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Il LAVORO AGILE o SMART WORKING
nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 e nella
Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° giugno 2017, n. 3
(aggiornato al 20 giugno 2017)
Direzione Studi e Analisi Statistica e
Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
di ANPAL Servizi S.p.A.
2 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Materiale a cura di ANPAL Servizi S.p.A.
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Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
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Aggiornamento 20 giugno 2017
3 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Sommario
CONCILIARE, INNOVARE E COMPETERE ....................................................................................... 4
QUALE È, AD OGGI, IL QUADRO NORMATIVO? Si deve fare riferimento alla Legge 22
maggio 2017, n. 81, che ha convertito in Legge il Disegno di Legge A.S. n. 2233-B e
alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 in materia di
lavoro agile nella Pubblica Amministrazione. .............................................................................. 4
Consideriamo per prima la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (GU n.135 del 13-6-2017),
entrata in vigore del provvedimento: 14 giugno 2017. .......................................................... 4
Capo II (articoli 18-24) Norme sul lavoro agile .................................................................. 5
Il lavoro agile è già presente nella contrattazione collettiva ................................................ 9
Il 2 marzo 2015 presso la Sede della Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni e della
Barilla Holding S.p.A., la Commissione interna, costituita da Azienda e R.S.U. Uffici, si
sono incontrati allo scopo di dare esecuzione a quanto previsto dall’Accordo 12
novembre 2014, in tema di SW. .................................................................................................... 10
Il 6 marzo 2015 la General Motors Powertrain – Europe S.r.l. e la FIM-CISL, la FIOM-
CGIL e la UILM-UIL, presenti le R.S.U. aziendali, hanno sottoscritto il seguente accordo
avente ad oggetto lo smart working. ........................................................................................... 11
Un recente Accordo, è stato sottoscritto il 6 febbraio 2017, da Eni S.p.A. e dalle
Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, del settore Energia e
Petrolio ..................................................................................................................................................... 12
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 in materia di
lavoro agile nella PA ........................................................................................................................... 13
Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro14
Il contesto normativo .................................................................................................................. 14
Cosa si intende per lavoro agile? ........................................................................................... 14
Misure organizzative. .................................................................................................................. 15
Pilastri fondamentali per il raggiungimento dei risultati attesi: ................................. 17
4 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
IL LAVORO AGILE O SMART WORKING NELLA LEGGE N. 81/17 E NELLA DIRETTIVA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° GIUGNO 2017, N. 3
CONCILIARE, INNOVARE E COMPETERE. Sono questi i tre diversi obiettivi, apparentemente
antitetici, dello smart working che si configura come un nuovo approccio all’organizzazione
aziendale in cui le esigenze individuali del lavoratore, si contemperano, in maniera
complementare, con quelle dell’impresa.
Il concetto di smart working (SW) ricomprende molteplici aspetti. Si passa dalla flessibilità nella
prestazione lavorativa di tipo orario oppure di tipo spaziale, fino a forme di welfare aziendale per
facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale.
Lo smart working implica un nuovo modello di organizzazione del lavoro, in cui sono fondamentali
questi tre elementi:
risorse umane. È necessaria una nuova ottica da parte del personale che deve essere pronto
a rivedere il proprio ruolo in un’ottica di flessibilità e disponibile a creare maggiori sinergie
con il management;
tecnologia. Le modalità di lavoro sono “agili” e tecnologicamente avanzate e l’accesso ai
dati aziendali deve essere possibile da remoto, consentendo forme di lavoro più efficienti e
altamente personalizzate;
monitoraggio. È necessaria un’analisi dei risultati del lavoro per valutare l’efficienza del
personale a seguito dell’introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro1.
QUALE È, AD OGGI, IL QUADRO NORMATIVO? Si deve fare riferimento alla Legge 22
maggio 2017, n. 81, che contiene “misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato” che ha convertito in Legge il Disegno di Legge A.S. n. 2233-B
e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 in materia
di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione,.
Consideriamo per prima la Legge 22 maggio 2017, n. 81, Capo II “Lavoro agile” (articoli 18-24)
(GU n.135 del 13-6-2017), entrata in vigore il 14 giugno 2017. Di seguito verrà dato un breve
quadro della contrattazione collettiva sullo SW e, infine verrà esposta la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 in materia di SW nella PA.
1 Fonte: Cliclavoro https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx
5 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Iter
3 novembre 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.2233 assorbe S.2229
approvato
3 novembre 2016
C.4135 assorbe C.2014, C.3108, C.3120, C.3268, C.3364
approvato con modificazioni
9 marzo 2017
S.2233-B approvato definitivamente. Legge 10 maggio 2017
Legge n. 81/17 del 22 maggio 2017, GU n. 135 del 13 giugno 2017.
La Legge 22 maggio 2017, n. 81, concerne, al Capo I, la tutela del lavoro autonomo e (in
base ad una disposizione introdotta dalla Camera) l'istituto dell'indennità di disoccupazione per
i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e, al Capo II, il
lavoro agile, definito come una modalità specifica "di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato"; il testo reca, inoltre, disposizioni finanziarie e finali (di cui al Capo III). Il Disegno
di Legge convertito in Legge, è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra annua di
Finanza pubblica2.
Capo II (articoli 18-24) Norme sul lavoro agile
L'articolo 18 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi.
Il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione
vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una
"modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" (comma 1):
stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro);
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici (sul punto, il comma 2 prevede che il datore
di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati
al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa);
2Legge 22 maggio 2017, n. 81 e Disegno di Legge A.S. n. 2233-B, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Nota breve Servizi Studi del Senato n. 156 – marzo 2017. A cura di M. Bracco
6 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (comma 1).
La disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II si applica, in quanto compatibile e fatta salva
l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le direttive emanate per la
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche (ex
art. 14 della Legge n. 124/15) (comma 3). L'applicabilità degli incentivi (fiscali o contributivi)
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato è
riconosciuta anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (c. 4).
Viene infine introdotta la clausola di invarianza degli oneri di Finanza pubblica, per cui agli
adempimenti derivanti dall'articolo in esame si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la
Finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
(comma 5).
Gli articoli 19 e 21 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro
agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e
modalità di recesso.
Per quanto concerne la forma dell'accordo relativo alla modalità di lavoro agile, si dispone che
lo stesso sia stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova (articolo 19,
comma 1).
Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo, questo deve contenere:
la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali,
anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli
strumenti utilizzati dal lavoratore (articolo 19, comma 1);
con riferimento alle prestazioni svolte all’esterno dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio
del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della
Legge n. 300/70 (articolo 21, comma 1), nonché l'individuazione delle condotte che danno
luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari (articolo 21, comma 2);
la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed
organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro (articolo 19, comma 1).
L'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 19, c. 2).
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non
dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine
di preavviso è elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi
7 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata
riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura).
La presenza di un giustificato motivo consente a ciascuno dei contraenti, di recedere senza
preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di
accordo a tempo determinato (art.19, c. 2).
L'articolo 20 disciplina il trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione
delle competenze del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il
lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato,
in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs n. 81/15, nei confronti dei lavoratori
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, nell'ambito
dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.
L'articolo 22 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza
sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore, consegna a
quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (comma 1). Il lavoratore deve cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i
rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (comma 2).
L'articolo 23 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in
itinere) e le malattie professionali. Viene disposto che l'accordo per lo svolgimento dell'attività
lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti soggetti da
comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego territorialmente competente. Viene poi
specificato che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali
aziendali o occorsi in itinere, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza,
per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le
esigenze di vita con quelle lavorative3.
Le norme – modificate durante l’esame al Senato e successivamente anche alla Camera
- sono quindi volte a promuovere il lavoro agile, allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
3 Legge 22 maggio 2017, n. 81; “Tutele per il lavoro autonomo e disciplina del ‘lavoro agile’ A.C. 4135-A”. Dossier n. 516/1 – Elementi per l’esame in Assemblea 3 marzo 2017. Camera dei deputati Servizio Studi XVII Legislatura. Documentazione per l’esame di Progetti di legge e Testo del Disegno di Legge A.S. n. 2233-B. Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 14 marzo 2017.
8 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
La Relazione Tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame non comportano
nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica. In particolare, la RT afferma:
con riferimento all’articolo 18, c. 3, in materia di applicazione del lavoro agile anche
alle PA, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica. Infatti,
la stessa prevede che l’applicazione avvenga secondo le direttive impartite anche ai sensi
della Legge n. 124/15, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche adottino misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In
ogni caso, la RT ricorda che l’articolo 18 in esame reca la clausola di invarianza finanziarla.
La RT, inoltre, precisa che le disposizioni non comportano minori entrate in quanto si limitano
a specificare che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, eventualmente riconosciuti
in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, sono
applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
per quanto attiene all’articolo 19, che prevede la stipula per iscritto delle modalità di
lavoro agile, le disposizioni non comportano oneri per le Finanze pubbliche limitandosi a
disciplinare un particolare aspetto del rapporto tra le parti (il diritto del lavoratore alla
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro). Con riferimento all’impiego dei
lavoratori disabili, la RT afferma che le norme non comportano oneri per le Finanze pubbliche,
limitandosi a introdurre una misura di miglior favore, di natura non economica;
con riferimento all’articolo 20, le norme non comportano oneri per le Finanze pubbliche
perché a legislazione vigente l'onere per la certificazione delle competenze è a carico di
chi la chiede, di regola il lavoratore, e l'assunzione dell'onere a carico del datore di lavoro è
solo eventuale secondo quanto disposto dall'accordo;
con riguardo all’articolo 22, le norme non comportano oneri per le Finanze pubbliche attesa
la trascurabilità sul piano finanziario dell'adempimento relativo alla consegna da parte del
committente dell'informativa scritta anche al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
relativamente all’articolo 23, la praticabilità di rapporti di lavoro subordinato in modalità
agile anche nell'ambito delle PA (articolo 18, comma 3) non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico dell'INAIL, rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente. L’articolo 23
mira soltanto a evitare di estendere la nozione di infortunio sul lavoro a eventi non connessi
in maniera diretta con la prestazione lavorativa, stante la particolare modalità dl svolgimento
del lavoro agile che ne avrebbe potuto allargare i contorni4.
4 “Verifica delle quantificazioni A.C. 4135 e abb. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”. (Approvato dal Senato – A.S. 2233) (Nuovo testo) N. 495 – 1° marzo 2017. Camera dei deputati XVII Legislatura.
9 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Può essere utile dare conto, brevemente, di una Ricerca che ha per oggetto l’esame del
lavoro agile nella contrattazione collettiva. I punti chiave del Paper sono i seguenti:
Il lavoro agile è già presente nella contrattazione collettiva a conferma dell’agibilità di questo
modello organizzativo anche a legislazione vigente;
Assai limitata è tuttavia la diffusione dell’istituto (solo 8 accordi collettivi, su 915), a conferma
dell’importanza di una normativa di tipo promozionale;
Profili di incertezza normativa ostacolano al momento il pieno successo delle sperimentazioni
contrattuali (problema ora superato);
La contrattazione non contribuisce in modo sostanziale ad attenuare i vincoli spaziali e orari
della prestazione lavorativa;
Nella contrattazione risulta carente una visione del lavoro che sappia stimolare una cultura
dell’autonomia e della responsabilità dei lavoratori.
Sebbene nella contrattazione aziendale si rintraccino primi tentativi di regolazione sistematica
del lavoro agile, in sovrapposizione a forme di sperimentazione unilaterale da parte delle aziende,
la dimensione quantitativa di questi accordi resta comunque molto limitata: il dato di 8 intese
su un campione di 915 contratti aziendali, potrebbe essere interpretato, da un lato, come una
spia del limitato interesse delle parti a presidiare la materia; d’altro canto, lo stesso dato
potrebbe essere sintomatico di una mancanza di certezza del quadro normativo di riferimento
che scoraggia i negoziatori d’azienda ad avventurarsi nella regolazione di un modello
organizzativo dirompente rispetto ai canoni tradizionali di svolgimento, misurazione e
valorizzazione economica della prestazione lavorativa. Un intervento normativo di tipo anche
promozionale potrebbe consentire una diffusione di questa modalità di lavoro vuoi attraverso
la definizione di una cornice legale di agibilità, vuoi anche in funzione di misure di incentivazione
economica che leghino il lavoro agile a forme di detassazione o decontribuzione della
contrattazione di secondo livello. È, d’altronde, necessario, sottolinea la Ricerca, un cambio di
passo delle parti, in vista di un ripensamento dell’organizzazione del lavoro che vada oltre le
limitate forme di flessibilità riconosciute nelle prime sperimentazioni contrattuali sullo smart
working. Oltre al dato normativo, la criticità maggiore di queste sperimentazioni sembra essere
infatti legata ad una lettura ancora parziale della trasformazione del lavoro e dei modelli
organizzativi. In effetti, gli accordi si concentrano principalmente sulla flessibilità spaziale della
prestazione, mancando l’obiettivo di creare le condizioni effettive per una maggiore autonomia
e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei
risultati5.
5 “Il lavoro agile nella contrattazione collettiva oggi. Analisi sui contenuti di 915 contratti delle banca dati
www.farecontrattazione.it”. Di M. Tiraboschi, E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres. ADAPT Working Paper n. 2/16.
10 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Vediamo in dettaglio alcuni accordi che hanno per oggetto lo smart working (SW).
Il 2 marzo 2015 presso la Sede della Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni e della
Barilla Holding S.p.A., la Commissione interna, costituita da Azienda e R.S.U. Uffici, si
sono incontrati allo scopo di dare esecuzione a quanto previsto dall’Accordo 12
novembre 2014, in tema di SW.
Con l’obiettivo di migliorare le performance aziendali ed il raggiungimento di più sfidanti
risultati di business, anche attraverso un più efficace modello organizzativo, le Parti confermano
la sperimentazione già in atto dello SW quale modalità della prestazione lavorativa capace di
contribuire ad un miglior bilanciamento vita-lavoro e alla realizzazione di impatti positivi sui
fattori ambientali, in un quadro di maggior responsabilizzazione, autonomia e
orientamento ai risultati da parte delle persone coinvolte.
Il progetto SW prevede l’implementazione di una nuova modalità di esecuzione della prestazione,
consistente nella possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, normalmente svolta presso
gli uffici della sede, anche al di fuori dei locali aziendali, secondo determinati criteri e
condizioni, declinati nell’Accordo di cui si tratta e nel Regolamento già vigente in Azienda.
Lo SW coinvolgerà il personale in forza presso l’Headquarter, con contratto a tempo
indeterminato e con contratto a tempo determinato (full-time e part-time orizzontale), che
manifesti una volontaria adesione a partecipare al progetto sperimentale. La persona coinvolta
nello SW potrà eseguire fino ad un massimo di 32 ore della propria prestazione lavorativa
mensile in un luogo diverso da quello di lavoro, dallo stesso liberamente scelto purché sia
tassativamente rispettata l’idoneità per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza
(domicilio privato, ufficio esterno, struttura alberghiera). La prestazione lavorativa in SW potrà
essere svolta in giornate intere o in “mezze giornate”. Le 32 ore mensili dovranno essere
riproporzionate per le persone in part-time. In particolari condizioni, è prevista la possibilità di
utilizzare 64 ore mensili di SW (personale femminile dalla comunicazione dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio/a; personale maschile per il periodo
che decorre dalla data di nascita del figlio/a o fino al compimento di un anno di età del
bambino/a; personale con invalidità superiore all’80%; personale che sta svolgendo terapie
salvavita per sé o per figlio/a minorenne).
Lo SW rappresenta una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, non andando ad incidere in nessun modo sull’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di
indirizzo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro. Lo SW non comporta alcuna ricaduta
sull’inquadramento e sul livello retributivo del singolo lavoratore e sulle opportunità rispetto ai
percorsi di carriera, iniziative formative e percorsi professionali. Il dipendente deve esercitare la
prestazione scegliendo un luogo idoneo che consenta il pieno esercizio della propria attività
lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza.
11 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Il 6 marzo 2015 la General Motors Powertrain – Europe S.r.l. e la FIM-CISL, la FIOM-
CGIL e la UILM-UIL, presenti le R.S.U. aziendali, hanno sottoscritto il seguente accordo
avente ad oggetto lo smart working.
Viene premesso: che lo smart work è una forma di lavoro flessibile in virtù della quale i lavoratori
sono autorizzati ad effettuare, in maniera occasionale, le loro attività lavorative da
un’ubicazione diversa dalla loro postazione di lavoro abituale e che è intenzione della Società
avviare un progetto pilota volto a fornire ai propri dipendenti, accogliendo le richieste in tal
senso pervenute tramite le R.S.U., l’opportunità di prestare la propria attività lavorativa secondo
il modello smart work. Esso si applica unicamente ai luoghi diversi da altre sedi GM (propria
abitazione, abitazione altrui, hotel, etc.) e non si riferisce alle situazioni in cui il lavoratore è in
trasferta o in distacco. La scelta di fruire dello SW è a discrezione di ciascun lavoratore e tale
modalità è intesa dalle Parti, come trattamento di maggior favore per i lavoratori. Le OO.SS. e
le R.S.U. prendono atto e convengono che il modello SW offerto dalla Società, è legittimo e
motivato dalla volontà di consentire ai propri lavoratori di svolgere l’attività lavorativa in maniera
più flessibile e rispondente alle loro esigenze.
Ciascun lavoratore può fruire del modello smart work fino ad un massimo di 10 giorni all’anno,
non frazionabili. Possono fruire dello smart work tutti i lavoratori della Società che, nello
svolgimento della loro attività, non si avvalgono di materiali o attrezzature disponibili solo presso
la sede della Società. Sono inoltre escluse dal modello SW, le attività che richiedono programmi
e sistemi informatici tali per cui lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede
della Società, determinerebbe un aggravio in termini di efficienza e di costi.
Nel fruire del modello SW i lavoratori devono, nelle ore centrali della giornata, essere
raggiungibili telefonicamente o mediante messaggistica istantanea aziendale. È poi necessario
utilizzare la strumentazione standard fornita dall’azienda e, qualora le apparecchiature e/o i
servizi internet non vengano forniti dalla Società, essi saranno a carico del lavoratore.
Nella fruizione dello SW i lavoratori devono svolgere la loro attività lavorativa all’interno di
un luogo sicuro, sano e conforme a quanto previsto dalle policy GM a loro già note e dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed avvalendosi degli strumenti
di lavoro (ad es. notebook e dispositivi elettrici) a norma di legge, messi a disposizione dalla
Società o di loro proprietà.
La data di avvio del progetto SW era fissata a decorrere dal 16 marzo 2015. Trattandosi di un
progetto pilota, entro il termine del primo anno di attivazione, era previsto che le Parti si
incontrassero per verificarne l’andamento e valutare l’opportunità di apportarvi variazioni
determinate dai mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti. Per quanto non disciplinato si
rinviava alle norme di legge e del contratto collettivo applicato.
12 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Un recente Accordo, è stato sottoscritto il 6 febbraio 2017, da Eni S.p.A. e dalle
Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, del settore Energia e
Petrolio, per l’avvio di un programma di sperimentazione dello smart working.
L’Azienda ha illustrato alle OO.SS. l’introduzione all’interno del Gruppo Eni dello SW, per
i Lavoratori-Genitori, finalizzato ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
nonché per eventuali altri ambiti che verranno successivamente valutati e definiti. Per SW si
intende lo svolgimento della prestazione lavorativa “in parte” in luogo diverso dalla sede di
lavoro, avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società, idonei a
consentire lo svolgimento della prestazione a favore di Eni. L’accesso allo SW non varia in nessun
modo gli obblighi ed i doveri del lavoratore, così come i diritti ad esso riconosciuti dalle norme
vigenti, sia di legge che di contratto. Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della
sede di lavoro non comporta la variazione della sede di lavoro così come non incide sulla quantità
di prestazione contrattualmente dovuta e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore
di lavoro. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo SW, non si configura come Telelavoro, né
ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo. Lo svolgimento dello SW è regolato da un
apposito Regolamento aziendale allegato all’Accordo di cui si tratta.
Obiettivi: l’utilizzo dello SW è utile a garantire un ambiente di lavoro incline alla flessibilità –
autonomia – impegno e determina inoltre benefici per il lavoratore (costi e tempi di spostamento)
e per l’ambiente. Destinatari: sono le neomamme, i neopapà e i genitori con un figlio in
adozione/affidamento preadottivo. L’adesione allo SW per il lavoratore è su base volontaria.
L’accesso allo SW avverrà previa valutazione discrezionale da parte dell’Azienda. Sono esclusi
i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
Potranno accedere allo SW solo i lavoratori con contratti a tempo indeterminato (ad eccezione
dell’apprendistato), anche part-time. La sperimentazione dello SW per neo genitori avrà una
durata di 2 anni; la prestazione in SW dovrà avere una durata minima di 6 mesi e potrà avere
durata fino a 24 mesi. Per lo SW a supporto della genitorialità, Azienda e Lavoratore possono in
qualsiasi momento liberamente recedere dallo SW con un preavviso scritto di 30 giorni.
È in corso di valutazione lo SW come soluzione per le esigenze di risorse affette da patologie di
particolare gravità. Successivamente saranno valutate eventuali sperimentazioni nei diversi
ambiti organizzativi di Eni S.p.A. e delle sue controllate.
La prestazione lavorativa in SW potrà essere svolta, compatibilmente con le esigenze aziendali,
fino a un massimo di 8 giorni complessivi al mese e per un massimo di 2 giorni a settimana,
da fruire esclusivamente per giornate intere e non cumulabili nel mese successivo.
Il luogo per lo svolgimento dello SW dovrà essere un luogo diverso da quello di lavoro,
liberamente scelto dal lavoratore, ma rispondente ai criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Il luogo scelto dovrà consentire, in ogni caso, il corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Sono
esclusi i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
13 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Passiamo ad esaminare la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2017, n. 3 in materia di lavoro agile nella PA
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1
e 2 dell’art. 14 della Legge n. 124/156 e Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione
del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
La Legge n. 124/15, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle PA”, all’art.
14, introduce nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
che le PA sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge stessa.
La disposizione prevede che le PA, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative
volte a:
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;
sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.
Le finalità sono quelle dell’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro
basate sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei
bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
Le misure da adottare devono permettere, entro 3 anni, ad almeno il 10% dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle PA.
6 1. Le Amministrazioni Pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle PA. Le PA adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 2. Le PA, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre PA, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
14 Direzione Studi e Analisi Statistica e dalla Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali
Le Amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.
La Direttiva di cui si tratta, fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso
una fase di sperimentazione. Le Linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono
indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e
assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Il contesto normativo si completa con la disciplina del lavoro agile recata dal Capo II della
Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato” che, tra l’altro, all’art. 18, c. 3, prevede che le disposizioni del Capo II, si “applicano,
in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA di cui all’art. 1, c. 2,
del DLgs n. 165/01, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi
dell’art. 14, della Legge n. 124/15 e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni
specificamente adottate per tali rapporti”.
Cosa si intende per lavoro agile? Viene richiamata la Risoluzione del Parlamento europeo del
13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio
tra vita privata e vita professionale, nella quale il Parlamento “sostiene il lavoro agile, un
approccio all’organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e
collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di
lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro,
garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali
stabilite dalla legge e dai contratti collettivi”. Vedi anche di seguito la definizione presente nella
Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Viene ribadita la differenza con il telelavoro, meglio identificabile come prestazione
lavorativa a distanza (ad esempio presso l’abitazione della lavoratrice/ore). Nel lavoro agile c’è
una diversa concezione del tempo e quindi dell’orario, nonché del potere di controllo esercitato
dal datore di lavoro nei termini e con le modalità definite nell’apposito accordo individuale nel
rispetto dell’art. 21 della Legge n. 81/17. Occorre, pertanto, dare piena attuazione al concetto
di autonomia e responsabilizzazione, ferme restando le regole della subordinazione.
L’ambito di applicazione della Direttiva sono le PA indicate dall’art. 1, c. 2, del DLgs n.
165/017.
7 2. Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
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Relativamente all’individuazione dei dipendenti destinatari delle misure, nessuna
tipologia o categoria di lavoratori è aprioristicamente esclusa. Le Amministrazioni possono
definire le attività compatibili con il lavoro agile e tenerne conto ai fini dell’accesso a tale modalità
di esecuzione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che ne fanno richiesta.
Misure organizzative. Nell’ambito degli obiettivi previsti dall’art. 14, Legge n. 124/15, le PA,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono chiamate ad adottare le seguenti
misure:
1. Misure organizzative per l’attuazione del telelavoro che rappresenta una forma di
lavoro a distanza per cui le PA possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di
bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e
possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la
verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.
2. Misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile o smart-working). Le PA sono
chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Ciascuna Amministrazione individua le
modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria
organizzazione, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e al
miglioramento della qualità dei servizi erogati. L’adesione a modalità organizzative flessibili
non deve comportare rischi di discriminazione in termini di sviluppo della professionalità.
Un ruolo fondamentale è svolto dai dirigenti quali promotori dell’innovazione dei sistemi
organizzativi di gestione delle risorse umane e al contempo garanti contro le discriminazioni.
L’art. 18, c. 1, della Legge n. 81/17 definisce il lavoro agile come “modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa”. Secondo lo stesso comma la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti
di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
La prestazione di lavoro subordinato si svolge, pertanto, previo accordo delle parti, con le
seguenti modalità:
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).
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esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali dell’Amministrazione
e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero
e settimanale ex lege e contrattazione collettiva. In merito ai luoghi possibili di lavoro il
Capo II della Legge n. 81/17, non prevede necessariamente una postazione fissa durante
i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali dell’Amministrazione. Ferma restando
l’alternanza tra locali dell’Ente e locali esterni e la non necessità di una postazione fissa,
sarebbe opportuna l’individuazione dei locali esterni, d’intesa tra Amministrazione e
lavoratori. Per l’orario di lavoro si pone il tema di un possibile controllo del rispetto dello
stesso orario, ferma restando la necessità di promuovere una cultura
dell’organizzazione del lavoro per obiettivi e risultati con forte responsabilizzazione
del lavoratore rispetto al suo apporto lavorativo.
Occorre: definire il numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello smart working
con prevalenza della modalità di prestazione in sede; valutare la frazionabilità nella
giornata oppure stabilire lo smart working per la giornata intera; ragionare in termini di
giorni fissi o variabili;
individuazione della correlazione temporale dello smart working rispetto all’orario di
lavoro e di servizio dell’Amministrazione, anche mediante fasce di reperibilità;
possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa. In particolare non dovrebbe sussistere l’obbligo dell’Amministrazione di fornire
la strumentazione necessaria. Tuttavia nel caso in cui la fornisce, si pongono i temi,
analoghi al telelavoro, sulla sicurezza e buon funzionamento della strumentazione fornita
e sui relativi costi.
3. Misure organizzative per l’adozione di servizi di supporto alla genitorialità. L’art. 14,
c. 2, della Legge n. 124/15, prevede che le PA, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedano, al
fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre PA, servizi di
supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’art. 14 della
Legge n. 124/15, costituiscono oggetto di valutazione della performance organizzativa e
individuale all’interno delle PA. Ai fini della diffusione del lavoro agile la misurazione e
valutazione della performance rileva sotto due profili. Il primo riguarda il sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa e individuale come condizione abilitante per un
efficace ricorso al lavoro agile all’interno delle PA. Il secondo profilo attiene all’inserimento di
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obiettivi di diffusione dello smart working nei piani della performance e di conseguenza come
oggetto di valutazione della performance individuale ed organizzativa.
I dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-
post, riconoscendo maggiore fiducia alle proprie risorse umane ma, allo stesso tempo, ponendo
maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica dell’impatto
sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa. A tal fine ciascuna Amministrazione
individua nell’ambito dei propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, idonei
indicatori per la verifica dell’impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in termini di efficacia e efficienza dell’azione
amministrativa, anche coinvolgendo i cittadini fruitori.
L’obiettivo qualitativo fissato dall’art. 14 della Legge n. 124/15, è quello di favorire l’adozione
da parte delle PA, di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del
telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa (riconducibili al lavoro agile o smart working).
L’obiettivo quantitativo è quello di permettere entro 3 anni, ad almeno il 10% dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità.
Si tratta, in sintesi, di promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro volta
a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori e a realizzare una maggiore
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Questo non vuol dire che si possa individuare un templare unico di approccio. Ogni PA può
individuare autonomamente, nell’ambito della cornice normativa e nel concreto perseguimento
degli obiettivi sottesi, il modello rispondente alle proprie esigenze e caratteristiche. Tanto per il
telelavoro quanto per un progetto di lavoro agile, occorre considerare che ogni Amministrazione,
ha proprie caratteristiche e dinamiche organizzative di cui tener conto. Non esistono, dunque,
modelli statici di smart working. Tuttavia, nel voler immaginare un percorso, quantomeno
metodologico, può aiutare definire pilastri di partenza e aspetti rilevanti e fasi concrete di
attuazione.
Pilastri fondamentali per il raggiungimento dei risultati attesi:
1. Rafforzare l’organizzazione del lavoro secondo modelli incentrati sul conseguimento dei
risultati.
2. Prevedere nel Piano della performance e nel Sistema di misurazione e valutazione della
performance, le modalità applicative del telelavoro e del lavoro agile tenendo anche conto di
quanto previsto dal punto 1.
3. Valutare le capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa.
4. Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi.
5. Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia.
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6. Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti
previsti dalla normativa vigente.
7. Operare nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Individuare possibili risparmi conseguenti.
9. Garantire e verificare l’adempimento della prestazione lavorativa.
10. Definire le modalità applicative alle lavoratrici/ori agili, degli istituti in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale e le forme di partecipazione delle OO.SS..
11. Definire gli elementi essenziali dell’accordo individuale tra PA e lavoratrice/ore agile o
dell’adesione al programma dell’Amministrazione al fine di regolare le modalità applicative e
gli adempimenti a carico delle parti.
12. Verificare l’integrità del patrimonio dell’Amministrazione e la protezione dei dati utilizzati.
13. Adeguare le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla prestazione
lavorativa svolta con le modalità dello smart working.