I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA alla LUCE del D.Lgs. 25/2002

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I RISCHI da AGENTI CHIMICI: I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA alla LUCE del D.Lgs. 25/2002 alla LUCE del D.Lgs. 25/2002 Relatore: Relatore: C. MINOIA C. MINOIA Laboratorio di Misure Ambientali e Laboratorio di Misure Ambientali e Tossicologiche Tossicologiche Fondazione “S. Maugeri” - Pavia Fondazione “S. Maugeri” - Pavia ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003 ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003

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ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003. I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA alla LUCE del D.Lgs. 25/2002. Relatore: C. MINOIA Laboratorio di Misure Ambientali e Tossicologiche Fondazione “S. Maugeri” - Pavia. - PowerPoint PPT Presentation

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I RISCHI da AGENTI CHIMICI:I RISCHI da AGENTI CHIMICI:EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZAEVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA

alla LUCE del D.Lgs. 25/2002alla LUCE del D.Lgs. 25/2002

Relatore: Relatore: C. MINOIAC. MINOIALaboratorio di Misure Ambientali e TossicologicheLaboratorio di Misure Ambientali e TossicologicheFondazione “S. Maugeri” - PaviaFondazione “S. Maugeri” - Pavia

ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003ASSOINDUSTRIA - VICENZA 30 OTTOBRE 2003

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PREESISTENTI al D.Lgs. 25/2002PREESISTENTI al D.Lgs. 25/2002

D.P.R. 303/56D.P.R. 303/56 NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORONORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO

e le MODIFICHE INTRODOTTE...e le MODIFICHE INTRODOTTE...

ABROGAZIONEABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche

preventive e periodiche” (Allegato all’articolo 33 del Decreto)preventive e periodiche” (Allegato all’articolo 33 del Decreto)

ABROGAZIONEABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti

chimici)chimici)

D.Lgs. 277/91D.Lgs. 277/91

D.Lgs. 626/94 s.m.i.D.Lgs. 626/94 s.m.i.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE del Titolo VII-bis: del Titolo VII-bis:““PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”

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??

Al Al puzzlepuzzle dell’esposizione dell’esposizione professionale...professionale...

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… … occorre trovare una SOLUZIONE occorre trovare una SOLUZIONE !!

!!

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CAMPO di CAMPO di APPLICAZIONE APPLICAZIONE

D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:

Attuazione della Direttiva 98/24/CEAttuazione della Direttiva 98/24/CEsulla protezione della salute e della sicurezzasulla protezione della salute e della sicurezzadei lavoratori contro i rischi derivanti da dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.agenti chimici durante il lavoro.

Sono determinati i requisiti minimi per la Sono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli degli AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI presentipresenti durante il durante il lavoro lavoro a qualunque titoloa qualunque titolo (impiego, deposito, (impiego, deposito, trasporto, etc.) o che trasporto, etc.) o che a qualunque titoloa qualunque titolo derivinoderivino da un’attività lavorativa, da un’attività lavorativa, quale quale risultato di un processorisultato di un processo, sia desiderato sia no., sia desiderato sia no.

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DEFINIZIONI DEFINIZIONI AGENTI CHIMICI AGENTI CHIMICI sono tutti gli elementisono tutti gli elementied i loro composti chimici, sia da solied i loro composti chimici, sia da soliche in miscela, sia provenienti direttamente da che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza.loro presenza.I requisiti indicati al Titolo VII bis I requisiti indicati al Titolo VII bis sisi applicano applicano ininpresenza di presenza di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI chechesono le sostanze della cosiddetta “Normativasono le sostanze della cosiddetta “Normativadi prodotto” vigente in materia di immissionedi prodotto” vigente in materia di immissionesul mercato comunitario dei prodotti chimici sul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi: D.Lgs. 52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. pericolosi: D.Lgs. 52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. 285/98,285/98,D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - XXVII° adeguamento in materia di classificazione, XXVII° adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.pericolose.

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Sono considerati Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSIAGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche anche gli agenti chimici, che pur non essendo classificabili gli agenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali, possono comportare un rischio per la come tali, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa:salute e la sicurezza a causa:

• delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologichetossicologiche

EE• delle modalità con cui sono utilizzati edelle modalità con cui sono utilizzati e presenti sul luogo di lavoropresenti sul luogo di lavoro

(ad es. fumi generati durante l’attività(ad es. fumi generati durante l’attivitàdi saldatura, nei processi di combustione,di saldatura, nei processi di combustione,nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell’impiego di caldo di materie plastiche, nell’impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, motori per autotrazione a benzina o diesel, etc.).etc.).

DEFINIZIONI DEFINIZIONI

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Nella definizione sono compresi anche gli agenti Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici per cui, indipendentemente dalla loro chimici per cui, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuto all’individuazione di classificazione, si è pervenuto all’individuazione di un un VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE PROFESSIONALE.VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE PROFESSIONALE.

Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che normalmente normalmente NON SONO agenti chimici pericolosiNON SONO agenti chimici pericolosi, , ma che liberando monomeri od altre sostanze ma che liberando monomeri od altre sostanze pericolose nel processo lavorativo, possono pericolose nel processo lavorativo, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori in funzione delle loro proprietà dei lavoratori in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche.chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche.

DEFINIZIONI DEFINIZIONI

Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre tessili aerodisperse durante alcuni processi di tessili aerodisperse durante alcuni processi di lavorazione. Ad esempio il cotone polvere, grezzo lavorazione. Ad esempio il cotone polvere, grezzo che ha un valore limite di esposizione professionale che ha un valore limite di esposizione professionale stabilito da ACGIH.stabilito da ACGIH.

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La VALUTAZIONE dei RISCHILa VALUTAZIONE dei RISCHI

Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti:Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti:

INDIVIDUAREINDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoroagenti chimici pericolosi sul luogo di lavoroeeVALUTARE I RISCHIVALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Ciò significa procedere “Ciò significa procedere “preliminarmentepreliminarmente” alla ” alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una una LISTA COMPLETALISTA COMPLETA di tutte le sostanze e preparati di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titoloutilizzati a qualunque titolo

nonchénonché

identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusioni o tempra dei metalli, uso di trattamento rifiuti, fusioni o tempra dei metalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.materie plastiche, o altro.

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Occorre quindi successivamente determinare:Occorre quindi successivamente determinare:

• quantitàquantità• luogo e modalità d’uso dell’agenteluogo e modalità d’uso dell’agente• proprietà pericolose dell’agente (frasi R)proprietà pericolose dell’agente (frasi R)• le informazioni contenute nella le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZASCHEDA di SICUREZZA• il livello, il tipo e la durata dell’esposizioneil livello, il tipo e la durata dell’esposizione• eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite ineventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza (monitoraggi ambientali)precedenza (monitoraggi ambientali)• misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (monitoraggi ambientali, UNI EN 689: fase (monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazionedi misurazione))• stime qualitativestime qualitative• i valori limite professionali e/o biologici dell’agente, sei valori limite professionali e/o biologici dell’agente, se esistentiesistenti• gli effetti delle misure preventive e protettive adottategli effetti delle misure preventive e protettive adottate• le conclusioni, se disponibili, delle azioni di le conclusioni, se disponibili, delle azioni di SorveglianzaSorveglianza SanitariaSanitaria

La VALUTAZIONE dei RISCHILa VALUTAZIONE dei RISCHI

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Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri indicati, è possibile includere la “parametri indicati, è possibile includere la “……giustificazione che la natura e l’entità dei rischigiustificazione che la natura e l’entità dei rischi…” “……” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi maggiormente dettagliata dei rischi ”.”.

La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro di di terminareterminare il processo di valutazione dei rischi il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni senza ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni ambientali) ma ambientali) ma NON LO ESONERANON LO ESONERA dalla dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione e altresì gli consente di prevenzione e protezione e altresì gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del classificarsi al di sotto della soglia del rischio rischio moderatomoderato..

Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIO MODERATORISCHIO MODERATO e quando il processo valutativo e quando il processo valutativo indica il non superamento di tale soglia di rischio, il indica il non superamento di tale soglia di rischio, il Datore di Lavoro può non applicare le specifiche norme di Datore di Lavoro può non applicare le specifiche norme di prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianza prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure specifiche sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.incidenti o di emergenza.

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Viceversa può essere necessario sviluppare una Viceversa può essere necessario sviluppare una dettagliata valutazione del rischio attraverso:dettagliata valutazione del rischio attraverso:

• misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria)inalatoria)• algoritmi o modelli per stime di rischioalgoritmi o modelli per stime di rischio

N.B. l’articolo 72-terdecies prevede N.B. l’articolo 72-terdecies prevede l’emanazione di un Decreto Ministeriale per l’emanazione di un Decreto Ministeriale per l’individuazione del rischio moderato e che, l’individuazione del rischio moderato e che, nelle more di questonelle more di questo, la valutazione del rischio , la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal moderato è comunque effettuata dal DATORE di DATORE di LAVOROLAVORO..

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IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI:

inventario sostanze, processi lavorativi, schede sicurezza

VALUTAZIONE PRELIMINARE dei RISCHI:

proprietà pericolose sostanze, quantità utilizzata, misure protettive in atto, valori limite, esiti Sorv. San.,

livelli esposizione

VALUTAZIONEAPPROFONDITA del RISCHIO eMISURAZIONI

RISCHIO SUPERIORE al “MODERATO”si applicano: misure specifiche e di emergenza, Sorveglianza Sanitaria,

cartellonistica di rischio

GIUSTIFICA-ZIONE

RISCHIO MODERATO

IL RISCHIO VALUTATO è DA CONSIDERARSI “MOLTO BASSO”?

SINO

IL RISULTATOdella VALUTAZIONE è BASSO e

CONSENTE LA CLASSIFICAZIONE di RISCHIO

MODERATO

NO

SI

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La La DEFINIZIONEDEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO di RISCHIO MODERATO

1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri 1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri Paesi UE il termine è stato univocamente Paesi UE il termine è stato univocamente

definitivo come rischio BASSO: geringfigiges (D), definitivo come rischio BASSO: geringfigiges (D), leve (SP), slight (GB),faible (F), baixio (P), micro leve (SP), slight (GB),faible (F), baixio (P), micro

(GR) o irrilevante(GR) o irrilevante2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento 2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute non possono ridurre i livelli di tutela della salute

e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgentiprevigenti

3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero 3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità del materiale o dell’agente chimico per l’esiguità del materiale o dell’agente chimico

pericoloso e per l’efficacia delle misure pericoloso e per l’efficacia delle misure preventive adottate, o per il carattere preventive adottate, o per il carattere

occasionale del lavoro insalubre “possa occasionale del lavoro insalubre “possa fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio

per la salute dei lavoratori”per la salute dei lavoratori”

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La La DEFINIZIONEDEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO di RISCHIO MODERATO

4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono 4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono definiti come definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSOBASSO, quei luoghi o parte di essi in cui vi sono , quei luoghi o parte di essi in cui vi sono

scarse possibilità di sviluppo d’incendio in scarse possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di sostanze a basso tasso presenza di sostanze a basso tasso

d’infiammabilità e bassa probabilità di d’infiammabilità e bassa probabilità di propagazione. I luoghi di lavoro a rischio propagazione. I luoghi di lavoro a rischio

d’incendio basso d’incendio basso non richiedono redazione del non richiedono redazione del piano d’emergenzapiano d’emergenza..

Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l’introduzione della 98/24 CE appare logico associare il RISCHIO MODERATO alla dizione “rischio irrilevante per la salute”.

Quindi può essere ritenuto ragionevole definire il RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs.25 come

la soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.

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Differenza nella definizione diDifferenza nella definizione diRISCHIO MODERATO fraRISCHIO MODERATO fra

la Direttiva 98/24/CE e il D.Lgs.25/02la Direttiva 98/24/CE e il D.Lgs.25/02

Direttiva 98/24Direttiva 98/24

il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal parametro parametro quantitàquantità dell’agente chimico dell’agente chimico

I parametri presi in considerazione sono:I parametri presi in considerazione sono:• tipotipo e e quantitàquantità dell’agente chimico dell’agente chimico• modalitàmodalità e e frequenzafrequenza di esposizione all’agente di esposizione all’agente chimico chimico

Decreto 25Decreto 25

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La DETERMINAZIONE del RISCHIO La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOMODERATO

L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha previsto un comitato consultivo per la previsto un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei determinazione e l'aggiornamento dei

valori limite di esposizione professionale e valori limite di esposizione professionale e per la determinazione del per la determinazione del rischio rischio

moderatomoderato..

Sulla base delle conclusioni del Comitato, Sulla base delle conclusioni del Comitato, il Governo dovrebbe emanare il Decreto il Governo dovrebbe emanare il Decreto

che stabilisce le modalità di individuazione che stabilisce le modalità di individuazione del cosiddetto del cosiddetto RISCHIO MODERATORISCHIO MODERATO

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Il recepimento della 98/24 e la seguente Il recepimento della 98/24 e la seguente istituzione del titolo VII-bis ha confermato che, in istituzione del titolo VII-bis ha confermato che, in

presenza di rischio chimico per la salute e la presenza di rischio chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei sicurezza, le misure generali di tutela dei

lavoratori lavoratori debbano in ogni caso sempre essere debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate:rigorosamente osservate:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazionea) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazioneb) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di b) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzionemanutenzionec) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero c) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere espostiessere espostid) riduzione al minimo della durata e dell’intensità d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizionedell’esposizionee) misure igieniche adeguatee) misure igieniche adeguatef) riduzione al minimo della quantità di agenti presentif) riduzione al minimo della quantità di agenti presentig) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella g) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi e dei rifiutiagenti chimici pericolosi e dei rifiuti

La DETERMINAZIONE del RISCHIO La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOMODERATO

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Il datore di lavoro dopo aver eseguitoIl datore di lavoro dopo aver eseguitola fase di identificazione dei pericoli la fase di identificazione dei pericoli

deve intraprendere deve intraprendere la fase di valutazione del rischiola fase di valutazione del rischio

(con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. (con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. 626/94)626/94)

Nella valutazione dei rischi, come detto,Nella valutazione dei rischi, come detto,è possibile includere laè possibile includere la

“…“…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi…” “…rendono rischi…” “…rendono non necessaria non necessaria una ulteriore una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.

La DETERMINAZIONE del RISCHIO La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOMODERATO

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Si identifica così un primo “passaggio” del Si identifica così un primo “passaggio” del processo che prevede che quando le esigue processo che prevede che quando le esigue

quantità degli agenti chimici impiegati e la natura quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettono, sia possibile degli stessi lo permettono, sia possibile

terminare terminare il processo di valutazione dei rischi il processo di valutazione dei rischi (che comunque deve contenere quanto previsto (che comunque deve contenere quanto previsto

dagli artt.72-quater c. 1, e 72-quinques c.1)dagli artt.72-quater c. 1, e 72-quinques c.1)

La La giustificazionegiustificazione consente al datore di lavoro di consente al datore di lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi terminare il processo di valutazione dei rischi

senza ulteriori approfondimentisenza ulteriori approfondimenti (es. misurazioni (es. misurazioni ambientali) MA non lo esonera dalla ambientali) MA non lo esonera dalla

predisposizione di opportuni provvedimenti di predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione e ALTRESÌ gli consente prevenzione e protezione e ALTRESÌ gli consente di classificarsi al di sotto della soglia del RISCHIO di classificarsi al di sotto della soglia del RISCHIO

MODERATO.MODERATO.

La DETERMINAZIONE del RISCHIO La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOMODERATO

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La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOLa DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO

Le misurazioni devono essere effettuate secondo Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all’Allegato VIII-sexies.le norme UNI-EN di cui all’Allegato VIII-sexies.

Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si stanno considerando le seguenti ipotesi per la stanno considerando le seguenti ipotesi per la determinazione del rischio moderato:determinazione del rischio moderato:

• il valore di esposizione risulti quantomeno il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad 1/10 del valore limiteinferiore ad 1/10 del valore limite

• su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, il lavoro e nella medesima postazione di lavoro, il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad ¼ del valore limite.ad ¼ del valore limite.

Valutazione attraverso l’uso dei valori limite Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionalioccupazionali

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VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE.

I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico

finale , di inserire il risultato delle valutazioni in classi: risulta pertanto indispensabile per l’applicazione di ogni modello, oltre alla

conoscenza dettagliata, riferirsi alla specifica graduazione in esso contenuta.

Pertanto è ragionevole e praticabile indicare Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che quantomeno tali valori fissino la soglia al che quantomeno tali valori fissino la soglia al

di sopra della quale si DEVE classificare il di sopra della quale si DEVE classificare il RISCHIO NON MODERATORISCHIO NON MODERATO per inalazione di un per inalazione di un

agente chimicoagente chimico

La DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATOLa DETERMINAZIONE del RISCHIO MODERATO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO da AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ad USO da AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ad USO

delle PICCOLE e MEDIE IMPRESEdelle PICCOLE e MEDIE IMPRESE(Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia- (Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia-

Veneto- Piemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche)Veneto- Piemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche)

In alternativa alla misurazione dell'agente In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile l'uso di sistemi di valutazione chimico è possibile l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati modelli grafici) denominati algoritmialgoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).(letteralmente: procedure di calcolo).

Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.reciproca sul risultato valutativo finale.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Assume importanza nella costruzione di un Assume importanza nella costruzione di un algoritmo:algoritmo:

• l'individuazione puntuale dei parametri che l'individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischiodeterminano il rischio• l'individuazione del "peso" dei fattori di l'individuazione del "peso" dei fattori di compensazione nei confronti del rischiocompensazione nei confronti del rischio• l'individuazione della relazione numerica che l'individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ...)moltiplicativi, esponenziali, ...)• l'individuazione della scala dei valori dell’indice l'individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto...).basso, medio, medio-alto, alto...).

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Il rischio Il rischio RR per le valutazioni del rischio per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici derivanti dall'esposizione ad agenti chimici

pericolosi è il prodotto:pericolosi è il prodotto:

R=P x ER=P x E

dove P rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato (in questo modello identificato con le frasi di rischio R della classificazione ex Direttiva 67/548/CEE s.m.)mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

È possibile calcolare un rischio È possibile calcolare un rischio RR per per esposizioneesposizione• inalatoria (Rinalatoria (Rinalinal))

• cutanea (Rcutanea (Rcutecute))

• cumulativa (Rcumulativa (Rcumcum))Gli intervalli di variazione di R sono:

0.1 RRinal inal 100

1 RRcute cute 100

1 RRcum cum 141

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Modalità per la valutazione della pericolositàModalità per la valutazione della pericolositàintrinseca per la salute di un agente chimico.intrinseca per la salute di un agente chimico.

Criteri per l'identificazione dell’indice Criteri per l'identificazione dell’indice PP

Come detto il metodo si basa sulla classificazione Come detto il metodo si basa sulla classificazione CEE Direttiva 67/548) dove i rischi intrinseci delle CEE Direttiva 67/548) dove i rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipoin frasi tipo(Frasi R).(Frasi R).Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R (singola o combinata) attribuito alla proprietà più (singola o combinata) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (indice numerico (scorescore) di pericolo per ogni ) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.agente chimico pericoloso impiegato.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

• è evidente che il risultato dell’applicazione è evidente che il risultato dell’applicazione risente dei limiti propri dei criteri di risente dei limiti propri dei criteri di classificazioneclassificazione• nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella ponderazione dei relativi coefficienti si nella ponderazione dei relativi coefficienti si introduce un inevitabile grado di arbitrarietàintroduce un inevitabile grado di arbitrarietà• metodi di questo tipo non si prestano per metodi di questo tipo non si prestano per apprezzare modeste differenze di rischioapprezzare modeste differenze di rischio• un certo grado di incertezza è sempre un certo grado di incertezza è sempre accompagnato dall’uso di questi metodi di accompagnato dall’uso di questi metodi di valutazionevalutazione• tali incertezze si evidenziano maggiormente tali incertezze si evidenziano maggiormente qualora si sia in prossimità della soglia che qualora si sia in prossimità della soglia che viene stabilita dall’estensore relativa al viene stabilita dall’estensore relativa al rischio moderato.rischio moderato.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Determinazione dell’esposizione Determinazione dell’esposizione EE

L 'indice di esposizione per via inalatoria EL 'indice di esposizione per via inalatoria Einalinal viene determinato attraverso il prodottoviene determinato attraverso il prodotto

EEinalinal = I x d = I x d

Dove• I rappresenta l’intensità dell'esposizione mentre• d rappresenta la distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I

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Il sub-indice Il sub-indice dd tiene conto della distanza fra una tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità sorgente di intensità II e il lavoratore/i esposto/i : e il lavoratore/i esposto/i :

nel caso siano prossimi alla sorgente (< 1 mt) il sub-indice I nel caso siano prossimi alla sorgente (< 1 mt) il sub-indice I rimanerimaneinalteratoinalterato (d =1); via via che il lavoratore risulta lontano (d =1); via via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridottodeve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri:un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri:

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione esposizione II

Comporta l'uso delle seguenti 5 variabili:Comporta l'uso delle seguenti 5 variabili:1. Proprietà chimico-fisiche1. Proprietà chimico-fisiche2. Quantità in uso2. Quantità in uso3. Tipologia d'uso3. Tipologia d'uso4. Tipologia di controllo4. Tipologia di controllo5. Tempo di esposizione5. Tempo di esposizione

Per facilitare l'applicazione del modello per la Per facilitare l'applicazione del modello per la valutazione dell'esposizione inalatoriavalutazione dell'esposizione inalatoria

viene proposto uno schema semplificato a viene proposto uno schema semplificato a matrici.matrici.

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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Ora è possibile quindi calcolare il rischio Ora è possibile quindi calcolare il rischio RR di di esposizione ad agenti chimici pericolosi :esposizione ad agenti chimici pericolosi :

R=P x ER=P x E

Dove, come detto, P è lo score mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o

inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Attenzione! Attenzione! Il calcolo deve essere fatto Il calcolo deve essere fatto per ogniper ogni posto di posto di

lavoro e lavoro e per ogniper ogni sostanza o preparato sostanza o preparato pericoloso utilizzato!pericoloso utilizzato!

inoltreinoltre• la classificazione in rischio moderato ovvero in la classificazione in rischio moderato ovvero in “superiore a moderato” deve essere effettuata “superiore a moderato” deve essere effettuata tramite il valore del rischio tramite il valore del rischio RR che è risultato che è risultato più più elevatoelevato• quando una sostanza o preparato presentano quando una sostanza o preparato presentano più frasi di rischio per l'individuazione dello score più frasi di rischio per l'individuazione dello score PP da introdurre nella formula deve essere da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore utilizzato il valore più elevatopiù elevato fra quelli ottenutifra quelli ottenuti

• La classificazione del posto di lavoro avverrà La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio mediante il confronto del rischio RR risultato risultato più più altoalto, con il criterio proposto da questo modello., con il criterio proposto da questo modello.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

inoltreinoltrela valutazione dell'esposizione la valutazione dell'esposizione cutaneacutanea è è obbligatoria quando:obbligatoria quando:• la frase R prevede espressamente un pericolo la frase R prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneoper la via di assorbimento cutaneo• la Scheda di Sicurezza indica il pericolo di la Scheda di Sicurezza indica il pericolo di assorbimento per via cutaneaassorbimento per via cutanea• una sostanza contenuta nel preparato presenti, una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un valore limite di congiuntamente ad un valore limite di esposizione professionale, la nota che è possibile esposizione professionale, la nota che è possibile l'assorbimento cutaneol'assorbimento cutaneo• sia individuata nell'attività lavorativa, la sia individuata nell'attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza o il possibilità di contatto diretto con la sostanza o il preparato.preparato.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo.Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo.

Nella valutazione dell’esposizione E, deve essere Nella valutazione dell’esposizione E, deve essere usata una usata una accurata analisi del ciclo tecnologicoaccurata analisi del ciclo tecnologico e e dell'attività lavorativa (es. "tipologia di dell'attività lavorativa (es. "tipologia di controllo”). È evidente che l'esistenza di controllo”). È evidente che l'esistenza di un'aspirazione localizzata non è di per se un'aspirazione localizzata non è di per se sufficiente ad identificare quella casella, ma è sufficiente ad identificare quella casella, ma è necessario che tale presidio sia ben funzionante necessario che tale presidio sia ben funzionante ed efficiente.ed efficiente.L'individuazione della “manipolazione diretta” L'individuazione della “manipolazione diretta” presuppone che l'analisi relativa alle misure di presuppone che l'analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione prevenzione e protezione sia stata compiutasia stata compiuta e e che non esistono altre possibilità che non la che non esistono altre possibilità che non la manipolazione diretta della sostanza con le manipolazione diretta della sostanza con le opportune protezioni individuali e misure opportune protezioni individuali e misure procedurali.procedurali.

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

Altre considerazioni sui limiti di utilizzo Altre considerazioni sui limiti di utilizzo dell’algoritmo.dell’algoritmo.

Nella valutazione dell’esposizione, per le variabili Nella valutazione dell’esposizione, per le variabili quantitative quantitative (la quantità in uso e tempi di (la quantità in uso e tempi di esposizione) è indispensabile compiere esposizione) è indispensabile compiere un'attenta analisi dell'attività lavorativa per un'attenta analisi dell'attività lavorativa per individuare le reali quantità su base giornaliera e individuare le reali quantità su base giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano esposti alla sostanza/preparato.esposti alla sostanza/preparato.Nel caso specifico del Nel caso specifico del tempo di esposizionetempo di esposizione, , questo è indipendente dalla frequenza d'uso e questo è indipendente dalla frequenza d'uso e anche agenti chimici utilizzati per periodi anche agenti chimici utilizzati per periodi temporali limitati nel corso dell'anno (es. 2 mesi temporali limitati nel corso dell'anno (es. 2 mesi all'anno o 1 gg/settimana) devono essere prese in all'anno o 1 gg/settimana) devono essere prese in considerazione, relativamente al periodo considerazione, relativamente al periodo temporale pari ad una giornata lavorativa (8 ore), temporale pari ad una giornata lavorativa (8 ore), le condizioni di le condizioni di maggiore esposizionemaggiore esposizione..

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In ogni caso il Datore di LavoroIn ogni caso il Datore di Lavoroper scegliere l’opzione di per scegliere l’opzione di NONNON procedere procedere

alla misurazione dell’agentealla misurazione dell’agenteDEVE PROVAREDEVE PROVARE in modo inequivocabile in modo inequivocabile

che il sistema scelto offra ampie garanzie che il sistema scelto offra ampie garanzie sui livelli di esposizione raggiunti.sui livelli di esposizione raggiunti.

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

L’impiego dell’algoritmo, per la sua L’impiego dell’algoritmo, per la sua complessità di applicazione, sembrerebbe complessità di applicazione, sembrerebbe

più adatto per essere utilizzato in fase più adatto per essere utilizzato in fase ispettiva, da parte dell’ente di controllo, ispettiva, da parte dell’ente di controllo,

piuttosto che essere uno strumento piuttosto che essere uno strumento flessibile che faciliti la valutazione da parte flessibile che faciliti la valutazione da parte

del Datore di Lavoro.del Datore di Lavoro.

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IL DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei IL DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHIRISCHI(già previsto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.)

dovrà quindi contenere anche:

• l’elenco con l’identificazione delle sostanze e dei preparati utilizzati e dei processi produttivi attuati in azienda (identificazione dei pericoli)

• i modelli di valutazione del rischio utilizzati

• le relazioni corrispondenti ai resoconti di prova delle misurazioni ambientali di esposizione eventualmente effettuate

• le principali misure generali di prevenzione e protezione misure d’emergenza attuate

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MISURAZIONE dell’AGENTE CHIMICOMISURAZIONE dell’AGENTE CHIMICO

QUANDOQUANDOOgni volta che sono modificate le condizioni che Ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente chimico possono far variare l’esposizione all’agente chimico [quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed [quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti….] oppure periodicamente per controllare impianti….] oppure periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori.l’esposizione dei lavoratori.

COMECOMELe metodiche standardizzate con cui effettuare le Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono (indicate nell’Allegato VIII-sexties) misurazioni sono (indicate nell’Allegato VIII-sexties) norme UNI-EN della serie “Atmosfera in ambiente di norme UNI-EN della serie “Atmosfera in ambiente di lavoro) e cioè: UNI-EN 481, UNI-EN 482, UNI-EN 838, lavoro) e cioè: UNI-EN 481, UNI-EN 482, UNI-EN 838, UNI-EN 1076, UNI-EN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN UNI-EN 1076, UNI-EN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN 12919, UNI-EN 68912919, UNI-EN 689

““……per periodi rappresentativi dell’esposizione in per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio – temporali ”termini spazio – temporali ” [tendenzialmente [tendenzialmente l’intero turno di lavoro] e anche negli spostamenti l’intero turno di lavoro] e anche negli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro.all’interno dei luoghi di lavoro.

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Quindi, successivamente, per utilizzare le Quindi, successivamente, per utilizzare le misurazioni per la valutazione dell’esposizione misurazioni per la valutazione dell’esposizione occorre disporre di un sistema di valori limiteoccorre disporre di un sistema di valori limite che che allo stato attuale, nell’Allegato VII-ter del Decreto, allo stato attuale, nell’Allegato VII-ter del Decreto, contiene solo quello relativo al Piombo inorganico e contiene solo quello relativo al Piombo inorganico e suoi composti.suoi composti.In attesa dell’estensione dell’allegato VII-ter è In attesa dell’estensione dell’allegato VII-ter è possibile riferirsi a:possibile riferirsi a:

• lista dei valori limite indicativa contenuta nella lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000 [contenente Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000 [contenente 63 agenti chimici con relativo limite]63 agenti chimici con relativo limite]

• lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH (American Conference of Governmental ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).Industrial Hygienist).

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Dal confronto dei limiti “europei” OELs Dal confronto dei limiti “europei” OELs (Occupational Exposure Limits) (Occupational Exposure Limits)

reperibili sulla Direttiva 2000/39/CEreperibili sulla Direttiva 2000/39/CEcon i limiti T.L.V. “americani” della con i limiti T.L.V. “americani” della

A.C.G.I.H.A.C.G.I.H.emerge il seguente quadro riassuntivo:emerge il seguente quadro riassuntivo:OELs inferiori ai TLV ----------> OELs inferiori ai TLV ----------> 47%47%

OELs uguali ai TLV ----------> OELs uguali ai TLV ----------> 35%35%

OELs maggiori ai TLV ----------> OELs maggiori ai TLV ----------> 10%10%

Limiti CE senza corrispondenti limiti Limiti CE senza corrispondenti limiti stabiliti dalla A.C.G.I.H. ----------> stabiliti dalla A.C.G.I.H. ----------> 8%8%

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OELs inferiori ai TLV (mg/mOELs inferiori ai TLV (mg/m33) ---> più ) ---> più restrittivirestrittivi

OELs uguali ai TLVOELs uguali ai TLV

OELs maggiori ai TLV (mg/mOELs maggiori ai TLV (mg/m33) ---> meno ) ---> meno restrittivirestrittivi

QUALCHE ESEMPIO:QUALCHE ESEMPIO:

AMMONIACA (14 EU - 17,4 USA), XILENE isomeri (221 EU - 434 AMMONIACA (14 EU - 17,4 USA), XILENE isomeri (221 EU - 434 USA),USA),

METILETILCHETONE (300 EU-590 USA), CLOROFORMIO (10 EU-49 METILETILCHETONE (300 EU-590 USA), CLOROFORMIO (10 EU-49 USA),USA),

CUMENE (100 EU - 245,8 USA), CICLOESANONE (40,8 EU - 100 CUMENE (100 EU - 245,8 USA), CICLOESANONE (40,8 EU - 100 USA),USA),

FOSGENE (0,08 EU - 0,4 USA), TETRAIDROFURANO (102 EU - 590 FOSGENE (0,08 EU - 0,4 USA), TETRAIDROFURANO (102 EU - 590 USA).USA).

1-2-4 TRICLOROBENZENE (15,1 EU-37 USA), FENOLO (7,8 EU-19,2 1-2-4 TRICLOROBENZENE (15,1 EU-37 USA), FENOLO (7,8 EU-19,2 USA),USA),

1,2,3 TRIMETILBENZENE (100 EU - 123 USA), etc.1,2,3 TRIMETILBENZENE (100 EU - 123 USA), etc.

ACETONE, 1,1-DICLOROETANO, NN-DIMETILACETAMMIDE, ACETONE, 1,1-DICLOROETANO, NN-DIMETILACETAMMIDE, ETILAMMINA,ETILAMMINA,

ETILBENZENE, FLUORO, METILAMILCHETONE, ACIDO CLORIDRICO,ETILBENZENE, FLUORO, METILAMILCHETONE, ACIDO CLORIDRICO,

ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ARGENTO METALLICO, ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ARGENTO METALLICO, etc.etc.

ALCOL ALLILICO (4,8 EU - 1,19 USA), EPTANO (2085 EU - 1639 ALCOL ALLILICO (4,8 EU - 1,19 USA), EPTANO (2085 EU - 1639 USA),USA),

1,4-DICLOROBENZENE (122 EU-60 USA), 1,4-DICLOROBENZENE (122 EU-60 USA),

TRIETILAMMINA (8,4 EU-4,2 USA), etc.TRIETILAMMINA (8,4 EU-4,2 USA), etc.

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Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti ad agenti chimici è considerata come misura di ad agenti chimici è considerata come misura di tutela tutela specificaspecifica dei lavoratori. dei lavoratori.

Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25, Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25, assume un ruolo ancora più attivo nell’attuazione assume un ruolo ancora più attivo nell’attuazione delle misure di prevenzione ed in particolare della delle misure di prevenzione ed in particolare della valutazione dei rischi.valutazione dei rischi.

Se si rimane Se si rimane al di sottoal di sotto della soglia del rischio della soglia del rischio moderato moderato per la saluteper la salute non è obbligatoria la non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, sorveglianza sanitaria, tranne tranne i casi che il D.Lgs. i casi che il D.Lgs. 25/02 non ha abrogato (voci n. 50, 51, 52, 53 - 25/02 non ha abrogato (voci n. 50, 51, 52, 53 - Allegato art. 33 DPR 303/56).Allegato art. 33 DPR 303/56).

Al di sopraAl di sopra della soglia del rischio moderato per la della soglia del rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria.salute, la sorveglianza sanitaria.È viceversa È viceversa OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA per gli per gli agenti chimici agenti chimici pericolosipericolosi

SORVEGLIANZA SANITARIASORVEGLIANZA SANITARIA

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Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Sanitaria venga effettuata “di norma” con Sanitaria venga effettuata “di norma” con periodicità periodicità annualeannuale o con una periodicità o con una periodicità diversadiversa stabilita dal Medico Competente stabilita dal Medico Competente concon adeguataadeguata motivazionemotivazione che dovrà essere che dovrà essere riportata nel Documento di Valutazione dei riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi Rischi e resa nota agli RLS.e resa nota agli RLS.

Per le aziende con Per le aziende con numero di lavoratori inferiori numero di lavoratori inferiori a 10a 10, per le quali non vige l’obbligo di redazione , per le quali non vige l’obbligo di redazione del documento ex art. 4 D.Lgs. 626/94, la del documento ex art. 4 D.Lgs. 626/94, la motivazione di tale scelta del Medico motivazione di tale scelta del Medico Competente Competente dovrà essere comunque dovrà essere comunque formalizzataformalizzata con apposito documento da con apposito documento da allegare alla autocertificazione.allegare alla autocertificazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA: periodicità e SORVEGLIANZA SANITARIA: periodicità e contenuti.contenuti.

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L’articolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs L’articolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs 626/94, così come modificato dal Decreto 25, 626/94, così come modificato dal Decreto 25, definisce ildefinisce ilVALORE LIMITE BIOLOGICO VALORE LIMITE BIOLOGICO (VLB) come(VLB) come““il limite della concentrazione del relativo agente, di il limite della concentrazione del relativo agente, di

un suo metabolita o di un indicatore di effetto un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato mezzo biologico”.nell’appropriato mezzo biologico”.

L’unico agente chimico per il quale il Decreto riporta L’unico agente chimico per il quale il Decreto riporta un un VLB VLB è il Piombo, tuttavia si ritiene che il è il Piombo, tuttavia si ritiene che il monitoraggio biologico debba estendersi anche per monitoraggio biologico debba estendersi anche per tutti quegli agenti chimici per i quali enti tutti quegli agenti chimici per i quali enti internazionali riconosciuti abbiano fissato dei Valori internazionali riconosciuti abbiano fissato dei Valori Limite Biologici (es. i “BEI” dell’ACGIH, i “BAT” del Limite Biologici (es. i “BEI” dell’ACGIH, i “BAT” del DFG, etc.) riferimenti peraltro correntemente DFG, etc.) riferimenti peraltro correntemente utilizzati nella attuale pratica di Medicina del Lavoro utilizzati nella attuale pratica di Medicina del Lavoro ed indispensabili per una valutazione del rischio ed indispensabili per una valutazione del rischio individuale e/o di gruppo.individuale e/o di gruppo.

VALORE LIMITE BIOLOGICOVALORE LIMITE BIOLOGICO

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CONCLUSIONICONCLUSIONI

• Nella Direttiva 98/24/CE - il cui recepimento è il Nella Direttiva 98/24/CE - il cui recepimento è il Decreto 25 - si può leggere nella premessa, al Decreto 25 - si può leggere nella premessa, al punto 2:punto 2:““(…) tale direttiva deve evitare di imporre vincoli (…) tale direttiva deve evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e medie imprese ””

• Le aziende che hanno effettuato una corretta Le aziende che hanno effettuato una corretta Valutazione dei Rischi, mettendo in atto le Valutazione dei Rischi, mettendo in atto le soluzioni preventive adeguate a tutela della soluzioni preventive adeguate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dovranno sicurezza e della salute dei lavoratori, dovranno comunque procedere a una riverifica e ad comunque procedere a una riverifica e ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. È presumibile che in molti casi l’impegno È presumibile che in molti casi l’impegno conseguente sarà contenuto, sia in termini tecnici conseguente sarà contenuto, sia in termini tecnici sia economici.sia economici.

Page 54: I RISCHI da AGENTI CHIMICI: EVOLUZIONE del SISTEMA SICUREZZA alla LUCE del D.Lgs. 25/2002

CONCLUSIONICONCLUSIONI• il Decreto 25 coinvolge anche la PMI e tutti i il Decreto 25 coinvolge anche la PMI e tutti i settori produttivi (officine meccaniche, settori produttivi (officine meccaniche, galvaniche, tipografie, lavanderie, parrucchieri, galvaniche, tipografie, lavanderie, parrucchieri, etc.)etc.)• l’l’autocertificazioneautocertificazione e l’andare ad accertare la e l’andare ad accertare la presenza di un presenza di un rischiorischio moderatomoderato NON deve essere NON deve essere considerato una sorta di “considerato una sorta di “condonocondono” o di ” o di ““sanatoriasanatoria” ma assumono un significato tecnico e ” ma assumono un significato tecnico e giuridico ben definito. Eventuali scelte improprie giuridico ben definito. Eventuali scelte improprie o inadeguate potranno essere oggetto di o inadeguate potranno essere oggetto di contestazioni future da parte degli Enti preposti, contestazioni future da parte degli Enti preposti, anche sul piano di accertamenti ambientali anche sul piano di accertamenti ambientali specifici e mirati.specifici e mirati.• il Medico Competente e quindi la Sorveglianza il Medico Competente e quindi la Sorveglianza Sanitaria assumono un ruolo di primaria Sanitaria assumono un ruolo di primaria importanza anche in fase valutativa e preventiva importanza anche in fase valutativa e preventiva divenendo componente divenendo componente attivaattiva e e dinamicadinamica nella nella gestione del sistema sicurezza aziendalegestione del sistema sicurezza aziendale