IL DIPENDENTE PUBBLICO COLLAUDATORE · PDF file3 Norme per la gestione del pubblico dipendente...

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1 Dott. Riccardo LASCA (per www.ptpl.altervista.org - 01.12.2013) IL DIPENDENTE PUBBLICO COLLAUDATOREREMUNERATO AGGIUNTIVAMENTE DALLA PROPRIA P.A. DATORIALE O DA ALTRA P.A. Quando e quali compensi spettano esattamente e quale regime pubblicitario vige sulla sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs. 33/2013? Sintesi: La speciale attività lavorativa professionale del dipendente pubblico collaudatore ex D.Lgs. n. 163/2006 non sempre e comunque va remunerata (aggiuntivamente) con compenso ridotto ex art. art. 61, comma 9 DL n. 112/2008-L. 133/2008 a prescindere da chi sia il prestatore-collaudatore pubblico. La norma sul dimezzamento del compenso vale chiaramente solo per i Dirigenti collaudatori. Non è vero che al dipendente pubblico tecnico in regime di part-time (originario o derivato) pari o inferiore al 50% sono sempre vietate le commesse pubbliche per l’espletamento di attività professionali remunerate (quali la progettazione e/o il collaudo ex D.Lgs. 163/2006): la legge per i soli dipendenti pubblici tecnici invero ammette espressamente una deroga. * * * Sommario: § 1 - Introduzione: posizione della questione d’interesse ed analisi del diritto generale e particolare in ordine all’ammissibilità di incarichi aggiuntivi ed aggiuntivamente remunerati in favore dei pubblici dipendenti. § 2 - Delibere dell’Avcp a proposito - anche - dell’attività di collaudo ex D.Lgs. n. 163/2006. § 3 - Analisi dell’art. 61, comma 9 DL n. 112/2008- L. 133/2008. Tesi dello scrivente: il comma 9 cit. si applica al solo personale dirigente. § 4 – L’opposta interpretazione del MEF e DFP: il comma 9 cit. si applica tanto al personale dirigente quanto al personale delle categorie: critica. § 5 - La seconda questione del regime dell’incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e l’espletamento di attività professionali remunerate aggiuntivamente dalla stessa PA datoriale o da altre PP.AA.. § 6 - Incarichi di collaudo a dipendenti pubblici interni o esterni alla PA incaricante: quali adempimenti ex art. 53 Tupi e quali pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013? § 7. Conclusione – invito. § 1 – Introduzione: posizione della questione d’interesse ed analisi del diritto generale e particolare in ordine all’ammissibilità di incarichi aggiuntivi ed aggiuntivamente remunerati in favore dei pubblici dipendenti. Le norme sul pubblico impiego sono decisamente scritte male e talvolta autorevolmente interpretate in modo non proprio condivisibile i-n p-u-n-t-o d-i d-i-r-i-t-t-o: diritto, beninteso, letto ed esaminato secondo i canoni di cui agli art. 12 delle Preleggi (altri non ne esistono: c’è solo l’arbitrio!), considerando altresì che in Italia le leggi (quelle definitivamente tali) le fa solo il Parlamento - stando alla vigente Costituzione repubblicana! - e che non sono fonti normative - come dice la Gr. costante della Cassazione! - le circolari, i pareri e le note, benché “istituzionali”: sono autorevole “dottrina” niente più, che per nulla ed in nulla può vincolare il Giudice. La certezza del diritto si incrina ancor più quando in certe sedi giudiziarie non è

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Dott. Riccardo LASCA (per www.ptpl.altervista.org - 01.12.2013)

IL DIPENDENTE PUBBLICO “COLLAUDATORE” REMUNERATO AGGIUNTIVAMENTE DALLA PROPRIA

P.A. DATORIALE O DA ALTRA P.A. Quando e quali compensi spettano esattamente e quale regime pubblicitario vige sulla sezione Amministrazione trasparente

ex D.Lgs. 33/2013? Sintesi: La speciale attività lavorativa professionale del dipendente pubblico collaudatore ex D.Lgs. n. 163/2006 non sempre e comunque va remunerata (aggiuntivamente) con compenso ridotto ex art. art. 61, comma 9 DL n. 112/2008-L. 133/2008 a prescindere da chi sia il prestatore-collaudatore pubblico. La norma sul dimezzamento del compenso vale chiaramente solo per i Dirigenti collaudatori. Non è vero che al dipendente pubblico tecnico in regime di part-time (originario o derivato) pari o inferiore al 50% sono sempre vietate le commesse pubbliche per l’espletamento di attività professionali remunerate (quali la progettazione e/o il collaudo ex D.Lgs. 163/2006): la legge per i soli dipendenti pubblici tecnici invero ammette espressamente una deroga.

* * *

Sommario: § 1 - Introduzione: posizione della questione d’interesse ed analisi del diritto generale e particolare in ordine all’ammissibilità di incarichi aggiuntivi ed aggiuntivamente remunerati in favore dei pubblici dipendenti. § 2 - Delibere dell’Avcp a proposito - anche - dell’attività di collaudo ex D.Lgs. n. 163/2006. § 3 - Analisi dell’art. 61, comma 9 DL n. 112/2008-L. 133/2008. Tesi dello scrivente: il comma 9 cit. si applica al solo personale dirigente. § 4 – L’opposta interpretazione del MEF e DFP: il comma 9 cit. si applica tanto al personale dirigente quanto al personale delle categorie: critica. § 5 - La seconda questione del regime dell’incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e l’espletamento di attività professionali remunerate aggiuntivamente dalla stessa PA datoriale o da altre PP.AA.. § 6 - Incarichi di collaudo a dipendenti pubblici interni o esterni alla PA incaricante: quali adempimenti ex art. 53 Tupi e quali pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013? § 7. Conclusione – invito.

§ 1 – Introduzione: posizione della questione d’interesse ed analisi del diritto generale e particolare in ordine all’ammissibilità di incarichi aggiuntivi ed aggiuntivamente remunerati in favore dei pubblici dipendenti.

Le norme sul pubblico impiego sono decisamente scritte male e talvolta autorevolmente interpretate in modo non proprio condivisibile i-n p-u-n-t-o d-i d-i-r-i-t-t-o: diritto, beninteso, letto ed esaminato secondo i canoni di cui agli art. 12 delle Preleggi (altri non ne esistono: c’è solo l’arbitrio!), considerando altresì che in Italia le leggi (quelle definitivamente tali) le fa solo il Parlamento - stando alla vigente Costituzione repubblicana! - e che non sono fonti normative - come dice la Gr. costante della Cassazione! - le circolari, i pareri e le note, benché “istituzionali”: sono autorevole “dottrina” niente più, che per nulla ed in nulla può vincolare il Giudice. La certezza del diritto si incrina ancor più quando in certe sedi giudiziarie non è

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ammesso il ricorso per Cassazione per violazione di legge, per cui spesso alla fine succede – è inutile negarlo - che la legge, quella “vivente” sulla pelle dei cittadini, viene creata da sentenze di merito primo e/o di secondo grado: il che non è decisamente cosa buona e giusta. Che in questo caso dette sentenze non siano discutibili, per suprema ragion di Stato, è … poco costituzionale !!! Serve una sana riforma, de iure condendo. Purtroppo per il noto Cavaliere del Lavoro, le cui vicende giudiziarie e non occupano da mesi le cronache quotidiane, non ricorre questo caso nell’ambito della giurisdizione penale dove si arriva, volendo, al terzo grado di giudizio: oltre deve esserci solo il silenzio e l’esecuzione/sopportazione della sentenza, se no davvero la Repubblica implode verso l’anarchia.

Detti ultimi, pur autorevoli atti “istituzionali”, sussumibili sotto la voce “prassi” (v. ad es.

note banche dati normative) possono semmai, all’occorrenza, ove seguiti ed applicati operativamente nella gestione delle PP.AA. escludere che il pubblico dipendente versi in dolo o colpa grave, ma ove non seguiti ed applicati, motivatamente, perché palesemente contra legem……l’ultima parola spetta sempre e comunque ai Giudici: di fatto - nella realtà delle cose/vicende - esattamente al Giudice che si occupa per primo della questione …. come ad esempio quello che ha cognizione sulla controversia “principaliter”1 ….altro non aggiungo, se non che, sentendo odore di tempesta, è meglio approdare in un porto noto e con certe piene garanzie costituzionali anziché trovarsi in alto mare con risicati mezzi difensivi di lungo respiro. Funziona!

Questa autentica partita a scacchi in mezzo alla giungla normativa del Pubblico Impiego, popolata da prede e predatori, ancora molti la ignorano e non è il caso di sviscerarla in questo contesto aulico: molto più utile e proficuo all’uopo è lo strumento una della giornata seminariale ad hoc che non mancherà sul 2014. E’ giunta l’ora: i tempi sono maturi, viste certe recenti norme di legge …. davvero poco costituzionali! Il Giudice “a quo” non sempre ha la stessa sensibilità giuridica.

1 Per ben comprendere il concorso (e relativa natura) del sindacato giurisdizionale contabile su di un determinato atto amministrativo o negoziale posto in essere da una PA (eventualmente forieri di danno erariale) rispetto a quello del Giudice ordinario [c.d. A.G.O.] (anche del Lavoro si opus) v. Corte dei conti, Sezione Lombardia, sentenza n. 372 del 14 giugno 2006, con Relatore il Prof. Vito Tenore ove tra l’altro si rinvengono i seguenti passaggi illuminanti motivazionali: “3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sia in materia di sindacato sulla interpretazione del CCNL, spettante ex lege (art.64, d.lgs. n.165 del 2001), secondo la difesa di taluni convenuti, in via esclusiva alle parti stipulanti ed alla Corte di Cassazione, sia sulla cognizione circa la asserita nullità dei contratti collettivi decentrati, nella parte in cui avevano stabilito la generalizzata riduzione oraria de qua, per contrasto con il CCNL, materia devoluta ex lege al giudice ordinario del lavoro e non suscettibile di applicazione incidentale del potere di disapplicazione da parte del giudice contabile. Osserva sul punto il Collegio che il sindacato della Corte sulle predette previsioni contrattuali o su provvedimenti amministrativi non avviene principaliter, ma incidenter tantum, al solo fine di cogliere, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che ne dovevano fare retta e legittima applicazione in sede di contrattazione decentrata, profili di illiceità comportamentale forieri di danno erariale. In altre parole, questa Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali (a.g.o.) o istituzionali (controparti sindacali [Nda Lasca: +ARAN]) preposti ex lege al sindacato o all'interpretazione autentica di clausole dei CCNL.” Ma è altrettanto vero che sulla stessa vicenda interpretativo-gestionale posta in essere da una data PA e chi ha agito per suo nome e conto nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche … non può esservi un contrasto di giudicati (benché resi incidenter tantum il primo e principaliter il secondo) di due giurisdizioni diverse perché ….i padri costituenti repubblicani non lo consentono anche oggi…neppure sulla pelle del biasimato pubblico dipendente parte in causa! Piccolo problema/aspetto questo che comunque, a giudizio dello scrivente, deve essere risolto quanto prima expressis verbis in sede di riforma della Carta costituzionale, anche solo con taluni meccanismi procedurali, pure al fine di evitare dispendiosi doppi binari giurisdizionali dagli esiti potenzialmente inconciliabili.

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Norme per la gestione del pubblico dipendente scritte decisamente male e per ciò capite male (mutatis mutandis vi ricordate la diatriba sino a tutto il 2006 sulla quantum della spettanza al Vice Segretario dei c.d. diritti di segreteria?). Questa, comunque, è l’amara conclusione che traggo da un recente studio fatto per l’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2009 ma inesorabilmente tracimato sull’esame dell’art. 61, comma 9 del DL 112/2009-L. 133/2009 e delle due note istituzionali centrali del 2012, solo in parte condivisibili in punto di diritto, rispettivamente emanate del MEF (v. nota Prot. n. 123618 del 17.01.2012, chiamante in causa il DFP) e del DFP (v. nota Prot. n. 6156 del 16.02.2012, sollecitata dalla predetta nota MEF) che ad ogni buon conto si riportano fotograficamente in calce alla presente dissertazione.

Sarà il caso in materia di fare chiarezza ed il punto della situazione circa l’attività di collaudo interna svolta da pubblici dipendenti sui c.d. contratti pubblici…..: esattamente ed in primis in punto di diritto? Quantomeno per dare alle ipotetiche parti in causa (futura) i confini esatti della dissertazione, magari per poi prospettare al Giudice adito - tempestivamente! - la questione ed attendere serenamente la sua decisione. Altro modo di fare/ottenere giustizia in Italia non c’è! Però la si deve chiedere per tempo.

Questo scritto, cioè, potrebbe servire a molti pubblici dipendenti tecnici collaudatori

interni che si ritengono ingiustamente (quanto prudenzialmente: dipende dai punti di vista!) sottopagati da colleghi liquidatori che giustamente non vogliono rischiare in proprio erogando somme presumibilmente i-n-d-e-b-i-t-e; precisando sin d’ora che a giudizio dello scrivente si versa sempre nell’ambito dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 163/2006 anche nel caso di attività di collaudo interna vertente su opere pubbliche realizzate da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all’Ente pubblico autorizzante, collaudo particolare questo ma non speciale, la cui spesa viene sostenuta e finanziata direttamente dal privato edificante che versa il corrispettivo all’Ente datoriale del dipendente collaudatore pagato finalmente (ed aggiuntivamente) dalla sua stessa PA datoriale …con una voce aggiuntiva in sede stipendiale, con tanto di versamento di oneri previdenziali (ci si auspica all’interno del valore complessivo versato dall’edificante).

E allora incominciamo, come al solito, partendo dall’esame della normativa, perché è quella

e solo quella che il Giudice adito, come l’Avvocato del dipendente attore, leggerà e valuterà e non le Circolari e/o i Pareri istituzionali o la Dottrina, per emettere la sua decisione pro diritto vivente sul caso concreto prospettatogli.

Devo ammetterlo, fa specie pensare, maxime oggi in piena crisi economica e finanziaria con

migliaia di lavoratori privati licenziati ogni giorno, che una data PA datoriale, che già eroga al 25 o 27 o 28 del mese (trattasi di scadenza mensile rispettata in base ad uso/consuetudine: il CCNL o la Legge nulla dicono! Ma gli usi sono fonti del diritto) ai suoi dipendenti di ruolo lo stipendio in busta paga emolumenti c.d. fissi e ricorrenti, possa conferire a quegli stessi dipendenti incarichi remunerati aggiuntivamente, diciamo esulanti dalle proprie mansioni ordinarie (mere attività amministrative….insomma non di tipo p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-a-l-e), ma non totalmente estranee dalle prestazioni da essi esigibili; denari erogati sempre attraverso ordinaria busta paga e pagandoci anche i contributi previdenziali. Ma le cose stavano e stanno esattamente così, con buona pace dei lavoratori privati in mobilità, cassa integrazione o licenziati, e spesso - per dirla tutta - con grande beneficio delle stesse casse dell’Erario (che poi altro non sono che le tasche di quei lavoratori privati là), che diversamente operando, procurandosi cioè all’esterno da liberi professionisti del mercato le medesime prestazioni (es. progettazioni, collaudi, etc.), spenderebbero molto, ma molto, di più con grave pregiudizio (in termini monetari) delle casse Erariali. “Dura (in quanto …ingiusta?) lex…sed lex”. Non piace: va cambiata dal Parlamento e non biasimata in TV a Ballarò in cui spesso i cittadini italiani scoprono

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“l’acqua calda”! Con questo non voglio censurare il diritto di critica giornalistica e di divulgazione popolare di certe leggi ritenute ignobili, ci vorrebbe altro, ma … est modus in rebus.

Le cose stanno oggi (e stavano) esattamente così anche per le attività c.d. di collaudo del

pubblico dipendente in primis in punto di diritto generale: basta dare una scorsa ai vari commi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ogni qual volta ricorre l’infinito “conferire” o il suo participio passato plurale aggettivante “conferiti” riferito ad incarichi dati dalla stessa PA datoriale a propri dipendenti: non risulta allo scrivente che l’art. 53 del Tupi non valga per i collaudi conferiti ai dipendenti interni; anzi, l’applicazione web PERLAPA - Anagrafe delle prestazioni tra le varie tendine ha - guarda caso ! - anche il “Collaudo”, come ha anche la tendina della “Progettazione” o la tendina “Commissioni” e c’è pure la voce “Tutela in giudizio”, senza alcuna esclusione soggettiva: tutte attività potenzialmente espletabili anche da pubblici dipendenti (interni, ma anche esterni), anzi le prime due doverosamente da espletarsi presso ed in favore delle PA in primis dai loro stessi lavoratori subordinati (c.d. interni) giacché il più oneroso ricorso ai professionisti esterni è ammesso dalla legge solo come extrema ratio in caso di impossibilità - da comprovarsi per iscritto ed in modo serio (convincente) - a procedere diciamo in economia, internamente, con le “proprie truppe”.

Serve una riprova tommasiana ? Vedasi allora i seguenti passaggi del cit. art. 53 ai commi: a) comma 2: “2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai [Nda: propri, già

remunerati ordinariamente a fine mese!] dipendenti incarichi [Nda: remunerati aggiuntivamente:

perché solo quelli interessano!], non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge 2 o altre fonti normative 3, (……).” , e quindi se lo sono (espressamente previsti etc.) possono eccome essere remunerati aggiuntivamente questi incarichi extra compiti e doveri di ufficio … conferiti agli stessi propri dipendenti ! Sommessamente si precisa che la “legge” succitata può essere sia di tipo speciale (v. nota 2) ma anche generale: nessuno dimentichi allora che ad es. il Codice civile è tale ed il Giudice del Lavoro lo conosce il C.c. e lo applica anche quando statuisce !!! E’ evidente, per e da una lettura a contrario del citato comma 2, che per le (ordinario) prestazioni (in quanto) ricadenti nei compiti e nei doveri di ufficio c’è e basta lo stipendio mensile ordinario erogato il 25 o 27 del mese, tutti i mesi + la 13^ !!! Il problema di fondo spesso è stabilire se una data prestazione sia esigibile o meno dal pubblico dipendente ai sensi delle generiche declaratorie dei vari CCNL: si pensi ad esempio alla questione - assolutamente non decisamente chiarita dalla Gr. del lavoro pubblico - della esigibilità o meno della attività di membro a latere di una Commissione di concorso pubblico per il reclutamento del personale! E’ essa una attività lavorativa sicuramente esigibile dal lavoratore ed in quanto tale e quindi non remunerabile aggiuntivamente (benché vi sia una precisa fonte normativa statale che ne disciplina il trattamento economico speciale/predeterminato su base nazionale!) dalla PA datoriale? Chi scrive non è per nulla persuaso della sicura piena esigibilità di detta prestazione! Certo trattasi di questione dalle soluzioni opinabili, dipende da che punto di vista la si guarda (PA/dipendente): ma non sarebbe meglio che il Parlamento scrivesse due righe di legge esprimendo una chiara presa di posizione sulla questione, invece di far scorrere fiumi di inchiostro e di tempo pubblico dedicabile a ben più importanti attività ?!?

2 Vedasi in particolare ad es. l’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 rubricato non a caso “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti” (ante v. artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005). 3 V. ad es. il CCNL Regioni –AA.LL. quanto ai compensi aggiuntivi agli Avvocati !

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b) (idem al) comma 5: “5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione [Nda: datoriale !!!], nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto….”

c) (idem al) comma 7: “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti [Nda: dalla propria PA datoriale: alle rigorose condizioni del comma 2, s’intende !!!] o previamente autorizzati [Nda: sempre] dall'amministrazione di appartenenza. [Nda: secondo i commi 6-13 dell’art. 53 cit.] ”

d) (idem al) comma 12: “12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano

incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.” Anche se è molto arduo comprendere come possa la PA dar conto dei criteri seguiti sulla scelta dei dipendenti per il caso dell’autorizzazione: forse che la PA datoriale può coartare il committente pagante esterno a scegliere un altro dipendente ??? Qualcuno deve ancora spiegarmelo !!!

e) (idem sempre al) comma 12 (ultimo periodo): “Entro il 30 giugno di ciascun anno e con

le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi ” Trattasi di adempimento relativo alle PA che “non hanno nulla da dichiarare” = dichiarazione negativa (in tal modo tutte le PPAA sono censite!).

f) (poi il comma 14 è clamorosamente chiaro): “14. Al fine della verifica dell'applicazione

delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche* [Nda: “anche” sta per “oltre che per quelli non compresi nei compiti e doveri di ufficio di cui al comma 2] ] per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.”

La ciliegina sulla torta, a conferma dell’assunto in disamina, ce la mette l’art. 18 del D.Lgs.

n. 33/2013 (c.d. T.U. Trasparenza PP.AA.) ove pianamente ed inequivocabilmente sta scritto:

“ Art.18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati

a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.”

C’è da commentare ?

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A questo punto, chiusa la disamina del diritto generale, quanti memori del tenore dell’art.24, comma 3 del Tupi [ovvero: “3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza ”] pensavano/pensano che lo stesso ha una valenza assoluta (e magari estendibile anche al personale delle categorie, pur essendo scritto espressamente solo per i dirigenti) ed inderogabile (per cui nessuna somma extra può essere pagata dalla stessa PA datoriale al proprio dipendente) debbono necessariamente farsi un esame di coscienza-giuridica e ricredersi: esistono delle deroghe al cit. art. 24, comma 3 e lo deve ammettere anche la Gr. di TAR e di CONSIGLIO DI STATO, anche se la non ricorribilità per Cassazione per violazione di legge - in tali “frangenti” giudiziari - mi turba non poco !!! Urge una rapida e chirurgica riforma “processuale” !? Inoltre detto esame di coscienza-giuridica rischia di condurre il riflettente alla paralisi cerebrale ove esso valutasse anche la circostanza che la “legge” (richiamata dal comma 2 dell’art. 53) è rappresentata anche dalle disposizioni e dai principi del Codice civile in materia di lavoro subordinato e - magari, perché no ? - anche dalla Costituzione Repubblicana (v. art. 36), passando per la conclusione che la schiavitù è stata abolita in Italia, anche se - è vero! - non espressamente.

E già !!! Solo che, mentre ad es. per l’attività lavorativa - diciamo “inusuale” - del pubblico

dipendente circa la partecipazione ad una Commissione di gara o di Concorso assunzionale della sua stessa PA datoriale quale membro, il pubblico dipendente (Dirigente o Funzionario) si scontra contro il muro di nebbia della normazione lacunosa e le ferree pronunce della Corte dei conti4 che, evidentemente pro Erario, sostengono la sicura/evidente esigibilità a costo zero di dette “inusuali” prestazioni per cui nulla a detto membro è dovuto per tali prestazioni (semmai lo straordinario se ricorrono i presupposti) e chi eroga alcunché a tale titolo versa in palese e grave pagamento i-n-d-e-b-i-t-o; per altre attività, sempre dentro le PP.AA., più spiccatamente p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-a-l-i un certo marchigiano Senatore Merloni, imprenditore, ha (lodevolmente?) dato il via anni fa (v. L. 109/1994, v. oggi il precipitato D.Lgs. 163/2006), alla regola delle progettazioni e collaudi presso le PP.AA. italiane preferibilmente da espletarsi internamente attraverso i propri dipendenti (certamente professionalmente abilitati secundum legem!) pagandoli però a-g-g-i-u-n-t-i-v-a-m-e-n-t-e con denari dell’Erario datoriale, di norma: pagati aggiuntivamente 100 per non dare 1000 al privato professionista esterno, con evidente risparmio di 900 pro PA !!! Magari con qualche disappunto degli Ordini professionali e dei relativi iscritti operanti sino ad allora nel libero mercato: dura lex sed lex insomma, per ….ragion di Stato (al collasso, già dai tempi dell’ideatore Senatore Merloni, e non da oggi!). Quando i soldi sono pochi lo Stato si ingegna ed accantona (trascura) più d’una norma costituzionale. Vi meravigliate? Basti pensare, mutatis mutandis, all’irragionevole ed incivile regola del “divieto di estensione del giudicato” che con due bislacche righe normative (basta leggerle) nell’anno 2008 è diventata regola a regime, insomma: v. art. 41, comma 6 DL

4 Ex pluribus v. Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Campania, sentenza 19.03.2012 n. 348. Detta sentenza, in

particolare, a riprova del fatto che l’art.24, comma 3 del Tupi non vale per il personale delle Categorie, per sostenere comunque anche per la c.d. truppa (Pers. Cat.) l’operatività del principio di onnicomprensività, così scrive e radica detto principio anche per essi: “Per ciò che concerne i dipendenti che non rivestono la qualifica dirigenziale deve richiamarsi quanto disposto dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 ossia che per le prestazioni lavorative rese a favore dell’amministrazione di appartenenza, spetta soltanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio definito dai contratti collettivi salvo che non si tratti di attività che esuli dai compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.” Sulla fondatezza di tale affermazione la parola passa agli storici del diritto, giacché su di essa la Cassazione non potrà giammai pronunciarsi!!!

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207/2008-L.14/2009: “6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [Nda: c.d. divieto di estensione del giudicato], è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.” Una “p-r-o-r-o-g-a” scritta così dal Parlamento italiano è una gemma del diritto italico: se fosse applicata/usata anche alla disciplina dei contratti di locazione ….i conduttori erigerebbero statue d’oro alla mente proponente e all’organo deliberante. Non è uno scherzo: è tutto vero !!! Chissà se a Ballarò lo sanno !!!??? Potrebbero dedicare a tale bel divieto - contra costitutionem - più di una puntata, ma Rai 3, su tale tematica concernente i soli pubblici dipendenti, tace: ah, dimenticavo, ci sono argomenti che stuzzicano il Popolo ed altri un po’ insipidi anche se di sostanza !!!

Cosa vogliamo dire … che lavorare, quale pubblico dipendente, presso il Settore

Organizzazione e Personale o presso la Ragioneria vale annualmente qualche settimana bianca in meno rispetto ai Settori Urbanistica o Lavori Pubblici ?! D-i-c-i-a-m-o-l-o, anche con un pizzico di invidia!!! Certo, certo, disparità di trattamento/occasioni remunerative, … per il bene dell’Erario (in un’ottica aziendalistica!) ma… forse in violazione di più d’una norma della Costituzione repubblicana ed anche dell’UE !!! S’è creato insomma, con Legge dello Stato, un monopolio di peculiari professionisti tecnici, pubblici, e per ciò anomali che sottrae a quelli privati una buona fetta di mercato e di reddito: ma è così e stop, sino a che la legge non cambia la normazione, c’è poco da fare (se non una proposta di legge ad iniziativa popolare etc.).

A quanti fossero ancora mentalmente fossilizzati/incastrati sul piano gestionale sul disposto

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, e che quindi invocano ad ogni più sospinto detto art. 24 per scansare remunerazioni aggiuntive pro dipendenti pubblici previste da leggi (disposizioni speciali) generando contenziosi a non finire, suggerisco di leggere e meditare bene sulle seguenti mirabili righe tratte da Corte dei Conti Veneto Sez. Controllo delibera collaborativa n. 361 del 22.11.2013 in cui si disserta sulla spettanza, in un caso particolare (mancato collegamento alla progettazione di un’opera pubblica) dello specialissimo emolumento previsto sempre dall’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 6, sentenza in “controtendenza”5 evidentemente scritta da menti lucidissime e senza pregiudizi sul piano interpretativo (finalmente!):

In termini generali, la Sezione sottolinea che la questione va risolta alla luce delle

disposizioni che regolano la materia della retribuzione corrisposta ai dipendenti come controprestazione del proprio apporto professionale all’amministrazione, ove vige come regola generale il principio di onnicomprensività: il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001 [Nda dipone per i soli Dirigenti] remunera «tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio

5 La sentenza la trovate in formato word con col seguente commento iniziale sul Portale del Tecnico Lombardo aggiornamento al 29.11.2013: “[Titolo] Una rondine non fa primavera: ma nel (solo) Veneto sì !! Uno contro tutti: la Sez. di controllo della Corte dei Conti veneta si distingue da tutti (in controtendenza all'orientamento ormai pacifico) laddove afferma che l'incentivo alla progettazione in materia di pianificazione urbanistica ai pubblici dipendenti, ex art. 92, comma 6, d.lgs. 163/2006, spetta a prescindere che la pianificazione sia o meno correlata al compimento di un'opera pubblica. Che dire: fortunati gli U.T.C. dei comuni veneti, laddove la Corte dei Conti non solleverà rilievi sulla liquidazione dell'incentivo de quo e, soprattutto, il firmatario del mandato di pagamento potrà dormire sonni tranquilli ... ai restanti comuni italiani non resta che "far buon viso a cattiva sorte" sperando che, presto o tardi, sulla questione si esprimano le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti affinché ci possa (debba) essere una uniformità di interpretazione della norma e conseguente omogeneo comportamento sull'intero territorio nazionale. A seguire si ripropone il recentissimo parere di cui sopra. 02.12.2013 - LA SEGRETERIA PTPL”

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o su designazione della stessa», mentre per il personale non dirigente, esso trova la sua enunciazione nella norma contenuta nell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001. In virtù di tale principio, nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio (cfr. Corte dei Conti Puglia, Sezione giurisdizionale, sentenza 20.07.2010 n. 464, sentenza 22.07.2010 n. 475 e sentenza 02.08.2010 n. 487). Il principio si coniuga con quello, previsto parimenti dalle norme citate, della riserva alla contrattazione collettiva in tema di determinazione del corrispettivo delle prestazione dei dipendenti: ne consegue, da un lato, che solo il contratto collettivo nazionale può fissare onnicomprensivamente il trattamento economico, mentre quello decentrato assume rilevanza nei limiti di quanto disposto dalle fonti nazionali. Al di là dei casi citati, solo la legge può derogare a tale sistema, prevedendo talora ulteriori specifici compensi (cfr. parere 26.07.2011 n. 337 di questa Sezione) o addirittura la possibilità di una diversa strutturazione del trattamento economico (cfr., ad esempio, gli artt. 24 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001), sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo: con la conseguenza che il contratto individuale o una determinazione unilaterale dell’ente (ad esempio un regolamento) non possono determinare il corrispettivo e, dall’altro, che tale corrispettivo retribuisce ogni attività che ricade nei doveri d’ufficio (principio di onnicomprensività: cfr., ex multis, parere 16.01.2013 n. 22 di questa Sezione). Premesso quindi che la materia è demandata alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali, non derogabile a livello regolamentare locale, l’interrogativo cui è chiamata a rispondere la Sezione concerne propriamente l’individuazione della previsione normativa che consente l’attribuzione di tale compenso derogatorio nel caso di che trattasi, e verte altresì sul significato del rinvio alla norma regolamentare operato dal comma 6 al comma 5 dell’art. 92 D.Lgs. 165/2001. Al riguardo, questa Sezione aveva osservato (parere 26.07.2011 n. 337, cit.) che la norma di legge che regola tale disciplina, contenuta nell’art. 92, comma 6, rappresenta una autonoma e distinta previsione di legge che legittima la erogazione dell’incentivo per l'attività di pianificazione, oltretutto commisurato in modo diverso, rispetto a quanto previsto in tema in caso di progettazione interna dal comma 5 ivi citato: l’attribuzione di tale incentivo prescinde dal collegamento con la progettazione di una opera pubblica e il rinvio al comma 5 concernerebbe solo le modalità, da stabilirsi con regolamento, di erogazione.

Ebbene, venendo ora al thema disputandum, con un po’ di fondamentali alle spalle, e quindi

al diritto speciale espresso, l’art. 120, comma 2bis del D.Lgs. n.163/2006 unitamente all’art. 92 comma 5, sono chiarissimi e palesemente derogatori (lex specialis) di quanto dispone l’art. 24, comma 36 del Tupi:

6 Nel far sommessamente notare come l’intero art. 24 del Tupi sia stato ed è tutt’ora scritto solo per la D-i-r-i-g-e-n-z-a pubblica (una nuova forma di schiavitù moderna in violazione dell’art. 36 Cost.), mentre nulla sta ivi scritto per il c.d. personale delle Categorie (nonostante non manchino sentenze permeate di strane analogie in malam partem !), si trascrive - per gli increduli - qui di seguito il parziale curioso testo del relativo comma 3: “3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.” Vero è che poi detti denari di terzi alla fine alle tasche dei Dirigenti che l’hanno generati vi arrivano comunque (in toto o in parte), ma non direttamente come controprestazione dovuta: ben venga per gli incarichi conferiti da terzi ma su designazione della PA datoriale; ma per gli incarichi aggiuntivi provenienti direttamente dalla stessa PA datoriale che nulla hanno a che vedere con la propria professionalità e la/le poltrone su cui si incardinati …..perché, art.36 Cost. alla mano, non andrebbero remunerati aggiuntivamente ???

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> art. 120 comma 2bis: “2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita', in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, [Nda. REGOLA] è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o [Nda: in mancanza..sempre..] a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita' e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, [Nda: ECCEZIONE] la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni [Nda: al mondo delle PP.AA.] scelti secondo le procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da piu' amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse (1). ------------------------------- (1) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152.

> art. 92, comma 2: “5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a

base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra

il responsabile del procedimento e gli incaricati della r-e-d-a-z-i-o-n-e del progetto, del piano della sicurezza, [Nda: e degli

incaricati] della d-i-r-e-z-i-o-n-e dei lavori, [Nda: e degli incaricati] del c-o-l-l-a-u-d-o, nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo [Nda: cos’è “l’accertamento positivo” ??? Che sono state svolte….a regola d’arte di scienza !!!Una sorta di verifica di conformità professionale !!!] delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di p-r-o-g-e-t-t-a-z-i-o-n-e [Nda: mentre per le altre attività: ad es. per il collaudo ??? Nulla !!!], l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo

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del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo [Nda: però, che limite: il dipendente pubblico p-r-o-g-e-t-t-a-n-t-e su base annua a fronte di tali attività…può anche raddoppiare il suo reddito. Grazie ai c.d. “extra by Merloni” !!!]; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie* [* esatto: economie forzose sul Fondo trattamento accessorio, che passano a Bilancio per remunerare i dipendenti di altre PP.AA. o i professionisti veri e propri esterni (estranei al mondo del Pubblico Impiego: ben più costosi !!!]. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono [Nda: e non devono: le cose sono ben diverse che per le PP.AA !!!] adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. Chi sono i “soggetti di cui all’art. 32 …..? Eccoli:

Art. 32.

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché

quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici; b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono

amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142; c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non

maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Se taluno avesse dubbi interpretativi sulla lett. c) l’Avcp li fuga con: Avcp - Deliberazione n. 29 del 30/07/2008 d.lgs 163/06 Articoli 92 - Codici 92.1: Anche ai soggetti di cui all’art. 32, comma 1 lett. c) D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 è applicabile l’art. 92, co. 5 del medesimo decreto che prevede, quale incentivo per le attività svolte, una somma nel limite massimo del 2% dell’importo a base di gara di un’opera o un lavoro da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. C’è solo da chiedersi se nelle Ns. realtà locali i soggetti di cui all’art. 32, comma 1 lett. c) D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 hanno esercitato (conoscendola) detta facoltà regolamentare (“….possono adottare….”) risparmiando così molti soldi …. Pubblici per le loro progettazioni, collaudi etc…. oppure hanno utilizzato e utilizzano sempre e/o spesso solo professionisti privati fatturanti importi decisamente ben più sostanziosi.

[Nda: per completezza si ricorda anche l’incentivo del comma 6 pro tecnici …urbanisti: ce n’è anche per loro !!!]

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di

pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

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Apparentemente, stando al tenore del comma 5 cit., sembra che il dipendente Dirigente

tecnico si limiti a ripartire tra la truppa tecnica interna detti “incentivi” by Merloni, invece anch’esso li percepisce …. se è vero come è vero che ex CCNL Dir Regioni –AA.LL. del 23.12.1999 ai seguenti articoli sta scritto quanto segue (ed il CCNL è una fonte normativa, invero ex Codice Civile “ha forza di legge tra le parti”):

a) art. 26: “Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 1. A decorrere dall’anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della

retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse: (….) e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della

dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del presente CCNL e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;”

b) art. 40: “Disposizioni transitorie e particolari 1. (…) 2. Le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 18 della L. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 37 del presente contratto, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all’art. 28 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.”

Il contratto collettivo nazionale ha “forza di legge tra le parti”: ergo ….. è legge ed il

Giudice del Lavoro lo sa !!! Del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’attuativo Regolamento ex DPR 207/2010 in materia di

collaudi è bene tenere presenti anche le seguenti disposizioni (NB: attenzione ai passaggi evidenziati con neretti e sottolineature e/o sfondi colorati) che non possono essere ignorate:

D.Lgs. 163/2006: artt. 5, 32, 141:

Art.5

Regolamento e capitolati (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione

ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. (omissis)

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici;

(omissis) s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo

semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

Art.32 Amministrazioni aggiudicatrici

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e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992;

artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

(omissis) c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che

non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

(omissis) g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che

assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza (2);

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

Art.141 Collaudo dei lavori pubblici (art. 28, legge n. 109/1994)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. (omissis)

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. [Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento.]

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Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi [Nda: quindi non tecnici] che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici [(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ii), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152.]

5. Il collaudatore [Nda: singolo] o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006): artt. 10, 178, 216, 237 e 238:

Art.10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: (omissis) m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice

preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilita'

Art.178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

(art. 152, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al

progetto approvato, ha le seguenti destinazioni: (omissis) g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di

progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; (omissis)

m) spese per collaudi;

Art.216 Nomina del collaudatore

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione

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nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico [Nda: esterno: non dip. pubblico] diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in

attivita' di servizio; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con

l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione,

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di

organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare; e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti

della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, e' regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. 10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione

appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

Art.237 Certificato di regolare esecuzione

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999) 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non

ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

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Art.238 Compenso spettante ai collaudatori [Nda: esterni, ove consentito ex art. 120, comma 2bis D.Lgs.

163/2006] (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.

3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

§ 2 - Delibere dell’Avcp a proposito - anche - dell’attività di collaudo ex D.Lgs. n.

163/2006. Chi volesse ampliare le sue conoscenze in merito alla suddetta normazione non può

trascurare le seguenti autorevoli pronunce dell’Avcp (un po’ illuminano): * Avcp - Deliberazione n. 77 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 924/2012 d.lgs 163/06

Articoli 92 - Codici 92.1 Il collaudo è ricompreso fra le attività tecniche per le quali l’articolo 92, comma 5, del Codice ha stabilito un incentivo nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara in favore del personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse. Come sottolineato nella determinazione AVCP n. 2 del 25.09.2009: “la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante è necessario che sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l'incentivo ex articolo 92, comma 5 del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”.

* Avcp - Deliberazione n. 35 del 08/04/2009 d.lgs 163/06 Articoli 92 - Codici 92.1:

Non è conforme all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, un Regolamento comunale che pur prevedendo l’erogazione dell’incentivo al responsabile del procedimento, ai progettisti, al direttore dei lavori, al collaudatore, al coordinatore della sicurezza e loro collaboratori, non fornisce una chiara e logica ripartizione dell’emolumento tra tali soggetti. I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, anche ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 hanno diritto all’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per le prestazioni professionali svolte nell’interesse dell’Ente di cui sono dipendenti al momento dell’incarico, in quanto professionisti interni.

*Deliberazione n. 315 del 13/12/2007 d.lgs 163/06 Articoli 92 - Codici 92.1:

Dal tenore letterale dell’art. 18, comma 1, L. 109/94 (ora art. 92, comma 5, D. Lgs. 163/2006) risulta evidente che la disciplina del compenso è rimessa all’autonomia di ogni singola

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amministrazione, ma la percentuale deve essere stabilita dal regolamento adottato dall’amministrazione in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. I tecnici, vale a dire coloro che assumono la responsabilità della progettazione, l’incaricato della redazione del piano di sicurezza e gli incaricati della D.L. dovrebbero percepire dal 50% al 75% circa dell’ammontare dell’incentivo. Altri collaboratori tecnici, che redigono e firmano elaborati di tipo descrittivo, dovrebbero percepire tra il 20% e il 40% dell’incentivo. Ad altri componenti dell’ufficio tecnico, che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendo elaborati, sarebbe da corrispondere una cifra tra il 5% e il 10%, al responsabile del procedimento una cifra tra l’1% e il 5% e agli incaricati del collaudo e loro tecnici o collaboratori il 10% circa. Non è possibile comprendere tra i soggetti destinatari dell’incentivo il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto tale funzione, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 554/99, è affidata al Direttore dei Lavori. Pertanto, nel regolamento che ripartisce l’incentivo bisognerà tenere conto di questa doppia attribuzione e si dovrà prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo, ove nominato.

§ 3 - Analisi dell’art. 61, comma 9 DL n. 112/2008-L. 133/2008. Tesi dello scrivente: il

comma 9 cit. si applica al solo personale dirigente. Ma veniamo alla disposizione recata dall’art. 61 comma 9 del DECRETO-LEGGE 25

giugno 2008, n.112 [(in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”] ancora in vigore, che recita:

“9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di

componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il

finanziamento del trattamento economico accessorio dei d-i-r-i-g-e-n-t-i ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i c-o-l-l-a-u-d-i svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Sia consentito allo scrivente aver evidenziato adeguatamente la parola d-i-r-i-g-e-n-t-i usata al comma 9: avrà un senso logico-operativo o è stata usata a caso dal Legislatore ???

Cosa voglio dire? Qualunque serio scritto di diritto che esamina un nuovo istituto o una

nuova regola legislativa su preesistente istituto, ha sempre - dico sempre! - paragrafo dedicato alla questione/definizione del c.d. “Ambito soggettivo d’applicazione”. Lo stesso dicasi per le c.d. illustrative Circolari istituzionali. Vogliamo negarlo??? Spero di no !!! Capita sovente che una norma di legge non indichi espressamente e chiaramente l’ambito soggettivo (i soggetti: in questo caso i dipendenti pubblici espletanti - per dirla con i termini dell’Avcp – “prestazioni professionali

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svolte nell’interesse dell’Ente”) di applicazione ma esso sia ricavabile per logica da passaggi / sfumature / regole scritte nell’ambito della medesima norma.

Orbene, se in virtù del cit. comma 9 “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente

pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei

d-i-r-i-g-e-n-t-i …” chi saranno i dipendenti pubblici che finanzieranno, con la decurtazione [ - 50%] subita del loro compenso “il fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento

economico accessorio dei Dirigenti”……. solo i DIRIGENTI o anche i DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ???

Sembra evidente : vale solo per i DIRIGENTI !!! Vogliamo forse sostenere, ex adverso, che la norma interpretata e capita così come appena

scritto [= VALE SOLO PER I DIRIGENTI !!!] sarebbe incostituzionale in quanto generante una disparità di trattamento economico accessorio tra due categorie di dipendenti pubblici parimenti chiamati a rendere (obbligatoriamente: trattasi di mansioni professionali esigibili…per legge dalla PA datoriale e non per CCNL, ma fa lo stesso!) e che quindi con detta infelice formulazione il Legislatore minus dixit quam voluit e che anche per urgenti ragioni di cassa deve intendersi siccome applicabile al personale delle categorie??? Io non sono d’accordo: dissento !!! E credo di non essere il solo.

Potrei replicare, a siffatto argomentare pro estensione analogica in malam partem anche

sui dipendenti pubblici tecnici delle Categorie (perché è di questo che si tratta!), che la norma penalizza (e poi come? Solo momentaneamente sul fronte della performance senza valutazione: v. infra!) volutamente e chiaramente i soli DIRIGENTI, proprio perché, vista la disparità di reddito ordinario di base tra i DIR. ed il PERS. CAT., a favore dei primi, solo su di essi il Legislatore ha voluto abbattere la scure del -50% degli specifici compensi incentivanti in esame (compensi da collaudo). Io la penso così ed il tenore letterale della norma è i-n-e-q-u-i-v-o-c-o : qui non c’è spazio per l’interpretazione teleologica: ci si arrogherebbe una funzione legislativa !

§ 4 – L’opposta interpretazione del MEF e DFP: il comma 9 dell’art. 61 DL 112/2008-

L. 133/2008 si applica tanto al personale dirigente quanto al personale delle categorie: critica. Ebbene, sul punto non la pensano come lo scrivente sia il MEF che il DFP che nelle due

note citate in apertura (MEF: v. nota Prot. n. 123618 del 17.01.2012, chiamante in causa il DFP // DFP: v. nota Prot. n. 6156 del 16.02.2012, sollecitata dalla predetta nota MEF) vanno nel senso diametralmente opposto alla mia interpretazione e semplicemente …en passant 7 [affermando ciò

7 “Di sfuggita” = senza tante spiegazioni, detto incidenter tantum: come se fosse ovvio perché scritto chiaramente nella norma, ma così non è !!! Invero il MEF scrive ciò en passant perché trattasi di aspetto/questione affrontata e risolta dallo stesso MEF, senza nessuna spiegazione, nella Circolare n. 36/2008 che qui si commenta ampiamente: v. sopra. Ma ciò non cambia nulla: dove sta scritto - nella legge - che la decurtazione del 50% del compenso teoricamente spettante al collaudatore pubblico da regolamento interno all’Ente valga anche per il personale delle Categorie? E se non sta scritto esattamente nella legge, come si arriva a tale conclusione ??? Non è dato saperlo: ipse dixit e stop !!

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tra parentesi ( ) con un inciso, dunque!!!] ed esattamente quanto espressamente dal MEF (il DFP dice di “condividere l’avviso”), leggere per credere:

NB: i quesiti, da cui scaturiscono le due citate note istituzionali, avanzato dal CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, così vengono sintetizzati dallo stesso CNI in nota di sollecito a rispondere del 03/02/2010 Prot. U-nd143412010: “In particolare, veniva chiesto se la citata disposizione [Nda: art 61, comma 9 DL. 112/2008] riguarda tutti gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo per conto di pubbliche amministrazioni oppure soltanto gli incarichi attribuiti dalla amministrazione di appartenenza, nonché se essa [Nda: disposizione] concerne anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo (autorizzati) in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA (v. allegati).”: di indubbio interesse !!!

* MEF: “Al riguardo, in merito al primo quesito afferente il profilo soggettivo, si devono ritenere destinatari della nonna tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell’applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l’amministrazione che assegna l’ìncarico (quella di appartenenza o altra) bensì la qualità di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività, e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale dl lavoro che lega tale personale all’amministrazione. Si esprime pertanto l’avviso di applicare la norma di cui trattasi anche laddove il rapporto dì lavoro assuma la forma contrattuale del part-time. Si ritiene altresì utile precisare, per una corretta demarcazione dell’ambito applicativo della fattispecie, che la norma trova applicazione limitatamente ai collaudi svolti in relazione a “contratti pubblici di lavori, servizi o forniture” e non va pertanto riferita agli incarichi di collaudo riconducibili ad attività ch esulino dalla nozione codicistica del “contratto pubblico”.

* DFP: “Nel condividere l’avviso del predetto Ministero in merito all’individuazione dell’ambito soggettivo della disposizione in esame, anche in considerazione di una lettura sistematica della norma con le disposizioni in materia di collaudo previste dall’articolo 120 del d.lgs. n. 163 del 2006, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito ai possibili profili di incompatibilità derivanti dalla mancata applicazione dei principi generali vigenti in materia al caso di specie.”

Stante la non letterale applicabilità presso Regioni ed EE.LL. della disposizione di cui al

comma 9 cit. per cui “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;”, per evidente incompetenza dello Stato a ricevere detto 50%, il MEF nella succitata nota precisa invece correttamente che:

“Nello specifico la circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008 ha precisato che “il 50% del

Compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall’amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente”. Invero il MEF sulle tematiche del primo quesito (questione dell’ambito soggettivo) s’era già soffermato più diffusamente con la Circolare MEF 23.12.2008 n. 36 richiamata, che così recita non approfondendo/motivando più di tanto circa il perché detto comma 9 varrebbe anche per il personale delle Categorie nonostante il comma 9 parli solo di “dirigenti”, ma il convincimento del MEF è ferreo (sia consentito allo scrivente - per brevità d’analisi critica - chiosare ed evidenziare i passaggi di detta Circolare n. 36 tra [ ] ):

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“Comma 9 – compensi collegi arbitrali: il 50% del compenso spettante al

dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato

direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo

di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti

ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e

dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso

spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti

arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Occorre precisare che nella nozione di collaudo devono ritenersi compresi sia

i collaudi tecnico-amministrativi sia quelli statici, nonché ogni altro eventuale collaudo

specialistico.

Va segnalato inoltre, che qualora l’incarico venga espletato da personale non dirigente,

diversamente da quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli

avvocati della Stato, per i quali figura un’apposita e diversa destinazione [Nda: ???],

come specificato in premessa, la quota di compenso da versare al bilancio dello Stato va

riassegnato al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche, la

destinazione di quota delle conseguenti entrate alla contrattazione integrativa delle

amministrazioni indicate dall’articolo 67. [Nda: passaggio non proprio chiari per i dipendenti delle

Categorie delle PPAA statali !!!]

Inoltre, si ritiene utile evidenziare, relativamente all’ambito soggettivo della norma, che

destinatari della stessa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo

pertanto anche i professori universitari, il personale con qualifica dirigenziale e quello in

particolari condizioni di impiego (part time, personale a tempo determinato ecc). [??? – a parte

la circostanza per cui non si vede come potevasi pensare che i Dirigenti pubblici potessero ritenersi

non dipendenti pubblici e quindi non soggetti a detto taglio del 50%, stupisce il fatto che qui il MEF

non ribadisca che la norma si applica anche al personale delle Categorie, ingenerando confusione:

ma al capoverso che precede lo ha detto, eccome !!!].

Resta fermo, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che per gli

incarichi in questione, conferiti dall’Amministrazione, continuano ad applicarsi le norme

contrattuali di comparto. [Nda: a parte il fatto che a detti speciali compensi aggiuntivi non si

applica - come sopra chiarito dallo scrivente inequivocabilmente - l’art. 24 del Tupi, qui ilMEF

allude al seguente passaggio del comma 3 dell’art. 24 Tupi: “i compensi dovuti dai terzi sono

corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al

trattamento economico accessorio della dirigenza”, ma nei quesiti posti dal CNI i soggetti

incaricanti/paganti sono: a) o la stessa PA datoriale del dipendente pubblico es. collaudatore; b) o

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altra PA che ha incaricato ut collaudatore un dipendente pubblico di altra PA!!! Comunque tutti i

vari CCNL di comparto (dei Dirigenti di sicuro) prevedono norme c.d. di ricircolo di detti denari

[entrate] extra bilancio PA datoriale, denari che alla fine riconfluiscono nelle mani degli stessi

dipendenti pubblici che li hanno generati [entrate a destinazione vincolata, insomma! Quindi nulla

di nuovo e/o di diverso dalla previsione del comma 9 cit. per cui: il predetto importo e'

riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento

economico accessorio” ]

Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche

in questo caso, che – considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo [Nda:

che recita “La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di

competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario

nazionale”] – tali enti [Nda: pur dovendo sicuramente operare il taglio del 50% su Dirigenti e Pers

Cat. (secondo il pensiero del MEF) es. collaudatori interni, però poi …] non devono procedere al

versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del

compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio

arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall’amministrazione ai fondi per il

finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi

autonomamente da parte di ogni singolo ente” [Nda: insomma per il MEF gli EE.LL. detto 50%

risparmiato (perché non erogato al dipendente es. collaudatore interno) deve essere trattato

dall’Ente alla stessa maniera: riversato sul Fondo Performance].

Per quanto concerne, infine, il versamento al bilancio dello Stato, anche allo scopo di far

confluire le corrispondenti quote in favore dei fondi di amministrazione per il finanziamento del

trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi

di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti, si

comunica che è stato istituito nello stato di previsione dell’entrata il capitolo sottoindicato, al

fine di poter distinguere le differenti destinazioni (ai fondi del trattamento accessorio per il

personale dirigente e ai fondi perequativi personale magistratura e avvocatura dello Stato; al

fondo di parte corrente di cui al comma 17 per il restante personale [Nda: ovvero quello non

dirigente]) dei versamenti relativi a ciascuna amministrazione .

Capitolo n. 3490 di Capo 10°, denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività

di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112”.

Art.1- Versamento relativo ai magistrati del Consiglio di Stato e T.A.R.

Art.2- Versamento relativo ai dipendenti del Consiglio di Stato e T.A.R.

Art.3- Versamento relativo ai dipendenti dell’Avvocatura dello Stato

Art.4- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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Art.5- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico

Art.6- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

sociali

Art.7- Versamento relativo ai Magistrati del Ministero della Giustizia

Art.8- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Giustizia

Art.9- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri

Art.10-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

ricerca

Art.11-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell’Interno

Art.12-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare

Art.13-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art.14-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Difesa

Art.15-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e

forestali

Art.16-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali

Art.17-Versamento relativo ai magistrati della Corte dei Conti

Art.18-Versamento relativo ai dipendenti della Corte dei Conti

Art.19-Versamento relativo ad avvocati e procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura

dello Stato

Art.20-Versamento relativo ai dipendenti di enti ed organismi vari

La suindicata articolazione si è resa necessaria anche in base alle esigenze rappresentate, nelle

vie brevi, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Resta fermo, come già accennato, relativamente ai pubblici dipendenti [Nda: personale delle

Categorie] per i quali la normativa vigente non prevede fondi perequativi, che la quota versata

nei suindicati capitoli va a confluire nel fondo di parte corrente di cui al comma 17.” [Nda:

ovvero? Aspetto non approfondito, ma curioso/interessante!]

Il comma 17 dello stesso art. 61 DL 112/2008, richiamato più volte dal MEF nella succitata Circ. 36/2008, così recita:

“17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. (omissis)”

Ebbene, si sarà abbondantemente capito a questo punto della trattazione: chi scrive non condivide assolutamente, in punto di diritto, l’individuazione, extra legem, di siffatti ampli confini dell’ambito soggettivo della decurtazione imposta dall’art. 61, comma 9 DL 112/2008-L.133/2008

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indicati da dette due - pur autorevoli - note istituzionali, secondi cui detta decurtazione del 50% dovrebbe subirla anche i dipendenti tecnici collaudatori non aventi lo status dirigenziale. Comunque, almeno per gli EE.LL., la finalità perseguita da MEF e DFP o il risultato finale che deriva da detto ampliamento, come anche per i soli dirigenti, non è comunque una economia a favore del Bilancio dell’Ente Locale, ma solo un temporaneo storno di risorse dal fondino del 2% c.d. (in gergo) ex Legge Merloni (erogato senza alcuna valutazione, ma per il solo fatto che si è espletato il collaudo !!! Idem per le progettazioni) al Fondo generale ordinario-parte variabile destinato alla vera e propria produttività da performance: ma è difficile che le risorse di detto 50% non riconfluiscano alla fine, pari-pari, esattamente dentro le tasche di quegli stessi dipendenti pubblici che lo hanno generato subendo la decurtazione del 50%: certo per/in questa seconda via c’è una vera e propria valutazione (si applica cioè il c.d. ciclo della performance !!!) e …non si sa mai come va a finire. Comunque la decurtazione del 50% operata sul collaudatore dipendente pubblico non dirigente non pare conforme alla legge: ergo illegittima.

Un dato testuale che, sebbene in materia di arbitrato, conferma la correttezza della tesi

propugnata dallo scrivente (il comma 9 si applica ai soli dirigenti) sta anche nei commi 23 e 24 dell’art. 1 L. 190/2012 che tra qualche riga il lettore può leggere pianamente (anche per altra non secondaria questione).

Certamente, sic rebus stanti bus, comprendo il dipendente pubblico liquidatore del

compenso in esame che nel dubbio opera decurtando detto -50% anche al collaudatore non dirigente; ma capisco anche il collaudatore dipendente pubblico non dirigente che decide di fare ricorso al Giudice del Lavoro per evitare detta decurtazione, per una ragione …di principio.

A chiusura del § 4 non disdegni il lettore leggere incidentalmente, con l’occasione, e

riflettere, in ordine alla attuale portata dell’incipit del comma 9 cit., ove sta scritto a proposito della attività di arbitro per cui “9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio…..” raffrontando detto disposto del 2008 con quanto ha disposto nel 2012 (a valere dal 28 Novembre) l’art. 1 commi da 18 a 25:

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. [Nda: norma di dubbia legittimità costituzionale a fronte dei successivi commi 23-24 !!!]

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere

deferite ad arbitri, [Nda: come? Semplicemente: a mezzo ”inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito” ma solo …] previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

[Nda: NB per le gare/procedure delle c.d. società partecipate]

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20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato,

l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita' della nomina, l'importo

massimo spettante al dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ora, a parte il fatto, come sopra detto, che i commi 23 e 24 danno chiaramente ragione allo scrivente (diversamente dovrebbesi sostenere che quando c’è da prendere per l’attività di arbitri prendono solo i Dirigenti e quando c’è da perdere perdono tutti: si i Dirigenti che il Personale delle Categorie. Il che non può ragionevolmente essere…) i colleghi lettori della presente trattazione, liquidatori delle competenze spettanti ai relativi colleghi (Dirigenti) pubblici in qualità di arbitri, sono sicuri del fatto che a fronte del citato comma 24 la prima parte del comma 9 dell’art. 61 DL 112/2008-L.133/2013, relativo alla attività arbitrale, sia ancora in vigore (= taglio del - 50% del compenso spettante all’arbitro in via teorica ex regolamento applicativo del D.Lgs. 163/2006)? Ovvero è detta prima parte del comma 9 cit. è ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 190/2012 ? Non è questa la sede per approfondire tale dubbio, trattando qui ora lo scrivente solo dei

collaudatori, e non anche degli arbitri: ma la questione si pone, eccome. Comunque per i dipendenti pubblici collaudatori, interni (dipendenti di ruolo della stessa)

o esterni (dipendenti di altre PP.AA. italiane) alla PA conferente l’incarico, la questione della decurtazione del 50% ex art. 61, comma 9 DL 112/2008-L. 133/2008 si pone dal 2008 e si pone ancora oggi anche dopo la L. 190/2012, donde la necessità del presente approfondimento teorico-gestionale.

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Ma che bella normazione/situazione: sembra fatta apposta per alimentare il contenzioso

giurisdizionale, o no ? Brutta bestia l’abrogazione implicita ! § 5 – La seconda questione del regime dell’incompatibilità tra lo status di pubblico

dipendente e l’espletamento di attività professionali remunerate aggiuntivamente dalla stessa PA datoriale o da altre PP.AA..

Le succitate due note del MEF e DFP sono interessanti per altro aspetto ed esattamente per

la seconda questione posta dall’interpellante CNI, che interessa estremamente chi scrive, anche per ragioni professionali quale formatore d’aula, e maxime la nota del DFP, giacchè il MEF non si pronuncia su detta seconda questione prospettata dal CNI. Vediamola e vediamo la precisazione del DFP, non del tutto……completa/chiara a giudizio dello scrivente.

* MEF:“In merito, poi, alla tematica posta con il secondo quesito [Nda: del CNI] si ritiene

necessaria la pregiudiziale verifica circa la possibilità dell’amministrazione di conferire a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato lo svolgimento di un incarico in qualità di libero professionista e se ciò sia eventualmente possibile in costanza di un rapporto di lavoro part-time. In caso affermativo si tratta di verificare se l’espletamento di tale incarico professionale sia sufficiente ad escludere l’operatività della norma in argomento. Ad avviso dello scrivente l’esclusione andrebbe circoscritta [Nda: l’esclusione ….cioè = la non applicazione del cit. comma 9 dell’art. 61] esclusivamente ai [Nda: dipendenti pubblici incaricati quali…(es. collaudatori)…] professionisti del tutto estranei all’aniministrazione [Nda: incaricante: su tale categoria di collaudatori il DFP fa una precisazione !!!] mentre appare dubbia la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’esclusione [Nda: l’esclusione = la non applicazione del cit. comma 9 dell’art. 61 ,,,,] anche nei confronti dei dipendenti pubblici (sia pur in regime di part time [Nda: interni alla - dipendenti della - stessa PA incaricante] ) In, quanto ciò [Nda: tale interpretazione estensiva] vanificherebbe la portata applicativa della disposizione .[Nda: in quanto l’Ente così applicherebbe la decurtazione ai soli dipendenti tecnici collaudatori interni full-time…con minori economie…..che poi comunque non vanno a Bilancio dell’Ente ma nel c.d. Fondo produttività]

Su tale specifico punto si rinvia comunque alle valutazioni di codesto Dipartimento. Evidentemente il MEF da un lato dice comunque la sua (opinione) a chiare note….. ma poi

rimette comunque la soluzione della questione di diritto (di status) al DFP che così si esprime: * DFP: “In proposito, l’articolo 60 del d.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato

dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per i] pubblici dipendenti secondo cui l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.. . Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento dì attività professionale, l’articolo 1, comma 56, e seguenti della legge 3 dicembre 1996, n. 662, consente l’iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

(….) Ciò posto, in base al combinato disposto delle citate disposizioni, è, quindi, precluso al

dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione

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dell’amministrazione di appartenenza. [Nda: è evidente che quando è la stessa PA a conferire l’incarico ad un suo stesso dipendente l’autorizzazione è in re ipsa e comunque negli speciali artt. 92 e 120 del D.Lgs. n. 16372006 il Legislatore delegato non subordina l’incarico al dipendente pubblico interno o esterno al possesso della P.IVA: sia chiaro !!! Mentre se il dipendente full-time è esterno alla PA incaricante devesi acquisire/sussistere prima e sempre l’autorizzazione della sua PA datoriale ex art. 53 Tupi, se no sono dolori !!! ]

Si evidenzia, inoltre, che, in base al comma 56 bis dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, “Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche” [Nda: quali esattamente? Per come è scritta la norma (v. sotto maxime per la sua ratio) sia la loro stessa PA datoriale sia altre PP.AA. italiane…tutte, nessuna esclusa.] Poiché tale disposizione non è stata abrogata né risulta disapplicata, da norme successive, ivi incluso l’articolo 61, comma 9, del .L n. 112 del 2008, e visto che l’ordinamento della professione di ingegnere previsto dal Regolamento per la professione d’ingegnere e d’architetto, approvato con R.D. 23.10..1925, n. 2537, integrato dal D.P.R. 5.6.2001, n.328 non appare precludere la mera iscrizione all’albo dei dipendenti pubblici [Nda: in realtà i dipendenti pubblici tecnici part-time sono stati comunque facoltizzati dalla L. 662/1996 e non dal silenzio del cit. RD], si è dell’avviso che lo svolgimento di incarichi dì collaudo conferiti da pubbliche amministrazioni [Nda: quali? Anche la propria?] sia comunque precluso al pubblico dipendente che svolga attività professionale abituale pur se in regime di part-time al 50 per cento.” [Nda: pare proprio da parte di qualunque P.A. italiana, oltre che dalla propria].

Ciò riportato, oltre a quanto già posto in chiosa sopra tra [Nda:.. ] quanto ai collaudatori

dipendenti pubblici interni/esterni in regime di full-time, v’è da dire che il DFP nel concludere …come sopra conclude per quelli part-time, interni o esterni, parsi clamorosamente dimenticare di una specialissima norma contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che, limitatamente ai soli dipendenti pubblici tecnici in regime di part-time non superiore al 50%, ha introdotto, 9 anni dopo la L. 662/1996 (L.F.1997), una deroga a siffatto severo comma 56 bis (aggiunto 1 anno dopo) volto a “salvare il mercato” dei liberi professionisti veri preesistenti dall’orda (presunta) dei semi professionisti (falsi?) costituiti dai (nuovi concorrenti) dipendenti pubblici part-time (rigorosamente iscritti, e solo se iscritti, in albi professionali: c.d. professioni protette!!!) che andavano a rosicchiare una sostanziosa fetta di mercato rappresentata dalle commesse pubbliche, esattamente dell’art. 90,comma 4, periodo II, del D.Lgs. n. 163/2006 che recita:

“4.[01] I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da

dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. [02] I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, [Nda: non in assoluto = nel senso di ‘ovunque in Italia’ !!! Ma non possono solo……] nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali [Nda: il riferimento non è solo alle progettazioni !!!] per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.”

Ora, al di là del fatto lo stesso DFP si esprima - sulla base dell’art. 1 comma 56 bis della L.

n.662/1992 - in termini di generica assoluta inconferibilità di incarichi professionali ai dipendenti pubblici sic et simpliciter part-time (originari o derivati non cambia) pari i inferiore al 50%, come rilevato sopra, ed in disparte la evidente ed utile genericità del citato periodo 2° del comma 4 dell’art. 90 D.Lgs. n.163/2006 [incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni (ad es. anche attività di collaudo, quindi !): non solo attività di progettazione, il che, ove fosse, risulterebbe assai stravagante ed illogico/irragionevole!], è evidente come il citato comma 4 periodo II abbia notevolmente addolcito/ammorbidito il regime dell’inconferibilità di incarichi libero professionali ai dipendenti pubblici in

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part-time non superiore al 50% … sicuramente tecnici in ordine al conferimento di incarichi professionali quali la progettazione o il collaudo di opere pubbliche. Chi scrive di ciò è fermamente convinto !!! E v’è così tanta sostanza in punto di diritto e di logica da convincere agevolmente qualunque Giudice del Lavoro.

Secondo chi scrive, per una evidente ratio che tende a non far godere il dipendente pubblico

tecnico part-time al 50% o meno con P.IVA di una rendita di posizione professionale “pubblica”, l’inespletabilità (vista dalla PA conferente: l’inconferibilità ad esso…) degli incarichi professionali (progettazione, collaudi) etc. colpisce il dipendente tecnico part-time anche verso la sua stessa PA datoriale e non le sole PP.AA. potenziali committenti aventi sede nel nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

Quindi la conclusione del DFP è orba, o troppo severa, in quanto non tiene in debito conto

siffatta specialissima deroga del D.Lgs. n.163/2006 che - guarda caso - vale a giudizio dello scrivente anche per i collaudatori, oltre che per i progettisti (per la genericità della deroga ed anche per ragioni di logica): per cui un dipendente pubblico tecnico part-time al 50% può eccome ricevere un incarico di collaudo da una PA, diversa dalla propria datoriale, purché non aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza della PA del tecnico incaricando.

Oppure si vuole sostenere che tale chiara deroga vale solo per l’attività professionale di

progettazione? Chi scrive non condivide assolutamente: vale anche per il collaudo !!! In ogni modo avremmo comunque rilevato una incompletezza nella risposta del DFP da

tenere in debita considerazione, mutatis mutandis : quantomeno per la progettazione (anziché collaudo) la risposta del DFP è incompleta perché ignora una importantissima deroga contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006.

§ 6 - Incarichi di collaudo a dipendenti pubblici interni o esterni alla PA incaricante:

quali adempimenti ex art. 53 Tupi e quali pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013? Resta da esaminare, per onorare il titolo della presente trattazione, del regime di pubblicità

ex D.Lgs. n. 33/2013 relativamente alle peculiarissime vicende “professionali” suddette relative a pubblici dipendenti, full-time o anche part-time pari o inferiore al 50% o anche (perché no?) superiore al 50%, in cui possono incappare, anzi sicuramente incappano, le PP.AA. italiane ed dipendenti pubblici ogni qual volta la PA si muove ai sensi e nell’ambito degli artt. 92 e 120 del c.d. Codice contratti pubblici (detto anche Codice Appalti) avendo la necessità di c-o-l-l-a-u-d-ar-e. Ed i casi da esaminare sono esattamente due per quanto concerne i collaudatori pubblici dipendenti:

a) caso della P.A. (datoriale) “A” che conferisce l’incarico remunerato aggiuntivamente (ex art. 92 comma 5 + art. 120 D.lgs. 163/2006) di collaudatore direttamente ad un proprio dipendente tecnico di ruolo o anche a tempo determinato, sia Dirigente, anche ex art. 110 Tual, sia Funzionario, avente certi titoli, full-time o part-time a più del 50% (e quindi mai con P.IVA: gli è precluso in quanto non part-time e anche se lo fosse non sarebbe per ciò incaricabile: vedi sopra !!!), che chiameremo Tizio;

b) caso della P.A. “B” che non potendo agire come la PA “A”, conferisce un incarico remunerato allo stesso dipendente di cui sopra Tizio, che quindi è dipendente di altra PA: esattamente come impone l’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il quale lavora, debitamente autorizzato ex art 53, commi 7-13 Tupi, come prestatore d’opera occasionale in quanto non titolare

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di P.IVA oppure a Caio dipendente tecnico di altra P.A. “C” (ma anche della stessa PA “A”: perché no? Ma solo se …) di diverso ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza in regime di part-time pari o inferiore al 50% titolare di P.IVA che quindi lavorerà senza necessità di autorizzazione della sua PA datoriale perché e-s-c-l-u-s-o espressamente dall’incipit del comma 6 del cit. art. 53 del Tupi, con buona pace di tutti, inclusi gli organi ispettivi.

> Ebbene, la PA “A” nel momento in cui, artt. 120 e 92 D.Lgs. 163/2006 + art. 53 Tupi alla

mano, conferirà un incarico al suddetto suo dipendente Tizio dovrà: - ex art. 53 Tupi:

a) comunicare [tramite l’applicativo web PERLAPA-Anagrafe delle prestazioni] “….in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti (omissis) ai [Nda: propri] dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento (omissis), i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti (omissis) e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.” (v. comma 12 periodi 1° e 2°);

b) “…Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a

comunicare al Dipartimento della funzione pubblica [sempre tramite l’applicativo web PERLAPA-Anagrafe delle prestazioni], in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito (omissis), i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati (omissis)” (v. comma 13) Sul punto è curioso rilevare come il successivo comma 14 dello stesso art. 53 Tupi prescrive lo stesso adempimento ma con espresso riferimento/raccordo/finalità ad/di altra previsione normativa: “14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono

tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; (omissis)”

- ex art. 18 D.Lgs. n. 33/2013: “Art.18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi

agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici // 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti (omissis) a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.” Trattasi di pubblicazione sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, che va a “popolare” esattamente la vetrina n. 4 – ripiano n. 9 secondo la struttura dell’Allegato 1 ERRATA CORRIGE “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegato ex post alla Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (ex Civit): ripiano n. 9 che dovrà operativamente essere distinto intelligentemente in due “cassetti”:

a) cassetto degli incarichi c-o-n-f-e-r-i-t-i ai propri dipendenti e quindi remunerati dalla stessa PA datoriale pubblicante il dato;

b) cassetto degli incarichi a-u-t-o-r-i-z-z-a-t-i ai (soli) propri dipendenti soggetti al regime autorizzatorio e quindi remunerati da soggetti terzi (PA o privati)

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> > Nel caso invece della P.A. “B” se l’incaricato è il suddetto Tizio: : - ex art. 53 Tupi: a) la PA “B” dovrà ex art. 53, commi 7 e 8 cit. chiedere ed ottenere alla/dalla PA “A”

l’autorizzazione ad hoc; poi la PA “A” procederà alla comunicazione al DFP come impone il comma 12;

b) a lavoro acquisito da Tizio, quando la PA “B” erogando il compenso applica il comma 11

ed esattamente: “Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici (omissis) comunicano all'amministrazione di appartenenza [Nda: PA “A”] l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”

c) la PA “B” deve anche ricordarsi del comma 14 dell’art. 53 che dispone: le PP.AA. “sono

altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico [Nda: ..di collaborazione o di consulenza] e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

d) trattandosi di un COLLAUDO (ma si pensi anche alle progettazioni) non essendo quindi in presenza di uno studio, di una consulenza o di una ricerca ed essendosi quindi dinanzi ad una prestazione di servizio, detto rapporto negoziale oneroso non deve essere inserito nella tabella da pubblicare di cui al periodo II dell’art. 53 Tupi (tabella relativa non ai soli CONSULENTI = coloro che erogano, studi-consulenze-ricerche, periodo II che così recita : “Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.” Pare proprio che la pensi così anche l’ANAC: vedi la vetrina n. 3 della struttura dell’Allegato 1 ERRATA CORRIGE “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegato ex post alla Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (ex Civit) in cui invero l’ANAC parla solo di Tabelle dei “consulenti” e non anche dei collaboratori ex art. 53, comma 14 Tupi !!! Ed un collaudatore non è un “consulente”: nella sua opera di collaudo non c’è nulla di assimilabile ad uno studio-consulenza-ricerca. Con l’occasione, si sottolinea sommessamente come l’attività* di ^ “verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di ^^ redazione della l'attestazione dell'avvenuta verifica , da pubblicarsi essa sola, sono attività che concernono solo i rapporti coi CONSULENTI e non anche coi Collaboratori (siano essi occasionali o CoCoCo). Ma lo si ripete: non è il caso del COLLAUDATORE (o del PROGETTISTA) esterno !!!!

- ex art. 15, commi 1-4, D.Lgs. n. 33/2013: “1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi (omissis) nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;

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c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi (omissis) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni* [*Nda: sull’esatto significato tecnico di detto aggettivo molto si potrebbe disquisire con il D.Lgs. n. 39/2013 in mano, ma ad abundantiam e per cautela chi scrive consiglia qui di considerare “esterno” colui che non è proprio dipendente] a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione8 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. [Nda: meglio ancora se immediatamente prima ancora della stipula del relativo contratto di prestazione d’opera o di CoCoCo]” Trattasi di pubblicazione web dell’Ente incaricante che va esattamente nella diversa vetrina n. 3 secondo la struttura dell’Allegato 1 ERRATA CORRIGE “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegato ex post alla Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (ex Civit): vetrina n. 3 che dovrà operativamente essere distinta intelligentemente in sotto vetrine:

a) sottovetrina dei C-o-l-l-a-b-o-r-a-t-o-r-i (occasionali/CoCoCo) non consulenti: b) sottovetrina dei C-o-n-s-u-l-e-n-t-i veri e propri (erogatori di: studi-consulenze-

ricerche): cioè quelli i soli / per i soli quali c’è l’obbligo: 1) di compiere l’attività* di ^ “verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interessi e di ^^ redazione della l'attestazione dell'avvenuta verifica , da pubblicarsi essa sola;

2) di inserirli nella Tabella elenco, da pubblicare (nella stessa vetrina n. 3) dell’art. 53, comma 14 Tupi.

8 Invero l’applicativo PERLAPA consente nell’arco del semestre di riferimento solo di INSERIRE i dati, non anche di cliccare sul bottone invio al DFP inattivo nel corso del semestre: poi diventa attivo solo a semestre chiuso, per l’appunto quando il DFP esige l’invio. Quindi qui il Legislatore ha sbagliato: avrebbe dovuto scrivere “l’inserimento dei dati” e non la loro “comunicazione”: da accertamenti fatti presso gli Uffici centrali che gestiscono PERLAPA sono stato rassicurato sulla circostanza che ROMA i dati semplicemente inseriti li vede anche prima del loro invio a semestre chiuso. Invero un incarico può essere conferito e chiudersi, con liquidazione finale, anche in 30 giorni: nel qual caso il semestre a disposizione pro comunicazione cozza clamorosamente con la regola dell’efficacia subordinata alla avvenuta comunicazione al DFP ex art 53, comma 14.

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> > > Nel caso invece della P.A. “B” se l’incaricato è il professionalizzato part-time tecnico (dipendente di ruolo della PA “C”) con P.IVA Caio

- ex art. 53 Tupi: a) la PA “B” n-o-n dovrà ex art. 53, commi 7 e 8 cit. chiedere ed ottenere alla/dalla PA “C”

l’autorizzazione ad hoc: n-o-n è p-r-e-v-i-s-t-o; e quindi poi la PA datoriale “C” non procederà ad alcuna comunicazione al DFP come impone il comma 12;

b) a lavoro acquisito da Caio, quando la PA “B” erogherà il compenso n-o-n applicando il

comma 11 dedicato ai soli dipendenti pubblici espletanti attività extraistituzionali in regime autorizzatorio; Caio non rientra in essi !!!

c) la PA “B” deve anche ricordarsi del comma 14 dell’art. 53 che dispone: le PP.AA. “sono

altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico [Nda: ..di collaborazione o di consulenza] e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

d) trattandosi di un COLLAUDO (ma si pensi anche alle progettazioni) non essendo quindi in presenza di uno studio, di una consulenza o di una ricerca ed essendosi quindi dinanzi ad una prestazione di servizio, detto rapporto negoziale oneroso non deve essere inserito nella tabella da pubblicare di cui al periodo II dell’art. 53 Tupi (tabella relativa non ai soli CONSULENTI = coloro che erogano, studi-consulenze-ricerche, periodo II che così recita : “Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.” Pare proprio che la pensi così anche l’ANAC: vedi la vetrina n. 3 della struttura dell’Allegato 1 ERRATA CORRIGE “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegato ex post alla Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (ex Civit) in cui invero l’ANAC parla solo di Tabelle dei “consulenti” e non anche dei collaboratori ex art. 53, comma 14 Tupi !!! Ed un collaudoratore non è un “consulente”: nella sua opera di collaudo non c’è nulla di assimilabile ad uno studio-consulenza-ricerca. Con l’occasione, si sottolinea sommessamente come l’attività* di ^ “verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di ^^ redazione della l'attestazione dell'avvenuta verifica , da pubblicarsi essa sola, sono attività che concernono solo i rapporti coi CONSULENTI e non anche coi Collaboratori (siano essi occasionali o CoCoCo). Ma lo si ripete: non è il caso del COLLAUDATORE (o del PROGETTISTA) esterno !!!!

- ex art. 15, commi 1-4, D.Lgs. n. 33/2013: “1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi (omissis) nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

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d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi (omissis) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni* [*Nda: sull’esatto significato tecnico di detto aggettivo molto si potrebbe disquisire con il D.Lgs. n. 39/2013 in mano, ma ad abundantiam e per cautela chi scrive consiglia qui di considerare “esterno” colui che non è proprio dipendente] a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione9 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. [Nda: meglio ancora se immediatamente prima ancora della stipula del relativo contratto di prestazione d’opera o di CoCoCo]”. Trattasi di pubblicazione web dell’Ente incaricante che va esattamente nella diversa vetrina n. 3 secondo la struttura dell’Allegato 1 ERRATA CORRIGE “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegato ex post alla Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (ex Civit): vetrina n. 3 che dovrà operativamente essere distinta intelligentemente in sotto vetrine:

a) sottovetrina dei C-o-l-l-a-b-o-r-a-t-o-r-i (occasionali/CoCoCo) non consulenti: b) sottovetrina dei C-o-n-s-u-l-e-n-t-i veri e propri (erogatori di: studi-consulenze-

ricerche): cioè quelli i soli / per i soli quali c’è l’obbligo per la PA committente: 1) di compiere l’attività* di ^ “verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interessi e di ^^ redazione della l'attestazione dell'avvenuta verifica , da pubblicarsi essa sola;

2) di inserirli nella Tabella elenco, da pubblicare (nella stessa vetrina n. 3) dell’art. 53, comma 14 Tupi.

Il ricadere di una data collaborazione nella vetrina n. 4 - ripiano 9 anziché nella vetrina n. 3

del D.Lgs. n. 33/2013, cambia e di molto ….il regime degli adempimenti, degli effetti e delle responsabilità: no ?!?!?!

9 Invero l’applicativo PERLAPA consente nell’arco del semestre di riferimento solo di INSERIRE i dati, non anche di cliccare sul bottone invio al DFP inattivo nel corso del semestre: poi diventa attivo solo a semestre chiuso, per l’appunto quando il DFP esige l’invio. Quindi qui il Legislatore ha sbagliato: avrebbe dovuto scrivere “l’inserimento dei dati” nell’applicativo del DFP e non la loro “comunicazione” al DFP: da accertamenti fatti presso gli Uffici centrali che gestiscono PERLAPA sono stato rassicurato sulla circostanza che ROMA i dati semplicemente inseriti li vede anche prima del loro invio a semestre chiuso. Invero un incarico può essere conferito e chiudersi, con liquidazione finale, anche in 30 giorni: nel qual caso il semestre a disposizione pro comunicazione cozza clamorosamente con la regola dell’efficacia subordinata alla avvenuta comunicazione al DFP ex art 53, comma 14.

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§ 7. Conclusione – invito. Se taluno avesse aggiornamenti normativi illuminanti e/o nuovi (innovativi) in merito alle

questioni trattate col presente scritto e conclusioni tratte, massimamente ai §§ 3-5 non proprio collimanti con le opinioni - pur autorevoli - del MEF e DFP, è pregato di segnalarli, collaborativamente, allo scrivente10: il diritto, oggi più che mai è una vera selva …oscura, e talune distrazioni ben possono accadere anche usando le migliori banche date normative possibili, perché anche gli editori di dette banche dati sbagliano o non annotano scrupolosamente. Insomma, errare è umano. Vorrà dire che aggiorneremo la presente trattazione adeguatamente, aggiungendo qualche paragrafo, ma questa dissertazione odierna però risulterà utile e/o preziosa comunque ….per il diritto ( o tempo) “di mezzo” che dovesse prospettarsi nel caso di una mia ignoranza normativa illuminante (nel senso prospettato dalle criticate note del MEF e DFP),, se è vero, come è vero, che sempre e comunque ….tempus regit actum !

Buone riflessioni e …pubblicazioni a tutti e soprattutto buon lavoro remunerato al 100% ai

dipendenti pubblici collaudatori … non Dirigenti, anche se part-time al 50% e titolari di P.IVA.

10 “[email protected]”.