IAS 17 - · PDF fileli il bene acquisito in leasing e, quale controparti-ta, un debito nei...

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Ottobre - Dicembre 39 Rivista ® IAS IFRS Il presente contributo è finalizzato ad analizzare le principali regole, internazionali e nazionali, di con- tabilizzazione e di classificazione bilancistica delle operazioni di leasing sia dal punto di vista del lo- catore che del locatario. In particolare, dopo aver individuato i principi contabili che si occupano dei contratti di leasing, si procederà ad esaminare: i metodi di contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo i principi contabili inter nazionali , a partire dalla distinzione tra le operazioni di lea- sing operativo e quelle di leasing finanziario; la scelta del legislator e italiano con il D.Lgs. 6/2003 in relazione alla rappresentazione contabile delle operazioni di leasing finanziario; i criteri da adottare per i contratti di leasing in se- de di transizione dai principi contabili nazionali agli IAS/IFRS ; le recenti modifiche della disciplina tributaria del contratto di leasing . I principi contabili che si occupano dei contratti di leasing I principi contabili internazionali che si occupano delle problematiche relative alla contabilizzazione ed alla classificazione delle operazioni di leasing sono: A cura del dott. Fabrizio Masciotti IAS 17 - Le operazioni di leasing nei bilanci IAS/IFRS Differenze con la prassi nazionale Aspetti di transizione, contabili e fiscali lo IAS 17 “Leasing”. lo IAS 40 “Investimenti immobiliari”, indiretta- mente. Le fonti normative e i principi contabili nazionali che affrontano invece i temi connessi alle opera- zioni di leasing sono: l’art. 2427 c.c. “Contenuto della nota integrativa” (punto 22); l’OIC 1 “I principali effetti della riforma del dirit- to societario sulla redazione del bilancio d’eserci- zio”; l’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di ser- vizi”; l’OIC 17 “Il bilancio consolidato”; l’OIC 22 “Conti d’ordine”. La rilevazione contabile delle operazioni di leasing nei bilanci IAS Definizione di leasing: leasing finanziario e leasing operativo Lo IAS 17 definisce il leasing come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di una serie di pagamenti, il diritto all’u- tilizzo di un bene per un periodo di tempo stabili- to. Possono costituire oggetto di leasing beni im- Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Roma

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Ottobre - Dicembre 39

Rivista®

IASIFRS

Il presente contributo è finalizzato ad analizzare leprincipali regole, internazionali e nazionali, di con-tabilizzazione e di classificazione bilancistica delleoperazioni di leasing sia dal punto di vista del lo-catore che del locatario. In particolare, dopo averindividuato i principi contabili che si occupano deicontratti di leasing, si procederà ad esaminare:� i metodi di contabilizzazione delle operazioni dileasing secondo i principi contabili internazionali,a partire dalla distinzione tra le operazioni di lea-sing operativo e quelle di leasing finanziario;� la scelta del legislatore italiano con il D.Lgs. 6/2003in relazione alla rappresentazione contabile delleoperazioni di leasing finanziario;� i criteri da adottare per i contratti di leasing in se-de di transizione dai principi contabili nazionaliagli IAS/IFRS; � le recenti modifiche della disciplina tributariadel contratto di leasing.

I principi contabili che si occupano dei contratti di leasingI principi contabili internazionali che si occupanodelle problematiche relative alla contabilizzazioneed alla classificazione delle operazioni di leasingsono:

A cura del dott. Fabrizio Masciotti

IAS 17 - Le operazioni di leasing nei bilanci

IAS/IFRS

Differenze con la prassi nazionale

Aspetti di transizione, contabili e fiscali

• lo IAS 17 “Leasing”.• lo IAS 40 “Investimenti immobiliari”, indiretta-mente.Le fonti normative e i principi contabili nazionaliche affrontano invece i temi connessi alle opera-zioni di leasing sono:• l’art. 2427 c.c. “Contenuto della nota integrativa”(punto 22);• l’OIC 1 “I principali effetti della riforma del dirit-to societario sulla redazione del bilancio d’eserci-zio”;• l’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio diesercizio di imprese mercantili, industriali e di ser-vizi”;• l’OIC 17 “Il bilancio consolidato”;• l’OIC 22 “Conti d’ordine”.

La rilevazione contabile delle operazioni di leasing nei bilanci IASDefinizione di leasing: leasing finanziario e leasing operativoLo IAS 17 definisce il leasing come un contratto permezzo del quale il locatore trasferisce al locatario,in cambio di una serie di pagamenti, il diritto all’u-tilizzo di un bene per un periodo di tempo stabili-to. Possono costituire oggetto di leasing beni im-

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mobili (ad es. capannoni, uffici, negozi), beni mo-bili materiali (ad es. mezzi di trasporto, autovettu-re, impianti, macchinari), beni immateriali (ad es.software), azioni.Al fine di individuare il corretto trattamento conta-bile delle operazioni di leasing, è necessario di-stinguere tra leasing finanziario e leasing operativo:a) leasing finanziario: secondo lo IAS 17 un con-tratto di leasing viene definito financial (finanziario)quando tutti i rischi (quali, ad esempio, la possibi-lità di subire perdite dovute ad obsolescenza tec-nologica ovvero a capacità inutilizzata del bene ov-vero a cambiamenti di tipo produttivo) e i beneficiconnessi alla proprietà del bene oggetto di locazio-ne (quali, ad esempio, la possibilità di ottenere be-nefici economici connessi all’utilizzo del bene e direalizzare utili derivanti dalla rivalutazione o dallarealizzazione del valore residuo del bene stesso) so-no sostanzialmente trasferiti al locatario, indipen-dentemente dal trasferimento o meno del diritto diproprietà del bene al termine del contratto di lea-sing1. b) leasing operativo: secondo lo IAS 17 un con-tratto di leasing viene definito operating (operati-vo) quando non può essere considerato un leasingfinanziario (definizione del leasing operativo peresclusione) ossia quando si tratta di un leasing chenon trasferisce al locatario tutti i rischi e i beneficiconnessi alla proprietà del bene. Poiché gli IAS fanno dipendere il metodo di conta-bilizzazione (e quindi di classificazione in bilancio)dei contratti di leasing dal fatto che il leasing siaqualificabile come finanziario oppure come opera-tivo, è importante saper comprendere quando il lea-sing ha natura finanziaria e quando ha natura ope-rativa e quindi in quali circostanze il leasing impli-chi o meno il passaggio dal locatore al locatario deirischi e benefici connessi alla proprietà del bene.Lo IAS 17, al fine di agevolare nella pratica l’indivi-duazione dei leasing finanziari, fornisce una esem-plificazione di situazioni e di indicatori che, con-giuntamente o singolarmente, possono far conside-rare un determinato leasing come finanziario (e quin-

di non operativo); in particolare, secondo lo IAS17, un leasing può di norma essere considerato fi-nanziario quando:• il locatario ha la possibilità di acquistare la pro-prietà del bene alla fine della locazione esercitan-do un’opzione di riscatto;• il prezzo di esercizio dell’opzione è estremamentebasso, tale da ritenere ragionevolmente certo cheessa verrà esercitata;• la durata del leasing copre la maggior parte del-la vita utile del bene, anche se il titolo di proprie-tà non è trasferito alla scadenza (il concetto di “mag-gior parte” non è definito dallo IAS 17, tuttavia ilFAS - Financial Accounting Standards - n.13 indi-ca che il 75% della vita utile può essere considera-to il limite di demarcazione; ai fini IAS questo li-mite non è considerato un preciso parametro perqualificare la natura del contratto di leasing, ma puòcostituire solo una soglia indicativa);• all’inizio del leasing il valore attuale dei canonidovuti equivale sostanzialmente al valore corrente(fair value) del bene locato;• il bene locato è così particolare che solo il loca-tario può utilizzarlo senza dover apportare loro so-stanziali modifiche;nonché:• se il locatario può risolvere il leasing, le even-tuali perdite del locatore derivanti da tale risolu-zione (si pensi ai canoni ancora dovuti) sono so-stenute dal locatario;• il locatario ha la possibilità di continuare il lea-sing dopo la scadenza del contratto per un ulterioreperiodo a un canone che è sostanzialmente infe-riore a quello di mercato. (tab.1)

Metodo di contabilizzazione del leasing finanziario: metodo finanziarioCome già evidenziato, lo IAS 17 prevede modalitàdiverse di contabilizzazione delle operazioni di lea-sing a seconda che si tratti di leasing operativo odi leasing finanziario:Poiché con il contratto di leasing finanziario tutti irischi e i benefici connessi alla proprietà del bene

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li il bene acquisito in leasing e, quale controparti-ta, un debito nei confronti della società di leasingrappresentante il finanziamento implicito del con-tratto. L’iscrizione tra le attività deve essere fatta alfair value3 oppure, se inferiore, al valore attuale deipagamenti minimi (canoni) dovuti per il leasing co-sì come determinati all’inizio del leasing medesimoutilizzando il tasso d’interesse implicito nel con-tratto4. Il valore del bene in leasing così rilevato tra

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sono sostanzialmente trasferiti al locatario, l’opera-zione di leasing finanziario, seppur formalmentenon attribuisce al locatario la proprietà del bene lo-cato se non al momento dell’eventuale riscatto, è as-similabile, nella sostanza, ad un’operazione di ac-quisto con pagamento rateale garantito dal beneoggetto di locazione e come tale deve essere con-tabilizzata, sia nel bilancio del locatario che in quel-lo del locatore. In altre parole, lo IAS 17, coeren-temente a quanto previsto nel framework delloIASB2, raccomanda di contabilizzare il leasing fi-nanziario tenendo conto della sua sostanza econo-mica piuttosto che della sua forma giuridica ossiaraccomanda al locatario di rilevare il bene utilizza-to in leasing finanziario come se lo avesse acqui-stato contraendo contestualmente un finanziamen-to ed al locatore di contabilizzare l’operazione co-me se il bene concesso in leasing finanziario loavesse venduto concedendo una dilazione di paga-mento �� questo criterio di contabilizzazione, indottrina, prende il nome di metodo finanziario. a) Contabilizzazione del leasing finanziario nel bi-lancio del locatario: all’inizio della decorrenza delleasing, il locatario rileva nelle attività patrimonia-

1 La differenza sostanziale tra la definizione di leasing finanziariofornita dallo IAS 17 e la definizione fornita dalla prassi nazionaleconsiste proprio nel fatto che, secondo lo IAS 17, il contratto di lea-sing finanziario può anche non contenere l’opzione finale di riscat-to del bene; a livello nazionale, invece, al fine di classificare un con-tratto di leasing come finanziario assume fondamentale rilievo la pre-senza dell’opzione finale di riscatto ad un valore inferiore al valoredi mercato del bene al momento dell’esercizio dell’opzione stessa.2 Nel framework è previsto che le operazioni devono essere contabi-lizzate ed esposti in bilancio tenendo conto della reale sostanza eco-nomica delle operazioni stesse e non semplicemente della loro formagiuridica (c.d. principio della prevalenza della sostanza eco-nomica sulla forma giuridica o, nel linguaggio anglosassone, sub-stance over form).3 In generale, il fair value è definito come “il corrispettivo al qualeun’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in unalibera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”; con riguar-do alle operazioni di leasing, il fair value corrisponde sostanzial-mente al costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto delbene locato e normalmente corrisponde esattamente al valore attualedei canoni di locazione determinati in base al tasso implicito nel con-tratto.

I principali elementi che caratterizzano il leasing operativo e quello finanziarioLeasing finanziario

• Presenza di clausole che consentano il riscatto allascadenza del contratto;• Il prezzo di riscatto è generalmente inferiore al pre-sunto valore che il bene assumerà alla scadenza delcontratto;• La durata del contratto copre la maggior parte del-la vita utile del bene;• I beni oggetto del contratto hanno una natura spe-cialistica tanto che possono essere utilizzati solo dallocatario (i soggetti coinvolti nell’operazione sono, diregola, tre: utilizzatore, locatore e produttore o com-merciante del bene locato);• I canoni periodici sono più alti perché incorporanoanche parte del prezzo di riscatto.

Leasing operativo• Assenza di clausole che prevedano il riscatto dei be-ni alla scadenza del contratto;• Eventuali opzioni per l’acquisto del bene alla sca-denza a un prezzo pari al fair value determinato alladata di scadenza stessa;• Durata del contratto sostanzialmente inferiore allavita utile del bene locato;• Natura non specialistica dei beni locati (i soggetticoinvolti nell’operazione sono, di regola, due: utiliz-zatore e locatore);• Eventuale presenza di clausole che consentano ilrinnovo del contratto alla scadenza dello stesso;• Assenza di altre clausole contrattuali che faccianoritenere che i rischi e i benefici ricadano sul locatario.

Tab. 1

le attività deve essere poi ammortizzato con gli stes-si criteri previsti per i beni di proprietà (qualifica-bili come “attività”) e quindi secondo le regole det-tate dallo IAS 16 (se si tratta di attività materiali: im-mobili, impianti e macchinari) e dallo IAS 38 (se sitratta di attività immateriali: es. software); la duratadell’ammortamento coincide con la vita utile del be-ne qualora vi sia ragionevole certezza che il loca-tario acquisirà la proprietà del bene al termine delleasing, altrimenti il bene è ammortizzato nel pe-riodo più breve tra la vita utile del bene e la dura-ta del contratto. Lo IAS 16 e lo IAS 38 verranno uti-lizzati anche con riguardo ai metodi di valutazionedei beni in leasing (metodo del costo e metodo delfair value). Inoltre tali beni sono soggetti alla veri-fica di riduzione del valore in conformità allo IAS36 (c.d. impairment test). In base al metodo finan-ziario, i canoni di leasing periodici corrisposti dallocatario devono essere scomposti in due quote:1. una quota capitale, che viene rilevata a riduzio-ne del debito residuo verso il locatore; 2. una quota interessi, che viene rilevata a contoeconomico e che costituisce il costo, di competen-za economica del periodo, del finanziamento otte-nuto5.Pertanto, all’atto della corresponsione i canoni dileasing non devono essere imputati interamente aconto economico (come invece avviene nella pras-si italiana), ma suddivisi tra la quota imputabile aicosti finanziari (unica parte del canone che incidesul conto economico) e la quota che deve essereportata in diminuzione dei debiti per leasing iscrit-ti nel passivo patrimoniale. Pertanto con il metodofinanziario, nel conto economico dell’utilizzatore af-fluiscono separatamente:• oneri finanziari, che decrescono con il decorre-re del tempo• ammortamento.b) Contabilizzazione del leasing finanziario nelbilancio del locatore: la società di leasing si com-porta in modo speculare rispetto all’utilizzatore.Infatti, elimina dal proprio bilancio l’attività pos-seduta ed iscrive nell’attivo patrimoniale l’intero

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suo credito finanziario vantato nei confronti del lo-catario pari al valore attuale della somma dei pa-gamenti minimi dovuti per il leasing che incasse-rà dal locatario e di qualsiasi valore residuo nongarantito ad esso spettante, calcolato utilizzando iltasso di interesse implicito del leasing. Successi-vamente, in ciascun esercizio, rileva i canoni in-cassati in parte (quota capitale) a riduzione del cre-dito residuo verso il locatario, ossia come rimbor-so del capitale impiegato dal locatore nell’investi-mento, e in parte (quota interessi) in conto eco-nomico quale interesse attivo maturato in ciascunesercizio, ossia come provento finanziario volto aremunerare il locatore per l’investimento e per ilservizio prestato. Poiché il bene concesso in lea-sing non è iscritto nell’attivo patrimoniale del lo-catore, quest’ultimo non effettua l’ammortamentodello stesso.

Scritture di rilevazione contabile del leasing finanziario Qui di seguito, con riferimento sia al punto di vistadella società utilizzatrice che del locatore, si proce-derà ad analizzare le rilevazioni contabili da effet-tuare in base al metodo finanziario in corrispon-denza dei seguenti momenti del contratto di leasingfinanziario:a) stipula del contratto di leasing;b) pagamento del maxicanone; c) pagamento dei canoni periodici;d) assestamento dei conti;e) riscatto del bene.

a) Stipula del contratto di leasing� Scritture del locatarioAll’inizio della decorrenza del contratto di leasing,

4 Normalmente tutti i dati relativi al contratto di leasing e quindi alsottostante finanziamento erogato, quali ad esempio il tasso di inte-resse applicato, l’importo del canone periodico di locazione, il de-bito residuo, sono contenuti e facilmente individuabili nei piani fi-nanziari elaborati dalla società di leasing che vengono consegnati al-l’utilizzatore.5 La quota interessi si ottiene applicando al debito residuo (ossia alvalore attuale dei canoni da pagare) all’inizio dell’esercizio lo stessotasso utilizzato per l’attualizzazione.

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� Scritture del locatoreAll’inizio della decorrenza del contratto di leasing,il locatore elimina dal suo attivo patrimoniale l’atti-vità posseduta e concessa in leasing e rileva, in con-tropartita, il credito di finanziamento nei confrontidell’utilizzatore.Si compone, pertanto, la seguente registrazione con-tabile:

c) Pagamento dei canoni periodici � Scritture del locatarioAl momento del ricevimento della fattura relativa aisingoli canoni periodici, l’utilizzatore procederà al-la suddivisione del canone corrisposto in due par-ti: una parte è relativa alla quota capitale da impu-tare al rimborso del debito residuo verso la societàdi leasing e una parte è relativa agli oneri finanzia-ri (o se si preferisce quota interessi) che rappresentail costo del finanziamento. Si compone, quindi, la seguente scrittura in partitadoppia:

� Scritture del locatoreAl momento dell’emissione della fattura relativa aisingoli canoni riscossi, il locatore procederà a scom-porre il canone riscosso in due parti: una parte èrelativa alla quota capitale da imputare a rettificadel credito residuo verso il locatario e una parte èrelativa ai proventi finanziari che rappresenta il com-penso per il servizio di finanziamento. Si compone, quindi, la seguente scrittura in partitadoppia:

Bene in leasing a Debiti vs. società di leasing

b) Pagamento del maxicanone� Scritture del locatarioAl momento del ricevimento della fattura relativa almaxicanone (che si suppone venga pagato alla da-ta di entrata in vigore del contratto), l’utilizzatore ri-leva una rettifica del debito verso la società di lea-sing nonché il credito verso l’Erario per l’Iva6 e incontropartita, una uscita finanziaria (ad esempio unaddebito in conto corrente).Si compone, quindi, la seguente scrittura in partitadoppia:

Credito vs. locatario a Beni (concessi in leasing)

Diversi a Banca X c/cDebiti vs. società di leasing

Iva a credito

� Scritture del locatoreAl momento dell’emissione della fattura relativa almaxicanone, il locatore rileva una rettifica del cre-dito verso l’utilizzatore nonché il debito verso l’E-rario per l’Iva e in contropartita, una variazione fi-nanziaria positiva (costituita ad esempio da un ac-credito in conto corrente).

Banca Y c/c a DiversiCredito vs. locatario

Iva a debito

Diversi a Banca X c/cDebiti vs. società di leasingInteressi passivi su leasing

Iva a credito

l’utilizzatore iscrive tra le attività patrimoniali il be-ne oggetto del contratto di leasing e come contro-partita rileva il sorgere del debito nei confronti del-la società di leasing.Si compone, pertanto, la seguente scrittura in par-tita doppia:

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Banca Y c/c a DiversiCredito vs. locatario

Interessi attivi su leasingIva a debito

Si compone, quindi, la seguente scrittura in partitadoppia:

d) Assestamento dei conti� Scritture del locatario

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6 Gli artt. 3 e 13 del D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono, rispettivamente,che “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili” co-stituiscono prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA e che l’impo-nibile di queste prestazioni è dato “dall’ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al prestatore” (i canoni, appunto). Così come pre-visto dall’art. 16 D.P.R. 633/1972, l’aliquota applicabile al contrattodi leasing è quella che si sarebbe utilizzata in caso di acquisto delbene oggetto del contratto. L’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 ri-guarda, invece, l’indetraibilità dell’IVA afferente ai canoni di leasing,la quale può dipendere dalla tipologia di bene, dalle modalità di uti-lizzo (strumentale o promiscuo) e dal soggetto utilizzatore. A titoloesemplificativo si pensi alle autovetture utilizzate promiscuamente icui canoni di leasing generano IVA detraibile nella misura pari al 40%(art. 19 bis 1 del D.P.R. n. 633/1972). Nel caso in cui l’IVA sui cano-ni di leasing sia, in tutto o in parte, indetraibile, questa deve essereconsiderata un costo accessorio di acquisto di tali beni e, quindi, al-la stregua del canone di leasing. In tal caso il conto finanziario “IVAa credito” accoglierà solo l’eventuale IVA detraibile.

In sede di scritture di assestamento, e quindi al ter-mine di ciascun esercizio sociale, il locatario dovràrilevare: • i risconti attivi su interessi passivi (se i canoni so-no corrisposti anticipatamente) oppure i ratei pas-sivi su interessi passivi (se, invece, i canoni sonocorrisposti posticipatamente). E’ tuttavia opportunoprecisare che gli IAS/IFRS non contemplano i rateie i risconti attivi e passivi, che dovrebbero quindiessere ricondotti e classificati tra i crediti e debiti;tuttavia per facilitare l’esposizione delle rilevazionicontabili da registrare si è preferito utilizzare deno-minazioni di conti già note al lettore;• le quote di ammortamento sul bene in leasing.Per quanto attiene alla rilevazione dei risconti attivi,si compone la seguente scrittura in partita doppia:

Per quanto riguarda, invece, la rilevazione dei rateipassivi, si compone la seguente scrittura contabile:

31/12/nRisconti attivi a Interessi passivi su leasing

Per completezza, si precisa che in sede di riaperturadei conti, quindi all’inizio dell’esercizio successivo,l’importo dei risconti attivi o dei ratei passivi dovràessere stornato al conto interessi passivi su leasing.Per quanto riguarda, infine, la quota di ammorta-mento del bene in leasing si compone la seguenteregistrazione contabile:

31/12/nInteressi passivi su leasing a Ratei passivi

31/12/nAmmortamento a Fondo ammort.tobeni in leasing beni in leasing

� Scritture del locatoreIn sede di scritture di assestamento, il locatore do-vrà rilevare: • i risconti passivi su interessi attivi (se i canoni so-no riscossi anticipatamente) oppure i ratei attivi su

interessi attivi (se, invece, i canoni sono riscossi po-sticipatamente).Per quanto attiene alla rilevazione dei risconti pas-sivi, si compone la seguente scrittura in partita dop-pia:

31/12/nInteressi attivi su leasing a Risconti passivi

Per quanto riguarda, invece, la rilevazione dei rateiattivi, si compone la seguente scrittura:

e) Riscatto del bene� Scritture del locatarioIn base al metodo finanziario il riscatto del bene inleasing costituisce l’ultima rata di rimborso del pre-stito, quindi al momento del ricevimento della fat-tura relativa al riscatto si procederà a stornare il con-to del debito di finanziamento verso la società dileasing.Si compone, pertanto, la seguente scrittura in par-tita doppia:

31/12/nRatei attivi a Interessi attivi su leasing

Diversi a Banca X c/cDebiti vs. società di leasingInteressi passivi su leasing

Iva a credito

Metodo di contabilizzazione del leasing operativo: metodo patrimonialePoiché con il contratto di leasing operativo i rischie i benefici connessi alla proprietà del bene ri-mangono in capo al locatore, l’operazione di lea-sing operativo è assimilato a un noleggio o loca-zione o affitto e come tale deve essere contabiliz-zata, sia nel bilancio del locatario che in quello dellocatore �� quindi il criterio di contabilizzazione daapplicare al contratto di leasing operativo è quelloche in dottrina prende il nome di metodo patri-moniale.a) Contabilizzazione del leasing operativo nel bi-lancio del locatario: i canoni corrisposti per il lea-sing operativo devono essere imputati a conto eco-nomico a quote costanti lungo la durata del con-tratto, oppure utilizzando un altro metodo sistema-tico maggiormente significativo delle modalità tem-porali di fruizione dei benefici derivanti dall’uso delbene.b) Contabilizzazione del leasing operativo nel bi-lancio del locatore: il locatore continuerà ad espor-re nel proprio attivo patrimoniale i beni concessi inleasing e tali beni saranno valutati e soggetti allaprocedura di ammortamento in base alle regole det-tate dallo IAS 16 (se i beni oggetto del leasing so-no rappresentati da immobili, impianti e macchina-ri) e dallo IAS 38 (se i beni oggetto del leasing so-no rappresentati da attività immateriali); inoltre sutali beni si applicherà l’impairment test ai sensi del-lo IAS 36. I costi diretti iniziali, sostenuti nella ne-

goziazione e perfezionamento del contratto, sonocapitalizzati nel valore contabile dell’attività.

Scritture di rilevazione contabile del leasing operativoAnalogamente a quanto è stato fatto per i contrat-ti di leasing finanziario, anche per quelli operativisi procederà ad illustrare, con riferimento sia dalpunto di vista del locatario che del locatore, le scrit-ture contabili da effettuare in base al metodo pa-trimoniale in corrispondenza dei seguenti momen-ti del contratto di leasing operativo:a) stipula del contratto di leasing;b) fatturazione del maxicanone iniziale e dei cano-ni periodici;c) scritture di assestamento;d) riscatto del bene.

a) Stipula del contratto di leasing� Scritture del locatario e del locatoreAl momento della sottoscrizione del contratto sia illocatario che il locatore non dovranno rilevare al-cunché in bilancio, visto che il bene concesso inleasing resta nel bilancio del locatore.

b) Fatturazione del maxicanone iniziale e dei canoni periodici� Scritture del locatarioAl momento del ricevimento delle fatture relativeai canoni, il locatario procede ad imputare a con-to economico il costo e il credito verso l’Erario perl’Iva e, come contropartita, rileva il sorgere del de-bito commerciale nei confronti della società di lea-sing. Si compone, pertanto, la seguente scrittura in par-tita doppia:

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� Scritture del locatoreAl momento dell’emissione della fattura relativa alriscatto si procederà a stornare il conto del creditodi finanziamento verso il locatore.Si compone, pertanto, la seguente rilevazione con-tabile:

Banca Y c/c a DiversiCredito vs. locatario

Interessi attivi su leasingIva a debito

Diversi a Debiti vs. società di leasingCanoni di leasing

Iva a credito

Al momento del pagamento del canone, il locatarioprocede allo storno del debito verso il concedente

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Debiti vs. società di leasing a Banca X c/c

e come contropartita rileva una uscita finanziaria(ad esempio di banca).Si compone, quindi, la seguente registrazione con-tabile:

� Scritture del locatoreAl momento dell’emissione delle fatture relative aicanoni, il locatore rileva a conto economico il pro-vento del leasing e il debito verso l’Erario per l’Ivae, come contropartita, rileva il sorgere del creditocommerciale nei confronti dell’utilizzatore. Si compone, pertanto, la seguente scrittura in par-tita doppia:

In sede di scritture per la determinazione delle com-petenze, si rileva l’ammortamento del cespite effet-tuando la seguente scrittura:

Crediti vs. locatore a DiversiCanoni attivi di leasing

Iva a debito

Al momento dell’incasso del canone, il locatore pro-cede allo storno del credito verso il locatario e co-me contropartita rileva una entrata finanziaria (adesempio di banca).Si compone, quindi, la seguente registrazione con-tabile:

Banca Y c/c a Crediti vs. locatore

c) Scritture di assestamento� Scritture del locatoreAl termine di ciascun esercizio sociale, il locatoredovrà rilevare la quota di ammortamento dell’atti-vità concessa in leasing secondo le regole dettate

31/12/nAmmort.to beni a F.do ammort.to beni

(concessi in leasing) (concessi in leasing)

d) Riscatto del bene� Scritture del locatarioQualora esista nel contrato di leasing una opzionedi riscatto e qualora questa venga esercitata dal lo-catario, quest’ultimo diventa proprietario del beneed è tenuto a corrispondere una quota predetermi-nata (c.d. prezzo di riscatto). In caso di riscatto, quin-di, il bene viene iscritto tra le attività patrimonialidell’utilizzatore, in relazione alla categoria cui ap-partiene, ed ammortizzato in base alle regole IAS.Si compone, pertanto, la seguente scrittura in par-tita doppia:

Diversi a Debiti vs. società di leasingBeni riscattatiIva a credito

31/12/nAmmortamento a Fondo ammortamento beni riscattati beni riscattati

dagli IAS nonché sottoporre l’attività medesima adimpairment test.Si compone, pertanto, la seguente rilevazione con-tabile:

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In sintesi

Metodi di contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo le regole IAS

Leasing finanziario �� metodo finanziario

I. Il bene oggetto del contratto viene iscritto tra le at-

tività del locatario e viene, quindi, eliminato dal bi-

lancio del locatore;

II. Il bene viene ammortizzato dal locatario e non dal

locatore;

III. Nel passivo patrimoniale del locatario viene rile-

vato il debito residuo verso il locatore per la sola quo-

ta capitale e, in via speculare, nell’attivo patrimoniale

del locatore viene rilevato il credito residuo verso il lo-

catario;

IV. Nel conto economico del locatario vengono regi-

strati gli interessi passivi e la quota di ammortamen-

to; nel conto economico del locatore, invece, vengo-

no imputati i proventi finanziari connessi al leasing.

Leasing operativo �� metodo patrimoniale

I. Il bene oggetto del contratto non viene iscritto tra

le immobilizzazioni del locatario, ma resta iscritto nel-

l’attivo patrimoniale del locatore;

II. Il bene non viene ammortizzato dal locatario ben-

sì dal locatore;

III. Vengono contabilizzati a conto economico i cano-

ni di competenza dell’esercizio.

Tab. 2

� Scritture del locatoreIn caso di riscatto il bene viene eliminato dall’atti-vo patrimoniale ed in contropartita viene stanziatoun credito nei confronti del locatario-acquirente el’eventuale provento o onere derivante dalla ces-sione del bene (calcolata come differenza, positivao negativa, tra il prezzo di cessione del bene ed ilvalore contabile residuo dello stesso)7.Supponendo che vi sia un provento da cessione, sicompone, pertanto, le seguenti scritture in partitadoppia:

F.do ammort.to beni a Beni(concessi in leasing) (concessi in leasing)

Crediti vs. a Diversilocatore-acquirente Beni (concessi in leasing)

Iva a debitoProvento da cessione

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gato ad iscrivere il bene locato fra le immobilizza-zioni dell’attivo patrimoniale.a) Contabilizzazione del leasing operativo nel bi-lancio del locatario: fino al momento del riscatto,nel bilancio dell’utilizzatore affluiscono separata-mente:• i canoni di competenza imputati a conto econo-mico nella voce B 8) “costi per godimento di benidi terzi”9;• eventuali risconti attivi/ratei passivi imputati nel-lo stato patrimoniale necessari a rilevare a contoeconomico soltanto i canoni di leasing di compe-tenza economica dell’esercizio.Con tale metodo, inoltre, il locatario dovrà anno-tare nei conti d’ordine i canoni a scadere e il prez-zo di riscatto: l’OIC 22, infatti, relativo ai conti d’or-dine, prevede che nel caso di stipulazione di uncontratto di leasing finanziario, l’impresa utilizza-trice che adotta il criterio patrimoniale di rileva-zione dovrà indicare, nei conti d’ordine agli impe-gni, l’importo dei canoni ancora da pagare oltre aquello costituito dal prezzo di riscatto del bene. Altermine del contratto, in caso di esercizio dell’op-zione di riscatto, il locatario iscrive il cespite nel-l’attivo dello stato patrimoniale (in quanto solo intale momento vi è il passaggio giuridico della pro-prietà) ad un valore pari al prezzo di riscatto; talecespite verrà quindi ammortizzato in base alla suaresidua vita utile.b) Contabilizzazione del leasing operativo nel bi-lancio del locatore: fino al momento del riscatto, illocatore mantiene iscritto nel proprio attivo patri-moniale i beni concessi in leasing e, sempre fino al-l’atto dell’eventuale riscatto, nel bilancio del loca-tore affluiscono separatamente:• canoni di competenza imputati a conto econo-

7 Si fa presente che nel prospetto di conto economico IAS/IFRS non de-vono essere presentati proventi o oneri come componenti straordina-ri che dovrebbero quindi essere ricondotti e classificati tra gli altri ri-cavi e gli altri costi.8 Ossia secondo quel metodo che secondo la prassi contabile inter-nazionale deve essere utilizzato, come abbiamo visto sopra, in rela-zione al leasing operativo ma non in relazione al leasing finanziario.9 Pertanto, i canoni imputati nel conto economico concorrono perl’intero ammontare, comprensivo anche della componente finanzia-ria, alla determinazione della differenza tra valore e costi della pro-duzione.

La rilevazione contabile delle operazioni di leasing secondo il codice civile post-riformae i principi contabili nazionaliLa riforma del diritto societario, attuata con il D. Lgs.17 gennaio 2003, n. 6, ha riscritto una buona partedegli articoli del codice civile dedicati alle società,non risparmiando le norme dedicate alla redazionedel bilancio di esercizio. In quest’ambito, alcune im-portanti, ma non ancora pienamente soddisfacentimodifiche, hanno riguardato i beni assunti (e con-cessi) in leasing finanziario.La disciplina civilistica, a differenza di quanto av-viene nell’ambito dei principi contabili interna-zionali, subordina l’iscrizione nello stato patrimo-niale dei beni al passaggio del titolo di proprietàdi quest’ultimi, e quindi esclude l’iscrizione nel-l’attivo patrimoniale dei beni acquistati in leasing,anche finanziario (tale iscrizione sarà possibile see solo quando il locatario esercita l’opzione, inquanto soltanto con l’esercizio dell’opzione il lo-catario diventa proprietario). Infatti, la disciplinacivilistica, nonostante la riforma del diritto socie-tario abbia introdotto importanti novità in rela-zione alle operazioni di leasing finanziario, im-pone ancora oggi la contabilizzazione del leasingfinanziario secondo il metodo patrimoniale8 inbase al quale il locatario non iscrive nel proprioattivo patrimoniale le immobilizzazioni acquisiteattraverso i contratti di leasing, ma si limita ad im-putare a conto economico i canoni di competen-za senza distinguere la quota relativa agli interes-si. In altre parole, sia la disciplina civilistica che iprincipi contabili nazionali prevedono un unicometodo di contabilizzazione delle operazioni dileasing, ossia quello patrimoniale, qualunque siala natura del contratto sottostante (finanziario ooperativo).Il metodo patrimoniale si fonda essenzialmente sul-la prevalenza della particolare forma giuridica delcontratto di leasing finanziario rispetto alla sostan-za economica dello stesso: infatti, si basa sulla con-siderazione che poiché la proprietà del cespite, al-meno fino al riscatto, permane giuridicamente sem-pre in capo al locatore, quest’ultimo rimane obbli-

mico nella voce A1) “ricavi delle vendite e delle pre-stazioni;• rettifica del costo del bene concesso in leasingmediante imputazione delle quote di ammortamentoal conto economico nella voce B 10). • eventuali risconti passivi/ratei attivi imputati nel-lo stato patrimoniale necessari a rilevare a contoeconomico canoni di leasing di competenza eco-nomica dell’esercizio;All’atto del riscatto, il locatore dovrà procedere adeliminare dalla contabilità il cespite e a rilevare laconseguente plusvalenza o minusvalenza. Alla lucedi quanto detto è agevole constatare che, in so-stanza, il metodo patrimoniale considera la loca-zione finanziaria alla stregua di un contratto plu-riennale di noleggio. Il legislatore della riforma ha, pertanto, imposto dicontinuare a contabilizzare il leasing finanziario se-condo il metodo patrimoniale facendo quindi pre-valere la “forma sulla sostanza” e conseguentementenulla è cambiato rispetto al passato circa il criteriodi contabilizzazione.Tuttavia il legislatore ha fatto comunque un passoin avanti in quanto ha previsto l’obbligo di inserirenella nota integrativa un prospetto dal quale risul-tino tutte le informazioni necessarie per consentireal lettore del bilancio una riclassificazione extra-contabile delle operazioni di leasing finanziario se-condo il metodo finanziario. In particolare il pun-to 22 dell’art. 2427 c.c. prevede che nel prospet-

to siano fornite le seguenti informazioni:• il valore attuale delle rate di canone non scadu-te (ossia il debito residuo del contratto di leasingal termine dell’esercizio sociale), determinato uti-lizzando tassi di interesse pari all’onere finanziarioeffettivo inerenti i singoli contratti;• l’onere finanziario effettivo attribuibile ai singo-li contratti e riferibile all’esercizio;• l’ammontare complessivo al quale i beni ogget-to di locazione sarebbero stati iscritti alla data dichiusura dell’esercizio qualora fossero stati consi-derati immobilizzazioni;• ammortamenti, rettifiche e riprese di valore chesarebbero stati inerenti all’esercizio.Uno schema di riferimento da presentare nelle no-ta integrativa, in conformità a quanto richiesto dallegislatore nazionale al punto n. 22 dell’art. 2427c.c., può essere rappresentato come da tab. 3.

Il legislatore attribuisce molta importanza a tale pro-spetto informativo, tanto che al comma 5 dell’art.2435 bis del c.c., ossia dove sono indicati i puntidella nota integrativa che possono essere omessidal redattore del bilancio in forma abbreviata, nonè citato il suddetto punto 22 dell’art. 2427 del c.c..Pertanto, anche le piccole società che soddisfano irequisiti di cui al comma 1 dell’art. 2435 bis c.c. lequali dispongano di beni in leasing finanziario so-no tenute ad esporre in nota integrativa le infor-mazioni contenute nel punto 22 dell’art. 2427 c.c.

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E’ inoltre importante osservare che l’OIC 1, ad in-tegrazione dell’informativa prevista nel punto 22dell’art. 2427 del c.c., raccomanda di fornire in no-ta integrativa, se di importo apprezzabile, anche leinformazioni circa gli effetti che si sarebbero pro-dotti sul patrimonio netto e sul conto economico ri-levando le operazioni di leasing con il metodo fi-nanziario rispetto al metodo patrimoniale10 nonchéil relativo effetto fiscale11. Per completezza informativa, è opportuno osserva-re che il legislatore della riforma del diritto societa-rio, imponendo al locatario di continuare a conta-bilizzare il leasing finanziario secondo il metodo pa-trimoniale e quindi continuando a far prevalere la“forma sulla sostanza”, ha innescato una palese con-traddizione con il nuovo principio di redazione dibilancio inserito nell’art. 2423 bis c.c. rappresenta-to dalla prevalenza della “sostanza sulla forma”. In-fatti il nuovo testo dell’art. 2423 bis del c.c., preve-de che la valutazione delle varie poste di bilanciodebba essere effettuata non solo con prudenza enella prospettiva della continuazione dell’attività,ma anche “tenendo conto della funzione economi-ca dell’elemento dell’attivo e del passivo conside-rato”. Il trattamento contabile delle operazioni dileasing finanziario poteva essere l’esempio più ecla-tante di attuazione della volontà del legislatore didare efficacia al principio della prevalenza della so-stanza sulla forma. Prevedendo, infatti, il passaggiodalla contabilizzazione delle operazioni di leasing

finanziario con il metodo patrimoniale alla conta-bilizzazione con il metodo finanziario si sarebbeesplicata la natura economica dell’operazione dileasing finanziario, al di là della formulazione giu-ridica del contratto. Il D.Lgs. 6/2003 ha, invece, pre-ferito realizzare una soluzione a metà, infatti:• da un lato ha imposto di continuare a contabi-lizzare il leasing finanziario con il metodo patri-moniale non consentendo quindi al locatario di iscri-vere nello stato patrimoniale i beni acquisiti in lea-sing finanziario (di fatto svuotando il principio del-la prevalenza della sostanza sulla forma), • dall’altro lato, invece, ha imposto di inserire nel-la nota integrativa un prospetto dal quale risultinotutte le informazioni necessarie per la rilevazioneextracontabile delle operazioni di leasing finanzia-rio secondo il metodo finanziario.Questo momento normativo in cui il legislatore ci-

PROSPETTO INFORMATIVO IN NOTA INTEGRATIVA AI SENSI DEL PUNTO N. 22 DELL'ART. 2427 C.C.Tipologia Debito Risconti attivi/ Interessi Valore bene in leasing

di contratto residuo al Ratei passivi al passivi di Costo Amm.to Fondo Valore nettodi leasing 31/12/2008 31/12/2008 competenza storico Amm.to contabile

Contratto n°5555:macchinario

Contratto n°96969:impianto specificoContratto n°1730: fabbricato comm.le

Tab. 3

10 Al riguardo è importante osservare che: � se la vita utile stimata del bene oggetto del leasing è, come nor-malmente accade, superiore alla durata del leasing, allora, duranteil periodo di pagamento dei canoni, l’utile determinato contabiliz-zando il leasing con il metodo finanziario sarà più elevato, a causadi ammortamenti e interessi inferiori ai canoni di locazione imputa-ti per competenza con il metodo patrimoniale;� se, invece, la vita utile stimata del bene in locazione finanziaria èinferiore alla durata del leasing, allora, durante il periodo di am-mortamento, sarà l’utile determinato contabilizzando il leasing conil metodo patrimoniale ad essere più elevato, a causa di canoni dilocazione inferiori rispetto all’ammortamento e agli interessi impu-tati a conto economico con il metodo finanziario. 11 A questo scopo l’OIC 1 consiglia due prospetti, da presentare nel-la nota integrativa ad integrazione di quanto richiesto dalla discipli-na civilistica per il punto n. 22 dell’art. 2427 del c.c., il cui utilizzo por-ta alla determinazione dei predetti effetti (al riguardo si veda l’OIC 1).

vilistico è ancora aggrappato al metodo patrimo-niale ha probabilmente carattere provvisorio: il pun-to 22) dell’art. 2427 c.c. è probabile, infatti, che infuturo venga soppresso imponendo contestualmentel’iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell’uti-lizzatore e l’ammortamento degli stessi in base allavita utile stimata al fine di evitare effetti distorsivisulla rappresentazione della situazione patrimonia-le, economica e finanziaria e al fine di adottare uncriterio di contabilizzazione che dia piena applica-zione al principio della prevalenza della sostanzasulla forma già recepito dal legislatore civilistico.La riforma societaria ha modificato, per quanto con-cerne le operazioni di leasing finanziario, anche l’art.2424 del c.c., “Contenuto dello Stato Patrimoniale”,ed in particolare la lettera B) Immobilizzazioni del-l’attivo dello S/P: il nuovo testo ora prevede che sidebbano indicare le immobilizzazioni “con separa-ta indicazione di quelle concesse in locazione fi-nanziaria”, lasciando chiaramente intendere che ibeni acquisiti in locazione finanziaria rimangonoiscritti nell’attivo dello stato patrimoniale del loca-tore e non nel bilancio dell’azienda locataria checontinuerà, infatti, a contabilizzare l’operazione conil metodo patrimoniale. Tale modifica comporta, tut-tavia, da parte del locatore, una nuova modalità diesposizione in bilancio del dato relativo ai beni con-cessi in locazione, che in precedenza potevano es-sere indicati cumulativamente agli altri immobilizzisenza ulteriori specificazioni. Questo nuovo obbli-go, come chiarito dal Documento OIC 1, riguardasolo le società che esercitano attività di locazionefinanziaria in modo non istituzionale (ossia che nonoperano nei confronti del pubblico) come, ad esem-pio le società che concedono beni in leasing ad al-tre società appartenenti allo stesso gruppo. Infattile società di leasing c.d. istituzionali sono iscrittenell’elenco di cui all’art. 106 del TUB (se si tratta diintermediari finanziari) e nell’elenco di cui all’art.13 dello stesso TUB (se si tratta di banche) e sono,quindi, obbligati alla redazione del bilancio non se-condo le prescrizioni del codice civile ma secondoquanto previsto dal combinato disposto del Decre-

to legislativo n. 87/1992 e del provvedimento del-la Banca d’Italia del 31 luglio 1992.

Scritture di rilevazione contabile del leasing nella prassi nazionaleLe scritture contabili per la rilevazione del leasing(operativo o finanziario) secondo il metodo nazio-nale (rectius “patrimoniale”) sostanzialmente nondifferiranno da quelle sopra esposte con riguardoalla rilevazione del leasing operativo secondo laprassi internazionale. E’ tuttavia opportuno osser-vare, come già evidenziato, che secondo l’OIC 22,al momento della sottoscrizione del contratto di lea-sing il locatario dovrà rilevare, tra i conti d’ordine,l’impegno finanziario complessivo assunto nei con-fronti della società di leasing, sotto forma di cano-ni periodici e prezzo di riscatto. In particolare, trai conti d’ordine si dovrà comporre la seguente scrit-tura:

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Beni in leasing a Fornitori c/beni in leasing

Tale scrittura va stornata progressivamente, all’attodel pagamento di ciascun canone periodico, dimi-nuendo in tal modo l’impegno finanziario che il lo-catario ha nei confronti del concedente.Inoltre, alla fine di ogni esercizio amministrativo sideve procedere al calcolo del canone di compe-tenza: pertanto, in sede di scritture di assestamen-to devono essere rilevati gli eventuali ratei o risconti.Considerata la diffusione nella prassi dell’applica-zione contrattuale di un maxicanone iniziale, allafine di ogni esercizio, al fine di imputare il totaledei costi per canoni (comprensivo anche del ma-xicanone) in modo uniforme negli esercizi di du-rata del contratto, il locatario dovrà procedere alcalcolo del canone di competenza dell’esercizio,rinviando agli esercizi futuri la quota di costo nonattribuibile all’esercizio attraverso la rilevazione deirisconti attivi. Per determinare i canoni di compe-tenza, i canoni totali previsti nel contratto (com-prensivi del maxicanone iniziale, dei canoni perio-dici e degli eventuali oneri accessori) devono es-

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SECONDAEDIZIONE

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sere ragguagliati ai giorni di competenza con la se-guente formula:canoni di competenza es. 1 = tot. dei canoni da con-tratto x (giorni di competenza dell’esercizio/giornitotali di durata del contratto).La differenza algebrica tra i canoni registrati e i ca-noni di competenza rappresenta l’importo dei ri-sconti attivi ossia dei canoni da rinviare alla com-petenza degli esercizi futuri.Si compone, quindi, la seguente scrittura in partitadoppia:

plicazione del principio di prevalenza della sostanzasulla forma.

La rilevazione del leasing finanziario nel bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali Il documento OIC 17, tra le altre cose, analizza iltrattamento contabile dei contratti di leasing nei bi-lanci consolidati. In particolare, tale principio con-tabile statuisce che la contabilizzazione e la classi-ficazione del leasing finanziario nei bilanci conso-lidati deve avvenire in conformità alle regole det-tate dallo IAS 17 ossia in base al metodo finanzia-rio e pertanto rispettando il principio della preva-lenza della sostanza economica dell’operazione sul-la forma giuridica del contratto sottostante.Le scritture contabili non differiranno da quelle so-pra esposte con riguardo alla rilevazione del lea-sing finanziario secondo la prassi internazionale.

Transizione agli IAS/IFRS per i contratti di leasing finanziarioLe regole da adottare in sede di prima applicazio-ne degli IAS/IFRS per i contratti di leasing sono sta-te illustrate dall’OIC nella sua “guida operativa perla transizione ai principi contabili internazionali”. Dalla lettura di tale guida emergono due aspetti fon-damentali:a) il locatore e il locatario che adottano gli IAS/IFRSper la prima volta devono applicare lo IAS 17 re-troattivamente, come se tale principio fosse statoda sempre applicato;b) per esigenze di raffronto, anche il bilancio del-l’anno precedente a quello di prima applicazionedegli IAS dovrà essere redatto (extra-contabilmen-te) secondo le regole IAS.In particolare, la suddetta guida operativa prevedeche il locatario, alla data di transizione agli IAS, do-vrà:� iscrivere il bene e il relativo fondo ammortamentoai valori che sarebbero emersi nel bilancio alla da-ta di transizione se fosse sempre stato applicato loIAS 17;

31/12/nRisconti attivi a Canoni di leasing

Effetti distorsivi sul bilancio derivanti dall’utilizzo del metodo patrimoniale per i contratti di leasing finanziarioL’utilizzo del metodo patrimoniale nella rilevazionedel contratto di leasing finanziario comporta effettidistorsivi sullo stato patrimoniale e sul conto eco-nomico: infatti, il bilancio di una società utilizzatri-ce di beni in leasing finanziario che abbia contabi-lizzato i sottostanti contratti di leasing secondo ilmetodo patrimoniale, rispetto al bilancio di una ana-loga società che invece ha rilevato contabilmentetali contratti secondo il metodo finanziario, presen-terà:• una sottostima dell’attivo patrimoniale, ed in par-ticolare una sottostima delle immobilizzazioni;• una sottostima del passivo patrimoniale, ed inparticolare una sottostima dei debiti di breve e dilungo periodo;• una sovraesposizione dei costi per il godimentodi beni di terzi;• un occultamento del costo reale del finanzia-mento.Pertanto, come specificato anche dall’OIC, la con-tabilizzazione delle operazioni di leasing finanzia-rio con il metodo patrimoniale produce “effetti dif-formi” nella rappresentazione della situazione pa-trimoniale, finanziaria e dei risultati economici, siadel locatore che del locatario e non permette l’ap-

� iscrivere nel passivo patrimoniale il valore del de-bito residuo alla data di transizione;� stornare i risconti attivi sul maxicanone iscritti inbase alla contabilizzazione con il metodo patrimo-niale;� imputare a patrimonio netto (in un apposita ri-serva denominata, ad esempio, “riserva da trans-izione agli IAS”) le differenze emergenti dall’appli-cazione del nuovo metodo di contabilizzazione ri-spetto a quello precedente;� contabilizzare tutte le successive operazioni dileasing in conformità allo IAS 17. Con riferimento al locatore, la suddetta guida ope-rativa specifica che:� il bene locato dovrà essere stornato dalla voceImmobilizzazioni cui è stato iscritto originariamen-te;� dovrà essere iscritto nell’attivo patrimoniale uncredito determinato con il metodo del costo am-mortizzato di cui allo IAS 39.E’ opportuno precisare che la transizione agli IAS/IFRSper i contratti di leasing operativo non dovrebbecomportare particolari problemi applicativi, consi-derata l’applicazione, sia nei bilanci redatti secon-do le regole IAS che secondo i principi contabili na-zionali, del metodo di contabilizzazione patrimo-niale.

Disciplina tributaria del contratto di leasingLa disciplina fiscale afferente ai contratti di leasingha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Inestrema sintesi, la normativa fiscale attualmente invigore è la seguente:

� le società utilizzatrici che applicano i principicontabili nazionali, dall’anno di imposta 2008, po-tranno portare in deduzione:• ai fini IRES i canoni di competenza di ciascunesercizio o una parte a seconda della tipologia dibene (si pensi, ad esempio, ai limiti di deducibili-tà previsti per le autovetture di cui all’art. 164, co.1, lett. b) del TUIR a condizione che venga rispet-tata la durata minima del contratto di leasing (2/3del periodo di ammortamento per i beni mobili, 4anni per i veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b, 11o 18 anni per i beni immobili);• ai fini IRAP i canoni imputati a conto economi-co (senza tener conto degli eventuali limiti di de-ducibilità previsti dalla normativa IRES) depuratidella quota interessi (come desunta dal contratto);� le società utilizzatrici che applicano i principicontabili internazionali, dall’anno di imposta 2008,potranno portare in deduzione: • ai fini IRES gli ammortamenti (al massimo per unimporto non superiore a quello calcolato in base aicoefficienti ministeriali e comunque non superioreall’importo imputato a conto economico, sempretenendo conto dei limiti di deducibilità previsti perparticolari tipologie di beni) e gli oneri finanziari;per le differenze pregresse (imputate nel quadroEC della dichiarazione, ormai soppresso) sarà pos-sibile procedere all’affrancamento (dietro pagamentodi imposta sostitutiva) per allineare valore fiscale econtabile;• ai fini IRAP, gli ammortamenti imputati a contoeconomico, senza tener conto degli eventuali limi-ti di deducibilità previsti dalla normativa IRES.

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