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Colombi di città Guano, nidi, uova e colombi morti, norme sulla gestione e smaltimento Dr. Maurizio Ferraresi – Dr Antonio Gelati

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Colombi di città

Guano, nidi, uova e colombi morti, norme

sulla gestione e smaltimento

Dr. Maurizio Ferraresi – Dr Antonio Gelati

Il controllo della riproduzione del colombo di città ha alimentato e alimenta tuttora un contenzioso

non solo dialettico ma anche giudiziario, che contrappone da una parte gli enti pubblici e le

amministrazioni locali intenzionate a porre rimedio alla consistenza di popolazioni incontrollate di

colombi e dall’altro le associazioni animaliste, che spesso avversano qualsiasi intervento che

comunque modifichi o interferisca nella biologia dell’animale  

Questa varietà di Columba livia, del resto, male si adatta

all'animale selvatico definito dalla L. 968/77, che dovrebbe vivere allo stato libero, senza essere

assoggettato all'uomo con il quale non ha alcun contatto obbligato o etologicamente motivato.

In questo senso si è espressa la sentenza ormai storica del Pretore di Cremona del 1988 (sent. n. 83/88 del 18.1.1988), che ha appunto privato il

colombo di città dello status di selvatico, qualificandolo proprio come "randagio" ed "ex-

domestico", consentendone catture ed altri trattamenti, classificandolo quindi come un banalissimo volatile "da pollaio" sfuggito

momentaneamente al controllo

la Legge 11.2.1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma) sul prelievo

venatorio che ha abrogato la Legge 968/77 e che ha "omesso" di includere Columba livia fra le

specie selvatiche. Tale legge quindi prevede e regolamenta, ove si siano

verificati inefficaci metodi ecologici di contenimento, anche l’adozione, previa autorizzazione

dell’Istituto della Fauna Selvatica, di mezzi di controllo anche cruenti (piani di abbattimento) sulle

popolazioni di fauna selvatica omeoterma anche protetta al fine di tutelate il patrimonio storico-

artistico o delle produzioni zootecniche e agro-forestali o per la prevenzione del rischio sanitario.

Corte di Cassazione sentenza n. 2598/2004

Il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto «vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale»,

mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi

alimentari o sportivi

In particolare, per quanto attiene la salute pubblica, l'art. 38, comma 2 della Legge 8 giugno 1990,

n. 142, sulle autonomie locali autorizza il sindaco ad assumere "...provvedimenti contingibili e

urgenti in materia di sanità e igiene …" che, del resto, sono previsti, con termini pressoché identici, dall'art. 32, comma 3, della legge 833/1978

sull'istituzione del SSN.

Circolare ISPRA del 20.12.2012 Omissis…..Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici di

contenimento dei colombi sopramenzionati, può comportare tempi medio lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione fisica di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali ( metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri. Preme rilevare a questo riguardo come a giudizio di ISPRA non sussistano elementi ostativi sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione di colombi di città omissis..

I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di

colombi liberi urbani predisposti dalle Province. Le Aziende Usl competenti

per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei

suddetti programmi.

Legge regionale E.R. n.5/2005 art.11 (modificato da comma 2 art. 6 L.R. 29 marzo 2013 n.3)

Gli operatori del settore?

• Quale ruolo? • Quali competenze? • Quali metodologie adottare?

Acari rossi Dermanyssus gallinae

rinvenuti sotto gli intonaci di una aula scolastica

soggetti fissati in alcool (stereomicroscopio)

Foto: Calzolari M. - IZSLER, RE

una infestazione primaria, dagli abiti della persona, causata da incauta rimozione di due nidi di colombo da davanzali dell’ambiente di lavoro una reinfestazione secondaria e ricorrente, dall’ambiente domestico, a 20 km di distanza, causa <introduzione>

Infestazione da acaro rosso: un caso <interessante>

Smaltimento delle carcasse e del guano

•  Reg CE 1069/2009 Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

origine animale Abrogazione Reg CE 1774/2002

Come da Regolamento suddivisione dei

sottoprodotti in tre categorie I - II - III

1069/2009 Categoria I

Animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie

trasmissibili all’uomo o agli animali

Destinazione: incenerimento

1069/2009 Categoria II

Stallatico, guano non mineralizzato Destinazione: compostati o

trasformati in biogas

1069/2009 Categoria III Carcasse o parti di animali macellati, oppure

nel caso di selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali.

Piume Uova Destinazione: mangimi per animali,

ammendanti

1069/2009

•  Raccolta ed identificazione:

•  Documento commerciale •  In funzione del livello del rischio, può

servire il certificato sanitario del Veterinario Ufficiale

•  Rintracciabilità

1069/2009

• Trasporti •  Contenitori ed automezzi dedicati al

trasporto di una sola categoria •  Registrazione presso USL

competente del mezzo e dei contenitori