Il diritto civile è sempre in ritardo?

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Il diritto civile è sempre in ritardo? Avv. Iacopo M. Savi

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Il diritto civile è sempre in ritardo?Avv. Iacopo M. Savi

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Diritto di Famiglia

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Le problematiche1. Contorni Poco definiti;

2. No condotte tipizzate;

3. Abilità del manipolatore

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Gli istituti 1. Pronuncia di addebito;

2. Responsabilità civile;

3. Azione ex art. 709 ter c.p.c.;

4. Ordini di protezione;

5. Amministrazione di sostegno.

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Pronuncia di addebito

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“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ”

Art. 151 c.c.

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RequisitiComportamenti contrari ai doveri nascenti con il matrimonio

1. Elencazione dell’art. 143 c.c. non è esaustiva:1. obbligo di fedeltà;2. obbligo di assistenza morale e

materiale;3. obbligo di collaborazione;4. obbligo di contribuzione;

2. determinare di comune accordo l’indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.);

3. concorso negli oneri per il mantenimento dei figli (art. 316 bis c.c.);

4. Generale principio di parità dei coniugi;

5. Diritti costituzionali e della personalità dei coniugi.

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Caratteristica delle condotte

Valutazione complessiva del

rapporto tra i coniugi, compiuta

avendo riguardo non solo alle regole che disciplinano la vita

coniugale ma anche agli impegni assunti

in ordine al contenuto e

all’adempimento di tali doveri

1. Coscienti e volontari (E’ sufficiente la volontà dell’azione da parte dell’agente e non l’ulteriore finalità di arrecare pregiudizio all’altro coniuge o ai figli, ovvero di provocare la crisi dell’unione);

2. Connotati da una certa gravità;3. O che, sebbene singolarmente

irrilevanti, se valutati nel loro insieme siano idonei a dar luogo a situazioni di gravità, con conseguente esclusione di tutti quei comportamenti di mera conflittualità che accompagnano la crisi del rapporto.

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Requisiti Rapporto di causalità

tra la violazione dei doveri matrimoniali e l’intollerabilità della convivenza;

Intollerabilità in senso soggettivo ovvero che le azioni devono essere valutate in relazione all’ambiente, alla cultura e alla sensibilità dei coniugi.

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Le condotte manipolatorie, possono fondare una pronuncia di addebito?

Sviliscono la persona che la subisce e destabilizzandola;

Violano i principi costituzionali di eguaglianza morale tra i coniugi comportando forti squilibri tra i coniugi, nonché dei diritti, anch'essi costituzionali, della personalità obbiettivo preminente del manipolatore;

Violativa dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tra coniugi (esempi:

l'impedimento all'esercizio dei rapporti di un coniuge con la propria famiglia di origine,

l'atteggiamento fortemente autoritario e impositivo di un coniuge,

il rifiuto ingiustificato di assistere il coniuge quando questi versi in stato di bisogno,

l'ingiustificato rifiuto o intolleranza ad avere rapporti sessuali,

le aggressioni all'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge,

le stesse condotte poste in essere in capo ai figli; i comportamenti riconducibili al concetto di

"mobbing" familiare

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C.d.A. Torino 21.02.2000“comportamenti del marito erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi”;"il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la moglie nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita” “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale”

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T. Napoli 29.09.2007"la continua denigrazione di un coniuge da parte dell'altro, integrando il c.d. "mobbing", può comportare l'addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi"

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È necessario provare

1) il comportamento del coniuge;

2) La volontarietà della/e condotta/e;

3) il nesso di causalità tra le stesse e l’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli.

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Sul nesso di causalitàÈ necessaria la specifica prova del nesso di causalità, non potendosi presumere dalla stessa circostanza della violazione dei doveri matrimoniali

Ci vuole tempo affinché la vittima acquisti consapevolezza della propria situazione;

Fino a quel momento è complice; L’intelligenza e la camaleontica

azione del “manipolatore” le cui condotte possono sfuggire anche ad un occhio attento;

Nell’ambito della famiglia il più delle volte le condotte rimangono confinate nel privato delle mura domestiche e, le rare volte che vengono poste in essere in pubblico, possono apparire, se singolarmente considerate, insignificanti e normali nell’ambito di una relazione interpersonale.

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Cosa fare?

La prova può essere data anche per via presuntiva;

Per mezzo di testimoni, ovvero persone che abbiano assistito ad alcune condotte specifiche che siano circostanziate, quindi con precisi riferimenti in termini di tempo e di spazio.

Scritti, lettere, sms, mail, facebook ecc. quanto soprattutto gli sms e gli altri elementi di natura tecnologica affinché siano acquisibili nel processo devono “assumere” la forma cartacea, dovendo poi superare il vaglio del giudice.

Perizia psicologica di parte, nel qual caso, tuttavia, è di fondamentale importanza che il tecnico sia specialista della manipolazione emotiva, tenuto conto del fatto che le perizie di parte non hanno pieno valore probatorio.

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Responsabilità civile

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«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno»(art. 2043 c.c.)

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Elemento soggettivo (dolo o colpa)

Fatto materiale (evento dannoso, condotta agente)

Nesso causalità

Danno subito

Le maggiori difficoltà si incontrano nel fatto che le condotte

manipolatorie rimangono, il più delle volte, confinate nelprivato delle mura domestiche e se pubbliche possonoapparire, se singolarmente considerate, insignificanti e

normali nell’ambito di una relazione interpersonale.

Prova

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PATRIMONIALI NON PATRIMONIALI Danni che hanno

un immediato riflesso sul patrimonio.

Danno emergente: perdita subita

Lucro cessante: mancato guadagno

Danni che non hanno un immediato riflesso sul patrimonio.

Biologico: menomazione

Morale: turbamento stato d'animo

Esistenziale: alterazione (in negativo) delle abitudini ed assetti relazionali che induce a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno

Danni

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Art. 709 ter c.p.c.In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, [...] il giudice può, anche congiuntamente: [...] 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.

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Natura del risarcimentoRESPONSABILITÀ CIVILE

Questi costituiscono una sorta di pena civile volta a dissuadere e punire chi pone in essere tali condotte illecite, in questi casi la prova da fornirsi è limitata alla sola condotta ed alla sua illiceità e la relativa quantificazione e liquidazione dei danni è lasciata alla libera valutazione del Giudice

PUNITIVE DAMAGES

Necessaria la prova della

condotta illecita, imputabilità, del nesso

di causalità e dei danni

patiti con le problematiche evidenziate.

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« Nel vigente ordinamento l’idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell’obbligato, ma occorre altresì la prova dell’esistenza della sofferenza determinata dall’illecito, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re ipsa »

(Corte Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183).

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Danni Punitivi « Il risarcimento del danno previsto dai punti 2 e 3 dell’art. 709 ter

c.p.c. costituisce una forma di punitive damage ovvero di sanzione privata, non riconducibile al paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c.. non è ostativa l’osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni punitivi, perché la legge 54/2006 in tema di affidamento recepisce largamente l’esperienza anglosassone e nordamericana e di conseguenza ben può introdurre un quid novum, segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare ma a punire, al fine di dissuadere chi ha commesso l’atto illecito dal commetterne altri. Si tratta di un sistema di poteri di coercizione, volti a rendere il provvedimento di affidamento attuale e in ultima analisi a realizzare l’interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori »

(Trib. Messina, 5 aprile 2007, Fam. E dir., 2008, 1, 60)

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Duplice natura « Il rimedio del risarcimento del danno previsto

dall’art. 709 ter c.p.c. è caratterizzato da una duplice natura e finalità: quale mezzo di coazione volto a far cessare un comportamento illecito; quale mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale. Nel caso in cui manchi un concreto pregiudizio, un determinato comportamento lesivo potrà essere sanzionato soltanto attraverso i rimedi dell’ammonizione e della sanzione pecuniaria »

(Trib. Reggio Emilia, 5 novembre 2007, R.C. 2008, fasc. I).

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Terza via: Astreintes Astreintes: sanzione pecuniaria

accessoria da pagare dal debitore inadempienti qualora questi non ottemperi all’ordine del Giudice di eseguire la prestazione (istituto recepito agli obblighi infungibili e di non fare ex art. 614 bis. c.p.c.).

Indirizzo inaugurato dal Tribunale di Novara con Decreto 10-11 febbraio 2011

709 ter c.p.c. quale strumento di coazione nei confronti dei genitori.

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Conferma

« Non è in contrasto con l’ordine pubblico, cioè con un principio fondamentale desumibile dalla Costituzione o da fonti

equiparate, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma che si accresce con il protrarsi

dell’inadempimento, impartito da un giudice al fine di coazione all’adempimento di un obbligo infungibile.

Al contrario, la misura comminata tutela il diritto del creditore alla prestazione principale accertata con provvedimento giudiziale, dunque mira ad assicurare il rispetto di fondamentali e condivisi principi, quali il giusto processo civile, inteso come attuazione in tempi ragionevoli e con effettività delle situazioni di

vantaggio, ed il diritto alla libera iniziativa economica » (Cass. 7613/15)

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« Anche l’ordinamento italiano conosce, a fronte dell’inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, misure generali e speciali volte ad ottenerne l’adempimento mediante la pressione esercitata sulla volontà dell’inadempiente a mezzo della minaccia di una sanzione pecuniaria, che si accresce con il protrarsi o il reiterarsi della condotta indesiderata.Senza pretese di completezza, si ricordano quelle norme secondo cui il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei comandi in esso contenuti: così, in tema di […] secondo alcuni, l’art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole […] »

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Spese per viaggi o vacanze programmate a cui il genitore abbia dovuto rinunciare a causa degli impedimenti frapposto dall’altro genitore. Quelle derivanti dall’arbitrario trasferimento del minore in altra città.

«Il coniuge che abbia trasferito la propria residenza, trasferendo con sé la prole minore, così ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può essere condannata d’ufficio al risarcimento del danno nei confronti del coniuge, nella misura pari alle spese del viaggio e di alloggio che quest’ultimo dovrà sostenere per raggiungere e soggiornare nella nuova residenza della prole minore»(Trib. Pisa 20.12.2006)

Danni patrimoniali

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Il danno biologico quale turbamento neuropsichico: logorante angoscia per non aver potuto assolvere ai doveri verso i figli né soddisfare i propri diritti di genitore.

«Nella fattispecie, è certamente ravvisabile e risarcibile – a mente degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 32 Cost. – il danno permanente biologico, oltre che morale, cagionato dal genitore affidatario al genitore non affidatario, la cui esistenza ontologica, in termini di subìto pregiudizio alle sue preesistenti condizioni fisio-psichiche, è provata in re ipsa e va comunque presunta ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattandosi di danno emergente che deriva dai prolungati turbamenti neuro-psichici, dal dolore, dalle ansie e dalla logorante angoscia in lui prodottisi per non avere potuto assolvere, non per sua volontà, agli stringenti doveri verso il figlio, né soddisfare i suoi legittimi diritti di padre, con pregiudizievoli riflessi anche sulla propria vita di relazione (nei rapporti parentali, sociali, ricreativi ecc.), menomazioni tutte fortemente incidenti sulla salute fisio-psichica di un individuo anche in proiezione futura e, perciò, di concreta e permanente rilevanza biologica, per le quali, quindi può essere fatta valere l’aspettativa riparatrice» (Trib. Roma 13.6.2000).

Danno Biologico

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La sofferenza per non aver potuto, incolpevolmente, far fronte ai doveri genitoriali e per non aver vissuto una relazione serena con i figli.

«la compromissione sofferta nella sfera dei proprio rapporti con il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile relazione negli ultimi dieci anni, integri la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenti quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali sotto l’aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d’animo), sia dell’ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione della positività derivanti dal rapporto parentale» (Trib. Monza 8.7.2004, n. 2994).

Danno Morale

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Il genitore “collocatario” lasciato solo nella gestione della prole si vede compressi gli spazi del suo vivere quotidiano.

«il totale disinteresse del padre nell’occuparsi del figlio ha fatto sì che la madre si sia trovata da sola a sostenere tutto il peso della responsabilità, occupandosi della gestione giornaliera del figlio, anche dal punto di vista pratico; ciò ha inciso drasticamente sulla vita della donna, limitandone la libertà e condizionandone ampiamente ogni scelta, lavorativa, affettiva, sociale, e ricreativa. Infatti, dovendo dedicare tutto il proprio tempo al figlio, essa si è vista impossibilitata non solo a reperire una nuova attività lavorativa, ma anche a “costruirsi” una nuova vita, ad intraprendere nuove relazioni sentimentali, amicizie e relazioni sociali in genere. È evidente che questo sacrificio ha inciso profondamente sulla vita di relazione, sulla serenità e sull’atteggiamento psichico della ricorrente» (Trib. Reggio Emilia 5.11.2007).

Danno esistenziale

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L’assenza di criteri la liquidazione in via equitativa ha comportato una generale disomogeneità dei risarcimenti.

Sul punto la corte territoriale capitolina ha ritenuto di utilizzare quale strumento di riferimento la tabella indicativa delle percentuali di invalidità.

«Prudentemente valutando, questo giudicante ritiene di utilizzare, come strumento di mero riferimento e senza che ciò ne comporti applicazione, la Tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata, per le invalidità ex art. 2 legge n. 18/1980 dal D.M. della sanità del 25 luglio 1980, e quindi (all’uopo desumendo dalla relativa fascia di percentuale delle invalidità dallo 0% al 10%) di determinare, in concreto, nella percentuale del 9% la micro-permanente invalidità di natura fisio-psichica, di lieve entità e non incidente sulla capacità lavorativa del B.A. e di liquidare tale suo danno biologico nella misura di L. 1.850.000 per ogni punto di invalidità, cosicché l’ammontare del danno medesimo viene determinato e liquidato in L. 16.650.000 (punti 9 x L. 1.850.000 unitarie), tenuto anche conto che il B.A. aveva l’età di 46 anni alla data di proposizione della domanda risarcitoria de qua, e che detto ammontare congloba in sé pure l’intervenuta rivalutazione monetaria dalla data della domanda, per il fatto de quo, sino alla presente pronuncia. Al predetto importo vanno aggiunte ulteriori L. 4.200.000 (pari, all’incirca, al suo 25%) a titolo di correlativo danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., sicché la liquidazione dei danni in favore del B. A. ammonta a complessive L. 20.850.000 + L. 4.200.000)» (Trib. Roma 13.6.2000)

Criteri di liquidazione

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Ordini di protezioneCondotta delconiuge o di altro conviventeè causa di grave pregiudizioall'integrità fisica o moraleovvero alla libertà dell'altroconiuge o convivente.

Art. 342 ter c.c.

Ordine di cessazione della condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole

Prescrizione, ove occorra di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal coniuge/convivente (salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro)

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Ordini di protezioneCondotta delconiuge o di altro conviventeè causa di grave pregiudizioall'integrità fisica o moraleovvero alla libertà dell'altroconiuge o convivente.

Art. 342 ter c.c.

Disporre ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.

Disporre, ove occorra, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati.

Stabilisce la durata dell'ordine di protezione che non può essere superiore a un anno e può essere prorogata soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

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Trib. Bari 18.07.2002Per potersi configurare il "grave pregiudizio

all'integrità morale" di un coniuge, che legittima il ricorso ex art. 342 bis c.c.,

deve verificarsi un "vulnus" alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della

dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità - forti - dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata

nel tempo della sofferenza patita dall'offeso

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Parte della giurisprudenza di merito è più diffusamente nel senso che gli ordini di

protezione possano essere adottati anche nel caso di singolo e isolato

episodio di violenza. Proprio in accoglimento di tale soluzione è stato ordinato l'allontanamento dalla casa

coniugale del marito che, con il sostegno dei propri familiari, abbia aggredito ed insultato la moglie, in presenza di figli

minorenni (T. Palermo, 4.6.2001).

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Amministrazione di Sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o

psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai

propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal

giudice tutelare

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Caratteristiche Garantire la tutela più ampia possibile e

più adeguata alla fattispecie concreta;

Minore limitazione possibile alle capacità del beneficiario;

Elasticità dei poteri dell’amministrazione correlata alle caratteristiche del caso concreto.

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Beneficiario Concetto più ampio di «soggetto debole» sino

al recepimento del concetto di «soggetto vulnerabile» di matrice internazionale;

Sono vulnerabili gli adulti che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi;

Il «debole» va limitato nell’agire, il «vulnerabile» va protetto mentre agisce.

In condizione di mera debolezza psichica (T. Pinerolo 9/11/2004)

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Nuovi orientamentiVersa in condizione di essere beneficiario dell’Amministrazione di sostegno colui che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nelle condizioni di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale (T. Varese, 26/05/2010).

L’amministratore diviene una persona che «accompagna nelle scelte esistenziali».

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Tribunale di Pinerolo 9/11/2004

La beneficiaria era una giovane analfabeta che non presentava alcun deficit riconducibile al versante sanitario «eppure a causa della condizione di isolamento ambientale in cui era stata tenuta fin da piccola, senza alcun contatto con l’esterno e senza frequentare mai la scuola, si trovava nell’impossibilità di prendersi cura di sé e delle proprie cose».

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L’Amministrazione di Sostegno è utile per fronteggiare quei «disagi sociali» che riguardano il piano dell’identità nei suoi tre aspetti principali: affettiva, sociale e lavorativa.

Disagi legati al rapporto tra Persona e tessuto sociale che incidono sulla personalità del singolo fino a provocare vere e proprie patologia.

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Grazie per l’[email protected]