DELITTIDELITTI