IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

13
Contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.) Il deposito è regolato dal Capo XII del titolo III, diviso in tre sezioni: 1.Disciplina generale deposito; 2.Deposito in albergo; 3.Deposito nei magazzini generali

description

IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.). Contratto con il quale una parte ( depositario ) riceve dall’altra ( depositante ) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. Il deposito è regolato dal Capo XII del titolo III, diviso in tre sezioni: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

Page 1: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

Contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.

IL DEPOSITOCapo XII(art.1766-1797 c.c.)

Il deposito è regolato dal Capo XII del titolo III, diviso in tre sezioni:1.Disciplina generale deposito;2.Deposito in albergo;3.Deposito nei magazzini generali

Page 2: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO

• REALE -> si perfeziona nel momento in cui una parte riceve dall’altra la cosa mobile;

• GRATUITO O ONEROSO -> L’onerosità o la gratuità non muta la natura del contratto.

Il deposito si presume gratuito(1767) ma può anche essere oneroso. Le parti possono

convenire o meno un corrispettivo,oppure nel caso in cui il depositario eserciti un’attività

abituale di custodia,la quale escluderebbe la gratuità della custodia, configurandosi

nell’esercizio di attività economica nell’ambito della prestazione di servizi.

• A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> se il deposito è oneroso la prestazione di custodire e

restituire la cosa trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. Se il deposito è

gratuito, è un contrato unilaterale, a prestazioni a carico del solo depositario;

• AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire

la cosa e restituirla;

• DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.

Page 3: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO

IL DEPOSITO

CAUSA OGGETTO

CUSTODIA DELLA COSA

Se il deposito ha per oggetto una cosa del depositario sulla quale il depositante non ha alcun diritto, il depositario è libero da ogni obbligazione in quanto il deposito presuppone l’altruità della cosa. Si parla di DEPOSITO DI COSA PROPRIA DEL DEPOSITARIO.(1779)

Il deposito ha per oggetto la cosa mobile infungibile. La cosa deve essere conservata, custodita e restituita in natura,se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile,si parla di DEPOSITO IRREGOLARE.

art.1782.deposito irregolareSe il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cosef ungibili,con facoltà del depositario di servirsene,questi ne acquista la proprietà ed èt enuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

COSA MOBILE INFUNGIBILE

Page 4: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

DEPOSITARIO

• deve custodire la cosa;

• deve usare nella custodia la diligenza

del buon padre di famiglia (se la cosa è

danneggiata deve rispondere dei danni)

(1768);

• non può servirsi della cosa depositata

(divieto d’uso);

• non può dare la cosa in deposito ad altri;

• deve restituire la cosa a richiesta o al

termine convenuto;

• deve restituire i frutti della cosa che egli

abbia percepito (restituzione dei frutti)

1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO

OBBLIGAZIONIDEPOSITANTE

• deve riprendere la cosa, a richiesta del

depositario;

• deve rimborsare al depositario le spese

fatte per conservare la cosa;

• deve pagare le spese per la restituzione

della cosa;

• deve pagare il corrispettivo, se il

deposito è oneroso;

• è obbligato a tenere il depositario

indenne delle perdite cagionate dal

deposito.

Page 5: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO

Il depositario è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se essa gli viene tolta per motivi a lui non imputabili salvo denunciare immediatamente al depositante l’accaduto (perdita non imputabile della detenzione della cosa 1780).

• salvo che non sia disposto diversamente,il luogo della restituzione della cosa deve avvenire

nel luogo in cui la custodia doveva essere effettuata;

•Il depositario deve restituire la cosa al depositante, senza esigere che il depositante stesso

provi di essere il proprietario;

• il depositario puo’ richiedere che la cosa venga in qualunque tempo ritirata dal depositante;

• Se i depositanti sono piu’ persone, e non si arriva ad un accordo comune di

restituzione,quest’ultima deve avvenire attraverso autorita’giudiziaria

LUOGO E RESTITUZIONE

Nel caso che il depositario scopra che la cosa provenga da un reato e gli è nota la persona alla quale gli è stata sottrata deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi i 10 gg dalla denuncia senza che gli sia stata notificata opposizione.(cosa proveniente da reato 1778)

CUSTODIA DILIGENZA CONSERVAZIONE DELLA COSA

Page 6: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

La disciplina del deposito in albergo è fatta per proteggere il soggetto (viaggiatore/ consumatore) dal deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate. Impone un obbligo di custodia e responsabilità all’albergatore.

• IMPOSTO-> albergatore non può rifiutarsi di farlo;

• REALE-> si perfeziona nel momento in cui il cliente porta la cosa in albergo;

• GRATUITO-> non può essere richiesto alcun compenso per adempiere all’obbligazione;

• UNILATERALE-> le obbligazioni di custodia e restituzione gravano sull’albergatore;

• DI DURATA-> dura per tutto il tempo nel quale il cliente rimane in albergo.

2. DEPOSITO IN ALBERGO

Page 7: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

RESPONSABILITÀ LIMITATA al valore di quanto si sia deteriorato distrutto o sottratto la cosa sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per la giornata.

2. DEPOSITO IN ALBERGO

RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE

L’albergatore è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti:a colpa sua, dei membri della sua famiglia dei suoi ausiliari.

1. le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell`alloggio; 2. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell`albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell`alloggio; 3. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell`albergo, sia fuori dell`albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell`alloggio.

RESPONSABILITÀ ILLIMITATA quando le cose gli sono date in custodia e quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento , la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente o a cause di forza maggiore

Page 8: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

Il deposito nei magazzini generali è il contratto con il quale i magazzini ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla ricevendo un corrispettivo

I magazzini rilasciano ai depositari titoli di credito relativi alla titolarietà delle merci(fede di deposito) e titoli di credito relativi alla garanzia sule merci depositate(note di pegno).

• REALE -> si perfeziona nel momento in cui i magazzini ricevono dall’altra la cosa mobile;

• ONEROSO -> in quanto i magazzini generali svolgono la attività professionale di

depositari;

•A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> la prestazione di custodire e restituire la cosa trova

riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo.

•AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire la

cosa e restituirla;

•DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.

3. DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

Si definiscono magazzini generali le infrastrutture istituite secondo il R.d.l del 01 luglio 1926 n.2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci, con la funzione di custodire e conservare le merci depositate per l’istituzione del magazzino generale è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’industria

Page 9: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

Contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

IL MUTUOCapo XV(art.1813-1822 c.c.)

Il mutuo è uno dei più antichi e tradizionali contratti di finanziamento. È di regola praticato da banche ed istituti di credito e, in questo senso,può dirsi naturalmente oneroso(mutuo generatizio, da generare, prestare ad usura). Non è necessariamente un contratto bancario, poiché può essere posto in essere da privato. Oggi resta il modello negoziale di finanziamento più diffuso per l’acquisto di beni immobili

Page 10: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO

• REALE -> si perfeziona con la consegna all’altra parte di una determinata quantità di denaro

o di altre cose fungibili; Se si tratta di forme di denaro la Suprema Corte collega il

perfezionamento del contratto con la messa a disposizione della somma;

• NATURALMENTE ONEROSO -> il mutuatario deve, di regola, corrispondere gli interessi al

mutuante, ma è fatto salvo la diversa volontà delle parti. Le parti possono convenire che la

somma sia restituita alla scadenza senza interessi.

• UNILATERALE-> le uniche obbligazioni che sorgono dal mutuo sono a carico del

mutuatario;

• AD EFFETTI REALI-> il denaro (o la cosa data a mutuo) passano in proprietà del

mutuatario;

• A FORMA LIBERA -> è a forma libera (ma il mutuo bancario richiede la forma ad

subsantiam);

• DI DURATA -> è destinato a durare per un periodo di tempo apprezzabile;

Page 11: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

IL MUTUO

CAUSA OGGETTO

CONSEGNA DI DENARO O DI ALTRA COSA FUNGIBILE

DENARO O COSE FUNGIBILI

DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO

FORMA

FORMA LIBERA AD ECCEZIONE DEL MUTUO BANCARIO E DEL MUTUO DI SCOPO

Page 12: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

MUTUARIO

• deve corrispondere gli interessi;

• deve restituire la somma ricevuta in

mutuo alla scadenza (fissata dalle parti) ;

Se non è fissato un termine per la

restituzione, questo è stabilito dal giudice

avuto riguardo delle circostanze

Il mancato pagamento comporta la

risoluzione del contratto

OBBLIGAZIONIMUTUANTE

• è responsabile del danno cagionato al

mutuario per vizi delle cose date a prestito

, se non prova di averli ignorati senza

colpa;

• se il mutuo è gratuito, il mutuante è

responsabile solo nel caso in cui,

conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il

mutuatario:

DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO

Page 13: IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)

DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO

• PREORDINATO alla realizzazione di una finalità convenzionale( ad esempio al fine di

acquistare un immobile)

• CONSENSUALE ->si perfeziona con il consenso delle parti;

• ATIPICO -> creato dalla autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal

legislatore(corresponsione degli nteressi, restituzione somma e relaizzazione dello scopo)

MUTUO DI SCOPO