Guida_tessili

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 L’ETICHETTA IN CAMPO TESSILE Strumento di comunicazione tra produttori e consumatori.

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L’ETICHETTA IN CAMPO TESSILE

Strumento di comunicazione traproduttori e consumatori.

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 In questo momento particolarmente critico per le aziende che

operano nel settore tessile – abbigliamento si vuole offrire un

  piccolo strumento di lavoro, utile sia ai produttori che ai

consumatori, che metta in evidenza quali sono gli obblighi

sull’etichettatura di un prodotto tessile circa la suacomposizione e la sua manutenzione.

  La diffusione delle norme che tutelano il mercato è parte

integrante di un sistema nato per combattere la contraffazione

e affrontare preparati la competitività internazionale

assicurando una concorrenza leale.

 La chiara indicazione del prodotto fornisce al consumatore la

chiave di lettura indispensabile per un corretto orientamentosulla scelta di un capo e quindi del suo acquisto, così come

una corretta manutenzione consente di prolungare nel tempo

le sue caratteristiche iniziali.

 L’opuscolo, concepito in modo chiaro e sintetico, riassume le

informazioni necessarie a garantire la trasparenza nella

commercializzazione di un prodotto tessile di abbigliamentoche, abbinato ad un elevato standard qualitativo , hanno reso

celebre il “made in Italy” nel mondo.

 Il Presidente

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ETICHETTA DI COMPOSIZIONE

COSA SI INTENDE PER PRODOTTO TESSILE?

Si definisce prodotto tessile un prodotto che, indipendentemente dalla

tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto

esclusivamente da fibre tessili.

Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l’80% in

peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti, che

costituiscono almeno l’80% in peso e tutti i prodotti tessili incorporati in

altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata lacomposizione.

QUALI SONO LE FIBRE TESSILI RICONOSCIUTE PERLEGGE?

Attualmente sono 44 e sono indicate nell’allegato I, D.Lgs. 22 maggio

1999, n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle

denominazioni del settore tessile, con integrazioni apportate dal Decreto

del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 19 ottobre

1999.

E’ pertanto indispensabile attenersi alla nomenclatura in allegato 1!

90% Fibra Poliammidica10% Elastan

50% Lana/Lambswool50% Cotone

80% Poliestere20% Fibra metallica 

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90% Poliammide10% Lycra

50% Lambswool50% Cotone

80% Poliestere20% Lurex 

COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO?

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ognioperazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e

commerciale: l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o

completati da documenti commerciali di accompagnamento, unicamente

quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale.

All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e

particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle

etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i datirelativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle disposizioni del

decreto legislativo 194/1999 devono essere indicati con gli stessi

caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le

indicazioni e le informazioni non previste dal suddetto decreto devono

essere nettamente separate.

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PRODOTTI TESSILI (E LORO PARTI) NON ASSOGGETTATIAD ETICHETTATURA 

L’allegato III del D.Lgs 194/1999 riporta l’elenco dei prodotti che non

possono essere assoggettati all’obbligo di etichettatura o di

stampigliatura.Nell’etichettatura di composizione di prodotti tessili le percentuali in

fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nella

norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte

di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti,

prodotti ausiliari di tintura e di stampa e così via.

Così, in altre parole, un prodotto tessile costituito da 100% poliestere ed

un altro formato da 80% Poliestere e 20% resina poliuretanica,

l'identificazione in etichetta sarà la stessa ovvero 100% Poliestere.

La dicitura "con resina poliuretanica" può essere aggiunta per fornire

maggiori informazioni sul prodotto tessile.

SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVAZIONE DELLA LEGGE

Sono tenuti ad osservare la normativa relativa all’etichettatura deiprodotti tessili tutti coloro che commercializzano prodotti tessili dalle

materie prime al prodotto finito sul mercato italiano.

Si possono quindi ricomprendere i produttori di fibre tessili, gli

importatori di articoli tessili di produzione estera (destinati ad essere

posti in commercio sul territorio italiano), i commercianti sia all’ingrosso

che al dettaglio, organizzazioni o negozi singoli che vendono al

consumatore finale

Sono invece esonerati dall’osservanza a tale norma le lavorazioni di

trasformazione effettuate per conto terzi (terzisti).

Sono inoltre esonerate le merci in transito nel nostro paese ma con

destino verso mercati esteri, le merci importate temporaneamente per

effettuare lavorazioni e i prodotti destinati alla vendita in paesi extra Cee,per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di

destinazione.

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I PRODOTTI TESSILI VENDUTI PER CORRISPONDENZADEVONO ESSERE ETICHETTATI?

Sono considerate offerte in vendita e, pertanto, soggette all’obbligo di

etichettatura anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle

offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi didistribuzione, compresa l’offerta al pubblico di cui all’art. 1136 del

codice civile.

I PRODOTTI TESSILI VENDUTI A METRAGGIO DEVONOESSERE ETICHETTATI?

Per i prodotti tessili venduti a metraggio l’etichettatura può figurare

soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di

prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti.

COME DEVE ESSERE APPLICATA L’ETICHETTA?

L’etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al

prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con

cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante

inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri

modi idonei.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o

sull’involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa,

stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.

In ogni caso l’etichetta deve essere posta in modo da non essere

facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti dimanutenzione previsti nella vita del capo.

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COSA DEVE RIPORTARE L’ETICHETTA?

L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana in modo chiaro e ben

leggibile, deve contenere la ragione sociale del venditore o il marchio

registrato del prodotto messo in vendita e la denominazione delle fibre

componenti il tessile in ordine decrescente di composizione.

Non è ammesso l’utilizzo di codici meccanografici (sigle di fibre tessili)

senza legenda e di nomi commerciali, poiché si deve utilizzare

esclusivamente la nomenclatura dettata dalle normative vigenti.

QUANDO UN PRODOTTO TESSILE PUÒ ESSERE DEFINITO“PURO”?

Unicamente un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere

qualificato con il termine “100%” o “puro” o, eventualmente “tutto”

esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.

PURA LANA VERGINE: QUANDO?

Un prodotto di lana può essere qualificato “lana vergine” o “lana ditosa” (o altri termini similari così come indicato nella norma) solo

quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente

80% cotone (CO)

10% lana (WO)

10% poliestere (PL)

80% CO

10% WO

10% PL

80% CO

10% WO10% PL(CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere

10% lana

80% cotone

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incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di

filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del

prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 

Sono quindi escluse le lane rigenerate da processo di recupero di stracci o

riciclaggio e le lane meccaniche recuperate con vari procedimenti chimicio meccanici da animali macellati.

TOLLERANZE APPLICABILI

Per quanto riguarda la composizione la legge ammette alcune tolleranze

nella sua dichiarazione.

Per prodotti dichiarati “100%” ovvero “tutto” o “puro” (adesclusione della lana vergine o lana di tosa)

2% per presenza non sistematica, giustificata da motivi tecnici, di

fibre non dichiarate per prodotti di pettinatura.

5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per

prodotti da ciclo cardato.

7% per presenza di fibre ben visibili ed isolabili presenti adeffetto puramente decorativo.

Per prodotti dichiarati “100% lana vergine” o “lana di tosa” 

0.3% sulla percentuale di lana vergine o di tosa per presenza

accidentale di fibre estranee non dichiarate in etichetta2% per presenza di fibre per effetto antistatico

7% per presenza di fibre visibili ed isolabili: fibre a scopo

decorativo

Per prodotti misti composti di lana vergine o lana di tosa in misuranon inferiore al 25 % rispetto al peso totale del prodotto quando la

suddetta lana è in mista con una sola altra fibra.0.3% di fibre estranee non dichiarate in etichetta

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2% per presenza di fibre per effetto artistico

7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presenti ad effetto

puramente decorativo.

3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle

fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e

quelle risultanti in analisi

Per prodotti misti composti da due o più fibre.

•  5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per

prodotti derivati dal ciclo cardato.

•  2% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per

prodotti da ciclo pettinato.

•  2% per presenza di fibre ad effetto artistico.

•  7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presentii ad effetto

puramente decorativo.

•  3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle

fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e

quelle risultanti dalle analisi.

DENOMINAZIONE DEI MISTI (DUE O PIÙ FIBRE)

Per etichettare un misto composto da almeno una fibra cheraggiunga l’85% sono previste le seguenti possibilità:a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale in peso;

b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura“minimo 85%”;

c) composizione percentuale completa del prodotto.

Esempio:

Cotone 85%Cotone minimo 85%Cotone 85% poliestere 15%

Per etichettare un misto composto da due o più fibre che nonraggiungano singolarmente l’85% è necessario: 

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a) indicare in ordine decrescente la denominazione e la percentuale di

almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale

b) indicare le denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di

peso, con o senza l’indicazione delle loro rispettive percentuali in peso.

Esempio:

40% fibra acrilica 30% poliestere, lanaelastam40% fibra acrilica 30% poliestere 15% lana15% elastam

ALTRE FIBRE. L’espressione “altre fibre” può essere usata quando un

prodotto tessile è composto da due o più fibre, ognuna delle quali

costituisca meno del 10%. Tale dicitura deve essere seguita da una

percentuale globale

Esempio:

90% cotone 10% altre fibre

Se vogliamo nominare un componente di peso inferiore al 10% si rende

necessario evidenziare nomi e percentuali di tutti i componenti e non può

essere in alcun modo utilizzata la dicitura “altre fibre”.

Esempio:

80% viscosa 8% lana 7% seta 5% cotone

FIBRE VARIE. L’espressione “fibre varie” o “composizione tessile non

determinata” può essere utilizzata per qualsiasi prodotto a cui

composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

MISTO LINO. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed

una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al

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40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con

la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente

dall’indicazione della composizione “ordito puro cotone e trama puro

lino”.

Misto linoordito puro cotone-trama puro lino

Misto lino-cotone 70% lino 30%

ETICHETTATURA DI PRODOTTI COMPOSTI DATESSILI DIVERSI 

Quando vengono messi in commercio manufatti tessili realizzati con

l’abbinamento di due o più tessuti (esempio lana cotone) è necessario

etichettare ogni componente in modo distinto. Se però una delle parti è

inferiore al 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio

etichettarla separatamente.

Fa eccezione a questa regola la fodera che va sempre etichettata a parte.

ENTI PREDISPOSTI AL CONTROLLO 

L’ente preposto alla verifica dell’applicazione della legge è il Ministero

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con l’ausilio delle

Camere di Commercio, oltre che delle varie forze dell’ordine, Guardia di

Finanza, Carabinieri, Polizia

I delegati dal Ministero, possono prelevare i campioni da esaminare, sia

dagli stabilimenti di produzione sia dai negozi destinati alla vendita

finale. Accompagnati da un apposito verbale vengono inviati presso

laboratori autorizzati.

Oltre a pesanti sanzioni amministrative per chi violi la legge, è fatta salva

la possibilità del compratore di adire ad azione legale civile nei confronti

del venditore o del fornitore.

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ETICHETTE DI MANUTENZIONE

E’ OBBLIGATORIA L’ETICHETTA DI MANUTENZIONESUI PRODOTTI TESSILI?

Il D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 (contenente le disposizioni attuative della

sopra citata legge), all’art. 12 così recita:

“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge, devono essere

fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l’uso del

 prodotto, qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua

corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere

accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele

  particolari da seguire nell’uso cui il prodotto può essere

ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di

lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle

normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla

indicazione effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 1.”

Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con

circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, ha ritenuto che le sopra citate

disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e

lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per

la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento.In tal senso, la suddetta circolare segnala che l’etichettatura di

manutenzione dei capi di abbigliamento possa essere realizzata in

conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN 23758/93

di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro,

trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile.

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PERCHÉ UNA ETICHETTA DI MANUTENZIONE?

Non tutte le fibre che compongono il capo o il loro trattamento si

comportano alla stessa maniera se sottoposti a reagenti di lavaggio,

sbianca, ecc.

Ad esempio, se cercassimo di lavare un maglione di lana con candeggina

per cercare di renderlo bianco, ciò che otterremmo sarebbe unicamente la

dissoluzione della fibra, poiché questa è solubile in ipoclorito…

Se volessimo lavare a 60°C una camicia di seta per levare una macchia,

avremo un pulito “profondo” e una camicia da buttare!!!

Per dare immediatezza e facilità di consultazione sulla manutenzione dei

capi, sono stati adottati dei simboli grafici riconosciuti e descritti in una

normativa europea (EN 23758/93) .

Tali simboli forniscono precise indicazioni nel piccolo spazio di una

etichetta, utilissime poiché possono permettere di eliminare contenziosi a

seguito del danneggiamento dei capi.

E’ ovvio che sia il produttore che il consumatore devono essere istruiti

sulla definizione e l’interpretazione dei simboli.

QUALI SONO I SIMBOLI ADOTTATI?

I simboli obbligatori sono cinque, con una sequenza ben precisa:lavaggio ad umido, candeggio con cloro, stiratura, lavaggio a secco,

asciugatura.

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 Il tessile non sopporta

il lavaggio in acqua.

Allo stato umido

trattare con cura

Il tessile non

sopporta il

trattamento con cloro

Il tessile non sopporta

la stiraturaIl tessile non sopporta il

lavaggio a secco

Il tessile non

sopporta

l’asciugatura in

tamburo ad aria

calda

Lavaggio a mano,

temperatura massima

40°C, muovere

delicatamente, senza

strofinare, tirare o

torcere

Possibilità di trattare

con prodotti a base di

cloro unicamente in

soluzione fredda e

diluita

Stirare con

temperatura massima

110°C; il trattamento

a vapore è rischioso

Lavabile solo con

idrocarburi e

trifluorotricloroetano.

Severa limitazione

dell’aggiunta di acqua,

dell’azione meccanica e

della temperatura

Asciugatura in

tamburo

rotativo a

temperatura

moderata

Temperatura

massima di lavaggio

30°C. Agitazione,

risciacqui e

centrifugazione

ridotti

Stirare con

temperatura massima

di 150°C; umidificare

il tessuto

Lavabile solo con

idrocarburi e

trifluorotricloroetano

Asciugatura in

tamburo

rotativo a

temperatura

normale

Temperaturamassima di lavaggio

40°C. Agitazione,

risciacqui e

centrifugazione molto

ridotti. Non torcere

Stirare con

temperatura massimadi 200°C; umidificare

il tessuto

Lavabile contetracloroetilene,

monofluoro

triclorometano ed

idrocarburi. Severa

limitazione dell’aggiunta

di acqua, dell’azione

meccanica e della

temperatura

Temperatura

massima di lavaggio

40°C. Agitazione,

risciacqui e

centrifugazione

ridotti.

Lavabile contetracloroetilene,

monofluoro

triclorometano ed

idrocarburi.

Temperatura

massima di lavaggio

40°C. Agitazione,

risciacqui e

centrifugazionenormali.

Lavabile con tutti i

solventi normalmente

usati nel lavaggio a

secco.

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Esempi:Maglione color amaranto dichiarato 25% Kashmir, 35% Seta, 40% ViscosaEtichettaconsigliata

Lavaggio a mano,

temperatura massima

40°C, muoveredelicatamente, senza

strofinare, tirare otorcere

Il tessile non

sopporta il

trattamento concloro

Stirare con

temperatura

massima 110°C;il trattamento a

vapore èrischioso

Lavabile con tetracloroetilene,

monofluoro triclorometano ed

idrocarburi. Severalimitazione dell’aggiunta di

acqua, dell’azione meccanica

e della temperatura

Il tessile non

sopporta

l’asciugatura intamburo ad ariacalda

Pantalone color panna dichiarato 100% Lana:Etichetta

consigliata

Il tessile non

sopporta il lavaggio

in acqua. Allo stato

umido trattare con

cura

Il tessile non

sopporta iltrattamento con cloro

Stirare contemperatura

massima di 150°C;umidificare il

tessuto

Lavabile con tetracloroetilene,

monofluoro triclorometano ed

idrocarburi. Severalimitazione dell’aggiunta di

acqua, dell’azione meccanicae della temperatura

Il tessile non

sopportal’asciugatura in

tamburo ad aria

calda

Jeans color blu dichiarato 100% Cotone:Etichetta

consigliata

Temperatura

massima di lavaggio

40°C. Agitazione,risciacqui e

centrifugazionenormali.

Il tessile nonsopporta il

trattamento concloro

Stirare contemperatura

massima di150°C;

umidificare il

tessuto

Lavabile con tetracloroetilene,monofluoro triclorometano ed

idrocarburi.

Asciugatura in

tamburo rotativo a

temperatura

moderata

Slip color bianco dichiarato 100% Cotone:Etichetta

consigliata

Temperaturamassima di lavaggio

60°C. Agitazione,

risciacqui e

centrifugazione

ridotti.

Possibilità di trattare

con prodotti a base

di cloro unicamente

in soluzione freddae diluita

Stirare con

temperaturamassima di 150°C;

umidificare il

tessuto

Lavabile con tetracloroetilene,

monofluoro triclorometano ed

idrocarburi.

Asciugatura in

tamburo rotativo atemperatura

moderata

Giubbotto color pesca dichiarato 65% Viscosa, 35% Cotone e fodera interna100% Poliestere:Etichetta

consigliata

Il tessile non

sopporta il

lavaggio in

acqua. Allo stato

umido trattare

con cura

Il tessile non

sopporta il

trattamento con

cloro

Il tessile non

sopporta la

stiratura

Lavabile con

tetracloroetilene,

monofluoro

triclorometano ed

idrocarburi. Severa

limitazione dell’aggiunta

di acqua, dell’azionemeccanica e della

temperatura.

Il tessile non

sopporta

l’asciugatura in

tamburo ad aria

calda

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 LA LEGGE 

  Legge 883 del 26/11/73: "disciplina delle denominazioni e della

etichettatura dei prodotti tessili"

• Legge 669 del 4/10/86: "modifiche ed integrazioni alla legge 883 sulla

disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"

• Legge 126 del 10/4/91: "norme per l'informazione del consumatore" erelativo regolamento di attuazione n.101 del 8/2/97 

• Direttiva 97/37/CE: "adattamento al progresso tecnico degli allegati 1

e 2 della direttiva CE 96/74

• Decreto legislativo n. 194 del 22/5/99: Attuazione delle direttive

96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile

• Decreto del 19/10/99 attuazione della Direttiva 97/37/CE 

• Decreto Ministeriale n.101 dell'8 Febbraio 1997:"Regolamento di

attuazione della legge n.126 del 10/4/91;

• Nota n. 008458 del 3 Luglio 2000 della Commissione Europea;

• Sollecitazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della

 piccola e media impresa (CNA) del 6 Febbraio 2001;

• Risoluzione Ministeriale n. 1251027 del 7 Febbraio 2001

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Per informazioni:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella

 Via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella

Tel. 015/3599340 – 015/3599323 – fax 015/2522215

Sito internet: www.bi.camcom.it 

e-mail: [email protected]