I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il ... · LAVORATORI PER LA SICUREZZA ......

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I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali

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I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 626/94: i

compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali

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DATORE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEI

RISCHI

SERVIZIO PREVENZIONE E

PROTEZIONE

MEDICOCOMPETENTE

DIRIGENTI E PREPOSTI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER

LA SICUREZZA

LAVORATORI

SORVEGLIANZASANITARIA

FORMAZIONE EINFORMAZIONE

DOCUMENTO DEL RISCHIO

PROCEDURE DISICUREZZA

MONITORAGGIO

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO

(in progress)

CONTROLLO CONTINUODA PARTE DEL MANAGEMENT

RIUNIONI PERIODICHEANNUALI

ATTORI DEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE

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DEFINIZIONI (ART.2 D. Lgs. 626/94)

LAVORATORE: Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

DATORE DI LAVORO: Persona responsabile dell’Azienda che può disporre delle finanze per intervenire nel campo della sicurezza

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI: Insieme delle persone, sistemi e mezzi (interni e/o esterni) finalizzati all’attività di prevenzione e protezione

DIRIGENTE: Persona (anche senza qualifica di Dirigente d’Azienda) cui è demandata l’organizzazione e la cura del sistema di sicurezza

PREPOSTO: Colui che ha la responsabilità di un gruppo di personeMEDICO COMPETENTE: Medico in possesso di specializzazione o docenza in medicina del lavoro o

equipollente, ovvero autorizzazione di cui all’art.55 del D.L. 277/91RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Persona designata dal datore

di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguateRAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Persona eletta o designata dai

lavoratori per rappresentarli (possibilmente un tecnico)PREVENZIONE: Complesso delle disposizioni o misure per evitare o diminuire i rischiAGENTE: L’agente chimico, fisico, cancerogeno e biologico presente e potenzialmente dannosoDELEGATO: Persona in possesso di regolare delega plenipotenziaria

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CHI E’ IL DATORE DI LAVORO PRIVATO

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

LA NUOVA FIGURA DELDATORE DI LAVORO PUBBLICO

Vengono introdotti i criteri definitori per l’individuazione del datore di lavoro nella pubblica amministrazione. Nella Pubblica Amministrazione per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad uffici avente autonomiagestionale.

Non viene qui fatta mensione del potere di disporre di risorse finanziarie come requisito qualificante il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

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CHI INDIVIDUA IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO

Gli organi di direzione politica o, comunque, di verticedelle amministrazioni pubbliche procedonoall’individuazione del soggetto datore di lavoro, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionaledegli uffici nei quali viene svolta l’attività

L’individuazione del “datore di lavoro” deve essereeffettuata dalla Pubblica Amministrazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto integrativo al 626/94.

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“CHIUNQUE IN, IN QUALSIASI MODO, ABBIA ASSUNTO POSIZIONE DI PREMINENZA RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI, COSI’ DA POTER LORO IMPARTIRE ORDINI, ISTRUZIONI O DIRETTIVE, DEVE ESSERE CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE TENUTO…

… AD ATTUARE LE PRESCRITTE MISURE DI SICUREZZA ED A DISPORRE E AD ESIGERE CHE ESSE SIANO RISPETTATE”

CHI E’ IL RESPONSABILE? …

Sentenze Cassazione- Sez. Penale: 30 MARZO 1998 N. 3948

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L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la corte di Cassazione) la creazione di una funzione di DIRIGENTE DI FATTO che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA’ DI FATTO

“CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA’ “

Responsabilità “Oggettive” (1)

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“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenete ad altre strutture (per contratto, per convenzione etc.)

Responsabilità “Oggettive” (2)

deve aver cura della sua sicurezza e salute;

non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti”.

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DIRIGENTE E PREPOSTOIN MATERIA DI SICUREZZA

Il termine ”Dirigente” in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE:

sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

Responsabilità “Oggettive” (3)

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PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE FUNZIONI

Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata.

Responsabilità “Oggettive” (4)

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IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE.

Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?Puoi Dare Istruzioni?Puoi Dirigere Il Lavoro Altrui?

Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri?

Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?

Responsabilità “Oggettive” (5)

In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!!

Allora Sei un Preposto!!!!!

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Responsabile di Servizio- Divisione

E’ un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto non ha il potere di organizzare i lavori, ne’ di impartire istruzioni, ne’ di dirigere il settore: e’ un soggetto incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità impartite dal datore di lavoro o dal dirigente.

Vanno verificate le mansioni, attribuite ed elencate nel Provvedimento Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potereorganizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo secondo le direttive da lui impartite, allora il

RESPONSABILE E’ DIRIGENTEin quanto ha un potere di direzione, che porta Responsabilità.

Responsabilità “Oggettive” (6)

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Compiti del Preposto (1)

La Legislazione non dà una definizione del Preposto, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo ”sovrintendere”, come riepilogativo della totalità dei suoi obblighi istituzionali. Figure “classiche” di preposto: caporeparto, capo officina, capo servizio, capufficio, etc.

bisogna rifarsi ad indici quali la professionalità dei soggetti, gli effettivi compiti svolti, l’esame dell’organizzazione del lavoro e della prassi e delle consuetudini seguite. Se il Preposto viene incaricato di controllare l’esistenza dei necessari dispositivi di sicurezza, deve ricevere anche i poteri per intervenire: in tal caso è un dirigente di fatto, anche se ha la qualifica di caposquadra.

Nei casi in cui risulta arduo distinguere tra il Preposto ed il Dirigente (distinzione necessaria per individuare correttamente le rispettive responsabilità penali)

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Compiti del Preposto (2)

Collabora ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa.Controlla che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.Verifica se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele.Collabora col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro.Attua il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per Garantirne la perfetta efficienza.

[Cassazione Penale 27.01.99, che affronta per la prima volta il tema relativo agli obblighi del preposto nell’ambito del D. Lgs. 626 /94]

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO (ART.4)

Il datore di lavoro deve:valutare i rischi ed elaborare un documento contenente:

relazione sulla valutazione dei rischi individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottareprogramma di attuazione per garantire il miglioramento del livello di sicurezza

custodire il documento in aziendadesignare:

il responsabile del servizio di prevenzione e protezionegli addetti al servizio di prevenzione e protezioneil medico competente nei casi previsti

custodire presso l’azienda la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore che deve essere consegnata al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro per la redazione del documento di valutazione dei rischi collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tale documento deve essere aggiornato ad ogni variazione

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO (ART.4)

Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono:

designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di:prevenzione incendi e lotta antincendioevacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediatodi pronto soccorso e di gestione delle emergenze in genere

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativiaffidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezzafornire i mezzi di protezione individuale e collettiva sentito il RSPPesporre solo chi è preparato a rischi particolaririchiedere ai lavoratori l’osservanza delle normeinformare il medico sui processi e sui rischi dell’attività produttivaadottare misure di controllo delle situazione di rischio e di emergenzainformare immediatamente i lavoratori in caso di rischio gravenon richiedere lavori a rischio salvo eccezioni debitamente motivateconsentire ai lavoratori di effettuare verifiche mediante il RLSevitare di adottare soluzioni tecniche che possano recare danno alla popolazione e all’ambientetenere un registro cronologico degli infortuniconsultare il rappresentante per la sicurezza RLS nei casi previsti (documento, designazione, formazione)adottare misure adeguate per l’evacuazione

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SITUAZIONI PARTICOLARI …

Fatta eccezione per le aziende industriali, quali ad esempio centrali termoelettriche, estrattive e minerarie, laboratori nucleari, etc, per le aziende familiari nonché per tutte le aziende che occupano fino a 10 addetti, IL DATORE DI LAVORO non è obbligato alla redazione del documento di valutazione del rischio e a tutti gli altri obblighi visti, ma E’ TENUTO ad AUTOCERTIFICARE per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degliobblighi ad esso collegati. Tale autocertificazione deve essere inviata al RLS.

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OBBLIGHI ESCLUSIVI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI AI DIRIGENTI

Nell’ambito degli adempimenti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs 626/94, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 4 (commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.

Trattasi degli obblighi:• valutazione del rischio• individuazione delle misure di prevenzione e loro attuazione• redazione del piano di sicurezza• designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione• autocertificazione, per il datore di lavoro delle aziende familiari e per quelle

che occupano fino a dieci dipendenti, dell’avvenuta valutazione del rischio ed adempimento degli obblighi relativi

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Un aspetto importante: la delega delle funzioni

Per essere valida la delega deve possedere questi requisiti:

1. conferimento a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza

2. conferimento dei poteri e dei mezzi necessari (potere di spesa)

3. accettazione del delegato espressa e rigorosamente provata

4. disposta per iscritto

5. giustificata dalle dimensioni aziendali

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Servizio di Prevenzione e Protezioneil datore di lavoro deve organizzare all’interno dell’azienda o dell’attività produttiva il Servizio Prevenzione Protezione

STRUTTURA:STRUTTURA:

INTERNO/ESTERNO/MISTOINTERNO/ESTERNO/MISTO

NUMERO SUFFICIENTENUMERO SUFFICIENTE

MEZZI+TEMPO+CAPACITA’MEZZI+TEMPO+CAPACITA’

RESPONSABILERESPONSABILE

CONSULT. RAPPR. SICUREZZACONSULT. RAPPR. SICUREZZA

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STRUTTURA E DIMENSIONE DEL SPP : ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1. il comparto/settore produttivo, quale generico indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare;

2. il numero di lavoratori addetti e le dimensioni aziendali, quale valore quantitativo su cui plasmare il SPP;

3. il divario da colmare tra ciò che è già stato fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico specializzato per finalità di prevenzione;

4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi individuali di quella impresa;

5. la esistenza e consistenza di esperti interni monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo pieno del SPP;

6. lo stato di avanzamento applicativo del modello di "Qualità Totale"; la dimensione di dotazione organica e di competenze professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere considerata in modo neutrale rispetto alla "concezione" strategica d'impresa esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra produzione e prevenzione; è infatti noto come approcci di "qualità totale" integrano nella promozione della qualità del processo produttivo sia la prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto.

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Compiti del SPP

SPP

PROVVEDE

ELABORA

PROPONE

PARTECIPA

FORNISCE

alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischioalla VALUTAZIONE dei rischialla INDIVIDUAZIONE delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro

- il PIANO di SICUREZZA- le PROCEDURE di SICUREZZA

il PROGRAMMA di INFORMAZIONE e FORMAZIONE

alle CONSULTAZIONI in occasione della riunione periodica di Prevenzione

L’INFORMATIVA specificaa tutti i lavoratori su:- RISCHI POTENZIALI- MISURE di PREVENZIONE

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Il “sapere” del SPP

SPP

Le leggi (303/56, 547/55, 277/91, 626/94,...

Le norme di buona tecnica (CEI, ISO, UNI, …)

La sicurezza sul lavoro

L’igiene del lavoro

Gli standards di riferimento

L’ergonomia delle attrezzature tecniche

I cicli tecnologiciLe tecniche di indagine ambientale

Le tecniche di bonifica ambientale

Le informazioni sull’azienda

Le tecniche di comunicazione e formazione

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Il “saper fare” del SPP

SPP

identificare i pericoli e le situazioni pericolose

valutare i livelli di rischio

proporre le opzioni possibili per ridurre e/o eliminare i rischi

costruire la scala di priorità dei rischi

valutare i costi e l’efficacia delle misure

promuovere e comunicare

identificare i casi che richiedono “altre” competenze

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SCHEDA DI MANSIONARIO PER:“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

IDENTIFICA RACCOGLIE ELABORA

le fonti di rischio,effettua la loro valutazione

individua le misure di sicurezza

PROPONE IL TUTTO A:

DATORE DI LAVORO

le informazioni di sua competenzacontenute nei manuali d'uso delle

macchine. le indicazioni delle schededi sostanze pericolose.

manuali per impiego di veicoli

NE FORNISCE I

LAVORATORI

i programmi di informazione eformazione inerenti la sicurezza

e l'igiene ambientale per i lavoratori

tutte le misure di prevenzionee protezione, e le relative

procedure di controllo

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SERVIZIO DI PREVENZIONE INTERNO/ESTERNO

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

COMUNICAZIONE del nominativo delle persone

RESPONSABILI:

Con DICHIARAZIONEattestante per il designato

SERVIZIO di prevenzione INTERNOSERVIZIO di prevenzione ESTERNO

All'ISPETTORATO DEL LAVOROALLA A.S.L.

COMPITI svolti in materia di prevenzionePERIODO nel quale tali compiti sono stati svolti

CURRICULUM professionale

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OBBLIGHI DEI REFERENTI DEL S.P.P.

SOGGEZIONE ALL'OBBLIGO DELSEGRETO

IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI PER:

IL CONSULENTE ESTERNO I COMPONENTI delServizio Prevenzioni

Il RESPONSABILEdel Servizio Prevenzioni

I RAPPRESENTANTIdei lavoratori per la

sicurezza

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Decreto “RSPP”DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003

ENTRATA IN VIGORE 13 AGOSTO 2003

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Requisiti RSPP ASPP

Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

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Requisiti RSPP ASPP Norma transitoria e clausola di cedevolezza

Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

1) coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2) coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VIICIRCOLARE 39/2003 del 3 dicembre 2003Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi.

Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.

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Responsabilità del RSPP

Di Pierluigi Varischi, Avvocato La dottrina è unanime nel ritenere che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i compiti delineati dall'art. 9 del D.Lvo 626/94, sia da intendersi come organo meramente consultivo e propositivo, svolgendo «il ruolo di mero coordinatore» del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di «supporto tecnico al datore di lavoro» , il quale farà sua la consulenza «per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario»(Culotta, il responsabile esterno del servizio di sicurezza. (Responsabilità civile e penale, Culotta, Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,1996, 98).

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Responsabilità del consulente

Va distinto nettamente «il piano delle responsabilità prevenzionali derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie» in quanto, «nel caso in cui l'errore valutativo del consulente abbia comportato non la creazione di un semplice stato di pericolo, ma la produzione di un evento lesivo dell'incolumità e della salute di un terzo, ci si trova davanti ad un reato comune di danno e la ricerca delle responsabilità va, quindi, compiuta alla stregua del normale criterio secondo cui qualunque comportamento colposo abbia contribuito a produrre l'evento lesivo, genera in chi l'ha posto in essere la responsabilità per ciò che è accaduto.

Pertanto, anche il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza, negligenza , abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà assieme a questi dell'evento di danno derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale che può assumere, in alcuni casi, un carattere addirittura esclusivo» (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp69, V ed. 1998, Il sole 24h.).

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SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORE DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI(Art. 10)

Il datore di lavore può svolgere direttamente i compiti propri del S.P.P. Nei seguenti casi:

Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addettiAziende agricole e zootecniche: fino a 10 addettiAziende della pesca: fino a 20 addettiAltre aziende: fino a 200 addetti

Di tale decisione deve darne preventiva informazione al RLS Eventualmente può avvalersi di persone esterne all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione.Il datore di lavore che intende assolvere in prima persona tali compiti deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

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La Squadra di Emergenza

Gli incaricati:

la designazione la designazione della squadra è obbligo del datore di lavorola formazione la formazione della squadra è obbligatoria e può essere organizzata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezioneil coordinatore della squadra è persona idonea preposta all’organizzazione ed al funzionamento della squadra

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Compiti della Squadra di Emergenza

intervenire in caso di emergenza

seguire le procedure del piano di emergenza

gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni

utilizzare le attrezzature di soccorso

seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti

effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del piano

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In tutte le aziende deve essere nominato In tutte le aziende deve essere nominato

l’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED l’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONEEVACUAZIONE

I compiti

•Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.•Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti•Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

Formazione :Decreto Ministeriale 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.(pubblicata su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 81 del7/04/1998)

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L’addetto del pronto soccorsoL’addetto del pronto soccorsoI compiti

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini•Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette

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IL MEDICO COMPETENTE

E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:- deve conoscere l’ambiente di lavoro;- deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio (sorveglianza sanitaria);- deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale;- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione, all’informazione e alla formazione dei lavoratori, all’organizzazione del pronto soccorso.Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi attività di vigilanza.

No

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MISURA DELL’ESPOSIZIONE

Il Medico Competente:Visita 2 volte all’anno gli ambienti di lavoroEffettua misure soggettive (questionari, liste di controllo) Effettua misure (semplificate) di Monitoraggio ambientaleEffettua il Monitoraggio biologicoRegistra le valutazioni soggettive dei lavoratori

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Decreto 16 gennaio 1997 (G.U. n. 27 del 03/02/1997)Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.

Art. 1. Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto legislativo n. 242/1996, è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio.

Art. 2. Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.

Aziende allegato 1 D. lgs. 626/941. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti (escluse da DPR 175)

2.Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti assunti a tempo indeterminato 3.Aziende della pesca fino a 20 addetti

4.Altre aziende fino a 200 addetti

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IL MEDICO COMPETENTE

- deve informare il lavoratore sugli accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati;- deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’.

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Responsabilità Operative:

Datore di lavoro(imprenditore ed organizzatore)

Dirigente(organizza il lavoro di altre persone)

Preposto(vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Lavoratore(esegue correttamente)

Dettagli Schema Funzionale

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Responsabilità Consultive:

Servizio Prevenzione e Protezione(ausilio tecnico)

Medico Competente(ausilio medico)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(ausilio consultivo)

Dettagli Schema Funzionale

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RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (ARTICOLI 18-19)

Sono eletti dai lavoratori in numero di:uno nelle aziende fino a 200 dipendentitre nelle aziende da 200 a 1000 dipendentisei nelle aziende con più di 1000 dipendenti

Il Rappresentante per la sicurezza:accede ai luoghi di lavoroè consultato per i rischiè consultato per gli addettiè consultato per l’organizzazionericeve informazioni dalla vigilanzariceve una formazione adeguatapromuove la prevenzioneformula osservazionipartecipa alla riunione periodicapropone in merito alla prevenzioneavverte dei rischi alle autoritàpuò far ricorso alle autoritàdispone di tempo e mezzinon può subire pregiudizioha accesso alla documentazione

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Il Rappresentante per la Sicurezza in aziende fino a 15 dipendenti

Elezioni e modalitàIl Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura;le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscono

congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza;l'elezione viene svolta a suffragio universale e a scrutinio segreto;viene eletto il lavoratore che raggiunge il maggiore numero di voti;la durata dell'incarico è di 3 anni;i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati

all'Organismo paritetico provinciale;qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno

dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Monte orePer Aziende fino a 5 dipendenti sono previste: 12 ore annue di permesso retribuibile.Per Aziende fino a 15 dipendenti sono previste: 30 ore annue di permesso retribuite.

FormazioneLa durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione

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Rappresentante per la Sicurezza in aziende con più di 15 dipendenti

Elezioni e modalitàRSU già costituita: I RLS vengono designati all'interno della RSU. Successiva ratifica dei lavoratori.RSU da costituire: I RLS vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU pertanto, vengono adottate le procedure RSU.RSA dell'OO.SS. firmatarie: Elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Numero dei Rappresentanti Territoriali (RLS)Per Aziende o Unità Produttive da 16 a 200 dipendenti è previsto:01 RLS. La contrattazione di categoria può aumentare il numero dei RLS, individuando

tali soggetti all'interno della RSU, qualora abbia già previsto per la RSU stessa un numero superiore all'Accordo del 20/12/93.

Per Aziende o Unità Produttive da 200 a 300 dipendenti sono previsti:03 RLS.

Se la RSU ha 3 membri è così regolato: 2 RLS nella RSU e 1 RLS aggiuntivo.Se la RSU ha più di 3 membri: tutti i RLS nella RSU.

PermessiSono previsti:40 ore annue per ciascun RLS;possibilità di attingere al monte ore di cui ciascun RLS possiede come RSU;

Formazione

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

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Rappresentante per la Sicurezza : formazione

Formazione

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per

la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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R.L.S.T (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale )

Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S. , è stata istituita la figura del R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale.

I R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., con l’unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.

I R.L.S.T. rappresentano i lavoratori delle imprese che non hanno eletto un R.L.S. interno e con meno di 15 dipendenti.

La funzione dei R.L.S.T. fa riferimento all’articolo 19 del D. Lgs. 626/94, perciò come il R.L.S. accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò che concerne la sicurezza nell’impresa..

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Lavoratore subordinatoArt. 2, comma, 1, lett. A) dlgs 626/94

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5Art. 5

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono

ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro.

IN PARTICOLARE I LAVORATORI:•Osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite•Utilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza•Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione•Segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di culo vengono a conoscenza•Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo•Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza•Si sottopongono ai controlli sanitari previsti•Contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per la tutela della sicurezza e della salute

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CIASCUN LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO , SU CUI POSSONO RIPERCUOTERSI GLI EFFETTI DELLE PROPRIE AZIONI ED OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5Art. 5

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D.Lgs.vo 626/94 - Art. 6

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. I progettisti dei luoghi di lavoro rispettano i requisiti di sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine …rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

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Lavoratore AutonomoArt. 2, comma 1, lett. d, dlgs 494/96

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

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Lavoratore Autonomo

“Debitore di sicurezza”

Direttiva 57/92/CEE undicesimo considerando

“considerando inoltre che

i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori”;

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D.Lgs. 494/96

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

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D.Lgs. 494/96

Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza.

Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 154 a euro 516 per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

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