Il mercato del lavoro

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Il MERCATO DEL LAVORO Per “MERCATO DEL LAVORO” si intende l’insieme di meccanismi che regolano la domanda e l’offerta dei posti di lavoro. Posto di Lavoro Composto da tre fasi: 1. INGRESSO 2. PERMANENZA 3. CESSAZIONE Per entrare all’interno del mercato del lavoro è necessario conoscere le materie normative che lo regolano…. Detto anche “avviamento”. E’ la fase iniziale nel quale si cerca lavoro e si iniziano a conoscere le diverse forme contrattuali. Durante il periodo lavorativo. Fine del rapporto di lavoro.

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Il MERCATO DEL LAVORO

Per “MERCATO DEL LAVORO” si intende l’insieme di meccanismi

che regolano la domanda e l’offerta dei posti di lavoro.

Posto di Lavoro

Composto da tre fasi:

1. INGRESSO

2. PERMANENZA

3. CESSAZIONE

Per entrare all’interno del mercato del lavoro è necessario conoscere le

materie normative che lo regolano….

Detto anche “avviamento”.

E’ la fase iniziale nel quale si cerca

lavoro e si iniziano a conoscere le

diverse forme contrattuali.

Durante il periodo lavorativo.

Fine del rapporto di lavoro.

I CONTRATTI

Un contratto per un lavoro subordinato è un accordo tra il datore e il

lavoratore al fine di costruire un rapporto lavorativo.

I contratti di lavoro si distinguono principalmente in due categorie:

1. A tempo INDETERMINATO

2. A tempo DETERMINATO

Articolo 1 Costituzione: "L’Italia è una Repubblica democratica,

fondata sul lavoro."

1. Contratto a tempo INDETERMINATO

E’ il rapporto di base tra datore di lavoro e lavoratore nel quale, dopo

un periodo di prova, si viene assunti definitivamente senza scadenza.

E’ ancora oggi la forma contrattuale più diffusa.

Caratteristiche:

Full-time (40 ore settimanali per il settore industriale e 36 per

il settore pubblico)

Periodo di prova non superiore ai 6 mesi

Può essere oggetto di contrattazione collettiva nazionale

Termina solo in caso di età pensionabile, licenziamento in

presenza di valide ragioni o dimissioni.

Nel contratto devono essere specificati i seguenti punti:

- La mansione

- L’inquadramento (la qualifica e le competenze attribuite)

- La data di inizio e la durata del periodo di prova

- Importo iniziale ed elementi costitutivi

- Orari e luogo di lavoro

- Termini di preavviso in caso di recesso

Le leggi che regolano questo tipo di contratto sono:

Art. 2094 codice civile e D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1

2. Contratto a tempo DETERMINATO

Contratto di lavoro in cui è indicata la durata del rapporto e

dunque la fine di esso.

Essendo un rapporto con durata prestabilita è necessario spiegare

per quale motivo si assume, ossia inserire la “causale”.

Le ragioni possono essere:

a) Di carattere tecnico

b) Di carattere produttivo e organizzativo

c) Di carattere sostitutivo

Questa era la regola per tutti i contratti di lavoro a tempo

determinato fino alla riforma Fornero del 2012 (Legge 92/2012)

INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO

- Non è necessario inserire la causale per il primo contratto a

tempo determinato, purchè non superi i 12 mesi di durata.

- Riduzione dei tempi di attesa tra la fine di un contratto e

l’inizio di un altro:

Tra i 10 e i 60 giorni per i contratti inferiori ai 6 mesi

Tra i 20 e i 90 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi

- Un contratto può avere la durata massima di 36 mesi ed essere

prorogato una sola volta, ma il lavoratore avrà diritto di

precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato.

N.B. Per contrastare l’utilizzo eccessivo di questo strumento e per

finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI vedi sezione),

che non garantisce una stabilità come quella del contratto a tempo

indeterminato, è stata introdotta una maggiorazione contributiva dell’

1,4% su questa tipologia di assunzione.

NON POSSONO ASSUMERE A TEMPO

DETERMINATO LE AZIENDE CHE:

- Vogliono sostituire lavoratori in sciopero

- Hanno effettuati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti

(salvo particolari casi)

- Sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni

- Non sono in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro

Altre forme contrattuali…

LAVORO INTERMITTENTE

E’ un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a

disposizione del datore di lavoro per prestazioni discontinue ed

intermittenti.

La caratteristiche principale di questa forma contrattuale è la

DISPONIBILITA’.

Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:

con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è

obbligato a restare disposizione del datore, in tal caso è

riconosciuta al lavoratore una indennità mensile.

senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero

di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività (no

indennità)

NB! Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun

lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400

giornate nell'arco di tre anni solari.

In caso di superamento si trasforma in tempo indeterminato.

Il contratto di lavoro intermittente, detto anche “A chiamata” o “Job

on call”, è ammesso per:

- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o

dell'anno;

week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le

ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;

- vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al 10

gennaio;

- vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle

Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;

- ferie estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

- per prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età;

- per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche

pensionati.

NB. Rispetto il lavoro occasionale accessorio (vedi sezione) gode di

una maggiore forma di tutela e stabilità.

SOMMINISTRAZIONE

Altrimenti ex “lavoro interinale”.

Prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

il lavoratore

l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di

tale figura professionale e che direziona i lavori.

il somministratore, un'agenzia per il lavoro autorizzata

dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un

lavoratore.

Il lavoratore è assunto dall’agenzia che lo invia a lavorare presso

l’utilizzatore

Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi:

a) un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e

il somministratore, di natura commerciale;

b) un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il

somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato o

indeterminato.

NB Il lavoratore gode dello stesso trattamento economico di

qualsiasi dipendente dell’azienda utilizzatrice, inquadrato nello

stesso livello.

Durata per tempo determinato:

1) Massimo 6 proroghe in 36 mesi con la stessa agenzia e lo

stesso utilizzatore

2) Massimo 42 mesi stessa agenzia diversi utilizzatori

INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

Esenzione della CAUSALE, nei limiti indicati per il tempo

determinato (Vedi sezione)

Maggiorazione contributiva dell’1,4%

Possibilità di assumere apprendisti a tempo indeterminato

CONTRATTO A PROGETTO

Si tratta di un contratto di lavoro “PARASUBORDINATO”.

Distinzione tra:

a) Collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)

I collaboratori Co.Co. lavorano in piena autonomia, escluso ogni

vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario

e continuativo con il committente del lavoro.

b) Collaborazione contributiva per programma o

collaborazione continuativa a progetto (CO.CO.PRO.)

Quest’ultima ha nella pratica comune integrato il primo.

Il co.co.pro. definisce il lavoratore non come un dipendente, ma un

collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti,

deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di

lavoro, o fasi di esso). Il lavoratore deve svolgere il suo operato in

maniera autonoma e non dovrebbe essere sottoposto al potere

direttivo del superiore.

Il co.co.pro. è legato ad un progetto ed al suo risultato

TRATTAMENTO ECONOMICO:

Non può mai essere inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi

nazionali di lavoro del settore sottoscritti dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori.

INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

Il contratto a progetto è stato spesso utilizzato per eludere i costi

dell’assunzione di un lavoratore subordinato.

La legge Fornero ha stretto le maglie di tale istituto, prevedendo che

esso non può più essere una semplice riproposizione dell’oggetto del

committente.

Non può essere un semplice “copia e incolla” dell’oggetto dell’attività

ma deve essere un progetto specifico!

LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO

Le prestazioni occasionali accessorie sono attività lavorative che

danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i

committenti, non superiori a cinque mila euro nel corso dell'anno

solare.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio

avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni' o VOUCHER, il cui

valore nominale è pari a 10 euro, nel quale sono conteggiati i

contributi all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e

all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul

Lavoro), per un valore netto di 7,50 euro l’ora.

NB. Possono essere svolte per qualsiasi tipo di attività e

da qualsiasi soggetto.

Un altro tipo di lavoro occasionale è la RITENUTA

D’ACCONTO

Caratteristiche:

Non è necessaria la forma scritta

Importo massimo per anno solare di 5.000 euro

E’ necessario rilasciare una “RITENUTA D’ACCONTO”, ossia

una trattenuta sul compenso in qualità di tassazione. Il 20%

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

NON ci sono versamenti contributivi INPS

Non occorre aprire la partita IVA

APPRENDISTATO

Rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed

all'inserimento nel mondo del lavoro, finalizzato a favorire

l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

3 tipi:

a) PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE

Giovani dai 15 ai 25 anni- - È una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di

operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma

professionale al termine del quarto anno.

b) PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO DI

MESTIERE

- Giovani dai 18 ai 29 anni

- Per imparare una professione

c) DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

- Giovani dai 18 a 29 anni

- Ha diverse finalità, tra le quali consentire l’inserimento in

un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di

studio:

- diploma di scuola superiore

- specializzazione tecnica superiore

- titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato

di ricerca)

- titolo di alta formazione

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo

indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione

dei giovani per i quali il datore di lavoro, a fronte di sgravi

contributivi e fiscali, è tenuto ad erogare all’apprendista, come

corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la

retribuzione, ma anche una specifica formazione professionale.

NB. Per analizzare nello specifico le modalità e i vantaggi

www.nuovoapprendistato.gov.it

TIROCINI

Anche noti come “Stages”.

I destinatari dei tirocini devono necessariamente avere

compiuto 16 anni.

3 tipi:

a) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Agevolano i giovani nella scelta professionale e aiutano durante il

passaggio tra scuola e lavoto, con un’esperienza formativa diretta.

Solo chi ha conseguito, entro e non oltre 12 mesi, un titolo di

studio.

b) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL

LAVORO

Rivolti a :

Inoccupati Coloro che non hanno mai svolto un lavoro.

Disoccupati

c) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI

INSERIMENTO/REINSERIMENTO

Rivolti a:

Disabili (art.1 comma 1 L.68/99)

Persone svantaggiate

Persone particolarmente svantaggiate (secondo DGR

Piemonte 2008, ad esempio donne soggette a tratta, rom,

senza fissa dimora… )

Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed

umanitaria