I.C: "A. Manzoni" di Parabiago - …...Convenzioni di diritto internazionale • Convenzione per la...
Transcript of I.C: "A. Manzoni" di Parabiago - …...Convenzioni di diritto internazionale • Convenzione per la...
IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA
DEI MINORI STRANIERI
I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.
Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia
legalmente o clandestinamente (assieme ad adulti privi di permesso
ovvero giunti ‘non accompagnati’) è affermato da:
• Costituzione della Repubblica Italiana:
Art. 34 :"La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita".
Convenzioni di diritto internazionale • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano
con legge 4/8/1955, n.848
- art.2 del protocollo addizionale:
" A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione.
Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto
dei genitori di assicurare questa educazione e questo
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e
filosofiche".
• Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU,
20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge
27/5/1991, n.176).
art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo ad avere un’educazione [...] devono
... rendere l’istruzione primaria gratuita ed
obbligatoria per tutti..."
Norme dello Stato italiano:
• Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero
art. 36 "I minori stranieri sul territorio sono soggetti
all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di
accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunità scolastica"
• D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e
C.M. del 05/01/2001, n.3
I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico;
l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va
accolta in qualsiasi momento dell’anno, in
coincidenza on il loro arrivo sul suolo nazionale .
• art. 45 del DPR n.394/99
Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di
soggiorno o privi di documentazione .
Inserimento degli alunni stranieri
nelle classi
• Ad oggi il criterio generale per
l’assegnazione della classe è quello di
inserire l´alunno nella classe di
corrispondenza all´età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99)
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri, Febbraio 2014
“Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale,
alla classe corrispondente all’età anagrafica”.
È possibile “l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto, tra l’altro, delle competenze, abilità e dei livelli di
conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In questo
caso è prevista al più l’assegnazione alla classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella anagrafica.”
• Linee Guida MIUR , febbraio 2006
" (…) Slittamenti di un anno su classe
inferiore vanno ponderati con molta
attenzione in relazione ai benefici che
potrebbero apportare e sentita la famiglia.”