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Il mercato del lavoro alla ricerca della flessibilità
Web Seminar Dott.ssa Rossella Fasola
28 settembre 2012a cura del Legal Department di Randstad Italia
Randstad Italia SpA – Società Unipersonale
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV.
Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del
26/11/04
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Gli interventi della riforma
Nuovi limiti all’utilizzo di alcuni contratti di lavoro non a tempo indeterminato, con l’obiettivo di salvaguardare la flessibilità richiesta
dalle imprese
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I - Il contratto a tempo determinatoL’intervento della riforma è frutto di una mediazione
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Vantaggi
A-causalità del primo contratto
La causale non è richiesta nel primo contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi
in alternativa
I contratti collettivi possono prevedere, a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che la causale non sia richiesta nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di processi organizzativi individuati dalla legge, purché nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.
I contratti “a-causali” non possono essere prorogati
Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine – aumento dei termini di tollerabilità
Se il rapporto continua oltre il 30° giorno nel caso di contratto inferiore a 6 mesi o oltre il 50° giorno negli altri casi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (invece di 20° e 30° giorno).
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Il contratto a tempo determinato
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Punti di debolezza (I)
Successione di contratti – aumenta il periodo di cd “stop and go”
Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 60 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi o entro 90 giorni
negli altri casi
il secondo contratto si considera a tempo indeterminato
(I termini precedenti erano di 10 e 20 giorni)
Eccezioni: I contratti collettivi possono prevedere, a livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che i predetti periodi possano essere ridotti rispettivamente fino a 20 e fino a 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di processi organizzativi individuati dalla legge. In ogni caso i termini ridotti si applicano nel caso di attività stagionali e in ogni caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Punti di debolezza (II)
Limiti di durata
Se per effetto di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto abbia superato i 36 mesi, compresi proroghe, rinnovi,
indipendentemente dalle interruzioni, tenuto conto anche dei periodi di missione a termine (esclusi i periodi in staff leasing)
il rapporto si considera a tempo indeterminato
In concreto…
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Il contratto a tempo determinato
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Il contratto a tempo determinato
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Punti di debolezza (III)
Costerà di più
Nuovo contributo dell’ 1,4% per i rapporti a tempo determinato ad esclusione di:
o lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assentio lavoratori stagionali a termineo apprendisti
Sono previsti meccanismi di restituzione di una parte del contributo (massimo 6 mensilità) in occasione dell’eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato (dopo il superamento del periodo si prova) o in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine (detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine).
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II - Il contratto di somministrazioneLa riforma amplia la possibilità di ricorso alla
somministrazione ...
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Il contratto di somministrazione … un’altra opportunità per le imprese
Il D.lgs. 24/2012 di recepimento della Direttiva 2008/104 amplia la flessibilità della somministrazione a vantaggio delle aziende
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Nelle ipotesi di cui ai n. 1, 2, 3 non si applicano i limiti di contingentamento previsti dai contratti collettivi;
viceversa nell’ipotesi di cui al n. 4 tali limiti restano fermi.
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… Gli incentivi per la flessibilità
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assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013
delle seguenti categorie di lavoratori
lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi
di lavoratrici di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e
residenti in aree svantaggiate
di lavoratrici di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi ovunque
residenti
lavoratore assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio o se il
contratto è trasformato a tempo indeterminato riduzione pari a
18 mesi.
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III - L’apprendistatoIl Testo Unico, D.lgs. 167/2011, ha razionalizzato la disciplina in materia
Apprendistato professionalizzante
Operativo nei settori per i quali siano stati sottoscrittiaccordi interconfederali o accordi nazionali di categoria
Ad oggi alcuni settori si sono già dotati di tali accordi: Studi Professionali, Commercio,
Gomma Plastica, Turismo, Alimentari, Logistica, Agenzie Marittime (…)
Sono stati altresì siglati diversi accordi interconfederali: fra Confindustria, Confapi,
Confartigianato, Cooperative e le organizzazioni sindacali nazionali di riferimento (…)
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Nel settore della somministrazione l’Accordo è stato siglato il 5 aprile 2012
dando attuazione all’opportunità riconosciuta per la prima volta dal TU che ha espressamente consentito l’assunzione di apprendisti in somministrazione
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L’apprendistato: gli interventi della riforma
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L’apprendistato in somministrazione
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IV - Lavoro a progetto
Definizione di progetto più restrittiva
non può consistere nell’oggetto sociale del committente
deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale
non può più consistere in un “programma” o “fase di esso”
non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi
Limitata la facoltà di recesso per il committente
il committente può recedere prima del tempo solo per giusta causa o inidoneità professionale del collaboratore
Il costo aumenta
compenso minimo garantito: non inferiore alle retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale applicata nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore (equiparazione al lavoratore subordinato) incremento progressivo delle aliquote contributive
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Lavoro a progetto
Apparato sanzionatorio
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la collaborazione abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi
almeno 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi dal medesimo committente, anche se fatturati a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi
postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente
Presunzione non opera in caso di:
iscrizione obbligatoria ad albi professionali
prestazione altamente qualificata
attività svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233
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V - Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (le cd “Partite IVA”)
Presunzione di subordinazione, salvo prova contraria se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
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Riforma della normativa in tema di licenziamenti individuali
modifiche all’art. 18 Statuto dei Lavoratori Obiettivo della riforma: aumentare la flessibilità in uscita
Non è stata agevolata la possibilità per le imprese di recedere dal rapporto di lavoro
Sono state modulate e in parte ridotte le tutele concesse ai lavoratori
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Le regole generali
Il licenziamento deve essere
giustificato: può essere disposto solo laddove ricorrano una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo od oggettivo
motivato: le motivazioni del recesso devono essere specificamente indicate nella lettera di licenziamento
La tutela: articolo 18 Statuto dei lavoratori ante riforma
Al lavoratore, addetto presso un’impresa con i requisiti dimensionali previsti dalla norma ed illegittimamente licenziato, spetta:
- la reintegrazione in servizio (il lavoratore può optare per 15 mensilità di retribuzione, c.d. diritto d’opzione)
- il risarcimento del danno (retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione oltre ai contributi, min. 5
mensilità)
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Il nuovo processo del lavoro
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Introduzione di un nuovo rito per le controversie in tema di licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, anche per le questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro
Modifiche ai termini di impugnazione giudiziale e stragiudiziale di cui al Collegato Lavoro
licenziamenti irrogati dopo l’entrata in vigore della legge: impugnazione stragiudiziale 60 giorni – azione giudiziaria 180 giorni
contratti a tempo determinato o in somministrazione cessati dall’1 gennaio 2013: impugnazione stragiudiziale 120 giorni – azione giudiziaria 180 giorni
Conferma del limite risarcitorio omnicomprensivo da 2,5 mensilità a 12 mensilità di retribuzione a favore del lavoratore in caso di conversione di un contratto a termine irregolare in un
contratto a tempo indeterminato
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I nuovi costi del lavoro (I)
Contributi per finanziare l’ASpI a carico del datore di lavoro(decorrenza 1 gennaio 2013)
Contributo dell’ 1,31% per i rapporti a tempo indeterminato
Nuovo contributo dell’ 1,4% per i rapporti non a tempo indeterminato ad esclusione di: o lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assentio lavoratori stagionali a termineo apprendisti
Lavoratori somministrati a tempo determinato: il costo rimane invariato aumento controbilanciato attraverso la riduzione dell’aliquota Forma.Temp dal 4% al 2,6%
Sono previsti meccanismi di restituzione di una parte del nuovo contributo (6 mensilità) in occasione dell’eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Nuovo c.d. “Contributo di licenziamento”
nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni si applica anche ai rapporti di apprendistato pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni
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I nuovi costi del lavoro (II)
Nuovi contributi per finanziare i Fondi di Solidarietà bilaterali e il fondo di solidarietà residuale
Contributi per la CIGS dall’1 gennaio 2013
applicati a settori/imprese che beneficeranno del regime di CIGS
Aumento progressivo dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps (co.co.pro.) e dell’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche a decorrere dal 2013 e a regime nel 2018 fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente:
al 33% nel 2018 (dal 27% attuale, con aumento al 28% nel 2014 e progressioni successive) per gli iscritti alla gestione separata INPS
al 24% nel 2016 (dal 18% attuale, con aumento al 20% nel 2013 e progressioni successive) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico
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shaping the world of work