I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI didattico/2016... · l'energia eolica, solare,...

35
prof. arch. SALVATORE VISONE I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI NAPOLI 20 Maggio 2016

Transcript of I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI didattico/2016... · l'energia eolica, solare,...

prof. arch. SALVATORE VISONE

I TITOLI EDILIZI

PER LE FONTI RINNOVABILI

NAPOLI 20 Maggio 2016

LE RISORSE RINNOVABILI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Le risorse rinnovabili, siano

esse materiali o energetiche,

sono risorse naturali che, per

caratteristiche proprie o per

effetto della coltivazione

dell'uomo, si rinnovano nel

tempo e possono essere

considerate inesauribili, ovvero

possono risultare disponibili

per l'utilizzo da parte dell'uomo

pressoché indefinitamente.

Le risorse rinnovabili presentano numerosi vantaggi, di cui i maggiori

sono senza dubbio l'assenza di emissioni inquinanti durante il loro

utilizzo (fatta eccezione per le biomasse) e la loro inesauribilità.

L'utilizzo di queste fonti non ne pregiudica dunque la disponibilità nel

futuro e sono preziose per ottenere energia riducendo al minimo

l'impatto ambientale.

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

•L’irraggiamento solare

(per produrre energia

chimica, energia

termica, energia

elettrica);

•II vento (fonte

di energia meccanica

ed elettrica);

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di tipo energetico,

si considerano tali:

• le biomasse (combustione, in appositi impianti per

generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità);

• le maree e le correnti marine in genere;

• le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque

(fonte idroelettrica).

LE NORMATIVE EUROPEE ED ITALIANE

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La normativa europea

(Direttiva 2009/28/CE) ha

provveduto a fare chiarezza

circa quali fonti siano

effettivamente considerate

rinnovabili, in modo da

evitare classificazioni

opinabili o poco scientifiche.

La legge italiana ha recepito, attraverso il Decreto Legislativo

28 del 03/03/2011, i contenuti della Direttiva 2009/28/CE,

compresa la parte relativa alle definizioni. A tutti gli effetti di

legge quindi, anche in Italia le fonti di energia rinnovabile sono:

l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e

oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati

dai processi di depurazione e biogas.

ENERGIA IDROELETTRICA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Tra le più antiche fonti rinnovabili

utilizzate si trova certamente

l’energia idroelettrica, che è una

fonte di energia pulita e rinnovabile

ricavata dalla forza delle acque. Il

flusso d'acqua convogliato attraverso

apposite condutture, può trasformare

la sua forza in energia di pressione e

cinetica. Questa energia, in seguito,

alimenta un generatore che la

converte in elettricità.

È stata la prima fonte rinnovabile ad essere utilizzata su larga scala, basti

pensare che la prima diga della storia fu costruita dagli antichi egizi 6.000

anni fa per convogliare le acque del Nilo e dopo fu sfruttata con i mulini ad

acqua. Il suo contributo alla produzione mondiale di energia elettrica è,

attualmente del 18%, in Italia del 12%.

L'energia prodotta da fonte idroelettrica, che ebbe un ruolo fondamentale

durante la crescita delle reti elettriche nel XIX e nel XX secolo, sta

sperimentando una rinascita della ricerca nel XXI secolo

ENERGIA GEOTERMICA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La geotermica è l'energia generata

per mezzo di fonti geologiche che

posseggono elevata temperatura.

Si basa sullo sfruttamento del

calore naturale della Terra.

Possono essere di due tipi:• a sonda verticale: le tubazioni vengono inserite verticalmente nel terreno

fino a profondità di 150 m per il prelievo di calore dal sottosuolo;• a sonda orizzontale: le tubazioni in questo caso sono inserite in modo

orizzontale nel terreno, e svolgono lo stesso ruolo delle precedenti. L'unico inconveniente è che occuperanno molto più sottosuolo rispetto all'altra tipologia di suolo. Solitamente sono inserite a 2 metri di profondità.

L'energia geotermica costituisce oggi meno dell'1% della produzione

mondiale di energia. È una fonte energetica a erogazione continua e

indipendente da condizionamenti climatici, ma essendo il calore

difficilmente trasportabile, è utilizzata per usi prevalentemente locali.

Gli impianti geotermici possono essere usati per il riscaldamento, rinfrescamento degli edifici e produzione di acqua calda.

ENERGIA SOLARE

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

L’Energia Solare ha molti

vantaggi poiché è inesauribile, è

una risorsa d'immediata

reperibilità, è pulita perché ci

arriva attraverso i raggi del sole.

La quantità di energia solare che

arriva sul suolo terrestre è

enorme, circa diecimila volte

superiore a tutta l'energia usata

dall'umanità nel suo complesso.

L'energia solare può essere

utilizzata per generare elettricità

(fotovoltaico) o per generare

calore (solare termico)

ENERGIA SOLARE – IL SOLARE TERMICO

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

I sistemi di riscaldamento solare

sono tecnologie di seconda

generazione che consistono di

collettori termici solari, che

hanno lo scopo di raccogliere

l'energia radiante proveniente

dai raggi solari, e un serbatoio

che ha il compito di accumulare

l'energia termica raccolta dai

collettori in modo da mantenere

la temperatura dell'acqua

elevata per tempi più lunghi.

Il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria è ormai

prossimo alla competitività in diverse applicazioni, soprattutto ove è in

grado di sostituire non solo combustibile ma anche impianti convenzionali.

In molte zone climatiche un sistema di riscaldamento solare può fornire

una percentuale molto alta (dal 50 al 75%) dell'energia necessaria a

riscaldare l'acqua domestica.

ENERGIA SOLARE – IL FOTOVOLTAICO

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

L’impianto fotovoltaico è un impianto

elettrico costituito dall'assemblaggio di

più moduli che sfruttano l’energia

solare incidente per produrre energia

elettrica.

Gli impianti fotovoltaici si possono

suddividere in 2 grandi famiglie:

• impianti "ad isola" (detti anche "stand-

alone"): non sono connessi ad alcuna rete

di distribuzione, per cui sfruttano

direttamente sul posto l'energia elettrica

prodotta e accumulata in un accumulatore

di energia (batterie);

• impianti "connessi in rete" (detti anche

grid-connected): sono impianti connessi

ad una rete elettrica di distribuzione

esistente e gestita da terzi e spesso anche

all‘impianto elettrico privato da servire;

ENERGIA EOLICA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

L’Energia eolica è il prodotto della

trasformazione dell‘energia cinetica

del vento in altre forme di energia

(elettrica o meccanica).

Per sfruttare l'energia del vento

vengono utilizzati gli aerogeneratori.

Il principio è lo stesso dei vecchi

mulini a vento con il vento che

spinge le pale; in questo caso, il

movimento di rotazione delle pale

viene trasmesso ad un generatore

che produce elettricità.

L'eolico ha grossi potenziali di crescita e ha già raggiunto dei bassi costi di

produzione, se confrontati con quelli delle altre fonti di energia. È

certamente tra le energie rinnovabili quella più diffusa al mondo.

In Italia l'eolico copre il 20% dell'energia alternativa prodotta e si prevede

che avrà una crescente diffusione nei prossimi anni, grazie anche a

impianti off-shore più performanti e al mini e micro eolico, adatti a

soddisfare le utenze medie e piccole.

ENERGIA DA BIOMASSE

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

E’ possibile ottenere un’energia pulita da

materiali di scarto di origine organica, di

natura vegetale e animale.

Per la legislazione comunitaria con il

termine "biomassa" deve intendersi la

frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti

e residui di origine biologica provenienti

dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle

industrie connesse, nonché la parte

biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

L'impiego delle biomasse in Europa soddisfa una quota piuttosto marginale

dei consumi di energia primaria, ma il reale potenziale energetico non è

ancora pienamente sfruttato. I paesi all'avanguardia sono quelli del centro-

nord che hanno installato grossi impianti di cogenerazione e

teleriscaldamento alimentati a biomasse.

Il Brasile ha uno dei più grandi programmi per l'energia rinnovabile al mondo,

coinvolgendo la produzione di bioetanolo da canna da zucchero e l’etanolo

ora fornisce il 18% del carburante automobilistico. L’Italia è in una condizione

di scarso sviluppo, nonostante l'elevato potenziale di cui dispone.

ENERGIA MARINA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Con energia marina s'intende

l'energia racchiusa in varie forme

nei mari. Tramite particolari tecniche,

si sfruttano le potenzialità offerte dal

mare quali il moto ondoso, il

movimento dell'aria al di sopra

delle onde, le maree o la differenza

di temperatura tra il fondo e la

superficie. L'impiego di questa fonte,

comunque, è ancora abbastanza

complicato e piuttosto costoso.

In Italia è stato recentemente sperimentato un sistema di sfruttamento

dell'energia marina circa 200 metri al largo di Torre Faro sullo Stretto di

Messina, dove le correnti marine raggiungono mediamente velocità di

1-3 metri al secondo. Un sistema a turbina sommersa, riesce a

trasformare la corrente marina in energia elettrica per una capacità di

24-30 kW. Le turbine sono state costruite con pale ampie 5 metri, poste

in bassa profondità (2-3 metri), ancorate sul fondo e ad una piattaforma

superficiale

L’innovazione nei territori per un futuro energetico rinnovabile

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

In 10 anni in Italia la crescita delle

fonti rinnovabili ha portato il contributo

rispetto ai consumi dal 15 al 35,5%,

grazie a un modello di produzione

distribuito nel territorio con oltre

850000 impianti diffusi da Nord a Sud,

dalle aree interne alle grandi città. Il

numero di Comuni in cui è installato

almeno un impianto da fonti

rinnovabili è passato da 356 a 8047.

In 2.660 Comuni l’energia elettrica

pulita prodotta supera quella

consumata.

Sono 39 i migliori Comuni d’Italia,

dove il mix di impianti diversi permette

di raggiungere il 100% di energia da

fonte rinnovabile con l’incredibile

risultato di avere bollette meno care

per imprese e famiglie.

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La disciplina dei titoli abilitativi è stata negli

ultimi anni oggetto di rilevanti modifiche.

Dal 2010 ad oggi sono intervenuti numerosi

provvedimenti che, hanno sostanzialmente

ridisegnato la classificazione degli interventi

edilizi e il relativo regime normativo.

Da un sistema improntato

sostanzialmente su due binari

(permesso di costruire e denuncia

di inizio attività) e su un’attività

prettamente autorizzatoria della

pubblica amministrazione, si è passati ad un regime di maggior liberalizzazione degli

interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti

incaricati con l’introduzione di nuovi istituti giuridici.

Dal Permesso di Costruire alla CIL

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

A seguito dei diversi interventi legislativi tutti caratterizzati

dall’utilizzo della decretazione d’urgenza (DL 40/2010; DL

78/2010; DL 70/2011; DL 69/2013; DL 133/2014) il sistema

dei titoli abilitativi è oggi così articolato:

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA -art. 6, comma 1 DPR 380/2001

•Lavori di manutenzione ordinaria

•Istallazione pompe di calore potenza termica < 12 kW

• Opere temporanee sottosuolo con carattere geognostico

•Movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola

•Serre mobili stagionali (no muratura)

Interventi per i quali non è necessario

presentare alcuna istanza essendo

completamente liberi ma da realizzare

nel rispetto degli strumenti urbanistici

vigenti e delle altre norme di settore

(es. norme antisismiche, antincendio,

vincoli, sicurezza, contenimento

energetico, ecc.)

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)

art. 6, comma 2 Dpr 380/2001

Interventi per i quali è sufficiente presentare

una semplice comunicazione nel rispetto degli

strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme

di settore (es. norme antisismiche, antincendio,

vincoli, contenimento energetico, ecc.)

I lavori si possono iniziare immediatamente

dopo la sua presentazione oppure se è

necessaria l’acquisizione di un assenso da

parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione

paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo

dopo l’avvenuta acquisizione

•Opere di pavimentazione e finitura spazi esterni;

•Istallazione pannelli solari o fotovoltaici (fuori dalla zona A);

•Lavori per aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo;

•Opere temporanee da rimuovere entro i 90 giorni;

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

art. 6, comma 2 a) ed e-bis) e comma 4 Dpr 380/01

Tipologie di lavori ritenute più rilevanti (es.

manutenzione straordinaria), per le quali è

necessario che la comunicazione sia

asseverata da un tecnico abilitato e

accompagnata da un elaborato progettuale.

Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria

della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate

le parti strutturali dell’edificio e che non cambi la volumetria:

• interventi di manutenzione straordinaria

• apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che

non riguardino le parti strutturali dell’edificio […]

• modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei

fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti

strutturali

• modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

art. 19 della L. 241/1990 e art. 22 DPR 380/2001

Si ricorre alla SCIA quando gli interventi edilizi

non rientrano nell'edilizia libera e/o Permesso

di costruire. Per la presentazione della SCIA è

necessario che un tecnico abilitato asseveri la

conformità delle opere agli strumenti urbanistici

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e

igienico sanitarie e vi siano allegati una

relazione tecnica e gli elaborati progettuali.

Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui

all’articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’articolo 6 (edilizia libera), che

siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti

edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:

•non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie

•non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia

•non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

•non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)

art. 22, comma 3, art. 23 e 28bis DPR 380/01

La denuncia di inizio attività in edilizia nata come

alternativa al Permesso di Costruire è stata, per

la maggior parte dei casi, sostituita dalla SCIA

Tuttavia la D.I.A. ancora oggi esiste e può essere utilizzata, per

le varianti in corso d'opera, invece di un Permesso di Costruire,

qualora si apportino modifiche non sostanziali ed in particolare per

i seguenti interventi:.• interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio

in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di

unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o

delle superfici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)

• interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora

siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati […]

• interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di

strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-

volumetriche

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) – art. 10 e 20 Dpr 380/2001

Il permesso di costruire è necessario per gli nterventi più rilevanti (es.

nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ecc).

Costituiscono interventi di trasformazione

urbanistica e trasformazione edilizia del

territorio e sono subordinati a permesso

di costruire:

• gli interventi di nuova costruzione;

• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino

modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;

• limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,

interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso e

interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

•n. 42 e successive modificazioni.

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Il Decreto legge 133/2014 ha introdotto a livello

nazionale anche il permesso di costruire

convenzionato (art. 28bis). Si tratta di

un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi

che può essere impiegata qualora «le esigenze di

urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto

il controllo del comune, con una modalità

semplificata».

In particolare è stato specificato che sono soggetti alla stipula di

convenzione, approvata dal Consiglio Comunale (fatta salva una

diversa previsione regionale):

- la cessione delle aree;

- la realizzazione di opere di urbanizzazione;

- la caratteristiche morfologiche degli interventi;

- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La procedura di tale permesso è la stessa del permesso di costruire

ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della

convenzione.

LINEE GUIDA NAZIONALI E NORME REGIONALI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La complessità e la frammentazione del

quadro legislativo italiano in materia di

“Energia” e “Autorizzazioni” ha rallentato,

di fatto, la diffusione degli impianti alimentati

a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida Nazionali previste dal D.Lgs.

n.387/03 e approvate nel 2010 hanno obbligato

le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la

propria disciplina in materia di “Autorizzazioni”,

salvo applicare direttamente quando previsto

nel documento nazionale decorso tale termine.

L’approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della

Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione

del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure

autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e

accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto

dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter

autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

DECRETO LEGISLATIVO 28/2011

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Il Decreto Legislativo 28/2011, modifica

e integra quanto già stabilito dalle Linee

Guida in merito agli iter procedurali per

l’installazione degli impianti alimentati

da fonti energetiche rinnovabili.

I singoli interventi, a seconda della taglia

e della potenza installata, possono essere

sottoposti a Comunicazione, Procedura

Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o

Autorizzazione Unica (A.U.) come

sintetizzato nella tabella seguente.

Le autorizzazioni indicate dovranno

essere corredate, laddove necessario,

da tutti i provvedimenti di concessione,

autorizzazione, valutazione di impatto

ambientale e paesaggistico, ecc.

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La comunicazione di inizio lavori (CIL), al

Comune, è il titolo autorizzativo previsto

dalla normativa vigente per l’installazione

di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti

rinnovabili con le seguenti caratteristiche:

•Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e

diametro non superiore a 1 metro;

• Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici

con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva

l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.Lgs. 42/2004) nei casi previsti (non in zona A centro storico);

• Unità di microcogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a

50 kW elettrici (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009);

• Torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o

comunque amovibili su aree non soggette a vincolo o a tutela finalizzate alla

misurazione temporanea del vento (fino a 36 mesi);

• Altri impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto

(SSP) che non alterino parametri edilizi e urbanistici e non riguardino le parti

strutturali dell’edificio;

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Il D.Lgs. 28/2011 prevede che

la (D.I.A.) viene sostituita dalla

Procedura Abilitativa Semplificata

(P.A.S.). E’ data alle Regioni, al

contempo, la possibilità di ampliare

il campo di applicazione di tale

strumento autorizzativo semplificato

ad impianti di potenza fino a 1 MW

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via

telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione

firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado

di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai

regolamenti edilizi.

Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche

il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato

dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono

affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale

interpella l’autorità giudiziaria.

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

La P.A.S. si applica agli impianti per i quali

non è applicabile la semplice comunicazione

al Comune:

• Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici

con superficie complessiva non superiore a

quella del tetto di qualsiasi potenza;

• Impianti fotovoltaici fino a 20 kW;

• Impianti a biomasse operanti in assetto

cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt

(piccola cogenerazione);

•Impianti a biomasse fino a 200 kW;

• Impianti a gas di discarica, gas residuati da

processi di depurazione e biogas operanti in

assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000

kWt (piccola cogenerazione);

• Impianti eolici fino a 60 kW;

• Torri anemometriche destinate a misurazioni

del vento di durata superiore ai 36 mesi;

• Impianti idroelettrici fino a 100 kW.

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

L’AUTORIZZAZIONE UNICA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

L’autorizzazione Unica è il provvedimento

introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/03

per l’autorizzazione di impianti di produzione

di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza

indicate nella tabella sotto riportata.

Le soglie indicate potranno essere

innalzate per specifiche fonti e particolari siti

di installazione, per mezzo di un decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico di

concerto con il Ministero dell'Ambiente

e la Conferenza Unificata.

SOGLIA PER AUTORIZZAZIONE UNICA

• Eolica 60 kW

• Solare fotovoltaica 20 kW

• Idraulica 100 kW

• Biomasse 200 kW

• Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

L’AUTORIZZAZIONE UNICA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

L'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un

procedimento unico svolto nell'ambito della

Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte

le amministrazioni interessate, costituisce titolo a

costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario,

diventa variante allo strumento urbanistico.

Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere

superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.

Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali

sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o

di chiarimenti, anche per verifica di assoggettabilità o V.I.A., o all'esercizio

dei poteri sostitutivi.

Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A.

(Valutazione di Impatto Ambientale) laddove

richiesta dalla legislazione vigente.

La competenza per il rilascio dell’Autorizzazione

Unica è in capo alle Regioni (o alle Provincie se

delegate).

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

• La Regione Campania, con Dgr 18 marzo 2009

n. 475 ha provveduto ad approvare la proposta di

Piano energetico e ambientale (PEAR); tale piano

dovrà essere adottato ufficialmente mediante una

nuova delibera di Giunta regionale.

• La Regione Campania non ha ancora legiferato

in materia di certificazione energetica degli edifici

e pertanto, in tale settore, si applica la normativa

nazionale (Dlgs 192/2005 e s.m.i, Dpr 59/2009,

Dm 26 giugno 2009).

•La Regione Campania, con decreto direttoriale 18 febbraio 2011 n. 50, ha

rivisto le procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili annullando i

precedenti provvedimenti normativi di recepimento delle linee guida nazionali.

• Nell'attesa dell’approvazione del Piano energetico ambientale regionale

(PEAR) la Campania, con Legge regionale n. 1/2008, ha stabilito l'esclusione

dall’autorizzazione unica per le seguenti tipologie di impianti:

- installazioni fotovoltaiche su tetti della potenza minore o uguale a 100 kW

elettrici;

- per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate della

potenza minore uguale a 5.000 kW elettrici.

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

• La

IL MODELLO UNICO

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Il decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico 19 maggio 2015 ha introdotto

l’iter semplificato (c.d. Modello Unico) per

la realizzazione, la connessione e

l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici

per i quali sia richiesto contestualmente

l’accesso al regime dello Scambio sul

Posto.

Si specifica che possono utilizzare il Modello Unico i produttori di impianti

fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa

tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

d) per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello

Scambio sul Posto;

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis,

comma 5 del d.lgs. n. 28/11;

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

MODULO PER MODELLO UNICO

I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI

Modello per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico