Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario · PDF fileI quaderni di approfondimento...

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I quaderni di approfondimento Elisabetta Civetta Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo Civica S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele II, 78 - 26100 Cremona Tel. . 389 1831414 - Fax 0372.8631197 e-mail: [email protected] - [email protected] iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona, C.F. e P.IVA: 01441330196

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I quaderni di approfondimento

Elisabetta Civetta

Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo

Civica S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele II, 78 - 26100 Cremona Tel. . 389 1831414 - Fax 0372.8631197

e-mail: [email protected] - [email protected] iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona, C.F. e P.IVA: 01441330196

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Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo

Indice

1. Premessa

2. Che cosa è il DURC

3. Fonti normative

4. Il DURC negli appalti pubblici

4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto

4.2 Il Durc nella fase del pagamento

5. Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni

6. Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia

7. Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante

8. Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007

9. Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio

10. Soggetti tenuti al rilascio del DURC

10.1 Come si rilascia.

11. Soggetti obbligati

11.1 DURC e lavoratori autonomi.

12. Emissione del DURC

13. Validità temporale del DURC

14. Validità delle autocertificazioni

15. Requisiti di regolarità contributiva

16. Domande e risposte

16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi

16.2 Verifica del DURC per le utenze

16.3 IL DURC nelle fasi di gara

16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento

16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore

16.6 DURC e regolamenti di contabilità

16.7 DURC e libero professionisti

16.8 DURC irregolare

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Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo

1. Premessa Negli ultimi anni agli enti locali è stato chiesto un intervento diretto, su più fronti, per consentire

alle amministrazioni centrali un recupero dell’evasione fiscale/contributiva da un lato e un recupero

delle cartelle esattoriali di difficile esigibilità dall’altro lato. Questo intervento si è concretizzato in

una serie di controlli che gli enti locali devono effettuare in sede di liquidazione o pagamento di

prestazioni verso fornitori esterni.

Tra queste rientra anche la verifica della regolarità contributiva (DURC).

Tuttavia, l’obbligatorietà della richiesta del DURC nella fase di pagamento di forniture di beni e

servizi appare confusa in quanto non direttamente rintracciabile nelle fonti normative primarie

(leggi, decreti ecc..) ma dalle circolari degli enti previdenziali.

Nei paragrafi successivi cercheremo di analizzare, seguendo il quadro normativo e la prassi

derivante dalla lettura delle varie circolari ministeriali, quando è necessario richiedere il DURC.

2. Che cosa è il DURC

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di

un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli

adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di

riferimento.

3. Fonti normative

La verifica della regolarità contributiva nel nostro ordinamento incide su due fronti:

1. per l’affidamento degli appalti pubblici;

2. per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni;

3. per l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore

dell’edilizia

4. autorizzazione al commercio ambulante

4. Il DURC negli appalti pubblici

Negli appalti pubblici le fonti normative ritrovabili nel nostro ordinamento in merito

all’obbligatorietà del DURC sono riassunte nella tabella sotto riportata.

Rif.

normativo

Testo di legge Presentazione

DURC/Certificato di

regolarità

Quando è

obbligatorio il

DURC/certificato

di regolarità

Sanzione

Art. 5

comma 2

Legge

82/1994

Le pubbliche amministrazioni

procedono al pagamento del

corrispettivo dovuto alle

imprese di pulizia, previa

esibizione da parte di queste

ultime della documentazione

attestante il versamento dei

contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti

Secondo l’art. 5 c. 2 della

Legge 82/1994, nei soli casi

delle imprese di pulizia,

l’impresa deve presentare la

documentazione attestante il

versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali.

A quell’epoca non esisteva il

DURC

La certificazione

della regolarità

contributiva

andava richiesta

all’atto del

pagamento

Non sono

previste

sanzioni

derivanti dalla

mancata

certificazione

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Art. 2 D.L.

210/2002

conv. L.

266/2002

1. Le imprese che risultano

affidatarie di un appalto

pubblico sono tenute a

presentare alla stazione

appaltante la certificazione

relativa alla regolarità

contributiva a pena di revoca

dell’affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al

comma 1 deve essere

presentata anche alle imprese

che gestiscono servizi e attività

in convenzione o concessione

con l’ente pubblico, pena la

decadenza della convenzione o

la revoca della concessione

stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore del presente

decreto, l’INPS, l’INAIL

stipulano convenzioni al fine

del rilascio di un documento

unico di regolarità contributiva

Secondo l’art. 2 del D.L.

210/2002 le imprese

affidatarie di un appalto

pubblico (*) sono tenute a

presentare la certificazione

relativa alla regolarità

contributiva. A quell’epoca

non era ancora esistente il

modello DURC, tanto vero

che al comma 2 era previsto

che l’INPS e l’INAIL

avrebbero dovuto stipulare

un convenzione al fine del

rilascio di un documento

unico di regolarità

Secondo l’art. 2

del D.L. 210/2002

l’obbligo della

certificazione della

regolarità

contributiva

nasceva nel

momento

dell’affidamento:

- di un appalto

pubblico;

- della gestione

di un servizio e

attività in

convenzione o

concessione

con l’ente

pubblico

L’irregolarità

contributiva

comportava la

revoca

dell’affidamento

dell’appalto

pubblico e della

concessione e la

decadenza della

convenzione

Art. 38

D.Lgs.

163/2006

Sono esclusi dalla

partecipazione alle procedure di

affidamento delle concessioni e

degli appalti di lavori, forniture

e servizi, né possono essere

affidatari di subappalti, e non

possono stipulare i relativi

contratti i soggetti (…) che

hanno commesso violazioni

gravi, definitivamente

accertate, alle norme in materia

di contributi previdenziali e

assistenziali, secondo la

legislazione italiano o dello

Stato in cui sono stabiliti (…).

Ai fini degli accertamenti

relativi alle cause di esclusione

di cui al presente articolo, si

applica l’articolo 43, del

decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445; resta fermo, per

l’affidatario, l’obbligo di

presentare la certificazione di

regolarità contributiva di cui

all’articolo 2, del decreto legge

25 settembre 2002, n. 210,

convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266 e di cui

all’articolo 3, comma 8, del

decreto legislativo 14 agosto

1996, n. 494 e successive

modificazioni e integrazioni.

Secondo l’articolo 38 del

D.Lgs. 163/2006 il DURC

dovrebbe essere presentato

dall’affidatario

L’articolo 38 del

D.Lgs. 163/2006

nell’elencare al

primo comma le

ragioni per le quali

un’impresa è

esclusa dalla

partecipazione

delle procedure di

affidamento delle

concessioni e degli

appalti,

indirettamente

stabilisce che il

DURC è

obbligatorio nei

seguenti casi:

- nelle procedure

di affidamento

delle concessioni

e degli appalti di

lavori, forniture e

servizi,

- nei sub-appalti,

- nella stipulazione

dei contratti.

La sanzione

prevista dall’art.

38 del D.Lgs.

163/2006

riguarda il caso

in cui il

soggetto è

irregolare. In

questo caso tali

soggetti sono

esclusi dalla

procedura di

affidamento,

non possono

essere affidatati

di sub-appalti e

non si possono

stipulare

contratti con tali

soggetti.

Art. 118 c. 6

D.Lgs.

163/2006

Ai fini del pagamento degli

stati avanzamento dei lavori o

dello stato finale dei lavori,

l’affidatario e, suo tramite, i

subappaltatori trasmettono

Secondo l’art. 118 c. 6 del

D.Lgs. 163/2006 il DURC

deve essere presentato

dall’affidatario e dai

subappaltatori

Secondo l’art. 118

c. 6 del D.Lgs.

163/2006 il DURC

è obbligatorio

nella fase del

Non è prevista

alcuna sanzione

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all’amministrazione o ente

committente il documento

unico di regolarità contributiva,

nonchè copia dei versamenti

agli organismi paritetici

previsti dalla contrattazione

collettiva, ove dovuti.

pagamento degli

stati avanzamento

dei lavori e dello

stato finale dei

lavori

(*) L’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 definisce come “appalti pubblici” (…) i contratti a titolo oneroso, stipulati

per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto

l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

Dalla tabella sopra riportata, emerge chiaramente che le norme attualmente vigenti prevedono

l’obbligo della presentazione del DURC:

- nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto

- per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori (art. 118 D.Lgs. 163/2006).

- per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994).

Schema 1 – Il DURC negli appalti pubblici

4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto

Appalto pubblico AFFIDAMENTO Revoca affidamento

Attività in convenzione AFFIDAMENTO Decadenza convenzione

Attività in concessione AFFIDAMENTO Revoca concessione

Art. 5 c. 2 L.

82/94Servizi di pulizia PAGAMENTO Sospensione pagamento

??? Forniture beni e servizi PAGAMENTO ????

Esclusione alle procedure

di affidamento

Concessioni e appalti di

lavori, forniture e servizi

PARTECIPAZIONE GARA

AFFIDAMENTO

SUBAPPALTO (eventuale)

Esclusione affidamento

subappalto

STIPULAZIONE

CONTRATTO

Divieto stipulazione

contratto

Art. 38

D.Lgs.

163/2006

Stato avanzamento

lavori o stato finale

lavori

PAGAMENTO Sospensione pagamento

Art. 118 c. 6

D.Lgs.

163/2006

Art. 2 Legge

266/2002

Fonte

normativaFattispecie Fase Effetti DURC negativo

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La presentazione del DURC nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto è

sempre obbligatoria, indipendentemente dalla tipologia di procedura di acquisto e dall’importo dello

stesso (art. 38 D.Lgs. 163/2006).

Il DURC, pertanto, andrebbe richiesto per tutte le tipologie di contratto, sia esso di forniture,

servizi, lavori e indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento. L’art. 125 comma

12 del D.Lgs. 163/2006 per gli acquisti in economia prevede che “l’affidatario di lavori, servizi,

forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le

procedure ordinarie di scelta del contraente”. Ne consegue che, anche in caso di gara informale o

trattativa privata, deve essere richiesto il DURC all’impresa contraente.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva nell’ambito di un appalto interessa sia la selezione

del contraente sia la stipula e l’esecuzione del contratto.

Il Tar Trentino, con sentenza n. 12/2008, ricostruendo il quadro giurisprudenziale esistente a

quell’epoca, aveva stabilito che “l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi contributivi

fina dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della

procedura di gara”. Sia il Tar Trentino, sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2008),

evidenziano come la regolarità contributiva costituisca requisito sostanziale di partecipazione alla

gara; conseguentemente tale requisito deve sussistere in quel momento e non può attribuirsi alcun

effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata

dall’impresa successivamente alla presentazione della domanda di gara.

4.2 Il Durc nella fase del pagamento

I riferimenti normativi enunciati nella tabella sopra riportata evidenziano come l’obbligatorietà del

DURC nella fase del pagamento sia prescritta:

- per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori in quanto l’art. 118 D.Lgs.

163/2006 fa esplicito riferimento al pagamento dei soli stato avanzamento lavori o stato

finale dei lavori; tuttavia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 che ha unificato la

disciplina applicabile ai contratti dei servizi, beni e lavori, molti autori ritengono che

l’ambito di applicazione di tale articolo sia riferibili anche ai pagamenti dei contratti

pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi;

- per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994).

L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per

acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali

ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e

dell’art. 5 c. 2 della Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche

che prevedono l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo

previsto esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata

richiesta del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi.

In particolare la richiesta del DURC nelle fasi di pagamento per le forniture di beni e servizi lo si

ritrova nella circolare INPS n. 122 del 30.12.2005 con cui viene schematizzato in modo chiaro

quando il DURC deve o può essere richiesto:

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5. Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni

Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per

l’accesso a benefici contributivi, normativi e sovvenzioni sono riepilogate nella tabella sotto

riportata. Occorre rilevare che tali disposizioni interessano marginalmente il settore degli enti locali

in quanto, in questi casi, la verifica del DURC è richiesta per l’erogazione ai datori di lavoro,

generalmente privati, di sovvenzioni e agevolazioni contributive. Il Ministero del Lavoro ha peraltro

affermati che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di

specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-

patrimoniale ad una generalità di soggetti. I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli

sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga

all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente

parlarsi di agevolazione contributiva – come abbattimento di una aliquota ordinariamente più

onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.

Rif.

normativo

Testo di legge Presentazione

DURC/Certificato di

regolarità

Quando è

obbligatorio il

DURC/certificato

di regolarità

Sanzione

Art. 10 c. 7

D.L.

203/2005

Per accedere ai benefici ed alle

sovvenzioni comunitari le

imprese di tutti i settori sono

tenute a presentare il

Secondo l’art. 10 c. 7 D.L.

203/2005 sono le imprese di

tutti i settori che devono

presentare il DURC

Il DURC è

richiesto per

l’accesso alle

sovvenzioni

La regolarità

contributiva

costituisce

presupposto

1VERIFICA

AUTODICHIARAZIONIEsame atti gara

Aggiudicazione appalto (Ove pretesa)

Stipula del contratto (ove previsto)

Emissione certificato di pagamento

Pagamento finale

Aggiudicazione appalto (Ove pretesa)

Stipula del contratto (ove previsto)

Regolare esecuzione

Liquidazione di ogni fattura (nel solo

vaso dei servizi di pulizia)

Aggiudicazione del servizio o dell'attività

(Ove pretesa)

Stipula relativa convenzione o il rilascio della

concessione (ove previsto)

ISCRIZIONE ALBO

FORNITORI,

AGEVOLAZIONI,

FINANZIAMENTI E

SOVVENZIONI

Prima dell'inoltro della relativa istanza agli

organismi preposti al rilascio

CIR

CO

LA

RE

IN

PS

N. 122 d

el 30.1

2.2

005 2

3

4

5

APPALTI PUBBLICI DI

FORNITURE

APPALTI PUBBLICI DI

SERVIZI

GESTIONE DI SERVIZI

E ATTIVITA'

PUBBLICHE IN

CONVENZIONE O

CONCESSIONE

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documento unico di regolarità

contributiva di cui all’articolo

2, comma 2, del decreto legge

25 settembre 2002, n. 210,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 novembre 2002,

n. 266

comunitarie essenziale per

l’accesso ai

benefici

Art. 1 c.

1175 L.

296/2006

A decorrere dal 1 luglio 2007, i

benefici normativi e

contributivi previsti dalla

normativa in materia di lavoro

e legislazione sociale sono

subordinati al possesso, da

parte dei datori di lavoro, del

documento unico di regolarità

contributiva, fermi restando gli

altri obblighi di legge ed il

rispetto degli accordi e contratti

collettivi nazionali nonchè di

quelli regionali, territoriali o

aziendali, laddove sottoscritti,

stipulati dalle organizzazioni

sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori

comparativamente più

rappresentative sul piano

aziendale

Secondo l’art. 1 c. 1175 della

Legge 296/2006 è il datore di

lavoro che deve essere in

possesso del DURC

Il DURC è

richiesto per

l’accesso alle

sovvenzioni

comunitarie

La regolarità

contributiva

costituisce

presupposto

essenziale per

l’accesso alle

sovvenzioni

comunitarie

6. Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia

Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per

l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia sono riepilogate nella tabella

sotto riportata.

Rif.

normativo

Testo di legge Presentazione

DURC/Certificato di

regolarità

Sanzione

Art. 3 c. 8

D.Lgs.

494/1996

come

modificato

dall’art. 86

c. 10 D.Lgs.

276/2003

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel

caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

- trasmette all’amministrazione concedente prima

dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di

costruire o della denuncia di inizio di attività, il

nominativo delle imprese esecutrici dei lavori

unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e

B-bis). In assenza della certificazione della regolarità

contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa

esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo

abilitativo

Il DURC rientra tra la

documentazione necessaria

per l’abilitazione (permesso

di costruire o DIA) alla

esecuzione di appalti privati

nel settore dell’edilizia

L’assenza della

certificazione

della regolarità

contributiva,

anche in caso di

variazione

dell’impresa

esecutrice dei

lavori, comporta

la sospensione

dell’efficacia

del titolo

abilitativo

7. Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per

l’autorizzazione al commercio ambulante sono riepilogate nella tabella sotto riportata.

Rif.

normativo

Testo di legge Presentazione DURC/Certificato di

regolarità

Sanzione

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Art. 28 c. 2

bis decreto

legislativo

31 marzo

1998, n.

114

«2-bis. Le regioni, nell’esercizio della

potestà normativa in materia di disciplina

delle attività economiche, possono stabilire

che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

di cui al comma 1 sia soggetta alla

presentazione da parte del richiedente del

documento unico di regolarità contributiva

(DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal

caso, possono essere altresì stabilite le

modalità attraverso le quali i comuni, anche

avvalendosi della collaborazione gratuita

delle associazioni di categoria riconosciute

dal Consiglio nazionale dell’economia e del

lavoro, possono essere chiamati al

compimento di attività di verifica della

sussistenza e regolarità della predetta

documentazione. L’autorizzazione

all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai

soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la

rateizzazione del debito contributivo. Il

DURC, ai fini del presente articolo, deve

essere rilasciato anche alle imprese

individuali »;

Articolo 29,

comma 4

bis D.Lgs.

31.3.1998 n.

114

«4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei

mesi in caso di mancata presentazione

annuale del DURC, di cui al comma 2-bis

dell’articolo 28

L’articolo 28 comma 2-bis del D.Lgs.

114/1998 come modificato dall’art. 2

comma 12 della legge 191/2009 stabilisce

che le Regioni possano prevedere la

richiesta del Durc per l’autorizzazione

dell’attività di commercio ambulante.

Qualora la Regione preveda questa

richiesta può anche stabilire le modalità

attraverso le quali i Comuni, anche

avvalendosi della collaborazione delle

associazioni di categoria, possono essere

chiamati ad effettuare attività di verifica

della sussistenza della regolarità del Durc.

La norma, inoltre, prevede che nei casi in

cui i soggetti abbiano ottenuto dall’Inps la

rateizzazione del debito contributivo,

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

di commercio ambulante può essere

comunque rilasciata.

La mancata

presentazione

del DURC

comporta la

sospensione per

sei mesi

dell’attività.

Si rammenta che per attività di commercio ambulante su aree pubbliche si intende l’attività di

vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree

pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità,

attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggi dati in concessione

per 10 anni o su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante. Nell’una o nell’altra forma,

l’esercizio dell’attività è soggetta ad un’apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a

società di persone regolarmente costituite.

L’INAIL, con la nota prot. N. 9213 del 13 ottobre 2009, aveva precisato che per le attività di

commercio svolte direttamente dal commerciante senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, il

titolare o il comune saranno tenuti a richiedere una semplice certificazione all’INPS di regolarità

contributiva senza passare per il portale dello Sportello unico che sarà utilizzato, invece, in caso di

presenza di dipendenti o collaboratori.

8. Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007

Di fronte all’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e

per finalità non solo limitate alle procedure di appalto, l’art. 1 comma 1176 della legge 296/2006

aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto avente la finalità di dare al DURC una

disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai suoi contenuti analitici.

Tale decreto fu emanato il 24.10.2007 (pubb. Sulla G.U. 30.11.2007 n. 279). Dalla lettura dell’art. 1

del suddetto decreto emerge il seguente quadro:

a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e

forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;

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b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in

materia di lavoro e legislazione sociale.

Pertanto, l’analisi giuridica fa emergere come il DURC sia obbligatorio nella fase di gara per

l’aggiudicazione e la stipula del contratto, indipendentemente dalla tipologia di acquisto e

dall’importo dello stesso. Relativamente alla richiesta del DURC nella fase del pagamento, non

esiste una norma che esplicitamente preveda questo obbligo per i pagamenti dei servizi (ad

eccezione dei servizi di pulizia) e forniture di beni. L’obbligo è invece previsto per il pagamento

degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche.

La previsione dell’obbligo della richiesta del DURC nelle fasi di pagamento lo si ritrova nelle varie

interpretazioni fornite dagli istituti previdenziali e dal ministero del lavoro.

9. Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio

Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento ai soggetti richiedenti il DURC

sono riepilogate nella tabella sotto riportata.

Rif. normativo Testo di legge

Art. 3 D.M. 24.10.2007 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica

unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti

bilaterali di cui all’art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti

informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai

soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del

lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.

12

3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto

appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche

o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di

attestazione e qualificazione delle aziende (SOA):

4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che

ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in

qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei

presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto

previsto dall’art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 16-bis c. 10 D.L.

185/2008

In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche

attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva

(DURC) dagli Istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è

richiesto dalla legge.

Prima del D.L. 185/2008, il richiedente principale del DURC erano l'impresa, anche attraverso i

consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega e anche le pubbliche

amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società

Organismi di Attestazione).

Con l’art. 16 bis del d.l. 185/2008, le amministrazioni pubbliche non possono chiedere il DURC

agli appaltatori, ma debbono acquisirlo direttamente, rivolgendosi in prima persona agli enti

previdenziali. L’articolo 43 del Dpr 445/2000, espressamente richiamato dal decreto anti-crisi, al

comma 4 dispone quanto segue: “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati

relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le

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amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la

consultazione in via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati

personali”.

Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità

principale) compilando le schermate che appaiono a video accedendo alternativamente a

www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza

pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it(aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed

intermediari).

Sono previsti due diversi modelli di richiesta:

- modulo unificato di richiesta DURC per appalti lavori pubblici (quadro A e B);

- modulo unificato di richiesta DURC per lavori privati in edilizia, appalti pubblici di

forniture e servizi, attestazione SOA, iscrizione Albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti e

sovvenzioni (quadro C).

Quadro A e B

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadri_A_B_

Ver_3_5_4.pdf

Quadro C

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadro_C_V

er_3_5_4.pdf

Si evidenzia che per le pubbliche amministrazioni è informatizzata la sola procedura di istanza di

richiesta del DURC ma non anche l’accesso diretto alla banca dati; il rilascio del DURC, inoltre,

avviene in forma cartacea. Questo meccanismo comporta un’attesa di almeno 30 giorni per ottenere

l’esito della verifica.

10. Soggetti tenuti al rilascio del DURC

L’articolo 2 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di

previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che

gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

La legge n. 266/2002 e il D.Lgs. n. 276/2003 avevano stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili

dovevano stipulare convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC).

In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima

convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del

DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra

INPS, INAIL e Cassa Edili

10.1 Come si rilascia. Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo

di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica).

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La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli

Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in

qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di

consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale

degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per

territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS

o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il

DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da

questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in

fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o

INAIL una "Ristampa" del DURC.

11. Soggetti obbligati

L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il possesso del DURC è richiesto:

- ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonché ai fini

della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

- ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere,

servizi e forniture e nei lavori privati dell’edilizia.

11.1 DURC e lavoratori autonomi. Relativamente ai lavori autonomi, l’obbligo previsto dall’art. 1 del d.l. 24.10.2007 smentisce le

precedenti circolari (INAIL prot. 208/06 del 31.01.2006 e successive note prot. 2988 del 5.12.2005

prot. 3144 del 22.12.2005) secondo cui i lavoratori autonomi senza dipendenti non erano soggetti

alla richiesta del DURC. A seguito dell’emanazione del D.M. 24.10.2007, il Ministero del Lavoro,

con circolare n. 5 del 30.01.2008 ha affermato che “il DURC è richiesto anche ai lavoratori

autonomi, ancorché privi di dipendenti, “nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e

forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia” ciò in quanto ad una più approfondita analisi

l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei

confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle “imprese esecutrici” ma anche

ai “lavoratori autonomi”. La stessa circolare prosegue dicendo che “va rilevato che in alcuni ambiti

settoriali (ad es. edilizia), l’estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha

determinato l’effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative

autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo

dell’interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con la ratio normativa escludere gli

stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva. Ciò

comporta che, ai fini del rilascio del documento, rileva anche la regolarità della posizione

contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo

artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali”.

Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta

del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero

professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o

all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere

un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL.

12. Emissione del DURC

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 24.10.2007, il DURC è emesso entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della richiesta.

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Come chiarito dalla Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel

caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali

scatta il c.d. silenzio assenso.

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Nota 1) Viene identificato il motivo della richiesta del DURC; per cui sotto la dicitura Documento

unico di regolarità contributiva può apparire:

- per lavori privati in edilizia;

- per iscrizione albo fornitori;

- per liquidazione fattura di appalto di servizi;

- per emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data del;

Nota 1)

Raccomandata AR

Spett.le

/…….. del

Nota 2)

dovute

Originale Luogo Lì

Nota 3)

INAIL INPS

Per INPS-INAIL

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della sede Inail di

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

PER

pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero

E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane

E' assicurata/o all'INAIL con codice Ditta n.

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

I.N.A.I.L. - Sede di

E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

C.C.N.L. applicato

Con il presente documento si dichiara che il lavoratore autonomo/impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

I.N.P.S. - Sede di

Sede operativa

Codice Fiscale E-mail

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Codice identificativo pratica (C.I.P.)

(da citare sempre nella corrispondenza)

Protocollo documento n.

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- per emissione ordinativo di appalto di forniture;

- per agevolazione, finanziamenti, sovvenzione e autorizzazioni :

Nota 2) Possono comparire le seguenti diciture:

- Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti;

- L’impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:

Nota 3) Nei DURC rilasciati per i lavori privati in edilizia, compare anche la dicitura “Il presente

certificato è rilasciato ai sensi dell’art. 86 co. 10 D.Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni

dalla data di rilascio.

13. Validità temporale del DURC

L’art. 7 comma 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che “ai fini della fruizione delle agevolazioni

normative e contributive (…) il DURC ha validità mensile”.

Il successivo comma e afferma che “nel solo settore degli appalti privati (….) il DURC ha validità

trimestrale”.

Negli altri casi, come affermato dalla Direzione Provinciale di Modena, la validità del DURC è

correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:

- per tutti gli appalti pubblici è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale

il certificato è stato richiesto (es. per la stipula del contratto, il pagamento dello stato

avanzamento lavori, ecc…);

- per l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori allo specifico motivo della richiesta.

Considerata, pertanto, la ristretta validità del DURC è consigliabile, negli enti concentrare i

pagamenti in poche scadenze già concordate in modo da poter acquisire in tempi utili il DURC

tenendo conto che in media il tempo di rilascio del documento è di circa 30 giorni.

14. Validità delle autocertificazioni

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza del 25.5.2006 n. 635 ha affermato che “il

DURC non può essere sostituito dalla produzione di documenti attestanti l’avvenuto versamento dei

contributi. La produzione di copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea

ad attestare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria perché non mette comunque la

stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e,

cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti).

In effetti la presentazione di un’autocertificazione vanificherebbe del tutto la finalità di contrasto al

fenomeno del lavoro sommerso a cui il DURC è volto. Ciò in quanto la verifica della regolarità

contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere

demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati

incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.

15. Requisiti di regolarità contributiva

L’articolo 5 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti

previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

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- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali

come dovuti;

- inesistenza di inadempienze in atto.

Ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole.

Secondo la circolare INAIL n. 22 del 2.4.2008, l’azienda è considerata regolare anche in

presenza di debiti iscritti a ruolo, purché vi sia stato un provvedimento di accoglimento della

domanda di dilazione. La sola presentazione dell’istanza non consente di attestare la

regolarità;

- sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile

sussiste in caso di:

- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo

mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;

- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore

lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

- richiesta di rateizzazione per la quale la cassa competente abbia espresso parere favorevole.

16. Domande e risposte

16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi

Domanda:

Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di fatture relative al pagamento delle rette ricovero

anziani?

Risposta:

L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai

lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e

nei lavori privati dell’edilizia.

Il DURC deve, pertanto, essere richiesto nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione

di un appalto o concessione di servizio.

Conseguentemente se la somma pagata per le rette di ricovero anziani costituisce una sorta di

trasferimento o di contributo erogato a sostegno o ad integrazione del pagamento delle spese degli

assistiti il DURC non deve essere richiesto.

Qualora, invece, il pagamento della retta costituisce il corrispettivo per la prestazione di servizi

assistenziali dati in appalto a terzi (non interessa la qualifica del terzo potrebbero essere società,

fondazioni o Onlus), il DURC deve essere richiesto.

16.2 Verifica del DURC per le utenze

Domanda:

Il DURC deve essere richiesto anche per le utenze telefoniche, energia elettrica, acqua e gas?

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Risposta:

L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai

lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e

nei lavori privati dell’edilizia.

In generale le utenze luce, acqua, gas, telefono sono contratti di somministrazione periodica che

rientrano nel novero degli appalti pubblici per forniture di beni o servizi, tanto vero che l’art. 115

del D.Lgs. 163/2006 ne disciplina i meccanismi per la revisione prezzi.

Conseguentemente, il DURC andrebbe richiesto anche per questa tipologia di fornitura.

16.3 IL DURC nelle fasi di gara

Domanda:

Il DURC deve essere richiesto nelle sole gare di appalto di lavori, beni e servizi effettuate con le

procedure aperte o anche per le procedure “semplificate” previste nel nostro regolamento per

l’acquisto di beni e servizi in economia?

Risposta

La richiesta del DURC deve essere effettuata per qualsiasi tipologia di procedura adottata (in

economia, trattativa privata, procedura negoziata ecc..) e non per le sole gare effettuate con la

procedura aperta in quanto l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che ne prevede l’obbligo per

l’affidamento e la stipulazione del contratto, è applicabile a tutte le procedure di acquisto. Inoltre,

l’art. 1 del D.M. 24.10.2007 prevede l’obbligo del DURC per le procedure di appalto di opere,

servizi e forniture pubblici. Per appalto pubblico si intende qualsiasi procedura di acquisto di beni,

servizi e lavori indipendentemente dalla procedura adottata e dall’importo.

La richiesta del DURC non dipende né dalla procedura di acquisto adottata né dall’importo del

contratto ma da un obbligo di legge che ne richiede la sua richiesta senza apporre vincoli di questo

genere.

Il DURC deve essere richiesto:

- per partecipare alla gara. In questo caso, per le procedure aperte il DURC è generalmente

richiesto in sede di presentazione dell’offerta, mentre nelle procedure ristrette in sede di

richiesta di invito essendo un requisito indispensabile per contrarre con l’ente;

- all’atto dell’aggiudicazione affinché possa essere stipulato il contratto.

16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento

Domanda:

Nel caso di un DURC richiesto nella fase di liquidazione di uno stato avanzamento lavori e che

all’atto del pagamento risulta essere scaduto in quanto il pagamento è stato ritardato per consentire

il rispetto del patto di stabilità, l’ente deve richiedere un nuovo DURC?

Risposta:

L’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che ai fini del pagamento degli stati avanzamento

lavori l’affidatario trasmette all’ente il DURC. Pertanto, la lettura di tale norma fa intendere che il

DURC dovrebbe essere valido nel momento dell’emissione del mandato di pagamento.

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Tuttavia, non esistendo specifici chiarimenti in tal senso e considerando che il DURC ha una

validità di 30 giorni dal suo rilascio, che generalmente è richiesto nella fase di liquidazione e che

può trascorrere un certo lasso di tempo tra liquidazione e ordinazione, si consiglia di utilizzare il

buon senso ossia se tra la richiesta del DURC effettuata in sede di liquidazione e l’emissione del

mandato è trascorso un lasso di tempo elevato è consigliabile richiedere nuovamente il DURC.

16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore

Domanda:

La richiesta del DURC deve essere effettuata per ogni singola fornitura o può essere effettuata con

riferimento al fornitore per più forniture nell’arco temporale di validità del DURC?

Risposta:

L’art. 7 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC nell’ambito degli appalti pubblici abbia una

validità di un mese dalla sua ricezione. Pertanto, se un fornitore ha effettuato più forniture a cui

corrispondono diverse fatture, la richiesta del DURC effettuata e non scaduta può essere considerata

valida per liquidare fatture diverse.

16.6 DURC e regolamenti di contabilità

Domanda:

E’ legittimo introdurre nel regolamento di contabilità dell’ente delle soglie di valore entro cui non si

procede alla richiesta del DURC (esempio per importi fino a xxx euro)?

Risposta:

L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per

acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali

ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e art. 5 c.

2 Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche che prevedono

l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo previsto

esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata richiesta

del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi.

Un atteggiamento rigoroso dell’ente scaturente dall’applicazione delle circolari degli istituti

previdenziali dovrebbe comportare la verifica del DURC anche per importi di modesto ammontare;

conseguentemente non sarebbe legittimo introdurre nel regolamento di contabilità soglie o tipologie

di contratti per i quali verrebbe esclusa la verifica del DURC

16.7 DURC e libero professionisti

Domanda:

Il mio ente deve procedere al pagamento di una parcella di un libero professionista che ha

autocertificato che non ha dipendenti. In questi casi il DURC deve essere richiesto?

Risposta:

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L’art. 1 del DM 24/10/2007, a differenza di quanto espresso in precedenza nella circolare n. 3144

del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, impone

l’obbligo del DURC anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia

nell’ambito dei lavori pubblici (opere, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati. Pertanto,

dall’entrata in vigore del D.M. 24.10.2007:

- non rileva più il fatto che il libero professionista sia privo di dipendenti;

- la richiesta del DURC dovrebbe essere richiesto anche nei contratti riconducibili agli appalti

di servizi stipulati con professionisti.

Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta

del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero

professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o

all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere

un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL.

16.8 DURC irregolare

Domanda:

Come deve procedere il Comune nei seguenti casi:

1) DURC irregolare pervenuto dopo l’aggiudicazione definitiva, ma prima della sottoscrizione

del contratto, a servizio o fornitura già iniziata;

2) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione della fattura;

3) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione finale.

Risposta:

Va premesso che per gli appalti pubblici, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria per

l’aggiudicazione dell’appalto, la stipulazione del contratto, il pagamento degli stati avanzamento

lavori, il collaudo e il pagamento del saldo finale.

Rispondendo al primo quesito, si ritiene che nell’ipotesi di DURC irregolare pervenuto dopo

l’aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante non potrà

procedere alla stipula del contratto, e dovrà inoltre disporre l’interruzione delle prestazioni, se già

iniziate. Qualora non fosse disposta tale interruzione verrebbe eluso il disposto della normativa sul

DURC.

Relativamente al secondo quesito, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione degli importi

indicati nella singola fattura.

Nel terzo caso, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione finale degli importi.