Il commercio elettronico nella società dell'informazione - Avv. Giuseppe Chiariatti
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Economy & Finance
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Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
www.anorc.it mail: [email protected]
IL REGIME FISCALE
DELL’E-COMMERCE
Il D.P.R. 633/1972 e la
normativa tributaria applicati
al commercio online
E-COMMERCE = cessione e
acquisto di beni e servizi
tramite utilizzo della
tecnologia, delle
telecomunicazioni e
dell’informatica.
TIPOLOGIE DI E-COMMERCE
INDIRETTO Beni materiali
Esecuzione telematica della
cessione giuridica e della
conclusione del contratto
Consegna fisica del bene
DIRETTO Beni immateriali
Esecuzione telematica della
cessione giuridica e della
conclusione del contratto
Consegna telematica del bene
E-COMMERCE INDIRETTO
OPERAZIONI INTERNE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE
PAESE CLIENTE PAESE FORNITORE REGIME IVA NORMATIVA
ITALIA ITALIA (PRIVATO O
SOGGETTO IVA)
OPERAZIONE
IMPONIBILE
ART. 2, DPR 633/1972
ITALIA PAESE UE (SOGGETTO
IVA)
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
ART. 41, CO. 1, LETT.
A, D.L. 331/1993
ITALIA PAESE UE (PRIVATO) VENDITA A DISTANZA ART. 41, CO. 1, LETT.
B, D.L. 331/1993
ITALIA PAESE EXTRA UE
(PRIVATO O SOGGETTO
IVA)
CESSIONE
ALL’ESPORTAZIONE
ART. 8, DPR 633/1972
PAESE UE ITALIA (SOGGETTO IVA) ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
ART. 38, D.L.
331/1993
PAESE UE ITALIA (PRIVATO) VENDITA A DISTANZA ART. 40, CO.3-4, D.L.
331/1993
PAESE EXTRA UE ITALIA (PRIVATO O
SOGGETTO IVA)
IMPORTAZIONE ART. 67, DPR
633/1972
OPERAZIONI INTERNE(effettuate all’interno del territorio dello Stato)
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR N. 633/1972
RISOLUZIONE AdE n. 274/E/2009
ART. 24, DPR 26 OTTOBRE 1972, N.633REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito
registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative
imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto
comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con
emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel
corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il
Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta
senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono
eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in
ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE(eseguite da soggetti residenti in Paesi
dell’Unione Europea)
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 40, CO. 3, D.L. N. 331/1993
ART. 40, CO. 4, LETT. B, D.L. N. 331/1993
ART. 41, CO. 1, LETT. B, D.L. N. 331/1993
ACQUISTO TRA CEDENTE SOGGETTO
COMUNITARIO E ACQUIRENTE PRIVATO
FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIATOTALE VENDITE EFFETTUATE DAL
CEDENTE NEI CONFRONTI DI PRIVATI
ITALIANI, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO
PRECEDENTE O IN CORSO D’ANNO, PARI O
SUPERIORE A € 35.000,00
IVA DOVUTA IN ITALIA
(ART. 35 TER, DPR N. 633/1972)
TOTALE VENDITE EFFETTUATE DAL
CEDENTE NEI CONFRONTI DI PRIVATI
ITALIANI, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO
PRECEDENTE O IN CORSO D’ANNO,
INFERIORE A € 35.000,00
IVA DOVUTA NEL PAESE DIRESIDENZA
DEL CEDENTE
(SALVO CHE IL CEDENTE DECIDA DI APPLICARLA IN ITALIA)
CESSIONE TRA TITOLARE DI PARTITA IVA
RESIDENTE IN ITALIA E ACQUIRENTE PRIVATO
RESIDENTE UE
TOTALE CESSIONI, EFFETTUATE NELL’ALTRO STATO, INFERIORE A € 100.000,00
IVA DOVUTA IN ITALIA
TOTALE CESSIONI, EFFETTUATE NELL’ALTRO STATO, PARI O SUPERIORE A € 100.000,00, OVVERO LIBERA
SCELTA DEL FORNITORE
IVA DOVUTA NELLO
STATO COMUNITARIO
DI RESIDENZA
DELL’ACQUIRENTE
CESSIONE O ACQUISTO TRA SOGGETTI
TITOLARI DI IVA E RESIDENTI IN DIVERSI
PAESI UE
APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEL PAESE DELL’ACQUIRENTE + UTILIZZO DELLA DISCIPLINA
SOTTESA AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE(eseguite da soggetti non appartenenti
all’Unione Europea)
ESPORTAZIONIArt. 8, DPR N.
633/1972
Emissione di fattura senza imposta
IMPORTAZIONIArt. 67, DPR N.
633/1972
Applicazione dell’IVA in bolletta doganale
E-COMMERCE DIRETTO
ALLEGATO I REGOLAMENTO UE N. 282 DEL 23/3/2011
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SERVIZI
Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
Fornitura di software
Fornitura di immagini, testi e informazioni
Fornitura di musica, film e giochi
Prestazioni di insegnamento a distanza
E-COMMERCE DIRETTO E
TERRITORIALITA’
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1, D. Lgs. 31/03/2015, n. 42
Art. 5, Direttiva 8/2008/CE
Art. 58, Direttiva 112/2006/CE
ABROGAZIONE Art. 7 septies, lett. H-I,
DPR. 633/1972
Conseguenza dell’introduzione del nuovo criterio territoriale
Relativamente alle prestazioni di servizi digitali forniti a clienti extracomunitari
non soggetti passivi IVA: è abrogato il distinguo tra rapporti B2B e B2C
L’IVA sarà dovuta nel Paese di residenza del committente
ASPETTI PROCEDURALIRAPPORTI B2B
(COMMITTENTE SOGGETTO
IVA)
Applicazione dell’imposta
ad opera del cliente con la
tecnica del Reverse charge
RAPPORTI B2C
(COMMITTENTE SOGGETTO
PRIVATO)
Pagamento dell’imposta ad
opera del fornitore previa
identificazione ai fini IVA nel
Paese del cliente. Utilizzo
del regime MOSS
MOSS (Mini One Stop Shop)
Dichiarazione e versamento
dell’imposta nel solo Paese di
identificazione IVA, a seguito
di prestazioni verso privati
consumatori europei
1. CLIENTE SOGGETTO IVA RESIDENTE IN
ITALIA – FORNITORE APPARTENENTE A
PAESE UE
Art. 6, co. 3, DPR n. 633/1972
Emissione della fattura , ad opera del fornitore, al momento del pagamento del
corrispettivo
2. CLIENTE PRIVATO ITALIANO –
FORNITORE RESIDENTE UE
Art. 22, CO. 1, n. 6 ter, DPR n. 633/1972
Fattura non dovuta, salvo che la richieda il cliente entro l’effettuazione
dell’operazione (pagamento del corrispettivo)
3. CLIENTE ESTERO SOGGETTO IVA –
FORNITORE ITALIANO
Art. 7 ter, DPR n. 633/1972
Operazione non soggetta ad IVA
N.B.: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO AL
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
4. CLIENTE ESTERO PRIVATO –
FORNITORE ITALIANO
OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA
N.B.: SE IL FORNITORE E’ ISCRITTO A REGIME MOSS E’ ESONERATO DA OBBLIGHI DI FATTURAZIONE; IN CASO CONTRARIO SI IDENTIFICHERA’ AI FINI IVA NEI VARI PAESI MEMBRI DEI CLIENTI
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c/o D&L Department srlvia Mario Stampacchia, 2173100 Lecce
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