IL FIDANZAMENTO NELL’ISLĀM

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IL FIDANZAMENTO NELL’ISLĀM Redatto da islamweb.net Appendice su alcune questioni correlate Traduzione e adattamento a cura di Muhammad Nur al Haqq

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IL FIDANZAMENTO

NELL’ISLĀM

Redatto da islamweb.net

Appendice su alcune questioni correlate

Traduzione e adattamento a cura di Muhammad Nur al Haqq

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Il fidanzamento (o impegno) è la proposta di

matrimonio. E’ un accordo iniziale e una promessa che

tutte le parti sono tenute a rispettare e a cui attenersi.

Il fidanzamento è considerato il primo passo nel

matrimonio. Tutti i contratti importanti hanno

preamboli introduttivi che mirano a perfezionarli nel

modo migliore. A causa della grande importanza del

matrimonio, Allāh, il Più Saggio, ha stabilito regole per

i suoi passi introduttivi e specificato alcune norme della

Sharī’ah che tutte le parti sono tenute a rispettare. Il

fidanzamento è la normale introduzione al

matrimonio.

E’ raccomandato nascondere il fidanzamento, perché il

pretendente potrebbe ritrattare la sua decisione e ciò

potrebbe danneggiare la donna e invitare altri

pretendenti ad astenersi dal proporsi a lei. E’ stato

narrato che il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)

disse: “Annunciate il matrimonio e nascondete il

fidanzamento.” [Ad-Daylamī, As-Suyūti - Sahīh]

E’ la regola di base che sia l’uomo a proporre il

fidanzamento, e questo è menzionato nel Qur’ān e nella

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Sunnah. Rivolgendosi agli uomini, Allāh l’Altissimo

dice:

فسكمنأيفتمنأكنوأءانسالبةطخنمهبتمضر عفيماعليكماحجنول

“Non sarete rimproverati se accennerete a una

proposta di matrimonio, o se ne coltiverete

segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235]

E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) disse: “Quando uno di voi si propone

a una donna, dovrebbe guardarla per vedere che cosa

lo spinge a sposarla, così lasciate che lo faccia.”

[Ahmad, Abū Dāwūd, Al-Hākim e Al-Bayhaqī]

Ciò preserva il pudore della donna, rispetta il suo

orgoglio, protegge il suo onore e la preserva dall’essere

ingannata a sposare un uomo iniquo.

E’ lecito per una donna proporsi ad un uomo che lei

approva come marito, sia autorizzando il suo tutore che

inviando qualcuno a lui di cui lei si fida. Khadīja b.

Khuwaylid (radiAllāhu ‘anha) si propose al Messaggero

di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam).

E’ inoltre lecito per il tutore di una donna offrirla in

sposa a un uomo pio, ma dovrebbe accertarsi che il

promesso sposo sia affidabile e onesto. E’ stato narrato

che quando il marito di Hafsa b. ‘Umar b. al-Khattāb

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(radiAllāhu ‘anhum) morì, suo padre la offrì in

matrimonio a ‘Uthmān b. Affān (radiAllāhu ‘anhu)

dicendogli: “Vorrei darti Hafsa in sposa, se lo desideri."

‘Uthmān (radiAllāhu ‘anhu) rispose: “Ci penserò su.”

Alcuni giorni dopo, ‘Umar (radiAllāhu ‘anhu) incontrò

‘Uthmān che disse: “Sembra che non sia possibile per

me sposarmi in questo momento.” Allora ‘Umar

(radiAllāhu ‘anhu) incontrò Abū Bakr, (radiAllāhu

‘anhu) e gli disse: “Vorrei darti Hafsa in sposa se lo

desideri.” Abū Bakr, (radiAllāhu ‘anhu) rimase in

silenzio. Più tardi, il Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) si propose per lei e ‘Umar

(radiAllāhu ‘anhu) accettò. Quando Abū Bakr in seguito

incontrò ‘Umar (radiAllāhu ‘anhum), Abū Bakr

(radiAllāhu ‘anhu) gli disse che sapeva che il Profeta

(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) aveva intenzione di

sposarla. [Al-Bukhārī]

Condizioni per la validità del fidanzamento

Ci sono due condizioni affinché un fidanzamento sia

valido.

Primo: la donna deve essere idonea per il

fidanzamento, in quanto è illecito coinvolgere alcune

donne in certe particolari circostanze, tra cui:

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Il fidanzamento per una donna divorziata il cui divorzio

è revocabile (ovvero una donna che ha divorziato una o

due volte dallo stesso uomo) durante la sua ‘idda

(periodo di attesa dopo il matrimonio). E illecito

proporsi a una tale donna, sia direttamente che

indirettamente, perché il divorzio revocabile non pone

fine al matrimonio, dato che il suo divorziante può

riprendere il matrimonio durante questo periodo di

‘idda senza il suo consenso. Il fidanzamento per una

tale donna ha la stessa sentenza di un fidanzamento per

una donna sposata.

Tuttavia, è lecito proporsi indirettamente a una vedova

durante il suo periodo di ‘idda. Allāh l’Eccelso dice:

فسكمنأيفتمنأكنوأءانسالبةطخنمهبتمضر عفيماعليكماحجنول

“Non sarete rimproverati se accennerete a una

proposta di matrimonio, o se ne coltiverete

segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235]

Solo la proposta indiretta in questo caso è lecita, perché

un contratto di matrimonio non può essere concluso in

questo periodo. Inoltre, una proposta diretta di

matrimonio potrebbe urtare la famiglia del defunto o

ferire i sentimenti della vedova, pertanto è illecita.

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E’ stato narrato sull’autorità di Sukayna b. Hanthalah

(radiAllāhu ‘anha) che ella disse: “ ‘Alī b. Muhammad

b. ‘Alī Zayn-ul-‘Ābidīn chiese il permesso di vedermi

mentre ero ancora nella mia ‘idda dopo la morte di mio

marito. Mi disse: “Sai già del mio legame parentale col

Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) e ‘Alī

(radiAllāhu ‘anhu), così come del mio rango tra gli

Arabi.” Io dissi: “O Abū Ja‘far, che Allāh ti perdoni. La

gente guarda a te, quindi come potresti proporti a me

mentre sono ancora nel mio periodo di ‘idda?” Egli

rispose: “Non ho parlato di nient’altro che dei miei

legami di parentela col Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) e ‘Alī (radiAllāhu ‘anhu).”

Egli usò una espressione indiretta e non si propose

direttamente a lei.

E’ inoltre illecito proporsi ad una donna divorziata

irrevocabilmente durante la sua ‘idda, direttamente o

indirettamente. Una proposta indiretta potrebbe

spingerla a dichiarare falsamente che la sua ‘idda è

finita. In tal caso nessuno potrebbe smentirla perché la

sua ‘idda è di tre mestruazioni, e Allāh solo

conoscerebbe l’esatta tempistica di questo, dato che

Egli conosce ciò che inganna gli occhi e quello che i petti

nascondono.

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Tuttavia, la Sharī’ah permette una proposta indiretta a

una vedova durante la sua ‘idda perché la sua ‘idda

viene conteggiata dai giorni, non dal tempo delle

mestruazioni. Si tratta di quattro mesi e dieci giorni.

Allāh l’Altissimo dice:

نصرب يتاجاوزأونرويذكمنمونيتوف نيال ذو اوعشرأشهرربعةأن فسهنبأ

“E coloro di voi che muoiono lasciando delle

spose, queste devono osservare un ritiro di

quattro mesi e dieci [giorni].” [Al-Baqarah, 234]

Questo è applicabile quando la vedova non è incinta. Se

è incinta, la sua ‘idda finisce dopo il parto. Allāh

l’Eccelso dice:

ن حملهعنضينأن أجلهالاألحمولتأو

“Quelle che sono incinte avranno per ‘idda il

parto stesso.” [Aţ-Ţalāq, 4]

Secondo: La donna che viene proposta non deve essere

impegnata con un altro uomo. L’Islām è determinato a

mantenere buone e cordiali relazioni sociali tra i

Musulmani e inoltre si preoccupa per i sentimenti di

fratellanza e di amore tra i credenti. Pertanto, quando

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una donna è impegnata con qualcuno, gli altri uomini

non sono autorizzati a proporsi a lei, e per il tutore della

donna non è lecito accettare le proposte di altri quando

il primo fidanzamento è ancora in vigore.

In questo caso, la logica dietro la illiceità del

fidanzamento è che al Musulmano non è permesso

desiderare ciò che il suo fratello Musulmano possiede,

affliggerlo col danno o ferire i suoi sentimenti. Questo

anche per evitare che la donna abbandoni il primo

pretendente, qualora sia tentata dalla proposta di un

altro. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh

(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Un credente è il

fratello di un credente, quindi non è lecito per un

credente superare l’offerta del suo fratello, né proporsi

ad una donna che è impegnata con il suo fratello a

meno che, egli la lascia [la donna].” [Ahmad e Muslim]

Tuttavia, quando il primo pretendente la lascia, gli altri

sono autorizzati a proporsi a lei. E’ stato narrato che il

Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)

disse: “Un uomo non dovrebbe proporsi ad una donna

che è impegnata con il suo fratello fino a quando lui

non rinuncia a lei o permette a lui [di proporsi a lei].”

[Al-Bukhārī e Muslim]

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Il fidanzamento di una giovane ragazza

La maggioranza dei sapienti sono dell’opinione che per

il tutore di una giovane ragazza è lecito approvare il suo

fidanzamento o prometterla in sposa a un uomo adatto.

Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) concluse il

contratto matrimoniale con ‘Ā’isha (radiAllāhu ‘anha)

mentre lei aveva sei anni, o sette secondo un’altra

opinione. Poi consumò il matrimonio con lei quando

aveva nove anni. Quando la ragazza cresce e raggiunge

l’età della pubertà, ha il diritto di approvare il

fidanzamento o rifiutarlo. E’ un prerequisito che lei

approvi la decisione del suo tutore.

In alcune società, i genitori decidono di sposare un

certo ragazzo a una certa ragazza quando essi crescono.

Se, quando raggiungono l’età, essi approvano l’accordo

dei genitori, sarebbe lecito concludere questo

matrimonio.

Scelta tra i pretendenti

Quando più di un pretendente si propone a una donna

nello stesso periodo, in questo caso il tutore ha il diritto

di scegliere il migliore di loro in termini di religiosità e

nobili morali. Egli deve fare la Istikhāra (la preghiera

della ricerca della guida) e consultare le persone pie. E’

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stato narrato che Mu’āwiya b. Abū Sufyān e Abū Al-

Jahm si proposero a Fātima b. Qays nello stesso

periodo, ed ella andò dal Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa

sallam) per consultarlo. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa

sallam) disse: “Mu’āwiya è un uomo povero, senza

alcuna proprietà; quanto ad Abū Jahm, è un uomo che

picchia le donne. Ma Usāma b. Zayd...” Ella fece cenno

con la mano e disse con disapprovazione: “Usāma.

Usāma.” Ma il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi

wa sallam) disse: “L’obbedienza ad Allāh e

l’obbedienza al Suo Messaggero è meglio per te.” Ella

disse: “Così lo sposai, e divenne un oggetto di

ammirazione averlo come marito.” [Muslim]

La Istikhāra nel fidanzamento

E’ raccomandato eseguire la Istikhāra prima di

prendere una decisione relativa al matrimonio. Il

Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)

avrebbe pregato la Istikhāra al fine di insegnare ai suoi

Compagni (radiAllāhu ‘anhum) di eseguire la Istikhāra

prima di decidere su qualsiasi cosa e quindi tutti gli

altri Musulmani avrebbero fatto altrettanto. E’ stato

narrato sull’autorità di Anas (radiAllāhu ‘anhu) che egli

disse: “Quando la ‘idda di Zaynab finì, il Messaggero di

Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse a Zayd: “Dille

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di me [che voglio sposarla].” Zayd disse: “Così, andai da

lei e dissi, “O Zaynab, gioisci! Il Messaggero di Allāh mi

ha mandato da te; egli ti sta menzionando [che vuole

sposarti].” Ella disse: “Non voglio fare nulla fino a

quando non avrò chiesto il comando del mio Signore.”

Quindi andò nel posto dove di solito eseguiva la

preghiera. Allora arrivò il Messaggero di Allāh

(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) ed entrò senza

autorizzazione [perché i versetti riguardanti il loro

matrimonio erano stati rivelati].” [An-Nasā’i]

E’ stato narrato sull’autorità di Jābir (radiAllāhu ‘anhu)

che egli disse: “Il Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) ci avrebbe insegnato la Istikhāra a

ciascuno di noi e per ogni questione, proprio come ci

avrebbe insegnato i capitoli del Qur’ān, dicendo: “Se

qualcuno di voi intende fare qualcosa, deve eseguire

una preghiera di due rak’āt all’infuori della preghiera

obbligatoria, e poi dire: ‘Allāhumma inni astakhīruka

bi‘ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as’aluka

min fadhlika al- ‘athīm, fa innaka taqdiru wala

aqdiru, wa ta‘lamu wala a‘lamu, wa anta ‘allām-ul-

ghuyūb. Allāhumma in kunta ta‘lamu anna hatha al-

amra khayrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa ‘āqibati amri

[o disse, fī ‘ājili amri wa ’ājilihi] fa-qdurhu lī, wa

yassirhu lī, thumma bārik lī fīh. Wa in kunta ta‘lamu

anna hatha al-amra sharrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa

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‘āqibati amri [o disse, fī ‘ājili amri wa ajilihi], fasrifhu

‘anni was-rifni ‘anhu wa aqdur li alkhayra haythu

kāna, thummah irradini bihī.

(O Allāh, Ti chiedo di mostrarmi ciò che è meglio

attraverso la Tua conoscenza, e Ti chiedo di

rendermene capace attraverso la Tua potenza, e Ti

prego di concedermi il Tuo enorme favore perché Tu ne

hai il potere mentre io sono senza potere, e Tu possiedi

la conoscenza mentre io sono senza conoscenza, e Tu

sei Colui che conosce tutte le cose invisibili. O Allāh, se

Tu sai che questa impresa è un bene per la mia religione

e per la mia sussistenza e nel mio Aldilà (o disse: se è

meglio per i miei affari a breve e lungo termine),

ordinala per me e rendimela più facile, poi benedicila

per me, e se Tu sai che questa impresa è un male per

me nella mia religione e per la mia sussistenza e

nell’Aldilà... (o disse: se è un male per i miei affari a

breve e lungo termine), lascia che stia lontana da me e

lascia che io sia lontano da essa, e (piuttosto) ordina per

me tutto ciò che è buono, e rendimene soddisfatto].”

[Al-Bukhārī]

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Consultazione nel matrimonio

Dal momento che l’Islām richiede che una donna e il

suo tutore scelgano come marito un uomo pio e adatto

che abbia buoni costumi, è necessario sondare tutto ciò

che riguarda il pretendente. Questo potrebbe essere

realizzato chiedendo ai suoi familiari, amici e colleghi

di lavoro, informazioni su di lui. Inoltre, la donna e il

suo tutore sono tenuti a consultare il pio e saggio prima

dell’approvazione. Come si dice, chi fa la Istikhāra non

perderà mai e chi consulta gli altri non se ne pentirà.

E’ l’approccio corretto che quando un pretendente si

propone per sposare una donna, il suo tutore deve

prendere il suo tempo per chiedere sul suo conto ed

essere certo della sua idoneità al fine di evitare

l’inganno, salvaguardare la donna sotto la sua tutela e

garantire i suoi diritti.

Mediazione nel matrimonio

E’ raccomandato che un Musulmano cerchi di fare da

sensale e unire gli uomini e le donne in matrimonio se

sa che sono pii e adatti, allo scopo di aiutarli a

preservare la loro castità. Unire gli uomini e le donne

virtuosi è un atto di obbedienza e colui che lo fa ne sarà

ricompensato. E’ stato narrato che il Messaggero di

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Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “La migliore

mediazione è quella fatta per [unire due persone in]

matrimonio.” [Ibn Māja]

Tuttavia, qualcuno che cerca di mettere insieme le

persone e unirle in matrimonio deve rispettare i

comandamenti della Sharī’ah, che sono la sincerità,

l’onestà, e così via. Khadīja (radiAllāhu ‘anha) inviò

Nafīsa b. Munabbih al Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa

sallam) prima che egli ricevesse la rivelazione, al fine di

organizzare il suo matrimonio con lui. Nafīsa era

saggia, eloquente e piena di tatto. Ella gli disse: “O

Muhammad, perché non sei sposato?” Egli rispose:

“Non posso permettermi le spese del matrimonio.” Lei

chiese: “Quale sarebbe il caso se tu fossi sollevato da

questo e invitato alla ricchezza, alla bellezza e

all’onore?” Egli le chiese di parlare apertamente e lei gli

parlò di Khadīja (radiAllāhu ‘anha). Il Profeta

(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) la sposò, e lui fu il miglior

marito per lei e lei la migliore moglie per lui.

A volte, alcuni pretendenti cercano la mediazione di

persone pie, affidabili e autorevoli. Come atto di

cortesia verso tali mediatori, il tutore della donna

accetta la proposta di matrimonio senza consultare la

donna sotto la sua tutela. Questo è un atto di ingiustizia

verso la donna che deve essere evitato. Il tutore di una

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donna non deve dare il suo parere fino a quando non lo

ha espresso la donna. Quando c’è intercessione per un

pretendente inadeguato, al tutore della donna è

richiesto di non approvare il matrimonio. Allāh

l’Onnipotente chiederà ad ogni persona responsabile

della sua responsabilità, se l’ha onorata o trascurata.

Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) intercedette

per conto di Mughīth in modo che la moglie, Barīra,

rimanesse sposata con lui. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi

wa sallam) sapeva quanto Mughīth amava sua moglie.

Mughīth aveva sposato Barīra quando erano schiavi:

egli era di carnagione scura e la amava molto. Quando

lei fu liberata e lo lasciò, lui andò alla ricerca di

qualcuno che l’avrebbe convinta a tornare da lui.

Quando il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo vide

andare dietro a Barīra con le lacrime che scorrevano a

causa del suo amore per lei, gli disse: “Vuoi tornare da

lui? Egli è il padre di tuo figlio.” Lei gli chiese: “È un

ordine, O Messaggero di Allāh?” Egli disse: “No, sto

solo intercedendo per lui.” Ella disse: “Io non ho

bisogno di lui.” A questo proposito egli disse a suo zio

al-‘Abbās: “O ‘Abbās, non sei stupito da come Mughīth

ama Barīra e da come lei lo odia?” [Al-Bukhārī]

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Guardare le donne alle quali ci si propone

L’Islām è scrupoloso nel garantire relazioni coniugali

permanenti, affetto e amore tra gli sposi così come la

tranquillità tra loro. Pertanto, è lecito per entrambe le

parti guardarsi l’un l’altro in modo che ciascuno di essi

sia sicuro riguardo al futuro partner, anche se guardare

i membri del sesso opposto generalmente è illecito. E’

stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) disse: “Se uno di voi si propone a una

donna ed è in grado di guardare a ciò che lo spinge a

sposarla, che lo faccia.”

Jābir b. ‘Abdullāh (radiAllāhu ‘anhum) disse: “Mi

proposi a una donna dei Banu Salāma e la sbirciai da

dietro le palme fino a quando non vidi quello che mi

incoraggiò a sposarla, così la sposai.” [Ahmad e Abū

Dāwūd]

E’ lecito per un uomo guardare la donna con la quale

vuole fidanzarsi dopo aver chiesto il permesso dal suo

tutore e mentre uno dei suoi marāhim (parenti non

sposabili) è presente. Se chiedere il permesso è difficile,

in tal caso l’autorizzazione non è una condizione ed egli

può guardarla senza permesso. Il Profeta (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) ordinò ad Al-Mughīra b. Shu’bah

(radiAllāhu ‘anhu) di guardare la donna che voleva

sposare. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) gli

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disse: “Vai e guardala, perché è più probabile che ciò

generi accordo tra voi due.” [An-Nasā’i e At-Tirmithī]

E’ anche lecito per un pretendente mandare una donna

a guardare quella alla quale egli vuole proporsi. Il

Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) mandò Umm

Sulaym (radiAllāhu ‘anha) a guardare una donna che

lui voleva prendere in sposa. Le disse: “Annusa la sua

bocca e guarda le sue caviglie.” [Ahmad]

Proprio come per l’uomo è lecito guardare la donna, è

anche lecito per la donna guardare l’uomo che si

propone a lei. E’ lecito per lei guardare tutto il suo

corpo tranne la sua ‘awra (tra il suo ombelico e le

ginocchia). All’uomo è lecito guardare il volto della

donna, in quanto è il centro della sua bellezza, e

guardare le palme delle sue mani, in quanto riflettono

magrezza o grassezza del corpo. Entrambi hanno il

diritto di reiterare il guardarsi l’un l’altro fino a quando

ognuno ha una certa immagine dell’altro nella propria

mente.

Tuttavia, questa non dovrebbe essere una

giustificazione per trasgredire i limiti di Allāh

l’Onnipotente e soddisfare i propri desideri con il

pretesto del fidanzamento. Allāh l’Onnipotente

conosce quello che inganna gli occhi e ciò che i petti

nascondono.

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Entrambi sono tenuti a rispettare le nobili morali. Essi

non devono screditarsi a vicenda parlando agli altri del

reciproco guardarsi, come il caso del pretendente che

parla della scarsa attrattiva della donna alla quale si è

proposto, se ella non è bella.

Conseguenze del fidanzamento

L’Islām è la religione che ha finalità sublimi e che si

caratterizza per la sua moderatezza. Seguire i suoi

insegnamenti garantisce onore e allo stesso tempo

consente passaggi introduttivi del matrimonio che

potrebbero assicurarne il successo. Pertanto, il

fidanzamento è reso lecito nell’Islām come un passo

introduttivo verso il matrimonio, in modo che ciascuno

dei potenziali sposi possa conoscere l’altro, entro i

limiti che tutelano il loro onore e proteggono la loro

modestia. Il fidanzamento aiuta ciascuno di loro a

essere pronto per la nuova fase della loro vita alla luce

del conoscersi l’un l’altro.

Dato che il fidanzamento è una mera promessa di

matrimonio che potrebbe essere conclusa o meno,

l’Islām dà grande importanza a questo, il che è nel

migliore interesse della donna, in quanto salvaguarda

la sua reputazione al di là di ogni dubbio. Il

fidanzamento non dà diritti a nessuna delle due parti

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rispetto all’altra. Entrambi sono ancora non-marāhim

(cioè, leciti per il matrimonio) tra loro, e la relazione tra

essi è uguale al rapporto tra qualsiasi non-mahram

uomo e donna. Guardare la fidanzata è illecito, perché

Allāh l’Eccelso dice:

هالل إن لهمزكىأذلكوجهمفراوظويحفرهماصأبنماوض غينيللمؤمنلق

ن رهاصأبنمنضضغياتللمؤمنلقو - نعونصيبماريبخ

“Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di

essere casti. Ciò è più puro per loro. Allāh ben

conosce quello che fanno. E dì alle credenti di

abbassare i loro sguardi.” [An-Nūr, 30-31]

Toccare è illecito sotto qualsiasi forma. E’ stato narrato

che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa

sallam) disse: “Per uno di voi essere pugnalato alla

testa con un ago di ferro è meglio che toccare una

donna che non gli è lecita.” [Al-Tabarānī e Al-Bayhaqī]

Il discorso sdolcinato e seduttivo è illecito. Allāh

l’Eccelso dice:

لنقورضمهلبقفيال ذيمعطفيولقالبعنضختفل

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“Non siate accondiscendenti nel vostro

eloquio, ché non vi desideri chi ha una malattia

nel cuore.” [Al-‘Aĥzāb, 32]

A una fidanzata non è lecito mostrare nessuna parte del

suo corpo o dell’ornamento di fronte al suo fidanzato.

Inoltre, è illecito per loro sedersi insieme da soli.

Tuttavia, è lecito per loro incontrarsi, visto che la

decenza e la modestia sono rispettati se uno dei

marāhim della donna è presente. Nella nostra

onorevole Sharī’ah Islamica, il fidanzamento non rende

lecito tutto ciò che è stato proibito prima della sua

comparsa.

La relazione tra il fidanzato, la sua fidanzata

e la famiglia di lei

Il fidanzamento è un periodo per sviluppare la

conoscenza e la confidenza tra il pretendente e la

famiglia della sua fidanzata, in modo da assicurare la

reciproca comunicazione e l’affetto. Questo potrebbe

essere un mezzo per creare un clima di buone relazioni,

che potrebbe poi trasformarsi in vero affetto e

compassione dopo il matrimonio.

Il periodo di fidanzamento è un periodo delicato.

Quando le rilevanti sentenze della Sharī’ah sul

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fidanzamento vengono trascurate dalle due parti, tutti

ne saranno influenzati in modo estremamente

negativo. Alcune famiglie, durante il periodo di

fidanzamento si permettono di violare le sentenze della

Sharī’ah con pratiche quali:

- Il pretendente che visita la casa della sua fidanzata

come se fosse uno della famiglia.

- Il fidanzato che arriva a sedersi con la sua fidanzata in

privato, sia a casa che in qualsiasi altro luogo.

- La fidanzata che esce con il suo fidanzato o lo visita a

casa sua.

- Il fidanzato e la sua fidanzata che si scambiano

messaggi d’amore.

Tutto questo comportamento è respinto e non si addice

alle donne e agli uomini Musulmani. Nondimeno, il

pretendente è tenuto a trattare con la sua fidanzata e la

sua famiglia in una maniera che è approvata da Allāh e

dal Suo Messaggero (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam),

come ad esempio:

- Visitarla nella casa della sua famiglia quando è

presente uno dei suoi marāhim e lei indossa lo hijāb

approvato dalla Sharī’ah.

- Darle alcuni regali.

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- Chiedere di lei, visitare la sua famiglia e mantenere i

legami con loro.

- Accettare l’invito della sua famiglia per mangiare.

Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti a

comunicare tra loro in presenza di uno dei marāhim di

lei, in un modo che è probabile crei affetto e

convincimento, senza che nessuno dei due riveli

all’altro questioni segrete né sveli ciò che deve restare

nascosto. Molte coppie di fidanzati fanno l’errore di

rivelarsi i propri segreti l’uno all’altro. Questo è un

grave errore. E’ possibile che i due divergano e

rompano il loro fidanzamento. Un pretendente in tal

caso potrebbe essere una persona non-religiosa e

quindi fare del male alla sua ex-fidanzata minacciando

di rivelare i segreti di cui è venuto a conoscenza.

Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti ad

esercitare il loro massimo sforzo, dato che il periodo del

fidanzamento dura solo per il tempo necessario a

entrambi per essere certi che vogliono sposarsi tra loro.

Più breve è questo periodo, meglio è. E’ improprio

lasciare che il periodo di fidanzamento si prolunghi

senza una forte ragione. Il matrimonio dovrebbe essere

celebrato il più presto possibile.

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Rottura del fidanzamento

Il fidanzamento è una promessa di matrimonio tra due

parti e non è un contratto vincolante. Rompere il

fidanzamento senza una giustificazione approvata dalla

Sharī’ah è considerato una rottura di una promessa. La

Sharī’ah non ha determinato una punizione per

l’infrazione di una promessa, piuttosto, una persona

che lo fa è affidata ad Allāh, il Quale, se vuole lo

perdonerà, e se vuole lo punirà. Se il pretendente dà la

dote dopo il fidanzamento e poi desidera ritirarsi, ha il

diritto di riprendere indietro tutto. Ogni regalo è

considerato un dono e il pretendente non ha diritto a

riprenderselo dopo aver rotto il suo fidanzamento. E’

stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) disse: “Non è lecito per un uomo fare

una donazione o dare un regalo e riprenderselo, ad

eccezione di un padre riguardo a ciò che dà a suo

figlio.” [Abū Dāwūd, An-Nasā’i, At-Tirmithī e Ibn

Māja]

Secondo i sapienti Hanafiti, il pretendente è

autorizzato a riprendersi i suoi doni, se sono

immodificabili. Di conseguenza, egli ha il diritto di

riprendere bracciali, anelli, collane, orologi e così via.

Tuttavia, se i doni sono soggetti a modifiche o

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diminuzione, come il cibo e i vestiti, il pretendente non

ha diritto di riprenderseli.

In tal caso i sapienti Mālikiti hanno giudicato secondo

la parte responsabile della rottura del fidanzamento. Se

il pretendente vuole rompere il fidanzamento non ha

diritto a riprendersi tutto quello che ha dato. Tuttavia,

se è la fidanzata a voler rompere, il pretendente ha il

diritto di riprendersi tutto ciò che ha dato in regalo, che

sia modificabile o meno. Se un dono è danneggiato,

deve essere compensato per esso.

Secondo i sapienti Shāfi‘iti, un dono deve essere

restituito se è invariato o danneggiato. Se è intatto,

deve essere restituito: altrimenti, deve essere

compensato.

24

Appendice

La sentenza sul celebrare una festa di fidanzamento

“Ogni perfetta lode ad Allāh, il Signore dei mondi.

Testimonio che non c’è nessuno degno di adorazione

all’infuori di Allāh, e che Muhammad (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) è il Suo servo e Messaggero.

La festa di fidanzamento o celebrazione è lecita se è

esente da proibizioni religiose, come la miscelazione

[tra sessi], le donne che non indossano hijāb e la

musica, dato che non siamo a conoscenza di qualsiasi

sapiente che l’abbia proibita. Tuttavia, la festa di

fidanzamento che le persone organizzano oggi nella

quale il fidanzato incontra la sua fidanzata prima di

stipulare il contratto di matrimonio e mette una collana

o un bracciale su di lei, allora questa festa è proibita e

non è lecito approvarla, per non parlare del

parteciparvi. Questo perché prima che il fidanzato

concluda un contratto di matrimonio con la sua

fidanzata non è lecito per lui restare solo con lei o

stringerle la mano, per non parlare del vederla nella sua

bellezza completa come è nel caso di certe feste.

Quanto a dopo il contratto di matrimonio, allora lei è

sua moglie e si può organizzare una festa per

25

annunciare questo matrimonio; il Profeta (sallAllāhu

‘alayhi wa sallam) disse: “Rendete pubblico il

matrimonio.” [Ahmad, Al-Tabarānī, Al-Hākim e Ibn

Hibbān]

Tuttavia, questa festa dovrebbe essere esente da

qualsiasi proibizione, come la miscelazione [tra sessi],

i canti accompagnati da strumenti musicali e il

linguaggio osceno, e altri divieti. Comunque, è lecito

per le donne di usare il duff (tamburello), dato che il

Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo consentì nei

matrimoni.

E Allāh ne sa di più.”

Fatwā emessa dal sapienti di Islamweb.net coordinati

dal Dr. Abdullah al-Faqih

26

La sentenza sul parlare con la propria fidanzata

Shaykh ‘Abd-Allāh b. Jibrīn (rahīmahullāh) disse:

“La fidanzata è ancora una donna non-mahram e

parlare con lei equivale a parlare ad una donna non-

mahram, quindi deve essere fatto correttamente e solo

quanto è necessario, come ad esempio per accordarsi

su questioni specifiche da fare dopo che ci si sposa.

L’attenzione deve essere prestata anche a quanto

segue:

1 - Deve essere fatto con il consenso del tutore della

donna e senza obiezioni da parte sua al matrimonio.

2 - Il discorso non dovrebbe coinvolgere tutto ciò che

può suscitare il desiderio o causare tentazione.

3 - Non dovrebbe esserci altro modo di raccontarle

quello che lui vuole dirgli, ad esempio attraverso la

sorella o il fratello, o per lettera.

4 - Non dovrebbe andare al di là di ciò che è

essenziale.

E Allāh è la fonte della forza.”

Estratto dalla Fatwā n. 13704 di Islam Q&A

27

La sentenza sulla recitazione di Sūrat Al-Fātihah

quando un uomo si fidanza con una donna

Ai sapienti di al-Lajnah ad-Dā’imah lil-Buhūth al-

‘Ilmiyyah wal-Iftā fu chiesto:

“Recitare al-Fātihah nel momento in cui un uomo si

fidanza con una donna è una innovazione (bid‘a)?”

Essi risposero:

“Recitare al-Fātihah al momento della proposta di un

uomo a una donna, o al momento del suo contratto di

matrimonio con lei è una innovazione.”

Estratto dalla Fatwa n. 76413 di Islam Q&A

28

La sentenza sull’anello di fidanzamento

Shaykh Muhammad Sālih Ibn al-‘Uthaymīn

(rahīmahullāh) disse:

“L’anello di fidanzamento è un tipo di anello, e in linea

di principio non c’è niente di sbagliato negli anelli, a

meno che sia accompagnato da credenze, come alcuni

fanno, quando l’uomo scrive il suo nome sull’anello che

dà alla sua fidanzata, e lei scrive il suo nome sull’anello

che dà al suo fidanzato, credendo che ciò creerà forti

legami tra la coppia. In tal caso, questo anello è harām,

perché è un attaccamento a qualcosa per cui non vi è

alcuna base nell’Islām, e non ha alcun senso. Allo stesso

modo, per quanto riguarda l’anello di fidanzamento,

non è lecito per l’uomo metterlo nella mano della sua

fidanzata, perché lei non è ancora sua moglie ed è

ancora una estranea per lui (non-mahram), dato che

non è sua moglie fino a dopo che il contratto di

matrimonio è stato fatto.”

Al-Fatāwa al-Jāmi’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, vol. 3,

pag. 914-915

29

La sentenza sul ritardare il matrimonio

Shaykh ‘Abd al-‘Azīz b. Bāz (rahīmahullāh) disse:

“Ciò che è necessario è affrettarsi a sposarsi, e nessun

giovane uomo o giovane donna dovrebbe ritardare il

matrimonio a causa degli studi, perché il matrimonio

non impedisce una cosa del genere. E’ possibile per

un giovane sposarsi al fine di proteggere il suo

impegno religioso e morale, e per abbassare lo

sguardo. Il matrimonio serve a molti scopi,

specialmente in questi giorni e in quest’epoca. Perché

ritardarlo è dannoso, sia per le giovani donne che per

i giovani uomini, così ogni giovane uomo e ogni

giovane donna dovrebbero affrettarsi a sposarsi se c’è

un uomo che è compatibile con una donna, e se un

uomo può trovare la giusta donna - secondo le parole

del Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam): “O giovani,

chi tra voi può permetterselo che si sposi, e chi non

può permetterselo che digiuni, perché ciò sarà uno

scudo per lui.” [Sahīh - concordato]

Questo include sia i giovani uomini che le giovani

donne: non si applica solo agli uomini, piuttosto

include tutti - tutti hanno bisogno di sposarsi.

Chiediamo ad Allāh di guidare tutti noi.”

Majmū’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah, 20/421-

422.