Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… ·...

23
Il contratto di agenziaDefinizione. Soggetti e forma del contratto. Il ruolo degli agenti di commercio.

Transcript of Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… ·...

Page 1: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

“Il contratto di agenzia” Definizione. Soggetti e forma del contratto. Il ruolo degli agenti di

commercio.

Page 2: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Obiettivi

•Ricostruire la disciplina relativa al contratto di agenzia, esaminandone, in particolare, la definizione, i soggetti e la forma, nonché la iscrizione al ruolo degli agenti di commercio.

Page 3: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Premessa: le norme regolatrici

• Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

• Successivamente alla regolamentazione codicistica, si registrano in materia reiterati interventi sia sul piano legislativo sia sul versante dell’autonomia collettiva.

• In sede legislativa, in particolare, è intervenuto il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (“Attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”).

Page 4: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

• Per quanto riguarda l’autonomia collettiva, è da segnalare anzitutto come ad un prima serie di accordi economici collettivi sia stata riconosciuta efficacia erga omnes in applicazione della legge n. 741/1959 (c.d. legge Vigorelli).

• Trattasi, segnatamente, dell’acc. econ. coll. 20 giugno 1956 per gli agenti di imprese industriali (esteso erga omnes dal d.p.r. n. 145/1961); dell’acc. econ. coll. 13 ottobre 1958 per gli agenti di case mandanti e commerciali (esteso erga omnes dal d.p.r. n. 1842/1960); dell’acc. econ. coll. 10 ottobre 1951 per gli agenti di assicurazione in gestione libera (esteso erga omnes dal d.p.r. n. 387/1961).

• Tra gli accordi economici collettivi successivi si segnalano, da ultimo, tra gli altri, acc. econ. coll. 20 dicembre 1992 (per gli agenti di imprese industriali); acc. econ. coll. 16 febbraio 2009 (per gli agenti di imprese commerciali).

Premessa: le norme regolatrici

Page 5: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Definizione del contratto

• L’agenzia è il contratto mediante il quale una parte, dietro retribuzione, assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell’altra in una determinata zona (art. 1742, 1° comma, c.c.).

• Segnatamente, la promozione di affari si sostanzia nell’invito al cliente a formulare una determinata proposta (cd. ordine o nota di commissione) al proponente.

• Tal’è l’obbligazione fondamentale dell’agente, rispetto alla quale altre attività, come il prendere contatto con i clienti, esibire e comparare campionari e listini, dare inizio a trattative, trasmettere al preponente l’eventuale ordine, assumono una veste secondaria.

Page 6: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Definizione del contratto

• Ne consegue la possibilità di configurare l’agenzia anche quando l’incarico di promuovere la conclusione di contratti sia svolto in forma statica, ben potendo l’agente provvedere a contattare i potenziali clienti a mezzo di reti telefoniche o telematiche, o mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente (Cass. n. 2 agosto 2003, n. 11794); o addirittura senza ricerca di clientela, come quando il cliente, da cui provenga la proposta, risulti acquisito su indicazioni del preponente, o in qualsiasi altro modo, purché in presenza di un nesso causale tra l’opera promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigioni (Cass. 1 aprile 2004, n. 6482).

Page 7: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Definizione del contratto

• Diverso è invece il discorso per le prestazioni cd. accessorie.

• Si pensi al caricamento della merce presso la sede del preponente, la collaborazione e assistenza alla organizzazione dell’azienda, la consegna al cliente delle merci vendute, etc.

• Queste, in tanto costituiscono oggetto del rapporto di agenzia, in quanto permangano nell’ambito della normalità, assumendo i contorni di una semplice modalità di adempimento dell’attività promozionale, pena altrimenti l’applicazione alle stesse della disciplina loro propria.

Page 8: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Definizione del contratto

• Un esempio valga per tutti: ove all’atto del conferimento del mandato, il preponente abbia conferito all’agente anche l’incarico di riscuotere i suoi crediti (art. 1744 c.c.), l’esercizio di una simile prerogativa richiede uno specifico compenso previsto dagli accordi economici collettivi.

• Quando invece l’obbligo sia stato assunto nel corso del rapporto, deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e che pertanto richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificatamente, all’art. 2225 c.c. (Cass. 25 luglio 1995, n. 8110).

Page 9: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Definizione del contratto

• Pertanto, allorquando in un contratto coesistano diverse prestazioni, è necessario operare un raffronto tra gli elementi emergenti, individuando quelli che si presentino preminenti ai fini della individuazione del tipo contrattuale, per poi procedere, tramite la tecnica dell’assorbimento, alla ricomprensione delle attività accessorie nell’ambito della obbligazione principale (Cass. 10 gennaio 1996, n. 111; Cass. 13 dicembre, 1988, n. 6792).

Page 10: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• a) Preponente/committente

• b) Agente

Page 11: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• a) Il preponente è di regola un imprenditore, anche se non mancano rapporti di agenzia che non hanno ad oggetto la distribuzione dei beni o servizi di un’attività imprenditoriale: come, ad esempio, quando sia in questione l’attività di intermediazione commerciale nei settori teatrale, cinematografico o sportivo

Page 12: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• b) L’agente promuove la conclusione di affari per conto del preponente, impegnandosi ad operare “stabilmente in una zona determinata” nell’interesse del soggetto preponente (art. 1742, 1° comma, c.c.).

• In particolare, la stabilità dell’incarico, intesa quale non occasionalità, o meglio non provvisorietà, dell’attività promozionale svolta dall’agente avuto riguardo a un medesimo rapporto (Cass. 5 giugno 1998, n. 5569), si profila quale ulteriore elemento essenziale ai fini della configurabilità del contratto di agenzia.

• Occorre cioè che l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari, non essendo sufficiente la pura e semplice ripetizione delle prestazioni per un periodo più o meno lungo o per un certo numero di affari (Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265).

Page 13: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• Sempre in punto di qualificazione della fattispecie, peculiare rilievo è da riconoscersi alla zona che se, da un lato, individua l’ambito di operatività dell’agente, dall’altro, specifica il luogo dell’adempimento ex art. 1182 c.c. della prestazione dedotta in contratto.

• Trattasi di un concetto non riconducibile al solo ambito territoriale (contra, Cass. 4 maggio 1988, n. 2720), potendo la zona essere determinata anche con riferimento a un gruppo di soggetti svincolato da qualsiasi connotazione geografica (Cass. 16 febbraio 1993, n. 1916; Cass. 11 aprile 1990, n. 3056, per cui il contratto può essere limitato a determinate linee di prodotto o a particolari categorie di clientela).

Page 14: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• La zona è di regola designata nell’atto di conferimento dell’incarico.

• La stessa tuttavia ben può evincersi anche:

a) dal riferimento all’ambito territoriale in cui le parti operino al momento della instaurazione del rapporto (Cass. 27 febbraio 2001, n. 2853; Cass. 12 marzo 1998, n. 2722, secondo cui, in caso di gestione di un punto di vendita delle merci del preponente, la zona assegnata resta, seppur indirettamente, determinata dalla localizzazione dell’esercizio);

b) da indicazioni generiche o anche da una indagine sulla presumibile volontà delle parti inizialmente convenuta (Cass. 14 ottobre 1968, n. 2251, per cui, qualora la zona non sia espressamente delimitata, prima di negare l’esistenza di un contratto di agenzia, occorre indagare se sussistano criteri sussidiari per interpretare il contratto).

Page 15: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• La zona può essere variata, nel corso del tempo, con il consenso di entrambi i contraenti o anche unilateralmente, sempre che il potere di modifica concesso a una delle parti abbia dei limiti e che sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede (Cass. 4 maggio 2000, n. 5467, per cui la clausola con la quale il preponente si riservi la possibilità di sottrarre all’agente un numero indefinito di clienti senza riconoscergli provvigioni o spese è nulla per indeterminatezza dell’oggetto; contra, per l’invalidità aprioristica di una siffatta liberatoria negoziale, Cass. 20 marzo 1997, n. 4504, secondo cui la clausola demandante al preponente la possibilità di trattare direttamente con alcuni clienti escludendo ogni diritto dell’agente, è nulla ai sensi dell’art. 1356 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; Cass. 8 novembre 1997, n. 11003).

Page 16: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• Quanto all’esecuzione della prestazione, ampia autonomia è lasciata all’agente per quanto concerne le modalità di concreto svolgimento della sua attività: egli infatti, pur assumendo la veste di collaboratore del preponente, dispone liberamente in ordine alla organizzazione da dare alla sua attività, nonché, in ogni caso, ai tempi di lavoro, agli itinerari da seguire, ai clienti da visitare e, più in generale, alle iniziative di promozione commerciale da assumere nella zona di sua competenza, sia pure nell’ambito delle istruzioni ricevute dal preponente e di quanto sia stato stabilito in sede contrattuale (art. 1746, 1° comma, c.c.).

• Il solo limite è dato dal rispetto dei canoni di lealtà e buona fede, cui l’agente – che è tenuto a tutelare gli interessi del preponente – soggiace nell’esecuzione del contratto (art. 1746, 1° comma, c.c.).

Page 17: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• Attenzione: il rischio del risultato utile dell’attività di agenzia è pur sempre a carico dell’agente, che assume su di sé le spese necessarie per il suo svolgimento ed è retribuito “a provvigione (...) quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (art. 1748 c.c.).

• È tuttavia consentito pattuire che le spese siano in tutto o in parte a carico del preponente, come è peraltro ammesso espressamente dalla disciplina collettiva.

Page 18: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Soggetti del contratto

• L’attività di agenzia è, infine, in concreto espletabile nelle forme più svariate, e non necessariamente secondo canoni rigidi e prestabiliti.

• Nella fattispecie generale del contratto di agenzia confluiscono pertanto, sia l’agente che espleta la sua attività avvalendosi di una ingente organizzazione di capitali e di persone (id est: l’imprenditore medio-grande), sia il piccolo imprenditore, sia l’agente che invece impiega in tale attività pressoché esclusivamente il proprio lavoro (agente c.d. parasubordinato).

Page 19: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Forma del contratto

• Né la generale disciplina codicistica, né la regolamentazione collettiva prescrivono l’uso della forma scritta ad substantiam, quale elemento costitutivo della fattispecie negoziale (Cass. 9 settembre 1988, n. 5133, e Cass. 21 novembre 1990, n. 11220).

Page 20: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Forma del contratto

• All’opposto, l’art. 1742, 2° comma, c.c., richiede la forma scritta ad probationem, facendo salva la possibilità che il contratto venga stipulato oralmente, a condizione che sia fornita la prova scritta della sua esistenza (anche tramite, a esempio, la produzione di una quietanza di pagamento), e ferma restando, in difetto di prova della nuda convetio, la possibilità di ricorrere alla confessione o al giuramento, non anche alla prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e a quella per presunzioni (Cass. 6 maggio 1996, n. 4167).

Page 21: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Forma del contratto

• L’art. 1742, 2° comma, prosegue poi riconoscendo a ciascuna parte il diritto irrinunciabile di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto riproducente il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

• Tale previsione, che copre l’ipotesi della mancata redazione per iscritto del contratto, come quella della pattuizione orale di eventuali successive integrazioni o modifiche, lascia intendere che la parte richiesta sia tenuta a consegnare un documento redatto e firmato di proprio pugno, come tale costituente solo una dichiarazione unilaterale di specifica del contenuto negoziale.

• Qualora invece si opponga un rifiuto, è presumibile ritenere che la parte che abbia invano richiesto la formazione e consegna della scrittura possa risolvere il contratto oppure, se a tanto non interessata, possa agire in giudizio per la tutela del suo diritto, utilizzando (solo) in tal caso la prova testimoniale ai fini dell’accertamento degli accordi verbali esistenti.

Page 22: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Il ruolo degli agenti di commercio

• È espressamente stabilito che tutti gli agenti di commercio devono essere obbligatoriamente iscritti nel ruolo istituito presso ogni Camera di Commercio, pena altrimenti la comminazione di una sanzione amministrativa, oltre che la nullità del contratto stipulato (cfr. legge 12 marzo 1968, n. 316, come modificata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e dalla legge n. 15 maggio 1986, n. 190): ciò a tutela degli interessi della categoria professionale e, al tempo stesso, del più generale interesse degli operatori economici.

Page 23: Il contratto di agenziavideo.unipegaso.it/Accademia/Diritto_del_lavoro/Putaturo/Contr_agen… · •Il rapporto di agenzia è disciplinato dal codice civile agli artt. 1742-1753.

Il ruolo degli agenti di commercio

• Tale obbligo è tuttavia stato ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria in quanto non conforme agli obiettivi prefissati dalla Direttiva 86/653 CEE (Corte di Giustizia CE, 13 luglio 2000, C-456/98).

• Ne consegue che deve ritenersi valido il contratto di agenzia concluso per il tramite di un agente non iscritto all’albo, dovendosi disapplicare la norma interna difforme dai parametri sovranazionali (Cass. 17 aprile 2002, n. 5505).

• Rimane comunque obbligatoria, per l’agente cd. abusivo, l’iscrizione al fondo di previdenza ENASARCO (Cass. 18 marzo 2002, n. 3914; delibera ENASARCO 18 febbraio 2002, n. 2).