IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI · ‘etico’ di Commercio Equo e Solidale6....

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QUADERNO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 2016 IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI www.equogarantito.org Considerazioni sul Commercio Equo e Solidale nell’ambito della Direttiva 2014

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QUADERNO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE2016

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

NEGLI APPALTI PUBBLICI

www.equogarantito.org

Considerazioni sul Commercio Equo e Solidale nell’ambito

della Direttiva 2014

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Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane.Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni locali e nazionali le esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che promuovono i prodotti e i principi di un’economia di giustizia fondata sulla cooperazione e su relazioni paritarie tra i soggetti che partecipano alla realizzazione di un bene.

Equo Garantito offre alle proprie Organizzazioni socie un sistema di garanzia certificato che non ha eguali al mondo: infatti Organizzazioni di diversa natura (Botteghe del Mondo e importatori) si sono date un sistema di tutela per garantire che le prassi contrattuali rispettino i valori del Commercio Equo, descritti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale di cui l’associazione Equo Garantito è depositaria. Leggi lo Statuto di Equo Garantito – QUI

Ogni anno, Equo Garantito presenta il proprio Rapporto. L’ultimo è stato presentato lo scorso 14 maggio 2016 in occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale: ad oggi Equo Garantito raggruppa 82 realtà EquoSolidali,Organizzazioni distribuite su tutto il territorio, che fatturano nel complesso oltre 75 milioni di euro e sono animate da più di 33mila soci. Oltre 900 sono i lavoratori impiegati nel Fair Trade in Italia, quasi 5 mila sono i volontari mentre 246 sono i punti vendita sul territorio.

“Il Commercio Equo e Solidale italiano cresce e la nostra Associazione è l’esempio che soltanto lavorando insieme potremo superare le sfide future e corrispondere alle attee che abbiamo suscitato nella società”, ha dichiarato il Presidente dell’associazione Equo Garantito Giovanni Paganuzzi, della Coop. Chico Mendes di Milano. “Per affrontare tali sfide dovremo attivarci su più fronti, investendo in strumenti che consentano alle nostre organizzazioni di recuperare solidità economica e protagonismo sociale per costruire un’altra economia, promuovendo un’immagine forte e tornando a parlare di giustizia alla gente che vive intorno a noi”.

Info: www.equogarantito.org

Guida realizzata da: Fair Trade Advocacy Office , www.fairtrade-advocacy.orgAutore : Elba EstradaTraduzione: Versione italiana a cura di Equo GarantitoProgetto grafico: Altreconomia

Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione Veneto

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QUADERNO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

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I. INTRODUZIONE ALLA LEGISLAZIONE QUADRO DELL’UNIONE EUROPEA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 4 1. Introduzione dei principi di base 4 Concetti chiave 4 Le fasi principali di una gara d’appalto 4 2. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2012 5 sul caso dell’Olanda settentrionale: implicazioni per gli appalti pubblici del Commercio Equo e Solidale nel quadro della direttiva attuale 2.1. Collegamento all’oggetto del contratto 6 2.2. Specifiche tecniche 6 2.2.1. Verifiche 7 2.3. Criteri di selezione 7 2.4. La fase di assegnazione del contratto 7 2.4.1. Verifiche 9 2.5. Clausole di esecuzione del contratto 9

II. LA DIRETTIVA DEL 2014 E COME INTRODURRE L’AMBITO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 10 1. Introduzione alla nuova versione della direttiva 10 2. Come introdurre il Commercio Equo e Solidale nei Bandi di Gara? 10 2.1. Fase pre-contrattuale 10 2.2. Fase delle specifiche tecniche 10 2.3. Selezione dei fornitori 11 2.4. Fase di assegnazione 12 2.5. Clausole di esecuzione del contratto 13 2.6. I marchi 14 3. Il Sistema di Garanzia WFTO 14 3.1. Come utilizzare il Sistema di Garanzia WFTO nel processo d’appalto 15

III. INDICAZIONI SU COME AGIRE PER GLI APPALTI A LIVELLO NAZIONALE 17 1. Acquisto diretto 17 2. Procedure di “quotazione” 17 3. Procedure “adattate” 17 4. Procedure di gara ‘nazionali’ 17

INDICE

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I. Introduzione alla legislazione quadro dell’Unione Europea e giurisprudenza in materia di appalti pubblici e Commercio Equo e Solidale

Questa guida presenta un’analisi introduttiva degli appalti pubblici orientati alla responsabilità sociale 1, che includono specificatamente nelle procedure di acquisto i principi del Commercio Equo e Solidale 2. Nella prima parte sarà presentata un’introduzione sui principi base che governano i processi d’acquisto; seguirà un aggior-namento sugli sviluppi di una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa al Commercio Equo e Solidale; infine, verrà presentata la nuova direttiva dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici. 1. 1. Introduzione dei principi di base

APPALTO PUBBLICO: gara a procedura aperta per l’acqui-sto di merci, servizi e lavori pubblici ad opera di un’autorità contraente.

Per grandi appalti con valori3 al di sopra delle soglie definite della direttiva dell’Unione Europea4, è necessario seguire una procedura di gara ad essa conforme. Come vedremo, infatti, se il valore del contratto è al di sotto delle soglie della direttiva dell’Unione Europea, le procedure d’acquisto variano di paese in paese, ma sempre seguendo i principi dell’Unione Europea di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

La nuova direttiva, a fianco degli obiettivi funzionali, ovvero quelli strettamente legati all’oggetto del contratto e definiti dalla specificità dell’acquisto o del servizio richiesto, inserisce anche la possibilità di valutazione di obiettivi trasversali, che comprendono valutazioni di tipo sociale, ambientale, economico, incentivi per la ricerca, etc. Si tratta cioè della valutazione delle esternalità di un contratto pubblico, che possono avere un impatto positivo (o negativo) sui temi come

il risparmio energetico, la valorizzazione del territorio, benefici per le PMI locali, inclusione sociale, etc.Gli appalti pubblici equosolidali sono una tipologia di appalto pubblico orientato alla responsabilità sociale (o appalto etico) che tiene in considerazione specificatamente gli standard del Commercio Equo e Solidale nei processi d’acquisto.

CONCETTI CHIAVE

AUTORITÀ CONTRAENTE (Stazione appaltante): enti della Pubblica Amministrazione che interloquiscono con operatori offerenti. Essi possono essere enti statali nazionali, autorità locali e altri enti governati dal diritto pubblico.

BANDO DI GARA: emesso dall’autorità contrente, avvia la procedura della gara di appalto (ovvero il processo di incontro tra la domanda dell’autorità contrente e il fornitore). È rivolto agli offerenti e descrive il contenuto dell’appalto.

OFFERENTI: operatori economici (fornitori/aziende) che pre-sentano le loro offerte alle autorità contrenti.

LE FASI PRINCIPALI DI UNA GARA D’APPALTO

L’ “oggetto” di un contratto è il prodotto, servizio o lavoro che si vuole fornire (o comprare). Il processo di determinazione dell’oggetto generalmente dà origine a una descrizione ba-silare del prodotto, servizio o lavoro. Nel definire l’oggetto di un contratto, le autorità contrenti hanno ampia libertà di scelta su cosa comprare.

Le “specifiche tecniche ” descrivono il contratto e lo presenta-no sul mercato così che le aziende possono adeguatamente valutare se il bando è di loro interesse e pertinenza. Costitui-

1. Secondo lo Studio sull’inserimento di Temi Sociali negli Applati Pubblici nell’UE, 21 luglio 2008, gli appalti pubblici a responsabilità sociale sono operazioni di appalto che prendono in considerazione, inter alia, la promozione di opportunità lavorative, integrano garanzie sugli standard delle condizioni di lavoro, si sforzano di supportare l’inclusione sociale (impiegando persone con disabilità), l’economia sociale e le PMI, promuovono pari opportunità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, prendono in cosiderazione le istanze del Commercio Equo e Solidale così come i diritti umani e del lavoratore e cercano di raggiungere un’ampia adesione volontaria alla Corporate Social Responsibility, il tutto nel rispetto del trattato Europeo e della Direttiva Europea sugli appalti.2. I principi fondamentali del Commercio Equo e Solidale sono stati definiti da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale nella Carta Italiana dei Criteri del Com-mercio Equo e Solidale, qui disponibile. http://www.equogarantito.org/cose-agices/il-commercio-equo/3. I differenti metodi legali per determinare il valore di un’offerta sono definiti dalla Direttiva 20144. Consulta le soglie applicabili secondo l’attuale Direttiva qui

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Commercio Equo e Solidale nel processo d’appalto. Essendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’interprete finale del diritto Comunitario, le sue conclusioni su questa sentenza sono da tenere in considerazione se si vogliono inserire i criteri del Commercio Equo e Solidale nel processo d’appal-to. Nel maggio 2010 la Commissione Europea ha deciso di rimandare i Paesi Bassi alla Corte di Giustizia Europea per la violazione della direttiva 2004/18/EC sulla base di una gara indetta dalla provincia dell’Olanda settentrionale per la fornitura e gestione di macchine da caffè automatiche5. Questa provincia aveva chiaramente dichiarato l’intenzione di utilizzare prodotti del Commercio Equo e prodotti bio-logici. La Corte ha esaminato i dettagli dell’appalto come stabilito dalla provincia dell’Olanda settentrionale su:

• le certificazioni Max Havelaar e EKO, ‘o equivalenti’, nelle specifiche tecniche relative al caffè e tè da fornire,• le misure su ‘acquisti sostenibili e attività socialmente responsabili’ adottate dagli operatori, da considerare in fase di selezione,• il riferimento, in fase di assegnazione, alle certificazioni Max Havelaar ed EKO, ‘o equivalenti’, relativamente agli ingredienti da fornire.

La Corte ha fatto una chiara differenziazione nel trattare il carattere biologico o quello equosolidale di un prodotto. In-fatti, nonostante la Corte abbia rilevato che le considerazioni di fondo utilizzate da un marchio ecologico per l’agricoltura biologica fossero delle specifiche tecniche valide, non ha ritenuto altrettanto validi i criteri alla base di un marchio ‘etico’ di Commercio Equo e Solidale6.

Tuttavia, la Corte ha accettato che i criteri del Commercio Equo e Solidale possono essere sia criteri di assegnazione o una condizione di esecuzione del contratto7. Per quanto riguarda il riferimento al marchio, la Corte ha ritenuto che, facendo riferimento a un marchio senza elen-carne i criteri alla base, la provincia dell’Olanda settentrio-nale non ha rispettato le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

scono i criteri minimi di conformità e devono essere collegate all’oggetto del contratto. Le offerte non conformi alle speci-fiche tecniche vengono generalmente respinte, a meno che l’autorità contraente abbia, in modo esplicito, accettato delle varianti dall’oggetto richiesto.

Il criterio di selezione permette all’autorità contraente di va-lutare l’idoneità di un offerente nel soddisfare i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche. In pratica si entra nel merito della capacità del fornitore di portare a termine il contratto - tecni-camente e/o finanziariamente - e determina in quali casi un offerente può essere escluso durante questa fase.

L’ “assegnazione” del contratto è l’ultima fase della procedura d’appalto. In questa fase, l’autorità contrente valuta la qualità delle offerte che soddisfano i requisiti minimi stabiliti nelle specifiche tecniche e che rispettano le condizioni di esecuzione del contratto esplicitate nella documentazione contrattuale. Tra le offerte che soddisfano ogni prerequisito della procedura d’appalto, le autorità contraenti devono basare l’assegnazione dei contratti pubblici:

• su diversi criteri collegati all’oggetto del contratto pub-blico in questione, quando l’assegnazione è data all’offerta economicamente più vantaggiosa;• oppure sul prezzo più basso.

Le “Condizioni di esecuzione del contratto” specificano come deve essere eseguito un contratto. Esse devono es-sere attinenti all’esecuzione del contratto, trasparenti e non-discriminanti.

2. La decisione della Corte di Giustizia dell’U-nione Europea del 2012 sul caso dell’Olanda settentrionale: implicazioni per gli appalti pubblici del Commercio Equo e Solidale nel quadro della direttiva attuale

Nel 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto occasione di chiarire la legittimità di introdurre i criteri del

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5. Caso C-386/10, Commissione vs Regno Unito dei Paesi Bassi, sentenza Maggio 2012.6. Briefing di Client Earth – “Distinzioni tra specifiche tecniche e criteri di assegnazione sulla base del ruolo e non dei contenuti”; Maggio 2012. 7. Ibid.

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2.1. Collegamento all’oggetto del contrattoPartendo dal caso citato, il collegamento con l’oggetto è una condizione fondamentale che deve essere soddisfatta da tutti i criteri di assegnazione8. Questo punto è stato en-fatizzato dalla Commissione ed è stato spesso presentato come una barriera per l’inclusione di considerazioni sociali e ambientali nelle procedure di appalto.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato questo concetto più volte. Nella sentenza Wienström aveva già confermato che i criteri di assegnazione potrebbero

essere considerati collegati con l’oggetto quando connes-si ai processi produttivi piuttosto che alle caratteristiche fisiche (come ‘energia verdÈ nel caso in questione). Fino al caso Olanda settentrionale, la Corte non aveva mai avuto l’occasione di decidere se applicare lo stesso ragionamento dei requisiti ambientali anche agli aspetti sociali, e se ad essi si poteva applicare la verifica del ‘collegamento con l’oggetto dell’appalto’9.

In questo caso, la Corte è andata oltre nel suo ragionamento e ha confermato l’orientamento della sentenza Wienström sulle caratteristiche che non alterano il prodotto finale affermando che ‘non vi è alcun obbligo che un criterio di assegnazione faccia riferimento ad una caratteristica intrinseca di un prodotto, vale a dire qualcosa che fa parte della sostanza materiale stessa’10.

La Corte ha ammesso che i criteri di assegnazione relativi agli ingredienti del prodotto da fornire in base al contratto erano collegati alle specifiche dell’oggetto, tuttavia ha sot-tolineato che una politica generale degli acquisti degli offerenti non si può considerare un requisito collegato all’oggetto del contratto. Ovvero, la “filiera etica” di un prodotto è una caratteristica ammissibile e collegata all’oggetto, non lo è invece la politica degli acquisti di un offerente, non essendo inerente al prodotto in sé.

2.2. Specifiche tecnicheCome accennato in precedenza, la Corte ha ritenuto che il riferimento al marchio Max Havelaar non era una specifica tecnica valida perché il suo contenuto si applicava alle ‘con-dizioni con cui il fornitore le ha acquistate dal produttore’11, e non alle caratteristiche stesse del prodotto. Al contrario, l’etichetta EKO era considerata caratteristica del prodotto in questione (per esempio il caffè), e quindi rientrava nel concetto di specifica tecnica.

8. Briefing di Client Earth – “Collegamento all’oggetto del contratto – Una importante questione per gli appalti pubblici sostenibili”, Gennaio 2013.9. Ibid.10. Paragrafo 91 della sentenza 46 (vedi nota).11. Briefing di Client Earth – “Distinzioni tra specifiche tecniche e criteri di assegnazione sulla base del ruolo e non dei contenuti”; Maggio 2012.

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2 L’implicazione di questa sentenza è che solo le caratteristiche ambientali dei prodotti Equo Solidali (come ad esempio il non utilizzo di pesticidi o or-ganismi geneticamente modificati) possono essere oggetto di specifiche tecniche, mentre non lo sono le caratteristiche sociali ed economiche alla base del concetto di Commercio Equo e Solidale.

2.2.1. Verifiche La Corte ha interpretato in modo ristrettivo l’art.23.6 del-la direttiva 2004/18/EC (il quale ha finora accettato che i prodotti che riportano una certificazione ecologica siano considerati conformi alle specifiche del prodotto e dei servizi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice): ‘Inoltre, lungi dal costituire un formalismo eccessivo, si fa obbligo per le autorità contraenti di citare espressamente le dettaglia-te caratteristiche ambientali che vuole imporre anche quando si riferiscono alle caratteristiche definite da una certificazione ecologica, al fine di consentire ai potenziali offerenti di fare riferimento ad un documento ufficiale unico, proveniente dalla stessa autorità contraente, e quindi non soggetto alle incertezze di ricerca di informazioni e alle possibili variazioni temporali nei criteri applicabili ad una particolare certificazione ecologica’12.

2 D’ora in avanti, l’autorità contraente è obbligata a menzionare esplicitamente le dettagliate caratteristi-che ambientali [o sociali] che intende imporre, anche quando fa riferimento alle caratteristiche definite da un marchio di certificazione ecologica.

2.3. Criteri di selezione La provincia dell’Olanda settentrionale aveva richiesto agli offerenti di dimostrare la conformità ai ‘criteri di sosteni-

bilità degli acquisti e di attività socialmente responsabile e di indicare in che modo l’operatore economico avesse contribuito al miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale e avesse seguito principi di economia solidale nel mercato del caffè.

La Corte ha ritenuto che tali requisiti intendevano fissare un livello minimo di capacità tecniche e professionali per l’offerente (art.44.2). Tuttavia, la Corte ha stabilito che i requisiti specifici non erano in linea con i fattori ammessi ad essere considerati sotto le disposizioni della Direttiva in materia di capacità tecnica e/o professionale dell’operatore economico (art.48), ed erano anche in contraddizione con l’obbligo di trasparenza dell’art.2 della Direttiva.

2 Questo significa che l’autorità contraente non può chiedere che un offerente abbia una politica Equo-So-lidale nella scelta dei fornitori, ma può solo indicare nei criteri di assegnazione la preferenza all’origine Equo e Solidale di un prodotto.

2.4. La fase di assegnazione del contrattoAi sensi della Direttiva sugli appalti pubblici, l’autorità contraente ha due opzioni: può confrontare le offerte solo sulla base del prezzo, oppure può scegliere di assegnare il contratto all’offerta ‘più economicamente vantaggiosa’. Ciò significa che, a fianco del prezzo, anche gli altri criteri saranno valutati e presi in considerazione. L’autorità contraente ha l’obbligo di decidere e pubblicare in anticipo quale opzione verrà utilizzata.

Nella sentenza del caso dell’Olanda settentrionale, la Corte ha riconosciuto senza dubbio che ‘i criteri di assegnazione possono, in principio, essere non solamente economici ma anche di qualità’13 e che le ‘autorità contraenti sono

12. Paragrafo 67 della sentenza 46 (vedi nota).13. Paragrafo 85 della sentenza 46 (vedi nota). 20. Ibid.

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autorizzate a scegliere i criteri di assegnazione sulla base di considerazioni di natura sociale’14. A seguito di questa sentenza, è chiaro che un’autorità contraente può fare riferi-mento, nei criteri di assegnazione, a considerazioni relative ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Questo permetterà alle autorità contraenti di includere i pilastri economici, sociali e ambientali del Commercio Equo e Solidale. Dando un ulteriore sostegno alle autorità contraenti che cercano di sostenere i prodotti Equo Solidali, la Corte si è persino spinta a dichiarare che un criterio di assegnazione sul Commercio Equo e Solidale15 riguarda16 le ‘caratterisitche

che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 31 (1)(a) della direttiva 2004/18’.

I criteri di assegnazione scelti dalla provincia dell’Olanda settentrionale sono stati convalidati dalla Corte in quanto ‘re-lativi ai prodotti la cui fornitura costituiva parte dell’oggetto del contratto17 concludendo che ‘non c’è [...] nulla di principio, che impedisca ad un tale criterio di fare riferimento al fatto che il prodotto in questione fosse di origine Equo Solidale’18.

14. Ibid.15. Paragrafo 73 e 89 della sentenza 46 (vedi nota).16. Paragrafo 89 della sentenza 46 (vedi nota).17. Paragrafo 90 della sentenza 46 (vedi nota).18. Paragrafo 91 della sentenza 46 (vedi nota).

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2.4.1. VerificheLa Corte ha applicato lo stesso ragionamento per quanto riguarda le specifiche tecniche; vale a dire che le autorità contraenti sono tenute a precisare in questa fase i criteri alla base di un marchio e devono assolutamente richiedere la prova di conformità con tali criteri.

2.5. Clausole di esecuzione del contrattoNel caso dell’Olanda settentrionale la Corte ha stabilito che la provenienza dei prodotti di origine Equo Solidale non corrisponde alla definizione del concetto di specifica

tecnica della direttiva 2004/1819, ma bensì alle ‘condizioni di esecuzione del contratto’20.La Corte ha considerato che il requisito per rientrare nelle condizioni di esecuzione del contratto è che il tè e il caffè forniti provengano da piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo e che si verifichino condizioni commerciali a loro favorevoli21. Di conseguenza, il rapporto commerciale tra il fornitore dell’autorità contraente e gli altri fornitori di livello inferiore nella filiera, se non incluso come criterio di assegnazione, può essere preso in considerazione in questa fase.22 •

19. Paragrafo 74 della sentenza 46 (vedi nota).20. Paragrafo 75 della sentenza 46 (vedi nota).21. Paragrafo 76 della sentenza 46 (vedi nota).22. “Il collegamento all’oggetto del contratto negli appalti ambientali e sociali”, Marc Martens e Stanislas de Margerie,EPPPL.

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1. Introduzione alla nuova versione della direttiva

La direttiva 2014/24 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 17 Aprile 2014. Gli Stati membri hanno avuto due anni per attuare questa nuova direttiva nella loro legislazione nazionale.

L’Italia ha ottemperato a tale obbligo con la Legge Delega n° 11 del 28 Gennaio 2016 e successivamente con il D.Lgs 50/2016 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap-palti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in ma-teria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tale decreto è entrato in vigore il 19 Aprile 2016.

2. Come introdurre il Commercio Equo e Solidale nei Bandi di Gara?

2.1. Fase pre-contrattualeIl primo passo che un’autorità contraente deve fare è quello di definire l’oggetto del contratto - nel nostro caso, ciò che si vuole comprare o quali servizi si desidera ricevere. Questo oggetto fornisce il riferimento per i criteri usati nelle fasi successive del processo d’appalto, in modo tale che le autorità contraenti non possano specificare caratteristiche irrilevanti e non correlate, per esempio, al fine di favorire alcuni offerenti.

La direttiva 2014/24 prevede l’obbligo di ‘collegamento all’og-getto’ (i) nelle specifiche tecniche, (ii) nei criteri di assegnazio-ne, (iii) nelle clausole di esecuzione del contratto - così come specificamente nei requisiti del marchio di certificazione, se applicabili.

In linea di principio, le questioni sociali o ambientali che possono nascere in qualsiasi fase del ciclo di vita di un pro-

dotto possono essere citate esplicitamente o come criterio di assegnazione o in una clausola di esecuzione del contratto, a patto che siano collegati all’oggetto del contratto. La nuova direttiva stabilisce chiaramente che tutti gli aspetti del Commercio Equo e Solidale (inclusi prezzo minimo e premio per i produttori) possono essere inclusi nei bandi di gara, o nel cri-terio di selezione o nelle condizioni di esecuzione del contratto.

L’articolo 97 della direttiva 2014/24 stabilisce chiaramente a questo proposito che le condizioni relative alla fornitura o all’utilizzo dei prodotti Equo Solidali possono essere incluse nei bandi di gara, o (i) nei criteri di assegnazione o (ii) nelle condizioni di esecuzione del contratto:

“Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questo include anche criteri di assegna-zione o condizioni di esecuzione del contratto relativi alla fornitura o all’utilizzazione di prodotti Equo Solidali nel corso dell’esecuzione del contratto da aggiudicare. I criteri e le condizioni relativi alla negoziazione e le sue condizioni (commercializzazione) possono ad esempio riferirsi al fat-to che il prodotto in questione è di origine Equo Solidale, tra cui l’obbligo di pagare un prezzo minimo e il premio ai produttori”23.

Per esempio una formulazione accettabile sarebbe quella di dire “bevande prodotte in conformità ai principi del Commer-cio Equo e Solidale”.

In questa fase non può essere fatto nessun riferimento esplicito a una certificazione o a un marchio Equo Solidale.

2.2. Fase delle specifiche tecnicheLa novità della direttiva 2014/24 consiste nel fatto che le specifiche tecniche possono includere aspetti relativi alla sostenibilità. Possono inoltre fare riferimento ai processi di produzione del lavoro, delle forniture o dei servizi richiesti, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita [...], anche quando questi fattori non fanno parte della loro sostanza materiale. Come nella direttiva 2004/18, il significato di ‘caratteristi-che sembra variare a seconda che le considerazioni siano

II. La Direttiva del 2014 e come introdurre l’ambito del Commercio Equo e Solidale

23. Paragrafo 97.

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“collegati e proporzionali all’oggetto del contratto”. Questo collegamento con l’oggetto non ha però lo stesso significato che ha per le specifiche tecniche o i criteri di assegnazione. Contrariamente, per esempio, alle specifiche tecniche, che non possono inserire aspetti ‘non collegati’ come i sistemi di gestione o esperienze precedenti, questi aspetti possono essere importanti per le autorità contraenti nella fase di sele-zione, in quanto aiutano a valutare la capacità dell’offerente di portare a termine il contratto.

I criteri di selezione possono riguardare: l’idoneità a esercitare l’attività professionale, la reputazione a livello economico e finanziario e le abilità tecniche e professionali, in quanto utili a valutare la capacità dell’offerente di adempiere al contratto.C’è una nuova disposizione che permette di distinguere tra gli offerenti coloro che sono in grado di attestare misure specifiche di gestione della fornitura. C’è una nuova aggiunta alla dettagliata lista che un’autorità contraente può chiedere come prova per attestare le competenze tecniche degli opera-tori economici: l’indicazione della gestione della filiera e dei sistemi di monitoraggio che l’operatore economico applicherà durante l’esecuzione del contratto (articolo 58 e allegato XII).

2 La legge spagnola sugli appalti pubblici include la possibilità di dare la preferenza a organizzazioni del Commercio Equo e Solidale durante la valutazione della capacità di un offerente di soddisfare i criteri per gli appalti di forniture. Numerose autorità contraenti, come la provincia dell’E-stremadura e il Ministero della Difesa spagnolo, hanno incluso questa preferenza per i loro fornitori.L’Università Nazionale Spagnola d’Istruzione a distanza ha impostato, tra le altre condizioni minime per gli offerenti, quella di “offrire tutti i giorni la colazione o uno snack. Tra le varietà di caffè offerte almeno una dovrà essere Equo Solidale. Tali varietà di caffè devono essere state prodotte e commercializzate in linea con la descrizione stabilita dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul Commercio Equo e Solidale e sullo Svilup-po (2005/2245) (INI). I prodotti che sono stati importati

‘ambientali’ o ‘sociali’, come, tra l’altro, il Commercio Equo e Solidale temeva.

Mentre i requisiti relativi agli inserimenti lavorativi per per-sone svantaggiate sono legittimi ai sensi della direttiva, le questioni a monte riguardo gli impatti sociali dei lavoratori coinvolti nell’adempimento del contratto, o riguardo norme o sistemi di gestione dell’offerente sono apparentemente escluse dal campo delle specifiche tecniche - sono considerate non direttamente connesse al contratto. In questa fase non può essere fatto nessun riferimento esplicito a una certificazione o a un marchio Equo Solidale.

2 Il parlamento dell’Andalusia (Spagna) ha recentemen-te riconosciuto le nuove opportunità offerte dall’attuale direttiva24 in una proposta informale sull’appalto di pro-dotti alimentari con criteri sociali e ambientali:

“Inviamo solo adesso questa proposta perché finora c’è stato un ostacolo di legge a livello della direttiva europea, ossia che il criterio di selezione prevalente era quello del prezzo più basso. Il processo di revisione della direttiva sugli appalti pubblici da parte del Parlamento europeo è terminato il 15 gennaio 2015. La direttiva approvata permette alle amministrazioni pubbliche, quindi anche all’amministrazione andalusa, di includere altri criteri nei propri appalti, in questo caso criteri di natura sociale [...]”.

2.3. Selezione dei fornitoriMentre le specifiche tecniche permettono di definire le ca-ratteristiche dell’oggetto del contratto, i criteri di selezione testano la capacità degli offerenti di adempiere al contratto per il quale hanno presentato l’offerta.

Come per la direttiva 2004/18, la direttiva 2014/24 affronta due aspetti della selezione: (i) i criteri di esclusione, e (ii) le regole in materia di capacità tecnica e economica.

Ciò che più conta è che la direttiva prevede che i livelli minimi di competenza richiesti dall’autorità contraente devono essere:

24. Documento del Parlamento Andaluso, 16 settembre 2014, numero 297, IX term.

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QUADERNO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

L’autorità contraente deve specificare quale peso attribuisce a ciascuno dei criteri di assegnazione prescelti. Qualora non sia possibile specificarlo per ragioni oggettive, l’autorità contraente deve indicare i criteri in ordine decrescente di importanza.

In questa fase possono essere inclusi i criteri Equo Solidali, a patto che:

• siano collegati con l’oggetto;• non abbiano l’effetto di conferire all’autorità contraente incondizionata libertà di scelta; • assicurino la possibilità di una concorrenza effettiva; siano accompagnati da specificazioni che permettano efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di valutare in che misura le offerte soddisfano i criteri di assegnazione.

Questa fase permette all’autorità contraente di definire al-cuni dei criteri del Commercio Equo e Solidale per i quali verrà assegnato punteggio aggiuntivo: ad esempio pagare un prezzo giusto o fornire il premio per i produttori. Infatti, come stabilito nel ‘Caso del caffè olandese’, alcune delle esternalità generate durante l’esecuzione del contratto o durante la produzione di beni possono essere prese in consi-derazione durante la pianificazione dei criteri di assegnazione, consentendo di fare a monte considerazioni di tipo sociale, come le condizioni commerciali con gli agricoltori alla base della filiera produttiva.

e distribuiti da organizzazioni del Commercio Equo e Solidale accreditate dall’Organizzazione Mondiale del Commercio Equo e Solidale o dal Coordinamento spa-gnolo del Commercio Equo e Solidale o che sostengono il commercio basato su condizioni di reciprocità sono ritenuti conformi a tali criteri. Altri operatori economici devono dimostrare l’equivalenza con i criteri di cui sopra con qualsiasi altro mezzo appropriato”.

2.4. Fase di assegnazioneI criteri di assegnazione costituiscono la base per una valuta-zione comparativa della qualità delle offerte. Secondo l’articolo 67 della direttiva 2014/24, le autorità con-traenti possono scegliere di tenere in considerazione: - il prezzo più basso: il prezzo che viene pagato al fornitore;- il costo più basso: esso include non solo il prezzo ma anche gli altri costi sostenuti nella gestione, manutenzione e smaltimen-to del prodotto (ad esempio il costo dell’energia consumata), e, se desiderato, il costo delle esternalità ambientali.

Le autorità contraenti che scelgono questa seconda opzione useranno molto probabilmente un metodo che tiene conto del costo dell’intero ciclo di vita di un prodotto.- Miglior Rapporto Qualità Prezzo (BPQR): permette di dare un punteggio ad un’offerta rispetto ai criteri di assegnazione scelti dall’autorità contraente. Questo elenco può includere criteri ambientali e sociali (fintanto che sono legati all’oggetto del con-tratto), e inoltre può includere un prezzo o un criterio di costo.

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2 Buone prassi in ItaliaIn Italia, gran parte dei buoni esempi di introduzione dei criteri Equo-Solidali provengono dai bandi di gara per servizi di ristorazione scolastica. A livello nazionale, il Piano d’Azione Italiano per la so-stenibilità ambientale dei consumi della pubblica am-ministrazione assegna punteggio extra per un servizio di ristorazione o una fornitura alimentare di prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero e caffè) che rispetti la Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale. Vengono così ammessi i prodotti importati e venduti da organizzazioni riconosciute a livello internazionale (es. i membri WFTO a livello internazionale o i membri EQUO GARANTITO a livello nazionale) o certificati da organizzazioni internazionali riconosciute (es. FLO a li-vello internazionale o Fair Trade Italia a livello nazionale).Su 20 Regioni italiane, 11 hanno approvato delle leggi che promuovono il Commercio Equo e Solidale. Questo è dovuto all’attività di sostegno attuata da Equo Ga-rantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, con il supporto delle organizzazioni di Commercio Equo locali.L’esempio della regione Liguria è particolarmente inte-ressante. La legge regionale 32/2007 prevede contributi per promuovere il consumo dei prodotti Equo Solidali nelle attività degli Enti Locali identificando 3 azioni spe-cifiche, fondi per l’inserimento dei prodotti equosolidali nei bandi di gara delle mense scolastiche, dei distributori automatici e di altre forniture. Concretamente, queste azioni comprendono: il contributo di €1 a bambino per ogni prodotto Equo Solidale inserito settimanalmente nel menu delle mense scolastiche; il finanziamento di €200 per ogni distributore automatico che vende pro-dotti sia caldi che freddi Equo Solidali e finanziamenti dal 25% fino al 50% sul maggior costo degli acquisti di prodotti Equo Solidali per varie iniziative degli enti pubblici: catering, pausa caffè, lezioni di cucina, gadget, attività promozionale e divise da lavoro. A livello loca-le, molte città hanno adottato norme che consentono l’introduzione di prodotti Equo Solidali nei menu delle mense scolastiche. Le città di Cagliari, Torino e Ventimi-glia, per esempio, favoriscono durante la fase di selezione

i ristoratori che introducono nei loro menu settimanali l’uso dei prodotti Equo Solidali. Come requisito minimo, frutta esotica (ananas e banane) e cioccolata devono essere di origine Equo Solidale. CTM Altromercato ha avviato Ristorazione Solidale, un progetto specifico gestito dal suo socio La Bottega Solidale che ha lo scopo di diffondere i prodotti Equo Solidali all’interno del settore della ristorazione pubblica (scuole, università, ospedali) e dei distributori auto-matici. Dal settembre 2004, oltre 300 comuni (Roma, Milano, Torino...) hanno scelto i prodotti Equo Solidali nelle loro mense. Sono stati coinvolti più di 30 aziende di ristorazione e di distribuzione di prodotti alimentari e più di 60 Organizzazioni equosolidali locali. I prodotti più comuni sono banane, cacao, quinoa, couscous, snack, biscotti, tè, zucchero, miele.

2.5. Clausole di esecuzione del contrattoA differenza dei criteri di assegnazione del contratto, che rappresentano la base per una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione del contratto costituiscono i requisiti oggettivi prefissati che non hanno alcun impatto sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione del contratto sono compatibili con la nuova direttiva a condizione che esse non siano direttamente o indirettamente discriminatorie e che siano collegate con l’oggetto del contratto, che comprende tutti i fattori coinvolti nello specifico processo di produzione, fornitura o commer-cializzazione. Questo include le condizioni relative alla fase di esecuzione del contratto, ad esempio, il rispetto delle norme ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) e le condizioni commerciali del prodotto in questione. Tuttavia esclude i requisiti che riguardano la politica aziendale generale.

2 In un recente bando di gara per un contratto di ser-vizio di ristorazione l’università di Alcalá, in Spagna, ha incluso le seguenti condizioni generali per le sue strut-ture(31): “L’offerente deve mettere a disposizione dei consumatori e pubblicizzare adeguatamente almeno 5 prodotti che siano ‘Equo Solidali o simili’, dei quali 3 saranno definiti obbligatoriamente dall’università:

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punto di riferimento. Come punto di partenza, le autorità contraenti definiscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo dei lavori, forniture o servizi che desiderano acquistare. Sono tenute a farlo nelle specifiche tecniche, nei criteri di assegnazione o nelle condizioni di esecuzione del contratto.

Se il marchio in questione soddisfa le cinque condizioni stabi-lite dall’articolo 43, le autorità contraenti possono prenderlo come strumento di verifica per le caratteristiche desiderate enunciate nelle condizioni di assegnazione o di esecuzione del contratto. Sebbene sia possibile fare diretto riferimento al marchio, è comunque consigliabile, per sicurezza, precisare tutte le caratteristiche del marchio, come prescritto nel ‘caso del caffè olandese’.

Si consiglia inoltre che l’autorità contraente accerti il marchio nel suo contratto, per avere la certezza giuridica di poter utilizzare il marchio stesso come documento di prova.Il compito del marchio è quello di dimostrare che le caratte-ristiche specificate sono state rispettate. Ad ogni modo, se è specificato un marchio (ad esempio del Fair Trade), l’autorità contraente deve anche accettare altre “etichette equivalen-ti” e, in certi casi, anche i dossier tecnici degli offerenti che adempiono alle caratteristiche specificate.

3. Il Sistema di Garanzia WFTO

Il nuovo Sistema di Garanzia WFTO garantisce la conformità delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale con lo Standard WFTO, il quale si concentra sulla gestione e il funzionamento delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale in riferimento alle loro pratiche Equo Solidali.Lo Standard WFTO del Commercio Equo e Solidale fa parte del Sistema di Garanzia WFTO. Esso comprende una serie di criteri di conformità basati sui principi WFTO e sulle conven-zioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).Il Sistema di Garanzia include anche una lista dei principi fon-damentali del Commercio Equo e Solidale che tutti i fornitori di prodotti Equo Solidali delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale devono soddisfare, sia che essi siano membri WFTO o meno.

caffè, tè e cacao e/o zucchero di canna. L’offerente può installare dei distributori automatici di bevande calde e di altre bevande fredde e di prodotti alimentari: nel caso del caffè, tè e cioccolata questi devono essere ‘Equo Solidali o simili’. Nel caso di bevande fredde, almeno un prodotto deve essere ‘Equo Solidale o simili’. Nel caso di distributori automatici di prodotti alimentari, almeno un prodotto deve essere ‘Equo Solidale o simile’.

2.6. I marchi La direttiva 2014 definisce il termine ‘marchio’ come qual-siasi documento, certificato o attestato che conferma che un dato lavoro, merce, servizio, processo o procedura ha soddisfatto determinati requisiti.

I ‘Requisiti di un marchio’ sono i requisiti che un dato lavoro, merce, servizio, processo o procedura deve soddisfare al fine di ottenere il marchio in questione.

I requisiti di un marchio sono i criteri alla base dello stan-dard che i prodotti devono rispettare al fine di ottenere un marchio o una certificazione.

Secondo la direttiva 2004 un acquirente non poteva dichiara-re, nelle sue specifiche tecniche o nei criteri di assegnazione, che un prodotto da acquistare dovesse soddisfare un parti-colare marchio Equo Solidale o ecologico. Era possibile solo esplicitare nella documentazione del contratto i requisiti di un particolare marchio.

Nel sopra citato ‘Caso del caffè olandese’, la Corte ha esa-minato, tra le altre cose, il riferimento fatto dalla provincia dell’Olanda settentrionale a Max Havelaar e alle etichette EKO ‘o equivalenti’ in fase di assegnazione. In linea con il caso sopra citato, c’è l’obbligo per l’autorità contraente di citare espressamente le dettagliate caratteristiche ambientali [o sociali] che intende imporre anche quando fa riferimento alle caratteristiche definite dal Commercio Equo e Solidale o dal marchio ecologico.

La direttiva 2014 inverte il ‘caso del caffè olandesÈ su questo punto: prende il marchio, invece dei criteri di base, come

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Il Sistema è aperto ai soci commerciali WFTO.

Tali organizzazioni possono essere produttori di qualsiasi tipologia di prodotti equosolidali provenienti da Asia, Africa e America Latina, così come organizzazioni che si occupano della importazione e distribuzione di tali prodotti (rivenditori, grossisti, esposrtatori, importatori, etc).

WFTO verifica che i propri membri rispettino gli standard tramite un modulo di autovalutazione, visite da parte di altre organizzazioni di pari livello e un Audit di monitoraggio esterno. Possono essere riconosciuti anche i report di audit svolti da altri organismi di Commercio Equo e Solidale, che siano rico-nosciuti da WFTO come equivalenti. Il sistema fa affidamento ai Piani di Miglioramento, basati su ognuna delle valutazioni fatte (e verificati nella visita/ispezione successiva) e sulla verifica dei fornitori di prodotti Equo Solidali del membro WFTO in questione (ogni membro deve sviluppare un Sistema di Monitoraggio Interno che as-sicuri che i propri fornitori rispettino i principi fondamentali definiti dagli standard WFTO). I membri WFTO attuali possono iniziare a usare le etichette

WFTO sui loro prodotti solamente dopo aver completato la nuova autovalutazione e dopo il loro primo Audit di Controllo. Devono inoltre firmare un ulteriore accordo sul marchio con WFTO.Tutti i prodotti che non sono specificamente Equo Solidali, non potranno usare il marchio. Le Organizzazione devono infatti dichiarare nel loro profilo di appartenenza alla WFTO quale dei loro fornitori non va incluso nel campo di applicazione del Sistema di Garanzia WFTO e, quindi, non può riportare il marchio WFTO.

3.1. Come utilizzare il Sistema di Garanzia WFTO nel processo d’appaltoCome sopra citato, la condizione del collegamento all’oggetto esclude i criteri di assegnazione e le condizioni di esecuzione del contratto che fanno riferimento ad una politica generale di acquisti dell’azienda offerente. I criteri che le organizzazioni devono rispettare per aderire al Sistema di Garanzia WFTO devono essere considerati come un requisito che si riferisce alle pratiche delle organizzazioni (del Commercio Equo e Solidale) in generale più che come caratteristiche dell’oggetto del contratto (ad esempio collegate al prodotto da comprare). Il Sistema di Garanzia WFTO è un sistema che si riferisce ai membri, e non è una certificazione di prodotto. Pertanto il collegamento all’oggetto del contratto non è soddisfatto in modo sufficiente per utilizzare il Sistema di Garanzia WFTO come marchio, in linea con la direttiva 2014/24 (vedi paragrafo 2.6. sui marchi).Invece, le Politiche aziendali generali potrebbero essere con-siderate, in linea di principio, connesse alla capacità tecnica e professionale dell’offerente ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2014/24 sui criteri di selezione (per maggiori dettagli, consultare la sezione 2.3). Questo è importante laddove le specifiche della gara includono caratteristiche che non sono evidenti durante la fase di utilizzo e che quindi possono essere garantite solo attraverso il monitoraggio della filiera. Per esempio: le pratiche commerciali del fornitore (utilizzando il linguaggio del già citato “caso del caffè olandese”, le condizioni equosolidali in base alle quali il loro fornitore ha acquistato dal produttore). L’articolo 58 prevede che i livelli minimi di competenza ri-chiesti dall’autorità contraente devono essere “collegati e proporzionali all’oggetto del contratto”.

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tenuti ad adottare sistemi di gestione di forniture sostenibili durante la realizzazione dell’appalto”.Il Sistema di Garanzia WFTO, nella fase di selezione, può essere usato a dimostrazione del fatto che l’offerente rispetta i principi del Commercio Equo in tutta la catena di fornitura. •

Questa condizione del collegamento all’oggetto è meno severa di quella per le specifiche tecniche o per i criteri di assegna-zione, e quindi l’autorità competente può chiedere la prova che l’offerente utilizza qualche sistema di monitoraggio della propria filiera di approvvigionamento. Per esempio, un linguaggio appropriato da utilizzare nei documenti d’appalto potrebbe essere: “gli offerenti sono

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Sotto le soglie della Direttiva UE, gli Stati membri hanno procedure di acquisto nazionali che variano da paese a paese, ma ci sono alcuni processi standard molto simili in tutta l’UE.

Le norme fondamentali della legge europea – che includono senza limitazione, la libera circolazione delle merci, la libertà di localizzazione e la libera prestazione dei servizi all’in-terno dell’UE, nonché i principi di trasparenza, obiettività e non-discriminazione - devono essere rispettate in tutti i casi anche al di sotto della soglia UE.

In alcune circostanze, per gli acquisti di valore molto basso, gli Stati membri possono autorizzare l’acquisto senza gara.

1. Acquisto diretto

Attraverso questa procedura, l’autorità contraente è libera di acquistare da qualsiasi fornitore senza cercare un numero minimo di preventivi o di condurre una procedura di gara. Si svolge una procedura negoziata e in molti casi una semplice fattura è sufficiente (senza contratto formale). L’autorità contraente è libera di acquistare qualsiasi fornitura o ser-vizio che desidera.

Per acquisto diretto si intende:

· Acquisti de-minimis (di valore estremamente basso), dove il costo di una procedura di gara formale è sproporzionato rispetto al valore esiguo del contratto,

· Un unico acquisto di una fornitura o di un servizio che non ha carattere di regolarità e che non deriva da un accordo quadro (ad esempio, la fornitura delle magliette o borse promozionali del Commercio Equo per un solo singolo even-to). La procedura di “acquisto diretto” è destinata ad acquisti singoli. Se invece, nel corso di un determinato periodo di tempo sono necessari acquisti ripetuti il cui ammontare totale supera le soglie della Direttiva UE, deve essere siglato un accordo quadro. E’ quindi vietato suddividere gli acquisti in lotti di importo inferiore con l’unico scopo di evitare un procedimento formale.

2. Procedure di “quotazione”

Le leggi di alcuni Stati membri prevedono una “ procedura di quotazione” per gli appalti di valore basso. L’autorità con-traente chiede alcuni preventivi (di solito 3-5) nel settore di mercato. Non è obbligatoria nessuna pubblicazione a livello nazionale, né tantomeno procedure formali o complesse redazioni di specifiche tecniche. E’ sufficiente tenere traccia della documentazione cartacea per dimostrare che sono state effettuate diverse quotazioni.

3. Procedure “adattate”

Altri Stati membri danno un ampio margine di discrezio-nalità per quanto riguarda il tipo di procedura da seguire. Procedure adattate sono tutte quelle procedure con regimi particolari o eccezionali che possono esistere nelle leggi nazionali di alcuni Stati membri in materia di appalti.

4. Procedure di gara ‘nazionali’

In alcuni Stati membri è stata introdotta e aggiunta una soglia intermedia di valenza nazionale. Per gli acquisti al di sopra di questa soglia nazionale (ma comunque al di sotto della soglia della direttiva europea), potrebbe essere necessario seguire una procedura di gara “nazionale”, che differisce dalla procedura di gara definita dalla direttiva UE. Dal momento che le procedure di gara “nazionali” variano (se esistono) da paese a paese, non sono descritte in questo documento.

Inoltre, in alcuni Stati membri, la stessa legislazione na-zionale può richiedere che le offerte al di sotto della soglia stabilita dalla direttiva UE debbano seguire una procedura di gara simile o identica a quella stabilita dalla direttiva UE. In questi casi, in generale vengono applicati i tre modelli sopra descritti. Tuttavia, a seconda dello stato membro interessato, ci possono essere delle differenze nei dettagli e nelle procedure.

III. Indicazioni su come agire per gli appalti a livello nazionale

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gli studenti delle scuole a Poznań. Nell’ambito del progetto, il Dipartimento di Protezione Ambientale ha distribuito cioccolatini (10g) con il logo della città e borse di cotone certificato Equo Solidale tutt’oggi in uso. Ottima occasione di fornitura di prodotti del Commercio Equo è stata la VI Conferenza Interna-zionale della Fair Trade Town Poznań, organizzata nel novembre 2012. La conferenza, in parte finan-ziata dall’Unione Europea, ha dato l’opportunità di servire i prodotti equosolidali nei coffee break, e alla fine della conferenza i partecipanti hanno ricevuto il tradizionale croissant di San Martino, prodotto con ingredienti equosolidali (canna da zucchero, uvetta, mandorle e cacao). •

Prima di procedere è quindi importante controllare la legi-slazione nazionale e regionale in materia di appalti.

2 Polonia: esperienze con acquisti diretti di pro-dotti Equo Solidali delle città polacche.Grazie alla cooperazione iniziata nel 2009 e conclusa nel 2013 con il Dipartimento Promozione del Munici-pio di Danzica, nei servizi di ristorazione per gli eventi organizzati dal Comune sono stati introdotti spesso i prodotti del Commercio Equo e Solidale. Il Diparti-mento di Promozione (DP) del municipio di Danzica ha richiesto alle società di ristorazione la fornitura di prodotti del Commercio Equo durante gli eventi annuali della filarmonica. Nel 2010 si è realizzato un risultato significativo: il DP del municipio di Danzi-ca, attraverso un acquisto diretto, ha ordinato 5000 confezioni di caffè solubile dalla Tanzania a marchio Equo-Solidale, disegnate appositamente per la città di Danzica. Questo caffè è diventato un gadget molto apprezzato, distribuito e proposto in molti eventi.Importante opportunità di acquisto pubblico per i prodotti Equo Solidali è emersa con il lancio della Fair Trade Town di Poznań. L’Associazione Polacca del Commercio Equo e Solidale (PFTA), insieme con la città di Poznań, per mezzo del Dipartimento di Protezione Ambientale (DEP), ha partecipato al progetto Aware & Fair finanziato dalla UE nel 2011-2013. Uno degli obiettivi del progetto era la nomina a Fair Trade Town della città di Poznań. Sin dall’avvio del progetto il Dipartimento di Protezione Ambientale ha proceduto con acquisti diretti di prodotti del Commecio Equo e Solidale (con ordini fino a 10.000 €). I prodotti Equo Solidali sono stati serviti in una rassegna di incontri e conferenze organizzati dal Municipio con la parteci-pazione del Dipartimento di Protezione Ambientale. Gli acquisti di prodotti come caffè, tè, frutta secca e cioccolato sono proseguiti fino a poco tempo fa.Inoltre, nell’ambito del progetto Aware & Fair, il Di-partimento di Protezione Ambientale ha acquistato 100 palloni da calcio con marchio Equo Solidale che sono stati previsti come premio per un concorso tra

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“Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale;

esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le

persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei

consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.

Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella

catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori”

Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale

Una pubblicazione di Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale

Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione Veneto