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SCHEDE DI DIVULGAZIONE PILLOLE DI….BIOGAS IL BIOGAS IN AGRICOLTURA Parte II. Disciplina delle autorizzazioni e meccanismi di incentivazione BIOGAS

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SCHEDE DI DIVULGAZIONE

PILLOLE DI….BIOGAS

IL BIOGAS IN AGRICOLTURA

Parte II.

Disciplina delle autorizzazioni

e meccanismi di incentivazione

BIO

GA

S

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COSA SI INTENDE PER “BIOGAS AGRICOLO” Dal punto di vista fiscale: Il titolare del fondo deve essere un imprenditore agricolo; Il 50%+1 delle matrici impiegate per alimentare il digestore deve provenire dal fondo

agricolo. Se queste condizioni sono rispettate, il reddito generato dall’attività di produzione e cessione dell’energia elettrica è considerato reddito agrario, quindi tassato su base catastale (Agenzia delle Entrate- Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009; Legge n. 266 del 23 dicembre 2005). Dal punto di vista della classificazione e impiego del digestato in agricoltura Il riferimento è il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è considerato un sottoprodotto quando prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali1: a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso; b) materiale agricolo derivante da colture agrarie; c) effluenti di allevamento; d) acque reflue provenienti da piccole aziende agro-alimentari (operanti nel settore lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo) o da imprese dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame, che esercitino o meno attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola; e) residui dell’attività agroalimentare quali la trasformazione del pomodoro, delle olive, dell’uva, della frutta e degli ortaggi, della barbabietola da zucchero, del riso, dei cereali e dei semi oleosi; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e le sanse umide anche denocciolate; g) sottoprodotti di origine animale (SOA) impiegati in conformità con le prescrizioni previste dal Reg. 1069/2009 e nel regolamento attuativo 142/2011/UE; h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla Tabella 1B del DM 6 luglio 2012 (specie arboree, erbacee annuali ed erbacee polinennali). il digestato prodotto a partire dai materiali di cui alle lettere a, b, c, h è considerato

digestato agro-zootecnico; se sono presenti o se ci sono solo materiali di cui alle lettere d, e, f, g, il digestato è

classificato come agro-industriale. L’impiego in agricoltura avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 o 340 kg per ettaro/anno, in zona vulnerabile e non vulnerabile, rispettivamente, previo periodo di stoccaggio analogamente a quanto previsto per gli effluenti di allevamento.

Il digestato prodotto dalla digestione anaerobica di materiali diversi da quelli sopra citati non può essere impiegato in agricoltura e il suo impiego rientra nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (Parte Quarta del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006).

1 art. 22 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016

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GLI INCENTIVI AL KWelettrico Il riferimento è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 “Attuazione dell’articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico”. Gli incentivi sono riconosciuti solo per la quota di energia immessa nella rete, al netto dell’autoconsumo. Esistono quattro tipologie di incentivo:

Meccanismo di incentivazione

condizioni

Scambio sul posto

PN < 0,5 MWel

Tariffa Onnicomprensiva (TO) PN: 0,5-1 MWel

Incentivo (I) > 1 MWel

Ritiro dedicato > 20 anni

1. Scambio sul posto Lo scambio sul posto è un’opzione riservata agli impianti a biogas di potenza elettrica nominale inferiore ai 500 kWel. Lo scambio sul posto “consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione”. “Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione”. (da www.gse.it; riferimento: delibera 570/2012/R/efr) 2. Tariffa Onnicomprensiva (TO) La TO è un’opzione riservata agli impianti a biogas di potenza elettrica nominale (PN) inferiore a 1 MW. E’ costituita da una tariffa base a cui possono essere aggiunti dei Premi (o bonus).

TO= Tbase + Premio

3. Incentivo (I) L’Incentivo I può essere scelta come opzione da impianti a biogas di qualsiasi taglia (intesa come potenza elettrica nominale). Si calcola a partire dalla tariffa base: a questa si aggiungono eventuali bonus e si sottrae il prezzo zonale orario, ossia il prezzo dell’energia elettrica che varia in base alla zona geografica potenzialità della rete elettrica) e alla fascia oraria in cui viene immessa nella rete.

I= Tbase + Premio – Pz

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4. Ritiro dedicato Alla scadenza dei 20 anni di tariffa incentivante (sia essa Scambio sul posto, TO o I), si può continuare a vendere l’energia elettrica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il Prezzo minimo garantito viene definito annualmente dall’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas). Si riportano come esempio i Prezzi minimi garantiti per l’anno 2015, come riportati nel sito del GSE (www.gse.it).

La tariffa base La Tariffa base (€/MWhel) è diversificata per: - dieta dell’impianto (matrici impiegate); - taglia dell’impianto. L’incentivo premia in particolare gli impianti piccoli, dimensionati per l’azienda e alimentati con prodotti di scarto, piuttosto che con materie prime. A titolo di esempio, a parità di alimentazione (prodotti), la tariffa base scende da 180 a 104 €/MWhel passando da potenze di 300 kWel a potenze di 5 MWel e, a parità di potenza elettrica (300 kWel), la tariffa scende da 236 a 180 €/MWhel passando da una dieta a base di sottoprodotti a una con materie prime (Tabella 1). Tabella 1. Allegato 1 del DM 6 luglio 2012 (estratto).

Tipologia Potenza (kWel)

Periodo di incentivo (anni)

Tariffa base (€/MWhel)

a) prodotti di origine biologica

1<P≤300 20 180

300<P≤600 20 160

600<P≤1000 20 140

1000<P≤5000 20 104

P>5000 20 91

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella

1-A

1<P≤300 20 236

300<P≤600 20 206

600<P≤1000* 20 178

1000<P≤5000 20 125

P>5000 20 101 * per impianti con PN fino a 1 MWel si possono usare prodotti fino a un massimo del 30% della dieta dell’impianto, mantenendo la tariffa dei sottoprodotti.

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I Premi (o bonus) aggiuntivi Bonus aggiuntivi alla tariffa base sono previsti per chi realizza il recupero del calore da cogenerazione o trattamenti a valle sul digestato finalizzati all’abbattimento o alla valorizzazione dell’azoto in esso contenuto. In particolare, si hanno quattro tipi di premi: 1. Cogenerazione ad alto rendimento (CAR) Premio: 40 €/MWhel per impianti alimentati a prodotti

10 €/MWhel per impianti alimentati a sottoprodotti

Cos’è la CAR? “un’unità di cogenerazione è definita ad alto rendimento se il valore del risparmio di energia primaria (primary energy saving-PES) che consegue è almeno del 10%. Per impianti cogenerativi < 1 MWel è sufficiente che il PES sia > 0.” ((http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Bianchi%20e%20CAR/Pages/default.aspx

2. Cogenerazione ad alto rendimento (CAR) + 60% recupero dell’azoto Premio: 40+30 = 70 €/MWhel per impianti alimentati a prodotti

10+30 = 40 €/MWhel per impianti alimentati a sottoprodotti A quali condizioni? Recupero del 60% dell’azoto con produzione di fertilizzanti (necessaria l’iscrizione del

prodotto e dell’impianto al registro dei fertilizzanti e dei produttori come previsto dal DLgs 75/2010);

La produzione di fertilizzanti non deve comportare l’uso di energia da fonti non rinnovabili; Il recupero dell’azoto non deve comportare emissioni di ammoniaca in atmosfera; Le vasche di stoccaggio dei liquami in ingresso alla DA e del digestato devono essere

coperte con coperture impermeabili. 3. Per gli impianti fino a 600 kWel in assetto cogenerativo normale e che realizzano il 30% di recupero dell’azoto Premio: 20 €/MWhel A quali condizioni? Recupero del 30% dell’azoto con produzione di fertilizzanti; Il recupero dell’azoto non deve comportare emissioni di ammoniaca in atmosfera; Le vasche di stoccaggio dei liquami in ingresso alla DA e del digestato devono essere

coperte con coperture impermeabili. 4. Per gli impianti fino a 600 kWel in assetto cogenerativo normale e che realizzano il 40% di rimozione dell’azoto Premio: 15 €/MWhel A quali condizioni? Rimozione del 40% dell’azoto in ingresso all’impianto di DA; Il processo di rimozione dell’azoto non deve comportare emissioni di ammoniaca in

atmosfera; Le vasche di stoccaggio dei liquami in ingresso alla DA e del digestato devono essere

coperte con coperture impermeabili.

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Per il recupero/rimozione dell’azoto dal digestato, vale qualsiasi processo, o c’è un elenco delle tecnologie validate? Quali tipologie di copertura delle vasche di stoccaggio sono valide ai fini del riconoscimento del bonus? E’ prevista la realizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) di apposite Linee Guida volte a specificare quali processi/tecnologie sono valide ai fini dell’ottenimento del bonus. In attesa, il GSE riceve le domande da parte dei soggetti responsabili degli impianti a biogas e provvederà al conguaglio dei bonus una volta validata la documentazione ricevuta sulla base dei criteri tecnici contenuti nelle Linee Guida ministeriali.

Con il DM 6 luglio 2012 si è cercato di correggere la distorsione prodotta con il precedente sistema incentivante (L. n. 244/07), che ha causato la nascita di impianti dimensionati oltre la disponibilità aziendale di materia prima per alimentarlo e alimentati in prevalenza con colture dedicate in ragione del loro maggiore rendimento energetico rispetto agli effluenti zootecnici.

Focus: il sistema di incentivi al kWel da biogas precedente al DM 6 luglio 2012 Riferimento: Legge n. 244/2007 come modificata dalla Legge n. 99/09.

Tariffa Onnicomprensiva indifferenziata 0,28 €/MWhel per impianti con PN < 1 MWel

Conseguenze:

Impianti da 999 kWel Uso prevalente di colture energetiche per aumentare la resa in biogas

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MODALITA’ DI ACCESSO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE Esistono tre meccanismi di accesso agli incentivi, sulla base della taglia dell’impianto a biogas (ossia della potenza nominale elettrica):

Taglia (kWel) Modalità di accesso

<100 kWel Diretto

≤ 5 MWel Registro

> 5 MWel Asta

L’accesso ai meccanismi di incentivazione è regolato, nel senso che viene posto un limite massimo al numero di impianti IAFR finanziabili, espresso come contingente di potenza installabile. Per il triennio 2013-2015 il contingente di potenza installabile della categoria “impianti di biomasse+biogas+gas di depurazione e discarica” è pari a 610 MW, di cui 490 MW da registro e 120 MW da asta. Concorrono alla formazione di questo contingente gli impianti con potenza nominale superiore a 100 kW. Per quelli di taglia inferiore invece non vengono posti limiti: può essere realizzato e accedere alle tariffe incentivanti un numero illimitato di impianti. L’iter per la richiesta degli incentivi è esclusivamente telematico. Il soggetto responsabile dell’impianto deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE e successivamente chiedere l’accesso al Portale FER-E (FER elettriche), dal quale verrà gestito l’intero ciclo della richiesta di incentivazione. Nel caso di accesso diretto L’iter è semplificato e prevede l’inserimento della documentazione richiesta (nel portale FER-E) e la verifica della conformità ai requisiti richiesti. Possono presentare domanda esclusivamente gli impianti già in esercizio. Nel caso del registro L’iter prevede:

a. Pubblicazione da parte del GSE dei bandi (annuali); b. Partecipazione tramite inserimento della documentazione nel portale FER-E; c. Formulazione della graduatoria, sulla base di criteri di priorità: impianti di proprietà di imprese agricole, con PN < 600 kWel, alimentati a

prodotti/sottoprodotti impianti alimentati a sottoprodotti, senza limiti di taglia (fino a 5 MWel)

Anno

Contingente massimo finanziabile (MWel)

registro asta

2013 170 120

2014 160 0

2015 160 0

Totale 490 120

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Nel caso di partecipazione all’asta L’iter prevede:

a. Pubblicazione da parte del GSE dei bandi (annuali); b. Partecipazione tramite inserimento della documentazione nel portale FER-E; c. Formulazione della graduatoria. Il criterio per la formazione della graduatoria è la % offerta

di riduzione della tariffa messa ad asta.

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COME SI OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre: Comunicazione al Comune E’ l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) E’ la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU). La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori. Autorizzazione Unica (AU) L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni. Per la Regione del Veneto al momento in cui si scrive valgono le seguenti disposizioni (DGR n. 453 del 2 marzo 2010):

Potenza Condizioni particolari Competenza

< 250 kWel Comune (DIA)

≥250 kWel < 3 MWt

In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre

quella comunale Comune

In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella

comunale

Regione (Unità Complessa Tutela

Atmosfera)

Qualora sia richiesto dall'interessato

(imprenditore agricolo) l'esame del Piano Aziendale

Regione (Sezione Agroambiente)

> 3 MWt Regione

(Unità Complessa Tutela Atmosfera)

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CONTROLLI IN ITINERE Emissioni Sono previsti controlli annuali delle emissioni al camino (scarico dei fumi del motore di cogenerazione). Il controllo è annuale e viene eseguito da un laboratorio privato su incarico del Soggetto responsabile dell’impianto. L’ARPA regionale regionale viene informata almeno 10 giorni prima del prelievo, e riceve, in copia insieme all’Autorità competente (Regione o Comune), i risultati delle analisi. Caratteristiche del digestato Il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 richiede per il digestato destinato ad utilizzazione agronomica il rispetto di parametri minimi di qualità dal punto di vista agronomico, chimico e microbiologico. Le caratteristiche di qualità sono differenziate per il digestato agro-azootecnico e agro-industriale e sono riportate nell’Allegato IX: Digestato agro-zootecnico (Allegato IX DM 25 febbraio 2016)

Parametro Valore (min)/(max) Unità di misura

Contenuto di sostanza organica 20 % in peso di sostanza secca

Fosforo totale 0.4 % in peso di sostanza secca

Azoto totale 1.5 % in peso di sostanza secca

Salmonella assenza in 25 g di campione t.q.

c=0, n=5, m=0, M=0 1

1 n=numero di campioni da esaminare;

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa tra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Digestato agro-industriale (Allegato IX DM 25 febbraio 2016)

Parametro Valore (min)/(max) Unità di misura

Contenuto di sostanza organica 20 % in peso di sostanza secca

Fosforo totale 0.4 % in peso di sostanza secca

Azoto totale 1.5 % in peso di sostanza secca

Piombo totale 140 mg/kg di sostanza secca

Cadmio totale 1.5 mg/kg di sostanza secca

Nichel totale 1 100 mg/kg di sostanza secca

Zinco totale 600 mg/kg di sostanza secca

Rame totale 230 mg/kg di sostanza secca

Mercurio totale 1.5 mg/kg di sostanza secca

Cromo esavalente totale 0.5 mg/kg di sostanza secca

Salmonella assenza in 25 g di campione t.q.

c=0, n=5, m=0, M=0 2

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1 per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le Regioni possono stabilire un limite più elevato. 2n=numero di campioni da esaminare;

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa tra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Spetta alle Regioni la definizione dei protocolli di analisi e campionamento. Alle stesse è data inoltre libertà di introdurre analisi aggiuntive sulla base delle specificità territoriali locali intese come qualità chimico-fisica dei suoli.

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BIBLIOGRAFIA

Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. GU Serie Generale n.90 del 18-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 9. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 Attuazione dell’articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico (GU Serie Generale n.159 del 10-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 143). ENAMA, 2013 Le fonti di energia rinnovabile in ambito agricolo. Edizioni ENAMA. http://www.enama.it/it/pdf/biomasse/quaderni-delle-agroenergie.pdf www.gse.it Pubblicazione realizzata da: Veneto Agricoltura, Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico - nell’ambito del Progetto Nitrant 2014 Responsabile del Progetto: Federico Correale Santacroce Veneto Agricoltura, Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico Gruppo di Progetto: Loris Agostinetto, Fabiano Dalla Venezia, Clelia Rumor Veneto Agricoltura, Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico Testi: Clelia Rumor Aprile 2016