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IL MODELLO 730-2019NOVITA E DINTORNI

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FAMIGLIARI

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Famigliari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico i famigliari che nel 2018hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51Oltre ai redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, rilevano i seguenti:- Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e

consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti dalla Santa Sede, Enti centrali della Chiesa Cattolica- Reddito dei fabbricati e redditi diversi assoggettati a cedolare secca- Quota esente dei redditi di lavoro dipendente in zone di frontiera- Reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto nel regime dei minimi e nel regime

forfetario

Non rilevano:- Reddito dei venditori porta a porta- Redditi a tassazione separata Irpef- Redditi degli sportivi dilettanti limitatamente alla quota esente e alla quota assoggettata a

ritenuta a titolo d’imposta- Altri redditi esenti- Altri redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

Dal 2020 (redditi 2019) per i figli fino a 24 anni, il limite sarà di € 4.000

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La Legge «Cirinnà» (Legge n. 76/2016)

Alle UNIONI CIVILI (fra persone dello stesso sesso) si applicano le medesime norme del Tuir previste per i coniugi

- Modello 730 congiunto- Detrazione per coniuge a carico- Detrazioni per talune spese sostenute per il coniuge a carico- Assegno di mantenimento- . . . . . . . . . .

Non si applica alle CONVIVENZE DI FATTO (fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso) con o senza dichiarazione anagrafica

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NOVITAQUADRO B

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Cedolare secca contratti di locazione a canone concordato

L’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai contratti a canone concordato, relativiad immobili situati in comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli adalta tensione abitativa, inizialmente prevista per il quadriennio 2014-2017, è stataprorogata per gli anni 2018 e 2019.

La proroga si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulatinei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

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Si ricorda che ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali, per i «nuovi» contratti «non assistiti» è necessaria l’attestazione di una delle organizzazioni dei proprietari degli immobili e degli inquilini.

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Ponte Morandi

I redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottatea seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova, non concorrono allaformazione del reddito (ai fini Irpef e Ires) per gli anni dal 2018 al 2020.

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I medesimi fabbricati sono altresì esenti dall'applicazionedell’ IMU e della TASI a decorrere dalla prima rata inscadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020.

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Locazioni brevi con intermediario

!! CU/2018 redditi 2017 !!

X

730/2019

LOCATORE: proprietario o titolare del diritto realeReddito 2018 percepito nel 2017

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Locazioni brevi con intermediario

CU/2019 redditi 2018

LOCATORE: proprietario o titolare del diritto reale

730/2019

2018

Se 2019, sarà dichiarato nel 730/2020 !

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Locazioni brevi con intermediario

LOCATORE: proprietario o titolare del diritto reale

CU/2019 redditi 2018

2017

Questo reddito doveva essere dichiarato nel 730/2018 redditi 2017

Indicare nel 730/2019 redditi 2018, se non già indicata nel 730/2018 redditi 2017

Attenta verifica ai fini del rilascio del visto di conformità

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NOVITAQUADRO C

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Bonus Irpef

Ai fini della fruizione del Bonus, i limiti riferiti al reddito complessivo convenzionaledi 24.000 € e di 26.000 € sono sostituiti rispettivamente da 24.600 € e 26.600 €.

Invariato l’ammontare del Bonus a 960 €

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Beneficiari:- titolari di reddito di lavoro dipendente- titolari di redditi assimilati per i quali spettano le

detrazioni per lavoro dipendente

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Determinazione del reddito complessivo convenzionale ai fini della fruizione del Bonus

Reddito complessivo ai fini Irpef

+Redditi assoggettati a cedolare secca

+Redditi di lavoro dipendente esenti(Ricercatori e docenti esenti 90%)

Modulo … - UD …

_Quota «TFR in busta paga»

Bonus Irpef

Rigo 11 del 730/3

Rigo 6 del 730/3

Rigo C14 col. 4

Rigo C14 col. 5

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Bonus Irpef

L’imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (sez. I del quadro C) deve essere superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente calcolata sui medesimi redditi

Ulteriore condizione per la spettanza del bonus:

Solo a questo fine l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è determinato virtualmente con il concorso delle somme percepite per premi di risultato (rigo C4)

È per questo motivo che in presenza dei relativi valori nella CU, il rigo C4 deve sempre essere compilato, anche se non deve essere modificata la modalità di tassazione dei premi.

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Lavoratori rientrati in Italia

Dal 1° gennaio 2018 non spettano più i benefici previsti dalla Legge 238/2010.

Reddito ridotto al 20% se donna, al 30% se uomo

L’agevolazione è scaduta il 31.12.2017

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Lavoratori rientrati in Italia

Eliminazione:

- del codice 1 dalla casella "Casi particolari" del quadro C. Tale codiceserviva per indicare che si stava fruendo in dichiarazione dell’agevolazioneprevista per il rientro delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti;

e conseguentemente

- del codice 2 (esenzione lavoratori rientrati in Italia) dalla Colonna 3"Tipologia esenzione" del rigo C14.

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Lavoratori rientrati in Italia

Pertanto nella Colonna 4 (Parte reddito esente) andrebbe riportata soltantola quota di reddito esente percepita dai ricercatori.

Considerato che la colonna 3 del rigo C14 andrebbe compilata utilizzandosoltanto il codice 1 (esenzione docenti e ricercatori), è stata eliminata senzarinumerare le successive colonne ed è stata rinominata la colonna 4.

730/2018

730/2019

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Redditi di lavoro dipendente/pensione di fonte estera

I soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi di lavorodipendente/pensione prodotti all’estero devono indicare un codice che identifica lafonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti

1 - redditi di fonte estera (di lavoro dipendente e di pensione, compresi quellipercepiti da residenti a Campione d’Italia)2 - pensione ai superstiti di fonte estera (redditi di pensione, compresi quellirelativi a residenti a Campione d’Italia, percepiti dai superstiti e dagli orfani)

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La parte imponibile della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, èassoggettata, ordinariamente, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% o inmisura inferiore, al verificarsi di talune condizioni.Essa pertanto non deve, di norma, essere indicata nella dichiarazione.

Dal 2018 è possibile optare per la tassazione ordinaria Irpef, se conveniente.

In questa ipotesi la rendita va indicata nel quadro C, con le seguenti modalità:- Codice casi particolari 9- La parte imponibile deve essere indicata in uno dei

righi da C1 a C3, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente(Tipo 2)

Tassazione R.I.T.A.

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Tassazione R.I.T.A.

- Il numero di giorni deve essere indicato nel quadro C, rigo C5 col. 1- La ritenuta deve essere indicata nel quadro C, rigo C9 col. 2

Nel caso in cui l’Ente erogatore abbia sospeso l’effettuazione della ritenutasulla base di provvedimenti conseguenti al verificarsi di un evento eccezionale,detta ritenuta sospesa deve essere indicata anche nel rigo F5 colonna 7.

La ritenuta è scomputabile anche se la sua effettuazione è stata sospesa,attraverso la sua indicazione nel quadro C, rigo C9 col. 2.

Le informazioni necessarie (parte imponibile, giorni, ritenuta operata o sospesa) sono desumibili dalle annotazioni della CU, contrassegnate con il codice AX.

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NOVITAQUADRO D

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Attività dilettantistiche

Regime fiscale speciale

Quota esente € 10.000

Ritenuta a titolo d’imposta 23%

Ritenuta a titolo d’acconto 23%

€ 20.658

eccedenza

IRPEF ADD.LIREG. – COM.

Quota esente

Ritenuta a titolo d’imposta

Ritenuta a titolo d’acconto

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CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione chi possiede esclusivamente:

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

✓ Compensi derivanti da attività dilettantistiche ≤ 30.658 euro

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NOVITAQUADRO E

Deduzioni dal reddito

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Deduzione erogazioni a ONLUS, APS, OV

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, Associazionidi Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato sono deducibili dalreddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per centodel reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontaresuperiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dalreddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre ilquarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Un apposito Decreto Interministeriale individua i beni che danno diritto alladeduzione e le modalità di valorizzazione.

730/3

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Deduzione erogazioni a ONLUS, APS, OV

A fronte della medesima erogazione liberale, non è possibile fruirecontemporaneamente anche delle detrazioni d’imposta:

- del 26% per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziativeumanitarie, religiose e laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati,nei paesi non appartenenti all’OCSE

oppure

- del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUSe delle Associazioni di Promozione Sociale

oppure

- del 35% per le erogazioni liberali a favore di Organizzazioni di Volontariato

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Contributi versati alla previdenza

complementare dei dipendenti pubblici

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le «ordinarie» disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati (max 5.164,57 euro) e il regime di tassazione delle prestazioni.Pertanto nell’apposita sezione del quadro E è stato eliminato il rigo E31.

I contributi in discorso devono essere indicati nel rigo

E27 – DEDUCIBILITA ORDINARIA

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NOVITAQUADRO E

Detrazioni d’imposta

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Detrazione per erogazioni in denaro a favore delle

ONLUS e delle Associazioni di Promozione Sociale

A fronte di queste erogazioni liberali, compete una detrazione d'imposta del30%, su un importo massimo complessivo di € 30.000

Le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritte nell’appositoregistro nazionale

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A fronte di queste erogazioni liberali in denaro, compete una detrazioned'imposta del 35%, su un importo massimo di € 30.000

Erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato

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Detrazione per erogazioni in denaro a favore delle ONLUS, delle

Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato

A fronte della medesima erogazione liberale, non è possibile fruirecontemporaneamente anche:

- della detrazione d’imposta del 26% per le erogazioni liberali a favore delleONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose e laiche, gestite da fondazioni,associazioni, comitati, nei paesi non appartenenti all’OCSE

e

- della deduzione dal reddito complessivo per le erogazioni in denaro o innatura a favore delle ONLUS, delle Associazioni di Promozione Sociale edelle Organizzazioni di volontariato

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Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

A fronte delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi ditrasporto pubblico locale, regionale e interregionale, compete unadetrazione d’imposta del 19%.

L’ammontare massimo della spesa ammessa è di € 250.Codice onere 40.

La detrazione compete anche per le spese sostenute per i famigliari a carico.

Non possono essere indicate le spese sostenute che nello stesso anno sonostate rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzionipremiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice onere 40.

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Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Compete una detrazione del 19% sui premi delle assicurazioni, stipulate dal1.1.2018, aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi di qualunque specie,limitatamente agli immobili ad uso abitativo.

Non sono pertanto ammessi in detrazione premi relativi alla medesimaassicurazione, se il relativo contratto è stato stipulato prima del 1.1.2018

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Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)

(dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)

Detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di strumenti compensativie di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170*, necessariall’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano lacomunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento dellelingue straniere.La detrazione spetta:- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado- per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il

contribuente stesso

È necessario produrre un certificato medico che attesti il collegamento funzionaletra i sussidi e gli strumenti acquistati ed il tipo di disturbo dell’apprendimentodiagnosticato.

* Es.: computer, registratore, programmi di video scrittura con correttore ortografico, sintesi vocale,

calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

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Spese di istruzione

E' aumentato a 786 € l'importo massimo delle spese di istruzione per cui è possibile fruire della detrazione dall'Irpef.

Per il 2017 era di 717 €.

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Detrazione contributi associativi alle Società di Mutuo Soccorso

L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione d’imposta èelevato da € 1.291,14 a € 1.300

Disposizione abrogata nell’art. 15 del Tuir, riproposta nel c.d. Codice delTerzo Settore

Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiorea € 1.300, le spese sanitarie rimborsate dalla S.M.S. possonoconsiderarsi rimaste a carico del contribuente sulla base dellapercentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predettolimite e il totale dei contributi versati.

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Interessi passivi su mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale

Proprietà immobile Titolarità mutuo Chi può detrarre gli interessi passivi

Tizio 50% e Caia 50% Tizio 50% e Caia 50% Tizio e Caia max € 2.000 ciascuno

Tizio 50% e Caia 50% Tizio 100% Tizio max € 4.000Caia nessuna detrazione

Tizio 100% Tizio 50% e Caia 50% Tizio max € 2.000Caia nessuna detrazione

Tizio 100% Caia 100% Tizio e Caia nessuna detrazione

Tizio 90% e Caia 10% Tizio 50% e Caia 50% Tizio e Caia max € 2.000 ciascuno

Tizio 50% e Caia 50%Caia coniuge a carico di Tizio

Tizio 50% e Caia 50% Tizio max € 4.000 – detrae anche la parte del coniuge a carico

Tizio 50% e Camilla 50%Camilla figlia a carico di Tizio

Tizio 50% e Camilla 50% Tizio max € 2.000 – non può detrarre la parte della figlia a carico

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BONUS RISTRUTTURAZIONEQuadro E

Sezioni III A-BNovità normative e proroghe

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PROROGA della detrazione nella misura del 50% fino al31/12/2018

Sisma Bonus: esteso anche agli IACP e agli enti aventi lemedesime finalità sociali, purché siano istituiti nella forma disocietà rispondente ai requisiti richiesti dalla legislazioneeuropea in tema di house providing e siano costituti e operanti al31/12/2013, nonché alle cooperative di abitazione a proprietàindivisa.

Gli immobili devono essere adibiti ad edilizia residenzialepubblica.

Bonus Ristrutturazione

Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205)

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Bonus Ristrutturazione

Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205)

ha previsto l’obbligo di una Comunicazione telematica all’ENEA permonitorare e valutare il «risparmio energetico» di taluni interventi

INVARIATO IL RESTO

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Bonus Ristrutturazione

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenutograzie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che portano ad unrisparmio energetico e/o che utilizzano fonti di energia rinnovabili, effettuati adecorrere dal 1/01/2018, e che consentono di beneficiare della detrazione fiscaleper il recupero edilizio (c.d. Bonus ristrutturazione),

è stato introdotto l’obbligo di trasmettere una Comunicazione all’ ENEA.In essa vanno inserite le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quantogià previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica(c.d. Ecobonus), seppure in forma più «snella».

COMUNICAZIONE ENEA

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Gli interventi per cui vi è l’obbligo della Comunicazione all’ ENEA sonoelencati in una guida predisposta da ENEA (sito: www.acs.enea.it):

Bonus Ristrutturazione

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La trasmissione dei dati all’ ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi:

Bonus Ristrutturazione

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Bonus Ristrutturazione

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TERMINI DI INVIO

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data diultimazione dei lavori o del collaudo.

Originariamente, in riferimento al 2018, l’invio doveva avvenire con questetempistiche:

▪ per gli interventi con "fine lavori" compresa tra il 1/01/2018 e il 21/11/2018(compreso)

entro il 19/02/2019..salvo problemi tecnici di ENEA▪ per tutti gli altri interventi che terminano dal 22/11/2018

entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo

Bonus Ristrutturazione

PROROGA: per tutti gli interventi conclusi nel 2018, la trasmissione doveva essere effettuata entro il 1° aprile 2019

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BONUS VERDEQuadro E

Sezioni III A-BLa novità

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Detrazione IRPEF del 36%, ripartibile in 10 quote annue costanti,spesa max di € 5.000 per unità immobiliare esistente, a favore deirelativi possessori e/o detentori

spese sostenute nel 2018 per interventi di «sistemazione a verde» di:

▪ aree scoperte private (u.i., pertinenze, recinzioni)

▪ impianti di irrigazione

▪ realizzazione pozzi

▪ coperture a verde e giardini pensili

Bonus Verde

pagamenti con strumenti tracciabili (es. assegni, bonifici ordinari,carte di credito/debito)

Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205)

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interventi «verdi» eseguiti su singole unità immobiliari (u.i.) aduso abitativo o parti comuni esterne condominiali

Bonus Verde

la detrazione spetta al singolo condomino nel limite dellaquota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stataeffettivamente versata al condominio entro i termini dipresentazione della dichiarazione dei redditi.

cumulo della detrazione in presenza di spese relative alla singolau.i. e alle parti comuni condominiali (max 5.000 € + max 5.000 €)

in caso di u.i. adibite promiscuamente all’esercizio di attivitàd’impresa o di arti/professioni, la detrazione è ridotta al 50%

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Bonus Verde

NO manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti

NO lavori in economia

SI interventi straordinari di sistemazione a verde nel loro

complesso, compresa la fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo.

SOLO per unità immobiliari esistenti.NO in fase di costruzione di nuova unità.

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l’agevolazione non è legata ad un intervento di recupero delpatrimonio edilizio residenziale

in caso di trasferimento per atto tra vivi (a titolo oneroso o gratuito)dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi«verdi», la detrazione delle quote residue non utilizzata in tutto o inparte dal dante causa è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta,salvo diverso accordo tra le parti, all’avente causa persona fisicadell'unità immobiliare

in caso di trasferimento mortis-causa dell'unità immobiliare sullaquale sono stati realizzati gli interventi «verdi», la fruizione delbeneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente a colui che,contestualmente, è erede e conservi la detenzione materiale ediretta del bene

Bonus Verde

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BONUS MOBILIDETRAZIONE IVA 50%

Quadro ESezioni III C

Le novità

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PROROGA del Bonus mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+(A per i forni), per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione, nella misura del50% fino al 31/12/2018.

Per le spese sostenute nel 2018:

spetta solo se l’intervento principale cui spetta il Bonus ristrutturazioneha data di inizio compreso tra il 1°/01/2017 e il 31/12/2018 (NONanteriore al 1°/01/2017)

restano invariati il limite di spesa massima detraibile di 10.000 euro e la ripartizione in 10 quote annuali costanti

Bonus Mobili

Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205)

Per i lavori iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, nel calcolo dei 10.000 euroconcorrono anche le eventuali spese sostenute nel 2017 (e detratte inriferimento a tale annualità)

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L’agevolazione è stata concessa solo per i periodi 2016 e 2017.Dal 2018, pertanto, possono essere riportate solo le rate residue relative alle

spese pregresse.

Col. 1può accogliere solo il n° di rata«3» per gli acquisti effettuati nel 2016«2» per gli acquisti effettuati nel 2017

Detrazione 50% IVA

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ECOBONUSQuadro ESezioni IVLe novità

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1 PROROGA nella misura del 65% fino al:

31/12/2018 per le singole unità immobiliari…e confermata la precedente proroga al 31/12/2021 per gli interventi sulle parti comuni condominiali

Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205)

2 RIDUZIONE della detrazione dal 65% al 50% per spese relative a:

▪ acquisto e posa in opera di schermature solari▪ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi▪ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari allaclasse A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 del 18/02/2013

▪ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale conimpianti dotati di generatori a biomasse

Ecobonus

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3

▪ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impiantidotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari allaclasse A di prodotto prevista dal reg.UE n. 811/2013 del 18/02/2013con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evolutidi cui alle classi V-VI-VIII della comunicazione della Commissione2014/C 207/02

▪ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impiantidotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integratacon caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica edespressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro

▪ acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione▪ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di

impianti esistenti con risparmio di energia primaria (PES) parialmeno al 20% (in base a quanto definito nell’allegato III delDecreto 4/08/2011 del MiSE)

NUOVI interventi detraibili al 65% per spese relative a:

Ecobonus

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parti comuni di edifici condominiali

NUOVI interventi detraibili all’ 80-85% per spese relative a:

solo zone sismiche 1-2-3

duplice finalità congiunta: ridurre il rischio sismico +riqualificazione energetica dell’edificio

Riduzione di 1 classe di rischiosismico

Riduzione di 2 classi di rischiosismico

▪ applicato su una spesa maxdi € 136.000 moltiplicata peril n° delle u.i. di ciascuncondominio

▪ ripartito in 10 quote annualicostanti

Ecobonus

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Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di Interpreta.

Super - ecobonus 80-85% alternativo a:

70% per le riqualificazioni energetiche che interessanol’involucro dell’edificio con un’incidenza > al 25% dellasuperficie disperdente lorda.

75% per gli interventi che migliorano la prestazioneenergetica invernale-estiva e che conseguono almeno laqualità media di cui al Decreto MISE del 26/6/2015.

Spesa max€ 40.000

moltiplicato per il n° delle

u.i. componenti l’edificioEC

OB

ON

US

SI

SMA

B

ON

US

75% per gli interventi che riducono di 1 classe il rischiosismico degli edifici

85% per gli interventi che riducono 2 classi il rischio sismicodegli edifici

Spesa max€ 96.000

moltiplicato per il n° delle

u.i. componenti l’edificio

Ecobonus

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6

5 ESTENSIONE:

a tutti i soggetti (anche i «no tax area») della possibilità di cedereil bonus anche per interventi di riqualificazione energetica susingole unità immobiliari

dell’intero bonus anche agli Istituti autonomi per le case popolari(IACP) e agli enti aventi le medesime finalità sociali, purché sianoistituiti nella forma di società rispondente ai requisiti richiesti dallalegislazione europea in tema di house providing e siano costituti eoperanti al 31/12/2013, nonché alle cooperative di abitazione aproprietà indivisa. Gli immobili devono essere adibiti ad ediliziaresidenziale pubblica.

NUOVI DECRETI MINISTERIALI per aggiornare i requisiti tecnici, i massimalidi costo e tutte le procedure per accedere al bonus.

Ecobonus

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NOVITAQUADRO G

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Quadro G: Credito d’imposta APE

L’APE (Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica) è un prestito corrisposto aquote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione deldiritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per unadurata di venti anni.Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio dipremorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la coperturadel rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato èriconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 percento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativicomplessivamente pattuiti nei relativi contratti, a partire dal primo pagamento deltrattamento di pensione.

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Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione dall’Inps nellimite dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del creditod’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmentericonosciuto.L’eventuale eccedenza è corrisposta direttamente dall’Inps.

Nel Mod. 730 è richiesta l’indicazione del solo ammontare utilizzato in compensazione dall’Inps.

CU

Quadro G: Credito d’imposta APE

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NOVITAQUADRO I

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Compensazione del credito

Assistenza fiscale 730 prestata dal CAF

Può essere indicato un importo superiore a 5.000 euro.NO ulteriore specifico visto di conformità

Assistenza fiscale 730 prestata dal sostituto d’imposta o 730 presentato direttamente

Non può essere indicato un importo superiore a 5.000 euro

Assistenza fiscale Modello REDDITI/PF prestata dal CAF a soggetti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo

Se il credito da utilizzare in compensazione è superiore a 5.000 euro il CAF può rilasciare il visto di conformità sul Modello REDDITI

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LE SCADENZE

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Termine per l’invio dei Modelli 730 e del Modello Redditi anno 2019

Modelli 730

Presentati dal contribuente entro il 22/6 Trasmissione entro il 29/6

Presentati dal contribuente dal 23/6 al 30/6

Presentati dal contribuente dal 1/7 al 23/7

Trasmissione entro il 7/7

Trasmissione entro il 23/7

Integrativi presentati dai contribuenti entro il 25/10 Trasmissione entro il 10/11

Correttivo nei termini di un 730 trasmesso Trasmissione entro il 30/9

Integrativo di un 730 trasmesso Trasmissione dal 1/10/2019 al 31/12/2024

Modello REDDITI

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IL VISTO DI CONFORMITA

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La Responsabilità del Caf

Controlli ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/1973:- Corrispondenza delle ritenute, comprese addizionali, con quelle indicate nelle CU esibite- Spettanza delle detrazioni d’imposta, in base ai dati della dichiarazione e ai

documenti esibiti- Spettanza di deduzioni dal reddito, in base ai dati della dichiarazione e ai

documenti esibiti- Spettanza dei crediti d’imposta, in base ai dati della dichiarazione e ai

documenti esibitiControlli diversi da quelli dell’art. 36-ter DPR 600/1973:- Corrispondenza degli imponibili con quelli delle CU e CUPE esibite- Corrispondenza delle eccedenze d’imposta riportate nella dichiarazione con

quelle risultanti dall’ultima dichiarazione presentata (Mod. Redditi)- Rispetto dei limiti di legge per deduzioni dal reddito- Rispetto dei limiti di legge per detrazioni d’imposta- Rispetto dei limiti di legge per crediti d’imposta- Corrispondenza degli acconti versati o trattenuti in base ai Modd. F24 o CU

CONTROLLO OGGETTIVO

Il visto di conformità (Circolare AE 7/2018)

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Il visto di conformità

Spese suddivise in più anni:Il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere.Il CAF può non richiedere nuovamente la documentazione qualora questa sia già stata verificata in relazione ad una precedente rata.

Occorre controllare che un onere non sia dedotto due volte: se è già stato dedotto dal sostituto d’imposta non può nuovamente essere dedotto nella dichiarazione.Se l’onere di cui si chiede la deduzione è della stessa tipologia di quello dedotto dal sostituto d’imposta, il contribuente deve annotare nel documento di spesa, sottoscrivendolo, che la stessa è diversa da quella dedotta dal sostituto d’imposta.

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70

Il visto di conformità

Non è richiesto il riscontro della correttezza degli elementi reddituali dichiarati dal contribuente, vale a dire quelli non risultanti dalla CU o CUPE. Si tratta:- Dei redditi dei terreni e dei fabbricati, catastali o effettivi- Dell’esistenza delle condizioni per l’applicazione della cedolare secca (p.e.: raccomandata all’inquilino) - Dei redditi da indicare nel quadro D, e delle eventuali spese relative

Il CAF non è responsabile della mancata sussistenza delle CONDIZIONI SOGGETTIVE attestate dal contribuente, per esempio la residenza, la dimora e il domicilio fiscale, quali elementi per l’ottenimento di vantaggi fiscali, i famigliari a carico, ecc..

Ugualmente non è responsabile della veridicità delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla Circolare AE n. 7/2018

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Il visto di conformità (allegato alla Circolare AE 7/2018)

ecc.

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I controlli e le responsabilità

Dichiarazione accettata con o senza modifiche tramite CAF che apponeil visto di conformità

L’Agenzia effettua il controllo formale su tutti gli oneri indicati nel 730 compresiquelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni.Nessun controllo preventivo.Il controllo si intende effettuato nei confronti del CAF o professionista.Resta fermo il controllo, nei confronti del solo contribuente, delle condizionisoggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni.

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Las responsabilità del CAF

Disposizione abrogata

Il CAF, in solido con il RAF, è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973 (salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).Anche nel caso di Modello 730 fuori dal sistema della precompilata.

Ripristino disposizione previgente

In ogni caso è posta a carico del CAF la sola sanzione pari al 30% della maggiore imposta (salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

D.L. 4/2019

Il CAF può presentare il Modello 730 rettificativo (o comunicazione dei dati rettificati).In tal caso può accedere al ravvedimento operoso (riduzione della sanzione).

Applicabile dal 730/2019 – No retroattività

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