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I REQUISITI ESSENZIALI DELL’ASSEGNO E LE IPOTESI DI NULLITÀ NELLA GIURISPRUDENZA BANCARIA

Raccolta di Giurisprudenza

Febbraio 2012

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I REQUISITI ESSENZIALI DELL’ASSEGNO E LE IPOTESI DI NULLITÀ NELLA GIURISPRUDENZA BANCARIA  

Raccolta di giurisprudenza relativa agli artt. 1 e 2 della Legge Assegno (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)

 

Art. 1 Legge Assegno L'assegno bancario (chèque) contiene: 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 4) l'indicazione del luogo di pagamento; 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

 

Art. 2 Legge Assegno Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma. In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Cassazione civile sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1699, Ifa Fin. Partecipazione in liquid. coatta amm. C. Banca Lodi, Giust. civ. Mass. 2010, 1 La banca trattaria di un assegno di conto corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 r.d. 21 dicembre 1933

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n. 1736, è tenuta, al momento del versamento, esclusivamente alla verifica della regolarità formale del titolo e al controllo della legittimazione cartolare del portatore. Ne consegue che non può essere rifiutato l'accreditamento di assegni emessi dal traente sullo stesso conto corrente in cui sono versati, se tale operazione, pur esulando dalle funzioni tipiche del titolo di pagamento, non presenti caratteri d'irregolarità formale, non essendo applicabile neanche l'art. 19 delle norme bancarie uniformi, il quale, nell'attribuire alla banca la facoltà di non assumere gli incarichi del correntista, si riferisce solo a quelli che non rientrano nell'ambito delle consuete operazioni bancarie e comunque non possano essere ricompresi nei normali servizi di cassa (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, che aveva escluso la responsabilità della banca per aver consentito il versamento di due assegni tratti sul conto corrente di una società di capitali in favore di sé stessa, con conseguente accredito e contestuale addebito dell'importo versato, eseguito dagli amministratori al fine di utilizzare la ricevuta di versamento per certificare l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di un terzo). Cassazione civile sez. I, 26 novembre 2008, n. 28219, D'Aquino C. Di Canio, Giust. civ. Mass. 2008, 11, 1690, Diritto & Giustizia 2008 L'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cartolare del prenditore contro il traente, anche se emesso senza indicazione della causa dell'ordine, cioè in difetto di convenzione di assegno, la cui mancanza lascia permanere il valore del titolo come assegno bancario e non può produrre gli effetti contemplati nell'art. 2, comma 1 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, dal legislatore riferiti soltanto al difetto dei requisiti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto (fra cui la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare e l'indicazione del nome del trattario); mentre del rapporto fra traente e trattario si occupa l'art. 3 del decreto stesso, il quale pone norme di comportamento e non requisiti del titolo, disponendo esplicitamente che il titolo vale come assegno bancario anche se le prescrizioni ivi contenute (secondo cui l'assegno è tratto su un banchiere e non può essere emesso se manchino i fondi disponibili) non vengano rispettate; pertanto l'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cautelare del prenditore contro il traente. Tribunale Nola sez. II, 30 ottobre 2007 L'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore o tra girante e giratario - come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.), con la conseguente operatività della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento, essendo dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ha un oggettivo e riconosciuto interesse a rimanere nel possesso del titolo, al fine di avvalersi della sua favorevole efficacia probatoria. Tribunale Napoli, 04 luglio 2007, Corriere del merito 2007, 8-9, 998 Poiché un assegno emesso in bianco, privo cioè della data e del luogo di emissione, e con scopo di garanzia, deve ritenersi nullo, potendo al più valere come promessa di pagamento, è illegittima l'iscrizione all'archivio degli assegni irregolari di cui all'art. 10 bis l. n. 386 del 1990, il caso di mancato pagamento, potendosi disporre ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sola banca trattaria, l'ordine di non procedere a tale iscrizione, ovvero di provvedere alla cancellazione della stessa, se già avvenuta. Cassazione civile sez. II, 20 giugno 2007, n. 14322, Apicella C. Pref. Biella, Giust. civ. Mass. 2007, 6 Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lg. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998) (nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l'emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all'incasso quando il conto corrente era già stato chiuso).

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Tribunale Rimini, 09 maggio 2007, n. 2362, Dir. e prat. soc. 2007, 23, 72 Il giudice che dichiari nullo il patto di garanzia sotteso all'emissione di un assegno in bianco o postdatato, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art 1322 c.c. poiché l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. Ne discende l'ammissibilità del ricorso per sequestro giudiziario, in relazione al quale si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine possesso, usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso letterale, rientrando in esso anche la detenzione. Cassazione civile sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410, Guardiani C. Fiorini, Giust. civ. Mass. 2006, 10 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del forum destinatae solutionis va determinato a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza. Cassazione civile sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410, Guardiani C. Fiorini, Guida al diritto 2006, 44, 36 Qualora un assegno bancario, irregolare perché privo dell'indicazione del luogo di emissione, venga utilizzato a supporto di ricorso per ingiunzione quale promessa di pagamento, territorialmente competente nell'azione monitoria è il giudice del domicilio del creditore. Cassazione civile sez. I, 16 giugno 2006, n. 13949, Oddo C. Saguto, Giust. civ. Mass. 2006, 6 L'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi juris tantum l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento. Cassazione civile sez. III, 06 giugno 2006, n. 13259, Zieger C. Axa assicur., Giust. civ. Mass. 2006, 6 La post-datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta che il creditore ha facoltà di esigere immediatamente il suo pagamento (in applicazione di questo principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestivo il pagamento di un premio assicurativo, con conseguente sospensione della scopertura, perché effettuato con assegno post datato e quindi di data successiva alla scadenza del premio, senza verificare né la data di effettiva presentazione dell'assegno all'incasso, né la ragione dell'eventuale ritardo dell'agente nella presentazione stessa). Cassazione civile sez. III, 06 marzo 2006, n. 4804, Coppo C. Dolce Gioielli, Giust. civ. Mass. 2006, 3 L'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.), con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale

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nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione. Cassazione civile sez. II, 31 gennaio 2006, n. 2160, Guastamacchia C. Pref. Como, Giust. civ. Mass. 2006, 7-8 Ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post-datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente, l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore. Tribunale Milano sez. III, 16 gennaio 2006, n. 571, Giustizia a Milano 2006, 1, 2 L’assegno rilasciato con la data in bianco, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 n. 1) r.d. n. 1736 del 1933, non può valere come assegno bancario ai sensi del successivo art. 2. Esso è radicalmente nullo e, quindi, non può valere come titolo esecutivo. Tribunale Torino sez. VIII, 18 novembre 2005 L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. Tribunale Genova, 25 ottobre 2005, Obbligazioni e contratti 2006, 4, 366 La rilevanza dell'assegno bancario quale mezzo di pagamento è subordinata al rispetto dello schema della prestazione in luogo di adempimento. Trattandosi di datio in solvendo la liberazione del debitore si ha con l'effettiva riscossione, ma l'accettazione dell'assegno è idonea al perfezionamento della "datio". In caso di post-datazione l'assegno non è invalido e, valendo la data di emissione, può essere presentato immediatamente per l'incasso. Tribunale Ravenna, 26 aprile 2005, Aspesi C. Fall. soc. Preatoni, Fallimento 2005, 1322 L'assegno bancario privo di data certa non è sufficiente per legittimare l'ammissione al passivo del credito della somma indicata in un titolo astratto. Tribunale Modena sez. I, 02 marzo 2005 L’assegno bancario privo delle indicazioni del luogo di emissione è nullo, non costituisce valido mezzo di pagamento, non ha la qualità di titolo esecutivo ed è inefficace come titolo esecutivo. Tribunale Monza, 16 novembre 2004, Giur. merito 2005, 5, 1123 In tema di emissione di assegno in difetto di autorizzazione, in caso di data inserita in un momento successivo alla consegna dell'assegno al prenditore, ciò che conta è il giorno di presentazione all'incasso del titolo completo e non quello della sua materiale consegna al prenditore, ciò poiché

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l'assegno privo dell'indicazione della data non può considerarsi titolo valido in quanto esso viene ad esistere solo quando viene riempito, ed è a tale momento che si fa riferimento ai fini della sussistenza dei presupposti per l'emissione. Tribunale Monza, 16 novembre 2004, Banco Desio e Brianza, Danno e resp. 2005, 739 L' assegno privo dell'indicazione della data non può considerarsi titolo valido con la conseguenza che esso viene - seppur irregolarmente - ad esistere solo al momento del successivo riempimento, sicché è a tale momento che risulta inevitabile far riferimento per il vaglio della sussistenza dei presupposti per la emissione. Tribunale Monza, 16 novembre 2004, Banco Desio e Brianza, Corriere del merito 2005, 24 Dal momento che l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la relativa emissione deve essere effettuata con riferimento alla data di presentazione all'incasso del titolo completo di data e non con riferimento alla data della sua materiale consegna al prenditore. Tribunale Napoli, 04 novembre 2004 Nel caso in cui un assegno bancario privo della data e del luogo di emissione sia stato emesso a fronte di un'obbligazione priva di azione ai sensi dell'art. 1933 c.c., non può valere né come titolo di credito e né come promessa di pagamento, proprio in quanto manca il diritto ad agire per il suo adempimento. Tribunale Napoli, 03 novembre 2004, Finanziere et d'Encaissement, Giur. napoletana 2004, 444 Ove un assegno bancario venga rilasciato in bianco in tutte le sue parti, fatta eccezione per la sottoscrizione del traente, e consegnato a garanzia di un debito, con l'intesa che debba essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - ancorché costituisca un comportamento contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dia luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. - non impedisce che il giudice dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. Tribunale Nola, 26 luglio 2004 L'assegno emesso e sottoscritto col proprio nome da un soggetto diverso dal titolare del rapporto di provvista con la banca costituisce titolo di credito, pienamente valido ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, nell'ambito dei rapporti fra il traente effettivo, il prenditore ed i successivi giranti. Tribunale Reggio Calabria, 18 febbraio 2004, Giur. merito 2004, 2000 È legittima la segnalazione alla Centrale allarme interbancaria in caso di assegno emesso senza autorizzazione, anche se sia provato che esso era stato consegnato con la data in bianco, e che è stata indicata una data in violazione dei patti contrattuali tra emittente e prenditore. Cassazione civile sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1939, Fiengo C. Monte Paschi Siena, Giur. it. 2003, 1631 L'invio di un assegno circolare al creditore, da parte del debitore obbligato al pagamento di una somma di denaro, si traduce in una "datio in solutum" (illegittima quando non vi sia il consenso del creditore, ovvero in difetto di una espressa previsione di legge), e rappresenta altresì una violazione del principio secondo cui un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, in quanto tale modalità implica la sostituzione del luogo di pagamento con la sede dell'istituto bancario presso cui il titolo stesso è riscuotibile.

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Tribunale Pistoia, 10 dicembre 2002, Silp C. Conglomerati, Giur. merito 2003, 689 L'assegno nullo perché privo di data e luogo di emissione può valere come promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.; ma se detto assegno è stato emesso a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione tra emittente e prenditore, esso invece è radicalmente nullo e improduttivo di effetti. Tribunale Roma, 06 maggio 2002, Siciliani C. Coricelli, Giur. romana 2003, 125 È nullo l'assegno bancario emesso senza l'indicazione della data e del luogo di emissione. Tribunale Roma, 06 maggio 2002, Siciliani C. Coricelli, Giur. romana 2003, 125 È ammissibile e valido il patto con il quale il traente di un assegno bancario conferisce al prenditore la facoltà di riempire il titolo e negoziarlo, subordinatamente all'avveramento di una determinata condizione (in base tale principio, il tribunale ha rigettato l'istanza cautelare volta ad ottenere il sequestro dell'assegno e la cancellazione del traente dal bollettino dei protestati; istanza fondata sul presupposto dell'abusiva negoziazione di un assegno emesso in bianco). Giudice di pace Torino, 29 marzo 2002, Giur. piemontese 2002, 316 L'assegno bancario post-datato costituisce un titolo di credito irregolare al quale, ex art. 121 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, è applicabile la tassa graduale delle cambiali. Pertanto il traente che consegni un assegno al prenditore indicando una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione, proprio perché consapevole dell'irregolarità, si assume l'onere di tutto quanto possa accadere dal momento in cui lo rilascia a finché non venga pagato, a nulla rilevando eventuali e diversi accordi tra le parti. Nella specie si è ritenuto sussistente l'illecito di emissione di assegno senza autorizzazione in quanto dopo il rilascio dell'assegno postdatato era intervenuta revoca dell'autorizzazione di "cheque". Giudice di pace Nereto, 25 marzo 2002, Camaioni C. Pref. Teramo, PQM 2002, 2, 69 Essendo la fattispecie di emissione di assegno in difetto di autorizzazione un illecito di natura istantanea, ai fini della sua sussistenza deve tenersi conto della data di effettiva negoziazione, che può essere diversa da quella indicata nel titolo. Ove venga fornita rigorosa prova che il titolo è stato negoziato prima della revoca dell'autorizzazione, dimostrandosi che il titolo sia postdatato, diviene irrilevante la data di presentazione all'incasso. Corte appello Cagliari, 13 marzo 2002, Riv. giur. Sarda 2004, 13 Un assegno inefficace come tale, in quanto privo di data, può essere fatto valere come promessa di pagamento da chi è parte del rapporto contrattuale sottostante, non invece da chi sia terzo. Quest'ultimo dovrà perciò dare la prova del rapporto intercorso tra le parti in forza del quale egli (terzo) sia legittimamente divenuto beneficiario del pagamento di cui all'assegno e quindi della cessione in suo favore del credito che il cedente, suo debitore, vantasse nei confronti del ceduto ovvero dovrà dare la prova dell'accollo da parte di un accollante, debitore dell'accollato, di un debito dello stesso accollato nei confronti suoi (terzo accollatario). Corte appello Salerno, 11 febbraio 2002, Bauli C. Avallone, Giur. it. 2002, 1433 La banca girataria per l'incasso è responsabile a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del portatore di un assegno su cui compaia una girata - apparentemente dello stesso portatore - che per essere costituita dalla semplice apposizione del timbro con la denominazione sociale seguito da un illeggibile fregio a mano, non è conforme a legge e pertanto invalida. Tale responsabilità si estende alle altre banche trattarie di assegni girati con le stesse modalità per la loro successiva e gravemente colposa valutazione, in sede di stanza di compensazione, circa la regolare continuità delle girate. Tribunale Bergamo, 21 novembre 2001, Bellotti C. Viaggi & vacanze, Giur. merito 2002, 659 Prima dello spirare del termine di recesso non possono sorgere obbligazioni sull'acquirente; quindi, con

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l'emissione di un assegno, seppur con scadenza successiva al decorso di detto termine, si assume un'obbligazione e si contravviene al divieto. Cassazione civile sez. I, 14 novembre 2001, n. 14158, Agnello C. Ciccia, Giust. civ. Mass. 2001, 1923 L'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento. Tribunale Roma, 15 giugno 2001, Ibba C. Banca Roma, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 525 L'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e l'eventuale delega data dal traente al prenditore per il tardivo completamento del titolo è inefficace. La consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce perciò un valido mezzo di pagamento. Cassazione civile sez. II, 25 maggio 2001, n. 7135, Stevanato C. Studio Geotecnico Fornaro e co., Giust. civ. Mass. 2001, 1058, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 295 Ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore. Tribunale Monza, 12 aprile 2001, Poker Serramenti C. Ral Infissi, Giur. milanese 2002, 41 L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo perché volto a perseguire interessi privati non meritevoli di tutela, in quanto strutturato in modo da sovvertire la funzione esclusivamente solutoria dell'assegno a vantaggio di finalità estranee ed esogene. Cassazione penale sez. V, 13 dicembre 2000, n. 270 In tema di assegno bancario, la presunzione ("iuris tantum") della certezza della data risultante dall'intestazione formale posta sull'assegno può essere superata attraverso una prova contraria che può consistere anche in quella testimoniale (nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che non avevano valutato le risultanze dell'esame testimoniale, dalle quali si deduceva l'avvenuta maturazione della prescrizione del reato e, quindi, l'esclusione dell'obbligo di trasmissione degli atti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa, a seguito della intervenuta depenalizzazione dell'illecito). Cassazione civile sez. III, 07 febbraio 2000, n. 1337, Avicola C. Valigi, Giust. civ. Mass. 2000, 259 Il titolo esecutivo è condizione dell'azione esecutiva e pertanto deve esser verificato d'ufficio dal giudice, che deve dichiararne l'inesistenza, e quindi la nullità del precetto, come nel caso questo sia il titolo di credito che sia stato intimato in base ad assegno bancario privo di data perché in tal non vale come titolo esecutivo. Cassazione penale sez. V, 16 marzo 1999, n. 5333, Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 824 In materia di assegni bancari, un titolo privo dell'indicazione della data, potendo valere solo come promessa di pagamento, non può essere considerato un assegno né ai fini della decorrenza del termine di presentazione per l'incasso né ai fini dell'applicabilità delle sanzioni penali. Tuttavia, quando il titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno,

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apponendovi data e luogo di emissione, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione al titolo delle caratteristiche dell'assegno bancario. Sicché risponde dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 e 2 l. n. 386 del 1990, se al momento dell'utilizzazione del documento come assegno mancheranno l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. E in tal caso non sarà rilevante la prova della data dell'effettiva consegna del documento al prenditore, perché, salvo eventi eccezionali, l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione. Cassazione penale sez. V, 03 giugno 1998, n. 7418, Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 1094, Cass. pen. 1999, 2631 La consumazione del delitto di cui all'art. 1 l. 15 dicembre 1990 n. 386, si realizza al momento della consegna del titolo al prenditore, debitamente sottoscritto dal traente, senza che rilevi l'eventuale mancanza degli altri elementi (data d'emissione, nome del prenditore, importo in relazione al quale è dato l'ordine di pagamento), e pertanto a tale momento occorre riferirsi per accertare la mancanza di autorizzazione della banca trattaria e, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza della revoca. Cassazione penale sez. V, 19 maggio 1998, n. 7988, Cass. pen. 1999, 2629, Giust. pen. 1999, II, 527, Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 1094 Pur essendo l'emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde pertanto dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall'art. 2 (emissione di assegno senza provvista) della l. 15 dicembre 1990 n. 386, qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchino l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. Tribunale Alba, 26 marzo 1998, Bonifacio C. Fid. interfin., Giur. it. 1998, 1424 L'uso dell'assegno postdatato (o senza data) come mezzo di garanzia deve ritenersi contrario alle norme imperative di cui agli art. 1 e 2 l. assegno, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo. L'emittente ha pertanto diritto alla restituzione del, o dei, titoli da parte del beneficiario cui essi siano stati rilasciati. Tribunale Alba, 26 marzo 1998, Bonifacio C. Fid. interfin., Giur. piemontese 1998, 288 Ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1736 del 1933, l'assegno al quale manchi alcuno dei requisiti indicati all'art. 1, come la data, non vale come titolo, con la conseguenza che varrà solo come promessa di pagamento. Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 1997, n. 12806, Min. fin. C. De Simone, Giust. civ. Mass. 1997, 2396 In tema di violazioni della disciplina della imposta di bollo, la emissione di un assegno bancario privo della indicazione del luogo e della data di emissione va assoggettato alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e non alla più grave sanzione prevista (per le trasgressioni relative alle cambiali) dal comma 3 dello stesso art. 25. Cassazione civile sez. un., 24 settembre 1997, n. 9380, Cuppellini C. Griswold, Giust. civ. Mass. 1997, 1764 Con riguardo a domanda proposta, anteriormente all'entrata in vigore della l. 31 maggio 1995 n. 218, nei confronti dello straniero da un soggetto avente il proprio domicilio in Italia, finalizzata alla condanna al pagamento della somma portata da un assegno bancario, privo della indicazione del luogo di emissione, nonché di altre indicazioni di luogo, tratto dal convenuto su una banca straniera e da questa non onorato, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4,

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n. 2, c.p.c., atteso che la nullità, come tale, dell'assegno privo del luogo di emissione, ai sensi degli art. 1, n. 5 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, (quando non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. in ultimo cit.) comporta che il titolo posto a base della pretesa valga come chirografo, e che quella proposta sia l'azione causale, relativa ad obbligazione avente ad oggetto una somma determinata nel quantum e pertanto da adempiersi al domicilio del creditore. Tribunale Roma, 07 febbraio 1997, Carbonari C. Credito coop. Roma, Banca borsa tit. cred. 1998, II, 417 L'abusivo riempimento del titolo non può essere considerato (in sé) motivo di responsabilità né per la banca trattaria né per la banca negoziatrice alle quali l'assegno pervenga completo: l'abusivo riempimento è irrilevante come tale, qualora si qualifichino i requisiti formali dell'assegno come requisiti di completezza necessari solo al momento della presentazione per il pagamento. Non sussiste, pertanto, nullità nel caso di presentazione di un titolo completo. Cassazione penale sez. I, 18 novembre 1996, n. 6019, Cass. pen. 1997, 2833, Giust. pen. 1997, II, 501 L'esplicito rinvio, a fine abrogativo, all'art. 139 comma 2 d.P.R. n. 156 del 1973, effettuato dall'art. 12 l. 15 dicembre 1990 n. 386, impone di ritenere l'applicabilità della nuova normativa non solo agli assegni bancari, ma anche ai titoli postali e specificamente agli assegni postali di cui al d.P.R. n. 156 del 1973, la cui disciplina originaria (in particolare art. 133 e 134) deve perciò intendersi integrata e modificata, per quanto attiene al momento consumativo, competenza, condizioni di procedibilità ed altre innovazioni, dalla nuova regolamentazione introdotta con la più volte citata l. n. 386 del 1990. Pertanto la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 4 di tale ultima legge, appartiene al giudice del luogo del pagamento, che non è quello dell'ufficio postale al cui sportello il titolo è stato presentato per il pagamento dal portatore, bensì quello dell'ufficio postale presso il quale è acceso il conto corrente, ufficio che dovrà provvedere al suo pagamento attraverso le stanze di compensazione. Cassazione penale sez. I, 18 novembre 1996, n. 6019, Riv. trim. dir. pen. economia 1997, 1366 La normativa penale in materia di assegno prevista dalla l. 15 dicembre 1990 n. 386 si applica integralmente anche agli assegni postali fiduciari e perciò, per quanto riguarda la competenza territoriale, essa dovrà essere individuata ai sensi dell'art. 4 della legge cit. nel luogo di pagamento del titolo, che è quello ove è stato acceso il conto e non quello ove il primo titolo è stato presentato per la riscossione. Cassazione civile sez. I, 18 luglio 1996, n. 6469, Min. fin. C. Tessa, Fisco (Il) 1996, 10837, Giur. imp. 1997, 97, Giur. it. 1997, I, 1, 1254 L'assegno bancario "irregolare", privo cioè dei requisiti richiesti dall'art. 1, n. 1), 2), 3) e 5), d.P.R. 21 dicembre 1933 n. 1736 (trattasi, rispettivamente, della denominazione di assegno bancario; dell'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; del nome di chi è designato a pagare; dell'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è stato emesso), deve considerarsi a tutti gli effetti una cambiale, con la conseguenza che l'evasione dell'imposta di bollo va assoggettata al regime sanzionatorio statuito per le cambiali dall'art. 25, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta) e non a quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 25 (da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa). Cassazione civile sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, Ania coop. edil. C. D'Agostino, Giust. civ. Mass. 1996, 802, Vita not. 1996, 1283 Nell'assegno bancario l'indicazione del luogo di emissione, prevista dall'art. 1 n. 5 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, rileva sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell'assegno e della individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo (art. 32 e 2, comma 3 del citato r.d. n. 1736). Ne consegue che l'assegno privo dell'indicazione del luogo di emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale, salvo che la suddetta indicazione non possa desumersi dal contesto del titolo stesso.

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Cassazione civile sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, Ania coop. edil. C. D'Agostino, Giust. civ. Mass. 1996, 802 A differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione in luogo della somma di denaro dovuta integra una violazione degli art. 1197 e 1182 c.c. e non costituisce un valido mezzo di pagamento. Cassazione civile sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, Ania coop. edil. C. D'Agostino, Giur. it. 1997, I, 1, 315 L'assegno bancario privo delle indicazioni del luogo e della data di emissione è nullo e non costituisce valido mezzo di pagamento, salvo che i suddetti elementi non possano desumersi dal contesto del titolo. Cassazione civile sez. I, 24 maggio 1996, n. 4801, Finessi C. P.T.M, Giust. civ. Mass. 1996, 767 Il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova in ordine alla promessa di pagamento a suo favore. Cassazione civile sez. I, 20 dicembre 1995, n. 13013, Damiani C. Banca naz. agr., Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 12 In tema di pagamento di assegno circolare non trasferibile, la mancata coincidenza tra luogo di emissione e luogo di pagamento impone l'adozione di particolari cautele, dovendo in tal caso la diligenza della banca essere superiore a quella cui è tenuta nel caso di pagamento richiesto nel luogo di emissione o, a maggior ragione, presso lo stesso sportello bancario che ha emesso l'assegno, atteso che è meno probabile che il falso prenditore richieda il pagamento allo stesso sportello o, più in generale, nella stessa piazza in cui l'assegno è stato emesso e in cui è probabile che il vero prenditore sia conosciuto o che venga presentata la denuncia di smarrimento o di sottrazione (nella specie, l'assegno era stato versato in un conto corrente per l'occasione aperto dal presentatore, che aveva successivamente prelevato il corrispondente importo). Cassazione civile sez. III, 19 settembre 1995, n. 9889, Di Giacomo C. Rotunno, Giust. civ. Mass. 1995, 1669 In tema di convalida di sfratto per morosità, in base al disposto di cui agli art. 1197 e 1277 c.c., il conduttore per sanare la mora, deve consegnare al locatore moneta avente corso legale nello Stato per un valore pari al proprio debito, con facoltà, per il creditore, di rifiutare una prestazione diversa. Ove, pertanto, una tale diversa prestazione sia accettata - come nell'ipotesi siano consegnati, senza alcuna opposizione, assegni privi della data e del luogo di emissione, privi di valore esecutivo e validi unicamente come promesse di pagamento - il creditore non può, in un momento successivo, eccepire l'omessa sanatoria della morosità, per essere i titoli già accettati non validi come assegni bancari. Cassazione civile sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, Tamburrino C. Greco, Giust. civ. Mass. 1995, 857 L'emissione di un assegno in bianco postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel

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frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. Cassazione civile sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, Tamburrino C. Greco, Giust. civ. Mass. 1995, 857 L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, solo una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto. Cassazione civile sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, Tamburrino C. Greco, Contratti (I) 1996, 140 La funzione che la legge attribuisce all'assegno bancario e propriamente quella di mezzo di pagamento e non di strumento di credito al pari della cambiale. Pertanto l'assegno privo di data è un titolo nullo che deve essere considerato, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, quale promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando solo una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto. Pretura Varese, 30 gennaio 1995, Foro it. 1996, II, 334 Nell'ipotesi di rilascio di assegno non datato l'emissione si intende realizzata nella data indicata sul titolo, una volta che questo sia stato riempito integralmente, sicché il reato di "emissione di assegno senza autorizzazione" si configura anche quando quest'ultima venga revocata dalla banca trattaria dopo la consegna del titolo al primo prenditore, ma prima della data apposta su di esso; il traente (nella specie, amministratore di società in situazione prefallimentare), poiché, al momento del rilascio, accetta il rischio che sopravvenga la revoca dell'autorizzazione in data anteriore a quella che sarà apposta sul titolo, è punibile a titolo di dolo eventuale. Cassazione civile sez. I, 01 agosto 1994, n. 7156, Buticchi C. Min. fin., Giust. civ. Mass. 1994, 1042, Giust. civ. 1994, I, 2759, Foro it. 1994, I, 2667 In tema di imposta di bollo, l'assegno bancario, emesso senza l'indicazione del luogo di emissione ed in mancanza della situazione di automatica sostituzione prevista dall'art. 2, comma 4, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, rientra nella disciplina dell'art. 15 sub b) dell'All. A della tariffa al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a nulla rilevando che il portatore mantenga i suoi diritti verso il traente secondo la disciplina del comma 2 dell'art. 45 r.d. n. 1736 del 1933 succitato, con riguardo alla valorizzazione dell'assegno come titolo di credito, ma non come titolo di pagamento. Cassazione civile sez. I, 01 agosto 1994, n. 7156, Buticchi C. Min. fin., Fisco (Il) 1995, 85, Giur. it. 1995, I, 1, 572, Dir. e prat. trib. 1995, II, 977 L'assegno bancario nel quale la data non è stata indicata o è stata retrodatata, deve scontare l'imposta di bollo delle cambiali. Analogamente deve scontare l'imposta proporzionale nel caso in cui non sia stata indicata dal traente il luogo di emissione dell'assegno, a nulla rilevando il fatto che l'art. 2 r.d.l. n. 1736 del 1933 prevede che il luogo indicato nell'assegno dal trattario si reputi luogo di pagamento. Cassazione penale sez. V, 22 dicembre 1993, Vinci, Riv. pen. 1994, 1258, Cass. pen. 1995, 1033, Giust. pen. 1994, II, 612, Mass. pen. cass. 1994, fasc. 7, 24 Qualunque siano gli accordi tra le parti, l'assegno bancario conserva la sua natura cartolare e di mezzo di pagamento e va, quindi, pagato al momento della presentazione, anche se anteriore al giorno

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indicato come data di emissione, ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta (art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736). Pertanto, sono nulli il patto di garanzia e quello "de non petendo" i quali, tuttavia, "vitiantur sed non vitiant". Conseguentemente, non risponde del reato di falso in titolo di credito trasmissibile per girate (art. 485 e 491 c.p.) il prenditore di un valido assegno bancario consegnatogli a titolo di garanzia che, cancellate o fatte cancellare le annotazioni da lui stesso scritte a lapis "a garanzia" nella parte destinata all'indicazione del luogo e della data di emissione, pone all'incasso l'assegno, apponendovi, o facendovi apporre, o lasciando che l'impiegato della banca cui il titolo è presentato, vi apponga le indicazioni del luogo e della data di emissione corrispondenti a quelle della presentazione per il pagamento. Tribunale Milano, 29 settembre 1993, Toniolo C. Min. fin., Banca borsa tit. cred. 1995, II, 383 Non è valido, e di conseguenza non è soggetto all'applicazione della imposta di bollo, l'assegno bancario privo della indicazione del luogo di emissione, al quale residua il valore di mero riconoscimento di debito. Tribunale Milano, 21 maggio 1992, Igienica C. Banca pop. Pesarese, Banca borsa tit. cred. 1993, II, 601 Non può addebitarsi colpa all'emittente per aver emesso l'assegno lasciando in bianco la data e il luogo di emissione, né per essersi servito di lettera raccomandata. Pretura Torino, 20 febbraio 1992, Vajr C. Gedda, Banca borsa tit. cred. 1994, II, 103 L'assegno bancario postdatato deve considerarsi radicalmente nullo. Va dunque respinta la richiesta di tutela cautelare atipica, di cui all'art. 700 c.p.c., avanzata da chi, avendo emesso al fine della presentazione per lo sconto un assegno postdatato, presentato poi al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, chiede l'inibitoria della pubblicazione del protesto. Pretura Taranto, 21 luglio 1991, Olearia nazionale C. Centrifughe meridionali, Foro it. 1992, I, 971 Posto che l'assegno non ha solo ed esclusivamente natura solutoria, ma può assolvere ulteriori funzioni economiche, detto titolo di credito è pienamente valido, anche se emesso originariamente senza data e riempito, successivamente, in base ad un accordo; pertanto, è possibile attivare la tutela cautelare atipica "ante causam" per sospendere l'efficacia esecutiva dello stesso titolo. Cassazione civile sez. II, 05 novembre 1990, n. 10617, D'Amico C. Agenzia viaggi Chiara, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11 A differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), implicando solo presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, con la conseguenza che l'invio al creditore di un assegno senza data in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli art. 1197, 1182 c.c. e non costituisce valido mezzo di pagamento. Cassazione civile sez. II, 05 novembre 1990, n. 10617, D'Amico C. Agenzia viaggi Chiara, Giur. it. 1991, I, 1, 555, Riv. dir. comm. 1991, II, 281 La consegna di assegno non datato non costituisce adempimento. Cassazione civile sez. I, 26 settembre 1990, n. 9745, Passalacqua C. Terzetti, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 9 L'autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, secondo l'art. 28 c.p.p., riguarda tutti i fatti materiali il cui accertamento, positivo o negativo, abbia costituito fonte di convincimento del giudice penale, ivi inclusi quelli che, pur non integrando elementi costitutivi o circostanze del reato addebitato,

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siano stati ritenuti influenti al fine della pronuncia di condanna o di assoluzione. Pertanto, accertata, in sede penale, l'emissione in bianco di un assegno bancario, nel contraddittorio col prenditore di questo, costituitosi parte civile, ed utilizzato tale accertamento per escludere la sussistenza del reato di emissione a vuoto dello stesso assegno, va esclusa in sede civile, in base alle risultanze di tale giudicato, la buona fede di detto prenditore, al fine dell'applicazione del principio per cui l'originaria incompletezza del titolo, come causa della sua invalidità, è inopponibile (soltanto) al portatore che lo abbia, in buona fede, ricevuto completo. Tribunale Cagliari, 11 aprile 1990, Artizzu C. Artizzu, Banca borsa tit. cred. 1992, II, 721 L'assegno bancario emesso senza data non vale, ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario e di conseguenza è privo di efficacia esecutiva. Il completamento dell'assegno bancario, successivo all'emissione dello stesso, non può servire a fargli acquistare efficacia esecutiva. Cassazione civile sez. II, 09 novembre 1988, n. 6037, Digenti C. Fuligni, Giust. civ. Mass. 1988, fasc.11, Vita not. 1988, 1175 Con riguardo al contratto di conto corrente bancario, l'obbligo della banca di pagare gli assegni emessi dai propri clienti viene meno per i titoli che non siano muniti dei requisiti prescritti dal r.d. 31 dicembre 1933 n. 1736 indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata provvista presso la banca trattaria. Conseguentemente nel caso di vendita, in riferimento al pagamento del prezzo, il rilascio di un assegno privo di data, e perciò nullo ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, non può far ritenere adempiuta l'obbligazione dell'acquirente ancorché il venditore non abbia proceduto alla presentazione del titolo alla banca trattaria per la sua riscossione. Cassazione penale sez. III, 04 febbraio 1987, Cass. pen. 1988, 931, Giust. pen. 1988, II, 57 In tema di reati valutari, gli assegni bancari, tratti su banche italiane, la cui circolazione è consentita soltanto in Italia, rientrano fra i titoli di credito di cui è vietata l'esportazione senza autorizzazione, poiché non può essere esclusa l'eventualità di una loro utilizzazione all'estero. L'assegno bancario, ancorché emesso senza indicazione della data e del luogo di emissione e senza provvista presso il trattario, conserva il valore di titolo di credito, potendo il documento essere completato successivamente. Corte appello Milano, 20 giugno 1986, Improta C. Credito commerciale, Banca borsa tit. cred. 1987, II, 600 La facoltà del traente di provare la difformità della data apposta sull'assegno da quella reale di emissione deve ritenersi inammissibile in relazione all'art. 17 delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente tra il cliente e la banca. Cassazione penale sez. V, 17 gennaio 1986, Cass. pen. 1987, 805, Giust. pen. 1986, II, 653 In caso di assegno senza data di emissione, l'emittente è obbligato a lasciare in banca la valuta a disposizione del prenditore fino al momento dell'incasso del titolo. Cassazione penale sez. V, 27 novembre 1985, Cass. pen. 1987, 385 L'art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare - consente l'ammissione del titolo postdatato, ma non pone alcun obbligo di presentazione immediata all'incasso, e l'emittente, in vista di tale facoltà del prenditore, fin quando non vengano a scadere i termini di presentazione rispetto alla postdata (sia essa stata apposta dallo stesso emittente che dal prenditore su un assegno privo di data), non può legittimamente disporre della provvista, ma deve mantenerla fino alla scadenza del termine utile per la sua presentazione rispetto alla postdata. Di conseguenza, risponde del reato di emissione a vuoto qualora entro detto termine venga riscontrata l'inesistenza della provvista, a nulla rilevando che nei termini di presentazione rispetto alla effettiva data di emissione dei titoli vi sia sufficiente copertura.

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Cassazione penale sez. V, 29 gennaio 1985, Giust. pen. 1986, II, 33 L'assegno bancario, privo di alcuni elementi essenziali, purché sia munito della sottoscrizione del traente, può anche circolare in bianco, ben potendo essere completato dal legittimo possessore. La sua emissione a vuoto integra, pertanto, il reato di cui all'art. 116 r.d. n. 1736 del 1933 sia anche prima che venga completato con le indicazioni prescritte, in quanto la sussistenza dell'illecito non è subordinata alle condizioni dell'assegno sotto il profilo civilistico, sia nel caso in cui sia stata lasciata in bianco la data dell'assegno, in quanto si tratta di titolo pagabile a vista, per cui l'emittente deve mantenere la valuta in banca a disposizione del beneficiario fino a quando quest'ultimo non abbia presentato l'assegno per il pagamento. Cassazione penale sez. V, 16 gennaio 1985, Cass. pen. 1986, 804, Giust. pen. 1985, II, 676 In caso di emissione di assegno postdatato e privo di copertura, ai fini dell'applicazione dell'amnistia deve farsi riferimento per individuare il momento consumativo del reato alla data della provata negoziazione del titolo e non a quella diversa e posteriore apposta sul titolo. Cassazione penale sez. VI, 10 gennaio 1985, Giust. pen. 1986, II, 6 La norma della legge sull'assegno bancario concernente le postdatazioni ricomprese nel termine di 4 gg. dall'effettiva emissione del titolo, ha natura unicamente tributaria circa l'applicabilità della tassa graduale delle cambiali. Il fatto della data fittizia rimane invece reato perseguibile in forza delle disposizioni della stessa legge sull'assegno che ha funzione di mezzo di pagamento e non può essere trasformato in strumento di credito: illiceità penale non sanabile. Cassazione civile sez. I, 05 gennaio 1985, n. 6, Varini C. Orefice, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1, Giust. civ. 1985, I, 1078, Giur. it. 1985, I, 1, 924, Foro it. 1985, I, 3160 L'art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, nel richiedere per l'esperimento dell'azione causale, in base al rapporto che diede causa all'emissione o trasmissione dell'assegno bancario, l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo, è rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all'azione cartolare ed a quella causale. Ne consegue che i suddetti adempimenti non condizionano l'esperibilità dell'azione causale quando si tratti di assegno che abbia perduto il proprio valore cartolare per prescrizione (nella specie, prescrizione di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 75 del citato decreto, vertendosi in tema di azione del primo prenditore contro il traente), ovvero non abbia mai avuto tale valore, come nel caso in cui sia stato emesso senza uno dei suoi requisiti essenziali, quale la data di emissione. Né, in tale ultima ipotesi, quando si deduca l'intervenuto smarrimento dell'assegno, può subordinarsi l'azione causale all'esperimento della procedura di ammortamento, non essendo questa ammissibile con riguardo ad un titolo difettante dei suoi requisiti essenziali. Tribunale Milano, 16 gennaio 1984, Improta C. Credito Commerciale, Banca borsa tit. cred. 1986, II, 253 L'errore in cui sia incorso il traente nell'indicare la data di emissione di un assegno bancario è rilevabile nei limiti di cui all'art. 1428 c.c.: mancando dell'estremo della riconoscibilità, da valutarsi alla stregua dell'art. 1431 c.c., non è pertanto opponibile dal correntista alla banca trattaria. Cassazione penale sez. V, 16 novembre 1983, Cass. pen. 1985, 736, Giust. pen. 1984, II, 666 Nell'ipotesi in cui l'assegno bancario venga emesso senza indicazione di data, qualora all'atto della presentazione del titolo da parte del prenditore non esista presso il trattario l'intera somma di copertura, l'emittente risponde sia del reato di emissione di assegno mancante della data che del delitto di emissione di assegno a vuoto. In tema di emissione di assegno senza indicazione di data, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, deve farsi riferimento alla data di negoziazione del titolo e non a quella apposta sul titolo all'atto della presentazione del documento.

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Cassazione penale sez. V, 06 aprile 1983, Cass. pen. 1984, 1522, Giust. pen. 1984, II, 167 In caso di emissione di assegno con data in bianco, l'emittente indipendentemente da qualsiasi accordo con il prenditore, deve lasciare disponibile la valuta fino alla presentazione dell'assegno nei termini decorrenti dalla data appostavi dal prenditore. Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1983, Cass. pen. 1984, 1258, Giust. pen. 1984, II, 167 È ipotizzabile il reato di illecita esportazione di titoli anche nel caso in cui gli assegni siano pagabili in Italia e siano privi di data e luogo di emissione. Non v'è dubbio, invero, che anche l'assegno pagabile in Italia può essere negoziato all'estero, consentendo, quanto meno, al cessionario residente all'estero di venire a riscuoterlo in Italia. Né l'originario difetto di taluni requisiti previsti dal r.d.l. 21 dicembre 1933 n. 1736 potrebbe togliere al documento cartaceo l'idoneità di mezzo di pagamento suscettibile di valere come tale attraverso il suo successivo completamento. Cassazione penale sez. V, 06 luglio 1982, Giust. pen. 1983, II, 240 L'assegno si considera pagabile a vista quando la data del titolo di credito sia stata lasciata in bianco: in tal caso l'emittente deve lasciare la valuta in banca a disposizione del prenditore fino a quando questi non abbia presentato l'assegno al pagamento. Cassazione penale sez. III, 19 maggio 1982, Cass. pen. 1983, 1686 L'assegno bancario, ancorché emesso senza indicazione della data e del luogo di emissione e senza provvista presso il trattario, conserva il valore di titolo di credito. Esso, pertanto, è soggetto alla disciplina valutaria che punisce l'illecita esportazione all'estero di titoli di credito o altri mezzi di pagamento senza la prescritta autorizzazione. Cassazione civile sez. I, 26 aprile 1982, n. 2561, Lombardi C. Speranza, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 4 L'assegno bancario rilasciato senza indicazione della data di emissione è invalido ed inefficace come titolo esecutivo; tuttavia, se il titolo mancante della data venga successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga all'esecuzione da parte del terzo possessore l'onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo. Cassazione penale sez. V, 10 dicembre 1981, Cass. pen. 1983, 1123, Giust. pen. 1982, II, 407 In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo. Pertanto, in caso di modificazione o alterazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo, al fine di ottenere innanzi tempo la valuta, sussiste il falso in titoli di credito, ai sensi degli artt. 485 e 495 c.p., giacché per effetto di tale alterazione l'assegno viene ad esprimere un fatto diverso da quello che esprimeva nel suo tenore originario. In detto caso, ai fini della pretesa irrilevanza penale dell'alienazione in questione, non è applicabile il comma 2 dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, secondo cui l'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione, in quanto la citata disposizione si riferisce alle sole ipotesi in cui la postdatazione è da ritenere giustificata (Il ricorrente aveva dedotto che, poiché il titolo è pagabile indipendentemente dalla data di emissione, nessuna rilevanza può attribuirsi all'alterazione di detta data). Corte appello Venezia, 03 novembre 1981, Furegon C. Produttori latte Colognese, Arch. civ. 1982, 486 Ai fini della validità dell'assegno bancario come titolo esecutivo, è necessario che il requisito della

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"indicazione della data", tassativamente prescritto dall'art. 1 n. 5 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, sussista nel momento in cui l'assegno viene emesso. Cassazione penale sez. III, 14 ottobre 1981, Cass. pen. 1983, 738 Il trasferimento all'estero senza autorizzazione di un vaglia cambiario o di un assegno bancario privi di data di emissione integra gli estremi del reato di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31. Cassazione penale sez. V, 13 ottobre 1981, Maiellaro, Cass. pen. 1983, 289 La falsificazione in assegno privo dei requisiti di validità non configura l'ipotesi aggravata di cui all'art. 491 c.p., ma è punibile a norma dell'art. 485 c.p. Cassazione penale sez. V, 07 ottobre 1981, Cass. pen. 1982, 1753 Anche l'assegno bancario postdatato rientra tra i titoli di credito trasmissibili per girata, assistiti da tutela privilegiata a norma dell'art. 491 c.p., sia perché anche l'assegno postdatato è trasmissibile mediante girata e, a norma dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, può essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, sia perché la data di emissione, ancorché postdatata e quindi ideologicamente falsa, ha giuridica rilevanza, giacché da essa, a norma dell'art. 32 r.d. n. 1736 citato, decorre il termine per la presentazione al pagamento da parte del portatore e per il ritiro della somma da parte dell'emittente. Cassazione civile sez. III, 18 giugno 1981, n. 3976, Bianchino C. Beccaria, Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 6 L'assegno bancario privo di valore cartolare per difetto dei prescritti requisiti, qualora venga fatto valere dal prenditore come prova documentale del suo credito deve essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento e perciò, implica, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, finché l'emittente non fornisce la prova dell'inesistenza o dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto. Cassazione penale sez. V, 08 maggio 1981, Cass. pen. 1982, 1405 L'assegno bancario firmato in bianco, cioè senza indicazione dell'importo e privo di altri requisiti prescritti dalla legge, è da includersi tra i titoli di credito trasmissibili per girata. La sua emissione a vuoto integra, pertanto, il reato di cui all'art. 116 n. 2 r.d. 1933 n. 1736 anche prima che venga completato con le indicazioni prescritte e il reato si consuma nel momento in cui il titolo viene consegnato al prenditore e non già in quello diverso in cui il prenditore lo riempie e lo trasmette ad altri. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, deve farsi riferimento alla data di negoziazione e non a quella apposta sul titolo. Cassazione civile sez. I, 25 novembre 1980, n. 6268, Giambartolomei C. Min. tesoro, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 11 L'infrazione valutaria prevista dagli art. 6 e 15 d.l. 6 giugno 1958 n. 476 (convertito in l. 25 luglio 1956 n. 786), per la esportazione od il tentativo d'esportazione di assegno bancario senza la prescritta autorizzazione ministeriale, non è esclusa dal fatto che il titolo sia destinato a circolare soltanto in Italia, ovvero manchi della data o del luogo di emissione, trattandosi di circostanze non ostative a che il titolo medesimo, previo riempimento da parte del portatore, sia suscettibile di essere successivamente utilizzato per la costituzione di rapporti obbligatori con non residenti nello Stato. Cassazione penale sez. V, 12 novembre 1980, Cass. pen. 1982, 253 La falsità di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali la indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 491 c.p., e non già quella meno grave di cui all'art. 485 stesso codice. Si ha, infatti,

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emissione in senso tecnico dell'assegno bancario indipendentemente dal suo riempimento, per cui le irregolarità che ai fini civili possano comportarne la nullità non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all'ordine. Cassazione penale sez. V, 25 settembre 1980, Giust. pen. 1981, II, 420 L'emissione di un assegno postdatato, in violazione dell'art. 116 n. 3 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non esime l'emittente dall'obbligo di avere presso il trattario la somma necessaria sin dal momento della messa in circolazione del titolo e di mantenere la copertura sino alla scadenza dei termini per la sua presentazione; e ciò in considerazione dell'esigenza di tutela della funzione economica e della sicurezza di questo titolo di credito, che può essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del r.d. citato. Tribunale Bari, 23 maggio 1980, Pezzano C. Binda, Foro padano 1980, I, 144, Banca borsa tit. cred. 1981, II, 199 È postdatato l'assegno bancario che è negoziato in data anteriore rispetto a quella indicata nel titolo stesso, non è tale quindi un titolo depositato presso un terzo (nella specie notaio) per consegna alla data apposta sul titolo. Cassazione civile sez. III, 04 luglio 1979, n. 3818, Importazioni Prodotti Alimentari C. Martello, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7 L'accettazione, da parte del prenditore, senza previo patto espresso, di un assegno postdatato, quale mezzo di pagamento "pro solvendo", attiene non tanto alla fase formativa, quanto alla fase meramente esecutiva del contratto e non rende - a parte il caso del previo concerto - il prenditore partecipe dell'illecito penale addebitabile soltanto al traente. Né la postdatazione, di per sé, induce la nullità dell'assegno, giacché la legge stessa (art. 31, comma 2, e 121 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736) prevede che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo pagabile nel giorno di presentazione. Cassazione penale sez. V, 14 marzo 1979, Cass. pen. 1980, 1281, Giust. pen. 1980, II, 96 La tutela più rigorosa accordata all'assegno bancario dall'art. 491 c.p. non viene meno se l'assegno è privo della indicazione della data, del luogo di emissione, dell'importo in lettere e del nome del prenditore. Invero, la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 491 c.p. non è subordinata alle condizioni e validità dell'assegno che, sotto il profilo civilistico, sono previste dagli art. 1 e 2 l. n. 1736 del 1933. Cassazione penale sez. V, 11 ottobre 1978, Cass. pen. 1980, 215 La facoltà dell'emittente dell'assegno bancario di ritirare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la valuta depositata presso il trattario, non può essere esercitata se la data di emissione dell'assegno è in bianco: risponde pertanto del reato di cui all'art. 116 n. 2 r.d. cit. l'emittente dell'assegno, qualora alla data di presentazione del titolo apposta dal prenditore non esista presso il trattario l'intera somma di copertura. Cassazione penale sez. V, 08 maggio 1978, Nicoli, Riv. pen. 1979, 301 L'art. 116 n. 3 della legge sull'assegno bancario punisce, tra l'altro, l'emissione di un assegno mancante del luogo dove esso è tratto, indicazione richiesta dall'art. 1 n. 5 della legge. Sotto la stessa previsione legislativa non può non ricadere l'ipotesi della falsa indicazione del luogo di emissione, dal momento che anche in tal caso, come in quello dell'omessa indicazione, resta violato il precetto normativo di indicare il luogo (vero) di emissione. Cassazione penale sez. V, 30 marzo 1978, Cass. pen. 1979, 695

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L'emissione di un assegno postdatato, in violazione dell'art. 113 n. 3 l. sugli assegni, non esime l'emittente dall'obbligo di avere presso il trattario la somma necessaria sin dal momento della messa in circolazione del titolo e di mantenere la copertura fino alla scadenza dei termini per la sua presentazione, rispondendo ciò all'esigenza di tutela della funzione economica e della sicurezza di circolazione di questo titolo di credito. L'obbligo anzidetto, la cui violazione configura il reato previsto dall'art. 116 n. 2 l. sugli assegni, scaturisce del resto dallo stesso art. 31 della legge il quale stabilisce che l'assegno postdatato può essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, nonché dall'art. 32, secondo il quale la facoltà per l'emittente di ritirare la somma sorge dopo la scadenza del termine ivi fissato. Cassazione penale sez. V, 13 gennaio 1978, Cass. pen. 1979, 555 L'alterazione di un titolo di credito per essere giuridicamente rilevante non deve riguardare necessariamente gli elementi costitutivi dell'assegno bancario indicati nell'art. 1 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, tra i quali non è compreso il numero del conto corrente che la banca dà il cliente all'atto della stipulazione del contratto. La falsità può, invece, riferirsi anche agli elementi non essenziali che per disposizione di legge o per la pratica degli affari servano ad identificare con precisione l'oggetto e i soggetti del negozio stipulato e a rendere più facile l'uso del documento. È necessario soltanto che l'alterazione, qualunque parte del documento interessi, sia idonea ad ingannare i terzi. Cassazione penale sez. V, 27 ottobre 1977, Cass. pen. 1979, 425 Se la data di emissione dell'assegno è stata lasciata in bianco l'assegno è pagabile a vista. In tal caso, pertanto, indipendentemente da qualsiasi accordo intercorso col prenditore, l'emittente deve lasciare in banca la valuta a disposizione di questi fino alla presentazione dell'assegno. Cassazione penale sez. V, 05 maggio 1977, Cass. pen. 1979, 934 Un titolo all'ordine può anche circolare in bianco vale a dire privo di alcuni elementi essenziali, purché sia munito della sottoscrizione del traente. Pertanto, l'emissione di un assegno si realizza nel momento in cui il titolo viene consegnato al prenditore, e nel momento in cui il prenditore lo riempie e lo trasmette ad altri. Infatti, l'acquisto di un titolo all'ordine incompleto conferisce al portatore i diritti propri del titolo completo: dal che consegue, che la formazione e la tradizione di un assegno bancario ne compendia la emissione in senso tecnico indipendentemente dal suo riempimento e ancor prima che esso sia completo (nel caso di specie l'imputato aveva sostenuto che non vi sarebbe stata emissione del titolo, ai sensi dell'art. 116 della legge sull'assegno bancario, giacché il titolo era stato consegnato dallo stesso imputato privo di data e con l'intesa che sarebbe stato riempito e messo all'incasso in epoca successiva). Cassazione penale sez. V, 05 maggio 1977, Cass. pen. 1979, 934 L'accordo intercorso tra emittente e prenditore, di non riempire e presentare al trattario l'assegno prima di una certa data non preclude la possibilità della messa all'incasso del titolo con anticipo rispetto alla data pattuita. Tale accordo, infatti, è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative. Invero, posto che imperativa è la norma che deve essere osservata anche in presenza di una contraria determinazione della volontà delle parti, giacché inerisce ad interessi superiori a quelli strettamente individuali e disponibili, nessun dubbio può sussistere circa la collocazione tra le norme predette di quella che prescrive la coincidenza tra la data apposta sull'assegno e la data di effettiva emissione dello stesso, attesa la sua assoluta rilevanza ai fini della tutela di una ordinata evoluzione dei rapporti intersoggettivi, attraverso la salvaguardia, nell'interesse sociale, della piena operatività della libera circolazione dell'assegno e della buona fede che la presidia. Cassazione penale sez. V, 05 maggio 1977, Vita not. 1978, 458 Non ricorre il reato di abuso di foglio in bianco nel fatto del prenditore di un assegno bancario che, in violazione dell'accordo intercorso col traente, lo metta all'incasso, dopo avervi posto una data diversa da quella pattuita.

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Cassazione penale sez. V, 16 dicembre 1972, Cass. pen. 1983, 150, Giust. pen. 1982, II, 495 La facoltà dell'emittente dell'assegno bancario di ritirare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 12 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la valuta depositata presso il trattario, non può essere esercitata se la data di emissione dell'assegno è in bianco; per cui risponde del reato di cui all'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 l'emittente del titolo, qualora alla data di presentazione apposta dal prenditore non esista presso il trattario la somma di copertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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