Gli Organismi di Vigilanza ex D.LGS 231/01 in ambito cooperativo: Esperienze a confronto

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1 GLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS 231/01 IN AMBITO COOPERATIVO: ESPERIENZE A CONFRONTO Mercoledì 11 settembre 2013 Avvocato PierLuigi Morara Via D’Azeglio 21 – 40123 Bologna Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

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Avvocato PierLuigi Morara Via D’Azeglio 21 – 40123 Bologna Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano. Gli Organismi di Vigilanza ex D.LGS 231/01 in ambito cooperativo: Esperienze a confronto. Mercoledì 11 settembre 2013. Prosegue l’incremento dei reati che entrano nell’ambito 231 - PowerPoint PPT Presentation

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GLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS 231/01 IN AMBITO COOPERATIVO: ESPERIENZE A

CONFRONTO

Mercoledì 11 settembre 2013

Avvocato PierLuigi Morara

Via D’Azeglio 21 – 40123 BolognaVia degli Omenoni 2 – 20121 Milano

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Prosegue l’incremento dei reati che entrano nell’ambito 231

Articolo 9 modifica l’articolo 24 bis comma 1 della 231

D.L. 14 agosto 2013 «Disposizioni vigenti in materia di sicurezza e per il contratto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie»

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Vengono aggiunti:articolo 640-ter: FRODE INFORMATICAChiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032

articolo 55, comma 9, d.lgsl. 231/2002: INDEBITO UTILIZZO DI CARTE DI CREDITOChiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 Euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

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articolo 167-d.lgls 196/2003 : TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque , al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque , al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22 commi 8 e 11 e 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

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articolo 168 d.lgsl. 196/2003: FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTEChiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinnanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamento notizie o circostanze o produce atti o documenti fasi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

articolo 170, d.lgsl. 196/2003: INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTEChiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150 commi 1 e 2, e 143 comma 1, lettera c) è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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I rapporti tra organismi di controllo all’interno delle società

• I diversi ambiti e le diverse specializzazioni

collegio sindacale 2403 VIGILA• sull’osservanza di legge e statuto;• sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione• sull’adeguatezza dell’assetto organiz-

zativo, contabile ecc.

ODV 231 VIGILA• Sul funzionamento e l’osservanza del

MOG

CURA• l’aggiornamento del MOG

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Il collegio sindacale che svolge le funzione di Organismo di Vigilanza

articolo 6 comma 4 bis (L. 183/2011)

(le può svolgere anche il CdS nel dualistico il comitato controllo per la gestione nel sistema morisitco).

• Origini

• Limiti specializzazione possibilità di essere soggetto passivo

• Autonomia del giudice nel valutare l’idoneità

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Il documento«Linee guida per l’organismo di vigilanza

ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio Sindacale»

Maggio 2013

Istituto Ricerca Dottori Commercialisti Esperti Contabili

Non si tratta di «principi di comportamento», ma di semplici linee guida

Funzione

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Struttura del documento

Analisi degli ambiti operativi dell’OdV

Criteri applicativi in generale

Criteri applicativi ove il collegio sindacale abbia funzione di OdV

Commenti

Riferimenti narrativi

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Nomina

competenze CDA se al CS l’Assemblea non lo deve sapere ?

accettazione scritta

contratti singoli con i componenti

A

sul funzionamento prevarranno le norme ordinamentali del CS

CompensoB

remunera il rischio

può essere modificato in relazione alle modifiche del profilo di rischio in corso d’opera

budget dei costi

IL COLLEGIO È NOMINATO IN QUANTO ORGANO E NON COME SOMMA DI COMPONENTI

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• scadenzanon esiste prorogatio l’organismo cessa

• rinunciail componente è libero di rinunciare

comunicazione a CDA ( a Collegio Sindacale ?)

• revocaanche senza giusta causaper riferimento al contratto d’opera intellettuale

esigenze di tutela della indipendenzaruolo Collegio Sindacale

Cessazione dall’incarico

C

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Le funzioni di vigilanzaD

d1 ANALISI – VIGILANZA - CONTROLLO• adeguatezza del modello

• coerenza tra quanto stabilito nel modello e il reale funzionamento aziendale

oggetto del controllo

pianificazione

riferire le violazioni del modelloal CDA

al Collegio sindacale (?)

la riservatezzadel lavoro dell’ODV

maggiori poteri di reazione

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Revisione del MOG:

– se lo ritiene inidoneo dall’origine

– se ci sono significative (per quantità o qualità) violazioni del MOG

– se cambia l’assetto intero o ci sono modifiche delle modalità di svolgimento dell’attivitò di impresa

– modifiche normative

ODV propone che si modifichi

le modalità le fa il CDA

responsabilità ODV

d2

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E Flussi informativirinvio in generale alla relazione specifica

* l’OdV che coincide con il Collegio Sindacale si giova delle attività di verifica che la stessa fa nell’esercizio delle sue funzioni e dei (maggiori) poteri di cui dispone

* Il documento, riprendendo la norma di comportamento del Collegio Sindacale n 5.5, incentiva gli scambi di informazioni

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l’attività dell’OdV rientra nelle aree di competenza del controllo del Collegio Sindacale

adeguatezza organizzativa

osservanza di legge e statuto

Il Collegio Sindacale deve rapportarsi all’OdV per verificare l’adeguatezza del modelle e la effettività dell’OdV

l’OdV ha interesse ad assumere informazioni per l’esatto svolgimento del suo incarico e il Collegio Sindacale è in posizione privilegiata (es. partecipa alle riunioni del CDA) per dargliele

Gli interessi sono convergenti

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- E’ opportuno che il Collegio Sindacale chieda all’OdV di avere copia dei verbali delle riunioni

- Fissazione di incontri periodici

- Condivisione del piano di lavoro e di audit dell’Odv

- Condivisione dei report dei controlli dell’OdV

- Segnalazione bivrivoca di eventi rilevanti

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responsabilità penale

rinvio

responsabilità civile

la responsabilità per eventualisanzioni e misure interdittive

Interessi comuni nella responsabilità