Il Jobs act dopo il Decreto dignità · 2018. 10. 30. · La disciplina del rapporto di lavoro a...

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In Alliance with Il Jobs act dopo il Decreto dignità Impatto delle nuove regole sulla somministrazione di lavoro Avv. Andrea Bonanni Caione, Managing Partner LABLAW Pescara

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Il Jobs act dopo il Decreto dignità Impatto delle nuove regole sulla somministrazione di lavoro

Avv. Andrea Bonanni Caione, Managing Partner LABLAW Pescara

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. La stipula del contratto. Art. 19 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decreto1. Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore ai 36 mesi.

1. al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b. esigenze connesse a incrementi temporanei, s i g n i f i c a t i v i e n o n p r o g r a m m a b i l i , dell’attività ordinaria.

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. Successione dei contratti. Art. 19 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decreto1-bis) in caso di stipulazione di un contratto superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. Successione dei contratti. Art. 19 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decretoFatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. Requisiti di forma. Art. 19 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decreto4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. Rinnovi e proroghe. Art. 21 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decreto1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato l iberamente ne i p r imi dod ic i mes i e , successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto di trasforma in contratto a tempo determinato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta

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Disciplina intertemporale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 15, D.L. 12 luglio 2018 n. 87 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Art. 1, comma 2, Decreto dignità Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Art. 1, Legge 9 agosto 2018 n. 96

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Disciplina intertemporale dei rinnovo e delle proroghe.

1. Contratti sottoscritti prima del 14 luglio e tuttora in corso, in scadenza entro il 31 ottobre 2018 o prorogati prima di tale data;

2. Contratti sottoscritti prima del14 luglio 2018, scaduti successivamente a tale data ma prorogati o rinnovati prima del 11 agosto 2018;

3. Contratti sottoscritti dopo l’11 agosto 2018

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Il contratto di lavoro a tempo determinato. Termini impugnativa. Art. 28 d.lgs. n. 81/2015

Ante decreto Post decreto 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.

1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.

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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato in somministrazione. Art. 31 d.lgs. N. 81/2015

Limiti percentualiSalva diversa disposizione dei contratto collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato in somministrazione. Art. 34 d.lgs. N. 81/2015

Ante decreto Post decretoIn caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 19, co. 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore

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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato in somministrazione. Art. 38 bis d.lgs. N. 81/2015

Le causali nel contratto di lavoro in somministrazioneLe condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel caso di contratto di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore.

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DECRETO DIGNITÀ

L. n. 1369/1960

Divieto assoluto di interposizione di

manodopera

Legge Treu L. n. 196/1997

Introduce il lavoro interinale (solo

fornitura a tempo determinato) con

causali

Legge Biagi D.Lgs. n. 276/2003

- Legittima somministrazione di m a n o d o p e r a ( s i a a t e m p o d e t e r m i n a t o , c h e a t e m p o indeterminato – cd. staff. Leasing), p u r c h é s v o l t a d a s o g g e t t i autorizzati. - Necessità del cd. Causalone per somministrazione a termine

Legge finanziaria del 2010 (L. n. 191/2009)

Elimina causali GENERALE

ACAUSALITÀ CONTRATTI DI

SOMMINISTRAZIONE

D.LGS. N. 81/2015 (art. 30-40)

DECRETO DIGNITÀ L. n. 247/2007

Abroga staff leasing

Reintroduce staff leasing

L. n. 92/2012 e

D.L. n. 76/2013 (convertito in L. n.99/2013)

Liberalizzazione della somministrazione a tempo determinato

(possibilità di prescindere da causale in: - ipotesi di prima missione - nei casi individuati dai contratti collettivi)

Riforma Poletti D.L. 34/2014

(convertito in L. n. 78/2014)

Conferma disciplina Riforma Poletti

D.Lgs. n. 368/2001 In attuazione della

Direttiva 1999/70/CE

Introduce cd. “causalone” “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”

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VECCHIA DISCIPLINA DECRETO DIGNITÀ• ART. 1 L. N. 196/1997 Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere

concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della

categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 (divieti di fornitura di lavoro temporaneo)

• ART. 20 D.LGS. N. 276/2003 [La somministrazione di lavoro a tempo determinato è

ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.(…)] La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi (…).

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24. […]

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

•esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

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DECRETO DIGNITÀ: le causali a confronto con la L. n. 196/97

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DECRETO DIGNITÀ

QUESTIONI APERTE

➢ Numero di proroghe ➢ Durata massima contratti di lavoro e successione di contratti ➢Rilevanza rapporti di somministrazione ante riforma ➢ La possibilità di inviare in missione lavoratori assunti a TI per far fronte a contratti di somministrazione a TD ➢ Contratti con P.A. ➢ Primo rapporto in somministrazione a TD successivo a rapporto a TD ➢Stagionalità ➢Deroghe contrattuali

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Disciplina dei licenziamenti e maggiorazioni contributive per contratti a termine. Art. 3 Decreto Dignità.

All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.

Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del cont ra t to a tempo de termina to , anche in somministrazione”.

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Ufficio di Padova Piazza Alcide De Gasperi, 4735122 Padova

Tel. +39 049 66 17 46Fax. +39 049 65 83 92

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Ufficio di Bari Corso Vittorio Emanuele II, 3070128 BariTel: +39 0883 40 37 72Fax: +39 0883 48 13 72

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