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Elementi del contratto di assicurazione I Destinatari delle Norme di Sicurezza

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Elementi del contratto di assicurazione

I Destinatari delle Norme di Sicurezza

Elementi del contratto di assicurazione

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

spesa.

DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)

Elementi del contratto di assicurazione

DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)

Adottare misure dettate dalla:

Particolarità del lavoro

Esperienza

Tecnica

MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE

Primo garante dell’obbligo di sicurezza

Scopo :

Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori.

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BASI COSTITUZIONALI

• Dovere di solidarietà(art.2).

• Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32).

• Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41).

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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IL DIRIGENTE (art.2 d) d.lgs.81/08)

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE

PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI

ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA

LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO, ORGANIZZANDO

L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08

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- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale,

sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono

ad un rischio grave e specifico;

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Elementi del contratto di assicurazione

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro

disposizione;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di

protezione;

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

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- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli

articoli 36 e 37;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di

lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento

è consultato esclusivamente in azienda);

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

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- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di

lavoro;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della

protezione.

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

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DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.

Delegato: Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso;

Delegante : Compito di vigilanza.

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TRANNE : - La Nomina Rspp; - La Valutazione Dei Rischi; - La Redazione Del Documento Di Valutazione Dei Rischi.

IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE TUTTI GLI OBBLIGHI.

DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e

nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Preposto

Vigila sul rispetto delle disposizioni normative;

Controlla l’attività lavorativa;

Impartisce opportuni ordini ed istruzioni;

Subordinato al dirigente o direttamente al datore di lavoro;

Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;

IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)

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E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.

Si mostra sempre come esempio;

Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI;

Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Preposto

IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)

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Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08

-sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro

obblighi di legge;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in

caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo

grave e immediato;

-astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze

dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;

-frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08

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Diritti del Preposto

• Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i

provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di

propria competenza.

• Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo

giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel

processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia

di sicurezza ed igiene sul lavoro.

• Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima

sicurezza dei lavoratori.

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l’attività

hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza

FUNZIONI DIRETTIVE

Il Datore di lavoro

I Dirigenti

(capigruppo)

I preposti

(responsabili dei servizi)

esercita organizzano sovrintendono

sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza

(c.d. vigilanza oggettiva)

hanno il dovere di

vigilanza

sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori

(c.d. vigilanza soggettiva)

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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LAVORATORE

Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione

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DEFINIZIONE art. 2 a) d.lgs. 81/08

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di

un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi

domestici e familiari.

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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

-prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro;

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

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-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri

lavoratori;

-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore

di lavoro.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

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INFORMAZIONE (art.36 d.lgs. 81/08)

Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro.

RISCHI

Ambientali Particolari

INFORMAZIONE

Specifica Completa

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Il datore di lavoro deve

1. provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata

informazione;

2. Richiedere che il medico competente informi i lavoratori sui

processi e i rischi connessi all’attività lavorativa;

3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli e i rischi .

INFORMAZIONE (art.36)

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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INFORMAZIONE

La legge lascia la libertà di scelta

ADEGUATA SPECIFICA PARTICOLARE

INFORMAZIONE

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OBIETTIVI:

Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui) sicurezza e salute.

I TEMPI:

• Assunzione;

• Trasferimento o cambiamento di mansione;

• Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie;

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)

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Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono

conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze

per lo svolgimento di sicurezza nei rispettivi compiti

aziendali.

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)

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DATORE DI LAVORO

Organizza le attività e garantisce una formazione sufficiente ed adeguata

DESTINATARI

o Preposti;

o RSPP e ASPP;

o Lavoratori;

o Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,

anti-incendio,evacuazione.

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)

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QUANDO:

Durante l’orario di lavoro

I COSTI:

Gratis per chi deve essere formato

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)

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ARGOMENTI

Concetti di rischio;

Danno;

Prevenzione;

Protezione;

Rischi riferiti alle mansioni;

Procedure di prevenzione e protezione.

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ADDESTRAMENTO (art.36 e 37 d.lgs. 81/08)

Complesso di attività diretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di

attrezzature, macchine, impianti,sostanze,dispositivi di protezione individuale.

SOGGETTI RESPONSABILI:

Datore di lavoro;

Dirigenti;

Preposti;

Medico competente.

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

interni all'azienda finalizzati all'attività di

prevenzione e protezione dai rischi professionali

per i lavoratori

RSPP + ASPP

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RSPP (art.2 lett. f d.lgs. 81/08)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA

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ASPP (art.2 lett. g d.lgs. 81/08)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione

FUNZIONE DI SATELLITI

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RSPP

DATORE DI LAVORO

SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA

LAVORATORE

La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di lavoro non vuol dire

dividere la responsabilità.

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Requisiti Rspp/ASPP D.Lgs. 195/2003

Formazione

Accordo Stato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del Gennaio 2006

Modulo A-B-C

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Modulo A (28ore)

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

• Soggetti, compiti, obblighi e responsabilità civili e penali del Sistema di Prevenzione aziendale

• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi

• Documento di valutazione dei rischi

• La classificazione dei rischi

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Modulo B (settori ATECO)

• Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni o mutageni

• Rischi chimici

• Rischi biologici

• Rischi fisici

• Rischi legati alla organizzazione del lavoro

• Rischio infortuni

• Rischio esplosioni

• Sicurezza antincendio

• Dispositivi protezione individuale – DPI

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Modulo C (24ore)

• Organizzazione e sistemi di gestione

• Sistema delle relazioni e della comunicazione

• Rischi di natura psicosociale

• Rischi di natura ergonomica

• Ruolo dell’Informazione e della Formazione

• Stress- lavoro correlato

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PRINCIPALI REQUISITI (art.32)

• Diploma di Scuola Media Superiore;

• Corso di Formazione adeguato alla natura dei

Rischi (modulo A-B);

• Capacita’ di Organizzazione e Gestione dell’Attività Tecnica ed Amministrativa

(modulo C);

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RSPP INTERNO

• a) nelle aziende industriali;

• b) nelle centrali termoelettriche;

• c) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

• d) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

• e) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

• f) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

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Datore di lavoro -RSPP

• Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori

• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori

• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori

• Altre aziende fino a 200 lavoratori

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Individuare i Fattori di Rischio e Valutare il Rischio;

Elaborare le Misure Preventive e Protettive;

Proporre i Programmi di Informazione e Formazione;

Partecipare alla Consultazione in Materia di Tutela

della Salute

PRINCIPALI COMPITI (art.33)

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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RLS (art. 2 lett.i) d.lgs. 81/08)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

FUNZIONE CONSULTIVA

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RLS è eletto dai lavoratori

Azienda fino a 15 dipendenti

Eletto tra i lavoratori

Azienda con più di 15 dipendenti

Nominato tra le rappresentanze sindacali Aziendali

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RLS IN AZIENDA

• 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti;

• 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;

• 6 RLS nelle aziende oltre i 1000 dipendenti.

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FUNZIONI

• Accesso ai luoghi di lavoro;

• Consultazione in merito alla formazione;

• Consultazione in merito alla Valutazione dei Rischi;

• Formulazione osservazioni sulla sicurezza;

• Partecipazione alle riunioni periodiche;

• Promozione -elaborazione -attuazione misure di prevenzione.

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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

• DATORE DI LAVORO;

• DIRIGENTE;

• PREPOSTO;

• LAVORATORE;

• RSPP e ASPP;

• RLS;

• MEDICO COMPETENTE.

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MEDICO COMPETENTE (art.2 lett.h) d.lgs. 81/08)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai

fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per

effettuare la sorveglianza sanitaria.

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Ruolo primario nella sicurezza

Requisiti: - Specializzato in medicina del lavoro

- Docente in Medicina del lavoro o

- Specializzato in igiene e medicina preventiva; - Continua formazione ed educazione.

MEDICO COMPETENTE

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OBBLIGHI art. 25

-Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; -consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio; -informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

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QUANDO????

• movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);

• attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali);

• esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche);

• sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene);

• agenti biologici ;

• Lavori usuranti.

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SANZIONI

Il sistema sanzionatorio nel nuovo testo unico

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SANZIONI

PENALI

AMMINISTRATIVE

INTERDITTIVE

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

SINGOLARMENTE

(solo arresto o solo ammenda)

ALTERNATIVE

(arresto o ammenda)

CUMULATIVE

(arresto e ammenda)

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ISPEZIONE

PRESCRIZIONE

COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere

CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m

VERIFICA (entro 60 gg scad)

ADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa

COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg

COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM

SOSPENSIONE AZIONE PENALE

RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE

PROCESSO PENALE

OBLAZIONE 162 BIS *

INADEMPIMENTO

COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg

COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)

* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse

ARCHIVIAZIONE

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SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art.55 d.lgs.81/08)

OBBLIGHI SANZIONI

DVR-Autocertificazioni Ammenda 2000/ 4000 €

Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 €

Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €

Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €

Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €

Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €

Designazione addetti anti-incendio e primo soccorso Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €

Informazione,Formazione,Addestramento addetti anti-incendio e primo soccorso

Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €

Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €

Effettuare riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori)

Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 6600 €

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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO (art. 56 d.lgs.81/08)

OBBLIGHI SANZIONI

Sovraintendere e vigilare sui lavoratori Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €

Richiedere l’osservanza delle disposizioni per gestire le situazioni di rischio

Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €

Segnalazione tempestiva al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi

Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €

Astenersi dal richiedere la ripresa del’attività in caso di pericolo

Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €

Verificare che i lavoratori abbiano avuto adeguata formazione

Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800

Informare i lavoratori Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800

Partecipare a corsi di formazione Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800

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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 59 dlg. 81/08)

INOSSERVANZE SANZIONI Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro

Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Segnalazione non immediata di qualsiasi condizione di pericolo conosciuto

Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi

Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Compiere di propria iniziativa operazione o manovre non competenti

Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Non partecipare ai programmi di formazione e addestramento

Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €

Utilizzo attrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€

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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL RSPP/ ASPP E DEL RSL

Nessuna sanzione penale o amministrativa

La natura consultiva non comporta responsabilità

Responsabile solo se induce in errore il datore di lavoro nella Valutazione dei rischi

Elementi del contratto di assicurazione

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE (art. 58 d.lgs. 81/08)

INOSSERVANZE SANZIONI

Mancata consegna al DL a fine incarico della documentazione sanitaria

Arresto fino a 1 mese o Ammenda 200/800€

Mancata Programmazione della Sorveglianza Sanitaria

Arresto fino a 2 mesi o Ammenda 300/1200 €

Mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria

Sanzione Amministrativa Pecuniaria 600/2000 €

Violazione dell’ obbligo di collaborare con il DL alla Valutazione dei Rischi

Arresto fino a 3 mesi o Ammenda 400/1600€

Elementi del contratto di assicurazione

Criteri e strumenti per

l’individuazione e la valutazione dei

rischi

Elementi del contratto di assicurazione

Le modalità operative

Precetti a struttura elastica (PRECETTI PRESTAZIONALI) si limitano a prevedere il risultato prevenzionale che si vuole raggiungere, lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato

Misure di prevenzione soggettiva ad integrazione delle misure di prevenzione oggettiva

ANALISI DEI RISCHI

SICUREZZA INTEGRATA

Elementi del contratto di assicurazione

La metodologia di valutazione dei rischi

Rilevazione dei pericoli

Individuazione delle misure di sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI

STIMA DEI RISCHI

Risk Assessment

Risk Management

Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità

di individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione

Analisi/Progettazione delle condizioni di lavoro

Elementi del contratto di assicurazione

Terminologia (1)

• Danno (harm) : lesione fisica e/o danno alla salute, ai beni, all’ambiente

• Pericolo (hazard) : qualsiasi fonte di danno (“an inherent physical or chemical characteristic that has the potential for causing harm” secondo l’American Institute of Chemical Engineers AICHE)

• Evento pericoloso : evento che può causare un danno

• Rischio : attualizzazione di un pericolo attraverso la combinazione dei due elementi

Gravità del danno che il pericolo può causare

Probabilità che il danno si verifichi

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• Valutazione del rischio : valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni in una situazione pericolosa per stabilire se è necessario adottare contromisure

• Misure di sicurezza : mezzi che eliminano il pericolo o riducono il rischio

• Rischio residuo : rischio che sussiste dopo l’introduzione di misure di sicurezza

Terminologia (2)

Elementi del contratto di assicurazione

Definizione di Pericolo / Rischio

PERICOLO /

SITUAZIONE

PERICOLOSA

(sorgente di ogni

possibile danno)

DANNO

DANNO

DANNO

RISCHIO

(funzione di

Gravità e

Probabilità del

Danno)

Identificazione dei Pericoli Stima dei Rischi

Un Pericolo può essere all’origine di più di un evento dannoso e quindi di più rischi allo stesso tempo.

Ad esempio, lo stoccaggio di materiale infiammabile e tossico quando brucia può dare luogo ad un incendio, dagli effetti più o meno localizzati, ma anche ad una nube tossica, che, diffusa in atmosfera, può avere effetti al di fuori dello stabilimento e sull’ambiente.

Elementi del contratto di assicurazione

I fattori di Rischio

Il rischio è funzione di:

• Gravità o Severità

• Probabilità Dell’evento dannoso

RISCHIO

PROBABILITA’

che il danno si manifesti

possibilità di evitare o ridurre il danno

(velocità del fenomeno, poss. di fuga, esperienza)

probabilità che si verifichi un evento pericoloso

frequenza e durata di esposizione al pericolo

GRAVITA’

del possibile danno

estensione del danno

reversibilità / irreversibilità del danno

natura dell’entità che viene aggredita

(salute, beni, ambiente)

Elementi del contratto di assicurazione

Rating dei Rischi per la prioritizzazione degli interventi di miglioramento

R = G x P

Le curve a pari Livello di Rischio sono quindi delle iperboli equilatere

Ai due punti A e B è associato lo

stesso rischio

Nulla vieterebbe, in linea di principio, di utilizzare altre funzioni!

G

P

A

B

Elementi del contratto di assicurazione

Strategie di riduzione del rischio

G

P

Prevenzione

Protezione

Elementi del contratto di assicurazione

Rating dei Rischi

Ma come si associa alla Gravità un valore numerico ?

Problema: la Gravità del danno deve essere quantificata in modo omogeneo anche se si riferisce a danni che possono essere di natura molto diversa.

A tale scopo, essa viene generalmente classificata in categorie, per esempio da 1 a 4:

I. Catastrofica : morti, disastro, danno ambientale gravissimo

II. Critica : danni fisici gravi, malattie professionali, danno rilevante al sistema produttivo o all’ambiente

III. Marginale : danni fisici lievi, danni limitati al sistema produttivo o all’ambiente

IV. Irrilevante : meno che marginale

Elementi del contratto di assicurazione

Lo stesso metodo è applicato alla Probabilità o Frequenza con la quale il danno potrà manifestarsi:

A. Alta : ad alta probabilità, accadrà quasi sicuramente durante la storia futura del sistema (macchina, processo, impianto, ecc.)

B. Media

C. Bassa

D. Remota : improbabile ma possibile

N.B. : in tutto ciò è evidente che è necessario usare buon senso e il raggiungimento di un comune consenso tra persone dotate di esperienza in merito.

Rating dei Rischi

Elementi del contratto di assicurazione

Matrice dei Rischi

Rischio Trascurabile

Rischio Basso : è accettabile un Rischio residuo

Rischio Medio va eliminato o migliorato

Rischio Alto situazione inaccettabile

P I II III

Media

Bassa

Remota

G

Alta

IV

Misure di

Sicurezza

preventive

Misure di

Sicurezza

protettive

Elementi del contratto di assicurazione

L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Indice di rischio.

La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione

di una funzione matematica tipo

R= f (M,P)

R= magnitudo del rischio

M=magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione

del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi

provocato

P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato

intervallo di tempo.

determinazione della funzione di rischio “f”

Elementi del contratto di assicurazione

Tabella Scala delle probabilità (P)

Valore Livello Definizioni / Criteri

4 Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del

danno ipotizzato per i lavoratori.

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa

azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti

di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL,

dell’ISPESI, etc….).

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe

alcuno stupore in azienda.

3 Probabile

la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo

automatico e diretto.

E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in

azienda.

2 Poco probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze

sfortunate di eventi.

Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze

sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatisi.

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

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Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

Valore Livello Definizioni / Criteri

4 Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di

invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità

parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente

invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente

reversibile.

esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

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L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Altamente

probabile

4 8 12 16

probabile

3 6 9 12

Poco

probabile

2 4 6 8

(P) improbabile 1 2 3 4

Lieve Medio Grave gravissi

mo

Scala del Danno(

D)

Matrice del rischio

83

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R > 8 Alto rischio

Azioni correttive indilazionabili

R tra

4 e 8

Medio rischio

Azioni correttive necessarie da programmare con

urgenza

R tra

2 e 3

Basso rischio

Azioni correttive/migliorative da programmare nel

breve-medio termine

R = 1 Rischio non significativo

Azioni migliorative da valutare in fase di

programmazione

Criteri per definire priorità e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare

84

L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Elementi del contratto di assicurazione

VALUTAZIONE DEI RISCHI

In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate ad eliminarli, come pure nella messa in atto delle

misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicemente "spostati"

la soluzione di un problema

non deve crearne altri !!!!!

Elementi del contratto di assicurazione

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il rischio non deve essere trasferito in un altro settore.

Montare doppi vetri sulle finestre di un ufficio per ridurre il rumore proveniente dall'esterno sarebbe poco conveniente se non si si provvedesse alla realizzazione di un sistema adeguato di ventilazione.

Lo scarico di un impianto di ventilazione di sostanze tossiche deve essere montato in modo tale che la sua uscita non comporti rischi per altre zone di lavoro o per il pubblico.

Elementi del contratto di assicurazione

P R E V E N ZIO N ED A I R IS C H I

P R O FE S S IO N A LI

IN FO R M A ZIO N ED E I

LA V O R A TO R I

FO R M A ZIO N ED E I

LA V O R A TO R I

V A L U T A Z IO N ED E I R IS C H I

1) IDENTIFICARE I PERICOLI

2) IDENTIFICARE PERSONE ESPOSTE

3) VALUTARE I RISCHI

4) VERIFICARE POSSIBILI SOLUZIONI

5) DEFINIRE PRIORITÀ INTERVENTI

6) EFFETTUARE INTERVENTI

7) DOCUMENTARE ATTIVITÀ

8) REVISIONARE PERIODICAMENTE GLI INTERVENTI EFFETTUATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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Gli infortuni sul lavoro

Elementi del contratto di assicurazione

Infortuni sul lavoro

Caratteristiche dell’infortunio

Evento:

non voluto

ad accadimento improvviso

dell’organismo umano

in occasione del lavoro

Infortunio

Dal latino “fors” (sorte, destino) e “in” (avverso, contrario)

Elementi del contratto di assicurazione

NOTE

• Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato

con un nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa.

• Per inabilità permanente si intende l’annullamento o la riduzione per tutta la vita

della capacità lavorativa.

• Per inabilità temporanea si intende la riduzione della capacità lavorativa per un periodo

determinato.

(art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali):

Alterazione dell’organismo…

“… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o

un‘ inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’ inabilità

temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per più di tre giorni“

Definizione di Infortunio sul lavoro

Elementi del contratto di assicurazione

Si distinguono:

• inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio

che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;

• inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio

che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita

l'attitudine al lavoro;

• inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio

che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di

assenza dal lavoro.

INABILITA’

Elementi del contratto di assicurazione

Conseguenza di un ambiente di lavoro nocivo

Provocata da meccanismi lesivi diluiti nel tempo

Malattia causata esclusivamente o prevalentemente da

sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio

dell’attività professionale

Definizione di Malattia Professionale

Elementi del contratto di assicurazione

Si può definire come lo stato di aggressione dell'organismo del

lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - associata

ad una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante una

riduzione della capacità lavorativa.

PROVA DEL NESSO EZIOLOGICO:

• elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 , D.P.R. 336/94.

Per le malattie diverse da quelle tabellate ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini ivi indicati), spetta al lavoratore dimostrare "la causa di lavoro".

Definizione di Malattia Professionale

Elementi del contratto di assicurazione

La distinzione tra infortuni e malattie professionali assume

notevole rilevanza in quanto:

• le forme di tutela previdenziale sono separate e distinte;

• esistono norme differenti relativamente al periodo di

conservazione del posto ed all'ammontare del trattamento

economico;

INFORTUNIO vs MALATTIA PROFESSIONALE

Elementi del contratto di assicurazione

CLASSIFICAZIONE E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI

La classificazione è uno strumento di audit della sicurezza.

Possibili classificazioni in base a :

• Gravità

• Indennizzabilità

• Forma

• Agente materiale

• Natura e sede della lesione.

Elementi del contratto di assicurazione

Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità

・ infortuni-medicazione:

permettono ai lavoratori infortunati di riprendere il lavoro dopo medicazione della lesione subita;

・ infortuni in franchigia:

l’abbandono dei lavoro da parte del lavoratore è limitato al periodo di franchigia o di non indennizzabilità (3 giorni) da parte dell’Istituto Assicuratore (INAIL);

・ infortuni indennizzabili

comportando una assenza dal lavoro superiore al periodo di franchigia, sono indennizzati da parte dell’Istituto Assicuratore.

Infortuni a carico del datore di lavoro

Elementi del contratto di assicurazione

Per franchigia

Per altre cause

Infortuni denunciati

Indennizzati

Non indennizzati

temporanei

permanenti

mortali

Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità

Elementi del contratto di assicurazione

IL REGISTRO INFORTUNI (art. 4, c.5, lett.o D.Lgs. 626/94)

Il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare su di un apposito registro gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per più di un giorno.

Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di denunciare gli infortuni indennizzabili all’INAIL.

Elementi del contratto di assicurazione

Classificazione degli infortuni secondo modalità di accadimento, cause e conseguenze

・ forma:

modalità di verificarsi dell’infortunio a contatto con oggetti sostanze o altri fattori lesivi;

Caduta di persone Caduta di oggetti Calpestamento di oggetti, urto contro oggetti o da parte di oggetti Esposizione o contatto con elettricità Esposizione o contatto con sostanze dannose e radiazioni ...

Elementi del contratto di assicurazione

Classificazione degli infortuni secondo modalità di accadimento, cause e conseguenze

・ agente materiale: elemento causa dell’infortunio; Macchine Mezzi di trasporto e di maneggio Materiali, sostanze, radiazioni Ambiente di lavoro Altri agenti Agenti materiali non classificabili per mancanza di dati

・ natura e sede della lesione • Fratture • Lussazioni • Storte o slogature • Commozioni o altri traumi interni • Amputazioni • ... individuazione dei mezzi di protezione!!

• Cranio • Occhi • Faccia • Collo • Cingolo toracico • ...

Elementi del contratto di assicurazione

• Le statistiche degli infortuni permettono di verificare l'andamento infortunistico di un tipo di attività, una tipologia di azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni.

• Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità.

• Per ottenere delle statistiche di infortunio omogenee e confrontabili è necessario standardizzare la metodologia di calcolo.

• La necessaria omogeneizzazione è ottenuta attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità.

STATISTICHE INFORTUNI e INDICI

Elementi del contratto di assicurazione

rapporto tra il numero di infortuni ed il numero di ore lavorative svolte dagli

assicurati INAIL (misura dell'esposizione al rischio)

H = numero di ore lavorate nel periodo nel complesso

N = numero infortuni (t + p + m)

t = numero di infortuni temporanei

p = numero di infortuni permanenti

m = numero di infortuni mortali

610

H

NI f

Indice di frequenza If:

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Indice di gravità Ig

rapporto fra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (numero di ore lavorative svolte)

G = somma delle giornate di invalidità temporanea

λ/g = rapporto medio tra le giornate lavorative ed il numero totale di giorni del periodo (normalmente per un anno λ /g è = 300/365 = 0,823)

S = somma dei gradi percentuali di invalidità permanente

6000 = n. di giornate che il lavoratore avrebbe potuto lavorare fino al pensionamento

(20 [anni] * 300 [giorni]

H

Sm

gGIg

3106000

100

Elementi del contratto di assicurazione

COSTI DIRETTI

Premi assicurativi versati Spese sostenute per l’infortunato (medicinali, servizio infermeria,

assistenza medica)

Ore lavorative perse per il soccorso dell’infortunato Perdite di produzione per arresto del processo produttivo Danni a materiali, macchine, impianti, attrezzature Minore rendimento di chi sostituisce l’infortunato Minore rendimento dell’infortunato alla ripresa del lavoro (per

inabilità temporanea o permanente)

COSTI INDIRETTI

COSTI

Elementi del contratto di assicurazione

• Enti ed organi con funzione consultiva

In materia sanitaria:

□ Consiglio Sanitario Nazionale

□ Istituto Superiore di Sanità

In materia tecnica:

□ CNR

□ RINA

• Enti ed organi con funzione di indirizzo e di coordinamento

□ ASL

□ Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

□ Ispettorato del lavoro

• Enti ed organi con funzione di vigilanza ed omologazione

□ ISPESL INAIL

□ Organismi Notificati

RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Elementi del contratto di assicurazione

Il Processo di Valutazione del Rischio

Elementi del contratto di assicurazione

Definizione di Pericolo / Rischio

PERICOLO /

SITUAZIONE

PERICOLOSA

(sorgente di ogni

possibile danno)

DANNO

DANNO

DANNO

RISCHIO

(funzione di

Gravità e

Probabilità del

Danno)

…….

Identificazione dei Pericoli Stima dei Rischi

Un Pericolo può essere all’origine di più di un evento dannoso e quindi di più rischi allo stesso tempo.

Ad esempio, lo stoccaggio di materiale infiammabile e tossico quando brucia può dare luogo ad un incendio, dagli effetti più o meno localizzati, ma anche ad una nube tossica, che, diffusa in atmosfera, può avere effetti al di fuori dello stabilimento e sull’ambiente.

Elementi del contratto di assicurazione

La metodologia di valutazione dei rischi

Rilevazione dei pericoli

Individuazione delle misure di sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI

STIMA DEI RISCHI

Risk Assessment

Risk Management

Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità di

individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione

Analisi/Progettazione delle condizioni di lavoro

Elementi del contratto di assicurazione

Riferimento Principale: UNI EN ISO 14121-1:2007 “Safety of machinery - Risk Assessment - Part 1: Principles” UNI EN 1050:1996

La norma presenta una metodologia generale per

identificazione dei pericoli (Hazard Identification)

stima dei rischi associati a tali pericoli (Risk Estimation)

valutazione dei rischi (Risk Evaluation o Risk Assessment)

e a fronte di quest’ultima:

eventuali azioni da intraprendere per eliminare i pericoli o ridurre i rischi

N.B.: l’ambito di applicazione è limitato alle Macchine, ma la generalità del metodo ne consente l’estensione a sistemi più complessi

Elementi del contratto di assicurazione

Definizioni [UNI EN ISO 14121-1:2007 “Safety of machinery - Risk Assessment - Part 1: Principles”] UNI EN 1050:1996

Danno: effetto negativo su uomini, beni materiali o ambiente

Pericolo: evento che può causare danno

Misure di sicurezza: mezzi che eliminano pericolo o riducono il rischio

Rischio residuo: rischio non eliminato dall’introduzione di misure di sicurezza

Elementi del contratto di assicurazione

Fasi del processo di Valutazione dei Rischi secondo UNI EN ISO 14121-1:2007

Determinazione dei limiti della macchina Determinazione dei limiti della macchina

Misure di Sicurezza

Ris

k A

nal

ysi

s

Ris

k a

sses

smen

t Determinazione dei limiti della macchina Determinazione dei limiti della macchina

Verifica

dell’intro-

duzione di

nuovi pericoli

Processo

iterativo per

ogni pericolo e

per ogni rischio

Identificazione dei pericoli Identificazione dei pericoli

Stima dei rischi Stima dei rischi

Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi

START START

Macchina

Sicura?

STOP STOP

NO

SI

Identificazione dei pericoli Identificazione dei pericoli

Stima dei rischi Stima dei rischi

Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi

START START

Macchina

Sicura?

STOP STOP

SI N.B. : nella norma, la valutazione del

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza è

del tutto qualitativa

Elementi del contratto di assicurazione

Definizione dei limiti della Macchina / Sistema per l’identificazione dei pericoli (UNI EN 14121)

Oltre che limite fisico …

t

Fasi di vita:

• Trasporto / Immagazz.

• Installazione

• Avviamento

• Operatività

• Manutenzione

• Dismissione

Modo d’uso:

• Uso e funzionamento corretti (secondo le istruzioni fornite e

le applicazioni descritte)

• Usi prevedibili/scorretti

• condizioni di malfunzionamento “ragionevolmente prevedibili”

Interazioni con le persone

Livello di

formazione

degli utilizzatori

Eventuale

esposizione di

terzi ai pericoli

(in fase di

valutazione dei

rischi)

Elementi del contratto di assicurazione

M. Preventive: agiscono

sulla Probabilità del danno

M. Protettive: agiscono

sulla Gravità del danno

Interventi possibili

Eliminazione del pericolo

Misure di

sicurezza

Riduzione del

Rischio

Elementi del contratto di assicurazione

Esempio dall’Appendice A della UNI EN 1050

2. pericolo di natura elettrica

2.1 contatto corporeo con

elementi sotto tensione (possibile danno)

dovrà seguire ….

stima del rischio (Gravità nota, è necessario valutare la Pr.)

valutazione e se non si ritiene sufficiente la sicurezza

contromisure da adottare (isolamento, involucri)

Identificazione del Pericolo

Elementi del contratto di assicurazione

Gli obiettivi della valutazione dei rischi

Ammissione del

RISCHIO RESIDUO

•MISURE DI PROTEZ. COLLETTIVE / INDIVIDUALI •INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO •CONTROLLO SANITARIO •MISURE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA

“eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico”

Tendere a:

Elementi del contratto di assicurazione

Metodi e Tecniche per l’Analisi e la Valutazione del Rischio

Elementi del contratto di assicurazione

Il processo di valutazione del Rischio

1. Identificazione dei possibili eventi incidentali (pericoli)

2. Identificazione delle sequenze incidentali

3. Stima e valutazione del Rischio

Elementi del contratto di assicurazione

1. Metodologie di identificazione dei pericoli

• Esperienza storica

• Ispezioni di campo e “audit”

• Review storiche e banche dati

• Codici e standard di Ingegneria

• Check list

• Metodi indicizzati

• Preliminary Hazard Analysis (PHA)

• Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

• Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)

• Hazard and Operability Study (HAZOP)

Elementi del contratto di assicurazione

1. Identificazione di pericoli

Scopo di tale fase è formalizzare in maniera sistematica situazioni già note a-priori come

pericolose, oppure, utilizzando opportune tecniche. Ci si avvale di:

Esperienza

Raccolta sistematica di dati sul passato utilizzo del prodotto/processo o di sistemi simili

(paragonabili)

Opinione di esperti (tecnica DELPHI*: procedura iterativa di affinamento e convergenza

delle opinioni)

Check-list: * Tecnica citata nella norma UNI EN 1050

liste di controllo valide per una pluralità di applicazioni e da interpretare caso per caso.

Un esempio si trova nella norma UNI EN 1050 (App. A) laddove sono elencati i

pericoli generalmente associati ad una macchina suddivisi in categorie (p. di natura

meccanica, elettrica, termica, ecc.) e per ciascuna cat. sono elencati possibili eventi

dannosi

Elementi del contratto di assicurazione

Metodi ad indici (“Relative Ranking Techniques”):

sviluppati nell’industria chimica e petrol-chimica, considerano la pericolosità

intrinseca associabile a certe aree o a certe fasi di processo, sulla base della

natura chimico-fisica delle sostanze coinvolte (infiammabilità, esplosività,

tossicità) e delle condizioni operative. Si ricava un indice proporzionale all’entità

delle possibili conseguenze, utile per stilare una “graduatoria” tra diverse

situazioni e focalizzare la massima attenzione su “aree critiche” fin dalle fasi

iniziali di progetto (“conceptual design”).

Tra gli indici: Dow Fire and Explosion Index, Substance Hazard Index, ecc.

1. Identificazione di pericoli

Elementi del contratto di assicurazione

Altre tecniche induttive (forniscono già le possibili conseguenze):

Preliminary Hazard Analysis (PHA*)

Failure Mode & Effects Analysis (FMEA*)

Failure Mode, Effects & Criticality Analysis (FMECA)

Hazard & Operability Analysis (HazOp)

Event Tree Analysis (ETA)

Alcune di tali tecniche sono considerate valide per l’Analisi del Rischio più in generale (non solo per l’identificazione dei pericoli) perché contengono elementi per la stima del Rischio, attraverso Gravità e Probabilità

N.B.: ovviamente queste tecniche non possono fare a meno dell’Esperienza nell’ambito in cui sono applicate

* Tecniche citate nella norma UNI EN 1050

1. Identificazione di pericoli

Elementi del contratto di assicurazione

Metodi / Tecniche dell’Analisi del Rischio

Esistono due tipi fondamentali di metodi, che si distinguono per il diverso approccio alla ricostruzione delle relazioni causali tra gli eventi:

i metodi induttivi (o “forward-analysis” o approccio “bottom-up”) partono dal guasto o dal funzionamento anomalo di un componente/sottosistema per trovare le conseguenze ultime a cui esso può dare origine

i metodi deduttivi (o “backward-analysis” o approccio “top-down”) al contrario ipotizzano un evento finale dannoso e ricercano gli eventi che lo hanno provocato Fault Tree Analysis (FTA)

Non ci si occuperà dei metodi analitici per il calcolo della gravità delle conseguenze (modelli di esplosione, incendio, dispersione nociva, ecc.).

Elementi del contratto di assicurazione

2. Metodologie di identificazione delle sequenze incidentali

• Event Tree Analysis

• FMEA – FMECA

• Tecniche “What-if”

• …

Elementi del contratto di assicurazione

3. Stima del rischio: metodologie di stima delle probabilità di accadimento

• Banche dati

• Review storiche

• Event Tree Analysis

• Fault Tree Analysis

Elementi del contratto di assicurazione

Probabilità di accadimento di un evento: affidabilità della stima dell’uomo

Eventi r

ari

Eventi molto probabili

Probabilità reale di accadimento di un evento

Stima dell’uomo della probabilità di accadimento dell’evento

Stima corretta

Elementi del contratto di assicurazione

3. Stima del rischio: valutazione degli effetti (1)

• Modelli fisico-matematici per la valutazione degli effetti da:

– Dispersione atmosferica

– “Jet fire”, “Fire Ball”, “Pool Fire”

– Esplosione

– “Bleve” (Boiling Liquid Evaporation Vapor Explosion)

– “UVCE” (Unconfined Vapor Cloud Explosion)

– …

• Metodi indicizzati (es. DOW, Mond)

• Giudizi ingegneristici

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Documento di Valutazione dei Rischi

Elementi del contratto di assicurazione

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) O DOC. DELLA SICUREZZA

- Documentazione dell’esito della valutazione: · Relazione sulla valutazione dei rischi con criteri adottati · Misure di prevenzione e protezione definite, DPI · Programma delle misure per il miglioramento nel tempo del

livello di sicurezza

- REDIGERLO: Obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17)

- Deve essere custodito presso “l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.” (art. 29 – c.4)

Elementi del contratto di assicurazione

IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)

Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28) 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta

delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,

• tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, • nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza

da altri Paesi.

(ELEMENTI DI

NOVITA’)

Elementi del contratto di assicurazione

IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)

Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28)

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della

valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante

l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,

lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di sicurezza;

Elementi del contratto di assicurazione

Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28) d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)

Elementi del contratto di assicurazione

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Art. 29) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR) Elaborazione e revisione della valutazione

Elementi del contratto di assicurazione

Elaborazione e revisione della valutazione

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Provvedimenti tecnici e Programma di miglioramento nel tempo

Rischi residui

Revisione delle Procedure di lavoro / Organizzaz. Mezzi di protezione collettiva Introduzione di opportuni DPI Informazione e formazione

Monitoraggio dei risultati (es. periodico)

Risultati soddisfacenti

Revisione del programma degli interventi nel tempo

Mantenimento/incremento degli standard di sicurezza

SI

NO

SI

NO

SI

NO Rischi ridotti ad un livello accettabile

1a valutazione oppure

introduzione di modifica significativa ai fini delle condizioni di salute e

sicurezza dei lav.

DL in collab. con

RSPP e MC

Elementi del contratto di assicurazione

Flow-chart valutazione rischi (tratta da “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” - DG V CEE)

1. DEFINIRE IL PROGRAMMA DELLA VALUTAZIONE DI RISCHI SUL LAVORO

2. VALUTAZIONE DI STRUTTURA decidere l’ordine di suddivisione (geografico/funzionale/di procedimento/di flusso)

3. RACCOGLIERE INFORMAZIONI (ambiente/compiti/persone/esperienze precedenti)

4. IDENTIFICARE I PERICOLI

5. IDENTIFICARE LE PERSONE ESPOSTE AI RISCHI

6. IDENTIFICARE I MODELLI DI ESPOSIZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE AI RISCHI

7. VALUTARE I RISCHI probabilità / gravità di danno nelle circostanze presenti (provvedimenti attuali inadeguati | provvedimenti adeguati)

8. STUDIARE LE POSSIBILITA' DI ELIMINARE O DI RIDURRE I RISCHI

9. STABILIRE UN ELENCO DI AZIONI PRIORITARIE E DECIDERE LE OPPORTUNE MISURE DI CONTROLLO

10. PORRE IN ATTO LE MISURE DI CONTROLLO

11. REGISTRAZIONE DELLE VALUTAZIONI

12. MISURAZIONE DELL'EFFICACIA valutazioni soddisfacenti | è necessaria una revisione

13. REVISIONE (se vi sono cambiamenti oppure a scadenze periodiche)

14. MONITORAGGIO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI vi sono stati dei cambiamenti ? no | si

Elaborazione e revisione della valutazione

Elementi del contratto di assicurazione

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Art. 29)

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla

base delle procedure standardizzate (.... che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro). Fino alla (.....) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono

autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle

attività di cui .... (attività particolarmente pericolose).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle

procedure standardizzate ... . Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai

commi 1, 2, 3, e 4. (si procede come per le altre aziende)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: ..... a) ..... (attività

particolarmente pericolose)

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,

cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. (Cantieri temporanei o mobili ).

IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR) Procedure standardizzate

(NOVITA’)

Elementi del contratto di assicurazione

Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31 )

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque

obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,

soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ..... (normativa su rischi di incidenti rilevanti);

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui .... del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

(radiazioni ionizzanti)

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Attività particolarmente pericolose

Elementi del contratto di assicurazione

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (....). Le disposizioni del presente

comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi.

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZ. DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

(NOVITA’)

Elementi del contratto di assicurazione

L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato ed

integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106

Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il “COMMITTENTE” di Lavori,

Servizi e Forniture, per i quali sono previsti Rischi da

Interferenze tra i lavori dell’impresa e le attività svolte

dall’Ente stesso.

Elementi del contratto di assicurazione

Si parla di INTERFERENZE nella circostanza in cui si

possa verificare un “CONTATTO RISCHIOSO” tra le

persone presenti (anche pubblico esterno) ed il

personale dell’appaltatore o tra il personale di

“imprese diverse” che operano nella stessa sede

con contratti differenti.

DEFINIZIONE DI INTERFERENZA

Elementi del contratto di assicurazione

Ambiente di lavoro COMMITTENTE

Rischi per i dipendenti

SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e C NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE

Elementi del contratto di assicurazione

Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato

dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei rischi che,

nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e

Forniture, in un determinato contesto, sono da

considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla normale

effettuazione degli stessi.

RISCHI DA INTERFERENZA

Elementi del contratto di assicurazione

SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Elementi del contratto di assicurazione

1. (...)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed appaltatore),

ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte

nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Elementi del contratto di assicurazione

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto

di appalto o di opera e va adeguato in funzione

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

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c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1

e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA ai

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di

materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui

DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Elementi del contratto di assicurazione

c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma

34 (“centrali di committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDA CON IL

COMMITTENTE, il SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI

recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI

ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare dall’esecuzione del

contratto.

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Elementi del contratto di assicurazione

Il SOGGETTO presso il quale deve essere ESEGUITO

IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA

IL DUVRI riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.

L’integrazione, sottoscritta per accettazione

dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Elementi del contratto di assicurazione

c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di

somministrazione (…)

devono essere specificamente indicati, a pena nullità ai

sensi dell’art. 1418 del Codici Civile,

i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò

non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute

e sicurezza sul lavoro derivanti dalle INTERFERENZE delle

lavorazioni.

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Elementi del contratto di assicurazione

Il DUVRI è, un documento “dinamico”:

La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA”

dell’espletamento dell’appalto deve essere

necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate

nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere

tecnico, logistico ed organizzativo resesi necessarie nel

corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di

esecuzione del contratto emerga la necessità di un

aggiornamento del documento.

ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Elementi del contratto di assicurazione

ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….

Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09

HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le

attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo

aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica

disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per

la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli

adempimenti di legge.

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QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….

Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software). Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari)

Elementi del contratto di assicurazione

Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al

Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei

rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle

Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e

temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le diverse attività.

CHE COS’E’, QUINDI, IL DUVRI?