Guida_tessili
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L’ETICHETTA IN CAMPO TESSILE
Strumento di comunicazione traproduttori e consumatori.
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In questo momento particolarmente critico per le aziende che
operano nel settore tessile – abbigliamento si vuole offrire un
piccolo strumento di lavoro, utile sia ai produttori che ai
consumatori, che metta in evidenza quali sono gli obblighi
sull’etichettatura di un prodotto tessile circa la suacomposizione e la sua manutenzione.
La diffusione delle norme che tutelano il mercato è parte
integrante di un sistema nato per combattere la contraffazione
e affrontare preparati la competitività internazionale
assicurando una concorrenza leale.
La chiara indicazione del prodotto fornisce al consumatore la
chiave di lettura indispensabile per un corretto orientamentosulla scelta di un capo e quindi del suo acquisto, così come
una corretta manutenzione consente di prolungare nel tempo
le sue caratteristiche iniziali.
L’opuscolo, concepito in modo chiaro e sintetico, riassume le
informazioni necessarie a garantire la trasparenza nella
commercializzazione di un prodotto tessile di abbigliamentoche, abbinato ad un elevato standard qualitativo , hanno reso
celebre il “made in Italy” nel mondo.
Il Presidente
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ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
COSA SI INTENDE PER PRODOTTO TESSILE?
Si definisce prodotto tessile un prodotto che, indipendentemente dalla
tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto
esclusivamente da fibre tessili.
Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l’80% in
peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti, che
costituiscono almeno l’80% in peso e tutti i prodotti tessili incorporati in
altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata lacomposizione.
QUALI SONO LE FIBRE TESSILI RICONOSCIUTE PERLEGGE?
Attualmente sono 44 e sono indicate nell’allegato I, D.Lgs. 22 maggio
1999, n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle
denominazioni del settore tessile, con integrazioni apportate dal Decreto
del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 19 ottobre
1999.
E’ pertanto indispensabile attenersi alla nomenclatura in allegato 1!
90% Fibra Poliammidica10% Elastan
50% Lana/Lambswool50% Cotone
80% Poliestere20% Fibra metallica
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90% Poliammide10% Lycra
50% Lambswool50% Cotone
80% Poliestere20% Lurex
COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO?
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ognioperazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e
commerciale: l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o
completati da documenti commerciali di accompagnamento, unicamente
quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale.
All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e
particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle
etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i datirelativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle disposizioni del
decreto legislativo 194/1999 devono essere indicati con gli stessi
caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le
indicazioni e le informazioni non previste dal suddetto decreto devono
essere nettamente separate.
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PRODOTTI TESSILI (E LORO PARTI) NON ASSOGGETTATIAD ETICHETTATURA
L’allegato III del D.Lgs 194/1999 riporta l’elenco dei prodotti che non
possono essere assoggettati all’obbligo di etichettatura o di
stampigliatura.Nell’etichettatura di composizione di prodotti tessili le percentuali in
fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nella
norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte
di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti,
prodotti ausiliari di tintura e di stampa e così via.
Così, in altre parole, un prodotto tessile costituito da 100% poliestere ed
un altro formato da 80% Poliestere e 20% resina poliuretanica,
l'identificazione in etichetta sarà la stessa ovvero 100% Poliestere.
La dicitura "con resina poliuretanica" può essere aggiunta per fornire
maggiori informazioni sul prodotto tessile.
SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVAZIONE DELLA LEGGE
Sono tenuti ad osservare la normativa relativa all’etichettatura deiprodotti tessili tutti coloro che commercializzano prodotti tessili dalle
materie prime al prodotto finito sul mercato italiano.
Si possono quindi ricomprendere i produttori di fibre tessili, gli
importatori di articoli tessili di produzione estera (destinati ad essere
posti in commercio sul territorio italiano), i commercianti sia all’ingrosso
che al dettaglio, organizzazioni o negozi singoli che vendono al
consumatore finale
Sono invece esonerati dall’osservanza a tale norma le lavorazioni di
trasformazione effettuate per conto terzi (terzisti).
Sono inoltre esonerate le merci in transito nel nostro paese ma con
destino verso mercati esteri, le merci importate temporaneamente per
effettuare lavorazioni e i prodotti destinati alla vendita in paesi extra Cee,per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di
destinazione.
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I PRODOTTI TESSILI VENDUTI PER CORRISPONDENZADEVONO ESSERE ETICHETTATI?
Sono considerate offerte in vendita e, pertanto, soggette all’obbligo di
etichettatura anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle
offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi didistribuzione, compresa l’offerta al pubblico di cui all’art. 1136 del
codice civile.
I PRODOTTI TESSILI VENDUTI A METRAGGIO DEVONOESSERE ETICHETTATI?
Per i prodotti tessili venduti a metraggio l’etichettatura può figurare
soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di
prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti.
COME DEVE ESSERE APPLICATA L’ETICHETTA?
L’etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al
prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con
cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante
inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri
modi idonei.
Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o
sull’involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa,
stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.
In ogni caso l’etichetta deve essere posta in modo da non essere
facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti dimanutenzione previsti nella vita del capo.
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COSA DEVE RIPORTARE L’ETICHETTA?
L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana in modo chiaro e ben
leggibile, deve contenere la ragione sociale del venditore o il marchio
registrato del prodotto messo in vendita e la denominazione delle fibre
componenti il tessile in ordine decrescente di composizione.
Non è ammesso l’utilizzo di codici meccanografici (sigle di fibre tessili)
senza legenda e di nomi commerciali, poiché si deve utilizzare
esclusivamente la nomenclatura dettata dalle normative vigenti.
QUANDO UN PRODOTTO TESSILE PUÒ ESSERE DEFINITO“PURO”?
Unicamente un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere
qualificato con il termine “100%” o “puro” o, eventualmente “tutto”
esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.
PURA LANA VERGINE: QUANDO?
Un prodotto di lana può essere qualificato “lana vergine” o “lana ditosa” (o altri termini similari così come indicato nella norma) solo
quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente
80% cotone (CO)
10% lana (WO)
10% poliestere (PL)
80% CO
10% WO
10% PL
80% CO
10% WO10% PL(CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere
10% lana
80% cotone
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incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di
filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del
prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
Sono quindi escluse le lane rigenerate da processo di recupero di stracci o
riciclaggio e le lane meccaniche recuperate con vari procedimenti chimicio meccanici da animali macellati.
TOLLERANZE APPLICABILI
Per quanto riguarda la composizione la legge ammette alcune tolleranze
nella sua dichiarazione.
Per prodotti dichiarati “100%” ovvero “tutto” o “puro” (adesclusione della lana vergine o lana di tosa)
2% per presenza non sistematica, giustificata da motivi tecnici, di
fibre non dichiarate per prodotti di pettinatura.
5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per
prodotti da ciclo cardato.
7% per presenza di fibre ben visibili ed isolabili presenti adeffetto puramente decorativo.
Per prodotti dichiarati “100% lana vergine” o “lana di tosa”
0.3% sulla percentuale di lana vergine o di tosa per presenza
accidentale di fibre estranee non dichiarate in etichetta2% per presenza di fibre per effetto antistatico
7% per presenza di fibre visibili ed isolabili: fibre a scopo
decorativo
Per prodotti misti composti di lana vergine o lana di tosa in misuranon inferiore al 25 % rispetto al peso totale del prodotto quando la
suddetta lana è in mista con una sola altra fibra.0.3% di fibre estranee non dichiarate in etichetta
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2% per presenza di fibre per effetto artistico
7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presenti ad effetto
puramente decorativo.
3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle
fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e
quelle risultanti in analisi
Per prodotti misti composti da due o più fibre.
• 5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per
prodotti derivati dal ciclo cardato.
• 2% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per
prodotti da ciclo pettinato.
• 2% per presenza di fibre ad effetto artistico.
• 7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presentii ad effetto
puramente decorativo.
• 3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle
fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e
quelle risultanti dalle analisi.
DENOMINAZIONE DEI MISTI (DUE O PIÙ FIBRE)
Per etichettare un misto composto da almeno una fibra cheraggiunga l’85% sono previste le seguenti possibilità:a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale in peso;
b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura“minimo 85%”;
c) composizione percentuale completa del prodotto.
Esempio:
Cotone 85%Cotone minimo 85%Cotone 85% poliestere 15%
Per etichettare un misto composto da due o più fibre che nonraggiungano singolarmente l’85% è necessario:
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a) indicare in ordine decrescente la denominazione e la percentuale di
almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale
b) indicare le denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di
peso, con o senza l’indicazione delle loro rispettive percentuali in peso.
Esempio:
40% fibra acrilica 30% poliestere, lanaelastam40% fibra acrilica 30% poliestere 15% lana15% elastam
ALTRE FIBRE. L’espressione “altre fibre” può essere usata quando un
prodotto tessile è composto da due o più fibre, ognuna delle quali
costituisca meno del 10%. Tale dicitura deve essere seguita da una
percentuale globale
Esempio:
90% cotone 10% altre fibre
Se vogliamo nominare un componente di peso inferiore al 10% si rende
necessario evidenziare nomi e percentuali di tutti i componenti e non può
essere in alcun modo utilizzata la dicitura “altre fibre”.
Esempio:
80% viscosa 8% lana 7% seta 5% cotone
FIBRE VARIE. L’espressione “fibre varie” o “composizione tessile non
determinata” può essere utilizzata per qualsiasi prodotto a cui
composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
MISTO LINO. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed
una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al
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40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con
la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente
dall’indicazione della composizione “ordito puro cotone e trama puro
lino”.
Misto linoordito puro cotone-trama puro lino
Misto lino-cotone 70% lino 30%
ETICHETTATURA DI PRODOTTI COMPOSTI DATESSILI DIVERSI
Quando vengono messi in commercio manufatti tessili realizzati con
l’abbinamento di due o più tessuti (esempio lana cotone) è necessario
etichettare ogni componente in modo distinto. Se però una delle parti è
inferiore al 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio
etichettarla separatamente.
Fa eccezione a questa regola la fodera che va sempre etichettata a parte.
ENTI PREDISPOSTI AL CONTROLLO
L’ente preposto alla verifica dell’applicazione della legge è il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con l’ausilio delle
Camere di Commercio, oltre che delle varie forze dell’ordine, Guardia di
Finanza, Carabinieri, Polizia
I delegati dal Ministero, possono prelevare i campioni da esaminare, sia
dagli stabilimenti di produzione sia dai negozi destinati alla vendita
finale. Accompagnati da un apposito verbale vengono inviati presso
laboratori autorizzati.
Oltre a pesanti sanzioni amministrative per chi violi la legge, è fatta salva
la possibilità del compratore di adire ad azione legale civile nei confronti
del venditore o del fornitore.
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ETICHETTE DI MANUTENZIONE
E’ OBBLIGATORIA L’ETICHETTA DI MANUTENZIONESUI PRODOTTI TESSILI?
Il D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 (contenente le disposizioni attuative della
sopra citata legge), all’art. 12 così recita:
“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge, devono essere
fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l’uso del
prodotto, qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua
corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere
accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele
particolari da seguire nell’uso cui il prodotto può essere
ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di
lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle
normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla
indicazione effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 1.”
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con
circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, ha ritenuto che le sopra citate
disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e
lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per
la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento.In tal senso, la suddetta circolare segnala che l’etichettatura di
manutenzione dei capi di abbigliamento possa essere realizzata in
conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN 23758/93
di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro,
trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile.
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PERCHÉ UNA ETICHETTA DI MANUTENZIONE?
Non tutte le fibre che compongono il capo o il loro trattamento si
comportano alla stessa maniera se sottoposti a reagenti di lavaggio,
sbianca, ecc.
Ad esempio, se cercassimo di lavare un maglione di lana con candeggina
per cercare di renderlo bianco, ciò che otterremmo sarebbe unicamente la
dissoluzione della fibra, poiché questa è solubile in ipoclorito…
Se volessimo lavare a 60°C una camicia di seta per levare una macchia,
avremo un pulito “profondo” e una camicia da buttare!!!
Per dare immediatezza e facilità di consultazione sulla manutenzione dei
capi, sono stati adottati dei simboli grafici riconosciuti e descritti in una
normativa europea (EN 23758/93) .
Tali simboli forniscono precise indicazioni nel piccolo spazio di una
etichetta, utilissime poiché possono permettere di eliminare contenziosi a
seguito del danneggiamento dei capi.
E’ ovvio che sia il produttore che il consumatore devono essere istruiti
sulla definizione e l’interpretazione dei simboli.
QUALI SONO I SIMBOLI ADOTTATI?
I simboli obbligatori sono cinque, con una sequenza ben precisa:lavaggio ad umido, candeggio con cloro, stiratura, lavaggio a secco,
asciugatura.
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Il tessile non sopporta
il lavaggio in acqua.
Allo stato umido
trattare con cura
Il tessile non
sopporta il
trattamento con cloro
Il tessile non sopporta
la stiraturaIl tessile non sopporta il
lavaggio a secco
Il tessile non
sopporta
l’asciugatura in
tamburo ad aria
calda
Lavaggio a mano,
temperatura massima
40°C, muovere
delicatamente, senza
strofinare, tirare o
torcere
Possibilità di trattare
con prodotti a base di
cloro unicamente in
soluzione fredda e
diluita
Stirare con
temperatura massima
110°C; il trattamento
a vapore è rischioso
Lavabile solo con
idrocarburi e
trifluorotricloroetano.
Severa limitazione
dell’aggiunta di acqua,
dell’azione meccanica e
della temperatura
Asciugatura in
tamburo
rotativo a
temperatura
moderata
Temperatura
massima di lavaggio
30°C. Agitazione,
risciacqui e
centrifugazione
ridotti
Stirare con
temperatura massima
di 150°C; umidificare
il tessuto
Lavabile solo con
idrocarburi e
trifluorotricloroetano
Asciugatura in
tamburo
rotativo a
temperatura
normale
Temperaturamassima di lavaggio
40°C. Agitazione,
risciacqui e
centrifugazione molto
ridotti. Non torcere
Stirare con
temperatura massimadi 200°C; umidificare
il tessuto
Lavabile contetracloroetilene,
monofluoro
triclorometano ed
idrocarburi. Severa
limitazione dell’aggiunta
di acqua, dell’azione
meccanica e della
temperatura
Temperatura
massima di lavaggio
40°C. Agitazione,
risciacqui e
centrifugazione
ridotti.
Lavabile contetracloroetilene,
monofluoro
triclorometano ed
idrocarburi.
Temperatura
massima di lavaggio
40°C. Agitazione,
risciacqui e
centrifugazionenormali.
Lavabile con tutti i
solventi normalmente
usati nel lavaggio a
secco.
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Esempi:Maglione color amaranto dichiarato 25% Kashmir, 35% Seta, 40% ViscosaEtichettaconsigliata
Lavaggio a mano,
temperatura massima
40°C, muoveredelicatamente, senza
strofinare, tirare otorcere
Il tessile non
sopporta il
trattamento concloro
Stirare con
temperatura
massima 110°C;il trattamento a
vapore èrischioso
Lavabile con tetracloroetilene,
monofluoro triclorometano ed
idrocarburi. Severalimitazione dell’aggiunta di
acqua, dell’azione meccanica
e della temperatura
Il tessile non
sopporta
l’asciugatura intamburo ad ariacalda
Pantalone color panna dichiarato 100% Lana:Etichetta
consigliata
Il tessile non
sopporta il lavaggio
in acqua. Allo stato
umido trattare con
cura
Il tessile non
sopporta iltrattamento con cloro
Stirare contemperatura
massima di 150°C;umidificare il
tessuto
Lavabile con tetracloroetilene,
monofluoro triclorometano ed
idrocarburi. Severalimitazione dell’aggiunta di
acqua, dell’azione meccanicae della temperatura
Il tessile non
sopportal’asciugatura in
tamburo ad aria
calda
Jeans color blu dichiarato 100% Cotone:Etichetta
consigliata
Temperatura
massima di lavaggio
40°C. Agitazione,risciacqui e
centrifugazionenormali.
Il tessile nonsopporta il
trattamento concloro
Stirare contemperatura
massima di150°C;
umidificare il
tessuto
Lavabile con tetracloroetilene,monofluoro triclorometano ed
idrocarburi.
Asciugatura in
tamburo rotativo a
temperatura
moderata
Slip color bianco dichiarato 100% Cotone:Etichetta
consigliata
Temperaturamassima di lavaggio
60°C. Agitazione,
risciacqui e
centrifugazione
ridotti.
Possibilità di trattare
con prodotti a base
di cloro unicamente
in soluzione freddae diluita
Stirare con
temperaturamassima di 150°C;
umidificare il
tessuto
Lavabile con tetracloroetilene,
monofluoro triclorometano ed
idrocarburi.
Asciugatura in
tamburo rotativo atemperatura
moderata
Giubbotto color pesca dichiarato 65% Viscosa, 35% Cotone e fodera interna100% Poliestere:Etichetta
consigliata
Il tessile non
sopporta il
lavaggio in
acqua. Allo stato
umido trattare
con cura
Il tessile non
sopporta il
trattamento con
cloro
Il tessile non
sopporta la
stiratura
Lavabile con
tetracloroetilene,
monofluoro
triclorometano ed
idrocarburi. Severa
limitazione dell’aggiunta
di acqua, dell’azionemeccanica e della
temperatura.
Il tessile non
sopporta
l’asciugatura in
tamburo ad aria
calda
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LA LEGGE
Legge 883 del 26/11/73: "disciplina delle denominazioni e della
etichettatura dei prodotti tessili"
• Legge 669 del 4/10/86: "modifiche ed integrazioni alla legge 883 sulla
disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"
• Legge 126 del 10/4/91: "norme per l'informazione del consumatore" erelativo regolamento di attuazione n.101 del 8/2/97
• Direttiva 97/37/CE: "adattamento al progresso tecnico degli allegati 1
e 2 della direttiva CE 96/74
• Decreto legislativo n. 194 del 22/5/99: Attuazione delle direttive
96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile
• Decreto del 19/10/99 attuazione della Direttiva 97/37/CE
• Decreto Ministeriale n.101 dell'8 Febbraio 1997:"Regolamento di
attuazione della legge n.126 del 10/4/91;
• Nota n. 008458 del 3 Luglio 2000 della Commissione Europea;
• Sollecitazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
piccola e media impresa (CNA) del 6 Febbraio 2001;
• Risoluzione Ministeriale n. 1251027 del 7 Febbraio 2001
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Per informazioni:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella
Via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella
Tel. 015/3599340 – 015/3599323 – fax 015/2522215
Sito internet: www.bi.camcom.it
e-mail: [email protected]