Guida Norme 10aprile2013

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730

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Page 1: Guida Norme 10aprile2013

ALL’INTERNO

ASSISTENZA FISCALE

Visto diconformitàsolo dal Cafo dal professionistaLuciano De Vicou pagina 4

n.7 Mercoledì 10 Aprile 2013 www.ilsole24ore.com/focus

DoppioappuntamentoconilFiscoeconilSole

DALL’IMU AI COMPENSI ALL’ESTERO

Lenovitàsui redditidallacasaal lavoro

CALENDARIO

Rimborsida luglioAttesapoco più lungaper i pensionatiSalvina e Tonino Morinau pagina 3

8Tutta ladocumentazionedaprodurree conservare

SOTTO LA LENTE

Il collegamentotra il Cude la dichiarazioneGiuseppe Maccaroneu pagina 9

IMMOBILI

L’appartamentolibero da affittinon paga l’IrpefLuca De Stefaniu pagina 10

FOCUSNORME

ETRIBUTI

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Dall’Agenziacircolari e risoluzionia tutto campoLuciano De Vicou pagina 7

TERRENI

L’imponibilitàresta fuoridall’area ImuGian Paolo Tosoniu pagina 16

#STIPENDI #COMPENSI #TERRENI #FABBRICATI

DOCUMENTAZIONE

Certificazionida conservarefino a dicembre 2017Salvina e Tonino Morinau pagina 5

RC-AUTO

Il contributo Ssnè deducibile soloaldi sopra di 40 euroMaurizio Caprinou pagina 14

LaGuidaalmodello730

8Lemodifichediquest’anno

DIRETTORE RESPONSABILERobertoNapoletanoCAPOREDATTORESalvatorePadulaINSERTO A CURA DISaverioFossati,AnnaDelFreo,FedericaMicardi,MarcoPeruzzi,MauroPizzin

8 Il calendariodegliadempimenti

L’INIZIATIVA

Supp

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lSole24

Ore-P

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liane

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.inA.p.-D.l.35

3/20

03conv.L.46/

2004,art.1,c.1,Dcb

Milano

1/2

di Marco Peruzzi

D oppio appuntamentoperil 730/2013 che apre lastagionedelle

dichiarazioni dei redditi: lo sipotrà presentare alla propriaazienda entro il 30 aprile o a unCaf o professionista entro il 31maggio. E doppioappuntamento con il 730 ancheper i lettori del Sole 24Ore.Rimborsi in tempi brevi – a

partire da luglio per idipendenti e daagosto-settembreper ipensionati – e possibilità didichiarazione congiunta. Sonosolodue dei vantaggi che puòavere chi compila ilmodello730, e cioè più di 16milioni dipersone (nel 2012).Ma le novità, anche

quest’anno, nonmancano. Ecosì «LaGuida almodello 730»di oggi è solo la primadi duepuntate.Questo speciale di 24pagine in formato tabloid, conl’illustrazionedelle regole e lerisposte degli esperti ai quesitidei lettori, è interamentededicato al trattamento nel 730di tutti i tipi di redditoconseguiti l’anno scorso: dilavoro dipendente, di pensionee assimilati (collaborazioni), epoi di terreni, fabbricati, dicapitale e di lavoro autonomooccasionale; e ancora, dipatrimoni all’estero e di altri,soggetti a tassazione separata.La secondapuntata della

«Guida almodello 730» èinvece prevista con«Il Sole 24Ore»dimercoledì 17 aprile: inquell’occasione sarannospiegati nel dettaglio tutti glisconti – sotto formadideduzioni e detrazioni – che èpossibile ottenere.

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2 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Possibilela dichiarazionecongiuntaPartite Ivain fuorigioco

Ilmodello 730 apre la stagionedelledichiarazioniannualidel2012,da presentare nel 2013. Proseguen-donella semplificazionegià inizia-tanegli anni precedenti, ilmodellosipresentaancorapiùleggeroepiùsemplice,tantodaconquistaresem-prepiùcontribuentielodimostrailfattocheloscorsoanno,perireddi-ti del 2011, sono stati presentati16.110.186modelli 730/2012, cioè piùdi 200mila dichiarazioni rispetto ai15.886.130modelli730/2011.Il 730 di quest’anno si presenta conmolte novità. Una delle più impor-tantisuiredditidellepersonefisichedel 2012, modello 730/2013 o Unico2013 persone fisiche, riguarda l’as-senzadeiredditidafabbricatieterre-ni se soggetti all’Imu. Questo per laragionechel’impostamunicipalesu-gliimmobili,chedal2012hasostitui-to la vecchia Ici, ha anche sostituitol’Irpef e le relative addizionali. Gliimmobilinonlocati,compresiquel-li in comodato gratuito e il redditodominicale dei terreni sono "fuori"dalla dichiarazione, non rientranocioè tra i redditi da dichiarare dal2012.Neconsegueche,pergliimmo-bilinon locati, nonsonodovute l’Ir-pefeleaddizionali:1sul redditodominicaledei terreni,mentre il redditoagrariocontinuaaessereassoggettatoalle impostesuiredditi;1 sul reddito dei fabbricati non lo-

cati, compresi quelli in comodatogratuito.Al contrario, per gli immobili

esenti dall’Imu, anchesenon locati,continuano adapplicarsi l’Irpef e leaddizionali.Un’altrapositivanovitàpericontribuentiriguardailmaggio-re sconto fiscale per le spese di ri-strutturazioneedi recuperodelpa-trimonio edilizio. La detrazioned’imposta è infatti passata dal 36 al50%perlespesesostenutedal26giu-gno 2012 al 30 giugno 2013 e il limitedi spesa è passato da 48mila euro a96mila euro. Da quest’anno, però,pericontribuentidietànoninferio-rea75e80anni,nonèpiùprevistalapossibilitàdi ripartire ladetrazione,rispettivamentein5o3quoteannua-li,masoloin10quoteannuali.Un’al-tranovitàriguardaladetrazionedel55%finalizzataalrisparmioenergeti-co degli edifici, che dal 2012 è stataestesaallespeseperinterventidiso-stituzionediscaldacquatradiziona-liconscaldacquaapompadicalore.Nelleistruzioniperlacompilazio-

nesonospecificatiivantaggidelmo-dello.Infatti,chidichiararedditiconil modello 730 si limita a compilaresoloalcuniquadri,e:1nondeveeseguirecalcoli;1 non deve presentare il modelloall’agenzia delle Entrate, perché cipensa ildatoredi lavoro, l’entepen-sionisticoo l’intermediario al qualesièrivolto;1 ottiene il rimborso direttamentenella busta paga o nella rata di pen-sione;1sedeveversaredellesomme,que-stevengonotrattenutedallaretribu-zioneodallapensione.Anche quest’anno è confermata

la doppia scadenza per la presenta-zionedelmodello730:1 entro il 30 aprile 2013, per chi pre-sentail730alpropriosostitutod’im-posta, a condizione che quest’ulti-moabbiacomunicatoentroil15gen-naio di voler prestare assistenza fi-scale;1entro il 31maggio2013aunCentrodiassistenzafiscale(Caf)oaunpro-fessionista abilitato, dottori com-mercialisti, ragionieri, periti com-mercialioconsulentidellavoro.Il 730puòessere, inoltre,usato in

formacongiunta se almenounodeidue coniugi può usare il modello.Questononsignifica,però,chesicu-mulano i redditi,mache lagestionedellafasedichiarativavieneunifica-ta.La tassazione,singolaocongiun-ta, è sempre la stessa. Va ricordato,infine, che se lo spazio del modellononèsufficienteperriportare tutti idatisipossonoriempirealtrimodel-liconnumerazioneprogressiva.

S. Mor.T. Mor.

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PERSAPERNEDIPIÙ

QUANDO CONVIENE

QUANDO NON BASTA

CHI PUÒ UTILIZZARLO

Iredditidel2012possonoesseredichiaraticonilmodello730/2013da:8 dipendentiepensionati,compresiilavoratoriitalianicheoperanoall’estero;8 soggetticonindennitàsostitutivediredditodilavorodipendente;8 socidicoopdiproduzioneelavoro,diservizi,agricoleediprimatrasformazione

deiprodottiagricoliedellapiccolapesca;8 sacerdotidellaChiesacattolica;8 giudicicostituzionali,parlamentariealtri titolaridicarichepubblicheelettive;8 lavoratoriatempodeterminatoinferioreall’annosoloseilrapportoduraalmeno

daaprilealuglio2013;il lavoratorecheconosceidatidelsostitutocheeffettueràilconguaglioseilrapportoduraalmenodagiugnoaluglio2013;

8 personaledellascuolaconcontrattoatempodeterminatoalmenodasettembre2012agiugno2013;

8 titolaridisoliredditidaco.co.co.,almenonelperiodocompresodagiugnoaluglio2013,checonosconoidatidelsostitutochedovràfareilconguaglio;

8 soggetti impegnatiinlavorisocialmenteutili;8 produttoriagricoliesoneratidalladichiarazionedeisostitutid’imposta,IrapeIva

Ilmodello730puòesserepresentato,ancheincasodiesonerodalladichiarazionedeiredditi,perdichiarareeventualispesesostenuteeperfruiredionerideducibiliodetrazioni,operchiedererimborsirelativiacreditioeccedenzediversamentochederivanodadichiarazionipresentateinanniprecedentiodaaccontiversatiperil2012.8 Ilmodellopuòessereanchepresentatodalrappresentanteotutoreper

dichiarareiredditidellepersoneincapaci,compresiiminori,sesonorispettatelecondizionichiestedallalegge,quali,adesempio,ilpossessodiredditidilavorodipendente,dipensioneeredditiassimilatiaquellidi lavorodipendente.

8 Unaltroesempiodicontribuenteesoneratodalladichiarazione,chehaperòlaconvenienzaapresentareilmodello730puòriguardareilpensionatoodipendentecheharicevutoilCud2013senzal’indicazionedelledetrazionid’impostaspettantiperilconiugeeifamiliarifiscalmenteacarico.Inquestocaso,seilcontribuentehasubitopiùritenute,potràpresentareilmodello730/2013ecosìrecuperareledetrazionid’impostaspettantiperchiedereilrimborsodellemaggioriritenutesubite.PotràancheindicareglionerideducibilieglioneridetraibilichepotrannoconsentirglidiottenereunmaggiorerimborsoIrpef

IredditididecedutivannodichiaraticonilmodelloUnico2013personefisiche.Ilmodello730èaltresìpreclusoallepersonefisichenel2012titolaridiredditid’impresa.DevepresentareUnico2013chinel2012haposseduto:8 redditidiversinoncompresitraquelli indicatinelquadroD,righiD4eD5del

modello730/2013;8 plusvalenzedacessionedipartecipazioniqualificateoderivantidallacessione

dipartecipazioninonqualificateinsocietàdiPaesiafiscalitàprivilegiata;8 redditiprovenientida«trust»inqualitàdibeneficiario;8 nel2012onel2013nonsonoresidentiinItalia;8 nel2013percepisconoredditidilavorodipendenteerogatiesclusivamenteda

datoridilavorononobbligatiaeffettuareleritenuted’acconto,qualiicollaboratorifamiliariealtriaddettiallacasa.

8 SonoinoltreobbligatiicontribuentichedevonopresentareancheunadelledichiarazioniIva,Irap,770ordinarioosemplificato.

8 PerlepersonefisicheèprevistaanchelapossibilitàdipresentareilmodelloUnicomini,versionesemplificatacompostadaappena4pagine

Unmodelloadimensionedidipendentiepensionati

Doppioappuntamento

Le modalità operative

Software7302013OnLineèlasoluzionesoftwareonlinedi24ORESoftwareperlacompilazioneelastampadelmodello730-2013.Nessunainstallazionesoftware,sicurezzaefacilitàd’uso.SullaprossimauscitadellaGuida730leindicazioniperl’acquisto

La sceltaCHI LO PUÒ FARE E CHI NO

IlsistemadiinformazioneonlinedelSole24Orechegarantiscel’aggiornamentotempestivo,l’approfondimentoelaformazionecontinua.Sulsitowww.guidanormativa.ilsole24ore.cominuovimodellieleistruzioniperledichiarazioni2013.Perabbonamentiwww.shopping24.it

GuidaalModello730/2013,concasiedesempipraticidicompilazione.Nell’ultimaparteilregimesanzionatorioeloscadenzariodegliadempimenti.Ilvolumeècompletatodaapprofondimentitrattida«Normeetributi».Disponibilesushopping24a9,90euro

30 aprile 2013Il termineper la presentazionedel modello 730 al propriosostituto d’imposta, acondizioneche quest’ultimoabbiacomunicato entro il 15gennaioscorso di volerprestare assistenza fiscale

31 maggio 2013Termineper la presentazionedel modello 730/13 a un Centrodi assistenza fiscale (Caf)o a un professionista abilitato,dottori commercialisti,ragionieri,periti commercialio consulenti del lavoro

ABBONAMENTOONLINEA GUIDA NORMATIVA

SUSHOPPING24.ITIL VOLUME IN PDF

IL SOFTWARE 730/2013TUTTO ON LINE

Page 3: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 3La Guida al modello 730

Più tempoper i pensionatiA novembrele ultimeincombenze

Salvina MorinaTonino Morina

Per i redditi 2012 da dichiara-re con il 730/2013 sono conferma-te le aliquote Irpef e gli scaglionidi reddito dell’anno scorso. Siapplica l’articolo 11, del testo uni-co delle imposte sui redditi, Dpr917/1986, il quale stabilisce chel’imposta lorda è determinata ap-plicando al reddito complessi-vo, al netto degli oneri deducibi-li, una serie di aliquote per sca-glioni di reddito (si veda la tabel-la in basso).

Nel calcolo delle imposte pese-ranno anche le addizionali regio-nali e comunali Irpef, dovute dal-le persone fisiche residenti e nonresidentiper lequali èdovuta l’Ir-pef 2012, dopo avere sottratto ledetrazioni d’imposta spettanti e icreditid’impostaper i redditipro-dotti all’estero, sempreché questiultimi abbiano subito all’estero ilpagamento delle imposte a titolodefinitivo.

Le addizionali, in genere, pre-sentano aliquote progressive inbase al reddito imponibile e pos-sono variare da regione a regionee per ogni comune, così com’è an-chepossibile fruire, acertecondi-zioni, di esonero dalle stesse. Adesempio, l’addizionale regionalesui redditi del 2012 è dovuta nellamisura fissa dell’1,73% per le re-gioni Lazio e Sicilia, mentre per laCalabria e la Campania la misura

è del 2,03% fissa.Quanto ai tempi, dopo la pre-

sentazione del modello (30 aprile2013 o 31 maggio), entro il 31 mag-gio il datore di lavoro o l’entepen-sionistico consegna al contri-buente a cui ha prestato assisten-za una copia della dichiarazioneelaboratae il prospetto di liquida-zione modello 730-3, con l’indica-zione delle trattenute o dei rim-borsi che saranno effettuati. En-tro il 17 giugno (il 15 è sabato e il 16èdomenica) ilCafo ilprofessioni-sta abilitato consegna al contri-buente al quale ha prestato assi-stenza una copia della dichiara-zione e il prospetto di liquidazio-ne 730-3, elaborati sulla base deidati e dei documenti presentatidal contribuente.

A partire dalla retribuzione diluglio, il datore di lavoro o l’entepensionistico deve effettuare irimborsirelativi all’Irpefeallace-dolare secca o trattenere le som-me o le rate, se è stata chiesta larateazione, dovute a titolo di sal-do e primo acconto relativi all’Ir-pef e alla cedolare secca, di addi-zionali regionale e comunaleall’Irpef, di acconto del 20% su al-cuni redditi soggetti a tassazioneseparata,diaccontoall’addiziona-le comunale all’Irpef.

Per i pensionati queste opera-zioni sono effettuate da agosto osettembre, anche se è stata chie-sta larateazione.Se lesommeero-gate nel mese sono insufficienti,la parte residua, maggioratadell’interesse previsto per le ipo-tesi di in capienza, sarà trattenutanei mesi successivi fino alla finedel periodo d’imposta.

Anovembredovrà essereeffet-tuata la trattenuta delle sommedovute a titolo di seconda o unicarata di acconto relativo all’Irpef ealla cedolare secca.

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IL CONTRIBUENTE IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO

ASSISTENZAFISCALERICHIESTAALSOSTITUTODIIMPOSTA

Trattieneildovutoperleimposteoeffettuairimborsi.Incasodirateizzazionedisaldoedeventualiaccontitrattienelaprimarata.Leulteriorirate,piùl’interessedello0,33%mensile,letratterràdalleretribuzionineimesisuccessivi.Selaretribuzionenonbastalaparteresiduadelleimposte,piùlo0,4%mensile,sitrattienedalleretribuzionisuccessive

Aggiungealleritenutel’accontoIrpef.Selapagadinovembrenonbasta,laparteresidua,aumentatadello0,40%,saràtrattenutaadicembre

Ricevelaretribuzioneconletrattenutedell’accontoIrpef:seinsufficiente, laparteresiduadelleimposte(piùlo0,4%mensile),saràtrattenutadadicembre

A NOVEMBRE 2013

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

Presentailmodello730elabustaconilmodello730-1perlasceltadell’ottoecinquepermilledell’Irpef

Entro il31 MAGGIO 2013

Rilasciaricevutadell’avvenutapresentazionedelladichiarazioneedellabustadapartedelcontribuente

Ricevelaretribuzioneconirimborsioletrattenutedellesommedovute.Incasodirateizzazionedisaldoeaccontiètrattenutalaprimarata.Lealtrerate,piùlo0,33%mensile,sarannotrattenutedalleretribuzionisuccessive.L’eventualeparteresidua,piùlo0,4%mensile,saràtrattenutaneimesisuccessivi

IL CONTRIBUENTE

A partire dal mese diLUGLIO 2013

PuòpresentarealCafoalprofessionistaabilitatoladichiarazione730integrativa

Entro il25 OTTOBRE 2013

RicevedalCafodalprofessionistaabilitatocopiadelmodello730integrativoeilprospettodiliquidazionedelmodello730-3integrativo

Verificaladichiarazioneintegrativa,calcolaleimposteeconsegna730e730-3integrativi.TrasmetteinviatelematicaalleEntrateledichiarazioni

IL SOSTITUTO DI IMPOSTARimborsie trattenutepartonoa luglio Rilascialaricevuta

dellapresentazionedidichiarazioneebustadapartedelcontribuente

Ricevecopiadelladichiarazionemodello730eilprospettodiliquidazionemodello730-3

Entro il31 MAGGIO 2013

Controllaladichiarazione,calcolaleimposte,dàcopiadelmod.730eilprospettodiliquidazionemod.730-3

Ricevelaretribuzioneconirimborsioletrattenutedellesommedovute.Incasodirateizzazionedisaldoedeventualiaccontiètrattenutalaprimarata.Leulteriorirate,piùl’interessedello0,33%mensile,sarannotrattenutedalleretribuzionisuccessive.Selaretribuzionenonbasta,laparteresiduadelleimpostepiùl’interessedello0,4%mensile,sitrattieneneimesisuccessivi

A partire dal mese diLUGLIO 2013

ComunicaalsostitutodinonvolereffettuareilsecondoounicoaccontoIrpefodivolerloeffettuareinmisurainferiorerispettoall’indicazionenelMod.730-3

Entro il30 SETTEMBRE 2013

Trasmettetelematicamenteall’agenziadelleEntrateledichiarazionipredisposte

Entro il1˚LUGLIO 2013

Ricevedalsostitutod’impostalacertificazionedeiredditipercepitiedelleritenutesubite

Entro il28 FEBBRAIO 2013

RicevedalCafodalprofessionistacopiadelmodello730eilprospettodiliquidazionemodello730-3

Entro il17 GIUGNO 2013

Verificaidati,calcolaleimposteeconsegnacopiadelmod.730eilprospettodiliquidazionemod.730-3

Comunicadinonvolereffettuareilsecondoounicoaccontodell’Irpefodivolerloeffettuareinmisurainferiorerispettoaquelloindicatonelmod.730-3

Entro il30 SETTEMBRE 2013

Entro il1˚LUGLIO 2013

Trasmettetelematicamenteall’agenziadelleEntrateledichiarazionipredisposte

Ricevelapagaconletrattenutedell’accontoIrpef.Senonbastaperleimposte,laparteresidua,piùlo0,4%mensile,saràtrattenutadadicembre

A NOVEMBRE 2013

Entrol’11 NOVEMBRE 2013

Aliquote e scaglioni Irpef

Ricevedalsostitutod’impostalacertificazionedeiredditipercepitiedelleritenutesubite

Entro il28 FEBBRAIO 2013

Le scadenze del 730

Consegnaalcontribuentelacertificazionedeiredditipercepitiedelleritenutesubite

Presentaalsostitutoilmodello730elabustaconilmodello730-1perlasceltadell’ottoecinquepermilleIrpef

Entro il30 APRILE 2013

(Per i pensionati a partiredal mese di agostoo di settembre 2013)

Il calendarioGLI ADEMPIMENTI

(Per i pensionati a partiredal mese di agostoo di settembre 2013)

Reddito(per scaglioni)

Aliquota(per

scaglioni)

Imposta dovutasui redditi intermedi

compresi negli scaglioni

Finoa euro 15.000 23

23%sull’intero

importo

Oltre euro15.000

e finoa euro 28.000 27 3.450 + 27% parte

eccedente 15.000

Oltre euro28.000

e finoa euro 55.000 38 6.960 + 38% parte

eccedente 28.000

Oltre euro55.000

e finoa euro 75.000 41 17.220 + 41% parte

eccedente 55.000

Oltreeuro 75.000 43 25.420 + 43% parte

eccedente 75.000

Page 4: Guida Norme 10aprile2013

4 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

A loro il compitodi confrontarei dati espostie i documentiprodotti

L’AUTOCERTIFICAZIONE

ACCONTIECREDITI

GLISCONTI

CONFORMITÀDEIDATI

INFUORIGIOCO

LERITENUTED’ACCONTOLuciano De VicoIn caso di assistenza fiscale ri-

chiesta al proprio sostituto d’im-posta,quest’ultimo entroil 30apri-le2013 è tenutoa rilasciare all’inte-ressato il modello 730-2, cioè la ri-cevuta dell’avvenuta presentazio-ne della dichiarazione e della bu-sta contenente la scelta dell’8 e del5 per mille. Entro il 31 maggio, con-trollata la regolarità del modello,il sostituto liquida le imposte econsegna al contribuente la copiadelmodello730 unitamenteal pro-spetto di liquidazione modello730-3. Il controlloeffettuatodal da-toredi lavoro o dall’ente pensioni-stico è di tipo solo formale, inquanto la dichiarazione si conse-gna già compilata e senza allegarealcun documento. In caso di assi-stenza fiscale richiesta a un Caf o aun professionista abilitato, inve-ce, la consegna del 730-2 deve av-venire entro il 31 maggio 2013. Laricevutarilasciatadall’intermedia-rio contiene anche la dichiarazio-ne di conformità e l’impegno a in-formare o non informare il contri-buente di eventuali comunicazio-nidell’agenzia delle Entraterelati-ve alla dichiarazione. La consegnadella dichiarazione e del prospet-to di liquidazione delle imposte(modello 730-3) ai contribuenti daparte di Caf e professionisti deveavvenire entro il 17 giugno.

Il riepilogoNel 730-3 sono riepilogati i redditisuddivisi per categoria, il calcolodelreddito imponibileedell’impo-sta lorda, tutte le detrazioni d’im-posta richieste e applicate, e infi-ne il calcolo delle singole imposte.La liquidazione è suddivisa in dueparti, una relativa al dichiarante el’altra al coniuge, mentre il risulta-to esposto ai punti 151 e 152 rappre-senta il totale che sarà rimborsatoo trattenuto al dipendente o pen-sionato. Tra gli altri dati, oltre aicrediti residui spettanti al contri-buenteealle spesesanitarierateiz-zate nel modello, è indicato al rigo137 il reddito di riferimento datodalla somma del reddito comples-sivo e della base imponibile dellacedolare secca, ai fini della deter-minazione delle detrazioni com-

misurate al reddito (come quelleper lavoro dipendente ecarichi fa-miliari) e di altri benefici collegatial possesso di requisiti reddituali,come, ad esempio, l’Isee. Infine,sonoriportati idati relativi agli im-porti a credito che devono essereutilizzati per la compilazione daparte del contribuente del model-lo F24 ai fini del pagamentodell’Imu, qualora risulti compila-to il quadro I del 730. In corrispon-denzadi ognicredito sono riporta-ti il codice tributo, l’anno di riferi-mento, il codice regioneo comune(per le addizionali) e l’importo delcredito da utilizzare.

I conguagliI sostituti d’imposta che elabora-no i 730-3 o ricevono i 730-4 tele-matici dall’agenzia delle Entrateo, in casi eccezionali, da Caf e pro-fessionisti abilitati, eseguono iconguagli sulle retribuzioni dicompetenza del mese di luglio,mentre gli enti pensionistici ope-rano sulla prima rata di pensioneerogatanel mesedi agosto odi set-tembre. Qualora il risultato conta-bile sia ricevuto oltre il 30 giugno,si procede con il conguaglio a par-tiredalprimo meseutile. Icongua-gli a debito o a credito non devonoessereeffettuati se lasingola impo-sta o addizionale non supera il li-

mite di 12 euro.Se il 730 evidenzia un credito

del dipendente, il sostituto proce-de con il rimborso a partire da lu-glio/agosto. In caso dicompilazio-ne del quadro I (Imu), in sede diconguaglio il sostituto è tenuto arimborsare l’eventuale differenzatra il credito risultante dalla liqui-dazionedelladichiarazionee l’am-montare richiesto per effettuare ilversamentodell’impostacomuna-le. Se invece è barrata la casella 1del quadro I, ovvero se l’importoindicato nella casella 2 è uguale alcredito, non sarà effettuato alcunrimborso.

Le somme a debito del sostitui-to sono prelevate dalla busta pagarelativaal mese di luglio o dalla ra-ta di pensione di agosto/settem-bre. Se il contribuente ha scelto diversare a rate, indicandone il nu-mero nella colonna 7 del rigo F6,sarà calcolato l’interesse dello0,33% mensile, prelevato insiemecon ciascuna rata. Nel caso in cuiil conguaglio non possa avvenirenel mese di luglio, il sostituto deveripartire il debito in un numero dirate più vicino a quello scelto dalcontribuente. Potrebbe accadereche la busta paga di luglio o la ratadi pensione di agosto non sianosufficienti per prelevare il debitoda conguaglio, nel qual caso il so-stitutoètenutoa prelevare la diffe-renza sulle mensilità successive,applicando l’interesse dello 0,4%su base mensile. In caso di rateiz-zazione, l’interesse dello 0,33% sa-rà applicato sulla rata maggioratadello 0,4 per cento.

La seconda o unica rata dell’Ir-pef e della cedolare secca sulle lo-cazioniè invece prelevatadalla re-tribuzione del mese di novembre.In caso di insufficienza della retri-buzione, il residuo sarà prelevatoa dicembre con la maggiorazionedell’interesse nella misura dello0,4 per cento. Entro il 30 settem-bre i contribuenti possono richie-dere al proprio sostituto d’impo-sta (anche se hanno consegnato il730 a un Caf) di non voler versareil secondo acconto, o di volerloversare in misura ridotta.

Seentro la finedell’anno il sosti-tuto non è riuscito a trattenere in-teramente l’ammontare delle im-poste dovute, dovrà comunicareal dipendente, entro dicembre2013, il residuo da versare, utiliz-zando le stesse voci contenute nelmodello 730-3. Il versamento do-vrà avvenire a cura del dipenden-te entro gennaio 2014 attraverso ilmodello F24, considerando anchelamaggiorazionedello 0,4%relati-va al mese di gennaio.

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Il visto di conformitàsolo da Caf e professionisti

Ilrilasciodelvistodiconformità,obbligatoriosoloperiCafeiprofessionisti,èconseguentealconfrontotraidatiespostinelmodelloeladocumentazioneprodottadalcontribuente.L’intermediariocontrollalacorrispondenzadell’ammontaredelleritenuteconquellodellecertificazioniesibite,iversamentioletrattenutedegliacconti,lacorrispondenzadellededuzioniedelledetrazioniconladocumentazioneesibita,i limitidileggeprevistiperdedurreodetrarreoneriespese,laspettanzadeicreditid’imposta,ilcreditorivenientedall’ultimadichiarazionepresentata.L’intermediariocontrollaancheladocumentazionerelativaallespese,adesempioloscontrinoparlanteperifarmaciolacopiadellapolizzadiassicurazionesullavita.

Che cosa portare

Inalcuneipotesièammessal’autocertificazione,come,adesempio,perladestinazionedell’immobileadabitazioneprincipaleaifinidelladetrazionedegliinteressisumutui,eperlasussistenzadellecondizioniprevistedallalegge104/1992perilriconoscimentodiportatoredihandicapperséoperifamiliariacarico

Sesonostatieffettuativersamentiinproprio(acconti,adesempio),occorreesibireimodelliF24,mentreperrecuperarecreditirivenientidadichiarazioniprecedentiserveilmodelloUnico

Perquantoattienealcontrollodelleritenuted’accontosubite,occorronoilmodelloCudelealtrecertificazioni,comeadesempioquellarelativaaicompensidilavoroautonomooccasionale,aidirittid’autore,airedditidicapitale

Poichéilrilasciodelvistodiconformitànonimplicailriscontrodellacorrettezzadeiredditidichiarati,nonoccorreesibirevisurecatastaliecontrattidiaffittooraccomandateall’inquilinoemodellidiregistrazione,periredditiditerreniefabbricatiel’eventualeopzioneperlacedolaresecca.Seinfineladocumentazioneègiàstataprodottainanniprecedenti,equindil’intermediarioneègiàinpossesso,sipuòautocertificareilpermaneredellasussistenzadeirequisitirichiesti

Lespeseperonerideducibiliedetraibilidevonoesseredocumentatedascontrini("parlante"perifarmaci),ricevute,fattureequietanzerelativiacontributiprevidenzialiobbligatori,spesemediche,premidiassicurazionesullavita,spesediistruzione,interessipassivisumutui,eccetera.Atalpropositosiricordacheoccorrono:8 lacopiadellapolizzaattestanteirequisitirichiestiperipremidiassicurazionesullavita;8ilcontrattodimutuoel’attodiacquistoperladetrazionedegliinteressipassivirelativiall’acquistodell’abitazioneprincipale;8tuttaladocumentazionenecessariaperladetrazionesullespeseperilrecuperodelpatrimonioedilizioeperlariqualificazioneenergeticadegliedifici(fatture,bonifici,asseverazioni,attestazioneamministratoredelcondominio)

IcontribuentichesirivolgonoaCafeprofessionistisonotenutiaesibireladocumentazionenecessariaperconsentirelaverificadellaconformitàdeidatiespostinel730

L’assistenza fiscaleONERI E RESPONSABILITÀ

Vistodiconformità

PAROLACHIAVE a

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Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 5La Guida al modello 730

Per le spesesul risparmioenergeticoconservazionea lunga gittata

Il contribuente che presentail modello 730/2013 al sostitutod’imposta non deve produrre al-cuna documentazione a provadei dati dichiarati; essa va peròconservata fino al 31 dicembre2017 ed esibita su richiesta dellecompetenti direzioni provincialio uffici delle Entrate.

Per la destinazione dell’8 permille e 5 per mille, il contribuentepresenta il modello 730-1 in bustachiusa, anche se non intendeesprimere alcuna scelta. Il contri-buente che si rivolge al Caf o a unprofessionista abilitato, iscrittonell’albo dei consulenti del lavo-ro e dei dottori commercialisti eesperti contabili, può consegnareilmodello già compilatoo chiede-re l’assistenza per la compilazio-ne. In questi casi, il contribuentedeve sempre esibire al Caf o alprofessionista i documenti neces-sariper laverificadella conformi-tà dei dati esposti o da indicare indichiarazione, anche perché pro-pedeutico al rilascio del visto diconformità,ossia allacertificazio-ne della correttezza dei dati.

La verifica è possibile esiben-do, ad esempio:1 le certificazioni delle ritenute edei redditi 2012, come, ad esem-pio, i modelli Cud 2013;1 i cosiddetti scontrini "parlanti"per i farmaci acquistati, le ricevu-te, le fatture per spese mediche;1 le quietanze dei bonifici bancario postali eseguiti per la detrazio-ne del 36%, 50% o del 55 per cento;1 gli attestati di versamento d’im-posta, modello F24.

Documentazione 36 o 50%Le spese sostenute nel 2012 o ne-gli anni precedenti, se indicategià nei modelli 730 degli anni pre-cedenti,vannoesibitealCafopro-fessionista per calcolare la detra-zione spettante. Tra le spese chedanno diritto alla detrazione so-no rilevanti quelle di recuperoedilizio su unità immobiliari diqualsiasi categoria catastale, an-che rurale e sulle loro pertinenze.Chi presta l’assistenza fiscale cal-colerà la detrazione Irpef del 36 odel 50% per le spese sostenute nelcorso dell’anno 2012.

Documentazione per il 55%Per le spese di riqualificazioneenergetica di edifici esistenti, gliinterventi sull’involucro di edifi-ci esistenti, l’installazione di pan-nelli solari e la sostituzione di im-piantidiclimatizzazione inverna-le, si ha diritto a una detrazioneIrpef del 55 per cento. Per benefi-ciare di questo sconto,occorre, inparticolare:1 l’asseverazione di un tecnicoabilitato che attesti la risponden-za degli interventi effettuati con irequisiti tecnici richiesti;1 l’attestatodicertificazioneener-getica, prodotto al termine dei la-vori, dal tecnico abilitato.

Entro90 giorni dalla fine dei la-voridevonoessere trasmessi tele-maticamenteall’Enea i daticonte-nuti nell’attestato di certificazio-ne energetica.

Documentida conservareIl contribuente che indica nelmodello 730/2013, per i redditidel2012,documentichedannodi-ritto a deduzioni e detrazioni,cioè oneri deducibili o oneri chedanno diritto a detrazioni d’im-posta, non deve allegare alcunadocumentazione alla dichiara-zione. Quest’ultima va però con-servata in originale per tutto ilperiodo durante cui l’ammini-strazione finanziaria può richie-derla: per i redditi del 2012, mo-dello 730/2013, fino al 31 dicem-bre 2017.

Possonoesserepiù lunghi i ter-minidi conservazioneper idocu-menti che danno diritto a quotedidetrazionid’imposta fraziona-bili in più annualità. Le spese diristrutturazione della casa chehanno dato diritto alla detrazio-ne fiscale nella dichiarazione deiredditi si devono conservare fi-no alla fine del quinto anno suc-cessivo a quello nel corso delquale è stata detratta l’ultimaquota della detrazione Irpef del36 o del 50 per cento.

Le stesse regole valgono per lespese relative al risparmio ener-getico che danno diritto alla de-trazione del 55 per cento. Adesempio, il contribuente che,avendo sostenuto spese nel2003, indica l’ultima quota delladetrazione del 36% nell’Unico2013 o nel modello 730/2013 per iredditi del 2012, deve conservarela relativa documentazione finoal 31 dicembre 2017. In pratica,per 15 anni, deve conservare ladocumentazione delle spese so-stenute nel 2003.

S. Mor.T. Mor.

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Tutteleverifichedafareelecosepiùimportantidasapere

LIMITEDI REDDITO

CONTROLLO «FAI DA TE»PERCHIPRESENTAILMODELLO730ALDATOREDILAVORO

A FINE MAGGIOLA LIQUIDAZIONE

Ilsostitutod’impostacheduranteleoperazionidiliquidazioneriscontraanomalieoincongruenzechedeterminanol’interruzionedell’assistenzafiscale,deveinformarneilsostituito,cioèdinormaildipendenteopensionato,ilqualedovràpresentare,entroiterminiordinariprevisti,30giugno2013allaposta,cheslittaalunedì1 l̊uglio,oentroil30settembre2013,inviatelematica,ladichiarazionedeiredditiconilmodelloUnico2013personefisiche

Nelmomentoincuisipreparaladocumentazioneperladichiarazionerelativaall’anno2012,èimportanterivedereidatiindicatinelprecedentemodello730/2012oUnico2012.Chipassadall’Unico2012almodello730/2013deveprestareparticolareattenzionepericreditidaUnicodariportarenel730,deiversamentid’accontoeseguitinelcorsodel2012edellediversemodalitàdicompilazioneesistentitraiduemodelli

ENTRO L’1 LUGLIOLA PRESENTAZIONEALLE ENTRATE

Èsingolarecheillimitediredditoperilconiugeacaricosiarimastolostessodal1994,cioèdapiùdi18anni.Daallora,infatti,èstataadeguatasololavaluta.Enonè,purtroppo,l’unicadimenticanzadelnostrosistematributario,chesembradavverorefrattarioaicambiamentiperalcunevociafavoredelcontribuente.Nonostanteiripetutiinterventidegliultimianni,certiimportimoltosensibili(perlepersonefisiche,maevidentementeancheperl’Erario)sonopassatiindenni

Sotto la lente

DETRAZIONIPER I FAMILIARIFISCALMENTEA CARICO

Nelcalcolareledetrazionid’impostaperifamiliariacaricooccorreprestareattenzioneperchéincasodierrorisidovràpoirestituirealFiscopiùdiquantosièdetrattopersbaglio,consanzionieinteressi.Ilsuperamentodellimitediredditoannuo,fissatoin2.840,51euro,comportal’annullamentodelledetrazioniindichiarazionedeiredditiperilfiglioofamiliarechehasuperatoilpredettolimitedireddito.Ilsuperamentofaperdereledetrazioniperl’interoanno

ADEMPIMENTIDEL CAFO PROFESSIONISTA

Ilsostitutod’imposta,entroil30giugno2013,cheslittaalunedì1 l̊uglio,devepresentareinviatelematicaall’agenziadelleEntrateimodelli730/2013elaboratieiprospettidiliquidazione.Seentroquestadatailsostitutoavràoperatodellerettifichesulledichiarazioni,dovràpresentareonlinesiaimodelli730originari,siaimodellicheriportanolerettificheeseguite

CONSEGNA 730,CON I DATIDELL’8 E 5PER MILLE

Chipresentail730alpropriosostitutod’imposta,datoredilavorooentepensionistico,deveverificareattentamenteidaticheindicanelladichiarazione.Lapresentazionedel730alsostitutorichiedeinfattiunaformadiauto-controllo,perlaragionecheladocumentazionenonvaesibitae,pertanto,deveesserelostessocontribuenteaverificareseidatiriportatinelmodello730sonofiscalmentecorretti

DOCUMENTAZIONEDEL 36, 50O 55%

Entroil31maggio2013ilsostitutod’impostaconsegnaal«contribuentesostituito»copiadelladichiarazioneelaborataeilprospettodiliquidazionemodello730-3.Sevengonorilevatierroricommessidalsostitutonelprospettodiliquidazione,lostessodevericalcolarecorrettamentegli importiedelaborareunnuovomodello730-3,nonchéilmodello730base,selarettificariguardaladichiarazione,daconsegnarealsostituito

PER GLI ERRORILA «CHANCE»DI UNICO

CONTROLLODEI DOCUMENTIDEL 2012

Unaverificariguardail limitediredditoentroilqualeifamiliaripossonoesserefiscalmenteacarico.Inalcunicasiècapitatodiindicareladetrazioneperfamiliari,anchesenonsonopiùfiscalmenteacarico,avendosuperatoil limitediredditodi2.840,51euro.Capitaanchedieffettuareinmanierasbagliatalaripartizionedelledetrazioniodellespeseperifigliacarico,senzaconsiderarelaquotafruitadall’altroconiuge,soprattuttoquandositrattadiconiugiseparati

Laprimaregolaèquelladimettereinordineladocumentazionerelativaal2012.Adesempio,imodelliCudelealtreattestazioniconredditieritenute,iversamentid’accontofattinel2012,lespesemediche,lespeseperlaristrutturazioneediliziachedannodirittoalloscontodel36%perlespesesostenutefinoal25giugno2012odel50%perlespesesostenutedal26giugno2012,ipremidiassicurazioneeglialtrioneriespesesostenutenel2012

STESSO TETTODAL 1994

Perilriconoscimentodelladetrazioned’impostadel36%odel50%sulle«spesesostenuteperinterventidirecuperodelpatrimonioedilizio»,odel55%sullespesesostenuteperilrisparmioenergetico,l’auto-controllosullarelativadocumentazionevafattoaogniutilizzodell’onereperilriconoscimentodelladetrazione,cioèinrelazioneatutteleannualitàcorrispondentialnumerodirateincuiilbeneficioèripartito

Incasodipresentazionedelmodello730tramiteunCafdipendentiounprofessionistaabilitato,ilcontribuentedeveconsegnareladocumentazioneentroil31maggio2013.ICafdipendentioilprofessionistaabilitatodevonocontrollare,tralealtrecose,ladocumentazionecheprovailsostenimentodellespesesostenutenel2012

CONTROLLODELMODELLO730O DEL MODELLO UNICOPRESENTATO NEL 2012

La documentazioneI CONTROLLI

Sesipresentailmodello730alsostitutod’impostacheprestal’assistenza,ilcontribuentedeveconsegnareilmodello730/2013eil730-1perladestinazionedell’8permilledell’Irpefedel5permilledell’Irpef,senzaalcunadocumentazionerelativaaidatidichiarati.Perladestinazionedell’8permillee5permille,ilcontribuentepresentailmodello730-1inbustachiusaanchesenonintendeesprimerealcunascelta

Certificazionida tenerefino al 2017

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6 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Tre i casiper i qualigli intermediaripossono farele rettifiche

Ilcontribuenteche,dopoave-re presentato il modello 730/2013,per i redditi del 2012, si accorge diavere commesso qualche errore,potrà, entro il 25 ottobre 2013 cor-reggere il modello. È infatti possi-bile presentare modelli 730 inte-grativi rivolgendosi, entro il 25 ot-tobre dell’anno di presentazionedella dichiarazione, a un Caf o aun intermediario abilitato, qualo-ra dall’elaborazione del modello730 presentato siano riscontratierrori, che non incidono sulla de-terminazione dell’imposta, o lacui correzione determina a favo-re del contribuente un rimborsoo un minore debito. In questo ca-so, il Caf o l’intermediario abilita-to devono presentare i modelli730 integrativi in via telematicaentro il 10 novembre, che slitta alunedì 11 novembre 2013. Di nor-ma, l’integrazione è possibile peraumentare i crediti o ridurre i de-biti del modello già presentatoperché,adesempio, il contribuen-

te ha dimenticato qualche spesasostenuta nel corso dell’anno2012.Rimane fermo che lapresen-tazionedel 730 integrativonon so-spende le procedure avviate conla consegna del precedente mo-dello 730 e, quindi, non fa veniremenol’obbligodel sostitutod’im-posta di effettuare i rimborsi otrattenere lesomme dovute in ba-se al modello già presentato.

Incaso di errori da parte del so-stituto d’imposta, il 730 integrati-vo può essere presentato solo daiCaf e dagli intermediari abilitati.È comunque escluso che il sosti-tuto possa presentare modelli730 integrativi,dopoil termineor-dinario previsto per i modelli730/2013. Se la rettifica comportaun maggior rimborso o un mino-re debito sarà infatti il contri-buente a farsi carico della dichia-razione "730-integrativo" da pre-sentare entro il 25 ottobre 2013 aun Caf o a un professionista abili-tato. I contribuenti chedevonoin-tegrare il modello 730/2013 devo-no inserire nella casella "730 inte-grativo" del frontespizio un codi-ce, da 1 a 3, a seconda del tipo diintegrazione.

Il codice 1 riguarda il contri-buente che si accorge di non ave-re fornito tutti gli elementi da in-dicare nel modello 730e l’integra-zione e/o la rettifica comportanoun maggiore credito o un minoredebito. Il contribuente può, entro

il 25 ottobre 2013, presentare unnuovo modello 730/2013 comple-to in tutte le sue parti, indicandoil codice 1 nella casella "730 inte-grativo". In alternativa, può pre-sentare un modello Unico 2013personefisiche,usandol’eventua-ledifferenza a credito in compen-sazione o chiedendone il rimbor-so. Visto che spesso si tratta dicorrezioni a favore del contri-buente, è possibile presentare il

modello Unico 2013 persone fisi-che entro il 30 settembre 2013, co-me dichiarazione "correttiva neitermini", oppure entro il termineprevisto per la presentazione delmodello Unico 2014 relativo al2013, come "integrativa a favore".

Il codice 2 riguarda invece ilcontribuente che si accorge dinon avere fornito tutti i dati perconsentire di identificare il sosti-tuto responsabile del conguaglioo di averli forniti in modo errato.In tal caso si può, entro il 25 otto-bre, presentare un nuovo model-lo 730/2013 per integrare o cor-reggere i dati sbagliati, indican-do il codice 2 nella casella "730integrativo".

Il codice 3, infine, interessa ilcontribuente che si accorge sia dinon aver fornito tutti i dati peridentificare il sostituto d’impostaresponsabile del conguaglio o diaverli forniti in modo errato, siadi non avere fornito tutti gli ele-menti da indicare nella dichiara-zione: l’integrazionee/o la rettifi-ca comportano un maggiore cre-dito, un minoredebito o un’impo-sta uguale a quella determinatacon il modello già presentato.Sempre entro il 25 ottobre, questocontribuente può presentare unnuovo modello 730/2013 per inte-grare o correggere i dati sbagliati.

S. Mor.T. Mor.

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La gestione degli errori. Casi e termini

01 | LA RESPONSABILITÀNei casi di ritardati od omessiversamenti delle sommedovuteda dipendenti opensionati che siavvalgonodell’assistenza fiscale perpresentare il modello 730, siatramite il proprio sostitutod’imposta, sia tramite gliintermediari, le sanzioni sonoapplicabili nei confrontidell’autoredella violazione,cioèdel soggetto che prestal’assistenza fiscale

02 | LA CIRCOLAREIn tema di sanzioni suiritardatiod omessiversamenti, valgono leindicazioni contenute nellacircolare 89 del 3 maggio2000 dell’agenzia delleEntrate: in caso di erroricommessi dal soggetto che haprestato l’assistenza fiscale, lostesso deve provvedere allaloro correzione erideterminare gli importi acreditoo a debito in tempoutileper consentirel’effettuazione delleoperazioni di conguaglio entroil periodo d’imposta

03 | IL RETTIFICATIVOSarà dunque elaborato unnuovomodello 730-3, sulquale sarà barrata la casella«730 rettificativo». Nellastessa circolare 89/E,l’agenziadelle Entrateprosegue affermando che, sela rettifica riguarda il modello730 base, dovrà essererettificataanche la copia delmodellodi dichiarazione.Se la rettifica è operata dal Caf,lostesso dovrà compilare unnuovomodello 730-4 (previabarratura dell’appositacasella) che consegnerà con leconsuetemodalità al sostitutod’imposta per l’effettuazionedei conguagli a rettifica.

04 | LA SANZIONENel caso in cui le rettificheapportate comportino untardivo od omesso versamentodi somme dovute, la sanzionedi cui all’articolo 13 deldecreto legislativo 471/97sarà applicabile nei confrontidell’autoredella violazione,chepuò sanare l’irregolaritàvalendosi del ravvedimentospontaneodisciplinato dallostesso articolo 13 .

Il ravvedimento aspetta anche 4 anniPrima di presentare il modello

730,èopportunocontrollareattenta-mente i dati indicati. Da qualche an-no, tuttavia, èpiù facilerimediare adalcune sviste, sia in tema di versa-menti omessi o tardivi, sia in caso didimenticanza di alcuni redditi odoneri da indicare. È anche possibilerimediare alla eventuale omissionedella stessa dichiarazione dei reddi-ti. Il contribuente che, nel modello730/2013 presentato, riscontra erro-riodomissioni, lacuicorrezionede-termina un minore rimborso o unmaggiore debito, può presentare,nei termini ordinari, una dichiara-zione integrativa o correttiva usan-do il modello Unico 2013 persone fi-siche e provvedere direttamente alpagamento delle somme dovute.

In questi casi, il modello Unico2013 persone fisiche può esserepresentato:

1 se si tratta di dichiarazione "cor-rettiva nei termini", entro il 30 giu-gno 2013, che slitta a lunedì 1˚ lu-glio, alla posta, o entro il 30 settem-bre 2013, in via telematica; in que-sto caso, se si tratta di integrazionedel modello 730 che comporta unimporto a debito del contribuente,egli dovrà effettuare i relativi ver-samenti dei tributi dovuti con ilmodello F24. Se i versamenti sonoeffettuati dopo i termini previsti,del 16 giugno 2013, che slitta a lune-dì 17 giugno 2013, o dal 18 giugno al17 luglio 2013 con lo 0,40% in più,sono anche dovuti gli interessi del2,5 per cento annuo, con maturazio-ne giornaliera, nonché le sanzioninella misura ridotta prevista in ca-so di ravvedimento operoso, cioèdello 0,2% giornaliero fino al2,80% in caso di ravvedimentosprint entro 14 giorni, del 3% per il

ravvedimento breve entro trentagiorni, o del 3,75% per il ravvedi-mento lungo.1 se si tratta di "dichiarazione inte-grativa", entro il termine previstoper la presentazione del modelloUnico relativo all’anno successivo,cioè, di norma, entro il 30 giugno2013, che slitta a lunedì 1˚luglio 2013,con Unico 2013 consegnato alla po-sta, o entro il 30 settembre 2013, conUnico2013presentato invia telema-tica; in questo caso, se dall’integra-zionedelmodello730emergeunim-

porto a debito del contribuente,eglidovrà effettuare i relativi versa-menti dei tributi dovuti con il mo-dello F24, oltre agli interessi del 2,5per cento annuo, con maturazionegiornaliera, nonché le sanzioni nel-la misura ridotta prevista in caso diravvedimento operoso, cioè del 3%per il ravvedimento breve o del3,75% per il ravvedimento lungo;1 entro il 31 dicembre del quarto an-no successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione model-lo 730/2013, cioè entro il 31 dicem-bre 2017; in questo caso, il contri-buente può pagare le maggiori im-poste dovute, fermo restando che,superato il termine per il ravvedi-mento lungo, sarà l’amministrazio-ne finanziaria ad applicare le even-tuali sanzioni.

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Con il modello integrativoè possibile pareggiare i conti

Ilsostitutod’impostaèilsoggettotenutoperleggeasostituireintutto(ritenutaatitolod’imposta)oppureinparte(ritenutaatitolod’acconto)ilcontribuenteneirapporticonl’amministrazionefinanziaria.Ècoluichetrattieneall’origineleimpostedovutesusalari,stipendi,pensioni,compensioaltriredditieleversaalloStato.Ilsostitutod’impostasiidentificaasecondadeicasineldatoredilavorooppurenell’Istitutodiprevidenza

I tempi supplementariLE CORREZIONI

Sostitutod’imposta

I punti chiave

LA BUSSOLASipuò rimediarea versamenti omessi o tardivi,alla dimenticanza di redditioppure alla mancatadichiarazionedei redditi

PAROLACHIAVE a

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Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 7La Guida al modello 730

Lavoro, salute,casa e famiglia:dall’Agenziaprecisazionia tutto campo

Luciano De VicoI principali documenti di pras-

sidiramati nelcorso dell’ultimo an-no da parte delle Entrate attengonoprincipalmente alle novità intro-dottenell’ordinamentodalle recen-ti manovre fiscali.

Gliargomentipiù"gettonati", so-no naturalmente quelli legati alleagevolazioni fiscali, come gli inter-venti di recupero del patrimonioedilizio. Le Entrate hanno spiegatole modalità di trasferimento del be-neficio in favore dei soggetti chehanno acquistato gli immobili og-gettodiristrutturazione inannipre-cedenti, precisando come lo scon-topassi automaticamente all’acqui-rente, ameno che nell’attodi vendi-ta non sia stato stabilito diversa-mente. Ai fini della detraibilità del-le spese suddette, inoltre, è indi-spensabile che dal bonifico risultila causale del versamento, il codicefiscale del beneficiario della detra-zione e il numero di partita Iva o ilcodice fiscale del destinatario, co-sicché la banca possa effettuare laritenutadel4percento. Incasocon-

trario, si perde il diritto all’agevola-zione, e l’unica strada rimane quel-la di procedere alla ripetizione delpagamento alla ditta beneficiariamediante nuovo bonifico bancario.

Detrazioni famiglie numerosePer quanto riguarda l’ulteriore de-trazione spettante alle famiglie nu-merose, è stato finalmente chiaritoche, nell’ipotesi in cui il quarto fi-glio di un genitore non sia tale an-che per l’altro genitore, i 1.200 eurospettanoper intero al primo. A pro-posito di oneri deducibili, nel casodi utilizzo dei voucher per lavorodomestico, i contributi previden-ziali, pari al 13% del relativo valorenominale, sono a totale carico delcommittenteepertantoaquest’ulti-moè consentitoportare indeduzio-ne l’onere per intero nel periodo in

cui il buono è stato acquistato.

Spese medicheSul fronte delle spese mediche, èstata riconosciuta la detraibilitàdelle spese per prestazioni sanita-rie rese dalle figure professionalidi cui al decreto ministeriale29/3/2001 (ad esempio quelle riabi-litative), anche senza una specifi-ca prescrizione medica, purchésul documento di certificazione ri-sultino la figura professionale e ladescrizione della prestazione sani-taria resa.

DichiarazioniomessePer quanto attiene ai crediti Irpefderivanti da dichiarazioni omesse,le Entrate hanno escluso la possibi-lità di indicare detti crediti nelle di-chiarazioni relative agli anni se-guenti.L’unica stradada seguire re-sta quella dell’istanza di rimborso,la cui istruttoria sarà finalizzata al-la ricostruzione della posizione fi-scale complessiva del contribuen-te sulla base dei documenti esibiti edegli eventuali dati e notizie a di-sposizione dell’ufficio. Di recente,infine, è stata pubblicata la circola-re contenente gli attesi chiarimenticirca l’inapplicabilità dell’Irpef edelle addizionali sugli immobilinonlocati aseguitodell’introduzio-ne dell’Imu.A taleproposito è statoconfermato l’esonero dall’obbligodichiarativo per i contribuenti chepossiedono solo redditi sostituitidall’imposta municipale.

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Circolari e risoluzioni

Sonoonerideducibiliunaseriedispesesostenutedalcontribuentelequalipossonoessereportatedirettamenteindiminuzionedelsuoredditoinmododadeterminarelabaseimponibilesullaqualevienepoiapplicatal’imposta

Immobili ristrutturati,il bonus passa all’acquirente

Circolare 14 del 4/5/2012ChiarimentiinterpretativisugliincentivifiscaliperilrientrodeilavoratoriinItalia

Circolare 15 del 25/5/2012Assistenzafiscaleprestatadaisostitutid’imposta,daiCafedaiprofessionistiabilitati

Circolare 19 dell’1/6/2012Irpef,risposteaquesiti

Circolare 20 del 4/6/2012Cedolaresecca

Risoluzione 55 del 7/6/2012Agevolazione36%,incompletezzadelbonificoaifinidellaritenutad’acconto

Circolare 25 del 19/6/2012Risposteaquesitipostidallastampaspecializzata

Circolare 28 del 2/7/2012IvieeIvafe

Circolare 34 del 6/8/2012

Riconoscimentodelleeccedenzediimpostaacreditomaturateinannualitàperlequaliledichiarazionirisultanoomesse

Circolare 45 del 26/11/2012Sismamaggio2012,rispostaaquesitisulfinanziamento

Risoluzione 103 del 4/12/2012Assegnazionediazionialpersonaledipendente

Circolare 46 del 6/12/2012Sismamaggio2012,chiarimentisulfinanziamento

Risoluzione 114 del 31/12/2012Immobilidiinteressestoricoartistico

Circolare 1 del 15/2/2013Chiarimentiinterpretativirelativiaquesitipostidallastampaspecializzata

Circolare 5 dell’11/3/2013Rapportitral’Imueleimpostesuiredditi.Chiarimenti

I chiarimenti delle EntrateI DOCUMENTI DELL’ULTIMO ANNO

Onerideducibili

PAROLACHIAVE a

AGF

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8 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Oltre a stipendie pensionisotto la lenteanche le ulteriorientrate

La tassazione. Esenzioni ed eccezioni

PAGINA A CURA DILuciano De Vico

Il modello 730 può essere ado-perato, tranne in alcuni casi parti-colari, da tutti i lavoratori dipen-denti e pensionati che, in aggiuntaa stipendio o pensione, hanno pro-dotto nel 2012 ulteriori redditi, an-che se non tutti quelli previsti dal-la legge.

Gli imprenditori e i professioni-sti in possesso di partita Iva, adesempio, devono necessariamen-te presentare Unico. Nel 730, inve-ce, oltre ai redditi dei terreni e deifabbricatipossono esseredichiara-ti alcuni redditi derivanti da attivi-tà assimilate a quelle di lavoro au-tonomo. Ci si riferisce, in partico-lare, ai proventi derivanti dallosfruttamento diretto da parte del-lo stesso autore o inventore dellaproprietà intellettuale ma anche aquelli derivanti dalla cessione deidiritti per lo sfruttamento di bre-vetti, per la pubblicazione di librio di articoli su giornali e riviste.

Detti compensi usufruiscono diun abbattimento del 25% a titolo dideduzione forfettaria delle relati-ve spese di produzione, aumenta-to al 40%, se il percettore ha un’etàinferiore a 35 anni. Il relativo im-portoè desuntodall’apposita certi-ficazione rilasciata dal sostitutod’imposta, il quale avrà operatoall’atto del pagamento la ritenuta

d’acconto nella misura del 20% sulprovento netto.

Il calcolo e l’applicazione delladetrazione spettante ai sensi deldell’articolo 13, comma 5, del Tuirspetta al soggetto che presta assi-stenza fiscale. La stessa tipologiadi reddito, percepito però da eredie legatari dell’autore o dell’inven-tore, oppure da soggetti che hannoacquistato i diritti a titolo onerosoi diritti, costituisce reddito diver-so che trova spazio nel rigo D4.

Tra i compensi di lavoro auto-nomo di natura non professiona-le, per i quali però non spetta al-cun abbattimento, rientrano an-che quelli derivanti dall’attivitàdi levata dei protesti esercitatadai segretari comunali e i redditiderivanti dai contratti di associa-zione in partecipazione e di coin-teressenza agli utili, se l’apportodell’associato è costituito esclusi-vamente da lavoro, nonché gli uti-li spettanti ai promotori e ai socifondatori di Spa, Sap e Srl.

I soci di società personali comeSnc e Sas non possono avvalersidel 730, in quanto, essendo titolaridi reddito di partecipazione, sonoobbligati a presentare il quadroRH allegato al secondo fascicolomodello Unico. Sempre nel qua-dro D, oltre ai dividendi percepitida società, è possibile dichiarareinteressi e altri proventi derivantida mutui e conti correnti, renditeperpetue, compensi per prestazio-ni di fideiussioni, pegni e ipotechein favore di terzi, redditi corrispo-sti da società di gestione di investi-menti, e di altri interessi derivantidall’impiegodi capitale. A tale pro-posito si ricorda che non sono tas-sabili gli interessi compensativi(ad esempio quelli relativi al depo-sito cauzionale o all’indennità perla perdita di avviamento commer-ciale) e gli interessi accessori (adesempio gli interessi sui rimborsid’imposta corrisposti dallo Statosia per ritardato rimborso che perindebito).

Tra i redditi diversi è possibileusufruiredel730 perdichiarare, ol-tre ai compensi occasionali, siad’impresa, sia di lavoro autonomo,i proventi derivanti da sublocazio-ne di beni immobili e dall’affitto,locazione, noleggio o concessionein uso di veicoli, macchine e altribeni mobili, nonché i redditi di ter-reni e fabbricati situati all’estero, iredditi fondiari non determinabilicatastalmente (come ad esempioil terreno agricolo affittato a un di-stributore di carburante) e le in-dennità e i rimborsi forfettari dispesa derivanti dalle attività spor-tive dilettantistiche.

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Non vanno dichiarati i redditiesenti o esclusi dal campo di appli-cazione dell’Irpef. Fra essi le rendi-te Inail per invalidità permanente omorte, le pensioni di guerra e quel-le corrisposte ai militari di leva, leindennità di accompagnamento egli assegni a ciechi civili, sordi e in-validi civili, le pensioni sociali e isussidi per gli hanseniani. Non so-notassabili lamaggiorazionesocia-le dei trattamenti pensionistici dicui alla legge 544/1988, l’assegno dimaternità per le donne non lavora-trici,gli assegni per la ricercadi uni-versità, osservatori astronomici,enti pubblici, Enea e Asi.

Le borse di studio costituisconodi norma redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente e vanno di-chiarati nel quadro C del 730. In al-cuni casi, però, sono previste esen-zioni, come per le borse corrispo-

ste dalle regioni a statuto ordinarioagli studenti universitari in base al-la legge 390/1991 e per quelle delleregioni e province autonome, perquelleerogate dalle universitàeda-gli istituti di istruzione universita-ria per la frequenza dei corsi di per-fezionamento e delle scuole di spe-cializzazione, per i dottorati di ri-cerca, per attività di ricerca post-dottoratoeper icorsidiperfeziona-mento all’estero ai sensi delle leggi398/1989 e 210/1998. Rientrano inquest’ultima tipologia anche gli as-segni universitari per attività di ri-cerca post-lauream.

Le borse di studio erogatenell’ambito del programma Socra-tese le sommeaggiuntive corrispo-ste dalle università non sono tassa-bili, invece, purché l’importo an-nuo non superi 7.746,85 euro. Esen-tianchelesomme percepiteda stra-

nieri in forza di accordi internazio-nali, come le borse Erasmus Mun-dus. Secondo la legge 407/1998 so-no esenti anche le borse di studioper vittime del terrorismo e dellacriminalità organizzata, nonchéagli orfani e ai figli di questi. Le En-trate, infine,hannoritenutonontas-sabili gli incentivi per gli studentimeritevoli in ambito scolastico,erogati in base al Dlgs 262/2007,che vanno dichiarati.

Pur essendo imponibili, non so-no da indicare in dichiarazione iredditi di capitale soggetti a impo-sta sostitutiva, come gli interessisui titoli del debito pubblico e quel-li assoggettati a ritenuta alla fonte atitolo di imposta, come gli interessisui conti correnti e i compensi a la-voratori socialmente utili in regi-me agevolato.

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Il modello abbraccia lavoro,immobili e investimenti

Nellarete

Voci in dichiarazione e quadri di riferimento

I redditiLE ATTIVITÀ DA DICHIARARE

Indennitàfuori,borsedistudiodentro

8 Redditidilavorodipendente,dipensioneeredditiassimilatiaquellidilavorodipendente,qualiiredditiderivantidacontrattico.co.co.oco.co.pro.;

8 redditiditerreniefabbricati;

8 redditidicapitale;8 redditidilavoroautonomo

occasionaleperiqualinonèrichiestalapartitaIva;

8 redditidiversi,qualiiredditiditerreniefabbricatisituatiall’estero;

8 alcunideiredditisoggettiatassazioneseparata

REDDITIDEITERRENI QUADROA

Redditodominicale DapartedelproprietarioRedditoagrario Dachisvolgel’attivitàagricola(se

diversodalproprietario)Conl’introduzionedelImudal2012sidichiarano,manonproduconoreddito,iterreninonaffittatienonesentidaImuREDDITIDEIFABBRICATI QUADROB

SituatiinItaliachesonoovannoiscrittinelcatastofabbricati

Dapartedelproprietariootitolaredialtrodirittoreale

Conl’introduzionedelImu,dal2012sidichiarano,manonproduconoreddito,i fabbricatinonlocatiREDDITIDILAVORODIPENDENTEEASSIMILATI

QUADROC

Stipendi,pensioni,indennità,compensi,ecceteraREDDITIDICAPITALE QUADRODUtilipercepitidasocietàIres partecipazioniqualificate

Utilipercepitidasocietàedentiesteri

partecipazioniqualificateenonqualificate

AltriredditidicapitaleNonsidichiaranoiredditidicapitaleassoggettatiaimpostasostitutivaoaritenutaallafonteatitolod’impostaREDDITIASSIMILATIALLAVOROAUTONOMO

QUADROD

Dirittid’autoreed’inventore dall’autoreedall’inventore

Attivitàlevataprotesti segretaricomunaliAssociazioneinpartecipazione

conapportocostituitodasololavoroecointeressenza

REDDITIDIVERSI QUADRODVenditaterrenilottizzati indicarespese/costideducibili

Venditaimmobilinei5annidall’acquisto indicarespese/costideducibili

Redditidasublocazione indicarespese/costideducibili

RedditifondiarinondeterminabilicatastalmenteRedditidaterreniefabbricatiall’estero verificaretassazioneestera

Dirittid’autoreed’inventore acquistatidaterzi

Compensiattivitàsportivedilettantistiche

verificarefranchigia7.500euro

Attivitàcommercialioccasionali indicaresolospeseinerenti

Attivitàdilavoroautonomooccasionali indicaresolospeseinerenti

Obblighidifarenonfarepermettere indicaresolospeseinerenti

REDDITIATASSAZIONESEPARATA QUADROD

Redditipercepitidaeredielegatari

trannefondiari,d’impresa,professionali

Imposteeoneririmborsati

periqualisièfruitodiscontifiscali

Arretratisenzasostitutod’impostaPlusvalenzecessioneterreniedificabili

Indennitàdiesproprio solosesioptapertassazioneordinaria

Redditidicapitalesenzaritenutaoimposta

conduratasuperiorea5anni

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Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 9La Guida al modello 730

Il sostitutod’impostada indicareè quello che farài conguagli

Giuseppe MaccaroneNelle operazioni di compila-

zione del 730, il modelloCud è cen-trale con riferimento a taluni red-diti, in quanto fonte di importantiinformazioni che confluiscononella dichiarazione dei redditi. Lacertificazione attesta, infatti, gliemolumenti corrisposti nell’annosolare precedente e le varie tratte-nute eseguite. Nei vari anni di fun-zionamento il Cud ha subito nume-rosi aggiustamenti sino a imbarca-re anche dichiarazioni specifichecome, per esempio, la detassazio-ne. Per l’inserimento delle svaria-te indicazioni ci si avvale delle an-notazioni che sono aumentate a di-smisura; l’operatore che redige il730 deve conoscerle e ricordarneil significato.

Ilcontribuente (lavoratore dipen-dente) che nel 2012 non ha ricevutoulteriori redditi per altre prestazionieffettuate nel corso dell’anno ogget-to della certificazione onon haspeseammesse in detrazione da far valere(esempio spese sanitarie, mutui, ec-cetera)può riporre il Cud nel casset-toeconservarlo per i termini prescri-zionali, senza ulteriori oneri. Non haaltri obblighi nei confronti del fiscochi ha intrattenuto più rapporti di la-voro e si è avvalso della facoltà dichiedere all’ultimo datore di lavorodieseguire ilconguaglio fiscale com-plessivo.

Addizionali e detrazioniL’esonero dalla redazione del 730o di Unico opera, inoltre, a condi-zionechenonsianodovute ulterio-ri addizionali regionali o comunaliall’Irpef e che le detrazioni per co-niuge e familiari a carico siano sta-te applicate in modo esatto e, dun-que, non debbano essere restitui-te. Se, al contrario, si sono verifica-te situazioni che obbligano alla re-dazione della dichiarazione deiredditi, le informazioni contenutenel Cud dovranno essere utilizzateper compilare il modello 730. Mol-ti dei dati presenti nei vari punti dicui si compone il Cud trovano unacorrispondenza con l’apposita se-zione del modello 730 destinata al-ladichiarazionedelreddito di lavo-ro dipendente e assimilati (si vedala tabella qui accanto).

Un aspetto a cui il contribuente(lavoratoresubordinato)devepre-stare la massima attenzione èl’identificazionedel datoredi lavo-ro che deve eseguire il conguaglio,risultante dal modello 730/4, inparticolare quando il lavoratoreha, nel frattempo, cambiato il po-sto di lavoro.

Il datore di lavoroChi effettua l’assistenza fiscale de-veesseremesso incondizionedi in-dividuarecon esattezza il datoredilavoroattuale. Peresempio, se il la-voratore è stato alle dipendenze diAlfa sino al 31 dicembre 2012 e dal 1˚gennaio 2013 è passato all’aziendaBeta,avrà unmodello Cudrilascia-todaAlfa, con isuoidati (di sostitu-to)di imposta. Se il lavoratore, pre-sentando il Cud al Caf, non dichia-ra questa circostanza, i risultatidell’assistenza fiscale perverran-no al precedente datore di lavoro(Alfa). Seguendo le istruzionidell’agenzia dell’Entrate, Alfa po-trà rimborsare quelli a credito manon trattenere i debiti, con obbligodi comunicarlo tempestivamenteal lavoratore. In tal senso le istru-zioni del modello 730 sono chiare.Si prevede infatti, per il contri-buente, l’obbligo di indicare sem-pre i dati del sostituto d’impostache dovrà provvedere al congua-glio, desumendo la notizia dalCud. Se il sostituto che dovrà effet-tuare i conguagli è diverso da quel-lo che ha rilasciato la certificazio-ne (Cud), i dati vanno richiesti alnuovo sostituto. Chi lavora pressouna società estera deve indicare idati relativi alla sede della stabileorganizzazione in Italia che effet-tua le ritenute.

Puòancheaccadereche il lavora-tore si accorga a posteriori di nonaver dato le giuste indicazioni alCaf (o comunque a chi si occupadella redazione del modello 730)utili all’identificazione del datoredi lavoro che deve eseguire il con-guaglio. Per fortuna può rimediareavvalendosi della dichiarazione(modello 730) integrativa che puòriguardareanchesoloedesclusiva-mente le informazioni relative aldatore di lavoro. Il nuovo modello730 può essere presentato entro il25ottobre per integraree/o correg-gere tali dati e deve recare il codice2nella relativacasella"730 integra-tivo" collocata nel frontespizio. Lanuova dichiarazione che prende ilpostodella precedentedeveconte-nere le stesse informazionidel mo-dello 730 originario, a eccezione diquelle nuove indicate nel riquadro"Dati del sostituto d’imposta cheeffettuerà il conguaglio".

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I dati fiscali«migrano»dal Cud al 730

Rete continua

8 NEL CUDPARTE "B" DATI FISCALIPUNTO 1

8 NEL 730RIGO C1 - CASELLA 3RIGO C2 - CASELLA 3RIGO C3 - CASELLA 3

Va indicato il reddito percepito dal lavoratore. Se si tratta di redditi prodotti in zone di frontiera(presenza del codice 4 nella colonna 1), l’importo da indicare è la somma del punto 1 del Cud piùquanto indicato nelle annotazioni come quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale deve tenereconto (per il 2012), della sola parte di reddito che eccede 6.700 euro. Se il contribuente ha avuto nel2012 sia un reddito di lavoro dipendente, sia un reddito di pensione ed è stato eseguito il conguagliocomplessivo, si devono compilare due distinti righi, prelevando gli importi dalle annotazioni delCud. Va anche compilato il rigo C4 (si veda oltre) riportando sia il numero dei giorni di lavorodipendente, sia quelli di pensione8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 38 NEL 730

RIGO C4 - CASELLA 1Va indicato il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato. Se il sostitutonon ha rilasciato il Cud, i giorni si calcolano includendo le festività, i riposi settimanali e i giorni nonlavorativi mentre si escludono quelli non retribuiti. In presenza di più rapporti di lavoro i periodi chesi sovrappongono vanno considerati una sola volta8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 48 NEL 730

RIGO C4 - CASELLA 2Va indicato il numero dei giorni relativi al periodo di pensione. Se il contribuente ha ricevuto redditidi lavoro e di pensione, la somma dei giorni non può superare 3658 NEL CUD

SOMME PER PRODUTTIVITÀ LAVOROPUNTI 251 - 252 - 253 -254

8 NEL 730RIGO C5CASELLA 1 - CASELLA 2 - CASELLA 3

Indica i compensi per incrementi della produttività assoggettati al 10% (al massimo 2.500 euro).Se il datore ha applicato il 10% risulteranno compilati i punti 251 e 252 del Cud; se, pur ricorrendoi presupposti, il datore non ha applicato la detassazione, allora saranno stati compilati i punti 251e 254 del Cud. La compilazione del rigo C5 è obbligatoria o facoltativa (si veda le altre 2 tabellepubblicate a parte)8 NEL CUD

REDDITI NON TOTALMENTE IMPONIBILIPUNTO 255

8 NEL 730RIGO C5CASELLA 4

Si indicano le somme parzialmente imponibili fiscali8 NEL CUD

REDDITI NON TOTALMENTE IMPONIBILI8 NEL 730

RIGO C6 - CASELLA 1RIGO C7 - CASELLA 1RIGO C8 - CASELLA 1

Si barra questo punto se si dichiarano gli assegni periodici percepiti dal coniuge(esclusione quelli per i figli)8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 28 NEL 730

RIGO C6 - CASELLA 2RIGO C7 - CASELLA 2RIGO C8 - CASELLA 2

Si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente(per il dettaglio vedere istruzioni di compilazione del 730)8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 58 NEL 730

RIGO C9Si trattadelleritenute d’accontoIrpef subite (risultantidalconguaglio)che il contribuente potràportareascomputodell’Irpefcomplessiva dovuta.Sonoal netto delledetrazioni edel creditod’impostaeventualmentericonosciutoper le imposte pagateall’esteroatitolodefinitivo. Inquestopuntopossonotrovarepostoancheleritenute operatesui redditi, riportatenella certificazione intestataaglieredi8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 6 (*)8 NEL 730

RIGO C10Addizionale regionale dovuta dal contribuente sui redditi di lavoro dipendente e assimilaticertificati; sono esclusi quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta, a impostasostitutiva8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 11 (*)8 NEL 730

RIGO C12In questo punto si indica l’addizionale comunale all’Irpef dovuta a saldo per il 20128 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 13 (*)8 NEL 730

RIGO C13Trattasi dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta a titolo d’acconto per il 2013(*) Gli importi indicati nei punti 6, 11, 13 del Cud sono quelli che vengono trattenuti a rate nel 2013.Se, al contrario, sono stati trattenuti in un’unica soluzione (cessazione del rapporto di lavoro),l’informazione va desunta dalle annotazioni del Cud (cod. AL)8 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 108 NEL 730

RIGO C11Si tratta dell’addizionale comunale all’Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolod’acconto per il 20128 NEL CUD PARTE "B" DATI FISCALI

PUNTO 1388 NEL 730

RIGO C15- CASELLA 2È il contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a carico dei contribuenti titolari di un redditocomplessivo superiore a 300.000 euro lordi annui. Il prelievo fiscale è del 3% (sulla parte eccedente).Il contributo di solidarietà si può dedurre dal reddito complessivo

I redditiDALLA CERTIFICAZIONE UNICA AL MODELLO

IlcollegamentotrailmodelloCud2013eilquadroCdelmodello730/2013

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10 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

L’imposta dovutaper il 2012va indicataanche senon è stata versata

Luca De StefaniDal 2012, per i fabbricati non

locati (compresi quelli concessi incomodato a terzi o utilizzati a usopromiscuo dal professionista)non sono dovute l’Irpef e le addi-zionali regionali e comunali, per-ché queste imposte sono state so-stituite dall’Imu.Quindi,nelquadroB del7302013 de-vono essere indicati i dati di tutti gliimmobili posseduti (anche di quelliche non pagano l’Irpef, perché sog-getti all’Imu), ma chi presta l’assi-stenzafiscaledevecalcolareilreddi-to dei fabbricati, considerando sologli immobili dati in locazione.I fabbricati locati sono individuatidai seguenti codici della colonna 2(utilizzo)dei righidaB1aB10del7302013: 3 locazione a canone libero, 4equo canone, 8 locazione a canoneconcordato agevolato, 11 locazioneparziale dell’abitazione principale acanone libero, 12 locazione parzialedell’abitazione principale a canoneconcordato agevolato, 14 locazioneagevolata di immobile situato inAbruzzo e 16 immobile di societàsemplice locato.Per tutti questi fabbricati, quindi,

sono dovute l’Irpef e le relative ad-dizionali.I fabbricatinonlocati,periqualinonsipaganol’Irpefelerelativeaddizio-nali, invece, sono individuati dai se-guenti codici della colonna 2 (utiliz-zo) dei righi da B1 a B10 del 730 2013:1 1, immobile utilizzato come abita-zione principale;1 2, immobile, a uso abitativo, tenutoa disposizione;15,pertinenzadell’abitazioneprinci-pale (box, cantina, eccetera) iscrittain catasto con autonoma rendita;19, immobile chenon rientra in nes-suno dei casi individuati con i codicida 1 a 17;1 10, abitazione o pertinenza data inuso gratuito a un proprio familiare acondizione che vi dimori abitual-mente e ciò risulti dall’iscrizioneanagrafica;1 15, immobile situato nella regioneAbruzzo dato in comodato a perso-ne residenti o con dimora abitualenei territori colpiti dal sisma del 6aprile 2009, le cui abitazioni princi-pali sono state distrutte o dichiara-te inagibili, secondo quanto previ-sto dall’articolo 5 dell’ordinanzaministeriale n. 3813 del 29 settem-bre 2009.

L’Imu «sostituisce, per la compo-nenteimmobiliare, l’impostasulred-dito delle persone fisiche e le relati-ve addizionali dovute in relazione airedditi fondiari relativi ai beni nonlocati,el’impostacomunalesugli im-mobili» (articolo 8, comma 1, decre-tolegislativo14marzo2011,n.23).So-noesentidaIrpefeaddizionali,quin-di, i redditidei fabbricatinonlocatiedei terreni non affittati.

Nella colonna 10 (Imu dovuta peril 2012) dei righi da B1 a B10 del 7302013deveessereriportato,conriferi-mentoall’unità immobiliare indicatanel rigo, l’importo dell’Imu dovutaper l’anno 2012. La colonna va sem-precompilata,tranneneiseguentica-si di esonero dal pagamentodell’Imu,inpresenzadicausediesen-zione, ovvero nei casi di immobilicondominiali,sel’Imuèstataversatadall’amministratoredi condominio.

Se l’Imu non è stata versata o èstata versata in misura inferiore, vaindicata comunque l’imposta "do-vuta". Se i dati del fabbricato sonoindicati su più righi, l’importodell’Imu dovuta deve essere ripor-tato solo sul primo rigo in cui il fab-bricato è stato indicato. Se l’immo-bile è posseduto in comproprietà,va riportato l’importo dell’impostamunicipale dovuta in relazione allapercentuale di possesso.

Se il fabbricato è esente da Imu(nuovacolonna12delquadro RB), leimposte dirette sono dovute, anchesesi tratta di fabbricati non locati.

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Senza reddito. Le eccezioni

Anche se dal 2012 l’Imu ha so-stituito l’Irpef e le addizionali re-gionali e comunali sui fabbricatinon locati, queste imposte devo-no essere pagate comunque, an-che in caso di mancata locazione,se l’Imu non è dovuta, perché sitratta di un fabbricato esentedall’imposta municipale.Vannotassatinormalmente,quin-di, i fabbricati esenti Imu, anchese non affittati. In questo caso, vabarrata la nuova colonna12"Esen-zione Imu" del quadro RB.Quindi, «sono comunque assog-gettati alle imposte sui redditi edalle relative addizionali, ove do-vute, gli immobili esenti dall’im-posta municipale propria» (arti-colo 9, comma 9, Dlgs 23/2011). Lalocuzione «ove dovute» è finaliz-zata a ribadire che, nel momentoin cui si verifica un’esenzioneImu,devonocomunquecontinua-re ad applicarsi le regole ordina-rie proprie che disciplinano l’Ir-pef e le relative addizionali.Nonsonoassoggettati a Irpefe al-le relative addizionali i fabbricatirurali a uso strumentale di cuiall’articolo 9, comma 3-bis, Dl557/1993, ubicati nei comuni clas-sificati montani o parzialmentemontani indivuduati dall’elencopredisposto dall’Istat.

Va ricordato che indipendente-mente dalla locazione o meno delfabbricato, i seguenti immobilinonproduconomai reddito impo-nibile ai fini Irpef e addizionali,quindi, non vanno dichiarati:1 le costruzioni rurali utilizzatecomeabitazione, cheappartengo-no al possessore o all’affittuariodei terreni ed effettivamente adi-bite a usi agricoli;

1 le costruzioni che servono persvolgere le attività agricole com-prese quelle destinate alla prote-zionedelle piante, conservazionedeiprodotti agricoli, custodiadel-le macchine, degli attrezzi e dellescorte per la coltivazione;1 i fabbricati rurali destinatiall’agriturismo;1 leunità immobiliari,percuisonostate rilasciate licenze, concessio-nioautorizzazioniperrestauro,ri-sanamento conservativo o ristrut-

turazioneedilizia,perilsoloperio-do di validità del provvedimento,durante il quale l’unità immobilia-re non deve essere utilizzata;1gli immobilicompletamenteadi-biti a sedi aperte al pubblico dimusei, biblioteche, archivi, cine-techeedemeroteche, se il posses-sore non ricava alcun redditodall’utilizzo dell’immobile;1 le unità immobiliari destinateesclusivamente all’esercizio delculto, nonché i monasteri di clau-sura, se non sono locati, e le loropertinenze.

La base imponibile Imu è ridot-ta del 50% per i fabbricati dichia-rati inagibili o inabitabili e di fat-to non utilizzati, limitatamente alperiodo dell’anno durante il qua-le sussistono dette condizioni.

Anche se l’Imu è dovuta in mi-sura ridotta, l’immobile non puòcomunque essere considerato"esente" e, quindi, opera l’effettodi sostituzione dell’Irpef.

La colonna 12 (Esenzione Imu)va barrata se il fabbricato risultaesente dall’Imu. In questo caso,anche se si tratta di un fabbricatonon locato (codice 2 nella colon-na2)sul reddito del fabbricatoso-no dovute l’Irpef e le addizionali.

L.D.S.© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma l’esenzione non vale per tutti

La casa libera da affittinon paga Irpef e addizionali

Cedolare secca

In dichiarazione

Gli immobiliDOPO IL DEBUTTO DELL’IMU

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

B2

B3

B4

B5

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

B6

B7

B8

B9

B10

Mod. N.CODICE FISCALE

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE

GIORNI

CONTINUA-ZIONE (*)

,00 ,00

IMU DOVUTA PER IL 2012

,00

%

CASIPARTICOLARI

CODICECOMUNE

1 2 CODICECANONE5

3 4

6 7 8 109CEDOLARE

SECCA

11ESENZIONE

IMU

12

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

1.239 2 365 100 B554 3.520 X

Il fabbricato esente Imu. Lacolonna12(EsenzioneImu)deveesserebarrataseilfabbricatorisultaesentedall’Imu.Inquestocaso,anchesesitrattadiun

fabbricatononlocato(codice2nellacolonna2)sulredditodelfabbricatosonocomunquedovutesial’Irpefsialeaddizionali

I CASI PRINCIPALIFuoridal quadrogli agriturismi,i musei, le biblioteche,gli archivie i beni della Chiesa

Locazione temporaneaSe un immobile è locato(conopzione per la cedolare secca)solo per una parte del periododi imposta, l’anno va diviso trala parte in cui l’immobile èlocato,con applicazione delleregoledella cedolare secca, ela parte in cui l’immobile non èlocato,con applicazione delleregole Irpef. Solo perquest’ultima parte, l’Imusostituisce l’Irpef e leaddizionalidovute in relazioneal reddito fondiario. Se ilcontribuente non opta per lacedolare secca, valgono leordinarie regole Irpef dideterminazionedel reddito deifabbricati locati (confronto trala rendita catastale rivalutata eil canone di locazione ridottoforfetariamente)

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Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 11La Guida al modello 730

Esclusione Irpeflimitataalla componente«dominicale»del reddito

Casi particolari. Utilizzo doppio

Alessandro BonuzziGian Paolo Tosoni

I terreni soggetti a Imu, col-tivati direttamente, non sconta-no l’Irpef, ma l’esclusione ri-guarda solo la componente do-minicale che va comunque indi-cata nel 730/2013 mentre rima-ne assoggettato a Irpef il reddi-to agrario.

Questo principio è stato chia-rito nella circolare dell’agenziadelle Entrate n. 5/E dell’11 mar-zo 2013.

Dominicale e agrarioIn generale il reddito dei terrenisidistingue inredditodominica-lee redditoagrario. Il primorap-presenta il reddito medio ritrai-biledallosfruttamentodel terre-no ed è attribuito al soggettoche detiene il possesso dell’im-mobile o a titolo di proprietà odi un diritto reale, mentre il se-condo è imputato al conduttoredel terreno.

Quindi al proprietario checonduce direttamente il fondodeve essere attribuito sia il red-dito dominicale sia il redditoagrario.

Diversamente, se l’attivitàagricola è esercitata da un altrosoggetto, il reddito dominicalespetta, comunque, al proprieta-rio, mentre il reddito agrario è at-tribuito a chi esercita l’attivitàagricola.

L’ingressodell’ImuLa norma istitutiva dell’impostamunicipale prevede che a partiredall’anno 2012 l’Imu «sostituisce,per la componente immobiliare,l’imposta sul reddito delle perso-ne fisiche e le relative addizionalidovute in relazione ai redditi fon-diari relativi ai beni non locati»(articolo 8, comma 1 del Dlgs n.23/2011).

Inoltre occorre altresì rilevareche il presupposto impositivodell’Imu è il possesso dell’immo-bile. Quindi la nuova imposta siapplicasullasolacomponentedo-minicale del reddito fondiario.

Nederivache l’effettosostituti-vo rispetto all’Irpef dettato dallacitata norma si esplica per i terre-

ninonaffittatipossedutidaperso-nefisicheesocietàsempliciesclu-sivamente con riferimento a talecomponente.Si precisa che il red-dito dominicale nel modello730/2013 alla colonna 1 va indica-to comunque sia dal possessorediretto, sia dal socio della societàsemplice proprietaria.

In sostanza, per questi terreninon affittati concorre alla forma-zione del reddito complessivo ilsolo reddito agrario.

Gli scontiOccorre anche considerare chel’effetto sostitutivo produce isuoieffettinonsolo sullaquantifi-cazione del reddito complessivoda assoggettare all’Irpef, ma an-che per quanto riguarda la deter-minazionedellerelative deduzio-ni e detrazioni a esso rapportate.

In altre parole, ai fini redditualiil reddito dominicale dei terreninon locati non viene consideratoad alcun effetto.

La circolare dell’agenzia delleEntrate n. 5/E/2013 ha chiaritoquesto principio precisando cheinognicaso il reddito agrariocon-tinuaaessereassoggettatoalleor-dinarie imposte erariali sui reddi-ti in capo al soggetto conduttoredel terreno.

Sotto questo aspetto costitui-scono ipotesi assimilate alla con-duzione diretta anche la mera te-nuta a disposizione del terrenononchélaconcessioneincomoda-to gratuito dello stesso.

Nel caso in cui invece il fondosiaconcesso in affitto, l’effettoso-stitutivo viene meno e risultanodovutesullacomponentedomini-cale del reddito sia l’imposta co-munale, sia l’Irpef e relative addi-zionali.

Si ritiene che ciò si verifichi seil terreno è affittato in regime diliberomercato maanche nell’ipo-tesi in cui il canone sia fissatonell’ambito del regime legale vin-colistico. Quindi sia se nella co-lonna 2 del quadro A del 730 si in-dica il codice 2 sia se viene indica-to il codice 3.

Le imposte diretteInfine si precisa che continuanocomunque ad applicarsi le impo-ste dirette anche nel momento incui si verifica un’esenzione ai fi-ni Imu.

Questa fattispecie si verificaper i terreniricadenti inareemon-tane o di collina delimitate ai sen-si dell’articolo 15 delle legge n.984/77(circolare n.9/93). In que-sto caso va barrata la colonna 9del quadro A del 730.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sostituzione dell’Irpefcomporta che per gli immobilinon locati o non affittati è dovutalasola Imu,mentre perquelli loca-ti o affittati risultano dovute tantol’Imu quanto l’Irpef.

Un caso particolare di applica-zione di questo principio riguar-da l’ipotesi dell’abitazione princi-pale "parzialmente locata", trat-tandosi al tempo stesso di un im-mobilenon locatoper laparte adi-bita ad abitazione principale e diun immobile locato per la rima-nenteparte.Quindi, per ilproprie-tario, l’immobile rappresenta lapropria abitazione principale perl’intero anno, nonostante parte diessa sia concessa in locazione.

Secondo la circolare 18 maggio2012, n. 3/DF, va applicata la solaImu se l’importo della rendita ca-tastale rivalutata del 5% risultimaggiore del canone annuo di lo-cazione (abbattuto della riduzio-ne spettante ovvero consideratonel suo intero ammontare nel ca-so di esercizio dell’opzione per lacedolare secca).

Invece, sono dovute sia l’Imusia l’Irpef se l’importo del canonedi locazione (abbattutodella ridu-zionespettante ovvero considera-to nel suo intero ammontare nelcaso di esercizio dell’opzione per

la cedolare secca) è superiore allarendita catastale rivalutata del 5per cento.

Naturalmente, se l’affitto diparte dell’abitazione principalesi estende solo per una parte delperiodo di imposta, il confrontotra rendita rivalutata e canone dilocazione si applica limitatamen-te alla parte del periodo di impo-sta in cui sussiste il rapporto dilocazione.

Dal periodo di imposta 2012, lacircolare 3/DF/2012, relativamen-te all’abitazione principale "par-zialmente locata"per l’interoperi-odo di imposta, ha chiarito che sela rendita è pari o superiore al ca-none si applica la sola Imu; quin-di, non trova spazio la deduzioneIrpef per abitazione principale.

Se l’intera abitazione principa-le è locata solo per una partedell’anno, per la parte del periododi imposta in cui l’immobile è abi-tazione principale, il relativo red-dito non concorre alla formazio-ne del reddito complessivo (per-ché si paga l’Imu) e la relativa de-duzione non si applica.

Se l’immobile in parte viene uti-lizzato come abitazione principa-lee in partevieneconcesso in loca-zione in regime di libero mercatoo "patti in deroga", va riportato il

codice 11 nella colonna 2 dei righida B1 a B10.

Invece,se immobile inparte vie-ne utilizzato come abitazioneprincipalee in partevieneconces-so in locazione a canone "concor-dato", situato in uno dei comuniad alta densità abitativa, va ripor-tato il codice 12 nella colonna 2 deirighi da B1 a B10.

Nel caso di opzione per la cedo-lare secca va barrata la casella dicolonna 11 "Cedolare secca" e vacompilata la sezione II del quadroB. Chi presta l’assistenza fiscalecalcolerà l’imposta sostitutiva del21% (19% per i fabbricati concessiin locazione a canone "concorda-to", codice 12 nella colonna 2 deirighi da B1 a B10).

In dichiarazione va riportato ilcodice 11 nella colonna 2 dei righida B1 a B10 per gli immobili in par-te utilizzati come abitazione prin-cipale e in parte concessi in loca-zione in regime di libero mercatoo "patti in deroga".

Va riportato, infine, il codice 12nella colonna 2 dei righi da B1 aB10pergli immobili in parteutiliz-zati come abitazione principale einparteconcessi in locazioneaca-none "concordato".

L. D. S.© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l’affitto è di «parte»

Per i terreni coltivaticonta solo il reddito agrario

In dichiarazione

Gli immobiliDOPO IL DEBUTTO DELL’IMU

N.ORD.

REDDITODOMINICALE

TITOLOREDDITOAGRARIO

POSSESSO CANONE DI AFFITTOIN REGIME VINCOLISTICO

CASIPARTICOLARI

GIORNI %

CONTINUAZIONE

(*)

321

54

876

A1

A2

,00

ESENZIONEIMU

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

9QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

A3

COLTIVATOREDIRETTO

O IAP

10

I redditi dei terreni.IredditideiterrenidevonoesseredichiaratinelquadroAdelmodello730/2013:8 dachièproprietarioopossiedeatitolodiundiritto

reale,terrenisituatinelterritoriodelloStatopercuièprevistal’iscrizioneincatastoconattribuzionedirendita.

Incasodiusufruttooaltrodirittorealeiltitolaredellasola"nudaproprietà"nondevedichiarareilredditodelterreno:8 dall’affittuariocheesercital’attivitàagricolanei

fondiinaffittoilqualedevedichiarareilredditoagrarioapartiredalladataincuihaeffettoilcontratto;

8 dalsociodellasocietàsemplice,dalpartecipante

dell’impresafamiliareodaltitolared’impresaagricolaindividualenoninformad’impresafamiliarecheconduceilfondo.

InveceiredditideiterreninonvannodichiaratinelquadroAserelativiaterrenisituatiall’esteroedatiinaffittoperusinonagricoli.Nonvannoinfinedichiarati, inquantononproduconoredditodominicaleeagrario,iterreni:8 pertinenzedifabbricatiurbani;8 parchiapertialpubblicoolacuiconservazioneè

riconosciutadipubblicointeressedalministeroperiBenieleattivitàculturali(purchéilproprietariononabbiaricavatoalcunredditodallaloroutilizzazionepertuttoilperiodod’imposta)

Page 12: Guida Norme 10aprile2013

12 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Le case colpitedall’impostamunicipalefinisconoin «liquidazione»

Dal 2012, chi presta l’assisten-za fiscale deve esporre nel pro-spetto di liquidazione, sezione"Altri dati", l’ammontare dei red-diti fondiari non imponibili, per ilfatto che si tratta di immobili giàassoggettati a Imu. In particolare,questi importivanno riportatinel-lacolonna 1del rigo147del model-lo 730-13, con riferimento al di-chiarante (colonna 2 per il coniu-ge dichiarante, nel caso di dichia-razione congiunta).

Dal 2012, l’Imu sostituisce l’Ir-pef e le relative addizionali «do-vute in relazioneai redditi fondia-ri relativiai beninon locati» (arti-colo 8, comma 1 del Dlgs 23/2011).Quindi, il reddito dominicale, peri terreni non affittati non è assog-gettato a Irpef e relative addizio-nali. L’Imu, però, non sostituiscele imposte dirette sul redditoagrario, che continua a essere di-chiarato in caso di coltivazionedel terreno.

Dal 2012, anche per i fabbricatinon locati (compresi quelli con-cessi in comodato a terzi o utiliz-zati a uso promiscuo dal profes-sionista) non sono dovute l’Irpefe le addizionali regionali e comu-nali perché queste imposte sonostate sostituite dall’Imu.

Negli esempi riportati in que-sta pagina si riportano i quadridel 730/2013 e del prospetto di li-quidazione (modello 730-3) di uncontribuente chepossiede unter-

renoagricolo incoltocon unaren-ditadominicaledi70 euro,unred-ditoagrario di 50euro e unfabbri-cato locato a 1.000 euro al mese.Questi importi, oltre alla rivaluta-zione del 5%, devono essere ri-spettivamente rivalutati, per il2012, dell’80% e del 70 per cento.Il lororedditodominicale imponi-bile a Irpef sarebbe di 132,30 euro,mentre quello agrario sarebbe di89,25 euro.

L’ulteriore rivalutazione deiredditidominicali eagrari dei ter-reni del 15% si applicherà solo dal2013. In particolare, la rivalutazio-ne del 15% si applicherà, quindi,per il triennio 2013-2015, sul reddi-to dominicale, già aumentatodell’80%, e su quello agrario, giàaumentato del 70 per cento. La ri-valutazione del 15% sarà ridotta al5% se i terreni sono posseduti ecoltivati da coltivatori diretti eimprenditori agricoli professio-nali iscritti nella gestione previ-denziale dell’Inps.

Considerando che il terrenonon è coltivato, nella colonna 7delrigoB1 èstatoriportato ilcodi-ce 1; quindi, non è soggetto a Irpefil relativo reddito agrario.

In generale, il presupposto im-positivo dell’Imu è costituito dalpossesso di qualunque immobile(articolo 13, comma 2 del decretolegge201/2011).Quindi, sono com-presianche i terreni incolti (circo-lare 18 maggio 2012, n. 3/DF).

Sul terreno incolto si pagal’Imu e considerando che questaimposta sostituisce l’Irpef e le re-lative addizionali (articolo 8,comma 1, Dlgs 23/2011), queste ul-time non sono dovute sul redditodominicale.

Ecco che nella colonna 1 del ri-go 147 del prospetto di liquidazio-ne (modello 730-3) va indicato ilrelativoreddito fondiario non im-ponibile. Questo è pari a quelloche sarebbe stato tassato senza lanuova regola sull’Imu.

Va considerato che se un fondorustico non è stato coltivato, nep-pure in parte, per un’intera anna-ta agraria e per cause non dipen-dentidalla tecnicaagraria,«il red-dito dominicale, per l’anno in cuisi èchiusa l’annata agraria, si con-sidera» pari al 30 per cento.

Ecco che il reddito fondiarionon imponibile a Irpef e relativeaddizionali da indicare nella co-lonna 1 del rigo 147 del prospettodi liquidazione (modello 730-3) èpari a 38 euro.

Relativamente al fabbricato lo-cato sono dovute l’Irpef e le addi-zionali regionali e comunali.

L. D. S.© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sezione «altri dati»fa spazio ai non imponibili

Imposte diretteIlredditodominicalerelativoaiterreninonaffittatinonvieneassoggettatoalpagamentodell’Irpefedellerelativeaddizionalidalmomentochesudiessoègiàstataversatal’Imu.Vaprecisato,tuttaviachel’Impostamunicipaleproprianonsostituisceleimpostedirettesulredditoagrario,ilqualecontinueràaesseredichiaratoincasodicoltivazionedelterreno

!ATTENTI A...

N.ORD.

REDDITODOMINICALE

TITOLOREDDITOAGRARIO

POSSESSO CANONE DI AFFITTOIN REGIME VINCOLISTICO

CASIPARTICOLARI

GIORNI %

CONTINUAZIONE

(*)

321

54

876

A1,00

ESENZIONEIMU

,00 ,00

9QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

COLTIVATOREDIRETTO

O IAP

10

70 50 365 100 11

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE

GIORNI

CONTINUA-ZIONE (*)

,00 ,00

IMU DOVUTA PER IL 2012

,00

%

CASIPARTICOLARI

CODICECOMUNE

1 2 CODICECANONE5

3 4

6 7 8 109CEDOLARE

SECCA

11ESENZIONE

IMU

12

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

11

1

2

3

4

5

6

RIEPILOGO DEI REDDITI DICHIARANTE CONIUGE21

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA LORDA DICHIARANTE CONIUGE

REDDITI DOMINICALI

REDDITI AGRARI

REDDITI DEI FABBRICATI

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

ALTRI REDDITI

IMPONIBILE CEDOLARE SECCA

REDDITO COMPLESSIVO

21

Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)

Crediti per impostepagate all’estero

DICHIARANTE

131

136

145

146

Residuo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione

Residuo del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione da utilizzare in compensazione

,00 ,00

2

,001

Anno Totale credito utilizzato

,00

3

otazzilituotiderCotatS

,00 ,00

5

StatoCredito utilizzato

DICHIARANTE CONIUGE

4

,006

,00

132,00 ,00,00 ,00

Residuo del credito d’imposta per l’abitazione principale - Sisma Abruzzo133 ,00 ,00Residuo del credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione134 ,00 ,00

ALTRI DATI

Residuo del credito d’imposta per mediazioni135 ,00 ,00

Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)137 ,00 ,00

Redditi fondiari non imponibili147 ,00 ,00

DICHIARANTE CONIUGE21

CONIUGE DIC.

Reddito abitazione principale e pertinenze148 ,00 ,00

2.479 3 365 100 1 B55410.200

10.20021.000

31.200

38

In dichiarazione

Gli immobiliDOPO IL DEBUTTO DELL’IMU

IlterrenoagricoloincoltoQuisopraunesempiodeiquadridel730/2013edelprospettodiliquidazione(modello730-3)diuncontribuentechepossiedeunterrenoagricoloincoltoconunarenditadominicaledi70euroeunredditoagrariodi50euroeunfabbricatolocatoa1.000euroalmese.Questiimporti,oltreallarivalutazionedel5%,devonoessererispettivamenterivalutati,peril2012,dell’80%edel70percento.IllororedditodominicaleimponibileaIrpefsarebbedi132,30euro,mentrequelloagrariosarebbedi89,25euro.L’ulteriorerivalutazionedeiredditidominicalieagrarideiterrenidel15%siapplicheràsolodal2013.Inparticolare,larivalutazionedel15%siapplicherà,quindi,periltriennio2013-2015,sulredditodominicale,giàaumentatodell’80%,esuquelloagrario,giàaumentatodel70percento.Larivalutazionedel15%saràridottaal5%seiterrenisonopossedutiecoltivatidacoltivatoridirettieimprenditoriagricoliprofessionali,iscrittinellagestioneprevidenzialedell’Inps.Considerandocheilterrenononècoltivato,nellacolonna7delrigoB1èstatoriportatoilcodice1;quindi,nonèsoggettoaIrpefilrelativoredditoagrario.

Ingenerale,ilpresuppostoimpositivodell’Imuècostituitodalpossessodiqualunqueimmobile(articolo13,comma2deldecretolegge201/2011).Quindi,sonocompresiancheiterreniincolti(circolare18maggio2012,n.3/DF).Sulterrenoincoltosipagal’Imueconsiderandochequestaimpostasostituiscel’Irpefelerelativeaddizionali(articolo8,comma1,Dlgs23/2011),questeultimenonsonodovutesulredditodominicale.Eccochenellacolonna1delrigo147delprospettodiliquidazione(modello730-3)vaindicatoilrelativoredditofondiariononimponibile.Questoèpariaquellochesarebbestatotassatosenzalanuovaregolasull’Imu.Vaconsideratocheseunfondorusticononèstatocoltivato,neppureinparte,perun’interaannataagrariaepercausenondipendentidallatecnicaagraria,«ilredditodominicale,perl’annoincuisièchiusal’annataagraria,siconsidera»parial30percento.EccocheilredditofondiariononimponibileaIrpeferelativeaddizionalidaindicarenellacolonna1delrigo147delprospettodiliquidazione(modello730-3)èparia38euro.Relativamentealfabbricatolocatosonodovutel’Irpefeleaddizionaliregionaliecomunali.

Page 13: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 13La Guida al modello 730

Niente piùagevolazioneancheper il «palazzo»non affittato

Dal 2012, per gli immobili diinteresse storico e artistico con-cessi in locazione il reddito è parial maggior importo tra la renditacatastale, rivalutatadel5% eridot-ta del 50%, e il canone di affittoridotto del 35 per cento.

Gli immobili di interesse stori-coo artisticodicui al decreto legi-slativo 22 gennaio 2004, numero42, sono riconosciuti d’interesserilevante per motivi storici, arti-stici, archeologici, culturali, ecc.mediante apposita notificazioneamministrativa effettuata ai pri-vati proprietari, possessori o de-tentori a qualsiasi titolo.

Il vincolo va trascritto alla con-servatoria dei registri immobilia-ri, anche se la mancata trascrizio-nenoncomportaconseguenzene-gative sulle agevolazioni fiscali.

Gli immobili di interesse stori-co o artistico non possono essereoggetto di demolizione, modifi-che o restauri. Non possono, poi,essere adibiti ad un uso non com-patibilecon il loro interesse stori-co o artistico o in grado di recare

pregiudizioalla loroconservazio-ne e integrità, senza la preventivaautorizzazioneministeriale (arti-colo 20, Dlgs 22 gennaio 2004, nu-mero 42). Va consentito l’accessoalpubblico degli immobilidi inte-resse storico o artistico. Vannosostenute, inoltre, le spese neces-sariealla loro conservazione,pro-tezione o restauro (articolo 30) enon è possibile stipulare alcun at-to di trasferimento della proprie-tàodella detenzionedell’immobi-le senza farne denuncia al Mini-stero competente (al quale spettala prelazione).

Dal 2012, per gli immobili di in-teresse storico e artistico (decre-to legislativo 22 gennaio 2004, nu-mero 42) concessi in locazione, il

reddito è pari al maggior impor-to tra la rendita catastale, rivalu-tata del 5% e ridotta del 50%, e ilcanone di affitto ridotto del 35per cento. In particolare, nei ri-ghi da RB1 a RB3, colonna 5, vaindicato il codice 4 e nella colon-na 6 va riportato il 65% del cano-ne annuo che risulta dal contrat-to di locazione. A differenza del2011, dove i canoni di locazionenon rilevavano ai fini della tassa-zione (in quanto basata solo sul-la minore rendita catastale dellazona censuaria di appartenenzadell’immobile), ora i canoni assu-mono rilevanza nella misura del65% del loro ammontare, essen-do questo importo spesso supe-riore alla rendita catastale.

Anche se questi immobili nonsono locati, non si applica piùl’agevolazione prevista dall’arti-colo11, legge30dicembre1991,nu-mero413 («applicazionedella mi-nore tra le tariffe d’estimo previ-ste per le abitazioni della zonacensuaria nella quale è collocatoil fabbricato») e quindi va dichia-rata la rendita effettiva ridotta al50 per cento. L’articolo 4, comma5-quater,decreto legge16/2012, in-fatti, ha abrogato la suddetta age-volazione e il nuovo articolo 144,comma 1, del Tuir prevede orache per gli immobili storici e arti-stici «il reddito medio ordinariodi cui all’articolo 37, comma 1, èridotto del 50 per cento».

L. D. S.© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ledimorestorichevalela metà della rendita effettiva

AisensidelDlgs42/2004siconsideranoimmobilid’interessestoricooartisticoquelliriconosciutid’interesserilevantepermotivistorici,artistici,archeologici,culturalioaltroiqualiottengonoquestaqualificamedianteunanotificazioneamministrativa

Calcolo dell’acconto

Codici di utilizzo

Gli immobiliDOPO IL DEBUTTO DELL’IMU

Immobilid’interessestorico

Nel modello. Perladeterminazionedell’accontodel2012,conilmetodostorico,dovevaessereconsiderata,qualeimpostadelperiodoprecedente,quellachesisarebbedeterminataapplicandolenuovedisposizionisugliimmobilidiinteressestoricoeartistico.NelrigoF1del7302013,lecolonneda7a10,vannocompilatesegliaccontidovutiperl’anno2012sonostatirideterminatiinpresenzadiredditiderivantidagliimmobiliriconosciutidiinteressestoricooartistico(circolare1˚giugno2012,

numero19/E,paragrafo5.4).Nellacolonna7vaindicatol’ammontaredelrigo«differenza»(rigo57delprospettodiliquidazione730-32012origoRN33delmodelloUnicoPF2012)rideterminato;nellacolonna8vainveceriportatol’importodell’accontoIrpef2012rideterminato;incolonna9vainfineindicatol’imponibilerelativoall’addizionalecomunale2011rideterminatoeincolonna10l’importodell’accontodell’addizionalecomunalerelativoall’anno2012rideterminato

Accorpamento. NelquadroRBdelmodello7302013sonostatiaccorpatialcunicodicidiutilizzodegliimmobili,daindicarenellacolonna2deirighidaB1aB10.Inparticolare,ivecchicodici11(pertinenzadiimmobiletenutoadisposizione),12(immobiletenutoadisposizioneinItaliadacontribuentichedimoranotemporaneamenteall’estero)e13(immobilediproprietàcondominialedichiaratodalsingolocondomino,perchéconquotadiredditospettante

superiorea25,82euro)sonoconfluitinelcodiceresiduale9.Intuttiquesticasi,ilrelativoredditononètassatoadIrpefeaddizionali,perchésitrattadifabbricatichesonoassoggettatiadImu.Èstatointrodotto,poi, ilcodice11,dautilizzareperdichiarareifabbricatiinparteutilizzaticomeabitazioneprincipaleeinpartelocatiaterziacanonelibero(codice12,perlelocazioniacanone"concordato"neicomuniadaltadensitàabitativa)

PAROLACHIAVE a

Page 14: Guida Norme 10aprile2013

14 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Oltreconfine. Residenti in Italia

Valgono i valoriin Unico SPanche senzal’imponibilitàai fini Irpef

Alessandro BonuzziGian Paolo Tosoni

I soci di società semplice pergli immobili posseduti dalla stessasonotenutia indicare inproporzio-ne alla propria quota di partecipa-zione agli utili il reddito fondiariorisultante dall’Unico SP/2013 neiquadri A e B del modello 730/2013.E ciò ancorché il reddito attribuitonon sia imponibile ai fini Irpef.

L’articolo 8, comma 1, del Dlgs23/2011 regola il rapporto tra l’Imue le imposte sui redditi. La normadisponeche l’applicazionedell’im-posta municipale sostituisce, conriferimento ai soli redditi fondiari,l’Irpef e le relative addizionali do-vute in relazione al possesso di im-mobili a condizione che questi ri-sultino non locati.

Il riferimento ai soli redditi fon-diari determina che l’effetto sosti-tutivo si produce quandoil posses-sore dell’immobile è una personafisica anche in qualità di socio diuna società semplice nei confrontidel quale si applica la tassazioneper trasparenza ai fini delle impo-ste dirette.

In questo caso, infatti, il redditodella società, una volta attribuitoal socio persona fisica, mantiene lanatura della categoria originaria diappartenenza sempre che la parte-cipazione sia detenuta non in regi-me d’impresa.

Quindi un fabbricato possedutodauna società sempliceeassogget-tato ad Imu in capo a questa nonproduce materia imponibile ai fini

Irpefnei confrontidel socio.Tutta-via il relativo reddito fondiario de-veessere indicatodalsocionel pro-prio 730, con indicazione del codi-ce 17 nella colonna 2 del quadro B.

Di converso, se la società sempli-ce concede in locazione il fabbrica-topossedutol’effettosostitutivovie-ne meno e si genera reddito tassabi-le ai fini delle imposte dirette in ca-poalsocio;essodovràesserequindida lui dichiarato con indicazione

delcodice16nellacolonna2delqua-dro B e concorrerà alla formazionedel suoreddito complessivo.

Il socio è tenuto, quindi, in ognicaso ad indicare il reddito fondia-rio risultante dal modello Unicodella società limitatamente allapropria quota di partecipazioneagli utili indipendentementedall’imponibilità.

Infine i fabbricati rurali ad usostrumentale di cui all’articolo 9,

comma 3-bis, del Dl 557/93 ubicatinei comuni classificati montani inbase all’elenco Istat, pur essendoesenti da Imu, non rilevano ai finidelle imposte dirette in quantonon produttivi di reddito ai sensidell’articolo 42 del Tuir. Ne derivache,se posseduti dallasocietà sem-plice, il socio non dovrà provvede-re in nessun caso a denunciarne larendita nel modello 730.

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Nel quadro C del modello730/2013 – oltre a voci come i red-diti di lavoro dipendente e assimi-lati – vanno indicati anche i reddi-ti da lavoro dipendente prestatoall’estero in zone di frontiera e inPaesi limitrofi da persone residen-ti in Italia.

Senellacolonna1 si indica ilcodi-

ce 4 per i redditi in zone di frontie-ra, si deve riportare l’intero am-montaredei redditi percepiti, com-prensivo della quota esente.

Inpresenza diun Cud 2013 all’im-porto indicatonel punto 1 si sommala quota esente riportata nelle "an-notazioni".

Chipresta l’assistenza fiscale de-

vetenere conto,per l’anno2012, del-la sola parte di reddito prestatoall’estero che supera la quota di6.700 euro. È, infatti, stabilito che iredditi delle persone residenti inItalia, derivanti da lavoro dipen-denteprestato all’estero, in viacon-tinuativa e come oggetto esclusivodel rapporto, in zone di frontiera e

in altri Paesi limitrofi, per gli anni2012 e 2013, sono imponibili ai finiIrpef solo per la parte eccedente i6.700 euro.

Viene inoltre previsto che se sichiedonoprestazionisociali agevo-latealla pubblica amministrazione,all’ufficio che eroga la prestazionesi deve dichiarare l’intero ammon-tare del reddito prodotto all’estero,compresa la quota esente.

S. Mor.T. Mor.

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Rc autoIn dichiarazione

Maurizio CaprinoQuest’anno nel modello 730

c’è da fare un’operazione in più.Riguarda l’assicurazione Rc au-to pagata per i propri veicoli: ilcontributo Ssn (cioè la quota delpremio Rc dovuta per finanziareil Servizio sanitario nazionale,come stabilisce l’articolo 334 delDlgs 209/05) non è più deducibi-le "automaticamente" dal reddi-to imponibile, ma solo per la par-te che supera i 40 euro. Se la so-glia dei 40 euro non viene oltre-passata, la deduzione non è piùammessa.

Questo significa che chi spen-de meno (quindi, spesso, le fascedebolidellapopolazione) nonpo-trà più dedurre alcunché. Infatti,il contributo Ssn ammonta al10,50% del premio Rc auto e quin-di arriva a 40 euro solo se si supe-ranoi 380,92 euro di premio paga-to. Una cifra che solo in alcunearee del Paese (prevalentementein Campania e Puglia) non basta aunguidatore(salvochesia neopa-tentato) per stipulare l’assicura-zione obbligatoria.

L’indeducibilità fino ai 40 euroè stata decisa un anno fa nell’am-bito della "riforma Fornero" dellavoro (legge 92/12): la prevede ilcomma 76 dell’articolo 4, proprioper finanziare la riforma.

Capire come orientarsi non èdifficile: l’ammontare del contri-buto Ssn deve essere evidenzia-to nella polizza e nella quietanzadi pagamento (è una delle vociche compongono il totale da pa-gare). Basta quindi verificare seil suo importo supera o no i 40euro. Se sì, non resta che sottrar-re dal suo ammontare la franchi-gia di 40 euro per ottenere la ci-fra deducibile.

La deducibilità prescinde dallatitolarità giuridica del veicolo acui la polizza si riferisce. Quindi,la deduzione è effettuabile anchese non è intestatario del veicolo.Inoltre, anche quando la stipula èdeducibile anche nel caso in cuila spesa sia effettivamente soste-nuta dal genitore, se il figlio è fi-scalmente a carico.

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Il socio indica la sua quotadi reddito fondiario in società

CODICE 16 E/O 17 COLONNA 2 QUADRO B

Le altre novitàUTILI, LAVORO ALL’ESTERO E ASSICURAZIONI

L’imponibile parte da 6.700 euro

Fabbricati. Perifabbricatipossedutidasocietàsemplice,ilsociodeveindicareincolonna2ilcodice16*sel’immobilepossedutodallasocietàèconcessoinlocazioneoesentedall’Imu.Diversamentevaindicatoilcodice17**(quindiincasodifabbricatinonlocatiesoggettiadImu).Incolonna1

vacomunquesegnalatalarenditacatastaledelfabbricato.La premessa. Intuttiicasianalizzatiilsociodeveriportareilredditofondiarioinproporzioneallapropriaquotadipartecipazioneagliutilisenzaindicaregiorniepercentualedipossesso

N.ORD.

REDDITODOMINICALE

TITOLOREDDITOAGRARIO

POSSESSO CANONE DI AFFITTOIN REGIME VINCOLISTICO

CASIPARTICOLARI

GIORNI %

CONTINUAZIONE

(*)

321

54

876

A1

A2

,00

ESENZIONEIMU

,00 ,00

,00,00 ,00

9QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

COLTIVATOREDIRETTO

O IAP

10

1.000

1.000

5*

10** 1.000

CODICE 5 E/O 10 COLONNA 2QUADRO A

Terreni. Periterrenipossedutidasocietàsempliceilsociodeveindicareilcodice5seilfondoèconcessoinaffittoaterzi*ononscontal’Imu(terrenimontani).Nelprimocasoilredditodominicalerisultaimponibileincapoalsocio,mentreilredditoagrarioètassatoincapoall’affittuarioterzoequindinondeveesseredichiarato.Nelsecondocasoilsociodeveindicareentrambele

componentidireddito(dominicaleeagrario)inquantoilterrenoècondottodirettamenteedentrambeconcorronoalsuoredditocomplessivo.Nelcasoincui,invece,ilterrenononèconcessoinaffittoilsociodeveindicareilcodice10**.Intalecircostanzadevonoessereindicatinelmodellosiailredditodominicalesiaquelloagrario,mailprimononèimponibilementreilsecondosì

Contributo Ssndeducibile solocon franchigiadi 40 euro

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

B2

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE

GIORNI

CONTINUA-ZIONE (*)

,00 ,00

IMU DOVUTA PER IL 2012

,00

%

CASIPARTICOLARI

CODICECOMUNE

1 2 CODICECANONE5

3 4

6 7 8 109CEDOLARE

SECCA

11ESENZIONE

IMU

12

,00 ,00 ,00

1.000 365 100

365 100 6721.000

16* X

17**

Page 15: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 15La Guida al modello 730

Il limitedi redditoè di 2.840,51 euroLe regole sui cambidi residenza

PAGINA A CURA DI

Salvina MorinaTonino Morina

Il modello 730/2013 si aprecon il frontespizio e si chiudecon la sottoscrizione della di-chiarazione. È importante ripor-tare correttamente gli elementinel frontespizio. I primitreriqua-dri richiedono l’indicazione deidati del contribuente, del coniu-ge e dei familiari a carico, non-ché dei dati del sostituto d’impo-stache deve effettuare ilcongua-glio delle imposte.

Il contribuenteNel primo riquadro, la casella«Dichiarante» va barrata dalcontribuentechepresenta lapro-pria dichiarazione dei redditi. Seviene presentata dichiarazionecongiunta, il contribuente, cheintendefareeseguire leoperazio-ni di conguaglio al proprio sosti-tuto d’imposta, deve barrare en-trambe le caselle «Dichiarante»e «Dichiarazione congiunta»,mentre il coniuge deve barraresolo quella «Coniuge dichiaran-te». La casella «Rappresentante

o tutore» va barrata dal soggettoche presenta la dichiarazioneper conto di persone incapacicompreso il minore e, in questocaso, non va barrata la casella«Dichiarante».

Nella casella «codice fiscale»si deve indicare il codice fiscaledelcontribuente.La casella«sog-getto fiscalmente a carico di al-tri» va barrata dal contribuentecon reddito complessivo non su-periore a 2.840,51 euro, al lordodeglioneri deducibili, cheè tenu-to o ha interesse a presentare ladichiarazione dei redditi.

La residenza anagrafica si de-ve indicare soltanto se il contri-buente ha variato la propria resi-denza nel periodo dal 1˚gennaio2012 alla data di presentazionedella dichiarazione. La residen-za si considera cambiata anchenel caso di variazione dell’indi-rizzo nell’ambito dello stessoComune.

Regionee ComuniPer individuarelaRegioneeilCo-mune per cui è dovuta rispettiva-mente l’addizionale regionale ecomunale, se il contribuente nonha variato la propria residenza ola variazione è avvenuta nell’am-bito dello stesso Comune, bastacompilare il solo rigo «Domiciliofiscale al 01/01/2012». Nel caso incui, invece, il contribuente abbiavariato la propria residenza tra-sferendola in un Comune diver-so, si devono compilare tutti etre i righi relativi al domicilio fi-scale con le seguenti regole: do-

micilio fiscale al 1˚gennaio 2012:se la variazione è avvenuta a par-tire dal 3 novembre 2011, si indicail precedente domicilio; se inve-ce la variazione è avvenuta entroil2novembre2011, si indicailnuo-vo domicilio. Domicilio fiscale al31 dicembre 2012: se la variazioneè avvenuta a partire dal 2 novem-bre 2012, si indica il precedentedomicilio; se invece la variazioneè avvenuta entro il 1˚ novembre

2012, si indica il nuovo domicilio.Domicilio fiscale al 1˚ gennaio2013: se la variazione è avvenuta apartire dal 3 novembre 2012, si in-dicailprecedentedomicilio;sein-vece la variazione è avvenuta en-tro il 2 novembre 2012, si indica ilnuovo domicilio.

Coniugee familiari a caricoPer icontribuenticonconiuge, fi-gli o altri familiari a carico sono

previste detrazioni dall’impostalorda. Il codice fiscale del coniu-ge va indicato anche se non è acarico; non deve, invece, essereindicato nei casi di annullamen-to, divorzio e separazione legaleo effettiva.

Sono considerati fiscalmentea carico, se nell’anno 2012 hannoposseduto redditi che concorro-no alla formazione del redditocomplessivo per un ammontarenon superiore a 2.840,51 euro: ilconiuge non separato; i figli, an-che se naturali riconosciuti,adottivi, affidati o affiliati; se-guenti altri familiari: il coniugelegalmente ed effettivamente se-parato; i discendenti dei figli; igenitori e gli ascendenti prossi-mi, anche naturali; i genitoriadottivi; i generi e le nuore; ilsuocero e la suocera; i fratelli ele sorelle, anche unilaterali, inonni e le nonne, compresi quel-li naturali.

Firmadella dichiarazioneIl modello 730 si chiude con il ri-quadro«Firmadelladichiarazio-ne». Il riquadro contiene: unaca-sella per indicare il numero deimodelli compilati; una casella dabarrare se si intende chiedere alCentro di assistenza fiscale(Caf) o al professionista abilita-to di essere informato su even-tuali comunicazioni dell’agenziadelle Entrate circa le irregolaritànella liquidazione; uno spazio ri-servato alla sottoscrizione delladichiarazione.

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Una per due. Dichiarazione congiunta

I coniugi possono anche compensare

Cosìsicalcolanoledetrazioni

Il modello 730/2013, per i red-ditidel 2012, puòessere anche usa-to in forma congiunta quando al-menounodeidueconiugipuòusa-re il modello. Questo non signifi-ca, però, che si procede a forme dicumulo dei redditi, ma che la ge-stione della fase dichiarativa vie-ne unificata.

La tassazione, singola o con-giunta, è sempre la stessa, nel sen-so che non incide sul debito o cre-dito complessivo. Nel caso di di-chiarazione congiunta, di maritoe moglie, chi intende fare esegui-re le operazioni di conguaglio alproprio sostituto d’imposta, devebarrare due caselle, dichiarante edichiarazione congiunta, mentre

il coniuge barra solo quella di co-niuge dichiarante. La scelta di fa-re il 730 congiunto può essere de-terminata dal fatto di potere com-pensare i debiti di un coniuge coni crediti dell’altro coniuge.

Nel 730 congiunto si indica co-me dichiarante il coniuge che hacome sostituto il soggetto al qualeviene presentata la dichiarazione,o quello scelto per fare i congua-gli d’imposta se la dichiarazioneviene presentata a un Caf o a unprofessionista abilitato.

Se la dichiarazione congiunta èpresentata a un Caf o a un profes-sionista, deve essere indicato co-me dichiarante il soggetto che hascelto il proprio sostituto per le

operazioni di conguaglio. Se la di-chiarazione è congiunta, ciascu-no dei coniugi, per il pagamentodel proprio debito ai fini dell’Imu,puòusare, in tuttoo inparte, il cre-dito risultante dalla liquidazionedella propria dichiarazione. Nonè però consentito di usare il credi-to di un coniuge per pagare l’Imudell’altro coniuge. I coniugi nonlegalmenteoeffettivamentesepa-rati possono, se almeno uno di es-si si trova nelle condizioni checonsentono di utilizzare il model-lo 730, presentare la dichiarazio-ne dei redditi in forma congiunta.

Nonpuò essereutilizzata la for-ma congiunta se uno dei coniuginel 2012 è titolare di redditi chenon possono essere dichiaraticon il modello 730 o se è obbligatoa presentare il modello Unico2013 persone fisiche.

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Il contribuente compilaper sé e i familiari a carico

Il «peso» della famiglia

Il frontespizio del modelloI DATI PERSONALI

La compilazione

Importo detrazioneCONIUGEFino a 15.000 800 – (110 x rdt/15.000)Da 15.001 a 40.000 690Da 40.001 a 80.000 690 x [1–(rdt – 40.000)/40.000]Oltre 80.000 0FIGLIMinori di 3 anni 900 x (1–rdt/95.000)Maggiori di 3 anni 800 x (1–rdt/95.000)ALTRI FAMILIARI

750 x (1–rdt/80.000)

Condizioni. Ledetrazionispettanopurchéifamiliariacuisiriferisconopassiedanounredditocomplessivononsuperiorea2.840,51euroallordodeglionerideducibiliFigli. Ledetrazionisonoaumentatedi220europerifigliportatoridihandicap.Perchihapiùdi3figliacaricoladetrazioneèaumentatadi200euroafiglio

Coniuge. Sonoprevisti incrementialladetrazionerispettivamentedi10,20e30europerreddititra29milae29.200,tra29.200e34.700etra34.700e35mila.Sonoprevistiaumentialladetrazionerispettivamentedi10e20euroancheperredditicomplessivitra35milae35.100etra35.100e35.200euro

01 | QUADRI SEPARATIIl modello730/2013congiuntorichiede la compilazione di quadriseparati. Il rigo F1 va compilato daciascun contribuente per indicaregliacconti relativiall’Irpef,all’addizionale comunale all’Irpefe alla cedolare secca. Nella primasezione si indicano gli «accontiIrpef, addizionale comunale ecedolaresecca relativi al 2012».Iconiugidevono indicare, ciascunonel rigo F1 del proprio modello,l’importo degli acconti versatiriferiti alla propria Irpef, alla

propria addizionale comunaleall’Irpef e alla propria cedolaresecca

02 | RIPARTIZIONENel caso in cui anche la precedentedichiarazione modello 730/2012per l’anno 2011 sia statapresentata in forma congiunta, ènecessario ripartire tra ildichiarante e il coniuge, inrelazionealla quota dovuta daciascuno, gli acconti relativiall’Irpef,all’addizionale comunaleall’Irpef e alla cedolare secca

Page 16: Guida Norme 10aprile2013

16 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

In catasto. I dati

Nuove sogliedi rivalutazioneper coltivatorie imprenditoriprofessionali

PAGINA A CURA DIAlessandro BonuzziGian Paolo Tosoni

Le due novità presenti nelquadro A del modello 730/2013relativo ai redditi dei terreni pro-dotti nel corso del 2012 sono col-legate all’esenzione Imu (colon-na 9) e alle agevolazioni previsteper i coltivatori diretti o gli im-prenditori agricoli professionali(colonna 10).

Ingenerale è tenuta alla compi-lazione del quadro A la personafisicachepossiede,anche inquali-tà di socio di una società sempli-ce, in proprietà o in forza di un di-ritto reale (enfiteusi, usufrutto,eccetera) terreni nel territoriodello Stato che devono essereiscritti in catasto con attribuzio-nedi rendita.Conparticolare rife-rimento alle novità del modello730/2013 l’articolo 8, comma 1, delDlgs 23/2011 stabilisce che dov’èprevista l’applicazione dell’Imuquesta sostituisce, con riferimen-to ai soli redditi fondiari, l’Irpef ele relative addizionali dovute inrelazione al possesso di immobilia condizione che questi risultino

non locati. Inoltre, l’articolo 9,comma 9, del Dlgs 23/2011, comemodificato dal Dl 16/2012, precisache «sono comunque assoggetta-ti alle imposte sui redditi e alle re-lative addizionali, dove dovute,gli immobili esenti dall’impostamunicipale propria». In pratica,se un terreno è soggetto all’impo-sta municipale, il relativo redditodominicalenonrileva nel compu-to del reddito complessivo delpossessore da assoggettare a Ir-pef. Di converso i terreni che nonscontano l’Imu restano imponibi-li ai fini delle imposte dirette.

Il chiarimento delle EntrateIl concetto è stato di recente pre-cisato nella circolare 5/E delloscorso marzo delle Entrate. In ta-ledocumento l’Agenzia hachiari-tochenelmomentoincuisi verifi-ca un’esenzione ai fini Imu devo-

no comunque continuare ad ap-plicarsi le regole ordinarie pro-prie che disciplinano l’Irpef e lerelative addizionali.

La nuova colonna 9 inserita nelmodello 730/2013 è proprio fun-zionale al recepimento di questomeccanismo. In altre parole, è te-nuto a barrare la colonna in que-stione il contribuente che possie-de almeno un terreno che nonsconta l’imposta municipale. Larelativarendita dominicale, ame-no che non si verifichi una perdi-ta di almeno il 30% del raccoltoper eventi naturali, concorreràcosì alla formazione del redditocomplessivo ai fini delle impostedirette ancorché il fondo sia con-dotto direttamente.

Il reddito agrario, invece, sal-va la mancata coltivazione percause non dipendenti dalla tecni-ca agraria o di perdita di almeno

il 30% del raccolto per eventi na-turali, concorre comunque al red-dito complessivo del possessorein quanto l’effetto sostitutivo sta-bilito dal citato articolo 8 produ-ce i suoi effetti solo sulla compo-nente dominicale. Se il terreno èconcesso in affitto, invece, il red-dito agrario è tassato in capoall’affittuario.

Nelle istruzioniLe istruzioni alla compilazionedel 730, molto esplicative, indica-no in corrispondenza della colon-na 9 l’obbligo di barrare la casellase il fondo èesente dall’Imu e pre-cisanoche«inquestocasosulred-dito dominicale del terreno sonodovutel’Irpefe lerelativeaddizio-nali anche se il terreno non è affit-tato». La situazione si manifestaper i terreni in aree montane e dicollina delimitate ai sensi dell’ar-

ticolo 15 delle legge 984/1977.Per quanto riguarda, invece, la

colonna 10 del quadro A le istru-zioni alla compilazione del mo-dellochiarisconocheoccorrebar-rare tale casella nel caso in cui ilterreno agricolo sia posseduto econdotto da un coltivatore diret-to o da un imprenditore agricoloprofessionale (Iap). Ciò in quan-to per tali soggetti è previstaun’agevolazione specifica.

Inparticolare, il comma512 del-la legge di stabilità 2013 ha intro-dottouna rivalutazione dei reddi-ti fondiari dei terreni, dominicalee agrario, del 15 per cento. La riva-lutazione deve essere operatasull’ammontare del reddito risul-tante dalla rivalutazione del 80%per il reddito dominicale e del70%per il redditoagrario,già pre-vista dalla legge 662/1996.

Lanuovarivalutazionevaappli-cata in misura ridotta – ovvero al5%anziché al 15 –per i terrenipos-sedutiecoltivati da coltivatori di-retti o imprenditori agricoli pro-fessionali iscritti nella previden-zaagricola. Inoltre lanorma stabi-lisce che tale rivalutazione deiredditi dominicale ed agrario siapplica per gli anni 2013, 2014 e2015coneffettodall’acconto d’im-postaper il 2013. Quindi lamaggio-razione rileva già da ora per il cal-colo dell’acconto 2013 e se il pos-sessoredel terrenoèun coltivato-re diretto o Iap per beneficiaredella rivalutazione ridotta è tenu-to a barrare la corrispondente co-lonna 10.

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Nelmodello730/2013nonvan-no dichiarati i fabbricati ruraliche andavano iscritti al catastoedilizio urbano entro lo scorso 30novembre: la regolarizzazione difatto rileva esclusivamente ai finidel pagamento Imu.

In generale il contribuente nelmodello 730 continua ad indicarenellacolonna1del quadroB leren-dite risultanti dagli atti catastalidei fabbricati posseduti esclusiquelli rurali.

L’articolo 13 del Dl 201/2011, ol-tre a stabilire che i fabbricati rura-li rientrano nel campo di applica-zione dell’Imu, prevedeva chequelli che erano iscritti in catastoterrenidovessero esseredichiara-

ti al catasto edilizio urbano entrolo scorso 30 novembre.

Tuttavia ai fini Irpef continua arilevare l’articolo 42 del Tuir, se-condo cui i fabbricati in questionenon si considerano produttivi direddito. Pertanto la rendita deifabbricati rurali rimane esclusadall’imposizione diretta e quindinon va indicata nel quadro B delmodello 730/2013.

Le istruzioni al modello confer-mano questo principio. In parti-colare, si precisa che i fabbricatirurali non vanno dichiarati inquanto non producono redditofondiario.

Ciò vale anche con riferimentoai fabbricati rurali ad uso stru-

mentale ubicati nei comuni clas-sificati montani o parzialmentemontani, di cui all’elenco dei Co-muni italiani predisposto da-ll’Istat i quali risultano non assog-gettati né all’Imu, né all’Irpef (cir-colare 5/E/2013 dell’agenzia del-le Entrate).

I requisiti per il riconoscimentodellaruralitàsonocontenutinell’ar-ticolo 9 del Dl 557/1993 commi 3(fabbricati ad uso abitativo) e 3-bis(fabbricatiadusostrumentale).

Per quanto riguarda i terreni, irelativi redditi dominicali e agrarisonodeterminatimediante l’appli-cazione di tariffe d’estimo stabili-teperogni classe e qualità del fon-do secondo le norme della legge

catastale. Le tariffe si rilevano dal-le iscrizioni catastali per ciascuncomune e consistono nel redditodominicale medio ordinario, non-ché il reddito agrario ritraibileper ogni ettaro di terreno.

Le istruzioni alla compilazioneal modello 730/2013 precisano cheentrambi possono essere ricavatidirettamente dagli atti catastali sela coltura praticata corrisponde aquella risultante dal catasto. Senon c’è corrispondenza, invece, icontribuenti devono determinareil reddito dominicale e agrario ap-plicando la tariffa d’estimo mediaattribuibile alla qualità di colturapraticata, nonché le deduzionifuori tariffa.

La tariffa d’estimo media è parial rapporto tra la somma delle ta-riffedelle classiprevisteper lame-desimaqualitàdicoltura e ilnume-ro delle classi stesse. Queste dif-

formità sono poco frequenti inquanto il sistema catastale vieneaggiornato mediante la richiestadi contributi nell’ambito della po-litica agricola comunitaria.

Costituiscono casi particolarila mancata coltivazione per un’in-tera annata agraria per cause nondipendenti dalla tecnica agraria elaperdita dialmenoil 30%delpro-dotto ordinario del fondo pereventi naturali.

Nel primo caso va compilata lacolonna 7 del quadro A del730/2013 con il codice 1 e concorrealla formazione del reddito com-plessivosolo il 30%del reddito do-minicale, mentre quello agrario èescluso dall’Irpef.

Nel secondo caso, invece, nellacolonna 7 va indicato il codice 2ed entrambe le componenti nonscontano le imposte dirette.

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L’imponibilità resta soloal di fuori dell’area Imu

In dichiarazione

A ciascuno la sua tariffa d’estimo

Il quadro AREDDITI DEI TERRENI

N.ORD.

REDDITODOMINICALE

TITOLOREDDITOAGRARIO

POSSESSO CANONE DI AFFITTOIN REGIME VINCOLISTICO

CASIPARTICOLARI

GIORNI %

CONTINUAZIONE

(*)

321

54

876

A1,00

ESENZIONEIMU

,00 ,00

9QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

COLTIVATOREDIRETTO

O IAP

10

1.000 1.000 365 X* X**100

Niente imposta. IlterrenoinoggettoèesentedaImu(adesempio:èsituatoinuncomunemontano)pertantoilrelativoredditodominicaleconcorreallaformazionedelredditocomplessivoaifinidelleimpostedirette.Ancheilredditoagrarioconcorrealredditocomplessivoinquantoilterrenoècondottodirettamente(colonnanumero3).Ilpossessoree

conduttoredelterrenoèunsoggettoconlaqualificadicoltivatoredirettooimprenditoreagricoloprofessionalepertantonelcalcolodell’accontoIrpefedellerelativeaddizionaliperl’anno2013ilredditodominicaleeagrariogiàrivalutatirispettivamentedell’80edel70%dovrannoessereulteriormentemaggioratimasolodel5%anzichédel15

Page 17: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 17La Guida al modello 730

Il diritto realesollevadalla denunciaLa concessionea un familiare no

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

Nella compilazione del qua-dro B del modello 730 2013, relati-vo ai redditi dei fabbricati, va fat-ta attenzione ai molti casi parti-colari che riguardano le caratte-ristiche e la localizzazione degliimmobili, oltre che il rapportogiuridico che li lega al contri-buente.

In generale, il quadro B del mo-dello 730 2013 va compilato daisoggetti che possiedono, a titolodi proprietà o di altro diritto realedigodimento (usufrutto, uso, abi-tazione,enfiteusi, superficie), fab-bricati situati nel territorio delloStato, che sono o devono essereiscritti con attribuzione di rendi-ta nel catasto dei fabbricati.

Incasodi usufruttoo altrodirit-toreale(aesempio, usooabitazio-ne), i titolari della sola "nuda pro-prietà" non devono dichiarare ilreddito del fabbricato.

Gli immobili concessi in como-dato non devono essere dichiara-ti dal comodatario, cioè da chi loutilizza gratuitamente.

L’immobile dato in comodato,

adesempio, ad un familiare che loutilizza gratuitamente, non deveessere dichiarato dal comodata-rio, ma dal proprietario.

Se il fabbricato appartiene apiù persone, ogni comproprieta-rio deve dichiarare la quota dipossesso di sua spettanza.

Nelcasodi acquistoo dicessio-ne del fabbricato durante il 2012,il reddito va attribuito, a ciascunpossessore, proporzionalmente

alla durata del possesso.

CooperativeDichiaranoil redditodei fabbrica-tianche i socidicooperativeedili-zie non a proprietà indivisa, asse-gnatari dialloggi anche senon an-coratitolari dimutuo individuale.Va dichiarato il reddito relativoall’alloggio assegnato dal verbaledella cooperativa. Analogo obbli-govalepergli assegnataridiallog-

gio a riscatto o con patto di futuravendita da parte di Enti come exIacp, ex Incis , eccetera.

Immobili all’esteroI contribuenti che presentano ilmodello7302013devono presenta-re anche il modello Unico PF 2013,se devono calcolare l’Ivie, l’impo-sta sul valore degli immobili dete-nuti all’estero. La dichiarazionedei redditinonsemplificatavapre-

sentata anche percompilare ilmo-dulo RW. Per i redditi dei terreni edei fabbricati situati all’estero, in-vece,va compilato il rigo D4, codi-ce 5, del 730 2013.

L’Ivie (come l’Ivafe) si applicadal2012 enon dal 2011, comeera pre-visto dal decreto salva Italia. Quan-to già versato nel 2012 come saldoper il 2011, viene ora considerato co-me un acconto per il 2012. Per que-sto motivo nei righi da RM30 aRM35 di Unico PF 2013, sono stateintrodotte lecaselle "accontoversa-to"e"impostaa credito" (quest’ulti-ma da usare, se l’acconto superal’imposta dovuta). È stata inseritaanche la casella "abitazione princi-pale", che consente l’applicazionedell’aliquota dello 0,4% invce di0,76%. L’Ivie (come l’Ivafe)verrà ri-scossa come l’Irpef, cioè pagandoanche le due rate di acconto (al 16giugno e al 30 novembre).

SocietàsempliciI soci di società semplici, che pos-sonoavvalersidiunsostitutod’im-posta per le operazioni di congua-glio, possono utilizzare il modello730 per dichiarare i redditi fondia-ri,derivantidallaloropartecipazio-ne alla società. Con la certificazio-ne della quota di partecipazionenella società, il socio con sostitutod’imposta può scegliere di non in-viare il modello Unico PF per di-chiarare il relativo reddito, ma dicompilare e presentare il modello730,riportandolasuaquotadispet-tanza (quadro A per i terreni e Bper gli eventuali fabbricati).

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Affitti. Vale la scelta dell’anno scorso

Proprietari di casa divisida usufrutto e comodato

La cedolare secca non chiede l’opzione-bis

In dichiarazione

Anche se non è stata ripetutal’opzione con la presentazione delmodello 69, possono continuare atassare i canoni di affitto con la ce-dolare secca (al posto dell’Irpef) icontribuenti che hanno optato, nel730 2012 o in Unico 2012, per l’impo-sta sostituiva sui contratti già regi-strati al 7 aprile 2011. La conferma èarrivata dalle Entrate il 14 febbraioscorso (si veda Il Sole 24 Ore del 15febbraio) co una nota dell’Agenzia,doveè chiesto agli uffici territorialiil rispetto di quanto stabilito dallastessa agenzia il 4 luglio scorso, inrisposta proprio a un quesito postodal quotidiano.

Anche in questi casi, quindi, nel-la sezione I del quadro B del 7302013 può essere barrata la casella

dellacolonna 11,denominata"cedo-lare secca".

La casella può essere compilatasolo se nella colonna 2 "Utilizzo" èstato indicato uno dei seguenti co-dici: 3 (canone libero), 4 (equo ca-none), 8 (canone concordato conapplicazione dell’aliquota agevola-ta del 19%), 11 (immobile in parteutilizzato come abitazione princi-pale e in parte concesso in locazio-neinregimedi liberomercato opat-ti in deroga), 12 (immobile in parteutilizzato come abitazione princi-pale e in parte concesso in locazio-ne a canone concordato) e 14 (loca-zione agevolata di un immobile inAbruzzo).

Nella colonna 5, "codice cano-ne", deve essere indicato il codice 1

se ilcanoneannuodi locazione èas-soggettato a tassazione ordinaria(nellacolonna 6,canone di locazio-ne, della sezione I del modello 7302013, va indicato l’85% del canone),il codice 2 se la tassazione ordina-ria riguarda un fabbricato situatonella città di Venezia centro e nelleisole della Giudecca, Murano e Bu-rano (75% del canone), il codice 3per il regime della cedolare secca(100%del canone) e 4per gli immo-bili ad interesse storico o artistico,inbase aldecreto legislativo 22 gen-naio 2004, n. 42 (65% del canone).

Se si è optato per la cedolare sec-ca va compilata anche la sezione IIdel quadro B "Dati relativi ai con-tratti di locazione e di comodato",dove vanno riportati gli estremi di

registrazione.Nel modello di liquidazione del

730/2013,gli intermediaridevonoas-soggettare alla cedolare secca il100% del canone di locazione degliimmobiliadusoabitativo,conopzio-ne all’imposta piatta, la quale preve-deilpagamentodell’impostasostitu-tiva fissa del 21% (19% per contrattoconcordato),alpostodell’Irpefinba-se agli scaglioni di reddito.

La rilevanza del reddito assog-gettato alla cedolare secca per cal-colare il limite del redditocomples-sivo ai fini delle detrazioni degli af-fitti vale solo per gli sconti forfetta-ri, cioè quelliprevisti per l’abitazio-ne principale. Non riguarda, inve-ce, le locazioni agli studenti univer-sitari fuorisede. Questi sonoagevo-

lati fino ad un importo di 2.633 eu-ro, quindi, la detrazione dall’Irpefmassima del 19% è di 500 euro, parial 19% di 2.633 euro.

Le detrazioni forfettarie sonoquattro e non sono cumulabili:

1) i contratti di locazione con-venzionali (codice 2 nella colonna 1del rigo E71 );

2) i contratti di locazione liberi,convenzionali,perstudenti univer-sitari o transitori (codice 1 nella co-lonna 1 del rigo E71);

3) per iprimi treanni, igiovanidietàcompresafrai20ei30anni(codi-ce 3 nella colonna1 del rigo E71);

4) i contratti di locazione per ilavoratori dipendenti che hannotrasferito la propria residenza nelComune di lavoro o in uno di quellilimitrofi nei tre anni antecedentiquello di richiesta della detrazione(rigo E72).

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Il quadro BREDDITI DEI FABBRICATI

/

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

B2

B11

B12

Anno dichiar.ICI

Estremi di registrazione del contrattoN. rigoriferim.

Mod.n. OREMUNATAD

E SOTTONUMEROCOD. UFFICIO

Contrattinon sup.

30 gg85321 6 7

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

B3

B4

B5

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

B13

B14

B6

B7

/

4

SERIE

/

Anno dichiar.ICI

Estremi di registrazione del contrattoN. rigoriferim.

Mod.n. OREMUNATAD

E SOTTONUMEROCOD. UFFICIO

Contrattinon sup.

30 gg85321 6 7

/

4

SERIE

RENDITA UTILIZZO POSSESSO CANONE DI LOCAZIONE

GIORNI

CONTINUA-ZIONE (*)

,00 ,00

IMU DOVUTA PER IL 2012

,00

%

CASIPARTICOLARI

CODICECOMUNE

1 2 CODICECANONE5

3 4

6 7 8 109CEDOLARE

SECCA

11ESENZIONE

IMU

12

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

383 365 H361

H361

E584

G688

G688

50,002

365 50,009

365 1002

155 50,003 3

3

2.190

377

210 50,002

155 50,003

210 50,002

1 3 R74

R74

216505 06 0804

1 3 216505 06 0804

21

302

194

194

33

309

17

386

133

23

33

Dopo l’opzione. Nelprospettovieneriportatoilcasodiuncontribuenteche,oltreall’abitazioneprincipaleelarelativapertinenza,possiedeunfabbricatoa

disposizione(perl’intero2012)eun’abitazioneerelativapertinenza,locatiper155giorninel2012,periqualiavevafattol’opzioneperlacedolaresecca

Page 18: Guida Norme 10aprile2013

18 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Le regole per chi ha cambiato azienda. Il calcolo dei giorni

Per docentie ricercatoriun’altra chancedi tassazioneridotta

PAGINA A CURA DILuciano De Vico

Ilquadro C,dedicatoailavorato-ridipendentieagliassimilati,èsuddi-viso in due parti. Nella prima devonoessere indicati i redditi per i quali èprevista la detrazione di cui ai primiquattrocommidell’articolo13delTu-ir, quella rapportata ai giorni di dura-tadelrapportodilavoroodipensione(daindicarealrigoC4).

Idatiper lacompilazionesonotut-ti rintracciabili nel Cud, punto 1, rila-sciatodalpropriosostitutod’impostaentroloscorso28febbraio.

Nella seconda sezione, invece, so-noinseritiiredditiassimilatiperiqua-lièprevistaladetrazionedicuiaicom-mi 5 e 5 bis dell’articolo 13 del Tuir, lastessadicuipossonousufruire ancheipercettoridiredditid’impresamino-re e di lavoro autonomo anche occa-sionale,chenonècommisurataalpe-riododilavoro,masoloall’ammonta-redel reddito complessivoal netto diquelloderivantedalpossessodell’abi-

tazioneprincipaleedellerelativeper-tinenze. Per la compilazione di que-sta sezione occorre far riferimento alpunto2delCud.

Unadelleprincipalinovitàdelmo-dello di quest’anno è rappresentatadallacasella"rientro inItalia"chede-ve essere compilata esclusivamentenel caso in cui il datore di lavoro nonha tenuto conto delle agevolazioniche la legge riserva ai lavoratori di-pendenti rientrati in Italia dall’esteroeaidocentiericercatorinonoccasio-nalmente residenti all’estero che ab-

biano svolto documentata attività diricercaodocenzaall’esteroperalme-no due anni e che vengano a svolgerela loro attività in Italia dove sono di-ventatifiscalmenteresidenti.Indican-do l’apposito codice nella casella icontribuenti possono fruire dell’age-volazione,che,asecondadeicasi,con-siste nella tassazione ridotta al 10% ,20% o 30%, direttamente attraversolacompilazionedel730.

Il rigo C5 è destinato invece ad ac-cogliere le somme erogate nel 2012per incremento della produttività. Si

ricorda che lo scorso anno l’impostasostitutiva del 10% poteva essere ap-plicata alle componenti accessoriedella retribuzione nel limite di 2.500euro lordi, erogate in attuazione diquantoprevistodaaccordi ocontrat-ti collettivi territoriali o aziendali.L’agevolazioneerariservataailavora-tori dipendenti del settore privatocheavesseropercepitonel2011reddi-ti di lavoro dipendente non superioria 30.000 euro lordi, comprese anchele somme assoggettate nello stesso2011aimpostasostitutiva.Lacompila-

zionedelrigoC5èobbligatoriasel’im-posta sostitutiva è stata calcolata suun importo superiore alla soglia dei2.500euro,oppureseèstataapplicatain assenza dei presupposti di legge.Puòcapitare,adesempio,chel’agevo-lazione sia stata riconosciuta da piùdatori di lavoro, o che il reddito di la-voro dipendente del 2011 fosse supe-riore a 30.000 euro. In questi casi, lasommaassoggettataadimpostasosti-tutiva deve essere indicata nella co-lonna 2 del rigo C5 e la relativa impo-sta nella successiva colonna 3. Deveesserebarrata lacasella6(tassazioneordinaria),seillavoratorehaindebita-mentefruitodell’agevolazione,olaca-sella 7 (tassazione sostitutiva), se ilcontribuente intende confermare latassazioneagevolata.

Attraverso il 730 è anche consenti-to modificare la tassazione applicatadal proprio datore di lavoro, il qualepuònonaverscelto,purricorrendonei presupposti, l’imposta sostitutiva o,al contrario, aver applicato l’impostasostitutiva,mentreildipendenteritie-nepiùconvenientelatassazioneordi-naria,comenelcasoincuiledetrazio-nieccedonol’impostalorda.Sonoque-steleipotesidicompilazionefacoltati-va del rigo C5, nei quali il contribuen-te,dopoaverriportatonel730idatide-sunti dai Cud ricevuti, esprime unascelta diversa da quella operata dalpropriosostitutod’imposta,barrandoopportunamentelecaselle6e7.

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Puòcapitaredi trovarsi in pos-sesso di diversi modelli Cud rila-sciati da un unico o da più datori dilavoro, o da un datore di lavoro eda un ente pensionistico. In tutti icasi è sempre possibile avvalersidel 730, a meno che al momentodellapresentazionedelladichiara-zione il rapporto di lavoro sia ces-sato e non si conoscono i dati delnuovo sostituto d’imposta che po-trà effettuare i conguagli, ipotesiin cui bisogna ricorrere a Unico.

Se un contribuente nel corsodel2012ha intrattenutopiùrappor-ti di lavoro dipendente e ha richie-sto all’ultimo sostituto d’impostadi tenere conto degli altri redditipercepiti, i dati da riportare nel730 sono quelli contenuti nel Cudrilasciatodaquestoultimo sostitu-to. Il datore di lavoro, infatti, se ildipendente lo richiede, è tenuto arilasciare un Cud "complessivo",conil conguagliodei redditi eroga-

ti da altri sostituti, evidenziati neipunti 204 e 205 del Cud 2013.

In presenza di più certificazionirilasciate da diversi datori di lavo-ro, invece, occorre presentare ilmodello 730 compilando più righidel quadro C (nella modulistica cene sono tre). Nel rigo C4, invece,occorre riportare il numero totaledei giorni compresi nei vari perio-di di lavoro, facendo attenzione aconsiderare una sola volta quellicompresi nello stesso periodo.Non è sufficiente, in altri termini,sommareil numerodei giorni indi-cati nei punti 3 di ciascun Cud maoccorre fare riferimento ai perio-di di lavoro che sono presenti nel-le annotazioni delle certificazioni.

Se nel 2012 sono stati percepitisia redditi di lavoro dipendentechedipensione, la sommadeigior-ni riportati in colonna 1 e in colon-na 2 del rigo C4 non può superare365, tenendo conto, anche in que-

stocaso, che i giorni compresi nel-lostessoperiodo vannoconsidera-ti una sola volta.

Anche nella sezione II (redditiassimilati), ci sono tre righi perl’indicazione di redditi percepitida sostituti d’imposta differenti.Come avviene per il numero deigiorni da indicare nel rigo C4, inpresenza di più Cud occorre som-mare le ritenute Irpef riportatenel punto 5 di ciascuna certifica-zione, e indicarne l’importo nellasezione III al rigo C9 del 730. Lostesso dicasi per le addizionali.

Un ulteriore problema, in pre-senza di più Cud, potrebbe esserequello di individuare il sostitutod’imposta che effettuerà le opera-zioni di conguaglio, da riportarenellaprimapagina del730.Se infat-ti tutti i Cud sono stati rilasciati daex datori di lavoro, occorre richie-dere i dati al nuovo sostituto.

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Bonus sempre possibileper chi rientra in Italia

Sopra i 90mila euro. Le pensioni

Quando i Cud sono più di uno

In dichiarazione

Il contributo di solidarietà siaggiunge a Irpef e addizionali e sicalcola sul reddito complessivo,senza tenere conto degli oneri de-ducibili, per la parte oltre l’importodi 300 mila euro.

Aifinidelcalcolodellabaseimpo-nibile non rilevano i redditi assog-gettati a tassazione separata, quelliesenti e i redditi tassati con ritenutaallafonteatitolod’impostaosogget-ti ad imposta sostitutiva come, peresempio, i redditi dei fabbricati conopzioneper lacedolaresecca.Si tie-ne però conto delle norme che han-no ridotto i trattamenti economicicomplessivi dei dipendenti pubbli-ci superiori a 90.000 euro e previ-sto un contributo di perequazionesui trattamenti superiori a 90.000euro.Questiultimisubisconounari-duzione del 5% sul reddito superio-re a 90.000 euro e fino a 150.000 eu-ro e del 10% sul reddito da 150.000euro fino a 350.000 euro. La Corte

Costituzionale (sentenza n.223/2012) ha però reso illegittima lasolariduzione per idipendentipub-blici. Per loro, quindi, il contributodi solidarietà va calcolato sulla par-te di reddito complessivo che trovacapienza nei redditi di categoria di-versadaquellidipensionegiàassog-gettati al contributo di perequazio-ne. I redditi assoggettati a contribu-to di perequazione, però, ancorchéesenti dal contributo, rilevano ai fi-ni della verifica del superamentodel limite di 300 mila euro, per unammontare pari al reddito imponi-bile ai fini Irpef.

Nel 730/2013 si riporta nel rigoC15 sia l’importo del contributo disolidarietà trattenuto (colonna 2) eindicato nel punto 138 del Cud, sial’ammontare del trattamento pen-sionistico al netto del contributo diperequazione, indicato nel punto136 del Cud.

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Il quadro CREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Ilrebus«solidarietà»

Tipologia reddito

C4

C1Indeterminato/Determinato

Tipologia reddito

Indeterminato/Determinato

Tipologia reddito

Indeterminato/Determinato

1 2

,00

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL�IRPEF

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL�IRPEF

RITENUTE IRPEF(punto 5 CUD 2013)

C9RITENUTE ADD.LE REGIONALE(punto 6 CUD 2013)

RITENUTE SALDOADD.LE COMUNALE 2012(punto 11 CUD 2013)

C10

C12RITENUTE ACCONTOADD.LE COMUNALE 2012(punto 10 CUD 2013)

C11,00

RITENUTE ACCONTOADD.LE COMUNALE 2013(punto 13 CUD 2013)

C13,00

Assegno del coniuge

C5

C6 1

C21

1

2

C31

Assegno del coniugeC7 1

Assegno del coniugeC8 1

Pensione

PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)Lavoro dipendente

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATIREDDITO

IMPORTIASSOGG.A IMPOSTASOSTITUTIVA

3

,00

REDDITO3

,00

,00

REDDITO2

,00

REDDITO32

2

,00

,00

,00

REDDITO2

,00

REDDITO2

2

IMPORTIASSOGG. ATASSAZIONEORDINARIA ,00,00,00

3RITENUTEIMPOSTASOSTITUTIVA ,00

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)1 Tassazione

sostitutivaTassazioneordinaria6 7

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

NONIMPONIBILI ,00

NON IMPONIBILIASSOG. IMPOSTASOSTITUTIVA

IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR54

Rientro in Italia

2 1 2 1

3 6 5

37.442

19.593 1.142

85 169 76

35.031

Due lavori in un anno. Esempiodiuncontribuentechenel2012haintrattenutoduerapportidilavoroatempoindeterminatoconguagliatidaduedifferentisostituti

d'imposta:iredditidevonoessereindicatineirighiC1eC2.Periodi,ritenuteeaddizionalideivariCudvannosommatieindicatiairighiC4edaC9aC13

Page 19: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 19La Guida al modello 730

Equiparatiai dividendigli utilida associazionein partecipazione

PAGINA A CURA DILuciano De Vico

I righi D1 e D2 del 730/2013 so-noriservatiall’indicazionedeidivi-dendi (utili derivanti dalla parteci-pazionealcapitale disocietà eden-ti soggettiall’Ires),degli utilidistri-buiti da societàestere e di altri red-diti di capitale.

Non devono essere dichiarati iproventi tassati alla fonte come, adesempio, i dividendi corrisposti aipossessori di partecipazioni nonqualificate che scontano la ritenu-ta del 12,50% a titolo d’imposta. Va-le ilprincipiodi cassa,percui il red-dito deve essere tassato nel perio-do d’imposta in cui è percepito, in-dipendentemente dalla data in cuil’utileè stato realizzatodalla socie-tà o l’ente. I dati per la compilazio-ne sono desumibili dalla certifica-zionedegliutili edeiproventiequi-parati rilasciata dal soggetto ero-gante (Cupe), dove è indicata an-che la misura dell’importo sogget-to a tassazione.

Nel caso di dividendi derivantida utiliprodotti fino all’esercizio incorso al 31/12/2007 c’è un abbatti-mentodel 60%,quindi l’importo daindicare nella seconda colonna delrigo D1 è pari al 40% di quanto indi-cato nella certificazione. Se invecederivano da utili prodotti a partiredall’esercizio successivo a quelloincorsoal31/12/2007, l’abbattimen-to è pari al 50,28% e quindi l’impor-to da indicare nella seconda colon-na del rigo è pari al 49,72%.

Nessunabbattimento per gli uti-li e gli altri proventi corrispostinel 2012 da imprese residenti o do-

miciliate in paradisi fiscali, a me-no che il dichiarante dimostri, insede di procedura di interpello,che dalle partecipazioni non con-segue l’effetto di localizzare i red-diti in Stati o territori in cui sonosottoposti a regimi fiscali privile-giati.La disciplina previstaper idi-videndi è applicabile anche agliutili derivanti da contratti di asso-ciazione in partecipazione, quan-do l’apporto dell’associato non siacostituito esclusivamente da lavo-ro (quindi nel caso di apporto mi-sto o di solo capitale) e di cointe-ressenza agli utili. Nel rigo D1 van-

no indicate anche le somme o il va-lore normale dei beni distribuiti aisoci a seguito di recesso, esclusio-ne, riscatto delle azioni o quote, ri-duzione del capitale esuberante eliquidazione anche concorsuale disocietà ed enti.

Tra le fattispeciereddituali mag-giormente diffuse vi sono i com-pensi di lavoro autonomo o d’im-presa di natura occasionale e quel-li derivanti dall’assunzione di ob-bligazioni di fare, non fare o per-mettere, che trovano spazio nel ri-go D5. In queste ipotesi è consenti-to dedurre dal reddito lordo solo

lespese di imputazione diretta(co-lonna3), tranne i costi aventi carat-tere pluriennale, come le quote diammortamento. Di norma sullesomme corrisposte il sostitutoopera una ritenuta d’acconto del20%, da indicare nella colonna 4del rigo D5. Il soggetto che prestaassistenza fiscale ne terrà conto aifini del calcolo dell’imposta, cosìcometerrà in considerazione lade-trazione prevista dall’articolo 13,comma 5, del Tuir.

Nel rigo D4 si possono dichiara-re altre fattispecie di redditi diver-si per le quali non spetta alcuna de-trazione, come i corrispettivi per-cepiti per la vendita di terreni oedifici a seguito di lottizzazione ele plusvalenze derivanti dalla ces-sione a titolo oneroso di immobiliacquistati o costruiti da non più di5 anni, a eccezione di quelli cheper la maggior parte dell’anno so-no stati adibiti ad abitazione prin-cipale del contribuente o dei suoifamiliari e degli immobili acquisitiper successione. Non occorre pre-sentare la dichiarazione dei reddi-ti, se all’atto della cessione, su ri-chiestadel cedente, il notaio ha ap-plicato l’imposta sostitutiva. La ba-se imponibile è costituita dalla dif-ferenza tra corrispettivo percepi-to e prezzo di acquisto aumentatodegli oneri inerenti. La tassazionedella plusvalenza segue il princi-pio di cassa.

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La sezione II. Somme all’erede, rimborsi e vecchi assegni

La seconda sezione del qua-droDèriservataaredditipercepi-ti da eredi, imposte e oneri rim-borsati, arretrati di lavoro dipen-dente corrisposti da soggetti chenonrivestono laqualifica disosti-tutid’imposta, plusvalenzerealiz-zate mediante cessione a titolooneroso di terreni edificabili, in-dennità di esproprio e altre fattis-pecie residuali.

Per quanto riguarda i redditipercepiti dagli eredi, nel quadrovanno indicati i redditi di capita-le anche di fonte estera e le colla-borazioni occasionali, in quantoquelli derivanti da attività di la-voro autonomo e d’impresa de-vono essere riportati in Unico,mentre i redditi di lavoro dipen-dente e assimilati, se erogati dasoggetti che hanno operato la ri-tenuta di acconto, non devono es-sere dichiarati.

Tra gli altri redditi soggetti atassazione separata si segnalanole imposte e gli oneri rimborsatinel 2012 che, dedotti o detratti inanni precedenti, sono stati ogget-ti di sgravio, rimborso o restitu-zione da parte degli uffici finan-ziari o di terzi. Nel rigo D7 occor-re indicare l’ammontare del rim-

borsoe l’anno in cuisi è fruito del-la detrazione.

Visonoinoltreleplusvalenzere-alizzate mediante cessione a titolooneroso di terreni edificabili se-condo gli strumenti urbanistici vi-genti al momento della cessione.Siricordacheaifinidelcalcolodel-laplusvalenza, ilvaloreiniziale,pa-

ri al costo aumentato di tutti gli al-tri costi inerenti e rivalutato in ba-seagli indiciIstat,puòesseresosti-tuito dal valore attribuito al terre-no mediante una perizia giurata distima,previo pagamento di un’im-posta sostitutiva del 4%. In questaipotesi occorre presentare ancheil quadro RM di unico per indicare

i dati relativi alla rivalutazione deiterrenioperatanel2012.LeEntratesulpuntohannoprecisatonellacir-colare 1/2013 che l’omessa indica-zioneinUnicocostituisceunavio-lazioneformalecuirisultaapplica-bile la sanzione da un minimo di258euroadunmassimodi2.065,re-stando invece impregiudicati glieffetti della rideterminazione. Lalegge288/2012 hariaperto il termi-ne per la rideterminazione del va-lorediterreniepartecipazionipos-seduti alla data del primo gennaio2013.Ladataentrocuigiurarelape-rizia ed effettuare il versamentodell’imposta sostitutiva è stata fis-sata al primo luglio 2013. Se si trat-ta di terreni acquistati per effettodi successione o donazione, si as-sumecomeprezzodiacquistoilva-lore dichiarato nelle relative de-nunce e atti registrati.

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Le attività occasionalitrovano solo sconti limitati

In dichiarazione

Il quadro DALTRI REDDITI

In dichiarazione

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D7Imposte ed oneri rimborsatinel 2012 e altri redditia tassazione separata

2

,00 ,00

RitenuteRedditoAnno 41 73Opzione per latassazione ordinaria

Tipo di reddito

QUADRO D ALTRI REDDITI

4 2 0 1 1 700 0

Arretrati e plusvalenze si fanno largo

Utili da Srl. AlrigoD1l’esempiodiuncontribuentechenel2012haricevutoutiliparia15.000eurodapartediunaSrldicuidetieneunapartecipazionequalificata.Trattandosidiutiliprodottiapartiredall’eserciziosuccessivoaquelloincorsoal31/12/2007,nelrigoèstatoindicatoil49,72%dellasommaricevuta,inbaseaquantocertificatonelCupe

rilasciatodallasocietà.IlrigoD5vieneinvececompilatodauncontribuentechenel2012haricevutouncompensoperprestazionedilavoroautonomooccasionale.Nelrigodeveessereindicatoilcompensolordo,paria1.500euro,elaritenutasubita,paria300euro,comeriportatonellacertificazionerilasciatadalsostitutod’imposta

D1 D2UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

ALTRI REDDITI DI CAPITALE

1

,00 ,00

REDDITITIPO DI REDDITO1

TIPO DI REDDITO2 RITENUTE4

,00

RITENUTE

,00

REDDITI2

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSIQUADRO D ALTRI REDDITI

4

5 07.458

,00 ,00,00

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERED5

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSIQUADRO D ALTRI REDDITI

REDDITI SPESETIPO DI REDDITO RITENUTE

1 1.500 3000

Contributo per un mutuo.Esempiodiuncontribuentechenel2012haottenutouncontributo(nonincontocapitale)afrontediunmutuoipotecarioicuiinteressi

passivisonostatiportatiindetrazionenel2011senzatenerecontodelcontributostesso.Incasodiopzioneperlatassazioneordinariaoccorrebarrarelacasella2.

Page 20: Guida Norme 10aprile2013

20 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

Le vittimedi calamitànaturalisegnalanola sospensione

Il calo del reddito. Niente versamento

Stop alla riscossione. I limiti

PAGINA A CURA DISalvina MorinaTonino Morina

Il quadro F del modello730/2013 richiede l’indicazionedei dati relativi agli acconti, al-le ritenute e alle eccedenze,cioè ai crediti. Il rigo F1 deve es-sere compilato da ciascun con-tribuente anche in caso di di-chiarazione congiunta, per indi-care gli acconti relativi all’Ir-pef, all’addizionale comunaleall’Irpef e alla cedolare secca otassa piatta sugli affitti delle ca-se ad uso abitativo.

Il quadro F è suddiviso in ottosezioni:1 nella prima sezione si indicanogli«acconti Irpef, addizionaleco-munale e cedolare secca relativial 2012», al rigo F1, al netto dellemaggiorazioni dovute per ratea-zione o per ritardato versamen-to; i coniugidevono indicare,cia-scuno nel rigo F1 del proprio mo-dello 730, l’importo degli accontiversati riferiti alle proprie Irpef,addizionale comunale all’Irpef ecedolare secca;1nella seconda sezione si indica-no le «altre ritenute subite»;1 nella terza sezione si indicanole «eccedenze risultanti dalleprecedenti dichiarazioni»;1 nella quarta sezione si indica-no «le ritenute e gli acconti so-spesi per eventi eccezionali» daparte di contribuenti vittime dirichieste estorsive (codice 1),contribuenti interessati dal si-sma del 20 e 29 maggio 2012 cheha colpito il territorio dei comu-nidelle provincedi Bologna,Fer-rara, Modena, Reggio Emilia,Mantova e Rovigo (codice 2),contribuenti, residenti alla datadel 12 febbraio 2011 nel Comunedi Lampedusa o Linosa (codice3), contribuenti interessati dalleeccezionali avversità atmosferi-che che si sonoverificate nel me-se di ottobre 2011 nel territoriodelle province di La Spezia eMassaCarrara (codice 4),contri-buenti interessati dalle eccezio-nali avversità atmosferiche chesi sono verificate dal 4 all’8 no-vembre 2011 nel territorio dellaprovincia di Genova e di Livorno

(codice 5), contribuenti interes-sati dalle eccezionali avversitàatmosfericheverificatesi il 22no-vembre 2011 nel territorio dellaprovincia di Messina (codice 6),contribuenticolpitida altrieven-ti eccezionali (codice 7).

Si ricorda che ai contribuen-ti che beneficiano dell’assisten-za fiscale non sono applicabilile eventuali proroghe dei termi-ni per la presentazione del mo-dello 730.1nella quinta sezione si indicanogli eventuali acconti per il 2013 ela rateazione del saldo dovutoper il 2012;1 nella sesta sezione si indicano idati relativi alle «soglie di esen-zione addizionale comunale»;1nella settima sezione, che è ri-servata solo ai contribuentiche presenteranno il modello730/2013 integrativo, sono ri-chiesti i «dati da indicare nelmodello 730 integrativo», dapresentare al Caf o agli altri in-termediari abilitati entro il 25ottobre 2013;1 nella ottava sezione «altri da-ti» si indicano le somme rimbor-sate dal sostituto d’imposta perl’anno 2012, per detrazioni chenon hanno trovato capienzanell’imposta lorda dei modelliCud (rigo F11), o dei dati relativial «bonus fiscale» indebitamen-te percepito nel 2006, o al «bo-nusstraordinario» indebitamen-te percepito con riferimento alreddito complessivo del nucleofamiliarerelativo all’anno 2007 o2008 (rigo F12); nella stessa otta-vasezionesono richiesti i dati re-lativi alle ritenute subite in rela-zione ai redditi percepiti tramiteproceduradipignoramentopres-so terzi. Il creditore pignoratiziodeve indicare nella dichiarazio-ne i redditi percepiti e le ritenutesubite dapartedel terzoerogato-re, anche se si tratta di redditisoggetti a tassazione separata, aritenuta d’imposta o a impostasostitutiva (rigo F13).

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Il contribuente che ritiene dinon dovere versare alcuna som-ma a titolo di acconto Irpef per il2013 devebarrare, sotto la propriaresponsabilità, la casella 1 del rigoF6 della quinta sezione «misuradegli acconti per l’anno 2013 e ra-teazione del saldo 2012», del mo-dello 730/2013. Può essere il casodi chi, nel 2013, avrà redditi infe-riori a quelli dichiarati per l’anno2012 e non dovrà effettuare alcunversamento in aggiunta alle trat-tenute Irpef che subirà sui redditidell’anno 2013.

Può anche essere il caso, pur-troppo frequente, del dipendenteche è stato licenziato a fine 2012 eche ritiene difficile avere nel 2013gli stessi redditi dell’anno 2012.Se, invece, il contribuente ritieneche sia dovuto un minore accon-to per l’anno 2013, deve indicarenella colonna 2 del rigo F6 i mino-ri importi che devono essere trat-tenuti dal sostituto d’imposta enon barrare la casella 1. Può esse-re questa la situazione di chi ritie-

ne di subire nel 2013 una riduzio-ne dei redditi rispetto all’anno2012 o che nel 2013 ha sostenuto edovrà sostenere spese e altri one-ri deducibili e detraibili per i qua-li dovrà pagare una minore Irpefa saldo per il 2013.

Per quanto riguarda l’addizio-nale comunale, se il contribuenteritiene di non dover versare al-cunacconto devebarrare la casel-la 3 del rigo F6; se ritiene di doverversare un minore acconto deveindicare nella colonna 4 del rigoF6 la minore somma che deve es-sere trattenuta dal sostituto d’im-posta e non barrare la casella 3.

Quanto alla cedolare secca, seil contribuente che pensa di nondover versare alcuna somma a ti-tolo di acconto deve barrare l’ap-posita casella 5 del rigo F6; se ri-tiene di dover versare un mino-re acconto deve indicare nellacolonna 6 del rigo F6 la minoresomma che deve essere trattenu-ta dal sostituto d’imposta e nonbarrare la casella 5.

Nellacolonna7del rigoF6side-ve indicare il numero delle rate,compreso, tra 2 e 5, in cui si inten-de frazionare il versamento delleseguenti somme eventualmentedovute:1 per il 2012, saldo dell’Irpef, delleaddizionale regionale e comuna-le e della cedolare secca;1 per il 2013, prima rata di accontoIrpef,accontodell’addizionaleco-munale e prima rata di accontodella cedolare secca;1 acconto del 20% sui redditi sog-getti a tassazione separata, impo-sta sostitutiva sull’incrementodella produttività, contributo disolidarietà.

Il contribuente che non intendeeffettuarealcunversamentoIrpefatitolo di seconda o unica rata di ac-conto o che intende effettuare unversamentoinferioreaquellodovu-to in base al modello 730 presenta-to,devecomunicarlo,entroil30set-tembre 2013, al sostituto d’impostacheeffettua ilconguaglio.

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Sitrattadiavversitàatmosferiche,esimili,lacuieccezionalitàsiastatariconosciutaperlegge,ingenerecondelegaattuativaall’Economia

Nei righi anche gli accontisospesi per eventi eccezionali

I cittadini possono essere "li-beri" dalle tasse se il debito, perciascun tributo, non supera i 30euro. Il vecchio limite di 16,53 èstato elevato a 30 euro dal decre-to legge 2 marzo 2012, n. 16, cioèdal decreto sulle semplificazionifiscali. Non si procede quindiall’accertamento, all’iscrizione aruolo e alla riscossione dei credi-ti relativi ai tributi erariali, regio-nali e locali, nel caso in cui l’am-montare dovuto, comprensivodi sanzioni e interessi, per cia-scun credito, con riferimento adogni periodo d’imposta, non su-peri i 30 euro.

Oltre i 30 euroSel’importosuperai30eurosipro-cedeall’accertamento,all’iscrizio-ne a ruolo e alla riscossione perl’intero ammontare.

Lanorma di favorenon si appli-ca nel caso in cui il credito derivadaripetuta violazionedegli obbli-ghi di versamento relativi ad unmedesimo tributo.

La norma richiamata prevedeche, in tema di riscossione di im-porti minimi, per ragioni di eco-nomicità dell’azione amministra-tiva, si abbandona il recupero deicrediti erariali, regionali e localidi importo non superiore a 16,53euro. Il limite di 30 euro può vale-re in sede di saldo delle dichiara-zioni annuali dei redditi, dell’Ivae dell’Irap, relative all’anno 2012.

Per esempio, un contribuenteche, insedediUnico 2013,devepa-gare come saldo Irpef 23 euro, più25 euro di Irap, più 18 euro di addi-zionale regionale all’Irpef, potràbeneficiare dalla norma, non pa-gando alcun importo, in quantol’ammontare dovuto, comprensi-vo di sanzioni e interessi, per cia-scun credito, con riferimento alperiodo d’imposta, non superal’importo di 30 euro.

Inquestocaso, anche perragio-ni di economicità dell’azione am-ministrativa, è facile che sarà ab-bandonato il recupero dei creditiin quanto i singoli importi non su-

perano il "minimo" di 30 euro.

I vecchi minimiper il saldoLa norma non ha però modifica-to i "minimi" di versamento pre-visti per il saldo delle imposte.Considerato che nelle dichiara-zioni annuali, modello 730, Iva,Irap e Unico compreso, gli im-porti sono indicati con arroton-damento all’unità di euro, i versa-menti si eseguono a partire da 11euro per Iva e Irap (fino a 10 euronon si versa e nemmeno si rim-borsa o si compensa) o a partireda 13 euro per Ires, Irpef e relati-ve addizionali (fino a 12 euro nonsi versa e nemmeno si rimborsa osi compensa). Per le imposte so-stitutive del 5% (regime dei su-perminimi dal 2012), del 10% (re-gime sostitutivo, ex articolo 13,legge 388/2000) o del 20% (vec-chioregime dei minimi, ex artico-lo 1, legge 244/2007) si applicanoi minimi di 10 e 11 euro previstiper l’Iva e l’Irap.

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Liberi dalle tasse fino a 30 euro

La propria responsabilità sulla crisi

Il quadro FACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Eventieccezionali

PAROLACHIAVE a

Page 21: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 21La Guida al modello 730

Dare e avere. L’utilizzo del credito Irpef

Nel calcolarela riliquidazionesi deve tener contoanche di rettifichee accertamenti

Il quadro G del modello730/2013èdedicatoaicreditid’im-posta spettanti al contribuente.Laprimasezione«crediti d’impo-sta relativi ai fabbricati» deve es-sere compilata dai contribuentiche hanno maturato un creditod’imposta aseguito del riacquistodella prima casa.

Nellaprimasezioneèanchepre-vistoil rigoG2perindicare ilcredi-tod’impostapericanonidilocazio-ne non percepiti. In questo rigo sideve indicare il credito d’impostaspettante per le imposte versatesuicanonidi locazionedi immobiliabitativiscadutienonpercepiti,co-me risulta accertato dalla convali-dadi sfrattoper morosità.

Perdeterminare ilcreditosical-colanole impostepagate inpiùre-lativamente ai canoni non incas-sati riliquidando le dichiarazionidei redditi di ciascuno degli anniper i quali, inbase all’accertamen-

to avvenuto nell’ambito del prov-vedimentogiurisdizionaledicon-valida di sfratto per morosità delconduttore, sono state pagatemaggiori imposte per effetto dicanoni di locazione non riscossi.

Nel fare le operazionidi riliqui-dazione si deve tenere conto del-la rendita catastale e di eventualirettifiche e accertamenti operatidagli uffici. Nella sezione secon-da si indicano i crediti d’impostaper il reintegro delle anticipazio-ni sui fondi pensione.

Nel rigo G3, della sezione se-conda, si indicano i dati per il cre-ditod’impostaper il reintegrodel-le anticipazioni sui fondi pensio-ne. I contribuenti che aderisconoalle formepensionistichecomple-mentaripossonochiedere,perde-

terminate esigenze (ad esempio,spesesanitarieaseguitodigravis-sime situazioni e acquisto dellaprimacasa), un’anticipazionedel-le somme relative alla posizioneindividuale maturata.

Sulle somme anticipate è appli-cata una ritenuta a titolo d’impo-sta.Leanticipazionipossonoesse-rereintegrate,asceltadell’aderen-te, in qualsiasi momento, median-tecontribuzioniancheannuali ec-cedenti il limite di 5.164,57 euro.Questo versamento contributivoha lo scopo di ricostituire la posi-zione individuale esistente all’at-todell’anticipazione.Lareintegra-zione può avvenire in unica solu-zione o mediante contribuzioniperiodiche.Sullesommeecceden-ti ilpredetto limite,corrisponden-

ti alle anticipazioni reintegrate, èriconosciutoun credito d’impostapari all’imposta pagata al momen-to della fruizione dell’anticipazio-ne, proporzionalmente riferibileall’importoreintegrato. Chiaderi-sce deve rendere una espressa di-chiarazione al fondo con la qualedispone se e per quale somma lacontribuzione debba intendersicome reintegro. La comunicazio-ne deve essere resa entro il termi-nedipresentazionedelladichiara-zione dei redditi relativa all’annoin cui è effettuato il reintegro. Ilcredito spetta solo con riferimen-toallesommequalificatecomere-integro nel senso sopra descritto.

Nel rigo G8 della sezione sestasi indicano i dati per il creditod’imposta per mediazioni nellaconciliazione di controversie ci-vili e commerciali. Ai contri-buenti che si sono avvalsi dellamediazione per la risoluzione diuna controversia civile e com-merciale, è riconosciuto un cre-dito d’imposta commisurato al-l’indennità corrisposta ai sogget-ti abilitati. In caso di successodella mediazione, questo creditoè riconosciuto entro il limite di500 euro. In caso di insuccesso èridotto della metà.

S. Mor.T. Mor.

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Luca De StefaniAnche chi presenta il modello

730/2013 può compensare in F24l’eventuale credito risultante dalladichiarazione semplificata con ildebito Imu 2013. È necessario, pe-rò, compilare il quadro I e barrarela casella 1, se si desidera utilizzaretutto il credito per il pagamentodell’Imu dovuta, e la casella 2 se sivuole pagare l’Imu solo con unaparte del credito.

L’operazione di compensazionetra il debito Imu e il credito Irpef oaddizionali non viene effettuatadal sostituto d’imposta (datore dilavoro o ente previdenziale) e nonè automatica con la presentazionedel730mail sostituito deveattivar-si, presentando autonomamente ilmodellodipagamentoF24alla ban-ca o all’ufficio postale, anche se,per effetto della compensazioneeseguita, riporta un saldo pari a ze-ro. La compilazione del quadro I,

invece, è indispensabile per comu-nicare al sostituto d’imposta dinon rimborsare, con la busta pagadi luglio (agosto per i pensionati)l’intero importo a credito del 730,ma solo la parte che eccede quantotrasferito nel modello F24.

Va ricordato, però, che l’impor-to riportato nel quadro I è solo

un’indicazione relativa all’inten-zione di utilizzare un eventualecredito in compensazione, consi-derandocheper il 730 ilcalcolodel-le imposteadebito o acreditoè cal-colato definitivamente solo da chipresta l’assistenza fiscale (com-mercialistao Caf). Icreditidefiniti-vida utilizzare in F24 (con il codice

tributo, l’anno di riferimento, il co-dice regione e comune, da utilizza-re per la compilazione del modelloF24), infatti, sono indicati nel mo-dello730-3/2013 consegnatoalcon-tribuente da chi presta l’assistenza(righi 161 per il credito Irpef, 162per quello dell’addizionale regio-nale e 163 per la comunale).

Se dalla liquidazione risulta uncredito superiore all’importo indi-catonellacasella 2, l’eccedenzavie-nerimborsatadal sostituto d’impo-sta, mentre se il credito finale è in-feriore all’importo indicato il con-tribuente può utilizzarlo ma deveversare la differenza per la restan-te parte dell’Imu dovuta.

Poi,a seguitodel calcolodefiniti-vodella nuovaimposta, se il contri-buente si accorge di aver indicatoun credito maggiore o minore ri-spetto a quello che desidera com-pensarecon l’Imu,puòsempre pre-sentareuna dichiarazione730 inte-grativaentro il 25ottobre2013,com-pilando il quadro Imu in modo di-verso rispetto al modello origina-rio.L’errorepuòesserecorrettoan-che presentando il modello UnicoPF 2013 entro il 30 settembre 2013(correttivo nei termini), entro il 30settembre 2014 (integrativo a favo-re) o entro il 31 dicembre del quar-to anno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione(integrativo a sfavore, articolo 2,comma 8, Dpr 322/1998).

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Affitti non incassati esentassesolo con lo sfratto esecutivo

L’impostamunicipalesipuòcompensare

In dichiarazione

Da segnalare

In dichiarazione

I quadri G e ICREDITI D’IMPOSTA E IMU

I crediti d’impostaNel quadro G si indicano:8 i crediti d’imposta sui

fabbricati;8 il credito d’imposta per il

reintegro delle anticipazionisui fondi pensioni;

8 il credito d’imposta per iredditi prodotti all’estero;

8 il credito d’imposta per gliimmobili colpiti dal sisma inAbruzzo;

8 il credito d’impostaper l’incrementodell’occupazione;

8 il credito d’imposta per lemediazioni

Tutto o parte. Lacasella1delquadroIvabarratasesidesiderautilizzaretuttoilcreditoperilpagamentodell’Imudovuta,mentrevacompilatalacasella2sesivuoledestinarealpagamentodell’impostamunicipalesolounapartedelcreditorisultantedal730.Questo

importoèliberamentedeterminabileepuòessereinferioreougualeall’impostamunicipaledovutaperl’acconto(16giugno)e/operilsaldo(16dicembre).Ilcreditodelmodello730,nontrasferitoinF24perlacompensazionedell’Imu,vienerimborsatodalsostitutod’imposta

Dopo lo sfratto. Ilcontribuente,aseguitodiconvalidadiordinanzadisfrattodell’inquilino"moroso",indicaal

rigoG2delquadroGilcreditod’impostascaturentedalleimpostepagateinpiùpericanoninonpercepiti

Annoantici-pazione

G3di cui

compensato nel mod. F24 ,00,00,00

63 5ReintegroTotale/Parziale

Sommareintegrata

21

SEZIONE II - CREDITO D’IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G1di cui

compensato nel mod. F24 ,00

creditoanno 2012

residuo precedente

dichiarazione ,00,00

SEZIONE I - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI21 3

Credito riacquisto prima casa ,00

G2Credito canoni dilocazione non percepiti(vedere istruzioni)

,00

4Residuo precedente

dichiaraz.Anno2012

QUADRO G CREDITI D IMPOSTA

1.650

I1 o p p u r e

,00Indicare l‘ammontare dell‘IMU dovuta per l‘anno 2013 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione;in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d‘imposta fino a concorrenza dell‘importo indicato nella casella “2”

IMPORTO2

1

QUADRO I IMU Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l‘ntero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell‘ IMU dovutaper l‘anno 2013; in tal caso l‘intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d‘imposta

500

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22 La Guida al modello 730 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

11 LA DISOCCUPAZIONEFA CUMULO

Una persona licenziata il 19 febbra-io 2012 ha fruito della indennità didisoccupazione emessa dall’Inpsper gli otto mesi successivi.Tale indennità va ad accumularsi alreddito da indicare in dichiarazionedei redditi (730)?Selarispostaèpositiva, vorrei sape-re dove potrò rilevare il dato preci-so dell’ammontare di tale redditolordo; l’Inps emette un modello Cudcome il datore di lavoro?E, se lo emette, devo richiederlo overrà spedito direttamente a casa?Vorrei anche sapere se la "liquida-zione", o "Tfr", che ho ricevuto hauna tassazione separata e non an-drà indicata nel 730 o se anch’essadovrà essere conteggiata.Siccome, poi, è stata corrispostaunaindennitàper l’ingiusto licenzia-mento subito, vorrei sapere se taleimportoèanch’essodaindicare osu-bisce una tassazione separata danon comunicare con il 730.E dove troverò indicato con precisio-ne tale importo?

L’indennità di disoccupazione ero-gata dall’Inps (l’Istituto nazionalediprevidenza sociale) si cumula, insede di predisposizione della di-chiarazione dei redditi, con even-tuali altri redditi di lavoro percepi-ti dal lavoratore nel periodo d’im-posta.Lestesseistruzioniallacom-pilazione del modello 730 precisa-no, infatti, che sono da inserire indichiarazione dei redditi le inden-nità e le somme corrisposte ai lavo-ratori dipendenti da partedell’Inps o di altri enti (a titolo dicassaintegrazioneguadagni,mobi-lità e disoccupazione ordinaria especiale).L’erogazione di tale somma vienecertificata dall’Inps tramite la pre-disposizione del modello Cud (cosìcome avviene per la generalità deidatoridi lavoro),modelloche l’Isti-tuto provvede a inviare al domici-lio del contribuente.Per quanto at-tiene agli ultimi due aspetti, si evi-denzia che:

Domande+risposteLE INDICAZIONI DEGLI ESPERTI

08 NEL RIGO E26L’IRPEF NON DOVUTA

Un contribuente, nel 730/2011 ha in-dicatoilCudperindennitàdidisoccu-pazionedell’Inps che nel 2012 ha do-

vutorestituireinquantononspettan-te.Comerecuperareleimpostetratte-nute nell’indennità?Può richiederle direttamente nel730/2013?Incherigo,eventualmen-te,deve indicarle?

Il contribuente ha diritto a recupe-rare, sotto forma di oneri deducibi-li in base alla lettera d-bis dell’arti-colo 10 del Tuir, le imposte relativeagli importi indebitamentepercepi-ti nel 2011. Ciò sarà possibile conladichiarazione2013relativaalpe-riodo d’imposta 2012, nel corso delquale ha dovuto procedere alla re-stituzione al soggetto erogante.A tale scopo, dovrà indicare i citatiimporti nel rigo E26, identificaticon il codice del modello730/2013.

09 È COMPENSABILEIL CREDITO DEL 2010

Dopo aver presentato il modello730/2012 ho ricevuto dall’agenziadelle Entrate la notizia di un creditoIrpef relativo al 2010.Non avendo presentato il modelloUnico entro settembre 2012 per se-gnalare l’esistenza di questo creditoposso indicarlo nel modello730/2013, tra i crediti Irpef relativiagli anni precedenti?

Le istruzioni alla sezione III (Ecce-denze risultanti dalle precedentidichiarazioni) del modello 730specificanoche nellasezione stes-sa va indicato l’eventuale maggiorcredito riconosciuto con comuni-cazione dell’agenzia delle Entratee utilizzato in compensazione. Aquestopunto,quindi, nonoccorro-no dichiarazioni correttive masemplicemente il considerato cre-dito Irpef andrà evidenziato inve-ce nella dichiarazione, cioè nel730/2013.

10 LA FIGLIA A CARICONON SI DIVIDE PER MESI

Nel corso del 2006 un genitoreha a carico la propria figlia, di-soccupata e senza alcun reddito,fino al mese di luglio. Nel mesedi agosto la figlia contrae matri-monio e viene assunta pressoun’azienda, percependo un reddi-to di circa 3mila euro.Il genitore compila il modello 730attribuendosi la detrazione per lafiglia a carico solo per i primi set-te mesi dell’anno in questione.L’agenzia delle Entrate, effettuan-do il controllo formale del 730 eincrociando i dati del Cud rilascia-to alla figlia, disconosce la detra-zione relativa alla figlia a carico.Si chiede se è legittimo il compor-tamento dell’Agenzia, la qualenon ha considerato che la situa-zione è cambiata dal mese di ago-sto, quando la figlia ha contrattomatrimonio.

L’operato dell’ufficio dell’agenziadelleEntrateècorretto,inquantoco-erente con la norma (comma 2dell’articolo12 delTuir) chenonam-mette la detrazione per familiare acaricosequestiètitolarediunreddi-to annuo superiore a 2.840,51 euro,

a nulla rilevando il momento – che,in ipotesi estrema, potrebbe ancheidentificarsi nell’ultima settimanadel mese di dicembre – del periodod’imposta in cui lo ha conseguito.La quantificazione della detrazio-ne per dodicesimi su base annua èinvece determinata da altre condi-zioni (comma3), che si possono ve-rificare nel corso del periodo d’im-postainrelazioneallasituazionefa-miliare, come, per esempio, la na-scita di un figlio, il sopraggiuntomatrimonio del contribuente, undecesso.01 PER PAGARE L’IVIE C’È IL

SOCCORSO DI UNICO

Dispongodel soloreddito dipensio-nee posso fruire di alcune detrazio-nie deduzioni(spese sanitarie,con-tributi previdenziali eccetera). Hosempre dichiarato i miei redditi conil modello 730 e mi ritrovo regolar-mente con una eccedenza a credito.L’anno scorso ho acquistato un pic-colo appartamento in Francia, percui dovrò compilare i quadri RW eRM (per l’Ivie, imposta sul valoredegli immobili all’estero) del mo-dello Unico.Posso continuare a predisporre ilmodello 730 per il reddito da pen-sione e, separatamente, il modelloUnico per la casa all’estero e l’Ivie,così da continuare a fruire anno peranno del rimborso fiscale del sosti-tuto d’imposta e, anche, da evitaredi ricorrere a un commercialista?

Larisposta èaffermativa. Lapossi-bilitàdelcontribuentedicontinua-re ad avvalersi del modello 730nonèpreclusadal fattocheegliab-bia l’obbligo di provvedere alla di-chiarazione e al monitoraggio del-l’immobile tenuto a disposizionein Francia; in relazione al qualepresenterà, quindi, i quadri RM eRWdelmodelloUnicopersonefisi-che, unitamente al suo frontespi-zio, secondo le scadenze e i termi-ni per esso previsti.

02 LA CEDOLARE OBBLIGAALLA DICHIARAZIONE

Possiedo in comproprietà con il co-niuge l’abitazione principale non-ché una residenza secondaria e unappartamento locato.Avendo pagato l’Imu per tutti gliimmobili e anche la cedolare seccaper quello locato e non possedendoaltri redditi sono comunque tenutaalla presentazione della dichiara-zione dei redditi anche se non risul-ta dovuta nessuna imposta?

La dichiarazione deve essere pre-sentata anche se sono stati perce-pitiesclusivamenteredditichede-rivano dalla locazione di fabbrica-tiper iqualisièoptato per lacedo-lare secca (si vedano le istruzioniper la compilazione del modello730/2013).

03 LA COLF NON PUÒPRESENTARE IL 730

È vero che una colf non può presen-tare il modello 730?

La risposta è affermativa. A colf,badanti, autisti, giardinieri e, in

genere, ai collaboratori familiari èpreclusa la presentazione del mo-dello 730 e il conseguente rimbor-soinbustapagadelleeventualiec-cedenze di crediti di imposta per-ché i "datori di lavoro" non sonosostitutidi imposta,ovverononef-fettuano trattenute fiscale sullebuste paga e quindi non possonocompensare i crediti di impostarimborsati ai propri dipendenti.Queste categorie di lavoratoriquindiriceverannodaldatoredi la-voro il prospetto riepilogativo an-nuale, e devono verificare in pro-prio se sono tenuti a compilareUnico e a versare le imposte con ilsistema dell’acconto e del saldo.

04 IL RESIDENTE DEVEDENUNCIARE I REDDITI

Ho la residenza anagrafica in Italiapresso l’abitazione di mio suocerodove torno per alcuni giorni duran-te l’anno. Da circa due anni vivo inGermania e vi pago le tasse. Nonposseggo beni di sorta. Sono tenu-toafare ladenunciadeiredditi (mo-dello 730) in Italia?

Il mantenimento dell’iscrizionenell’anagrafedellapopolazionere-sidente del lettore costituisce unpresupposto (per quanto formale)sufficiente a configurarne la sog-gettivitàtributaria in Italia,ancor-ché lavori stabilmente da più anniinGermania.Pertanto,egli saràte-nuto alla presentazione della di-chiarazione dei redditi (anche) inItalia non esistendo neppure nellenorme convenzionali stipulatecon il Paese estero di lavoro, lapossibilitàdiovviare adunatassa-zione cosiddetta concorrente (os-sia sia in Germania che in Italia).Se i redditi conseguiti attengonoad un’attività di lavoro dipenden-te, svolta in via continuativa e co-me oggetto esclusivo del rappor-to, per un periodo superiore a 183giorni (come nel caso in esame),verranno dichiarati sulla base del-le retribuzioni convenzionali defi-nite annualmente con decreto delministro del Lavoro e delle Politi-che sociali (comma 8-bis, articolo51,Tuir).Le imposte assolte inGer-maniaatitolodefinitivosonorecu-perabili con la dichiarazione deiredditi inItalia,comecreditod’im-posta, in base ai criteri dettatidall’articolo 165, Tuir.

05 LA CASA VACANZANON FA REDDITO

Vorrei sapere se il soggetto non re-sidente, proprietario di apparta-mento in Italia non affittato, a se-guito dell’introduzione dell’Imu,non è più tenuto a presentare di-chiarazione dei redditi oppurel’esclusione dalla presentazionevale solamente per limiti di redditoda terreni/fabbricati inferiori a eu-ro 500, tenendo conto anche degliimmobili assoggettati a Imu?

Nella tabella riepilogativa a pagi-na 3 del modello 730, viene ripor-tato come motivo di esenzionedalla presentazione della dichia-razione dei redditi l’esclusivo

possesso, da parte del contri-buente, di fabbricati non locati.Le istruzioni, in proposito, nonpongono alcun altro condiziona-mento. Sul tema è anche interve-nuta la circolare 5/E dell’11 mar-zo 2013, che, al punto 3, chiari-sce: «Il principio secondo cuil’Imu sostituisce, per la compo-nente immobiliare, l’Irpef e le ad-dizionali dovute in relazione airedditi fondiari relativi ai beninon locati, comporta effetti an-che sul piano degli obblighi di-chiarativi, integrando le ipotesidiesonero dall’obbligodipresen-tazione della dichiarazione deiredditi. Il contribuente che pos-siede solo redditi sostituitidall’Imunonè tenuto alla presen-tazione della dichiarazione deiredditi, mentre se possiede an-chealtri redditi è invitato a verifi-care nelle istruzioni ai modelli didichiarazione 730e UnicoPf se lapropria particolare situazionerientra tra i casi di esonero».

06 È L’ULTIMO A FARESOSTITUTO D’IMPOSTA

Il 31 dicembre 2012 è stato il mioultimo giorno di lavoro e sono pen-sionato Inps dal 1˚ gennaio 2013.Il 730 lo devo presentare all’Inpsin quantosostituto d’impostaoppu-re devo procedere diversamente?

La risposta è affermativa. Nel casoproposto dal lettore il sostitutod’imposta che effettuerà l’assi-stenzafiscalesarà l’entepensioni-stico dal quale il contribuente per-cepisce l’indennità di pensione.

07 I CAF SONO ASSICURATIPER I DANNI AI CLIENTI

Hodeciso per laprimavoltadi avva-lermi del Caf per la compilazione el’invio del modello 730. Se il Cafcommette errori di compilazionechi ne risponde?

I Centri di assistenza fiscale, peravere l’autorizzazione a operare,devono, fra le altre condizioni, di-sporrediuna coperturaassicurati-va, mediante la quale fare fronteaglieventualidanniprocuratiai lo-ro assistiti, così come previsto dalregolamento di cui al decreto n.164 del 31 maggio 1999.

VECCHI DEBITIE CREDITI

CHI PRESENTAE CHI NO

REDDITIDA DICHIARARE

Page 23: Guida Norme 10aprile2013

Il Sole 24 OreMercoledì 10 Aprile 2013 23La Guida al modello 730

Domande+risposteLE INDICAZIONI DEGLI ESPERTI

1 l’importopercepitoatitoloditrat-tamento di fine rapporto non deveessere inserito nella dichiarazionedei redditi;1 l’indennità risarcitoria per illeci-to licenziamento èsoggetta a tassa-zione separata (con aliquota delTfr) e, quindi, non va indicata nelmodello 730. L’importo percepito atale titolo trova esposizione nellasezione «Trattamento di fine rap-porto, indennità equipollenti, altreindennità e prestazioni in forma dicapitale» del modello Cud.

12 NOTIFICA INPSPER GLI EREDI

Uncontribuente pensionato ha pre-sentato nel mese di maggio 2012 ilproprio modello 730, da cui risultaun credito Irpef di 150 euro.Il me-desimo contribuente è morto nelmese di giugno 2012. Gli eredi so-no tre figli e il coniuge, che ha giàpresentato richiesta di pensione direversibilità.In quale modo può es-sere recuperato il credito Irpefspettante al contribuente decedu-to,dato chela pensione delmedesi-mo è stata ovviamente cancellata?

L’agenzia delle Entrate, da ultimocon la circolare 15/E del 25 mag-gio 2012, precisa che, in caso didecesso del contribuente, il sosti-tuto d’imposta (nel caso concretol’Inps) non deve effettuare le ope-razioni di conguaglio risultantidal modello 730. Nel caso propo-sto dal lettore, l’Inps comuniche-rà agli eredi gli importi a creditospettanti, provvedendo a indicar-li anche nell’apposita certificazio-ne modello Cud. Tale credito po-trà essere computato nella succes-siva dichiarazione chegli eredido-vranno, o comunque potranno,presentare per conto del contri-buente deceduto. Gli eredi, in al-ternativa, possono presentareistanza di rimborso ai sensidell’articolo 38 del Dpr602/1973.

13 NEL RIGO F3 IL VECCHIOCREDITO IRPEF

Un datore di lavoro, nel periodo lu-glio/dicembre 2012, non riesce arimborsare all’unico dipendente,la somma totale del credito Irpefscaturente dal 730/2012 (redditi2011). In sede di compilazione delmodello 730/2013 (redditi 2012),per la somma di credito che residuadal 2011, oltre all’eventuale ulte-riore credito dal 2012, si intendeoperare come segue :e indicazione in quadro F - sezioneIII - (F3 colonna 1) dell’eventualecredito complessivo;r indicazione in quadro I Imu (I1)degli importi a credito per compen-sare il debito Imu 2013 (acconto esaldo).Si intenderebbe così accelerare lafruizione in tempi rapidi del creditoIrpef, altrimenti rimborsabile inpiù annualità. È corretto, a vostroparere, l’operato proposto?

Alla colonna 1, rigo F3, sezione IIIdel quadro F del 730/2013 va ri-portato soltanto il credito Irpefderivante dalle precedenti di-chiarazioni (nella fattispecie

730 2012), che per qualunquemotivo non è stato rimborsatodal sostituto il quale ne darà, al-tresì, evidenza al punto 36 delmodello Cud 2013. Per la compen-sazione del credito complessivorisultante dalla dichiarazione2013, così come desumibile dal730-3, con il debito Imu, verràesercitata, secondo quanto anti-cipato dal lettore, l’opzione nelrichiamato quadro I.

14 RISCATTO VOLONTARIODAL FONDO PENSIONE

Ho un Cud 2012 dove al punto 1 èindicato un importo relativo al ri-scattovolontariodellaposizionein-dividuale ad un fondo pensionisti-co complementare.In quale quadro del modello 730dovrò indicare l’importo? Il fattoche sia indicato al punto 1 del Cud èsufficiente per assimilarlo ai reddi-ti di lavoro dipendente?

Nel punto 1 del modello Cud tro-va collocazione esclusivamentel’importo derivante dal riscattodella posizione individuale ma-turata presso il fondo pensionenel periodo 1˚gennaio 2001 - 31dicembre 2006 esercitato permotivi diversi da quelli di pen-sionamento o di cessazione delrapporto di lavoro per mobilitào per altre cause non dipendentidalla volontà delle parti. La som-ma deve essere tassata infatticon l’aliquota progressiva, fa-cendo concorrere la stessa allaformazione del reddito comples-sivo del contribuente. Le istru-zioni alla compilazione del mo-dello 730 precisano che tale im-porto vada inserito nella Sezio-ne I - Redditi di lavoro dipenden-te e assimilati.

15 PRINCIPIO DI CASSAPER IL CO.CO.CO.

Sono uno studente; ho lavorato co-mepromoter conun contrattodicol-laborazione occasionale nei mesidi novembre e dicembre 2011, ma ilpagamento è stato effettuato a 40giorni, quindi a febbraio 2012. Ilproblema che mi pongo è se questoreddito, da cui deriva la possibilitàdi essere ancora a carico dei mieigenitori, deve essere dichiaratoper l’anno fiscale 2011 o 2012.

In base al principio di cassa, checaratterizza la tassazionedei red-diticonseguitialdi fuoridell’eser-cizio d’impresa, il prelievo d’im-posta e i connessi adempimentidichiarativiavvengonoinrelazio-ne all’anno in cui i redditi stessivengono conseguiti, a nulla rile-vando la diversa annualità in cuisono state eseguite ed ultimate leprestazioni lavorative da cui essiderivano. Pertanto, i corrispettivierogati nel 2012 (per l’attività dilavoro occasionale svolta nel2011) rileveranno redditualmen-teintaleannoedandrannodichia-rati con Unico/730 da presentarenel 2013.Analoga valutazione va fatta inmerito alla possibilità di essereconsiderato familiare fiscalmen-te a carico.

16 LA LIQUIDAZIONEDAL FONDO PENSIONI

Una signora, vedova con una pen-sione di 8mila euro annui, ha rice-vuto nel marzo 2012 una liquida-zione del fondo pensioni per il de-cesso del figlio, avvenuto nel set-tembre 2011.Vorrei sapere se è corretto inseri-re il Cud 2012, rilasciato dal fondopensioni, con l’importo di liquida-zione, nel 730 del 2013.Inoltre, vorreisapere se, per quan-to riguarda i ticket sanitari, la si-gnora gode comunque di esenzio-ne per l’anno 2012 o se la liquida-zione va a sommarsi alla pensioneper il calcolo del reddito annuo.

Siritiene chel’importo del riscat-to percepito dalla signora in con-seguenza del decesso del figlio(aderente al fondo pensione)non vada inserito nella dichiara-zione dei redditi in quanto reddi-to assoggettato, ai sensi del com-ma 4, articolo 14 del Dlgs252/2005, a ritenuta a titolo diimposta. Presumibilmente, talereddito trova collocazione nel mo-delloCud,manellaparteB-Tratta-mento di fine rapporto, indennitàequipollenti, altre indennità e pre-stazioni in forma di capitale. Per ildiritto all’esenzione dal pagamen-todel ticket per fasce di età e/operreddito, il reddito va inteso al lor-do,è riferitoall’annofiscale prece-dentee dovrà essere autocertifica-todal cittadino (o incaso di impos-sibilità da un suo familiare) sul re-tro della ricetta e al momento dellafruizione delle prestazioni. Qualo-ra tale reddito non sia da inserirenella dichiarazione dei redditi,non si sommerà al reddito dellapensione per l’esenzione per l’an-no 2013.

17 L’ABBATTIMENTOSUI REDDITI FONDIARI

Sono proprietario di un apparta-mentoin Toscana situatoinun com-plesso di case e appartamenti pervacanza. La normativa regionaleobbliga i proprietari alla gestioneunitaria in forma imprenditorialedel complesso e per questo è statacostituita unasocietà tra tutti i pro-prietari con la funzione di "gesto-re". Il gestore assicura i servizi ri-chiesti dalla normativa regionaleed alla fine di ogni anno comunicaa ciascun proprietario l’importo ri-cavato dalla locazione e la sua quo-ta di spesa per la gestione unitaria.Qual è il reddito da dichiarare perla tassazione, il corrispettivo tota-le delle locazioni o quello al nettodelle spese sostenute per assicura-re i servizi essenziali richiesti dallanormativa regionale?

Il reddito derivante dalla locazionedegli immobili deve essere sottopo-sto a tassazione, dal contribuentepersona fisica, con i criteri propridei redditi fondiari, in relazione aiquali viene riconosciuto un abbatti-mento forfetario (pari al 15%; 5% adecorreredal2013)sostitutivodellespese effettivamente sostenute(comma 4-bis articolo 37 Tuir).Perquanto precede, il compenso corri-sposto all’ente societario per la ri-scossione dei canoni di locazione

non potrà essere portato a deduzio-ne di questi ultimi, ancorché il suointervento venga imposto da unanormaregionale.

18 ANCHE LA STOCK OPTIONENTRA NEL 730

Sonounpensionatoe,perladichia-razione dei redditi, utilizzo annual-mente il 730. Nel 2012 ho esercita-to il mio diritto su stock option asuo tempo concesse. Per la dichia-razionedeiredditi conseguiti,eperil pagamento della relativa impo-sta,devoutilizzareUnicoeilmodel-loF24 o posso continuare a presen-tare il 730?

Illettore,inrelazioneall’annod’im-postaincuihaesercitatoildirittodiopzione sui titoli azionari, è legitti-mato a utilizzare il modello730/2013, poiché l’imponibile cosìconseguito(differenzialetrailvalo-redelleazionistesseel’ammontareda egli corrisposto per il loro acqui-sto) si qualifica come reddito di la-voro dipendente (circolare54/E/2008),compatibileconlamo-dulisticadichiarativacitata.

19 LA CEDOLARE SECCAA SALDO 730/2014

Devo effettuare la registrazione an-nuale diun contratto di affitto(4 an-ni + 4) stipulato nel 2010. Vorrei,nell’occasione,optareper lacedola-re secca. Non so come devo compor-tarmi con gli acconti, cioè se devoprovvedere personalmente tramitemodello F24 (e quando), oppure se,dovendo presentare il modello 730a maggio 2013, posso pagare gli ac-conti tramite le ritenute operate dalsostituto di imposta.

L’obbligodiversarel’acconto,dovu-tonellamisura del95%delsuo am-montare,nonriguardaicontribuen-ticheoptanonel2013perl’applica-zione della cedolare secca, comenelcaso di specie. Essi, quindi, ver-seranno l’imposta sostitutiva nellaformadellacedolareseccaintegral-mente a saldo nel 2014 (modello730/2014).

20 SPAZIO ALLE QUOTEDI PROPRIETÀ

A seguito dell’affitto di due lastricidiproprietàcondominiale,l’ammini-stratore del condominio ha inviato aogniproprietariounprospettoconte-nente una tabella di calcolo relativaal frazionamento della rendita di lo-cazione dei lastrici stessi, nella qua-le sono indicati sia i nomi dei singoliproprietarichelerelativequotespet-tanti, calcolate in base ai millesimiposseduti.Vorrei sapere dove vaespostatalerenditasulmodello730equalidatioccorrono,oltrealnume-ro di partita e sezione catastali indi-cati nella comunicazione dell’ammi-nistratore.

In presenza di un’autonoma rendi-ta e di quota di proprietà, si ritienepossibile evidenziare i dati in que-stioneneirighidaB1aB10,indican-do in colonna 1 la rendita, in colon-na2ilcodicediutilizzo13,incolon-na 3 e in colonna 4 rispettivamente

ilperiodoelapercentualediposses-so,incolonna5ilcodicecanoneeincolonna 6 il canone di locazione (sivedano le istruzioni al modello730/2013,pagine17-19).

21 LA MINUSVALENZAVA IN «RT» DI UNICO

Le minusvalenze derivanti da titoliazionari devono essere necessaria-mente riportate nel modello Unico oè possibile compilare il modello730/2012?

Qualora il contribuente - che si siaavvalso, per la dichiarazione deiredditi, del modello 730 - abbia re-alizzato minusvalenze da cessio-ne di partecipazioni qualifica-te/non qualificate ed intenda ri-portarle negli anni successivi, sa-rà tenuto a presentare, oltre al mo-dello 730, anche il quadro RT diUnico Persone fisiche unitamenteal frontespizio, secondo modalitàe tempi previsti per questo model-lo . La stessa modalità dichiarati-va con modulistica abbinata è pos-sibile in presenza di minusvalenzerealizzate entro il quadriennio pre-cedente e per le quali non ricorrala necessità di utilizzarle in com-pensazione (tuttavia, qualora sidebba compensare la minusvalen-za derivante da una partecipazio-ne qualificata con una plusvalen-za di analoga natura, il contribuen-te è tenuto a dichiarare tutti i red-diti posseduti esclusivamente conUnico). In ogni caso, le minusva-lenze del periodo e quelle dei peri-odi precedenti (non oltre il quar-to)per essere utilizzate in compen-sazione vanno indicate nelle perti-nenti dichiarazioni (commi 3 e 5articolo 68 Tuir, istruzioni a UnicoPf 2013, fascicolo II, pagina 23).

22 REDDITO OCCASIONALENEL 730 CONGIUNTO

Nel2012hosvolto,informaoccasio-nale, un lavoro autonomo per 25giorni e ho pagato la ritenuta d’ac-conto del 20 per cento. Poiché mispettano le detrazioni per lavoro edi conseguenza risulterebbe un cre-dito di imposta, se presento la di-chiarazione congiunta, il sostitutod’imposta di mio marito, che prestaanche assistenza fiscale, rimborsail credito derivante? Il reddito inquestione si inserisce nella sezioneD redditi diversi?

La tipologia del reddito consegui-to in via occasionale dal contri-buente è compatibile con l’utiliz-zo del modello 730 (quadro D rigoD5, dedicato ai redditi cosiddettidiversi, che beneficiano della de-trazione di cui all’articolo 13 delTuir), la presentazione del qualepotrà avvenire, quindi, in formacongiunta con il coniuge. La posi-zione creditoria e/o debitoriadell’imposta finale relativa ai red-diti di entrambi verrà conteggiatacumulativamente mediante lacompilazione del modello 730-3 eliquidata dal sostituto del coniugedichiarante.

RISPOSTE A CURA DIAlfredo Calvano, Giuseppe Merlino,Antonio Piccolo, Luca Vichi

Page 24: Guida Norme 10aprile2013

24 Il Sole 24 Ore

Mercoledì 10 Aprile 2013

PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5X1000?Sono quasi 7 milioni i bambini nel mondo che ogni annomuoiono a causa di povertà, malattie e malnutrizioneprima di aver compiuto i 5 anni.In Italia circa 4.300 bambini sono vittime di abusi eviolenze e 500.000 lavorano invece di andare a scuola.

AIUTACI AD AIUTARLI !

CHE COSA FACCIAMO COL TUO 5X1000?In Italia siamo sempre in prima linea, accogliamo edassistiamo con amore i bambini in difficoltà, quelliabbandonati o allontanati dalle famiglie e i ragazzi cheabitano nelle periferie a rischio.Nei paesi poveri interveniamo con progetti di sviluppoper migliorare in modo concreto la qualità della vita deibambini, delle loro famiglie e comunità di riferimento.

TU FAI LA DIFFERENZA: aiuta un bambino oggi per rendere felice un adulto domani. Firma per aiutarci nella lottacontro ogni abuso e violenza sui bambini. IL 5X1000 NON SOSTITUISCE L’8 X MILLE E NON TI COSTA NULLA.

QUANTO FA 5X1000?Per i bimbi abbandonati fa la differenza!

www.alberodellavita.org