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I REGIMI FISCALI DI VANTAGGIO ESISTENTI PER GESTIRE LA PARTITA IVA NEL 2015 Quesito n.48 del 26.02.2015 Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1 DOMANDA: salve dott. G.Mancini, sono un disoccupato di 30anni ho trovato un lavoro serale di consegne a domicilio di pizze, il titolare mi ha detto che potrei lavorare se apro una partita iva e lavoro sulle consegne. Come devo essere iscritto a rulo? quali tasse vado incontro? io vorrei tanto non perdere il lavoro, grazie.* * * RISPOSTA: Gentile visitatore, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito e per la fiducia riposta in me. Con riferimento al suo quesito, premesso che non ritengo assolutamente possibile svolgere un’attività lavorativa di carattere subordinata con lo strumento della partita Iva alla luce anche della casistica delle “false partite Iva” disciplinata dalla Legge Fornero, di seguito mi limiterò a fornirLe le informazioni sui diversi regimi fiscali di vantaggio oggi esistenti. Oggigiorno, per chi intende dare avvio ad un’attività/professione esistono due regimi fiscali di vantaggio: il regime forfetario e quello dei minimi. A tal proposito rammento che, mediante un emendamento inserito durante i lavori di conversione in legge del decreto n.192/2014 (Decreto Milleproroghe), il regime dei minimi ex Dl 98/2011 è stato prorogato al 2015. Pertanto, coloro che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel 2015 possono optare sia per il vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5% sia per il nuovo regime forfetario istituito dalla Legge di Stabilità 2015 con imposta sostitutiva del 15%. A) I requisiti d’accesso I requisiti da tenere in considerazione nella scelta sono: 1) RICAVI - Il limite di fatturato per i contribuenti minimi è di 30.000 euro annui, mentre per il regime forfetario varia, in base all’attività svolta, da un minimo di 15.000 ad un massimo di 40.000 euro; 2) PREVALENZA DEI REDDITI D’IMPRESA/LAVORO AUTONOMO - Tra le condizioni d’accesso al nuovo regime forfetario vi è l’obbligo della prevalenza dei redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo rispetto a quelli da lavoro dipendente o assimilato oppure, in assenza di detta prevalenza, che la sommatoria dei redditi posseduti non sia superiore a 20 mila euro. Al contrario per i minimi l’eventuale reddito di lavoro dipendente percepito non è soggetto ad alcun

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I REGIMI FISCALI DI VANTAGGIO ESISTENTI PER

GESTIRE LA PARTITA IVA NEL 2015

Quesito n.48 del 26.02.2015

Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131

Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1

DOMANDA: “salve dott. G.Mancini, sono un disoccupato di 30anni ho trovato un lavoro serale di

consegne a domicilio di pizze, il titolare mi ha detto che potrei lavorare se apro una partita

iva e lavoro sulle consegne. Come devo essere iscritto a rulo? quali tasse vado incontro? io

vorrei tanto non perdere il lavoro, grazie.”

* * *

RISPOSTA: Gentile visitatore, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio

sito e per la fiducia riposta in me. Con riferimento al suo quesito, premesso che non ritengo

assolutamente possibile svolgere un’attività lavorativa di carattere subordinata con lo strumento della partita Iva alla luce anche della casistica delle “false partite Iva” disciplinata dalla Legge Fornero, di seguito mi limiterò a fornirLe le informazioni sui diversi regimi fiscali di vantaggio oggi esistenti.

Oggigiorno, per chi intende dare avvio ad un’attività/professione esistono due regimi fiscali di vantaggio: il regime forfetario e quello dei minimi. A tal proposito rammento che, mediante un emendamento inserito durante i lavori di conversione in legge del decreto n.192/2014 (Decreto Milleproroghe), il regime dei minimi ex Dl 98/2011 è stato prorogato al 2015.

Pertanto, coloro che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel 2015 possono optare sia per il vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5% sia per il nuovo regime forfetario istituito dalla Legge di Stabilità 2015 con imposta sostitutiva del 15%.

A) I requisiti d’accesso

I requisiti da tenere in considerazione nella scelta sono: 1) RICAVI - Il limite di fatturato per i contribuenti minimi è di

30.000 euro annui, mentre per il regime forfetario varia, in base all’attività svolta, da un minimo di 15.000 ad un massimo di 40.000 euro;

2) PREVALENZA DEI REDDITI D’IMPRESA/LAVORO AUTONOMO - Tra le condizioni d’accesso al nuovo regime forfetario vi è l’obbligo della prevalenza dei redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo rispetto a quelli da lavoro dipendente o assimilato oppure, in assenza di detta prevalenza, che la sommatoria dei redditi posseduti non sia superiore a 20 mila euro. Al contrario per i minimi l’eventuale reddito di lavoro dipendente percepito non è soggetto ad alcun

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vincolo, quindi per un contribuente che esercita l’attività d’impresa/professionale come “secondo lavoro” l’accesso al regime dei minimi può risultare più opportuno.

3) CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE - I contribuenti forfetari possono porre in essere cessioni all’esportazione a differenza dei minimi.

4) SPESE PER LAVORO ACCESSORIO, DIPENDENTE E ASSIMILATO - I forfetari, a differenza dei minimi, possono sostenere tali spese seppur nei limiti di euro 5.000/annui.

5) BENI STRUMENTALI - I contribuenti minimi non possono superare, con riferimento al triennio precedente, euro 15.000 di spese per l’acquisto di beni strumentali (immobili compresi); per i forfetari il limite di spesa in tali beni è di 20.000 con riferimento all’esercizio precedente (senza considerare le spese sostenute per l’utilizzo/acquisto di immobili).

6) ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Sempre per quanto riguarda le operazioni fatte con l’estero, gli acquisti di beni intracomunitari per i minimi sono operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva, mentre per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10.000 euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.

B) Le agevolazioni negli adempimenti

Relativamente alle agevolazioni negli adempimenti, i due regimi si possono ritenere equivalenti in quanto per entrambi sono previsti gli esoneri da:

• Liquidazione e versamento IVA;

• Registrazione delle fatture emesse;

• Registrazione dei corrispettivi;

• Registrazione degli acquisti;

• Tenuta e conservazione dei registri e documenti, salvo per le fatture d’acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;

• Dichiarazione e comunicazione annuale IVA;

• Spesometro;

• Comunicazione Black List. L’unica differenza è data dal fatto che il contribuente minimo svolge il ruolo di sostituto d’imposta mentre il soggetto in regime forfettario non effettua ritenute.

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C) Le imposte

Ai fini dell’imposta sostitutiva all’Irpef va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfetario risulta sempre più conveniente il regime dei minimi che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%. Mentre per il primo l’aliquota viene applicata su una base imponibile rappresentata dalla differenza fra Ricavi e Costi inerenti l’esercizio dell’impresa o della professione, per il secondo regime l’aliquota viene applicata su una base imponibile forfetariamente determinata applicando al totale dei ricavi fatturati nell’anno una percentuale che varia da attività ad attività e ricomprese tra il 40% e il 86%. Per il regime forfettario, inoltre, è previsto l’abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni.

D) I contributi previdenziali Per gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS che applicano il regime forfetario va anche valutata la possibilità, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo realizzato, non considerando pertanto il c.d. minimale contributivo. Possibilità non riconosciuta ai minimi. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, ai quali esporre la propria fattispecie e chiedere le opportune indicazioni. Inoltre, il consiglio è quello di rivolgersi ad un commercialista di zona al quale esporre la propria fattispecie prima di porre in essere qualsiasi attività e farsi assistere nella gestione della stessa. (risposta del 25.02.2015)