IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI

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• Sono spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell’ente e/o azienda di riferimento. Sono spese, pertanto, che intervengono nel processo produttivo e/o erogativo di un’azienda o di un ente locale per un periodo ripetuto di anni

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Riferimenti di bilancio

• Per le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane le spese di investimento sono iscritte nel Titolo 2° del Bilancio Annuale e Bilancio Pluriennale di previsione

• Le stesse si suddividono in ulteriori 10 interventi di spesa che individuano la tipologia di spesa da effettuare ( ad esempio acquisizione di beni immobili, espropri, acquisti di beni mobili e attrezzature tecnico- scientifiche, trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti)

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Il raccordo con gli altri strumenti di Programmazione

• Le spese di investimento previste nel Bilancio Annuale e Pluriennale devono essere coerenti con i programmi e gli eventuali progetti della Relazione Previsionale e Programmatica

• Inoltre, a seconda della tipologia di spesa da realizzare, le stesse devono essere anche indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale.

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Le fonti di finanziamento

• L’art. 199 del TUEL individua le principali fonti di finanziamento degli investimenti.

• Prima di elencarle, è necessario ricordare che la scelta di quest’ultime va effettuata nell’ottica generale del pareggio complessivo di bilancio e in quella particolare dell’equilibrio di parte corrente e dell’equilibrio di parte degli investimenti.

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…ai sensi dell’art. 199 del Tuel sono fonti di finanziamento degli investimenti:

a) Le entrate correnti destinate per legge agli investimenti. In questa categoria vi rientrano, ad esempio, le risorse relative a funzioni delegate o eventuali fondi comunitari e internazionali.b) Gli avanzi di bilancio, ossia avanzi economici che derivano da un’eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti.

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c) Le entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni. Si tratta di entrate in c/capitale da destinare in via esclusiva al finanziamento degli investimenti. L’unica eccezione è rappresentata dagli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 12, L.10/1977 i quali, secondo le disposizioni della finanziaria 2006, possono essere destinati nella misura del 50% al finanziamento di spese correnti.

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d) Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali. Per i trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, si deve far riferimento al fondo nazionale ordinario, destinato alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico e al fondo nazionale speciale destinato al finanziamento di opere pubbliche in aree o per situazioni definite dalla legge statale (c. 9 e 10, art. 149, D. Lgs. 267/2000)

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e) L’Avanzo di amministrazione, che può essere utilizzato per il finanziamento degli investimenti esclusivamente dopo il suo accertamento, che avviene in sede di approvazione del Rendiconto di esercizio (entro il 30/6 di ogni anno).

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E’ destinato al finanziamento degli investimenti la parte dell’avanzo di amministrazione relativo a:- fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale relativi a fondi da destinare obbligatoriamente al finanziamento degli investimenti - quote libere dell’avanzo di amministrazione da utilizzare a discrezione dell’amministrazione;

e infine i Fondi Ammortamento

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“I Fondi di Ammortamento”

• Si tratta di accantonamenti di spesa, determinati nel misura max. del 30% degli ammortamenti stabiliti dal Codice Civile e dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000. Gli stanziamenti di spesa relativi a questa voce di bilancio, non potendo essere impegnati, determineranno economie di spesa da sostenere per il finanziamento degli investimenti.

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f) I mutui passivi, che costituiscono la principale fonte di finanziamento degli investimenti negli enti locali e che determinano l’indebitamento della struttura dell’Ente. Il D. Lgs. 267/2000 all’art. 203 e 204 stabilisce condizioni e regole per l’assunzione dei mutui passivi.

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Gli enti locali possono contrarre mutui passivi con:

• La Cassa Depositi e Prestiti Spa;• L’Istituto di credito sportivo per il finanziamento

di infrastrutture sportive;• La BEI (Banca Europea degli Investimenti);• Gli Istituti di credito autorizzati all’esercizio delle

attività bancarie

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I limiti alla contrazione di mutui passivi

• Avvenuta Approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione dell’esercizio in cui si contrae il mutuo;

• Avvenuta Approvazione del Rendiconto d’esercizio relativo al penultimo anno precedente quello in cui avviene la contrazione del mutuo passivo;

• Destinazione vincolata al finanziamento delle spese di investimento (art. 119 della Costituzione) così come definite dall’art. 3, L. 350/2003 (finanziaria 2004);

• Limite di bilancio ex art. 204 del D. Lgs. 267/2000

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“ Il limite di bilancio”• Uno dei principali limiti all’indebitamento è

contenuto nell’art. 204 del D. Lgs. 267/2000 e riguarda sia i mutui passivi che i prestiti obbligazionari e le aperture di credito.

• Ai sensi del predetto articolo, l’ente locale può assumere nuovi mutui o accendere ad altre forme di indebitamento se l’importo annuale degli interessi passivi sommato a quello delle altre forme di indebitamento già contratte al netto dei contributi statali e regionali non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli.

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g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge, come i prestiti obbligazionari e le aperture di credito (art. 205 e 205 bis del D. Lgs. 267/2000) quest’ultime introdotte dalla finanziaria

per il 2005 (L. 311/2004)

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Le aperture di credito

• Le aperture di credito sono soggette agli stessi limiti operativi e di bilancio previsti per i mutui passivi;

• Al momento della stipula del relativo contratto, come per i mutui passivi, si assume l’accertamento di entrata e i relativi impegni spesa che corrisponderanno a progetti definitivi e esecutivi dell’opera da realizzare

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I vantaggi dell’apertura di credito

• L’ente locale paga gli interessi passivi solo dal momento dell’effettivo utilizzo, e non, come nel caso del mutuo, dal 1 gennaio successivo a quello della contrazione;

• Gli interessi passivi sono commisurati sulla somma effettivamente utilizzata e non sull’intero importo dell’apertura di credito.

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… altre forme di finanziamento degli investimenti: “Il Project Financing”

• Consente la realizzazione di grandi infrastrutture tramite l’impiego di capitale privato;

• Le opere finanziabili con il Project Financing devono consentire forme di remunerazione del capitale privato (ad esempio la realizzazione di parcheggi)

• Dopo un periodo iniziale, l’opera rientrerà nel patrimonio della Pubblica Amministrazione dalla quale è partita l’iniziativa

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• L’impresa e le imprese che realizzeranno l’opera saranno individuate mediante gara pubblica.