IL DEPOSITO Capo XII(art.1766-1797 c.c.)
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Contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.
IL DEPOSITOCapo XII(art.1766-1797 c.c.)
Il deposito è regolato dal Capo XII del titolo III, diviso in tre sezioni:1.Disciplina generale deposito;2.Deposito in albergo;3.Deposito nei magazzini generali
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
• REALE -> si perfeziona nel momento in cui una parte riceve dall’altra la cosa mobile;
• GRATUITO O ONEROSO -> L’onerosità o la gratuità non muta la natura del contratto.
Il deposito si presume gratuito(1767) ma può anche essere oneroso. Le parti possono
convenire o meno un corrispettivo,oppure nel caso in cui il depositario eserciti un’attività
abituale di custodia,la quale escluderebbe la gratuità della custodia, configurandosi
nell’esercizio di attività economica nell’ambito della prestazione di servizi.
• A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> se il deposito è oneroso la prestazione di custodire e
restituire la cosa trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. Se il deposito è
gratuito, è un contrato unilaterale, a prestazioni a carico del solo depositario;
• AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire
la cosa e restituirla;
• DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
IL DEPOSITO
CAUSA OGGETTO
CUSTODIA DELLA COSA
Se il deposito ha per oggetto una cosa del depositario sulla quale il depositante non ha alcun diritto, il depositario è libero da ogni obbligazione in quanto il deposito presuppone l’altruità della cosa. Si parla di DEPOSITO DI COSA PROPRIA DEL DEPOSITARIO.(1779)
Il deposito ha per oggetto la cosa mobile infungibile. La cosa deve essere conservata, custodita e restituita in natura,se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile,si parla di DEPOSITO IRREGOLARE.
art.1782.deposito irregolareSe il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cosef ungibili,con facoltà del depositario di servirsene,questi ne acquista la proprietà ed èt enuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
COSA MOBILE INFUNGIBILE
DEPOSITARIO
• deve custodire la cosa;
• deve usare nella custodia la diligenza
del buon padre di famiglia (se la cosa è
danneggiata deve rispondere dei danni)
(1768);
• non può servirsi della cosa depositata
(divieto d’uso);
• non può dare la cosa in deposito ad altri;
• deve restituire la cosa a richiesta o al
termine convenuto;
• deve restituire i frutti della cosa che egli
abbia percepito (restituzione dei frutti)
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
OBBLIGAZIONIDEPOSITANTE
• deve riprendere la cosa, a richiesta del
depositario;
• deve rimborsare al depositario le spese
fatte per conservare la cosa;
• deve pagare le spese per la restituzione
della cosa;
• deve pagare il corrispettivo, se il
deposito è oneroso;
• è obbligato a tenere il depositario
indenne delle perdite cagionate dal
deposito.
1. DISCIPLINA GENERALE DEPOSITO
Il depositario è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se essa gli viene tolta per motivi a lui non imputabili salvo denunciare immediatamente al depositante l’accaduto (perdita non imputabile della detenzione della cosa 1780).
• salvo che non sia disposto diversamente,il luogo della restituzione della cosa deve avvenire
nel luogo in cui la custodia doveva essere effettuata;
•Il depositario deve restituire la cosa al depositante, senza esigere che il depositante stesso
provi di essere il proprietario;
• il depositario puo’ richiedere che la cosa venga in qualunque tempo ritirata dal depositante;
• Se i depositanti sono piu’ persone, e non si arriva ad un accordo comune di
restituzione,quest’ultima deve avvenire attraverso autorita’giudiziaria
LUOGO E RESTITUZIONE
Nel caso che il depositario scopra che la cosa provenga da un reato e gli è nota la persona alla quale gli è stata sottrata deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi i 10 gg dalla denuncia senza che gli sia stata notificata opposizione.(cosa proveniente da reato 1778)
CUSTODIA DILIGENZA CONSERVAZIONE DELLA COSA
La disciplina del deposito in albergo è fatta per proteggere il soggetto (viaggiatore/ consumatore) dal deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate. Impone un obbligo di custodia e responsabilità all’albergatore.
• IMPOSTO-> albergatore non può rifiutarsi di farlo;
• REALE-> si perfeziona nel momento in cui il cliente porta la cosa in albergo;
• GRATUITO-> non può essere richiesto alcun compenso per adempiere all’obbligazione;
• UNILATERALE-> le obbligazioni di custodia e restituzione gravano sull’albergatore;
• DI DURATA-> dura per tutto il tempo nel quale il cliente rimane in albergo.
2. DEPOSITO IN ALBERGO
RESPONSABILITÀ LIMITATA al valore di quanto si sia deteriorato distrutto o sottratto la cosa sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per la giornata.
2. DEPOSITO IN ALBERGO
RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE
L’albergatore è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti:a colpa sua, dei membri della sua famiglia dei suoi ausiliari.
1. le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell`alloggio; 2. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell`albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell`alloggio; 3. le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell`albergo, sia fuori dell`albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell`alloggio.
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA quando le cose gli sono date in custodia e quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento , la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente o a cause di forza maggiore
Il deposito nei magazzini generali è il contratto con il quale i magazzini ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla ricevendo un corrispettivo
I magazzini rilasciano ai depositari titoli di credito relativi alla titolarietà delle merci(fede di deposito) e titoli di credito relativi alla garanzia sule merci depositate(note di pegno).
• REALE -> si perfeziona nel momento in cui i magazzini ricevono dall’altra la cosa mobile;
• ONEROSO -> in quanto i magazzini generali svolgono la attività professionale di
depositari;
•A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE -> la prestazione di custodire e restituire la cosa trova
riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo.
•AD EFFETTI OBBLIGATORI -> sorgono a carico del depositario le obbligazioni di custodire la
cosa e restituirla;
•DI DURATA -> l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo apprezzabile.
3. DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI
Si definiscono magazzini generali le infrastrutture istituite secondo il R.d.l del 01 luglio 1926 n.2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci, con la funzione di custodire e conservare le merci depositate per l’istituzione del magazzino generale è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’industria
Contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
IL MUTUOCapo XV(art.1813-1822 c.c.)
Il mutuo è uno dei più antichi e tradizionali contratti di finanziamento. È di regola praticato da banche ed istituti di credito e, in questo senso,può dirsi naturalmente oneroso(mutuo generatizio, da generare, prestare ad usura). Non è necessariamente un contratto bancario, poiché può essere posto in essere da privato. Oggi resta il modello negoziale di finanziamento più diffuso per l’acquisto di beni immobili
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
• REALE -> si perfeziona con la consegna all’altra parte di una determinata quantità di denaro
o di altre cose fungibili; Se si tratta di forme di denaro la Suprema Corte collega il
perfezionamento del contratto con la messa a disposizione della somma;
• NATURALMENTE ONEROSO -> il mutuatario deve, di regola, corrispondere gli interessi al
mutuante, ma è fatto salvo la diversa volontà delle parti. Le parti possono convenire che la
somma sia restituita alla scadenza senza interessi.
• UNILATERALE-> le uniche obbligazioni che sorgono dal mutuo sono a carico del
mutuatario;
• AD EFFETTI REALI-> il denaro (o la cosa data a mutuo) passano in proprietà del
mutuatario;
• A FORMA LIBERA -> è a forma libera (ma il mutuo bancario richiede la forma ad
subsantiam);
• DI DURATA -> è destinato a durare per un periodo di tempo apprezzabile;
IL MUTUO
CAUSA OGGETTO
CONSEGNA DI DENARO O DI ALTRA COSA FUNGIBILE
DENARO O COSE FUNGIBILI
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
FORMA
FORMA LIBERA AD ECCEZIONE DEL MUTUO BANCARIO E DEL MUTUO DI SCOPO
MUTUARIO
• deve corrispondere gli interessi;
• deve restituire la somma ricevuta in
mutuo alla scadenza (fissata dalle parti) ;
Se non è fissato un termine per la
restituzione, questo è stabilito dal giudice
avuto riguardo delle circostanze
Il mancato pagamento comporta la
risoluzione del contratto
OBBLIGAZIONIMUTUANTE
• è responsabile del danno cagionato al
mutuario per vizi delle cose date a prestito
, se non prova di averli ignorati senza
colpa;
• se il mutuo è gratuito, il mutuante è
responsabile solo nel caso in cui,
conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il
mutuatario:
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
DISCIPLINA GENERALE DEL MUTUO
• PREORDINATO alla realizzazione di una finalità convenzionale( ad esempio al fine di
acquistare un immobile)
• CONSENSUALE ->si perfeziona con il consenso delle parti;
• ATIPICO -> creato dalla autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal
legislatore(corresponsione degli nteressi, restituzione somma e relaizzazione dello scopo)
MUTUO DI SCOPO