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La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Intercettazioni Il Costituente costruisce la segre- tezza delle comunicazione come diritto costituzionalmente protetto, tra i più forti dell’intero ordinamen- to. Si tratta cioè di un diritto che appartiene alla categoria delle libertà inviolabili, specificamente protetto da una norma della Costitu- zione, l’art. 15, che preclude anche alla polizia, riservandola così solo al controllo del giudice, la possibilità di qualsiasi intervento limitativo, a differenza di quanto avviene per altri diritti della persona come quel- lo alla libertà personale e quello alla inviolabilità del domicilio. Ciò spiega la principale ragione per la quale l’intercettazione sia il mezzo di ricerca della prova più compiutamente disciplinato dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali in materia. Ad essa si aggiunge l’ulteriore peculiarità che è propria della inter- cettazione (oltre che di qualche altro mezzo di ricerca della prova) , che è quella di essere, per sua natura, un mezzo di prova che si forma solo e soltanto al di fuori del contradditto- rio delle parti, e senza, quindi, le garanzie che sono proprie delle altre prove che, secondo il principio del- l’art. 111 comma quarto della Costi- tuzione, possono formarsi solo nel contraddittorio delle parti;; peculia- rità, questa, che, come mi sembra di intuitiva evidenza, richiama di per se la necessità di una analitica disci- plina specifica. Alle intercettazioni è dedicato dunque un numero di articoli del codice ed una quantità di disposizio- ni normative di leggi speciali che nessun altra prova (la perquisizione, l’ispezione, etc) può vantare. Ciò non basta però per sopire le tensioni che si ricollegano all’uso di questo invasivo mezzo; da qui la tendenza ad aggiungere sempre maggiori paletti; una tendenza che sembra prescindere del tutto dal livello di organizazione della poli- zia, delle Procure e degli uffici giu- diziari e soprattutto delle esigenze investigative A questa tendenza si lega sia il recente decreto legge sulle intercet- tazioni illegali (d.l. 22 settembre 2006 n. 259) sia il disegno di legge governativo sul riordino della nor- mativa in tema di intercettazioni telefoniche Gli interventi che mi hanno pre- ceduto, e soprattutto il tempo breve di cui dispongo, mi consigliano di limitare questo mio intervento a qualche flash sull’uno e sull’altro senza pretesa di analisi compiuta e con l’attenzione rivolta alla assoluta necessità di non ripetere temi ed argomenti già sviluppati Inizierò dunque dal decreto legge sulle intercettazioni illegali per evi- denziare che esso si riallaccia chia- ramente ad una nozione di illegalità della intercettazione già presente nel sistema normativo vigente che, muovendo dal principio costituzio- nale dell’art. 15, che consente le 42 Il Controllo di Leggittimità Mario Fantacchiotti * *Consigliere della Corte di Cassazione

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oni Il Costituente costruisce la segre-

tezza delle comunicazione comediritto costituzionalmente protetto,tra i più forti dell’intero ordinamen-to.

Si tratta cioè di un diritto cheappartiene alla categoria dellelibertà inviolabili, specificamenteprotetto da una norma della Costitu-zione, l’art. 15, che preclude anchealla polizia, riservandola così solo alcontrollo del giudice, la possibilitàdi qualsiasi intervento limitativo, adifferenza di quanto avviene peraltri diritti della persona come quel-lo alla libertà personale e quello allainviolabilità del domicilio.

Ciò spiega la principale ragioneper la quale l’intercettazione sia ilmezzo di ricerca della prova piùcompiutamente disciplinato dalcodice di procedura penale e dalleleggi speciali in materia.

Ad essa si aggiunge l’ulteriorepeculiarità che è propria della inter-cettazione (oltre che di qualche altromezzo di ricerca della prova) , che èquella di essere, per sua natura, unmezzo di prova che si forma solo esoltanto al di fuori del contradditto-rio delle parti, e senza, quindi, legaranzie che sono proprie delle altreprove che, secondo il principio del-l’art. 111 comma quarto della Costi-tuzione, possono formarsi solo nelcontraddittorio delle parti;; peculia-rità, questa, che, come mi sembra diintuitiva evidenza, richiama di perse la necessità di una analitica disci-plina specifica.

Alle intercettazioni è dedicatodunque un numero di articoli delcodice ed una quantità di disposizio-ni normative di leggi speciali chenessun altra prova (la perquisizione,l’ispezione, etc) può vantare.

Ciò non basta però per sopire letensioni che si ricollegano all’uso diquesto invasivo mezzo; da qui latendenza ad aggiungere sempremaggiori paletti; una tendenza chesembra prescindere del tutto dallivello di organizazione della poli-zia, delle Procure e degli uffici giu-diziari e soprattutto delle esigenzeinvestigative

A questa tendenza si lega sia ilrecente decreto legge sulle intercet-tazioni illegali (d.l. 22 settembre2006 n. 259) sia il disegno di leggegovernativo sul riordino della nor-mativa in tema di intercettazionitelefoniche

Gli interventi che mi hanno pre-ceduto, e soprattutto il tempo brevedi cui dispongo, mi consigliano dilimitare questo mio intervento aqualche flash sull’uno e sull’altrosenza pretesa di analisi compiuta econ l’attenzione rivolta alla assolutanecessità di non ripetere temi edargomenti già sviluppati

Inizierò dunque dal decreto leggesulle intercettazioni illegali per evi-denziare che esso si riallaccia chia-ramente ad una nozione di illegalitàdella intercettazione già presente nelsistema normativo vigente che,muovendo dal principio costituzio-nale dell’art. 15, che consente le

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Mario Fantacchiotti*

*Consiglieredella Corte di Cassazione

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oniintercettazioni solo in forza di prov-

vedimento del giudice, distingue leintercettazioni illegali, che sonoappunto quelle eseguite senza auto-rizzazione, dalle intercettazioni che,in quanto giustificate dal predettoprovvedimento, possono al più con-siderarsi irregolari o illegittime, manon illegali

Alle intercettazioni illegali insenso stretto è dedicato, dunque, ild.l. 22 settembre 2006 n. 259, nonancora convertito in legge, che siriferisce alle intercettazioni eseguitesenza autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria e che impropriamentevengono dette “criminali” e cheintroduce una nuova figura delittuo-sa che si aggiunge a quelle previstedagli artt. 617 , 617 bis e 617 terc.p., i quali rispettivamente punisco-no penalmente la fraudolenta attivitàdi cognizione di una altrui comuni-cazione o conversazione telefonicao telegrafica, la istallazione di appa-recchi di intercettazione delle comu-nicazioni altrui, l’ alterazione o falsi-ficazione del contenuto di questecomunicazioni.

Norme, queste ultime, certoinsufficienti, anche perché del tuttoinadatte per garantire la privacy (lacomunicazione a terzi della intercet-tazione arbitraria è prevista dall’art.617 c.p. solo come una aggravantedel reato di arbitraria captazione) mache la nuova normativa integra eche, con la nuova normativa, concor-rono a fornire, assieme alle norme ditutela dell’onore e della reputazione,

il regime giuridico della tutela pena-le dalle intercettazioni illegali.

Regime che, però, si arricchisce,con la nuova legge, anche di unaserie di norme di prevenzione dalpericolo di una qualche utilizzazio-ne, anche solo come notizia crimi-nis, dei risultati di una intercettazio-ne illegale, e dal pericolo di una lorodiffusione sui mezzi di comunica-zione di massa attraverso la previ-sione della distruzione immediata dirisultati delle intercettazioni, deldivieto assoluto della loro utilizza-zione processuale,, di sanzioni pena-li per colui che detiene i risultatidelle intercettazioni, del divietoassoluto di pubblicazione e di san-zioni amministrative a carico delgiornalista e del direttore che diffon-de i contenuti di una intercettazioneillegale.

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Ma la sensazione è che nella ste-sura del decreto lo sguardo del legi-slatore sia stato rivolto solo allaintercettazione eseguita, al di fuoridi una indagine giudiziaria, dai pri-vati o anche da una pubblica autoritàche dolosamente abbia abusato delsuo potere ; non alle intercettazionieffettuate senza autorizzazione delgiudice ma nell’ambito di unainchiesta giudiziaria, in uno dei casilimite in cui l’errore sulla necessitàdel provvedimento autorizzativiavrebbe potuto essere giustificato.

Quale che sia stata la prospettiva

avuta presente dal legislatore, certoè che adesso, oggettivamente consi-derata, la nuova disciplina, le san-zioni penali che essa ha introdotto, ildivieto assoluto di utilizzazione,anche solo come notitia criminis, deirisultati della intercettazione, si rife-riscono ad ogni ipotesi di intercetta-zione senza autorizzazione, indipen-dentemente dalla circostanza cheesse siano state eseguite o meno nel-l’ambito di un procedimento penale.

La contraria lettura offerta dalConsiglio Superiore della Magistra-tura, nel parere espresso sulla richie-

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onista del Ministro ai sensi dell’art. 10

della legge 24 Marzo 1958 n. 195,non è, infatti, convincente, legatacome essa è alla collocazione topo-grafica della norma (capo settimo dellibro secondo, che si riferisce agliatti formati al di fuori del processo)perché questa lettura determinerebbeuna ingiustificata condizione difavore per le intercettazioni illegali(perché senza autorizzazione del giu-dice o del p.m.) eseguite, per esem-pio, dalla Polizia giudiziario nel con-testo di una indagine delegata.

Naturalmente a monte rimanesempre l’esigenza di definire lanozione di intercettazione perché èevidente che la normativa non potràessere applicata alle forme di intru-sione che non presentano i caratteridella intercettazione descritta dal-l’art. 240 novellato.

Sulla nozione generale di inter-cettazione adottata dal codice di ritodirei ormai certo l’approdo giuri-sprudenziale dopo la sentenza delleSezioni Unite del 24 settembre 2003n 36747 per la quale vi è intercetta-zione solo quando: a) i soggetticomunicano tra loro con l’inequivo-cabile intento di escludere estraneidal contenuto della comunicazione econ modalità tali da tenere la stessariservata (non sarebbe tale la mani-festazione di pensiero rivolta ad unsoggetto ma tale da renderla perce-pibile a terzi, magari con strumentitecnici); b) si avvalgono di cauteleche richiedono, per la captazione,

l’uso di strumenti tecnici di perce-zione particolarmente invasivi edinsidiosi, in quanto idonei a supera-re le cautele, che dovrebbero garan-tire la libertà e segretezza del collo-quio; 3) il soggetto captante sia deltutto estraneo al colloquio.

Questi parametri consentono diconsiderare ormai certo, nella giuri-sprudenza della Corte di Cassazio-ne, che 1) è equiparata alla conver-sazione tra presenti o telefonica laconversazione o comunicazioneeffettuata con altri strumenti di tele-comunicazione, anche se si tratta diflussi di comunicazione tra sistemiinformatici o telematici.; 2) una verae propria intercettazione è quella delfax perché l’art. 266 c.p.p., si riferi-sce non solo alla comunicazionitelefoniche, ma anche di ogni altraforma di comunicazione effettuatatramite telefono, quale appuntoquella a mezzo fax ;

3) non si considera intercettazio-ne quella relativa alle conversazionia mezzo di impianti radio elettriciricetrasmittenti; 4) è illegale l’in-tercettazione, da parte di un coniuge,delle comunicazioni dell’altroconiuge; 5) non è considerata inter-cettazione il tracciamento dellaposizione del soggetto controllatomediante utilizzo del sistema satelli-tare G.P.S. (Global PositionSystem), (che è un sistema, a volteutilizzato nell’ambito delle intercet-tazioni ambientali, in base al quale èpossibile conoscere l’esatta posizio-ne di un determinato oggetto, sul

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oni quale è stato apposto un apposito

segnalatore, sul suolo terrestre),infatti, secondo la Corte di cassazio-ne la sola localizzazione di una per-sona (o di un oggetto) in movimen-to non può essere considerata unaattività di intercettazione, trattandosidi una modalità tecnologicamenteavanzata di pedinamento, che, cometale, non necessita neppure di undecreto autorizzativo da parte delPM., diverso discorso, ovviamente,se alla localizzazione si accompagnail rilevamento, con altro strumento,del contenuto dei dialoghi del sog-getto controllato; 6) nella definizionedi intercettazione non rientra la regi-strazione di conversazioni da partedi colui che vi partecipa: si fa riferi-mento alla spontanea registrazionedi conversazioni da parte di unodegli interlocutori, che non costitui-sce intercettazione in senso tecnico,ma che si risolve in una particolareforma di documentazione e cometale trova utilizzo probatorio (Cass.sez. I sent. 6153 26 maggio 2000 e,recentemente, sent 15-12-2005 n.2829 della seconda sezione penaledella Corte); anche nella ipotesi incui una persona, nell’ambito di unaattività collaborativa con le forze dipolizia, celi un microfono collegatoall’unità centrale in modo da consen-tire l’ascolto diretto dei colloqui;

7) per le videoriprese il problemasi pone, soprattutto per le videori-prese ambientali, nei casi di videori-presa con rilevazione anche deisuoni perché siffatte registrazioni

hanno lo scopo di documentare nonsolo un fatto ma anche i messaggi(analogamente nei casi in cui laripresa non riprenda anche i dialoghima costituisca un mezzo per captareforme di comunicazione gestuale).

La nuova disposizione dell’art.240 c.p.p. sembra riferirsi non soloalle intercettazioni vere e proprie,così come definite dalla giurispru-denza che ho richiamato, ma anchealle forme di intrusione medianteacquisizione di dati sul “traffico”telefonico e telematico illegalmenteacquisiti; in altri termini i dati deitabulati telefonici e del traffico tele-matico che la giurisprudenza ormaiconsolidata pone al di fuori delladisciplina delle intercettazioni detta-ta dal codice di rito anche se,comunque, all’interno della garan-zia costituzionale dell’art. 15 (sent.S.U. n. 6 del 2000) e perciò consen-tita solo con provvedimento motiva-to dell’autorità giudiziaria.

Altro punto critico della nuovalegge è quello del procedimento didistruzione dei supporti, documenti,atti contenenti dati e contenuti diconversazioni relativi al trafficotelefonico e telematico illegalmenteformati o acquisiti.

Se si tratta di intercettazione oacquisizione di dati di traffico effet-tuate al di fuori di un procedimentosi deve coerentemente ritenere che ilprocedimento di distruzione riman-ga del tutto svincolato da un proces-

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oniso penale o si deve invece ritenere

che ci si trovi di fronte ad un sub-procedimento che si innesta nel pro-cesso per i reati commessi con laillecita detenzione degli atti e docu-menti ?

Ma in questo secondo caso puòessere logicamente giustificata unanorma che prevede la distruzionedel corpo del reato nel processopenale in cui tale distruzione deveessere effettuata ?

E’ proprio necessario distrugge-re? Non basta forse il divieto di dif-fusione dei contenuti ?

Altro punto che vorrei richiama-re è quello della necessità di coordi-namento, magari in sede di conver-sione del decreto, della nuova nor-mativa con il disegno di leggegovernativo recante disposizioni inmateria di intercettazioni telefoni-che ed ambientali e di pubblicità

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oni degli atti di indagine dato che anche

in questo disegno di legge si preve-de la integrazione dell’art. 270 c.p.p.(art. 6) e si introducono nuove figu-re di reato per la rivelazione indebi-ta degli atti di un procedimentocoperti dal segreto (art. 11 )

Probabilmente la strada più cor-retta sarebbe quella della riscrittura-zione delle norme del decreto leggenel più organico disegno di legge inmodo da evitare anche le sbavatureche il decreto adesso presenta.

Ma anche sul disegno di leggevorrei spendere qualche considera-zione su uno dei tanti punti che lanormativa proposta vorrebbe attin-gere: quello della motivazione deiprovvedimenti giudiziari che auto-rizzano le intercettazioni e ne detta-no la durata e le modalità.

Nell’attuale stato della legisla-zione i presupposti del provvedi-mento di intercettazione sono tre:

che si proceda per determinatireati, espressamente indicati all’art.266 cpp,

che sussistano gravi indizi direato;

che l’intercettazione sia assoluta-mente indispensabile ai fini dellaprosecuzione delle indagini (per ireati di terrorismo e di criminalitàorganizzata è sufficiente che l’inter-cettazione sia necessaria – art. 13d.l. n. 152 del 1991 e, per il terrori-smo, d.l. n. 374 del 2001).

Le modalità prescritte sono:che l’intercettazione sia autoriz-

zata, con provvedimento motivato,

dal g.i.p. o disposta, nei casi di par-ticolare ed urgente necessità, dalp.m. con decreto da convalidareentro un termine di 48 ore

che l’intercettazione sia eseguitacon impianti posti all’interno dellaprocura della repubblica, salvo casidi particolare necessità ed urgenza

che sia predeterminato il terminedell’operazione

Molto frequente il motivo diricorso in cassazione denuncia vizidi motivazione dei diversi provvedi-menti sulla intercettazione; peresempio perché il provvedimentodel g.i.p. che autorizza l’intercetta-zione non motiva specificamente suipresupposti di legittimità della inter-cettazione medesima, perché ilprovvedimento del p.m. che hadisposto in via di urgenza non moti-va sulle ragioni dell’urgenza, perchéil provvedimento del p.m. chedispone l’intercettazione in salaascolto della polizia non indica.imotivi della deroga, perché, trattan-

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onidosi di intercettazione ambientale

all’interno di un autoveicolo, è man-cata la specifica autorizzazione perl’uso di apparecchiature diverse daquelle poste in Procura.

Le Sezioni Unite della SupremaCorte, con la sentenza relativa alprocedimento che vedeva imputatiPrimavera e altri (udienza pubblicadel 21.06.2000 RG n.25533), haaffrontato la problematica dellemotivazioni dei decreti autorizzatividelle intercettazioni sostanzialmentespecificando quale debba essere(cito qui un passo della sentenza)“l’apparato motivazionale minimoper giudicare legittimo, sotto il pro-filo giustificativo, il provvedimentodell’organo giudiziario che autoriz-zi o disponga le operazioni di inter-cettazione delle conversazionitelefoniche o tra presenti, che con-validi quelle disposte in via d’urgen-za, o che, ove ricorra, le proroghi”

Con l’estrema sintesi imposta daltempo di cui dispongo per questamia relazione, la risposta della Cortesi può sintetizzare nei seguentipunti:

l’ esigenza di carattere generaleda rispettare è che il provvedimentosia sostenuto da reale motivazione”,la quale fornisca la prova “che ilmagistrato che ha emesso il decretoabbia, in effetti e con riferimento alcaso specifico (quello del processo)preso in considerazione i dati fat-tuali necessari secondo il dato nor-mativo; che questi sussistano real-mente; che essi siano stati valutati

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oni in riferimento alle esigenze poste a

fondamento della legge; che sianostati trovati idonei a soddisfarle”;

è sufficiente, dunque, che dallalettura del provvedimento si possadedurre l’iter cognitivo e valutativoseguito dal giudice e se ne possanoconoscere i risultati, che devonoessere conformi alle prescrizioni dilegge, con la precisazione ulteriore,per i provvedimenti di proroga, cheessi possono scontare un minoreimpegno motivazionale quanto aipresupposti, se accertati come anco-ra sussistenti, ma devono ugualmen-te dar conto della ragione di persi-stenza dell’esigenza captativi (que-sto profilo è ripetutamente ribaditonelle successive sentenze dellesezioni semplici, tra le quali richa-mo tra le molte, quella della primasezione 3-2-2005 n. 11525 imp. P.m.in proc Gallace);

è legittima la motivazione indi-retta, anche limitata al semplice rin-vio ad un legittimo atto del procedi-mento, le cui ragioni risultino con-grue, in quanto, proprio attraverso ilrinvio motivazionale, risulta che ilgiudicante ha preso cognizione deltenore sostanziale delle ragioni del-l’atto di riferimento e, facendoloproprio, lo ha anche meditatamentecondiviso, così assolvendo l’obbligodi riflessione e di giustificazionepurché il provvedimento al quale sifa rinvio sia un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazionerisulti congrua rispetto all’esigenzadi giustificazione propria al provve-

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onidimento di destinazione, purchè dal

provvedimento di autorizzazioneaffiori con certezza che il decidenteha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provve-dimento di riferimento e le abbiameditate e ritenute coerenti alla suadecisione, purchè l’atto di riferimen-to, quando non venga allegato o tra-scritto nel provvedimento da moti-vare, sia conosciuto dall’interessatoo almeno ostensibile, quanto menoal momento in cui si renda attualel’esercizio della facoltà di valutazio-ne, di critica e, eventualmente, digravame e, conseguentemente, di

controllo dell’organo della valuta-zione o dell’impugnazione.

“Invero, si chiarisce nella sen-tenza, l’esigenza di specifica ed arti-colata motivazione, richiesta dallalegge processuale, più volte ribaditadalla giurisprudenza sia costituzio-nale che di legittimità come si èavanti evidenziato - impone al deci-dente l’obbligo di riflessione e digiustificazione, non quello dimanuale trascrizione”.

Nonostante questo fondamentalearresto giurisprudenziale non sonomancati contrasti sulle concreteapplicazioni dei principi generali

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8440 del 28.2.2001).Anche su questi dubbi interpreta-

tivi le Sezioni Unite della Corte diCassazione sono intervenute con laormai nota sentenza Policastro del28 novembre 2001 n. 42792, Polica-stro.

La garanzia del provvedimentomotivato del P.M. per la utilizzazio-ne di impianti in dotazione alla p.g.,secondo le Sezioni Unite dellaCorte, debbono applicarsi anche alleoperazioni di intercettazioni dicomunicazioni tra presenti, le qualicomportano un più intenso sacrificiodei diritti tutelati dall’art. 15 dellaCostituzione, attesa la capacitàintrusiva del mezzo di ricerca dellaprova nella sfera della segretezza elibertà di comunicazione dell’indivi-duo perché, “a parte considerazionidi ordine formale” (il dettato testua-le della norma fa riferimento indi-stintamente a tutti i tipi di intercetta-zione) è la stessa ratio legis, come losviluppo normativo a monte dell’o-

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oni fissati dalla Corte.

Tra i punti di maggiore interesseche affiorano nell’esame delle deci-sioni della Corte Suprema sulla pre-senza e congruità della motivazionevorrei segnalare quello relativo allamotivazione sui i presupposti dell’u-tilizzazione di apparecchiatureesterne.

La disciplina inerente l’utilizzodi impianti diversi da quelli installa-ti presso la Procura della Repubblicapuò essere derogata, infatti, solo segli impianti sono inidonei o insuffi-cienti ed esistono eccezionali ragio-ni di urgenza; la deroga è affidata alprovvedimento motivato del p.m., inmancanza le captazioni sono inuti-lizzabili

Il contrasto era sorto perché, daun lato, si era ritenuto in molte deci-sioni della Corte di cassazione che leintercettazioni ambientali nonrichiedessero espresso provvedi-mento motivato di deroga (Cass.Pen. Sez. I n. 3732 del 26.6.2000;(Cass. Pen. Sez. VI n. 10095 23 gen-naio-12 marzo 2001), dall’altro, siera affermato che, invece, mancan-do nella legge una espressa distin-zione, tale provvedimento fossenecessario anche per le intercetta-zioni ambientali.

Altri punti di contrasto si eranoevidenziati quanto alla necessità omeno di specifica indicazione delleragioni della asserita inidoneità delleapparecchiature di captazione dellaProcura (Cass. Pen. Sez. II n. 2539del 25.5.2000; ( Cass. Pen. IV n.

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onidierno impianto codicistico attesta

(sent. n.34 del 1973 Corte Cost.nella vigenza dell’abrogato codice),a subordinare la compressione deidiritti costituzionali al rigorosorispetto delle garanzie e, quindi, alpregnante controllo della autoritàgiudiziaria

Controllo, secondo la Corte dilegittimità, che non può essere rite-nuto superfluo, per le intercettazioniambientali, sulla base delle conside-razioni di carattere fattuale portateavanti dai precedenti orientamentigiurisprudenziali, in base alla qualela tecnologia imponeva strutturemobili per la captazione ambientale,essendo questa considerazione supe-rata dalle moderne evoluzioni tecno-logiche.

Detto questo, sulla necessità delprovvedimento motivato di autoriz-zazione per l’impiego di apparec-chiature esterne, la Suprema Corteha tuttavia rilevato che l’esigenza dimotivazione deve ritenersi soddi-sfatta allorquando, dall’esame degliatti e dalla lettura del provvedimen-to, si possa chiaramente ricostruirel’iter cognitivo e valutativo seguitodal pubblico ministero nel disporrein via derogatoria l’esecuzione delleoperazioni di intercettazione,mediante impianti esterni alla pro-cura.

La decisione Policastro non haperò eliminato ogni residua perples-sità quanto al contenuto della moti-vazione sulle ragioni dell’urgenza(le captazioni con impianti esterni

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sono possibili solo in casi di urgen-za) e quanto alla possibilità di inte-grazione successiva del provvedi-mento del p.m.sulle predette ragionisulla indisponibilità i inadeguatezzadegli impianti della Procura

Quanto al primo aspetto richia-merei la recente giurisprudenzadella Suprema Corte che ha eviden-ziato che la situazione di ecceziona-le urgenza di cui all’art. 268, comma3 cod. proc. pen. menzionata neldecreto di autorizzazione, legitti-mante l’utilizzazione di impiantidiversi da quelli della Procura, puo’essere desunta anche dal complessodella motivazione del provvedimen-to autorizzativo e/o dalle cadenzeprocedimentali eventualmente rav-vicinate (o concitate) desumibilidagli atti, a prescindere dalla lorospecifica enunciazione da parte delp.m. (Cass. sez. II sent. 42161 del16/12/2002 imp. Osala e, recente-mente, Cass. 3-2-2005 n. 11525 inproc. P.M. in proc. Gallace). Cosìavviene, ad esempio, quando si pro-cede in materia di repressione ditraffico di stupefacenti e siano incorso di accertamento quotidianecessioni di stupefacente: infatti, intali casi, il ritmo incalzante di avve-nimenti evidenzia la urgenza di pre-disporre tale mezzo di ricerca dellaprova.(rcentemente, sul punto, Cass19-5-2005 n. 32469 e Cass 11-4-2005 n. 27852)

Quanto al secondo aspetto è statoritenuto sufficiente che il pubblicoministero, che non ha puntualmente

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specificato le ragioni che giustifica-vano l’effettuazione delle operazio-ni di intercettazione presso impianti“esterni” né la sussistenza di ecce-zionali ragioni di urgenza, effettuiun valutazione con un successivoprovvedimento, purché emessoprima della utilizzazione delle risul-tanze delle operazioni di intercetta-zione (Cass. sez. VI n. 3986 del9.02.2000), principio ribadito nellasentenza 9-2-2005 n. 7722 imp.Mufid e fatto proprio da vari Tribu-nali nella fase incidentale de liberta-te e nel merito ma recentementecontrastato dalla sezione quintadella Corte di Cassazione con sen-tenza 12-1-2006 n. 10449 imp. DiStefano ,che ha espressamente nega-to, in tema di intercettazioni e conriguardo all’ipotesi che ne sia dispo-sta l’effettuazione con apparecchia-ture diverse sa quelle esistenti pres-so la Procura della Repubblica , chela motivazione carente del decretodel p.m. possa essere integrato conprovvedimenti successivi.

La medesima sentenza si segnalaperò perché, mentre per un versosembra irrigidirsi sulla possibilità diintegrazione della motivazione deldecreto, per altro verso ammette lapossibilità che la obbiettiva sussi-stenza delle condizioni indicate dal-l’art. 268 comma terzo c.p.p. formioggetto di verifica – ai fini del giu-dizio in ordine alla dedotta inutiliz-zabilità dei risultati delle intercetta-zioni, anche in sede di legittimitàsulla base non solo del tenore testua-

le della motivazione del decreto delp.m. ma anche degli atti in possessodella Corte

Nella medesima linea sembra, aduna prima lettura della massima,porsi la sentenza 12-1-2006 n. 7039imp Gandolfo pronunciata dallamedesima sezione della Corte

Una soluzione in certo sensointermedia è prospettata nella sen-tenza della seconda sezione del 15-2-2006 n. 7788 che assegna effica-cia non retroattiva alla integrazionedi motivazione da parte del p.m. econsidera perciò legittima l’intercet-tazione con apparecchiature poste aldi fuori del locali della Procura solodal momento del provvedimentointegrativo

Con la sent. 20072 del 5 maggio2003 della sez. 5, la S. C. haapprofondito il concetto di inido-neità dell’impianto.

In sostanza è giunta alla conclu-sione che inidoneo non è solo l’im-pianto non funzionante, ma anchequello che, pur essendo disponibilee funzionante, non riesca a raggiun-gere, nel caso concreto, lo scopo acui è preposto per cui occorre conte-stualizzare il mezzo di ricerca dellaprova alle esigenze investigative(nel caso esaminato dalla Corte, nonsi poteva soddisfare l’esigenza diascoltare in tempo reale e predispor-re gli opportuni provvedimentiimmediatamente, in quanto si ritene-va fondamentale seguire i soggettiche sarebbero stati sentiti presso gliuffici di p.g.)

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Nella medesima sentenza si èanche chiarito che il requisito del-l’urgenza deve essere valutato nonin relazione al fatto reato, che puòessersi verificato a distanza ditempo, ma in relazione alle indaginein corso.

Ma altre decisioni della Corte diCassazione hanno adottato unainterpretazione più restrittiva evi-denziando come la motivazione sulpunto non possa essere affidata aduna clausola di stile (Cass. sez.1 18luglio 2003, Barbaro, sez. 6 9 otto-bre 2002, Pesce).

Allora le S.U. recentemente, in

data 26 novembre 2003, sono torna-te sul punto, richiamando i principidella sentenza Policastro e specifi-cando che la indicazione di indispo-nibilità degli impianti presso la pro-cura che il P.M. attesti è idonea asoddisfare il requisito motivazionalerichiesto (insufficienza indisponibi-lità) così come la carenza di motiva-zione circa le eccezionali ragioni diurgenza può essere superato dal rife-rimento al provvedimento autorizza-tivo del GIP, che contenga effettiva-mente una motivazione tale da evi-denziare l’urgenza di predisporre ilmezzo di ricerca della prova de quo.

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La Suprema Corte, in sostanza haevidenziato che il decreto del Giprappresenta un presupposto deldecreto esecutivo del PM e lo inte-gra naturalmente, tuttavia è da valu-tare in base agli elementi del casoconcreto la ricorrenza dei presuppo-sti, atteso che le ragioni di urgenzadi cui al provvedimento del Gip nonnecessariamente coincidono con leeccezionali ragioni di urgenza di cuiall’art. 268 comma 3 cpp.

Quanto alla adeguata motivazio-ne circa la insufficienza o indisponi-bilità il problema è quello del livel-lo di specificazione di tale motiva-zione, ed in tal senso le S.U. hannoevidenziato come una volta eviden-ziata la indisponibilità delle linee daparte del PM non occorre indicarneanche la cause assumendo valoreaccertativo la attestazione del PM,viceversa la inidoneità per esigenzeinvestigative va congruamente evi-

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denziata in motivazione non bastan-do la mera attestazione di inidoneità.

La successiva giurisprudenzadella Corte di Cassazione ha ancheammesso la possibilità di separazio-ne del punto di ascolto da quello diregistrazione; in Procura è necessa-rio solo che siano collocati gli appa-recchi di registrazione ma l’ascoltopuò anche essere effettuato con leapparecchiature della Polizia (c.d.tecnica dell’istradamento alla qualefa espresso riferimento la sentenzan. 20140 del 2005 per la quale “nonsussiste alcuna inutilizzabilita’ deirisultati delle intercettazioni qualorale operazioni di ascolto avvenganoutilizzando il sistema dell’istrada-mento del suono negli uffici deicomandi della polizia giudiziaria,anziche’ nei locali della procuradella Repubblica, purche’ tali moda-lita’ esecutive assicurino comunquela possibilita’ di ascolto anche pres-so gli uffici della procura dellaRepubblica, luogo in cui si realizzala captazione delle comunicazioni -nella specie, le operazioni di regi-strazione e la redazione del verbalevenivano comunque eseguite neilocali della procura- )

La panoramica giurisprudenzialeche ho tentato di presentare consen-te di individuare, con una certaapprossimazione, che la linea guidadella giurisprudenza della Corte diCassazione, soprattutto delle sezionisemplici, perché un certo maggiorformalismo mi è sembrato di dovere

scorgere negli arresti delle SezioniUnite, è quella di maggior rigore inpresenza delle violazioni dei precet-ti fondamentali e della aspirazionead una maggiore elasticità per leirregolarità minori; sostanzialmentela Corte di Cassazione allinea, così,la sua linea alla esigenza di evitareche a violazioni prive di effetti real-mente lesivi del diritto delle parti odi poco impatto siano collegati effet-ti invalidanti di prove che sono inve-ce decisive per l’accertamento delreato.

Ciò anche per la consapevolezzadella importanza dello strumento diprova che è certo uno strumentoinvasivo da trattare con le pinze mache si colloca, oggi, nel sistemagenerale della giustizia penale,come uno degli strumenti necessarise non si vuole privare lo Stato diogni residua possibilità di difesadalla criminalità, di quella organiz-zata, in particolar modo, o di quellac.d. dei colletti bianchi.

Tale situazione di equilibriorischia di essere spezzata dal proget-to di riforma in corso che, come èevidenziato anche nella relazioneche lo accompagna, ha reso più pre-gnante l’obbligo della motivazionedel decreto di autorizzazione e diproroga delle intercettazioni (proro-ga che ammette solo in presenza dispecifici squisiti da indicare nelprovvedimento) ed attraverso la pre-visione normativa del c.d. instrada-mento e la creazione di centri

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oni distrettuali (remoti, rispetto a quello

di ascolto) di registrazione manda almacero gran parte della giurispru-denza sui presupposti e la motiva-zione dei provvedimenti di autoriz-zazione alla esecuzione della inter-cettazione con impianti esterni.

Il predetto rigore potrebbe, infat-ti, orientare il giudice di legittimitàverso un controllo più formalisticodella motivazione che chiude leaperture della attuale giurisprudenza.

La concentrazione dei centri diregistrazione richiede una nuovaorganizzazione degli uffici che diffi-cilmente potrà essere realizzate,attese le attuali difficoltà di bilancio,in tempi accettabili

Ulteriore complicazione è intro-dotta per la complessa procedura ditrascrizione delle registrazioni delleintercettazioni (art. 368 ter) , di can-cellazione delle trascrizioni di con-versazioni relative a fatti, persone ocircostanze estranei alle indagini,soprattutto di comunicazione ai terzititolari delle utenze diversi da quellinei cui confronti si procede delleintercettazioni eseguite.

Non è ovviamente questa la sedeper un approfondimento di questiprofili, ma certo è, a mio avviso, chetutte queste norme, anche quandofossero astrattamente condivisibili,non tengono conto delle reali diffi-coltà organizzative degli uffici giu-diziari e della attuale esasperantemancanza di risorse.

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oniPer quanto affiori dal progetto di

legge un tentativo di non comprime-re eccessivamente il campo di azio-ne investigativa, non mi sembra chequesto effetto pratico sia in realtàraggiunto.

Il rischio è che l’autorità giudi-ziaria, nella impossibilità di gover-nare lo strumento, finisca con l’ab-bandonare anche questo mezzo diricerca delle prove dei reati.

Il mio personale auspicio è chenon ne risulti indebolita la lotta allacriminalità; che la riforma non costi-tuisca una nuova rete di protezionedella illegalità.

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