Il commercio elettronico nella società dell'informazione - Avv. Giuseppe Chiariatti

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IL REGIME FISCALE

DELL’E-COMMERCE

Il D.P.R. 633/1972 e la

normativa tributaria applicati

al commercio online

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E-COMMERCE = cessione e

acquisto di beni e servizi

tramite utilizzo della

tecnologia, delle

telecomunicazioni e

dell’informatica.

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TIPOLOGIE DI E-COMMERCE

INDIRETTO Beni materiali

Esecuzione telematica della

cessione giuridica e della

conclusione del contratto

Consegna fisica del bene

DIRETTO Beni immateriali

Esecuzione telematica della

cessione giuridica e della

conclusione del contratto

Consegna telematica del bene

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E-COMMERCE INDIRETTO

OPERAZIONI INTERNE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE

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PAESE CLIENTE PAESE FORNITORE REGIME IVA NORMATIVA

ITALIA ITALIA (PRIVATO O

SOGGETTO IVA)

OPERAZIONE

IMPONIBILE

ART. 2, DPR 633/1972

ITALIA PAESE UE (SOGGETTO

IVA)

CESSIONE

INTRACOMUNITARIA

ART. 41, CO. 1, LETT.

A, D.L. 331/1993

ITALIA PAESE UE (PRIVATO) VENDITA A DISTANZA ART. 41, CO. 1, LETT.

B, D.L. 331/1993

ITALIA PAESE EXTRA UE

(PRIVATO O SOGGETTO

IVA)

CESSIONE

ALL’ESPORTAZIONE

ART. 8, DPR 633/1972

PAESE UE ITALIA (SOGGETTO IVA) ACQUISTO

INTRACOMUNITARIO

ART. 38, D.L.

331/1993

PAESE UE ITALIA (PRIVATO) VENDITA A DISTANZA ART. 40, CO.3-4, D.L.

331/1993

PAESE EXTRA UE ITALIA (PRIVATO O

SOGGETTO IVA)

IMPORTAZIONE ART. 67, DPR

633/1972

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OPERAZIONI INTERNE(effettuate all’interno del territorio dello Stato)

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR N. 633/1972

RISOLUZIONE AdE n. 274/E/2009

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ART. 24, DPR 26 OTTOBRE 1972, N.633REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito

registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative

imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto

comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al

giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con

emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel

corrispettivo anche l'imposta.

3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il

Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta

senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in

proporzione degli acquisti.

4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono

eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in

ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE(eseguite da soggetti residenti in Paesi

dell’Unione Europea)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 40, CO. 3, D.L. N. 331/1993

ART. 40, CO. 4, LETT. B, D.L. N. 331/1993

ART. 41, CO. 1, LETT. B, D.L. N. 331/1993

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ACQUISTO TRA CEDENTE SOGGETTO

COMUNITARIO E ACQUIRENTE PRIVATO

FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIATOTALE VENDITE EFFETTUATE DAL

CEDENTE NEI CONFRONTI DI PRIVATI

ITALIANI, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO

PRECEDENTE O IN CORSO D’ANNO, PARI O

SUPERIORE A € 35.000,00

IVA DOVUTA IN ITALIA

(ART. 35 TER, DPR N. 633/1972)

TOTALE VENDITE EFFETTUATE DAL

CEDENTE NEI CONFRONTI DI PRIVATI

ITALIANI, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO

PRECEDENTE O IN CORSO D’ANNO,

INFERIORE A € 35.000,00

IVA DOVUTA NEL PAESE DIRESIDENZA

DEL CEDENTE

(SALVO CHE IL CEDENTE DECIDA DI APPLICARLA IN ITALIA)

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CESSIONE TRA TITOLARE DI PARTITA IVA

RESIDENTE IN ITALIA E ACQUIRENTE PRIVATO

RESIDENTE UE

TOTALE CESSIONI, EFFETTUATE NELL’ALTRO STATO, INFERIORE A € 100.000,00

IVA DOVUTA IN ITALIA

TOTALE CESSIONI, EFFETTUATE NELL’ALTRO STATO, PARI O SUPERIORE A € 100.000,00, OVVERO LIBERA

SCELTA DEL FORNITORE

IVA DOVUTA NELLO

STATO COMUNITARIO

DI RESIDENZA

DELL’ACQUIRENTE

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CESSIONE O ACQUISTO TRA SOGGETTI

TITOLARI DI IVA E RESIDENTI IN DIVERSI

PAESI UE

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEL PAESE DELL’ACQUIRENTE + UTILIZZO DELLA DISCIPLINA

SOTTESA AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

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OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE(eseguite da soggetti non appartenenti

all’Unione Europea)

ESPORTAZIONIArt. 8, DPR N.

633/1972

Emissione di fattura senza imposta

IMPORTAZIONIArt. 67, DPR N.

633/1972

Applicazione dell’IVA in bolletta doganale

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E-COMMERCE DIRETTO

ALLEGATO I REGOLAMENTO UE N. 282 DEL 23/3/2011

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SERVIZI

Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature

Fornitura di software

Fornitura di immagini, testi e informazioni

Fornitura di musica, film e giochi

Prestazioni di insegnamento a distanza

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E-COMMERCE DIRETTO E

TERRITORIALITA’

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, D. Lgs. 31/03/2015, n. 42

Art. 5, Direttiva 8/2008/CE

Art. 58, Direttiva 112/2006/CE

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ABROGAZIONE Art. 7 septies, lett. H-I,

DPR. 633/1972

Conseguenza dell’introduzione del nuovo criterio territoriale

Relativamente alle prestazioni di servizi digitali forniti a clienti extracomunitari

non soggetti passivi IVA: è abrogato il distinguo tra rapporti B2B e B2C

L’IVA sarà dovuta nel Paese di residenza del committente

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ASPETTI PROCEDURALIRAPPORTI B2B

(COMMITTENTE SOGGETTO

IVA)

Applicazione dell’imposta

ad opera del cliente con la

tecnica del Reverse charge

RAPPORTI B2C

(COMMITTENTE SOGGETTO

PRIVATO)

Pagamento dell’imposta ad

opera del fornitore previa

identificazione ai fini IVA nel

Paese del cliente. Utilizzo

del regime MOSS

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MOSS (Mini One Stop Shop)

Dichiarazione e versamento

dell’imposta nel solo Paese di

identificazione IVA, a seguito

di prestazioni verso privati

consumatori europei

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1. CLIENTE SOGGETTO IVA RESIDENTE IN

ITALIA – FORNITORE APPARTENENTE A

PAESE UE

Art. 6, co. 3, DPR n. 633/1972

Emissione della fattura , ad opera del fornitore, al momento del pagamento del

corrispettivo

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2. CLIENTE PRIVATO ITALIANO –

FORNITORE RESIDENTE UE

Art. 22, CO. 1, n. 6 ter, DPR n. 633/1972

Fattura non dovuta, salvo che la richieda il cliente entro l’effettuazione

dell’operazione (pagamento del corrispettivo)

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3. CLIENTE ESTERO SOGGETTO IVA –

FORNITORE ITALIANO

Art. 7 ter, DPR n. 633/1972

Operazione non soggetta ad IVA

N.B.: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO AL

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

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4. CLIENTE ESTERO PRIVATO –

FORNITORE ITALIANO

OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA

N.B.: SE IL FORNITORE E’ ISCRITTO A REGIME MOSS E’ ESONERATO DA OBBLIGHI DI FATTURAZIONE; IN CASO CONTRARIO SI IDENTIFICHERA’ AI FINI IVA NEI VARI PAESI MEMBRI DEI CLIENTI

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