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I finanziamenti a rimborso rateale: la verifica dell'usura e le criticità dei leasing ASSOCTU - 3 GIUGNO - VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO

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I finanziamenti a rimborso rateale: la verifica

dell'usura e le criticità dei leasing

ASSOCTU - 3 GIUGNO - VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO USURA

Art.644 c.p.:primo comma: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé oper altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con………”quarto comma: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni aqualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”.

Art.1 comma 1 del D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell’art.644 c.p. :“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si

intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi ocomunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del Decreto Legge 394/2000, convertito poi in Legge 28febbraio 2001 n. 24, che esplicita la volontà del legislatore:“L’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815 comma secondo c.c.. Vienechiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo omoratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quellodella conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi” .

Sentenza della Corte Costituzionale n.29/02 :“ Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, deldecreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specificamotivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbeanche gli interessi moratori”.

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CAPISALDI NELLA VERIFICA USURARIA

1 - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’

2 - PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DEL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

3 - METODO DEL TAEG DA APPLICARE PER LA VERIFICA USURARIA

4 - LA VERIFICA USURARIA EX ANTE COMPRENSIVA DI TUTTI I POSSIBILI FUTURISCENARI

5 - INCLUSIONE NEL VAGLIO USURARIO ANCHE DEI COSTI EVENTUALI

6 - RIMEDI APPLICABILI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL TSU: APPLICAZIONEDELL’ART.1815 C.C. 2°comma

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PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’

Dalla lettura della normativa dovrebbero concorrereall’accertamento dell’usurarietà di un contratto difinanziamento o di mutuo l’aggregato di interessi e dicosti comunque denominati convenuti nel contratto,come evidenzia sia il quarto comma dell’art.644 c.p.sia la Relazione governativa di accompagnamento,siano essi corrispettivi, compensativi o moratori.

Pertanto, ogni tipologia di interesse ed onere legatoall’erogazione del credito va a costituire un segmentodel carico economico complessivo del negozio di cuiva verificata l’entità e il suo eventuale carattereusurario.

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La centralità dell’art.644 c.p. in tema di usura, e con esso il principio dionnicomprensività dei costi, è stato inequivocabilmente ribadito dalla sentenzadella Cassazione n.8806 del 05.04.2017, Cassaz. Civile, Sez. I - Pres. Ambrosio,Rel. Dolmetta :«Per illustrare la valutazione espressa appena sopra, è opportuno muovere dallarecepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come inradice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n.108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico chesi trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effettidispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso diinteressi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e dellespese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Delresto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva dellarepressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanticomportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività dellapratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluseverso le voci escluse.»a cui hanno dato continuità successive sentenze di Cassazione, la n.5160 del06.03.2018 e la n.22458 del 24.09.2018

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PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DEL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

Il primo fondamentale principio desumibile già dalla semplicelettura delle fonti citate (art.644 c.p. comma 1: “……si fa dare opromettere…….” e art.1 comma 1 D.L. 394/00: “…… nel momento incui essi sono promessi o comunque convenuti…….” è che per laconfigurazione del carattere usurario assume rilevanza il momentodella pattuizione a prescindere dal momento del pagamento.

E' dunque evidente che l'operatore giuridico, al fine di vagliarel'usurarietà del finanziamento, dovrà compiere un giudizio dinatura prognostica, riportandosi ex ante al momento dellapattuizione usuraria, per verificare se le clausole contrattualihanno esposto il bene tutelato al pericolo che la legge ha intesoscongiurare, ovvero, in altre parole, per verificare chel'intermediario non si sia assicurato, con le condizioni contrattualida egli unilateralmente predisposte, la possibilità di incassare infuturo, anche solo in relazione ad accadimenti eventuali, costidebordanti il tasso soglia vigente al momento pattizio.

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Sentenza della Cass.Sez.Unite n.24675 del 19 ottobre 2017 : “Sarebbe pertanto impossibile operarela qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art.644 cod.pen.; ai finidell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la normad’interpretazione autentica - di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti,indipendentemente dal momento del loro pagamento.” e prosegue “Va però osservato che la ratiodelle nuove disposizioni sull’usura consiste invece nell’efficace contrasto di tale fenomeno, come silegge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la CorteCostituzionale nella sentenza sopra richiamata (la n.29 del 25.02.2002). Il meccanismo di definizionedel tasso soglia è basato infatti – lo si è accennato più sopra – sulla rilevazione periodica dei tassimedi praticati dagli operatori, sicchè esso è configurato dalla legge come un effetto, non già unacausa, dell’andamento del mercato. Con tale ratio è senz’altro coerente una disciplina che dà rilievoessenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo dellavolontà e dunque della responsabilità dell’agente”.

Tale assunto è stato ribadito anche dalla recentissima Cass.Civ. Sez. 3 Num. 9237 20/05/2020Presidente: ARMANO ULIANA, Relatore: CRICENTI GIUSEPPE: ”In realtà, è noto che il momentodeterminante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, aprescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi; questi ultimi devono ritenersi in misuraillegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbiaeffettivamente riscossi (art. 644 c.p.). Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito chel'usura si determina al momento della pattuizione e che, ove questa sia nei limiti, ed il tasso diventisuperiore (e dunque usuraio) per effetto di circostanze sopravvenute (c.d usura sopravvenuta), nonpuò ritenersi la nullità (Cass. 24675/ 2017), segno che quest'ultima si valuta al momento dellaconvenzione, senza riguardo alla effettiva riscossione.

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METODO DEL TAEG DA APPLICARE PER LA VERIFICA USURARIA

Come noto, la legge n.108 del 1996, considerando il tenore del citato comma 4° dell'art. 644 c.p., ha introdotto nelnostro ordinamento un criterio ancorato ad elementi oggettivi ai fini della determinazione della verifica delcarattere usurario di un contratto di credito (la c.d. usura oggettiva).

Oltre ad aver introdotto un tasso soglia usura (TSU), essa ha individuato anche la grandezza da confrontare con ilTSU al fine di valutare la liceità del finanziamento, rappresentata dal «tasso di interesse usurario» per la cuideterminazione si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle perimposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Da un punto di vista ermeneutico, il legislatore con tale locuzione ha inteso riferirsi, senza ombra di dubbio alcuno,al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che rappresenta l’unico indicatore capace di restituire in forma di tassoconfrontabile con il TSU, tutto il complessivo carico economico imposto al soggetto finanziato ed espressione dicosti, spese ed interessi, penali ecc., espressi talvolta in termini assoluti (costi e spese), talvolta in termini di tasso(tassi di interessi corrispettivi e moratori) e talvolta in termini percentuali (compenso di estinzione anticipata) e,quindi, l’unico in grado di rispondere pienamente alla volontà del legislatore di tener conto “delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione delcredito”.

Certamente la locuzione pecca di tecnicismo, come rilevato anche nella dottrina (SANGIOVANNI, Interessi di morae clausole di salvaguardia contro il rischio usura, maggio 2016, www.assoctu.it o www.iusimpresa.it :“L’espressione di “tasso di interesse usurario”, usata dal legislatore, non è precisa dal punto di vista tecnico inquanto non si tratta di un tasso di “interesse”, ma di una percentuale che esprime il “costo totale del credito”.

L’utilizzo di una scorretta terminologia ha dato il via ad interpretazioni discordanti sulla metodologia di verificausuraria aprendo le porte ora a confronti diretti tra tassi semplici e TSU, ora alla creazione posticcia di un TSU soloper il tasso di mora, ora a fantomatiche ed improponibili sommatorie tra tassi.

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METODO DEL TAEG DA APPLICARE PER LA VERIFICA USURARIA

Pertanto la metodologia più corretta da utilizzare nelle procedure di verifica usuraria èl’approccio basato unicamente sul raffronto tra il TAEG, che rappresenta il parametro chesintetizza gli effetti finanziari prodotti dai costi e dagli interessi, questi ultimi espressi intermini assoluti e non di tasso, e il tasso soglia usura (TSU).

Conforme a tale orientamento e concorde all’applicazione del metodo di raffronto del TAEG(e non dei tassi semplici) è la Corte d’Appello di Torino, sentenza del 20.12.2013, giudiceestensore dott.ssa Federica La Marca “la comparazione va invece condotta tra il TEG e iltasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, allacui determinazione certo concorrono le rilevazioni della banca d’Italia ma che noncostituiscono esse stesse il “secondo termine di paragone” con conseguente irrilevanza delloro eventualmente illegittimo procedimento di formazione”, principio richiamato e condivisosuccessivamente dal Tribunale di Torino, con sentenza n.1101 dell’08.03.2019 e con sentenza27.04.2016 estensore dott.Enrico Astuni: “Come è stato detto, in modo particolarmenteperspicuo, dal Trib. Udine più volte cit. “la verifica dell’usura, secondo la l. n. 108/1996, vainfatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi sempliciindicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassisemplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, almomento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato”.

La sentenza del Tribunale di Udine a cui la sentenza fa riferimento è quella del 26.09.2014estensore dott. Massarelli Lorenzo.

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le basi di commisurazione del T.A.N. (rappresentato dal capitale dato in prestito), del tasso dimora (rappresentato dall’importo della rata scaduta) e del compenso di estinzione anticipata(rappresentata dal capitale residuo alla data di estinzione) sono completamente diverse tra loro(ELEMENTI ETEROGENEI) e per tale semplicissima ed evidente ragione NON POSSONO ESSERELOGICAMENTE E MATEMATICAMENTE SOMMABILI TRA LORO.

gg OMOGENEITA' CON TASSO SOGLIA USURA (T.S.U.)

TASSO NOMINALE ANNUO (T.A.N.) X% CAPITALE PRESTATO (x) X% (x)

gg in 1 anno SI

tasso tempo in gg

gg OMOGENEITA' CON TASSO SOGLIA USURA (T.S.U.)

TASSO NOMINALE ANNUO Y% (x) Y% (x)

gg in 1 anno NO

tasso tempo in gg

OMOGENEITA' CON TASSO SOGLIA USURA (T.S.U.)

TASSO PERCENTUALE (NO ANNUO) Z% (x) Z%

NO

tasso tempo in gg

VALORE ASSOLUTO X,XX EURO

PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE IN FLUSSI FINANZIARI

(espressi in valori assoluti)

METODOLOGIA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI o COSTI

IMPORTI IN VALORE ASSOLUTO (esattamente quantificati)

base di commisurazione

base di commisurazione

RATA SCADUTA

CAPITALE RESIDUO

base di commisurazione

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Per il calcolo del TAEG di un qualsiasi finanziamento si devono necessariamente effettuare i seguentipassaggi:

➢ trasformare qualsiasi elemento di costo (in qualsiasi forma espressa) in flussi finanziari (espressi intermini assoluti) che essi naturalmente generano, esplicitandone la quantità e il tempo in cui simanifestano in applicazione delle previsioni contrattuali, ad esempio un determinato tasso di interessecorrispettivo applicato all’importo del debito residuo genererà flussi di interessi esattamentequantificabili e temporalmente individuabili sulla base del piano di rimborso strutturato nellepattuizioni contrattuali, il tasso di mora pattuito genererà flussi finanziari individuabili temporalmentein base al ritardo ipotizzato nel pagamento della stessa e quantificabili, oltre che sui giorni di ritardoanche sulla base dell’importo della rata scaduta e non pagata e, il compenso di estinzione anticipatagenererà un flusso finanziario quantificabile sulla base della percentuale concordata applicata sulcapitale residuo e che quindi, richiede, imprescindibilmente, l’individuazione del momento esatto in cuisi ipotizza la estinzione anticipata del contratto, che si rende indispensabile sia per la suaquantificazione che per la sua collocazione temporale, entrambe influenti sul TAEG;

➢ rimodulare eventualmente l’originario piano di ammortamento (rimodulando i flussi finanziari) sullabase delle possibili ipotesi consentite dalle pattuizioni contrattuali;

➢ calcolare qual è l’unico tasso che rende pari a zero la sommatoria dei valori attualizzati (nel caso deifinanziamenti) alla data dell’erogazione, di tutti i complessivi flussi finanziari sia di un segno (in entrata)che di un altro (in uscita) per mezzo della formula del T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento):

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Nella verifica dell’usura, pertanto, il parametro di confronto con il

tasso soglia non è costituito singolarmente dal tasso di interesse

corrispettivo o dal tasso di interesse moratorio (TASSI SEMPLICI),

ma dal tasso effettivo globale richiamato espressamente dalla legge

108/96 e calcolato, con riferimento alle condizioni pattuite e al

capitale erogato, in ogni possibile e concreto sviluppo previsto nelle

originarie pattuizioni contrattuali, sia, quindi, nella eventualità di un

corretto rispetto delle scadenze contrattuali, sia nelle situazioni,

anche limite (WORST CASE), configurabili in caso di inadempienze o

ritardi nelle esecuzioni imposte alle parti dal contratto, sia in tutti gli

altri possibili, poiché contrattualmente regolati, sviluppi del rapporto

contrattuale, ivi compresa l’ipotesi di ritardi nei pagamenti e

dell’estinzione anticipata del contratto, nei tempi e nei modi regolati

dalle parti.

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LA VERIFICA USURARIA EX ANTE COMPRENSIVA DI TUTTI I POSSIBILI FUTURI

SCENARILa verifica usuraria condotta al momento della pattuizione (ex ante, vale a dire allo stadio contrattuale) non può limitarsi a considerareun solo singolo futuro scenario prefigurato alla data di stipula del contratto, e cioè che il contratto abbia svolgimento per l’interoperiodo di tempo convenuto con corresponsione puntuale di tutti i costi e di tutte le rate alle scadenze prestabilite nel contrattooriginario, secondo quello che alcuni chiamano “piano programmato”.

Se ci soffermiamo a riflettere, scopriremmo che tale “regolare” percorso, in realtà, rappresenta solo uno dei possibili scenari (futuri, dauna visione ex ante) e forse neanche il più probabile, a cui le vicende contrattuali possono dar luogo.

Riportandoci al momento della pattuizione nell’effettuare il vaglio usurario, si può sostenere che poiché non può esistere nulla diragionevolmente certo nel futuro, proprio perché il futuro è per sua natura incerto, tant’è che le pattuizioni contrattuali, di norma,cercano di disciplinare tutti i possibili risvolti o scenari in cui possono dipanarsi le vicende legate al futuro rapporto oggetto delcontratto, (in tal senso trovano ragione le clausole che regolano i casi eventuali di ritardo nei pagamenti e di estinzione anticipata delcontratto) non si può limitare la verifica usuraria solo al caso di completo svolgimento del contratto per tutta la durataoriginariamente prevista ma vanno sondati anche altri scenari di possibile (poichè contrattualmente consentita) manifestazione e dipossibile (poiché dànno origine a flussi finanziari misurabili) quantificazione.

Al momento della pattuizione qualsiasi scenario consentito dal contratto potrebbe verificarsi e nessuno è in grado nemmeno di stimarequale tra tutti i possibili futuri accadimenti, compreso quello “programmato o regolare”, sia il più probabile, per cui la tutela posta dallalegge antiusura deve estendersi fino a ricomprendere ogni possibile scenario futuro consentito dal contratto, nelle modalità e neitermini da esso regolati, anche se solo eventuale, come ha avuto modo di chiarire anche la Cass.Sez.Unite con la sentenza n.24675 del19 ottobre 2017.

Il principio da trarsi è che l’indagine ex ante deve essere estesa ad ogni possibile rivolo in cui può incanalarsi il contratto nel corso delsuo sviluppo temporale (valutandone, cioè, gli effetti sia con riferimento all’intera durata contrattualmente prevista e sia conriferimento ad altri sviluppi possibili delle vicende contrattuali fino ad arrivare al worst case per il contraente debole), in considerazionedi ogni possibile, e potenzialmente verificabile, andamento del rapporto al momento pattizio, in cui l’accordo contrattuale potrebbesfociare, misurandone il TAEG e verificando il debordo del TSU.

Tutte le ipotesi, tra le possibili in quanto consentite dal contratto, per le quali possono essere con certezza stabiliti i tempi dimanifestazione e le quantità di tutti i costi legati all’erogazione del credito, sono perfettamente e compiutamente misurabili in terminidi TAEG.

La circostanza che il contratto arrivi alla sua naturale scadenza e secondo il piano inizialmente concordato è incerta tanto quanto lo èquella che il contratto venga estinto anticipatamente per volontà del mutuatario (evento fisiologico) o tanto quanto quella che ilcontratto venga risolto per inadempimento (evento patologico), e, ancora, l’eventualità che tutti i pagamenti vengano effettuati allescadenze convenute è incerto tanto quanto lo è la possibilità del verificarsi di ritardi nel pagamento delle rate. Il regolare svolgimentodel contratto rappresenta solo uno dei possibili ed infinitesimi scenari in cui esso potrebbe evolversi, compreso quello di una suaanticipata interruzione.

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Sentenza della Cassazione Penale n.28928/2014, si è così espressa: “Il reato siconsuma non solo con la promessa o la dazione di “interessi” (richiamandosi qui latrama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n.108 del 1996, art.2), maanche se oggetto di pattuizione sono comunque “vantaggi usurari”. Questi ultimisono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l’accipiens riceve e che per ilvalore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè diinteresse eccedente la norma. Si intende, poi, che allorchè si verifichi l’estinzioneanticipata del credito, ove evitare di imporre un interesse usurario, occorreràridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito,e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano ilsuperamento del tasso legale. Il che nel caso di specie non è avvenuto con leconseguenze obbligate per legge in punto di responsabilità penale”.

La sentenza, quindi, saggiamente, suggerisce al prestatore di non trascurare insede di predisposizione del contratto di credito di prevedere clausole di«salvaguardia» che riducano o azzerino le spese e le commissioni in caso dianticipata estinzione del credito, proprio per evitare il rischio che il TAEG sfori ilTSU.

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INCLUSIONE NEL VAGLIO USURARIO ANCHE DEI COSTI EVENTUALI

Occorre vagliare la circostanza che la promessa usuraria possa comprendere anche i costi dasostenersi solo in via eventuale, ovvero incerti in quanto al loro futuro verificarsi, in particolare gliinteressi di mora, il compenso di estinzione anticipata e le penali da inadempimento.

Il fatto che tali voci rappresentino remunerazioni e/o vantaggi usurari, visti dalla prospettiva delfinanziatore, e commissioni o spese, viste dalla prospettiva del finanziato, collegate all’erogazionedel credito, a modesto parere dello scrivente, appare del tutto evidente, e a conforto di taleorientamento si è espressa la dottrina “l’asserita differenza di funzione si risolve in una differenza diprospettiva nella considerazione del fenomeno (i.e., nella prospettiva del debitore, per i cd. interessicorrispettivi, e in quella del creditore, per i cd. interessi moratori)”, QUADRI [E.], Le obbligazionipecuniarie, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 1984, 103; non si può quindiparlare di una contrapposizione di funzioni ma di una “gestione articolata di un fenomeno unitario”.

La tesi dell’effettività, che pretendeva di postergare gli effetti sanzionatori dell'usura dal momentogenetico del contratto a quello dell’effettiva corresponsione del costo usurario, è, allo stato attuale,definitivamente naufragata dopo la sentenza della Cassazione SS.UU. n.24675/2017, comeammesso dal suo stesso massimo sostenitore, il dott. Enrico Astuni del Tribunale di Torino, il qualenella sua recentissima sentenza del 05.02.2020 ha riconosciuto come non sostenibile ricondurre larilevanza usuraria dei costi collegati all’erogazione del credito al momento della maturazione e/odella pretesa e/o del pagamento, sposando anch’egli la tesi della «potenzialità» che soppesa larilevanza usuraria al momento della promessa o della pattuizione.

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SCENARIO BAD CASE O WORST CASEL’accoglimento dei precedenti principi esposti spalanca le porte alla costruzione di un numero elevato di scenari (BAD CASES) fino ad arrivare al WORST CASE. Possiamo affermare che effettuando la verifica del possibile carattere usurario diun contratto, lo scenario da prendere in considerazione nella verifica non èunicamente quello del completo sviluppo del contratto fino al termineoriginariamente previsto con rigoroso rispetto delle scadenze di pagamento (cherappresenta solo uno, e neanche il più probabile, dei possibili futuri scenariconsentiti dalle pattuizioni contrattuali), ma devono sottostare al vaglio usurarioanche, da una visione ex ante, anche altri e diversi andamenti del rapportocontrattuale fino a prendere in considerazione il caso peggiore per il mutuatario(c.d. worst case), di cui, una volta posta un’ipotesi potenzialmente realizzabile edeterminabile, è possibile misurarne gli effetti (in termini di TEG) e il rispetto deilimiti usurari.E ciò, come detto, anche per misurare gli effetti del possibile verificarsi dei costieventuali legati all’erogazione del credito e valutarne la liceità in conformità alleprescrizioni di legge in tema di usura.

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CRITERI DI COSTRUZIONE DI BAD CASES O DEL WORST CASE

I possibili scenari analizzabili possono svilupparsi su ipotesi soggettive ma tali ipotesi, per essere validamente prese inconsiderazione ai fini della verifica dell’usura, devono essere sempre espressione di pattuizioni contrattuali verificabili sianella fattibilità che nell’ammontare.Pertanto, l’approccio che qui si sostiene non deve spingersi oltre tali confini e abbracciare ipotesi aleatorie o nondeterminabili e che non trovano riscontro sia in termini quantitativi che di fattibilità nel contratto e nella normativavigente. L’unico vincolo da rispettare è che lo sviluppo del piano rimodulato sia conforme e rispondente alle originariepattuizioni restando perfettamente indifferente agli accadimenti reali, proprio in linea con lo spirito della legge 108/96che lega la verifica dell’usura originaria al momento della pattuizione.Occorre procedere ad una sorta di verifica dell’ ASPETTATIVA CONTRATTUALE E NORMATIVA, cioè tenere conto, nellosviluppo dello scenario, delle CONSEGUENZE NORMATIVE E CONTRATTUALI che devo fondatamente aspettarmi daquell’ipotesi.Prima di arrivare a sviluppare l’ipotesi «WORST», si potrebbero preventivamente sviluppare ipotesi «BAD», checonducono ad evidenziare scenari usurari, evitando il ricorso allo scenario “estremo” maggiormente esposto a censureed obiezioni facilmente prevedibili.

La modalità di verifica passano sempre attraverso il calcolo del TAEG, come già visto, che soppesa tutti i flussifinanziari in virtù sia della loro entità (fattore quantitativo) sia del momento in cui essi si manifestano (fattoretemporale): in termini di calcolabilità tale metodologia consente di misurare e quantificare con precisione unTAEG per ogni ipotesi presa in considerazione purchè se ne conosca:- l’entità dei flussi finanziari (quantificazione in valore assoluto);- il tempo della loro manifestazione (collocazione temporale);e sotto l’ulteriore condizione che tali elementi siano calcolabili e determinabili direttamente dalle pattuizionicontrattuali.L’unico vincolo da rispettare è che lo sviluppo del piano rimodulato sia conforme e rispondente alle originariepattuizioni e alle prescrizioni normative, restando perfettamente indifferente agli accadimenti reali, proprio inlinea con lo spirito della legge 108/96 che lega la verifica dell’usura originaria al momento della pattuizione.

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FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 18

WORST CASE NELLA MORA

Volendo analizzare la liceità dell’applicazione del tasso di mora, in un mutuofondiario si può modificare il piano di ammortamento originario e calcolarne ilTAEG, ipotizzando un ritardo di massimo trenta giorni nel pagamento di tutte lerate e, limitatamente a non più di 6 rate un ritardo di massimo 180 giorni (ipotesiche è fattibile e determinata poiché si conosce sia il tasso di mora e quindi gliinteressi che sarebbero addebitati al mutuatario) impedendo che il mutuantepossa esercitare il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o diinvocare la risoluzione del contratto (ex art.40 T.U.B.) che costituisce unaRAGIONEVOLE ASPETTATIVA DI FONTE NORMATIVA o, in caso di altre tipologie dimutuo o finanziamenti, rimanendo nei limiti dei ritardi consentiticontrattualmente, per evitare le medesime conseguenze, che costituisce unaRAGIONEVOLE ASPETTATIVA DI FONTE CONTRATTUALE.Se si volesse sviluppare il WORST CASE, considerando che la banca non ha unobbligo né di fonte normativa né di fonte contrattuale ad invocare la risoluzionecontrattuale, anzi potrebbe addirittura avere interesse a non esercitarla, tra leipotesi realizzabili si potrebbe analizzare il caso limite in cui il prenditore delfinanziamento risulti insolvente ad ogni scadenza di rata ma comunque versi soloed esclusivamente gli interessi di mora maturati sulle rate impagate.

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WORST CASE NELL’ESTINZIONE O NELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA

Gli scenari che, però, si rivelano più efficaci nella ricerca del superamento del TSUsono quelli legati ad una conclusione anticipata del contratto o per iniziativa delprenditore (esercizio del diritto potestativo di estinzione anticipata) o periniziativa del prestatore (esercizio della facoltà di risoluzione per inadempimentocontrattuale).In tali casi il peso che le spese e i compensi comunque dovuti assumono nellaquantificazione del TAEG cresce via via che si riduce la durata del contratto.Nell’ipotesi della previsione del pagamento di un compenso di estinzione occorrericercare uno scenario “bad case” da individuare scegliendo la data di estinzionepiù lontana da quella di erogazione che comporta lo sforamento del TSU da partedel TAEG, senza ricorre allo scenario “worst” che richiederebbe lo sviluppo diun’ipotesi estrema di estinzione il giorno dopo la data di erogazione.Più estremo si presenterebbe lo scenario anche solo “bad” o in caso di assenzadel compenso di estinzione o in caso di assenza di una penale da risoluzione perinadempimento: tale ipotesi richiederebbe lo sviluppo di una fine vita delcontratto più ravvicinata alla data di erogazione, fino ad individuare la data piùlontana da quella di erogazione in cui le sole spese iniziali fisse assumano un pesotale da condurre il TAEG ad un valore soprasoglia usura.

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INTERESSI DI MORAin attesa che le Sezioni Unite si pronuncino……..

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Con l’Ordinanza n. 26946 del 22 ottobre 2019 la tematica della mora è statarimessa alle Sezioni Unite con assegnazione della trattazione delle seguentiquestioni:- se alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della leggen. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultimalegge, si possa escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplinaantiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini delladeterminazione del tasso effettivo globale medio;- in caso contrario se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degliinteressi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base allarilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell’art. 2 cit., ose, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a finidichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nelcaso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce dellasegnalata irregolarità nella rilevazione.

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RATA ANNUALE

Numero rate: 3

Periodicità rate: annuale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0000% Spese istruttoria (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,0000%

4,9977%

7,6375% T.A.E.G. % 5,0000%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO VALORI ATTUAL. AL 31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 100.000,00 0

Rata 1 31/12/2018 31/12/2018 36.720,86- 31.720,86 5.000,00 36.720,86- 68.279,14 -€ 34.972,24 365

Rata 2 31/12/2019 31/12/2019 36.720,86- 33.306,90 3.413,96 36.720,86- 34.972,24 -€ 33.306,90 730

Rata 3 31/12/2020 31/12/2020 36.720,86- 34.972,24 1.748,61 36.720,86- 0,00 -€ 31.720,86 1095

€ 10.162,57 TOTALE € 0,00

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

0,00

0,00

Data erogazione: 31/12/2017

T.A.N.

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

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RATA TRIMESTRALE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,0945%

5,0996%

7,6375% T.A.E.G. % 5,0945%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 100.000,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.025,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 92.224,17 -€ 8.914,40 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.025,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 84.351,14 -€ 8.804,35 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.025,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 76.379,70 -€ 8.695,65 273,75

Rata 4 31/12/2018 31/12/2018 9.025,83- 8.071,09 954,74 9.025,83- 68.308,61 -€ 8.588,30 365,00

Rata 5 31/03/2019 31/03/2019 9.025,83- 8.171,97 853,86 9.025,83- 60.136,64 -€ 8.482,27 456,25

Rata 6 30/06/2019 30/06/2019 9.025,83- 8.274,12 751,71 9.025,83- 51.862,52 -€ 8.377,55 547,50

Rata 7 30/09/2019 30/09/2019 9.025,83- 8.377,55 648,28 9.025,83- 43.484,97 -€ 8.274,12 638,75

Rata 8 31/12/2019 31/12/2019 9.025,83- 8.482,27 543,56 9.025,83- 35.002,70 -€ 8.171,97 730,00

Rata 9 31/03/2020 31/03/2020 9.025,83- 8.588,30 437,53 9.025,83- 26.414,40 -€ 8.071,09 821,25

Rata 10 30/06/2020 30/06/2020 9.025,83- 8.695,65 330,18 9.025,83- 17.718,75 -€ 7.971,44 912,50

Rata 11 30/09/2020 30/09/2020 9.025,83- 8.804,35 221,48 9.025,83- 8.914,40 -€ 7.873,03 1003,75

Rata 12 31/12/2020 31/12/2020 9.025,83- 8.914,40 111,43 9.025,83- - -€ 7.775,83 1095,00

€ 8.309,96 TOTALE € 0,00

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

0,00

Data erogazione: 31/12/2017

0,00

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

Tasso fisso

100.000,00

31/12/2017

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

T.A.N.

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 22

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RATA TRIMESTRALE CON SPESE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,4344%

5,4399%

7,6375% T.A.E.G. % 5,4344%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.026,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 92.224,17 -€ 8.908,19 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.026,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 84.351,14 -€ 8.791,12 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.026,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 76.379,70 -€ 8.675,58 273,75

Rata 4 31/12/2018 31/12/2018 9.026,83- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 68.308,61 -€ 8.561,56 365,00

Rata 5 31/03/2019 31/03/2019 9.026,83- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 60.136,64 -€ 8.449,04 456,25

Rata 6 30/06/2019 30/06/2019 9.026,83- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 51.862,52 -€ 8.338,00 547,50

Rata 7 30/09/2019 30/09/2019 9.026,83- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 43.484,97 -€ 8.228,42 638,75

Rata 8 31/12/2019 31/12/2019 9.026,83- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 35.002,70 -€ 8.120,27 730,00

Rata 9 31/03/2020 31/03/2020 9.026,83- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 26.414,40 -€ 8.013,55 821,25

Rata 10 30/06/2020 30/06/2020 9.026,83- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 17.718,75 -€ 7.908,23 912,50

Rata 11 30/09/2020 30/09/2020 9.026,83- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 8.914,40 -€ 7.804,30 1003,75

Rata 12 31/12/2020 31/12/2020 9.026,83- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 - -€ 7.701,73 1095,00

€ 8.309,96 € 512,00 TOTALE € 0,00

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

500,00

1,00

Data erogazione: 31/12/2017

T.A.N.

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 23

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RATA TRIMESTRALE CON SPESE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,1599%

5,1649%

7,6375% T.A.E.G. % 5,1599%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

0% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.026,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 92.224,17 -€ 8.877,22 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.026,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 84.351,14 -€ 8.766,26 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.026,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 76.379,70 -€ 8.656,68 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.026,83- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 68.308,61 -€ 8.548,48 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.026,83- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 60.136,64 -€ 8.441,63 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.026,83- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 51.862,52 -€ 8.336,12 577,50

Rata 7 30/09/2019 30/10/2019 30 9.026,83- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 43.484,97 -€ 8.231,92 668,75

Rata 8 31/12/2019 30/01/2020 30 9.026,83- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 35.002,70 -€ 8.129,03 760,00

Rata 9 31/03/2020 30/04/2020 30 9.026,83- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 26.414,40 -€ 8.027,42 851,25

Rata 10 30/06/2020 30/07/2020 30 9.026,83- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 17.718,75 -€ 7.927,08 942,50

Rata 11 30/09/2020 30/10/2020 30 9.026,83- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 8.914,40 -€ 7.828,00 1033,75

Rata 12 31/12/2020 30/01/2021 30 9.026,83- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 - -€ 7.730,16 1125,00

€ 8.309,96 € 512,00 € 0,00 TOTALE € 0,00

CON RITARDO DI 30 GIORNI

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

500,00

1,00

Data erogazione: 31/12/2017

PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

T.A.N.

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RATA TRIMESTRALE CON SPESE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,4223%

5,4274%

7,6375% T.A.E.G. % 5,4223%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

5% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.064,44- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 37,61 92.224,17 -€ 8.906,83 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.064,44- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 37,61 84.351,14 -€ 8.790,02 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.064,44- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 37,61 76.379,70 -€ 8.674,75 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.064,44- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 37,61 68.308,61 -€ 8.560,98 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.064,44- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 37,61 60.136,64 -€ 8.448,71 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.064,44- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 37,61 51.862,52 -€ 8.337,92 577,50

Rata 7 30/09/2019 30/10/2019 30 9.064,44- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 37,61 43.484,97 -€ 8.228,57 668,75

Rata 8 31/12/2019 30/01/2020 30 9.064,44- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 37,61 35.002,70 -€ 8.120,66 760,00

Rata 9 31/03/2020 30/04/2020 30 9.064,44- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 37,61 26.414,40 -€ 8.014,16 851,25

Rata 10 30/06/2020 30/07/2020 30 9.064,44- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 37,61 17.718,75 -€ 7.909,07 942,50

Rata 11 30/09/2020 30/10/2020 30 9.064,44- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 37,61 8.914,40 -€ 7.805,35 1033,75

Rata 12 31/12/2020 30/01/2021 30 9.064,44- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 37,61 - -€ 7.702,98 1125,00

€ 8.309,96 € 512,00 € 451,29 TOTALE € 0,00

CON RITARDO DI 30 GIORNI

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

500,00

T.A.N.

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE

1,00

Data erogazione: 31/12/2017

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 25

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RATA TRIMESTRALE CON SPESE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,5796%

5,5849%

7,6375% T.A.E.G. % 5,5796%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

8% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.087,00- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 60,17 92.224,17 -€ 8.924,58 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.087,00- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 60,17 84.351,14 -€ 8.804,25 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.087,00- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 60,17 76.379,70 -€ 8.685,56 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.087,00- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 60,17 68.308,61 -€ 8.568,46 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.087,00- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 60,17 60.136,64 -€ 8.452,94 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.087,00- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 60,17 51.862,52 -€ 8.338,97 577,50

Rata 7 30/09/2019 30/10/2019 30 9.087,00- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 60,17 43.484,97 -€ 8.226,55 668,75

Rata 8 31/12/2019 30/01/2020 30 9.087,00- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 60,17 35.002,70 -€ 8.115,64 760,00

Rata 9 31/03/2020 30/04/2020 30 9.087,00- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 60,17 26.414,40 -€ 8.006,22 851,25

Rata 10 30/06/2020 30/07/2020 30 9.087,00- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 60,17 17.718,75 -€ 7.898,28 942,50

Rata 11 30/09/2020 30/10/2020 30 9.087,00- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 60,17 8.914,40 -€ 7.791,80 1033,75

Rata 12 31/12/2020 30/01/2021 30 9.087,00- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 60,17 - -€ 7.686,75 1125,00

€ 8.309,96 € 512,00 € 722,07 TOTALE € 0,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

CON RITARDO DI 30 GIORNI

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

500,00

1,00

Data erogazione: 31/12/2017

T.A.N.

T.A.E.

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 26

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,8589%

5,8639%

7,6375% T.A.E.G. % 5,8589%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

8% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.087,00- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 60,17 92.224,17 -€ 8.916,75 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.087,00- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 60,17 84.351,14 -€ 8.790,72 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.087,00- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 60,17 76.379,70 -€ 8.666,48 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.087,00- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 60,17 68.308,61 -€ 8.543,99 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.087,00- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 60,17 60.136,64 -€ 8.423,23 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.087,00- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 60,17 51.862,52 -€ 8.304,18 577,50

Rata 7 30/09/2019 28/03/2020 180 9.387,86- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 361,03 43.484,97 -€ 8.262,27 818,75

Rata 8 31/12/2019 28/06/2020 180 9.387,86- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 361,03 35.002,70 -€ 8.145,49 910,00

Rata 9 31/03/2020 27/09/2020 180 9.387,86- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 361,03 26.414,40 -€ 8.030,37 1001,25

Rata 10 30/06/2020 27/12/2020 180 9.387,86- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 361,03 17.718,75 -€ 7.916,87 1092,50

Rata 11 30/09/2020 29/03/2021 180 9.387,86- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 361,03 8.914,40 -€ 7.804,98 1183,75

Rata 12 31/12/2020 29/06/2021 180 9.387,86- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 361,03 - -€ 7.694,67 1275,00

€ 8.309,96 € 512,00 € 2.527,23 TOTALE € 0,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

1,00

Data erogazione: 31/12/2017

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

500,00

T.A.N.

T.A.E.

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

WORST CASE INTERESSI DI MORA

PAGAMENTO DELLE PRIME 6 RATE CON RITARDO DI 30 GIORNI

PAGAMENTO DELLE RESTANTI 6 RATE CON RITARDO DI 180 GIORNI

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 27

Page 28: I finanziamenti a rimborso rateale: la verifica dell'usura ...€¦ · 27.04.2016 estensore dott.Enrico Astuni: “Come è stato detto, in modo particolarmente perspicuo, dal Trib.

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

7,6384%

7,6449%

7,6375% T.A.E.G. % 7,6384%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

19,6% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.174,25- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 147,42 92.224,17 -€ 8.952,65 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.174,25- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 147,42 84.351,14 -€ 8.789,41 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.174,25- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 147,42 76.379,70 -€ 8.629,15 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.174,25- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 147,42 68.308,61 -€ 8.471,81 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.174,25- 8.171,97 853,86 9.025,83- 1,00 147,42 60.136,64 -€ 8.317,34 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.174,25- 8.274,12 751,71 9.025,83- 1,00 147,42 51.862,52 -€ 8.165,68 577,50

Rata 7 30/09/2019 28/03/2020 180 9.911,36- 8.377,55 648,28 9.025,83- 1,00 884,53 43.484,97 -€ 8.402,84 818,75

Rata 8 31/12/2019 28/06/2020 180 9.911,36- 8.482,27 543,56 9.025,83- 1,00 884,53 35.002,70 -€ 8.249,63 910,00

Rata 9 31/03/2020 27/09/2020 180 9.911,36- 8.588,30 437,53 9.025,83- 1,00 884,53 26.414,40 -€ 8.099,21 1001,25

Rata 10 30/06/2020 27/12/2020 180 9.911,36- 8.695,65 330,18 9.025,83- 1,00 884,53 17.718,75 -€ 7.951,53 1092,50

Rata 11 30/09/2020 29/03/2021 180 9.911,36- 8.804,35 221,48 9.025,83- 1,00 884,53 8.914,40 -€ 7.806,55 1183,75

Rata 12 31/12/2020 29/06/2021 180 9.911,36- 8.914,40 111,43 9.025,83- 1,00 884,53 - -€ 7.664,21 1275,00

€ 8.309,96 € 512,00 € 6.191,72 TOTALE € 0,00

100.000,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO WORST CASE INTERESSI DI MORA

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

T.A.E. 500,00

1,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

PAGAMENTO DELLE PRIME 6 RATE CON RITARDO DI 180 GIORNI

PAGAMENTO DELLE RESTANTI 6 RATE CON RITARDO DI 30 GIORNI

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 28

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

7,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

7,1859% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

7,6495%

7,6563%

7,6375% T.A.E.G. % 7,6495%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

GIORNI DI

RITARDO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE TASSO DI MORA

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

8,0% gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 30/04/2018 30 9.374,45- 7.561,38 1.750,00 9.311,38- 1,00 62,08 92.438,62 -€ 9.147,70 121,25

Rata 2 30/06/2018 30/07/2018 30 9.374,45- 7.693,70 1.617,68 9.311,38- 1,00 62,08 84.744,92 -€ 8.980,67 212,50

Rata 3 30/09/2018 30/10/2018 30 9.374,45- 7.828,34 1.483,04 9.311,38- 1,00 62,08 76.916,58 -€ 8.816,69 303,75

Rata 4 31/12/2018 30/01/2019 30 9.374,45- 7.965,34 1.346,04 9.311,38- 1,00 62,08 68.951,24 -€ 8.655,71 395,00

Rata 5 31/03/2019 30/04/2019 30 9.374,45- 8.104,73 1.206,65 9.311,38- 1,00 62,08 60.846,51 -€ 8.497,67 486,25

Rata 6 30/06/2019 30/07/2019 30 9.374,45- 8.246,56 1.064,81 9.311,38- 1,00 62,08 52.599,95 -€ 8.342,51 577,50

Rata 7 30/09/2019 28/03/2020 180 9.684,83- 8.390,88 920,50 9.311,38- 1,00 372,46 44.209,07 -€ 8.208,89 818,75

Rata 8 31/12/2019 28/06/2020 180 9.684,83- 8.537,72 773,66 9.311,38- 1,00 372,46 35.671,35 -€ 8.059,00 910,00

Rata 9 31/03/2020 27/09/2020 180 9.684,83- 8.687,13 624,25 9.311,38- 1,00 372,46 26.984,22 -€ 7.911,85 1001,25

Rata 10 30/06/2020 27/12/2020 180 9.684,83- 8.839,15 472,22 9.311,38- 1,00 372,46 18.145,07 -€ 7.767,39 1092,50

Rata 11 30/09/2020 29/03/2021 180 9.684,83- 8.993,84 317,54 9.311,38- 1,00 372,46 9.151,23 -€ 7.625,57 1183,75

Rata 12 31/12/2020 29/06/2021 180 9.684,83- 9.151,23 160,15 9.311,38- 1,00 372,46 0,00 -€ 7.486,34 1275,00

€ 11.736,53 € 512,00 € 2.607,19 TOTALE € 0,00

100.000,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO WORST CASE INTERESSI DI MORA

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

T.A.E. 500,00

1,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

PAGAMENTO DELLE PRIME 6 RATE CON RITARDO DI 180 GIORNI

PAGAMENTO DELLE RESTANTI 6 RATE CON RITARDO DI 30 GIORNI

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 29

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Aspetti di rilievo emersi dall’osservazione dei riflessi sulTAEG dell’applicazione degli interessi di mora

• IL RITARDO NEI PAGAMENTI DELLA RATE COMPORTA UN EFFETTO DECREMENTATIVO SUL TAEG TANTO MAGGIOREQUANTO PIU' E' AMPIO IL RITARDO

• IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI HA UN EFFETTO INCREMENTATIVO SUL TAEG TANTO MAGGIORE QUANTOPIU' ALTO E' IL TASSO CON IL QUALE VIENE QUANTIFICATO, RIEQUILIBRANDO GLI EFFETTI DECREMENTATIVI DEL RITARDONELL’ ADEMPIMENTO DEL DEBITORE

• LA PATTUIZIONE DI UN TASSO DI MORA PARI AL TASSO CORRISPETTIVO NON RIPRISTINA IL TAEG NELLA MISURA CHE SIOTTERREBBE IN CASO DI REGOLARE ADEMPIMENTO NONOSTANTE IL TASSO DI MORA SIA APPLICATO ANCHE SULLAQUOTA DI INTERESSI CONTENUTA NELLA RATA; E’ PER QUESTO MOTIVO CHE IL TASSO DI MORA VIENE AD ESSEREQUANTIFICATO DAL PRESTATORE IN MISURA SEMPRE SUPERIORE AL TASSO CORRISPETTIVO NOMINALE ANNUO (TAN),SPESSO CON LA FORMULA TAN+SPREAD

• LA FUNZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI E' QUELLA DI RISARCIRE ( O INDENNIZZARE) IL CREDITORE PER LA DIFFERITADISPONIBILITA' DI QUANTO AVREBBE DOVUTO RICEVERE ALLA SCADENZA CONVENUTA

• ANDANDO OLTRE IL NOME E LA FUNZIONE CHE GLI SI VOGLIA ATTRIBUIRE, GLI INTERESSI MORATORI ASSUMONOCOMUNQUE UNA NATURA CORRISPETTIVA SIA POICHE’ TRATTASI DI UNA FORMA DI RISARCIMENTO DI UN LUCROCESSANTE (EX ART.1223 C.C.) E QUINDI REMUNERAZIONE IN PUNTO DI INTERESSI MATURATI SULLA SOMMA SCADUTACHE IL CREDITORE AVREBBE UTILMENTE REIMPIEGATO (O REINVESTITO), SIA POICHE’ ANCHE NELLA NORMATIVAFISCALE VENGONO TASSATI ESATTAMENTE COME GLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN QUANTO REDDITI DELLA STESSACATEGORIA DI QUELLI SOSTITUITI (art. 6 comma 2 D.P.R. 22 dicembre 1986 N.917 – T.U.I.R.)

• COME BEN EVIDENZIATO ANCHE DALLA CASSAZIONE 27442/2018 GLI INTERESSI MORATORI REMUNERANO UN CAPITALEDI CUI IL CREDITORE E’ RIMASTO PRIVO INVOLONTARIAMENTE E RIENTRANO NELLA PREVISIONE DEGLI INTERESSI«PROMESSI O DOVUTI IN CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE IN DENARO»

• LA PATTUIZIONE DI UN TASSO NOMINALE DI MORA OLTRESOGLIA, ANCHE SVILUPPATO CON LO SCENARIO PEGGIORE(WORST CASE), NEL RISPETTO DEI TERMINI FISSATI DALL'ART.40 DEL T.U.B., RARAMENTE CONDUCE AD UN INCREMENTOECCESSIVO (CIOE' OLTRESOGLIA USURA) DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO (TAEG)

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 30

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Argomenti che l’applicazione del metodo TAEG nella verificausuraria pone fuori asse

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 31

• SOMMATORIA DEI TASSI : SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO DI MORA

• CONFRONTO TRA TASSI SEMPLICI E TASSO SOGLIA USURA (T.S.U.) :TASSO DI MORA > T.S.U.

• APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.1815 C.C. : SOLO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI O ANCHE AI MORATORI

• TSU SPECIFICO PER IL TASSO DI MORA: MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI

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Commissione di estinzione anticipata e usuraMotivi di inclusione nella verifica usurariaUn recente filone giurisprudenziale (Tribunale di Torino dott.Astuni sentenza del 05.02.2020 commentata dal dott. RobertoMarcelli nel recente articolo USURA E ONERI EVENTUALI: MORA, PENALE DI RISOLUZIONE E INDENNIZZO DI ANTICIPATAESTINZIONE, edito sul sito di ASSOCTU) riconosce nell’interpretazione della normativa sull’usura, una «maggior larghezza» alconcetto di «collegato all’erogazione del credito» ( art.644 c.p., quarto comma) rispetto a quello di «in corrispettivo»(art.644 c.p., primo comma) come parametro principe per stabilire se una voce di costo abbia i requisiti di ammissione alprocedimento di verifica usuraria.

Nonostante la citata sentenza propenda per l’esclusione del compenso di estinzione anticipata dal complessivo caricoeconomico espresso dal contratto, da considerare nel vaglio usurario, le motivazioni in essa addotte a giustificazione di taleindirizzo, appaiono deboli ed inappaganti.

Le motivazioni per considerare l’interesse moratorio inerente alla concessione del credito (pattuizione contenuta nelcontratto, condizione sine qua non per la concessione del credito, funzione di stimolo del regolare adempimento delcontratto) espresse nella medesima sentenza sono perfettamente sovrapponibili a quelle che portano alle medesimeconclusioni trattando del compenso di estinzione anticipata.

Peraltro, il medesimo estensore si era espresso in senso contrario, a favore cioè della rilevanza ai fini usura della penale diestinzione anticipata, in una sua precedente sentenza (la n. 18213 del 13.09.2017) usando la stessa terminologia usatanell’ultima sentenza con riferimento all’interesse moratorio ( «inerente alla concessione del credito», «pattuizionecontenuta nel contratto», «condizione sine qua non per la concessione del credito», «funzione di stimolo del regolareadempimento del contratto») e aggiungendo anche che la commissione o penale di estinzione anticipata costituisce unsuccedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca (lucro cessante) per effetto dell’anticipata estinzione, cherappresentano esattamente i motivi per includere nella verifica usuraria tale tipologia di costo (visto dalla prospettiva delprenditore) o di vantaggio usurario (visto dalla prospettiva del prestatore).

Si potrebbe solo aggiungere che il fatto che tale voce di costo sia inerente alla concessione del credito è comprovato nonsolo dalla sua previsione in contratto ma anche dal suo stretto collegamento al tempo di restituzione del credito stesso e allasua commisurazione legata all’ammontare del capitale residuo anticipatamente restituito.

Il fatto che abbia una connotazione corrispettiva è rinvenibile sia dall’art.1373 (corrispettivo per l’esercizio del diritto direcesso) sia considerando che tale compenso va a remunerare un capitale che, in quanto anticipatamente restituito, nontrova più la sua attesa remunerazione da quell’impiego, assolve ad una funzione comunque corrispettiva e rientra, quindinella previsione degli interessi «promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro»

Appare , peraltro, allo stato attuale, come già visto per l’interesse moratorio, irrilevante la sua configurazione di «costoeventuale», per la certificata inconsistenza della tesi della «effettività» conseguente alla negata possibilità di manifestazioniusurarie sopravvenute sostenuta dalla Cass.SS.UU 19.10.2017 n.24675).

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 32

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Penale da risoluzione per inadempimento

La penale per risoluzione da inadempimento nei casi specifici previsti nell’art.40 TUB, similmente allamora, assolve ad una funzione risarcitoria per il venir meno per il prestatore di una remunerazione che egliavrebbe conseguito se il prenditore avesse esattamente adempiuto alle sue obbligazioni di pagamento.

Il fatto che la penale abbia un carattere risarcitorio non è certamente una motivazione valida perescluderlo dal carico economico da valutare nel vaglio usurario.

Pur se si volesse dar maggior peso nell’art.644 c.p. alla locuzione «in corrispettivo» piuttosto che a quella«collegato all’erogazione del credito» non si rinviene una contrapposizione tra risarcimento ecorrispettività.

L’art.1223 c.c. dispone che « Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo devecomprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne sianoconseguenza immediata e diretta.»; emerge con evidenza che almeno per la parte riferibile al «lucrocessante» il risarcimento vada a costituire un succedaneo del corrispettivo perduto conservandonel’intima essenza (anche se percepito sottoforma di risarcimento rappresenta per il prenditore pur sempreun corrispettivo). Tale affermazione trova conferma nella normativa fiscale che all’art. 6 comma 2 D.P.R. 22dicembre 1986 N.917 – T.U.I.R. prevede che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche pereffetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo dirisarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanenteo da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori egli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivanoi crediti su cui tali interessi sono maturati.». Pertanto: penale= interessi corrispettivi.

La conseguente assoggettabilità a tassazione del risarcimento per la parte riferibile al reddito perdutotrova fondamento dalla considerazione che anche i succedanei dei redditi sono parimenti redditi dellastessa natura, oltrepassando l’ininfluente «nomen» giuridico che li accompagna. L’indagine tributaria sispinge oltre la superficie nominalistica del fenomeno per scovarne l’intima natura.

Inoltre, a differenza dell’estinzione anticipata in cui la banca subisce l’esercizio di un diritto potestativo daparte del prenditore, nel caso della risoluzione la banca si fa parte attiva nell’esercizio del suo diritto dirisolvere anticipatamente il contratto.

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 33

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RATA TRIMESTRALE

Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,0945%

5,0996%

7,6375% T.A.E.G. % 5,0945%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 100.000,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.025,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 92.224,17 -€ 8.914,40 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.025,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 84.351,14 -€ 8.804,35 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.025,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 76.379,70 -€ 8.695,65 273,75

Rata 4 31/12/2018 31/12/2018 9.025,83- 8.071,09 954,74 9.025,83- 68.308,61 -€ 8.588,30 365,00

Rata 5 31/03/2019 31/03/2019 9.025,83- 8.171,97 853,86 9.025,83- 60.136,64 -€ 8.482,27 456,25

Rata 6 30/06/2019 30/06/2019 9.025,83- 8.274,12 751,71 9.025,83- 51.862,52 -€ 8.377,55 547,50

Rata 7 30/09/2019 30/09/2019 9.025,83- 8.377,55 648,28 9.025,83- 43.484,97 -€ 8.274,12 638,75

Rata 8 31/12/2019 31/12/2019 9.025,83- 8.482,27 543,56 9.025,83- 35.002,70 -€ 8.171,97 730,00

Rata 9 31/03/2020 31/03/2020 9.025,83- 8.588,30 437,53 9.025,83- 26.414,40 -€ 8.071,09 821,25

Rata 10 30/06/2020 30/06/2020 9.025,83- 8.695,65 330,18 9.025,83- 17.718,75 -€ 7.971,44 912,50

Rata 11 30/09/2020 30/09/2020 9.025,83- 8.804,35 221,48 9.025,83- 8.914,40 -€ 7.873,03 1003,75

Rata 12 31/12/2020 31/12/2020 9.025,83- 8.914,40 111,43 9.025,83- - -€ 7.775,83 1095,00

€ 8.309,96 TOTALE € 0,00

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

100.000,00

T.A.E. 0,00

0,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

FABRIZIO CAPPELLUTI_ ASSOCTU_3 GIUGNO 2020_VIII MODULO CORSO DIDATTICO OPERATIVO 34

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

5,0945%

5,0996%

7,6375% T.A.E.G. % 5,0945%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 100.000,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.025,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 92.224,17 -€ 8.914,40 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.025,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 84.351,14 -€ 8.804,35 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.025,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 76.379,70 -€ 8.695,65 273,75

31/12/2018 31/12/2018 77.334,44- 76.379,70 954,74 77.334,44- - -€ 73.585,60 365,00

TOTALE € 0,00

Estinzione anticipata

0,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

ESTINZIONE / RISOLUZIONE DOPO UN ANNO SENZA

COMPENSO SUL CAPITALE ANTICIPATAMENTE

RIMBORSATO TASSO SOGLIA 4°trim 2017

T.A.E. 0,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

100.000,00

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

5,0000% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

5,0945% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

7,7342%

7,7419%

7,6375% T.A.E.G. % 7,7342%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 100.000,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.025,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 92.224,17 -€ 8.859,29 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.025,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 84.351,14 -€ 8.695,82 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.025,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 76.379,70 -€ 8.535,36 273,75

31/12/2018 31/12/2018 79.625,83- 76.379,70 954,74 77.334,44- 2.291,39 - -€ 73.909,53 365,00

TOTALE € 0,00

0,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

31/12/2017

100.000,00

T.A.N.

T.A.E.

Estinzione anticipata

0,00

Data erogazione: 31/12/2017

ESTINZIONE / RISOLUZIONE DOPO UN ANNO CON

COMPENSO DEL 3% SUL CAPITALE

ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO

T.A.E.G. (gg. mese uguali )

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

4,7366% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

4,8214% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

7,7226%

7,7627%

7,6375% T.A.E.G. % 7,7226%

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

Rata 1 31/03/2018 31/03/2018 9.026,83- 7.775,83 1.250,00 9.025,83- 1,00 92.224,17 -€ 8.860,51 91,25

Rata 2 30/06/2018 30/06/2018 9.026,83- 7.873,03 1.152,80 9.025,83- 1,00 84.351,14 -€ 8.697,25 182,50

Rata 3 30/09/2018 30/09/2018 9.026,83- 7.971,44 1.054,39 9.025,83- 1,00 76.379,70 -€ 8.537,00 273,75

Rata 4 31/12/2018 31/12/2018 9.026,83- 8.071,09 954,74 9.025,83- 1,00 68.308,61 -€ 8.379,70 365,00

28/02/2019 28/02/2019 70.927,11- 68.308,61 569,24 68.877,85- 2.049,26 - -€ 65.025,55 426,25

TOTALE € 0,00

Estinzione anticipata

1,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

ESTINZIONE / RISOLUZIONE DOPO 1 ANNO E 2 MESI

CON COMPENSO DEL 3% SUL CAPITALE

ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO TASSO SOGLIA 4°trim 2017

T.A.E. 500,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

100.000,00

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Numero rate: 12

Periodicità rate: trimestrale data fine mese

Tipologia tasso:

3,2329% Data contratto:

Importo finanziato (in euro):

3,2723% Spese iniziali (in euro):

Spese rateali (in euro):

8,1527%

8,4164%

7,6375% T.A.E.G. % 8,1527%

59,00

CAUSALIDATA

SCAD.ZA RATA

DATA

PAGAM.TO

EROGAZIONI /

RIMBORSI CAPITALE INTERESSI RATA

ALTRE

SPESE

CAPITALE

RESIDUO

VALORI ATTUAL.

AL31/12/2017

gg

Erogazione 31/12/2017 31/12/2017 99.500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 100.000,00 € 99.500,00 0

28/02/2018 28/02/2018 100.808,22- 100.000,00 808,22 100.808,22- - - -€ 99.500,00 60,83

TOTALE € 0,00

Estinzione anticipata

1,00

T.A.E.G. (gg. mese uguali ) Data erogazione: 31/12/2017

T.A.E.G. (gg.mese effettivi)

ESTINZIONE / RISOLUZIONE DOPO 2 MESI SENZA

COMPENSO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

TASSO SOGLIA 4°trim 2017

T.A.E. 500,00

CALCOLO DEL TAEG SU FINANZIAMENTO

Tasso fisso

T.A.N. 31/12/2017

100.000,00

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RIMEDI APPLICABILI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL TSU: APPLICAZIONE DELL’ART.1815 C.C. 2°comma

Cpure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione diinteressi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previstodalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senzafare applicazione dell’art. 644 cod. pen.».

Se alla commisurazione del costo del credito, espresso dal TAEG, compartecipano, con piena integrazionedegli effetti, sia l’interesse corrispettivo e moratorio quanto il compenso di estinzione anticipata ed altricosti, comprese le penali, l’unica conseguenza possibile ed applicabile è quella fornita dall’art.1815 c.c.(gratuità del mutuo) poiché così come, per effetto della simultanea e concomitante partecipazione di tutti icosti ed interessi, fatta eccezione per le imposte e tasse, alla determinazione dell’usurarietà del mutuo,viene a perdersi l’individualità del singolo costo od interesse sicchè diviene impossibile stabilire a qualeelemento di costo od interesse singolarmente considerato è attribuibile il superamento del tasso sogliausura, allo stesso modo non risulta ragionevole scomporre e limitare il rimedio offerto dall’art.1815 c.c. perattribuirlo solo nel caso di ricorrenza di un tasso d’interesse corrispettivo oltre soglia e prevedere altririmedi per altri costi, come, ad esempio, la non debenza del solo compenso di estinzione anticipata, cosìcome è stato già fatto per gli interessi moratori in caso di usura riguardante il tasso di mora, oppure lariduzione della penale ex art.1384 c.c.

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Penale da risoluzione per inadempimento nei contratti di leasing

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Attraverso l’indennizzo la parte inadempiente deve ripristinare ( cioè risarcire), ove possibile, lo status quo ante attraverso, comeprevede l’art.1223 c.c., il pagamento di una somma idonea a coprire sia il danno emergente, scaturente dalla diminuzione delpatrimonio, che il lucro cessante, quale risarcimento di quelle utilità che, pur non presenti nel patrimonio della vittima al momentodella lesione, vi sarebbero state in futuro in termini di profitto, secondo una previsione oggettiva.Generalmente le clausole penali da inadempimento dell’utilizzatore contenute in tali contratti prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, attualizzati ad un determinato tasso ed anche il diritto dell’utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene al netto del suo credito complessivamente maturato.Vi è da dire, però, che il tasso applicato per operare tale attualizzazione è sempre e di gran lunga inferiore a quello con il quale si ècostruito l’originario piano di ammortamento e quindi determinata la componente “interessi” nell’importo dei canoni di locazione.Ciò comporta in termine matematici che è vero che l’ammontare dei canoni a scadere, attualizzati al tasso convenuto (se positivo), èinferiore all’ammontare dei medesimi canoni che si sarebbero dovuti versare alle originarie scadenze contrattuali ma è notevolmentesuperiore all’ammontare della sommatoria delle quote capitale di tutti i canoni a scadere, comportando per l’utilizzatore il pagamentodi una parte anche consistente degli interessi insiti nei canoni a scadere, comunque pretesi dalla concedente anche se pagatidall’utilizzatore anticipatamente e unitariamente rispetto alle scadenze convenzionalmente pattuite.E tale differenza si acuisce al crescere della “forchetta” tra il tasso di interesse originariamente pattuito (TASSO NOMINALE) e con ilquale sono stati determinati i canoni e il TASSO DI ATTUALIZZAZIONE concordato.Tale divario viene talvolta reso eccessivo dai concedenti che approfittano anche del fatto che l’entità della “penalizzazione” impostaall’utilizzatore, non è di immediata percezione, a meno di avere conoscenze specifiche di tipo matematico-attuariali.A ben vedere, il meccanismo che si innesca nel momento della risoluzione e cioè il diritto da parte della concedente di richiedere oltreai canoni scaduti anche i canoni a scadere attualizzati (riconoscendo cioè al concedente il diritto di ottenere anche una parte di interessicontenuti nei canoni a scadere) comporta la determinazione di un ristoro che dietro l’apparente veste di penale va a remunerare ilconcedente con una parte (il più delle volte anche consistente) degli interessi corrispettivi che egli avrebbe conseguito con il regolareadempimento del contratto e, per tale ragione, rappresenta anch’esso, al pari degli interessi originariamente convenuti, un elementoavente anch’esso natura remunerativa/corrispettiva, al pari degli interessi corrispettivi a cui va a sostituirsi, ed in quanto tale partecipadi pieno diritto alla misurazione del carattere usurario del contratto.Ad ogni modo, la porzione di penale riferentesi non alla sola quota capitale (danno emergente), ma ad una quota degli interessicorrispettivi che il finanziatore - concedente non percepirà più (lucro cessante), rientra comunque nella generalissima nozione divantaggio, o commissione, o remunerazione a qualsiasi titolo (visto dalla prospettiva del concedente) o in una spesa (visto dallaprospettiva dell'utilizzatore) collegata senz'altro all'erogazione del credito e non consistente in una imposta o tassa.Così come è ininfluente ai fini del vaglio usurario la circostanza che al termine del contratto e come effetto del riscatto l’utilizzatoreabbia la piena titolarità del bene oggetto della locazione, in quanto effetto naturale dell’integrale pagamento del prestito ricevuto, allostesso modo è ininfluente nel calcolo usurario il ristorno integrale o parziale all’utilizzatore della somma ricavata dalla vendita del benein quanto è lo stesso risultato che si sarebbe raggiunto se l’utilizzatore avesse venduto egli stesso il bene e avesse provveduto a pagareogni somma dovuta alla concedente in relazione al contratto di locazione.

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OPERATIVO 43

Nel contratto sopra riportato lo sviluppo di un’ipotesi di risoluzione al 01.09.2021, poco piùdi 9 anni dopo la decorrenza del contratto, conduceva ad un TAEG dell’ 11,3339% superioreal TSU riferito all’epoca della sottoscrizione del contratto ( 3° trimestre 2012) dell’11,263%.L’ampia finestra temporale entro cui l’esercizio della risoluzione avrebbe portato in usura ilcontratto, è determinata dall’ampiezza della forbice tra il tasso con cui è stato determinatoil piano di ammortamento (prezzo di acquisto del bene: euro 2.360.000,00, durata delcontratto: 216 mesi, canone anticipato iniziale di euro 708.000,00, numero dei canoniperiodici: 215 con periodicità mensile, importo di ciascun canone: euro 14.682,95, prezzoper l’opzione di acquisto finale: euro 23.600,00) pari all’8,25% e quello da utilizzare perl’attualizzazione pari a -0,611% .Addirittura in questo caso per l’attualizzazione si sarebbe utilizzato un tasso negativoespresso dal Tasso di riferimento (Tr =0,3890%) diminuito di 1 punto percentuale (0,3890%-1%= -0,611%).Utilizzare un tasso negativo per l’attualizzazione significa che i canoni attualizzati sarebberostati di importo addirittura superiore a quelli che l’Utilizzatore avrebbe restituito allescadenze originariamente convenute, aumentando l’ammontare degli interessi in essicontenuti pur venendo pagati alla Concedente anticipatamente (alla data della risoluzione)e tale operazione genera un onere (crescente all’aumentare dello spread tra i due tassi) perl’utilizzatore, celato nel contratto ma che si manifesta concretamente al momento in cui èchiamato a restituire tutti i canoni attualizzati a causa dell’inadempimento.Questo maggior onere calcolato per tutti i canoni attualizzati comporta, come è ovvio, uninnalzamento del TAEG a carico dell’utilizzatore e nel caso analizzato comporta unosforamento evidente rispetto al tasso soglia.

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Altra tesi che svilisce la portata dell’art.644 c.p. e delle disposizioni antiusura della leggen.108/1996 è quella che propende per il ricorso al rimedio offerto dall’art.1384 conl’applicazione della riduzione della clausola penale.Il raggio d’azione di tale rimedio trova un limite invalicabile nel perimetro dell’area in cuitrovano applicazione i rimedi offerti dalla legge sull’usura, che è una «legge speciale», in virtùdel principio «lex specialis derogat generali».Per cui laddove la penale, alla stregua di ogni altra tipologia di costo, assume i connotati di unvantaggio ingiustificato o una forma di corrispettivo di una prestazione di denaro o di altrautilità, quantificabile in un tasso oltre soglia si configura il reato di usura con le relativeconseguenze in termini penali ex art.644 e in termini civilistici ex art.1815 c.c..Viceversa se assume una dimensione tale da non violare la normativa antiusura ma che siconfigura comunque come eccessiva potrebbe trovare spazio applicativo l’art.1384 c.c. .A proposito dell’eccessività delle penale il Tribunale di Roma, nell’Ordinanza del 27 febbraio2015 ha affermato: ”Questa norma infatti considera le penali che siano manifestamenteeccessive avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, così chemaggiore è l’interesse del creditore ad avere l’adempimento della prestazione, minore sarà lapossibilità di considerare la penale come eccessiva. Ed è di tutta evidenza che l’interesse dimora non risponde a questo meccanismo. Infatti, il tasso soglia è fissato indipendentementedall’interesse del creditore. E’ un limite che riguarda ogni pattuizione di interessi, aprescindere dal concreto interesse della Banca all’adempimento, e nella determinazione dellasoglia non si considera affatto un tale interesse”.

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Criticità del leasing nella normativa sulla trasparenza

In tema di rispetto delle prescrizioni normative in tema di Trasparenza, icontratti di leasing trovano una criticità ricorrente nelle prescrizionicontrattuali che quantificano il tasso d’interesse che, per espressa indicazionenormativa, con riferimento al leasing finanziario, è identificato puntualmentenel «tasso interno di attualizzazione», altrimenti denominato nella prassi«tasso leasing».

Già nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche - Circolare n. 229 del 21 aprile1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 1° ottobre 2003, nelTitolo X Capitolo 1 Sezione II paragrafo 3.1 (intitolato “Struttura dei fogliinformativi”) tra le «condizioni economiche dell’operazione o del servizio», daindicare nei fogli informativi nella misura minima a favore del cliente, trovaposto il tasso d’interesse che, come specificato nella nota (2):

Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno diattualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto delbene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzodell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura nonfinanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferitaalla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativiinteressi.

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Criticità del leasing nella normativa sulla trasparenza

La nota (2) trovava un richiamo anche nella successiva Sezione III , dedicata ai «Contratti»,paragrafo 3 - Contenuto dei contratti, laddove il tasso d’interesse (che con tale richiamodoveva identificarsi nei contratti di leasing finanziario con il tasso interno di rendimento otasso leasing) veniva indicato tra i contenuti minimi dei contratti.

Veniva altresì espressamente disposto nel capoverso successivo che «Sono nulle e siconsiderano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione deitassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedonotassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogliinformativi (4). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.».

La nota (4) poi disponeva che: «Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichiil tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti dicredito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominaleminimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similarieventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesiprecedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quellepassive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per lecorrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.».

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Criticità del leasing nella normativa sulla trasparenza

Nelle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni traintermediari e clienti, in vigore dal 1°gennaio 2010, che hanno preso il posto della precedente Circolaren.229/1999, con riferimento ai contratti di leasing finanziario, viene mantenuto il contenuto delle Disposizioni diTrasparenza con la sola modifica del posizionamento di tali previsioni normative che nella Sezione II paragrafo 3(intitolato “Fogli informativi e foglio comparativo dei mutui”) vengono spostate dalla nota al corpo principale,lasciando immutate le prescrizioni sul contenuto minimo dei contratti già riportate nella Circolare.

Anche nelle Disposizioni di Trasparenza viene ribadita con esattezza la definizione di tasso d’interesse nel leasingfinanziario:

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazioneper il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attualedei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per icanoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andràconsiderata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e irelativi interessi.

Da un punto di vista matematico, nei contratti di leasing l’applicazione di un tasso al suo valore nominale, incombinazione con il valore di acquisto del bene, con la durata prestabilita del contratto, con il numero e laperiodicità dei canoni periodici costanti, con l’ammontare del canone iniziale (o maxi canone) e con l’ammontaredel prezzo finale di acquisto del bene, va a determinare l’importo periodico costante dei canoni di locazione e laquota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene.

optando per una periodicità infrannuale (sia essa mensile o bimestrale o trimestrale, ecc.) dei canoni viene menola perfetta sovrapposizione tra il tasso nominale e il Tasso Leasing, facendo emergere una discrasia tra i due tassiche cresce all’aumentare della frequenza di periodicizzazione infrannuale prescelta dei canoni.

Il motivo di tale divergenza è strettamente dipendente dal fatto che il Tasso Leasing è, per la stessa definizione chene danno le Disposizioni di Trasparenza, un Tasso Effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi direstituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell’arco di un anno.

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Criticità del leasing nella normativa sulla trasparenza

E’ evidente che la precisa e puntuale definizione del Tasso Leasing fornita nelle Disposizioniesprime inequivocabilmente la volontà della normativa sulla trasparenza che nella faseprecontrattuale (fogli informativi), nonché nel contratto medesimo, sia riportato l’unico tasso(appunto il Tasso Leasing) per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del benelocato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquistofinale (al netto di imposte) contrattualmente previsti, tasso che, allorquando si prevede unpiano di restituzione del capitale con periodicità infrannuale, non è il tasso nominale annuocon cui si costruisce il piano ma il tasso effettivo.

Il rapporto tra Tasso Nominale e Tasso Leasing è il medesimo di quello tra TAN e TAE nellaclassica forma di finanziamento che è rappresentata dal mutuo.

Peraltro, mentre nell’art.117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), con specifico riferimento alcontenuto minimo dei contratti di mutuo stipulati prima dell’anno 2003, anno in cui è statoresa obbligatoria l’esposizione dell’I.S.C., si fa riferimento unicamente ad un generico “tassodi interesse”, che ha generato discordanti interpretazioni circa la sua reale portata (per alcuniespressione del mero TAN, per altri, invece, riferito al tasso effettivo o TAEG), nella normativasulla Trasparenza, viceversa, con riferimento ai contratti di leasing, il riferimento non si prestaneanche a diverse letture, essendo chiaramente ed inequivocabilmente indicata l’essenza delTasso Leasing, che in applicazione dei corretti principi di matematica finanziaria, non può cheessere, senza dubbio alcuno, l’unico Tasso che soddisfa pienamente la definizione che ne dàla normativa sulla Trasparenza.

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OPERATIVO 49

Nel contratto sopra riportato, come riscontrato dallo sviluppo di calcolo inperizia, dati il prezzo di acquisto del bene ( euro 2.360.000,00), la durata delcontratto (216 mesi), il canone anticipato iniziale ( euro 708.000,00), il numerodei canoni periodici (215 con periodicità mensile), l’importo di ciascun canone(euro 14.682,95), il prezzo per l’opzione di acquisto finale (euro 23.600,00), iltasso esposto dell’8,25% corrisponde al tasso d’interesse nominale (per laprecisione è l’8,246%) e non al Tasso Leasing, come esattamente definito dalleDisposizioni di Trasparenza, che invece è quantificabile nell’8,590% cherappresenta l’unico tasso per il quale si verifica la perfetta uguaglianza tra fracosto di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale deicanoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)contrattualmente previsti.

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Criticità del leasing nella normativa sulla trasparenza

Se un contratto di Leasing riporta erroneamente (o forse maliziosamente) come valore delTasso Leasing quello del tasso nominale fornisce una distorta informativa al contraente piùdebole, inconsapevole di sottoscrivere un contratto con un tasso in realtà più oneroso diquello in cui confidava al momento della sottoscrizione e che gli era stato comunicato neidocumenti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, riportare il tasso nominale indicandolocome “tasso leasing” equivale ad esporre nel foglio informativo, nel contratto e nelDocumento di Sintesi, un tasso diverso da quello effettivo come dovrebbe essere il tassointerno di attualizzazione.

Tale comportamento costituisce, pertanto, una grave infrazione delle disposizioni sullaTrasparenza e della corretta informazione fornita ai clienti Utilizzatori da parte delle societàConcedenti, al pari di quanto previsto per i mutui in caso di discrasia tra l’Indicatore Sinteticodi Costo (I.S.C.) dichiarato e quello effettivo applicato, e comporta la nullità delle relativeclausole contrattuali con conseguente applicazione, come disposto nella nota (1) al paragrafo3 Sezione III Contenuto dei contratti, del “tasso nominale minimo e quello massimo dei buoniordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministrodell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;”.

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Grazie per l’attenzione

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